GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/36

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direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che assicura, tra l’altro, la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell\u0027aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali – Previsione della competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell\u0027aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le competenti autorità statali – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata imposizione al legislatore delegato di un vincolo, rivolto ad allocare e distribuire tra lo Stato e le regioni le funzioni concernenti il risanamento della qualità dell’aria ambiente nei territori compresi nel “bacino padano”, irrazionale e inadeguato a garantire il rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione europea – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione indiretta delle competenze legislative regionali nelle materie concorrenti della tutela della salute, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia nonché del governo del territorio” e della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale – Contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 1 e, in particolare, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo, terzo e quarto comma; direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata norma che non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale idonea forma di raccordo collaborativo idonea a realizzare il confronto con le autonomie regionali – Lesione del principio di leale collaborazione.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 2\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 120, secondo comma.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata disciplina che palesemente elude l’obbligo di copertura delle spese connesse alle numerose nuove funzioni richieste dalla corretta attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2881 – Contrasto con il principio di corrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni che impone allo Stato di assicurare agli enti dell’autonomia territoriale il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite – Lesione del principio di copertura finanziaria – Normativa che pretende di vincolare il legislatore delegato ad attuare gli obblighi derivanti dalla legislazione europea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, irrazionalmente contraddicendo le stesse finalità dichiarate della delega e impedendo il corretto adempimento dei suddetti obblighi – Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione – Violazione dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, primo e 119, quarto comma; 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Luca Zaia, a cio\u0027 autorizzato con  deliberazione  della\nGiunta regionale n. 928 del 12 agosto 2025 (doc. 1), rappresentato  e\ndifeso, come da procura speciale allegata al presente atto (doc.  2),\ndall\u0027avv. Giacomo  Quarneti,  avvocato  coordinatore  dell\u0027Avvocatura\nregionale     del     Veneto     (C.F.     QRNGCM77L07E730G,     PEC:\ngiacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it e  dall\u0027avv.  prof.  Marcello\nCecchetti           (C.F.           CCCMCL65E02H501Q,            PEC:\nmarcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it del Foro  di  Firenze,  con\nelezione di domicilio fisico presso  lo  studio  di  quest\u0027ultimo  in\nRoma, piazza Barberini n. 12,  nonche\u0027  di  domicilio  digitale  agli\nindirizzi PEC dei difensori sopra indicati; \n    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri  pro-tempore,  per  la   dichiarazione   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega\nal Governo per il recepimento delle direttive europee e  l\u0027attuazione\ndi altri atti dell\u0027Unione  europea -  Legge  di  delegazione  europea\n2024), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale -  Serie  Generale -  25\ngiugno 2025, n. 145, per violazione degli artt. 3, 81,  terzo  comma,\n97, 117, primo comma, in relazione alla direttiva (UE) 2024/2881  del\nParlamento europeo e del Consiglio «relativa alla qualita\u0027  dell\u0027aria\nambiente e per un\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa»,  117,  secondo  comma,\nlettera s), con riferimento  alla  materia  «tutela  dell\u0027ambiente  e\ndell\u0027ecosistema», 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma,\ndella Costituzione, nonche\u0027 del principio di leale collaborazione  di\ncui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione. \nPremessa. La delega legislativa per l\u0027attuazione della direttiva (UE)\n2024/2881 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  «relativa  alla\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per un\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa». \n    1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025, oggetto  del  presente\nricorso,  prevede  i  principi  e  criteri  direttivi  della   delega\nlegislativa conferita al Governo per il recepimento  della  direttiva\n(UE) 2024/2881, relativa  alla  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  e  per\nun\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa. \n    In particolare, il comma 1 della disposizione in esame stabilisce\nche,  nell\u0027esercizio  della  delega  il  Governo  osserva,  oltre  ai\nprincipi e criteri direttivi generali (previsti  dall\u0027art.  32  della\nlegge 24 dicembre 2012, n. 234), anche i seguenti principi e  criteri\ndirettivi specifici: \n        «a)  assicurare  la  sinergia  tra  le  azioni  relative   al\nrisanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e le azioni relative ai\nsettori che interessano le piu\u0027 importanti fonti emissive, prevedendo\nle necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli  atti\ndi  pianificazione  e  di  programmazione  in  materia  di   qualita\u0027\ndell\u0027aria e quelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita\u0027,  energia,\nindustria, efficienza energetica e  agricoltura,  nonche\u0027  prevedendo\nsedi e procedure istituzionali per l\u0027impulso e  il  coordinamento  di\nun\u0027azione condivisa, a livello territoriale e  a  livello  nazionale,\ntra le autorita\u0027 competenti per la qualita\u0027 dell\u0027aria e le  autorita\u0027\ncompetenti per tali settori; \n        b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento  della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita\u0027\nregionali e locali e in via complementare  dalle  autorita\u0027  statali,\nprevedendo la competenza dello Stato  ad  adottare  misure  nazionali\nqualora i piani regionali non possano  permettere  il  raggiungimento\ndei valori  di  qualita\u0027  dell\u0027aria  in  aree  influenzate,  in  modo\ndeterminante, da sorgenti di emissione su cui le  regioni  non  hanno\ncompetenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza  di  tale\ncondizione, qualora  i  contenuti  delle  misure  siano  definiti  in\naccordi sottoscritti dalle autorita\u0027 regionali interessate e da tutte\nle  autorita\u0027  statali  aventi  competenza  sui  pertinenti   settori\nemissivi; \n        c) assegnare all\u0027Istituto superiore per la  protezione  e  la\nricerca ambientale (ISPRA), nell\u0027ambito del Sistema nazionale a  rete\nper  la  protezione  dell\u0027ambiente  (SNPA),  le   funzioni   relative\nall\u0027attuazione, sotto la supervisione del Ministero  dell\u0027ambiente  e\ndella sicurezza  energetica,  degli  obblighi  della  direttiva  (UE)\n2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati\ne informazioni alla Commissione europea; \n        d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa\ndalla pertinente normativa dell\u0027Unione  europea,  in  relazione  alle\nprocedure  amministrative  propedeutiche   alla   predisposizione   e\nall\u0027adozione  dei  piani  regionali  di  risanamento  della  qualita\u0027\ndell\u0027aria; \n        e) prevedere, a integrazione della  disciplina  sulla  tutela\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, una prima disciplina sulla  tutela\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria indoor,  limitatamente  all\u0027introduzione  di\ndisposizioni di dettaglio e di specificazione relative a  fattispecie\nin cui la tutela della qualita\u0027 dell\u0027aria indoor e\u0027 gia\u0027  oggetto  di\nprocedure e di obblighi nella vigente normativa» (enfasi aggiunta). \n    Il successivo comma  2  dispone  che  i  decreti  legislativi  di\nattuazione della delega in esame sono adottati  previo  parere  della\nConferenza unificata. \n    Infine, il comma  3  reca  un\u0027esplicita  clausola  di  invarianza\nfinanziaria  rivolta  al   legislatore   delegato,   stabilendo   che\ndall\u0027attuazione della delega «non devono derivare  nuovi  o  maggiori\noneri per la finanza pubblica» e precisando che  «le  amministrazioni\ncompetenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». \n    2. - Per comprendere appieno la portata  (che  non  si  stenta  a\ndefinire  «epocale»)  e   la   complessita\u0027   davvero   estrema   che\ncaratterizza le opzioni normative e le finalita\u0027 «di  sistema»  della\ndelega legislativa che qui  si  esamina,  e\u0027  necessario  richiamare,\nancorche\u0027 solo per sommi  capi,  almeno  alcuni  dei  contenuti  piu\u0027\nsignificativi della direttiva (UE) 2024/2881. \n    La direttiva in parola - adottata, lo si segnala sin  da  subito,\nnell\u0027esercizio della competenza dell\u0027Unione nel settore dell\u0027ambiente\n(cfr. la base giuridica dell\u0027art. 192, par. 1, del TFUE) - riscrive e\nriunisce in un solo testo  le  disposizioni  recate  dalla  direttiva\n2008/50/CE, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e  per  un\u0027aria\npiu\u0027 pulita in Europa (recepita  nell\u0027ordinamento  nazionale  con  il\nd.lgs. n.  155/2010),  e  dalla  direttiva  2004/107/CE,  concernente\nl\u0027arsenico, il cadmio, il  mercurio,  il  nickel  e  gli  idrocarburi\npoliciclici aromatici nell\u0027aria ambiente (recepita con il  d.lgs.  n.\n152/2007). \n    In virtu\u0027 di tale riscrittura,  le  due  direttive  2008/50/CE  e\n2004/107/CE risulteranno abrogate a decorrere dal  giorno  successivo\nal  termine  per  il  recepimento  nell\u0027ordinamento  nazionale  della\ndirettiva in esame, ossia a partire dall\u002711 dicembre 2026. \n    L\u0027obiettivo principale della direttiva (enunciato dall\u0027art. 1) e\u0027\nparticolarmente   ambizioso,   coincidendo   addirittura    con    il\nconseguimento  dell\u0027inquinamento  zero,  «in  modo  che  la  qualita\u0027\ndell\u0027aria all\u0027interno  dell\u0027Unione  sia  progressivamente  migliorata\nfino al raggiungimento di livelli non piu\u0027 considerati nocivi per  la\nsalute umana,  gli  ecosistemi  naturali  e  la  biodiversita\u0027  (...)\ncontribuendo in tal modo a  creare  un  ambiente  privo  di  sostanze\ntossiche entro il 2050» (enfasi aggiunta). A tal fine  la  direttiva,\nsul modello  delle  discipline  precedenti,  stabilisce  disposizioni\nrelative a: \n        la definizione e  la  fissazione  di  parametri  di  qualita\u0027\ndell\u0027aria ambiente, al fine  di  evitare,  prevenire  o  ridurre  gli\neffetti nocivi per la salute umana e per l\u0027ambiente; \n        la definizione di metodi e criteri  comuni  per  valutare  la\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente negli Stati membri; \n        il monitoraggio della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente  attuale  e\ndelle tendenze a lungo termine, cosi\u0027 come degli effetti delle misure\nunionali e nazionali sulla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente; \n        il mantenimento della qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente,  laddove\nsia buona, e il suo miglioramento negli altri casi. \n    La direttiva precisa, all\u0027art. 3, che i  succitati  parametri  di\nqualita\u0027  dell\u0027aria  (valori-limite,  valori-obiettivo,  obblighi  di\nriduzione  dell\u0027esposizione  media,   obiettivi   di   concentrazione\ndell\u0027esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di\ninformazione e obiettivi a lungo termine), che figurano nell\u0027allegato\nI, sono riesaminati periodicamente in linea  con  le  raccomandazioni\ndell\u0027Organizzazione Mondiale della Sanita\u0027 (OMS). \n    In  coerenza  con  quanto  era  gia\u0027  previsto  dalla   direttiva\n2008/50/CE,  la  direttiva  in  esame   prevede   (all\u0027art.   6)   la\nzonizzazione del territorio e dispone (all\u0027art. 8) che «in  tutte  le\nzone classificate come  al  di  sopra  delle  soglie  di  valutazione\nstabilite per gli inquinanti di cui all\u0027art. 7 [in base al  quale  le\nsoglie di valutazione  indicate  nell\u0027allegato  II  si  applicano  al\nbiossido di zolfo, al biossido di azoto, agli  ossidi  di  azoto,  al\nparticolato (PM10 e PM2,5), al benzene,  al  monossido  di  carbonio,\nall\u0027arsenico, al cadmio, al piombo, al nichel,  al  benzo(a)pirene  e\nall\u0027ozono nell\u0027aria  ambiente]  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  e\u0027\nvalutata tramite misurazioni in siti fissi». \n    Cio\u0027 nondimeno, una rilevante novita\u0027 in tema di monitoraggio  e\u0027\nintrodotta dall\u0027art.  10,  che  prevede,  per  gli  Stati  membri  di\nmaggiori dimensioni (come l\u0027Italia), l\u0027obbligo di  istituire  i  c.d.\n«supersiti di monitoraggio»,  secondo  le  seguenti  indicazioni  (le\nquali - e\u0027 appena il caso di osservare - con riferimento  all\u0027Italia,\nimplicano  senz\u0027altro  la  considerazione  di  livelli   territoriali\nevidentemente «ultra-regionali»): \n        almeno un supersito ogni 10 milioni di abitanti in un sito di\nfondo urbano; \n        almeno un supersito ogni 100.000 km2  in  un  sito  di  fondo\nrurale. \n    Altra importante novita\u0027 recata dalla direttiva e\u0027 l\u0027introduzione\ndi valori-limite piu\u0027 rigorosi da rispettare entro il  2030.  Per  la\nprecisione, la direttiva prevede (all\u0027allegato I) che: \n        entro l\u002711 dicembre 2026 (termine per  il  recepimento  della\ndirettiva stessa) i valori  limite  da  rispettare  sono  analoghi  a\nquelli previsti dalle precedenti direttive; \n        a partire dal 1°  gennaio  2030  si  applicano  valori-limite\ndecisamente piu\u0027 severi. In particolare, sono addirittura dimezzati i\nvalori-limite relativi alle medie annuali e del 60% il  valore-limite\nprevisto per il PM2,5,  il  cui  valore-limite  relativo  alla  media\nannuale scende da 25 µg/m3  a  10  µg/m3.  Inoltre,  i  valori-limite\ngiornalieri, attualmente previsti solo per  il  PM10  (per  il  quale\nviene  effettuata  una  riduzione  da  50  µg/m3  a  45  µg/m3  della\nconcentrazione massima giornaliera e da 35 a 18 del numero massimo di\ngiorni di superamento nell\u0027arco di  un  anno),  sono  previsti  dalla\ndirettiva in esame anche per altri inquinanti, in particolare per  il\nPM2,5 (concentrazione massima giornaliera pari  a  25  µg/m3  da  non\nsuperare per piu\u0027 di 18 giorni per anno  civile)  e  il  biossido  di\nazoto (NO2) (concentrazione massima giornaliera pari a  50  µg/m3  da\nnon superare per piu\u0027 di 18 giorni per anno civile). \n    Al riguardo, deve  osservarsi  che  i  nuovi  valori-limite  piu\u0027\nrigorosi, rispetto a quelli finora previsti,  risultano  maggiormente\nallineati  agli  orientamenti  dell\u0027OMS  sulla  qualita\u0027   dell\u0027aria,\nbenche\u0027 ancora piu\u0027 alti dei valori di riferimento dell\u0027OMS. Infatti,\nle «Linee guida globali OMS sulla  qualita\u0027  dell\u0027aria»  emanate  nel\n2021 prevedono, ad esempio, limiti (per la media annuale) di 5  µg/m3\nper il PM2,5 e di 10 µg/m3 per l\u0027NO2. Tali valori sono esattamente la\nmeta\u0027 rispetto a quelli previsti dalla direttiva in esame:  tuttavia,\ncome  si  e\u0027  gia\u0027  segnalato,  quest\u0027ultima   prevede   un\u0027analitica\ndisciplina di «Riesame periodico» (art. 3)  espressamente  rivolta  -\n«al fine di conseguire gli obiettivi di cui all\u0027art.  1»  (ossia,  in\nprimis, l\u0027obiettivo di «inquinamento  zero») -  alla  valutazione  di\n«opzioni e tempistiche per l\u0027allineamento dei parametri  di  qualita\u0027\ndell\u0027aria agli orientamenti  piu\u0027  recenti  dell\u0027OMS  sulla  qualita\u0027\ndell\u0027aria e i piu\u0027 recenti dati scientifici». \n    Meritano poi di essere considerate  anche  le  previsioni  recate\ndall\u0027art.  18,  che  consente  la  proroga   del   termine   per   il\nconseguimento  di  determinati  valori-limite.   Tale   disposizione,\ninfatti, stabilisce che, se in una determinata zona non e\u0027  possibile\nraggiungere  la  conformita\u0027  ai   valori-limite   fissati   per   il\nparticolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto,  il  benzene  o  il\nbenzo(a)pirene entro il 1° gennaio 2030,  gli  Stati  membri  possono\nprorogare tale termine  per  la  zona  in  questione  di  un  periodo\ngiustificato da una tabella di marcia per la  qualita\u0027  dell\u0027aria  (e\npurche\u0027 siano soddisfatte alcune  condizioni  indicate  dal  medesimo\narticolo) fino al: \n        a) 1° gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche  di\ndispersione  specifiche  del  sito,  dalle  condizioni  al   contorno\norografiche, dalle condizioni  climatiche  avverse,  dall\u0027apporto  di\ninquinanti transfrontalieri, o se  le  necessarie  riduzioni  possono\nessere  ottenute  solo  sostituendo  una  parte  considerevole  degli\nimpianti di riscaldamento domestici esistenti  che  costituiscono  la\nfonte di inquinamento che causa il superamento; oppure \n        b) 1° gennaio 2035  (termine  prorogabile  di  ulteriori  due\nanni), se  giustificato  da  proiezioni  che  dimostrano  che,  anche\ntenendo conto dell\u0027impatto previsto delle misure efficaci in  materia\ndi inquinamento atmosferico individuate nella tabella di  marcia  per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria, i valori-limite non possono  essere  raggiunti\nentro il termine per il conseguimento. \n    L\u0027art.  19  disciplina  l\u0027adozione  di  piani  per  la   qualita\u0027\ndell\u0027aria. In particolare, tale disposizione stabilisce (al  par.  1)\nche,  se  in  determinate  zone  i  livelli  di  inquinanti  presenti\nnell\u0027aria ambiente superano un valore-limite  o  un  valore-obiettivo\nqualsiasi fissato nella sezione 1  dell\u0027allegato  I  (che  riporta  i\nvalori-limite per la protezione  della  salute  umana  da  rispettare\nentro l\u002711 dicembre 2026 e quelli da raggiungere entro il 1°  gennaio\n2030), gli Stati membri istituiscono piani per la qualita\u0027  dell\u0027aria\nper le  zone  in  questione  che  stabiliscono  misure  adeguate  per\nconseguire il valore-limite o  il  valore-obiettivo  in  questione  e\nmantenere il periodo di superamento il piu\u0027  breve  possibile  e,  in\nogni caso, non superiore a 4 anni dalla  fine  dell\u0027anno  in  cui  e\u0027\nstato registrato il primo superamento. Tali  piani  per  la  qualita\u0027\ndell\u0027aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro 2 anni\ndall\u0027anno in cui si e\u0027 registrato il superamento di un  valore-limite\no di un valore-obiettivo. \n    Una rilevante novita\u0027 prevista  dall\u0027art.  19  e\u0027  la  previsione\ndelle c.d. «tabelle di marcia», al fine di aumentare l\u0027efficacia  dei\npiani per la qualita\u0027 dell\u0027aria. In particolare, il  par.  4  dispone\nche, se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029  in  una  zona  o  in\nun\u0027unita\u0027 territoriale i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi\ndei valori-limite o dei valori-obiettivo da raggiungere entro  il  1°\ngennaio 2030, gli Stati membri predispongono una  tabella  di  marcia\nper  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  affinche\u0027  l\u0027inquinante  in   questione\nraggiunga  i  relativi  valori-limite  o  valori-obiettivo  entro  il\ntermine stabilito. Tali tabelle di marcia per la  qualita\u0027  dell\u0027aria\nsono predisposte quanto prima e comunque entro 2  anni  dall\u0027anno  in\ncui si e\u0027 registrato il superamento. \n    L\u0027art. 20 (in linea con quanto era gia\u0027 previsto dalla  direttiva\n2008/50/CE) prevede invece, nelle zone in cui sussiste il rischio che\ni livelli degli inquinanti superino una  o  piu\u0027  soglie  di  allarme\n(previste dall\u0027allegato I, sezione 4), l\u0027adozione di piani d\u0027azione a\nbreve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti  di  emergenza\nda adottare per ridurre il rischio o la durata del superamento. \n    Di estremo rilievo, infine,  in  quanto  decisamente  innovative,\nsono le disposizioni recate dagli artt. 27  e  28  che  disciplinano,\nrispettivamente, l\u0027accesso alla giustizia e il risarcimento dei danni\nalla salute umana. In particolare, l\u0027art. 28, par. 1, dispone che gli\nStati membri provvedono affinche\u0027 le persone fisiche  la  cui  salute\nsubisce un danno a causa di una violazione delle  norme  relative  ai\npiani o tabelle di marcia, commessa intenzionalmente o per negligenza\ndalle autorita\u0027 competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere\nun risarcimento per tale danno. \n    3. - Le disposizioni legislative  contenute  nell\u0027art.  12  della\nlegge n. 91 del 2025,  anche  e  proprio  alla  luce  degli  obblighi\nimposti dalla direttiva  europea  che  il  legislatore  nazionale  si\npropone di recepire, nonche\u0027  della  complessita\u0027  e  della  varieta\u0027\ndelle misure - come si e\u0027 visto, addirittura di  portata  «sistemica»\ned «epocale» -  che  si  renderanno  necessarie  per  conseguire  gli\nambiziosi risultati (ad oggi inediti nell\u0027intero  panorama  mondiale)\nprescritti  a  livello  sovranazionale,  soprattutto  con   specifico\nriferimento alla conclamata situazione deficitaria che  da  sempre  e\n«strutturalmente» caratterizza il raggiungimento dei previgenti (e di\ngran  lunga  meno  rigorosi)  standard  di  qualita\u0027  dell\u0027aria   nei\nterritori ricompresi all\u0027interno del  c.d.  «bacino  padano»,  devono\nritenersi costituzionalmente illegittime per violazione  e/o  lesione\ndelle competenze legislative e amministrative, nonche\u0027 delle relative\nprerogative finanziarie, della Regione del Veneto, nei termini e  per\nle ragioni che di seguito si illustrano. \nI. - Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12, comma 1, della legge\n13 giugno 2025, n. 91, e, in particolare, del  principio  e  criterio\ndirettivo specifico di cui alla lettera b), per violazione  dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento  alla  materia\n«tutela dell\u0027ambiente  e  dell\u0027ecosistema»,  nonche\u0027  dell\u0027art.  118,\nprimo comma, Cost. e dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione\ne adeguatezza ivi  contemplati  per  la  corretta  allocazione  delle\nfunzioni amministrative tra gli enti territoriali della Repubblica. \n    I.1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025 e\u0027 costituzionalmente\nillegittimo, innanzitutto, con riferimento a quanto disposto  con  il\nprincipio e criterio direttivo di cui al  comma  1,  lettera  b),  in\nquanto, vincolando il Governo ad attribuire la competenza ad adottare\nle misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria  ambiente  «in  via\nordinaria»  alle  autorita\u0027  regionali  e  locali  e  solo  «in   via\ncomplementare»  alle  autorita\u0027  statali  e,   piu\u0027   specificamente,\nimponendo  di  esercitare  la  delega   legislativa   prevedendo   la\ncompetenza dello Stato ad adottare misure nazionali solo alla duplice\ne alternativa condizione che  (a)  «i  piani  regionali  non  possano\npermettere il raggiungimento dei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria in aree\ninfluenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le\nregioni non hanno competenza amministrativa  e  legislativa»,  ovvero\nche  (b),  «i  contenuti  delle  misure  siano  definiti  in  accordi\nsottoscritti dalle autorita\u0027 regionali  interessate  e  da  tutte  le\nautorita\u0027 statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi»,\nomette di considerare la  strutturale  e  fisiologica  inadeguatezza,\nacclarata dall\u0027esperienza degli ultimi quindici  anni  nella  vigenza\ndel sistema di tutela previsto  dal  d.lgs.  n.  155  del  2010,  dei\nlivelli regionali e  locali  a  garantire  nel  territorio  del  c.d.\n«bacino  padano»  il  raggiungimento  degli  standard   di   qualita\u0027\ndell\u0027aria imposti dall\u0027Unione europea, in  assenza  dell\u0027attribuzione\n«in via ordinaria» e diretta al livello sovraregionale, ossia in capo\nallo Stato, di specifiche funzioni amministrative e  delle  correlate\nresponsabilita\u0027 legislative; con cio\u0027 ponendosi in  palese  contrasto\ncon la competenza legislativa di cui e\u0027 titolare in via esclusiva  il\nlegislatore statale  nella  materia  della  «tutela  dell\u0027ambiente  e\ndell\u0027ecosistema» ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  s),\nCost., nonche\u0027 con l\u0027art. 118, primo comma, Cost., il quale impone al\nlegislatore competente in materia di standard di qualita\u0027  ambientale\ndi allocare le funzioni amministrative tra gli enti della  Repubblica\nin conformita\u0027 ai  principi  di  sussidiarieta\u0027,  differenziazione  e\nadeguatezza e, dunque, di allocare ordinariamente e direttamente tali\nfunzioni in titolarita\u0027 al livello statale in tutti i casi in  cui  i\nlivelli di governo regionale si rivelino a priori inadeguati - ovvero\nallorquando,  come  nel  caso  dei  territori  compresi  nel  «bacino\npadano», addirittura  per  «cause  naturali»  legate  alla  peculiare\nconformazione orografica e alla  situazione  meteoclimatica  di  quei\nterritori, i livelli regionali siano «fisiologicamente» inidonei -  a\nfronteggiare e gestire in  autonomia  fenomeni  la  cui  origine  e/o\nportata e/o effetti oltrepassino gli ambiti territoriali propri delle\nRegioni. \n    In buona sostanza, la norma di delega che qui si censura pretende\ndi vincolare il  legislatore  delegato  a  riprodurre,  senza  alcuna\nmodifica di sorta, il modello di riparto di competenze in materia  di\nqualita\u0027 dell\u0027aria a suo tempo introdotto dal d.lgs. n. 155 del  2010\nin sede di attuazione della precedente direttiva 2008/50/CE «relativa\nalla qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  e  per  un\u0027aria  piu\u0027  pulita  in\nEuropa». Un modello costruito, per l\u0027appunto,  sulla  competenza  «in\nvia ordinaria» (e diretta) delle  autorita\u0027  regionali  e  locali  ad\nadottare le misure necessarie a garantire  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  e\nsulla competenza solo «in  via  complementare»  (e  indiretta)  delle\nautorita\u0027 statali; un modello che, pero\u0027, soprattutto con riferimento\nalla garanzia degli standard  di  qualita\u0027  dell\u0027aria  nei  territori\nricompresi nel «bacino padano» e come meglio si dira\u0027 nel  prosieguo,\nsi  e\u0027  rivelato  palesemente  inefficace  e  inefficiente   rispetto\nall\u0027obiettivo di assicurare il  rispetto  degli  obblighi  imposti  a\nlivello sovranazionale  e  che,  oltretutto,  lo  stesso  legislatore\nnazionale, assieme alle Amministrazioni  dello  Stato  funzionalmente\ncompetenti nei diversi settori coinvolti, hanno dovuto  ripetutamente\ncontraddire   (finanche   in   tempi   recentissimi   e   addirittura\ncontestualmente  all\u0027approvazione  della  norma   impugnata:   sic!),\nfinendo per ammettere un dato che l\u0027esperienza  concreta  dell\u0027ultimo\nquindicennio   ha   rivelato   ormai   in   termini    inconfutabili:\nl\u0027impossibilita\u0027 di prescindere dall\u0027adozione «in  via  ordinaria»  e\n«diretta»  di  strategie   complessive   e   di   misure   normative,\namministrative  e   finanziarie   di   livello   sovraregionale,   in\nconformita\u0027 ai parametri costituzionali che  si  invocano  in  questa\nsede. \n    I.2. - Come detto, il d.lgs. n. 155 del 2010 ha  attribuito  alle\nRegioni  e  alle  Province   autonome   la   competenza   «ordinaria»\nall\u0027adozione della pianificazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria ai\nfini dell\u0027individuazione delle misure  necessarie  ad  assicurare  il\nrispetto dei  valori-limite  e  dei  valori-obiettivo  stabiliti  dal\ndiritto dell\u0027Unione europea (cfr. art. 9).  Persino  nell\u0027ipotesi  in\ncui «sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione  o\nprovincia autonoma, risulti che le principali sorgenti  di  emissioni\naventi influenza su un\u0027area di superamento sono  localizzate  in  una\ndiversa regione o provincia autonoma», il comma 8 dello stesso art. 9\nattribuisce  direttamente  ai  soli  enti  regionali  interessati  la\nresponsabilita\u0027 di farsi carico - tramite appositi coordinamenti,  ma\npur sempre nell\u0027esercizio della loro autonomia - dell\u0027adozione  delle\nmisure necessarie ad affrontare e risolvere le problematiche inerenti\nalla qualita\u0027 dell\u0027aria, stabilendo espressamente che «devono  essere\nadottate da entrambe le regioni o province autonome misure coordinate\nfinalizzate al raggiungimento dei valori limite  o  al  perseguimento\ndei valori  obiettivo»,  limitandosi  espressamente  ad  affidare  al\nMinistero   dell\u0027ambiente   il   solo   compito    di    «promuovere»\n«l\u0027elaborazione  e  l\u0027adozione  di  tali   misure   nell\u0027ambito   del\nCoordinamento di cui all\u0027art. 20». \n    L\u0027unico  strumento  di  effettivo  «coinvolgimento»  diretto  del\nlivello nazionale previsto dal richiamato art. 9 e\u0027  la  possibilita\u0027\nresiduale per gli enti regionali di «richiedere» -  al  ricorrere  di\nspecifiche condizioni e con onere di «prova tecnica» a proprio carico\n- l\u0027attivazione della speciale procedura di cui al comma 9, il  quale\ncosi\u0027 stabilisce: \n        «Nel caso in cui, sulla base  di  una  specifica  istruttoria\nsvolta, su richiesta di una  o  piu\u0027  regioni  o  province  autonome,\nnell\u0027ambito del Coordinamento di cui all\u0027art. 20, risulti che,  tutte\nle possibili misure individuabili  dalle  regioni  e  dalle  province\nautonome nei propri piani di qualita\u0027 dell\u0027aria non sono in grado  di\nassicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento\ninfluenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le\nregioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa  e\nlegislativa,  si  procede  all\u0027adozione  di   misure   di   carattere\nnazionale. La richiesta della regione o della provincia autonoma deve\nessere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali  casi\ne\u0027 convocato, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  su\nrichiesta del Ministero dell\u0027ambiente, un  comitato  tecnico  con  il\ncompito di presentare un programma di misure di  carattere  nazionale\nalla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza\nsu specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi  gli\nusi civili, attivita\u0027  produttive  e  agricoltura.  Il  programma  e\u0027\napprovato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  Il\ncomitato e\u0027 istituito senza oneri a carico dello Stato ed  opera  per\nil tempo  strettamente  necessario  ad  elaborare  il  programma.  Ai\nsoggetti che partecipano, a qualsiasi  titolo,  al  comitato  non  e\u0027\ndovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per\ntale  partecipazione.  Per  lo  svolgimento  di  tale  attivita\u0027   il\nMinistero  dell\u0027ambiente  si  avvale  del   supporto   dell\u0027ISPRA   e\ndell\u0027ENEA» (enfasi aggiunte). \n    Per parte sua, il richiamato art. 20, prevede quanto segue: \n        «1. E\u0027  istituito,  presso  il  Ministero  dell\u0027ambiente,  un\nCoordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,  del  Ministero\ndella salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell\u0027Unione delle\nprovince italiane (UPI) e dell\u0027Associazione nazionale comuni italiani\n(ANCI).  Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti   dell\u0027ISPRA,\ndell\u0027ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e  di  altre\nautorita\u0027 competenti all\u0027applicazione del  presente  decreto,  e,  su\nindicazione del Ministero della salute, rappresentanti  dell\u0027Istituto\nsuperiore  di  sanita\u0027,  nonche\u0027,  su  indicazione  della  regione  o\nprovincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie\nregionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell\u0027ambiente.   Il\nCoordinamento opera attraverso l\u0027indizione di riunioni  periodiche  e\nla creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  di\ninformazioni. \n        2. Il Coordinamento previsto  dal  comma  1  assicura,  anche\nmediante gruppi di lavoro, l\u0027elaborazione di  indirizzi  e  di  linee\nguida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame\ncongiunto di temi connessi  all\u0027applicazione  del  presente  decreto,\nanche al fine di garantire un\u0027attuazione coordinata e omogenea  delle\nnuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le\nrelative conseguenze. Il  Coordinamento  assicura  inoltre  un  esame\ncongiunto e l\u0027elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad\naspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in  materia\ndi emissioni in atmosfera. (...)». \n    Merita ricordare, altresi\u0027, che il d.lgs. n. 155  del  2010  dava\nattuazione alla delega legislativa conferita al Governo dalla legge 7\nluglio 2009, n. 88 (Disposizioni  per  l\u0027adempimento  degli  obblighi\nderivanti  dall\u0027appartenenza  dell\u0027Italia  alle  Comunita\u0027  europee -\nLegge comunitaria 2008), e che l\u0027art. 10 di tale legge - al comma  1,\nlettera d) - contemplava uno specifico principio e criterio direttivo\nespressamente rivolto alle peculiarita\u0027 dei fenomeni di  inquinamento\natmosferico nell\u0027ambito dei territori del  «bacino  padano»  e  cosi\u0027\nformulato: «d) in  considerazione  della  particolare  situazione  di\ninquinamento dell\u0027aria  presente  nella  pianura  padana,  promuovere\nl\u0027adozione  di   specifiche   strategie   di   intervento   nell\u0027area\ninteressata,  anche  attraverso  un  maggiore  coordinamento  tra  le\nregioni  che  insistono  sul  predetto  bacino».   Di   una   qualche\n«attuazione» di tale principio e criterio di delega il d.lgs. n.  155\ndel 2010  non  reca  alcuna  traccia:  le  sorti  della  «particolare\nsituazione» della qualita\u0027 dell\u0027aria e  il  rispetto  degli  obblighi\nimposti dal diritto  sovranazionale  nell\u0027ambito  dei  territori  del\n«bacino padano» sono rimasti affidati interamente alle  modalita\u0027  di\nfunzionamento del modello «ordinario»  di  riparto  delle  competenze\nsopra descritto e, in particolare,  da  un  lato,  al  «coordinamento\ninterregionale»   imposto   dall\u0027art.   9,   comma   8,   dall\u0027altro,\nall\u0027attivazione - su specifica richiesta tecnicamente motivata  degli\nenti regionali interessati - della speciale  procedura  di  «soccorso\nnazionale» prevista dal successivo comma 9. \n    I.3. - Come accennato, pero\u0027, l\u0027esperienza  del  quindicennio  di\nvigenza del modello di riparto delle competenze disegnato dal  d.lgs.\nn. 155 del 2010 - che la norma di  delega  qui  censurata  impone  al\nGoverno di  riprodurre  anche  in  sede  di  attuazione  della  nuova\ndirettiva (UE) 2024/2881 - ne ha rivelato palesemente  e  in  termini\normai  inconfutabili  la  strutturale   inadeguatezza   proprio   con\nspecifico riferimento alla «particolare  situazione  di  inquinamento\ndell\u0027aria presente nella pianura padana»  e  tale  inadeguatezza  non\nsolo  e\u0027  stata  ripetutamente  accertata  in   sede   sovranazionale\nnell\u0027ambito delle procedure di infrazione attivate dalla  Commissione\neuropea per violazione degli  obblighi  imposti  dalle  direttive  in\nmateria di qualita\u0027 dell\u0027aria e che hanno condotto fino a oggi a  ben\ntre  sentenze  di  accertamento  di  inadempimenti  della  Repubblica\nitaliana da parte della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, ma e\u0027\nstata significativamente e piu\u0027 volte riconosciuta - anche in ragione\ndelle pronunce sfavorevoli subite e delle procedure di  infrazione  a\ntutt\u0027oggi in corso -  dallo  stesso  legislatore  nazionale  e  dalle\nAmministrazioni dello Stato a vario titolo coinvolte dai  fenomeni  e\ndalle attivita\u0027 antropiche  che  incidono  sulla  qualita\u0027  dell\u0027aria\nambiente, dapprima mediante la stipulazione di una serie  di  accordi\ndi programma e protocolli di  intesa  a  partire  dal  2013  e,  piu\u0027\nrecentemente  (2023  e  2024),  addirittura  con   alcuni   specifici\ninterventi legislativi in sede di decretazione d\u0027urgenza,  che  hanno\ncondotto all\u0027adozione della delibera del Consiglio  dei  ministri  20\ngiugno 2025, con la quale e\u0027  stato  approvato  il  Piano  di  azione\nnazionale   per   il   miglioramento   della    qualita\u0027    dell\u0027aria\n(cfr. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 2 agosto 2025, n. 178). \n    I.3.1. - Quanto alle procedure di infrazione  ancora  attualmente\nin corso e alle sentenze sfavorevoli della Corte di giustizia UE gia\u0027\nintervenute, e\u0027 sufficiente in questa sede richiamare schematicamente\nquanto segue: \n        con sentenza 19 dicembre 2012 (causa  C-68/11),  la  CGUE  ha\naccertato che l\u0027Italia, «avendo omesso di provvedere,  per  gli  anni\n2006 e 2007, affinche\u0027 le concentrazioni di PM10  nell\u0027aria  ambiente\nnon superassero, nelle 55 zone  e  agglomerati  italiani  considerati\nnella diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori\nlimite fissati all\u0027art. 5, paragrafo 1,  della  direttiva  1999/30/CE\ndel Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente  i  valori  limite  di\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido  di\nazoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e\u0027 venuta meno\nagli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione»; \n        successivamente,  la  Commissione  europea  ha  avviato   nei\nconfronti dell\u0027Italia le procedure di  infrazione  n.  2014/2147,  n.\n2015/2043 e n. 2020/2299  per  la  non  corretta  applicazione  della\ndirettiva 2008/50/CE, in riferimento ai  superamenti  continui  e  di\nlungo periodo dei valori limite del materiale particolato  PM10,  del\nbiossido di azoto e del materiale particolato PM2,5; \n        con sentenza del  10  novembre  2020  (causa  C-644/18),  con\nriferimento alla procedura di infrazione n.  2014/2147,  la  CGUE  ha\naccertato che l\u0027Italia, «avendo superato  in  maniera  sistematica  e\ncontinuata, i valori limite [giornaliero e annuale] applicabili  alle\nconcentrazioni di particelle PM10,  superamento  che  e\u0027  tuttora  in\ncorso», in una serie di zone del territorio  italiano  delle  Regioni\nEmilia-Romagna,  Lombardia,  Piemonte,   Veneto,   Puglia,   Toscana,\nSicilia, Umbria, Campania e Lazio, negli anni compresi tra il 2008  e\nil 2017, «e\u0027 venuta meno all\u0027obbligo sancito dal  combinato  disposto\ndell\u0027art. 13  e  dell\u0027allegato  XI  della  direttiva  2008/50/CE  del\nParlamento europeo e del Consiglio»; inoltre, «non avendo adottato, a\npartire dall\u002711 giugno 2010,  misure  appropriate  per  garantire  il\nrispetto  dei  valori  limite  fissati  per  le   concentrazioni   di\nparticelle PM10 in tutte tali zone,  e\u0027  venuta  meno  agli  obblighi\nimposti dall\u0027art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto  da\nsolo e in combinato disposto con l\u0027allegato  XV,  parte  A,  di  tale\ndirettiva, e,  in  particolare,  all\u0027obbligo  previsto  all\u0027art.  23,\nparagrafo 1, secondo comma, di detta direttiva,  di  far  si\u0027  che  i\npiani  per  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  prevedano   misure   appropriate\naffinche\u0027 il periodo di superamento dei valori  limite  sia  il  piu\u0027\nbreve possibile» (enfasi aggiunta); \n        con sentenza 12 maggio 2022 (causa C-573/19), con riferimento\nalla procedura di infrazione n. 2015/2043, la CGUE ha  accertato  che\nl\u0027Italia, «non avendo provveduto affinche\u0027  non  fosse  superato,  in\nmodo sistematico e continuato, il valore limite annuale  fissato  per\nil biossido di azoto (NO2)», in una  serie  di  zone  del  territorio\nitaliano delle Regioni, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana,  Lazio\ne Sicilia, negli anni compresi tra il 2010 e il 2018, «e\u0027 venuta meno\nagli obblighi ad essa incombenti  in  forza  del  combinato  disposto\ndell\u0027art.  13,  paragrafo  1,  e  dell\u0027allegato  XI  della  direttiva\n2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio\n2008, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e  per  un\u0027aria  piu\u0027\npulita in Europa, e, non avendo adottato, a  partire  dall\u002711  giugno\n2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore  limite\nannuale  fissato  per  il  NO2  in  tutte  le  suddette  zone  e,  in\nparticolare, non avendo provveduto affinche\u0027 i piani per la  qualita\u0027\ndell\u0027aria prevedessero misure appropriate  affinche\u0027  il  periodo  di\nsuperamento di detto valore limite fosse il piu\u0027 breve possibile,  e\u0027\nvenuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza  dell\u0027art.  23,\nparagrafo 1, di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto\ncon l\u0027allegato XV, punto A, di quest\u0027ultima» (enfasi aggiunta); \n        da ultimo, in data 13 marzo 2024, in relazione all\u0027esecuzione\ndella sentenza 10 novembre 2020 e quindi nell\u0027ambito della  procedura\ndi infrazione n.  2014/2147  concernente  i  superamenti  dei  limiti\ngiornaliero e annuale stabiliti per le concentrazioni  del  materiale\nparticolato PM10, la Commissione europea ha  inviato  alle  Autorita\u0027\nitaliane una lettera di messa in mora ai sensi dell\u0027art. 260, par. 2,\ndel TFUE, prefigurando un nuovo ricorso alla CGUE per  l\u0027accertamento\ndella mancata  corretta  esecuzione  della  sentenza  e  la  relativa\ncondanna al pagamento delle conseguenti sanzioni. \n    I.3.2. - Quanto agli accordi di  programma  e  ai  protocolli  di\nintesa stipulati tra le Amministrazioni dello Stato e  le  Regioni  e\nProvince autonome a partire dal 2013, proprio la prima sentenza della\nCGUE del 19  dicembre  2012  ha  costituito  il  presupposto  per  la\nstipulazione, in data 19 dicembre 2013,  dell\u0027«Accordo  di  programma\nper l\u0027adozione coordinata e congiunta di misure per il  miglioramento\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria nel Bacino Padano» (doc. 3). La sola lettura\ndelle premesse di tale Accordo, unita alla considerazione delle Parti\nche lo hanno sottoscritto (ben 5 Ministri  e  i  7  Presidenti  delle\nRegioni/Province autonome del Bacino Padano), rivelano in termini  di\nimmediata evidenza quanto qui si sostiene, ossia  che  fin  dall\u0027anno\n2013 le Amministrazioni dello Stato a  vario  titolo  competenti  nei\nsettori interessati dai fenomeni di  inquinamento  atmosferico  erano\npienamente consapevoli: \n        a) dell\u0027assoluta peculiarita\u0027 della  situazione  del  «bacino\npadano» in relazione ai fenomeni naturali e antropici incidenti sulla\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, ossia  alla  formazione  e  all\u0027accumulo\nnell\u0027aria  degli  inquinanti  e,  in   particolare,   del   materiale\nparticolato (c.d. «inquinanti secondari»); \n        b)  della  «naturale»  insufficienza  a   fronteggiare   tali\nfenomeni  delle  azioni   degli   enti   regionali   territorialmente\ninteressati, senza che  a  tali  enti  potesse  essere  addebitato  e\ncontestato un qualche inadempimento rispetto alle ordinarie  funzioni\npubbliche loro attribuite; \n        c) della «speculare» e del tutto  «fisiologica»  esigenza  di\nadottare  interventi  addizionali  da  parte  delle   Amministrazioni\nstatali, senza che tali interventi potessero  in  alcun  modo  essere\nricondotti allo strumento dei «poteri  sostitutivi»  previsti  per  i\ncasi di inadempimento  degli  enti  territoriali,  soprattutto  nelle\nipotesi di violazione (gia\u0027 accertata o  in  corso  di  accertamento)\ndegli obblighi imposti dal diritto sovranazionale. \n    Al riguardo, meritano di essere riportati  testualmente,  per  la\nloro chiarezza,  alcuni  tra  i  passaggi  piu\u0027  significativi  delle\npremesse dell\u0027Accordo di programma in questione: \n        «(... ); \n        Ritenuto che sussista (...) la  straordinaria  necessita\u0027  di\nadottare interventi  addizionali  rispetto  a  quelli  fino  ad  oggi\nprevisti al  fine  di  prevenire  e  fronteggiare  tempestivamente  i\nsuperamenti dei  valori  limite  di  concentrazione  atmosferica  del\nmateriale particolato PM10 registrati a partire  dal  2005  su  oltre\ncinquanta zone del territorio nazionale, ubicate in quindici  Regioni\ne Province autonome, situazione  a  cui  e\u0027  associabile  un  elevato\nrischio sanitario per la popolazione esposta; \n        Considerato che tali superamenti interessano, in molti  casi,\nzone ubicate nel Bacino Padano; \n        Considerato che le Regioni e  Province  autonome  del  Bacino\nPadano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche\n(in relazione alla scarsita\u0027 dei venti, alle condizioni di stabilita\u0027\natmosferica e all\u0027instaurarsi di frequenti situazioni  di  inversione\ntermica), a causa delle quali e\u0027 favorita la formazione e  l\u0027accumulo\nnell\u0027aria  di  inquinanti,  con  particolare  riferimento  a   quelli\nsecondari quali le polveri sottili,  e  si  producono  situazioni  di\ninquinamento particolarmente diffuse; \n        Considerato  che  le  particolari  condizioni  orografiche  e\nmeteoclimatiche delle Regioni e Province autonome del  Bacino  Padano\nrendono difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite  di\nqualita\u0027 dell\u0027aria, specialmente se manca uno  stretto  coordinamento\ntra i diversi soggetti interessati; \n        Considerato che le particolari condizioni del  Bacino  Padano\nsono state portate in piu\u0027 occasioni all\u0027attenzione della Commissione\neuropea; \n        Considerato che, anche  per  tali  motivi,  i  vigenti  piani\nregionali di qualita\u0027 dell\u0027aria non risultano  ad  oggi  sufficienti,\nnelle zone del Bacino Padano, ad assicurare il  rispetto  dei  valori\nlimite di qualita\u0027 dell\u0027aria per il materiale particolato PM10; \n        Visto l\u0027art. 10, comma 1, lettera d) della legge  comunitaria\nn.  88/2009  che  prevede  l\u0027adozione  di  specifiche  strategie   di\nintervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico; \n        Considerato che le Regioni e  Province  autonome  del  Bacino\nPadano, nel  prospettare  l\u0027impossibilita\u0027  di  rispettare  i  valori\nlimite  di  qualita\u0027  dell\u0027aria  nei  tempi  previsti   dalle   norme\ncomunitarie per  il  materiale  particolato  PMI10,  hanno  richiesto\nall\u0027amministrazione statale di  adottare  misure  nazionali  volte  a\npromuovere il processo di raggiungimento di tali valori limite; \n        (...); \n        Considerato che il  processo  di  raggiungimento  dei  valori\nlimite per il  materiale  particolato  PM10  richiede  un  intervento\ncoordinato delle Regioni e delle Province autonome del Bacino  Padano\ne  delle  amministrazioni   statali,   diretto   ad   assicurare   la\nrealizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e  lungo\nperiodo; \n        Considerato  che  un  intervento  coordinato  permettera\u0027  di\nassicurare  alle  Regioni  e  Province  autonome  del  Bacino  Padano\nindirizzi, strumenti e valutazioni da utilizzare come presupposto per\nl\u0027adozione di nuove e piu\u0027 efficaci misure  da  inserire  nei  propri\npiani  di  qualita\u0027  dell\u0027aria  e  permettera\u0027,   al   contempo,   di\nindividuare le ulteriori azioni di  competenza  statale  e  regionale\nutili al processo di raggiungimento dei valori limite; \n        Vista la riunione  tenutasi  il  23  luglio  2013  presso  il\nMinistero dell\u0027ambiente, nel corso  della  quale  i  Ministri  aventi\ncompetenza sui settori che producono  emissioni  in  atmosfera  hanno\nespresso avviso favorevole all\u0027avvio di una nuova e piu\u0027  determinata\nstrategia a livello nazionale, che si integri con l\u0027azione intrapresa\ndalle Regioni e Province  autonome  del  Bacino  Padano  al  fine  di\nindividuare le iniziative da assumere per  risolvere  il  contenzioso\ncomunitario in corso; \n        (... )» (enfasi aggiunte). \n    Sulla base di tali premesse, le Parti dell\u0027Accordo si impegnavano\na intervenire in alcuni settori «individuati tra quelli  maggiormente\nresponsabili delle emissioni inquinanti: a) combustione di  biomasse;\nb) trasporto merci; c) trasporto passeggeri; d) riscaldamento civile;\ne) industria e produzione di energia; f) agricoltura», in particolare\nmediante l\u0027adozione delle necessarie «misure di carattere  normativo,\nprogrammatico e finanziario», analiticamente articolate in  specifici\nimpegni espressamente assunti dal  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\ntutela del territorio  e  del  mare,  dal  Ministero  dello  sviluppo\neconomico, dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dal\nMinistero delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  dal\nMinistero della salute,  nonche\u0027  dalle  stesse  Regioni  e  Province\nautonome del Bacino Padano. \n    L\u0027esperienza degli accordi e della fisiologica «presa in  carico»\nda  parte  delle  Amministrazioni   dello   Stato   delle   questioni\nconcernenti la qualita\u0027 dell\u0027aria,  con  specifico  riferimento  alla\npeculiare situazione del «bacino padano», ha avuto importanti seguiti\nanche negli anni successivi al 2013 e fino ai giorni nostri,  con  un\nandamento  addirittura  incrementale  in   termini   di   «ordinaria»\nassunzione di responsabilita\u0027 al livello centrale. Tra gli atti  piu\u0027\nrilevanti, al riguardo, e\u0027  possibile  richiamare  almeno  il  «Nuovo\nAccordo di programma per l\u0027adozione coordinata e congiunta di  misure\nper il miglioramento della  qualita\u0027  dell\u0027aria  nel  Bacino  Padano»\n(doc. 4), sottoscritto a Bologna il 9 giugno  2017  tra  il  Ministro\ndell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti\ndelle 4 Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Piemonte  e  Veneto,  e\ncostruito su premesse e impegni  delle  Parti  in  tutto  analoghi  a\nquelli dell\u0027Accordo del 2013;  successivamente  (e  con  una  portata\nsenza dubbio piu\u0027 ampia e innovativa) - non  a  caso  a  seguito  del\ndeposito presso la CGUE del ricorso contro l\u0027Italia  C-644/18  per  i\nsuperamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 e  della\ndecisione di deferimento alla CGUE da parte della Commissione europea\nanche per i superamenti dei valori limite del biossido di azoto NO2 -\nin data 4 giugno 2019 e\u0027 stato sottoscritto a Torino  il  «Protocollo\ndi intesa che istituisce il  \"Piano  d\u0027azione  per  il  miglioramento\ndella  qualita\u0027  dell\u0027aria  2019-2021\"»  (doc.  5).   Tra   le   piu\u0027\nsignificative  peculiarita\u0027/novita\u0027  di   tale   atto,   si   segnala\nl\u0027attivazione di una vera e propria «strategia nazionale» finalizzata\na risolvere le questioni della qualita\u0027  dell\u0027aria  in  Italia  e  ad\nassicurare l\u0027adempimento  degli  obblighi  europei,  come  dimostrano\ninequivocamente: la sottoscrizione del Protocollo d\u0027intesa  da  parte\ndel Presidente del Consiglio dei ministri e di 6 Ministri  (oltre  al\nPresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);\nl\u0027assunzione di specifici impegni in 5  Ambiti  d\u0027intervento  (Misure\ntrasversali,  Agricoltura  e  combustione  di  biomasse,   Mobilita\u0027,\nRiscaldamento civile e Uscita dal carbone), tutti declinati  mediante\nl\u0027individuazione analitica di azioni poste esclusivamente  a  carico,\nin   via   diretta,   delle   Amministrazioni   statali    coinvolte;\nl\u0027istituzione di una apposita «Unita\u0027  di  coordinamento»  del  Piano\nd\u0027azione  presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,\nespressamente  finalizzata  -  inter  alia   -   ad   assicurare   la\ncooperazione delle Parti «nell\u0027individuazione delle future  strategie\nnazionali nei settori [emissivi maggiormente responsabili] al fine di\ngarantire  una  maggiore  tutela  della  qualita\u0027   dell\u0027aria   e   a\npartecipare congiuntamente ai periodici confronti con la  Commissione\neuropea  volti  alla  rappresentazione  delle  iniziative  avviate  a\nlivello nazionale per  la  riduzione  dell\u0027inquinamento  atmosferico»\n(art. 1, comma 2) (enfasi aggiunta). \n    I.3.3. -  Da  ultimo,  negli  anni  piu\u0027  recenti,  sulla  spinta\ndell\u0027esigenza di dare esecuzione alle ricordate sentenze  della  CGUE\ndel 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, nel tentativo  estremo  di\ndare un impulso decisivo alla garanzia del corretto adempimento degli\nobblighi europei in materia di  qualita\u0027  dell\u0027aria,  e\u0027  intervenuto\nfinalmente anche il legislatore nazionale. \n    Dapprima, con il d.l. n. 121 del 2023 - come convertito in  legge\ne successivamente modificato dalla legge n. 177 del  2024  (art.  32,\ncomma 1) e dal d.l. n. 73 del 2025 (art. 5, comma  3-ter)  -  rivolto\nspecificamente ad autorizzare proprio le quattro  principali  Regioni\ndel «bacino padano» (Piemonte, Lombardia, Veneto  ed  Emilia-Romagna)\nall\u0027introduzione di misure speciali di limitazione strutturale  della\ncircolazione stradale  per  alcune  categorie  di  autoveicoli  e  di\nveicoli commerciali,  misure  che,  in  assenza  di  tali  previsioni\nlegislative statali, quelle  medesime  Regioni  non  sarebbero  state\ncompetenti a introdurre (art. 1), nonche\u0027  a  prevedere  direttamente\nmisure per lo «sviluppo del turismo di prossimita\u0027,  all\u0027aria  aperta\ned ecosostenibile per l\u0027abbattimento  delle  emissioni  atmosferiche»\n(art.  1-bis)  e  «misure  in  materia  di   riduzione   dell\u0027impatto\nambientale del trasporto merci su  gomma  tramite  potenziamento  del\ntrasporto aereo» (art. 1-ter). \n    Successivamente, con l\u0027art. 14 del d.l. n. 131 del  2024  -  come\nconvertito in legge e da ultimo modificato dal d.l. n.  25  del  2025\n(art.  15-bis,  comma  1)  -   e\u0027   stata   prevista,   innanzitutto,\nl\u0027approvazione  con  decreto  interministeriale  di   uno   specifico\nprogramma finalizzato a promuovere la mobilita\u0027  sostenibile,  dotato\ndelle relative risorse finanziarie annuali (per una durata massima di\n60 mesi) da destinare a interventi proposti dai comuni  capoluogo  di\nprovincia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e dalle citta\u0027\nmetropolitane ricadenti nelle zone in cui sia stato accertato - dalle\nmenzionate sentenze della CGUE e dalla  lettera  di  costituzione  in\nmora della Commissione europea del 13 marzo 2024 - il superamento dei\nvalori limite di qualita\u0027 dell\u0027aria relativi al particolato PM10 e al\nbiossido di azoto NO2. \n    In secondo luogo, ed e\u0027 cio\u0027 che piu\u0027 assume rilievo ai  fini  di\nquanto qui si sostiene, e\u0027 stata istituita presso la  Presidenza  del\nConsiglio  dei  ministri  una  cabina  di  regia  (composta   da   un\nrappresentante della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, da\nun rappresentante per ciascuno di ben 8 Ministri  coinvolti,  nonche\u0027\nda un rappresentante per ciascuna  delle  Regioni  interessate  dalle\nprocedure di infrazione attualmente aperte), con lo specifico compito\ndi elaborare un «Piano di azione nazionale per il miglioramento della\nqualita\u0027  dell\u0027aria,  comprensivo  di  cronoprogramma»,  destinato  a\nessere approvato con delibera del Consiglio dei ministri,  la  quale,\nper  espressa  disposizione  di  legge,   e\u0027   tenuta   a   contenere\n«l\u0027individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e  locali\ncui  e\u0027  demandata  l\u0027attuazione  delle  misure  previste  dal  Piano\nmedesimo, in relazione  alla  natura  delle  misure  stesse  e  delle\ncompetenze delle amministrazioni interessate» (comma  6).  Proprio  a\ntale proposito, il successivo comma 8 si preoccupa di specificare che\n«Le Amministrazioni individuate nella delibera  di  approvazione  del\nPiano sono  tenute  ad  adottare  le  relative  misure  di  carattere\nnormativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo\nscopo, finanziario volte ad assicurare il rispetto dei valori  limite\ndi materiale particolato PM10 e di biossido  di  azoto  NO2,  di  cui\nall\u0027allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche\nin accordo con gli  altri  enti  locali  interessati  dall\u0027esecuzione\ndella sentenza della Corte di giustizia dell\u0027Unione  europea  del  12\nmaggio 2022, relativa alla causa C-573/2019», mentre il  comma  9,  a\ngaranzia del corretto adempimento degli impegni che il Piano ponga  a\ncarico degli enti dell\u0027autonomia territoriale, richiama espressamente\nl\u0027istituto dei poteri sostitutivi del Governo di  cui  all\u0027art.  120,\nsecondo comma, Cost., stabilendo che «In caso di  mancata  attuazione\ndelle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma  approvato\nsuperiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei\nministri che, con apposita deliberazione  adottata  su  proposta  del\nPresidente  del  Consiglio   dei   ministri   ovvero   del   Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica,  puo\u0027  anche  autorizzare\nl\u0027esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell\u0027art. 8 della legge  5\ngiugno 2003, n. 131. L\u0027esercizio dei poteri  sostitutivi  di  cui  al\nsecondo periodo puo\u0027 essere  deliberato,  su  proposta  del  Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, anche per  la  tempestiva\nattuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e  ritenute\nnecessarie per assicurare l\u0027esecuzione delle decisioni della Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea e della lettera di costituzione in mora\ndella Commissione europea di cui al comma 4». \n    In attuazione di tale disciplina, come si e\u0027 gia\u0027  accennato,  in\ndata 20 giugno 2025 (ossia appena una settimana dopo la promulgazione\ndella legge n. 91 che si sottopone in parte  qua  allo  scrutinio  di\nquesta Ecc.ma Corte), il  Consiglio  dei  ministri  ha  approvato  il\n«Piano di  azione  nazionale  per  il  miglioramento  della  qualita\u0027\ndell\u0027aria 2025-2027» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 2  agosto\n2025, n. 178), articolato in 5 ambiti di intervento (1 trasversale, 3\ntematici:  Agricoltura,  Mobilita\u0027,   Riscaldamento   civile,   e   1\ncomplementare)  e  con  l\u0027individuazione  per   ciascun   ambito   di\nspecifiche  azioni  operative  espressamente   «inquadrate   in   una\nstrategia unica e complessiva», come si legge  nelle  premesse  dello\nstesso  Piano.  Queste  ultime  recano,  altresi\u0027,   due   importanti\nprecisazioni per quanto  di  maggior  rilievo  in  questa  sede:  «La\ndefinizione  degli  ambiti  d\u0027intervento  e  delle  azioni,  che   ne\ncostituiscono la specificazione in chiave  operativa,  muovono  dalla\nconsapevolezza che i fattori incidenti sulla qualita\u0027 dell\u0027aria  sono\nmolteplici  e  richiedono  un\u0027attivita\u0027   trasversale   e   razionale\nindirizzata alla comprensione e  all\u0027individuazione  dei  problemi  e\ndella  loro  soluzione,  attraverso  interventi  specifici  che   sia\ndirettamente  sia  indirettamente  possano  assicurare  un\u0027aria  piu\u0027\nsalubre  per  i  cittadini  riducendo   le   emissioni   atmosferiche\ninquinanti.  Su  tale  situazione  operano   le   parti   [ossia   le\nAmministrazioni dello Stato  coinvolte],  insieme  alle  regioni,  in\nragione delle specifiche e rispettive funzioni,  nel  rispetto  delle\ncompetenze di ciascuna, come indicato di seguito» (enfasi aggiunte). \n    Come imposto dal richiamato comma 6 dell\u0027art. 14 del d.l. n.  131\ndel 2024 e come ribadito dall\u0027art. 1, comma 2, della delibera del CdM\ndel  20  giugno  2025,  il  Piano  «individua  per  ogni  misura   le\namministrazioni  centrali,  regionali  e  locali  cui  e\u0027   demandata\nl\u0027attuazione della misura».  E  qui  il  dato  che  emerge  con  ogni\nevidenza e\u0027 addirittura diametralmente opposto rispetto al modello di\nriparto di competenze tra Stato e Regioni prefigurato dal principio e\ncriterio direttivo  della  delega  legislativa  che  si  censura  con\nl\u0027odierno ricorso: su 29 azioni operative complessivamente previste e\nripartite sui 5 indicati ambiti  di  intervento,  soltanto  1  (ossia\nl\u0027ultima delle «Azioni  in  atto  complementari»,  consistente  nella\n«Incentivazione per la promozione delle tecniche agricole inerenti la\ncopertura delle vasche di stoccaggio rigide e flessibili ancorate  ai\nbordi») non contempla una o piu\u0027  Amministrazioni  dello  Stato  come\n«soggetto attuatore», assegnando tale qualifica in via esclusiva alle\n«regioni del bacino padano»; per tutte le altre 28  azioni  operative\npreviste dal Piano, tra i «soggetti  attuatori»  e\u0027  sempre  prevista\nalmeno 1 Amministrazione centrale (ancorche\u0027, in alcuni  casi,  anche\nin fisiologico abbinamento con enti dell\u0027autonomia territoriale o con\naltri  enti),  con  cio\u0027  «certificando»  in  modo  inconfutabile  il\nriconoscimento  da  parte  degli  stessi  organi  dello  Stato  della\nindispensabilita\u0027 di un ruolo diretto e di «prima linea» del  livello\nsovraregionale nell\u0027assunzione di responsabilita\u0027 operative -  e  non\nsolo di «soccorso complementare» - nella  gestione  dei  fenomeni  di\ninquinamento atmosferico e nella predisposizione e  attuazione  delle\nstrategie complessive necessarie ad assicurare la qualita\u0027  dell\u0027aria\nambiente sul territorio nazionale. \n    I.4. - Alla luce di tutto quanto  fin  qui  esposto,  emerge  con\nchiarezza  che  il  vincolo  imposto  al  legislatore  delegato   dal\nprincipio e  criterio  direttivo  della  delega  legislativa  che  si\ncensura in questa sede, concernente l\u0027attribuzione  della  competenza\nad  adottare  le  misure  di  risanamento  della  qualita\u0027  dell\u0027aria\nambiente «in via ordinaria» alle autorita\u0027 regionali e locali e  solo\n«in  via  complementare»  alle  autorita\u0027  statali,   con   specifico\nriferimento alla peculiare situazione dei  territori  ricompresi  nel\n«bacino padano», viola palesemente le  evocate  norme  costituzionali\nche regolano il riparto delle funzioni legislative e amministrative e\nche impongono al legislatore statale di farsi carico «ordinariamente»\ndelle   proprie   responsabilita\u0027   nell\u0027esercizio   della   potesta\u0027\nlegislativa esclusiva nella materia  della  «tutela  dell\u0027ambiente  e\ndell\u0027ecosistema» di cui all\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),\nCost. e di allocare  -  altrettanto  «ordinariamente»  -  al  livello\nsovraregionale (anche mediante  opportuni  trattamenti  differenziati\ntra enti dello stesso tipo) le funzioni amministrative per  le  quali\nle Regioni risultino strutturalmente inadeguate, ai  sensi  dell\u0027art.\n118, primo comma, Cost. \n    In   altri   termini,   la   censurata   norma   di   delega   e\u0027\ncostituzionalmente illegittima, per  gli  illustrati  profili,  nella\nparte in cui non vincola il Governo a prevedere la competenza «in via\nordinaria» e «diretta» degli organi di livello  statale  in  tutti  i\ncasi in cui, come accade per  i  territori  del  «bacino  padano»,  i\nfenomeni di inquinamento atmosferico che incidono sugli  standard  di\nqualita\u0027  dell\u0027aria  stabiliti   dalla   direttiva   (UE)   2024/2881\nrichiedano necessariamente  -  per  le  loro  stesse  caratteristiche\n«naturali»   -   l\u0027adozione   di   interventi   pubblici   normativi,\namministrativi e finanziari di livello e dimensione ultraregionale. \nII. - Illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  12,  comma  1,  della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91,  e,  in  particolare,  del  principio  e\ncriterio direttivo specifico di cui alla lettera b),  per  violazione\ndegli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., con contestuale  lesione\nindiretta delle competenze legislative e amministrative regionali  di\ncui agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e 118 Cost. \n    II.1.  -  L\u0027art.   12   della   legge   n.   91   del   2025   e\u0027\ncostituzionalmente  illegittimo,  sempre  con  riferimento  a  quanto\ndisposto con il principio e criterio direttivo di  cui  al  comma  1,\nlettera b), e per le medesime ragioni e nei medesimi termini indicati\nnella censura che precede, anche da un ulteriore e distinto punto  di\nvista.   Tale   previsione,   infatti,   impedisce    alle    Regioni\nterritorialmente ricomprese nel c.d. «bacino padano», ma  anche  allo\nstesso Stato in relazione a quella parte del territorio nazionale, in\ntermini palesemente irrazionali e in contrasto con  il  principio  di\nbuon  andamento  dell\u0027amministrazione,  di  conseguire  i   risultati\nimposti dalla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo  e  del\nConsiglio «relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente  e  per  un\u0027aria\npiu\u0027 pulita in Europa», con l\u0027effetto che, in  ragione  dei  suddetti\nvizi di legittimita\u0027 costituzionale, quelle Regioni (e  tra  esse  la\nRegione  odierna  ricorrente)  risulteranno  di  fatto  costrette   a\nesercitare le proprie competenze legislative e amministrative - inter\nalia nelle materie della «tutela della  salute»,  della  «produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia»,  del  governo  del\nterritorio, nonche\u0027  dell\u0027«agricoltura»  e  del  «trasporto  pubblico\nlocale» - in modo costituzionalmente illegittimo e  ad  assumerne  le\nrelative responsabilita\u0027. In altre  parole,  il  vincolo  imposto  al\nlegislatore delegato ad allocare e distribuire  tra  lo  Stato  e  le\nRegioni  le  funzioni  concernenti  il  risanamento  della   qualita\u0027\ndell\u0027aria ambiente nei territori compresi nel «bacino padano» in modo\npalesemente irrazionale e strutturalmente inadeguato a  garantire  il\nrispetto degli obblighi imposti dal diritto dell\u0027Unione  europea  con\nla direttiva di cui la  delega  disciplina  l\u0027attuazione  nel  nostro\nordinamento si pone direttamente in contrasto con gli artt. 3,  97  e\n117, primo comma, Cost., determinando, al tempo  stesso,  la  lesione\nindiretta delle evocate competenze legislative e amministrative della\nRegione del Veneto, dal momento che le imporrebbe  di  esercitare  le\nsuddette  competenze  in  termini  a  loro  volta  costituzionalmente\nillegittimi. \n    II.2.  -  La  presente  censura,   come   si   puo\u0027   agevolmente\ncomprendere, si  fonda  sui  medesimi  presupposti  di  quella  sopra\nillustrata, ponendo pero\u0027 all\u0027attenzione di questa  Ecc.ma  Corte  la\nviolazione diretta di parametri costituzionali sostanziali,  anziche\u0027\ncompetenziali, ovviamente con la doverosa esigenza di argomentare  la\nlegittimazione della  odierna  ricorrente  a  proporre  una  siffatta\nquestione. \n    Come si conta  di  aver  ampiamente  mostrato  nelle  pagine  che\nprecedono, l\u0027esperienza del modello di riparto delle  competenze  tra\nStato e Regioni in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria disegnato dal d.lgs.\nn. 155 del 2010 - di cui la censurata norma  di  delega  pretende  di\nimporre al Governo la riproduzione senza modifiche - ne ha  rivelato,\nin  piu\u0027  sedi  e  a  piu\u0027  riprese,  la  strutturale  e   conclamata\ninadeguatezza ad assicurare la conformita\u0027 agli standard imposti  dal\ndiritto   dell\u0027Unione   europea,   particolarmente   con    specifico\nriferimento  ai  territori  del  «bacino  padano»;   e   proprio   la\nriconosciuta inadeguatezza di quel modello,  come  si  e\u0027  visto,  ha\ncondotto da piu\u0027 di un decennio alla inesorabile affermazione  di  un\nsistema alternativo, nel quale tanto il legislatore nazionale, quanto\nle Amministrazioni dello Stato a  vario  titolo  coinvolte,  si  sono\nprogressivamente fatti carico di intervenire direttamente assumendosi\nresponsabilita\u0027 in tutto e per tutto «ordinarie», mediante l\u0027adozione\ndi misure  normative,  amministrative  e  finanziarie  specificamente\nrivolte  a  perseguire  l\u0027allineamento  della   situazione   italiana\nconcernente la qualita\u0027 dell\u0027aria al vigente  diritto  dell\u0027Unione  e\ntutt\u0027altro che riconducibili a una qualche  forma  di  «sostituzione»\ndegli enti regionali coinvolti in ragione di eventuali (e mai neppure\nipotizzati) «inadempimenti» loro imputabili  rispetto  agli  obblighi\neuropei. \n    Orbene, in un simile contesto,  e\u0027  del  tutto  evidente  che  la\npretesa della censurata norma di  delega  di  riprodurre  ut  est  un\nsistema di riparto di competenze quale quello del d.lgs. n.  155  del\n2010, e di farlo a dispetto della sua documentata inefficacia e della\nintrinseca irrazionalita\u0027 gia\u0027 inconfutabilmente  acclarate  rispetto\nagli  obiettivi  (assai  meno  rigorosi)  imposti  dalla   precedente\ndirettiva  2008/50/CE,  a  maggiore  e  piu\u0027  specifica  ragione   in\nrelazione ai territori del «bacino padano», si pone  direttamente  in\ncontrasto non solo  con  l\u0027art.  3  Cost.  e  il  principio  di  buon\nandamento dell\u0027amministrazione di cui all\u0027art. 97 Cost., ma anche con\nl\u0027art. 117, primo comma, Cost., con riferimento ai ben piu\u0027 severi  e\nstringenti obblighi imposti dalla direttiva  (UE)  2024/2881  che  il\nlegislatore delegato e\u0027 oggi chiamato a recepire. \n    In buona sostanza, a fronte della «sfida epocale»  che  la  nuova\ndirettiva europea sottopone  alle  strategie  attuative  degli  Stati\nmembri che dovrebbero condurre  al  perseguimento  (entro  i  termini\nstabiliti dal  legislatore  dell\u0027Unione)  addirittura  dell\u0027obiettivo\ndell\u0027inquinamento zero, non si e\u0027 affatto lontani della realta\u0027 se si\nafferma  che  il  principio  di  delega  qui   censurato,   in   modo\nevidentemente privo di qualunque razionalita\u0027, costituisce una vera e\npropria «garanzia a rovescio», ossia la garanzia che l\u0027esercizio  del\npotere legislativo delegato al Governo  -  nei  termini  imposti  dal\nlegislatore delegante - non potra\u0027  giammai  assicurare  il  corretto\nadempimento degli obblighi europei. \n    Anche dal punto di vista qui esaminato,  pertanto,  la  censurata\nnorma di delega e\u0027 costituzionalmente illegittima nella parte in  cui\nnon vincola il Governo a prevedere la competenza «in via ordinaria» e\n«diretta» degli organi di livello statale in tutti  i  casi  in  cui,\ncome accade per i  territori  del  «bacino  padano»,  i  fenomeni  di\ninquinamento atmosferico che  incidono  sugli  standard  di  qualita\u0027\ndell\u0027aria  stabiliti  dalla  direttiva  (UE)  2024/2881,   richiedano\nnecessariamente - per le loro  stesse  caratteristiche  «naturali»  -\nl\u0027adozione  di  interventi  pubblici  normativi,   amministrativi   e\nfinanziari di livello e dimensione ultraregionale. \n    II.3. - Quanto  alla  legittimazione  dell\u0027odierna  ricorrente  a\nprospettare in sede di ricorso ex art. 127 Cost.  la  violazione  dei\nrichiamati parametri costituzionali sostanziali, non occorre spendere\nmolte  parole  per  dimostrare  come  i  vizi  denunciati   ridondino\nsenz\u0027altro nella lesione indiretta  delle  competenze  legislative  e\namministrative che la Costituzione riconosce alle Regioni. \n    E\u0027  sufficiente  considerare  che  le  politiche  e   le   misure\nnecessarie ad assicurare gli standard di qualita\u0027 dell\u0027aria stabiliti\ndalla direttiva europea, ancorche\u0027 riferibili senz\u0027altro alla  tutela\ndell\u0027ambiente in ragione del  fine  ultimo  che  perseguono  e  della\nontologica  trasversalita\u0027,   investono   e   soprattutto   implicano\ninnegabilmente, in termini addirittura  imprescindibili,  l\u0027esercizio\ndi competenze normative riconducibili ad ambiti materiali  di  sicura\nlegislazione regionale,  quali,  tra  gli  altri,  la  «tutela  della\nsalute»,  la  «produzione,  trasporto   e   distribuzione   nazionale\ndell\u0027energia» e il governo del territorio, affidati  alla  competenza\nconcorrente di cui all\u0027art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  nonche\u0027  ad\nambiti  quali  l\u0027«agricoltura»  e  il  «trasporto  pubblico  locale»,\naffidati alla competenza residuale di cui all\u0027art. 117, quarto comma,\nCost.  E  non  diversamente  accade  in   relazione   alle   funzioni\namministrative, laddove, oltre evidentemente alle necessarie funzioni\ndi livello nazionale gia\u0027 piu\u0027 volte richiamate nel presente ricorso,\nun\u0027ampia molteplicita\u0027 di funzioni si rivela adeguatamente allocabile\nin capo alle  Regioni,  in  piena  conformita\u0027  a  quanto  prescritto\ndall\u0027art. 118, primo comma, Cost. \n    Alla luce  di  tali  elementi,  e\u0027  del  tutto  evidente  che  la\nillegittimita\u0027 costituzionale della censurata  norma  di  delega  per\ncontrasto con gli artt. 3, 97 e 117,  primo  comma,  Cost.,  sotto  i\nprofili sopra esposti, e\u0027 destinata a determinare inevitabilmente una\nlesione   indiretta   delle   evocate   competenze   legislative    e\namministrative della Regione odierna ricorrente, se non altro perche\u0027\nquest\u0027ultima si troverebbe costretta a esercitare  quelle  competenze\nadottando propri atti che risulterebbero  viziati  da  illegittimita\u0027\nderivata per violazione di quei medesimi parametri costituzionali. \nIII. - Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  12,  comma  2,  della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91, per violazione del  principio  di  leale\ncollaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. \n    III.1.  -  L\u0027art.  12   della   legge   n.   91   del   2025   e\u0027\ncostituzionalmente  illegittimo  anche  con  specifico   e   autonomo\nriferimento alla previsione del  comma  2,  in  quanto  la  norma  di\ndelega, nonostante  le  molteplici  interferenze  con  le  competenze\nregionali non risolvibili mediante il criterio della  prevalenza  del\nlegislatore  statale,   prescrive,   per   l\u0027adozione   dei   decreti\nlegislativi delegati attuativi, una forma inadeguata di raccordo  con\nle Regioni quale il mero parere della Conferenza unificata,  anziche\u0027\nl\u0027intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ossia la sola forma  di\nraccordo collaborativo idonea a realizzare  quel  confronto  reale  e\nautentico con le autonomie regionali che la giurisprudenza di  questa\nEcc.ma Corte considera necessario, in simili casi,  per  contemperare\nla incisione e la conformazione delle loro competenze. \n    III.2. - Premesso che nel corso  dell\u0027iter  di  formazione  della\ndisciplina di delega qui censurata non e\u0027 stata attivata alcuna forma\ndi collaborazione con  il  sistema  delle  autonomie  regionali,  dal\nmomento che la Conferenza Stato-Regioni - Sessione Europea ha  potuto\nesprimere il proprio parere, in data 17 ottobre 2024, solo sul d.d.l.\noriginario predisposto dal Governo e che il testo  dell\u0027attuale  art.\n12 con la delega legislativa per il recepimento della direttiva  (UE)\n2024/2881 e\u0027 stato introdotto solo nel corso della prima  lettura  da\nparte del Senato su proposta della IV Commissione in data 25 febbraio\n2025,  con  il  comma  2  oggetto  della  prospettata  questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale il legislatore delegante ha espressamente\nprevisto che «I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati\nprevio parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all\u0027art.  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». \n    Tale previsione, pur espressione del riconoscimento dell\u0027esigenza\ndi introdurre una qualche forma di collaborazione tra il Governo e il\nsistema delle autonomie territoriali (nel suo  insieme)  in  sede  di\nconcreto esercizio della  delega  legislativa  in  esame,  si  rivela\ncostituzionalmente illegittima per violazione del principio di  leale\ncollaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma,  Cost.,  dal\nmomento che omette palesemente di considerare la peculiare  posizione\ndegli enti regionali e le competenze costituzionali di questi  ultimi\nche risultano inevitabilmente coinvolte nell\u0027adozione delle politiche\ne delle misure  necessarie  a  garantire  gli  standard  di  qualita\u0027\ndell\u0027aria stabiliti a livello europeo, tanto sotto il  profilo  della\nsede collaborativa individuata (la Conferenza Unificata, anziche\u0027  la\nConferenza Stato-Regioni), quanto - e ancor piu\u0027 - sotto  il  profilo\ndella intensita\u0027 della forma di  collaborazione  prescelta  (il  mero\nparere, anziche\u0027 l\u0027intesa). \n    La Regione del Veneto  e\u0027  ben  consapevole  che  la  consolidata\ngiurisprudenza di questa Ecc.ma Corte  e\u0027  prevalentemente  orientata\nnel senso di escludere, in linea  di  principio,  l\u0027applicazione  del\nprincipio di leale collaborazione in  sede  di  adozione  degli  atti\nlegislativi  statali,  ossia  la  «necessita\u0027»   che   nell\u0027iter   di\nformazione  di  tali  atti  -  «nella  perdurante  assenza   di   una\ntrasformazione delle istituzioni parlamentari e,  piu\u0027  in  generale,\ndei procedimenti legislativi» -  siano  previste  adeguate  forme  di\nraccordo collaborativo  a  garanzia  soprattutto  delle  attribuzioni\ncostituzionali delle autonomie regionali. \n    Cio\u0027 nondimeno, proprio con riferimento all\u0027adozione dei  decreti\nlegislativi, questa stessa Corte, a partire dalla notissima sent.  n.\n251 del 2016, ha avuto modo di affermare a chiare  lettere  che  «la\u0027\ndove, tuttavia,  il  legislatore  delegato  si  accinge  a  riformare\nistituti  che   incidono   su   competenze   statali   e   regionali,\ninestricabilmente  connesse,  sorge   la   necessita\u0027   del   ricorso\nall\u0027intesa. Quest\u0027ultima si impone, dunque, quale cardine della leale\ncollaborazione anche quando l\u0027attuazione delle  disposizioni  dettate\ndal legislatore statale e\u0027 rimessa a  decreti  legislativi  delegati,\nadottati  dal  Governo  sulla  base  dell\u0027art.  76  Cost.»,  i  quali\n«finiscono, infatti, con l\u0027essere attratti nelle procedure  di  leale\ncollaborazione,   in   vista   del   pieno   rispetto   del   riparto\ncostituzionale delle competenze» (enfasi aggiunta). E  proprio  sulla\nbase di tale ricostruzione, nella richiamata sent. n. 251  del  2016,\ne\u0027  stata  dichiarata  la  illegittimita\u0027  costituzionale  di  alcune\ndisposizioni della legge  di  delega  n.  124  del  2015  oggetto  di\nscrutinio, nella parte in cui esse - cosi\u0027 come  accade  nell\u0027odierno\ngiudizio - prevedevano che il Governo adottasse  i  relativi  decreti\nlegislativi  attuativi  previo  parere  della  Conferenza  Unificata,\nanziche\u0027 previa intesa, in alcuni casi della Conferenza Stato-Regioni\ne in alcuni casi della stessa Conferenza Unificata. \n    III.3. -  Orbene,  a  fondamento  di  tutte  le  declaratorie  di\nillegittimita\u0027 costituzionale appena menzionate questa Corte ha posto\ncon chiarezza l\u0027emersione, in quei casi, di un «palese» «concorso  di\ncompetenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela\nprevalente, ma  ciascuna  delle  quali  concorre  alla  realizzazione\ndell\u0027ampio disegno di riforma»  prefigurato  dalla  disciplina  della\ndelega legislativa in questione,  ossia  di  una  situazione  in  cui\nl\u0027esercizio  del  potere  affidato  al  legislatore  delegato  doveva\nritenersi  caratterizzato  da   «molteplici   interferenze   con   le\ncompetenze regionali  non  risolvibili  mediante  il  criterio  della\nprevalenza del legislatore statale». \n    Si tratta di una situazione che trova piena corrispondenza  anche\ncon riguardo alla delega legislativa di cui qui si discute. \n    E\u0027 pur vero  che  la  disciplina  recata  dalla  nuova  direttiva\neuropea sulla  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  2024/2881  puo\u0027  essere\nagevolmente  ricondotta  alla  competenza  dell\u0027Unione  nel   settore\ndell\u0027ambiente, anche in forza della esplicita base giuridica  che  la\nstessa direttiva individua nell\u0027art. 192, par. 1,  del  TFUE;  ma  e\u0027\naltrettanto vero che costituirebbe  una  palese  quanto  superficiale\nforzatura ritenere che, per cio\u0027 solo,  anche  l\u0027attuazione  di  tale\ndirettiva  nell\u0027ordinamento  degli  Stati   membri   -   e,   dunque,\nl\u0027individuazione delle strategie,  degli  strumenti  e  delle  misure\nconcretamente chiamate ad assicurare la conformita\u0027 agli standard  di\nqualita\u0027 dell\u0027aria imposti dal legislatore europeo -  possano  essere\nascritte sic et simpliciter, ancorche\u0027 solo in base  al  criterio  di\nuna asserita «prevalenza», alla competenza legislativa esclusiva  che\nl\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.   attribuisce   al\nlegislatore statale. \n    In realta\u0027, come dimostra anche la pluridecennale  esperienza  di\ncui si e\u0027 dato  rapidamente  conto  supra  a  proposito  della  prima\nquestione sollevata, in materia di qualita\u0027  dell\u0027aria  si  configura\nuna netta e imprescindibile distinzione che  vede,  da  un  lato,  le\ndiscipline che fissano gli standard da rispettare e  i  risultati  da\nconseguire,  i  parametri  di  controllo  e  di  misurazione  per  le\nnecessarie verifiche di conformita\u0027, nonche\u0027  le  tempistiche  e  gli\naggiornamenti  al  progresso  tecnico-scientifico,  ossia,  in  buona\nsostanza, gli «obiettivi di  tutela  ambientale»  e  tutto  cio\u0027  che\noccorre   per   accertarne   progressivamente   il    raggiungimento;\ndall\u0027altro,  pero\u0027,  quelle  medesime  discipline  -   di   per   se\u0027\nriconducibili  senz\u0027altro  alla  «tutela  dell\u0027ambiente -  richiedono\nnecessariamente, pena la loro sicura  inefficacia  e  ineffettivita\u0027,\nl\u0027attivazione di politiche strategiche di  straordinaria  varieta\u0027  e\ncomplessita\u0027  che  investano,  con  appositi   strumenti   e   misure\nappropriate rivolte specificamente alla innegabile molteplicita\u0027  dei\nfattori che incidono sulla qualita\u0027 dell\u0027aria,  i  piu\u0027  vasti  campi\ndelle attivita\u0027 antropiche  produttive  di  emissioni  in  atmosfera,\ndispiegandosi  dalle  attivita\u0027  industriali  e   commerciali,   alla\nproduzione e al consumo di energia,  alle  attivita\u0027  agricole,  alla\nmobilita\u0027    e    alla    intermodalita\u0027    dei     trasporti,     al\nriscaldamento/raffreddamento  degli  ambienti   civili,   all\u0027assetto\nurbanistico del territorio, oltre ovviamente alla  sanita\u0027  pubblica,\nal turismo, alla ricerca scientifica e  all\u0027innovazione  tecnologica.\nD\u0027altra parte, che una simile «constatazione» non sia riconducibile a\nuna mera «opinione» di parte, ma possa ritenersi pienamente condivisa\nfinanche dallo stesso  legislatore  delegante,  e\u0027  dimostrato  dalla\nformulazione testuale del principio e criterio direttivo di cui  allo\nstesso art. 12, comma 1, lettera a), il quale impone espressamente al\nGoverno  di  «assicurare  la  sinergia  tra  le  azioni  relative  al\nrisanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e le azioni relative ai\nsettori che interessano le piu\u0027 importanti fonti emissive, prevedendo\nle necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli  atti\ndi  pianificazione  e  di  programmazione  in  materia  di   qualita\u0027\ndell\u0027aria e quelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita\u0027,  energia,\nindustria, efficienza energetica e  agricoltura,  nonche\u0027  prevedendo\nsedi e procedure istituzionali per l\u0027impulso e  il  coordinamento  di\nun\u0027azione condivisa, a livello territoriale e  a  livello  nazionale,\ntra le autorita\u0027 competenti per la qualita\u0027 dell\u0027aria e le  autorita\u0027\ncompetenti per tali settori» (enfasi aggiunta). \n    Come si vede, dunque, mentre non e\u0027 affatto difficile  ricondurre\nla disciplina dettata dal legislatore europeo  con  la  direttiva  in\nparola alla competenza in materia  di  ambiente,  e\u0027  tutt\u0027altro  che\nscontato - e, anzi,  senz\u0027altro  scorretto  proprio  in  forza  della\ninderogabilita\u0027 degli standard, degli obiettivi e  dei  parametri  di\nqualita\u0027 dell\u0027aria gia\u0027 stabiliti dalla vigente normativa  europea  -\nritenere che la disciplina normativa affidata al legislatore delegato\nitaliano per il recepimento e l\u0027attuazione di quella direttiva  possa\nessere  ricondotta  a  una  supposta  «prevalenza»  della  competenza\nambientale esclusiva del legislatore statale, configurandosi, tutt\u0027al\ncontrario,  proprio  quell\u0027inestricabile  intreccio   di   competenze\nlegislative dello Stato e  delle  Regioni  non  risolvibili  mediante\nl\u0027evocato criterio di prevalenza, che, come si e\u0027 visto,  costituisce\nil presupposto che ha  gia\u0027  consentito  a  questa  Ecc.ma  Corte  di\nritenere fondate questioni di legittimita\u0027 costituzionale  del  tutto\nanaloghe a quella che si sottopone all\u0027odierno giudizio. \n    III.4. - La incostituzionalita\u0027 del censurato comma  2  dell\u0027art.\n12 della legge n. 91  del  2025  nei  termini  esposti  e\u0027  lamentata\nindipendentemente e in via autonoma rispetto all\u0027esito  del  giudizio\nsulle prime due questioni aventi a oggetto il comma  1,  lettera  b),\nprescindendo, come si conta  di  aver  dimostrato  nell\u0027illustrazione\ndella  presente  censura,   dall\u0027auspicato   accoglimento   di   tali\nquestioni. Cio\u0027 nondimeno, merita osservare  fin  da  ora  che  anche\nnella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere di\ndefinire  il  giudizio  con  una  pronuncia  di  rigetto  di   quelle\nquestioni, la illegittimita\u0027 costituzionale del comma 2 per i profili\nqui denunciati permarrebbe senz\u0027altro e,  anzi,  risulterebbe  ancora\npiu\u0027 evidente e finanche macroscopica. E\u0027  innegabile,  infatti,  che\nnel caso in cui fosse esclusa la incostituzionalita\u0027 del principio  e\ncriterio direttivo di cui al comma  1,  lettera  b),  il  vincolo  ad\nadottare i decreti legislativi attuativi prevedendo la competenza «in\nvia ordinaria» delle autorita\u0027 regionali e locali per  le  misure  di\nrisanamento della  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente,  a  fronte  di  una\ncompetenza solo «in via complementare» delle autorita\u0027 statali  (alla\nsola duplice e alternativa condizione della «insufficienza» dei piani\nregionali  o  della  sottoscrizione  di  accordi  sottoscritti  dalle\nautorita\u0027 regionali interessate  e  da  tutte  le  autorita\u0027  statali\ncompetenti nei settori emissivi coinvolti), rivelerebbe  per  tabulas\nla sicura inadeguatezza a garantire il riparto  costituzionale  delle\ncompetenze tra Stato e  Regioni  della  forma  collaborativa  imposta\ndalla norma di delega, ossia del mero parere da acquisire nella  sede\ndella  Conferenza  Unificata,  in  luogo  dell\u0027intesa  in   sede   di\nConferenza Stato-Regioni. \nIV. - Illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  12,  comma  3,  della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91, per violazione  degli  artt.  81,  terzo\ncomma, e 119, quarto comma, Cost., ovvero degli artt. 3,  97  e  117,\nprimo comma, Cost. \n    IV.1. - L\u0027art.  12  della  legge  n.  91  del  2025,  infine,  e\u0027\ncostituzionalmente  illegittimo  anche  con  specifico   e   autonomo\nriferimento alla previsione del  comma  3,  in  quanto  la  norma  di\ndelega, imponendo al Governo la clausola  di  invarianza  finanziaria\nper l\u0027adozione dei decreti legislativi attuativi,  palesemente  elude\nl\u0027obbligo di copertura  delle  spese  connesse  alle  numerose  nuove\nfunzioni richieste dalla corretta  attuazione  della  direttiva  (UE)\n2024/2881, ponendosi  in  contrasto  altresi\u0027  con  il  principio  di\ncorrispondenza tra risorse finanziarie e  funzioni  che  impone  allo\nStato  di  assicurare  agli  enti  dell\u0027autonomia   territoriale   il\nfinanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro  attribuite  (e\ncio\u0027 in violazione del combinato disposto dell\u0027art. 81, terzo  comma,\ne dell\u0027art.  119,  quarto  comma,  Cost.),  ovvero,  in  alternativa,\npretende «effettivamente» e «seriamente» di vincolare il  legislatore\ndelegato  ad  attuare  gli  obblighi  derivanti  dalla  direttiva  in\nquestione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  con\ncio\u0027,  pero\u0027,  irrazionalmente  contraddicendo  le  stesse  finalita\u0027\ndichiarate  della  delega  e  addirittura   impedendo   il   corretto\nadempimento di quegli obblighi (e cio\u0027 in violazione degli  artt.  3,\n97 e 117, primo comma, Cost.). \n    IV.2. - Come si e\u0027 gia\u0027 segnalato in premessa,  con  il  comma  3\ndell\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025 il legislatore  delegante  ha\ninteso vincolare  il  Governo  mediante  una  esplicita  clausola  di\ninvarianza finanziaria, stabilendo espressamente che  dall\u0027attuazione\ndella delega «non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la\nfinanza pubblica» e precisando  che  «le  amministrazioni  competenti\nprovvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,  strumentali\ne finanziarie disponibili a legislazione vigente». \n    La  norma  in  questione  ha  evidentemente  natura  speciale  in\nrelazione  al  recepimento  e  all\u0027attuazione  della  direttiva  (UE)\n2024/2881, con lo  specifico  effetto  di  derogare  alla  disciplina\ngenerale  degli  oneri  finanziari  e  delle  relative  modalita\u0027  di\ncopertura stabilita dall\u0027art. 1, comma 3, della stessa  legge  n.  91\ndel 2025, laddove si dispone che, ferme  restando  per  l\u0027appunto  le\nclausole di invarianza finanziaria previste dalle varie  disposizioni\nspecifiche della legge (tra le quali, per quanto qui  rileva,  l\u0027art.\n12, comma 3), «eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che\nnon riguardano l\u0027attivita\u0027 ordinaria delle amministrazioni statali  o\nregionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al\ncomma 1  del  presente  articolo,  nei  soli  limiti  occorrenti  per\nl\u0027adempimento degli obblighi derivanti dall\u0027esercizio  delle  deleghe\ndi cui al medesimo comma 1. Alla  relativa  copertura,  nonche\u0027  alla\ncopertura    delle    minori    entrate    eventualmente    derivanti\ndall\u0027attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte\ncon i  fondi  gia\u0027  assegnati  alle  competenti  amministrazioni,  si\nprovvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il  recepimento  della\nnormativa europea, di cui all\u0027art. 41-bis della citata legge  n.  234\ndel 2012. Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse\ninsufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino  nuovi  o\nmaggiori oneri  sono  emanati  solo  successivamente  all\u0027entrata  in\nvigore dei provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le  occorrenti\nrisorse finanziarie, in conformita\u0027 all\u0027art. 17, comma 2, della legge\n31 dicembre 2009, n. 196» (enfasi aggiunta). \n    Proprio l\u0027art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009,  d\u0027altra\nparte, reca la disciplina generale di riferimento  per  la  copertura\ndegli oneri finanziari nei casi di deleghe legislative: «Le leggi  di\ndelega comportanti oneri recano i mezzi di  copertura  necessari  per\nl\u0027adozione dei relativi decreti  legislativi.  Qualora,  in  sede  di\nconferimento  della  delega,  per  la  complessita\u0027   della   materia\ntrattata, non  sia  possibile  procedere  alla  determinazione  degli\neffetti   finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la\nquantificazione degli stessi e\u0027 effettuata al  momento  dell\u0027adozione\ndei singoli decreti legislativi.  I  decreti  legislativi  dai  quali\nderivano nuovi o maggiori oneri  sono  emanati  solo  successivamente\nall\u0027entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le\noccorrenti  risorse  finanziarie.  A  ciascuno  schema   di   decreto\nlegislativo e\u0027 allegata una relazione tecnica, predisposta  ai  sensi\ndel comma 3, che da\u0027 conto della neutralita\u0027 finanziaria del medesimo\ndecreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da  esso  derivanti  e  dei\ncorrispondenti mezzi di copertura». \n    Anche alla  luce  di  tali  discipline  generali  (che  avrebbero\nsenz\u0027altro consentito quantomeno di assicurare la  «possibilita\u0027»  di\nuna  corretta  quantificazione  degli  oneri  derivanti  dai  decreti\nlegislativi attuativi e la loro  relativa  copertura  finanziaria  al\nmomento dell\u0027esercizio  del  potere  legislativo  delegato),  risulta\ndunque assolutamente inequivoca la precisa volonta\u0027  della  norma  di\ndelega che qui  si  censura  di  conformare  l\u0027esercizio  del  potere\nlegislativo delegato al Governo per l\u0027attuazione della  direttiva  in\nparola ad  adottare  si\u0027  tutte  le  misure  necessarie  ad  adeguare\nl\u0027ordinamento interno  ai  nuovi  obblighi  imposti  dal  legislatore\neuropeo, ma, al contempo,  a  farlo  nella  rigorosa  osservanza  del\nvincolo dell\u0027invarianza finanziaria, ossia senza  che  quelle  misure\npossano in alcun modo determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la\nfinanza pubblica rispetto alle risorse gia\u0027 disponibili in base  alla\nlegislazione vigente. \n    IV.3. - Ora, se solo si  considerano  gli  obiettivi  addirittura\n«epocali»  (e,  come  gia\u0027  osservato  supra,   del   tutto   inediti\nnell\u0027intero panorama mondiale) ai quali la direttiva  (UE)  2024/2881\ncollega i nuovi e assai articolati obblighi imposti agli Stati membri\nin tema  di  garanzia  della  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente,  non  e\u0027\ndifficile comprendere che un effettivo  adeguamento  dell\u0027ordinamento\nitaliano  alle  prescrizioni  stabilite  dal  legislatore  europeo  -\nsoprattutto  nella  gia\u0027  conclamata  situazione  di  perdurante  non\nconformita\u0027 rispetto agli assai meno rigorosi standard  previgenti  -\nnon  e\u0027  realisticamente  neppure  ipotizzabile  senza   la   congrua\nprevisione di nuove e maggiori risorse  rispetto  a  quanto  disposto\ndalla legislazione attualmente in vigore, con  l\u0027effetto  di  rendere\ndel  tutto  evidente  la  incostituzionalita\u0027   della   clausola   di\ninvarianza finanziaria prevista dalla disposizione censurata, sotto i\ndue alternativi profili qui denunciati. Infatti, delle due l\u0027una. \n    O  si  ritiene  che  il  legislatore  delegato   dovra\u0027   davvero\nprovvedere a dare attuazione alla direttiva europea «a  costo  zero»,\nossia senza alcun nuovo impatto negativo sulla finanza  pubblica,  ma\nallora risulterebbero contraddittoriamente pregiudicate in limine  le\nstesse finalita\u0027 della delega legislativa in questione,  dal  momento\nche giammai l\u0027esercizio  del  potere  legislativo  delegato  potrebbe\nassicurare le condizioni per l\u0027adeguamento dell\u0027ordinamento interno e\nl\u0027effettivo adempimento degli obblighi europei, in  violazione  degli\nartt. 3, 97 e  117,  primo  comma,  Cost.  (con  correlativa  lesione\nindiretta   delle   gia\u0027   richiamate   competenze   legislative    e\namministrative delle Regioni, le quali, analogamente a quanto  si  e\u0027\nsopra argomentato a proposito della questione sub II, si troverebbero\ncostrette ad adottare atti di  esercizio  di  quelle  competenze  che\nrisulterebbero inesorabilmente  viziati  da  illegittimita\u0027  derivata\ndalla  incostituzionalita\u0027  dei  decreti  legislativi  adottati   dal\nGoverno). \n    Oppure si  ritiene  che  il  legislatore  delegato,  proprio  per\nassicurare  il  corretto  ed  effettivo  adempimento  degli  obblighi\neuropei,  potra\u0027  fisiologicamente  prevedere   misure   che,   nella\nsostanza, risultino in effetti produttive di nuovi  impatti  negativi\nsulla  finanza  pubblica,  ma  in  questo  caso,  non   potendo   ne\u0027\nquantificare tali nuovi o maggiori oneri, ne\u0027 tanto  meno  provvedere\nalla loro copertura in ragione dell\u0027esplicito vincolo  imposto  dalla\nclausola di invarianza finanziaria stabilita dalla  norma  censurata,\nrisulterebbero evidentemente eluse - e, percio\u0027, violate -  le  norme\ncostituzionali  che  obbligano  il  legislatore  statale   a   quella\nquantificazione e a quella copertura, ossia l\u0027art. 81,  terzo  comma,\nCost. e, con riferimento alla finanza degli enti territoriali e  alla\ngaranzia  costituzionale  dell\u0027integrale  finanziamento  delle   loro\nfunzioni, l\u0027art. 119, quarto comma, Cost. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Regione del Veneto, come sopra rappresentata e difesa,  chiede\nche questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del  presente\nricorso, dichiari l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12  della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al  Governo  per  il  recepimento\ndelle direttive europee e  l\u0027attuazione  di  altri  atti  dell\u0027Unione\neuropea - Legge di  delegazione  europea  2024),  nei  limiti  e  nei\ntermini sopra esposti. Con ossequio. \n        Venezia-Roma, 12 agosto 2025 \n \n                    Avv.ti: Quarneti - Cecchetti","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"30278-2025","deposito_cost":"30/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"e, in particolare,","denominazione_attributo":"","id":"24923","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24975","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"2","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24977","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"3","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24976","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33622","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33623","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33624","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33625","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33626","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33627","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33628","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33629","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33630","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33631","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33632","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33633","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"23/10/2024","data_nir":"2024-10-23","numero_parametro":"2881","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}"
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