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determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussistenza del rischio di fuga)] – Attribuzione della competenza alla Corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe – Irragionevole compressione del diritto di difesa con riferimento alla procedura di impugnazione per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento – Contrasto con il diritto a un ricorso effettivo che, anche sulla base del diritto convenzionale ed eurounitario, deve essere assicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione internazionale trattenuto.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Questura di Brindisi","prima_controparte":"H.T.A. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 agosto 2025\n\r\nOrdinanza del 7 agosto 2025 della Corte d\u0027appello di Lecce nel\nprocedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro H.T.A.\nA.. \n \nStraniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la\n convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\n trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\n protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e\n 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3,\n quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche\u0027 per la\n convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del\n trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a\n norma dell\u0027art. 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 142 del 2015\n (necessita\u0027 di determinare gli elementi su cui si basa la domanda\n di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti\n senza il trattenimento e sussistenza del rischio di fuga)] -\n Attribuzione della competenza alla Corte d\u0027appello, di cui all\u0027art.\n 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede\n il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida,\n in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata\n in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera\n circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il\n Tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso\n dalla Corte d\u0027appello con ricorso per cassazione a norma dell\u0027art.\n 14, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque\n giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere\n a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 cod. proc. pen. e con\n applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale\n n. 39 del 2025, delle disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della\n legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell\u0027impugnabilita\u0027 con\n ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti\n cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica -\n Disposizioni transitorie concernenti l\u0027applicazione della predetta\n disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore\n della legge n. 187 del 2024. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in\n materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\n assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\n migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\n procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n \n CORTE DI APPELLO DI LECCE \n Sezione feriale \n \n Il consigliere di turno dott. Giuseppe Biondi, letti gli atti del\nprocedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva assunta\nall\u0027odierna udienza del 7 agosto 2025, \n \n Osserva \n \n 1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del\ntrattenimento nei confronti di A.H.T. A., nato in ... il ...,\ntrattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri\ndi Restinco (BR) dal Questore di Crotone in data ... ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 142/2015 e\nconvalidato dalla Corte di appello di Catanzaro con decreto del ... \n Invero, l\u0027A., entrato irregolarmente sul territorio nazionale in\ndata ..., avendo fatto richiesta di protezione internazionale, veniva\ntrattenuto presso il CPR di Restinco, in attesa della definizione\ndella domanda di protezione internazionale, per la sussistenza del\npericolo di fuga, in quanto privo di stabile dimora o di alloggio ove\npotere essere agevolmente rintracciato e in quanto non radicato in\nItalia e privo di stabile occupazione lavorativa. Il provvedimento\ndel Questore di Crotone, come detto, veniva convalidato dalla Corte\ndi appello di Catanzaro con decreto del ... \n Con atto del... la Questura di Brindisi, come sopra indicato, ha\nrichiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell\u0027art. 6, comma\n5, decreto legislativo n. 142/2015, ritenendo la permanenza dei\nrelativi presupposti. In particolare, essendo ancora pendente il\nricorso che il cittadino straniero ha presentato al Tribunale di\nLecce avverso il diniego ricevuto dalla Commissione territoriale di\nLecce. \n All\u0027odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,\navv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi, nonche\u0027 il rappresentante\ndella Questura di Brindisi, ritenuta la propria astratta competenza\nsulla richiesta di proroga, sulla base della legislazione vigente,\nsospettata, come vedremo, di illegittimita\u0027 costituzionale, questo\nconsigliere ha riservato la propria decisione nei termini di legge. \n 2. In punto di rilevanza della questione. \n 2.1. Premessa. \n Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, sollevata sia su sollecitazione difensiva che di\nufficio nell\u0027ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di\nproroga del trattenimento di A.H.T. A., avanzata dal Questore di\nBrindisi ai sensi dell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n.\n142/2015 in data ..., risulta ammissibile, come affermato dalla Corte\ncostituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del\nConsiderato in diritto, che richiama Corte costituzionale n.\n137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto, nonche\u0027 da ultimo\nCorte costituzionale n. 96/2025 punti 4.3. e 4.4. del Considerato in\ndiritto). Invero, questo consigliere non si e\u0027 pronunciato sulla\nrichiesta (che, come e\u0027 noto, a pena di illegittimita\u0027, deve essere\nformulata prima della scadenza del termine iniziale o prorogato -\nvedi Cass. civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere\ndisposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla\nrichiesta - vedi Cass. civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939 -), ma\nritiene di sollevare in via preliminare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene, quando il\ngiudice dubiti della legittimita\u0027 costituzionale delle norme che\nregolano presupposti e condizioni del potere di convalida, ovvero,\ncome nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del potere di\nproroga di un trattenimento, il cui esercizio e\u0027 soggetto a termini\nperentori, la cessazione dello stato di restrizione che dovesse\nderivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero dal\nmancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di legge\n(si veda, con riguardo a questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai sensi\ndell\u0027art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889),\nnon puo\u0027 essere di ostacolo al promovimento della relativa questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale. Invero, non puo\u0027 ostare alla\nrilevanza della questione la circostanza che il provvedimento di\ntrattenimento potrebbe perdere efficacia per la mancata osservanza\ndel termine per la proroga. A ragionare diversamente, infatti, il\ngiudice della convalida della proroga di un provvedimento restrittivo\ndella liberta\u0027 personale adottato dall\u0027autorita\u0027 di pubblica\nsicurezza si troverebbe sistematicamente nell\u0027impossibilita\u0027 di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale sulle norme che\ndisciplinano i presupposti della misura restrittiva, con conseguente\ncreazione di una vera e propria «zona franca» dal giudizio di\ncostituzionalita\u0027. \n Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale si sottopone a scrutinio di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione\ndi urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche\u0027\nl\u0027idoneita\u0027 ad assicurare l\u0027effettiva tutela del diritto di difesa.\nLa conseguenza dell\u0027eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali\nmossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle\nSezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione\nproposto ai sensi dell\u0027art. 360 c.p.c. il rimedio avverso il\nprovvedimento di convalida. \n 2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento\napplicabile nel presente procedimento. \n Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,\nrecante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di\nlavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di\ncaporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi procedimenti giurisdizionali»,\nal capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (artt. 16,\n17 e 18). In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli artt. 2 e 3,\ncomma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla\nlegge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di\nappello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate,\nai sensi dell\u0027art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli\naventi ad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione dello Stato competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma\n1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati\na comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria\nformazione almeno annuale nella materia della protezione\ninternazionale. L\u0027art. 17 aveva apportato modifiche al decreto\nlegislativo n. 25/2008 e l\u0027art. 18 aveva a sua volta apportato\nmodifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell\u0027art. 19\ndel decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al capo IV si\napplicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art.\n3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\ndecreto stesso. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato convertito, con modifiche,\ndalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla rubrica dell\u0027articolo («modifica all\u0027art. 3 e introduzione\ndell\u0027art. 5-bis del decreto-legge 17 febbario 2017, n. 13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso la modifica dell\u0027art. 3,\ncomma 1, lettera d), decreto-legge n. 13/2017, convertito, con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017 e l\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis\nnel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 46/2017, e\u0027 stata sostanzialmente sottratta alle Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt.\n6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art.\n10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,\nnonche\u0027 per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14,\ncomma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata, invece,\nattribuita alle Corti di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della\nlegge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha\nadottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano,\nperaltro, in composizione monocratica. \n L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti\nmodifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per\nadattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello. E\u0027\nprevisto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e\u0027\nadottato per iscritto, e\u0027 corredato di motivazione e reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 46/2017. All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5, del decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono\nsostituite dalle seguenti: «alla corte d\u0027appello competente». Dopo il\ncomma 5 dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e\u0027 stato\ninserito il comma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti\nadottati ai sensi del comma 5 e\u0027 ammesso ricorso per cassazione ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al\ncomma 8 dell\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 le parole «del\ntribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle\nseguenti: «della corte d\u0027appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo\nperiodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello». \n Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis, rubricato «modifiche agli\nartt. 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine, delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606\ndel codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta\ndel seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n Infine, l\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo, comma 3-bis, del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una\nvariazione di non poco momento in punto di attribuzione della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle\nSezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali, per essere attribuita alle\nCorti di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005,\nnel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il\nprovvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in\ncomposizione monocratica. Il relativo provvedimento e\u0027 impugnabile\ncon ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il\nprovvedimento, e\u0027 proponibile entro cinque giorni dalla\ncomunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del\nc.p.p. e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni\ndell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n.\n69/2005. \n Peraltro, la competenza cosi\u0027 determinata ha avuto efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024\n(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai consiglieri di appello\ndi curare la propria formazione annuale nella materia della\nprotezione internazionale. \n 2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025. \n Giova evidenziare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte\ncostituzionale ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.\n142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1, lettera a), numero\n2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla\nlegge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia\nall\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005,\nanziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n Invero, ai fini di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli artt. 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha inteso intervenire\nnei sensi di cui al su esposto dispositivo. \n Per effetto dell\u0027intervento «sostitutorio», il processo di\ncassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento\ndella persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c)\ndell\u0027art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l\u0027esecuzione della\nmisura, e\u0027 presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha\nemesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di\ncassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque\nentro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e\nagli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con\nsentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di\ncui all\u0027art. 127 c.p.p. e, quindi, in un\u0027adunanza camerale nella\nquale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il\ndifensore; l\u0027avviso alle parti deve essere notificato o comunicato\nalmeno tre giorni prima dell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a\nconclusione dell\u0027udienza con la contestuale motivazione; qualora la\nredazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di\ncassazione provvede al deposito della motivazione non oltre il\nsecondo giorno dalla pronuncia. \n 2.2.2. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della materia al\nsettore civile o a quello penale. \n Come evidenziato dal CSM nel suo parere consultivo, reso con\ndelibera del 4 dicembre 2024, la novella legislativa attribuisce alla\nCorte di appello, normalmente giudice di secondo grado, la competenza\nin ordine alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono\no prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione\ninternazionale, che costituiscono procedimenti incidentali\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto\ndi asilo o alla protezione internazionale sussidiaria, che resta,\ninvece, attribuito al Tribunale distrettuale specializzato in materia\ndi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea. Peraltro, il riferimento, per\nl\u0027individuazione del magistrato della Corte di appello competente,\nall\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, genera ulteriore\nconfusione, poiche\u0027, se risulta effettuato per identificare la\ncompetenza territoriale, si tratterebbe di richiamo inutile, visto\nche la stessa norma individua territorialmente la Corte di appello\ncompetente in base al Questore che ha adottato il provvedimento da\nconvalidare. Al contrario, se risulta effettuato per individuare uno\nspecifico settore o Sezione della Corte di appello che si deve\noccupare della materia, risulta un richiamo del tutto generico,\npoiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per legge si e\u0027 attribuita la competenza a\nprovvedere al settore penale della Corte, normalmente competente a\nprovvedere sui MAE. \n Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dal massimario della\nCassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita\u0027\n(vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967), il legislatore\navrebbe attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la\nmateria (oltre che alle Sezioni penali della Corte di legittimita\u0027). \n Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19 marzo 2025,\nricognitiva in ordine alle ricadute organizzative sulle Corti di\nappello in seguito allo spostamento delle competenze in materia di\nconvalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti\nprotezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello\nmisure organizzative diverse, che prevedono, per lo piu\u0027,\nl\u0027attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via\nesclusiva e, dove istituita, alla Sezione gia\u0027 incaricata della\ntrattazione della materia dell\u0027immigrazione e della protezione\ninternazionale, ovvero in alcuni casi il coinvolgimento dei\nconsiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione, ovvero\ncome inserimento nel turno delle convalide, ovvero ancora come\nattribuzione della materia alle Sezioni penali con trattazione\nsecondo la turnazione MAE. La Prima Presidente della Corte di\ncassazione, con provvedimento di variazione tabellare adottato in\ndata 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione dei ricorsi alla\nPrima sezione penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale\napprovazione in questa prima fase di tutte le variazioni tabellari,\nin attesa che si consolidi, in ambito giurisdizionale, un\u0027unica\nopzione interpretativa, circa l\u0027attribuzione della materia al settore\ncivile o al settore penale. Pertanto, presso le Corti di appello,\nconvivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui la materia de\nqua e\u0027 attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al settore\ncivile, sia sistemi in cui e\u0027 attribuita in via esclusiva ai\nconsiglieri addetti al settore penale ovvero sia ai consiglieri\naddetti al settore civile che a quelli addetti al settore penale,\nsebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia quello\ndi cui all\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015, che\nrichiama a sua volta l\u0027art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, e\ndunque un procedimento che segue il processo civile telematico,\nmediante l\u0027utilizzo di consolle civile. D\u0027altra parte, non va\ndimenticata l\u0027esistenza dell\u0027istituto «pretorio» del riesame del\ntrattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017,\nn. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del procedimento\ncamerale ex art. 737 c.p.c., sicche\u0027 per il principio della\nconcentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al\ngiudice della convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3\nfebbraio 2021, n. 2457). Dunque, stante lo spostamento della\ncompetenza in esame, tale domanda dovra\u0027 essere necessariamente\nrivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla\nCorte di appello, e cio\u0027 rende ulteriormente incerta l\u0027attribuzione\ndella materia al settore civile o al settore penale. \n Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale a tutti i consiglieri della\nCorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Nel periodo feriale, poi, il turno e\u0027 previsto in\nquesto modo: nei giorni dispari e\u0027 competente il consigliere del\nsettore civile e i giorni pari il consigliere del settore penale\n(vedi decreto n. 55/2025 del 23 aprile 2025). Lo scrivente\nconsigliere e\u0027 tabellarmente addetto al settore penale, inserito\nnella Prima sezione penale della Corte e nella Corte di assise di\nappello. Tuttavia, in virtu\u0027 delle suddette variazioni tabellari, e\u0027\nassegnatario, nei periodi ordinari, secondo un turno settimanale, nel\nperiodo feriale nei giorni pari della settimana di turno, della\nmateria delle convalide dei provvedimenti questorili di trattenimento\no di proroga dei trattenimenti dei richiedenti protezione\ninternazionale. \n 2.3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nalla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024. \n L\u0027intervento normativo di urgenza, che ha portato\nall\u0027attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad\noggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore\ndispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale alle Corte di appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra\nl\u0027altro, in composizione monocratica, nonche\u0027 all\u0027impugnabilita\u0027 del\nrelativo provvedimento con ricorso per cassazione da proporre entro\ncinque giorni dalla comunicazione per i motivi di cui all\u0027art. 606,\nlettere a), b) e c) c.p.p. (con conseguente applicazione dell\u0027art.\n22, commi 3 e 4, della legge n. 69/2005) risulta di dubbia\nragionevolezza, tenuto conto, altresi\u0027, come si vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello\nstesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi\nperseguiti dal legislatore. \n Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027 manifestate dal CSM nel\nparere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia come non\nappaiono intellegibili ne\u0027 le ragioni poste a fondamento dell\u0027inedita\nsottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali di\nprocedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e\nil loro affidamento, per saltum, alle Corti di appello, ne\u0027 i motivi\nche hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di\nconversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello avverso i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni\npenali della Corte di appello, tale scelta desterebbe ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti\nasilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative\nproroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli artt. 6, 6-bis, 6-ter, decreto\nlegislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3, decreto legislativo n.\n286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione\nsul trattenimento ha natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione di un giudice specializzato,\ntabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e\nsoggetto a stringenti obblighi formativi. \n L\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle\nrelative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale derivanti dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimiliazione che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si\ne\u0027 operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel\nmerito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di\nasilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027 dei trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di riconoscimento di\ntale diritto. \n Infine, l\u0027intervento normativo in questione ha frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n Come evidenziato dal CSM nel piu\u0027 volte citato parere, si e\u0027\ntrattato di un significativo cambio di prospettiva, difficilmente\ncomprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale\nche non aveva sollevato criticita\u0027, dimostrando di potere offrire\nrisposte adeguate alle esigenze di celerita\u0027 proprie delle procedure\nde quibus e che ha comportato la necessita\u0027 di ripensare il\nfunzionamento delle Corti di appello, con le confusioni organizzative\nsopra rappresentate. \n Non va taciuta, poi, l\u0027irragionevole compressione dei diritti\ndifensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di\nimpugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con\nricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti (cinque giorni\ndalla comunicazione del provvedimento) e per motivi (quelli di cui\nall\u0027art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p.) nella sostanza non\nproponibili se non quello di violazione di legge (piu\u0027 che altro\nriconducibile all\u0027art. 111, comma 7, della Costituzione). \n E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della conformita\u0027 di tale\nsistema scaturito dalle modifiche apportate dagli artt. 16, 18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche,\ndalla legge n. 187/2024, in primis, all\u0027art. 77, comma 2, della\nCostituzione; quindi, agli artt. 3, 25 e 102, comma 2, della\nCostituzione; infine, agli artt. 3, 10, comma 3, e 24 della\nCostituzione, nonche\u0027 agli artt. 11 e 117, comma 1, della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4, CEDU, e\nagli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva\n2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea. \n 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n 3.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77,\ncomma 2, della Costituzione. \n Come e\u0027 noto, per costante giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di\nfatto comportante la necessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto, la\ncui mancanza configura un vizio di legittimita\u0027 costituzionale del\nmedesimo, che non e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove\nintervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo\n(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del\n2011, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995). Il\nsindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di «mancanza\nevidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza\no arbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018, n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare la sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171 del 2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine di elasticita\u0027» (sentenza n. 5 del 2018), onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per le quali non sono configurabili\nrigidi parametri (sentenze n. 137 del 2018 e n. 171 del 2007). Tutto\ncio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua di indici intrinseci\ned estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno\nla carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del caso di\nnecessita\u0027 e d\u0027urgenza di provvedere (Corte costituzionale n.\n171/2007). L\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77\ndella Costituzione - non puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna motivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute\nnel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027\ne urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli artt. 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). Il\ndecreto-legge, come visto, aveva attribuito alla Corte di appello,\nsostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di impugnazione dei\nprovvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della\nprotezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi,\nprevisto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla\ntrattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale\ndi corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. \n Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone A.C. 2888, veniva presentato l\u0027emendamento n. 16.4\nproposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16, 17,\n18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla lettura\ndel bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in forma\nsintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni della\nrelatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell\u0027emendamento n.\n16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di voto contrarie dei\nparlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli on.li M.E. Boschi, R.\nMagi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M.\nMauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX Legislatura, Camera dei\ndeputati, I Commissione permanente, bollettino di mercoledi\u0027 20\nnovembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con l\u0027approvazione\ndell\u0027emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal resoconto\nstenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio emerge\nche la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli artt.\n18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\ndisposti dal Questore. \n La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,\nquindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei\nprovvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello (che giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. Di fatto, con riguardo ai\nprocedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di proroga\ndei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la\nsottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di Lecce), i cui magistrati non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del Tribunale, alcuna necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. E\u0027\nstata prevista, poi, l\u0027impugnazione del provvedimento con ricorso per\ncassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per i\nmotivi di cui all\u0027art. 606 lettere a), b) e c) c.p.p. E tutto questo\nsenza alcuna motivazione circa le ragioni straordinarie di necessita\u0027\ne urgenza che giustificano tale spostamento di competenza e la nuova\nmodalita\u0027 di impugnazione del provvedimento. Invero, non solo il\ndecreto-legge n. 145/2024, come visto, non le esplicita, ma non\nrisultano ricavabili neppure dai lavori parlamentari che hanno\nportato all\u0027approvazione della legge di conversione n. 187/2024\n(relazioni, interventi dei parlamentari, dossier e altro). A\ndimostrazione della confusione regnante, non puo\u0027 che sottolinearsi\ncome l\u0027originaria previsione del decreto-legge n. 145/2024, circa\nl\u0027attribuzione alla Corte di appello delle competenze in tema di\nimpugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato\nnella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita,\ncome visto, in sede di conversione, dalla piu\u0027 limitata competenza\ndella Corte di appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti\nquestorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe,\nche costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al\nprocedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo\ne protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono\nprocedimenti di impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria previsione,\nche gia\u0027 non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria\nurgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata stravolta in sede di conversione del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n Residua, quindi, l\u0027apodittica e tautologica enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa neppure\nalle disposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola\ninsufficiente a rendere compatibile con il disposto dell\u0027art. 77,\ncomma 2, della Costituzione l\u0027esercizio dello straordinario ed\neccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n D\u0027altronde, stride con l\u0027asserita necessita\u0027 e urgenza la\nprevisione contenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione, con modifiche, ad opera della\nlegge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si\napplicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno successivo,\ncome normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e\nneppure nell\u0027ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura\ndecorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di\nconversione del decreto-legge. \n 3.2. Rispetto agli artt. 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della\nCostituzione. \n Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha\naffermato quanto segue: \n «3.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha spesso\naffrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento\ndi competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia\ncompatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione. \n Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958,\ncon l\u0027espressione \"giudice precostituito per legge\" si intende \"il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e\nnon in vista di determinate controversie\". Tale principio, si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, \"tutela nel cittadino il diritto a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi\" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in\ndiritto). \n La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha\nsempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la\ngaranzia del giudice naturale precostituito per legge non sia\nnecessariamente violata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento\ndella competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare, in presenza\ndi una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la\nprospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che il legislatore o altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027 incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n 3.2.1. - Anzitutto, e\u0027 necessario che lo spostamento di\ncompetenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma avvenga in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare,\nritenne compatibile con l\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione\nuna riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie,\nimmediatamente operativa anche con riferimento alla generalita\u0027 dei\nprocessi in corso. Il precetto costituzionale in parola - si\nargomento\u0027 in quell\u0027occasione - \"tutela una esigenza fondamentalmente\nunitaria: quella, cioe\u0027, che la competenza degli organi giudiziari,\nal fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialita\u0027, venga\nsottratta ad ogni possibilita\u0027 di arbitrio. La illegittima\nsottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si\nverifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il giudice venga designato a\nposteriori in relazione ad una determinata controversia o\ndirettamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle\nregole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la\nlegge attribuisca tale potere al di la\u0027 dei limiti che la riserva\nimpone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando\nla legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica\nin generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere\nindividuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo\nspostamento della competenza dall\u0027uno all\u0027altro ufficio giudiziario\nnon avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale,\nche sia adottata in vista di una determinata o di determinate\ncontroversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque,\ndella designazione di un nuovo giudice \u0027naturale\u0027 - che il\nlegislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile potere di merito,\nsostituisce a quello vigente\" (punto 2 del Considerato in diritto). \n Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa Corte in\ntutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle\nriforme ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza,\ncon effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237\ndel 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002\ne n. 152 del 2001). \n 3.2.2. - In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale\nha spesso posto l\u0027accento - in particolare laddove la disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in\nmateria di competenza - sulla necessita\u0027 che lo spostamento di\ncompetenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse\nstesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state\nidentificate, ad esempio, nella tutela dell\u0027indipendenza e\nimparzialita\u0027 del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963,\nrispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027 di assicurare l\u0027uniformita\u0027 della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n 3.2.3. - Infine, e\u0027 necessario che lo spostamento di\ncompetenza avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera\nchiara e precisa dalla legge, si\u0027 da escludere margini di\ndiscrezionalita\u0027 nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente\n(sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174\ne n. 6 del 1975, entrambe punto 3 del Considerato in diritto;\nordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal\nmodo, che anche quest\u0027ultimo giudice possa ritenersi «precostituito»\nper legge (sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in\ndiritto). \n Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia\npure di portata generale, che attribuiscano a un organo\ngiurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento\ndiscrezionale il giudice competente, in relazione a specifici\nprocedimenti gia\u0027 incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del\n1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla\ncomposizione dell\u0027organo giudicante in relazione, ancora, a\nspecifiche controversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n.\n83 del 1998).» \n Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di competenza possa ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale di cui all\u0027art. 25,\ncomma 1, della Costituzione e\u0027 necessario che sia previsto dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza relativamente alle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali distrettuali, ad una Sezione, cioe\u0027,\nappositamente istituita per la trattazione, in generale, della\nmateria della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione\ninternazionale. \n In questa ottica, va aggiunta l\u0027assenza totale di motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul\nmutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela\ndel principio di specializzazione dell\u0027organo giudicante, da\nritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui\nall\u0027art. 111, comma 1, della Costituzione. \n Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i\nprocedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE, come sembrerebbe desumibile dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005 contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche,\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024, nonche\u0027\ndalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all\u0027art.\n606, lettere a), b) e c) c.p.p.) e il procedimento in Cassazione\nsegue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22, commi 3 e 4, legge n.\n69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis decreto-legge n. 145/2024, convertito,\ncon modifiche, dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla sentenza\ndella Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che tale\nasserita affinita\u0027 non sussiste minimamente. \n Invero, alla base del procedimento di convalida previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare avente ad\noggetto un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato\nche ha emesso il MAE (procedura attiva). E\u0027 chiaramente un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte EDU 7 ottobre 2008, Monedero e Angora c. Spagna; ma\ntendenzialmente considerato di natura penale nel diritto dell\u0027Unione\neuropea, tanto da estendere l\u0027applicazione di alcune delle direttive\n«processuali penali» anche al MAE: vedi, ad esempio, direttive\n2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato alle Sezioni penali\ndelle Corti di appello. \n Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall\u0027art. 13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta, «come confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14 del\ndecreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure\namministrative, di per se\u0027 estranee al fatto-reato, suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela in modo particolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la\ncompetenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso\nper Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari\n(la cosiddetta \"sospensiva\"). La scelta a favore del giudice\nordinario civile, quale autorita\u0027 giurisdizionale competente a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che della legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e\nsistematici». D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie che\nriguardano l\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di stranieri in\nStati diversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU,\nne\u0027 sotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte EDU,\ngrande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa\nche l\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie\nprocedurali applicabili all\u0027allontanamento degli stranieri). Il\ntrattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto l\u0027ambito di\napplicazione dell\u0027art. 5, § 1, lettera f), CEDU (vedi Corte EDU,\ngrande camera, 15 dicembre 2016, ... e altri c. Italia), ed e\u0027\naccettabile - sottolineava la Corte dei diritti umani (vedi Corte\nEDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli\nStati di prevenire l\u0027immigrazione illegale nel rispetto dei propri\nobblighi internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di\nGinevra del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della\nCEDU. Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati\ndi contrastare i tentativi sempre piu\u0027 frequenti di eludere le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve privare i richiedenti asilo\ndella protezione offerta da tali convenzioni, sicche\u0027 il\ntrattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello\nstraniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale - in una privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte di\nStrasburgo - punto fondamentale -, occorre tenere conto del fatto che\nla misura e\u0027 applicabile non a coloro che hanno commesso reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene la decisione di\ndisporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga\nrichiede un rapido controllo da parte dei Tribunali, tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la\nCorte di giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di giustizia UE, grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti\n72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un cittadino di un\nPaese terzo, che avvenga in forza della direttiva 2008/115\nnell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno\nirregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell\u0027ambito del\ntrattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in\nforza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del\nrichiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro\ncompetente per l\u0027esame della sua domanda, costituisce un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027art. 6 della CDFUE.\nInfatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva 2013/33,\nuna misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una persona in un\nluogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto di\ntale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro, essere trasferita\nalla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115 e\nnel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone\nall\u0027interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. Orbene, la finalita\u0027\ndelle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115,\ndella direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013, non e\u0027 il\nperseguimento o la repressione di reati, bensi\u0027 la realizzazione\ndegli obiettivi perseguiti da tali strumenti in materia,\nrispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di protezione\ninternazionale e di trasferimento di cittadini di Paesi terzi. Da\nultimo, la Corte costituzionale (sentenza n. 96/2025: vedi punto 11\ndel Considerato in diritto) ha ribadito che i procedimenti di\nconvalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano i\ntrattenimenti di richiedenti protezione internazionale non hanno\nnulla a che vedere con procedimenti di convalida di misure aventi\ncarattere sanzionatorio. \n Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione)\nasserita affinita\u0027 tra procedimento di convalida dell\u0027arresto in\nesecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla proroga del trattenimento del richiedente protezione\ninternazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle Corti di appello in quest\u0027ultima\nmateria, che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle Corte di appello, per\ngiunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di appello, senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte\ndei consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di\nquesta materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire\nragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne\u0027 persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l\u0027avere sottratto questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al giudice appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi attraverso\nun onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire\nesigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2, della Costituzione, mentre\nvieta l\u0027istituzione di giudici straordinari o giudici speciali,\nammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi giudiziari\nordinari di Sezioni specializzate per determinate materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di\nmantenere concentrate presso la competente Sezione specializzata,\nistituita presso i Tribunali distrettuali, tutte le materie alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n Infine, la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3\ndella Costituzione. \n Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti\nprocessuali il legislatore gode di ampia discrezionalita\u0027,\ncensurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del\n2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse\ngiustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha inciso sul\ncarattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale derivanti\ndall\u0027accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della\ncommissione di reati da parte di cittadini comunitari o\nextracomunitari, assimilazione che non vi puo\u0027 essere, riguardando le\nconvalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione tra il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei\nTribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione di un giudice specializzato,\ntabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e\nsoggetto a stringenti obblighi formativi. \n L\u0027intervento normativo in questione ha frustrato l\u0027esigenza di\nspecializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti, con un significativo cambio di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n Peraltro, la non felice formulazione delle nuove norme, come\nvisto, ha determinato finora sul piano organizzativo l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili\ndelle Corti di appello, ora alle Sezioni penali delle stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio\n2025 dalla Prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e\nc) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima sezione penale, con la\nconseguente necessita\u0027 di prevedere forme di raccordo operativo con\nle Corti di appello che consentisse la trasmissione degli atti a\nmezzo di una casella ad hoc di PEC. \n La normativa modificata ha assegnato alle Corti di appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017) la competenza a\nprovvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che\ndispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di\n«riesame», che, come visto, secondo la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento\ncamerale ex art. 737 c.p.c., e per il principio della concentrazione\ndelle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della\nconvalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n.\n2457). Ma tale procedimento sarebbe di competenza di un giudice\ncollegiale (vedi art. 50-bis, ultimo comma, c.p.c., non essendo\ndiversamente disposto), sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come vada\nintrodotto dinanzi alle Corti di appello, che giudicano\nmonocraticamente, attualmente individuate quali Autorita\u0027 giudiziarie\ncompetenti sulle convalide e sulle proroghe. \n 3.3. Rispetto agli artt. 3, 10, comma 3, e 24 della Costituzione,\nnonche\u0027 agli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4, CEDU, e agli artt. 9 della\ndirettiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n Gli artt. 18 e 18-bis del decreto-legge n. 145/2024, come\nmodificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024, come\nvisto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis dell\u0027art. 6\ndel decreto legislativo n. 142/2015, nonche\u0027 modificando il comma 6\ndell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998, hanno sostanzialmente\nprevisto che avverso i decreti di convalida dei provvedimenti che\ndispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale e\u0027 ammesso ricorso per\ncassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi\ndi cui alle lettere a), b) e c) dell\u0027art. 606 c.p.p. Per effetto\ndella sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, per il giudizio\ndi cassazione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni\ndell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69/2005. \n Dunque, avverso l\u0027emanando provvedimento da parte di questo\nconsigliere, alle parti, e, in particolare, al trattenuto, e\u0027\nattribuita, come in precedenza, la possibilita\u0027 di presentare ricorso\nper cassazione. Tuttavia, i termini per presentare il ricorso si\nriducono sensibilmente, passando dagli ordinari termini di\npresentazione del ricorso per cassazione civile - previsto in\nprecedenza - di cui all\u0027art. 360 c.p.c. (sessanta giorni, se il\nprovvedimento e\u0027 notificato: art. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e\u0027\nnotificato: art. 327 c.p.c.) ad appena cinque giorni dalla\ncomunicazione del provvedimento. Inoltre, si modificano e riducono\nsensibilmente anche i motivi di ricorso, che non sono piu\u0027 quelli\nprevisti dall\u0027art. 360 c.p.c., ma quelli di cui all\u0027art. 606, lettere\na), b) e c) c.p.p. \n E\u0027 evidente l\u0027intenzione del legislatore di applicare, anche, e\nsoprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante la\nconvalida del provvedimento questorile che dispone o proroga il\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale lo schema\nprocedimentale proprio del MAE, benche\u0027, come visto, si tratti di\nprocedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti a\ntutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti. \n Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del\n2025, il legislatore, come e\u0027 noto, dispone di un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 nella conformazione degli istituti processuali,\nincontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o\narbitrarieta\u0027 delle scelte compiute. Nella materia processuale,\nquindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere\nparticolarmente rispettoso della discrezionalita\u0027 legislativa, in\nquanto la disciplina del processo e\u0027 frutto di delicati bilanciamenti\ntra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicche\u0027\nogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad\nassicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno di tali principi o interessi,\nrischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ed e\u0027\ninnegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del\ngiudizio di legittimita\u0027 sul trattenimento dello straniero risponda\nad opzioni assiologiche di significativa complessita\u0027, essendo il\nlegislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l\u0027esigenza di\nassicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla liberta\u0027\ndella persona e la necessita\u0027 che il processo si dipani secondo\ncadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le\nparti. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite\nal sindacato della discrezionalita\u0027 del legislatore in materia\nprocessuale e\u0027 senz\u0027altro ravvisabile quando emerga\nun\u0027ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica della verita\u0027 processuale, condotta dal\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di\nuna decisione che sia il piu\u0027 possibile \"giusta\"» (vedi anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n Orbene, la disciplina che e\u0027 scaturita dalle modifiche apportate\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 187/2024, premesso quanto rappresentato in precedenza circa la\nmancanza di qualsiasi motivazione a sostegno dell\u0027intervento\nriformatore, attuato con decretazione di urgenza, comprime\nirragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando la\nconcretezza del diritto ad un ricorso effettivo, che, anche sulla\nbase del diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), deve essere\nassicurato alle parti, e, in particolare, al richiedente protezione\ninternazionale trattenuto. \n Al riguardo, occorre rappresentare che ne\u0027 la direttiva\n2013/33/UE, ne\u0027 l\u0027art. 5, § 4, CEDU impongono di istituire un secondo\nlivello di giurisdizione per esaminare la legittimita\u0027 del\ntrattenimento. Laddove, pero\u0027, il diritto nazionale preveda un\ngiudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti\ndi cui all\u0027art. 5, § 4, CEDU (cfr. Corte EDU, 17 aprile 2014,\nGayratbek Saliyev c. Russia, punti 76-79). \n In forza dell\u0027art. 9 della direttiva 2013/33/UE e dell\u0027art. 26\ndella direttiva 2013/32/UE, letti in combinato disposto con gli artt.\n6, 18 e 47 CDFUE, gli Stati membri devono assicurare una tutela\nrapida ed effettiva dei diritti individuali derivanti dal diritto\ndell\u0027Unione. \n Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del\nLussemburgo (vedi la gia\u0027 citata Corte di giustizia UE, grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), come\nrisulta dall\u0027insieme delle disposizioni in parola, il legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni sostanziali,\nma ha altresi\u0027 introdotto norme comuni procedurali, al fine di\ngarantire l\u0027esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che\nconsenta all\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente di liberare\nl\u0027interessato, se del caso dopo un esame d\u0027ufficio, non appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non e\u0027 piu\u0027, legittimo.\nAffinche\u0027 un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il\nrispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita\u0027 di una misura\ndi trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare,\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare\nsu tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della\nverifica di detta legittimita\u0027. A tal fine, essa deve poter prendere\nin considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti\ndall\u0027autorita\u0027 amministrativa che ha disposto il trattenimento\niniziale. Essa deve altresi\u0027 poter prendere in considerazione i\nfatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente\nsottoposti dall\u0027interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare,\nladdove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai\nfini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone\nnell\u0027ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere\ncircoscritti ai soli elementi dedotti dall\u0027autorita\u0027 amministrativa\n(v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14,\npunti 62 e 64, nonche\u0027 del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn,\nC-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici europei, in\nconsiderazione dell\u0027importanza del diritto alla liberta\u0027, della\ngravita\u0027 dell\u0027ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento\ndi persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione\ndi reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite\ndal legislatore dell\u0027Unione, di una tutela giurisdizionale di livello\nelevato che consenta di conformarsi alla necessita\u0027 imperativa di\nliberare una tale persona laddove i presupposti di legittimita\u0027 del\ntrattenimento non siano, o non siano piu\u0027, soddisfatti, l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli\nelementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come\nintegrati o chiariti nell\u0027ambito di misure procedurali che essa\nritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e,\nsulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la\nviolazione di un presupposto di legittimita\u0027 derivante dal diritto\ndell\u0027Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata\ndedotta dall\u0027interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello\nconsistente, per l\u0027autorita\u0027 giudiziaria che e\u0027 cosi\u0027 indotta a\nrilevare d\u0027ufficio un siffatto presupposto di legittimita\u0027,\nnell\u0027invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul\npresupposto in parola, in conformita\u0027 al principio del\ncontraddittorio. A tal riguardo, non si puo\u0027, in particolare,\nammettere che, negli Stati membri in cui le decisioni di\ntrattenimento sono adottate da un\u0027autorita\u0027 amministrativa, il\nsindacato giurisdizionale non comprenda la verifica, da parte\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria, sulla base degli elementi sopra\nevidenziati, del rispetto di un presupposto di legittimita\u0027 la cui\nviolazione non sia stata sollevata dall\u0027interessato. Orbene,\naggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione assicura che la\ntutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla liberta\u0027 sia\ngarantita in modo efficace in tutti gli Stati membri, che essi\nprevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e\u0027 adottata\nda un\u0027autorita\u0027 amministrativa con sindacato giurisdizionale o un\nsistema nel quale tale decisione e\u0027 adottata direttamente da\nun\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n Gia\u0027 la Corte costituzionale (sentenza n. 39/2025) ha rilevato\nl\u0027inidoneita\u0027 del modello processuale del MAE (in particolare quello\nconsensuale) ad assicurare alle parti un nucleo minimo di\ncontraddittorio e di difesa, tenuto conto della eterogeneita\u0027,\noggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato\nd\u0027arresto europeo e il giudizio concernente la convalida del\ntrattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e\u0027 stata\nsostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere intervenuta in\nvia di urgente supplenza, ha auspicato, in sostanza, un nuovo\nintervento del legislatore rispettoso dei principi costituzionali\n(vedi punto 7 del Considerato in diritto). D\u0027altra parte, la\nparticolare concentrazione del rito in materia di mandato di arresto\neuropeo e\u0027 fortemente condizionata dal rispetto dei rigidi termini\nimposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall\u0027art. 22-bis della\nlegge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il MAE consensuale che\nper quello ordinario. \n Nel giudizio di legittimita\u0027 sulla convalida del trattenimento e\u0027\ncertamente necessario assumere decisioni giudiziarie rapide nel\nrispetto dell\u0027art. 5, § 4, CEDU; e tuttavia, come precisato dalla\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo (vedi la gia\u0027 citata Corte EDU 17\naprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia, punto 76), lo standard di\n«rapidita\u0027» e\u0027 meno rigoroso nei giudizi di impugnazione. Cio\u0027 che\nconta, come visto, e\u0027 che sia assicurato il pieno esercizio dei\ndiritti che l\u0027ordinamento europeo conferisce ai richiedenti asilo\n(vedi Corte di giustizia UE, 31 gennaio 2013, causa C-175/11, punto\n75, dove si precisa che i richiedenti asilo devono beneficiare di un\ntermine sufficiente per raccogliere e presentare gli elementi\nnecessari a suffragare le loro domande). \n Sotto questo profilo, dunque, appare evidente come il minimo\ntermine di giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento (a\nfronte dei precedenti piu\u0027 lunghi termini) per presentare ricorso per\ncassazione avverso il decreto di convalida o non convalida del\ntrattenimento o della proroga del trattenimento costituisce\nun\u0027eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale\nda frustrare l\u0027effettivita\u0027 del diritto all\u0027impugnazione. \n Ma anche sotto il profilo dei motivi di ricorso per cassazione\nesperibili, il diritto di difesa appare concretamente ed\nirragionevolmente compresso rispetto al passato. \n Come gia\u0027 osservato dalla Corte costituzionale (vedi sempre\nsentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita\u0027 sulla\nconvalida del trattenimento e\u0027 connaturale la contestazione del\npotere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la\ncontrapposizione tra le parti - oltre che il coinvolgimento di\ndiritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato della\nCorte di cassazione puo\u0027 estendersi alla verifica di profili che\neccedono la regolarita\u0027 della adozione della misura restrittiva in\nse\u0027 considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027\nformatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio, la\ndecisione sulla convalida puo\u0027, infatti, involgere, sia pure\nincidentalmente, anche la \"manifesta illegittimita\u0027\" del\nprovvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l\u0027espulsione o il\nrespingimento (ex multis, Corte di cassazione, Sezione prima civile,\nordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato\nla possibilita\u0027 che il giudizio di convalida assuma una simile\nampiezza, evidenziando che \"[i]l trattenimento costituisce la\nmodalita\u0027 organizzativa prescelta dal legislatore per rendere\npossibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0027art. 14, comma 1,\nche lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia\naccompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale.\nIl decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai\nsensi dell\u0027art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi\nil presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto\ntale non puo\u0027 restare estraneo al controllo dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria\" (sentenza n. 105 del 2001).» \n Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida) del\ntrattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente\nasilo e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui\nall\u0027art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p. Come rilevato nella\nrelazione del Massimario della Cassazione n. 1 del 2 gennaio 2025\n(vedi pag. 27), rispetto al passato, quando il provvedimento era\nimpugnabile per tutti i motivi di ricorso previsti dall\u0027art. 360\nc.p.c., vi e\u0027 stata una significativa contrazione dei casi di\nricorribilita\u0027 in cassazione. \n Invero, tralasciando il primo motivo (che attiene all\u0027ipotesi\ndell\u0027eccesso o straripamento dei poteri), quello previsto dalla\nlettera b) dell\u0027art. 606 c.p.p. si riferisce all\u0027inosservanza o\nerronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche,\ndi cui si deve tenere conto nell\u0027applicazione della legge penale. Il\nvizio in questione riguarda l\u0027erronea interpretazione della legge\npenale sostanziale (ossia la sua inosservanza), ovvero l\u0027erronea\napplicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l\u0027erronea\nqualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto\nsotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di\nun\u0027erronea applicazione della legge in ragione di una carente o\ncontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta,\ndenunciabile sotto l\u0027aspetto del vizio di motivazione (Cass. pen.\nsez. V, 7 ottobre 2016, n. 47575). E\u0027 evidente che trattasi di vizio\nnon deducibile nel caso di specie, non essendo coinvolta la legge\npenale sostanziale nella materia dei trattenimenti (sicche\u0027, sotto\nquesto profilo e\u0027 opinabile la decisione assunta in una prima\npronuncia della Cassazione penale - vedi Cass. pen. sez. I, 7 marzo\n2025, n. 9556 - che ha ritenuto che il richiamo all\u0027inosservanza o\nerronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di\nlegittimita\u0027 impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano\nuna restrizione analoga alla liberta\u0027 personale, ancorche\u0027 non\nespressamente definite come «penali» dal legislatore, tali essendo\nquelle sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal\nprovvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la\ncui stabile legittimita\u0027 si ricollega al provvedimento\ngiurisdizionale richiesto dall\u0027art. 13 della Costituzione: in\nmotivazione, la Corte ha precisato che la decisione di convalida del\ntrattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo duplice\nche la rende assimilabile all\u0027ordinanza di convalida dell\u0027arresto o\ndel fermo emessa all\u0027esito dell\u0027udienza di cui all\u0027art. 391 cod.\nproc. pen. e, al contempo, all\u0027ordinanza applicativa di una misura\ncautelare personale. Invero, il vizio in esame attiene\nall\u0027inosservanza della legge penale sostanziale, mentre e\u0027 quello di\ncui alla lettera c) dell\u0027art. 606 c.p.p. che riguarda l\u0027inosservanza\ndella legge processuale penale; peraltro, non si tiene conto che in\nmateria di impugnazione vige il principio di tassativita\u0027, sicche\u0027 e\u0027\nlegittimo dubitare della possibilita\u0027 di interpretazioni estensive o\nanalogiche). \n L\u0027art. 606 lettera c) c.p.p. allude alla violazione delle norme\nprocessuali penali, tenuto conto del chiaro riferimento a vizi\nriguardanti atti o prove penali (nullita\u0027, inutilizzabilita\u0027,\ninammissibilita\u0027, decadenza). Ancora una volta, dunque, non sembra\npossibile denunciare con questo motivo di ricorso vizi che attengono\nal procedimento di convalida del trattenimento o della sua proroga,\nche, come detto, segue un rito civile. La Cassazione penale, in una\nprima pronuncia, ha ritenuto possibile denunciare ai sensi dell\u0027art.\n606, lettera c) c.p.p. (in combinato disposto con l\u0027art. 111, comma\n7, della Costituzione) la nullita\u0027 del provvedimento di convalida per\nmotivazione mancante o apparente (Cass. pen. sez. I, 24 gennaio 2025,\nn. 2967). Sostanzialmente, come osservato anche dalla Corte\ncostituzionale (sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del Considerato in\ndiritto), in questa prima pronuncia si e\u0027 concretamente fatta\napplicazione dell\u0027art. 111, comma 7, della Costituzione («Peraltro,\nle prime pronunce di legittimita\u0027 che hanno fatto applicazione del\nnuovo rito hanno affermato che l\u0027art. 111, settimo comma, della\nCostituzione garantisce in ogni caso la possibilita\u0027 di ricorrere\ncontro i provvedimenti restrittivi della liberta\u0027 personale \"per\nviolazione di legge\": nozione nella quale \"va ricompresa la\nmotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [...]\nintesa quest\u0027ultima come motivazione \u0027del tutto priva dei requisiti\nminimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a\nrendere comprensibile l\u0027iter logico seguito dal giudice di merito\n[...]\u0027\" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di\ncassazione, Sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556,\ndepositata in pari data)»). \n In buona sostanza, quello che emerge e\u0027 la possibilita\u0027 di\ncensurare il provvedimento di convalida (o non convalida) e di\nproroga o meno del trattenimento esclusivamente per violazione di\nlegge, che, con riferimento, in particolare, alla motivazione del\nprovvedimento, si traduce nella doglianza circa l\u0027assenza o la mera\napparenza della motivazione, non essendo ricompreso anche il vizio\ndella motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero\nancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile. \n Tutto cio\u0027 a fronte degli ampi poteri che la giurisprudenza, in\nossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive\nCorti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al giudice della\nconvalida o della proroga del trattenimento, che puo\u0027 spingersi,\nanche di ufficio, a verificare le condizioni di manifesta\nillegittimita\u0027 della revoca del titolo di protezione, in quanto\nindefettibile presupposto della disposta privazione della liberta\u0027\npersonale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato\nall\u0027espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019, n. 7841); ovvero,\npuo\u0027 spingersi, oltre che all\u0027esistenza ed efficacia del\nprovvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di\nmanifesta illegittimita\u0027 del medesimo, in quanto indefettibile\npresupposto della disposta privazione della liberta\u0027 personale (Cass.\nciv., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero puo\u0027 spingersi a rilevare\nincidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta\nillegittimita\u0027 del provvedimento espulsivo, che puo\u0027 consistere anche\nnella situazione di inespellibilita\u0027 dello straniero (Cass. civ., 7\nmarzo 2017, n. 5750), e cio\u0027, alla luce di un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 14 del decreto legislativo n.\n286 del 1998 in relazione all\u0027art. 5 par. 1 della CEDU (che consente\nla detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che\nla procedura sia regolare). In buona sostanza, in sede di convalida o\nproroga del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice,\ncompatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi\nin modo completo ed esaustivo, anche mediante l\u0027acquisizione\nofficiosa degli elementi di prova documentale relativi a\nprovvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso\nsulla legittimita\u0027 del decreto di espulsione e, quindi, del decreto\ndi trattenimento (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2025, n. 3843). \n Rispetto al passato, cio\u0027 costituisce un indubbio e, si\nribadisce, irragionevole restringimento dei diritti difensivi, ove si\nconsideri che in precedenza, ai sensi dell\u0027art. 360 c.p.c. il\nprovvedimento di convalida era censurabile in cassazione sulla base\ndi una piu\u0027 ampia sfera di motivi. \n Soffermandoci soltanto sulla possibilita\u0027 di censurare la\nmotivazione del provvedimento, deve rilevarsi che, secondo la\nCassazione, la riformulazione dell\u0027art. 360, primo comma, n. 5,\nc.p.c., disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.\n83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere\ninterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall\u0027art. 12\ndelle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del\nsindacato di legittimita\u0027 sulla motivazione. Pertanto, e\u0027\ndenunciabile in cassazione solo l\u0027anomalia motivazionale che si\ntramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in\nquanto attinente all\u0027esistenza della motivazione in se\u0027, purche\u0027 il\nvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal\nconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce\nnella «mancanza assoluta di motivi sotto l\u0027aspetto materiale e\ngrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile\ntra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed\nobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del\nsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ. sez.\nun., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel\nvizio denunciabile ai sensi dell\u0027art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. vi\nrientrano anche vizi della motivazione (quali «il contrasto\nirriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero la «motivazione\nperplessa ed obiettivamente incomprensibile») che nel processo penale\nsono denunciabili in Cassazione non ai sensi dell\u0027art. 606, lettera\nc) c.p.p., ma ai sensi dell\u0027art. 606 lettera e) c.p.p. - vedi Cass.\npen. sez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318, Cass. pen. sez. II, 4 marzo\n2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata. \n D\u0027altra parte, la Cassazione ha affermato che in tema di\ntrattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime\nprocessuale conseguente al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i\nprovvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per\nmotivi afferenti a violazioni di norme del codice di procedura\ncivile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, decreto legislativo\n25 luglio 1998, n. 286, pur riferendosi al solo giudizio di\nlegittimita\u0027, richiama espressamente il solo art. 606, comma 1,\nlettere a), b), e c), c.p.p., dispiegando una chiara influenza\nretrospettiva sulle norme processuali applicabili al rito nel\nprecedente grado di giudizio (Cass. pen. sez. I, 28 aprile 2025, n.\n16441: in motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione del\nprincipio generale del «favor impugnationis», le doglianze\ncivilistiche possono essere comunque prese in considerazione laddove\ncompatibili con i parametri di cui all\u0027art. 606 c.p.p.). \n Quest\u0027ultima questione di legittimita\u0027 costituzionale\n(tralasciando gli altri rilievi, benche\u0027 sussiste fra tutte le\nquestioni un identico filo conduttore che e\u0027 rappresentato, in buona\nsostanza, dalla irragionevolezza del complessivo intervento\nriformatore normativo, assunto, con decretazione di urgenza, senza\nalcuna giustificazione e senza alcuna evidente esigenza\ncostituzionale) assume rilievo nell\u0027ambito del presente procedimento\npoiche\u0027, come detto, l\u0027emanando provvedimento di proroga (o meno) del\ntrattenimento e\u0027 impugnabile soltanto in questo modo, sicche\u0027, una\nvolta emesso il decreto, le parti sono obbligate ad impugnarlo\nadeguandosi ad una normativa che, per le ragioni descritte, si espone\na rilievi di incostituzionalita\u0027. E\u0027 noto che la Corte di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto infondate analoghe questioni sollevate in\nsede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cass. pen. sez. I, 22\naprile 2025, n. 15748). Tuttavia, a parte il rilievo della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa in materia processuale, che la Corte\n(contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene esercitata nel\ncaso di specie in maniera non manifestamente irragionevole e/o\narbitraria, la Cassazione e\u0027 giunta a valutare l\u0027infondatezza delle\neccezioni sulla base della valutazione postuma dell\u0027esercizio del\npotere di impugnazione, e cioe\u0027 sulla base della considerazione che\nil ricorso per cassazione era stato comunque presentato e su una\nvalutazione in concreto delle ragioni difensive esposte, ritenute\nesaustive e complete. Tuttavia, una questione di legittimita\u0027 che\nattiene all\u0027irragionevole ed eccessiva compressione delle garanzie\ndifensive legate al diritto di impugnazione non puo\u0027 essere valutata\nche in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio» (il termine\ndi cinque giorni puo\u0027 essere sufficiente per un ricorrente per\narticolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per\nun altro, specie ove si consideri la peculiarita\u0027 del giudizio di\nlegittimita\u0027 e la restrizione dei motivi di impugnazione), nel\nconfronto con la disciplina precedente, e, pertanto, assume rilevanza\nproprio in questa sede. \n La questione, essendo sollevata nell\u0027ambito di un giudizio di\nproroga del trattenimento di un richiedente protezione\ninternazionale, disposto ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto\nlegislativo n. 142/2015, e\u0027 limitata a verificare la conformita\u0027 a\ncostituzione di questo procedimento, affidato, per effetto delle\nnorme censurate, alla Corte di appello in composizione monocratica, e\nnon piu\u0027 alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali.\nValutera\u0027 la Corte, in caso di ritenuta fondatezza della questione,\nse estenderla ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87/1953 in via\nderivata a tutte le norme che hanno modificato il giudizio di\nconvalida del provvedimento questorile di trattenimento o di proroga\ndel richiedente protezione internazionale in tutti i casi previsti\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 187/2024. \n Giova, infine, rilevare che questo consigliere non ignora che\naltri consiglieri di questa Corte (pervero, solo quelli addetti\nordinariamente al settore civile), assegnati tabellarmente alla\ntrattazione dei procedimenti di convalida dei provvedimenti\nquestorili che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti\nprotezione internazionale, hanno ritenuto di respingere le eccezioni\ndi illegittimita\u0027 costituzionale prospettate dai difensori dei\ntrattenuti sulla base delle argomentazioni sopra esposte, ovvero,\ncomunque, di non sollevare di ufficio analoghe questioni. \n Le motivazioni variamente prospettate per affermare\nl\u0027infondatezza delle censure di incostituzionalita\u0027 non sono\ncondivisibili. \n Occorre premettere che il giudice a quo non solleva questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale solo se ritiene la questione non\nrilevante nel giudizio e/o manifestamente infondata. Non e\u0027\nsufficiente che la questione sia infondata, ma occorre che sia\nmanifestamente infondata. In presenza di un dubbio, che puo\u0027 esservi\nanche a fronte dell\u0027impossibilita\u0027 di prospettare interpretazioni\ncostituzionalmente conformi, la questione andrebbe sollevata. \n I provvedimenti che si andranno ad esaminare non dubitano della\nrilevanza delle questioni proposte, con esclusione della sola\nquestione che attiene all\u0027ingiustificata compressione del diritto di\ndifesa, sotto il profilo del diritto di impugnazione, in relazione\nalle modifiche legislative che hanno riguardato il ricorso per\ncassazione proponibile avverso il provvedimento di convalida.\nDubitano, come detto, della fondatezza delle ulteriori questioni\nproposte. \n Quanto al primo profilo (la violazione dell\u0027art. 77, comma 2,\ndella Costituzione), in alcuni decreti (vedi decreti emessi nei\nprocedimenti n. 681/2025 R.G. - trattenuto ... - e n. 721/2025 R.G. -\ntrattenuto ... -, rispettivamente nelle date del ... e dell\u0027...) si\nallude ad una sorta di assiomatica sussistenza dei caratteri di\nnecessita\u0027 ed urgenza nella materia della protezione internazionale\nche renderebbe legittima la scelta dell\u0027utilizzo del decreto-legge da\nparte dell\u0027Esecutivo («parimenti anche la scelta di utilizzare il\nmeccanismo del decreto-legge non appare al di fuori dei limiti che la\nCostituzione pone alla possibilita\u0027 di legiferare dell\u0027Esecutivo, non\npotendo dubitarsi prima facie che la materia della protezione\ninternazionale rivesta, per tutte le implicazioni sociali che assume\ne per la dimensione del fenomeno -- quel carattere di necessita\u0027 ed\nurgenza, imposto dall\u0027art. 77 della Costituzione che giustifica\nl\u0027adozione di un provvedimento legislativo che in ogni caso e\u0027 gia\u0027\npassato al vaglio del Parlamento»). In altro provvedimento (decreto\nemesso in data ... nel procedimento a carico del trattenuto ...),\nriprendendo solo l\u0027accenno contenuto nella precedente argomentazione,\nsi sostiene che, essendo lo spostamento della competenza introdotto\ncon emendamento apportato al decreto-legge dalla legge di\nconversione, atto del Parlamento, tenuto conto dei rapporti di mera\ninterrelazione funzionale intercorrenti fra decreto-legge e legge di\nconversione (e si cita Corte costituzionale n. 22/2012), parrebbe\nrappresentare una circostanza ostativa alla rilevazione immediata,\nnella norma introdotta con la legge di conversione, di una violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n Cio\u0027 detto, va innanzitutto ribadito che la legge di conversione\nnon sana il vizio in procedendo costituito dalla mancanza dei\npresupposti previsti dall\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione.\nInoltre, se e\u0027 vero che, in passato, la Corte costituzionale ha\naffermato che, con riferimento alla adozione di nuove norme da parte\ndel Parlamento nel corso dell\u0027esame di un disegno di legge di\nconversione di un decreto-legge, non e\u0027 pertinente il richiamo\nall\u0027art. 77 della Costituzione, cio\u0027 in quanto «la valutazione\npreliminare dei presupposti della necessita\u0027 e dell\u0027urgenza investe\n(...), secondo il disposto costituzionale, soltanto la fase della\ndecretazione di urgenza esercitata dal Governo, ne\u0027 puo\u0027 estendersi\nalle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge,\npossano avere introdotto come disciplina «aggiunta» a quella dello\nstesso decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento e\nche - a differenza di quella espressa con la decretazione d\u0027urgenza\ndel Governo - non dispone di una forza provvisoria, ma viene ad\nassumere la propria efficacia solo al momento dell\u0027entrata in vigore\ndella legge di conversione» (sentenza n. 391 del 1995); tuttavia,\nsuccessivamente, lo stesso giudice delle leggi, con la sentenza n.\n171 del 2007, ha mutato orientamento sul punto, precisando - dopo\naver ribadito che la legge di conversione non ha efficacia sanante di\neventuali vizi del decreto-legge - che «le disposizioni della legge\ndi conversione in quanto tali» - nei limiti, cioe\u0027, in cui «non\nincidono in modo sostanziale sul contenuto normativo delle\ndisposizioni del decreto», come nel caso (allora) in esame - «non\npossono essere valutate, sotto il profilo della legittimita\u0027\ncostituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso». La Corte\nha aggiunto che «a conferma di cio\u0027, si puo\u0027 notare che la legge di\nconversione e\u0027 caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una\nsituazione tutta particolare, al punto che la presentazione del\ndecreto per la conversione comporta che le Camere vengano convocate\nancorche\u0027 sciolte (art. 77, secondo comma, della Costituzione) e il\nsuo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che\nregola l\u0027iter dei disegni di legge proposti dal Governo». Seguendo il\nsuddetto piu\u0027 recente orientamento, la Corte (sentenza n. 355/2010)\nha ulteriormente precisato che la valutazione in termini di\nnecessita\u0027 e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per\nquelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge,\nche non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della\ndecretazione d\u0027urgenza; mentre tale valutazione non e\u0027 richiesta\nquando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto a tale contenuto. \n Orbene, nel caso di specie, le norme oggetto di censura (gli\nartt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito,\ncon modifiche, dalla legge n. 187/2024) sono state introdotte dal\ndecreto-legge (salvo l\u0027art. 18-bis, che costituisce norma di\ncoordinamento rispetto alle modifiche apportate dalla legge di\nconversione all\u0027art. 16) e modificate dalla legge di conversione.\nTuttavia, non si e\u0027 trattato di modifiche eterogenee o estranee\nrispetto al contenuto del decreto di urgenza, ma hanno riguardato le\ndisposizioni processuali introdotte dal decreto-legge. Dunque, anche\nrispetto ad esse va effettuata la verifica costituzionale dei\npresupposti legittimanti la decretazione di urgenza. \n Quanto, poi, alla ritenuta implicita sussistenza di un caso\nstraordinario di necessita\u0027 ed urgenza che di per se\u0027 va rinvenuto\nnella materia della protezione internazionale per tutte le\nimplicazioni sociali che assume e per la dimensione del fenomeno, si\nomette di considerare che la Corte esclude che siano sufficienti\napodittiche enunciazioni dell\u0027esistenza di ragioni di necessita\u0027 ed\nurgenza per legittimare l\u0027uso della decretazione di urgenza, ed il\ndettato costituzionale non prevede l\u0027attribuzione di tale natura, di\nper se\u0027, a particolari materie. Pertanto, anche con riguardo alla\nmateria della protezione internazionale l\u0027intervento legislativo\ndell\u0027Esecutivo deve trovare legittimazione in un caso straordinario\ndi necessita\u0027 ed urgenza, che deve pure sempre essere esplicitato\nnell\u0027atto legislativo, sebbene sulla base di quegli indici intrinseci\ned estrinseci alla disposizione censurata di cui si e\u0027 detto. \n Passando all\u0027esame del secondo profilo (la violazione degli artt.\n3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della Costituzione), nei decreti n.\n681/2025 R.G. e n. 721/2025 R.G. si legge testualmente: «le\ndisposizioni censurate, che prevedono una competenza della Corte di\nappello, derogatoria rispetto alla competenza civile delle Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i Tribunali, se pure vanificando - in parte - l\u0027esigenza di\nspecializzazione in detta materia danno luogo ad un sistema confuso,\ncon un intreccio e una sovrapposizione di competenze tra i diversi\norgani giurisdizionali e il concreto rischio di interferenze e\ncontrasti delle decisioni assunte in riferimento allo stesso\nsoggetto, tuttavia non presentano, al di la\u0027 della discutibilita\u0027 di\ndette scelte, profili di manifesta irragionevolezza; la scelta di\nindividuare una competenza della Corte di appello, se pure appare\ndiscutibile ed inopportuna nell\u0027ottica dei principi di economia\nprocessuale e di una corretta ed oculata gestione delle risorse\ndisponibili, al fine di contenere i tempi di definizione di processi,\nnon appare tuttavia privare il soggetto trattenuto di adeguata tutela\ngiurisdizionale, considerata la residua competenza della Corte di\nappello come giudice di secondo grado in materia di proiezione\n[rectius protezione], sicche\u0027 non appare in contrasto con i principi\ndella Costituzione, rientrando detta scelta nell\u0027ambito delle opzioni\ndel legislatore, entro il perimetro dei principi costituzionali»).\nNel decreto che riguarda il trattenuto ..., si pone, invece,\nl\u0027accento sulla circostanza che lo spostamento di competenza alle\nCorti di appello ha riguardato provvedimenti di convalida di misure\namministrative di trattenimento che incidono sulla liberta\u0027 personale\ne che non evidenziano una funzione cautelare rispetto al merito delle\ndecisioni che le Sezioni specializzate sono chiamate ad adottare\nnelle materie rientranti nella loro competenza, con cui non\ninterferirebbero, risultando tipicamente strumentali rispetto ad\nesigenze procedimentali (correlate alla definzione della domanda di\nprotezione internazionale), e cio\u0027 potrebbe consentire di cogliere\nuna loro specificita\u0027, peraltro connotata da delicate ricadute sul\npiano dei diritti di liberta\u0027 personale, che escluderebbe il profilo\ndi irrazionalita\u0027 paventato; per altro aspetto, la delimitazione\ndell\u0027ambito operativo del giudice specializzato non sembra presidiata\nda garanzie costituzionali, essendo per lo piu\u0027 ricondotta al tema\ndella distribuzione degli affari. \n Con riguardo agli argomenti esposti nei decreti nn. 681/2025 e\n721/2025 R.G., si sono sottolineati i passi della motivazione di tali\nprovvedimenti che evidenziano (taluni) profili di irragionevolezza\ndell\u0027intervento normativo oggetto di censura, che, sia pure ritenuti\nnon manifesti, tuttavia risultano ben presenti e messi in risalto.\nOccorre ribadire ancora una volta che non va sollevata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale solo in presenza di manifesta\ninfondatezza delle censure. Nel caso di specie, l\u0027avere individuato e\nsegnalato plurimi profili di irragionevolezza della normativa\ncensurata, sia pure non ritenuti manifesti, costituisce sufficiente\nragione per sottoporre al giudice delle leggi la questione, in quanto\nnon la rende manifestamente infondata. Peraltro, i profili messi in\nevidenza nei citati provvedimenti (l\u0027intreccio e la sovrapposizione\ndi competenze tra diversi organi giurisdizionali e il concreto\nrischio di interferenze e contrasti delle decisioni assunte in\nriferimento allo stesso soggetto) sono stati ritenuti dalla Corte\ncostituzionale alla base della declaratoria di incostituzionalita\u0027\npronunciata con la sentenza n. 39 del 2025, a dimostrazione di come\nla questione non risulti affatto manifestamente infondata. Va ancora\naggiunto che la Corte di appello, dopo la riforma del 2017, aveva\nperso una specifica competenza nella materia della protezione\ninternazionale stricto sensu intesa (salvo i residui giudizi di\nimpugnazione relativi a procedimenti iscritti in primo grado fino al\n18 agosto 2017), sicche\u0027 la Corte di appello ha riacquistato\ncompetenza in materia proprio per effetto della normativa sospettata\ndi incostituzionalita\u0027, e, a parte, i procedimenti di convalida,\nresidua competenza della Corte solo in materia di reclamo avverso i\ndecreti che decidono sull\u0027istanza di sospensione del provvedimento\nimpugnato adottato dalla Commissione territoriale. Sicche\u0027, ritenere\ngiustificata l\u0027attribuzione della competenza alla Corte di appello\nnei procedimenti di convalida dei provvedimenti che dispongono o\nprorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale\nsola sulla base di questa residua e marginale competenza attribuita\nin materia alla Corte di appello appare francamente argomento privo\ndi ragionevolezza, tenuto conto che, in un caso, la Corte\ngiudicherebbe quale organo monocratico di primo grado, e nell\u0027altro\nquale organo collegiale di secondo grado, peraltro rispetto ad\naspetti della protezione internazionale del tutto diversi. Passando\nad esaminare le argomentazioni dell\u0027altro provvedimento, anche in\nquesto caso l\u0027uso del condizionale («potrebbe consentire di cogliere\nuna loro specificita\u0027» [...] «parrebbe non giustificare una censura\ndi irrazionalita\u0027») risulta gia\u0027 di per se\u0027 significativo di un\nprofilo di dubbio, che renderebbe la questione proposta non\nmanifestamente infondata. In ogni caso, i procedimenti di convalida\ndei provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti di\nrichiedenti protezione internazionale non hanno nulla a che vedere\ncon procedimenti di convalida di misure aventi carattere\nsanzionatorio, come ancora recentemente ribadito dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 96/2025 (vedi punto 11 del\nConsiderato in diritto, laddove ha affermato l\u0027estraneita\u0027 della\ndetenzione amministrativa presso il CPR ad ogni connotazione di\ncarattere sanzionatorio). Quanto alla «incidentalita\u0027» di tali\nprocedimenti nell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento\ndel diritto di asilo o alla protezione internazionale sussidiaria,\nnon possono che richiamarsi le considerazioni esposte autorevolmente\ndal CSM nel gia\u0027 menzionato parere consultivo reso con delibera del 4\ndicembre 2024. D\u0027altra parte, proprio il caso del trattenuto\nrichiedente protezione sussidiaria (cioe\u0027 dello straniero irregolare\ngia\u0027 trattenuto in attesa di rimpatrio che chieda protezione\ninternazionale e che, quindi, diviene destinatario di un nuovo\nprovvedimento di trattenimento ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto\nlegislativo n. 142/2015 per la asserita strumentalita\u0027 della sua\ndomanda di protezione internazionale) evidenzia plasticamente\nl\u0027incidentalita\u0027 del procedimento di convalida del trattenimento e la\nstretta connessione esistente tra lo stesso e il procedimento di\nmerito riguardante la decisione sulla domanda di protezione\ninternazionale. Lo stesso puo\u0027 dirsi con riguardo al caso oggi in\nesame, e cioe\u0027 all\u0027ipotesi di un trattenimento giustificato ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.\n142/2015, e cioe\u0027 perche\u0027 «e\u0027 necessario determinare gli elementi su\ncui si basa la domanda di protezione internazionale che non\npotrebbero essere acqusiti senza il trattenimento e sussite rischio\ndi fuga, ai sensi dell\u0027art. 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed\ne), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [...]», rispetto\nal quale il trattenimento viene giustificato perche\u0027 e\u0027 necessario\nper determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione\ninternazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza trattenere\nil richiedente asilo, il quale, essendo a rischio fuga, va\nnecessariamente trattenuto. E\u0027 evidente come in questo caso il\ntrattenimento e\u0027 strettamente connesso al procedimento che riguarda\nla decisione nel merito sulla richiesta di protezione internazionale,\npoiche\u0027 senza trattenere il richiedente asilo a rischio fuga non si\npossono acquisire quegli elementi necessari per decidere nel merito\nla domanda di protezione internazionale. \n In conclusione, non emergono ragioni per non continuare a\nsottoporre alla Corte costituzionale i dubbi di legittimita\u0027\ncostituzionale gia\u0027 prospettati in precedenti casi. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte nella persona del consigliere di turno, \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n Solleva, anche di ufficio, questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, in relazione all\u0027art. 77, comma 2, della\nCostituzione, agli artt. 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione,\nagli artt. 3, 10, comma 3, e 24 della Costituzione, nonche\u0027 agli\nartt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione questi ultimi\nrelativamente all\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4, CEDU, e agli artt. 9\ndella direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47\ndella Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea, con\nriferimento agli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024, nella\nparte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di\nprocedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore,\nai sensi dell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, di\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale,\ndisposto a norma dell\u0027art. 6, comma 2, lettera d), del decreto\nlegislativo n. 142/2015, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n46/2017, e cioe\u0027 alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2,\ndella legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha\nadottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica,\nperaltro, in composizione monocratica, in luogo della Sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita\npresso il Tribunale distrettuale, nonche\u0027 nella parte in cui\nprevedono che, ai sensi del comma 5-bis dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015, il provvedimento emesso dalla Corte di\nappello e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell\u0027art.\n14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, proponibile, quindi,\nentro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui\nalle lettere a), b) e c) del c.p.p. e si osservano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della legge\nn. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza\ndella Corte costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza\nsemplicemente con ricorso per cassazione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del\nSenato. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del\n7 agosto 2025. \n \n Il consigliere di turno: Biondi","elencoNorme":[{"id":"63468","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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