GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/41

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(attività di integrazione probatoria del giudice dell’udienza preliminare),\u0026nbsp;ovvero, in via subordinata,\u0026nbsp;mancata previsione che il giudice possa disporre,\u0026nbsp;anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere\u0026nbsp;– Violazione di principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale – Violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale e del suo corollario costituito dal principio di completezza delle indagini preliminari – Violazione del principio, anche convenzionale,\u0026nbsp;di ragionevole durata del processo.\u003c/p\u003e","prima_parte":"P.A. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza  dell\u002711  febbraio  2025  del  Tribunale   di   Siena   nel\nprocedimento penale a carico di P.A. A.. \n \nProcesso  penale  -  Udienza  di  comparizione  predibattimentale   -\n  Provvedimenti del giudice - Mancata  previsione  dell\u0027applicazione,\n  in quanto compatibile, della disposizione di cui all\u0027art. 422  cod.\n  proc. pen. ovvero, in via subordinata, mancata  previsione  che  il\n  giudice possa disporre, anche d\u0027ufficio, l\u0027assunzione  delle  prove\n  dalle quali appare evidente la decisivita\u0027 ai fini  della  sentenza\n  di non luogo a procedere. \n- Codice di procedura penale, art. 554-ter,  inserito  dall\u0027art.  32,\n  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.\n  150 (Attuazione della legge 27  settembre  2021,  n.  134,  recante\n  delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonche\u0027  in\n  materia di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la  celere\n  definizione dei procedimenti giudiziari). \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n \n                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \n                           sezione penale \n                     in composizione monocratica \n \n    in persona del giudice Simone Spina, all\u0027udienza  del  giorno  11\nfebbraio 2025, ha emesso la presente ordinanza ai sensi  degli  artt.\n134 Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e  23,\nlegge 11 marzo 1953 n. 87 - nell\u0027ambito del  procedimento  penale  di\nprimo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe  indicati  nei\nconfronti di A P A , nato a il con domicilio dichiarato a , in ; \n    assistito e difeso, di fiducia, dall\u0027avv. Marco Caroppo, del Foro\ndi Siena; \n \n                              Imputato \n \n      a) del delitto di cui all\u0027art. 624 del codice penale,  perche\u0027,\nal fine di trarne profitto, all\u0027esterno dell\u0027esercizio commerciale  «\n», sito in ,  sottraeva  un  portafogli  trovato  all\u0027interno  di  un\ncarrello, precedentemente lasciato da F R , e si  impossessava  della\nsomma di denaro di 2.000,00 euro ivi contenuta, per poi  lasciare  il\nportafogli all\u0027interno del medesimo carrello. \n      In , il \n    Ritenuto  che,  con  decreto  di  citazione  diretta  a  giudizio\ndepositato in data 20 marzo 2024, il pubblico ministero ha  tratto  a\ngiudizio l\u0027odierno imputato, accusandolo di essersi  impossessato  di\nbanconote per una somma pari a 2.000 euro, dopo averle  sottratte  da\nun portafogli, di proprieta\u0027 di  R  F  ,  rinvenuto  in  un  carrello\nmetallico lasciato all\u0027esterno dell\u0027esercizio commerciale « »; \n      che la persona offesa, in sede  di  querela,  ha  affermato  di\nessersi recata, il , presso l\u0027esercizio  commerciale  predetto,  dove\nper le compere si e\u0027 servita di un carrello metallico, al cui interno\nha riposto il suo borsello; \n      che l\u0027arco di tempo in cui la persona  offesa  ha  riferito  di\nessere rimasta nell\u0027esercizio commerciale e\u0027 ricompreso  tra  le  ore\n18.15 e le ore 18.30; \n      che, sempre in sede  di  querela,  la  persona  offesa  ha  poi\naggiunto di essersi allontanata verso  le  ore  18.30  dall\u0027esercizio\ncommerciale in questione, accorgendosi soltanto  piu\u0027  tardi  di  non\navere piu\u0027 con se\u0027 il proprio borsello; \n      che la medesima persona offesa ha precisato di  avere  dapprima\ntelefonato all\u0027esercizio  commerciale,  di  avere  quindi  fatto  ivi\nritorno  e  di  essere  infine  tornata  in  possesso  del  borsello,\nconsegnatole da una dipendente di nome S B ,  chiarendo  altresi\u0027  di\nessersi accorta poco dopo che, dall\u0027interno dello  stesso,  mancavano\nbanconote per una somma pari a 2.000 euro; \n      che la telefonata fatta dalla persona offesa  risale  alle  ore\n19.00,  come  riferito  a  sommarie  informazioni  testimoniali   dal\ndipendente A M , che tale  telefonata  ha  personalmente  raccolto  e\nricevuto; \n      che la dipendente S  B  ,  in  sede  di  sommarie  informazioni\ntestimoniali,  ha  dichiarato  di  essersi  messa  alla  ricerca  del\nborsello, subito dopo la ricezione di quella telefonata,  aggiungendo\ndi avere poco dopo rinvenuto il borsello della persona  offesa,  alle\nore  19.05  circa,  all\u0027interno  di  un  carrello  metallico,   posto\nall\u0027esterno dell\u0027esercizio commerciale « .»; \n      che, secondo quanto riferito dal dipendente A M , dopo  il  suo\nrinvenimento  il  borsello  e\u0027  stato  poi   portato   e   trattenuto\nall\u0027interno dell\u0027esercizio commerciale e, quindi, restituito verso le\nore 19.15 circa alla persona offesa, che  si  e\u0027  subito  allontanata\nsenza controllarne il contenuto; \n      che  alle  ore  19.30  circa,  verso  il  momento  di  chiusura\ndell\u0027esercizio  commerciale,  la  persona  offesa,   secondo   quanto\nriportato a sommarie informazioni testimoniali da A M , ha nuovamente\ntelefonato all\u0027esercizio commerciale in questione, riferendo come non\nfossero piu\u0027 presenti, all\u0027interno del proprio portafogli,  banconote\nper un ammontare complessivo di  2.000  euro,  costituente  il  fondo\ncassa della societa\u0027 dal medesimo amministrata; \n      che le attivita\u0027  di  investigazione,  condotte  dalla  polizia\ngiudiziaria, sono consistite nella visione delle riprese del circuito\ndi   video   sorveglianza   installato   all\u0027esterno   dell\u0027esercizio\ncommerciale « »; \n      che  la  polizia  giudiziaria,  nell\u0027occasione,   ha   tuttavia\nprovveduto   ad   estrapolare,   dal    server    dell\u0027impianto    di\nvideosorveglianza   dell\u0027esercizio   commerciale,   il   file   video\ncontenente la sequenza di videoriprese  relative  a  quanto  avvenuto\nall\u0027esterno di detto esercizio, nell\u0027arco di tempo che va  dalle  ore\n18.00 alle ore 20.00 del , trasferendo  tale  file  video  su  di  un\nsupporto fisico del tipo CD-ROM; \n      che la polizia giudiziaria, tuttavia, non ha mai  trasmesso  al\npubblico  ministero  siffatto  CD-ROM,  riferendo  piuttosto,   nella\ncomunicazione di notizia di reato redatta il , come lo  stesso  fosse\n«trattenuto agli atti» dell\u0027ufficio cui appartiene  il  personale  di\npolizia giudiziaria che ha svolto l\u0027attivita\u0027 investigativa; \n      che  la  polizia  giudiziaria  ha  invece  estrapolato,   dalla\nsequenza di videoriprese di  cui  si  e\u0027  detto,  soltanto  alcuni  e\nisolati fotogrammi, che ha poi incluso in un\u0027annotazione redatta il ,\ntrasmessa al pubblico ministero quale allegato alla comunicazione  di\nnotizia di reato datata 26 marzo  ,  acquisita  nel  fascicolo  delle\nindagini preliminari; \n      che tali fotogrammi, in cui si apprezza la condizione di buio e\ndi estremamente scarsa visibilita\u0027 nei luoghi ripresi,  colgono  solo\ntaluni frammenti  dell\u0027arco  di  tempo  coinvolto  della  complessiva\nsequenza videoripresa, senza che risultino essere stati  estrapolati,\nin particolare, fotogrammi relativi  al  segmento  temporale  che  va\ndalle ore 18.30 alle ore 18.55, del quale non v\u0027e\u0027 peraltro  menzione\nalcuna in siffatta annotazione di polizia giudiziaria; \n      che,  secondo  quanto  sinteticamente  descritto   nella   gia\u0027\nmenzionata  annotazione,  la  polizia  giudiziaria  ha  rilevato   la\npresenza di un individuo che, dopo essersi avvicinato alle  18.55  ad\nun carrello metallico, se ne e\u0027 poi allontanato per salire a bordo di\nuna  autovettura,  per  infine  avvicinarsi  nuovamente  al  carrello\nmetallico; \n      che nessun  fotogramma  e\u0027  stato  estrapolato,  tuttavia,  con\nriguardo al segmento temporale in  cui  l\u0027individuo  sale  e  permane\nall\u0027interno dell\u0027autovettura  in  questione,  ne\u0027  e\u0027  stata  fornita\nalcuna descrizione, nell\u0027annotazione in parola, di quanto avvenuto in\ntale frangente; \n      che detta autovettura, grazie  al  sistema  di  lettura  ottica\ndelle  targhe,  e\u0027  poi   risultata   essere   nella   disponibilita\u0027\ndell\u0027odierno imputato; \n      che l\u0027odierno imputato, all\u0027esito della notifica dell\u0027avviso di\nconclusione  delle  indagini  preliminari,  ha  chiesto   di   essere\nsottoposto ad interrogatorio, poi  delegato  dal  pubblico  ministero\nalla polizia giudiziaria; \n      che,  nell\u0027ambito  di  tale   interrogatorio,   l\u0027imputato   ha\ndichiarato di avere, in quel  giorno,  fatto  compere  nel  precitato\nesercizio commerciale e di avere riportato il suo carrello  metallico\nnel luogo a  cio\u0027  destinato,  una  volta  terminate  dette  compere,\naggiungendo di essersi in quel momento accorto della presenza  di  un\nborsello da uomo,  posizionato  all\u0027interno  di  altro  carrello  ivi\npresente; \n      che, sempre in sede di  interrogatorio,  l\u0027imputato  ha  quindi\naggiunto di avere preso il borsello e di  essersi  diretto,  data  la\ncondizione  di  scarsa  luminosita\u0027  del  luogo,  verso  la   propria\nautovettura, onde poter meglio verificare  se  vi  fossero  documenti\ncontenuti al suo interno, di esservi salito a bordo e  di  avere  qui\nacceso la luce interna del veicolo, di avere  quindi  controllato  il\nportafogli, di averlo trovato vuoto, di essere  cosi\u0027  subito  uscito\ndall\u0027autovettura e di avere riposto il borsello nello stesso carrello\nmetallico dove l\u0027aveva rinvenuto; \n      che la difesa, in sede di memoria  depositata  all\u0027esito  della\nnotifica dell\u0027avviso di conclusione delle  indagini  preliminari,  ha\nevidenziato come la versione dell\u0027odierno imputato, allora  indagato,\npossa essere facilmente verificata e riscontrata proprio grazie  alla\nvisione  diretta  delle  videoriprese  effettuate  dal  circuito   di\nvideosorveglianza; \n      che di tale  segmento  temporale,  come  detto,  non  e\u0027  stato\ntuttavia  estrapolato  alcun  fotogramma,  da  parte  della   polizia\ngiudiziaria, ne\u0027 dello stesso si fa menzione alcuna, nell\u0027annotazione\npredetta, cosi\u0027 come nessun cenno o  descrizione  vengono  fatti,  in\ntale annotazione, di quanto avvenuto nell\u0027arco di tempo compreso  tra\nle ore 18.30 e 18.55, in ordine al  quale  non  sono  stati  estratti\nfotogrammi; \n      che, in assenza di richieste di definizioni  alternative,  allo\nscrivente  giudice  spetta,  all\u0027odierna  udienza   di   comparizione\npredibattimentale, il compito di adottare uno dei  due  provvedimenti\nprevisti  dal  primo  o,  rispettivamente,  terzo   comma   dell\u0027art.\n554-quater del codice di procedura penale; \n      che l\u0027assenza della videoripresa in  questione,  nel  materiale\nprobatorio contenuto nel fascicolo delle  indagini  preliminari,  non\nconsente tuttavia al giudice di svolgere appieno la propria attivita\u0027\ndi «giudizio», intesa come esame di «prove» posto in essere  al  fine\ndi  pervenire  ad  una  delle  due  «decisioni  di  merito»  previste\ndall\u0027art. 554-quater, primo e rispettivamente terzo comma del  codice\ndi procedura penale, ossia all\u0027adozione vuoi di una sentenza  di  non\nluogo a procedere, vuoi  di  un  provvedimento  di  prosecuzione  del\ngiudizio davanti a un giudice diverso; \n      che il documento filmico di cui al  CD-Rom  «trattenuto»  dalla\npolizia  giudiziaria,  e  non  gia\u0027  i  fotogrammi  da   quest\u0027ultima\nestrapolati, costituisce infatti la «prova», di  natura  documentale,\nin  base  alla  quale  il  giudice   dell\u0027udienza   di   comparizione\npredibattimentale,  unitamente  al  restante   materiale   probatorio\ncontenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, deve  valutare  e\nvagliare la fondatezza dell\u0027accusa elevata nei confronti dell\u0027odierno\nimputato; \n      che, a  fronte  di  tale  palese  incompletezza  del  materiale\nraccolto  nel  fascicolo  delle  indagini  preliminari,  al   giudice\ndell\u0027udienza di comparizione predibattimentale non sono tuttavia dati\nnessun potere ne\u0027 possibilita\u0027  alcuna  di  disporre  un\u0027integrazione\nprobatoria, al fine di colmare siffatta lacuna evidente, diversamente\nda quanto  normativamente  previsto,  dall\u0027art.  422  del  codice  di\nprocedura penale, per il giudice dell\u0027udienza preliminare; \n      che detto documento filmico, di cui sono certe tanto  l\u0027attuale\nesistenza quanto la sua conservazione presso un  ufficio  di  polizia\ngiudiziaria, si atteggia altresi\u0027 come prova, allo stato degli  atti,\npotenzialmente decisiva  ai  fini  della  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere, in relazione sia al contegno tenuto dall\u0027odierno  imputato\nnel segmento temporale che lo vede accedere all\u0027interno della propria\nautovettura, sia degli eventi occorsi nel precedente  arco  di  tempo\nche  va  dalle  ore  18.30  alle  ore  18.55,  segmento  oggetto   di\nvideoripresa, ma di cui non si fa menzione o descrizione  alcuna,  in\nseno all\u0027annotazione di polizia giudiziaria in atti; \n      che nell\u0027attuale quadro probatorio, connotato dalla carenza  di\nuna prova documentale che puo\u0027, in ipotesi, assumere il carattere  di\ndecisivita\u0027  rispetto  all\u0027uno  o  all\u0027altro  degli  esiti   decisori\nprevisti  dal  primo  o,  rispettivamente,  terzo   comma   dell\u0027art.\n554-quater del codice di procedura penale, al tribunale non pare  sia\ndata possibilita\u0027 di decidere nell\u0027un senso o nell\u0027altro,  se  non  a\nprezzo,  in  ciascuno  dei  due  casi,  di  conseguenze   del   tutto\nirragionevoli; \n      che, infatti, non appare ragionevolmente  praticabile,  per  un\nverso, la strada della definizione del giudizio mediante sentenza  di\nnon  luogo  a  procedere,  fondata  sulla  tale  riscontrata   lacuna\nprobatoria, la\u0027 dove si consideri come di tale  sentenza  possa,  sin\nd\u0027ora,  prevedersi  la  futura  revoca,  su  richiesta  del  pubblico\nministero, ove la successiva acquisizione della videoripresa, cui  in\nquesta sede non puo\u0027 pervenirsi per difetto di poteri  istruttori  in\ncapo al giudice, determini l\u0027utile svolgimento del giudizio, ai sensi\ndell\u0027art. 554-quinquies del codice di procedura penale; \n      che non appare, per altro  verso,  ragionevolmente  praticabile\nneppure l\u0027alternativa via costituita dal fissare, per la prosecuzione\ndel giudizio, la  data  dell\u0027udienza  dibattimentale  davanti  ad  un\ngiudice diverso, sol  che  si  consideri  come  tale  giudizio  possa\nrisultare del tutto superfluo e non necessario, la\u0027 dove in  capo  al\ngiudice  dell\u0027udienza  di  comparizione  predibattimentale,   proprio\ngrazie ai contenuti probatori della videoripresa in questione,  possa\nformarsi il convincimento che  il  complesso  di  elementi  probatori\ndisponibili per la decisione non sia tale da fondare, in sede di loro\n«ripetizione» dibattimentale ex art.  512  del  codice  di  procedura\npenale,  una  «ragionevole  previsione  di  condanna»  della  persona\nimputata, imponendosi cosi\u0027 sin d\u0027ora la definizione del giudizio con\nuna sentenza di non luogo a procedere, ai  sensi  dell\u0027art.  554-ter,\nprimo comma del codice di procedura penale. \n    Considerato che, alla luce di quanto previsto dagli artt.  553  e\n554-ter, terzo comma del  codice  di  procedura  penale,  il  giudice\ndell\u0027udienza  di  comparizione  predibattimentale,  in   assenza   di\n«definizioni  alternative»  del  giudizio,  e\u0027  tenuto   a   compiere\nvalutazioni e ad assumere decisioni esclusivamente «sulla base  degli\natti» trasmessi dal pubblico ministero, costituiti dal «fascicolo del\ndibattimento... unitamente al fascicolo del pubblico ministero»; \n      che  la  base   conoscitiva   del   giudice   dell\u0027udienza   di\ncomparizione  predibattimentale,  in  altri  termini,  e\u0027  costituita\nesclusivamente «dal complesso degli atti delle  indagini  preliminari\ncondotte  dall\u0027organo  inquirente,   oltre   che   dagli   atti   che\nconfluiscono nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell\u0027art. 431\ndel codice di procedura penale» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza\nn. 179 del 2024); \n      che l\u0027udienza  di  comparizione  predibattimentale,  per  altro\nverso, si atteggia come snodo processuale inserito all\u0027interno  della\npiu\u0027 ampia e unitaria fase dibattimentale,  nonche\u0027  successivo  alla\nformulazione dell\u0027imputazione e alla citazione dell\u0027imputato, operate\ndal pubblico ministero; \n      che, la\u0027 dove si individuino lacune, nel materiale probatorio a\ndisposizione    del    giudice    dell\u0027udienza    di     comparizione\npredibattimentale, non e\u0027 tuttavia prevista  alcuna  possibilita\u0027  di\ndisporre, in tale snodo processuale, un supplemento di indagini,  ne\u0027\ne\u0027 prevista la possibilita\u0027, ove i dati probatori mancanti siano gia\u0027\nindividuati, di acquisirli o  su  impulso  di  parte  ovvero  in  via\nofficiosa, ad opera del giudice; \n      che  tale  impossibilita\u0027  di  colmare  lacune   evidenti   nel\nmateriale probatorio contrasta, ad avviso del tribunale, con  plurimi\nprincipi  costituzionali,   quali   quelli   di   ragionevolezza   ed\neguaglianza  sostanziale  di  cui   all\u0027art.   3   Costituzione,   di\nobbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale e del  suo  corollario  costituito\ndal principio  di  completezza  delle  indagini  preliminari  di  cui\nall\u0027art.  112  Costituzione,  nonche\u0027  di  ragionevole   durata   del\nprocesso, di cui agli artt. 111 Costituzione e  6,  primo  paragrafo,\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle\nliberta\u0027 fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,\nratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; \n      che, per quel che riguarda  l\u0027articolo  3  della  Costituzione,\nall\u0027impossibilita\u0027 per il giudice dell\u0027udienza  predibattimentale  di\nassumere mezzi di prova, specie ove  di  questi  appaia  evidente  la\ndecisivita\u0027 ai fini di una sentenza di  non  luogo  a  procedere,  si\noppone  invece  la  possibilita\u0027,   per   il   giudice   dell\u0027udienza\npreliminare, di operare siffatte acquisizioni probatorie; \n      che, in capo al giudice dell\u0027udienza preliminare, e\u0027  stato  in\neffetti previsto, dall\u0027art. 422 del codice di  procedura  penale,  un\nespresso potere di integrazione probatoria; \n      che l\u0027udienza preliminare e le decisioni che la concludono sono\ninfatti, ormai da tempo, venute a caratterizzarsi per  la  necessaria\n«completezza del quadro probatorio di cui il giudice  deve  disporre,\ndato  che  il  giudice   dell\u0027udienza   preliminare   puo\u0027   disporre\nl\u0027integrazione delle indagini (art. 421-bis del codice  di  procedura\npenale) e assumere anche d\u0027ufficio le prove che appaiano con evidenza\ndecisive ai fini della sentenza di non luogo a  procedere  (art.  422\ndel codice di procedura penale)» (v. Corte  costituzionale,  sentenza\nn. 335 del 2002); che la necessaria completezza del quadro probatorio\ndi  cui  il  giudice  dell\u0027udienza  preliminare  deve   disporre   e\u0027\nstrettamente legata al compito, spettante a tale giudice, di  operare\nuna verifica preventiva circa la necessita\u0027  della  celebrazione  del\ndibattimento, a garanzia del corretto esercizio dell\u0027azione penale da\nparte  dell\u0027organo  requirente,  cosi\u0027   fungendo   da   «filtro»   a\ndibattimenti ingiustificati e,  comunque,  perseguendo  in  tal  modo\nfinalita\u0027 deflattive e di semplificazione; \n      che  l\u0027udienza  preliminare,   a   seguito   delle   importanti\ninnovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999,\nn. 479, ha piu\u0027 in particolare subito  «una  profonda  trasformazione\nsul piano sia della quantita\u0027 e qualita\u0027 di elementi  valutativi  che\nvi  possono  trovare  ingresso,  sia  dei   poteri   correlativamente\nattribuiti al giudice» (v. Corte costituzionale, ordinanza n. 150 del\n2024 e sentenza n. 224 del 2001); \n      che   detti   poteri   attribuiti   al   giudice   dell\u0027udienza\npreliminare,  correlativi  alla  necessita\u0027  di  avere  un  compendio\nprobatorio completo, sono stati conferiti nel quadro  delle  generali\nfinalita\u0027 di semplificare e deflazionare il processo penale,  nonche\u0027\nallo scopo di evitare dibattimenti non necessari; \n      che, d\u0027altra parte,  tra  le  funzioni  dalla  legge  assegnate\nall\u0027udienza di comparizione predibattimentale vi e\u0027 proprio quella di\nfungere da ««filtro» a dibattimenti ingiustificati... perseguendo  in\ntal modo finalita\u0027 deflattive  e  di  semplificazione»,  mediante  un\n«vaglio  preventivo   della   necessita\u0027   della   celebrazione   del\ndibattimento» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024); \n      che lo stesso legislatore delegato  ha,  peraltro,  individuato\nproprio nell\u0027udienza preliminare il «modello di udienza \"filtro\"» (v.\nCorte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024) cui riferirsi, per la\ndisciplina dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale,  la\u0027  dove\nha previsto che a tale udienza «si applicano, in quanto  compatibili,\nle disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425,  comma\n2, 426 e 427» del codice di procedura penale (cosi\u0027  l\u0027art.  554-ter,\ncomma 1 del codice di procedura penale); \n      che da questo punto di vista sussiste, tra giudice dell\u0027udienza\npreliminare e giudice dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale,\nuna «evidente  simmetria,  in  relazione  alla  penetrante  attivita\u0027\nvalutativa che sono chiamati a compiere», consistente in  un  «vaglio\npenetrante del merito dell\u0027accusa» (v. Corte costituzionale, sentenza\nn. 179 del 2024); \n      che  tale  evidente   simmetria,   tra   giudice   dell\u0027udienza\npreliminare e giudice dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale,\ne\u0027  tuttavia  interrotta   e   troncata,   in   maniera   del   tutto\nirragionevole, nel momento in cui soltanto al primo  giudice,  e  non\nanche al secondo, e\u0027 stata data la possibilita\u0027 di acquisire elementi\ndi prova, ove di questi appaia evidente la decisivita\u0027 ai fini  della\nsentenza di non luogo a procedere; \n      che l\u0027art. 554-ter del codice di procedura  penale,  introdotto\ndall\u0027art. 32, primo comma, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre\n2022, n. 150, pur facendo invece rinvio alle disposizioni di cui agli\nartt. 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426  e  427  del  codice  di\nprocedura penale, da applicarsi in quanto compatibili, non  richiama,\ninvece, l\u0027art. 422 del codice di procedura penale; \n      che  questo  trattamento   differenziato   non   trova   alcuna\nragionevole  giustificazione,  a  fronte  di  udienze,  quali  quella\npreliminare  e  quella  predibattimentale,  entrambe  destinate  alla\nmedesima funzione di «filtro» della domanda penale e  orientate  alla\nmedesima finalita\u0027 di evitare dibattimenti non necessari; \n      che manifestamente irragionevole, da  questo  punto  di  vista,\nappare infatti la ratio correlata all\u0027omessa previsione di un  potere\nd\u0027integrazione  probatoria  in  capo  al  giudice   dell\u0027udienza   di\ncomparizione predibattimentale, individuata dal legislatore  delegato\nnel carattere di «piu\u0027 snello» del «vaglio  preliminare»  affidato  a\ntale giudice rispetto a quello «previsto dagli articoli 416  ss.  del\ncodice di procedura penale, circa  la  fondatezza  e  la  completezza\ndell\u0027azione penale» (cosi\u0027  la  relazione  illustrativa  del  decreto\nlegislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  pubblicata   in   Gazzetta\nUfficiale, serie generale n. 245 del  19  ottobre  2022,  supplemento\nstraordinario n. 5); \n      che   tale   maggiore   «snellezza»,    rispetto    all\u0027udienza\npreliminare,  dell\u0027udienza  di  comparizione  predibattimentale  puo\u0027\ninvero apprezzarsi nella scelta, non irragionevole,  di  omettere  un\nmomento dialettico, nella sede camerale di cui all\u0027art.  554-bis  del\ncodice di procedura penale, del tipo di quello previsto dall\u0027art. 421\ndel codice di procedura penale, in cui il giudice dapprima ammette  o\nmeno i documenti esibiti dai contraddittori, indi dichiara aperta  la\ndiscussione, con l\u0027esordio affidato al pubblico ministero, chiamato a\ndare sintetica esposizione dei dati probatori  raccolti  in  sede  di\nindagini   e   a   formulare   le   proprie   conclusioni,    seguito\ndall\u0027esposizione degli argomenti a  difesa  e  delle  conclusioni  da\nparte  dei   difensori,   nell\u0027ordine   in   cui   parlerebbero   nel\ndibattimento, da ultimo prevedendosi prima  la  possibilita\u0027  di  una\nsola replica da  parte  dei  contraddittori  e  poi  l\u0027interlocuzione\nfinale del giudice, che dichiara chiusa  la  discussione  ove  reputi\npossibile decidere allo stato degli atti; \n      che  il  connotato  di  «snellezza»,  proprio  dell\u0027udienza  di\ncomparizione predibattimentale in confronto all\u0027udienza  preliminare,\ndeve tuttavia mantenersi in sintonia con l\u0027esigenza  di  «rendere  il\nprocedimento penale piu\u0027  celere  ed  efficiente»,  ratio  che  anima\nl\u0027intera riforma del rito penale, come  d\u0027altra  parte  espressamente\nprevisto dal titolo della legge-delega 27  settembre  2021,  n.  134,\nnonche\u0027 dal generale criterio direttivo cui  deve  essere  improntato\nl\u0027esercizio della delega legislativa  conferita  al  Governo  con  la\nlegge  citata,  dovendo  per  l\u0027appunto  «il  decreto  o  i   decreti\nlegislativi recanti disposizioni dirette a  rendere  il  procedimento\npenale piu\u0027 celere ed efficiente» (v. art. 1, sesto e settimo  comma,\nlegge 27 settembre 2021,  n.  134,  recante  delega  al  Governo  per\nl\u0027efficienza del processo penale  nonche\u0027  in  materia  di  giustizia\nriparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti\ngiudiziari); \n      che,  tuttavia,  l\u0027omessa  previsione  della  possibilita\u0027   di\nacquisire, in sede di udienza di comparizione predibattimentale,  una\nprova decisiva ai fini  della  sentenza  di  non  luogo  a  procedere\ncomporta non gia\u0027 maggiore celerita\u0027, bensi\u0027 un\u0027evidente  dilatazione\ndei  tempi  dell\u0027intero  procedimento  penale,  perche\u0027   impone   la\ncelebrazione   di   un   ulteriore   segmento   processuale,   quello\ndibattimentale, destinato a concludersi con un esito  assolutorio  e,\nquindi, all\u0027evidenza superfluo; \n      che  la  mancata  previsione  di  un  potere  di   integrazione\nprobatoria, ove si tratti di  acquisire  una  prova  di  cui  risulti\nevidente la decisivita\u0027  ai  fini  della  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere,  si  risolve  pertanto  in   un\u0027omissione   manifestamente\nirragionevole, in  quanto  palesemente  disfunzionale  rispetto  agli\nobiettivi  di  efficienza  e  riduzione  del  carico  dibattimentale,\nperseguiti dal legislatore di cui al decreto legislativo  10  ottobre\n2022, n. 150; \n      che   la   palese   irragionevolezza   di   tale    trattamento\ndifferenziato  si  manifesta,  vieppiu\u0027,  ove   si   abbia   riguardo\nall\u0027estensione - operata  dall\u0027art.  32,  primo  comma,  lettera  a),\ndecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - del catalogo  di  reati\nper i quali l\u0027azione penale deve essere  esercitata  non  piu\u0027  nelle\nforme di cui all\u0027art. 416 del  codice  di  procedura  penale,  ma  in\nquelle di cui all\u0027art. 552 del codice di procedura penale; \n      che per detta categoria di reati l\u0027effetto della  mutata  forma\ndi esercizio dell\u0027azione  penale,  in  ragione  della  qui  censurata\nomissione, finisce per privare gli imputati di un vaglio  preliminare\ndell\u0027accusa piu\u0027  penetrante,  perche\u0027  relativo  anche  a  materiale\nprobatorio non acquisito ma comunque acquisibile, ove di quest\u0027ultimo\nappaia evidente la decisivita\u0027 ai fini della sentenza di non luogo  a\nprocedere; \n      che la preclusione  della  possibilita\u0027,  per  il  giudice,  di\ndisporre l\u0027assunzione di mezzi di prova la\u0027 dove il quadro probatorio\nappaia manifestamente carente, in uno con il correlativo obbligo  per\nquesti di decidere esclusivamente allo stato degli atti, e\u0027 evenienza\nin se\u0027 idonea  a  produrre  «una  alterazione  dei  caratteri  propri\ndell\u0027esercizio   della   funzione    giurisdizionale»    (v.    Corte\ncostituzionale, sentenze n. 115 del 2001, n. 92 del 1992 e n. 318 del\n1992, nonche\u0027 sentenze n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994); \n      che, d\u0027altro canto, un «intervento riequilibratore del  giudice\natto a supplire» alle carenze istruttorie di taluna  delle  parti  e\u0027\nstato ritenuto, seppur in altro contesto processuale qual  e\u0027  quello\ndibattimentale, in «armonia con  l\u0027obiettivo  di  eliminazione  delle\ndisuguaglianze di fatto  posto  dall\u0027art.  3,  secondo  comma,  della\nCostituzione»,  potendo  «la  «parita\u0027  delle   armi»   delle   parti\nnormativamente enunciata... talvolta non  trovare  concreta  verifica\nnella realta\u0027 effettuale» (v. Corte costituzionale, sentenza  n.  111\ndel 1993); \n      che l\u0027omessa previsione di un simile  congegno  istruttorio  si\npone, ancora, in evidente contrasto  con  il  dovere  di  completezza\ndelle indagini preliminari, correlato al principio di obbligatorieta\u0027\ndell\u0027azione penale, di cui all\u0027articolo 112 della Costituzione; \n      che tale dovere, nella struttura del rito penale,  assolve  una\nduplice funzione, assicurando da una parte la completa  ed  esaustiva\nindividuazione del quadro probatorio, in  vista  del  «riconoscimento\ndel  diritto  dell\u0027imputato  ad  essere  giudicato,  ove  ne   faccia\nrichiesta, con il rito abbreviato» (v. Corte costituzionale, sentenza\nn. 115 del 2001), nonche\u0027  fungendo,  per  altro  verso,  da  «argine\ncontro eventuali prassi di esercizio «apparente» dell\u0027azione  penale,\nche, avviando la verifica  giurisdizionale  sulla  base  di  indagini\ntroppo superficiali, lacunose  o  monche,  si  risolverebbero  in  un\ningiustificato  aggravio  del  carico   dibattimentale»   (v.   Corte\ncostituzionale, sentenza n. 88 del 1991); \n      che l\u0027esigenza di completezza delle indagini  preliminari  deve\nritenersi,   ad   avviso   della   stessa    Corte    costituzionale,\nsignificativamente  valutabile,  in  sede  di  udienza   preliminare,\nproprio perche\u0027 «al giudice e\u0027 attribuito il potere  di  integrazione\nconcernente  i  mezzi  di  prova»,  questi  potendo  «assumere  anche\nd\u0027ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisivita\u0027 ai fini\ndella sentenza di non luogo a  procedere  (art.  422  del  codice  di\nprocedura penale)» (v. Corte  costituzionale,  sentenza  n.  224  del\n2001); \n      che l\u0027omessa previsione, in capo  al  giudice  dell\u0027udienza  di\ncomparizione  predibattimentale,  di  un   potere   di   integrazione\nprobatoria, costruito sulla falsa riga di quello di cui all\u0027art.  422\ndel codice di procedura penale, si pone da ultimo in contrasto  anche\ncon il principio  della  ragionevole  durata  del  processo,  di  cui\nall\u0027art. 111, secondo comma, della Costituzione; \n      che   detto   principio   e\u0027   inoltre   sancito,   a   livello\nsovranazionale, dall\u0027articolo 6, primo paragrafo, CEDU, nonche\u0027 dalla\ninterpretazione formatasi su tale articolo ad opera  della  Corte  di\nStrasburgo, che ha delineato la ragionevole durata del processo  come\nun diritto soggettivo spettante  direttamente  all\u0027accusato,  cui  si\ncorrela  un  obbligo,  gravante  su  tutti  gli  Stati  parte   della\nConvenzione, di organizzare i propri sistemi giudiziari in  modo  che\nla giurisdizione possa assolvere ad ognuna delle esigenze dettate dal\ncitato articolo 6, in particolare per quel  che  riguarda  la  durata\nragionevole del processo (tra le molte, v. Grand Chamber, case of  v.\nItaly, n. 36813/97, §183); \n      che detto principio, quindi, corrisponde «a un  preciso  dovere\ncostituzionale» posto in capo al legislatore, su cui grava  l\u0027obbligo\ndi «conformare la disciplina vigente all\u0027obiettivo di assicurare  una\nsollecita definizione dei processi, dal momento  che  la  ragionevole\ndurata e\u0027 un connotato identitario della giustizia del processo»  (v.\nCorte costituzionale, sentenze n. 113 del 2023 e 74 del 2022). \n      che  la  nozione  di  ragionevole  durata  del  processo,   con\nparticolare riferimento al processo penale, e\u0027 comunque il «frutto di\nun bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici  -  e  tra\nloro confliggenti - interessi pubblici e privati  coinvolti,  su  uno\nsfondo fattuale  caratterizzato  da  risorse  umane  e  organizzative\nnecessariamente limitate» (v. Corte costituzionale, sentenza  n.  260\ndel 2020); \n      che una violazione del principio della ragionevole  durata  del\nprocesso, alla luce  di  tali  premesse,  puo\u0027  ravvisarsi  allorche\u0027\n«l\u0027effetto di dilatazione dei tempi processuali  determinato  da  una\nspecifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e  si\nriveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa»  (v.\nCorte costituzionale, sentenze n. 113 del 2023, 12 del 2016,  n.  159\ndel 2014, n. 63 e n. 56 del 2009); \n      che l\u0027omessa previsione, in capo  al  giudice  dell\u0027udienza  di\ncomparizione  predibattimentale,  di  un   potere   di   integrazione\nprobatoria non appare sorretta da alcuna logica  esigenza,  la\u0027  dove\nrispetto al materiale probatorio raccolto dal pubblico  ministero  si\napprezzi l\u0027assenza di un elemento di prova che possa essere  decisivo\nai fini della sentenza di non luogo a procedere; \n      che,  sotto  questo  profilo,  l\u0027omessa  acquisizione  di  tale\nelemento di prova, da parte del giudice dell\u0027udienza di  comparizione\npredibattimentale, porta infatti ad una irragionevole dilatazione dei\ntempi processuali,  imponendo  la  celebrazione  di  un  dibattimento\nsuperfluo, perche\u0027 destinato a concludersi  con  un  esito,  qual  e\u0027\nquello  assolutorio,  gia\u0027  anticipabile  in  sede  di   udienza   di\ncomparizione predibattimentale, mediante adozione di una sentenza  di\nnon luogo a procedere; \n      che si nutrono, quindi, seri dubbi in ordine alla conformita\u0027 a\nCostituzione di una disciplina, qual e\u0027  quella  delineata  dall\u0027art.\n554-ter del codice di procedura penale, in cui non e\u0027  prevista,  per\nil  giudice  dell\u0027udienza  di  comparizione   predibattimentale,   la\npossibilita\u0027 di applicare, in quanto compatibile, la disposizione  di\ncui all\u0027art. 422 del codice di procedura penale, ovvero di  disporre,\nanche d\u0027ufficio, l\u0027assunzione delle prove dalle quali appare evidente\nla decisivita\u0027 ai fini della sentenza di non luogo  a  procedere,  in\nragione del contrasto di tale vulnus normativo con  gli  articoli  3,\nprimo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e  117,  primo  comma,\ndella Costituzione,  quest\u0027ultimo  in  relazione  all\u0027art.  6,  primo\nparagrafo, della CEDU; \n      che, a fronte del riscontrato vulnus ai  suddetti  principi  di\nrango costituzionale e sovranazionale, l\u0027invocato intervento additivo\nappare invero ammissibile, potendosi  riscontrare,  nell\u0027ordinamento,\nla presenza di almeno una  soluzione  costituzionalmente  adeguata  a\nsostituirsi a quella della cui  legittimita\u0027  costituzionale  qui  si\ndubita, costituita dalla previsione di cui all\u0027art. 422 del codice di\nprocedura penale; \n      che il ricorso a tale soluzione, infatti, appare  in  grado  di\ninserirsi  nel  tessuto  normativo  coerentemente   con   la   logica\nperseguita dallo stesso legislatore di cui al decreto legislativo  10\nottobre 2022, n. 150, che ha introdotto e istituito,  allo  scopo  di\ndeflazionare il carico dibattimentale, l\u0027udienza  prevista  dall\u0027art.\n554-bis del codice di procedura penale, prendendo a modello l\u0027udienza\ndi cui agli artt. 418 e ss. del codice di procedura  penale,  con  il\ngiudice dell\u0027una e dell\u0027altra udienza chiamati, entrambi, a  compiere\nla medesima  «penetrante  attivita\u0027  valutativa»,  costituita  da  un\n«vaglio  preventivo   della   necessita\u0027   della   celebrazione   del\ndibattimento» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024). \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il tribunale ordinario di  Siena,  in  composizione  monocratica,\nvisti gli artt. 134 Costituzione, nonche\u0027 1, legge  costituzionale  9\nfebbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, \n    solleva d\u0027ufficio - in  riferimento  agli  articoli  3,  primo  e\nsecondo comma, 111, secondo comma, 112  e  117,  primo  comma,  della\nCostituzione,  quest\u0027ultimo  in  relazione  all\u0027articolo   6,   primo\nparagrafo,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4\nnovembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,\nn. 848  -  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027articolo\n554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall\u0027articolo  32,\nprimo comma, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,\nnella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile,\nla disposizione di cui  all\u0027articolo  422  del  codice  di  procedura\npenale, ovvero, in via subordinata, nella parte in  cui  non  prevede\nche il giudice possa disporre, anche  d\u0027ufficio,  l\u0027assunzione  delle\nprove dalle quali  appare  evidente  la  decisivita\u0027  ai  fini  della\nsentenza di non luogo a procedere; \n    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle  proposte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale; \n    Ordina l\u0027immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale  del\npresente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio  e  con  la\nprova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative; \n    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia\nnotificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027\ncomunicata alle Presidenze della Camera dei  deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Siena, all\u0027udienza del giorno 11 febbraio 2025. \n \n                         Il Giudice: Spina","elencoNorme":[{"id":"62354","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"introdotto dal","legge_articolo":"554","specificaz_art":"ter","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62355","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero_legge":"150","descrizionenesso":"","legge_articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett.d)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art32"}],"elencoParametri":[{"id":"78981","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78982","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78983","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78984","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"112","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78985","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78986","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"paragrafo  1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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