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somma dell\u0027imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell\u0027art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell\u0027accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM – Previsione che l\u0027accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027OFM e l\u0027importo dell\u0027imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies – Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l’introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta – Normativa nazionale sull’OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza – Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Italian Tobacco Manufacturing srl","prima_controparte":"Agenzia delle Dogane e dei Monopoli","altre_parti":"Yesmoke srl, Manifattura Italiana Tabacco spa (in fallimento), Ministero dell\u0027Economia e delle Finanze, British American Tobacco Italia spa, Yesmoke srl in liquidazione, Italian Tobacco Manufactoring S.r.l.","testo_atto":"N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2024\n\r\nOrdinanza del 31 luglio 2024 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Italian Tobacco\nManufacturing srl, Yesmoke srl e Manifattura Italiana Tabacco spa (in\nfallimento) contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze e British American Tobacco Italia spa. \n \nTributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell\u0027accisa applicabile\n ai tabacchi lavorati - Previsione che l\u0027onere fiscale minimo (OFM)\n e\u0027 pari, per l\u0027anno 2023, al 98,10 per cento della somma\n dell\u0027accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle\n lettere a) e b) del comma 3 dell\u0027art. 39-octies del d.lgs. n. 504\n del 1995 e dell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate con\n riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che\n la medesima percentuale e\u0027 determinata al 98,70 per cento per\n l\u0027anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall\u0027anno 2025 -\n Previsione che l\u0027OFM e\u0027 applicato ai prezzi di vendita per i quali\n la somma dell\u0027imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi\n dell\u0027art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell\u0027accisa,\n applicata ai sensi del comma 3 dell\u0027art. 39-octies, risulti\n inferiore al medesimo OFM - Previsione che l\u0027accisa sui predetti\n prezzi di vendita e\u0027 pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027OFM e\n l\u0027importo dell\u0027imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi\n dell\u0027art. 39-sexies. \n- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle\n disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e\n sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art.\n 39-octies, commi 6, 7 e 8. \n\n\r\n(GU n. 50 del 11-12-2024)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n (Sezione Seconda) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 2379 del 2020, integrato da motivi aggiunti,\nproposto da: \n Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e Manifattura Italiana\nTabacco S.p.A. in Fallimento, in persona dei legali rappresentanti\npro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli,\nGianluca Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\nGiustizia; \n contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti\npro tempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Generale dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2022,\nproposto da: Yesmoke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco\nFerrari, Chiara Giubileo, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia; \n contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentante\npro tempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Generale dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n nei confronti British American Tobacco Italia S.p.A., in\npersona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in\ngiudizio; \n sul ricorso numero di registro generale 3831 del 2023,\nproposto da: \n Yesmoke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 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dall\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; \n di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o\nconsequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell\u0027odierna\nricorrente. \n Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 9/3/2021: \n del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.1.20 e del\nrelativo allegato; \n della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione\ndei prezzi delle sigarette»; \n del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei monopoli e\ndelle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; \n del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei monopoli e\ndelle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; \n di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o\nconsequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell\u0027odierna\nricorrente», \n della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del\n14.1.21; \n della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione\ndei prezzi delle sigarette» adottata dall\u0027Agenzia delle dogane e dei\nmonopoli; \n di 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gli interessi dell\u0027odierna\nricorrente; \n della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del\n13.1.22; \n della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione\ndel prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» adottata\ndall\u0027Agenzia delle dogane e dei monopoli; \n di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o\nconsequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell\u0027odierna\nricorrente»; \n del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29.12.22 e del\nrelativo allegato; \n dell\u0027Allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la\n«Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette», adottata\ndall\u0027Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu\u0027 del provvedimento\nimpugnato supra e ad esso allegato; \n di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o\nconsequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell\u0027odierna\nricorrente»; \n quanto al ricorso n. 2960 del 2022: \n per l\u0027annullamento \n della determinazione direttoriale del Direttore Generale\ndell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot.: 13069/RU del\n13.1.2022, recante la tabella di ripartizione dei prezzi delle\nsigarette in vigore dal 16.1.2022; \n della tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette\nallegata alla suddetta determinazione direttoriale; \n della comunicazione del 14.1.2022 alla Societa\u0027 ricorrente\ndella determinazione direttoriale suddetta; \n di ogni altro atto e/o comportamento preordinato,\nconseguenziale e connesso nonche\u0027 per l\u0027accertamento e la\ndichiarazione del danno ingiusto subito e subendo dalla Societa\u0027\nricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi\nmediante il pagamento di una cifra a ristoro da quantificarsi in\ncorso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e\nrivalutazione monetaria, e per la condanna delle Amministrazioni\nresistenti al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla\nSocieta\u0027 ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; \n quanto al ricorso n. 3831 del 2023: \n per l\u0027annullamento \n della determinazione direttoriale del Direttore Generale\ndell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.: 632286/RU del\n29.12.2022, recante la Tabella di ripartizione del prezzo di vendita\nal pubblico delle sigarette in vigore dall\u00271.1.2023; \n della determinazione direttoriale del Direttore Generale\ndell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.: 66682/RU del\n2.2.2023, recante determinazione del PMP-sigarette per l\u0027anno 2023 e\ndel connesso onere fiscale minimo, nonche\u0027 conferma della Tabella di\nripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette gia\u0027\napprovata dalla determinazione direttoriale suddetta; \n della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al\npubblico delle sigarette approvata in forza delle determinazioni\ndirettoriali suddette nonche\u0027 \n di ogni altro atto e/o comportamento preordinato,\nconseguenziale e connesso. \n Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti\ntutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in\ngiudizio dell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze; Relatore nell\u0027udienza pubblica del\ngiorno 19 giugno 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i\ndifensori come specificato nel verbale; \nSvolgimento dei giudizi \n La Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e la Yesmoke S.r.l. sono\ndue imprese italiane che producono e commercializzano nel mercato\nnazionale sigarette a un prezzo inferiore a quello della classe di\nprezzo piu\u0027 richiesta. \n Con ricorso iscritto nel registro generale del 2020 con il n.\n2379 la societa\u0027 Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento,\nunitamente alla Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., affittuaria del\ncomplesso aziendale di proprieta\u0027 della Manifattura Italiana Tabacco\nS.p.a. in virtu\u0027 di un relativo contratto stipulato nel 2019, ha\nimpugnato il provvedimento del 13 gennaio 2020, prot. 14359, con il\nquale l\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche «ADM»)\nha aggiornato e approvato, per l\u0027anno 2020, la «tabella di\nripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» ai\nsensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,\nn. 504, previa individuazione dell\u0027onere fiscale minimo per\nchilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 188,73. \n Con un articolato motivo di ricorso, si evidenzia il contrasto\ndella disposizione dell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo 26\nottobre 1995, n. 504 (recante il «Testo unico delle disposizioni\nlegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e\nrelative sanzioni penali e amministrative»), sulla cui base si\ndetermina l\u0027onere fiscale minimo (nel prosieguo anche «OFM»),\nrispetto agli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6, direttiva 2011/64/UE\ndel Consiglio del 21 giugno 2011 («relativa alla struttura e alle\naliquote dell\u0027accisa applicata al tabacco lavorato»), che lo ha\nistituito e di cui la prima e\u0027 attuazione, nonche\u0027 la violazione del\ngiudicato derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia del\n9.10.2014, causa C-428/13, che ha, in passato, sanzionato la\ndisciplina italiana sulla c.d. accisa minima penalizzante. Analoga\nfrizione viene ravvisata con riferimento alle disposizioni del\nTrattato sull\u0027Unione Europea sulla libera concorrenza e sul principio\ndi libera circolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35,\n101, 102, 173 del sul funzionamento dell\u0027Unione Europea - TFUE),\noltre che in relazione alle previsioni costituzionali (articoli 11 e\n117 Cost.) volte a garantire l\u0027efficacia delle fonti comunitarie nel\nsistema giuridico interno. \n La Italian Tobacco Manufacturing afferma di commercializzare i\npropri prodotti ad un prezzo al pubblico di Euro 4,50-4,70 a\npacchetto. Sostiene, quindi, che il peso economico derivante\ndall\u0027«onere fiscale minimo» verrebbe ad incidere in misura maggiore\nsui prodotti c.d. di «fascia bassa» che, come quelli propri, sono\nvenduti ad un prezzo al pubblico inferiore ad Euro 4,80 a pacchetto\n(contenente 20 sigarette) e, quindi, ad un prezzo inferiore al c.d.\n«prezzo di parita\u0027» (prossimo al prezzo medio ponderato di vendita\nper chilogrammo convenzionale di sigarette vendute in Italia che per\nil 2020 e\u0027 pari a Euro 4,80 a pacchetto contenente 20 sigarette),\nanziche\u0027 in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in\nquesto modo, verrebbe introdotta una tassazione inversamente\nproporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu\u0027 e\u0027 basso il prezzo\ndi vendita maggiore e\u0027 la tassazione che grava sul produttore) e si\ninciderebbe sulla liberta\u0027 dei produttori di fissare il prezzo di\nvendita delle sigarette (che sarebbero costretti ad aumentare il\nprezzo per evitare di andare in perdita). \n Si invoca, dunque, la disapplicazione della disciplina nazionale\nper contrasto con quella europea, da cui poi discenderebbe\nl\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati, adottati in base alle\ndisposizioni nazionali, salvo voler adire in via pregiudiziale la\nCorte di Giustizia dell\u0027Unione ai sensi dell\u0027art. 267 TFUE,\nchiamandola a stabilire se gli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6, della\ndirettiva 2011/64/UE ostano a una normativa nazionale che introduce\nun onere fiscale minimo, il cui aumento annuale produce effetti\nsoltanto sui pacchetti di sigarette il cui costo di vendita e\u0027 piu\u0027\nbasso rispetto ad altri ed e\u0027 ancorato non piu\u0027 ad un importo\npredeterminato dal legislatore ma all\u0027andamento del prezzo medio\nponderato (PMP), elemento a sua volta condizionato dalle condotte di\nmercato degli operatori economici di maggiori dimensioni. \n Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione\ndell\u0027art. 107 del TFUE, relativo alla disciplina sugli aiuti di\nstato, ritenendo che la normativa italiana produrrebbe un trattamento\nfiscale vantaggioso in favore di soli tre grandi operatori che\ndetengono di fatto il 90% del mercato di riferimento, dando cosi\u0027\nluogo ad un aiuto di Stato sotto forma di sovvenzioni. Si invoca\ncomunque la disapplicazione della normativa interna o, in subordine,\nla rimessione della questione alla Corte di giustizia ai sensi\ndell\u0027art. 267 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea sul se\nl\u0027art. 107 del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea osta a\nuna normativa nazionale che introduca un regime fiscale piu\u0027\nfavorevole per alcune categorie di sigarette rispetto ad altri e\nimplichi la possibilita\u0027, da parte degli operatori economici di\nmaggiori dimensioni, di determinare l\u0027andamento del PMP e, per tale\nvia, dell\u0027onere fiscale minimo. \n Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dei\nprincipi di proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027 delle imposte (art. 53\nCost.), in quanto l\u0027imposizione dell\u0027onere fiscale minimo finirebbe\nper penalizzare i prodotti della fascia bassa di mercato a causa\ndell\u0027assenza di progressivita\u0027 e proporzionalita\u0027 delle modalita\u0027 di\ncalcolo e di aggiornamento delle accise sulle sigarette; l\u0027onere\nfiscale minimo, cosi\u0027 come congegnato, sarebbe soggetto ad aumenti\nche gravano in misura del tutto sproporzionata sui pacchetti di\nsigarette dal prezzo di vendita piu\u0027 basso, mentre toccano in misura\ndel tutto marginale quelli venduti ad un prezzo pari o superiore al\nPMP. Chiede, inoltre, che venga sollevata questione di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 39-octies, comma 6, decreto legislativo\nn. 504/1995, per violazione degli articoli 3 e 53, Cost.,nella parte\nin cui la modalita\u0027 di aggiornamento automatico dell\u0027onere fiscale\nminimo, del tutto estranea a valutazioni in ordine all\u0027andamento del\nmercato di riferimento, e\u0027 sostanzialmente rimessa al comportamento\ndei grandi operatori economici del settore, a discapito delle imprese\ndi piu\u0027 piccole dimensioni destinate, per tale via, a fuoriuscire dal\nmercato della produzione e della vendita delle sigarette. \n Con (un primo) ricorso per motivi aggiunti e\u0027 stato\nsuccessivamente impugnato il provvedimento del 14 gennaio 2021, prot.\n1600, con il quale l\u0027ADM ha poi aggiornato e approvato, per l\u0027anno\n2021, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico\ndelle sigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell\u0027onere\nfiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro\n193,21, facendo sostanzialmente valere le censure sopra indicate\nrapportate ai valori dell\u0027onere fiscale minimo stabiliti dall\u0027ADM per\nl\u0027anno di riferimento. \n Con un secondo ricorso per motivi aggiunti e\u0027 stato, infine,\nimpugnato il provvedimento del 13 gennaio 2022, prot. 13069, con il\nquale l\u0027ADM ha aggiornato e approvato, anche per l\u0027anno 2022, la\n«tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle\nsigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto legislativo 26\nottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell\u0027onere fiscale minimo\nper chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72, sempre\nfacendo sostanzialmente valere le censure sopra indicate rapportate\nai valori dell\u0027onere fiscale minimo stabiliti dall\u0027ADM per l\u0027anno di\nriferimento. \n Con ricorso iscritto nel registro generale del 2022 con il n.\n2960 anche la Yesmoke S.r.l. ha impugnato il provvedimento del 13\ngennaio 2022, prot. 13069, con il quale l\u0027Agenzia delle Dogane e dei\nMonopoli (ADM) ha aggiornato e approvato, per l\u0027anno 2022, la\n«tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle\nsigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto legislativo 26\nottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell\u0027onere fiscale minimo\nper chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72. \n Anche in questo caso, con un articolato motivo di ricorso si\nevidenzia il contrasto dell\u0027art. 39-octies, decreto legislativo 26\nottobre 1995, n. 504, sulla cui base si determina l\u0027onere fiscale\nminimo, rispetto all\u0027art. 7, par. 4, direttiva 2011/64/UE del\nConsiglio del 21 giugno 2011 («relativa alla struttura e alle\naliquote dell\u0027accisa applicata al tabacco lavorato»), che ha\nistituito l\u0027onere fiscale minimo e di cui la prima disposizione\ncostituisce attuazione, oltre alla violazione del giudicato derivante\ndalle sentenze della Corte di Giustizia del 24.6.2010, causa C-571/08\ne del 9.10.2014, causa C-428/13, che hanno, in passato, sanzionato la\ndisciplina italiana sul c.d. prezzo minimo e sulla c.d. accisa minima\npenalizzante avente molte similitudini con quella l\u0027attuale\nsull\u0027onere fiscale minimo. Ugualmente, analoga frizione viene\nravvisata con riferimento alle disposizioni del Trattato sull\u0027Unione\neuropea sulla libera concorrenza e sul principio di libera\ncircolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35, 101, 102,\n173 TFUE) e in relazione alle previsioni costituzionali (articoli 11\ne 117 Cost.) volte a garantire l\u0027efficacia delle fonti comunitarie\nnel sistema giuridico interno. \n La Yesmoke afferma di commercializzare i propri prodotti ad un\nprezzo al pubblico di Euro 4,34-4,80 a pacchetto. Anche tale societa\u0027\nsostiene, quindi, che il peso economico derivante dall\u0027«onere fiscale\nminimo» verrebbe ad incidere in misura maggiore sui prodotti c.d. di\n«fascia bassa» che, come quelli propri, sono venduti ad un prezzo al\npubblico inferiore ad Euro 5,20 a pacchetto (contenente 20 sigarette)\ne, quindi, ad un prezzo inferiore al c.d. «prezzo di parita\u0027»,\nanziche\u0027 in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in\nquesto modo, verrebbe introdotta una tassazione inversamente\nproporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu\u0027 e\u0027 basso il prezzo\ndi vendita maggiore e\u0027 la tassazione che grava sul produttore) e si\ninciderebbe sulla liberta\u0027 dei produttori di fissare il prezzo di\nvendita delle sigarette (che sarebbero costretti ad aumentare il\nprezzo per evitare di andare in perdita). \n Invoca, quindi, la disapplicazione della disciplina nazionale per\ncontrasto con quella europea, da cui poi discenderebbe\nl\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati, adottati in base alle\ndisposizioni nazionali. \n Sotto un distinto profilo, la ricorrente lamenta la violazione\ndei principi di proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027 delle imposte (art.\n53 Cost.), in quanto l\u0027imposizione fiscale sui prezzi di vendita\ndelle sigarette di fascia bassa determinerebbe una contrazione dei\nvolumi prodotti che finirebbe per incidere sulla capacita\u0027\ncontributiva del produttore, penalizzando, in modo irragionevole ed\nillogico, le imprese di piu\u0027 piccole dimensioni che non possono\nagevolmente delocalizzare e/o diversificare la propria produzione. \n Infine, formula domanda di risarcimento del danno subito nel\nperiodo gennaio 2019-gennaio 2022, in quanto a causa\ndell\u0027introduzione dell\u0027onere fiscale minimo la societa\u0027 avrebbe nel\ntempo aumentato i prezzi di vendita dei propri prodotti, (invano)\nconfidando di anno in anno in provvedimenti migliorativi della\npropria situazione e cosi\u0027 subendo ingenti perdite dovute alla\nperdita di quote di mercato rappresentate dai consumatori interessati\nad acquistare prodotti a costi piu\u0027 bassi. \n La Sezione, con ordinanza n. 4570/2022 (adottata nell\u0027ambito del\ngiudizio rg. 2960/2022) ha ritenuto «necessario accertare, ai fini\ndella decisione, in che modo l\u0027Autorita\u0027 italiana abbia determinato\nl\u0027onere fiscale minimo ai sensi della disciplina europea e nazionale\napplicabile e abbia stabilito la tabella di ripartizione dei prezzi\ndelle sigarette .... in cui si dia evidenza: i) degli accertamenti\nistruttori compiuti dall\u0027Autorita\u0027 italiana per determinare l\u0027onere\nfiscale minimo in relazione a tutte le sue componenti (accisa globale\ne IVA calcolate con riferimento al \"PMP-sigarette\"); ii) in che modo\nl\u0027onere fiscale minimo incide e opera con riferimento alla tabella di\nripartizione dei prezzi delle sigarette; iii) se e con quale\nmodalita\u0027 l\u0027onere fiscale minimo varia al variare del prezzo di\nvendita al pubblico dei tabacchi lavorati». \n L\u0027ADM ha riscontrato l\u0027incombente istruttorio depositando la\nrelazione in data 10 giugno 2022, in cui si riferisce, in\nparticolare, che «In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono\nrideterminate le componenti specifica e proporzionale, con\nconseguente variazione della fiscalita\u0027 dei prezzi non incisi\ndall\u0027OFM. Il meccanismo di mantenere l\u0027onere fiscale minimo come\npercentuale delle imposte complessive (IVA e accisa) calcolate sul\nPMP, comporta quindi l\u0027aumento dell\u0027OFM nel caso di aumenti di prezzo\no la riduzione dello stesso nei casi in cui occorrano riduzioni di\nprezzo e quindi del PMP. Come atteso, l\u0027aumento dell\u0027onere fiscale\nminimo incide sulla dinamica dei prezzi al di sotto del prezzo oltre\nil quale cessa l\u0027applicazione dell\u0027onere fiscale minimo, non\nriguardando invece le classi di prezzo superiori a tale livello ...\nL\u0027onere fiscale minimo cosi\u0027 come attualmente determinato, pari a\n194,72 - corrispondente alla percentuale attuale dell\u0027accisa globale\ne dell\u0027IVA gravanti sul \"PMP- sigarette\" (96,22%), si applica a tutti\ni prezzi di sigarette per i quali la somma dell\u0027accisa, calcolata in\nbase alle due componenti, specifica e ad valorem, e dell\u0027IVA,\ncalcolata con l\u0027applicazione dell\u0027aliquota ordinaria, sia inferiore a\n194,72 euro/chilogrammo, cioe\u0027 fino al prezzo di circa 245\neuro/chilogrammo. Oltre tale livello di prezzo, infatti, l\u0027onere\nfiscale complessivo (accisa piu\u0027 IVA) risulta di importo superiore\nall\u0027onere fiscale minimo di 194,72 euro/chilogrammo». Analoga\nrichiesta e\u0027 stata successivamente sollecitata dal Collegio, con\nordinanza n. 1436/2023, riscontrata dall\u0027ADM in data 9.5.2023, anche\nnell\u0027ambito del ricorso r.g. n. 2379/2020. \n Nel costituirsi in giudizio, l\u0027Agenzia fiscale ha replicato\npuntualmente alle censure sollevate in entrambi i gravami,\nevidenziando in particolare la conformita\u0027 della disciplina nazionale\ncon l\u0027art. 7, comma 4 della Direttiva 2011/64 (UE), che consente agli\nStati membri, laddove necessario, di introdurre in relazione\nall\u0027accisa sulle sigarette «un onere fiscale minimo» e sottolineando\ncome lo Stato, tramite tale misura fiscale, intenda altresi\u0027\nscoraggiare l\u0027utilizzo dei prodotti da fumo per tutelare la salute\ncollettiva e ridurre le frodi e il contrabbando. \n Entrambe le cause sono state chiamate per la trattazione nel\nmerito all\u0027udienza del 12 ottobre 2022 e, dopo la discussione di\nrito, sono passate in decisione. \n Con ordinanza n. 13610/2022, pubblicata il 21.10.2022, questa\nSezione, previa riunione dei gravami, ai sensi dell\u0027art. 70 c.p.a.\n(sussistendo una stretta connessione oggettiva, sotto il profilo del\npetitum immediato e della causa petendi, tra i contenziosi aventi ad\noggetto la domanda di annullamento dei provvedimenti con i quali\nl\u0027ADM ha determinato l\u0027onere fiscale minimo negli anni 2020, 2021,\n2022), ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le censure\ne le questioni sollevate e implicate dai predetti ricorsi, ha rimesso\nal vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale «dell\u0027art. 39-octies, commi 1-8, del decreto\nlegislativo n. 504/1995, in relazione alla violazione degli articoli\n11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli\narticoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva\n2011/64/UE sull\u0027onere fiscale minimo, salvo che il giudice\ncostituzionale ritenga di interpellare la Corte di giustizia sulla\ncorretta interpretazione della disciplina europea in esame»,\nconseguentemente disponendo, in attesa della pronuncia del Giudice\ndelle Leggi, la sospensione dei giudizi ai sensi dell\u0027art. 23 della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87. \n Questo Tribunale ha, in particolare, adito la Corte\ncostituzionale (anziche\u0027 la Corte di Giustizia Ue) ritenendo che la\ndisposizione della Direttiva 2011/64/UE che prevede l\u0027onere fiscale\nminimo sia priva di efficacia diretta, necessitando di adattamenti e\nattualizzazioni a cura del legislatore nazionale, con conseguente\nimpossibilita\u0027 di operare l\u0027eventuale disapplicazione della norma\nnazionale contrastante e, per converso, necessita\u0027 (laddove la\nquestione sia rilevante nei giudizi a quo e non sia percorribile\nl\u0027opzione ermeneutica dell\u0027interpretazione conforme) di promuovere\nincidente di costituzionalita\u0027 alla Corte costituzionale per\nviolazione degli art. 11 e 117 Cost., quali parametri costituzionali\nintegrati dalla interposta disposizione europea priva di efficacia\ndiretta (cfr., Corte costituzionale, 14 dicembre 2017, n. 269 e 18\nluglio 2013, n. 207). \n Con la suddetta ordinanza di rimessione, la Sezione ha, dunque,\nrilevato due «distonie», ovvero due profili di insanabile contrasto\ndell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/95 con la citata\nDirettiva. \n In particolare, si e\u0027 rilevato che: \n 1) (prima distonia) «L\u0027accisa globale di cui ai commi 3 e 4\ndell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995 e\u0027 composta\nda una componente ad valorem che varia proporzionalmente in base al\nprezzo di vendita al consumatore e quindi e\u0027 rapportata alla base\nimponibile di riferimento (prezzo). Per i prodotti a basso prezzo di\nvendita l\u0027accisa ad valorem produce un gettito inferiore rispetto\nalla base imponibile dei prodotti a piu\u0027 alto prezzo di vendita. Cio\u0027\ncomporta che, per tali prodotti di sigarette, la somma dell\u0027accisa\nglobale e dell\u0027IVA e\u0027 inferiore rispetto a quella che si ottiene dai\nprodotti di prezzo maggiore, il che conduce, di conseguenza, ad\napplicare l\u0027imposta minima»; \n 2) (seconda distonia) «l\u0027onere fiscale minimo (pari al\n96,22%) si calcola sulla somma dell\u0027accisa globale e dell\u0027IVA,\ncalcolate entrambe con riferimento al \"PMP-sigarette\". Il\n\"PMP-sigarette\", ai sensi dell\u0027art. 39-quinques, comma 2, decreto\nlegislativo n. 504/1995, viene determinato annualmente (entro il\nprimo marzo dell\u0027anno solare successivo) \"sulla base del rapporto,\nespresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale,\ncalcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte\nle imposte, delle sigarette immesse in consumo nell\u0027anno solare\nprecedente e la quantita\u0027 totale delle medesime sigarette\". \n Cio\u0027 comporta che il \"PMP-sigarette\" e\u0027 ancorato e oscilla in\nbase alla variazione dei prezzi totali di vendita delle sigarette\n(fatturato dell\u0027anno precedente). Di conseguenza l\u0027aumento del prezzo\ndi vendita delle sigarette accresce la base sui cui si calcola\nl\u0027aliquota dell\u0027onere fiscale minimo. \n In questo modo pero\u0027 i produttori che offrono sigarette ad un\nprezzo piu\u0027 elevato e quindi realizzano un maggior fatturato (ossia\nle multinazionali) sono in grado di modificare la soglia dell\u0027onere\nfiscale minimo mediante il semplice aumento dei prezzi di vendita.\nInfatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore\nitaliano, aumentando il prezzo di vendita dei prodotti si innalza\nautomaticamente il denominatore sulla cui base si effettua il\nrapporto tra fatturato e quantita\u0027 di sigarette vendute e quindi si\nottiene una soglia dell\u0027onere fiscale minimo piu\u0027 alta. \n La politica dell\u0027aumento dei prezzi dei grandi operatori\ndetermina in via diretta l\u0027aumento del carico fiscale che devono\nsopportare i piccoli operatori. Ove la somma dell\u0027accisa globale e\nquella sull\u0027Iva sia inferiore alla soglia dell\u0027onere fiscale minimo\n(determinata in virtu\u0027 delle politiche di prezzo delle\nmultinazionali), i produttori che vendono a prezzi minori (in genere\npiccoli operatori) subiscono un prelievo fiscale maggiore rispetto a\nquello che avrebbero subito applicando la tassazione ordinaria». \n Successivamente, la societa\u0027 Manifattura Italiana Tabacco S.p.a.\nin fallimento, sempre unitamente alla Italian Tobacco Manufacturing\nS.r.l., ha impugnato con motivi aggiunti (terzo atto per motivi\naggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29 dicembre 22 con cui\nil Direttore dell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito\nche «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di\nripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del\ntabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le\nsigarette» e l\u0027Allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la\n«Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette». \n Per mezzo della legge di bilancio per il 2023 (legge n.\n197/2022), la misura percentuale dell\u0027onere fiscale minimo rispetto\nall\u0027imposizione globale applicata alle sigarette, e\u0027 stata\nprogressivamente incrementata (98,10% per il 2023, 98,50% per il 2024\ne 98,60% dal 2025). \n Il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 e\u0027 stato censurato\n«per gli stessi vizi gia\u0027 avanzati in sede di ricorso introduttivo,\nnonche\u0027 in sede di motivi aggiunti», evidenziando come anche tale\nultimo provvedimento «si appalesa gravemente illegittimo in quanto\ngravemente distorsivo della concorrenza in quanto avvantaggia i\ngrandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a discapito dei\npochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa». \n Ritenendo che, anche in relazione all\u0027impugnazione proposta con i\nterzi motivi aggiunti a seguito delle modifiche apportate dal comma\n122 dell\u0027art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull\u0027onere fiscale\nminimo stabilita nell\u0027art. 39-octies, commi 3 e 6, del decreto\nlegislativo n. 504/1995, fossero confermati i sospetti di\nincostituzionalita\u0027, questa Sezione, con ordinanza n. 8199/2023,\npubblicata il 12.5.2023, ha nuovamente rimesso al vaglio della Corte\ncostituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale relativa\nall\u0027art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995,\nnel testo modificato dal comma 122 dell\u0027art. 1 della n. 197/2022,\nprospettando problematiche analoghe a quelle gia\u0027 evidenziate con la\nprecedente ordinanza di rimessione, rigettando, altresi\u0027, l\u0027adozione\ndella misura cautelare e confermando la sospensione del giudizio. \n Con sentenza n. 220 del 14.12.2023, la Corte costituzionale,\nadita da questo Tribunale, ha dichiarato inammissibili le questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sollevate in ragione di una ritenuta\n«incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento». \n La Corte ha evidenziato la carente o assente analisi dei seguenti\nriferimenti tratti dalla Direttiva n. 2011/64/UE: \n il par. 4 dell\u0027art. 8, nella misura in cui ancora l\u0027importo\ndelle accise sulle sigarette al PMP-sigarette, incidendo, come l\u0027OFM,\nin modo proporzionalmente maggiore sui prezzi via via piu\u0027 elevati; \n il considerando n. 14, che rapporta la componente ad valorem\nal prezzo medio ponderato delle sigarette; \n l\u0027art. 10, par. 2, secondo cui l\u0027accisa globale, dal\n1°.1.2014, e\u0027 pari ad almeno il 60% del PMP-sigarette; \n l\u0027art. 8, par. 6, che consente agli Stati di applicare\nun\u0027accisa minima sulle sigarette. \n Con il ricorso iscritto nel registro generale del 2023 con il n.\n3831 la Yesmoke S.r.l. ha, poi, impugnato: \n a) il provvedimento del 632286/RU del 29.12.2022, pubblicato\nsul sito internet dell\u0027Agenzia il 30.12.2022, con il quale l\u0027Agenzia\ndelle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato e approvato, per\nl\u0027anno 2023, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al\npubblico delle sigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504; \n b) la determinazione direttoriale del Direttore Generale\ndell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 66682/RU del 2.2.2023,\npubblicata sul sito internet dell\u0027Agenzia il 3.2.2023, recante\ndeterminazione del PMP-sigarette per l\u0027anno 2023 e del connesso onere\nfiscale minimo, nonche\u0027 conferma della Tabella di ripartizione del\nprezzo di vendita al pubblico delle sigarette. Per l\u0027anno 2023 il\nPMP-sigarette e\u0027 stato individuato nell\u0027importo di euro 262,00 per\nchilogrammo convenzionale, mentre l\u0027onere fiscale minimo ammonta\nall\u0027importo di euro 199,72 per chilogrammo convenzionale. Yesmoke\nprospetta motivi di ricorsi analoghi a quelli formulati nel\nprecedente giudizio, di cui al r.g. 2022/02960, facendo inoltre\nespressa riserva di azione risarcitoria per i danni asseritamente\nderivanti dai provvedimenti impugnati. \n Successivamente al deposito della sentenza n. 220/2023 della\nCorte costituzionale (in data 14.12.2023), le societa\u0027 Manifattura\nitaliana tabacco s.p.a. in fallimento e Italian tobacco manufacturing\ns.r.l., in relazione al giudizio r.g. 2020/02379, hanno depositato,\nin data 16.2.2024, istanza ex art. 80 c.p.a. di fissazione d\u0027udienza\nper la prosecuzione del giudizio. Dette societa\u0027, con ulteriori note\ndifensive, insistevano per la fondatezza del gravame, prospettando,\naltresi\u0027, la possibilita\u0027 del rinvio pregiudiziale alla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea in merito alla corretta interpretazione\ndella disciplina europea o, in via subordinata, la nuova rimessione\nalla Corte costituzionale. \n Analoga istanza e\u0027 stata depositata da Yesmoke S.r.l., in data\n18.1.2024, quanto ai giudizi di cui ai n. r.g. 2960/2022 e 3831/2023,\ncon richiesta di riunione ex art. 70 c.p.a.. Con successive note\ndifensive, la societa\u0027 insisteva per la fondatezza del gravame,\nconfermando l\u0027interesse allo scrutinio delle censure anche sotto il\nprofilo risarcitorio e instando per l\u0027accoglimento dei ricorsi,\nprevia disapplicazione diretta della normativa nazionale in contrasto\ncon quella europea o, in via subordinata, per la rimessione alla\nCorte di Giustizia UE ovvero per la ulteriore rimessione alla Corte\ncostituzionale. \n All\u0027udienza pubblica del 19 giugno 2024, dopo ampia discussione,\nle cause relative ai ricorsi in epigrafe sono state trattenute in\ndecisione. \n Facendo seguito a quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene\nche, analizzato il quadro normativo di riferimento (nazionale ed\neuropeo), anche alla luce delle motivazioni rassegnate dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 220/2023, continui a persistere la\nrilevanza della questione di costituzionalita\u0027 e la sua non manifesta\ninfondatezza, in relazione ai profili di seguito esplicati, talche\u0027\nsi ritiene necessario adire nuovamente, in merito, il Giudice delle\nLeggi, previa riunione dei giudizi ex art. 70 c.p.a.. \n A fronte di un giudicato costituzionale di inammissibilita\u0027, come\nnel caso in esame, per difetto di motivazione, non e\u0027 infatti\npreclusa al giudice remittente la possibilita\u0027 di adire nuovamente la\nCorte (qualora persistano i dubbi di compatibilita\u0027 costituzionale\ndella legge nazionale), ferma l\u0027impossibilita\u0027 di replicare sic et\nsimpliciter il quadro prospettico gia\u0027 vagliato negativamente (cfr.,\nin tal senso, la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.\n12 del 24 maggio 2024, in cui si citano, fra l\u0027altro, le seguenti\npronunce del Consiglio di Stato: sentenze 247 del 2022, n. 115 del\n2019, n. 252 del 2012 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004 e\nn. 399 del 2002; sentenza n. 135 del 1984). \n Rispetto a quanto gia\u0027 prospettato da questo Tribunale con le\nprecedenti ordinanze di rimessione, si rimodulano - tenuto conto dei\nrilievi della Corte - i dubbi di conformita\u0027 della legge nazionale,\nprevia sintetica rassegna del quadro regolatorio, anche in ordine\nalle disposizioni invocate dal Giudice delle Leggi. \nQuadro regolatorio (europeo e nazionale) \n Si ritiene opportuno, dapprima, analizzare le pertinenti\ndisposizioni della Direttiva 2011/64/UE, cosi\u0027 come indicato dalla\nCorte nella sentenza n. 220/2023, facendo rinvio all\u0027esaustiva\ntrattazione, contenuta nella precedente ordinanza di rimessione n.\n13610/2022, quanto agli aspetti di carattere generale della questione\n(riferimenti al TFUE, alle competenze dell\u0027Unione Europea ed alla\nfunzione armonizzatrice della politica fiscale anche con riguardo al\nmercato del commercio delle sigarette, caratterizzato dalla presenza\ndi una domanda elastica rispetto al prezzo di vendita e, soprattutto\nin Italia, da uno scenario fortemente oligopolistico, nel quale tre\nmultinazionali estere detengono oltre il 90% della quota di mercato). \n In primo luogo, la Direttiva in questione fissa, nei vari\nconsiderando, alcuni principi di carattere generale, applicabili alla\npiu\u0027 ampia categoria dei tabacchi lavorati ed anche, nello specifico,\nalle sigarette. \n In particolare, occorre considerare: \n il n.ro 2: «La normativa dell\u0027Unione in materia di tassazione\ndei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del\nmercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione\ndella salute»; \n il n.ro 9: «L\u0027armonizzazione delle strutture per quanto\nriguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far si\u0027 che la\ncompetitivita\u0027 delle varie categorie di tabacchi lavorati\nappartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti\ndell\u0027imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l\u0027apertura dei\nmercati nazionali degli Stati membri»; \n il n.ro 10: «Le esigenze della concorrenza implicano un\nsistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di\ntabacchi lavorati»; \n il n.ro 11: «La struttura dell\u0027accisa sulle sigarette deve\ncomprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unita\u0027 di\nprodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al\nminuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l\u0027imposta sul volume\nd\u0027affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un\u0027accisa ad\nvalorem, e\u0027 opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra\nl\u0027elemento specifico dell\u0027accisa e l\u0027onere fiscale totale»; \n il n.ro 12: «Fatta salva la struttura fiscale mista e la\npercentuale massima dell\u0027elemento specifico nell\u0027onere fiscale\ntotale, e\u0027 opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi\nefficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette\ncosi\u0027 da garantire l\u0027applicazione di almeno un determinato onere\nfiscale minimo in tutta l\u0027Unione»; \n il n.ro 13: «Per il corretto funzionamento del mercato\ninterno, e\u0027 necessario fissare accise minime per le diverse categorie\ndi tabacchi lavorati»; \n il n.ro 14: «Riguardo alle sigarette, e\u0027 opportuno garantire\ncondizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la\nframmentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli\nobiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe\nquindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di\nvendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a\ntutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato\ndi vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per\ndeterminare l\u0027incidenza dell\u0027accisa specifica sull\u0027onere fiscale\ntotale». \n Dai citati «considerando» della Direttiva, puo\u0027 evincersi che,\nnel settore dei tabacchi lavorati (e nelle sigarette in primis)\nl\u0027Unione Europea intende realizzare l\u0027obiettivo di armonizzare\nl\u0027imposizione per tutelare precipuamente il corretto funzionamento\ndel mercato unionale (rif. considerando n. 9, 10, 12 e 14). Allo\nscopo, la Direttiva prevede una struttura tripartita dell\u0027imposizione\n(accisa ad valorem, accisa specifica e imposta sul valore aggiunto -\nrif. n.ro 11) e la necessita\u0027 di contemplare valori minimi\ndell\u0027accisa (n. 13). \n Tale impostazione non esclude, in particolar modo per le\nsigarette, anzi contempla espressamente - visto l\u0027indubbio impatto di\ntali prodotti sulla salute umana - la necessita\u0027 di salvaguardare gli\nobiettivi di tipo sanitario (n. 14) e di applicare un onere fiscale\nminimo nell\u0027Unione, ossia un\u0027imposizione minima gravante sui\ntabacchi. Si puo\u0027, quindi, affermare che l\u0027onere fiscale minimo viene\nconcepito quale strumento, al contempo, di armonizzazione delle\nimposte a livello unionale (si fissa un onere minimo, tale da\nscongiurare un eccessivo squilibrio nei prezzi fra i vari Stati) e di\npresidio per la salute (un prezzo eccessivamente basso del prodotto\nfavorisce il sovraconsumo dello stesso). \n Venendo alle specifiche disposizioni introdotte dalla Direttiva\n2011/64/UE con riferimento al regime della tassazione delle\nsigarette, gli articoli 7, par. 1 e 9, par. 2 hanno previso un\nsistema misto nel quale le imposte applicate comprendono: a) l\u0027accisa\nspecifica, calcolata in rapporto al peso o al numero dei pezzi dei\nprodotti; b) l\u0027accisa ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di\nvendita al minuto (comprensivi anche dell\u0027iva); c) l\u0027iva,\nproporzionale al prezzo di vendita al minuto. \n Con riguardo all\u0027accisa, la componente ad valorem varia,\npertanto, in base al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte\nle imposte (opera quindi in modo proporzionale, in modo analogo\nall\u0027imposta sul valore aggiunto), mentre quella specifica varia in\nbase all\u0027unita\u0027 di prodotto venduto nel mercato ed opera in termini\nfissi rispetto alla variabile prezzo. \n Il successivo par. 2 dell\u0027art. 7 cit. stabilisce che «L\u0027aliquota\ndell\u0027accisa ad valorem e l\u0027importo dell\u0027accisa specifica devono\nessere uguali per tutte le sigarette». \n Il par. 3 dell\u0027art. 7 cit. precisa che «e\u0027 stabilito per le\nsigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l\u0027accisa\nspecifica e la somma dell\u0027accisa ad valorem e dell\u0027imposta sul volume\nd\u0027affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto\nrifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori». \n Il par. 4 dell\u0027art. 7 cit., con una disposizione di chiusura,\nchiarisce, poi, che «Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario,\nl\u0027accisa sulle sigarette puo\u0027 comportare un onere fiscale minimo,\nsempre che la struttura mista della tassazione e la fascia\ndell\u0027elemento specifico dell\u0027accisa, ai sensi dell\u0027art. 8, siano\nrigidamente rispettate». \n La Direttiva stabilisce inoltre: \n all\u0027art. 8, par. 4, che l\u0027accisa specifica deve essere\nstabilita necessariamente in un intervallo compreso fra il 7,5% e il\n76,5% dell\u0027onere fiscale totale, ossia della sommatoria\ndell\u0027imposizione complessiva (accisa specifica, accisa ad valorem ed\niva, quest\u0027ultime calcolate sulla base del prezzo medio ponderato\ndelle sigarette, PMP-sigarette); \n all\u0027art. 8, par. 6, che «gli Stati membri possono applicare\nun\u0027accisa minima sulle sigarette», nel rispetto delle previsioni di\ncui all\u0027art. 7, par. 1, e dell\u0027art. 8, par. 3,4,5; \n all\u0027art. 10, par. 2, che l\u0027accisa minima globale (ossia la\nsommatoria dell\u0027accisa specifica e di quella ad valorem, con\nesclusione quindi dell\u0027iva) «rappresenta almeno il 60 % del prezzo\nmedio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in\nconsumo. Tale accisa non puo\u0027 essere inferiore a 90 EUR per 1 000\nsigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al\nminuto». \n Il quadro regolatorio nazionale della tassazione delle sigarette,\ncon cui il legislatore ha attuato la disciplina europea\nsull\u0027imposizione (anche in tema di onere fiscale minimo), puo\u0027\nsintetizzarsi nel modo seguente. \n La disciplina di riferimento e\u0027 rappresentata dall\u0027art. 39-octies\ndel decreto legislativo 504/1995 e, in particolare, dalle previsioni\nrecate dai commi 3, 6, 7, 8, nel testo risultante dalla riforma\nintrodotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (prima) e in ultimo\ncon le Leggi 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213. \n Il comma 3 regola l\u0027imposizione, a titolo di accise, sulle\nsigarette. \n Quanto all\u0027elemento specifico dell\u0027accisa, la lettera a) prevede\nattualmente un importo in misura fissa, determinato in aumento di\nanno in anno (28 euro per il 2023, 29,30 per il 2024 e 29,50 per il\n2025), in esito alle modifiche introdotte dall\u0027art. 1, comma 122,\nlettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 a decorrere\ndall\u0027anno 2023. Nel previgente regime, regolato dalla legge 30\ndicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (con decorrenza dal 2019) l\u0027accisa\nspecifica era stabilita in misura fissa pari all\u002711% della somma\ndell\u0027accisa globale e dell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate con\nriferimento al «PMP-sigarette». Il PMP-sigarette funge da parametro\nper l\u0027applicazione delle imposte, anche ai fini dell\u0027onere fiscale\nminimo, e corrisponde al «prezzo medio ponderato di vendita al\nminuto», che si ottiene dalla divisione tra il «valore totale di\ntutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita\nal minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantita\u0027\ntotale di sigarette immesse in consumo ... in base ai dati relativi a\ntutte le immissioni in consumo dell\u0027anno civile precedente» (cfr.\nart. 8 della direttiva 2011/64/UE). \n In merito all\u0027accisa ad valorem, la lettera b) rinvia, per\nl\u0027applicazione dell\u0027aliquota proporzionale al prezzo di vendita,\nall\u0027Allegato I, che allo stato prevede l\u0027aliquota del 49,50%. Si\nosserva che, fino all\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 1, comma 122,\nlettera a), n. 2), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (con\ndecorrenza dal 1°.1.2023), era vigente l\u0027art. 39-octies, co. 4, che\nregolava la c.d. «accisa globale», ossia l\u0027accisa complessivamente\nprelevata (sommatoria della componente specifica fissa con quella\nproporzionale ad valorem) e che, per entrambe tali poste di prelievo\nfiscale, stabiliva che le relative aliquote erano applicate con\nriferimento al PMP-sigarette. \n All\u0027accisa, naturalmente, si affianca l\u0027imposta sul valore\naggiunto, attualmente pari per le sigarette al 22% del prezzo di\nvendita. \n Le modifiche piu\u0027 recenti, se hanno ulteriormente elevato\nl\u0027imposizione, non hanno alterato la struttura complessivamente\ntripartita (bipartita per l\u0027accisa, a cui va aggiunta l\u0027iva),\npotendosi rilevare che, sul prezzo finale delle sigarette, le accise\narrivano a pesare anche oltre il 70% (ad es. a fronte del prezzo\nminimo di vendita per chilogrammo convenzionale, corrispondente a\n1.000 sigarette, di euro 210, l\u0027accisa globale prelevata ammonta ad\neuro 150,86 - cfr. dati tabella ADM per l\u0027annualita\u0027 2020 di cui alla\ndeterminazione prot. n. 14359 del 13.1.2020) e che, considerando\naltresi\u0027 il peso dell\u0027iva, l\u0027imposizione complessiva sulle sigarette,\nossia l\u0027onere fiscale complessivo, puo\u0027 incidere per circa il 90% sul\nprezzo finale (cfr. dati tabella ADM sopra cit.), in parte in modo\nproporzionale (accisa ad valorem + iva), in parte in modo fisso\n(accisa specifica). Per i prodotti di fascia bassa, gli effetti\ndell\u0027imposizione sono piu\u0027 significativi, sia per l\u0027impatto\ndell\u0027accisa specifica (fissa per unita\u0027 di prodotto e quindi\nproporzionalmente piu\u0027 incisiva per definizione) che, per quanto si\ndira\u0027 infra, per l\u0027applicazione del meccanismo dell\u0027onere fiscale\nminimo. \n Il comma 6 (unitamente ai commi 7 e 8) dell\u0027art. 39-octies regola\nl\u0027onere fiscale minimo, che costituisce il fuoco del thema\ndecidendum. L\u0027onere fiscale minimo rappresenta il prelievo fiscale\nminimo, che lo Stato, a prescindere dal prezzo di vendita, applica\nsull\u0027immissione in consumo delle sigarette, e il limite fiscale\nglobale al di sotto del quale, anche laddove diminuisse il prezzo\nfinale di vendita per il consumatore, l\u0027imposizione non scende. Con\nla previsione di un onere fiscale minimo «inderogabile», il\nlegislatore nazionale, attuando nelle intenzioni una specifica\nprevisione della Direttiva, intende indirettamente fare si\u0027 che il\nlivello dei prezzi delle sigarette si mantenga al di sopra di una\ncerta soglia, posto che, senza dubbio alcuno, il prezzo delle\nsigarette dipende, in massima parte, dall\u0027imposizione fiscale. \n L\u0027art. 39-octies co. 6 ha subito diverse modifiche, nei tempi\nrecenti. \n L\u0027attuale struttura della norma, contestata dalle societa\u0027\nricorrenti, deriva dalla riforma introdotta con la legge di bilancio\nper il 2019 (legge n. 145/2018), che, innovando il precedente regime,\nha modificato il co. 6 dell\u0027art. 39-octies, stabilendo che l\u0027onere\nfiscale minimo e\u0027 pari ad una percentuale, piuttosto elevata, da\napplicare automaticamente alla somma tra accisa globale (a sua volta\nrisultante dalla sommatoria dell\u0027accisa specifica e di quella ad\nvalorem) e iva, calcolate con riferimento al PMP-sigarette. Tale\npercentuale, individuata in misura pari al 95,22% dalla citata legge\ndi bilancio, e\u0027 stata via via incrementata dai successivi interventi\nlegislativi. Nello specifico, la percentuale e\u0027 salita dapprima al\n96,22 con decorrenza dal 1°.1.2019 (a seguito dell\u0027art. 1, comma 659,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160), quindi, per effetto dell\u0027art. 1,\ncomma 122, lettera a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 98,10 (dal\n1°.1.2023), al 98,50 per il 2024 e al 98,60 a decorrere dal\n1°.1.2025. \n Nel regime antecedente alle modifiche apportate con legge n.\n145/2018, invece, l\u0027onere fiscale minimo era stabilito in misura\nfissa, direttamente dal legislatore, salva la possibilita\u0027 di\naggiustamenti da stabilirsi con decreto del Ministro dell\u0027Economia e\ndelle Finanze, su proposta del direttore dell\u0027Agenzia delle Dogane e\ndei Monopoli (rif. art. 1, co. 2, del decreto legislativo n.\n188/2014), tenuto comunque conto «dell\u0027andamento dei consumi e del\nlivello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la\nrealizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal\npresente decreto». \n Sempre in tema di onere fiscale minimo secondo la disciplina\nnazionale, completano il quadro le previsioni recate dai commi 7 e 8\ndell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo.n. 504/95. \n Secondo il comma 7, «l\u0027onere fiscale minimo di cui al comma 6 e\u0027\napplicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell\u0027imposta sul\nvalore aggiunto, applicata ai sensi dell\u0027art. 39-sexies, e\ndell\u0027accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al\nmedesimo onere fiscale minimo». \n A mente, poi, del comma 8, «l\u0027accisa sui prezzi di vendita di cui\nal comma 7 e\u0027 pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027onere fiscale\nminimo, di cui al comma 6, e l\u0027importo dell\u0027imposta sul valore\naggiunto applicata ai sensi dell\u0027art. 39-sexies». \n In breve, la disciplina nazionale introduce, dunque, l\u0027accisa\ndell\u0027onere fiscale minimo con un\u0027aliquota fissa assai elevata, di ben\noltre il 90% (salvi gli incrementi ulteriormente previsti dalle leggi\nmedio tempore intervenute), da applicare sulla somma dell\u0027accisa\nglobale e dell\u0027iva, calcolate entrambe con riferimento al valore\nstandard del prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo\nconvenzionale di sigarette denominato «PMP-sigarette» (dove il\nchilogrammo convenzionale e\u0027 pari a 1000 sigarette, mentre il\n«PMP-sigarette» e\u0027 dato dal rapporto tra il valore totale e la\nquantita\u0027 totale delle sigarette immesse in consumo nell\u0027anno solare\nprecedente). \n Il prelievo dell\u0027onere fiscale minimo viene applicato laddove,\npartendo dal prezzo di vendita finale indicato dal produttore, la\nsomma dell\u0027accisa globale e dell\u0027iva risulti inferiore alla soglia da\nesso rappresentata. Per le sigarette l\u0027applicazione dell\u0027onere\nfiscale minimo e\u0027 comunque dovuta qualora, per effetto dei prezzi\nstabiliti dai produttori, dall\u0027applicazione dell\u0027accisa ordinaria e\ndell\u0027iva si realizza un carico fiscale inferiore a quello dell\u0027onere\nfiscale minimo previsto per legge. \n L\u0027onere fiscale minimo sostituisce, dunque, l\u0027ordinario regime di\ntassazione delle sigarette, che e\u0027 costituito dall\u0027applicazione\ndell\u0027accisa ordinaria e dell\u0027iva. La sostituzione avviene laddove il\ngettito che proviene dal regime ordinario risulti essere inferiore\nalla soglia dell\u0027onere fiscale minimo determinata in base ai commi\n6-10 dell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995. \n Sotto il profilo della natura giuridica, l\u0027onere fiscale minimo\nha struttura e natura di imposta indiretta, in quanto si sostanzia in\nun prelievo coattivo avente come presupposto impositivo la cessione\ndelle sigarette. \n Stante l\u0027ordito normativo introdotto in ambito nazionale,\nl\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta, annualmente,\nprovvedimenti a mezzo dei quali - previa individuazione del\nPMP-sigarette, che costituisce il parametro di riferimento per\nl\u0027applicazione dell\u0027aliquota fissata dalla legge - stabilisce\nl\u0027entita\u0027 dell\u0027onere fiscale minimo, allegando, alle relative\ndeterminazioni, apposite tabelle nelle quali sono analiticamente\nindividuate, a partire da ciascun livello di prezzo, le seguenti\nvoci: l\u0027accisa globale (somma fra accisa ad valorem ed accisa\nspecifica), l\u0027iva, l\u0027aggio al rivenditore (pari al 10% del prezzo di\nvendita) e la quota di ricavo per il fornitore (cio\u0027 che residua in\nesito dell\u0027applicazione delle imposte e dall\u0027aggio al venditore).\nNello specifico, in estrema sintesi per quanto di utilita\u0027 con\nriguardo alle proposte impugnazioni, l\u0027Agenzia delle Dogane e dei\nMonopoli ha adottato le seguenti determinazioni: \n 1) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l\u0027annualita\u0027 2020,\nha individuato in euro 252 il PMP-sigarette e in euro 188,73 l\u0027onere\nfiscale minimo; \n 2) prot. n. 16500 del 14.1.2021, che, per l\u0027annualita\u0027 2021,\nha individuato in euro 258 il PMP-sigarette e in euro 193,21 l\u0027onere\nfiscale minimo; \n 3) prot. n. 13069 del 13.1.2022, che, per l\u0027annualita\u0027 2022,\nha individuato in euro 260 il PMP-sigarette e in euro 194,72 l\u0027onere\nfiscale minimo; \n 4) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l\u0027annualita\u0027 2023,\nha individuato in euro 199,72 l\u0027onere fiscale minimo. \n La questione centrale della controversia attiene alla verifica\ndella conformita\u0027 della disciplina nazionale che ha previsto l\u0027onere\nfiscale minimo (art. 39-octies, comma 6, 7 e 8, del decreto\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle disposizioni\nlegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e\nrelative sanzioni penali e amministrative») rispetto alla disciplina\neuropea che regola in modo specifico l\u0027imposizione fiscale sulle\nsigarette e che prevede espressamente l\u0027onere fiscale minimo (art. 7,\npar. 2,3 e 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno\n2011 «relativa alla struttura e alle aliquote dell\u0027accisa applicata\nal tabacco lavorato»), nonche\u0027 ai principi generali affermati dal\nTrattato sull\u0027Unione europea in tema di libera concorrenza\nall\u0027interno del mercato interno (rif. art. 101 Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea e Protocollo n. 27) e\nproporzionalita\u0027 (rif. art. 4 Trattato sull\u0027Unione europea e\nProtocollo n. 2), da ritenersi quali norme interposte rilevanti ex\narticoli 11 e 117 Cost. \n In virtu\u0027 del principio del primato del diritto dell\u0027UE e del suo\ncorollario del principio del pieno effetto del diritto europeo dotato\ndi efficacia diretta (sancito nella dichiarazione n. 17 al Trattato\ndi Lisbona), laddove una disposizione europea (di fonte primaria o,\ncome le direttive, di fonte secondaria) abbia efficacia diretta, il\ngiudice nazionale, in caso di contrasto, qualora non possa effettuare\nun\u0027interpretazione della normativa nazionale conforme alle\ndisposizioni del diritto dell\u0027Unione, ha l\u0027obbligo di disapplicare la\nnorma interna (cfr. il precedente della Sezione n. 7830/2022). \n Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia l\u0027efficacia\ndiretta degli atti normativi dell\u0027Unione e\u0027 distinta in efficacia\nverticale e efficacia orizzontale. E\u0027 verticale laddove riguarda i\nrapporti tra le persone fisiche e il Paese, il che significa che le\npersone fisiche possono invocare una disposizione del diritto\ndell\u0027Unione nei confronti dello Stato. E\u0027 orizzontale laddove\nriguarda i rapporti tra (le sole) persone fisiche, il che significa\nche una persona fisica puo\u0027 invocare una disposizione del diritto\ndell\u0027Unione nei confronti di un\u0027altra persona fisica. A seconda della\ntipologia di atto adottato, i provvedimenti normativi dell\u0027Unione\npossono avere un\u0027efficacia diretta piena (orizzontale e verticale) o\nun\u0027efficacia diretta parziale (solo verticale). \n Nel sistema nazionale di gerarchia delle fonti, ove la\ndisposizione europea abbia invece efficacia indiretta, il giudice\nnazionale, in caso di contrasto tra le due disposizioni e\nnell\u0027impossibilita\u0027 di risolvere il contrasto in via interpretativa,\n«deve sollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale» della\ndisposizione interna senza dover «delibare preventivamente i profili\ndi incompatibilita\u0027 con il diritto europeo» - spettando poi alla\nCorte costituzionale «valutare l\u0027esistenza di un contrasto insanabile\nin via interpretativa e, eventualmente, annullare [con efficacia erga\nomnes] la legge incompatibile con il diritto comunitario» (cfr. Corte\ncostituzionale, 14 dicembre 2017, n. 269 e 18 luglio 2013, n. 207)\nper violazione degli articoli 11 e 117 Cost., quali parametri\ncostituzionali integrati dalla interposta disposizione europea priva\ndi efficacia diretta. \n Il Collegio e\u0027 dell\u0027avviso che la disciplina sull\u0027onere fiscale\nminino prevista all\u0027art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE,\nindividuata quale causa petendi delle censure delle ricorrenti, non\nabbia efficacia diretta c.d. verticale. \n Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia «in tutti i\ncasi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di\nvista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti\ndell\u0027ordinamento possono farle valere nei confronti di uno Stato\nmembro dinanzi ai suoi giudici nazionali, sia che questo non abbia\nrecepito tempestivamente la direttiva nel proprio diritto nazionale\nsia che l\u0027abbia recepita in modo scorretto». Una disposizione del\ndiritto dell\u0027Unione «e\u0027 categorica se sancisce un obbligo non\nsoggetto ad alcuna condizione ne\u0027 subordinato, per quanto riguarda la\nsua esecuzione o i suoi effetti, all\u0027emanazione di alcun atto da\nparte delle istituzioni dell\u0027Unione o degli Stati membri ... Essa e\u0027\nsufficientemente precisa quando l\u0027obbligo da essa previsto e\u0027 sancito\nin termini non equivoci» (cfr. Corte di giustizia, 10 dicembre 2020,\ncausa C-488/18; nello stesso senso Corte di giustizia, 24 giugno\n2019, causa C-573/17, secondo cui e\u0027 dotata di effetto diretto la\ndisposizione di una direttiva «sufficientemente chiara, precisa e\nincondizionata» e, di recente, 22 febbraio 2022, causa C 430/21). \n Come verra\u0027 di seguito esposto, la disciplina dell\u0027art. 7 della\ndirettiva 2011/64/UE, sull\u0027onere fiscale minimo, non ha natura\n«categorica» e, quindi, non ha efficacia diretta. \n Come si e\u0027 osservato, l\u0027istituzione dell\u0027onere fiscale minimo\nprevisto dall\u0027art. 7, par. 4, direttiva 2011/64/UE, e\u0027 rimessa alla\nvolonta\u0027 degli Stati che sono chiamati a stabilire, secondo le\nproprie competenze, la disciplina specifica del tributo nazionale. Si\ntratta infatti di un\u0027imposta facoltativa in quanto la sua concreta\nprevisione spetta agli Stati membri (rif. considerando n. 12: «e\u0027\nopportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per\napplicare accise specifiche o minime sulle sigarette cosi\u0027 da\ngarantire l\u0027applicazione di almeno un determinato onere fiscale\nminimo in tutta l\u0027Unione»; art. 7, par. 4: «l\u0027accisa sulle sigarette\npuo\u0027 comportare un onere fiscale minimo»). \n Poiche\u0027 la disposizione del diritto dell\u0027UE che contempla l\u0027onere\nfiscale minimo prevede che la sua concreta istituzione rientra nella\npolitica fiscale e, quindi, nella discrezionalita\u0027 degli Stati\nmembri, la norma in esame non ha efficacia diretta, non prevedendo un\nobbligo incondizionato e non subordinato a carico degli Stati e in\nfavore dei cittadini europei. \n Ne consegue che non e\u0027 possibile per il giudice nazionale fare\nricorso all\u0027istituto della disapplicazione della norma interna in\ncontrasto con quella europea in quanto quest\u0027ultima non ha efficacia\ndiretta. \n La mancata possibilita\u0027 di disapplicare la norma interna non\nesaurisce, tuttavia, gli strumenti di risoluzione delle antinomie tra\nnorme nazionali ed europee riconosciute dall\u0027ordinamento. \n Il giudice nazionale (comune o di legittimita\u0027 costituzionale),\nanche in presenza di una disposizione priva di efficacia diretta,\ndeve comunque interrogarsi sulla possibilita\u0027 di fornire\nun\u0027interpretazione conforme della disposizione interna con quella\neuropea. Rimane fermo, pero\u0027, che non e\u0027 possibile addentrarsi\nnell\u0027interpretazione conforme laddove l\u0027operazione ermeneutica\ncondurrebbe ad un\u0027interpretazione contra legem del diritto nazionale.\nNe deriva, allora, che, nel caso in cui il diritto nazionale non puo\u0027\nricevere un\u0027applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile\ncon quello perseguito dalla direttiva, l\u0027attivita\u0027 ermeneutica del\ngiudice deve arrestarsi (cfr. Corte di Giustizia, 24 giugno 2019,\ncit.). \n Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la via\ndell\u0027interpretazione conforme non possa essere efficacemente percorsa\npoiche\u0027 l\u0027interpretazione della disciplina introdotta dal legislatore\nnazionale, ove la si volesse rendere compatibile con quella europea,\ncondurrebbe ad un risultato contra legem. \n Difatti, la legislazione nazionale sulla determinazione della\nmisura dell\u0027onere fiscale minimo, per come conformata, e\u0027\nincompatibile con quella europea ponendosi, ad avviso del Collegio,\nin violazione della Direttiva 2011/64/UE e dei principi generali di\nlibera concorrenza e proporzionalita\u0027, garantiti dai Trattati. \nQuestione di legittimita\u0027 costituzionale \n Il Tribunale dubita della compatibilita\u0027 della disciplina\nnazionale sull\u0027onere fiscale minimo relativo alle sigarette, di cui\nall\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/99,\nin relazione agli articoli 11 e 117, comma 1 della Cost., per\ncontrasto con le previsioni recate dalla Direttiva n. 2011/64/UE (di\nseguito anche «la Direttiva»), e con i principi generali di libera\nconcorrenza e proporzionalita\u0027, garantiti dai Trattati UE. \n Non si controverte, infatti, sulla concreta applicazione della\nlegge nazionale a cura dell\u0027ente pubblico preposto al governo della\nmateria (l\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ma della conformita\u0027\na Costituzione della legge nazionale. \n Ad avviso del Collegio, il meccanismo introdotto dal legislatore\nnazionale si rivela perturbativo del gioco concorrenziale,\nintroducendo un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante,\nnella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia\nbassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta (oligopolisti che\ndetengono oltre il 90% delle quote di mercato, secondo quanto\nemergente dalle incontestate esposizioni dei ricorrenti). \n Si tiene ad evidenziare che, ad essere problematica non e\u0027 la\nscelta in se\u0027 del legislatore nazionale di introdurre l\u0027onere fiscale\nminimo sulle sigarette - gia\u0027 espressamente contemplato dalla\nDirettiva all\u0027art. 7, par. 4 (oltre che al considerando n.ro 12 e, in\nqualche misura, indirettamente ai n.ri 14-16) - ma la modalita\u0027 di\nattuazione e disciplina dell\u0027OFM, nel suo globale funzionamento, per\nquel che riguarda gli effetti distorsivi che provoca sulla\nconcorrenza a danno dei produttori di fascia bassa. I dubbi di\ncompatibilita\u0027, inoltre, non si orientano precipuamente nei confronti\ndell\u0027aver optato il legislatore nazionale per utilizzare, all\u0027art.\n39-octies, co. 6, quale riferimento per il calcolo, il prezzo medio\nponderato delle sigarette (il c.d. PMP-sigarette), bensi\u0027 il suo\noperare in combinato disposto con le restanti previsioni recate dalla\ndisciplina nazionale. Come osservato dalla Corte nella sentenza n.\n220/2023, il PMP-sigarette e\u0027, infatti, previsto, quale parametro per\nl\u0027applicazione dell\u0027accisa minima, in diverse disposizioni (e\nconsiderando) della Direttiva (ad es. art. 8, par. 4; art. 10, par.\n1; considerando n.ro 14). Vieppiu\u0027, come osservato anche dalla difesa\nerariale negli scritti difensivi, il prezzo medio ponderato e\u0027 una\nvariabile che consente, perlomeno in linea teorica, di agganciare\nl\u0027OFM al livello «reale» dei prezzi delle sigarette. \n Tuttavia, come si dira\u0027 infra, l\u0027utilizzo del PMP-sigarette (che\nperaltro la Direttiva non prevede specificamente per il calcolo\ndell\u0027OFM) in combinato disposto con gli ulteriori meccanismi di\nfunzionamento introdotti dal legislatore nazionale (e in assenza di\ncorrettivi) genera - ad avviso del Collegio - diverse criticita\u0027 che\ninducono a dubitare della compatibilita\u0027 dell\u0027art. 39-octies, comma\n6, 7 e 8, con la Direttiva e i principi generali del diritto europeo. \n La funzione dell\u0027OFM e\u0027 chiara, sia nello spirito della\nDirettiva, che nella logica del suo recepimento ad opera del\nlegislatore nazionale. \n Dato l\u0027impatto preponderante del prelievo fiscale sul prezzo al\nminuto delle sigarette, la funzione dell\u0027onere fiscale minimo\nconsiste nel determinare un prelievo fiscale minimo tale da\ninfluenzare il prezzo minimo di vendita delle sigarette, evitando\nquindi che, in assenza di tale prelievo minimo di imposte, il prezzo\ndel pacchetto di sigarette - ove determinato secondo la pura logica\ndel mercato, basata unicamente sui costi dei fattori di produzione e\nsull\u0027interazione fra domanda e offerta - possa scendere ad un livello\ntale da incrementare sensibilmente le vendite delle sigarette,\nnuocendo in tal modo alla salute degli individui e, di riflesso, alla\nsalute pubblica. Non v\u0027e\u0027 dubbio, infatti, che il prodotto\n«sigaretta» nuoce alla salute e che, quindi, i relativi prezzi\nmeritano di essere attenzionati dal legislatore attraverso la leva\nfiscale. \n Alla funzione dell\u0027OFM di strumento atto al presidio «sanitario»,\nsi puo\u0027 affiancare quella prefigurata dai considerando n.ri 9, 12 e\n13 della Direttiva, con particolare riguardo alla possibilita\u0027 di\nprevedere accise specifiche o minime sulle sigarette, allo scopo di\nevitare che gli eccessivi disallineamenti nelle politiche fiscali\ndegli Stati producano conseguenti distorsioni nel mercato. \n L\u0027onere fiscale minimo costituisce, dunque, secondo il diritto\neuropeo, uno strumento per evitare ribassi potenzialmente dannosi del\nprezzo di vendita. \n Nell\u0027ambito degli articoli di riferimento della Direttiva, la\npossibilita\u0027 di introduzione dell\u0027OFM e\u0027 contemplata dall\u0027art. 7,\npar. 4 («Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario, l\u0027accisa sulle\nsigarette puo\u0027 comportare un onere fiscale minimo, sempre che la\nstruttura mista della tassazione e la fascia dell\u0027elemento specifico\ndell\u0027accisa, ai sensi dell\u0027art. 8, siano rigidamente rispettate»). \n La disposizione in questione, peraltro, non descrive\ncompiutamente i criteri per la relativa determinazione, limitandosi a\nrendere intangibile la struttura mista dell\u0027imposizione e la\ncorrelata necessita\u0027 di tenere distinta l\u0027accisa specifica (fissa per\nunita\u0027 di prodotto) da quella ad valorem (proporzionale rispetto al\nprezzo complessivo). \n Analogamente, la Direttiva contempla, come gia\u0027 evidenziato,\nanche un prelievo minimo afferente l\u0027accisa (rif. articoli 8, par. 6,\ne 10, par. 1-2). In particolare, l\u0027art. 8, par. 6, si esprime in\ntermini di «possibilita\u0027» di applicare l\u0027accisa minima sulle\nsigarette, laddove l\u0027art. 10, par. 1 e 2, obbliga a prevedere\nun\u0027accisa minima globale sia in valore assoluto (90 euro per 1000\nsigarette) che in termini percentuali (l\u0027accisa globale deve\nrappresentare almeno il 60% del PMP-sigarette). Il vincolo\npercentuale e\u0027, peraltro, derogabile dagli Stati laddove l\u0027accisa\nglobale sia superiore a 115 euro per 1.000 sigarette (chilogrammo\nconvenzionale), come accade in Italia, risultando l\u0027accisa globale\napplicata ben superiore al predetto importo (e cio\u0027 anche per le\nsigarette vendute al prezzo piu\u0027 basso), come si ricava dalle tabelle\nallegate alle avversate determinazioni di ADM. \n L\u0027onere fiscale minimo non rappresenta, comunque, nel quadro\nregolatorio unionale, uno strumento obbligatorio in senso assoluto\nne\u0027, comunque, incondizionato. L\u0027art. 7, par. 4, della Direttiva lo\nprevede infatti «Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario», ossia\nnella misura in cui sia indispensabile per realizzare le finalita\u0027 di\ncui sopra, fatta salva la necessita\u0027 di rispettare i limiti\ninderogabili di cui agli articoli 8 e 10. \n In merito al rapporto fra la nozione di «onere fiscale minimo» e\n«accisa minima», per cogliere la sollecitazione manifestata dalla\nCorte nella sentenza n. 220/2023, si ritiene che il primo rappresenti\n«il piu\u0027» e la seconda «il meno», nel senso che la dicitura «onere\nfiscale minimo» ha a riguardo l\u0027imposizione fiscale complessiva\ngravante sulle sigarette (che considera, quindi, anche le altre\nimposte, ossia l\u0027iva), laddove l\u0027accisa minima rappresenta un esempio\ndi onere fiscale minimo a titolo, unicamente, di accisa. In termini\nsostanziali, la distinzione non appare foriera di reale utilita\u0027, nel\nsenso che l\u0027accisa minima contribuisce a realizzare, nella sua\ninterazione con l\u0027iva, l\u0027onere fiscale minimo, ossia il prelievo\nfiscale complessivo minimo applicato sulle sigarette immesse in\nconsumo. Non a caso, l\u0027importo dell\u0027OFM, per come applicato dall\u0027ADM\nnelle determinazioni impugnate e nelle allegate tabelle di\nripartizione, e\u0027 calcolato come somma tra accisa globale e iva. \n A seguito dell\u0027entrata in vigore della legge n. 145 del 30\ndicembre 2018, l\u0027art. 39-octies, co. 6, del decreto legislativo n.\n504/95 e\u0027 stato modificato, come detto, nel senso di predeterminare\nin modo automatico l\u0027entita\u0027 dell\u0027onere fiscale minimo,\nparametrandolo ad una percentuale - successivamente modificata in\nmisura sempre crescente (98,10% per il 2023 e 98,80% dal 2025) e\nprossima al 100% - dell\u0027entita\u0027 corrispondente alla somma dell\u0027accisa\nglobale (accisa specifica e ad accisa ad valorem) e dell\u0027imposta sul\nvalore aggiunto, calcolate a loro volta con riferimento al\nPMP-sigarette. \n Il regime dell\u0027onere fiscale minimo va, quindi, completato con\nl\u0027esame dei commi 7 e 8 del predetto art. 39-octies, per effetto dei\nquali sulle sigarette grava il prelievo a titolo di onere fiscale\nminimo finche\u0027, al crescere del prezzo del prodotto, tale importo\ndetermina il prelievo fiscale complessivo (composto dall\u0027accisa\nglobale e dall\u0027iva) fino alla concorrenza del c.d. prezzo di parita\u0027,\nossia della fascia di prezzo delle sigarette a partire dal quale si\napplicano le imposte in via ordinaria. \n L\u0027ADM ha dato applicazione alla nuova formulazione dell\u0027art.\n39-octies, pubblicando annualmente di dati di riferimento ed\nesponendo, nelle relative tabelle allegate alle varie determinazioni\nadottate, la ripartizione dei prezzi, fra imposte e aggi al fornitore\ned al venditore, per ciascun livello di prezzo delle sigarette per\nchilogrammo convenzionale. \n Prendendo ad esempio la determinazione applicabile per\nl\u0027annualita\u0027 2020 (prot. n. 14359 del 13.1.2020) ed in particolare la\ntabella di ripartizione allegata, si evince che, a fronte di un PMP\nsigarette di euro 252,00 euro e di un OFM pari ad euro 188,74\n(calcolato nella misura del 96,22% della somma dell\u0027accisa globale e\ndell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al\nPMP-sigarette), a partire dalla fascia di prezzo di vendita del\nprodotto piu\u0027 bassa per chilogrammo convenzionale (euro 210,00),\nl\u0027onere fiscale complessivo (sommando quindi accisa globale e iva) si\nmantiene sempre costante, in misura pari a 188,74 euro (applicandosi\nquindi l\u0027OFM), fino al prezzo di parita\u0027 (nella fattispecie euro\n242), prossimo al PMP (euro 252). \n Lo scenario non muta se si considera l\u0027annualita\u0027 2021 (rif.\ndeterminazione prot. n. 16500 del 16.1.2021), con il PMP fissato ad\neuro 258 e l\u0027OFM ad euro 193,21, che si applica fino al prezzo di\nparita\u0027 di euro 247,50, prossimo al PMP (euro 258). \n La fissita\u0027 del prelievo fiscale complessivo nella fascia\ncompresa tra il prodotto di fascia bassa e quelli di fascia media\n(collocati in prossimita\u0027 del prezzo di parita\u0027, a sua volta prossimo\nal prezzo medio ponderato) e\u0027 assicurato, in ossequio al disposto di\ncui ai commi 7 e 8 del prefato art. 39-octies, dalla «correzione» al\nribasso dell\u0027accisa globale (giacche\u0027 questa deve compensare il\nprelievo per l\u0027iva, crescente in quanto proporzionale al prezzo), che\npertanto assume, fino al prezzo di parita\u0027, carattere decrescente,\npur al variare in aumento dei prezzi di vendita. E anche per le fasce\ndi prezzo successive al prezzo c.d. di parita\u0027 (all\u0027incirca fino al\nprezzo di vendita coincidente con il PMP) l\u0027accisa prelevata e\u0027\ninferiore rispetto a quella dovuta per le sigarette vendute al prezzo\npiu\u0027 basso (cosi\u0027, ad esempio, nella determinazione ADM afferente\nall\u0027annualita\u0027 2020, si rileva che, per le sigarette di prezzo\nminimo, pari a 210 euro, l\u0027accisa globale e\u0027 pari ad euro 150,86,\nmentre l\u0027accisa prelevata sulle sigarette vendute al prezzo medio\nponderato (euro 252) e\u0027 inferiore (euro 150,70)). \n Al di sopra del prezzo di parita\u0027, invece, l\u0027accisa torna ad\navere un andamento via via crescente al crescere dei prezzi di\nvendita. Nel complesso, se l\u0027accisa applicata al prezzo minimo di\nvendita (210 euro nella determinazione relativa al 2020) e\u0027 di euro\n150,86, osserviamo che solo al di sopra del PMP (252 euro) l\u0027accisa\nglobale prelevata e\u0027 superiore a tale importo e cresce ulteriormente\nal crescere dei prezzi che si situano al di sopra del PMP. \n In sintesi, quindi, la legge n. 145/2018 (come anche quelle che,\nsuccessivamente, hanno confermato la logica introdotta dalla legge di\nbilancio per il 2019 ed hanno modificato l\u0027art. 39-octies, co. 6),\nnel prevedere l\u0027utilizzo di aliquote assai elevate (prossime al 100%,\ncon tendenza peraltro sempre crescente) da applicare all\u0027imposizione\nglobale e da riferire al PMP-sigarette (ossia al prezzo medio\nponderato di mercato delle sigarette stesse) ha determinato il\nsostanziale allineamento del prelievo fiscale complessivo delle\nsigarette di fascia di prezzo piu\u0027 bassa a quelle di fascia media.\nL\u0027allineamento della pressione fiscale, come risulta evidente dalla\nlettura delle tabelle prodotte dall\u0027ADM in allegato alle gravate\ndeterminazioni, si applica ad un largo intervallo di prezzo, ossia a\npartire dai prodotti di prezzo piu\u0027 basso fino a quelli che si\nsituano in corrispondenza del c.d. prezzo di parita\u0027, a sua volta\nprossimo al prezzo medio ponderato. \n Questo Tribunale, esaminata la tematica in esame e tenuto conto\ndelle osservazioni palesate dalla Corte costituzionale con la\nsentenza n. 220/2023, ritiene, dunque, che persista la non manifesta\ninfondatezza della questione di compatibilita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n.\n504/95, nella versione introdotta con legge n. 145/2018 e s.m.i.,\nessenzialmente nella misura in cui, per il tramite dell\u0027allineamento\nforzoso del prelievo fiscale minimo, finisce per comportare\nl\u0027allineamento tendenziale dei prezzi, influenzati in massima parte\ndagli oneri fiscali, dei prodotti di fascia piu\u0027 bassa a quelli di\nfascia media (prossimi al PMP), in modo peraltro automatico ed\neccentrico rispetto alla precipua finalita\u0027 dell\u0027istituto dell\u0027OFM\n(la tutela della salute umana e il corretto funzionamento del mercato\ninterno). \n A tale effetto concorrono tutte e tre le disposizioni sopra\ncitate: \n il co. 6, che fissa l\u0027OFM stabilendo una percentuale assai\nelevata, prossima al 100%, rispetto all\u0027imposte dovute, e calcolate\nin rapporto al prezzo medio ponderato delle sigarette; \n il co. 7, quando sancisce che l\u0027onere fiscale minimo si\napplica fino alla soglia crescente di prezzo del prodotto in cui il\nprelievo ordinario diventa superiore all\u0027OFM; \n il co. 8, allorche\u0027, nello stabilire che l\u0027accisa e\u0027 pari\nalla differenza fra l\u0027onere fiscale e l\u0027iva, implicitamente prescrive\nche, nelle fasce di prezzo a cui si applica l\u0027onere fiscale minimo,\ne\u0027 la correzione (in senso decrescente al variare in aumento dei\nprezzi) che compensa il maggior prelievo per iva sui prodotti di\nfascia piu\u0027 alta di prezzo (in quanto proporzionale al prezzo di\nvendita) e che, quindi, cristallizza, nell\u0027intervallo compreso fra il\nprodotto di fascia piu\u0027 bassa e quello di fascia media, l\u0027entita\u0027 del\nprelievo fiscale complessivo, determinando, quale effetto economico\nfinale, l\u0027allineamento tendenziale dei prezzi di fascia bassa a\nquelli di fascia media, in quanto entrambi gravati dalla medesima\nimposizione (l\u0027OFM, appunto). E\u0027 per tale ragione, quindi, che le\nsocieta\u0027 ricorrenti, produttori di fascia bassa, lamentano che l\u0027OFM,\nper come costruito dal legislatore nazionale, li renda poco\ncompetitivi rispetto ai produttori di fascia medio/alta (le\nmultinazionali oligopoliste), costringendoli ad alzare in modo\nsignificativo il livello dei prezzi (recte, a dover subire il forzoso\ninnalzamento dei prezzi), pur avendo la possibilita\u0027 di immettere sul\nmercato, in modo competitivo, sigarette ad un prezzo piu\u0027 basso. \n Non si mette in discussione la scelta del legislatore nazionale\ndi istituire un onere fiscale minimo, bensi\u0027 la modalita\u0027 di\ndeterminazione dello stesso per il tramite di un\u0027impostazione che\nfinisce per determinare una perturbazione del mercato, rendendo\nomogeneo il livello della tassazione per una consistente fascia di\nprodotti (quelli di fascia piu\u0027 bassa rispetto a quelli di fascia\nmedia, ossia situati in prossimita\u0027 del PMP) attraverso la previsione\ndi un sistema di accisa decrescente, in modo automatizzato e senza\npossibilita\u0027 per l\u0027ente pubblico di riferimento di verificare se il\nlivello, in corrispondenza del quale (in applicazione della legge) si\nfissa l\u0027OFM, soddisfi o meno l\u0027interesse pubblico alla tutela della\nsalute e della stabilita\u0027 del mercato e, quindi, della concorrenza,\nper l\u0027effetto penalizzando in modo ingiustificato i produttori di\nfascia economica inferiore. \n Ad avviso di questo Tribunale, la normativa nazionale sull\u0027OFM,\ncome sopra rappresentata e analizzata, viola le previsioni, stabilite\ndalla Direttiva, di neutralita\u0027 dell\u0027impatto fiscale e di tutela del\nmercato e della concorrenza, di cui all\u0027art. 7, par. 2, 3 e 4 (quali\nnorme interposte), siccome da interpretarsi anche alla luce dei\nconsiderando nn.ri 9, 10, 12, 13 e 14, e quindi anche gli articoli11\ne 117 della Costituzione, atteso che: \n in contrasto con i suddetti principi, impatta in modo\nperturbativo sui prezzi di vendita delle sigarette, in quanto, stante\nl\u0027applicazione di un\u0027aliquota della tassazione assai elevata\napplicata sulle imposte prelevate e calcolate in rapporto al prezzo\nmedio ponderato, determina l\u0027allineamento dei prezzi delle sigarette\ndi fascia bassa a quelli di fascia media, sfavorendo in modo\nconsistente quelli di fascia bassa. Sotto tale profilo, determina,\naltresi\u0027, la violazione dell\u0027art. 7, par. 3 della Direttiva, nella\nmisura in cui i prezzi di vendita non riflettono quelli di cessione\ndei produttori, ma aumentano in modo sensibile quelli di fascia\nbassa, a danno dei produttori di quest\u0027ultime, che non possono\npertanto essere competitivi con le multinazionali (che producono\nsigarette di prezzo medio/elevato); \n in contrasto con l\u0027art. 7, par. 2, determina il prelievo, a\ntitolo di accisa, in modo penalizzante per le sigarette di fascia\ninferiore, applicando un\u0027accisa in modalita\u0027 decrescente; \n in contrasto con l\u0027art. 7, par. 4 della Direttiva, introduce\nl\u0027OFM in modo automatizzato, senza alcun legame con la finalita\u0027\ndell\u0027istituto, ossia l\u0027idoneita\u0027 a tutelare la salute umana\n(individuale e collettiva), potenzialmente incisa da un eccessivo\nconsumo di sigarette, e la stabilitÃ\u{A0}-concorrenzialita\u0027 nel mercato\nunionale, in violazione della condizione legittimante ivi apposta\n(«Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario»). \n Con particolare riguardo agli effetti distorsivi dell\u0027accisa\ndecrescente, occorre, inoltre, tenere in considerazione la pronuncia\ndella Corte di Giustizia UE n. C-428/13, che ha contributo a\ndelimitare i margini di autonomia degli Stati nel recepimento della\nDirettiva. In tale pronuncia, la Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea (cfr. par. n. 31-33-34 della sentenza) ha stigmatizzato le\nprevisioni recate dalla previgente legislazione italiana sulla c.d.\naccisa minima penalizzante al 115% (rif. art. 39-octies, co. 4, del\ndecreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall\u0027art.\n55, comma 2-bis, lettera c), della legge del 30 luglio 2010, n. 122),\nche prevedeva l\u0027applicazione di un\u0027accisa globale maggiore per le\nsigarette di prezzo inferiore a 210 euro, rispetto a quella\ncomplessivamente applicata a quelle di prezzo compreso\nnell\u0027intervallo tra 210 e 243 euro per mille sigarette. La suddetta\nCorte ha affermato, fra l\u0027altro, che: \n (par. 31) «Quando gli Stati membri si avvalgono della\nfacolta\u0027 di introdurre un\u0027accisa minima, conformemente all\u0027art. 8,\nparagrafo 6, della direttiva 2011/64, la regolamentazione che\nadottano deve inserirsi nel contesto definito da detta direttiva\nsenza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l\u0027applicazione di soglie\nd\u0027imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del prezzo\ndelle sigarette comporterebbe distorsioni alla concorrenza tra le\ndifferenti sigarette e sarebbe quindi contraria all\u0027obiettivo di\ngarantire il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni\nneutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64»; \n (par. 33) «Infatti, nel procedimento principale, la decisione\nimpugnata indica, come emerge dalla tabella allegata alla medesima,\nche le sigarette della classe di prezzo piu\u0027 richiesta sono quelle il\ncui prezzo di vendita al pubblico ammonta a EUR 210 per mille pezzi e\nsulle quali e\u0027 prelevato, in applicazione dell\u0027accisa globale, un\nimporto di accisa, detto «importo di base», pari a EUR 122,85 al\nmigliaio. In forza dell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo, alle\nsigarette con un prezzo di vendita inferiore a quello della classe di\nsigarette piu\u0027 richiesta, dunque inferiore a EUR 210 al migliaio, e\u0027\napplicata un\u0027accisa del 115 % dell\u0027importo di base, vale a dire del\n115 % di EUR 122,85, vale a dire ancora di EUR 141,28 per mille\npezzi. In tal modo, ai sensi della normativa italiana, sulle\nsigarette il cui prezzo di vendita al pubblico e\u0027 inferiore a EUR 210\nal migliaio grava un\u0027accisa maggiore di quella prevista, in\napplicazione dell\u0027accisa globale, per le sigarette con un prezzo di\nvendita al pubblico compreso tra EUR 210 e EUR 243 per mille pezzi»; \n (par. 34): «la normativa italiana attua dunque un sistema in\ncui l\u0027importo prelevato sulle sigarette della classe di prezzo piu\u0027\nrichiesta, in applicazione dell\u0027accisa globale, e\u0027 inferiore\nall\u0027importo prelevato a titolo dell\u0027accisa minima sulle sigarette\nmeno costose, con la conseguenza di creare distorsioni di concorrenza\ne di contravvenire agli obiettivi della direttiva 2011/64». \n Ebbene, l\u0027art. 39-octies, secondo il regime di cui ai commi 6, 7\ne 8, sembra contravvenire alla Direttiva anche per come interpretata\ndalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia, nella misura in cui\nproduce un effetto distorsivo del gioco concorrenziale, a danno dei\nproduttori di sigarette di fascia bassa ed a vantaggio degli\noligopolisti, che sono in grado di alzare in modo efficiente il\nprezzo delle sigarette e di vendere ad un prezzo maggiore senza\nperdere quote di mercato. \n La citata norma nazionale, infatti, introduce un meccanismo di\naccisa decrescente, penalizzante per le imprese che offrono sigarette\ndi fascia bassa, che, sterilizzando l\u0027imposizione complessiva per una\nfascia ampia di prodotti (ossia quelli compresi fra il prezzo piu\u0027\nbasso e quello di fascia media, in quanto situato in prossimita\u0027 del\nPMP), finisce per rendere di fatto tendenzialmente allineati i prezzi\ndei prodotti in questione, alterando la concorrenza. Data la notevole\nampiezza dell\u0027intervallo dei prezzi allineati, e\u0027 evidente che, da un\nlato, l\u0027alterazione del gioco concorrenziale e\u0027 assai ampia, e che,\nda un altro, l\u0027OFM non conserva piu\u0027 alcun legame, in termini di\nadeguatezza e ponderazione, con la necessita\u0027 di apprestare un\nrimedio sanitario in ordine alla eccessiva diffusione delle\nsigarette, tenuto conto dell\u0027impossibilita\u0027 di interventi di verifica\ned eventuale «correzione» da parte delle Autorita\u0027. \n E\u0027, dunque, l\u0027intero meccanismo di funzionamento dell\u0027OFM, per\ncome realizzato dal legislatore italiano con i commi 6, 7 e 8\ndell\u0027art. 39-octies, ad essere in discussione in termini di\ncompatibilita\u0027 con la Direttiva e, indirettamente, con i principi del\nTrattato sull\u0027Unione europea sulla concorrenza. In tale ottica, la\nscelta di utilizzare il PMP-sigarette quale base imponibile appare\ncritica non in se\u0027, bensi\u0027 in quanto applicata senza possibili\ninterventi correttivi e, soprattutto, in combinato disposto con\naliquote assai elevate, prossime al 100% delle imposte, che, come\ndetto, schiacciano l\u0027imposizione globale (ergo i prezzi dei prodotti)\ndal livello basso fino a quello medio, attraverso l\u0027utilizzo del\nmeccanismo dell\u0027accisa decrescente, sopra descritto. \n Ad avviso del Tribunale, richiamate le considerazioni che\nprecedono, non e\u0027 pertanto manifestamente infondata la questione di\ncompatibilita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del\ndecreto legislativo n. 504/95 con la Direttiva e con i principi di\nlibera concorrenza e proporzionalita\u0027 di cui al Trattato sull\u0027Unione\nEuropea ed al Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione Europea, nei\ntermini di seguito riepilogati: \n 1) la Direttiva intende garantire, anche per le sigarette, il\ncorretto funzionamento del mercato interno in condizioni di\nneutralita\u0027 e libera formazione dei prezzi. Tale volonta\u0027, piu\u0027 volte\nmenzionata nei considerando di cui ai nn.ri 9,10, 12,13, 14, trova\nespresso riconoscimento nell\u0027art. 7, par. 3, allorche\u0027 si dispone, in\ntermini generali, che «Nella fase finale dell\u0027armonizzazione delle\nstrutture, e\u0027 stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo\nstesso rapporto tra l\u0027accisa specifica e la somma dell\u0027accisa ad\nvalorem e dell\u0027imposta sul volume d\u0027affari, in modo che la gamma dei\nprezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi\ndi cessione dei produttori». Il meccanismo dell\u0027OFM, per come\napplicato dal legislatore nazionale, altera sensibilmente\nl\u0027equilibrio dei prezzi, determinando l\u0027allineamento tendenziale dei\nprezzi dei prodotti piu\u0027 bassi per un lungo intervallo di prezzi\n(ossia fino a quelli di fascia media), penalizzando i produttori di\nfascia bassa; \n 2) ulteriormente, il meccanismo dell\u0027accisa decrescente\nappare in contrasto con l\u0027art. 7, par. 2, laddove prevede che\n«L\u0027aliquota dell\u0027accisa ad valorem e l\u0027importo dell\u0027accisa specifica\ndevono essere uguali per tutte le sigarette». La predetta\ndisposizione stabilisce, in sostanza, che la componente proporzionale\ndell\u0027accisa (ossia quella c.d. ad valorem, con la relativa aliquota)\nsia identica per tutte le sigarette (quindi a prescindere dal\nrelativo livello di prezzo), talche\u0027 il gettito da accisa ad valorem\ndovrebbe essere proporzionale al prezzo, variando in aumento e solo\nin ragione di esso. Quanto all\u0027accisa specifica, fissa per unita\u0027 di\nprodotto, la disposizione prevede che l\u0027importo (ossia il prelievo\nfinale) sia identico, quindi sia invariabile rispetto alla variazione\ndel prezzo di vendita delle sigarette. Ma allora si dira\u0027 - se\nl\u0027accisa specifica dovrebbe essere invariabile rispetto al prezzo di\nvendita e quella ad valorem proporzionale al prezzo (stante\nl\u0027invariabilita\u0027 della relativa aliquota), l\u0027accisa globale dovrebbe\nessere necessariamente crescente al crescere dei prezzi di vendita,\nper effetto della componente ad valorem, proporzionale al prezzo. Al\ncontrario, nel sistema delineato dall\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8,\nl\u0027accisa globalmente applicata e\u0027 decrescente, (perlomeno) dal\nlivello minimo a quello medio dei prezzi delle sigarette; \n 3) l\u0027assetto normativo nazionale dell\u0027OFM sembra, altresi\u0027,\nin contrasto con l\u0027art. 7, par. 4 della Direttiva, che consente di\nprevedere un onere fiscale minimo, ma solo «Nella misura in cui cio\u0027\nrisulti necessario». Sul significato di tale espressione, si e\u0027 gia\u0027\ndiffusamente chiarito che, in un sistema improntato alla neutralita\u0027\ndell\u0027imposizione fiscale, la previsione dell\u0027onere fiscale minimo,\npur a fronte di un oggettivo impatto sui prezzi, si giustifica nella\nduplice ottica di stabilizzazione dei prezzi nel mercato unionale\n(quindi in una logica pro-concorrenziale) e di presidio sanitario per\ncontrastare il rischio di eccessiva diffusione delle sigarette. In\naltri e piu\u0027 chiari termini, l\u0027OFM non puo\u0027 dare la stura ad un\nmeccanismo di massiva (giacche\u0027 operante sull\u0027ampia fascia di prezzo\ndal minimo al medio) sterilizzazione dei prezzi delle sigarette, come\ninvece accaduto nell\u0027ordinamento nazionale. L\u0027ordito normativo\ndelineato dai commi 6, 7 e 8 dell\u0027art. 39-octies, oltre a prevedere\nl\u0027accisa decrescente, in contrasto con le previsioni dell\u0027art. 7,\npar. 2 e 3, realizza un effetto anticoncorrenziale per via del suo\nautomatismo, scollegato dall\u0027esigenza di contrastare, in modo\nadeguato e bilanciato, l\u0027eccessivo ribasso dei prezzi. L\u0027ADM,\ninfatti, e\u0027 stata privata della possibilita\u0027, prevista nel previgente\nregime, di modulare, sia in aumento che in diminuzione, la formula di\ncalcolo dell\u0027OFM. In tal modo, ad esempio, non risulta possibile,\nnell\u0027attuale sistema, per l\u0027ente pubblico valutare se il valore\ndell\u0027OFM, ricavato dalla pedissequa applicazione della formula di cui\nal co. 6, sia proporzionato o meno rispetto all\u0027esigenza di evitare\nun eccessivo ribasso dei prezzi. Ulteriormente, l\u0027ADM non e\u0027 ammessa\na verificare se il PMP-sigarette sia un valore in concreto congruo al\nfine di individuare il giusto livello dell\u0027imposizione minima (ossia\nl\u0027OFM) e, per l\u0027effetto, de facto il prezzo minimo del pacchetto di\nsigarette. D\u0027altra parte, in un mercato tipicamente e notoriamente\noligopolistico, come quello delle sigarette, non e\u0027 improbabile che\nil prezzo medio ponderato risenta delle politiche rialziste degli\noligopolisti e che, quindi, l\u0027OFM sia fissato ad un livello\ningiustificatamente alto, non connesso all\u0027esigenza di presidio della\nsalute umana. In tale contesto, oltre al gia\u0027 denunciato automatismo,\ngioca un ruolo decisivo, sicuramente, anche la previsione di\nun\u0027aliquota, per l\u0027OFM, assai elevata, in quanto prossima al 100%\ndell\u0027imposizione globale, derivandone il sopra rilevato effetto di\nallineamento del prezzo minimo al medio. \n Da quanto precede si deduce anche la violazione dei principi di\nlibera concorrenza e di proporzionalita\u0027, rispettivamente codificati\nall\u0027art. 101 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea (e\nProtocollo n. 27) e all\u0027art. 4 Trattato sull\u0027Unione europea (e\nProtocollo n. 2), dal momento che la normativa nazionale in\ncontestazione finisce per alterare il gioco concorrenziale a danno\ndei produttori di fascia bassa, senza al contempo limitare il proprio\nimpatto in ordine a quanto strettamente necessario per la tutela\ndella salute umana e del funzionamento del mercato. \n Ad avviso del Tribunale, analizzando l\u0027articolato della Direttiva\nnon esistono previsioni che legittimano le previsioni recate\ndall\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/95\nin tema di onere fiscale minimo, ove in particolare si consideri, con\nriferimento alle disposizioni attenzionate dalla Corte nella\nsuccitata sentenza, che: \n l\u0027art. 7, par. 4 non stabilisce le modalita\u0027 di\ndeterminazione dell\u0027OFM; \n l\u0027art. 8, par. 6 prevede la possibilita\u0027 di istituire\nun\u0027accisa minima, senza ulteriori declinazioni, salvo quelle di cui\nai precedenti par. 4 e 5; \n l\u0027art. 8, par. 4, nel prevedere che l\u0027accisa specifica possa\nspingersi fino al 76,5% dell\u0027imposizione globale (sommando cioe\u0027\naccisa specifica, accisa ad valorem e iva), non incide sul modus\noperandi per il calcolo dell\u0027OFM, che dipende invece\ndall\u0027applicazione di un\u0027aliquota (quella prevista dal co. 6 dell\u0027art.\n39-octies) rispetto all\u0027imposizione complessiva (accisa globale +\niva) e dal riferimento, per l\u0027accisa ad valorem e per l\u0027iva, al PMP.\nL\u0027innalzamento (ipotetico) della componente specifica dell\u0027accisa,\nentro i confini massimi indicati dalla norma europea, avrebbe quale\neffetto l\u0027aumento dell\u0027imposizione complessiva sulle sigarette e,\nquindi, sarebbe neutra sul calcolo dell\u0027OFM, nel senso che, a fronte\ndi un maggior prelievo complessivo sulle sigarette, salirebbe\nfisiologicamente anche l\u0027importo dell\u0027OFM, senza impatto con le\ntematiche in discussione, atteso che, coerentemente, salirebbe\nl\u0027imposizione e, per l\u0027effetto, il livello generale di tutti i\nprezzi; \n per ragioni analoghe a quelle di cui al punto precedente,\nl\u0027art. 10, par. 2, nel prevedere un doppio limite all\u0027importo\ndell\u0027accisa minima globale (in valore assoluto e in percentuale sul\nPMP-sigarette), incide sicuramente sull\u0027entita\u0027 dell\u0027imposizione ma\nnon sposta i termini della questione. Peraltro, il vincolo espresso\nin percentuale e\u0027 derogabile, mentre quello formulato in valore\nassoluto (euro 115) e\u0027 manifestamente irrilevante, atteso che\nl\u0027entita\u0027 dell\u0027accisa globale in Italia ammonta, volendo considerare\nl\u0027annualita\u0027 2020 (con tendenza a crescere), ad un importo ben\nsuperiore (circa 150 euro). \n La rappresentata questione di costituzionalita\u0027 sarebbe\ncertamente rilevante. \n Nei giudizi pendenti la pronuncia di illegittimita\u0027 della Corte\ncomporterebbe infatti l\u0027invalidita\u0027 (sub species di nullita\u0027 o di\nannullabilita\u0027) dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica\nsoggettiva dedotta in causa, con possibili riflessi anche sotto il\nprofilo risarcitorio. \n Il contrasto tra la disciplina europea e quella nazionale non\npuo\u0027 essere superato in via interpretativa, ostandovi sia l\u0027obiettiva\ndiversita\u0027 dei presupposti applicativi della disciplina nazionale\nrispetto a quella europea, che il tenore letterale dell\u0027art.\n39-octies, commi 6, 7 e 8 (tenore che non lascia adito ad ipotesi\nermeneutiche diverse da quelle avallate dall\u0027ADM in sede\napplicativa). \n Il contrasto non e\u0027, quindi, risolubile con la non applicazione\ndella normativa interna atteso che le pertinenti disposizioni della\nDirettiva non hanno efficacia diretta. Trattandosi di disciplina\neuropea priva di efficacia diretta e non potendosi risolvere il\ncontrasto in via interpretativa, e\u0027 pertanto indispensabile sollevare\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione delle presenti controversie e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 39-octies,\ncommi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 504/1995, in relazione\nalla violazione degli articoli 11 e 117 della Cost., integrati dalla\ndisciplina interposta dettata dall\u0027art. 7, par. 2, 3 e 4, della\nDirettiva 2011/64/UE, nonche\u0027 dai principi di libera concorrenza e di\nproporzionalita\u0027 ex articoli 101 Trattato sul funzionamento\ndell\u0027Unione europea (con il Protocollo n. 27) e 4 Trattato\nsull\u0027Unione europea (con il Protocollo n. 2) e, pertanto, sottopone e\nrimette alla Corte costituzionale la relativa questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale nei termini sopra esposti, previa\nriunione dei giudizi in epigrafe ex art. 70 c.p.a.. \n Conseguentemente dispone la sospensione dei presenti giudizi ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione\nSeconda), riuniti i giudizi indicati in epigrafe ex art. 70 c.p.a.,\nrimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale di cui in motivazione, relativa all\u0027art. 39-octies,\ncommi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. \n Dispone la sospensione dei presenti giudizi, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Manda alla Segreteria della Sezione per tutti gli adempimenti di\ncompetenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza\nalle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati\ne del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19\ngiugno 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Eleonora Monica, Presidente FF \n Giovanna Vigliotti, Primo Referendario \n Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore \n \n Il presidente: Monica \n \n L\u0027estensore: Nobile","elencoNorme":[{"id":"62201","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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