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Modifiche alla\n l.r. 30/2015), art. 7, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n Ricorso (ex art. 127, comma 1, della Costituzione) per il\nPresidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587),\nrappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (C.F.\n80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei\nPortoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), giusta\ndelibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17\nottobre 2025 - ricorrente \n Contro la Regione Toscana (c.f. 01386030488; PEC:\nregionetoscana@postacert.toscana.it), in persona del Presidente della\nGiunta Regionale in carica, con sede in Piazza Duomo 10 - 50122\nFirenze (FI) - intimata \n per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7,\ncomma 3, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50,\npubblicata nel BUR Toscana n. 54 del 28 agosto 2025, recante\n«Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della\nRete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza,\noneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla\nl.r. 30/2015.» \n per violazione dell\u0027art. 117, comma secondo, lettera s), della\nCostituzione. \n Con la legge 20 agosto 2025, n. 50, la Regione Toscana ha\napportato significative modifiche alla legge regionale n. 30 del\n2015, dichiaratamente al fine di adeguare la disciplina in materia di\naree protette e siti della Rete Natura 2000 alle linee guida\nnazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) del 2019. \n Tale provvedimento normativo si inserisce nel quadro della\nregolamentazione regionale in materia di conservazione degli habitat\nnaturali e di tutela della biodiversita\u0027, con finalita\u0027 di\ncoordinamento e aggiornamento della disciplina vigente. \n La nuova disciplina presenta, tuttavia, profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale con riferimento alla disposizione contenuta nell\u0027art.\n7, recante «Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all\u0027art.\n93 della l.r. 30/2015», che, per le motivazioni di seguito\nspecificate, risulta violare l\u0027art. 117, secondo comma, lettera s),\ndella Costituzione, che riconosce in capo allo Stato la competenza\nlegislativa in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema. \n In particolare, l\u0027art. 7 della legge regionale prevede quanto\nsegue: \n il comma 1 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 e\u0027 abrogato; \n il comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 e\u0027 sostituito dal\nseguente: «Nel caso di interventi, progetti e attivita\u0027, realizzati o\nin corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle\nprocedure di valutazione di incidenza o in difformita\u0027 sostanziale\nrispetto a quanto disposto da provvedimenti finali di valutazione di\nincidenza, l\u0027autorita\u0027 competente, previa eventuale sospensione dei\nlavori o delle attivita\u0027, a seguito di valutazione dell\u0027entita\u0027 del\npregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all\u0027\napplicazione della sanzione, puo\u0027 disporre la demolizione ed il\nripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a\ncura e spese del responsabile, definendone i termini e le\nmodalita\u0027.»; \n Dopo il comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 e\u0027 inserito\nil seguente: «2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge\nn. 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti\naccertatori dell\u0027illecito trasmettono il relativo verbale all\u0027ente\ngestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla\nsua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia\na quanto imposto, l\u0027autorita\u0027 competente provvede d\u0027ufficio a spese\ndell\u0027inadempiente. Il recupero di tali spese e\u0027 effettuato con le\nmodalita\u0027 e gli effetti previsti dalla normativa vigente.»; \n Al comma 3 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 le parole: «ai\ncommi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»; \n Dopo il comma 3 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 e\u0027 aggiunto\nil seguente: «3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di\ndanno ambientale contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 ed in\naltre normative nazionali ed eurocomunitarie.». \n In particolare, la disposizione di cui al terzo comma dell\u0027art. 7\ndella l.r. 50/25, sostitutivo del comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r.\n30/2015, risulta illegittimo e il Presidente del Consiglio dei\nministri propone, pertanto, il presente ricorso, affidato al seguente\nmotivo di \n \n Diritto \n \n1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 7, comma 3, della legge della Regione\nToscana 20 agosto 2025, n. 50 per violazione dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera s) della Costituzione, in relazione all\u0027art. 10\ndecreto legislativo n. 152/2006, nonche\u0027 all\u0027art. 5 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 357/1997 \n Come emerge dalla lettura della norma sopra trascritta, la\nnovella introdotta dalla Regione Toscana, nella parte in cui modifica\nil comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015, prevede ora il carattere\nmeramente eventuale della sospensione dei lavori relativi a progetti\navviati senza la previa valutazione di incidenza, nei siti\nappartenenti alla Rete Natura 2000. Cio\u0027 altera in modo evidente\nl\u0027assetto normativo previgente, che la configurava, invece, come atto\ndovuto in caso di violazione dell\u0027obbligo di preventiva valutazione\ndi incidenza. \n Il previgente comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. Toscana 30/2015,\ninfatti, disponeva che «2. Nel caso di opere ed interventi realizzati\nsenza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di\nincidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di\ndifformita\u0027 sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali\ndei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l\u0027autorita\u0027\ncompetente, valutata l\u0027entita\u0027 del pregiudizio ambientale arrecato e\ndi quello conseguente all\u0027applicazione della sanzione, dispone la\nsospensione dei lavori e puo\u0027 disporre la demolizione ed il\nripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a\ncura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita\u0027». \n Prima della modifica introdotta con la norma impugnata, quindi,\nla sospensione dei lavori era atto dovuto, non essendo riconosciuto\nall\u0027Amministrazione alcun margine di valutazione. \n La modifica ha, quindi, ictu oculi determinato un abbassamento\ndel livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale e\nunionale, in violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s),\ndella Costituzione. La mancata sospensione dei lavori per progetti\navviati senza la preventiva valutazione di incidenza, infatti, puo\u0027\ncomportare modifiche dello stato dei luoghi con conseguente pesante\nincisione dei valori ambientali. \n Sul punto, giova rammentare che secondo la consolidata\ngiurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 300\ndel 2013), la materia ambientale, avente carattere trasversale e\nfinalistico, consente alle Regioni di adottare misure migliorative\nrispetto agli standard statali e non di introdurre deroghe in peius. \n La disposizione regionale oggetto di impugnazione, al contrario,\nattribuendo all\u0027amministrazione un potere discrezionale in luogo di\nun obbligo, riduce l\u0027efficacia degli strumenti di prevenzione (come\nla sospensione dei lavori) e compromette l\u0027uniformita\u0027 della tutela\nsul territorio nazionale. \n Tale esito contrasta quindi con i livelli minimi di tutela\nambientale previsti: \n dal decreto legislativo n. 152/2006, art. 10 recante:\n«Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione\nintegrata ambientale»; \n dalla direttiva 92/43/CEE («Habitat»), come recepita dal\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 5\n(«Valutazione di incidenza»; atto normativo a cio\u0027 autorizzato dalla\nlegge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 4 e all.c), secondo cui la\nvalutazione di incidenza costituisce un procedimento di natura\npreventiva (comma 8), con riferimento ai siti della Rete Natura 2000,\nnon sanabile in via successiva. \n Del resto, l\u0027art. 6 della Direttiva prevede che: «2. Gli\nStati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone\nspeciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli\nhabitat di specie nonche\u0027 la perturbazione delle specie per cui le\nzone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione\npotrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli\nobiettivi della presente direttiva. \n 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e\nnecessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze\nsignificative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri\npiani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione\ndell\u0027incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di\nconservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della\nvalutazione dell\u0027incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le\nautorita\u0027 nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o\nprogetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non\npregiudichera\u0027 l\u0027integrita\u0027 del sito in causa e, se del caso, previo\nparere dell\u0027opinione pubblica». \n Che il quadro ordinamentale statale imponga la sospensione dei\nlavori in assenza di previa valutazione di incidenza e\u0027 confermato\ndall\u0027interpretazione delle norme sopra richiamate, operata dalla\nmonolitica giurisprudenza. \n Coerentemente, infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n.\n4135/2021, ha chiarito che la suddetta valutazione (VinCA)\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027autorizzazione,\nspecificando che la sospensione dei lavori, in assenza di VinCa, deve\nessere disposta quale conseguenza necessaria e non puo\u0027 essere\nrimessa alla discrezionalita\u0027 dell\u0027autorita\u0027 amministrativa. \n In particolare, nella suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato\nha operato una puntuale ricostruzione del sistema, rilevando che:\n«l\u0027art. 6 della citata direttiva comunitaria prevede: \n al suo paragrafo 3 che \"Qualsiasi piano o progetto non\ndirettamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che\npossa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o\ncongiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una\nopportuna valutazione dell\u0027incidenza che ha sul sito, tenendo conto\ndegli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle\nconclusioni della valutazione dell\u0027incidenza sul sito e fatto salvo\nil paragrafo 4, le autorita\u0027 nazionali competenti danno il loro\naccordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza\nche esso non pregiudichera\u0027 l\u0027integrita\u0027 del sito in causa e, se del\ncaso, previo parere dell\u0027opinione pubblica.\"; \n [...] \n 11.1. Di queste disposizioni e\u0027 bene sottolineare i seguenti\ntratti distintivi e le possibili connesse considerazioni che qui pure\nsi tratteggiano: \n e\u0027 sufficientemente inequivoco il fatto che, proprio a\nmente della norma sovranazionale, la predetta valutazione d\u0027incidenza\ncostituisce atto ed adempimento procedurale che deve necessariamente\nantecedere, non invece che puo\u0027 anche seguire, un \"Qualsiasi piano o\nprogetto [incluso, evidentemente, un progetto edilizio che sia alla\nbase di un eventuale permesso di costruire] non direttamente connesso\ne necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze\nsignificative su tale sito (...)\"; \n l\u0027indispensabile anteriorita\u0027 della valutazione di\nincidenza, rispetto ad un possibile atto di assenso edilizio per\nopere da eseguire all\u0027interno di un SIC (e, come nella specie, non\ndirettamente connesse e necessarie alla sua gestione), e\u0027\nsufficientemente palese ed indiscutibile, [...]; \n la norma sovranazionale, quale possibile regime derogatorio\na quanto ora appena ricordato, non contempla un rimedio pari a quello\ndell\u0027istituto (conosciuto dal nostro ordinamento) della \"validazione\"\npostuma. In altri termini, detta norma non mostra di offrire la\npossibilita\u0027 che, nonostante la mancata anteriorita\u0027 della\nvalutazione di incidenza, un atto di assenso edilizio adottato in\ncarenza di tale previo adempimento possa comunque ricevere una\npostuma convalida». \n E\u0027 quindi confermato come, secondo l\u0027ordinamento vigente, la\nmancanza della preventiva VINCA costituisca una ragione ostativa in\nradice (e non sanabile) alla realizzazione di qualunque intervento,\nche deve quindi essere immediatamente e obbligatoriamente interdetto\no, se iniziato, sospeso. \n In linea, infine, con tale orientamento e\u0027 anche la\ngiurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 10 aprile 2025,\nn. 14127), la quale ha evidenziato come la VinCa costituisca\npresupposto necessario per la validita\u0027 del permesso di costruire\nrilasciato in aree soggette a tutela ambientale e come, di contro, la\nsua assenza comporti l\u0027invalidita\u0027 del titolo edilizio e legittimi il\nsequestro preventivo delle opere realizzate in area Natura 2000. \n L\u0027art. 7 della legge regionale in esame risulta, dunque,\nincompatibile con il dettato costituzionale poiche\u0027, nel modificare\nl\u0027art. 93, comma 2, della legge regionale n. 30/2015, ha introdotto\nun regime meno rigoroso di quello previsto dalla normativa statale\ninterposta sopra citata, in violazione dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera s), della Costituzione, violando i principi consolidati in\nmateria di tutela uniforme dell\u0027ambiente. \n Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alla\ndisposizione sopra indicata, viene impugnata ai sensi dell\u0027art. 127\ndella Costituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente\nricorso e confida nell\u0027accoglimento delle seguenti conclusioni: \n «Voglia l\u0027ecc.ma Corte costituzionale dichiarare\ncostituzionalmente illegittimo l\u0027art. 7, comma 3, della legge della\nRegione Toscana n. 50 del 20 agosto 2025, per violazione dell\u0027art.\n117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione\nall\u0027art 10 decreto legislativo n. 152/2006 e 5 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 357/1997». \n Si producono: \n 1. copia della legge regionale impugnata; \n 2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri\nadottata nella riunione del 17 ottobre 2025, recante la\ndeterminazione di proposizione del presente ricorso, con allegata\nrelazione illustrativa. \n Roma, 23 ottobre 2025 \n \n Avvocato dello Stato: Di Leo","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"03/12/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"7","data_legge":"20/08/2025","data_nir":"2025-08-20","numero_legge":"50","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"sostitutivo del","denominazione_attributo":"","id":"24987","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"93","data_legge":"19/03/2015","data_nir":"2015-03-19","numero_legge":"30","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25002","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33680","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33681","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"03/04/2006","data_nir":"2006-04-03","numero_parametro":"152","articolo_impugnato":"10","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art10"},{"id_parametro":"33682","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"08/09/1997","data_nir":"1997-09-08","numero_parametro":"357","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1997-09-08;357~art5"}]}}" ] ] |
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