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T.","prima_controparte":"Azienda Provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di Trento","altre_parti":"T. S.","testo_atto":"N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento\ncivile promosso da S.T. contro Azienda provinciale per i servizi\nsanitari per la Provincia autonoma di Trento. \n \nImpiego pubblico - Licenziamento - Tutela del lavoratore in caso di\n licenziamento illegittimo - Indennita\u0027 risarcitoria spettante al\n lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione\n illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo\n immediatamente precedente all\u0027intimazione del recesso, al regime\n dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex artt. 2, 4, comma 1, e 11,\n comma 5, della legge n. 152 del 1968 - Commisurazione\n dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria all\u0027ultima retribuzione di riferimento\n per il calcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio, anziche\u0027\n all\u0027ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi\n carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari\n modalita\u0027 della prestazione in atto al momento del licenziamento,\n ad esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa la\n percezione, nonche\u0027 di quelli aventi normalmente carattere\n occasionale o eccezionale. \n- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali\n sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni\n pubbliche), art. 63, comma 2, secondo (recte: terzo) periodo, come\n modificato dall\u0027art. 21, comma 1, lettera a), del decreto\n legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al\n decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli\n 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma\n 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),\n della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione\n delle amministrazioni pubbliche). \n\n\r\n(GU n. 7 del 12-02-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO \n Sezione per le controversie di lavoro \n \n Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.\nGiorgio Flaim, ha pronunciato in data 9 gennaio 2025 la seguente\nordinanza \n \n Rilevato in fatto \n \n §1 Il giudizio a quo con ricorso depositato in data 14 dicembre\n2021 T.S. - premesso: \n di aver lavorato, con decorrenza dal ..., alle dipendenze\ndell\u0027Azienda provinciale per i servizi sanitari per la Provincia\nautonoma di Trento, in esecuzione di un contratto a tempo\nindeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria di dirigente\nmedico e con incarico di direttore della struttura complessa ex art.\n15, comma 6, 15-ter, comma 2 e 15-quinquies del decreto legislativo\n30 dicembre 1992, n. 502, costituita dall\u0027«Unita\u0027 operativa\nostetricia e ginecologia» dell\u0027Ospedale di ... (...) nei periodi ...\nprorogato al ..., ... e ...; \n di essergli stato intimato dall\u0027azienda datrice, mediante\ncomunicazione via pec del ..., sanzione disciplinare costituita dal\n«licenziamento senza preavviso», in relazione agli addebiti\ncontestati con comunicazione via pec del ... - proponeva domanda\nvolta ad «accertare e dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 e/o la nullita\u0027 e/o\ncomunque annullare il licenziamento del dott. S.T., anche perche\u0027\nintimato per motivi discriminatori o per un motivo illecito\ndeterminante; conseguentemente, condannare la convenuta, in persona\ndel proprio legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell\u0027art. 18\ndella legge n. 300/1970 e/o degli articoli 51, comma 2 e 63, comma 2\ndel decreto legislativo n. 165/2001, e comunque in forza\ndell\u0027accertata nullita\u0027 e/o illegittimita\u0027 e/o invalidita\u0027 del\nlicenziamento: \n alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro\nprecedentemente occupato, con mansioni di direttore dell\u0027UO di\nostetricia e ginecologia dell\u0027Ospedale ... di ...; \n al risarcimento del danno economico dal ricorrente patito per\nl\u0027illegittimita\u0027 del licenziamento, stabilendo un\u0027indennita\u0027\ncommisurata alla retribuzione globale di fatto percepita nel corso\ndel rapporto e sino al licenziamento, e cio\u0027 a far data dal ... sino\na quello della effettiva reintegrazione e, comunque non inferiore a\ncinque mensilita\u0027 oltre gli eventuali aumenti contrattuali, gli\ninteressi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,\nsulla base di un tallone mensile pari a lordi euro 14.859,63; \n al versamento presso la competente gestione INPS dei\ncontributi previdenziali dalla data di recesso sino a quella della\neffettiva reintegrazione». \n ii) Con sentenza non definitiva del 14 settembre 2023 il\nTribunale di Trento, tra l\u0027altro: \n accertava l\u0027illegittimita\u0027, per difetto della giusta causa\naddotta, del «licenziamento senza preavviso» intimato al ricorrente\ndall\u0027azienda datrice in data ...; \n disponeva l\u0027applicazione della tutela rimediale prevista\ndall\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 30\nmarzo 2001, n. 165, come modificato dall\u0027art. 21, comma 1, lettera a)\ndel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (annullamento del\nlicenziamento, reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,\npagamento di un\u0027indennita\u0027 risarcitoria commisurata all\u0027ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine\nrapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino\na quello dell\u0027effettiva reintegrazione, e comunque in misura non\nsuperiore alle ventiquattro mensilita\u0027, dedotto quanto il lavoratore\nabbia percepito per lo svolgimento di altre attivita\u0027 lavorative). \n §2 La questione, ancora controversa, afferente alla liquidazione\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni cagionati dal licenziamento\nillegittimo. \n A seguito delle deduzioni svolte dalle parti successivamente alla\nsentenza non definitiva (in particolare nelle note autorizzate\ndepositate dal lavoratore ricorrente in data 30 ottobre 2023, pagine\n1 e 2, in data 21 febbraio 2024, pag. da 3 a 8, e in data 6 dicembre\n2024 da pag. 4 a 10, e dall\u0027azienda datrice in data 20 novembre 2023,\npagine 3 e 4, in data 8 aprile 2024 pag. da 5 a 14 e in data 9\ndicembre 2024 pag. da 1 a 3) rimane controversa la questione\nafferente alla liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni\ncagionati dal licenziamento illegittimo, in relazione al periodo dal\ngiorno del licenziamento fino a quello dell\u0027effettiva reintegrazione; \nA) la posizione del lavoratore ricorrente. \n Ad avviso del lavoratore ricorrente T.S. il parametro, da\nutilizzare ai fini della liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria\ndei danni cagionati dal licenziamento, e\u0027 rappresentato dalla «ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine\nrapporto» come prescrive testualmente l\u0027art. 63, comma 2, secondo\nperiodo del decreto legislativo n. 165/2001 (1) . \n In particolare, a suo dire, la retribuzione utile ai fini del\ncalcolo del trattamento di fine rapporto - da applicare quale\nparametro per la liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria del danno\ncagionato al ricorrente dal licenziamento illegittimo - sarebbe\ncostituita - in ragione del disposto ex art. 1, comma 2 (2)\ndell\u0027allegato 4) («Regolamentazione del trattamento di fine rapporto,\ndelle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della\nprevidenza complementare») al CCPL per il personale del comparto\nsanita\u0027 - area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e\nsanitari dell\u0027Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i\ndirigenti delle professioni sanitarie 25 settembre 2006 per il\nquadriennio giuridico 2002/2005 - bienni economici 2002-2003 e\n2004-2005 - dalla «retribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad\nesclusione delle seguenti voci: \n indennita\u0027 di missione e di trasferimento; \n rimborsi spese di missione e di trasferimento; \n compensi in natura per la quota non assoggettata a\ncontribuzione; \n retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; \n assegno per il nucleo familiare»; \nlo conferma, a detta del ricorrente, il disposto ex art. 9, L.P. 3\nfebbraio 1997, n. 2, il quale prescrive: «Per il personale assunto a\npartire dal 1° gennaio 1996 il trattamento di fine rapporto e\u0027\ndisciplinato dall\u0027art. 2120 del codice civile e dalla contrattazione\ncollettiva provinciale con riferimento a quanto previsto dall\u0027art. 2,\ncomma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema\npensionistico obbligatorio e complementare)». \n Di conseguenza, secondo il ricorrente, l\u0027indennita\u0027 risarcitoria\na lui spettante ammonta (come da conteggi depositati all\u0027udienza del\n18 luglio 2024): \n dal ... fino al ... ad euro 276.485,31 (somma determinata\nsulla base della media mensile, pari a euro 14.454,22, delle\nretribuzioni percepite dal ricorrente nei mesi lavorati nel 2021,\nimmediatamente prima del licenziamento, escluse, ai sensi dell\u0027art. 1\ndell\u0027allegato 4) al CCPL cit., soltanto le voci di indennita\u0027 di\nmissione e di trasferimento, rimborsi spese di missione e di\ntrasferimento, compensi in natura per la quota non assoggettata a\ncontribuzione, retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non\ngoduti, assegno per il nucleo familiare; \n di cui: \n in riferimento al periodo dal ... al ..., euro (14.454,22×7\nmesi \u003d) 113.706,60 quale retribuzione persa; \n in riferimento al periodo dal ... al ..., euro\n(14.454,22×6,5 mesi \u003d) 93.952,43, dedotto quanto percepito dal\nricorrente per lo svolgimento di altre attivita\u0027 lavorative, pari a\neuro 32.484,46; differenza retributiva persa pari a euro 61.467,97; \n in riferimento al periodo dall\u0027... al ..., euro\n(14.454,22×9 mesi e diciannove giorni \u003d) 127.799,59; dedotto quanto\npercepito dal ricorrente per lo svolgimento di altre attivita\u0027\nlavorative, pari a 56.046,04; differenza retributiva persa pari a\neuro 71.753,55; \n totale retribuzione perse euro (113.706,60 + 93.952,43 +\n61.467,97 \u003d) 246.928,12; totale retribuzioni perse maggiorate di\nrivalutazione e interessi euro (133.555,00 + 67.879,57 + 75.050,74 \u003d)\n276.485,31). \nB) la posizione della datrice di lavoro convenuta. \n La datrice Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal canto\nsuo, nega che nella vicenda in esame possa trovare applicazione la\nnorma ex art. 1, comma 2 dell\u0027allegato 4) al CCPL cit., invocata dal\nricorrente, non avendo egli aderito a Laborfonds, circostanza che,\nalla luce del disposto di cui al comma precedente (3) , rappresenta\nun presupposto a tal fine necessario. \n Quindi il ricorrente, quale dipendente di amministrazione\npubblica gia\u0027 alla data del 31 dicembre 1995 (essendo stato assunto\nin data ...), non aderente a Laborfonds, sarebbe assoggettato: \n 1) alla disciplina ex art. 2, commi 6 e 7 della legge 8\nagosto 1995, n. 335 (4) ed ex art. 4, comma 1 «Accordo quadro\nnazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza\ncomplementare per i dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999, il quale\ndispone: \n «1) il TFR si calcola applicando i criteri previsti\ndall\u0027art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della\nretribuzione: \na) l\u0027intero stipendio tabellare; \nb) l\u0027intera indennita\u0027 integrativa speciale; \nc) la retribuzione individuale di anzianita\u0027; \nd) la tredicesima mensilita\u0027; \ne) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata ai sensi della\npreesistente normativa; \n 2) ulteriori voci retributive potranno essere considerate\nnella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica,\ncon riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti\nprogrammati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di\nbilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali»; \n 2) in relazione al punto 1), lettera e) della predetta\nclausola - alla disciplina ex art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n.\n1077 (5) ed ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8\nmarzo 1968, n. 152 (6) , secondo cui sono utili gli emolumenti fissi\ne continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte\nfondamentale della retribuzione tassativamente individuati nell\u0027art.\n11 della legge n. 152/1968; \n 3) all\u0027art. 93, CCPL cit., il quale prevede che la parte di\ntrattamento fondamentale della retribuzione (costituente la base di\ncomputo dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio) e\u0027 composta dalle seguenti\nvoci: \n stipendio tabellare; \n indennita\u0027 sanitaria provinciale; \n indennita\u0027 integrativa speciale, confermata nella misura\nattualmente percepita, salvo quanto disposto dall\u0027art. 95; \n retribuzione individuale di anzianita\u0027, ove acquisita; \n indennita\u0027 di specificita\u0027 medico-veterinaria; \n retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte\nfissa e variabile - prevista dagli articoli da 99 a 102 e dagli\narticoli 108 e 109 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino\nal 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione\nminima contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e 105; \ninvece il trattamento accessorio (estraneo alla base di computo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio) e\u0027 composto dalle seguenti voci: \n retribuzione di posizione - parte variabile aziendale -\neccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella costituente\nl\u0027allegato 1) al CCPL 20 maggio 2002 sulla base della graduazione\ndelle funzioni, ove spettante; \n indennita\u0027 di incarico di direzione di struttura complessa,\nai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L. 20 maggio 2002 e indennita\u0027\naggiuntiva di cui all\u0027art. 98; \n retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art. 122, comma 6; \n retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro,\nove spettante; \n specifico trattamento economico ove in godimento quale\nassegno personale (ai sensi dell\u0027art. 81, commi 3 o 5, C.C.P.L. 20\nmaggio 2002). \n Ad avviso dell\u0027azienda convenuta non puo\u0027 trovare applicazione\nnella vicenda nemmeno l\u0027art. 9, comma 1, L.P. 2/1997, pure invocato\ndal ricorrente, in quanto, come ha precisato l\u0027art. 44, comma 2, L.P.\n23 luglio 2010, n. 16 (7) , la dirigenza medica e\u0027 sottratta alla\ndisciplina normativa provinciale in materia di personale, restando\nassoggettata alle disposizioni di legge nazionale. \n Di conseguenza, secondo l\u0027azienda convenuta, l\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria spettante al ricorrente ammonta (come da conteggi\nallegati alle note depositate in data 8 aprile 2024): \n dal ... fino al ... ad euro 118.366,00 (somma determinata\nsulla base dell\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto, pari a euro 9.477,88, comprensiva delle\nvoci ex art. 93, n. 1, CCPL cit., che compongono la parte della\nretribuzione riguardante il trattamento fondamentale e, quindi, con\nesclusione di quelle ex art. 93, n. 2, CCPL cit., che compongono la\nparte della retribuzione riguardante il trattamento accessorio; in\nrelazione al periodo dal ... al ... retribuzioni perse per\ncomplessivi euro 227.469,12; \n dedotto quanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di\naltre attivita\u0027 lavorative, pari a euro 88.722,69; risarcimento al\nnetto del percepito euro 129.268,55; con la maggiorazione per\nrivalutazione pari a euro 17.451,25; interessi pari a euro 7.002,27;\nritenuta IRPEF tassazione separata di euro 35.356,08); \noppure \n per il periodo di ventiquattro mesi ad euro 120.629,62 (somma\ndeterminata sulla base dell\u0027ultima retribuzione mensile di\nriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a\neuro 9.477,88, comprensiva delle voci ex art. 93, n. 1, CCPL cit.,\nche compongono la parte della retribuzione riguardante il trattamento\nfondamentale e, quindi, con esclusione di quelle ex art. 93, n. 2,\nCCPL cit. che compongono la parte della retribuzione riguardante il\ntrattamento accessorio; in relazione a un periodo di ventiquattro\nmesi, retribuzioni perse per complessivi euro 227.469,12; dedotto\nquanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di altre attivita\u0027\nlavorative, pari a euro 95.728,45; risarcimento al netto del\npercepito euro 131.740,67; maggiorazione per rivalutazione euro\n17.784,99; interessi legali euro 7.136,18; ritenuta IRPEF tassazione\nseparata di euro 36.032,22); quest\u0027ultimo conteggio e\u0027 stato\naggiornato in ordine a rivalutazione (euro 18.707,18), interessi\n(euro 12.229,47) e ritenuta IRPEF tassazione separata (euro\n37.415,78) alla data del 30 settembre 2024, con incremento fino\nall\u0027importo di euro 125.261,54, il quale, come da atto depositato dal\nricorrente in data 30 ottobre 2024, e\u0027 stato offerto, ai sensi\ndell\u0027art. 1220 del codice civile, dall\u0027azienda convenuta al\nricorrente. \nC) l\u0027esame delle deduzioni svolte dalle parti. \n a) Emerge per tabulas (curriculum vitae predisposto dallo stesso\nricorrente) che il ricorrente e\u0027 persona gia\u0027 occupata alla data del\n31 dicembre 1995. \n b) L\u0027art. 2, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede: \n «La contrattazione collettiva nazionale, nell\u0027ambito dei\nsingoli comparti, definisce, altresi\u0027, ai sensi del comma 6, le\nmodalita\u0027 per l\u0027applicazione, nei confronti dei lavoratori gia\u0027\noccupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia\ndi trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto\ndal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di\nesecuzione»; \nil precedente comma 6 dispone: \n «La contrattazione collettiva nazionale in conformita\u0027 alle\ndisposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,\nn. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce,\nnell\u0027ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le\nmodalita\u0027 di attuazione di quanto previsto dal comma 5 (8) , con\nriferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e\ncontributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di\ncui all\u0027art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.\n124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le\nforme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione\npubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro\ndel lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si\nprovvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi\ndel primo periodo del presente comma». \n La contrattazione collettiva nazionale di cui al primo periodo si\nidentifica nello «Accordo quadro nazionale in materia di trattamento\ndi fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti\npubblici», stipulato in data 29 luglio 1999, il quale: \n all\u0027art. 2, comma 3, dispone: \n «I dipendenti gia\u0027 in servizio alla data del 31 dicembre\n1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l\u0027opzione prevista\ndall\u0027art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la\ntrasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata\nin TFR, con gli effetti di cui all\u0027art. 3. Il termine per l\u0027opzione\ne\u0027 fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio\ncontrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso,\nche le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non\neserciteranno l\u0027opzione restera\u0027 fermo, con le regole attuali, il\nvigente trattamento di fine servizio»; \n all\u0027art. 4, comma 1, prevede: \n «1) il TFR si calcola applicando i criteri previsti\ndall\u0027art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della\nretribuzione: \na) l\u0027intero stipendio tabellare; \nb) l\u0027intera indennita\u0027 integrativa speciale; \nc) la retribuzione individuale di anzianita\u0027; \nd) la tredicesima mensilita\u0027; \ne) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata ai sensi della\npreesistente normativa; \n 2) ulteriori voci retributive potranno essere considerate\nnella contrattazione di comparto»; \n Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al\nsecondo periodo si identifica nel decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (che contiene disposizioni\nriguardanti i dipendenti gia\u0027 in servizio alla data del 31 dicembre\n1995 e quelli di cui all\u0027art. 2, comma 2, accordo 29 luglio 1999 che\nhanno richiesto la trasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio\ncomunque denominata in TFR). \n Occorre anche considerare - costituendo l\u0027azienda datrice\nconvenuta un ente strumentale della Provincia autonoma di Trento\n(art. 27, L.P. 23 luglio 2010, n. 16) e, quindi, alla luce della\ncompetenza legislativa esclusiva attribuita alla Provincia autonoma\ndi Trento dall\u0027art. 8, statuto autonomia in materia di ordinamento\ndel personale degli uffici provinciali - la contrattazione collettiva\nprovinciale (articoli 1-bis e 54, L.P. 3 aprile 1997, n. 7). \n In proposito l\u0027art. 1 dell\u0027allegato 4) («Regolamentazione del\ntrattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di\nfine rapporto e della previdenza complementare») al CCPL per il\npersonale del comparto sanita\u0027 - area dei dirigenti medici,\nveterinari, odontoiatri e sanitari dell\u0027azienda provinciale per i\nservizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie 25\nsettembre 2006 per il quadriennio giuridico 2002/2005 - bienni\neconomici 2002-2003 e 2004-2005 prevede: \n «1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 nei confronti del\npersonale con contratto a tempo indeterminato gia\u0027 in servizio al\n31.12.2000 che aderisce a Laborfonds cessa di essere applicato l\u0027IPS\ne si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. \n 2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007,\nai fini del calcolo dell\u0027accantonamento annuo per il TFR dei\ndirigenti iscritti a Laborfonds e\u0027 considerata la retribuzione\ncorrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle seguenti voci: \n indennita\u0027 di missione e di trasferimento; \n rimborsi spese di missione e di trasferimento; \n compensi in natura per la quota non assoggettata a\ncontribuzione; \n retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; \n assegno per il nucleo familiare». \n c) Il ricorrente non ha allegato (e tanto meno documentato) di\naver aderito a Laborfonds, e cosi\u0027 di aver determinato la\ntrasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio, denominata\nindennita\u0027 premio di servizio (IPS), in trattamento di fine rapporto,\ncome prevede il comma 1 dell\u0027art. 1 dell\u0027allegato 4) al CCPL cit. \n Inoltre l\u0027azienda convenuta ha evidenziato come la mancata\nadesione del ricorrente a Laborfonds emerga: \n dalla richiesta di liquidazione delle competenze di fine\nservizio indirizzata dal ricorrente all\u0027amministrazione e all\u0027INPS,\nmentre, se avesse aderito a Laborfonds, la sua istanza sarebbe stata\nindirizzata al medesimo in quanto soggetto competente alla\nliquidazione del TFR (allegato 4 CCPL cit.); \n dal fatto che l\u0027azienda convenuta non versa alcunche\u0027 a\nLaborfonds per il ricorrente. \n Da ultimo nelle note finali autorizzate, che ha depositato in\ndata 6 dicembre 2024, parte ricorrente non ha contestato\nspecificamente la circostanza, allegata dall\u0027azienda datrice nelle\nnote depositate in data 8 aprile 2024, secondo cui il lavoratore non\ne\u0027 iscritto a Laborfonds. \n Quindi non puo\u0027 essere condiviso l\u0027assunto di parte ricorrente\nsecondo cui - ai fini della liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria\nex art. 63 comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.\n165/2001, a lui spettante e in particolare per quanto concerne la\ndeterminazione del parametro dell\u0027«ultima retribuzione di riferimento\nper il calcolo del trattamento di fine rapporto» - troverebbe\napplicazione il disposto ex art. 1, comma 2 dell\u0027allegato 4) al CCPL\ncit. (il quale prescrive: «A decorrere dalle retribuzioni pagate dal\n1° gennaio 2007, ai fini del calcolo dell\u0027accantonamento annuo per il\nTFR dei dirigenti iscritti a Laborfonds e\u0027 considerata la\nretribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle\nseguenti voci: indennita\u0027 di missione e di trasferimento; rimborsi\nspese di missione e di trasferimento; compensi in natura per la quota\nnon assoggettata a contribuzione; retribuzione sostitutiva di ferie e\nrecuperi non goduti; assegno per il nucleo familiare»). \n Infatti questa stessa norma collettiva precisa nitidamente, al\ncomma 1 («A decorrere dal 1° gennaio 2001 nei confronti del personale\ncon contratto a tempo indeterminato gia\u0027 in servizio al 31 dicembre\n2000 che aderisce a Laborfonds cessa di essere applicato l\u0027IPS e si\napplica il TFR secondo la disciplina prevista dal decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999»), che\nsoltanto per coloro che hanno aderito a Laborfonds viene a cessare\nl\u0027indennita\u0027 premio di servizio (IPS) nonche\u0027 inizia a trovare\napplicazione il trattamento di fine servizio e, quindi, anche la\nnozione di retribuzione di cui al comma 2 rilevante ai fini del\ncalcolo dell\u0027accantonamento annuo per il trattamento di fine rapporto\ndei dirigenti iscritti a Laborfonds. \n d) Dal canto suo l\u0027azienda convenuta sostiene che, in ragione\ndella mancata adesione del ricorrente a Laborfonds, trova\napplicazione - sempre ai fini della liquidazione dell\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria ex art. 63, comma 2, secondo periodo del decreto\nlegislativo n. 165/2001, a lui spettante e in particolare per quanto\nconcerne la determinazione del parametro della «ultima retribuzione\ndi riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» -\nl\u0027art. 4, comma 1 ex «Accordo quadro nazionale in materia di\ntrattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i\ndipendenti pubblici» del 29 luglio 1999, secondo cui: \n «1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall\u0027art.\n2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: \n a) l\u0027intero stipendio tabellare; \n b) l\u0027intera indennita\u0027 integrativa speciale; \n c) la retribuzione individuale di anzianita\u0027; \n d) la tredicesima mensilita\u0027; \n e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del\ncalcolo dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata ai sensi\ndella preesistente normativa». \n Inoltre, in riferimento alla previsione di cui a quest\u0027ultima\nlettera, l\u0027azienda convenuta «precisa che ai sensi dell\u0027art. 15 della\nlegge n. 1077/1959 e degli articoli 4 e 11 della legge n. 152/1968 (e\ncome chiarito dalla Suprema corte di cassazione) sono utili gli\nemolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che\ncostituiscono la parte fondamentale della retribuzione tassativamente\nindividuati nel citato art. 11». \n A quest\u0027ultimo proposito richiama l\u0027art. 93, CCPL cit. che\ndistingue tra parte fondamentale (a detta della convenuta utile ai\nfini della determinazione dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio) e parte\naccessoria (a detta della convenuta non utile a quegli stessi fini),\ndi talche\u0027: \n ricomprende nel parametro dell\u0027«ultima retribuzione di\nriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto»\nstipendio tabellare, indennita\u0027 sanitaria provinciale, indennita\u0027\nintegrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita,\nsalvo quanto disposto dall\u0027art. 95, retribuzione individuale di\nanzianita\u0027, ove acquisita, indennita\u0027 di specificita\u0027\nmedico-veterinaria, retribuzione di posizione minima contrattuale -\ndi parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 99 a 102 e\ndagli articoli 108 e 109 in relazione al rapporto di lavoro in atto,\nsino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di\nposizione minima contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e\n105; \n mentre esclude dal parametro medesimo la retribuzione di\nposizione variabile aziendale, la retribuzione di posizione per\ndifferenza sui minimi, la retribuzione di risultato e l\u0027indennita\u0027 di\ndirezione di dipartimento. \n Neppure questi assunti possono essere condivisi quanto meno nella\nparte in cui anche la societa\u0027 convenuta invoca l\u0027applicazione di una\nnorma collettiva (l\u0027art. 4, comma 1, ex «Accordo quadro nazionale in\nmateria di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare\nper i dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999), la quale concerne il\ntrattamento di fine rapporto che i dipendenti pubblici gia\u0027 in\nservizio alla data del 31 dicembre 1995 (quale il ricorrente)\nmaturano soltanto qualora abbiano richiesto, ai sensi del precedente\nart. 2, comma 3, la «trasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio\ncomunque denominata in TFR», scelta questa che, come allegato in\nprimo luogo proprio dalla stessa convenuta, invece il ricorrente non\nha compiuto, omettendo di aderire a Laborfonds. \n e) In tutta evidenza si pone nella vicenda in esame una delicata\nquestione di diritto, che, almeno per quanto consta allo scrivente,\nnon risulta essere stata esaminata funditus da dottrina e\ngiurisprudenza: \n se l\u0027indennita\u0027 risarcitoria ex art. 63, comma 2, secondo\nperiodo del decreto legislativo n. 165/2001, spettante al dipendente\npubblico, illegittimamente licenziato, che non aveva optato per la\ntrasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio (comunque denominata)\nnel trattamento di fine rapporto, debba essere commisurata\nall\u0027«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto», come prescrive letteralmente la norma,\no, piuttosto, occorra considerarsi che il lavoratore licenziato stava\nmaturando l\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata. \n Le tesi sostenute dalle parti, pur pervenendo a conclusioni\ncontrastanti, propendono entrambe per la prima delle due soluzioni,\ncui giungono, pero\u0027, mediante - oltre, come si e\u0027 gia\u0027 evidenziato,\nall\u0027applicazione di norme, seppur diverse, ma ambedue inconferenti\nrispetto alla situazione del ricorrente in quanto riservate ai\ndipendenti pubblici che (diversamente dal ricorrente) hanno chiesto\nla trasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio nel trattamento di\nfine servizio - l\u0027attribuzione di rilievo a emolumenti che mai il\nricorrente percepira\u0027 alla cessazione del rapporto di lavoro: \n ne\u0027 il trattamento di fine rapporto ex art. 1, comma 2,\nallegato 4) al CCPL cit. indicato dal ricorrente, ne\u0027 il trattamento\ndi fine rapporto ex art. 4, comma 1, accordo 29 luglio 1999 cit.\nindicato dall\u0027azienda convenuta; \n cio\u0027 per la semplice ragione che al ricorrente spettera\u0027\nl\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi\n5 e 6 della legge n. 152/1968, non avendone mai richiesto la\ntrasformazione nel trattamento di fine rapporto. \n Di contro il legislatore, al fine del computo dell\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria dei danni cagionati dal licenziamento illegittimo, ha\nsempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si trovava il\nrapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente\nl\u0027intimazione del licenziamento. \n Cio\u0027 e\u0027 avvenuto sia quando, a tal fine, ha previsto il parametro\ndella «retribuzione globale di fatto» (art. 18 St. Lav. nel testo\nvigente commi 2, 3, 4, 5 e 6), sia quando, allo stesso fine, ha\nintrodotto il parametro della «retribuzione di riferimento per il\ncalcolo del trattamento di fine rapporto» (articoli 2, 3, 4 e 6 del\ndecreto legislativo 5 marzo 2015, n. 23), come determinata dall\u0027art.\n2120, comma 2 del codice civile, secondo cui «salvo diversa\nprevisione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini\ndel comma precedente [ossia ai fini del calcolo del TFR] comprende\ntutte le somme, compreso l\u0027equivalente delle prestazioni in natura,\ncorrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non\noccasionale e con esclusione di quanto e\u0027 corrisposto a titolo di\nrimborso spese»). \n Sebbene sia stato anche sostenuto che in realta\u0027 non vi e\u0027 una\nrilevante differenza fra retribuzione come base di calcolo per il TFR\ne retribuzione globale di fatto perche\u0027 la seconda viene spesso presa\ndalla giurisprudenza come base di calcolo della prima - appare\ncondivisibile l\u0027opinione dottrinale secondo cui la portata innovativa\ndel parametro consiste nel collegare la tutela risarcitoria in favore\ndel lavoratore (e il corrispettivo costo per il datore) alle scelte\ncompiute dalla contrattazione collettiva in ordine all\u0027individuazione\ndegli elementi retributivi da inserire nel calcolo del trattamento di\nfine rapporto. \n Alla luce di queste considerazioni appare necessario interpretare\nl\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.\n165/2001 - per ragioni di ordine sistematico, non essendo\nl\u0027interpretazione letterale sufficiente ad individuare, in modo\nchiaro ed univoco, il significato e la connessa portata precettiva\ndella norma (Cassazione 4 ottobre 2018, n. 24165; Cassazione 6 aprile\n2001, n. 5128) - nel senso che l\u0027indennita\u0027 risarcitoria - spettante,\nin virtu\u0027 del disposto ex art. 63, comma 2, secondo periodo del\ndecreto legislativo n. 165/2001, al lavoratore alle dipendenze di una\npubblica amministrazione illegittimamente licenziato - deve essere\ncommisurata: \n all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto concretamente a lui spettante, qualora\negli fosse assoggettato, nel periodo immediatamente precedente\nl\u0027intimazione del recesso, al regime giuridico proprio del\ntrattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile; \n all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio concretamente a lui spettante,\nqualora egli fosse assoggettato, nel periodo immediatamente\nprecedente l\u0027intimazione del recesso, al regime giuridico proprio\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio afferente al suo rapporto di lavoro. \n Infatti appare ben piu\u0027 probabile l\u0027ipotesi che il legislatore\ndel 2017 (che, mediante l\u0027art. 21, comma 1, lettera a) del decreto\nlegislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l\u0027art. 63, comma 2\ndel decreto legislativo n. 165/2001) sia stato condizionato dalla\nscelta gia\u0027 compiuta, ripetutamente (articoli 2, 3, 4 e 6),\nnell\u0027ambito del decreto legislativo n. 23/2015, rispetto\nall\u0027eventualita\u0027 che abbia considerato la compresenza, nell\u0027ambito\ndei pubblici dipendenti, di aventi diritto in futuro all\u0027indennita\u0027\ndi fine servizio e di aventi diritto, sempre in futuro, al\ntrattamento di fine rapporto, e abbia consapevolmente scelto di\nattribuire agli aventi diritto in futuro all\u0027indennita\u0027 di fine\nservizio una tutela risarcitoria commisurata a un emolumento che\ncostoro non avrebbero mai ricevuto, quale il trattamento di fine\nrapporto, contraddicendo cosi\u0027 le scelte pregresse volte a\nconsiderare da sempre lo stato di fatto e di diritto in cui il\nrapporto di lavoro si trovava concretamente in epoca prossima al\nlicenziamento. \n Da ultimo, occorre evidenziare l\u0027irrilevanza del disposto ex art.\n9, L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, richiamato dal ricorrente, il quale\nprescrive: «Per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 il\ntrattamento di fine rapporto e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 2120 del\ncodice civile e dalla contrattazione collettiva provinciale con\nriferimento a quanto previsto dall\u0027art. 2, comma 6, della legge 8\nagosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e\ncomplementare)». \n Infatti si tratta di norma inapplicabile alla vicenda in esame,\nalla luce dell\u0027art. 44, comma 2, L.P. n. 16/2010, secondo cui, se\n«L\u0027ordinamento del personale dipendente dall\u0027azienda appartenente ai\nruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, esclusi i\ndirigenti del ruolo sanitario, e\u0027 disciplinato dalla normativa\nconcernente l\u0027ordinamento del personale della provincia», tuttavia:\n«Al personale dirigente del ruolo sanitario si applica la\ncorrispondente normativa statale, fatte salve le disposizioni\nprovinciali applicabili in materia». \n f) La legge 8 marzo 1968, n. 152 («Nuove norme in materia\nprevidenziale per il personale degli enti locali») dispone: \n all\u0027art. 2: \n «A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge,\nl\u0027iscritto all\u0027istituto ai fini del trattamento di previdenza, che\ncessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione,\nconsegue il diritto alla indennita\u0027 premio di servizio ...»; \n all\u0027art. 4, comma 1: \n «Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a\npartire dall\u0027entrata in vigore della presente legge, l\u0027indennita\u0027\npremio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara\u0027 pari a un\nquindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici\nmesi, considerata in ragione dell\u002780 per cento ai sensi del\nsuccessivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all\u0027istituto ...»; \n all\u0027art. 11, commi 5 e 6: \n «La retribuzione contributiva e\u0027 costituita dallo stipendio\no salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima\nmensilita\u0027 e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge\no regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello\nstipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per\ndodici mensilita\u0027, quando non risulti stabilito da esplicite norme,\ne\u0027 determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati. \n Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali\ncompensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non\nsono computabili agli effetti dell\u0027indennitÃ\u{A0}-premio di servizio e\ndell\u0027assegno vitalizio». \n In proposito le sezioni unite (Cassazione S.U. 29 aprile 1997, n.\n3673), componendo i numerosi contrasti insorti in materia, hanno\nstatuito: \n «La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli\nenti locali si commisura, a norma dell\u0027art. 4 della legge 8 marzo\n1968, n. 152, l\u0027indennita\u0027 premio di servizio, e\u0027 costituita solo\ndagli emolumenti testualmente menzionati dall\u0027art. 11, quinto comma,\nlegge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui\ndizione \"stipendio o salario\" richiede un\u0027interpretazione\nrestrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di\ntale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita\u0027 e\ndel valore degli assegni in natura»; \ninfatti, «se con la menzione di stipendio e salario si fosse inteso\ndesignare il complessivo trattamento retributivo del lavoratore,\ningiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli\naumenti periodici, della tredicesima mensilita\u0027 e del valore degli\nassegni in natura come elementi dello stipendio o del salario da\nricondurre nell\u0027ambito della retribuzione contributiva,\nlimitatamente, peraltro, all\u0027ipotesi di una previsione di \"legge\" in\nordine all\u0027obbligatorieta\u0027 della loro erogazione. La circostanza che\nil legislatore del 1968 abbia avvertito l\u0027esigenza di includere nello\nstipendio o nel salario, da valere quale \"retribuzione contributiva\"\nutile al computo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio, soltanto gli\naumenti periodici, la tredicesima mensilita\u0027 e gli assegni in natura,\ne non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente\nretributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai fini\nanzidetti (idest dalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce\ndel trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente\nmenzionata». \n L\u0027orientamento e\u0027 stato seguito dalle sezioni semplici in\npronunce successive (ex multis Cassazione 7 agosto 2024, n. 22368,\nche ha escluso dalla retribuzione contributiva ex art. 11, comma 5\ndella legge n. 152/1968 ossia, in forza del precedente art. 4, comma\n1, dalla retribuzione utile ai fini del computo dell\u0027indennita\u0027\npremio di servizio, gli importi ricevuti da un avvocato dipendente di\nun comune a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in\ncui l\u0027ente, patrocinato da quel legale, era risultato vittorioso;\nCassazione 31 luglio 2024, n. 21480, in ordine all\u0027indennita\u0027\ndirigenziale di un dipendente comunale; Cassazione 4 aprile 2024, n.\n8894, in ordine alla retribuzione di posizione spettante a un\ndipendente comunale; Cassazione 20 dicembre 2022, n. 37304, in ordine\nalle compartecipazioni agli introiti della Casa da gioco spettanti a\nun dipendente comunale; Cassazione 20 dicembre 2022, n. 37304, in\nordine alla indennita\u0027 di rischio radiologico spettante a un\ndirigente medico; Cassazione 14 agosto 2004, n. 15906, in ordine\nall\u0027indennita\u0027 di posizione variabile spettante a un dirigente\nmedico; Cassazione 20 giugno 2003, n. 9901, in ordine all\u0027indennita\u0027\nper l\u0027incentivazione della produttivita\u0027 spettante a un dirigente\nmedico; Cassazione 17 gennaio 2003, n. 681, in ordine all\u0027indennita\u0027\nper lo svolgimento delle funzioni dirigenziali). \n Di contro sono inconferenti le pronunce menzionate dal ricorrente\nnelle note finali depositate in data 6 dicembre 2024, pag. 9-10: \n Cassazione 4 aprile 2024, n. 9009, concerne una diversa\nindennita\u0027 di fine servizio, ossia l\u0027indennita\u0027 di buonuscita ex\ndecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 1032,\nspettante ai dipendenti civili e militari dello Stato; Cassazione 13\nmaggio 2019, n. 12653, riguarda un trattamento pensionistico\naziendale integrativo equiparato al trattamento pensionistico dei\ndipendenti degli enti locali. \n In ordine alla vicenda in esame, l\u0027azienda convenuta - nel\ndelineare la portata precettiva nel caso concreto dell\u0027orientamento\ndelle sezioni unite in tema di determinazione della base di calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11,\ncommi 5 e 6 della legge n. 152/1968 - sostiene (pag. 8-9 della\nmemoria depositata in data 8 aprile 2024) che «ai sensi dell\u0027art. 15\ndella legge n. 1077/1959 (9) e degli articoli 4 e 11 della legge n.\n152/1968 (e come chiarito dalla Suprema corte di cassazione) sono\nutili gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che\ncostituiscono la parte fondamentale della retribuzione tassativamente\nindividuati nel citato art. 11»; \ninoltre, ai fini dell\u0027individuazione della «parte fondamentale della\nretribuzione» - che rappresenta la base di calcolo dell\u0027indennita\u0027\npremio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della\nlegge n. 152/1968 - e, correlativamente, della parte non fondamentale\ndella retribuzione - che e\u0027 estranea alla medesima base di calcolo -\nrichiama l\u0027art. 93 CCPL per il personale del comparto sanita\u0027 - area\ndei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell\u0027azienda\nprovinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle\nprofessioni sanitarie 25 settembre 2006 per il quadriennio giuridico\n2002/2005 - bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 CCPL, il quale\ndisciplina la «struttura della retribuzione dei dirigenti» in questi\ntermini: \n «1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dei quattro\nruoli si compone delle seguenti voci: \n A) Trattamento fondamentale: \n 1) stipendio tabellare; \n 2) indennita\u0027 sanitaria provinciale; \n 3) indennita\u0027 integrativa speciale, confermata nella misura\nattualmente percepita, salvo quanto disposto dall\u0027art. 99; \n 4) retribuzione individuale di anzianita\u0027, ove acquisita; \n 5) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte\nfissa e variabile - prevista dagli articoli da 104 a 107 in relazione\nal rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31\ndicembre 2003, retribuzione di posizione minima contrattuale\nunificata ai sensi degli articoli 111 e 112; \n 6) assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti\nnorme contrattuali. \n B) Trattamento accessorio: \n 1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale -\nsulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; \n 2) indennita\u0027 di incarico di direzione di struttura\ncomplessa, ai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L. 2 luglio 2002; \n 3) retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art. 126 del\npresente contratto; \n 4) retribuzione legata alle particolari condizioni di\nlavoro, ove spettante; \n 5) specifico trattamento economico ove in godimento quale\nassegno personale (art. 82 del C.C.P.L. 2 luglio 2002)». \n In definitiva, alla luce del diritto vivente, rientrano nella\nbase di calcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4 e\n11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968, spettante al ricorrente\nT.S., le voci del «trattamento fondamentale» della retribuzione ex\nart. 93, comma 1, CCPL cit., mentre vi sono estranee le voci del\n«trattamento accessorio» della retribuzione ex art. 93, comma 2,\nCCPL. \n Ne e\u0027 una conferma quanto comunicato dalla sede INPS di Trento\nall\u0027azienda convenuta nella nota del ... depositata dalla convenuta\nin data 31 ottobre 2024. \n g) Alla luce delle considerazioni che precedono il parametro per\nla liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni provocati dal\nlicenziamento illegittimo, per cui e\u0027 prevista la tutela rimediale ex\nart. 63, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.\n165/2001, varia a seconda di quale sia l\u0027emolumento di fine servizio\nspettante al lavoratore, in particolare, nel caso dei dipendenti\ndell\u0027azienda convenuta, se il trattamento di fine rapporto ex art.\n2120 del codice civile o l\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli\n2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n Ne consegue una rilevante differenza in ordine all\u0027ammontare\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni provocati dal licenziamento\nillegittimo. \n Infatti la retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile,\nricomprende una pluralita\u0027 di emolumenti che, sebbene percepiti in\nmodo fisso e continuativo dal lavoratore (nel caso del ricorrente:\nretribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base\ndella graduazione delle funzioni; indennita\u0027 di incarico di direzione\ndi struttura complessa, ai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L. 2 luglio\n2002; retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art. 126 CCPL cit.;\nretribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro; specifico\ntrattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex\nart. 82 del CCPL 2 luglio 2002), invece non possono essere\nconsiderati ai fini della liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria\ndei danni provocati dal licenziamento illegittimo sulla base\ndell\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11,\ncommi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n Ne e\u0027 una significativa conferma la differenza tra il risultato\ndei conteggi predisposti dal ricorrente, che indica un importo\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni provocati dal licenziamento\nillegittimo pari a euro 276.485,31 lordo IRPEF, e il risultato dei\nconteggi predisposti allo stesso fine dall\u0027azienda datrice, pari a\neuro 162.677,32 lordo IRPEF. \n Tale differenza suscita gravi dubbi in ordine all\u0027idoneita\u0027\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni provocati al ricorrente dal\nlicenziamento illegittimo e assoggettato alla tutela rimediale ex\nart. 63, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.\n165/2001, ad assolvere la funzione che le e\u0027 propria, qualora venisse\nliquidata sulla base dell\u0027ultima retribuzione di riferimento per il\ncalcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1\ne 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n Infatti il ricorrente, quale lavoratore alle dipendenze di una\npubblica amministrazione, illegittimamente licenziato, essendo il suo\nemolumento di fine servizio costituito dall\u0027indennita\u0027 premio di\nservizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n.\n152/1968, e\u0027 destinato a ricevere un\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei\ndanni cagionati dal licenziamento illegittimo di misura assai minore\nrispetto a quella spettante, a parita\u0027 di presupposti, al lavoratore\npubblico illegittimamente licenziato, il cui emolumento di fine\nservizio sia rappresentato dal trattamento di fine rapporto ex art.\n2120 del codice civile. \n \n Ritenuto in diritto \n \n Viene sollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 30\nmarzo 2001, n. 165, come modificato dall\u0027art. 21, comma 1, lettera a)\ndel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (10) nella parte in\ncui, in contrasto con il principio di eguaglianza formale ex art. 3,\ncomma 1, Costituzione, dispone, alla luce di un\u0027interpretazione\nnecessariamente sistematica, che l\u0027indennita\u0027 risarcitoria, spettante\nal lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione\nillegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo\nimmediatamente precedente l\u0027intimazione del recesso, al regime\ndell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11,\ncommi 5 e 6 della legge 8 marzo 1968, venga commisurata all\u0027ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo della predetta indennita\u0027\npremio di servizio, anziche\u0027 all\u0027ultima retribuzione comprendente\ntutti compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle\nparticolari modalita\u0027 della prestazione in atto al momento del\nlicenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e di cui non sia\ncerta la percezione, nonche\u0027 di quelli aventi normalmente carattere\noccasionale o eccezionale. \nSulla rilevanza nel giudizio a quo. \n Il giudizio in corso non puo\u0027 essere definito indipendentemente\ndalla soluzione della suddetta questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Occorre premettere che la norma impugnata ex art. 63, comma 2,\nsecondo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 - pur\nprescrivendo che il giudice, qualora annulli o dichiari nullo il\nlicenziamento del lavoratore alle dipendenze di una pubblica\namministrazione, condanna quest\u0027ultima, oltre che alla reintegrazione\nnel posto di lavoro, «al pagamento di un\u0027indennita\u0027 risarcitoria\ncommisurata all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del\nlicenziamento fino a quello dell\u0027effettiva reintegrazione» - non puo\u0027\nessere letteralmente interpretata, come, invece, sostenuto dal\nricorrente, nel senso di prevedere che la commisurazione\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria avvenga in base «all\u0027ultima retribuzione\ndi riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» anche\nqualora il lavoratore licenziato sia assoggettato, in un punto\nemolumento di fine servizio, non gia\u0027 alla disciplina ex art. 2120\ndel codice civile, riguardante il trattamento di fine rapporto, ma a\nquella ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8\nmarzo 1968, n. 152, afferente all\u0027indennita\u0027 premio di servizio\nspettante ai dipendenti degli enti locali. \n Infatti il legislatore, al fine del computo dell\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria dei danni cagionati dal licenziamento illegittimo, ha\nsempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si trovava il\nrapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente\nl\u0027intimazione del licenziamento. \n Cio\u0027 e\u0027 avvenuto sia quando, a tal fine, ha previsto il parametro\ndella «retribuzione globale di fatto» (art. 18 St. Lav. nel testo\nvigente commi 2, 3, 4, 5 e 6), sia quando, allo stesso fine, ha\nintrodotto il parametro della «retribuzione di riferimento per il\ncalcolo del trattamento di fine rapporto» (articoli 2, 3, 4 e 6 del\ndecreto legislativo 5 marzo 2015, n. 23), come determinata dall\u0027art.\n2120, comma 2 del codice civile, secondo cui «salvo diversa\nprevisione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini\ndel comma precedente [ossia ai fini del calcolo del TFR] comprende\ntutte le somme, compreso l\u0027equivalente delle prestazioni in natura,\ncorrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non\noccasionale e con esclusione di quanto e\u0027 corrisposto a titolo di\nrimborso spese»). \n Alla luce di queste considerazioni appare necessario interpretare\nl\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.\n165/2001 - per ragioni di ordine sistematico, non essendo\nl\u0027interpretazione letterale sufficiente ad individuare, in modo\nchiaro ed univoco, il significato e la connessa portata precettiva\ndella norma (Cassazione 4 ottobre 2018, n. 24165; Cassazione 6 aprile\n2001, n. 5128) - nel senso che l\u0027indennita\u0027 risarcitoria - spettante,\nin virtu\u0027 del disposto ex art. 63, comma 2, secondo periodo del\ndecreto legislativo n. 165/2001, al lavoratore alle dipendenze di una\npubblica amministrazione illegittimamente licenziato - deve essere\ncommisurata: \n all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto concretamente a lui spettante, qualora\negli fosse assoggettato, nel periodo immediatamente precedente\nl\u0027intimazione del recesso, al regime giuridico proprio del\ntrattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile,\nall\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0027indennita\u0027\ndi fine servizio concretamente a lui spettante, qualora egli fosse\nassoggettato, nel periodo immediatamente precedente l\u0027intimazione del\nrecesso, al regime giuridico proprio dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio\nafferente al suo rapporto di lavoro. \n Infatti appare ben piu\u0027 probabile l\u0027ipotesi che il legislatore\ndel 2017 (che, mediante l\u0027art. 21, comma 1, lettera a) del decreto\nlegislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l\u0027art. 63, comma 2\ndel decreto legislativo n. 165/2001) sia stato condizionato dalla\nscelta gia\u0027 compiuta, ripetutamente (articoli 2, 3, 4 e 6),\nnell\u0027ambito del decreto legislativo n. 23/2015, rispetto\nall\u0027eventualita\u0027 che abbia considerato la compresenza, nell\u0027ambito\ndei pubblici dipendenti, di aventi diritto in futuro all\u0027indennita\u0027\ndi fine servizio e di aventi diritto, sempre in futuro, al\ntrattamento di fine rapporto, e abbia consapevolmente scelto di\nattribuire agli aventi diritto in futuro all\u0027indennita\u0027 di fine\nservizio una tutela risarcitoria commisurata a un emolumento che\ncostoro non avrebbero mai ricevuto, quale il trattamento di fine\nrapporto, contraddicendo cosi\u0027 le scelte pregresse volte a\nconsiderare da sempre lo stato di fatto e di diritto in cui il\nrapporto di lavoro si trovava concretamente in epoca prossima al\nlicenziamento. \n Applicando nei termini appena precisati la norma impugnata,\nl\u0027indennita\u0027 spettante al ricorrente T.S., a titolo di risarcimento\ndei danni provocati da licenziamento dichiarato illegittimo con\nsentenza pronunciata dal Tribunale di Trento in data 14 settembre\n2024, dovrebbe essere liquidata in base all\u0027ultima retribuzione di\nriferimento per il calcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex\narticoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968, la\nquale va commisurata considerando soltanto gli emolumenti\ntestualmente menzionati dall\u0027art. 11, comma 5 della legge n.\n152/1968, che, rispetto al rapporto di lavoro tra le parti,\ncoincidono, a detta della stessa azienda convenuta, con quelli\ncostituenti la parte fondamentale della retribuzione ex art. 93,\ncomma 1, CCPL per il personale del comparto sanita\u0027 - area dei\ndirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell\u0027azienda\nprovinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle\nprofessioni sanitarie 25 settembre 2006 per il quadriennio giuridico\n2002/2005 - bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 (stipendio\ntabellare, indennita\u0027 sanitaria provinciale, indennita\u0027 integrativa\nspeciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto\ndisposto dall\u0027art. 95, retribuzione individuale di anzianita\u0027, ove\nacquisita, indennita\u0027 di specificita\u0027 medico-veterinaria,\nretribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e\nvariabile - prevista dagli articoli da 99 a 102 e dagli articoli 108\ne 109 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre\n2003; dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima\ncontrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e 105). \n Secondo i conteggi depositati dall\u0027azienda datrice e non\ncontestati dal ricorrente (a prescindere dall\u0027an, quindi\nlimitatamente al quantum) l\u0027indennita\u0027 spettante al ricorrente T.S.,\na titolo di risarcimento dei danni provocati dal licenziamento\ndichiarato illegittimo, ammonterebbe, se liquidata in base all\u0027ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di\nservizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n.\n152/1968, a euro 162.677,32. \n Diversamente, la medesima indennita\u0027 risarcitoria - se liquidata\nin base all\u0027ultima retribuzione ricomprendente tutti gli emolumenti\naventi carattere continuativo e collegati alle particolari modalita\u0027\ndella prestazione in atto al momento del licenziamento (quindi ad\nesclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione,\nnonche\u0027 di quelli aventi normalmente carattere occasionale o\neccezionale), che, rispetto al rapporto di lavoro tra le parti,\ncoincidono con quelli costituenti la parte accessoria della\nretribuzione ex art. 93, comma 2, CCPL (retribuzione di posizione -\nparte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle\nfunzioni; indennita\u0027 di incarico di direzione di struttura complessa,\nai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L. 2 luglio 2002; retribuzione di\nrisultato, ai sensi dell\u0027art. 126 CCPL cit.; retribuzione legata alle\nparticolari condizioni di lavoro; specifico trattamento economico ove\nin godimento quale assegno personale ex art. 82 del CCPL 2 luglio\n2002) - ammonta, secondo i conteggi depositati dal ricorrente non\ncontestati dall\u0027azienda datrice (sempre a prescindere dall\u0027an, quindi\nlimitatamente al quantum), a euro 276.485,31. \nSulla non manifesta infondatezza. \n Secondo le giurisdizioni superiori (Corte costituzionale n. 86\ndel 2018; Cassazione 20 novembre 2024, n. 29876; Cassazione 5\nsettembre 2024, n. 23895; Cassazione 23 ottobre 2023, n. 29335;\nCassazione 11 novembre 2022, n. 33344; Cassazione 1° marzo 2022, n.\n6744; Cassazione 31 dicembre 2020, n. 27750) l\u0027indennita\u0027 diretta a\nrisarcire i danni subiti dal lavoratore per effetto del licenziamento\nillegittimo, dal momento dell\u0027intimazione a quello dell\u0027effettiva\nreintegrazione, svolge la funzione di attribuire al prestatore quanto\navrebbe percepito se, in mancanza del licenziamento, avesse\ncontinuato a lavorare e in seguito se, dopo l\u0027annullamento di questo,\nfosse stato riassunto in esecuzione dell\u0027ordine di reintegrazione\nimposto dal giudice. \n Il raggiungimento di tale scopo e\u0027 assicurato, quanto meno in via\ntendenziale, qualora l\u0027indennita\u0027 risarcitoria venga liquidata\nsecondo il parametro rappresentato dalla «ultima retribuzione globale\ndi fatto», il quale si identifica nella retribuzione che il\nlavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi\nricomprendere nel suo complesso ogni compenso avente carattere\ncontinuativo che si ricolleghi alle particolari modalita\u0027 della\nprestazione in atto al momento del licenziamento, ad eccezione dei\ncompensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonche\u0027 di\nquelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (ex\nmultis Cassazione 29876/2024 cit.; Cassazione 23895/2024 cit.;\nCassazione 29335/2023 cit.;). \n La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 86 del 2018, ha\nstatuito, seppur in riferimento ad altra fattispecie (quella ex art.\n18, comma 4 St. Lav. come sostituito dall\u0027art. 1, comma 42, lettera\nb) della legge 28 giugno 2012, n. 92), che «il ragguaglio\ndell\u0027indennita\u0027 sostitutiva all\u0027ultima retribuzione percepita dal\nlavoratore e\u0027, a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria\ndella fattispecie in esame. Viene, in tale contesto, in rilievo il\n\"lucro cessante\" - il mancato guadagno, cioe\u0027, subito dal lavoratore\nper effetto, prima, del licenziamento illegittimamente intimato e,\npoi, della mancata riassunzione - e tale voce di danno e\u0027\ncoerentemente rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se,\nsenza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo\nl\u0027annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione\ndell\u0027ordine di reintegrazione imposto dal giudice». \n Quindi, nella vigenza del parametro dell\u0027«ultima retribuzione\nglobale di fatto», il lavoratore licenziato ha diritto, salvi i\nlimiti ex lege del numero delle mensilita\u0027, di percepire\nun\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni da licenziamento illegittimo\ncorrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe percepito se non\nfosse stato licenziato e, quindi, avrebbe potuto lavorare. \n L\u0027idoneita\u0027 dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria a ristorare i danni\nderivanti dal licenziamento illegittimo non e\u0027 stata messa in\ndiscussione dall\u0027introduzione, ad opera del decreto legislativo 5\nmarzo 2015, n. 23 (articoli 2, 3, 4 e 6), del nuovo parametro\nrappresentato dall\u0027«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo\ndel trattamento di fine rapporto», parametro che il legislatore ha\nutilizzato anche nel delineare la tutela rimediale spettante ai\nlavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni\nillegittimamente licenziati (art. 63, comma 2, secondo periodo del\ndecreto legislativo n. 165/2001). \n Infatti la retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto viene determinata alla luce dei criteri\ndettati dagli articoli 2120 e 2121 del codice civile, che, per\nconsolidato orientamento (Cassazione 22 maggio 2024, n. 14242;\nCassazione 30 dicembre 2022, n. 38172; Cassazione 5 agosto 2022, n.\n24394; Cassazione 4 ottobre 2019, n. 24888;) hanno recepito la\nnozione di omnicomprensivita\u0027 della retribuzione, nella quale\nrientrano tutte le somme, compreso l\u0027equivalente delle prestazioni in\nnatura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo\nnon occasionale e con esclusione di quanto versato a titolo di\nrimborso. \n Invece, il calcolo dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni\nprovocati dal licenziamento illegittimo effettuato sulla base\ndell\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del premio di\nservizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n.\n152/1968, comporta - stante l\u0027esclusione da questo parametro, di\nnumerosi emolumenti che nel corso del rapporto il lavoratore\npercepiva in modo fisso e continuativo (nel caso del ricorrente\nquelli costituenti la parte accessoria della retribuzione ex art. 93,\ncomma 2 CCPL: retribuzione di posizione - parte variabile aziendale -\nsulla base della graduazione delle funzioni; indennita\u0027 di incarico\ndi direzione di struttura complessa, ai sensi dell\u0027art. 83 del\nC.C.P.L. 2 luglio 2002; retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art.\n126 CCPL cit.; retribuzione legata alle particolari condizioni di\nlavoro; specifico trattamento economico ove in godimento quale\nassegno personale ex art. 82 del CCPL 2 luglio 2002) - una\nliquidazione di quell\u0027indennita\u0027 risarcitoria di gran lunga inferiore\nall\u0027ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito\nse non fosse stato licenziato. \n Si e\u0027 gia\u0027 evidenziato come, nel caso del ricorrente,\nl\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni a lui provocati dal licenziamento\nillegittimo ammonti a euro 276.485,31 se liquidata secondo il\nparametro della retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto, mentre sia pari a 162.677,32 se\nliquidata secondo il parametro della retribuzione di riferimento per\nil calcolo del premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11,\ncommi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n Non appare manifestamente infondato sostenere che attribuire a un\nlavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione una tutela\nrisarcitoria dei danni cagionati dal licenziamento illegittimo di\ngran lunga inferiore - per il solo fatto che il suo emolumento di\nfine servizio sia costituito dall\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex\narticoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968 -\nrispetto a quella spettante a un lavoratore alle dipendenze di una\npubblica amministrazione, parimenti licenziato illegittimamente, il\ncui emolumento di fine servizio sia costituito dal trattamento di\nfine rapporto ex art. 2120 del codice civile, contrasta con il\nprincipio di eguaglianza formale ex art. 3, comma 1 della\nCostituzione, atteso che la diversita\u0027 di tutela non dipende dalla\ndifferente entita\u0027 dei danni risarcibili subiti per effetto del\nlicenziamento illegittimo. \n\n(1) «Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara\n nullo il licenziamento, condanna l\u0027amministrazione alla\n reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento\n di un\u0027indennita\u0027 risarcitoria commisurata all\u0027ultima retribuzione\n di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto\n corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a\n quello dell\u0027effettiva reintegrazione, e comunque in misura non\n superiore alle ventiquattro mensilita\u0027, dedotto quanto il\n lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita\u0027\n lavorative. Il datore di lavoro e\u0027 condannato, altresi\u0027, per il\n medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e\n assistenziali.». \n\n(2) 2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007, ai\n fini del calcolo dell\u0027accantonamento annuo per il TFR dei\n dirigenti iscritti a Laborfonds e\u0027 considerata la retribuzione\n corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle seguenti\n voci: indennita\u0027 di missione e di trasferimento; rimborsi spese\n di missione e di trasferimento; compensi in natura per la quota\n non assoggettata a contribuzione; retribuzione sostitutiva di\n ferie e recuperi non goduti; assegno per il nucleo familiare». \n\n(3) art. 1, comma 1, CCPL cit.: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2001\n nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato\n gia\u0027 in servizio al 31 dicembre 2000 che aderisce a Laborfonds\n cessa di essere applicato l\u0027IPS e si applica il TFR secondo la\n disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei\n ministri 20 dicembre 1999». \n\n(4) L\u0027art. 2, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 dispone: 6. La\n contrattazione collettiva nazionale in conformita\u0027 alle\n disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio\n 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,\n definisce, nell\u0027ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre\n 1995, le modalita\u0027 di attuazione di quanto previsto dal comma 5\n [«Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze\n delle amministrazioni pubbliche di cui all\u0027art. 1 del decreto\n legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine\n servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto\n previsto dall\u0027art. 2120 del codice civile in materia di\n trattamento di fine rapporto»], con riferimento ai conseguenti\n adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del\n personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all\u0027art.\n 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e\n successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme\n pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del\n Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione\n pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il\n Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta\n giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto\n definito ai sensi del primo periodo del presente comma. 7. La\n contrattazione collettiva nazionale, nell\u0027ambito dei singoli\n comparti, definisce, altresi\u0027, ai sensi del comma 6, le modalita\u0027\n per l\u0027applicazione, nei confronti dei lavoratori gia\u0027 occupati\n alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di\n trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto\n dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di\n esecuzione». \n\n(5) L\u0027art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dispone: «La\n retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e\n 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e\u0027 la risultante degli\n emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che\n costituiscono la parte fondamentale della retribuzione\n corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o\n regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come\n remunerazione per la normale attivita\u0027 lavorativa richiesta per\n imposto ricoperto. Gli assegni in natura, le indennita\u0027\n sostitutive di detti assegni, nonche\u0027 gli aggi, costitutivi della\n parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle\n disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da\n considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione\n annua contributiva». \n\n(6) L\u0027art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, dispone: «Per i casi\n di cessazione dal servizio che si verifichino a partire\n dall\u0027entrata in vigore della presente legge, l\u0027indennita\u0027 premio\n di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara\u0027 pari a un\n quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici\n mesi, considerata in ragione dell\u002780 per cento ai sensi del\n successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all\u0027Istituto. Le\n frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero;\n quelle pari o inferiori sono trascurate ...»; il successivo art.\n 11 prevede: «Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del\n trattamento di previdenza e\u0027 stabilito, a decorrere dal 1° marzo\n 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione\n contributiva annua considerata in ragione dell\u002780 per cento; a\n decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5.50 per cento; a\n decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento. A\n decorrere dal 1° gennaio 1972 l\u0027aliquota contributiva e\u0027\n stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento. Il\n contributo e\u0027 cosi\u0027 ripartito tra enti e iscritti: dal 1° marzo\n 1966 a carico dell\u0027ente 2,60 per cento; a carico dell\u0027iscritto\n 2,40 per cento; in totale 5 per cento; dal 1° gennaio 1968 a\n carico dell\u0027ente 3,00 per cento; a carico dell\u0027iscritto 2,50 per\n cento; in totale 5,50 per cento; dal 1° gennaio 1970 in poi a\n carico dell\u0027ente 3,35 per cento; a carico dell\u0027iscritto 2,50 per\n cento; in totale 5,85 per cento; dal 1° gennaio 1972 in poi a\n carico dell\u0027ente 3,60 per cento; a carico dell\u0027iscritto 2,50 per\n cento; in totale 6,10 per cento. Per il personale non di ruolo\n iscrivibile all\u0027istituto ai sensi del precedente art. 1 l\u0027obbligo\n del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese\n successivo al verificarsi delle condizioni previste nell\u0027articolo\n stesso. La retribuzione contributiva e\u0027 costituita dallo\n stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della\n tredicesima mensilita\u0027 e del valore degli assegni in natura,\n spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed\n essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in\n natura da computarsi per dodici mensilita\u0027, quando non risulti\n stabilito da esplicite norme, e\u0027 determinato dal prefetto,\n sentiti gli enti interessati. Sono esclusi dalla contribuzione ai\n fini previdenziali compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri,\n i quali pertanto non sono computabili agli effetti\n dell\u0027indennitÃ\u{A0}-premio di servizio e dell\u0027assegno vitalizio». \n\n(7) «L\u0027ordinamento del personale dipendente dall\u0027azienda appartenente\n ai ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario,\n esclusi i dirigenti del ruolo sanitario, e\u0027 disciplinato dalla\n normativa concernente l\u0027ordinamento del personale della\n provincia. Al personale dirigente del ruolo sanitario si applica\n la corrispondente normativa statale, fatte salve le disposizioni\n provinciali applicabili in materia». \n\n(8) «5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze\n delle amministrazioni pubbliche di cui all\u0027art. 1 del decreto\n legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine\n servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto\n previsto dall\u0027art. 2120 del codice civile in materia di\n trattamento di fine rapporto». \n\n(9) L\u0027art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dispone: «La\n retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e\n 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e\u0027 la risultante degli\n emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che\n costituiscono la parte fondamentale della retribuzione\n corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o\n regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come\n remunerazione per la normale attivita\u0027 lavorativa richiesta per\n imposto ricoperto. Gli assegni in natura, le indennita\u0027\n sostitutive di detti assegni, nonche\u0027 gli aggi, costitutivi della\n parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle\n disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da\n considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione\n annua contributiva». \n\n(10) «Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara\n nullo il licenziamento, condanna l\u0027amministrazione alla\n reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento\n di un\u0027indennita\u0027 risarcitoria commisurata all\u0027ultima\n retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di\n fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del\n licenziamento fino a quello dell\u0027effettiva reintegrazione, e\n comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita\u0027,\n dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento\n di altre attivita\u0027 lavorative. Il datore di lavoro e\u0027\n condannato, altresi\u0027, per il medesimo periodo, al versamento dei\n contributi previdenziali e assistenziali». \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo\ndel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato\ndall\u0027art. 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio\n2017, n. 75) nella parte in cui, in contrasto con il principio di\neguaglianza formaleex art. 3, comma 1 della Costituzione, dispone,\nalla luce di un\u0027interpretazione necessariamente sistematica, che\nl\u0027indennita\u0027 risarcitoria, spettante al lavoratore alle dipendenze di\nuna pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, il quale\nera assoggettato, nel periodo immediatamente precedente l\u0027intimazione\ndel recesso, al regime dell\u0027indennita\u0027 premio di servizioex articoli\n2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8 marzo 1968, n. 152,\nvenga commisurata all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il\ncalcolo della predetta indennita\u0027 premio di servizio, anziche\u0027\nall\u0027ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi\ncarattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalita\u0027\ndella prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione\ndi quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonche\u0027 di\nquelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Sospende il giudizio in corso; \n Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Trento, all\u0027udienza del 9 gennaio 2025. \n \n Il giudice: Flaim","elencoNorme":[{"id":"62270","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_legge":"165","descrizionenesso":"come modificato dal","legge_articolo":"63","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art63"},{"id":"62315","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/05/2017","data_nir":"2017-05-25","numero_legge":"75","descrizionenesso":"","legge_articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art21"}],"elencoParametri":[{"id":"78877","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54449","num_progressivo":"","nominativo_parte":"T. 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