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J.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 27 marzo 2025 del Tribunale di Genova nel  procedimento\npenale a carico di W. J.. \n \nReati e pene - Concorso di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  -\n  Divieto di prevalenza  della  circostanza  attenuante  della  lieve\n  entita\u0027  del   fatto,   introdotta   con   sentenza   della   Corte\n  costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza  aggravante  della\n  recidiva di cui all\u0027art. 99, quarto comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 69, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI GENOVA \n \n                          Sezione GIP - GUP \n \n    Il Giudice, dott.ssa Angela Maria Nutini, \n    Letti gli atti del processo pendente  nei  confronti  di  J  W  ,\nimputato del delitto p. e p. dall\u0027art. 628, comma 1 e comma 2, codice\npenale «perche\u0027, immediatamente dopo aver sottratto all\u0027interno della\nsagrestia della Chiesa e una  scatola  contenente  n.  60  cerini  da\nchiesa, al fine di procurarsi  l\u0027impunita\u0027,  adoperava  violenza  nei\nconfronti del parroco che veniva violentemente spinto» e del reato di\ncui all\u0027art. 707 del codice penale «perche\u0027, essendo stato condannato\nper un delitto determinato  da  motivi  di  lucro,  veniva  colto  in\npossesso di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui  al\nverbale di sequestro della p.g. nella data sotto indicata e dei quali\nal momento non giustificava la destinazione», fatti commessi in ,  il\n,  «con   la   recidiva   reiterata   specifica   infraquinquennale»,\nall\u0027udienza del 27 marzo 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza. \n    Il Giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69,\ncomma 4, codice penale, nella parte in  cui  prevede  il  divieto  di\nprevalenza della  circostanza  attenuante  della  lieve  entita\u0027  del\nfatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla\nrecidiva di cui all\u0027art. 99, comma 4, codice penale. \n    Ritiene,  inoltre,  che  la  questione  sia   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata. \n    1. Svolgimento del processo \n    Il presente procedimento origina dall\u0027arresto di J W in data  per\nil delitto di rapina impropria e  per  l\u0027ingiustificato  possesso  di\nchiavi alterate o grimaldelli. \n    In data , nelle prime ore del mattino, l\u0027imputato si  introduceva\nnella Chiesa di con l\u0027intento di  sottrarre  una  scatola  contenente\nsessanta cerini da chiesa.  Nel  tentativo  di  fuga,  spintonava  il\nparroco \n    Successivamente, una pattuglia notava l\u0027imputato mentre occultava\nuna scatola di cerini identica  a  quella  sottratta.  La  successiva\nperquisizione personale  portava  al  rinvenimento,  all\u0027interno  del\nmarsupio,  di  due  lame  seghettate,  due  aghi   metallici   e   un\ntagliacarte. \n    Arrestato, in sede di interrogatorio  di  garanzia  ammetteva  di\nessere entrato in  chiesa  per  prendere  delle  candele  che  voleva\nrivendere, di essere stato fermato dal parroco e  di  averlo  spinto.\nAggiungeva che non gli sembrava di aver fatto niente di male, essendo\ndelle semplici candele e chiedeva comunque scusa per l\u0027accaduto. \n    Al predetto veniva applicata la misura cautelare dell\u0027obbligo  di\npresentazione  alla  Polizia  Giudiziaria.  Tuttavia,  a  seguito  di\nripetute violazioni della stessa e della commissione di nuovi  reati,\nveniva disposto  l\u0027aggravamento  di  essa  con  l\u0027applicazione  della\nmisura della custodia cautelare  in  carcere,  tuttora  in  corso  di\nesecuzione. \n    L\u0027imputato chiedeva di essere giudicato con  le  forme  del  rito\nabbreviato condizionato all\u0027espletamento di perizia  psichiatrica  ed\nammesso il rito, espletata la perizia medico legale,  con  esclusione\nda parte del perito della sussistenza di «elementi di  psicopatologia\ntali da soddisfare i requisiti medico legali richiesti ex artt. 88  e\n89 del codice  penale»,  in  sede  di  discussione  sia  il  Pubblico\nMinistero che la Difesa,  quest\u0027ultima  in  subordine  rispetto  alla\nrichiesta di pronuncia  assolutoria,  chiedevano  di  riconoscere  la\nfattispecie della lieve entita\u0027 del  fatto  introdotta  con  sentenza\nCorte costituzionale n.  86/2024.  La  Difesa  chiedeva  altresi\u0027  di\nriconoscere la circostanza attenuante ex art. 62,  n.  4  del  codice\npenale ed invitava il Giudice, ove  avesse  ritenuto  applicabile  la\nrecidiva reiterata contestata, della quale chiedeva in via principale\nla  disapplicazione,  a  sollevare  la  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale di cui sopra. \n    All\u0027udienza del 27 marzo 2025 veniva data lettura della  presente\nordinanza. \n    Il comportamento dell\u0027imputato e\u0027 stato correttamente qualificato\ndal Pubblico Ministero come rapina  impropria,  poiche\u0027  l\u0027uso  della\nviolenza nei confronti  della  persona  offesa  costituisce,  secondo\nconsolidata giurisprudenza di legittimita\u0027, uno sviluppo  logicamente\nprevedibile del programmato delitto di furto  ed  integra  la  stessa\n(cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 14901 del  19  marzo  2015\nUd. dep. 10 aprile 2015). \n    La pena  detentiva  applicabile  all\u0027imputato,  alla  luce  della\ncornice edittale vigente, e\u0027 compresa tra  cinque  e  dieci  anni  di\nreclusione. \n    Prima di pronunciare sentenza nel merito, il Giudice  ritiene  di\ndovere sospendere il processo e sollevare la  presente  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale, non sussistendo allo stato i presupposti\nper assolvere l\u0027imputato. \n    2. Rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    Il Giudice ritiene che,  sulla  base  degli  atti  acquisiti  nel\ngiudizio abbreviato, il comportamento contestato all\u0027imputato integri\nastrattamente il delitto di rapina impropria, la cui pena  minima  e\u0027\ndi cinque anni di reclusione. \n    Il  trattamento  sanzionatorio  potrebbe   astrattamente   essere\nmitigato mediante  l\u0027applicazione  dalla  circostanza  attenuante  di\nparticolare  tenuita\u0027  del  fatto,  introdotta  con  sentenza   Corte\ncostituzionale n. 86/2024 proprio  per  individualizzare  la  pena  e\nsoddisfare la finalita\u0027 rieducativa della  stessa  nelle  fattispecie\ncaratterizzate da scarsa offensivita\u0027, come quella in oggetto,  nella\nquale costituiscono elementi di fatto incontestati la sottrazione dei\ncerini in chiesa e la spinta al parroco per guadagnare l\u0027impunita\u0027. \n    Nel caso di specie e\u0027 tuttavia stata correttamente contestata  la\nrecidiva reiterata,  gia\u0027  ritenuta  ed  applicata  in  altre  cinque\nprecedenti sentenze di condanna, della quale ricorrono i presupposti,\ntrattandosi di soggetto dedito alla commissione di  reati  contro  il\npatrimonio e contro la persona, che nel  commettere  il  nuovo  reato\nmanifestava  un\u0027accresciuta  pericolosita\u0027  sociale.  J  ,  peraltro,\ntotalmente  irrispettoso  degli  obblighi   nascenti   dalla   misura\ncautelare  non  detentiva  applicata,  in  costanza  di  essa  veniva\narrestato «perche\u0027 resosi responsabile dei reati di  cui  agli  artt.\n612-bis, 337 del codice penale e deferito in stato di  liberta\u0027  alla\ncompetente A.G. per il reato p. e p. dall\u0027art.  56,  629  del  codice\npenale». \n    In presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata\nsi rende necessario effettuare il giudizio di  bilanciamento  con  la\ncircostanza attenuante di particolare tenuita\u0027 del fatto,  introdotta\ncon sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, disciplinato  dall\u0027art.\n69, comma 4 del codice penale, che vieta il  giudizio  di  prevalenza\ndella seconda sulla prima. \n    Non  puo\u0027  prescindersi   dall\u0027applicazione   della   circostanza\naggravante  della  recidiva  in  funzione  dell\u0027esigenza  di  evitare\nall\u0027imputato  un  trattamento   sanzionatorio   sproporzionato   alla\ngravita\u0027  del  fatto  perche\u0027  si  tratterebbe   di   un   espediente\nfinalizzato ad eludere il divieto normativo di cui all\u0027art. 69, comma\n4, codice penale. \n    Ne\u0027 il trattamento sanzionatorio potrebbe essere mitigato con  il\nriconoscimento   delle   circostanze   attenuanti   generiche,    che\nsottostanno alla medesima disciplina ex art. 69, comma 4  del  codice\npenale, e rispetto alle quali gia\u0027 la Suprema Corte, Sez. 3,  con  la\nsentenza n. 29723 del 22 maggio 2024 Ud. - dep.  22  luglio  2024  ha\ndichiarato «manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  69,  comma  quarto,  codice   penale   per\ncontrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Costituzione, nella parte  in  cui\nprevede il divieto di prevalenza  delle  attenuanti  generiche  sulla\nrecidiva reiterata di cui all\u0027art. 99, comma quarto,  codice  penale,\ntrattandosi di disposizione derogatoria all\u0027ordinaria disciplina  del\nbilanciamento, non trasmodante  nella  manifesta  irragionevolezza  o\nnell\u0027arbitrio, in quanto riferita ad un\u0027attenuante comune  che,  come\ntale,  non  ha  la  funzione  di  correggere  la   sproporzione   del\ntrattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la\ncomponente soggettiva del reato qualificata  dalla  plurima  ricaduta\ndel reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati». \n    Da ultimo, quand\u0027anche si applicasse la circostanza attenuante ex\nart. 62  n.  4  del  codice  penale,  rispetto  alla  quale  e\u0027  gia\u0027\nintervenuta la pronuncia della, Corte costituzionale n. 0141 del 2023\n(G.U. 28 del 12 luglio  2023)  di  dichiarazione  di  «illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma, del codice  penale,  nella\nparte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza  della  circostanza\nattenuante di  cui  all\u0027art.  62,  numero  4),  codice  penale  sulla\nrecidiva di cui all\u0027art. 99, quarto comma, codice penale»,  cio\u0027  non\ncomporterebbe  l\u0027inapplicabilita\u0027  della  circostanza  attenuante  di\nparticolare  tenuita\u0027  del  fatto,  introdotta  con  sentenza   Corte\ncostituzionale n. 86/2024, della quale  si  ravvisano,  nel  caso  di\nspecie, i presupposti applicativi, insegnando la  Suprema  Corte  che\n«In tema di rapina, l\u0027attenuante della lieve  entita\u0027,  di  cui  alla\nsentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,  costituisce  uno\nstrumento ulteriore, rispetto a quelli gia\u0027 disponibili, ivi compresa\nl\u0027attenuante comune prevista dall\u0027art. 62, n. 4), codice penale,  per\nadeguare la sanzione all\u0027effettiva gravita\u0027 del fatto,  sicche\u0027,  ove\nle caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere  che  si\nversa in un caso di offensivita\u0027 minima, legittimante la  concessione\ndi tale attenuante, il gia\u0027 avvenuto riconoscimento della  diminuente\ncomune non osta a un nuovo apprezzamento delle  stesse,  in  funzione\ndella concessione dell\u0027ulteriore attenuante» (Cass., Sez. 2, Sentenza\nn. 45792 del 4 dicembre 2024 Ud. - dep. 13 dicembre 2024). \n    L\u0027esigenza di adeguare la pena all\u0027effettivo disvalore del  fatto\ngiustificherebbe la dichiarazione di  prevalenza  dell\u0027attenuante  di\nparticolare  tenuita\u0027  del  fatto,  introdotta  con  sentenza   Corte\ncostituzionale n. 86/2024, sulla  recidiva  reiterata,  tenuto  conto\ndell\u0027entita\u0027 del minimo edittale del delitto di rapina  perpetrato  e\ndella modestia del  fatto,  concretatosi  nella  sottrazione  di  una\nscatola contenente 60 cerini  da  chiesa,  restituita  intatta  dalle\nForze dell\u0027Ordine, e nella spinta al parroco settantenne, non tale da\nprovocarne la caduta ne\u0027 tanto meno lesioni. \n    L\u0027art. 69, quarto comma, codice  penale,  tuttavia,  preclude  un\ntale esito: dal che la rilevanza della questione sollevata. \n    3. I profili di illegittimita\u0027 \n    Il Giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69,\nquarto comma, codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27,  terzo\ncomma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il  divieto  di\nprevalenza della circostanza attenuante di particolare  tenuita\u0027  del\nfatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla\ncircostanza aggravante della recidiva  di  cui  all\u0027art.  99,  quarto\ncomma, codice penale in quanto tale divieto violerebbe  il  principio\ndella necessaria proporzione della pena rispetto all\u0027offensivita\u0027 del\nfatto, attraverso  un\u0027abnorme  enfatizzazione  della  recidiva  e  si\nporrebbe in contrasto con il principio della proporzione  della  pena\nex art. 27,  terzo  comma,  Costituzione  e  violerebbe  altresi\u0027  il\nprincipio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3 Costituzione, determinando\nl\u0027assoggettamento alla medesima pena di  condotte  significativamente\ndiverse in termini di offensivita\u0027. \n    Vanno anzitutto richiamate le numerose precedenti pronunce  della\nCorte Costituzionale dichiarative dell\u0027costituzionale  dell\u0027art.  69,\ncomma 4 del codice penale nella parte in cui vietava la prevalenza di\naltrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all\u0027art. 99,\nquarto comma, codice penale. Tra esse, in particolare, si richiama la\npronuncia della Corte costituzionale n. 0141 del 2023 (G.U. 28 del 12\nluglio  2023)  di  dichiarazione  di  «illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 69, quarto comma, del codice penale,  nella  parte  in  cui\nprevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di  cui\nall\u0027art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui  all\u0027art.\n99, quarto comma, codice penale», nella quale  la  Corte  evidenziava\nche «L\u0027effetto \"calmierante\" di tutte le circostanze attenuanti - ivi\ncompresa  quella  relativa  al  danno  patrimoniale  di   particolare\ntenuita\u0027  (art.  62,  numero  4,  codice   penale)   che   viene   in\nconsiderazione nel giudizio  a  quo  -  rispetto  all\u0027elevato  minimo\nedittale  previsto  dal  legislatore  per  i  delitti  di  rapina  ed\nestorsione  e\u0027  pero\u0027  destinato  a  essere  sistematicamente  eliso,\nallorche\u0027 all\u0027imputato venga contestata la recidiva reiterata -  cio\u0027\nche spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia\ndi imputati -, e allorche\u0027  il  giudice  ritenga  di  dover  altresi\u0027\napplicare tale circostanza aggravante, in  ragione  delle  accentuate\ncolpevolezza e pericolosita\u0027 dell\u0027imputato, rivelate  in  particolare\ndal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori  reati,\nnonostante l\u0027ammonimento ricevuto con le precedenti condanne». \n    La Corte costituzionale ricordava che, con specifico  riferimento\nal delitto di estorsione, proprio per porre  rimedio  alla  manifesta\nsproporzione della pena rispetto alla gravita\u0027 oggettiva  dei  fatti,\nriteneva  costituzionalmente  necessaria,  «la  previsione   di   una\ncircostanza attenuante comune per i fatti di lieve entita\u0027» (sentenza\nn. 120 del 2023). \n    Analogamente, con riferimento al  delitto  di  rapina,  la  Corte\nCostituzionale  con  la  sentenza   n.   86   del   2024   dichiarava\n«l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628,  secondo  comma,  del\ncodice penale, nella parte in cui non prevede che  la  pena  da  esso\ncomminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la\nnatura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o  circostanze  dell\u0027azione,\novvero per la particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto\nrisulti di lieve entita\u0027» e dichiarava, «in  via  consequenziale,  ai\nsensi dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla\ncostituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628,  primo  comma,  codice\npenale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso  comminata\ne\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando per  la  natura,\nla specie, i mezzi, le modalita\u0027 o  circostanze  dell\u0027azione,  ovvero\nper la particolare tenuita\u0027 del  datano  o  del  pericolo,  il  fatto\nrisulti di lieve entita\u0027». \n    In  essa   evidenziava   che   «un   trattamento   manifestamente\nsproporzionato rispetto alla  gravita\u0027  oggettiva  e  soggettiva  del\nfatto, e comunque incapace di adeguarsi al  suo  concreto  disvalore,\npregiudica il principio di individualizzazione della  pena  (sentenza\nn. 244 del 2022); «\"l\u0027individualizzazione\" della  pena,  in  modo  da\ntenere conto dell\u0027effettiva entita\u0027 e delle specifiche  esigenze  dei\nsingoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi\ncostituzionali» cosi\u0027 da rendere «quanto piu\u0027  possibile  \"personale\"\nla responsabilita\u0027 penale, nella prospettiva  segnata  dall\u0027art.  27,\nprimo comma» (sentenza n. 7 del 2022). Dall\u0027altro, che il precetto di\ncui al terzo comma  dell\u0027art.  27  Costituzione  vale  tanto  per  il\nlegislatore quanto per i giudici  della  cognizione,  oltre  che  per\nquelli dell\u0027esecuzione e della sorveglianza, nonche\u0027  per  le  stesse\nautorita\u0027 penitenziarie: il  principio  della  finalita\u0027  rieducativa\ndella pena e\u0027 ormai  da  tempo  diventato  patrimonio  della  cultura\ngiuridica europea, particolarmente per il  suo  collegamento  con  il\n\"principio di proporzione\" fra qualita\u0027 e quantita\u0027  della  sanzione,\nda una parte, ed offesa, dall\u0027altra (tra molte, sentenze n.  179  del\n2017 e n. 313 del 1990)». \n    Il rigido divieto di cui all\u0027art. 69, comma 4 del  codice  penale\ndi prevalenza della  neo  introdotta.  circostanza  attenuante  sulla\nrecidiva   reiterata   vanifica   tuttavia    tale    finalita\u0027    di\nindividualizzazione della pena imponendo un trattamento sanzionatorio\nsproporzionato ed  inadeguato  al  fatto  concreto  e  come  tale  in\nviolazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza della pena\ne della sua funzione rieducativa. \n    Si reputa, pertanto, che  la  questione  non  sia  manifestamente\ninfondata. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,\nnei termini dianzi indicati, questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 69, comma 4 del codice  penale,  per  la  violazione  degli\narticoli 3 e 27 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  vieta  la\nprevalenza della  circostanza  attenuante  della  lieve  entita\u0027  del\nfatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla\ncircostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99,  comma  4\ndel codice penale. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente\nordinanza,  letta  in  udienza,  sia  notificata  al  Presidente  del\nConsiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle\ndue Camere del Parlamento. \n    Cosi\u0027 deciso in Genova in data 27 marzo 2025 \n \n                         Il giudice: Nutini","elencoNorme":[{"id":"62474","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79225","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79226","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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