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termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2020.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eConcessioni pubbliche – Prezzi e tariffe – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti – Previsione che,\u0026nbsp;per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e all’anno 2021 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere adottate dall\u0027Autorità di regolazione dei trasporti – Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento – Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2021.\u003c/p\u003e","fissato":"25 giugno 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eConcessioni pubbliche – Prezzi e tariffe – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti – Previsione che,\u0026nbsp;per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere adottate dall\u0027Autorità di regolazione dei trasporti – Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento – Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2020.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), [convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,] art. 13, comma 3, \"nella prima formulazione\".\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eConcessioni pubbliche – Prezzi e tariffe – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti – Previsione che,\u0026nbsp;per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e all’anno 2021 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere adottate dall\u0027Autorità di regolazione dei trasporti – Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di 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dieci anni di anzianità – Prevalenza, in caso di più aspiranti alla nomina con anzianità professionale o di servizio superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore età anagrafica.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 4, comma 4.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"6","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata applicabilità anche agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle private dimore.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"3 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata applicabilità anche agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle private dimore.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 624-bis, primo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"3","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Bologna","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Favoreggiamento della prostituzione – Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni anziché fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Favoreggiamento della prostituzione – Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni anziché fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), art. 3, primo comma, numero 8).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"1","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Cagliari","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"248","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Parma","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\u0026nbsp;sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.\u0026nbsp;sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito dall\u0027art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"246","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.\u003c/p\u003e","fissato":"22 settembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 624-bis, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"243","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Ricusazione del giudice - Mancata previsione che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.\u003c/p\u003e","fissato":"23 settembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Ricusazione del giudice - Mancata previsione che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 37, comma 1 [, lettera a)], in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"239","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"229","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"224","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Genova","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso civile – Processo di cognizione – Rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie – Termini e contenuto delle ulteriori difese – Previsione che, entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione sulle domande e difese del convenuto, modificare le proprie domande, formulare eventuali eccezioni e domande nuove, conseguenza di quelle avversarie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti – Denunciata esiguità del termine di dieci giorni, desunto rispetto al termine a disposizione per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell\u0027udienza (nel caso di specie: domanda riconvenzionale di divorzio introdotta dal convenuto nell’ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione).\u003c/p\u003e","fissato":"7 luglio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso civile – Processo di cognizione – Rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie – Termini e contenuto delle ulteriori difese – Previsione che, entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione sulle domande e difese del convenuto, modificare le proprie domande, formulare eventuali eccezioni e domande nuove, conseguenza di quelle avversarie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti – Denunciata esiguità del termine (nel caso di specie: domanda riconvenzionale di divorzio introdotta dal convenuto nell’ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura civile, art. 473-bis.17.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"223","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Previsione che l\u0027onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l\u0027anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell\u0027accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del comma 3 dell’art. 39–\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l\u0027anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall\u0027anno 2025 – Previsione che l\u0027OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell\u0027imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell\u0027art. 39-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del citato decreto legislativo, e dell\u0027accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell’art. 39-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, risulti inferiore al medesimo OFM – Previsione che l\u0027accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027OFM e l\u0027importo dell\u0027imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","fissato":"18 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Previsione che l\u0027onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l\u0027anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell\u0027accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 39-octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l\u0027anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall\u0027anno 2025 – Previsione che l\u0027OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell\u0027imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell\u0027art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell\u0027accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM – Previsione che l\u0027accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027OFM e l\u0027importo dell\u0027imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art. 39-octies, commi 6, 7 e 8.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"221","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Giudice di Pace di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Cause di non punibilità – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Cause di non punibilità – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"220","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Modena","oggetto":"\u003cp\u003eSindacati e libertà sindacale – Lavoro – Diritto sindacale e autonomia collettiva – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) – Costituzione nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell\u0027azienda – Preclusione per le associazioni sindacali “maggiormente o significativamente rappresentative” all’interno della singola unità produttiva.\u003c/p\u003e","fissato":"8 ottobre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eSindacati e libertà sindacale – Lavoro – Diritto sindacale e autonomia collettiva – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) – Costituzione nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell\u0027azienda – Preclusione per le associazioni sindacali “maggiormente o significativamente rappresentative” all’interno della singola unità produttiva.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell\u0027attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19, [primo comma,] lettera b).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"217","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Milano","oggetto":"\u003cp\u003ePrevidenza – Lavoro – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Riconoscimento dell’esonero contributivo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,\u0026nbsp;alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con il medesimo rapporto di lavoro - Previsione che non riconosce l’esonero contributivo anche alle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato – Previsione che esclude l’esonero contributivo per i rapporti di lavoro domestico.\u003c/p\u003e","fissato":"11 giugno 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003ePrevidenza – Lavoro – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Riconoscimento dell’esonero contributivo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,\u0026nbsp;alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con il medesimo rapporto di lavoro - Previsione che non riconosce l’esonero contributivo anche alle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato – Previsione che esclude l’esonero contributivo per i rapporti di lavoro domestico.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, commi 180 e 181.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"208","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"203","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell’applicazione dell’art. 240-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, comma 5 - In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo (“quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”).\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990\u0026nbsp;- Ipotesi particolari di confisca – Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul\u0026nbsp;reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca.\u003c/p\u003e","fissato":"22 settembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, comma 5 - In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo (“quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 85-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990\u0026nbsp;- Ipotesi particolari di confisca – Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul\u0026nbsp;reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 85-bis, in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"189","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Potenza","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l\u0027offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo).\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l\u0027offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"186","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Como","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eProcreazione medicalmente assistita (PMA) \u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e–\u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e\u0026nbsp;Accesso alle tecniche – Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso \u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e–\u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e Sanzioni \u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e–\u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eApplicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell’altro componente della coppia.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"8 luglio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcreazione medicalmente assistita (PMA) –\u0026nbsp;Accesso alle tecniche – Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso – Sanzioni –\u0026nbsp;Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell’altro componente della coppia.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"177","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Napoli","oggetto":"\u003cp\u003eProcedimento penale\u0026nbsp;- Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare – Applicazione delle modalità di controllo elettronico previste dall\u0027art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen.\u0026nbsp;qualora si proceda per determinati delitti (nella specie, delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 cod. pen.)\u0026nbsp;- Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi - Mancata previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi “salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.\u003c/p\u003e","fissato":"4 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcedimento penale\u0026nbsp;- Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare – Applicazione delle modalità di controllo elettronico previste dall\u0027art. 275-bis cod. proc. pen.\u0026nbsp;qualora si proceda per determinati delitti\u0026nbsp;- Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi - Mancata previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi “salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, come modificato dall\u0027art. 12, comma 1, lettera c), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica).\u003c/p\u003e"}]}" ] ] |