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Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto – Denunciati automatismi in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Parità di trattamento cautelare di condotte di differente gravità – Violazione del principio della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all’adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 13.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi,\u0026nbsp;eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.\u0026nbsp;– Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo – Denunciati automatismi in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Parità di trattamento cautelare di condotte di differente gravità – Violazione del principio della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all’adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 13.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica – Denunciata obbligatorietà dell’applicazione dei dispositivi di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. nei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. – Automatismo in violazione degli obblighi procedurali sanciti dalla sentenza della Corte EDU 2 marzo 2017, Talpis contro Italia, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Violazione del principio di legalità, come interpretato dalla Corte EDU.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), artt. 2, 3, 7 e 8.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"G. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2024\n\r\nOrdinanza del 23 luglio 2024 del G.I.P. del Tribunale di Bari nel\nprocedimento penale a carico di G. A.. \n \nProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai\n luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita\u0027 di controllo -\n Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le\n specificita\u0027 del caso concreto e motivando sulle stesse, di\n stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di\n cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilita\u0027\n di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall\u0027art.\n 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli\n arresti domiciliari, in ordine alla non necessarieta\u0027\n dell\u0027applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi\n elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto. \nProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai\n luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita\u0027 di controllo -\n Disciplina - Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per\n l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle modalita\u0027 di\n controllo, il giudice debba necessariamente imporre l\u0027applicazione,\n anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi,\n eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine\n alla possibilita\u0027 di valutare l\u0027adeguatezza della misura cautelare\n applicata e la sua idoneita\u0027 in relazione alla natura e al grado\n delle esigenze cautelari di cui all\u0027art. 274 cod. proc. pen. -\n Eiminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non\n necessarieta\u0027 dell\u0027applicazione di una misura cautelare piu\u0027 grave\n in caso di accertata non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure\n elettroniche di controllo. \nProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai\n luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita\u0027 di controllo -\n Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione\n della misura anche senza l\u0027immediato accertamento della\n fattibilita\u0027 tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni\n di funzionalita\u0027 tecnica del dispositivo) delle procedure di\n controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per\n l\u0027esecuzione nei casi di concreta indisponibilita\u0027 del personale\n tecnico qualificato preposto all\u0027accertamento della fattibilita\u0027\n tecnica. \n- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis. \n\n\r\n(GU n. 39 del 25-09-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI BARI \n Ufficio dei giudici per le indagini e l\u0027udienza preliminare \n \n Il giudice, dott. Francesco Vittorio Rinaldi; \n Visti gli atti del procedimento di cui agli estremi in epigrafe\nindicati, nei confronti di A.G., nato a ... il ... a ..., residente a\n... (...), in via ..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio, iscritto\nper il delitto di cui all\u0027art. 612-bis, commi 1 e 3, del codice\npenale, in relazione alla seguente incolpazione provvisoria: \n per i reati di cui agli: \n 1) art. 612-bis del codice penale, commi 1 e 3 del codice\npenale, poiche\u0027, molestava e minacciava gravemente e ripetutamente i\nconiugi M.S. e C.G., condomini e vicini di abitazione, e cio\u0027 in\nquanto, con cadenza quasi quotidiana all\u0027interno del condominio\nproferiva all\u0027indirizzo dei detti coniugi e dei familiari conviventi\ncontinue minacce e parole ingiuriose del tipo «... nano maledetto ti\ndevo far andare via da questa casa, adesso che ci sono io la pace e\u0027\nfinita, famiglia Adams, ti devo fare una caricata, siete persone\ncattive ...»; accusandoli ingiustificatamente e continuamente di far\nrumore in orari notturni; producendo rumori molesti (colpi sul muro\nconfinante e con un riproduttore acustico) che venivano avvertiti\ndalle vittime quando erano in casa; battendo violentemente al muro\nconfinante tra le due abitazioni; producendo rumori molesti con un\naltoparlante al fine di infastidire l\u0027intera famiglia fra cui la\nminore G.; pedinando, in un\u0027occasione avvenuta nell\u0027..., con la\npropria autovettura il M. mentre anche costui era in auto assieme a\ndei colleghi di lavoro, che seguiva sino alle porte di ..., il tutto\nimprecando al suo indirizzo; aggredendo verbalmente anche i figli dei\nconiugi M./C, S. e A., aggredendo verbalmente anche i figli dei\nconiugi M./C. durante una riunione condominiale del ... accusandoli\ndi produrre rumori molesti; sicche\u0027, per effetto di tali condotte\ncagionava nelle persone offese un perdurante e grave stato d\u0027ansia e\npaura ed un fondato timore per la propria incolumita\u0027 e per quelle\ndei tre figli (tra cui la minore G.), costringendoli ad alterare le\nproprie abitudini di vita e in particolare a muoversi silenziosamente\ned a parlare sottovoce mentre erano in casa e a tenersi costantemente\ninformati fra loro circa il rientro a casa per far trovare il portone\naperto. \n Con l\u0027aggravante di aver commesso i fatti anche in presenza di\nuna minore. \n In ... (...), dal ... al ... (data delle sommarie informazioni\nrilasciate da M.S. e C.G. con querela del ... difeso di fiducia\ndall\u0027avv. Vittorio Emanuele Iurino del foro di Bari; \n Persone offese: \n 1. M.S., nato a ... (...), il ... residente a ... alla via\n..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio; \n 2. C.G., nata a ... (...), il ... residente a ... alla via\n..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio, \ndifesi di fiducia dall\u0027avv. Rosaria Foggetti del foro di Bari; \n Visti gli articoli 282-ter, 275-bis, del codice di procedura\npenale, come modificati dall\u0027art. 12, comma 1, lettere a) e d), legge\n24 novembre 2023, n. 168, rubricato «Rafforzamento delle misure\ncautelari e dell\u0027uso del braccialetto elettronico», con cui, per un\nverso, la previsione dell\u0027accertamento della «disponibilita\u0027 da parte\ndella polizia giudiziaria» delle procedure di controllo mediante\nmezzi elettronici o altri strumenti tecnici e\u0027 stata sostituita con\nquella del «previo accertamento della relativa fattibilita\u0027 tecnica\nda parte della polizia giudiziaria» delle procedure di controllo a\ndistanza (accertamento preliminare previsto solo per l\u0027applicazione\ndella misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in\nsostituzione di quella della custodia cautelare in carcere, salvo che\ntali modalita\u0027 tecniche di controllo siano ritenute non necessarie in\nrelazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da\nsoddisfare nel caso concreto) e, per altro verso, e\u0027 stata prevista,\nall\u0027art. 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale «nei casi di\ncui all\u0027art. 286-bis, comma 6 del codice di procedura penale», e\ncioe\u0027, «quando si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli\n570, 571, 572, 575, nell\u0027ipotesi di delitto tentato, 582,\nlimitatamente alle ipotesi procedibili d\u0027ufficio o comunque\naggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,\n600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,\n609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice\npenale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente»,\nl\u0027applicazione automatica delle particolari modalita\u0027 di controllo\npreviste dall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale, oltre che\nl\u0027imposizione di una distanza «comunque non inferiore a cinquecento\nmetri da tali luoghi o dalla persona offesa»; inoltre, al comma 1,\ndell\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale, e\u0027 stato previsto\nche, «con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di\navvicinamento il giudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta, di\nuna misura cautelare piu\u0027 grave» in due casi: \n a) qualora l\u0027imputato neghi il consenso all\u0027adozione delle\nmodalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis; \n b) qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo: in tal\ncaso e\u0027 «imposta» l\u0027applicazione, «anche congiunta, di ulteriori\nmisure cautelari, anche piu\u0027 gravi»; \n Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare\npersonale del divieto di avvicinamento alle persone offese, M.S. e\nC.G. avanzata nei confronti dell\u0027indagato dal pubblico ministero in\nsede in data ..., con obbligo di mantenere dagli stessi una distanza\nnon inferiore a 500 metri (quando si trova fuori dall\u0027abitazione),\ncon divieto di comunicare con i predetti con ogni mezzo di\ncomunicazione (cellulari, internet, messaggistica social), con\nl\u0027utilizzo di strumento elettronico di controllo; \n Considerato che con ordinanza del 4 luglio 2024, eseguita il 5\nluglio 2024, ravvisandosi il pericolo di reiterazione delle condotte\ndi reato, di cui alla lettera c), dell\u0027art. 274 del codice di\nprocedura penale, oltre che il rischio in ordine alla genuinita\u0027\ndell\u0027acquisizione delle fonti di prova di cui alla lettera a),\ndell\u0027art. 274 del codice di procedura penale, nei confronti di A.G.,\nin relazione al delitto ascritto (art. 612-bis commi 1 e 3 del codice\npenale), e\u0027 stata disposta l\u0027applicazione: \n a) della misura cautelare personale coercitiva del divieto di\navvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, M.S. e\nC.G., con le seguenti prescrizioni: \n di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle\nstesse quando A. si trova fuori dall\u0027abitazione e, in particolare,\nall\u0027abitazione di prossimi congiunti diversi da quelli con le vittime\nconviventi e pertinenze, ai luoghi di lavoro dalle stesse\neventualmente frequentati; \n con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri\n500 da tali luoghi, quando A. si trova fuori dal suo appartamento e\ndalle persone offese; \n con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi\ncompresi i social network, con le stesse persone offese e con i\nprossimi congiunti; \n con l\u0027applicazione delle particolari procedure di controllo\nex art. 275-bis del codice di procedura penale, mediante mezzi\nelettronici e/o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto\nelettronico) solo a seguito dell\u0027acquisizione del consenso\ndell\u0027indagato e previa verifica della fattibilita\u0027 tecnica\ndell\u0027operazione da parte degli operanti di PG; \n b) con lo stesso provvedimento, in caso di mancato consenso\ndell\u0027indagato all\u0027applicazione delle modalita\u0027 di controllo di cui\nall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale o nel caso di\naccertata non fattibilita\u0027 tecnica della modalita\u0027 di controllo, e\u0027\nstata disposta nei confronti dell\u0027indagato la misura cautelare piu\u0027\ngrave del divieto di dimora dal Comune di ..., di cui all\u0027art. 283\ndel codice di procedura penale; \n Considerato che a seguito dell\u0027interrogatorio di garanzia, reso\nall\u0027udienza dell\u002711 luglio 2024 il difensore dell\u0027indagato ha\navanzato istanza intesa: \n alla revoca della misura cautelare in corso; \n in subordine, alla revoca della disposizione relativa\nall\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di controllo di cui\nall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale; \n Considerato che con provvedimento del 17 luglio 2024 sono state\nrigettate entrambe le richieste avanzate dalla difesa; segnatamente,\ne\u0027 stata rigettata la richiesta di revoca della disposizione relativa\nall\u0027applicazione delle modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis\ndel codice di procedura penale: il che, a parere di questo giudice,\nrende rilevante la questione; \n Rilevato che con ordinanza n. 17/2024 del 5 dicembre 2023 il gip\npresso il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura\npenale, cosi\u0027 come modificati dalla legge 24 novembre 2023, n. 168,\nnella parte in cui, in violazione degli articoli 3 e 13 della\nCostituzione, non consente al giudice, tenuto conto di tutte le\nspecificita\u0027 del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire\nuna distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e\nnella parte in cui prevede che, qualora l\u0027organo delegato per\nl\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle modalita\u0027 di\ncontrollo, il giudice debba necessariamente imporre l\u0027applicazione,\nanche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi,\nsenza, invece, possibilita\u0027 di valutare e motivare, pur garantendo le\nesigenze cautelari di cui all\u0027art. 274 del codice di procedura\npenale, la non necessita\u0027 di applicazione del dispositivo elettronico\ndi controllo nel caso concreto; \n Tanto premesso; \n \n Osserva e rileva \n \n1. I fatti oggetto del procedimento: la vicenda cautelare. \n Il presente procedimento trae origine dalla querela sporta nei\nconfronti dell\u0027indagato - che abita stabilmente nell\u0027appartamento\nconfinante con quello dei querelanti, sullo stesso piano - dalle\npersone offese, i coniugi C.G. e M.S., vicini di casa di A., il\nquale, in modo reiterato nel periodo in contestazione, ha posto in\nessere in loro danno una serie di condotte moleste e minacciose,\nidonee a cagionare nelle vittime un grave stato di ansia o di paura,\nnonche\u0027 tali da ingenerare un fondato timore per la propria\nincolumita\u0027 o per quella dei loro tre figli e da costringerli ad\nalterare le proprie abitudini di vita; in specie, le vittime hanno\ndescritto le condotte persecutorie e assillanti perpetrate\ndall\u0027indagato nei loro confronti, consistenti in offese, ingiurie,\nminacce (anche di morte), azioni moleste reiterate ed atti emulativi\n(mostrando il dito medio e sporgendosi dal balcone in occasione\ndell\u0027uscita dall\u0027abitazione dei familiari dei denuncianti),\npedinamenti (seguendoli anche fuori dall\u0027abitazione), produzione di\nrumori molesti in qualsiasi ora (anche con l\u0027utilizzo di dispositivi\nelettronici, oggetto di sequestro, ascoltando. musica ad alto volume,\nbattendo sul muro con un martello), invettive e aggressioni verbali\nin occasione degli incontri con le persone offese. \n Nei confronti dell\u0027indagato, come in premessa evidenziato, e\u0027\nstata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto\ndi avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, M.S. e\nC.G., con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente\nfrequentati dalle stesse persone offese quando A. si trova fuori\ndall\u0027abitazione e, in particolare, all\u0027abitazione di prossimi\ncongiunti diversi da quelli con le vittime conviventi e pertinenze,\nai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con\nobbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali\nluoghi, quando A. si trova fuori dal suo appartamento, e dalle\npersone offese; con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi\nmezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e\ncon i prossimi congiunti; con l\u0027applicazione delle particolari\nprocedure di controllo ex art. 275-bis del codice di procedura\npenale, mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici (c.d.\nbraccialetto elettronico) solo a seguito dell\u0027acquisizione del\nconsenso dell\u0027indagato e previa verifica della fattibilita\u0027 tecnica\ndell\u0027operazione da parte degli operanti di PG. \n Senonche\u0027, essendo diffusa nella prassi applicativa di alcuni\nuffici giudiziari, per quanto consta, la non condivisibile - a parere\ndi questo giudicante - esecuzione della misura cautelare personale\ncoercitiva piu\u0027 grave nelle more della verifica (che dovrebbe essere\neffettuata dalla PG delegata per l\u0027esecuzione gia\u0027 al momento\ndell\u0027applicazione della misura cautelare in parola, secondo il chiaro\ntenore del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 293,\ncommi 2 e 3 e 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale,\nessendo le misure cautelari personali coercitive diverse dalla\ncustodia cautelare in carcere eseguite mediante notificazione\ndell\u0027ordinanza) della fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale da\nparte della PG delegata per l\u0027esecuzione, e\u0027 stata disposta\nl\u0027applicazione all\u0027indagato dei dispositivi di controllo ex art.\n275-bis del codice di procedura penale al momento dell\u0027esecuzione,\nprevio immediato accertamento della fattibilita\u0027 tecnica di tali\nmodalita\u0027 di controllo da parte dell\u0027organo di PG delegato per\nl\u0027esecuzione; e\u0027 stato disposto, altresi\u0027, di dar corso\nall\u0027esecuzione della misura cautelare applicata anche in caso di\ntemporanea indisponibilita\u0027 dei dispositivi di controllo elettronici\n(da applicarsi non appena disponibili), oltre che nel caso di mancato\naccertamento da parte della PG, al momento dell\u0027esecuzione, della\nfattibilita\u0027 tecnica, con specificazione che si sarebbe dovuto dar\ncorso all\u0027applicazione della misura cautelare del divieto di\navvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con\napplicazione dei dispositivi di controllo previa acquisizione del\nconsenso dell\u0027indagato e previa accertamento della fattibilita\u0027\ntecnica di tali modalita\u0027 di controllo, disponendo l\u0027immediato\naccertamento da parte della PG, all\u0027atto dell\u0027esecuzione, della\nfattibilita\u0027 tecnica di tali modalita\u0027 di controllo. \n Al fine di scongiurare il rischio dell\u0027applicazione della misura\ncautelare piu\u0027 grave, del divieto di dimora nel comune di residenza\ndell\u0027indagato - disposta, come si vedra\u0027, con lo stesso provvedimento\n-, inoltre, e\u0027 stato disposto con l\u0027ordinanza de qua di darsi corso\nalla misura cautelare del divieto di avvicinamento anche senza\nbraccialetto elettronico, nelle more del compimento degli\naccertamenti relativi alla fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale. \n Con lo stesso provvedimento, inoltre, e\u0027 stato disposto, in caso\ndi mancato consenso dell\u0027indagato all\u0027applicazione delle modalita\u0027 di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale o\nnel caso di accertata non fattibilita\u0027 tecnica della modalita\u0027 di\ncontrollo, e\u0027 stata disposta nei confronti dell\u0027indagato la misura\ncautelare piu\u0027 grave del divieto di dimora dal Comune di ..., di cui\nall\u0027art. 283 del codice di procedura penale. \n In sede di esecuzione, oltre che in occasione dell\u0027interrogatorio\ndi garanzia, l\u0027indagato ha prestato il consenso alle procedure di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis, del codice di procedura penale. \n All\u0027esito dell\u0027interrogatorio di garanzia, poi, la difesa ha\nchiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento\no, in subordine, la revoca della prescrizione relativa\nall\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di controllo ex art.\n275-bis, del codice di procedura penale. \n Entrambe le richieste sono state rigettate. \n Quanto alla seconda richiesta, per quanto rileva nel caso di\nspecie, si e\u0027 osservato che con la legge n. 168/2023 sono stati\nrafforzati gli strumenti di tutela delle vittime di c.d. «violenza di\ngenere» e di violenza domestica, con la previsione, tra l\u0027altro,\ndell\u0027automatica applicazione del dispositivo di controllo a distanza\ndi cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale. Le novita\u0027\nintrodotte con la recente riforma attengono anzitutto alla disciplina\ngenerale delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o\naltri strumenti tecnici assimilabili, pensate tipicamente per la\nmisura degli arresti domiciliari e oggi previste anche in caso di\napplicazione delle misure cautelari dell\u0027allontanamento dalla casa\nfamiliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai\nluoghi dalla stessa frequentati. \n E\u0027 stato evidenziato che l\u0027applicazione delle procedure di\ncontrollo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico),\ndisposte gia\u0027 in sede di applicazione della misura cautelare,\ntuttavia, presuppone il consenso (a) del destinatario della misura\ncautelare personale coercitiva e l\u0027accertamento della fattibilita\u0027\ntecnica delle modalita\u0027 di controllo da parte degli organi delegati\nper l\u0027esecuzione (b). \n Qualora, infatti, l\u0027indagato neghi il consenso o qualora sia\naccertata dall\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione (la Polizia\ngiudiziaria) la non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di\ncontrollo, e\u0027 stata prevista l\u0027applicazione obbligatoria («il giudice\nimpone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu\u0027 gravi. \n Ebbene, si ritiene di dover sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme di cui agli articoli 282-ter, commi 1 e 2\ne 275-bis del codice di procedura penale, cosi\u0027 come modificati\ndall\u0027art. 12, comma 1, lettere a) e d) della legge 24 novembre 2023,\nn. 168, per contrasto con gli articoli 3, 13, 24, comma 2, 117, comma\n1 della Costituzione, quest\u0027ultimo in relazione agli articoli 2, 3, 7\ne 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (d\u0027ora in avanti, «CEDU»),\ncon particolare riferimento alle previsioni relative: \n a) all\u0027applicazione automatica delle procedure di controllo a\ndistanza di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale, tra\ngli altri, per il delitto di cui all\u0027art. 612-bis del codice penale; \n b) all\u0027imposizione di una distanza minima, «comunque non\ninferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da\nessa frequentati in caso - tra l\u0027altro - di applicazione della misura\ncautelare di cui all\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale,\nanche nell\u0027ipotesi in cui l\u0027indagato e la vittima dimorino\nall\u0027interno del medesimo immobile; \n c) all\u0027applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure\ncautelari (anche) piu\u0027 gravi, anche nell\u0027ipotesi di accertata non\nfattibilita\u0027 tecnica, la quale non discende dalla volonta\u0027\ndell\u0027indagato, privandolo delle garanzie connesse all\u0027espletamento\ndel diritto di difesa nella fase cautelare, con particolare\nriferimento alla (im)possibilita\u0027 da parte del giudice che dispone\nmisura cautelare personale coercitiva di modulare le scelte\ncautelari, dovendo il giudice applicare («applica»), anche\ncongiuntamente, un\u0027ulteriore misura cautelare, anche piu\u0027 grave in\ncaso di accertata non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di\ncontrollo ex art. 275-bis del codice di procedura penale; \n d) alla necessaria verifica, al momento dell\u0027applicazione\ndella misura cautelare e, quindi, al momento dell\u0027esecuzione mediante\nla notificazione dell\u0027ordinanza, della fattibilita\u0027 tecnica delle\nprocedure di controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di\nprocedura penale da parte della PG delegata per l\u0027esecuzione, la\nquale si pone in contrasto con il diritto alla vita, con il divieto\ndi trattamenti inumani o degradanti, con il diritto al rispetto della\nvita privata e familiare e con il principio di legalita\u0027 e, dunque,\ncon il «diritto vigente» della Corte EDU, con particolare riferimento\nagli obblighi procedurali sanciti con la sentenza del 2 marzo 2017,\n... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e, segnatamente, con il dovere\nper le autorita\u0027 pubbliche di instaurare un procedimento penale\neffettivo e tempestivo, da cui discende, a fortiori, il dovere di\ngarantire l\u0027incolumita\u0027 delle persone offese attraverso l\u0027immediata\napplicazione della misura cautelare personale coercitiva nei\nconfronti dell\u0027indagato, laddove la PG non sia in materialmente in\ngrado - per indisponibilita\u0027 del personale tecnico qualificato - di\naccertare immediatamente, al momento dell\u0027esecuzione della misura\ncautelare, la fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di controllo di\ncui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale. \n2. Sulla rilevanza della questione. \n A parere di questo giudice, anche in ragione dell\u0027applicazione\ndella misura cautelare personale coercitiva nei confronti\ndell\u0027indagato nelle more della verifica della fattibilita\u0027 tecnica\ndelle modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di\nprocedura penale da parte della PG delegata per l\u0027esecuzione - non\nancora eseguita dalla PG, non essendo documentato l\u0027intervento del\npersonale tecnico che si occupa della verifica della presenza del\nsegnale internet e della geolocalizzazione - e del rigetto della\nrichiesta della difesa con riferimento alla prescrizione relativa\nall\u0027applicazione delle modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis\ndel codice di procedura penale, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale e\u0027 rilevante nell\u0027ambito di questo procedimento,\niscritto per un reato abituale (art. 612-bis del codice penale), con\ncondotte commesse (anche) in epoca successiva all\u0027entrata in vigore\ndella legge 24 novembre 2023, n. 168, nell\u0027ambito del quale sono\nstate applicate misure cautelari secondo la disciplina processuale\nmodificata dal recente intervento legislativo. \n Ebbene, si ritiene che, ove venisse dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale delle previsioni di cui agli articoli 282-ter, commi 1\ne 2 e 275-bis del codice di procedura penale, per contrasto con gli\narticoli della Costituzione innanzi indicati, in primo luogo, anche\nnei casi di applicazione della misura cautelare di cui all\u0027art.\n282-ter del codice di procedura penale per il delitto di cui all\u0027art.\n612-bis del codice penale, il giudice potrebbe, per un verso,\nmodulare le prescrizioni correlate a tale misura cautelare, nel\nrispetto del canone della proporzionalita\u0027, tenendo conto delle\nspecifiche necessita\u0027 - anche abitative, come nel caso di specie -\ndell\u0027indagato, prescrivendo una distanza inferiore a quella di\n«cinquecento metri» dalle persone offese e dai luoghi da esse\nfrequentati e consentendogli di esercitare un potere discrezionale\nsulla necessita\u0027 o meno dell\u0027applicazione delle procedure di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale -\ndiscrezionalita\u0027 prevista proprio dalla disposizione citata nelle\nipotesi di irrogazione della misura cautelare degli arresti\ndomiciliari, anche in sostituzione di quella custodiale massima,\nipotesi nella quale, peraltro, e\u0027 previsto il preventivo accertamento\ndella fattibilita\u0027 tecnica delle procedure elettroniche di controllo:\nil che determina una irragionevole disparita\u0027 di trattamento - in\nrelazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da\nsoddisfare nel caso concreto, oltre che alle specificita\u0027 e\npeculiarita\u0027 del caso concreto, garantendo al contempo in modo\nefficace le (preminenti) esigenze di tutela delle persone offese, con\nil minimo sacrificio della liberta\u0027 personale e dei diritti personali\ndel destinatario della misura cautelare; per altro verso, la\ndichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale delle norme innanzi\nindicate consentirebbe al giudice di esercitare il proprio potere\ndiscrezionale anche con riguardo alla necessita\u0027 dell\u0027applicazione\ncongiunta di ulteriore misura cautelare, tenendo conto della natura,\ndel grado e delle concrete esigenze cautelare da soddisfare nel caso\nconcreto, senza pregiudizio per il diritto di difesa dell\u0027indagato,\nche si concretizzerebbe nelle ipotesi di applicazione di ulteriori\nmisure cautelari a seguito dell\u0027accertamento, da parte della PG\ndelegata per l\u0027esecuzione, della non fattibilita\u0027 tecnica delle\nprocedure di controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di\nprocedura penale. \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale, inoltre, appare\nrilevante nel caso di specie anche con riguardo alla norma di cui\nall\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli\n2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri interposti di legittimita\u0027\ncostituzionale delle citate norme di cui agli articoli 282-ter e\n275-bis del codice di procedura penale, poiche\u0027, prevedendo\nl\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027applicazione dei dispositivi di controllo\nelettronico di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale\nnei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di\navvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa\nfrequentati per taluni reati, tra cui, per quanto rileva nel caso di\nspecie, quello di cui all\u0027art. 612-bis del codice penale, potrebbe\ndeterminare in concreto la violazione degli obblighi procedurali\nsanciti con la sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso\nn. 41237/14 e, dunque, la violazione del principio di legalita\u0027 cosi\u0027\ncome interpretato dalla Corte EDU. \n In altri termini, poiche\u0027, a norma dell\u0027art. 293, commi 2 e 3 del\ncodice di procedura penale, la misura cautelare del divieto di\navvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene\neseguita con la notifica del provvedimento al destinatario, tale\nmisura cautelare non potrebbe essere applicata nelle ipotesi in cui\nla PG delegata per l\u0027esecuzione non sia in grado in concreto di\naccertare la fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di controllo, da\nintendersi (com\u0027e\u0027 stato chiarito dalla relazione dell\u0027Ufficio del\nmassimario della Corte di cassazione sulla legge n. 168/2023) quale\nverifica delle condizioni di funzionalita\u0027 tecnica del dispositivo -\nad esempio, per indisponibilita\u0027 dei personale tecnico qualificato\npreposto all\u0027accertamento della fattibilita\u0027 tecnica -, giacche\u0027\nl\u0027utilizzo da parte del legislatore del modo indicativo («applica»)\ncon riferimento all\u0027applicazione dei dispositivi di controllo a\ndistanza al destinatario della misura cautelare non lascia alcun\nmargine discrezionale al giudice in ordine alla scelta «se» applicare\no meno tali dispositivi elettronici: ebbene, la concreta\nimpossibilita\u0027 di applicare la misura cautelare da parte della PG per\nl\u0027impossibilita\u0027 di accertare la fattibilita\u0027 tecnica delle procedure\ndi controllo si porrebbe in contrasto con il dovere per le autorita\u0027\npubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo\nsancito con la citata sentenza «...» e, a fortiori, con il dovere di\ngarantire l\u0027incolumita\u0027 delle persone offese attraverso l\u0027immediata\napplicazione della misura cautelare personale coercitiva nei\nconfronti dell\u0027indagato, con conseguente violazione del principio di\nlegalita\u0027, sotto il profilo del «diritto» (giurisprudenziale)\nvigente, come interpretato dalla Corte EDU, nelle ipotesi, cioe\u0027, in\ncui addirittura l\u0027instaurazione del procedimento penale abbia\ncondotto alla richiesta da parte del pubblico ministero e\nall\u0027applicazione da parte del gip di misure cautelari personali a\nscopo di tutela della vittima, frustrando cosi\u0027 con maggiore\npregnanza le concrete ed effettive esigenze di tutela delle vittime\ndi violenza domestica, specie in quei contesti caratterizzati da\nsituazioni di convivenza o da contesti di particolare vicinanza\naffettiva o di prossimita\u0027 abitativa, come nel caso di specie. \n3. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni. \n Allo scopo di illustrare le motivazioni a sostegno della non\nmanifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale, e\u0027 necessario prendere le mosse da una breve disamina\ndelle novita\u0027 normative introdotte con la legge n. 168/2023, nonche\u0027\ndell\u0027iter normativo e giurisprudenziale che ha condotto al\nrafforzamento degli strumenti di tutela delle vittime di c.d.\n«violenza di genere» e di violenza domestica. \n La dir. 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre\n2012, recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e\nprotezione delle vittime di reato», riconosce a tutte le vittime il\n«diritto alla protezione» e, pur facendo salvi i diritti della\ndifesa, «richiede agli Stati membri di assicurare che sussistano\nmisure per proteggere la vittima e i suoi familiari da\nvittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni,\ncompreso il rischio di danni emotivi o psicologici». \n In tema di protezione delle vittime di reato la Convenzione di\nIstanbul del 2011, sottoscritta dall\u0027Italia nel 2012 e ratificata con\nlegge 27 giugno 2013, n. 77 (Convenzione del Consiglio d\u0027Europa sulla\nprevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza\ndomestica), dopo aver affermato all\u0027art. 2 che le parti «presteranno\nparticolare attenzione alla protezione delle donne vittime di\nviolenza di genere», precisa, al successivo art. 18, che occorre\n«proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza»; e, in\nrelazione allo svolgimento dell\u0027azione giudiziaria, non solo richiede\nespressamente una cooperazione «tra le autorita\u0027 giudiziarie e di\npubblici ministeri», ma sottolinea che le misure devono «essere\nbasate su una comprensione della violenza di genere, e concentrarsi\nsulla sicurezza della vittima». \n Allo scopo di adeguare la normativa Interna alle previsioni\neuropee ed internazionali e di rafforzare la risposta ad un fenomeno\ndiffuso, il legislatore interno e\u0027 intervenuto con legge 19 luglio\n2019, n. 69 - c.d. «Codice rosso» -, apportando modifiche ad alcune\nnorme del codice penale e di procedura penale al fine di reprimere in\nmodo piu\u0027 efficace i reati di violenza di genere e domestica e di\noffrire una tutela piu\u0027 incisiva alle vittime di tali violenze. \n In particolare, e\u0027 stata stabilita l\u0027obbligatoria tempestivita\u0027\ndell\u0027intervento sia della polizia giudiziaria sia dell\u0027autorita\u0027\ninquirente, anche mediante l\u0027audizione della persona offesa o\ndenunciante, nel termine di tre giorni dalla data di iscrizione della\nnotizia di reato al fine di prevenire situazioni di stallo nell\u0027avvio\ndelle indagini dopo la denuncia della violenza e considerato che\nproprio in ragione di tali ritardi, e della connessa sottovalutazione\ndel rischio e della mancata adozione di misure di protezione, il\nnostro Paese e\u0027 stato condannato da parte della CEDU, 2 marzo 2017,\nsentenza ... contro Italia, ricorso n. 41237/14. \n Per quanto rileva nel caso di specie, con tale pronuncia la Corte\nEDU ha evidenziato che fra gli obblighi positivi rientrano altresi\u0027 i\ncosiddetti obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per le\nautorita\u0027 pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e\ntempestivo. \n Alla luce della pronuncia della Corte EDU, dunque, la\ntempestivita\u0027 nell\u0027instaurazione del procedimento penale e\nnell\u0027intervento dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria costituisce un principio\nfondamentale nell\u0027interpretazione del diritto convenzionale - e\ndunque, per effetto del richiamo al rispetto degli obblighi\ninternazionali contenuto nell\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione,\nun principio riconosciuto a livello costituzionale, fungendo il\ndiritto CEDU quale parametro interposto di legittimita\u0027\ncostituzionale della normativa interna -, funzionale a garantire il\ndovere da parte degli Stati membri all\u0027effettiva tutela delle vittime\ndi violenza domestica o, comunque, nei contesti contraddistinti da\nparticolare vicinanza, tra cui rientrano indubbiamente quelle ipotesi\ndi «vicinanza abitativa», ricorrente nel caso di specie. \n La Corte EDU ha evidenziato, in particolare, come, allo scopo di\nassicurare il rispetto del diritto alla vita, nonche\u0027 della privata e\nfamiliare, sia richiesta agli Stati membri una «diligenza particolare\nche richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche» e\ncome «nell\u0027ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto\ndelle specificita\u0027 dei fatti di violenza domestica, riconosciute nel\npreambolo della Convenzione di Istanbul», la quale impone agli Stati\nparti di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie\nper garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a\ntutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione\ndella (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato». \n Al fine di illustrare le argomentazioni a sostegno delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale, infine, e\u0027 necessario\npassare in rassegna sinteticamente le principali modifiche apportate\nal codice di procedura penale con la legge 24 novembre 2023, n. 168,\nrecante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e\ndella violenza domestica», con particolare riguardo alle modifiche\napportate agli articoli 275-bis e 282-ter del codice di procedura\npenale. \n Le modifiche sono contenute nell\u0027art. 12, lettere a) e d), della\nlegge 24 novembre 2023, n. 168. Di seguito si riporta il testo della\nnorma citata. \n 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti\nmodificazioni: \n a) all\u0027art. 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «,\nquando ne abbia accertato la disponibilita\u0027 da parte della polizia\ngiudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, previo accertamento\ndella relativa fattibilita\u0027 tecnica da parte della polizia\ngiudiziaria»; \n [...] \n d) all\u0027art. 282-ter: \n 1) il comma 1 e\u0027 sostituito dal seguente: \n«1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il\ngiudice prescrive all\u0027imputato di non avvicinarsi a luoghi\ndeterminati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di\nmantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a\ncinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo\nl\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di controllo previste\ndall\u0027art. 275-bis. Nei casi di cui all\u0027art. 282-bis, comma 6, la\nmisura puo\u0027 essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena\nprevisti dall\u0027art. 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il\ndivieto di avvicinamento il giudice prevede l\u0027applicazione, anche\ncongiunta, di una misura piu\u0027 grave qualora l\u0027imputato neghi il\nconsenso all\u0027adozione delle modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art.\n275-bis. Qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi»; \n 2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali\nluoghi o da tali persone» sono sostituite dalle seguenti: «una\ndeterminata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da\ntali luoghi o da tali persone, disponendo l\u0027applicazione delle\nparticolari modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis». \n Per effetto del recente intervento normativo, dunque, l\u0027attuale\ntesto dell\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale contiene la\nseguente formulazione: \n «Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati\ndalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il\ndivieto di avvicinamento il giudice prescrive all\u0027imputato di non\navvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla\npersona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque\nnon inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona\noffesa, disponendo l\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di\ncontrollo previste dall\u0027art. 275-bis. Nei casi di cui all\u0027art.\n282-bis, comma 6, la misura puo\u0027 essere disposta anche al di fuori\ndei limiti di pena previsti dall\u0027art. 280. Con lo stesso\nprovvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice\nprevede l\u0027applicazione, anche congiunta, di una misura piu\u0027 grave\nqualora l\u0027imputato neghi consenso all\u0027adozione delle modalita\u0027 di\ncontrollo previste dall\u0027art. 275-bis. \n Qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi. \n 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il\ngiudice puo\u0027 prescrivere all\u0027imputato di non avvicinarsi a luoghi\ndeterminati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della\npersona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate\nda relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza,\ncomunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali\npersone, disponendo l\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di\ncontrollo previste dall\u0027art. 275-bis. \n 3. Il giudice puo\u0027, inoltre, vietare all\u0027imputato di\ncomunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai\ncommi 1 e 2. \n 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2\nsia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il\ngiudice prescrive le relative modalita\u0027 e puo\u0027 imporre limitazioni.». \n Le novita\u0027, dunque, attengono anzitutto alla disciplina generale\ndelle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri\nstrumenti tecnici assimilabili, pensate tipicamente per la misura\ndegli arresti domiciliari e oggi previste anche in caso di\napplicazione delle misure cautelari dell\u0027allontanamento dalla casa\nfamiliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai\nluoghi dalla stessa frequentati. \n Come in premessa evidenziato, l\u0027applicazione delle procedure di\ncontrollo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico),\ndisposte gia\u0027 in sede di applicazione della misura cautelare,\ntuttavia, presuppone il consenso (a) del destinatario della misura\ncautelare personale coercitiva e l\u0027accertamento della fattibilita\u0027\ntecnica delle modalita\u0027 di controllo da parte degli organi delegati\nper l\u0027esecuzione (b). \n Qualora infatti l\u0027indagato neghi il consenso o qualora sia\naccertata dall\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione (la Polizia\ngiudiziaria) la non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di\ncontrollo, e\u0027 stata prevista l\u0027applicazione obbligatoria («il giudice\nimpone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu\u0027 gravi. \n Nella relazione dell\u0027Ufficio del massimario della Corte di\ncassazione e\u0027 stato chiarito che il sintagma «fattibilita\u0027 tecnica»\nevoca unquid pluris rispetta alla mera disponibilita\u0027 dello strumento\nda parte della polizia giudiziaria, implicando una verifica delle\ncondizioni di funzionalita\u0027 tecnica del dispositivo di\ngeolocalizzazione, il cui obiettivo e\u0027 di rendere effettivo il\nrispetto delle prescrizioni imposte con misure alternative alla\ncustodia intramuraria; e\u0027 stato chiarito anche che, in ragione\ndell\u0027uso della congiunzione «anche» in funzione concessiva, in tali\ncasi, e specialmente nella evenienza di non fattibilita\u0027 tecnica - la\nquale prescinde dalla volonta\u0027 del soggetto - l\u0027applicazione\ncumulativa debba uniformarsi al canone aureo della proporzionalita\u0027,\nche regola la materia della cautela, sia personale che reale, e in\nparticolare al dettato dell\u0027art. 277 del codice di procedura penale,\nli\u0027 dove dispone che le modalita\u0027 di esecuzione delle misure devono\nsalvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui\nesercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso\nconcreto; sicche\u0027 non potra\u0027 essere disposta l\u0027applicazione congiunta\ndi misure inessenziali rispetto alle esigenze di contenimento del\npericolo di condotte reiterative. \n Dal confronto della formulazione testuale degli articoli 282-bis,\ncomma 6, 282-ter, comma 1 e 275-bis («particolari modalita\u0027 di\ncontrollo») del codice di procedura penale emerge come la «previa\nverifica» da parte del giudice delle modalita\u0027 tecniche di controllo\nsia prevista unicamente per la misura cautelare degli arresti\ndomiciliari e non anche per le misure cautelari dell\u0027allontanamento\ndalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi\nfrequentati dalla persona offesa, per le quali pure e\u0027 prevista\nl\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di controllo gia\u0027 al\nmomento dell\u0027applicazione delle suddette misure cautelari. \n Il testo dell\u0027art. 275-bis, comma 1 del codice di procedura\npenale reca, infatti, la seguente disciplina: «Nel disporre la misura\ndegli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia\ncautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie\nin relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da\nsoddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo\nmediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo\naccertamento della relativa fattibilita\u0027 tecnica da parte della\npolizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede\nl\u0027applicazione della misura della custodia cautelare in carcere\nqualora l\u0027imputato neghi il consenso all\u0027adozione dei mezzi e\nstrumenti anzidetti»; laddove l\u0027art. 282 bis, comma 6 del codice di\nprocedura penale prevede: «Con lo stesso provvedimento che dispone\nl\u0027allontanamento, il giudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta,\ndi una misura piu\u0027 grave qualora l\u0027imputata neghi il consenso\nall\u0027adozione delle modalita\u0027 di controllo anzidette. Qualora l\u0027organo\ndelegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle\npredette modalita\u0027 di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione,\nanche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi»;\nallo stesso modo l\u0027art. 282-ter, comma primo del codice di procedura\npenale prevede «Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di\navvicinamento il giudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta, di\nuna misura piu\u0027 grave qualora l\u0027imputato neghi il consenso\nall\u0027adozione delle modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis.\nQualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi». \n Gli automatismi innanzi evocati, relativi alla previsione di una\ndistanza non inferiore a 500 metri, oltre che all\u0027applicazione\nautomatica («il giudice impone») di una misura cautelare (anche\ncongiunta), anche piu\u0027 grave, dunque, a parere di questo giudice,\nsono suscettibili di integrare una violazione delle norme di cui agli\narticoli 3 e 13 della Costituzione, sotto il profilo della violazione\ndei principi di ragionevolezza e di proporzionalita\u0027; in altri\ntermini, si dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, cosi\u0027 come\nmodificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 186, in vigore dal 9\ndicembre 2023, nella parte in cui non consente al giudice, tenuto\nconto di tutte le specificita\u0027 del caso concreto e motivando sulle\nstesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente\nprevista di 500 metri e nella parte in cui prevede che, qualora\nl\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027\ntecnica delle modalita\u0027 di controllo, il giudice debba\nnecessariamente imporre l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori\nmisure cautelari anche piu\u0027 gravi, obliterando qualsivoglia margine\ndiscrezionale di apprezzamento del giudice in ordine alla\npossibilita\u0027 di valutare l\u0027adeguatezza della misura cautelare\napplicata e la sua idoneita\u0027 in relazione alla natura e al grado\ndelle esigenze cautelari di cui all\u0027art. 274 del codice di procedura\npenale, oltre che la non necessarieta\u0027 dell\u0027applicazione di una\nmisura cautelare piu\u0027 grave in caso di accertata non fattibilita\u0027\ntecnica delle procedure elettroniche di controllo. \n Si dubita, inoltre, della legittimita\u0027 costituzionale della norma\ncitata nella parte in cui non consente al giudice di poter esercitare\nun potere discrezionale - come previsto dall\u0027art. 275-bis del codice\ndi procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli arresti\ndomiciliari - in ordine alla non necessarieta\u0027 dell\u0027applicazione\ndelle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone\nle ragioni nel caso concreto. \n Quanto ai profili di violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione,\nsi rileva che la nuova formulazione normativa, laddove prevede il\ndoppio automatismo travalica i limiti della ragionevolezza e della\nproporzione, quali corollari del principio di eguaglianza di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione. \n E\u0027 stato osservato come la violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione si manifesta non soltanto quando vengano trattate in\nmodo irragionevolmente differente situazioni tra loro uguali, ma\nanche quando - come nel caso di specie - sia previsto il medesimo\ntrattamento per situazioni che possono essere dissimili, senza che\ntale diversita\u0027 sia giustificata da ragioni obiettive. \n E\u0027 meritevole di censura proprio questo secondo profilo di\nirragionevolezza della previsione di cui all\u0027art. 282-ter, comma\nprimo, del codice di procedura penale, laddove, per un verso, prevede\nl\u0027imposizione automatica della distanza minima di 500 metri (a), e,\nper altro verso, l\u0027applicazione automatica delle procedure tecniche\ndi controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale -\nanche in caso di problematiche tecniche inerenti al dispositivo di\ncontrollo - (b), senza tenere conto della gravita\u0027 del fatto, della\npersonalita\u0027 dell\u0027indagato e di altre specificita\u0027 che possono\npresentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di\nspecie, la stretta vicinanza abitativa). Tale irragionevolezza\nrisulta evidente, secondo questo giudice, tanto in astratto, quanto\nin concreto: a) in astratto, in quanto e\u0027 prevista una misura unica e\ncon modalita\u0027 di controllo analoghe per situazioni che potrebbero non\nessere concretamente tali (anche in ragione delle diverse modalita\u0027\ndella condotta di atti persecutori, della personalita\u0027 del soggetto o\ndella consistenza temporale degli episodi); b) in concreto, poiche\u0027\nla distanza minima di 500 metri potrebbe precludere persino l\u0027accesso\nai fondamentali servizi al cittadino, alcuni dei quali posti a tutela\ndella sua salute e della sua incolumita\u0027 fisica (quali, la farmacia,\nl\u0027ospedale, la caserma dei Carabinieri) ovvero al luogo di culto o di\nstudio, oltre che alla propria abitazione (con astratta violazione\ndell\u0027art. 14 della Costituzione). \n In tali casi non potrebbe nemmeno venire in soccorso il disposto\ndi cui all\u0027art. 282-ter, comma quarto del codice di procedura penale,\nche consente al giudice di poter autorizzare la frequentazione di\ndeterminati luoghi per ragioni lavorative o per esigenze abitative. \n Cio\u0027, alla luce delle preminenti ragioni di tutela\ndell\u0027incolumita\u0027 della persona offesa. \n Con riguardo ai profili di illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale relativi alla\nviolazione dell\u0027art. 13 della Costituzione, in specie, questo giudice\ndubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma in questione\nsotto il profilo del rispetto della riserva di giurisdizione, con\nparticolare riferimento all\u0027adeguatezza della motivazione del\nprovvedimento restrittivo della liberta\u0027 personale sulle modalita\u0027 di\napplicazione della misura cautelare (essendo al contempo previste in\nvia automatica ed indiscriminata una distanza minima, non inferiore a\n500 metri e l\u0027applicazione delle modalita\u0027 tecniche di controllo) e\nalle ragioni per le quali, in caso di problematiche di natura tecnica\n(peraltro, in caso di consenso all\u0027utilizzo del braccialetto\nelettronico, non assolutamente riferibili alla volonta\u0027 del\ndestinatario della misura cautelare) si debba ricorrere\nnecessariamente all\u0027applicazione «anche» di altre misure cautelari,\n«anche» piu\u0027 gravi (il che, sarebbe in contrasto con il principio del\nminimo sacrificio della liberta\u0027 personale). \n Gia\u0027 in questo senso si era espressa la Corte di cassazione, con\nla sentenza Cassazione, sezione unica, 28 ottobre 2021, sentenza n.\n39005, con la quale i giudici di legittimita\u0027 hanno osservato come\n«la disposizione, seguendo e completando il sistema gia\u0027 adottato con\nl\u0027art. 282-bis del codice di procedura penale, introduce una misura\nche ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela\ndella singola persona offesa, in favore della quale intende creare un\nvero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte\ndell\u0027indagato mirate all\u0027aggressione fisica o psicologica. Secondo le\nnecessita\u0027 del caso concreto, la persona offesa deve potere godere di\ntranquillita\u0027 e liberta\u0027 di frequentazione dei propri luoghi abituali\ne deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di un contesto\npredeterminato con la certezza che il soggetto che minaccia la sua\nliberta\u0027 fisica o morale si terra\u0027 a debita distanza, essendo\nobbligato all\u0027allontanamento anche in caso di incontro fortuito» e\nche «non vi e\u0027 ragione di dubitare della piena conformita\u0027 della\nmisura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pari\ndelle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia\ncautelare in carcere, ai principi fondamentali. Sono situazioni che\ntrovano disciplina nell\u0027art. 13 della Costituzione, per cui si e\u0027 in\npresenza di liberta\u0027 che, nella cornice della rigida disciplina\nlegale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza\ncostituzionale di proporzione e gradualita\u0027 che deve trovare\nriscontro nella \"scelta\" fatta con il provvedimento del giudice e\nnella sua motivazione». \n Dunque, l\u0027automatismo in peius previsto per il caso in cui sia\naccertata la non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di controllo a\ndistanza (c.d. braccialetto elettronico) si porrebbe in contrasto con\ni principi di proporzionalita\u0027, adeguatezza e congrua motivazione dei\nprovvedimenti restrittivi della liberta\u0027 personale e, dunque, con\nl\u0027art. 13 della Costituzione. Cio\u0027, inoltre, determina una\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento a fronte di ipotesi del tutto\ndifferenti tra loro, essendo previsto, in specie, un trattamento\ncautelare analogo per condotte di differente gravita\u0027, senza\npossibilita\u0027 alcuna per il giudice che emette l\u0027ordinanza in materia\ncautelare di tenere conto delle specificita\u0027 del caso concreto. \n La norma di cui all\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale,\ncosi\u0027 come modificata, sarebbe in astratto suscettibile di comprimere\nin modo irragionevole altri diritti fondamentali, quali il diritto\nalla salute (art. 32 della Costituzione), il diritto all\u0027istruzione\nscolastica (articoli 9, 33 e 34 della Costituzione), il diritto al\nculto (articoli 7, 8 della Costituzione). \n Ulteriore profilo di illegittimita\u0027 costituzionale delle norme di\ncui agli articoli 275-bis, 282-ter, commi 1 e 2 del codice di\nprocedura penale, a parere di questo giudice, si pone con riferimento\nalla norma di cui all\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione, in\nrelazione agli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri\ninterposti di legittimita\u0027 costituzionale delle citate norme,\npoiche\u0027, essendo prevista l\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027applicazione dei\ndispositivi di controllo elettronico di cui all\u0027art. 275-bis del\ncodice di procedura penale nei casi di irrogazione della misura\ncautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai\nluoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, nelle ipotesi di cui\nall\u0027art. 612-bis del codice penale, tale automatismo determinerebbe\nin concreto la violazione degli obblighi procedurali sanciti con la\nsentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e,\ndunque, la violazione del principio di legalita\u0027 cosi\u0027 come\ninterpretato dalla Corte EDU. \n In altri termini, poiche\u0027, l\u0027applicazione automatica delle\nmodalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di\nprocedura penale gia\u0027 al momento dell\u0027esecuzione della misura\ncautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla\npersona offesa (la quale, ai sensi dell\u0027art. 293, commi 2 e 3 del\ncodice di procedura penale viene eseguita con la notifica dei\nprovvedimento al destinatario) si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\ncomma 1 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 7 CEDU (oltre che\nin relazione agli articoli 2, 3 e 8 CEDU), con riferimento ai\nprincipi sanciti dalla sentenza «...» della Corte EDU, con\nparticolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale\neffettivo e tempestivo nelle ipotesi, maggiormente rilevanti, in cui\naddirittura l\u0027instaurazione del procedimento penale abbia condotto\nall\u0027irrogazione di misure cautelari personali a scopo di tutela della\nvittima (frustrando cosi\u0027 le concrete ed effettive esigenze di tutela\ndelle vittime di violenza domestica, specie in quei contesti\ncaratterizzati dalla convivenza o da contesti di particolare\nvicinanza affettiva o, come nel caso di specie, di stretta vicinanza\nabitativa), nella parte in cui non consente la concreta ed effettiva\napplicazione della misura cautelare di cui all\u0027art. 282-ter del\ncodice di procedura penale anche senza l\u0027immediato accertamento della\nfattibilita\u0027 tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni\ndi funzionalita\u0027 tecnica del dispositivo) delle procedure di\ncontrollo da parte della PG delegata per l\u0027esecuzione nei casi di\nconcreta indisponibilita\u0027 del personale tecnico qualificato preposto\nall\u0027accertamento della fattibilita\u0027 tecnica. \n In altri termini, poiche\u0027 la norma di cui all\u0027art. 282-ter, comma\n1 del codice di procedura penale prevede l\u0027applicazione automatica\ndelle procedure di controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di\nprocedura penale, cio\u0027 presuppone l\u0027immediato accertamento, gia\u0027 al\nmomento dell\u0027applicazione della misura cautelare, id est, al momento\ndell\u0027esecuzione mediante notifica dell\u0027ordinanza, della fattibilita\u0027\ntecnica di tali procedure elettroniche di controllo da parte della\nPG; con la conseguenza per cui, nei casi in cui sia materialmente\nimpossibile da parte della PG accertare la fattibilita\u0027 tecnica delle\nprocedure di controllo, ad esempio, nelle ipotesi, non infrequenti\nnella prassi, di materiale indisponibilita\u0027 del personale tecnico\naddetto alla verifica delle condizioni di funzionalita\u0027 tecnica del\ndispositivo elettronico di controllo a distanza, la misura cautelare\nnon potrebbe e non dovrebbe essere applicata, con conseguente\nviolazione costituzionale dell\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 7 CEDU, con riferimento alla violazione del\ndovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo; \n Ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; \n Visto l\u0027art. 23, comma 2, legge n. 87/1953; \n Ritenuto di dover sospendere il procedimento ma non anche\nl\u0027efficacia della misura cautelare in atto (sul punto, tra le altre,\nsezione unica, sentenza n. 8 del 17 aprile 1996 Cc. (dep. 03/07/1996)\nRv. 205258 - 01, secondo cui «La pregiudiziale costituzionale, per\nespressa previsione normativa (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23,\nsecondo comma), determina la sospensione obbligatoria del\nprocedimento che priva il giudice della «potestas decidendi» fino\nalla definizione della pregiudiziale medesima, ne\u0027 alle parti e\u0027\nattribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale, essendo\nimmodificabili ed insindacabili sia l\u0027ordinanza di rimessione degli\natti alla Corte costituzionale sia il pedissequo provvedimento di\nsospensione; tuttavia, nell\u0027ipotesi in cui venga obbligatoriamente\nsospeso un procedimento in cui sia in corso di applicazione una\nmisura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto che ritenga di aver\nmaturato il diritto a riacquistare lo status libertatis» per il\nverificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo\ndi cui all\u0027art. 306 del codice di procedura penale, non incontra\nalcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e puo\u0027 quindi\npromuovere davanti al giudice per le indagini preliminari, o ad uno\ndei giudici competenti per i vari gradi ai sensi dell\u0027art. 279 del\ncodice di procedura penale, un\u0027azione di accertamento finalizzata\nalla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura ed\nall\u0027ottenimento dell\u0027ordinanza di immediata liberazione o di\ncessazione della misura estinta, secondo quanto dispongono,\nrispettivamente, il primo e il secondo comma del predetto art. 306\ndel codice di procedura penale; trattasi, invero, di azione di natura\ndichiarativa, rivolta alla tutela di un diritto assoluto ed\ninviolabile, esperibile in ogni tempo salvo il limite della\npreclusione ove la questione abbia gia\u0027 formato oggetto di giudicato\ncautelare nelle sedi proprie»). \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis\ndel codice di procedura penale del codice di procedura penale, per\nviolazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in\ncui non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita\u0027\ndel caso concreto e motivando sulle stesse: \n di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente\nprevista di 500 metri; \n di poter esercitare un potere discrezionale - come previsto\ndall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale con riguardo alla\nmisura cautelare degli arresti domiciliari - in ordine alla non\nnecessarieta\u0027 dell\u0027applicazione delle procedure di controllo mediante\nmezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis\ndel codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3 e 13\ndella Costituzione, nella parte in cui: \n prevede che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione\naccerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice debba necessariamente imporre l\u0027applicazione, anche\ncongiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu\u0027 gravi,\neliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla\npossibilita\u0027 di valutare l\u0027adeguatezza della misura cautelare\napplicata e la sua idoneita\u0027 in relazione alla natura e al grado\ndelle esigenze cautelari di cui all\u0027art. 274 del codice di procedura\npenale; \n elimina ogni margine di apprezzamento in ordine alla non\nnecessarieta\u0027 dell\u0027applicazione di una misura cautelare piu\u0027 grave in\ncaso di accertata non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure\nelettroniche di controllo; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis\ndel codice di procedura penale del codice di procedura penale, per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione\nagli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, con riferimento ai principi\nsanciti dalla sentenza «...» della Corte EDU, con particolare\nriguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e\ntempestivo, nella parte in cui non consente la concreta ed effettiva\napplicazione della misura cautelare di cui all\u0027art. 282-ter del\ncodice di procedura penale anche senza l\u0027immediato accertamento della\nfattibilita\u0027 tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni\ndi funzionalita\u0027 tecnica del dispositivo) delle procedure di\ncontrollo da parte della PG delegata per l\u0027esecuzione nei casi di\nconcreta indisponibilita\u0027 del personale tecnico qualificato preposto\nall\u0027accertamento della fattibilita\u0027 tecnica; \n Visto l\u0027art. 23, comma 2, legge n. 87/1953; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Sospende il presente procedimento sino alla decisione del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n Ordina, a cura della cancelleria, che l\u0027ordinanza di trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale sia notificata: \n alle parti in causa ed al pubblico ministero; \n al Presidente del Consiglio dei ministri; \n Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Manda alla cancelleria per quanto di competenza. \n Bari, 23 luglio 2024 \n \n Il G.I.P.: Rinaldi","elencoNorme":[{"id":"62085","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"282","specificaz_art":"ter","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62087","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"282","specificaz_art":"ter","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62086","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"275","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78391","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78381","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78392","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78382","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78383","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78384","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78385","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |