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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"25","numero_parte":"1","data_gazzetta":"20/08/2025","numero_gazzetta":"34","data_notifica":"29/07/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCalamità pubbliche – Protezione civile – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei comuni colpiti dall\u0027alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 – Previsione che per tali eventi calamitosi, qualora, a seguito della decretazione dello stato di emergenza, ai sensi dell\u0027art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), tali trasferimenti siano ricompresi nell\u0027ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui all\u0027art. 25 del medesimo decreto legislativo, gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla legge regionale n. 12 del 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di un introito da parte della Regione Valle d’Aosta di risorse statali erogate per un’emergenza nazionale che contrasta con la normativa interposta, poiché impedisce di impiegare le risorse statali secondo la destinazione impressa dalle ordinanze nazionali di protezione civile, che potrebbero prevedere un utilizzo diverso rispetto all’introito da parte della regione a rimborso di interventi già finalizzati con risorse regionali – Interferenza anche con il sistema di rendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate per le emergenze di rilievo nazionale – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di protezione civile – Violazione del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze Stato e regioni nell’ambito della finanza pubblica allargata, essendo regolate unilateralmente modalità di utilizzazione di risorse di afferenza statale – Disciplina regionale che determina una sostituzione della regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate e indirizzate dallo Stato e un mutamento della natura delle risorse erogate, trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, invece di disponibilità finanziarie autonomamente destinate in ragione delle specificità dell’emergenza – Lesione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica – Normativa che regola con atto regionale una risorsa iscritta nel bilancio dello Stato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema contabile dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 29 luglio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 29 luglio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nCalamita\u0027  pubbliche  -  Protezione  civile  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Valle d\u0027Aosta - Trasferimenti  straordinari  e  urgenti  a\n  sostegno  dei  comuni  colpiti  dall\u0027alluvione   e   dagli   eventi\n  valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 - Previsione che per tali eventi\n  calamitosi, qualora, a seguito della decretazione  dello  stato  di\n  emergenza, ai sensi dell\u0027art. 24 del d.lgs. n. 1 del  2018  (Codice\n  della  protezione  civile),  tali  trasferimenti  siano  ricompresi\n  nell\u0027ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui\n  all\u0027art.  25  del  medesimo  decreto  legislativo,  gli   eventuali\n  finanziamenti da parte dello Stato sono  introitati  dalla  regione\n  senza  obbligo  di   riversamento   agli   enti   beneficiari   dei\n  trasferimenti di cui alla legge regionale n. 12 del 2025. \n- Legge  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta  26  maggio   2025,   n.   12\n  (Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti\n  dall\u0027alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile  2025),\n  art. 1, comma 5. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n    Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione del  Presidente\ndel Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi\nn. 12 - (Pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it); \n    contro  la  Regione  Autonoma  Valle  D\u0027Aosta,  in  persona   del\nPresidente in carica; \n    per l\u0027impugnazione della legge regionale della Valle d\u0027Aosta  del\n26 maggio 2025, n. 12,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della\nRegione Valle d\u0027Aosta n. 26 del 3 giugno 2025, recante «Trasferimenti\nstraordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall\u0027alluvione e\ndagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025», in relazione al suo\nart. 1, comma 5. \n  Le disposizioni impugnate. \n    Nella seduta del 22 luglio 2025, il  Consiglio  dei  ministri  ha\ndeliberato di impugnare la legge regionale della Valle d\u0027Aosta n.  12\ndel 2025, in relazione al suo art. 1, comma 5. \n    La legge regionale ha la finalita\u0027 di autorizzare la Regione, per\nil tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del  fuoco,  a\neffettuare trasferimenti ai Comuni  colpiti  dall\u0027alluvione  e  dagli\neventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025, per  il  finanziamento  di\ninterventi  di  carattere  urgente   e   indifferibile   diretti   al\nsuperamento delle calamita\u0027 e riconducibili all\u0027art. 14  della  legge\nregionale 18  gennaio  2001,  n.  5,  recante  «Organizzazione  delle\nattivita\u0027 regionali di protezione civile» (art. 1, comma 1). \n    A tal fine, l\u0027art. 1, comma 2, della legge regionale  dispone  il\ntrasferimento di risorse nella misura di: \n      euro 1.150.000 al Comune di Fontainemore; \n      euro 900.000 al Comune di Montjovet; \n      euro 700.000, al Comune di Quart; \n      euro 550.000 al Comune di Doues; \n      complessivi euro 4.700.000 agli altri Comuni interessati. \n    Quanto a quest\u0027ultima categoria, la legge regionale  prevede  che\nl\u0027elenco degli interventi ammissibili, i criteri e le  modalita\u0027  per\nil  trasferimento  e  per  la  rendicontazione  siano  stabiliti  con\ndeliberazione della Giunta regionale, da adottare previo  parere  del\nConsiglio permanente degli enti locali (CPEL) (art. 1, comma 4). \n    Quanto  ai  quattro  comuni  gia\u0027   nominativamente   individuati\ndall\u0027art. 1, comma 2, la legge regionale stabilisce  che  le  risorse\nsiano trasferite, previa richiesta al Dipartimento protezione  civile\ne vigili del fuoco, da parte dei  Comuni  interessati  e  contestuale\ntrasmissione dei verbali di somma  urgenza  per  l\u0027attivazione  degli\ninterventi stessi e delle  allegate  perizie  estimative  oppure  dei\nprovvedimenti di attivazione dei servizi emergenziali. Le risorse  in\nesame possono inoltre, previa richiesta, essere  anticipate  rispetto\nalla  realizzazione  degli  interventi,  fino   al   90   per   cento\ndell\u0027importo. Alla liquidazione del saldo il Dipartimento  protezione\ncivile e vigili del  fuoco  provvede  su  presentazione  di  apposita\nrendicontazione, secondo la disciplina  stabilita  con  deliberazione\ndella Giunta regionale (art. 1, comma 3). \n    L\u0027art.  1,  comma  6,  della  legge  regionale  prevede   che   i\ntrasferimenti in questione  siano  finanziati  mediante  risorse  con\nvincolo settoriale di destinazione di cui al  titolo  V  della  legge\nregionale 20 novembre 1995, n. 48 («Interventi regionali  in  materia\ndi finanza locale»), anche in deroga alla medesima legge,  mentre  il\nsuccessivo  comma  7  stabilisce  che   l\u0027ammontare   delle   risorse\nfinanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di\ncui all\u0027art. 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre  2024,  n.\n29 («Legge di stabilita\u0027 regionale per il triennio 2025/2027»),  gia\u0027\nincrementato di euro  900.000  ai  sensi  dell\u0027art.  12  della  legge\nregionale 3 marzo 2025, n. 5 («Primo provvedimento di  variazione  al\nbilancio di  previsione  finanziario  della  Regione  autonoma  Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste per il triennio  2025/2027.  Modificazioni  di\nleggi regionali»), sia ulteriormente incrementato, per  l\u0027anno  2025,\nin deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, di euro\n8.000.000, a valere  sui  trasferimenti  con  vincolo  settoriale  di\ndestinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati. \n    L\u0027art. 2 della legge regionale reca le disposizioni  finanziarie;\nl\u0027art. 3 la dichiarazione di urgenza. \n    In questo contesto si inserisce l\u0027art. 1, comma  5,  della  legge\nregionale, che forma oggetto del presente  ricorso.  Esso  stabilisce\nquanto segue: \n    «Per gli eventi calamitosi di cui alla presente legge, qualora, a\nseguito  della  decretazione  dello  stato  di  emergenza  ai   sensi\ndell\u0027art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice\ndella protezione civile), gli interventi di  cui  al  comma  1  siano\nricompresi nell\u0027Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  protezione\ncivile di cui all\u0027art. 25 del predetto decreto legislativo n. 1/2018,\ngli eventuali finanziamenti da  parte  dello  Stato  sono  introitati\ndalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei\ntrasferimenti di cui alla presente legge». \n  Il quadro normativo di riferimento. \n    Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  (in  prosieguo,  il\n«Codice della  protezione  civile»  o,  per  brevita\u0027,  il  «Codice»)\ndisciplina in  maniera  differenziata  la  gestione  delle  emergenze\nlocali, regionali e nazionali, distinguendo le  differenti  tipologie\ndi eventi di protezione civile che, ai sensi dell\u0027art. 7 del  Codice,\npotrebbero dare luogo a una dichiarazione dello stato di emergenza o,\ncomunque, all\u0027applicazione di un regime straordinario,  limitato  nel\ntempo, necessario per fronteggiare le calamita\u0027 in concreto occorse. \n    Ai fini del presente ricorso, rilevano gli  eventi  riconducibili\nall\u0027art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, ossia le  «emergenze  di\nrilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine  naturale\no derivanti  dall\u0027attivita\u0027  dell\u0027uomo  che  in  ragione  della  loro\nintensita\u0027  o  estensione  debbono,  con  immediatezza  d\u0027intervento,\nessere fronteggiate con mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare\ndurante limitati e predefiniti periodi di tempo  ai  sensi  dell\u0027art.\n24». \n    La gestione delle emergenze di rilievo nazionale e\u0027  disciplinata\ndagli articoli 24, 25 e 27 del Codice, che individuano, tra  l\u0027altro,\nil  procedimento  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  lo\nstanziamento delle risorse necessarie per fronteggiare l\u0027emergenza  e\nle  modalita\u0027  di  utilizzo  e  rendicontazione  degli   stanziamenti\nautorizzati. \n    In analisi: \n      ai sensi dell\u0027art. 24, comma 1, del Codice,  il  Consiglio  dei\nministri ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza di  rilievo\nnazionale, su  richiesta  regionale  o  comunque  acquisita  l\u0027intesa\nregionale, autorizzando «l\u0027emanazione delle ordinanze  di  protezione\ncivile di cui all\u0027art. 25». Con la  medesima  delibera  sono  inoltre\nindividuate «secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui\nal comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all\u0027avvio delle\nattivita\u0027  di  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione   e   degli\ninterventi piu\u0027 urgenti di cui all\u0027art. 25, comma 2, lettere a) e b),\nnelle more della ricognizione in ordine agli  effettivi  fabbisogni».\nLe risorse cosi\u0027 stanziate sono autorizzate a valere sul Fondo per le\nemergenze nazionali di cui all\u0027art. 44 del Codice medesimo; \n      ai sensi dell\u0027art. 24, comma 2, del  Codice,  a  seguito  della\nvalutazione  dell\u0027effettivo  impatto   dell\u0027evento   calamitoso,   il\nConsiglio dei ministri ha il potere di individuare, con  una  o  piu\u0027\ndeliberazioni, le ulteriori risorse  finanziarie  necessarie  per  il\ncompletamento delle attivita\u0027 di cui all\u0027art. 25,  comma  2,  lettere\na), b) e c), e per l\u0027avvio degli interventi piu\u0027 urgenti di cui  alla\nlettera d) del medesimo comma  2,  autorizzando  la  spesa  sempre  a\nvalere sul Fondo per le emergenze  nazionali.  Ove,  in  seguito,  si\nverifichi che le risorse destinate alle attivita\u0027 di cui alla lettera\na) risultino o siano  in  procinto  di  risultare  insufficienti,  il\nConsiglio   dei   ministri   individua,   con    proprie    ulteriori\ndeliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie; \n      ai sensi dell\u0027art. 24, comma 7, del Codice, con  direttiva  del\nPresidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le  procedure\nistruttorie  propedeutiche  all\u0027adozione  della  deliberazione  dello\nstato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi  adempimenti  di\ncompetenza dei Presidenti delle Regioni e  Province  autonome  e  del\nCapo del Dipartimento della protezione civile; \n      ai  sensi  dell\u0027art.  25  del  Codice,  per  il   coordinamento\ndell\u0027attuazione degli interventi da effettuare durante  lo  stato  di\nemergenza di rilievo nazionale  si  provvede  mediante  ordinanze  di\nprotezione civile, emanate acquisita l\u0027intesa delle Regioni  e  delle\nProvince  autonome  territorialmente  interessate   (comma   1).   In\nparticolare, con le ordinanze di protezione civile sono regolati  gli\ninterventi  elencati  al  comma  2  del  medesimo  art.  25,  il  cui\ncoordinamento in fase attuativa puo\u0027 essere assicurato attraverso  la\nnomina di apposito Commissario delegato  (comma  6).  Anche  in  tale\ncaso, con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si\nprovvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di  verifica\ndell\u0027attuazione, anche  sotto  l\u0027aspetto  finanziario,  delle  misure\ncontenute  nelle  ordinanze  di   protezione   civile   nonche\u0027   dei\nprovvedimenti adottati in attuazione delle medesime (comma 10); \n      ai sensi dell\u0027art.  27,  comma  4,  del  Codice,  ai  fini  del\nrispetto dei vincoli  di  finanza  pubblica,  i  Commissari  delegati\ntitolari   di   contabilita\u0027   speciali,   rendicontano,   entro   il\nquarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine\ndella gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese\nriguardanti gli interventi di cui coordinano l\u0027attuazione,  indicando\nla provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e  la  tipologia  di\nspesa, secondo uno schema  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro\ndell\u0027economia  e  delle  finanze,  sentito  il   Dipartimento   della\nprotezione civile, che contenga, altresi\u0027, l\u0027indicazione dei  crediti\ne dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi  eventualmente\naffidati a soggetti attuatori all\u0027uopo individuati, gli  obblighi  in\nmateria di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini\ndi quanto previsto dall\u0027art. 42  del  decreto  legislativo  14  marzo\n2013, n. 33, e successive modificazioni. \n    Dal combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), 24,\n25 e 27 del Codice della protezione civile emerge, pertanto, che,  in\npresenza di una  dichiarazione  di  stato  di  emergenza  di  rilievo\nnazionale,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede,  tra  l\u0027altro,  a\nstanziare le  risorse  necessarie  per  fronteggiare  le  conseguenze\nprodotte dagli eventi calamitosi in  concreto  verificatisi,  potendo\nprovvedere anche a ulteriori stanziamenti durante  la  vigenza  dello\nstato di  emergenza,  sempre  a  valere  sul  Fondo  statale  per  le\nemergenze nazionali. \n    Nei limiti dell\u0027autorizzazione di spesa assentita  dal  Consiglio\ndei ministri, con ordinanze di protezione  civile  si  provvede,  tra\nl\u0027altro, a nominare un Commissario delegato, a  definire  le  deroghe\napplicabili per  la  gestione  dell\u0027emergenza  e  a  disciplinare  le\nmodalita\u0027 di uso delle risorse disponibili. \n    Di  regola,  il  Commissario   delegato   viene   incaricato   di\npredisporre  un  piano  di  interventi  urgenti,  nei  limiti   dello\nstanziamento assentito dal  Consiglio  dei  ministri,  da  sottoporre\nall\u0027approvazione del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile\ndella Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Commissario  delegato\ncoordina  l\u0027attuazione  di  tali  interventi  (a  cura  dei  soggetti\nattuatori), relazionando sul punto al  Capo  del  Dipartimento  della\nprotezione   civile   e   rendicontando   sulla   relativa   gestione\nfinanziaria. \n    Le ordinanze di protezione civile, pertanto,  mirano  anche  alla\nselezione  degli  interventi  urgenti  da  attuare  per  fronteggiare\nl\u0027emergenza e alla definizione del quadro derogatorio nell\u0027ambito del\nquale l\u0027attivita\u0027 operativa e\u0027 ammessa: dovendo le ordinanze ricevere\nl\u0027intesa regionale, emerge una condivisione tra lo Stato e le Regioni\nin ordine  agli  interventi  da  attuare  nei  limiti  delle  risorse\nfinanziarie disponibili e alle modalita\u0027 della loro esecuzione. \n    Quanto  precede  trova  conferma  anche   nella   direttiva   del\nPresidente del Consiglio dei ministri del 26  ottobre  2012,  recante\n«Indirizzi per lo  svolgimento  delle  attivita\u0027  propedeutiche  alle\ndeliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  ai  sensi\ndell\u0027art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e  per  la\npredisposizione delle ordinanze di cui all\u0027art.  5,  comma  2,  della\nlegge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed\nintegrazioni, alla luce del decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,  n.  100»,\nche, ai sensi dell\u0027art. 15, comma 5, del Codice, resta in vigore fino\nalla  pubblicazione  della  nuova  direttiva   in   materia.   Questa\ndirettiva, infatti, valorizza, ai fini della adozione delle ordinanze\ndi protezione  civile,  l\u0027attivita\u0027  regionale,  essendo  le  Regioni\nchiamate a  inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una\ndettagliata e documentata relazione in ordine agli interventi e  alle\nmisure che si intendono porre  in  essere,  tenuto  conto  di  quanto\ndeliberato  dal  Consiglio   dei   Ministri   sia   per   le   misure\nimmediatamente attivabili, sia per il relativo ordine  di  priorita\u0027,\nnonche\u0027 in funzione delle risorse finanziarie rese disponibili. \n    Il descritto assetto ordinamentale, che  costituisce  il  cardine\ndella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e\u0027 inciso  dalla\nlegge regionale impugnata, avendo la Regione Valle d\u0027Aosta introdotto\nuna disciplina suscettibile  di  influire  sulla  destinazione  delle\nrisorse statali  stanziate  per  fronteggiare  emergenze  di  rilievo\nnazionale. \n    Quanto all\u0027interesse  alla  proposizione  del  presente  ricorso,\ngiova osservare che le questioni di legittimita\u0027  costituzionale  che\nsaranno sollevate sono idonee a determinare un  concreto  pregiudizio\nalle modalita\u0027 di svolgimento del Servizio  nazionale  di  protezione\ncivile,  per  interferenza  con  le  previsioni  costituzionali  e  i\nprincipi fondamentali che fondano i proposti motivi di  ricorso,  sia\nper l\u0027efficacia della disposizione regionale e, dunque,  per  la  sua\nidoneita\u0027  a  trovare  applicazione  in  concreto,  sia  in   ragione\ndell\u0027integrazione di una condizione posta dalla norma regionale, data\ndalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per\ngli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025. \n    Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30  giugno  2025,  ha\ninfatti dichiarato lo stato di  emergenza  di  rilievo  nazionale  in\nconseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  si  sono\nverificati nel territorio della Regione Autonoma  Valle  d\u0027Aosta  nei\ngiorni dal 16 al 17 aprile 2025, stanziando per  i  primi  interventi\nurgenti 1,55 milioni di euro a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze\nnazionali (delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9\nluglio 2025). \n    Tale deliberazione consente l\u0027integrazione di un  presupposto  di\napplicazione della norma regionale, a ulteriore  dimostrazione  della\nconcretezza del pregiudizio dedotto. \n    Ne\u0027 potrebbe argomentarsi in senso  contrario  sulla  base  della\nquantificazione  dello  stanziamento  assentito  dal  Consiglio   dei\nministri (1,5 milioni di euro). Oltre a essersi in  presenza  di  una\ncircostanza  di  mero  fatto,  infatti,  da  un  lato,  non  potrebbe\nescludersi l\u0027applicazione della disposizione regionale  alle  risorse\nstanziate dal Consiglio dei ministri, dall\u0027altro lato,  lo  stato  di\nemergenza e\u0027 in ipotesi suscettibile di proroghe (art. 24,  comma  3,\ndel Codice della protezione civile) e di  ulteriori  stanziamenti  al\nfine  da  programmare  (art.  24,  comma  2,  del  Codice),  con   la\nconseguenza che la disposizione regionale conserva la sua idoneita\u0027 a\ntrovare applicazione in concreto, persistendo l\u0027efficacia lesiva  dei\nprincipi fondamentali sopra enunciati. \n    Tanto premesso, le disposizioni della legge  regionale  impugnate\nsono illegittime per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n  I. In relazione all\u0027art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,\nviolazione dei principi  fondamentali,  riservati  alla  legislazione\ndello Stato, nella materia della «protezione civile». \n    Merita premettere che, ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, del  Codice\ndella protezione di civile, «[l]e norme del  presente  decreto  [i.e.\ndel  Codice]  costituiscono  principi  fondamentali  in  materia   di\nprotezione civile ai fini dell\u0027esercizio della  potesta\u0027  legislativa\nconcorrente». \n    Lo stesso art. 1, al comma 4, chiarisce  che  «[I]e  disposizioni\ndel presente decreto  si  applicano  anche  alle  Regioni  a  statuto\nspeciale  e  alle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,\ncompatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e  le  relative\nnorme di attuazione». \n    Lo  statuto  speciale  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta  non   reca\ndisposizioni speciali in materia di protezione  civile  e,  comunque,\nnon detta una disciplina  incompatibile  con  quella  prevista  dagli\narticoli 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 in materia\ndi gestione delle emergenze di rilievo nazionale. \n    In particolare, il sistema regionale di protezione  civile  della\nValle d\u0027Aosta non consente alla Regione di prevedere  unilateralmente\n(ex lege) l\u0027introito di somme stanziate dal  Consiglio  dei  ministri\nper un\u0027emergenza di rilievo nazionale e destinate al finanziamento di\ninterventi oggetto di  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della\nprotezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Cio\u0027,\nanche  a  prescindere  dall\u0027eventuale  coincidenza   tra   interventi\nfinanziati dalla Regione con risorse proprie e interventi programmati\ncon ordinanze del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  a\nvalere su con risorse statali (del Fondo per le emergenze nazionali). \n    La disposizione regionale impugnata,  in  altre  parole,  non  e\u0027\nimposta o prevista o, comunque,  non  costituisce  attuazione  di  un\nmodello organizzativo del servizio  di  protezione  civile  delineato\ndallo statuto regionale. \n    Ne deriva  che,  non  ravvisandosi  un\u0027incompatibilita\u0027  tra  gli\narticoli 24, 25 e 27 del Codice  e  le  previsioni  statutarie  della\nRegione Valle d\u0027Aosta, qualsiasi disposizione  legislativa  regionale\ncontrastante con la disciplina recata  dagli  articoli  7,  comma  1,\nlettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, ossia con\nparametri \"interposti\" che integrano i  principi  fondamentali  della\nmateria «protezione civile», e\u0027 suscettibile di porsi in contrato con\nil regime imposto dall\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \n    Cio\u0027 posto, come si e\u0027 visto  l\u0027art.  1,  comma  5,  della  legge\nregionale impugnata regola l\u0027ipotesi in cui gli eventi valanghivi del\n16 e 17 aprile 2025 siano oggetto di  dichiarazione  dello  stato  di\nemergenza di rilievo nazionale e gli interventi urgenti necessari per\nfronteggiare la citata emergenza siano compresi nella  portata  delle\nordinanze di protezione civile  assunte  dal  Capo  del  Dipartimento\ndella protezione civile («Per  gli  eventi  calamitosi  di  cui  alla\npresente legge, qualora, a seguito della decretazione dello stato  di\nemergenza ai sensi dell\u0027art. 24 del  decreto  legislativo  2  gennaio\n2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli interventi di cui al\ncomma 1 siano ricompresi nell\u0027Ordinanza del Capo  Dipartimento  della\nprotezione civile di cui all\u0027art. 25 del predetto decreto legislativo\nn. 1/2018»). \n    In relazione a tali ipotesi, la legge regionale prevede che  «gli\neventuali finanziamenti da parte dello Stato  sono  introitati  dalla\nRegione senza obbligo  di  riversamento  agli  enti  beneficiari  dei\ntrasferimenti di cui alla presente legge». \n    Cosi\u0027  disponendo,  il  legislatore  regionale  perviene  a   una\nregolazione unilaterale della destinazione da imprimere alle  risorse\nstatali stanziate per un\u0027emergenza di rilievo  nazionale,  prevedendo\nche tali risorse, anziche\u0027 essere  utilizzate  secondo  le  modalita\u0027\npreviste  nelle   ordinanze   di   protezione   civile   (in   ordine\nall\u0027individuazione  degli  interventi,   alle   modalita\u0027   di   loro\nattuazione e ai soggetti attuatori), siano in  ogni  caso  trattenute\npresso  la  Regione,  senza  riversamento   ai   Comuni   interessati\n(individuati dall\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale  come  i\nsoggetti beneficiari delle risorse regionali). \n    In altri  termini,  la  Regione  intende  trattenere  le  risorse\nstatali a rimborso dei finanziamenti  erogati  con  legge  regionale,\noperando un\u0027inammissibile  commistione  tra  decisioni  regionali  di\nstanziamento di risorse proprie a favore della collettivita\u0027  colpita\nda eventi calamitosi e decisioni statali di gestione di  un\u0027emergenza\ndi rilievo nazionale. \n    Ora, la  Regione,  pur  potendo  impiegare  risorse  proprie  per\nindividuare i soggetti beneficiari e finanziarie interventi  ritenuti\nnecessari a fronteggiare un\u0027emergenza occorsa nel proprio territorio,\nnon puo\u0027 influire unilateralmente sull\u0027utilizzo delle risorse statali\nstanziate dal Consiglio dei ministri  e  regolate  con  ordinanze  di\nprotezione civile ex art. 25 del Codice della  protezione  civile  in\nrelazione a un\u0027emergenza  dichiarata  di  rilievo  nazionale.  Queste\nrisorse  statali,  infatti,  devono  essere  assegnate   secondo   le\nmodalita\u0027 individuate e per l\u0027attuazione degli  interventi  approvati\ncon le ordinanze di protezione civile. \n    La legittimita\u0027 della norma regionale  in  esame,  peraltro,  non\npotrebbe giustificarsi neppure rilevando che, in caso di  coincidenza\ntra interventi individuati e finanziati  dalla  Regione  con  risorse\nproprie e interventi oggetto di pianificazione con ordinanze del Capo\ndel Dipartimento della protezione civile  nazionale  a  valere  sulle\nrisorse  statali,  i  Comuni  sarebbero  comunque  i  beneficiari  di\nentrambe le fonti finanziarie, con la conseguenza che la  Regione  si\nlimiterebbe a trattenere, ex post, risorse statali  corrispondenti  a\nquelle  regionali  anticipate  in  favore  degli  stessi  Comuni   in\nesecuzione della legge regionale. \n    Tale assunto, in primo luogo, si fonderebbe  su  un  presupposto,\ncostituito dalla necessaria coincidenza  soggettiva  tra  beneficiari\ndelle risorse regionali e beneficiari delle risorse statali, a fronte\ndegli stessi interventi considerati, che non trova corrispondenza nel\ndato normativo. \n    Invero, ai sensi dell\u0027art. 25, comma 6, del  Codice,  i  soggetti\nattuatori degli interventi di  protezione  civile,  per  il  caso  di\nemergenze di rilievo nazionale,  sono  «di  norma,  identificati  nei\nsoggetti pubblici ordinariamente competenti  allo  svolgimento  delle\npredette attivita\u0027 in via prevalente, salvo motivate  eccezioni».  Ne\nconsegue che, qualora dovesse  riscontrarsi  l\u0027eventuale  coincidenza\ntra interventi individuati dalla Regione (e  finanziati  con  risorse\nregionali) e  interventi  programmati  con  ordinanze  di  protezione\ncivile (e finanziati con risorse statali): \n      a) da  un  lato,  potrebbe  comunque  essersi  in  presenza  di\ninterventi non rientranti nella competenza ordinaria dei Comuni,  con\nla conseguenza che il soggetto attuatore ai sensi delle ordinanze  di\nprotezione civile ex art. 25 del Codice, ove  identificato  nell\u0027ente\nordinariamente competente, potrebbe non essere l\u0027ente comunale; \n      b) dall\u0027altro lato, anche a  fronte  di  interventi  rientranti\nnella competenza ordinaria comunale, il soggetto  attuatore  potrebbe\nessere individuato, ai sensi dell\u0027art. 25, comma 6, del Codice, in un\nente differente, previa adeguata motivazione. \n    A fronte di un tale contesto ordinamentale, e\u0027 ben possibile che,\nper lo stesso intervento, la  Regione  provveda  all\u0027assegnazione  di\nrisorse in favore del Comune (unico beneficiario considerato ai sensi\ndell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale n.  12  del  2025)  e\nl\u0027ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile\nprovveda a una diversa assegnazione, individuando un diverso soggetto\nattuatore. \n    Ne deriva che la disposizione regionale finirebbe per legittimare\nla Regione a introitare risorse che ben potrebbero essere  destinate,\ncon ordinanze nazionali di  protezione  civile,  a  soggetti  diversi\ndagli enti comunali,  che  sono  invece  gli  unici  beneficiari  del\nfinanziamento  regionale.  Il  che  risulterebbe  idoneo  a  produrre\nrilevanti conseguenze sul piano operativo,  impedendo  l\u0027assegnazione\ndelle risorse statali in favore  dei  soggetti,  in  ipotesi  diversi\ndagli enti comunali, chiamati ad attuare gli interventi di protezione\ncivile secondo le modalita\u0027  definite  dall\u0027ordinanza  del  Capo  del\nDipartimento della protezione civile. \n    Le  risorse  regionali,  infatti,   risulterebbero   ab   origine\nassegnate ai Comuni, ai  sensi  dell\u0027art.  1,  commi  1  e  2,  legge\nregionale impugnata,  mentre  le  risorse  statali,  all\u0027esito  dello\nstanziamento  operato  con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,\nverrebbero  trattenute  presso  la  Regione,  proprio   per   effetto\ndell\u0027art.  1,  comma  5,  della  medesima  legge  regionale,  con  la\nconseguenza che il soggetto attuatore,  diverso  dall\u0027ente  comunale,\nnon potrebbe ricevere le risorse ad esso in ultima analisi destinate. \n    Ma le ragioni di illegittimita\u0027 costituzionale  sopra  illustrate\nnon verrebbero meno neppure  nell\u0027ipotesi  in  cui,  a  fronte  degli\nstessi interventi, dovesse riscontrarsi (nel caso concreto) anche  la\ncoincidenza  del  soggetto  beneficiario,  individuato   nel   Comune\ninteressato. \n    In primo luogo, si tratterebbe di una mera  circostanza  fattuale\n(non presupposta dalla norma regionale, che fa riferimento alla  sola\ncoincidenza degli interventi e non anche dei  soggetti  beneficiari),\ncome tale, per propria natura, irrilevante al fine di  scrutinare  la\nlegittimita\u0027 della disposizione. \n    In secondo luogo, il necessario introito da parte  della  Regione\ndi risorse ad  essa  non  destinate  (perche\u0027  in  ipotesi  assegnate\nall\u0027ente comunale  ai  sensi  dell\u0027ordinanza  di  protezione  civile)\nsarebbe idoneo, comunque: \n      a) a interferire con la regolazione dettata dalle ordinanze  di\nprotezione civile ex art. 25  del  Codice,  impedendo  l\u0027utilizzo  di\nrisorse statali secondo le modalita\u0027 ivi definite; \n      b) a introdurre un regime differenziato, sul  piano  regionale,\ndi un  profilo  (finanziario)  relativo  alle  emergenze  di  rilievo\nnazionale, che dovrebbe ricevere una regolazione unitaria  sul  piano\nnazionale; \n      c) a influire sul sistema  di  rendicontazione  degli  utilizzi\ndelle risorse destinate a interventi di protezione civile. \n    In relazione al  primo  profilo,  come  gia\u0027  osservato,  con  le\nordinanze di protezione  civile  si  individuano,  tra  l\u0027altro,  gli\ninterventi  e  i  soggetti  attuatori,  nei  limiti   delle   risorse\nfinanziarie  stanziate  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri:\nl\u0027introito forzoso, disposto dalla legge regionale,  da  parte  della\nRegione di risorse stanziate a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze\nnazionali interferirebbe con la destinazione (in  favore  degli  enti\ncomunali) in ipotesi impressa con ordinanza nazionale  di  protezione\ncivile, con conseguente emersione di un  modello  di  gestione  delle\nrisorse statali diverso da quello previsto dagli articoli 24 e 25 del\nCodice. \n    In relazione al secondo profilo, si  deve  ribadire  che  rientra\nnella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai  sensi\ndell\u0027art. 25, comma 10, del Codice, l\u0027adozione di  direttive  recanti\nla  disciplina  di  un  sistema  di  monitoraggio   e   di   verifica\ndell\u0027attuazione, anche  sotto  l\u0027aspetto  finanziario,  delle  misure\ncontenute  nelle  ordinanze  di   protezione   civile   nonche\u0027   dei\nprovvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Le modalita\u0027  di\nutilizzo delle risorse finanziarie  statali  non  possono,  pertanto,\nessere regolate dalla legge regionale - come avviene nella specie, ma\ndevono essere disciplinate con  atti  propri  del  sistema  nazionale\ndella protezione civile (direttive del Presidente del  Consiglio  dei\nministri), occorrendo definire un unico regime  operante  in  maniera\nuniforme per tutte le emergenze di rilievo nazionale, teso (anche)  a\nregolare i tempi e le  modalita\u0027  di  erogazione  e  di  monitoraggio\ndell\u0027utilizzo  degli  stanziamenti  assentiti   dal   Consiglio   dei\nministri. \n    In relazione  al  terzo  profilo,  si  deve  considerare  che  il\nnecessario  introito  da  parte  della  Regione  di  risorse  statali\nindirizzate verso altri enti, secondo le  indicazioni  impartite  con\nordinanze  di  protezione  civile,  sarebbe  idoneo  a   interferire,\naltresi\u0027,  con  il  sistema  di  rendicontazione  contabile  previsto\ndall\u0027art. 27, comma 4, del Codice, che impone ai Commissari  delegati\ntitolari  di  contabilita\u0027  speciali,  di  rendicontare,   entro   il\nquarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine\ndella gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese\nriguardanti gli interventi di cui coordinano l\u0027attuazione,  indicando\nla provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e  la  tipologia  di\nspesa. \n    La finalita\u0027 di tale disposizione  e\u0027  quella  di  consentire  un\ncontrollo sulle modalita\u0027 di utilizzo a fini emergenziali di  risorse\nstanziate per emergenze di rilievo  nazionale,  sul  presupposto  che\ntali risorse debbano essere destinate ai soggetti chiamati ad attuare\ngli interventi di protezione civile e siano effettivamente  destinate\na tali finalita\u0027. \n    La  disposizione  regionale  in  esame,  invece,   imponendo   il\ntrasferimento  di  risorse  statali  alla  Regione  anche   ove   non\nincaricata delle misure di protezione civile, si  pone  in  contrasto\nanche con tale presupposto normativo, non consentendo di destinare le\nrisorse  statali   all\u0027attuazione   degli   interventi   emergenziali\napprovati dal Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  per\nl\u0027effetto, influendo pure sul sistema di rendicontazione previsto per\nle emergenze di rilievo nazionale. \n    Per concludere sul punto, la legge regionale  in  oggetto,  nella\nparte in cui (all\u0027art. 1, comma 5) prevede un introito da parte della\nRegione Valle d\u0027Aosta di risorse  statali  erogate  per  un\u0027emergenza\nnazionale, si pone in  contrasto  viola  gli  articoli  7,  comma  1,\nlettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, impedendo\ndi impiegare le risorse statali secondo la destinazione (in punto  di\nfinalita\u0027,  interventi  e  soggetti   beneficiari)   impressa   dalle\nordinanze  nazionali  di  protezione  civile,  che   ben   potrebbero\nprevedere un utilizzo diverso rispetto all\u0027introito  da  parte  della\nRegione  a  rimborso  di  interventi  gia\u0027  finanziati  con   risorse\nregionali,  in  tal  modo  interferendo  anche  con  il  sistema   di\nrendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate  per\nle emergenze di rilievo nazionale. \n    Essendosi in presenza della violazione di  principi  fondamentali\ndella materia protezione civile (anche ai sensi  di  quanto  previsto\ndall\u0027art. 1, commi 3 e 4, del Codice della protezione civile), emerge\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per violazione dell\u0027art.  117,  terzo\ncomma, della Costituzione. \n  II. In relazione all\u0027art. 117,  comma  secondo,  lettera  e)  della\nCostituzione, violazione della potesta\u0027 legislativa  esclusiva  dello\nStato nella materia del «sistema contabile dello Stato». In relazione\nall\u0027art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,  violazione   dei\nprincipi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, nella\nmateria del «coordinamento della finanza pubblica». \n    L\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale di  presta  a  ulteriori\ncensure, relative a  profili  di  illegittimita\u0027  costituzionale  che\ntrascendono la specifica materia della protezione civile. \n    Viene in rilievo una violazione, altresi\u0027, del principio di leale\ncollaborazione e del  riparto  di  competenze  tra  Stato  e  Regioni\nnell\u0027ambito  della  finanza  pubblica  allargata,  essendo   regolate\nunilateralmente modalita\u0027 di utilizzazione di  risorse  di  afferenza\nstatale che, pertanto, lo stesso Stato ha il potere di indirizzare. \n    Infatti, la disposizione  impugnata  determina  una  sostituzione\ndella Regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate  e\nindirizzate dallo Stato. \n    Di conseguenza, la fonte normativa regionale in esame produce  un\nmutamento della natura delle risorse erogate, in base all\u0027art. 25 del\nCodice della protezione civile e a valere sul Fondo per le  emergenze\nnazionali, trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, quando,\ninvero, si e\u0027 in presenza di disponibilita\u0027 finanziarie autonomamente\ndestinate in ragione delle specificita\u0027 dell\u0027emergenza. \n    Sotto il  versante  finanziario,  detta  operazione  si  pone  in\ncontrasto, oltre che con l\u0027art. 117, terzo comma, della  Costituzione\nper le ragioni illustrate nel primo motivo di ricorso - anche con: \n      a) l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in\nrelazione alla  materia  «sistema  contabile  dello  Stato»,  venendo\nregolata, con atto regionale, una risorsa iscritta nel bilancio dello\nStato. \n    Nella specie, si fa questione di risorse stanziate dal  Consiglio\ndei  ministri  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,\ncostituente un fondo  statale  istituito  presso  la  Presidenza  del\nConsiglio  dei  ministri,  ai  sensi  dell\u0027art.  44  del  Codice,   e\nfinanziato annualmente con la legge di bilancio statale. \n    Ne consegue che una Regione  non  puo\u0027  influire  unilateralmente\nsulla destinazione di risorse del bilancio statale. \n      b) l\u0027art. 117, terzo  comma,  in  relazione  alla  materia  del\n«coordinamento della finanza pubblica», tenuto conto che, al pari  di\nquanto avviene  per  altri  servizi  nazionali  (si  pensi  a  quello\nsanitario), in cui vi e\u0027 un sistema integrato di competenze  statali,\nregionali e locali funzionali all\u0027erogazione di  una  prestazione  in\nfavore della collettivita\u0027, anche per il finanziamento  del  servizio\nnazionale di  protezione  civile,  in  relazione  alle  emergenze  di\nrilievo nazionale, opera il  modulo  concertativo,  occorrendo,  come\nsopra osservato, che la deliberazione dello stato di  emergenza  (con\ncui si stanziano anche le  occorrenti  risorse  finanziarie)  avvenga\nprevia richiesta o intesa regionale e che le ordinanze di  protezione\ncivile (con cui si individuano anche  gli  interventi,  le  modalita\u0027\nattuative  e  i  soggetti  attuatori)  siano  assunte  previa  intesa\nregionale. \n    Ne consegue che una decisione unilaterale della Regione, relativa\nalla destinazione delle risorse statali per  un\u0027emergenza  nazionale,\nviola anche il principio fondamentale (concertativo)  in  materia  di\ncoordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al principio\ndi leale  collaborazione  (sul  modulo  concertativo  in  materia  di\nservizio sanitario nazionale, si veda quanto  la  Corte  ha  chiarito\nnella sentenza n. 87 del 2024). \n    Anche per tali ragioni va,  quindi,  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale delle disposizioni della legge regionale impugnate. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma\nCorte vorra\u0027 dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027articoli  1,  comma  5,\ndella legge regionale della Valle d\u0027Aosta 26 maggio 2025, n. 12.  Con\nl\u0027originale notificato del ricorso si  depositera\u0027  l\u0027estratto  della\ndelibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2025. \n \n      Roma, 29 luglio 2025 \n \n           Gli Avvocati dello Stato: Fiorentino - Galluzzo","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","contenzioso":"","deposito_cost":"27/08/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"1","data_legge":"26/05/2025","data_nir":"2025-05-26","numero_legge":"12","comma":"5","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24869","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33486","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33487","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33499","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"1","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art1"},{"id_parametro":"33500","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"1","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art1"},{"id_parametro":"33488","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"7","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art7"},{"id_parametro":"33489","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"24","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art24"},{"id_parametro":"33490","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"25","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art25"},{"id_parametro":"33491","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"02/01/2018","data_nir":"2018-01-02","numero_parametro":"1","articolo_impugnato":"27","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art27"}]}}"
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