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del Governo – Denunciata previsione di un introito da parte della Regione Valle d’Aosta di risorse statali erogate per un’emergenza nazionale che contrasta con la normativa interposta, poiché impedisce di impiegare le risorse statali secondo la destinazione impressa dalle ordinanze nazionali di protezione civile, che potrebbero prevedere un utilizzo diverso rispetto all’introito da parte della regione a rimborso di interventi già finalizzati con risorse regionali – Interferenza anche con il sistema di rendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate per le emergenze di rilievo nazionale – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di protezione civile – Violazione del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze Stato e regioni nell’ambito della finanza pubblica allargata, essendo regolate unilateralmente modalità di utilizzazione di risorse di afferenza statale – Disciplina regionale che determina una sostituzione della regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate e indirizzate dallo Stato e un mutamento della natura delle risorse erogate, trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, invece di disponibilità finanziarie autonomamente destinate in ragione delle specificità dell’emergenza – Lesione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica – Normativa che regola con atto regionale una risorsa iscritta nel bilancio dello Stato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema contabile dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 29 luglio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 29 luglio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nCalamita\u0027 pubbliche - Protezione civile - Norme della Regione\n autonoma Valle d\u0027Aosta - Trasferimenti straordinari e urgenti a\n sostegno dei comuni colpiti dall\u0027alluvione e dagli eventi\n valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 - Previsione che per tali eventi\n calamitosi, qualora, a seguito della decretazione dello stato di\n emergenza, ai sensi dell\u0027art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018 (Codice\n della protezione civile), tali trasferimenti siano ricompresi\n nell\u0027ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui\n all\u0027art. 25 del medesimo decreto legislativo, gli eventuali\n finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla regione\n senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei\n trasferimenti di cui alla legge regionale n. 12 del 2025. \n- Legge della Regione Valle d\u0027Aosta 26 maggio 2025, n. 12\n (Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti\n dall\u0027alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025),\n art. 1, comma 5. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione del Presidente\ndel Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi\nn. 12 - (Pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it); \n contro la Regione Autonoma Valle D\u0027Aosta, in persona del\nPresidente in carica; \n per l\u0027impugnazione della legge regionale della Valle d\u0027Aosta del\n26 maggio 2025, n. 12, pubblicata sul Bollettino ufficiale della\nRegione Valle d\u0027Aosta n. 26 del 3 giugno 2025, recante «Trasferimenti\nstraordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall\u0027alluvione e\ndagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025», in relazione al suo\nart. 1, comma 5. \n Le disposizioni impugnate. \n Nella seduta del 22 luglio 2025, il Consiglio dei ministri ha\ndeliberato di impugnare la legge regionale della Valle d\u0027Aosta n. 12\ndel 2025, in relazione al suo art. 1, comma 5. \n La legge regionale ha la finalita\u0027 di autorizzare la Regione, per\nil tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, a\neffettuare trasferimenti ai Comuni colpiti dall\u0027alluvione e dagli\neventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025, per il finanziamento di\ninterventi di carattere urgente e indifferibile diretti al\nsuperamento delle calamita\u0027 e riconducibili all\u0027art. 14 della legge\nregionale 18 gennaio 2001, n. 5, recante «Organizzazione delle\nattivita\u0027 regionali di protezione civile» (art. 1, comma 1). \n A tal fine, l\u0027art. 1, comma 2, della legge regionale dispone il\ntrasferimento di risorse nella misura di: \n euro 1.150.000 al Comune di Fontainemore; \n euro 900.000 al Comune di Montjovet; \n euro 700.000, al Comune di Quart; \n euro 550.000 al Comune di Doues; \n complessivi euro 4.700.000 agli altri Comuni interessati. \n Quanto a quest\u0027ultima categoria, la legge regionale prevede che\nl\u0027elenco degli interventi ammissibili, i criteri e le modalita\u0027 per\nil trasferimento e per la rendicontazione siano stabiliti con\ndeliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del\nConsiglio permanente degli enti locali (CPEL) (art. 1, comma 4). \n Quanto ai quattro comuni gia\u0027 nominativamente individuati\ndall\u0027art. 1, comma 2, la legge regionale stabilisce che le risorse\nsiano trasferite, previa richiesta al Dipartimento protezione civile\ne vigili del fuoco, da parte dei Comuni interessati e contestuale\ntrasmissione dei verbali di somma urgenza per l\u0027attivazione degli\ninterventi stessi e delle allegate perizie estimative oppure dei\nprovvedimenti di attivazione dei servizi emergenziali. Le risorse in\nesame possono inoltre, previa richiesta, essere anticipate rispetto\nalla realizzazione degli interventi, fino al 90 per cento\ndell\u0027importo. Alla liquidazione del saldo il Dipartimento protezione\ncivile e vigili del fuoco provvede su presentazione di apposita\nrendicontazione, secondo la disciplina stabilita con deliberazione\ndella Giunta regionale (art. 1, comma 3). \n L\u0027art. 1, comma 6, della legge regionale prevede che i\ntrasferimenti in questione siano finanziati mediante risorse con\nvincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge\nregionale 20 novembre 1995, n. 48 («Interventi regionali in materia\ndi finanza locale»), anche in deroga alla medesima legge, mentre il\nsuccessivo comma 7 stabilisce che l\u0027ammontare delle risorse\nfinanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di\ncui all\u0027art. 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n.\n29 («Legge di stabilita\u0027 regionale per il triennio 2025/2027»), gia\u0027\nincrementato di euro 900.000 ai sensi dell\u0027art. 12 della legge\nregionale 3 marzo 2025, n. 5 («Primo provvedimento di variazione al\nbilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di\nleggi regionali»), sia ulteriormente incrementato, per l\u0027anno 2025,\nin deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, di euro\n8.000.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di\ndestinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati. \n L\u0027art. 2 della legge regionale reca le disposizioni finanziarie;\nl\u0027art. 3 la dichiarazione di urgenza. \n In questo contesto si inserisce l\u0027art. 1, comma 5, della legge\nregionale, che forma oggetto del presente ricorso. Esso stabilisce\nquanto segue: \n «Per gli eventi calamitosi di cui alla presente legge, qualora, a\nseguito della decretazione dello stato di emergenza ai sensi\ndell\u0027art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice\ndella protezione civile), gli interventi di cui al comma 1 siano\nricompresi nell\u0027Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione\ncivile di cui all\u0027art. 25 del predetto decreto legislativo n. 1/2018,\ngli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati\ndalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei\ntrasferimenti di cui alla presente legge». \n Il quadro normativo di riferimento. \n Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in prosieguo, il\n«Codice della protezione civile» o, per brevita\u0027, il «Codice»)\ndisciplina in maniera differenziata la gestione delle emergenze\nlocali, regionali e nazionali, distinguendo le differenti tipologie\ndi eventi di protezione civile che, ai sensi dell\u0027art. 7 del Codice,\npotrebbero dare luogo a una dichiarazione dello stato di emergenza o,\ncomunque, all\u0027applicazione di un regime straordinario, limitato nel\ntempo, necessario per fronteggiare le calamita\u0027 in concreto occorse. \n Ai fini del presente ricorso, rilevano gli eventi riconducibili\nall\u0027art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, ossia le «emergenze di\nrilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale\no derivanti dall\u0027attivita\u0027 dell\u0027uomo che in ragione della loro\nintensita\u0027 o estensione debbono, con immediatezza d\u0027intervento,\nessere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare\ndurante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell\u0027art.\n24». \n La gestione delle emergenze di rilievo nazionale e\u0027 disciplinata\ndagli articoli 24, 25 e 27 del Codice, che individuano, tra l\u0027altro,\nil procedimento di dichiarazione dello stato di emergenza, lo\nstanziamento delle risorse necessarie per fronteggiare l\u0027emergenza e\nle modalita\u0027 di utilizzo e rendicontazione degli stanziamenti\nautorizzati. \n In analisi: \n ai sensi dell\u0027art. 24, comma 1, del Codice, il Consiglio dei\nministri ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo\nnazionale, su richiesta regionale o comunque acquisita l\u0027intesa\nregionale, autorizzando «l\u0027emanazione delle ordinanze di protezione\ncivile di cui all\u0027art. 25». Con la medesima delibera sono inoltre\nindividuate «secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui\nal comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all\u0027avvio delle\nattivita\u0027 di soccorso e assistenza alla popolazione e degli\ninterventi piu\u0027 urgenti di cui all\u0027art. 25, comma 2, lettere a) e b),\nnelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni».\nLe risorse cosi\u0027 stanziate sono autorizzate a valere sul Fondo per le\nemergenze nazionali di cui all\u0027art. 44 del Codice medesimo; \n ai sensi dell\u0027art. 24, comma 2, del Codice, a seguito della\nvalutazione dell\u0027effettivo impatto dell\u0027evento calamitoso, il\nConsiglio dei ministri ha il potere di individuare, con una o piu\u0027\ndeliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il\ncompletamento delle attivita\u0027 di cui all\u0027art. 25, comma 2, lettere\na), b) e c), e per l\u0027avvio degli interventi piu\u0027 urgenti di cui alla\nlettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa sempre a\nvalere sul Fondo per le emergenze nazionali. Ove, in seguito, si\nverifichi che le risorse destinate alle attivita\u0027 di cui alla lettera\na) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il\nConsiglio dei ministri individua, con proprie ulteriori\ndeliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie; \n ai sensi dell\u0027art. 24, comma 7, del Codice, con direttiva del\nPresidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le procedure\nistruttorie propedeutiche all\u0027adozione della deliberazione dello\nstato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di\ncompetenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del\nCapo del Dipartimento della protezione civile; \n ai sensi dell\u0027art. 25 del Codice, per il coordinamento\ndell\u0027attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di\nemergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di\nprotezione civile, emanate acquisita l\u0027intesa delle Regioni e delle\nProvince autonome territorialmente interessate (comma 1). In\nparticolare, con le ordinanze di protezione civile sono regolati gli\ninterventi elencati al comma 2 del medesimo art. 25, il cui\ncoordinamento in fase attuativa puo\u0027 essere assicurato attraverso la\nnomina di apposito Commissario delegato (comma 6). Anche in tale\ncaso, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri si\nprovvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica\ndell\u0027attuazione, anche sotto l\u0027aspetto finanziario, delle misure\ncontenute nelle ordinanze di protezione civile nonche\u0027 dei\nprovvedimenti adottati in attuazione delle medesime (comma 10); \n ai sensi dell\u0027art. 27, comma 4, del Codice, ai fini del\nrispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati\ntitolari di contabilita\u0027 speciali, rendicontano, entro il\nquarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine\ndella gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese\nriguardanti gli interventi di cui coordinano l\u0027attuazione, indicando\nla provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di\nspesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della\nprotezione civile, che contenga, altresi\u0027, l\u0027indicazione dei crediti\ne dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente\naffidati a soggetti attuatori all\u0027uopo individuati, gli obblighi in\nmateria di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini\ndi quanto previsto dall\u0027art. 42 del decreto legislativo 14 marzo\n2013, n. 33, e successive modificazioni. \n Dal combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), 24,\n25 e 27 del Codice della protezione civile emerge, pertanto, che, in\npresenza di una dichiarazione di stato di emergenza di rilievo\nnazionale, il Consiglio dei ministri provvede, tra l\u0027altro, a\nstanziare le risorse necessarie per fronteggiare le conseguenze\nprodotte dagli eventi calamitosi in concreto verificatisi, potendo\nprovvedere anche a ulteriori stanziamenti durante la vigenza dello\nstato di emergenza, sempre a valere sul Fondo statale per le\nemergenze nazionali. \n Nei limiti dell\u0027autorizzazione di spesa assentita dal Consiglio\ndei ministri, con ordinanze di protezione civile si provvede, tra\nl\u0027altro, a nominare un Commissario delegato, a definire le deroghe\napplicabili per la gestione dell\u0027emergenza e a disciplinare le\nmodalita\u0027 di uso delle risorse disponibili. \n Di regola, il Commissario delegato viene incaricato di\npredisporre un piano di interventi urgenti, nei limiti dello\nstanziamento assentito dal Consiglio dei ministri, da sottoporre\nall\u0027approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile\ndella Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Commissario delegato\ncoordina l\u0027attuazione di tali interventi (a cura dei soggetti\nattuatori), relazionando sul punto al Capo del Dipartimento della\nprotezione civile e rendicontando sulla relativa gestione\nfinanziaria. \n Le ordinanze di protezione civile, pertanto, mirano anche alla\nselezione degli interventi urgenti da attuare per fronteggiare\nl\u0027emergenza e alla definizione del quadro derogatorio nell\u0027ambito del\nquale l\u0027attivita\u0027 operativa e\u0027 ammessa: dovendo le ordinanze ricevere\nl\u0027intesa regionale, emerge una condivisione tra lo Stato e le Regioni\nin ordine agli interventi da attuare nei limiti delle risorse\nfinanziarie disponibili e alle modalita\u0027 della loro esecuzione. \n Quanto precede trova conferma anche nella direttiva del\nPresidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, recante\n«Indirizzi per lo svolgimento delle attivita\u0027 propedeutiche alle\ndeliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi\ndell\u0027art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la\npredisposizione delle ordinanze di cui all\u0027art. 5, comma 2, della\nlegge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed\nintegrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100»,\nche, ai sensi dell\u0027art. 15, comma 5, del Codice, resta in vigore fino\nalla pubblicazione della nuova direttiva in materia. Questa\ndirettiva, infatti, valorizza, ai fini della adozione delle ordinanze\ndi protezione civile, l\u0027attivita\u0027 regionale, essendo le Regioni\nchiamate a inviare al Dipartimento della protezione civile una\ndettagliata e documentata relazione in ordine agli interventi e alle\nmisure che si intendono porre in essere, tenuto conto di quanto\ndeliberato dal Consiglio dei Ministri sia per le misure\nimmediatamente attivabili, sia per il relativo ordine di priorita\u0027,\nnonche\u0027 in funzione delle risorse finanziarie rese disponibili. \n Il descritto assetto ordinamentale, che costituisce il cardine\ndella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e\u0027 inciso dalla\nlegge regionale impugnata, avendo la Regione Valle d\u0027Aosta introdotto\nuna disciplina suscettibile di influire sulla destinazione delle\nrisorse statali stanziate per fronteggiare emergenze di rilievo\nnazionale. \n Quanto all\u0027interesse alla proposizione del presente ricorso,\ngiova osservare che le questioni di legittimita\u0027 costituzionale che\nsaranno sollevate sono idonee a determinare un concreto pregiudizio\nalle modalita\u0027 di svolgimento del Servizio nazionale di protezione\ncivile, per interferenza con le previsioni costituzionali e i\nprincipi fondamentali che fondano i proposti motivi di ricorso, sia\nper l\u0027efficacia della disposizione regionale e, dunque, per la sua\nidoneita\u0027 a trovare applicazione in concreto, sia in ragione\ndell\u0027integrazione di una condizione posta dalla norma regionale, data\ndalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per\ngli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025. \n Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 giugno 2025, ha\ninfatti dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale in\nconseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono\nverificati nel territorio della Regione Autonoma Valle d\u0027Aosta nei\ngiorni dal 16 al 17 aprile 2025, stanziando per i primi interventi\nurgenti 1,55 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze\nnazionali (delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9\nluglio 2025). \n Tale deliberazione consente l\u0027integrazione di un presupposto di\napplicazione della norma regionale, a ulteriore dimostrazione della\nconcretezza del pregiudizio dedotto. \n Ne\u0027 potrebbe argomentarsi in senso contrario sulla base della\nquantificazione dello stanziamento assentito dal Consiglio dei\nministri (1,5 milioni di euro). Oltre a essersi in presenza di una\ncircostanza di mero fatto, infatti, da un lato, non potrebbe\nescludersi l\u0027applicazione della disposizione regionale alle risorse\nstanziate dal Consiglio dei ministri, dall\u0027altro lato, lo stato di\nemergenza e\u0027 in ipotesi suscettibile di proroghe (art. 24, comma 3,\ndel Codice della protezione civile) e di ulteriori stanziamenti al\nfine da programmare (art. 24, comma 2, del Codice), con la\nconseguenza che la disposizione regionale conserva la sua idoneita\u0027 a\ntrovare applicazione in concreto, persistendo l\u0027efficacia lesiva dei\nprincipi fondamentali sopra enunciati. \n Tanto premesso, le disposizioni della legge regionale impugnate\nsono illegittime per i seguenti \n \n Motivi \n \n I. In relazione all\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione,\nviolazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione\ndello Stato, nella materia della «protezione civile». \n Merita premettere che, ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, del Codice\ndella protezione di civile, «[l]e norme del presente decreto [i.e.\ndel Codice] costituiscono principi fondamentali in materia di\nprotezione civile ai fini dell\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa\nconcorrente». \n Lo stesso art. 1, al comma 4, chiarisce che «[I]e disposizioni\ndel presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto\nspeciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,\ncompatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative\nnorme di attuazione». \n Lo statuto speciale della Regione Valle d\u0027Aosta non reca\ndisposizioni speciali in materia di protezione civile e, comunque,\nnon detta una disciplina incompatibile con quella prevista dagli\narticoli 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 in materia\ndi gestione delle emergenze di rilievo nazionale. \n In particolare, il sistema regionale di protezione civile della\nValle d\u0027Aosta non consente alla Regione di prevedere unilateralmente\n(ex lege) l\u0027introito di somme stanziate dal Consiglio dei ministri\nper un\u0027emergenza di rilievo nazionale e destinate al finanziamento di\ninterventi oggetto di ordinanze del Capo del Dipartimento della\nprotezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Cio\u0027,\nanche a prescindere dall\u0027eventuale coincidenza tra interventi\nfinanziati dalla Regione con risorse proprie e interventi programmati\ncon ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile a\nvalere su con risorse statali (del Fondo per le emergenze nazionali). \n La disposizione regionale impugnata, in altre parole, non e\u0027\nimposta o prevista o, comunque, non costituisce attuazione di un\nmodello organizzativo del servizio di protezione civile delineato\ndallo statuto regionale. \n Ne deriva che, non ravvisandosi un\u0027incompatibilita\u0027 tra gli\narticoli 24, 25 e 27 del Codice e le previsioni statutarie della\nRegione Valle d\u0027Aosta, qualsiasi disposizione legislativa regionale\ncontrastante con la disciplina recata dagli articoli 7, comma 1,\nlettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, ossia con\nparametri \"interposti\" che integrano i principi fondamentali della\nmateria «protezione civile», e\u0027 suscettibile di porsi in contrato con\nil regime imposto dall\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \n Cio\u0027 posto, come si e\u0027 visto l\u0027art. 1, comma 5, della legge\nregionale impugnata regola l\u0027ipotesi in cui gli eventi valanghivi del\n16 e 17 aprile 2025 siano oggetto di dichiarazione dello stato di\nemergenza di rilievo nazionale e gli interventi urgenti necessari per\nfronteggiare la citata emergenza siano compresi nella portata delle\nordinanze di protezione civile assunte dal Capo del Dipartimento\ndella protezione civile («Per gli eventi calamitosi di cui alla\npresente legge, qualora, a seguito della decretazione dello stato di\nemergenza ai sensi dell\u0027art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio\n2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli interventi di cui al\ncomma 1 siano ricompresi nell\u0027Ordinanza del Capo Dipartimento della\nprotezione civile di cui all\u0027art. 25 del predetto decreto legislativo\nn. 1/2018»). \n In relazione a tali ipotesi, la legge regionale prevede che «gli\neventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla\nRegione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei\ntrasferimenti di cui alla presente legge». \n Cosi\u0027 disponendo, il legislatore regionale perviene a una\nregolazione unilaterale della destinazione da imprimere alle risorse\nstatali stanziate per un\u0027emergenza di rilievo nazionale, prevedendo\nche tali risorse, anziche\u0027 essere utilizzate secondo le modalita\u0027\npreviste nelle ordinanze di protezione civile (in ordine\nall\u0027individuazione degli interventi, alle modalita\u0027 di loro\nattuazione e ai soggetti attuatori), siano in ogni caso trattenute\npresso la Regione, senza riversamento ai Comuni interessati\n(individuati dall\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale come i\nsoggetti beneficiari delle risorse regionali). \n In altri termini, la Regione intende trattenere le risorse\nstatali a rimborso dei finanziamenti erogati con legge regionale,\noperando un\u0027inammissibile commistione tra decisioni regionali di\nstanziamento di risorse proprie a favore della collettivita\u0027 colpita\nda eventi calamitosi e decisioni statali di gestione di un\u0027emergenza\ndi rilievo nazionale. \n Ora, la Regione, pur potendo impiegare risorse proprie per\nindividuare i soggetti beneficiari e finanziarie interventi ritenuti\nnecessari a fronteggiare un\u0027emergenza occorsa nel proprio territorio,\nnon puo\u0027 influire unilateralmente sull\u0027utilizzo delle risorse statali\nstanziate dal Consiglio dei ministri e regolate con ordinanze di\nprotezione civile ex art. 25 del Codice della protezione civile in\nrelazione a un\u0027emergenza dichiarata di rilievo nazionale. Queste\nrisorse statali, infatti, devono essere assegnate secondo le\nmodalita\u0027 individuate e per l\u0027attuazione degli interventi approvati\ncon le ordinanze di protezione civile. \n La legittimita\u0027 della norma regionale in esame, peraltro, non\npotrebbe giustificarsi neppure rilevando che, in caso di coincidenza\ntra interventi individuati e finanziati dalla Regione con risorse\nproprie e interventi oggetto di pianificazione con ordinanze del Capo\ndel Dipartimento della protezione civile nazionale a valere sulle\nrisorse statali, i Comuni sarebbero comunque i beneficiari di\nentrambe le fonti finanziarie, con la conseguenza che la Regione si\nlimiterebbe a trattenere, ex post, risorse statali corrispondenti a\nquelle regionali anticipate in favore degli stessi Comuni in\nesecuzione della legge regionale. \n Tale assunto, in primo luogo, si fonderebbe su un presupposto,\ncostituito dalla necessaria coincidenza soggettiva tra beneficiari\ndelle risorse regionali e beneficiari delle risorse statali, a fronte\ndegli stessi interventi considerati, che non trova corrispondenza nel\ndato normativo. \n Invero, ai sensi dell\u0027art. 25, comma 6, del Codice, i soggetti\nattuatori degli interventi di protezione civile, per il caso di\nemergenze di rilievo nazionale, sono «di norma, identificati nei\nsoggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle\npredette attivita\u0027 in via prevalente, salvo motivate eccezioni». Ne\nconsegue che, qualora dovesse riscontrarsi l\u0027eventuale coincidenza\ntra interventi individuati dalla Regione (e finanziati con risorse\nregionali) e interventi programmati con ordinanze di protezione\ncivile (e finanziati con risorse statali): \n a) da un lato, potrebbe comunque essersi in presenza di\ninterventi non rientranti nella competenza ordinaria dei Comuni, con\nla conseguenza che il soggetto attuatore ai sensi delle ordinanze di\nprotezione civile ex art. 25 del Codice, ove identificato nell\u0027ente\nordinariamente competente, potrebbe non essere l\u0027ente comunale; \n b) dall\u0027altro lato, anche a fronte di interventi rientranti\nnella competenza ordinaria comunale, il soggetto attuatore potrebbe\nessere individuato, ai sensi dell\u0027art. 25, comma 6, del Codice, in un\nente differente, previa adeguata motivazione. \n A fronte di un tale contesto ordinamentale, e\u0027 ben possibile che,\nper lo stesso intervento, la Regione provveda all\u0027assegnazione di\nrisorse in favore del Comune (unico beneficiario considerato ai sensi\ndell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2025) e\nl\u0027ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile\nprovveda a una diversa assegnazione, individuando un diverso soggetto\nattuatore. \n Ne deriva che la disposizione regionale finirebbe per legittimare\nla Regione a introitare risorse che ben potrebbero essere destinate,\ncon ordinanze nazionali di protezione civile, a soggetti diversi\ndagli enti comunali, che sono invece gli unici beneficiari del\nfinanziamento regionale. Il che risulterebbe idoneo a produrre\nrilevanti conseguenze sul piano operativo, impedendo l\u0027assegnazione\ndelle risorse statali in favore dei soggetti, in ipotesi diversi\ndagli enti comunali, chiamati ad attuare gli interventi di protezione\ncivile secondo le modalita\u0027 definite dall\u0027ordinanza del Capo del\nDipartimento della protezione civile. \n Le risorse regionali, infatti, risulterebbero ab origine\nassegnate ai Comuni, ai sensi dell\u0027art. 1, commi 1 e 2, legge\nregionale impugnata, mentre le risorse statali, all\u0027esito dello\nstanziamento operato con delibera del Consiglio dei ministri,\nverrebbero trattenute presso la Regione, proprio per effetto\ndell\u0027art. 1, comma 5, della medesima legge regionale, con la\nconseguenza che il soggetto attuatore, diverso dall\u0027ente comunale,\nnon potrebbe ricevere le risorse ad esso in ultima analisi destinate. \n Ma le ragioni di illegittimita\u0027 costituzionale sopra illustrate\nnon verrebbero meno neppure nell\u0027ipotesi in cui, a fronte degli\nstessi interventi, dovesse riscontrarsi (nel caso concreto) anche la\ncoincidenza del soggetto beneficiario, individuato nel Comune\ninteressato. \n In primo luogo, si tratterebbe di una mera circostanza fattuale\n(non presupposta dalla norma regionale, che fa riferimento alla sola\ncoincidenza degli interventi e non anche dei soggetti beneficiari),\ncome tale, per propria natura, irrilevante al fine di scrutinare la\nlegittimita\u0027 della disposizione. \n In secondo luogo, il necessario introito da parte della Regione\ndi risorse ad essa non destinate (perche\u0027 in ipotesi assegnate\nall\u0027ente comunale ai sensi dell\u0027ordinanza di protezione civile)\nsarebbe idoneo, comunque: \n a) a interferire con la regolazione dettata dalle ordinanze di\nprotezione civile ex art. 25 del Codice, impedendo l\u0027utilizzo di\nrisorse statali secondo le modalita\u0027 ivi definite; \n b) a introdurre un regime differenziato, sul piano regionale,\ndi un profilo (finanziario) relativo alle emergenze di rilievo\nnazionale, che dovrebbe ricevere una regolazione unitaria sul piano\nnazionale; \n c) a influire sul sistema di rendicontazione degli utilizzi\ndelle risorse destinate a interventi di protezione civile. \n In relazione al primo profilo, come gia\u0027 osservato, con le\nordinanze di protezione civile si individuano, tra l\u0027altro, gli\ninterventi e i soggetti attuatori, nei limiti delle risorse\nfinanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri:\nl\u0027introito forzoso, disposto dalla legge regionale, da parte della\nRegione di risorse stanziate a valere sul Fondo per le emergenze\nnazionali interferirebbe con la destinazione (in favore degli enti\ncomunali) in ipotesi impressa con ordinanza nazionale di protezione\ncivile, con conseguente emersione di un modello di gestione delle\nrisorse statali diverso da quello previsto dagli articoli 24 e 25 del\nCodice. \n In relazione al secondo profilo, si deve ribadire che rientra\nnella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi\ndell\u0027art. 25, comma 10, del Codice, l\u0027adozione di direttive recanti\nla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica\ndell\u0027attuazione, anche sotto l\u0027aspetto finanziario, delle misure\ncontenute nelle ordinanze di protezione civile nonche\u0027 dei\nprovvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Le modalita\u0027 di\nutilizzo delle risorse finanziarie statali non possono, pertanto,\nessere regolate dalla legge regionale - come avviene nella specie, ma\ndevono essere disciplinate con atti propri del sistema nazionale\ndella protezione civile (direttive del Presidente del Consiglio dei\nministri), occorrendo definire un unico regime operante in maniera\nuniforme per tutte le emergenze di rilievo nazionale, teso (anche) a\nregolare i tempi e le modalita\u0027 di erogazione e di monitoraggio\ndell\u0027utilizzo degli stanziamenti assentiti dal Consiglio dei\nministri. \n In relazione al terzo profilo, si deve considerare che il\nnecessario introito da parte della Regione di risorse statali\nindirizzate verso altri enti, secondo le indicazioni impartite con\nordinanze di protezione civile, sarebbe idoneo a interferire,\naltresi\u0027, con il sistema di rendicontazione contabile previsto\ndall\u0027art. 27, comma 4, del Codice, che impone ai Commissari delegati\ntitolari di contabilita\u0027 speciali, di rendicontare, entro il\nquarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine\ndella gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese\nriguardanti gli interventi di cui coordinano l\u0027attuazione, indicando\nla provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di\nspesa. \n La finalita\u0027 di tale disposizione e\u0027 quella di consentire un\ncontrollo sulle modalita\u0027 di utilizzo a fini emergenziali di risorse\nstanziate per emergenze di rilievo nazionale, sul presupposto che\ntali risorse debbano essere destinate ai soggetti chiamati ad attuare\ngli interventi di protezione civile e siano effettivamente destinate\na tali finalita\u0027. \n La disposizione regionale in esame, invece, imponendo il\ntrasferimento di risorse statali alla Regione anche ove non\nincaricata delle misure di protezione civile, si pone in contrasto\nanche con tale presupposto normativo, non consentendo di destinare le\nrisorse statali all\u0027attuazione degli interventi emergenziali\napprovati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per\nl\u0027effetto, influendo pure sul sistema di rendicontazione previsto per\nle emergenze di rilievo nazionale. \n Per concludere sul punto, la legge regionale in oggetto, nella\nparte in cui (all\u0027art. 1, comma 5) prevede un introito da parte della\nRegione Valle d\u0027Aosta di risorse statali erogate per un\u0027emergenza\nnazionale, si pone in contrasto viola gli articoli 7, comma 1,\nlettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, impedendo\ndi impiegare le risorse statali secondo la destinazione (in punto di\nfinalita\u0027, interventi e soggetti beneficiari) impressa dalle\nordinanze nazionali di protezione civile, che ben potrebbero\nprevedere un utilizzo diverso rispetto all\u0027introito da parte della\nRegione a rimborso di interventi gia\u0027 finanziati con risorse\nregionali, in tal modo interferendo anche con il sistema di\nrendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate per\nle emergenze di rilievo nazionale. \n Essendosi in presenza della violazione di principi fondamentali\ndella materia protezione civile (anche ai sensi di quanto previsto\ndall\u0027art. 1, commi 3 e 4, del Codice della protezione civile), emerge\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per violazione dell\u0027art. 117, terzo\ncomma, della Costituzione. \n II. In relazione all\u0027art. 117, comma secondo, lettera e) della\nCostituzione, violazione della potesta\u0027 legislativa esclusiva dello\nStato nella materia del «sistema contabile dello Stato». In relazione\nall\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione, violazione dei\nprincipi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, nella\nmateria del «coordinamento della finanza pubblica». \n L\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale di presta a ulteriori\ncensure, relative a profili di illegittimita\u0027 costituzionale che\ntrascendono la specifica materia della protezione civile. \n Viene in rilievo una violazione, altresi\u0027, del principio di leale\ncollaborazione e del riparto di competenze tra Stato e Regioni\nnell\u0027ambito della finanza pubblica allargata, essendo regolate\nunilateralmente modalita\u0027 di utilizzazione di risorse di afferenza\nstatale che, pertanto, lo stesso Stato ha il potere di indirizzare. \n Infatti, la disposizione impugnata determina una sostituzione\ndella Regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate e\nindirizzate dallo Stato. \n Di conseguenza, la fonte normativa regionale in esame produce un\nmutamento della natura delle risorse erogate, in base all\u0027art. 25 del\nCodice della protezione civile e a valere sul Fondo per le emergenze\nnazionali, trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, quando,\ninvero, si e\u0027 in presenza di disponibilita\u0027 finanziarie autonomamente\ndestinate in ragione delle specificita\u0027 dell\u0027emergenza. \n Sotto il versante finanziario, detta operazione si pone in\ncontrasto, oltre che con l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione\nper le ragioni illustrate nel primo motivo di ricorso - anche con: \n a) l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in\nrelazione alla materia «sistema contabile dello Stato», venendo\nregolata, con atto regionale, una risorsa iscritta nel bilancio dello\nStato. \n Nella specie, si fa questione di risorse stanziate dal Consiglio\ndei ministri a valere sul Fondo per le emergenze nazionali,\ncostituente un fondo statale istituito presso la Presidenza del\nConsiglio dei ministri, ai sensi dell\u0027art. 44 del Codice, e\nfinanziato annualmente con la legge di bilancio statale. \n Ne consegue che una Regione non puo\u0027 influire unilateralmente\nsulla destinazione di risorse del bilancio statale. \n b) l\u0027art. 117, terzo comma, in relazione alla materia del\n«coordinamento della finanza pubblica», tenuto conto che, al pari di\nquanto avviene per altri servizi nazionali (si pensi a quello\nsanitario), in cui vi e\u0027 un sistema integrato di competenze statali,\nregionali e locali funzionali all\u0027erogazione di una prestazione in\nfavore della collettivita\u0027, anche per il finanziamento del servizio\nnazionale di protezione civile, in relazione alle emergenze di\nrilievo nazionale, opera il modulo concertativo, occorrendo, come\nsopra osservato, che la deliberazione dello stato di emergenza (con\ncui si stanziano anche le occorrenti risorse finanziarie) avvenga\nprevia richiesta o intesa regionale e che le ordinanze di protezione\ncivile (con cui si individuano anche gli interventi, le modalita\u0027\nattuative e i soggetti attuatori) siano assunte previa intesa\nregionale. \n Ne consegue che una decisione unilaterale della Regione, relativa\nalla destinazione delle risorse statali per un\u0027emergenza nazionale,\nviola anche il principio fondamentale (concertativo) in materia di\ncoordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al principio\ndi leale collaborazione (sul modulo concertativo in materia di\nservizio sanitario nazionale, si veda quanto la Corte ha chiarito\nnella sentenza n. 87 del 2024). \n Anche per tali ragioni va, quindi, dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale delle disposizioni della legge regionale impugnate. \n\n \n P. Q. M. \n \n Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma\nCorte vorra\u0027 dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027articoli 1, comma 5,\ndella legge regionale della Valle d\u0027Aosta 26 maggio 2025, n. 12. Con\nl\u0027originale notificato del ricorso si depositera\u0027 l\u0027estratto della\ndelibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2025. \n \n Roma, 29 luglio 2025 \n \n Gli Avvocati dello Stato: Fiorentino - Galluzzo","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","contenzioso":"","deposito_cost":"27/08/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"1","data_legge":"26/05/2025","data_nir":"2025-05-26","numero_legge":"12","comma":"5","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24869","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33486","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33487","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33499","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"1","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art1"},{"id_parametro":"33500","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"1","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art1"},{"id_parametro":"33488","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"7","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art7"},{"id_parametro":"33489","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"24","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art24"},{"id_parametro":"33490","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"25","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art25"},{"id_parametro":"33491","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"27","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art27"}]}}" ] ] |