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A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 agosto 2025\n\r\nOrdinanza del 7 agosto  2025  della  Corte  d\u0027appello  di  Lecce  nel\nprocedimento civile promosso da Questura di  Brindisi  contro  H.T.A.\nA.. \n \nStraniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\n  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il\n  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis  e\n  6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015,  e  dell\u0027art.  10-ter,  comma  3,\n  quarto periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  nonche\u0027  per  la\n  convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n  citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel  caso  di  specie:  proroga  del\n  trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto  a\n  norma dell\u0027art. 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 142 del  2015\n  (necessita\u0027 di determinare gli elementi su cui si basa  la  domanda\n  di protezione internazionale che non  potrebbero  essere  acquisiti\n  senza il trattenimento  e  sussistenza  del  rischio  di  fuga)]  -\n  Attribuzione della competenza alla Corte d\u0027appello, di cui all\u0027art.\n  5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto  ha  sede\n  il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di  convalida,\n  in composizione monocratica, in luogo della  sezione  specializzata\n  in materia di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera\n  circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il\n  Tribunale distrettuale  -  Impugnazione  del  provvedimento  emesso\n  dalla Corte d\u0027appello con ricorso per cassazione a norma  dell\u0027art.\n  14, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998,  proponibile  entro  cinque\n  giorni dalla comunicazione solo per i motivi di  cui  alle  lettere\n  a), b) e c) del comma  1  dell\u0027art.  606  cod.  proc.  pen.  e  con\n  applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale\n  n. 39 del 2025, delle disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della\n  legge n. 69 del 2005 - Omessa  previsione  dell\u0027impugnabilita\u0027  con\n  ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti\n  cod. proc.  civ.,  come  previsto  anteriormente  alla  modifica  -\n  Disposizioni transitorie concernenti l\u0027applicazione della  predetta\n  disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore\n  della legge n. 187 del 2024. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e\n  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\n  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\n  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n                           Sezione feriale \n \n    Il consigliere di turno dott. Giuseppe Biondi, letti gli atti del\nprocedimento in epigrafe indicato e sciogliendo  la  riserva  assunta\nall\u0027odierna udienza del 7 agosto 2025, \n \n                               Osserva \n \n    1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n    In data ... la  Questura  di  Brindisi  ha  richiesto,  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del\ntrattenimento nei confronti  di  A.H.T.  A.,  nato  in  ...  il  ...,\ntrattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i  rimpatri\ndi Restinco (BR) dal  Questore  di  Crotone  in  data  ...  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, comma 2, lettera d), decreto legislativo n.  142/2015  e\nconvalidato dalla Corte di appello di Catanzaro con decreto del ... \n    Invero, l\u0027A., entrato irregolarmente sul territorio nazionale  in\ndata ..., avendo fatto richiesta di protezione internazionale, veniva\ntrattenuto presso il CPR di Restinco,  in  attesa  della  definizione\ndella domanda di protezione internazionale, per  la  sussistenza  del\npericolo di fuga, in quanto privo di stabile dimora o di alloggio ove\npotere essere agevolmente rintracciato e in quanto  non  radicato  in\nItalia e privo di stabile occupazione  lavorativa.  Il  provvedimento\ndel Questore di Crotone, come detto, veniva convalidato  dalla  Corte\ndi appello di Catanzaro con decreto del ... \n    Con atto del... la Questura di Brindisi, come sopra indicato,  ha\nrichiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell\u0027art.  6,  comma\n5, decreto legislativo  n.  142/2015,  ritenendo  la  permanenza  dei\nrelativi presupposti. In  particolare,  essendo  ancora  pendente  il\nricorso che il cittadino straniero  ha  presentato  al  Tribunale  di\nLecce avverso il diniego ricevuto dalla Commissione  territoriale  di\nLecce. \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\navv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi, nonche\u0027 il rappresentante\ndella Questura di Brindisi, ritenuta la propria  astratta  competenza\nsulla richiesta di proroga, sulla base  della  legislazione  vigente,\nsospettata, come vedremo, di  illegittimita\u0027  costituzionale,  questo\nconsigliere ha riservato la propria decisione nei termini di legge. \n    2. In punto di rilevanza della questione. \n    2.1. Premessa. \n    Va, preliminarmente, osservato che la questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, sollevata sia  su  sollecitazione  difensiva  che  di\nufficio nell\u0027ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta  di\nproroga del trattenimento di A.H.T.  A.,  avanzata  dal  Questore  di\nBrindisi ai sensi  dell\u0027art.  6,  comma  5,  decreto  legislativo  n.\n142/2015 in data ..., risulta ammissibile, come affermato dalla Corte\ncostituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1.  del\nConsiderato  in  diritto,  che  richiama  Corte   costituzionale   n.\n137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto,  nonche\u0027  da  ultimo\nCorte costituzionale n. 96/2025 punti 4.3. e 4.4. del Considerato  in\ndiritto). Invero, questo consigliere  non  si  e\u0027  pronunciato  sulla\nrichiesta (che, come e\u0027 noto, a pena di illegittimita\u0027,  deve  essere\nformulata prima della scadenza del termine  iniziale  o  prorogato  -\nvedi Cass. civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 -  e  deve  essere\ndisposta o  convalidata  dal  giudice  entro  quarantotto  ore  dalla\nrichiesta - vedi Cass. civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939 -),  ma\nritiene di sollevare in via preliminare la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale, con  sospensione  del  giudizio.  Orbene,  quando  il\ngiudice dubiti della  legittimita\u0027  costituzionale  delle  norme  che\nregolano presupposti e condizioni del potere  di  convalida,  ovvero,\ncome nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del potere  di\nproroga di un trattenimento, il cui esercizio e\u0027 soggetto  a  termini\nperentori, la cessazione  dello  stato  di  restrizione  che  dovesse\nderivare dalla mancata convalida nel termine  di  legge,  ovvero  dal\nmancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di  legge\n(si veda, con riguardo a  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nsollevata  nell\u0027ambito  di  un  procedimento  di  riesame  ai   sensi\ndell\u0027art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11 agosto 2015, n.  34889),\nnon puo\u0027 essere di ostacolo al promovimento della relativa  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale.  Invero,  non  puo\u0027   ostare   alla\nrilevanza della questione la  circostanza  che  il  provvedimento  di\ntrattenimento potrebbe perdere efficacia per  la  mancata  osservanza\ndel termine per la proroga. A  ragionare  diversamente,  infatti,  il\ngiudice della convalida della proroga di un provvedimento restrittivo\ndella  liberta\u0027  personale  adottato   dall\u0027autorita\u0027   di   pubblica\nsicurezza  si  troverebbe  sistematicamente  nell\u0027impossibilita\u0027   di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale  sulle  norme  che\ndisciplinano i presupposti della misura restrittiva, con  conseguente\ncreazione di una  vera  e  propria  «zona  franca»  dal  giudizio  di\ncostituzionalita\u0027. \n    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di\nlegittimita\u0027   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione\ndi  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\nrichiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione  circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze  costituzionalmente   rilevanti   da   perseguire,   nonche\u0027\nl\u0027idoneita\u0027 ad assicurare l\u0027effettiva tutela del diritto  di  difesa.\nLa conseguenza dell\u0027eventuale fondatezza dei  rilievi  costituzionali\nmossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva  nelle\nSezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea,  istituite  presso  i  Tribunali  distrettuali,  l\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria competente  in  materia  e  nel  ricorso  per  cassazione\nproposto  ai  sensi  dell\u0027art.  360  c.p.c.  il  rimedio  avverso  il\nprovvedimento di convalida. \n    2.2.  La  ricostruzione  del  quadro  normativo  di   riferimento\napplicabile nel presente procedimento. \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie generale  -  n.  239,\nrecante «disposizioni urgenti in materia di  ingresso  in  Italia  di\nlavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di\ncaporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,\nal capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (artt. 16,\n17  e  18).  In  particolare,  l\u0027art.  16,  rubricato  «modifiche  al\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando  gli  artt.  2  e  3,\ncomma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito, con  modifiche,  dalla\nlegge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla  Corte  di\nappello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate,\nai sensi dell\u0027art. 35-bis decreto legislativo n.  25/2008,  e  quelli\naventi  ad  oggetto   l\u0027impugnazione   dei   provvedimenti   adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione  dello  Stato  competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16,  comma\n1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati\na comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto  curare  la  propria\nformazione   almeno   annuale   nella   materia   della    protezione\ninternazionale.  L\u0027art.  17  aveva  apportato  modifiche  al  decreto\nlegislativo n. 25/2008 e  l\u0027art.  18  aveva  a  sua  volta  apportato\nmodifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi  dell\u0027art.  19\ndel decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al  capo  IV  si\napplicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35  e  dell\u0027art.\n3, comma 3-bis, del decreto legislativo n.  25/2008,  decorsi  trenta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\ndecreto stesso. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato convertito, con  modifiche,\ndalla legge 9  dicembre  2024,  n.  187,  pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n    In particolare, per quanto di interesse in questa sede,  in  sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027  stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla  rubrica  dell\u0027articolo  («modifica  all\u0027art.  3  e   introduzione\ndell\u0027art.  5-bis  del  decreto-legge  17  febbario   2017,   n.   13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso  la  modifica  dell\u0027art.  3,\ncomma 1,  lettera  d),  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,  con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017 e  l\u0027introduzione  dell\u0027art.  5-bis\nnel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge\nn.  46/2017,  e\u0027  stata  sostanzialmente   sottratta   alle   Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali distrettuali, la  competenza  per  i  procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del\nrichiedente protezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.\n6, 6-bis, 6-ter del decreto  legislativo  n.  142/2015,  e  dall\u0027art.\n10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,\nnonche\u0027 per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14,\ncomma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027  stata,  invece,\nattribuita alle Corti di appello di cui all\u0027art. 5,  comma  2,  della\nlegge n. 69/2005, nel cui  distretto  ha  sede  il  Questore  che  ha\nadottato  il  provvedimento  oggetto  di  convalida,  che  giudicano,\nperaltro, in composizione monocratica. \n    L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti\nmodifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto\nlegislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e\u0027  stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per\nadattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.  E\u0027\nprevisto (primo  periodo)  che  il  provvedimento  con  il  quale  il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e\u0027\nadottato  per  iscritto,  e\u0027  corredato   di   motivazione   e   reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie  o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il  provvedimento  e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge\nn. 46/2017. All\u0027ultimo periodo dell\u0027art.  6,  comma  5,  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale  sede  della  sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera  circolazione  dei   cittadini   dell\u0027Unione   europea»   sono\nsostituite dalle seguenti: «alla corte d\u0027appello competente». Dopo il\ncomma 5 dell\u0027art. 6 del decreto  legislativo  n.  142/2015  e\u0027  stato\ninserito il comma  5-bis  che  prevede  che  contro  i  provvedimenti\nadottati ai sensi del comma 5 e\u0027 ammesso ricorso  per  cassazione  ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998.  Al\ncomma 8 dell\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015  le  parole  «del\ntribunale  in  composizione  monocratica»   sono   sostituite   dalle\nseguenti: «della corte  d\u0027appello».  All\u0027art.  14,  comma  6,  ultimo\nperiodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il  tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte\nd\u0027appello». \n    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli\nartt. 10-ter e 14 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte\nd\u0027appello»;  inoltre,  prevede  all\u0027art.   14,   comma   6,   decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine,  delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  dell\u0027art.  606\ndel codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta\ndel seguente  periodo:  «Si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine,  l\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027   stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo,  comma  3-bis,  del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una\nvariazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.  6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015,  che  e\u0027  stata  sottratta  alle\nSezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali,  per  essere  attribuita  alle\nCorti di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69/2005,\nnel  cui  distretto  ha  sede  il  Questore  che   ha   adottato   il\nprovvedimento oggetto  di  convalida,  che  giudicano,  peraltro,  in\ncomposizione monocratica. Il relativo  provvedimento  e\u0027  impugnabile\ncon ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14,  comma  6,  decreto\nlegislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non  sospende  il\nprovvedimento,   e\u0027   proponibile   entro   cinque    giorni    dalla\ncomunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c)  del\nc.p.p.  e  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni\ndell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della  legge  n.\n69/2005. \n    Peraltro, la competenza  cosi\u0027  determinata  ha  avuto  efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024\n(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n    Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai consiglieri di appello\ndi  curare  la  propria  formazione  annuale  nella   materia   della\nprotezione internazionale. \n    2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025. \n    Giova evidenziare che, con sentenza n.  39  del  2025,  la  Corte\ncostituzionale   ha   dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027    costituzionale\ndell\u0027art.  14,  comma  6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,   come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma  1,  lettera  b),  numero  2)  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge  n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.\n142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1, lettera  a),  numero\n2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con  modifiche,  dalla\nlegge n. 187/2024, nella parte  in  cui,  al  terzo  periodo,  rinvia\nall\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo,  della  legge  n.  69/2005,\nanziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n    Invero, ai fini di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del  contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della\nproroga del trattenimento adottati a  norma  degli  artt.  6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha  inteso  intervenire\nnei sensi di cui al su esposto dispositivo. \n    Per  effetto  dell\u0027intervento  «sostitutorio»,  il  processo   di\ncassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento\ndella persona straniera -  emessi  dal  giudice  di  pace,  ai  sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o  dalla  Corte  di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015  -  si  articola  nei  seguenti  termini:  il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile  entro  cinque  giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere  a),  b)  e  c)\ndell\u0027art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l\u0027esecuzione della\nmisura, e\u0027 presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha\nemesso  il  provvedimento,  la  quale  lo  trasmette  alla  Corte  di\ncassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare  e  comunque\nentro il giorno successivo, unitamente al provvedimento  impugnato  e\nagli atti  del  procedimento;  la  Corte  di  cassazione  decide  con\nsentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di\ncui all\u0027art. 127 c.p.p. e,  quindi,  in  un\u0027adunanza  camerale  nella\nquale  sono  sentiti,  se  compaiono,  il  pubblico  ministero  e  il\ndifensore; l\u0027avviso alle parti deve essere  notificato  o  comunicato\nalmeno tre giorni prima dell\u0027udienza e la decisione e\u0027  depositata  a\nconclusione dell\u0027udienza con la contestuale motivazione;  qualora  la\nredazione della  motivazione  non  risulti  possibile,  la  Corte  di\ncassazione provvede  al  deposito  della  motivazione  non  oltre  il\nsecondo giorno dalla pronuncia. \n    2.2.2. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della  materia  al\nsettore civile o a quello penale. \n    Come evidenziato dal CSM nel  suo  parere  consultivo,  reso  con\ndelibera del 4 dicembre 2024, la novella legislativa attribuisce alla\nCorte di appello, normalmente giudice di secondo grado, la competenza\nin ordine alle convalide dei provvedimenti questorili che  dispongono\no   prorogano   i   trattenimenti    dei    richiedenti    protezione\ninternazionale,   che    costituiscono    procedimenti    incidentali\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del  diritto\ndi asilo o alla protezione  internazionale  sussidiaria,  che  resta,\ninvece, attribuito al Tribunale distrettuale specializzato in materia\ndi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  dei\ncittadini  dell\u0027Unione  europea.  Peraltro,   il   riferimento,   per\nl\u0027individuazione del magistrato della Corte  di  appello  competente,\nall\u0027art. 5,  comma  2,  della  legge  n.  69/2005,  genera  ulteriore\nconfusione,  poiche\u0027,  se  risulta  effettuato  per  identificare  la\ncompetenza territoriale, si tratterebbe di  richiamo  inutile,  visto\nche la stessa norma individua territorialmente la  Corte  di  appello\ncompetente in base al Questore che ha adottato  il  provvedimento  da\nconvalidare. Al contrario, se risulta effettuato per individuare  uno\nspecifico settore o Sezione  della  Corte  di  appello  che  si  deve\noccupare della materia,  risulta  un  richiamo  del  tutto  generico,\npoiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per legge si e\u0027 attribuita la  competenza  a\nprovvedere al settore penale della Corte,  normalmente  competente  a\nprovvedere sui MAE. \n    Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dal massimario  della\nCassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita\u0027\n(vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967), il  legislatore\navrebbe attribuito alle Sezioni penali  della  Corte  di  appello  la\nmateria (oltre che alle Sezioni penali della Corte di legittimita\u0027). \n    Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19  marzo  2025,\nricognitiva in ordine alle  ricadute  organizzative  sulle  Corti  di\nappello in seguito allo spostamento delle competenze  in  materia  di\nconvalida  dei  provvedimenti  di   trattenimento   dei   richiedenti\nprotezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello\nmisure  organizzative  diverse,   che   prevedono,   per   lo   piu\u0027,\nl\u0027attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via\nesclusiva e, dove  istituita,  alla  Sezione  gia\u0027  incaricata  della\ntrattazione  della  materia  dell\u0027immigrazione  e  della   protezione\ninternazionale,  ovvero  in  alcuni  casi   il   coinvolgimento   dei\nconsiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione,  ovvero\ncome inserimento  nel  turno  delle  convalide,  ovvero  ancora  come\nattribuzione  della  materia  alle  Sezioni  penali  con  trattazione\nsecondo la  turnazione  MAE.  La  Prima  Presidente  della  Corte  di\ncassazione, con provvedimento di  variazione  tabellare  adottato  in\ndata 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione  dei  ricorsi  alla\nPrima sezione penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale\napprovazione in questa prima fase di tutte le  variazioni  tabellari,\nin attesa che  si  consolidi,  in  ambito  giurisdizionale,  un\u0027unica\nopzione interpretativa, circa l\u0027attribuzione della materia al settore\ncivile o al settore penale. Pertanto, presso  le  Corti  di  appello,\nconvivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui  la  materia  de\nqua e\u0027 attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al  settore\ncivile, sia  sistemi  in  cui  e\u0027  attribuita  in  via  esclusiva  ai\nconsiglieri addetti al  settore  penale  ovvero  sia  ai  consiglieri\naddetti al settore civile che a quelli  addetti  al  settore  penale,\nsebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia  quello\ndi cui all\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015,  che\nrichiama a sua volta l\u0027art. 14, decreto legislativo  n.  286/1998,  e\ndunque un procedimento  che  segue  il  processo  civile  telematico,\nmediante  l\u0027utilizzo  di  consolle  civile.  D\u0027altra  parte,  non  va\ndimenticata l\u0027esistenza  dell\u0027istituto  «pretorio»  del  riesame  del\ntrattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017,\nn. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del  procedimento\ncamerale  ex  art.  737  c.p.c.,  sicche\u0027  per  il  principio   della\nconcentrazione delle tutele la competenza  deve  essere  riferita  al\ngiudice della convalida e delle  proroghe  (Cass.  civ.,  sez.  I,  3\nfebbraio  2021,  n.  2457).  Dunque,  stante  lo  spostamento   della\ncompetenza in  esame,  tale  domanda  dovra\u0027  essere  necessariamente\nrivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla\nCorte di appello, e cio\u0027 rende ulteriormente  incerta  l\u0027attribuzione\ndella materia al settore civile o al settore penale. \n    Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista  variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di  trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti protezione internazionale a  tutti  i  consiglieri  della\nCorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Nel periodo feriale, poi,  il  turno  e\u0027  previsto  in\nquesto modo: nei giorni dispari  e\u0027  competente  il  consigliere  del\nsettore civile e i giorni pari  il  consigliere  del  settore  penale\n(vedi  decreto  n.  55/2025  del  23  aprile  2025).   Lo   scrivente\nconsigliere e\u0027 tabellarmente  addetto  al  settore  penale,  inserito\nnella Prima sezione penale della Corte e nella  Corte  di  assise  di\nappello. Tuttavia, in virtu\u0027 delle suddette variazioni tabellari,  e\u0027\nassegnatario, nei periodi ordinari, secondo un turno settimanale, nel\nperiodo feriale nei giorni  pari  della  settimana  di  turno,  della\nmateria delle convalide dei provvedimenti questorili di trattenimento\no  di  proroga   dei   trattenimenti   dei   richiedenti   protezione\ninternazionale. \n    2.3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027  costituzionale\nalla  luce  del  quadro  normativo  scaturito  dal  decreto-legge  n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024. \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del\nrichiedente  protezione  internazionale  alle   Corte   di   appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra\nl\u0027altro, in composizione monocratica, nonche\u0027 all\u0027impugnabilita\u0027  del\nrelativo provvedimento con ricorso per cassazione da  proporre  entro\ncinque giorni dalla comunicazione per i motivi di cui  all\u0027art.  606,\nlettere a), b) e c) c.p.p. (con  conseguente  applicazione  dell\u0027art.\n22,  commi  3  e  4,  della  legge  n.  69/2005)  risulta  di  dubbia\nragionevolezza,   tenuto   conto,   altresi\u0027,   come    si    vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello\nstesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi\nperseguiti dal legislatore. \n    Facendo proprie le perplessita\u0027  gia\u0027  manifestate  dal  CSM  nel\nparere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia  come  non\nappaiono intellegibili ne\u0027 le ragioni poste a fondamento dell\u0027inedita\nsottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali  di\nprocedimenti - quelli appunto sulle convalide dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e\nil loro affidamento, per saltum, alle Corti di appello, ne\u0027 i  motivi\nche hanno indotto il  legislatore  a  cancellare,  con  la  legge  di\nconversione, uno  dei  cardini  del  primo  intervento  normativo  di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello  avverso  i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n    Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni\npenali della Corte  di  appello,  tale  scelta  desterebbe  ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei  richiedenti\nasilo si inseriscono  nel  quadro  di  una  procedura  amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le  relative\nproroghe non sono legati alla commissione  di  reati,  ma  rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli  artt.  6,  6-bis,  6-ter,  decreto\nlegislativo n. 142/2015, 10-ter,  comma  3,  decreto  legislativo  n.\n286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione\nsul trattenimento ha natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale\nragione essa e\u0027  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva;   la   comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a  ritenere  opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione  di  un  giudice  specializzato,\ntabellarmente  pre-definito,  dotato  di  specifiche   competenze   e\nsoggetto a stringenti obblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti  dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari,  assimiliazione  che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di\ntrattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato.  Si\ne\u0027 operata una scissione tra il giudice competente  a  giudicare  nel\nmerito i provvedimenti relativi  al  riconoscimento  del  diritto  di\nasilo (le Sezioni specializzate  dei  Tribunali  distrettuali)  e  il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027  dei  trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure  di  riconoscimento  di\ntale diritto. \n    Infine,  l\u0027intervento  normativo  in   questione   ha   frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici  chiamati  a  pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n    Come evidenziato dal CSM nel piu\u0027  volte  citato  parere,  si  e\u0027\ntrattato di un significativo  cambio  di  prospettiva,  difficilmente\ncomprensibile in presenza di un quadro  ordinamentale  e  processuale\nche non aveva sollevato criticita\u0027,  dimostrando  di  potere  offrire\nrisposte adeguate alle esigenze di celerita\u0027 proprie delle  procedure\nde  quibus  e  che  ha  comportato  la  necessita\u0027  di  ripensare  il\nfunzionamento delle Corti di appello, con le confusioni organizzative\nsopra rappresentate. \n    Non va taciuta, poi,  l\u0027irragionevole  compressione  dei  diritti\ndifensivi  scaturita  dalla  modifica  apportata   al   giudizio   di\nimpugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile  con\nricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti  (cinque  giorni\ndalla comunicazione del provvedimento) e per motivi  (quelli  di  cui\nall\u0027art.  606,  lett.  a),  b)  e  c)  c.p.p.)  nella  sostanza   non\nproponibili se non quello di violazione  di  legge  (piu\u0027  che  altro\nriconducibile all\u0027art. 111, comma 7, della Costituzione). \n    E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della  conformita\u0027  di  tale\nsistema scaturito dalle  modifiche  apportate  dagli  artt.  16,  18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche,\ndalla legge n. 187/2024, in  primis,  all\u0027art.  77,  comma  2,  della\nCostituzione; quindi,  agli  artt.  3,  25  e  102,  comma  2,  della\nCostituzione;  infine,  agli  artt.  3,  10,  comma  3,  e  24  della\nCostituzione,  nonche\u0027  agli  artt.  11  e  117,   comma   1,   della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4,  CEDU,  e\nagli  artt.  9  della  direttiva  2013/33/UE,  26   della   direttiva\n2013/32/UE,  6,  18  e  47  della  Carta  dei  diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione europea. \n    3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n    3.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di  quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,\ncomma 2, della Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di\nfatto comportante la necessita\u0027 e  l\u0027urgenza  di  provvedere  tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto,  la\ncui mancanza configura un vizio di  legittimita\u0027  costituzionale  del\nmedesimo, che non e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove\nintervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio  in  procedendo\n(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del  2015,  n.  93  del\n2011, n. 128 del 2008, n.  171  del  2007  e  n.  29  del  1995).  Il\nsindacato resta, tuttavia, circoscritto  alle  ipotesi  di  «mancanza\nevidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza\no arbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n.  186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018,  n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare  la  sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere  (in  sede  di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale  (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171  del  2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare  i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine  di  elasticita\u0027»  (sentenza  n.  5  del  2018),  onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo  a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per  le  quali  non  sono  configurabili\nrigidi parametri (sentenze n. 137 del 2018 e n. 171 del 2007).  Tutto\ncio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua di indici  intrinseci\ned estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno\nla  carenza  del  requisito  della  straordinarieta\u0027  del   caso   di\nnecessita\u0027  e  d\u0027urgenza  di  provvedere  (Corte  costituzionale   n.\n171/2007). L\u0027utilizzazione del  decreto-legge  -  e  l\u0027assunzione  di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per  il  Governo  secondo  l\u0027art.  77\ndella  Costituzione  -  non  puo\u0027  essere  sostenuta  dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita\u0027  e  urgenza   del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute\nnel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita\u0027\ne urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli artt. 600, 601,  602,  603  e\n603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in  materia  di  gestione  dei  flussi  migratori»).  Il\ndecreto-legge, come visto, aveva attribuito alla  Corte  di  appello,\nsostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della\nprotezione  internazionale,  attraverso  il  reclamo.   Aveva,   poi,\nprevisto  un  obbligo  per  i  giudici  della  Corte   addetti   alla\ntrattazione del reclamo di formarsi attraverso la  frequenza  annuale\ndi corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.   16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16,  17,\n18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla  lettura\ndel bollettino  delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in  forma\nsintetica (e non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni  della\nrelatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell\u0027emendamento n.\n16.4. Risultano solamente le  dichiarazioni  di  voto  contrarie  dei\nparlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli on.li M.E. Boschi, R.\nMagi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M.\nMauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX  Legislatura,  Camera  dei\ndeputati, I  Commissione  permanente,  bollettino  di  mercoledi\u0027  20\nnovembre  2024,  32   e   ss.   e   spec.   53   con   l\u0027approvazione\ndell\u0027emendamento,  pubblicato   in   allegato   2).   Dal   resoconto\nstenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea  di  Montecitorio  emerge\nche la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli  artt.\n18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso  dell\u0027esame  in  sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal Questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emessi dal  Tribunale  specializzato  nella  protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello  (che  giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella  protezione  internazionale.  Di   fatto,   con   riguardo   ai\nprocedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di  proroga\ndei  trattenimenti,  la  legge  di  conversione  ne  ha  disposto  la\nsottrazione alle Sezioni specializzate  dei  Tribunali  distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare,  e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di  Lecce),  i  cui  magistrati  non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai  quali  non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del Tribunale,  alcuna  necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni  di  formazione.  E\u0027\nstata prevista, poi, l\u0027impugnazione del provvedimento con ricorso per\ncassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per  i\nmotivi di cui all\u0027art. 606 lettere a), b) e c) c.p.p. E tutto  questo\nsenza alcuna motivazione circa le ragioni straordinarie di necessita\u0027\ne urgenza che giustificano tale spostamento di competenza e la  nuova\nmodalita\u0027 di impugnazione del  provvedimento.  Invero,  non  solo  il\ndecreto-legge n. 145/2024, come  visto,  non  le  esplicita,  ma  non\nrisultano  ricavabili  neppure  dai  lavori  parlamentari  che  hanno\nportato all\u0027approvazione  della  legge  di  conversione  n.  187/2024\n(relazioni,  interventi  dei  parlamentari,  dossier  e   altro).   A\ndimostrazione della confusione regnante, non puo\u0027  che  sottolinearsi\ncome l\u0027originaria previsione del  decreto-legge  n.  145/2024,  circa\nl\u0027attribuzione alla Corte di appello  delle  competenze  in  tema  di\nimpugnazione dei provvedimenti  emessi  dal  Tribunale  specializzato\nnella materia della protezione internazionale, sia stata  sostituita,\ncome visto, in sede di conversione, dalla  piu\u0027  limitata  competenza\ndella Corte di appello a decidere sulle convalide  dei  provvedimenti\nquestorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative  proroghe,\nche costituiscono normalmente procedimenti  incidentali  rispetto  al\nprocedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo\ne protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non  sono\nprocedimenti di impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria  previsione,\nche gia\u0027 non si fondava su alcuna ragione esplicita di  straordinaria\nurgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata stravolta in sede di  conversione  del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato  da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n    Residua,  quindi,   l\u0027apodittica   e   tautologica   enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure\nalle  disposizioni  processuali  contenute  nel  capo  IV,  da   sola\ninsufficiente a rendere compatibile con  il  disposto  dell\u0027art.  77,\ncomma  2,  della  Costituzione  l\u0027esercizio  dello  straordinario  ed\neccezionale  potere  legislativo  attribuito  al   Governo   mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n    D\u0027altronde,  stride  con  l\u0027asserita  necessita\u0027  e  urgenza   la\nprevisione contenuta nell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione, con modifiche, ad opera della\nlegge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si\napplicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero  il  giorno  successivo,\ncome normalmente avviene per le norme emanate  con  decreto-legge,  e\nneppure nell\u0027ordinario  termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura\ndecorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di\nconversione del decreto-legge. \n    3.2. Rispetto agli artt. 3, 25, comma 1, e 102,  comma  2,  della\nCostituzione. \n    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha\naffermato quanto segue: \n        «3.2.  -  La  giurisprudenza  di  questa  Corte   ha   spesso\naffrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento\ndi competenza  con  effetto  anche  sui  procedimenti  in  corso  sia\ncompatibile con la garanzia del giudice  naturale  precostituito  per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione. \n        Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958,\ncon l\u0027espressione \"giudice precostituito per legge\"  si  intende  \"il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e\nnon  in  vista  di  determinate  controversie\".  Tale  principio,  si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, \"tutela nel cittadino il diritto  a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente  a  decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi\" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  Considerato  in\ndiritto). \n        La costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  peraltro,  ha\nsempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967  -  che  la\ngaranzia  del  giudice  naturale  precostituito  per  legge  non  sia\nnecessariamente violata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento\ndella competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n        La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare,  in  presenza\ndi una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni  rischio  di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la\nprospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che  il  legislatore  o  altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027  incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n        3.2.1. - Anzitutto,  e\u0027  necessario  che  lo  spostamento  di\ncompetenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma  avvenga  in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n        La menzionata  sentenza  n.  56  del  1967,  in  particolare,\nritenne compatibile con l\u0027art. 25, primo  comma,  della  Costituzione\nuna   riforma   legislativa   delle    circoscrizioni    giudiziarie,\nimmediatamente operativa anche con riferimento alla  generalita\u0027  dei\nprocessi  in  corso.  Il  precetto  costituzionale  in  parola  -  si\nargomento\u0027 in quell\u0027occasione - \"tutela una esigenza fondamentalmente\nunitaria: quella, cioe\u0027, che la competenza degli  organi  giudiziari,\nal fine di una rigorosa  garanzia  della  loro  imparzialita\u0027,  venga\nsottratta  ad  ogni  possibilita\u0027   di   arbitrio.   La   illegittima\nsottrazione della regiudicanda al giudice naturale  precostituito  si\nverifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il giudice venga designato a\nposteriori  in  relazione   ad   una   determinata   controversia   o\ndirettamente dal legislatore  in  via  di  eccezione  singolare  alle\nregole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la\nlegge attribuisca tale potere al di la\u0027 dei  limiti  che  la  riserva\nimpone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece,  quando\nla legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso,  modifica\nin generale i presupposti o i criteri in base ai  quali  deve  essere\nindividuato il  giudice  competente:  in  questo  caso,  infatti,  lo\nspostamento della competenza dall\u0027uno all\u0027altro  ufficio  giudiziario\nnon avviene in conseguenza di una deroga  alla  disciplina  generale,\nche sia adottata  in  vista  di  una  determinata  o  di  determinate\ncontroversie, ma per effetto di un nuovo  ordinamento  -  e,  dunque,\ndella  designazione  di  un  nuovo  giudice  \u0027naturale\u0027  -   che   il\nlegislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile potere  di  merito,\nsostituisce a quello vigente\" (punto 2 del Considerato in diritto). \n        Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo  da  questa  Corte  in\ntutta la giurisprudenza posteriore  relativa,  in  particolare,  alle\nriforme ordinamentali che hanno introdotto regole  sulla  competenza,\ncon effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze  n.  237\ndel 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002\ne n. 152 del 2001). \n        3.2.2. - In secondo luogo, la  giurisprudenza  costituzionale\nha spesso posto l\u0027accento -  in  particolare  laddove  la  disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in\nmateria di competenza  -  sulla  necessita\u0027  che  lo  spostamento  di\ncompetenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse\nstesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state\nidentificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell\u0027indipendenza   e\nimparzialita\u0027 del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,\nrispettivamente  punti  2  e   3   del   Considerato   in   diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027  di  assicurare  l\u0027uniformita\u0027  della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n        3.2.3.  -  Infine,  e\u0027  necessario  che  lo  spostamento   di\ncompetenza avvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera\nchiara  e  precisa  dalla  legge,  si\u0027  da   escludere   margini   di\ndiscrezionalita\u0027 nell\u0027individuazione  del  nuovo  giudice  competente\n(sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174\ne n. 6 del  1975,  entrambe  punto  3  del  Considerato  in  diritto;\nordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in  tal\nmodo, che anche quest\u0027ultimo giudice possa ritenersi  «precostituito»\nper legge (sentenza n.  1  del  1965,  punto  2  del  Considerato  in\ndiritto). \n        Per contro, la garanzia in esame e\u0027  violata  da  leggi,  sia\npure  di  portata   generale,   che   attribuiscano   a   un   organo\ngiurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento\ndiscrezionale  il  giudice  competente,  in  relazione  a   specifici\nprocedimenti gia\u0027 incardinati (sentenze n. 82 del 1971,  n.  117  del\n1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla\ncomposizione  dell\u0027organo  giudicante   in   relazione,   ancora,   a\nspecifiche controversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002  e  n.\n83 del 1998).» \n    Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all\u0027art.  25,\ncomma 1, della Costituzione e\u0027  necessario  che  sia  previsto  dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n    E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come  quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza  relativamente  alle\nconvalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali  distrettuali,  ad  una  Sezione,  cioe\u0027,\nappositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della\nmateria della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione\ninternazionale. \n    In questa ottica, va aggiunta  l\u0027assenza  totale  di  motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario  decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul\nmutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela\ndel  principio  di  specializzazione   dell\u0027organo   giudicante,   da\nritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma 1, della Costituzione. \n    Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla  Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve  essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i\nprocedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE, come  sembrerebbe  desumibile  dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005 contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con  modifiche,\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge  n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024, nonche\u0027\ndalla  circostanza  che  il  provvedimento   di   convalida   risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all\u0027art.\n606, lettere a), b) e c) c.p.p.)  e  il  procedimento  in  Cassazione\nsegue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22, commi  3  e  4,  legge  n.\n69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis decreto-legge  n.  145/2024,  convertito,\ncon modifiche, dalla legge n. 187/2024,  e,  quindi,  dalla  sentenza\ndella Corte costituzionale n.  39/2025),  deve  osservarsi  che  tale\nasserita affinita\u0027 non sussiste minimamente. \n    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di  una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad\noggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L\u0027arresto   viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo  Stato\nche  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E\u0027   chiaramente   un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte  EDU  7  ottobre  2008,  Monedero  e  Angora  c.   Spagna;   ma\ntendenzialmente considerato di natura penale nel diritto  dell\u0027Unione\neuropea, tanto da estendere l\u0027applicazione di alcune delle  direttive\n«processuali penali»  anche  al  MAE:  vedi,  ad  esempio,  direttive\n2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato alle  Sezioni  penali\ndelle Corti di appello. \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente\nricordato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  il  punto  3.5.   del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta,  «come  confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14  del\ndecreto  legislativo  n.  286  del  1998  -  trattandosi  di   misure\namministrative, di per  se\u0027  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela  in  modo  particolare,  si  e\u0027  ritenuto  di  attribuire   la\ncompetenza  al  pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni,  salvo  ulteriore  ricorso\nper Cassazione e senza escludere  eventuali  provvedimenti  cautelari\n(la  cosiddetta  \"sospensiva\").  La  scelta  a  favore  del   giudice\nordinario  civile,  quale  autorita\u0027  giurisdizionale  competente   a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che  della  legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12,  risponde  a  criteri  funzionali  e\nsistematici». D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che  nelle  controversie  che\nriguardano l\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di  stranieri  in\nStati diversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art.  6  CEDU,\nne\u0027 sotto il suo aspetto civile ne\u0027  in  quello  penale  (Corte  EDU,\ngrande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia,  dove  si  precisa\nche l\u0027art.  1  del  protocollo  n.  7  alla  CEDU  contiene  garanzie\nprocedurali  applicabili  all\u0027allontanamento  degli  stranieri).   Il\ntrattenimento  dei  cittadini  stranieri  ricade  sotto  l\u0027ambito  di\napplicazione dell\u0027art. 5, § 1, lettera  f),  CEDU  (vedi  Corte  EDU,\ngrande camera, 15 dicembre 2016,  ...  e  altri  c.  Italia),  ed  e\u0027\naccettabile - sottolineava la Corte dei  diritti  umani  (vedi  Corte\nEDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia) -  solo  per  consentire  agli\nStati di prevenire l\u0027immigrazione illegale nel  rispetto  dei  propri\nobblighi internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di\nGinevra del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto,  della\nCEDU. Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati\ndi contrastare i  tentativi  sempre  piu\u0027  frequenti  di  eludere  le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo\ndella  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche\u0027   il\ntrattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello\nstraniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale  riguardo,  precisava  la  Corte  di\nStrasburgo - punto fondamentale -, occorre tenere conto del fatto che\nla misura e\u0027 applicabile  non  a  coloro  che  hanno  commesso  reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per  la  propria  vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese.  Sicche\u0027,  sebbene  la  decisione  di\ndisporre il trattenimento debba essere  presa  necessariamente  dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga\nrichiede un rapido controllo da  parte  dei  Tribunali,  tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la\nCorte di giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di giustizia UE, grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21,  punti\n72-74) ha precisato che ogni trattenimento  di  un  cittadino  di  un\nPaese  terzo,  che  avvenga  in  forza   della   direttiva   2008/115\nnell\u0027ambito di una procedura di  rimpatrio  a  seguito  di  soggiorno\nirregolare,  sulla  base  della  direttiva  2013/33  nell\u0027ambito  del\ntrattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure  in\nforza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento  del\nrichiedente  di  una  siffatta  protezione  verso  lo  Stato   membro\ncompetente per l\u0027esame della sua  domanda,  costituisce  un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027,  sancito  all\u0027art.  6  della  CDFUE.\nInfatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva  2013/33,\nuna misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una persona  in  un\nluogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal  contesto  di\ntale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro,  essere  trasferita\nalla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115  e\nnel  regolamento   n.   604/2013,   che   il   trattenimento   impone\nall\u0027interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. Orbene, la finalita\u0027\ndelle misure di trattenimento, ai  sensi  della  direttiva  2008/115,\ndella direttiva 2013/33 e del regolamento  n.  604/2013,  non  e\u0027  il\nperseguimento o la repressione  di  reati,  bensi\u0027  la  realizzazione\ndegli  obiettivi   perseguiti   da   tali   strumenti   in   materia,\nrispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di  protezione\ninternazionale e di trasferimento di cittadini  di  Paesi  terzi.  Da\nultimo, la Corte costituzionale (sentenza n. 96/2025: vedi  punto  11\ndel Considerato  in  diritto)  ha  ribadito  che  i  procedimenti  di\nconvalida  dei   provvedimenti   che   dispongono   o   prorogano   i\ntrattenimenti di  richiedenti  protezione  internazionale  non  hanno\nnulla a che vedere con procedimenti di  convalida  di  misure  aventi\ncarattere sanzionatorio. \n    Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)\nasserita affinita\u0027 tra  procedimento  di  convalida  dell\u0027arresto  in\nesecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione\ninternazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest\u0027ultima\nmateria, che dovrebbe giustificare la sottrazione di  questa  materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali per  affidarla  alle  Corte  di  appello,  per\ngiunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali  delle  Corti  di  appello,  senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte\ndei consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di\nquesta materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire\nragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne\u0027  persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi,  l\u0027avere  sottratto  questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al  giudice  appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni  in  tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie  se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi  attraverso\nun onere di aggiornamento professionale  annuale,  sembra  perseguire\nesigenze  opposte  a  quelle  di  rilievo  costituzionale.  Non  puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2, della Costituzione, mentre\nvieta l\u0027istituzione  di  giudici  straordinari  o  giudici  speciali,\nammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi giudiziari\nordinari  di   Sezioni   specializzate   per   determinate   materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di  rilievo  costituzionale  quella  di\nmantenere concentrate presso  la  competente  Sezione  specializzata,\nistituita presso i Tribunali  distrettuali,  tutte  le  materie  alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n    Infine, la censurata normativa  appare  violare  anche  l\u0027art.  3\ndella Costituzione. \n    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti\nprocessuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita\u0027,\ncensurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e  n.  83  del\n2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  Considerato  in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n    A  parte  la  mancanza   di   qualsiasi   ragione   che   potesse\ngiustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha  inciso  sul\ncarattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti\ndall\u0027accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della\ncommissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o\nextracomunitari, assimilazione che non vi puo\u0027 essere, riguardando le\nconvalide  dei  provvedimenti  di  trattenimento  o  di  proroga  dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione  tra  il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo  (le  Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali) e il giudice  competente  a  giudicare  sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti  nell\u0027ambito  delle  medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia  natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale\nragione essa e\u0027  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva.   La   comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a  ritenere  opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione  di  un  giudice  specializzato,\ntabellarmente  pre-definito,  dotato  di  specifiche   competenze   e\nsoggetto a stringenti obblighi formativi. \n    L\u0027intervento normativo in questione ha  frustrato  l\u0027esigenza  di\nspecializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla\nlegittimita\u0027  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come\nvisto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  Sezioni  civili\ndelle Corti  di  appello,  ora  alle  Sezioni  penali  delle  stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la\nproroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio\n2025 dalla  Prima  Presidente,  i  ricorsi  per  cassazione  proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e\nc) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima sezione penale, con  la\nconseguente necessita\u0027 di prevedere forme di raccordo  operativo  con\nle Corti di appello che consentisse  la  trasmissione  degli  atti  a\nmezzo di una casella ad hoc di PEC. \n    La normativa  modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di  appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017)  la  competenza  a\nprovvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che\ndispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di\n«riesame»,  che,   come   visto,   secondo   la   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027, vanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento\ncamerale ex art. 737 c.p.c., e per il principio della  concentrazione\ndelle tutele la competenza deve  essere  riferita  al  giudice  della\nconvalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio  2021,  n.\n2457). Ma tale procedimento  sarebbe  di  competenza  di  un  giudice\ncollegiale (vedi art.  50-bis,  ultimo  comma,  c.p.c.,  non  essendo\ndiversamente  disposto),  sicche\u0027  non  e\u0027  chiaro  se  e  come  vada\nintrodotto   dinanzi   alle   Corti   di   appello,   che   giudicano\nmonocraticamente, attualmente individuate quali Autorita\u0027 giudiziarie\ncompetenti sulle convalide e sulle proroghe. \n    3.3. Rispetto agli artt. 3, 10, comma 3, e 24 della Costituzione,\nnonche\u0027 agli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 5, §§ 1, lettera  f)  e  4,  CEDU,  e  agli  artt.  9  della\ndirettiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n    Gli artt.  18  e  18-bis  del  decreto-legge  n.  145/2024,  come\nmodificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024,  come\nvisto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis dell\u0027art.  6\ndel decreto legislativo n. 142/2015, nonche\u0027 modificando il  comma  6\ndell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998,  hanno  sostanzialmente\nprevisto che avverso i decreti di  convalida  dei  provvedimenti  che\ndispongono il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del\nrichiedente  protezione  internazionale  e\u0027   ammesso   ricorso   per\ncassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i  motivi\ndi cui alle lettere a), b) e c)  dell\u0027art.  606  c.p.p.  Per  effetto\ndella sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, per il giudizio\ndi cassazione si osservano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni\ndell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69/2005. \n    Dunque, avverso  l\u0027emanando  provvedimento  da  parte  di  questo\nconsigliere,  alle  parti,  e,  in  particolare,  al  trattenuto,  e\u0027\nattribuita, come in precedenza, la possibilita\u0027 di presentare ricorso\nper cassazione. Tuttavia, i termini  per  presentare  il  ricorso  si\nriducono  sensibilmente,   passando   dagli   ordinari   termini   di\npresentazione  del  ricorso  per  cassazione  civile  -  previsto  in\nprecedenza - di cui all\u0027art.  360  c.p.c.  (sessanta  giorni,  se  il\nprovvedimento e\u0027 notificato: art. 325 c.p.c.; sei  mesi,  se  non  e\u0027\nnotificato:  art.  327  c.p.c.)  ad  appena   cinque   giorni   dalla\ncomunicazione del provvedimento. Inoltre, si  modificano  e  riducono\nsensibilmente anche i motivi di ricorso, che  non  sono  piu\u0027  quelli\nprevisti dall\u0027art. 360 c.p.c., ma quelli di cui all\u0027art. 606, lettere\na), b) e c) c.p.p. \n    E\u0027 evidente l\u0027intenzione del legislatore di applicare,  anche,  e\nsoprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante  la\nconvalida del provvedimento  questorile  che  dispone  o  proroga  il\ntrattenimento del richiedente  protezione  internazionale  lo  schema\nprocedimentale proprio del MAE, benche\u0027, come  visto,  si  tratti  di\nprocedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti  a\ntutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti. \n    Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del\n2025,  il  legislatore,   come   e\u0027   noto,   dispone   di   un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027  nella  conformazione  degli  istituti  processuali,\nincontrando  il  solo  limite  della  manifesta  irragionevolezza   o\narbitrarieta\u0027  delle  scelte  compiute.  Nella  materia  processuale,\nquindi,  il  metro  del  giudizio  di  ragionevolezza   deve   essere\nparticolarmente rispettoso  della  discrezionalita\u0027  legislativa,  in\nquanto la disciplina del processo e\u0027 frutto di delicati bilanciamenti\ntra principi e interessi in  naturale  conflitto  reciproco,  sicche\u0027\nogni intervento correttivo su  una  singola  disposizione,  volto  ad\nassicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno di tali principi o  interessi,\nrischia di alterare gli equilibri  complessivi  del  sistema.  Ed  e\u0027\ninnegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi  del\ngiudizio di legittimita\u0027 sul trattenimento dello  straniero  risponda\nad opzioni assiologiche di  significativa  complessita\u0027,  essendo  il\nlegislatore chiamato a compiere una ponderazione  tra  l\u0027esigenza  di\nassicurare la sollecita definizione di  un  giudizio  sulla  liberta\u0027\ndella persona e la necessita\u0027  che  il  processo  si  dipani  secondo\ncadenze temporali idonee a garantire un  compiuto  confronto  tra  le\nparti. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del  limite\nal  sindacato  della  discrezionalita\u0027  del  legislatore  in  materia\nprocessuale    e\u0027    senz\u0027altro     ravvisabile     quando     emerga\nun\u0027ingiustificabile  compressione  del  diritto  di  difesa   e   del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica  della  verita\u0027  processuale,  condotta  dal\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia  di\nuna decisione  che  sia  il  piu\u0027  possibile  \"giusta\"»  (vedi  anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n    Orbene, la disciplina che e\u0027 scaturita dalle modifiche  apportate\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 187/2024, premesso quanto rappresentato  in  precedenza  circa  la\nmancanza  di  qualsiasi  motivazione   a   sostegno   dell\u0027intervento\nriformatore,  attuato   con   decretazione   di   urgenza,   comprime\nirragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando  la\nconcretezza del diritto ad un ricorso  effettivo,  che,  anche  sulla\nbase del diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), deve essere\nassicurato alle parti, e, in particolare, al  richiedente  protezione\ninternazionale trattenuto. \n    Al  riguardo,  occorre  rappresentare  che   ne\u0027   la   direttiva\n2013/33/UE, ne\u0027 l\u0027art. 5, § 4, CEDU impongono di istituire un secondo\nlivello  di  giurisdizione  per   esaminare   la   legittimita\u0027   del\ntrattenimento.  Laddove,  pero\u0027,  il  diritto  nazionale  preveda  un\ngiudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti\ndi cui all\u0027art. 5, §  4,  CEDU  (cfr.  Corte  EDU,  17  aprile  2014,\nGayratbek Saliyev c. Russia, punti 76-79). \n    In forza dell\u0027art. 9 della direttiva 2013/33/UE  e  dell\u0027art.  26\ndella direttiva 2013/32/UE, letti in combinato disposto con gli artt.\n6, 18 e 47 CDFUE, gli  Stati  membri  devono  assicurare  una  tutela\nrapida ed effettiva dei diritti  individuali  derivanti  dal  diritto\ndell\u0027Unione. \n    Invero,  come  chiarito  dalla  giurisprudenza  della  Corte  del\nLussemburgo (vedi la  gia\u0027  citata  Corte  di  giustizia  UE,  grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21),  come\nrisulta dall\u0027insieme delle disposizioni  in  parola,  il  legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni  sostanziali,\nma ha altresi\u0027  introdotto  norme  comuni  procedurali,  al  fine  di\ngarantire l\u0027esistenza,  in  ogni  Stato  membro,  di  un  regime  che\nconsenta   all\u0027autorita\u0027   giudiziaria   competente    di    liberare\nl\u0027interessato, se del  caso  dopo  un  esame  d\u0027ufficio,  non  appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non  e\u0027  piu\u0027,  legittimo.\nAffinche\u0027 un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo  il\nrispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita\u0027 di  una  misura\ndi trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare,\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare\nsu tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai  fini  della\nverifica di detta legittimita\u0027. A tal fine, essa deve poter  prendere\nin  considerazione  gli  elementi  di  fatto  e  le   prove   assunti\ndall\u0027autorita\u0027  amministrativa  che  ha  disposto  il   trattenimento\niniziale. Essa deve  altresi\u0027  poter  prendere  in  considerazione  i\nfatti, le prove  e  le  osservazioni  che  le  vengono  eventualmente\nsottoposti dall\u0027interessato.  Inoltre,  essa  deve  poter  ricercare,\nladdove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti  ai\nfini  della  propria  decisione.  I  poteri  di  cui   essa   dispone\nnell\u0027ambito di un  controllo  non  possono,  in  alcun  caso,  essere\ncircoscritti ai soli elementi dedotti  dall\u0027autorita\u0027  amministrativa\n(v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14,\npunti 62  e  64,  nonche\u0027  del  10  marzo  2022,  Landkreis  Gifhorn,\nC-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici  europei,  in\nconsiderazione  dell\u0027importanza  del  diritto  alla  liberta\u0027,  della\ngravita\u0027 dell\u0027ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento\ndi persone per motivi diversi dal perseguimento o  dalla  repressione\ndi reati e del requisito, evidenziato dalle  norme  comuni  stabilite\ndal legislatore dell\u0027Unione, di una tutela giurisdizionale di livello\nelevato che consenta di conformarsi  alla  necessita\u0027  imperativa  di\nliberare una tale persona laddove i presupposti di  legittimita\u0027  del\ntrattenimento non siano, o non siano piu\u0027,  soddisfatti,  l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria competente deve  prendere  in  considerazione  tutti  gli\nelementi, in particolare fattuali, portati  a  sua  conoscenza,  come\nintegrati o chiariti  nell\u0027ambito  di  misure  procedurali  che  essa\nritenga necessario adottare in base  al  suo  diritto  nazionale,  e,\nsulla base degli elementi  in  parola,  rilevare,  se  del  caso,  la\nviolazione di un presupposto di legittimita\u0027  derivante  dal  diritto\ndell\u0027Unione, anche  qualora  una  simile  violazione  non  sia  stata\ndedotta dall\u0027interessato. Tale obbligo lascia  impregiudicato  quello\nconsistente, per l\u0027autorita\u0027  giudiziaria  che  e\u0027  cosi\u0027  indotta  a\nrilevare  d\u0027ufficio  un   siffatto   presupposto   di   legittimita\u0027,\nnell\u0027invitare  ciascuna  delle  parti  a   prendere   posizione   sul\npresupposto   in   parola,   in   conformita\u0027   al   principio    del\ncontraddittorio.  A  tal  riguardo,  non  si  puo\u0027,  in  particolare,\nammettere  che,  negli  Stati  membri  in   cui   le   decisioni   di\ntrattenimento  sono  adottate  da  un\u0027autorita\u0027  amministrativa,   il\nsindacato  giurisdizionale  non  comprenda  la  verifica,  da   parte\ndell\u0027autorita\u0027  giudiziaria,  sulla   base   degli   elementi   sopra\nevidenziati, del rispetto di un presupposto di  legittimita\u0027  la  cui\nviolazione  non  sia  stata   sollevata   dall\u0027interessato.   Orbene,\naggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione  assicura  che  la\ntutela giurisdizionale del diritto  fondamentale  alla  liberta\u0027  sia\ngarantita in modo efficace  in  tutti  gli  Stati  membri,  che  essi\nprevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e\u0027 adottata\nda un\u0027autorita\u0027 amministrativa con  sindacato  giurisdizionale  o  un\nsistema  nel  quale  tale  decisione  e\u0027  adottata  direttamente   da\nun\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n    Gia\u0027 la Corte costituzionale (sentenza n.  39/2025)  ha  rilevato\nl\u0027inidoneita\u0027 del modello processuale del MAE (in particolare  quello\nconsensuale)  ad  assicurare  alle  parti   un   nucleo   minimo   di\ncontraddittorio  e  di  difesa,  tenuto  conto  della  eterogeneita\u0027,\noggettiva e  funzionale,  tra  il  giudizio  in  materia  di  mandato\nd\u0027arresto  europeo  e  il  giudizio  concernente  la  convalida   del\ntrattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e\u0027  stata\nsostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere  intervenuta  in\nvia di  urgente  supplenza,  ha  auspicato,  in  sostanza,  un  nuovo\nintervento del legislatore  rispettoso  dei  principi  costituzionali\n(vedi  punto  7  del  Considerato  in  diritto).  D\u0027altra  parte,  la\nparticolare concentrazione del rito in materia di mandato di  arresto\neuropeo e\u0027 fortemente condizionata dal rispetto  dei  rigidi  termini\nimposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall\u0027art. 22-bis  della\nlegge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il  MAE  consensuale  che\nper quello ordinario. \n    Nel giudizio di legittimita\u0027 sulla convalida del trattenimento e\u0027\ncertamente  necessario  assumere  decisioni  giudiziarie  rapide  nel\nrispetto dell\u0027art. 5, § 4, CEDU; e  tuttavia,  come  precisato  dalla\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo (vedi la gia\u0027 citata Corte EDU 17\naprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia, punto 76), lo  standard  di\n«rapidita\u0027» e\u0027 meno rigoroso nei giudizi di  impugnazione.  Cio\u0027  che\nconta, come visto, e\u0027 che  sia  assicurato  il  pieno  esercizio  dei\ndiritti che l\u0027ordinamento europeo  conferisce  ai  richiedenti  asilo\n(vedi Corte di giustizia UE, 31 gennaio 2013, causa  C-175/11,  punto\n75, dove si precisa che i richiedenti asilo devono beneficiare di  un\ntermine  sufficiente  per  raccogliere  e  presentare  gli   elementi\nnecessari a suffragare le loro domande). \n    Sotto questo profilo, dunque,  appare  evidente  come  il  minimo\ntermine di giorni cinque dalla  comunicazione  del  provvedimento  (a\nfronte dei precedenti piu\u0027 lunghi termini) per presentare ricorso per\ncassazione avverso il  decreto  di  convalida  o  non  convalida  del\ntrattenimento  o  della   proroga   del   trattenimento   costituisce\nun\u0027eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale\nda frustrare l\u0027effettivita\u0027 del diritto all\u0027impugnazione. \n    Ma anche sotto il profilo dei motivi di  ricorso  per  cassazione\nesperibili,  il   diritto   di   difesa   appare   concretamente   ed\nirragionevolmente compresso rispetto al passato. \n    Come gia\u0027  osservato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  sempre\nsentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita\u0027  sulla\nconvalida del  trattenimento  e\u0027  connaturale  la  contestazione  del\npotere  amministrativo  che  ne   forma   oggetto   e,   quindi,   la\ncontrapposizione tra le  parti  -  oltre  che  il  coinvolgimento  di\ndiritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato  della\nCorte di cassazione puo\u0027 estendersi  alla  verifica  di  profili  che\neccedono la regolarita\u0027 della adozione della  misura  restrittiva  in\nse\u0027 considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027\nformatasi anteriormente alla novella  processuale  in  scrutinio,  la\ndecisione  sulla  convalida  puo\u0027,  infatti,  involgere,   sia   pure\nincidentalmente,   anche   la    \"manifesta    illegittimita\u0027\"    del\nprovvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l\u0027espulsione o  il\nrespingimento (ex multis, Corte di cassazione, Sezione prima  civile,\nordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato\nla possibilita\u0027 che  il  giudizio  di  convalida  assuma  una  simile\nampiezza,  evidenziando  che  \"[i]l  trattenimento   costituisce   la\nmodalita\u0027  organizzativa  prescelta  dal  legislatore   per   rendere\npossibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0027art.  14,  comma  1,\nche lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia\naccompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio  nazionale.\nIl decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai\nsensi dell\u0027art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi\nil presupposto indefettibile della misura restrittiva,  e  in  quanto\ntale  non  puo\u0027  restare   estraneo   al   controllo   dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria\" (sentenza n. 105 del 2001).» \n    Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida)  del\ntrattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente\nasilo e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi  di  cui\nall\u0027art. 606,  lettere  a),  b)  e  c)  c.p.p.  Come  rilevato  nella\nrelazione del Massimario della Cassazione n. 1  del  2  gennaio  2025\n(vedi pag. 27), rispetto al  passato,  quando  il  provvedimento  era\nimpugnabile per tutti i motivi  di  ricorso  previsti  dall\u0027art.  360\nc.p.c., vi  e\u0027  stata  una  significativa  contrazione  dei  casi  di\nricorribilita\u0027 in cassazione. \n    Invero, tralasciando il primo  motivo  (che  attiene  all\u0027ipotesi\ndell\u0027eccesso o  straripamento  dei  poteri),  quello  previsto  dalla\nlettera b) dell\u0027art.  606  c.p.p.  si  riferisce  all\u0027inosservanza  o\nerronea applicazione della legge penale o di altre norme  giuridiche,\ndi cui si deve tenere conto nell\u0027applicazione della legge penale.  Il\nvizio in questione riguarda  l\u0027erronea  interpretazione  della  legge\npenale sostanziale (ossia  la  sua  inosservanza),  ovvero  l\u0027erronea\napplicazione della stessa al  caso  concreto  (e,  dunque,  l\u0027erronea\nqualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto\nsotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione  di\nun\u0027erronea applicazione della legge  in  ragione  di  una  carente  o\ncontraddittoria    ricostruzione    della    fattispecie    concreta,\ndenunciabile sotto l\u0027aspetto del vizio  di  motivazione  (Cass.  pen.\nsez. V, 7 ottobre 2016, n. 47575). E\u0027 evidente che trattasi di  vizio\nnon deducibile nel caso di specie, non  essendo  coinvolta  la  legge\npenale sostanziale nella materia dei  trattenimenti  (sicche\u0027,  sotto\nquesto profilo  e\u0027  opinabile  la  decisione  assunta  in  una  prima\npronuncia della Cassazione penale - vedi Cass. pen. sez. I,  7  marzo\n2025, n. 9556 - che ha ritenuto che il  richiamo  all\u0027inosservanza  o\nerronea applicazione della  legge  penale  denunciabile  in  sede  di\nlegittimita\u0027 impone di dare rilievo alle disposizioni che  comportano\nuna  restrizione  analoga  alla  liberta\u0027  personale,  ancorche\u0027  non\nespressamente definite come «penali» dal  legislatore,  tali  essendo\nquelle  sui  trattenimenti   derivanti   in   via   provvisoria   dal\nprovvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga,  la\ncui   stabile   legittimita\u0027   si    ricollega    al    provvedimento\ngiurisdizionale  richiesto  dall\u0027art.  13  della   Costituzione:   in\nmotivazione, la Corte ha precisato che la decisione di convalida  del\ntrattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo  duplice\nche la rende assimilabile all\u0027ordinanza di convalida  dell\u0027arresto  o\ndel fermo emessa all\u0027esito dell\u0027udienza  di  cui  all\u0027art.  391  cod.\nproc. pen. e, al contempo, all\u0027ordinanza applicativa  di  una  misura\ncautelare   personale.   Invero,   il   vizio   in   esame    attiene\nall\u0027inosservanza della legge penale sostanziale, mentre e\u0027 quello  di\ncui alla lettera c) dell\u0027art. 606 c.p.p. che riguarda  l\u0027inosservanza\ndella legge processuale penale; peraltro, non si tiene conto  che  in\nmateria di impugnazione vige il principio di tassativita\u0027, sicche\u0027 e\u0027\nlegittimo dubitare della possibilita\u0027 di interpretazioni estensive  o\nanalogiche). \n    L\u0027art. 606 lettera c) c.p.p. allude alla violazione  delle  norme\nprocessuali penali,  tenuto  conto  del  chiaro  riferimento  a  vizi\nriguardanti  atti  o  prove  penali   (nullita\u0027,   inutilizzabilita\u0027,\ninammissibilita\u0027, decadenza). Ancora una volta,  dunque,  non  sembra\npossibile denunciare con questo motivo di ricorso vizi che  attengono\nal procedimento di convalida del trattenimento o della  sua  proroga,\nche, come detto, segue un rito civile. La Cassazione penale,  in  una\nprima pronuncia, ha ritenuto possibile denunciare ai sensi  dell\u0027art.\n606, lettera c) c.p.p. (in combinato disposto con l\u0027art.  111,  comma\n7, della Costituzione) la nullita\u0027 del provvedimento di convalida per\nmotivazione mancante o apparente (Cass. pen. sez. I, 24 gennaio 2025,\nn.  2967).  Sostanzialmente,  come  osservato   anche   dalla   Corte\ncostituzionale (sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del Considerato  in\ndiritto),  in  questa  prima  pronuncia  si  e\u0027  concretamente  fatta\napplicazione dell\u0027art. 111, comma 7, della  Costituzione  («Peraltro,\nle prime pronunce di legittimita\u0027 che hanno  fatto  applicazione  del\nnuovo rito hanno affermato  che  l\u0027art.  111,  settimo  comma,  della\nCostituzione garantisce in ogni caso  la  possibilita\u0027  di  ricorrere\ncontro i provvedimenti  restrittivi  della  liberta\u0027  personale  \"per\nviolazione  di  legge\":  nozione  nella  quale  \"va   ricompresa   la\nmotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [...]\nintesa quest\u0027ultima come motivazione \u0027del tutto priva  dei  requisiti\nminimi di coerenza e completezza, al punto da  risultare  inidonea  a\nrendere comprensibile l\u0027iter logico seguito  dal  giudice  di  merito\n[...]\u0027\" (Cass.,  n.  2967  del  2025;  in  senso  conforme  Corte  di\ncassazione, Sezione prima penale, ordinanza 7 marzo  2025,  n.  9556,\ndepositata in pari data)»). \n    In buona sostanza,  quello  che  emerge  e\u0027  la  possibilita\u0027  di\ncensurare il provvedimento  di  convalida  (o  non  convalida)  e  di\nproroga o meno del trattenimento  esclusivamente  per  violazione  di\nlegge, che, con riferimento, in  particolare,  alla  motivazione  del\nprovvedimento, si traduce nella doglianza circa l\u0027assenza o  la  mera\napparenza della motivazione, non essendo ricompreso  anche  il  vizio\ndella motivazione manifestamente  illogica,  contraddittoria,  ovvero\nancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile. \n    Tutto cio\u0027 a fronte degli ampi poteri che la  giurisprudenza,  in\nossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive\nCorti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al  giudice  della\nconvalida o della proroga  del  trattenimento,  che  puo\u0027  spingersi,\nanche  di  ufficio,  a  verificare   le   condizioni   di   manifesta\nillegittimita\u0027 della revoca  del  titolo  di  protezione,  in  quanto\nindefettibile presupposto della disposta  privazione  della  liberta\u0027\npersonale dello straniero  attraverso  il  trattenimento  finalizzato\nall\u0027espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019, n.  7841);  ovvero,\npuo\u0027  spingersi,   oltre   che   all\u0027esistenza   ed   efficacia   del\nprovvedimento espulsivo, anche  alla  verifica  delle  condizioni  di\nmanifesta  illegittimita\u0027  del  medesimo,  in  quanto   indefettibile\npresupposto della disposta privazione della liberta\u0027 personale (Cass.\nciv., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero  puo\u0027  spingersi  a  rilevare\nincidentalmente, per la decisione di  sua  competenza,  la  manifesta\nillegittimita\u0027 del provvedimento espulsivo, che puo\u0027 consistere anche\nnella situazione di inespellibilita\u0027 dello straniero (Cass.  civ.,  7\nmarzo 2017,  n.  5750),  e  cio\u0027,  alla  luce  di  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 14 del decreto legislativo  n.\n286 del 1998 in relazione all\u0027art. 5 par. 1 della CEDU (che  consente\nla detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione  che\nla procedura sia regolare). In buona sostanza, in sede di convalida o\nproroga del trattenimento dello straniero, il controllo del  giudice,\ncompatibilmente con i tempi ridotti della procedura,  deve  compiersi\nin  modo  completo  ed  esaustivo,  anche   mediante   l\u0027acquisizione\nofficiosa  degli   elementi   di   prova   documentale   relativi   a\nprovvedimenti presupposti che, anche in via  derivata,  hanno  inciso\nsulla legittimita\u0027 del decreto di espulsione e, quindi,  del  decreto\ndi trattenimento (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2025, n. 3843). \n    Rispetto  al  passato,  cio\u0027  costituisce  un  indubbio   e,   si\nribadisce, irragionevole restringimento dei diritti difensivi, ove si\nconsideri che  in  precedenza,  ai  sensi  dell\u0027art.  360  c.p.c.  il\nprovvedimento di convalida era censurabile in cassazione  sulla  base\ndi una piu\u0027 ampia sfera di motivi. \n    Soffermandoci  soltanto  sulla  possibilita\u0027  di   censurare   la\nmotivazione  del  provvedimento,  deve  rilevarsi  che,  secondo   la\nCassazione, la riformulazione  dell\u0027art.  360,  primo  comma,  n.  5,\nc.p.c., disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.\n83,  convertito  in  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  deve   essere\ninterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati  dall\u0027art.  12\ndelle  preleggi,  come  riduzione  al  «minimo  costituzionale»   del\nsindacato   di   legittimita\u0027   sulla   motivazione.   Pertanto,   e\u0027\ndenunciabile in  cassazione  solo  l\u0027anomalia  motivazionale  che  si\ntramuta in  violazione  di  legge  costituzionalmente  rilevante,  in\nquanto attinente all\u0027esistenza della motivazione in se\u0027,  purche\u0027  il\nvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a  prescindere  dal\nconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia  si  esaurisce\nnella «mancanza  assoluta  di  motivi  sotto  l\u0027aspetto  materiale  e\ngrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto  irriducibile\ntra affermazioni inconciliabili» e nella  «motivazione  perplessa  ed\nobiettivamente  incomprensibile»,  esclusa  qualunque  rilevanza  del\nsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ.  sez.\nun., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza,  nel\nvizio denunciabile ai sensi dell\u0027art. 360, comma 1, n. 5)  c.p.c.  vi\nrientrano  anche  vizi  della  motivazione   (quali   «il   contrasto\nirriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero la «motivazione\nperplessa ed obiettivamente incomprensibile») che nel processo penale\nsono denunciabili in Cassazione non ai sensi dell\u0027art.  606,  lettera\nc) c.p.p., ma ai sensi dell\u0027art. 606 lettera e) c.p.p. -  vedi  Cass.\npen. sez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318, Cass. pen. sez. II,  4  marzo\n2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata. \n    D\u0027altra  parte,  la  Cassazione  ha  affermato  che  in  tema  di\ntrattenimento  amministrativo  delle  persone  straniere  nel  regime\nprocessuale conseguente al decreto-legge 11  ottobre  2024,  n.  145,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i\nprovvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per\nmotivi afferenti a  violazioni  di  norme  del  codice  di  procedura\ncivile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, decreto  legislativo\n25  luglio  1998,  n.  286,  pur  riferendosi  al  solo  giudizio  di\nlegittimita\u0027, richiama espressamente  il  solo  art.  606,  comma  1,\nlettere a), b),  e  c),  c.p.p.,  dispiegando  una  chiara  influenza\nretrospettiva  sulle  norme  processuali  applicabili  al  rito   nel\nprecedente grado di giudizio (Cass. pen. sez. I, 28 aprile  2025,  n.\n16441: in motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione del\nprincipio  generale   del   «favor   impugnationis»,   le   doglianze\ncivilistiche possono essere comunque prese in considerazione  laddove\ncompatibili con i parametri di cui all\u0027art. 606 c.p.p.). \n    Quest\u0027ultima    questione    di    legittimita\u0027    costituzionale\n(tralasciando gli  altri  rilievi,  benche\u0027  sussiste  fra  tutte  le\nquestioni un identico filo conduttore che e\u0027 rappresentato, in  buona\nsostanza,   dalla   irragionevolezza   del   complessivo   intervento\nriformatore normativo, assunto, con decretazione  di  urgenza,  senza\nalcuna   giustificazione   e   senza   alcuna    evidente    esigenza\ncostituzionale) assume rilievo nell\u0027ambito del presente  procedimento\npoiche\u0027, come detto, l\u0027emanando provvedimento di proroga (o meno) del\ntrattenimento e\u0027 impugnabile soltanto in questo  modo,  sicche\u0027,  una\nvolta emesso il  decreto,  le  parti  sono  obbligate  ad  impugnarlo\nadeguandosi ad una normativa che, per le ragioni descritte, si espone\na  rilievi  di  incostituzionalita\u0027.  E\u0027  noto  che   la   Corte   di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto infondate analoghe  questioni  sollevate  in\nsede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cass. pen. sez. I, 22\naprile  2025,  n.  15748).  Tuttavia,  a  parte  il   rilievo   della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa in materia  processuale,  che  la  Corte\n(contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene  esercitata  nel\ncaso di  specie  in  maniera  non  manifestamente  irragionevole  e/o\narbitraria, la Cassazione e\u0027 giunta a valutare  l\u0027infondatezza  delle\neccezioni sulla base della  valutazione  postuma  dell\u0027esercizio  del\npotere di impugnazione, e cioe\u0027 sulla base della  considerazione  che\nil ricorso per cassazione era stato  comunque  presentato  e  su  una\nvalutazione in concreto delle  ragioni  difensive  esposte,  ritenute\nesaustive e complete. Tuttavia, una  questione  di  legittimita\u0027  che\nattiene all\u0027irragionevole ed eccessiva  compressione  delle  garanzie\ndifensive legate al diritto di impugnazione non puo\u0027 essere  valutata\nche in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio»  (il  termine\ndi cinque giorni  puo\u0027  essere  sufficiente  per  un  ricorrente  per\narticolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per\nun altro, specie ove si consideri la  peculiarita\u0027  del  giudizio  di\nlegittimita\u0027 e  la  restrizione  dei  motivi  di  impugnazione),  nel\nconfronto con la disciplina precedente, e, pertanto, assume rilevanza\nproprio in questa sede. \n    La questione, essendo sollevata nell\u0027ambito  di  un  giudizio  di\nproroga   del   trattenimento   di    un    richiedente    protezione\ninternazionale, disposto ai  sensi  dell\u0027art.  6,  comma  3,  decreto\nlegislativo n. 142/2015, e\u0027 limitata a verificare  la  conformita\u0027  a\ncostituzione di questo  procedimento,  affidato,  per  effetto  delle\nnorme censurate, alla Corte di appello in composizione monocratica, e\nnon piu\u0027 alle  Sezioni  specializzate  in  materia  di  immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea,  istituite  presso  i  Tribunali  distrettuali.\nValutera\u0027 la Corte, in caso di ritenuta fondatezza  della  questione,\nse estenderla ai sensi dell\u0027art. 27 della legge  n.  87/1953  in  via\nderivata a tutte  le  norme  che  hanno  modificato  il  giudizio  di\nconvalida del provvedimento questorile di trattenimento o di  proroga\ndel richiedente protezione internazionale in tutti  i  casi  previsti\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 187/2024. \n    Giova, infine, rilevare che questo  consigliere  non  ignora  che\naltri consiglieri di  questa  Corte  (pervero,  solo  quelli  addetti\nordinariamente  al  settore  civile),  assegnati  tabellarmente  alla\ntrattazione  dei  procedimenti   di   convalida   dei   provvedimenti\nquestorili che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti\nprotezione internazionale, hanno ritenuto di respingere le  eccezioni\ndi  illegittimita\u0027  costituzionale  prospettate  dai  difensori   dei\ntrattenuti sulla base delle  argomentazioni  sopra  esposte,  ovvero,\ncomunque, di non sollevare di ufficio analoghe questioni. \n    Le   motivazioni    variamente    prospettate    per    affermare\nl\u0027infondatezza  delle  censure  di   incostituzionalita\u0027   non   sono\ncondivisibili. \n    Occorre premettere che il giudice a quo non solleva questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  solo  se  ritiene  la   questione   non\nrilevante  nel  giudizio  e/o  manifestamente   infondata.   Non   e\u0027\nsufficiente che la  questione  sia  infondata,  ma  occorre  che  sia\nmanifestamente infondata. In presenza di un dubbio, che puo\u0027  esservi\nanche a fronte  dell\u0027impossibilita\u0027  di  prospettare  interpretazioni\ncostituzionalmente conformi, la questione andrebbe sollevata. \n    I provvedimenti che si andranno ad esaminare non  dubitano  della\nrilevanza  delle  questioni  proposte,  con  esclusione  della   sola\nquestione che attiene all\u0027ingiustificata compressione del diritto  di\ndifesa, sotto il profilo del diritto di  impugnazione,  in  relazione\nalle modifiche  legislative  che  hanno  riguardato  il  ricorso  per\ncassazione  proponibile  avverso  il  provvedimento   di   convalida.\nDubitano, come detto,  della  fondatezza  delle  ulteriori  questioni\nproposte. \n    Quanto al primo profilo (la violazione  dell\u0027art.  77,  comma  2,\ndella Costituzione), in  alcuni  decreti  (vedi  decreti  emessi  nei\nprocedimenti n. 681/2025 R.G. - trattenuto ... - e n. 721/2025 R.G. -\ntrattenuto ... -, rispettivamente nelle date del ... e  dell\u0027...)  si\nallude ad una sorta  di  assiomatica  sussistenza  dei  caratteri  di\nnecessita\u0027 ed urgenza nella materia della  protezione  internazionale\nche renderebbe legittima la scelta dell\u0027utilizzo del decreto-legge da\nparte dell\u0027Esecutivo («parimenti anche la  scelta  di  utilizzare  il\nmeccanismo del decreto-legge non appare al di fuori dei limiti che la\nCostituzione pone alla possibilita\u0027 di legiferare dell\u0027Esecutivo, non\npotendo  dubitarsi  prima  facie  che  la  materia  della  protezione\ninternazionale rivesta, per tutte le implicazioni sociali che  assume\ne per la dimensione del fenomeno -- quel carattere di  necessita\u0027  ed\nurgenza, imposto  dall\u0027art.  77  della  Costituzione  che  giustifica\nl\u0027adozione di un provvedimento legislativo che in ogni caso  e\u0027  gia\u0027\npassato al vaglio del Parlamento»). In altro  provvedimento  (decreto\nemesso in data ... nel procedimento a  carico  del  trattenuto  ...),\nriprendendo solo l\u0027accenno contenuto nella precedente argomentazione,\nsi sostiene che, essendo lo spostamento della  competenza  introdotto\ncon  emendamento  apportato   al   decreto-legge   dalla   legge   di\nconversione, atto del Parlamento, tenuto conto dei rapporti  di  mera\ninterrelazione funzionale intercorrenti fra decreto-legge e legge  di\nconversione (e si cita Corte  costituzionale  n.  22/2012),  parrebbe\nrappresentare una circostanza ostativa  alla  rilevazione  immediata,\nnella norma introdotta con la legge di conversione, di una violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n    Cio\u0027 detto, va innanzitutto ribadito che la legge di  conversione\nnon sana  il  vizio  in  procedendo  costituito  dalla  mancanza  dei\npresupposti previsti  dall\u0027art.  77,  comma  2,  della  Costituzione.\nInoltre, se e\u0027 vero che,  in  passato,  la  Corte  costituzionale  ha\naffermato che, con riferimento alla adozione di nuove norme da  parte\ndel Parlamento nel  corso  dell\u0027esame  di  un  disegno  di  legge  di\nconversione di  un  decreto-legge,  non  e\u0027  pertinente  il  richiamo\nall\u0027art. 77  della  Costituzione,  cio\u0027  in  quanto  «la  valutazione\npreliminare dei presupposti della necessita\u0027 e  dell\u0027urgenza  investe\n(...), secondo il disposto costituzionale,  soltanto  la  fase  della\ndecretazione di urgenza esercitata dal Governo, ne\u0027  puo\u0027  estendersi\nalle norme che le Camere, in sede di conversione  del  decreto-legge,\npossano avere introdotto come disciplina «aggiunta»  a  quella  dello\nstesso decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento  e\nche - a differenza di quella espressa con la  decretazione  d\u0027urgenza\ndel Governo - non dispone di  una  forza  provvisoria,  ma  viene  ad\nassumere la propria efficacia solo al momento dell\u0027entrata in  vigore\ndella legge di conversione» (sentenza n.  391  del  1995);  tuttavia,\nsuccessivamente, lo stesso giudice delle leggi, con  la  sentenza  n.\n171 del 2007, ha mutato orientamento sul  punto,  precisando  -  dopo\naver ribadito che la legge di conversione non ha efficacia sanante di\neventuali vizi del decreto-legge - che «le disposizioni  della  legge\ndi conversione in quanto tali» -  nei  limiti,  cioe\u0027,  in  cui  «non\nincidono  in  modo  sostanziale   sul   contenuto   normativo   delle\ndisposizioni del decreto», come nel caso (allora)  in  esame  -  «non\npossono  essere  valutate,  sotto  il  profilo   della   legittimita\u0027\ncostituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso». La Corte\nha aggiunto che «a conferma di cio\u0027, si puo\u0027 notare che la  legge  di\nconversione e\u0027 caratterizzata nel suo percorso  parlamentare  da  una\nsituazione tutta particolare,  al  punto  che  la  presentazione  del\ndecreto per la conversione comporta che le Camere  vengano  convocate\nancorche\u0027 sciolte (art. 77, secondo comma, della Costituzione)  e  il\nsuo percorso di formazione ha una disciplina diversa  da  quella  che\nregola l\u0027iter dei disegni di legge proposti dal Governo». Seguendo il\nsuddetto piu\u0027 recente orientamento, la Corte (sentenza  n.  355/2010)\nha  ulteriormente  precisato  che  la  valutazione  in   termini   di\nnecessita\u0027 e di urgenza deve  essere  indirettamente  effettuata  per\nquelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del  decreto-legge,\nche  non  siano  del  tutto  estranee  rispetto  al  contenuto  della\ndecretazione d\u0027urgenza; mentre  tale  valutazione  non  e\u0027  richiesta\nquando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto a tale contenuto. \n    Orbene, nel caso di specie, le  norme  oggetto  di  censura  (gli\nartt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024,  convertito,\ncon modifiche, dalla legge n. 187/2024)  sono  state  introdotte  dal\ndecreto-legge  (salvo  l\u0027art.  18-bis,  che  costituisce   norma   di\ncoordinamento  rispetto  alle  modifiche  apportate  dalla  legge  di\nconversione all\u0027art. 16) e modificate  dalla  legge  di  conversione.\nTuttavia, non si e\u0027  trattato  di  modifiche  eterogenee  o  estranee\nrispetto al contenuto del decreto di urgenza, ma hanno riguardato  le\ndisposizioni processuali introdotte dal decreto-legge. Dunque,  anche\nrispetto  ad  esse  va  effettuata  la  verifica  costituzionale  dei\npresupposti legittimanti la decretazione di urgenza. \n    Quanto, poi, alla  ritenuta  implicita  sussistenza  di  un  caso\nstraordinario di necessita\u0027 ed urgenza che di per  se\u0027  va  rinvenuto\nnella  materia  della  protezione   internazionale   per   tutte   le\nimplicazioni sociali che assume e per la dimensione del fenomeno,  si\nomette di considerare che la  Corte  esclude  che  siano  sufficienti\napodittiche enunciazioni dell\u0027esistenza di ragioni di  necessita\u0027  ed\nurgenza per legittimare l\u0027uso della decretazione di  urgenza,  ed  il\ndettato costituzionale non prevede l\u0027attribuzione di tale natura,  di\nper se\u0027, a particolari materie. Pertanto,  anche  con  riguardo  alla\nmateria  della  protezione  internazionale  l\u0027intervento  legislativo\ndell\u0027Esecutivo deve trovare legittimazione in un  caso  straordinario\ndi necessita\u0027 ed urgenza, che deve  pure  sempre  essere  esplicitato\nnell\u0027atto legislativo, sebbene sulla base di quegli indici intrinseci\ned estrinseci alla disposizione censurata di cui si e\u0027 detto. \n    Passando all\u0027esame del secondo profilo (la violazione degli artt.\n3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della Costituzione), nei  decreti  n.\n681/2025  R.G.  e  n.  721/2025  R.G.  si  legge  testualmente:   «le\ndisposizioni censurate, che prevedono una competenza della  Corte  di\nappello, derogatoria rispetto alla competenza  civile  delle  Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali, se pure vanificando - in parte  -  l\u0027esigenza  di\nspecializzazione in detta materia danno luogo ad un sistema  confuso,\ncon un intreccio e una sovrapposizione di competenze  tra  i  diversi\norgani giurisdizionali  e  il  concreto  rischio  di  interferenze  e\ncontrasti  delle  decisioni  assunte  in  riferimento   allo   stesso\nsoggetto, tuttavia non presentano, al di la\u0027 della discutibilita\u0027  di\ndette scelte, profili di manifesta  irragionevolezza;  la  scelta  di\nindividuare una competenza della Corte di  appello,  se  pure  appare\ndiscutibile ed  inopportuna  nell\u0027ottica  dei  principi  di  economia\nprocessuale e di una  corretta  ed  oculata  gestione  delle  risorse\ndisponibili, al fine di contenere i tempi di definizione di processi,\nnon appare tuttavia privare il soggetto trattenuto di adeguata tutela\ngiurisdizionale, considerata la residua  competenza  della  Corte  di\nappello come giudice  di  secondo  grado  in  materia  di  proiezione\n[rectius protezione], sicche\u0027 non appare in contrasto con i  principi\ndella Costituzione, rientrando detta scelta nell\u0027ambito delle opzioni\ndel legislatore, entro il perimetro  dei  principi  costituzionali»).\nNel  decreto  che  riguarda  il  trattenuto  ...,  si  pone,  invece,\nl\u0027accento sulla circostanza che lo  spostamento  di  competenza  alle\nCorti di appello ha riguardato provvedimenti di convalida  di  misure\namministrative di trattenimento che incidono sulla liberta\u0027 personale\ne che non evidenziano una funzione cautelare rispetto al merito delle\ndecisioni che le Sezioni  specializzate  sono  chiamate  ad  adottare\nnelle  materie  rientranti  nella  loro  competenza,  con   cui   non\ninterferirebbero,  risultando  tipicamente  strumentali  rispetto  ad\nesigenze procedimentali (correlate alla definzione della  domanda  di\nprotezione internazionale), e cio\u0027 potrebbe  consentire  di  cogliere\nuna loro specificita\u0027, peraltro connotata da  delicate  ricadute  sul\npiano dei diritti di liberta\u0027 personale, che escluderebbe il  profilo\ndi irrazionalita\u0027 paventato;  per  altro  aspetto,  la  delimitazione\ndell\u0027ambito operativo del giudice specializzato non sembra presidiata\nda garanzie costituzionali, essendo per lo piu\u0027  ricondotta  al  tema\ndella distribuzione degli affari. \n    Con riguardo agli argomenti esposti nei decreti  nn.  681/2025  e\n721/2025 R.G., si sono sottolineati i passi della motivazione di tali\nprovvedimenti che evidenziano (taluni)  profili  di  irragionevolezza\ndell\u0027intervento normativo oggetto di censura, che, sia pure  ritenuti\nnon manifesti, tuttavia risultano ben presenti e  messi  in  risalto.\nOccorre ribadire ancora una volta che non va sollevata  la  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  solo  in  presenza   di   manifesta\ninfondatezza delle censure. Nel caso di specie, l\u0027avere individuato e\nsegnalato  plurimi  profili  di  irragionevolezza   della   normativa\ncensurata, sia pure non ritenuti manifesti,  costituisce  sufficiente\nragione per sottoporre al giudice delle leggi la questione, in quanto\nnon la rende manifestamente infondata. Peraltro, i profili  messi  in\nevidenza nei citati provvedimenti (l\u0027intreccio e  la  sovrapposizione\ndi competenze  tra  diversi  organi  giurisdizionali  e  il  concreto\nrischio di  interferenze  e  contrasti  delle  decisioni  assunte  in\nriferimento allo stesso soggetto) sono  stati  ritenuti  dalla  Corte\ncostituzionale alla base della  declaratoria  di  incostituzionalita\u0027\npronunciata con la sentenza n. 39 del 2025, a dimostrazione  di  come\nla questione non risulti affatto manifestamente infondata. Va  ancora\naggiunto che la Corte di appello, dopo la  riforma  del  2017,  aveva\nperso  una  specifica  competenza  nella  materia  della   protezione\ninternazionale stricto sensu  intesa  (salvo  i  residui  giudizi  di\nimpugnazione relativi a procedimenti iscritti in primo grado fino  al\n18  agosto  2017),  sicche\u0027  la  Corte  di  appello  ha  riacquistato\ncompetenza in materia proprio per effetto della normativa  sospettata\ndi incostituzionalita\u0027, e, a  parte,  i  procedimenti  di  convalida,\nresidua competenza della Corte solo in materia di reclamo  avverso  i\ndecreti che decidono sull\u0027istanza di  sospensione  del  provvedimento\nimpugnato adottato dalla Commissione territoriale. Sicche\u0027,  ritenere\ngiustificata l\u0027attribuzione della competenza alla  Corte  di  appello\nnei procedimenti di convalida  dei  provvedimenti  che  dispongono  o\nprorogano i trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale\nsola sulla base di questa residua e marginale  competenza  attribuita\nin materia alla Corte di appello appare francamente  argomento  privo\ndi  ragionevolezza,  tenuto  conto  che,  in  un   caso,   la   Corte\ngiudicherebbe quale organo monocratico di primo grado,  e  nell\u0027altro\nquale organo  collegiale  di  secondo  grado,  peraltro  rispetto  ad\naspetti della protezione internazionale del tutto  diversi.  Passando\nad esaminare le argomentazioni  dell\u0027altro  provvedimento,  anche  in\nquesto caso l\u0027uso del condizionale («potrebbe consentire di  cogliere\nuna loro specificita\u0027» [...] «parrebbe non giustificare  una  censura\ndi irrazionalita\u0027») risulta gia\u0027  di  per  se\u0027  significativo  di  un\nprofilo  di  dubbio,  che  renderebbe  la  questione   proposta   non\nmanifestamente infondata. In ogni caso, i procedimenti  di  convalida\ndei provvedimenti che  dispongono  o  prorogano  i  trattenimenti  di\nrichiedenti protezione internazionale non hanno nulla  a  che  vedere\ncon  procedimenti   di   convalida   di   misure   aventi   carattere\nsanzionatorio,  come  ancora  recentemente   ribadito   dalla   Corte\ncostituzionale  nella  sentenza  n.  96/2025  (vedi  punto   11   del\nConsiderato in diritto,  laddove  ha  affermato  l\u0027estraneita\u0027  della\ndetenzione amministrativa presso  il  CPR  ad  ogni  connotazione  di\ncarattere  sanzionatorio).  Quanto  alla  «incidentalita\u0027»  di   tali\nprocedimenti nell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento\ndel diritto di asilo o alla  protezione  internazionale  sussidiaria,\nnon possono che richiamarsi le considerazioni esposte  autorevolmente\ndal CSM nel gia\u0027 menzionato parere consultivo reso con delibera del 4\ndicembre  2024.  D\u0027altra  parte,  proprio  il  caso  del   trattenuto\nrichiedente protezione sussidiaria (cioe\u0027 dello straniero  irregolare\ngia\u0027  trattenuto  in  attesa  di  rimpatrio  che  chieda   protezione\ninternazionale e  che,  quindi,  diviene  destinatario  di  un  nuovo\nprovvedimento di trattenimento ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto\nlegislativo n. 142/2015 per  la  asserita  strumentalita\u0027  della  sua\ndomanda  di  protezione   internazionale)   evidenzia   plasticamente\nl\u0027incidentalita\u0027 del procedimento di convalida del trattenimento e la\nstretta connessione esistente tra lo  stesso  e  il  procedimento  di\nmerito  riguardante  la  decisione  sulla   domanda   di   protezione\ninternazionale. Lo stesso puo\u0027 dirsi con riguardo  al  caso  oggi  in\nesame, e cioe\u0027 all\u0027ipotesi di un trattenimento giustificato ai  sensi\ndell\u0027art.  6,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  n.\n142/2015, e cioe\u0027 perche\u0027 «e\u0027 necessario determinare gli elementi  su\ncui  si  basa  la  domanda  di  protezione  internazionale  che   non\npotrebbero essere acqusiti senza il trattenimento e  sussite  rischio\ndi fuga, ai sensi dell\u0027art. 13, comma 4-bis, lettere a),  c),  d)  ed\ne), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  [...]»,  rispetto\nal quale il trattenimento viene giustificato  perche\u0027  e\u0027  necessario\nper determinare gli elementi su cui si basa la domanda di  protezione\ninternazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza  trattenere\nil  richiedente  asilo,  il  quale,  essendo  a  rischio   fuga,   va\nnecessariamente trattenuto.  E\u0027  evidente  come  in  questo  caso  il\ntrattenimento e\u0027 strettamente connesso al procedimento  che  riguarda\nla decisione nel merito sulla richiesta di protezione internazionale,\npoiche\u0027 senza trattenere il richiedente asilo a rischio fuga  non  si\npossono acquisire quegli elementi necessari per decidere  nel  merito\nla domanda di protezione internazionale. \n    In  conclusione,  non  emergono  ragioni  per  non  continuare  a\nsottoporre  alla  Corte  costituzionale  i  dubbi   di   legittimita\u0027\ncostituzionale gia\u0027 prospettati in precedenti casi. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte nella persona del consigliere di turno, \n    Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    Solleva,   anche   di   ufficio,   questione   di    legittimita\u0027\ncostituzionale,  in   relazione   all\u0027art.   77,   comma   2,   della\nCostituzione, agli artt. 3, 25 e 102, comma  2,  della  Costituzione,\nagli artt. 3, 10, comma 3, e  24  della  Costituzione,  nonche\u0027  agli\nartt.  11  e  117,  comma  1,  della   Costituzione   questi   ultimi\nrelativamente all\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4, CEDU, e agli artt.  9\ndella direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47\ndella  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell\u0027Unione  europea,   con\nriferimento agli artt. 16, 18,  18-bis  e  19  del  decreto-legge  n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n.  187/2024,  nella\nparte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in  tema  di\nprocedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata  dal  Questore,\nai sensi dell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo  n.  142/2015,  di\nproroga del trattenimento del richiedente protezione  internazionale,\ndisposto a norma dell\u0027art.  6,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge  n.\n46/2017, e cioe\u0027 alla Corte di appello di cui all\u0027art.  5,  comma  2,\ndella legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che  ha\nadottato  il  provvedimento  oggetto  di  convalida,   che   giudica,\nperaltro,  in  composizione  monocratica,  in  luogo  della   Sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita\npresso  il  Tribunale  distrettuale,  nonche\u0027  nella  parte  in   cui\nprevedono che, ai sensi del  comma  5-bis  dell\u0027art.  6  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015,  il  provvedimento  emesso  dalla  Corte  di\nappello e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione a  norma  dell\u0027art.\n14, comma 6, decreto legislativo n.  286/1998,  proponibile,  quindi,\nentro cinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui\nalle lettere a), b) e  c)  del  c.p.p.  e  si  osservano,  in  quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4,  della  legge\nn. 69/2005 (come attualmente  previsto  per  effetto  della  sentenza\ndella Corte costituzionale n. 39/2025),  e  non  come  in  precedenza\nsemplicemente con ricorso per cassazione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n        Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del\n7 agosto 2025. \n \n                   Il consigliere di turno: Biondi","elencoNorme":[{"id":"63468","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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