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      * TCP_NODELAY set\n
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        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
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      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x26f6580)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/223 HTTP/2\r\n
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    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2024","numero":"223","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","localita_autorita":"","data_deposito":"31/07/2024","data_emissione":"","data_gazzetta":"11/12/2024","numero_gazzetta":"50","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"18 novembre 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"ANTONINI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Previsione che l\u0027onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l\u0027anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell\u0027accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 39–octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l\u0027anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall\u0027anno 2025 – Previsione che l\u0027OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell\u0027imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell\u0027art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell\u0027accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM – Previsione che l\u0027accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027OFM e l\u0027importo dell\u0027imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies – Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l’introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta – Normativa nazionale sull’OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza – Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Italian Tobacco Manufacturing srl","prima_controparte":"Agenzia delle Dogane e dei Monopoli","altre_parti":"Yesmoke srl, Manifattura Italiana Tabacco spa (in fallimento), Ministero dell\u0027Economia e delle Finanze, British American Tobacco Italia spa, Yesmoke srl in liquidazione, Italian Tobacco Manufactoring S.r.l.","testo_atto":"N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2024\n\r\nOrdinanza del 31 luglio 2024 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper  il  Lazio  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Italian  Tobacco\nManufacturing srl, Yesmoke srl e Manifattura Italiana Tabacco spa (in\nfallimento) contro Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze e British American Tobacco Italia spa. \n \nTributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell\u0027accisa applicabile\n  ai tabacchi lavorati - Previsione che l\u0027onere fiscale minimo  (OFM)\n  e\u0027  pari,  per  l\u0027anno  2023,  al  98,10  per  cento  della   somma\n  dell\u0027accisa globale costituita dalle due  componenti  di  cui  alle\n  lettere a) e b) del comma 3 dell\u0027art. 39-octies del d.lgs.  n.  504\n  del  1995  e  dell\u0027imposta  sul  valore  aggiunto   calcolate   con\n  riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette  e  che\n  la medesima percentuale e\u0027  determinata  al  98,70  per  cento  per\n  l\u0027anno 2024 e al 98,80 per  cento  a  decorrere  dall\u0027anno  2025  -\n  Previsione che l\u0027OFM e\u0027 applicato ai prezzi di vendita per i  quali\n  la somma dell\u0027imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai  sensi\n  dell\u0027art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e  dell\u0027accisa,\n  applicata  ai  sensi  del  comma  3  dell\u0027art.  39-octies,  risulti\n  inferiore al medesimo OFM - Previsione che  l\u0027accisa  sui  predetti\n  prezzi di vendita e\u0027 pari alla differenza tra l\u0027importo dell\u0027OFM  e\n  l\u0027importo dell\u0027imposta  sul  valore  aggiunto  applicata  ai  sensi\n  dell\u0027art. 39-sexies. \n- Decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle\n  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e\n  sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  art.\n  39-octies, commi 6, 7 e 8. \n\n\r\n(GU n. 50 del 11-12-2024)\n\r\n \n         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n                          (Sezione Seconda) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale  2379  del  2020,  integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto da: \n        Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e  Manifattura  Italiana\nTabacco S.p.A. in Fallimento, in persona  dei  legali  rappresentanti\npro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli,\nGianluca Sestini, con domicilio digitale come da PEC da  Registri  di\nGiustizia; \n        contro Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  e  Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze, in persona dei  legali  rappresentanti\npro tempore, rappresentati e difesi  dall\u0027Avvocatura  Generale  dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n        sul ricorso  numero  di  registro  generale  2960  del  2022,\nproposto da: Yesmoke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro\ntempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Franco\nFerrari, Chiara Giubileo, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di Giustizia; \n        contro Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  e  Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze, in persona dei  legali  rappresentante\npro tempore, rappresentati e difesi  dall\u0027Avvocatura  Generale  dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n        nei confronti British  American  Tobacco  Italia  S.p.A.,  in\npersona del legale rappresentante  pro  tempore,  non  costituita  in\ngiudizio; \n        sul ricorso  numero  di  registro  generale  3831  del  2023,\nproposto da: \n          Yesmoke S.r.l., in persona del  legale  rappresentante  pro\ntempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Franco\nFerrari, Chiara Giubileo, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di Giustizia; \n        contro Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  e  Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze, in persona dei  legali  rappresentante\npro tempore, rappresentati e difesi  dall\u0027Avvocatura  Generale  dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n        nei confronti British  American  Tobacco  Italia  S.p.A.,  in\npersona del legale rappresentante  pro  tempore,  non  costituita  in\ngiudizio; \n        per l\u0027annullamento quanto al ricorso n. 2379 del 2020: \n          del provvedimento prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del\nrelativo allegato; \n          della comunicazione riportante la «Tabella di  ripartizione\ndei prezzi delle sigarette» adottata dall\u0027Agenzia delle dogane e  dei\nmonopoli; \n          ove occorra del provvedimento prot. n.  27787  del  22.1.20\nadottato dall\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; \n          ove occorra del provvedimento prot. n.  55291  del  17.2.20\nadottato dall\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;  \n          di ogni ulteriore atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente. \n    Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 9/3/2021: \n          del provvedimento prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del\nrelativo allegato; \n          della comunicazione riportante la «Tabella di  ripartizione\ndei prezzi delle sigarette»; \n          del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei monopoli e\ndelle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; \n          del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei monopoli e\ndelle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; \n          di ogni ulteriore atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente», \n          della determinazione direttoriale  prot.  n.  16500/RU  del\n14.1.21; \n          della comunicazione riportante la «Tabella di  ripartizione\ndei prezzi delle sigarette» adottata dall\u0027Agenzia delle dogane e  dei\nmonopoli; \n          di ogni ulteriore atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente. \n    Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/3/2022: \n        del  provvedimento  prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del\nrelativo allegato; \n        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione\ndei prezzi delle sigarette»; \n        del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei  monopoli  e\ndelle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; \n        del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei  monopoli  e\ndelle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente»; \n        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  16500/RU  del\n14.1.21; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente», \n        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  13069/RU  del\n13.1.22; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente. \n    Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/2/2023: \n        del  provvedimento  prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del\nrelativo allegato; \n        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione\ndei prezzi delle sigarette»; \n        del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei  monopoli  e\ndelle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; \n        del provvedimento del Direttore dell\u0027Agenzia dei  monopoli  e\ndelle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente; \n        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  16500/RU  del\n14.1.21; \n        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione\ndei prezzi delle sigarette»; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente; \n        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  13069/RU  del\n13.1.22; \n        della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione\ndel  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle   sigarette»   adottata\ndall\u0027Agenzia delle dogane e dei monopoli; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente»; \n        del provvedimento prot.  n.  632286/RU  del  29.12.22  e  del\nrelativo allegato; \n        dell\u0027Allegato rubricato «Tabella A -  Sigarette»  recante  la\n«Tabella  di  ripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette»,  adottata\ndall\u0027Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu\u0027 del  provvedimento\nimpugnato supra e ad esso allegato; \n        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o\nconsequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell\u0027odierna\nricorrente»; \n    quanto al ricorso n. 2960 del 2022: \n        per l\u0027annullamento \n        della  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale\ndell\u0027Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  Prot.:  13069/RU   del\n13.1.2022, recante  la  tabella  di  ripartizione  dei  prezzi  delle\nsigarette in vigore dal 16.1.2022; \n        della tabella di  ripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette\nallegata alla suddetta determinazione direttoriale; \n        della comunicazione del 14.1.2022  alla  Societa\u0027  ricorrente\ndella determinazione direttoriale suddetta; \n        di   ogni   altro   atto   e/o   comportamento   preordinato,\nconseguenziale  e  connesso   nonche\u0027   per   l\u0027accertamento   e   la\ndichiarazione del danno ingiusto  subito  e  subendo  dalla  Societa\u0027\nricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti,  da  risarcirsi\nmediante il pagamento di una cifra  a  ristoro  da  quantificarsi  in\ncorso di causa anche in via equitativa,  unitamente  ad  interessi  e\nrivalutazione monetaria, e  per  la  condanna  delle  Amministrazioni\nresistenti al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo  dalla\nSocieta\u0027 ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; \n    quanto al ricorso n. 3831 del 2023: \n        per l\u0027annullamento \n        della  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale\ndell\u0027Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  prot.:  632286/RU  del\n29.12.2022, recante la Tabella di ripartizione del prezzo di  vendita\nal pubblico delle sigarette in vigore dall\u00271.1.2023; \n        della  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale\ndell\u0027Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  prot.:  66682/RU   del\n2.2.2023, recante determinazione del PMP-sigarette per l\u0027anno 2023  e\ndel connesso onere fiscale minimo, nonche\u0027 conferma della Tabella  di\nripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle  sigarette  gia\u0027\napprovata dalla determinazione direttoriale suddetta; \n        della Tabella  di  ripartizione  del  prezzo  di  vendita  al\npubblico delle sigarette  approvata  in  forza  delle  determinazioni\ndirettoriali suddette nonche\u0027 \n        di   ogni   altro   atto   e/o   comportamento   preordinato,\nconseguenziale e connesso. \n    Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi  allegati;  Visti\ntutti gli atti  della  causa;  Visti  gli  atti  di  costituzione  in\ngiudizio dell\u0027Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  e  del  Ministero\ndell\u0027Economia e delle Finanze;  Relatore  nell\u0027udienza  pubblica  del\ngiorno 19 giugno 2024 il dott. Igor Nobile e uditi  per  le  parti  i\ndifensori come specificato nel verbale; \nSvolgimento dei giudizi \n    La Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e la Yesmoke S.r.l.  sono\ndue imprese italiane che producono  e  commercializzano  nel  mercato\nnazionale sigarette a un prezzo inferiore a quello  della  classe  di\nprezzo piu\u0027 richiesta. \n    Con ricorso iscritto nel registro generale del  2020  con  il  n.\n2379 la societa\u0027 Manifattura Italiana Tabacco S.p.a.  in  fallimento,\nunitamente alla Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., affittuaria del\ncomplesso aziendale di proprieta\u0027 della Manifattura Italiana  Tabacco\nS.p.a. in virtu\u0027 di un relativo  contratto  stipulato  nel  2019,  ha\nimpugnato il provvedimento del 13 gennaio 2020, prot. 14359,  con  il\nquale l\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche  «ADM»)\nha  aggiornato  e  approvato,  per  l\u0027anno  2020,  la   «tabella   di\nripartizione del prezzo di vendita al pubblico  delle  sigarette»  ai\nsensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,\nn.  504,  previa  individuazione  dell\u0027onere   fiscale   minimo   per\nchilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 188,73. \n    Con un articolato motivo di ricorso, si  evidenzia  il  contrasto\ndella disposizione dell\u0027art. 39-octies  del  decreto  legislativo  26\nottobre 1995, n. 504 (recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni\nlegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e\nrelative sanzioni  penali  e  amministrative»),  sulla  cui  base  si\ndetermina  l\u0027onere  fiscale  minimo  (nel  prosieguo  anche   «OFM»),\nrispetto agli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6,  direttiva  2011/64/UE\ndel Consiglio del 21 giugno 2011 («relativa  alla  struttura  e  alle\naliquote dell\u0027accisa applicata  al  tabacco  lavorato»),  che  lo  ha\nistituito e di cui la prima e\u0027 attuazione, nonche\u0027 la violazione  del\ngiudicato derivante dalla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  del\n9.10.2014,  causa  C-428/13,  che  ha,  in  passato,  sanzionato   la\ndisciplina italiana sulla c.d. accisa  minima  penalizzante.  Analoga\nfrizione  viene  ravvisata  con  riferimento  alle  disposizioni  del\nTrattato sull\u0027Unione Europea sulla libera concorrenza e sul principio\ndi libera circolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35,\n101, 102, 173 del sul  funzionamento  dell\u0027Unione  Europea  -  TFUE),\noltre che in relazione alle previsioni costituzionali (articoli 11  e\n117 Cost.) volte a garantire l\u0027efficacia delle fonti comunitarie  nel\nsistema giuridico interno. \n    La Italian Tobacco Manufacturing afferma  di  commercializzare  i\npropri prodotti  ad  un  prezzo  al  pubblico  di  Euro  4,50-4,70  a\npacchetto.  Sostiene,  quindi,  che  il  peso   economico   derivante\ndall\u0027«onere fiscale minimo» verrebbe ad incidere in  misura  maggiore\nsui prodotti c.d. di «fascia bassa» che,  come  quelli  propri,  sono\nvenduti ad un prezzo al pubblico inferiore ad Euro 4,80  a  pacchetto\n(contenente 20 sigarette) e, quindi, ad un prezzo inferiore  al  c.d.\n«prezzo di parita\u0027» (prossimo al prezzo medio  ponderato  di  vendita\nper chilogrammo convenzionale di sigarette vendute in Italia che  per\nil 2020 e\u0027 pari a Euro 4,80 a  pacchetto  contenente  20  sigarette),\nanziche\u0027 in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in\nquesto  modo,  verrebbe  introdotta   una   tassazione   inversamente\nproporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu\u0027 e\u0027 basso il  prezzo\ndi vendita maggiore e\u0027 la tassazione che grava sul produttore)  e  si\ninciderebbe sulla liberta\u0027 dei produttori di  fissare  il  prezzo  di\nvendita delle sigarette (che  sarebbero  costretti  ad  aumentare  il\nprezzo per evitare di andare in perdita). \n    Si invoca, dunque, la disapplicazione della disciplina  nazionale\nper  contrasto  con  quella  europea,  da   cui   poi   discenderebbe\nl\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati, adottati in  base  alle\ndisposizioni nazionali, salvo voler adire  in  via  pregiudiziale  la\nCorte  di  Giustizia  dell\u0027Unione  ai  sensi  dell\u0027art.   267   TFUE,\nchiamandola a stabilire se gli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6, della\ndirettiva 2011/64/UE ostano a una normativa nazionale  che  introduce\nun onere fiscale minimo,  il  cui  aumento  annuale  produce  effetti\nsoltanto sui pacchetti di sigarette il cui costo di vendita  e\u0027  piu\u0027\nbasso rispetto ad altri  ed  e\u0027  ancorato  non  piu\u0027  ad  un  importo\npredeterminato dal legislatore  ma  all\u0027andamento  del  prezzo  medio\nponderato (PMP), elemento a sua volta condizionato dalle condotte  di\nmercato degli operatori economici di maggiori dimensioni. \n    Con un secondo  motivo  di  ricorso,  si  censura  la  violazione\ndell\u0027art. 107 del TFUE,  relativo  alla  disciplina  sugli  aiuti  di\nstato, ritenendo che la normativa italiana produrrebbe un trattamento\nfiscale vantaggioso in  favore  di  soli  tre  grandi  operatori  che\ndetengono di fatto il 90% del mercato  di  riferimento,  dando  cosi\u0027\nluogo ad un aiuto di Stato sotto  forma  di  sovvenzioni.  Si  invoca\ncomunque la disapplicazione della normativa interna o, in  subordine,\nla rimessione della  questione  alla  Corte  di  giustizia  ai  sensi\ndell\u0027art. 267 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea  sul  se\nl\u0027art. 107 del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea osta  a\nuna  normativa  nazionale  che  introduca  un  regime  fiscale   piu\u0027\nfavorevole per alcune categorie di  sigarette  rispetto  ad  altri  e\nimplichi la possibilita\u0027,  da  parte  degli  operatori  economici  di\nmaggiori dimensioni, di determinare l\u0027andamento del PMP e,  per  tale\nvia, dell\u0027onere fiscale minimo. \n    Con un terzo motivo di ricorso,  si  lamenta  la  violazione  dei\nprincipi di proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027 delle imposte (art.  53\nCost.), in quanto l\u0027imposizione dell\u0027onere fiscale  minimo  finirebbe\nper penalizzare i prodotti della fascia  bassa  di  mercato  a  causa\ndell\u0027assenza di progressivita\u0027 e proporzionalita\u0027 delle modalita\u0027  di\ncalcolo e di aggiornamento  delle  accise  sulle  sigarette;  l\u0027onere\nfiscale minimo, cosi\u0027 come congegnato, sarebbe  soggetto  ad  aumenti\nche gravano in misura  del  tutto  sproporzionata  sui  pacchetti  di\nsigarette dal prezzo di vendita piu\u0027 basso, mentre toccano in  misura\ndel tutto marginale quelli venduti ad un prezzo pari o  superiore  al\nPMP.   Chiede,   inoltre,   che   venga   sollevata   questione    di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 39-octies, comma 6,  decreto  legislativo\nn. 504/1995, per violazione degli articoli 3 e 53, Cost.,nella  parte\nin cui la modalita\u0027 di aggiornamento  automatico  dell\u0027onere  fiscale\nminimo, del tutto estranea a valutazioni in ordine all\u0027andamento  del\nmercato di riferimento, e\u0027 sostanzialmente rimessa  al  comportamento\ndei grandi operatori economici del settore, a discapito delle imprese\ndi piu\u0027 piccole dimensioni destinate, per tale via, a fuoriuscire dal\nmercato della produzione e della vendita delle sigarette. \n    Con  (un  primo)   ricorso   per   motivi   aggiunti   e\u0027   stato\nsuccessivamente impugnato il provvedimento del 14 gennaio 2021, prot.\n1600, con il quale l\u0027ADM ha poi aggiornato e  approvato,  per  l\u0027anno\n2021, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita  al  pubblico\ndelle  sigarette»  ai  sensi  dell\u0027art.  39-quinquies   del   decreto\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell\u0027onere\nfiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro\n193,21, facendo sostanzialmente  valere  le  censure  sopra  indicate\nrapportate ai valori dell\u0027onere fiscale minimo stabiliti dall\u0027ADM per\nl\u0027anno di riferimento. \n    Con un secondo ricorso per  motivi  aggiunti  e\u0027  stato,  infine,\nimpugnato il provvedimento del 13 gennaio 2022, prot. 13069,  con  il\nquale l\u0027ADM ha aggiornato e approvato,  anche  per  l\u0027anno  2022,  la\n«tabella di ripartizione del prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle\nsigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto legislativo 26\nottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell\u0027onere fiscale minimo\nper chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72, sempre\nfacendo sostanzialmente valere le censure sopra  indicate  rapportate\nai valori dell\u0027onere fiscale minimo stabiliti dall\u0027ADM per l\u0027anno  di\nriferimento. \n    Con ricorso iscritto nel registro generale del  2022  con  il  n.\n2960 anche la Yesmoke S.r.l. ha impugnato  il  provvedimento  del  13\ngennaio 2022, prot. 13069, con il quale l\u0027Agenzia delle Dogane e  dei\nMonopoli (ADM)  ha  aggiornato  e  approvato,  per  l\u0027anno  2022,  la\n«tabella di ripartizione del prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle\nsigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto legislativo 26\nottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell\u0027onere fiscale minimo\nper chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72. \n    Anche in questo caso, con un  articolato  motivo  di  ricorso  si\nevidenzia il contrasto dell\u0027art. 39-octies,  decreto  legislativo  26\nottobre 1995, n. 504, sulla cui base  si  determina  l\u0027onere  fiscale\nminimo,  rispetto  all\u0027art.  7,  par.  4,  direttiva  2011/64/UE  del\nConsiglio del  21  giugno  2011  («relativa  alla  struttura  e  alle\naliquote  dell\u0027accisa  applicata  al  tabacco  lavorato»),   che   ha\nistituito l\u0027onere fiscale minimo  e  di  cui  la  prima  disposizione\ncostituisce attuazione, oltre alla violazione del giudicato derivante\ndalle sentenze della Corte di Giustizia del 24.6.2010, causa C-571/08\ne del 9.10.2014, causa C-428/13, che hanno, in passato, sanzionato la\ndisciplina italiana sul c.d. prezzo minimo e sulla c.d. accisa minima\npenalizzante  avente  molte   similitudini   con   quella   l\u0027attuale\nsull\u0027onere  fiscale  minimo.  Ugualmente,  analoga   frizione   viene\nravvisata con riferimento alle disposizioni del Trattato  sull\u0027Unione\neuropea  sulla  libera  concorrenza  e  sul   principio   di   libera\ncircolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35, 101, 102,\n173 TFUE) e in relazione alle previsioni costituzionali (articoli  11\ne 117 Cost.) volte a garantire l\u0027efficacia  delle  fonti  comunitarie\nnel sistema giuridico interno. \n    La Yesmoke afferma di commercializzare i propri  prodotti  ad  un\nprezzo al pubblico di Euro 4,34-4,80 a pacchetto. Anche tale societa\u0027\nsostiene, quindi, che il peso economico derivante dall\u0027«onere fiscale\nminimo» verrebbe ad incidere in misura maggiore sui prodotti c.d.  di\n«fascia bassa» che, come quelli propri, sono venduti ad un prezzo  al\npubblico inferiore ad Euro 5,20 a pacchetto (contenente 20 sigarette)\ne, quindi, ad un  prezzo  inferiore  al  c.d.  «prezzo  di  parita\u0027»,\nanziche\u0027 in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in\nquesto  modo,  verrebbe  introdotta   una   tassazione   inversamente\nproporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu\u0027 e\u0027 basso il  prezzo\ndi vendita maggiore e\u0027 la tassazione che grava sul produttore)  e  si\ninciderebbe sulla liberta\u0027 dei produttori di  fissare  il  prezzo  di\nvendita delle sigarette (che  sarebbero  costretti  ad  aumentare  il\nprezzo per evitare di andare in perdita). \n    Invoca, quindi, la disapplicazione della disciplina nazionale per\ncontrasto   con   quella   europea,   da   cui   poi    discenderebbe\nl\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati, adottati in  base  alle\ndisposizioni nazionali. \n    Sotto un distinto profilo, la ricorrente  lamenta  la  violazione\ndei principi di proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027 delle imposte (art.\n53 Cost.), in quanto l\u0027imposizione  fiscale  sui  prezzi  di  vendita\ndelle sigarette di fascia bassa determinerebbe  una  contrazione  dei\nvolumi  prodotti  che  finirebbe   per   incidere   sulla   capacita\u0027\ncontributiva del produttore, penalizzando, in modo  irragionevole  ed\nillogico, le imprese di  piu\u0027  piccole  dimensioni  che  non  possono\nagevolmente delocalizzare e/o diversificare la propria produzione. \n    Infine, formula domanda di  risarcimento  del  danno  subito  nel\nperiodo   gennaio   2019-gennaio   2022,   in    quanto    a    causa\ndell\u0027introduzione dell\u0027onere fiscale minimo la societa\u0027  avrebbe  nel\ntempo aumentato i prezzi di vendita  dei  propri  prodotti,  (invano)\nconfidando di  anno  in  anno  in  provvedimenti  migliorativi  della\npropria situazione  e  cosi\u0027  subendo  ingenti  perdite  dovute  alla\nperdita di quote di mercato rappresentate dai consumatori interessati\nad acquistare prodotti a costi piu\u0027 bassi. \n    La Sezione, con ordinanza n. 4570/2022 (adottata nell\u0027ambito  del\ngiudizio rg. 2960/2022) ha ritenuto «necessario  accertare,  ai  fini\ndella decisione, in che modo l\u0027Autorita\u0027 italiana  abbia  determinato\nl\u0027onere fiscale minimo ai sensi della disciplina europea e  nazionale\napplicabile e abbia stabilito la tabella di ripartizione  dei  prezzi\ndelle sigarette .... in cui si dia evidenza:  i)  degli  accertamenti\nistruttori compiuti dall\u0027Autorita\u0027 italiana per  determinare  l\u0027onere\nfiscale minimo in relazione a tutte le sue componenti (accisa globale\ne IVA calcolate con riferimento al \"PMP-sigarette\"); ii) in che  modo\nl\u0027onere fiscale minimo incide e opera con riferimento alla tabella di\nripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette;  iii)  se  e  con  quale\nmodalita\u0027 l\u0027onere fiscale minimo  varia  al  variare  del  prezzo  di\nvendita al pubblico dei tabacchi lavorati». \n    L\u0027ADM ha  riscontrato  l\u0027incombente  istruttorio  depositando  la\nrelazione  in  data  10  giugno  2022,  in  cui  si   riferisce,   in\nparticolare, che «In caso di variazione  del  PMP-sigarette,  vengono\nrideterminate  le   componenti   specifica   e   proporzionale,   con\nconseguente  variazione  della  fiscalita\u0027  dei  prezzi  non   incisi\ndall\u0027OFM. Il meccanismo di  mantenere  l\u0027onere  fiscale  minimo  come\npercentuale delle imposte complessive (IVA e  accisa)  calcolate  sul\nPMP, comporta quindi l\u0027aumento dell\u0027OFM nel caso di aumenti di prezzo\no la riduzione dello stesso nei casi in cui  occorrano  riduzioni  di\nprezzo e quindi del PMP. Come atteso,  l\u0027aumento  dell\u0027onere  fiscale\nminimo incide sulla dinamica dei prezzi al di sotto del prezzo  oltre\nil  quale  cessa  l\u0027applicazione  dell\u0027onere  fiscale   minimo,   non\nriguardando invece le classi di prezzo superiori a tale  livello  ...\nL\u0027onere fiscale minimo cosi\u0027 come  attualmente  determinato,  pari  a\n194,72 - corrispondente alla percentuale attuale dell\u0027accisa  globale\ne dell\u0027IVA gravanti sul \"PMP- sigarette\" (96,22%), si applica a tutti\ni prezzi di sigarette per i quali la somma dell\u0027accisa, calcolata  in\nbase alle  due  componenti,  specifica  e  ad  valorem,  e  dell\u0027IVA,\ncalcolata con l\u0027applicazione dell\u0027aliquota ordinaria, sia inferiore a\n194,72  euro/chilogrammo,  cioe\u0027  fino  al  prezzo   di   circa   245\neuro/chilogrammo. Oltre tale  livello  di  prezzo,  infatti,  l\u0027onere\nfiscale complessivo (accisa piu\u0027 IVA) risulta  di  importo  superiore\nall\u0027onere  fiscale  minimo  di  194,72   euro/chilogrammo».   Analoga\nrichiesta e\u0027 stata  successivamente  sollecitata  dal  Collegio,  con\nordinanza n. 1436/2023, riscontrata dall\u0027ADM in data 9.5.2023,  anche\nnell\u0027ambito del ricorso r.g. n. 2379/2020. \n    Nel costituirsi  in  giudizio,  l\u0027Agenzia  fiscale  ha  replicato\npuntualmente  alle  censure  sollevate   in   entrambi   i   gravami,\nevidenziando in particolare la conformita\u0027 della disciplina nazionale\ncon l\u0027art. 7, comma 4 della Direttiva 2011/64 (UE), che consente agli\nStati  membri,  laddove  necessario,  di  introdurre   in   relazione\nall\u0027accisa sulle sigarette «un onere fiscale minimo» e  sottolineando\ncome  lo  Stato,  tramite  tale  misura  fiscale,  intenda   altresi\u0027\nscoraggiare l\u0027utilizzo dei prodotti da fumo per  tutelare  la  salute\ncollettiva e ridurre le frodi e il contrabbando. \n    Entrambe le cause sono state  chiamate  per  la  trattazione  nel\nmerito all\u0027udienza del 12 ottobre 2022  e,  dopo  la  discussione  di\nrito, sono passate in decisione. \n    Con ordinanza n. 13610/2022,  pubblicata  il  21.10.2022,  questa\nSezione, previa riunione dei gravami, ai sensi  dell\u0027art.  70  c.p.a.\n(sussistendo una stretta connessione oggettiva, sotto il profilo  del\npetitum immediato e della causa petendi, tra i contenziosi aventi  ad\noggetto la domanda di annullamento  dei  provvedimenti  con  i  quali\nl\u0027ADM ha determinato l\u0027onere fiscale minimo negli  anni  2020,  2021,\n2022), ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le  censure\ne le questioni sollevate e implicate dai predetti ricorsi, ha rimesso\nal vaglio della Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  «dell\u0027art.  39-octies,   commi   1-8,   del   decreto\nlegislativo n. 504/1995, in relazione alla violazione degli  articoli\n11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta  dettata  dagli\narticoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e  15,  par.  1,  della  direttiva\n2011/64/UE  sull\u0027onere  fiscale  minimo,   salvo   che   il   giudice\ncostituzionale ritenga di interpellare la Corte  di  giustizia  sulla\ncorretta  interpretazione  della  disciplina   europea   in   esame»,\nconseguentemente disponendo, in attesa della  pronuncia  del  Giudice\ndelle Leggi, la sospensione dei giudizi ai sensi dell\u0027art.  23  della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87. \n    Questo   Tribunale   ha,   in   particolare,   adito   la   Corte\ncostituzionale (anziche\u0027 la Corte di Giustizia Ue) ritenendo  che  la\ndisposizione della Direttiva 2011/64/UE che prevede  l\u0027onere  fiscale\nminimo sia priva di efficacia diretta, necessitando di adattamenti  e\nattualizzazioni a cura del  legislatore  nazionale,  con  conseguente\nimpossibilita\u0027 di operare  l\u0027eventuale  disapplicazione  della  norma\nnazionale  contrastante  e,  per  converso,  necessita\u0027  (laddove  la\nquestione sia rilevante nei giudizi a  quo  e  non  sia  percorribile\nl\u0027opzione ermeneutica dell\u0027interpretazione  conforme)  di  promuovere\nincidente  di  costituzionalita\u0027  alla   Corte   costituzionale   per\nviolazione degli art. 11 e 117 Cost., quali parametri  costituzionali\nintegrati dalla interposta disposizione europea  priva  di  efficacia\ndiretta (cfr., Corte costituzionale, 14 dicembre 2017, n.  269  e  18\nluglio 2013, n. 207). \n    Con la suddetta ordinanza di rimessione, la Sezione  ha,  dunque,\nrilevato due «distonie», ovvero due profili di  insanabile  contrasto\ndell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/95 con  la  citata\nDirettiva. \n    In particolare, si e\u0027 rilevato che: \n        1) (prima distonia) «L\u0027accisa globale di cui ai commi 3  e  4\ndell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995  e\u0027  composta\nda una componente ad valorem che varia proporzionalmente in  base  al\nprezzo di vendita al consumatore e quindi  e\u0027  rapportata  alla  base\nimponibile di riferimento (prezzo). Per i prodotti a basso prezzo  di\nvendita l\u0027accisa ad valorem produce  un  gettito  inferiore  rispetto\nalla base imponibile dei prodotti a piu\u0027 alto prezzo di vendita. Cio\u0027\ncomporta che, per tali prodotti di sigarette,  la  somma  dell\u0027accisa\nglobale e dell\u0027IVA e\u0027 inferiore rispetto a quella che si ottiene  dai\nprodotti di prezzo maggiore,  il  che  conduce,  di  conseguenza,  ad\napplicare l\u0027imposta minima»; \n        2)  (seconda  distonia)  «l\u0027onere  fiscale  minimo  (pari  al\n96,22%) si  calcola  sulla  somma  dell\u0027accisa  globale  e  dell\u0027IVA,\ncalcolate   entrambe   con   riferimento   al   \"PMP-sigarette\".   Il\n\"PMP-sigarette\", ai sensi dell\u0027art.  39-quinques,  comma  2,  decreto\nlegislativo n. 504/1995,  viene  determinato  annualmente  (entro  il\nprimo marzo dell\u0027anno solare successivo) \"sulla  base  del  rapporto,\nespresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore  totale,\ncalcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo  di  tutte\nle imposte, delle  sigarette  immesse  in  consumo  nell\u0027anno  solare\nprecedente e la quantita\u0027 totale delle medesime sigarette\". \n        Cio\u0027 comporta che il \"PMP-sigarette\" e\u0027 ancorato e oscilla in\nbase alla variazione dei prezzi totali  di  vendita  delle  sigarette\n(fatturato dell\u0027anno precedente). Di conseguenza l\u0027aumento del prezzo\ndi vendita delle sigarette  accresce  la  base  sui  cui  si  calcola\nl\u0027aliquota dell\u0027onere fiscale minimo. \n        In questo modo pero\u0027 i produttori che offrono sigarette ad un\nprezzo piu\u0027 elevato e quindi realizzano un maggior  fatturato  (ossia\nle multinazionali) sono in grado di modificare la  soglia  dell\u0027onere\nfiscale minimo mediante il semplice aumento dei  prezzi  di  vendita.\nInfatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore\nitaliano, aumentando il prezzo di vendita  dei  prodotti  si  innalza\nautomaticamente  il  denominatore  sulla  cui  base  si  effettua  il\nrapporto tra fatturato e quantita\u0027 di sigarette vendute e  quindi  si\nottiene una soglia dell\u0027onere fiscale minimo piu\u0027 alta. \n        La politica dell\u0027aumento  dei  prezzi  dei  grandi  operatori\ndetermina in via diretta l\u0027aumento  del  carico  fiscale  che  devono\nsopportare i piccoli operatori. Ove la somma  dell\u0027accisa  globale  e\nquella sull\u0027Iva sia inferiore alla soglia dell\u0027onere  fiscale  minimo\n(determinata   in   virtu\u0027   delle   politiche   di   prezzo    delle\nmultinazionali), i produttori che vendono a prezzi minori (in  genere\npiccoli operatori) subiscono un prelievo fiscale maggiore rispetto  a\nquello che avrebbero subito applicando la tassazione ordinaria». \n    Successivamente, la societa\u0027 Manifattura Italiana Tabacco  S.p.a.\nin fallimento, sempre unitamente alla Italian  Tobacco  Manufacturing\nS.r.l., ha impugnato con  motivi  aggiunti  (terzo  atto  per  motivi\naggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29 dicembre 22 con cui\nil Direttore dell\u0027Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  ha  stabilito\nche «A decorrere dalla  data  del  1°  gennaio  2023  le  tabelle  di\nripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e  del\ntabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare   le\nsigarette» e l\u0027Allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante  la\n«Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette». \n    Per  mezzo  della  legge  di  bilancio  per  il  2023  (legge  n.\n197/2022), la misura percentuale dell\u0027onere fiscale  minimo  rispetto\nall\u0027imposizione  globale   applicata   alle   sigarette,   e\u0027   stata\nprogressivamente incrementata (98,10% per il 2023, 98,50% per il 2024\ne 98,60% dal 2025). \n    Il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 e\u0027 stato censurato\n«per gli stessi vizi gia\u0027 avanzati in sede di  ricorso  introduttivo,\nnonche\u0027 in sede di motivi aggiunti»,  evidenziando  come  anche  tale\nultimo provvedimento «si appalesa gravemente  illegittimo  in  quanto\ngravemente distorsivo  della  concorrenza  in  quanto  avvantaggia  i\ngrandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a  discapito  dei\npochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa». \n    Ritenendo che, anche in relazione all\u0027impugnazione proposta con i\nterzi motivi aggiunti a seguito delle modifiche apportate  dal  comma\n122 dell\u0027art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull\u0027onere  fiscale\nminimo stabilita  nell\u0027art.  39-octies,  commi  3  e  6,  del decreto\nlegislativo n.   504/1995,   fossero   confermati   i   sospetti   di\nincostituzionalita\u0027, questa  Sezione,  con  ordinanza  n.  8199/2023,\npubblicata il 12.5.2023, ha nuovamente rimesso al vaglio della  Corte\ncostituzionale la questione di legittimita\u0027  costituzionale  relativa\nall\u0027art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo  n.  504/1995,\nnel testo modificato dal comma 122 dell\u0027art.  1  della  n.  197/2022,\nprospettando problematiche analoghe a quelle gia\u0027 evidenziate con  la\nprecedente ordinanza di rimessione, rigettando, altresi\u0027,  l\u0027adozione\ndella misura cautelare e confermando la sospensione del giudizio. \n    Con sentenza n. 220  del  14.12.2023,  la  Corte  costituzionale,\nadita da questo Tribunale, ha dichiarato inammissibili  le  questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sollevate in ragione di  una  ritenuta\n«incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento». \n    La Corte ha evidenziato la carente o assente analisi dei seguenti\nriferimenti tratti dalla Direttiva n. 2011/64/UE: \n        il par. 4 dell\u0027art. 8, nella misura in cui  ancora  l\u0027importo\ndelle accise sulle sigarette al PMP-sigarette, incidendo, come l\u0027OFM,\nin modo proporzionalmente maggiore sui prezzi via via piu\u0027 elevati; \n        il considerando n. 14, che rapporta la componente ad  valorem\nal prezzo medio ponderato delle sigarette; \n        l\u0027art.  10,  par.  2,  secondo  cui  l\u0027accisa  globale,   dal\n1°.1.2014, e\u0027 pari ad almeno il 60% del PMP-sigarette; \n        l\u0027art. 8, par.  6,  che  consente  agli  Stati  di  applicare\nun\u0027accisa minima sulle sigarette. \n    Con il ricorso iscritto nel registro generale del 2023 con il  n.\n3831 la Yesmoke S.r.l. ha, poi, impugnato: \n        a) il provvedimento del 632286/RU del 29.12.2022,  pubblicato\nsul sito internet dell\u0027Agenzia il 30.12.2022, con il quale  l\u0027Agenzia\ndelle Dogane e dei Monopoli (ADM)  ha  aggiornato  e  approvato,  per\nl\u0027anno 2023, la «tabella di ripartizione del  prezzo  di  vendita  al\npubblico delle sigarette» ai sensi dell\u0027art. 39-quinquies del decreto\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504; \n        b) la  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale\ndell\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 66682/RU del 2.2.2023,\npubblicata  sul  sito  internet  dell\u0027Agenzia  il  3.2.2023,  recante\ndeterminazione del PMP-sigarette per l\u0027anno 2023 e del connesso onere\nfiscale minimo, nonche\u0027 conferma della Tabella  di  ripartizione  del\nprezzo di vendita al pubblico delle sigarette.  Per  l\u0027anno  2023  il\nPMP-sigarette e\u0027 stato individuato nell\u0027importo di  euro  262,00  per\nchilogrammo convenzionale,  mentre  l\u0027onere  fiscale  minimo  ammonta\nall\u0027importo di euro 199,72  per  chilogrammo  convenzionale.  Yesmoke\nprospetta  motivi  di  ricorsi  analoghi  a  quelli   formulati   nel\nprecedente giudizio, di  cui  al  r.g.  2022/02960,  facendo  inoltre\nespressa riserva di azione risarcitoria  per  i  danni  asseritamente\nderivanti dai provvedimenti impugnati. \n    Successivamente al deposito  della  sentenza  n.  220/2023  della\nCorte costituzionale (in data 14.12.2023),  le  societa\u0027  Manifattura\nitaliana tabacco s.p.a. in fallimento e Italian tobacco manufacturing\ns.r.l., in relazione al giudizio r.g. 2020/02379,  hanno  depositato,\nin data 16.2.2024, istanza ex art. 80 c.p.a. di fissazione  d\u0027udienza\nper la prosecuzione del giudizio. Dette societa\u0027, con ulteriori  note\ndifensive, insistevano per la fondatezza del  gravame,  prospettando,\naltresi\u0027, la possibilita\u0027 del  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea in merito alla corretta interpretazione\ndella disciplina europea o, in via subordinata, la  nuova  rimessione\nalla Corte costituzionale. \n    Analoga istanza e\u0027 stata depositata da Yesmoke  S.r.l.,  in  data\n18.1.2024, quanto ai giudizi di cui ai n. r.g. 2960/2022 e 3831/2023,\ncon richiesta di riunione ex art.  70  c.p.a..  Con  successive  note\ndifensive, la societa\u0027  insisteva  per  la  fondatezza  del  gravame,\nconfermando l\u0027interesse allo scrutinio delle censure anche  sotto  il\nprofilo risarcitorio  e  instando  per  l\u0027accoglimento  dei  ricorsi,\nprevia disapplicazione diretta della normativa nazionale in contrasto\ncon quella europea o, in via  subordinata,  per  la  rimessione  alla\nCorte di Giustizia UE ovvero per la ulteriore rimessione  alla  Corte\ncostituzionale. \n    All\u0027udienza pubblica del 19 giugno 2024, dopo ampia  discussione,\nle cause relative ai ricorsi in epigrafe  sono  state  trattenute  in\ndecisione. \n    Facendo seguito a quanto precede, lo scrivente Tribunale  ritiene\nche, analizzato il quadro  normativo  di  riferimento  (nazionale  ed\neuropeo), anche alla luce delle motivazioni  rassegnate  dalla  Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 220/2023, continui a  persistere  la\nrilevanza della questione di costituzionalita\u0027 e la sua non manifesta\ninfondatezza, in relazione ai profili di seguito  esplicati,  talche\u0027\nsi ritiene necessario adire nuovamente, in merito, il  Giudice  delle\nLeggi, previa riunione dei giudizi ex art. 70 c.p.a.. \n    A fronte di un giudicato costituzionale di inammissibilita\u0027, come\nnel caso in  esame,  per  difetto  di  motivazione,  non  e\u0027  infatti\npreclusa al giudice remittente la possibilita\u0027 di adire nuovamente la\nCorte (qualora persistano i dubbi  di  compatibilita\u0027  costituzionale\ndella legge nazionale), ferma l\u0027impossibilita\u0027 di  replicare  sic  et\nsimpliciter il quadro prospettico gia\u0027 vagliato negativamente  (cfr.,\nin tal senso, la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.\n12 del 24 maggio 2024, in cui si citano,  fra  l\u0027altro,  le  seguenti\npronunce del Consiglio di Stato: sentenze 247 del 2022,  n.  115  del\n2019, n. 252 del 2012 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004  e\nn. 399 del 2002; sentenza n. 135 del 1984). \n    Rispetto a quanto gia\u0027 prospettato da  questo  Tribunale  con  le\nprecedenti ordinanze di rimessione, si rimodulano - tenuto conto  dei\nrilievi della Corte - i dubbi di conformita\u0027 della  legge  nazionale,\nprevia sintetica rassegna del quadro  regolatorio,  anche  in  ordine\nalle disposizioni invocate dal Giudice delle Leggi. \nQuadro regolatorio (europeo e nazionale) \n    Si  ritiene  opportuno,  dapprima,   analizzare   le   pertinenti\ndisposizioni della Direttiva 2011/64/UE, cosi\u0027  come  indicato  dalla\nCorte  nella  sentenza  n.  220/2023,  facendo  rinvio  all\u0027esaustiva\ntrattazione, contenuta nella precedente ordinanza  di  rimessione  n.\n13610/2022, quanto agli aspetti di carattere generale della questione\n(riferimenti al TFUE, alle competenze  dell\u0027Unione  Europea  ed  alla\nfunzione armonizzatrice della politica fiscale anche con riguardo  al\nmercato del commercio delle sigarette, caratterizzato dalla  presenza\ndi una domanda elastica rispetto al prezzo di vendita e,  soprattutto\nin Italia, da uno scenario fortemente oligopolistico, nel  quale  tre\nmultinazionali estere detengono oltre il 90% della quota di mercato). \n    In primo  luogo,  la  Direttiva  in  questione  fissa,  nei  vari\nconsiderando, alcuni principi di carattere generale, applicabili alla\npiu\u0027 ampia categoria dei tabacchi lavorati ed anche, nello specifico,\nalle sigarette. \n    In particolare, occorre considerare: \n        il n.ro 2: «La normativa dell\u0027Unione in materia di tassazione\ndei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del\nmercato interno e, al contempo,  un  livello  elevato  di  protezione\ndella salute»; \n        il n.ro  9:  «L\u0027armonizzazione  delle  strutture  per  quanto\nriguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far si\u0027 che  la\ncompetitivita\u0027   delle   varie   categorie   di   tabacchi   lavorati\nappartenenti a uno  stesso  gruppo  non  sia  falsata  dagli  effetti\ndell\u0027imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l\u0027apertura dei\nmercati nazionali degli Stati membri»; \n        il n.ro 10:  «Le  esigenze  della  concorrenza  implicano  un\nsistema di prezzi che si formino liberamente per tutti  i  gruppi  di\ntabacchi lavorati»; \n        il n.ro 11: «La struttura dell\u0027accisa  sulle  sigarette  deve\ncomprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unita\u0027  di\nprodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di  vendita  al\nminuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l\u0027imposta  sul  volume\nd\u0027affari relativa alle sigarette lo stesso effetto  di  un\u0027accisa  ad\nvalorem, e\u0027 opportuno tenerne conto nello stabilire il  rapporto  fra\nl\u0027elemento specifico dell\u0027accisa e l\u0027onere fiscale totale»; \n        il n.ro 12: «Fatta salva la  struttura  fiscale  mista  e  la\npercentuale  massima  dell\u0027elemento  specifico   nell\u0027onere   fiscale\ntotale, e\u0027  opportuno  che  gli  Stati  membri  dispongano  di  mezzi\nefficaci per applicare accise specifiche  o  minime  sulle  sigarette\ncosi\u0027 da garantire l\u0027applicazione  di  almeno  un  determinato  onere\nfiscale minimo in tutta l\u0027Unione»; \n        il n.ro  13:  «Per  il  corretto  funzionamento  del  mercato\ninterno, e\u0027 necessario fissare accise minime per le diverse categorie\ndi tabacchi lavorati»; \n        il n.ro 14: «Riguardo alle sigarette, e\u0027 opportuno  garantire\ncondizioni  neutre  di  concorrenza  per  i  produttori,  ridurre  la\nframmentazione dei mercati del  tabacco  e  mettere  in  rilievo  gli\nobiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem  dovrebbe\nquindi essere espresso  in  termini  di  prezzo  medio  ponderato  di\nvendita al minuto, mentre un importo  minimo  dovrebbe  applicarsi  a\ntutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio  ponderato\ndi vendita al minuto dovrebbe  servire  anche  come  riferimento  per\ndeterminare  l\u0027incidenza  dell\u0027accisa  specifica  sull\u0027onere  fiscale\ntotale». \n    Dai citati «considerando» della Direttiva,  puo\u0027  evincersi  che,\nnel settore dei tabacchi  lavorati  (e  nelle  sigarette  in  primis)\nl\u0027Unione  Europea  intende  realizzare  l\u0027obiettivo  di   armonizzare\nl\u0027imposizione per tutelare precipuamente  il  corretto  funzionamento\ndel mercato unionale (rif. considerando n. 9,  10,  12  e  14).  Allo\nscopo, la Direttiva prevede una struttura tripartita dell\u0027imposizione\n(accisa ad valorem, accisa specifica e imposta sul valore aggiunto  -\nrif.  n.ro  11)  e  la  necessita\u0027  di  contemplare   valori   minimi\ndell\u0027accisa (n. 13). \n    Tale  impostazione  non  esclude,  in  particolar  modo  per   le\nsigarette, anzi contempla espressamente - visto l\u0027indubbio impatto di\ntali prodotti sulla salute umana - la necessita\u0027 di salvaguardare gli\nobiettivi di tipo sanitario (n. 14) e di applicare un  onere  fiscale\nminimo  nell\u0027Unione,  ossia  un\u0027imposizione   minima   gravante   sui\ntabacchi. Si puo\u0027, quindi, affermare che l\u0027onere fiscale minimo viene\nconcepito quale  strumento,  al  contempo,  di  armonizzazione  delle\nimposte a livello  unionale  (si  fissa  un  onere  minimo,  tale  da\nscongiurare un eccessivo squilibrio nei prezzi fra i vari Stati) e di\npresidio per la salute (un prezzo eccessivamente basso  del  prodotto\nfavorisce il sovraconsumo dello stesso). \n    Venendo alle specifiche disposizioni introdotte  dalla  Direttiva\n2011/64/UE  con  riferimento  al  regime   della   tassazione   delle\nsigarette, gli articoli 7, par. 1  e  9,  par.  2  hanno  previso  un\nsistema misto nel quale le imposte applicate comprendono: a) l\u0027accisa\nspecifica, calcolata in rapporto al peso o al numero  dei  pezzi  dei\nprodotti; b) l\u0027accisa ad valorem, calcolata  sui  prezzi  massimi  di\nvendita  al  minuto   (comprensivi   anche   dell\u0027iva);   c)   l\u0027iva,\nproporzionale al prezzo di vendita al minuto. \n    Con  riguardo  all\u0027accisa,  la  componente  ad   valorem   varia,\npertanto, in base al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte\nle imposte (opera quindi  in  modo  proporzionale,  in  modo  analogo\nall\u0027imposta sul valore aggiunto), mentre quella  specifica  varia  in\nbase all\u0027unita\u0027 di prodotto venduto nel mercato ed opera  in  termini\nfissi rispetto alla variabile prezzo. \n    Il successivo par. 2 dell\u0027art. 7 cit. stabilisce che  «L\u0027aliquota\ndell\u0027accisa ad  valorem  e  l\u0027importo  dell\u0027accisa  specifica  devono\nessere uguali per tutte le sigarette». \n    Il par. 3 dell\u0027art. 7 cit.  precisa  che  «e\u0027  stabilito  per  le\nsigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto  tra  l\u0027accisa\nspecifica e la somma dell\u0027accisa ad valorem e dell\u0027imposta sul volume\nd\u0027affari, in modo che la  gamma  dei  prezzi  di  vendita  al  minuto\nrifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori». \n    Il par. 4 dell\u0027art. 7 cit., con  una  disposizione  di  chiusura,\nchiarisce, poi, che «Nella misura in  cui  cio\u0027  risulti  necessario,\nl\u0027accisa sulle sigarette puo\u0027 comportare  un  onere  fiscale  minimo,\nsempre  che  la  struttura  mista  della  tassazione  e   la   fascia\ndell\u0027elemento specifico dell\u0027accisa,  ai  sensi  dell\u0027art.  8,  siano\nrigidamente rispettate». \n    La Direttiva stabilisce inoltre: \n        all\u0027art. 8,  par.  4,  che  l\u0027accisa  specifica  deve  essere\nstabilita necessariamente in un intervallo compreso fra il 7,5% e  il\n76,5%   dell\u0027onere   fiscale   totale,   ossia    della    sommatoria\ndell\u0027imposizione complessiva (accisa specifica, accisa ad valorem  ed\niva, quest\u0027ultime calcolate sulla base  del  prezzo  medio  ponderato\ndelle sigarette, PMP-sigarette); \n        all\u0027art. 8, par. 6, che «gli Stati membri  possono  applicare\nun\u0027accisa minima sulle sigarette», nel rispetto delle  previsioni  di\ncui all\u0027art. 7, par. 1, e dell\u0027art. 8, par. 3,4,5; \n        all\u0027art. 10, par. 2, che l\u0027accisa minima  globale  (ossia  la\nsommatoria  dell\u0027accisa  specifica  e  di  quella  ad  valorem,   con\nesclusione quindi dell\u0027iva) «rappresenta almeno il 60  %  del  prezzo\nmedio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in\nconsumo. Tale accisa non puo\u0027 essere inferiore a 90  EUR  per  1  000\nsigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita  al\nminuto». \n    Il quadro regolatorio nazionale della tassazione delle sigarette,\ncon  cui  il   legislatore   ha   attuato   la   disciplina   europea\nsull\u0027imposizione (anche  in  tema  di  onere  fiscale  minimo),  puo\u0027\nsintetizzarsi nel modo seguente. \n    La disciplina di riferimento e\u0027 rappresentata dall\u0027art. 39-octies\ndel decreto legislativo 504/1995 e, in particolare, dalle  previsioni\nrecate dai commi 3, 6, 7,  8,  nel  testo  risultante  dalla  riforma\nintrodotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (prima) e in  ultimo\ncon le Leggi 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213. \n    Il comma 3  regola  l\u0027imposizione,  a  titolo  di  accise,  sulle\nsigarette. \n    Quanto all\u0027elemento specifico dell\u0027accisa, la lettera a)  prevede\nattualmente un importo in misura fissa,  determinato  in  aumento  di\nanno in anno (28 euro per il 2023, 29,30 per il 2024 e 29,50  per  il\n2025), in esito alle modifiche introdotte  dall\u0027art.  1,  comma  122,\nlettera a),  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  a  decorrere\ndall\u0027anno 2023.  Nel  previgente  regime,  regolato  dalla  legge  30\ndicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (con  decorrenza  dal  2019)  l\u0027accisa\nspecifica era stabilita in misura  fissa  pari  all\u002711%  della  somma\ndell\u0027accisa globale e dell\u0027imposta sul valore aggiunto calcolate  con\nriferimento al «PMP-sigarette». Il PMP-sigarette funge  da  parametro\nper l\u0027applicazione delle imposte, anche ai  fini  dell\u0027onere  fiscale\nminimo, e corrisponde  al  «prezzo  medio  ponderato  di  vendita  al\nminuto», che si ottiene dalla divisione  tra  il  «valore  totale  di\ntutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo  di  vendita\nal minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso  per  la  quantita\u0027\ntotale di sigarette immesse in consumo ... in base ai dati relativi a\ntutte le immissioni in consumo  dell\u0027anno  civile  precedente»  (cfr.\nart. 8 della direttiva 2011/64/UE). \n    In merito all\u0027accisa  ad  valorem,  la  lettera  b)  rinvia,  per\nl\u0027applicazione dell\u0027aliquota  proporzionale  al  prezzo  di  vendita,\nall\u0027Allegato I, che allo stato  prevede  l\u0027aliquota  del  49,50%.  Si\nosserva che, fino all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.  1,  comma  122,\nlettera a), n.  2),  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (con\ndecorrenza dal 1°.1.2023), era vigente l\u0027art. 39-octies, co.  4,  che\nregolava la c.d. «accisa globale»,  ossia  l\u0027accisa  complessivamente\nprelevata (sommatoria della componente  specifica  fissa  con  quella\nproporzionale ad valorem) e che, per entrambe tali poste di  prelievo\nfiscale, stabiliva che  le  relative  aliquote  erano  applicate  con\nriferimento al PMP-sigarette. \n    All\u0027accisa,  naturalmente,  si  affianca  l\u0027imposta  sul   valore\naggiunto, attualmente pari per le sigarette  al  22%  del  prezzo  di\nvendita. \n    Le  modifiche  piu\u0027  recenti,  se  hanno  ulteriormente   elevato\nl\u0027imposizione,  non  hanno  alterato  la  struttura  complessivamente\ntripartita  (bipartita  per  l\u0027accisa,  a  cui  va  aggiunta  l\u0027iva),\npotendosi rilevare che, sul prezzo finale delle sigarette, le  accise\narrivano a pesare anche oltre il 70% (ad  es.  a  fronte  del  prezzo\nminimo di vendita per  chilogrammo  convenzionale,  corrispondente  a\n1.000 sigarette, di euro 210, l\u0027accisa globale prelevata  ammonta  ad\neuro 150,86 - cfr. dati tabella ADM per l\u0027annualita\u0027 2020 di cui alla\ndeterminazione prot. n. 14359  del  13.1.2020)  e  che,  considerando\naltresi\u0027 il peso dell\u0027iva, l\u0027imposizione complessiva sulle sigarette,\nossia l\u0027onere fiscale complessivo, puo\u0027 incidere per circa il 90% sul\nprezzo finale (cfr. dati tabella ADM sopra cit.), in  parte  in  modo\nproporzionale (accisa ad valorem +  iva),  in  parte  in  modo  fisso\n(accisa specifica). Per i  prodotti  di  fascia  bassa,  gli  effetti\ndell\u0027imposizione  sono  piu\u0027   significativi,   sia   per   l\u0027impatto\ndell\u0027accisa  specifica  (fissa  per  unita\u0027  di  prodotto  e   quindi\nproporzionalmente piu\u0027 incisiva per definizione) che, per  quanto  si\ndira\u0027 infra, per l\u0027applicazione  del  meccanismo  dell\u0027onere  fiscale\nminimo. \n    Il comma 6 (unitamente ai commi 7 e 8) dell\u0027art. 39-octies regola\nl\u0027onere  fiscale  minimo,  che  costituisce  il   fuoco   del   thema\ndecidendum. L\u0027onere fiscale minimo rappresenta  il  prelievo  fiscale\nminimo, che lo Stato, a prescindere dal prezzo  di  vendita,  applica\nsull\u0027immissione in consumo  delle  sigarette,  e  il  limite  fiscale\nglobale al di sotto del quale, anche  laddove  diminuisse  il  prezzo\nfinale di vendita per il consumatore, l\u0027imposizione non  scende.  Con\nla  previsione  di  un  onere  fiscale  minimo   «inderogabile»,   il\nlegislatore  nazionale,  attuando  nelle  intenzioni  una   specifica\nprevisione della Direttiva, intende indirettamente fare  si\u0027  che  il\nlivello dei prezzi delle sigarette si mantenga al  di  sopra  di  una\ncerta soglia,  posto  che,  senza  dubbio  alcuno,  il  prezzo  delle\nsigarette dipende, in massima parte, dall\u0027imposizione fiscale. \n    L\u0027art. 39-octies co. 6 ha subito  diverse  modifiche,  nei  tempi\nrecenti. \n    L\u0027attuale  struttura  della  norma,  contestata  dalle   societa\u0027\nricorrenti, deriva dalla riforma introdotta con la legge di  bilancio\nper il 2019 (legge n. 145/2018), che, innovando il precedente regime,\nha modificato il co. 6 dell\u0027art. 39-octies,  stabilendo  che  l\u0027onere\nfiscale minimo e\u0027 pari ad  una  percentuale,  piuttosto  elevata,  da\napplicare automaticamente alla somma tra accisa globale (a sua  volta\nrisultante dalla sommatoria dell\u0027accisa  specifica  e  di  quella  ad\nvalorem) e iva, calcolate  con  riferimento  al  PMP-sigarette.  Tale\npercentuale, individuata in misura pari al 95,22% dalla citata  legge\ndi bilancio, e\u0027 stata via via incrementata dai successivi  interventi\nlegislativi. Nello specifico, la percentuale e\u0027  salita  dapprima  al\n96,22 con decorrenza dal 1°.1.2019 (a seguito dell\u0027art. 1, comma 659,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160), quindi,  per  effetto  dell\u0027art.  1,\ncomma 122, lettera a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 98,10  (dal\n1°.1.2023), al  98,50  per  il  2024  e  al  98,60  a  decorrere  dal\n1°.1.2025. \n    Nel regime antecedente alle  modifiche  apportate  con  legge  n.\n145/2018, invece, l\u0027onere fiscale  minimo  era  stabilito  in  misura\nfissa,  direttamente  dal  legislatore,  salva  la  possibilita\u0027   di\naggiustamenti da stabilirsi con decreto del Ministro dell\u0027Economia  e\ndelle Finanze, su proposta del direttore dell\u0027Agenzia delle Dogane  e\ndei Monopoli  (rif.  art.  1,  co.  2,  del  decreto  legislativo  n.\n188/2014), tenuto comunque conto «dell\u0027andamento dei  consumi  e  del\nlivello dei prezzi  di  vendita,  anche  al  fine  di  assicurare  la\nrealizzazione del maggior gettito  complessivo  netto  derivante  dal\npresente decreto». \n    Sempre in tema di onere  fiscale  minimo  secondo  la  disciplina\nnazionale, completano il quadro le previsioni recate dai commi 7 e  8\ndell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo.n. 504/95. \n    Secondo il comma 7, «l\u0027onere fiscale minimo di cui al comma 6  e\u0027\napplicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell\u0027imposta  sul\nvalore  aggiunto,  applicata  ai   sensi   dell\u0027art.   39-sexies,   e\ndell\u0027accisa, applicata ai sensi del comma  3,  risulti  inferiore  al\nmedesimo onere fiscale minimo». \n    A mente, poi, del comma 8, «l\u0027accisa sui prezzi di vendita di cui\nal comma 7 e\u0027 pari alla differenza tra l\u0027importo  dell\u0027onere  fiscale\nminimo, di cui al  comma  6,  e  l\u0027importo  dell\u0027imposta  sul  valore\naggiunto applicata ai sensi dell\u0027art. 39-sexies». \n    In breve, la disciplina  nazionale  introduce,  dunque,  l\u0027accisa\ndell\u0027onere fiscale minimo con un\u0027aliquota fissa assai elevata, di ben\noltre il 90% (salvi gli incrementi ulteriormente previsti dalle leggi\nmedio tempore intervenute),  da  applicare  sulla  somma  dell\u0027accisa\nglobale e dell\u0027iva, calcolate  entrambe  con  riferimento  al  valore\nstandard del  prezzo  medio  ponderato  di  vendita  per  chilogrammo\nconvenzionale  di  sigarette  denominato  «PMP-sigarette»  (dove   il\nchilogrammo  convenzionale  e\u0027  pari  a  1000  sigarette,  mentre  il\n«PMP-sigarette» e\u0027 dato dal  rapporto  tra  il  valore  totale  e  la\nquantita\u0027 totale delle sigarette immesse in consumo nell\u0027anno  solare\nprecedente). \n    Il prelievo dell\u0027onere fiscale minimo  viene  applicato  laddove,\npartendo dal prezzo di vendita finale  indicato  dal  produttore,  la\nsomma dell\u0027accisa globale e dell\u0027iva risulti inferiore alla soglia da\nesso  rappresentata.  Per  le  sigarette  l\u0027applicazione   dell\u0027onere\nfiscale minimo e\u0027 comunque dovuta qualora,  per  effetto  dei  prezzi\nstabiliti dai produttori, dall\u0027applicazione dell\u0027accisa  ordinaria  e\ndell\u0027iva si realizza un carico fiscale inferiore a quello  dell\u0027onere\nfiscale minimo previsto per legge. \n    L\u0027onere fiscale minimo sostituisce, dunque, l\u0027ordinario regime di\ntassazione  delle  sigarette,  che  e\u0027  costituito  dall\u0027applicazione\ndell\u0027accisa ordinaria e dell\u0027iva. La sostituzione avviene laddove  il\ngettito che proviene dal regime ordinario  risulti  essere  inferiore\nalla soglia dell\u0027onere fiscale minimo determinata in  base  ai  commi\n6-10 dell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995. \n    Sotto il profilo della natura giuridica, l\u0027onere  fiscale  minimo\nha struttura e natura di imposta indiretta, in quanto si sostanzia in\nun prelievo coattivo avente come presupposto impositivo  la  cessione\ndelle sigarette. \n    Stante  l\u0027ordito  normativo  introdotto  in   ambito   nazionale,\nl\u0027Agenzia  delle  Dogane  e   dei   Monopoli   adotta,   annualmente,\nprovvedimenti  a  mezzo  dei  quali  -  previa   individuazione   del\nPMP-sigarette,  che  costituisce  il  parametro  di  riferimento  per\nl\u0027applicazione  dell\u0027aliquota  fissata  dalla  legge   -   stabilisce\nl\u0027entita\u0027  dell\u0027onere  fiscale  minimo,  allegando,   alle   relative\ndeterminazioni, apposite  tabelle  nelle  quali  sono  analiticamente\nindividuate, a partire da ciascun  livello  di  prezzo,  le  seguenti\nvoci: l\u0027accisa  globale  (somma  fra  accisa  ad  valorem  ed  accisa\nspecifica), l\u0027iva, l\u0027aggio al rivenditore (pari al 10% del prezzo  di\nvendita) e la quota di ricavo per il fornitore (cio\u0027 che  residua  in\nesito dell\u0027applicazione delle imposte  e  dall\u0027aggio  al  venditore).\nNello specifico, in  estrema  sintesi  per  quanto  di  utilita\u0027  con\nriguardo alle proposte impugnazioni, l\u0027Agenzia  delle  Dogane  e  dei\nMonopoli ha adottato le seguenti determinazioni: \n        1) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l\u0027annualita\u0027  2020,\nha individuato in euro 252 il PMP-sigarette e in euro 188,73  l\u0027onere\nfiscale minimo; \n        2) prot. n. 16500 del 14.1.2021, che, per l\u0027annualita\u0027  2021,\nha individuato in euro 258 il PMP-sigarette e in euro 193,21  l\u0027onere\nfiscale minimo; \n        3) prot. n. 13069 del 13.1.2022, che, per l\u0027annualita\u0027  2022,\nha individuato in euro 260 il PMP-sigarette e in euro 194,72  l\u0027onere\nfiscale minimo; \n        4) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l\u0027annualita\u0027  2023,\nha individuato in euro 199,72 l\u0027onere fiscale minimo. \n    La questione centrale della controversia  attiene  alla  verifica\ndella conformita\u0027 della disciplina nazionale che ha previsto  l\u0027onere\nfiscale  minimo  (art.  39-octies,  comma  6,  7  e  8,  del  decreto\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle  disposizioni\nlegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e\nrelative sanzioni penali e amministrative») rispetto alla  disciplina\neuropea che regola in  modo  specifico  l\u0027imposizione  fiscale  sulle\nsigarette e che prevede espressamente l\u0027onere fiscale minimo (art. 7,\npar. 2,3 e 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21  giugno\n2011 «relativa alla struttura e alle aliquote  dell\u0027accisa  applicata\nal tabacco lavorato»), nonche\u0027 ai  principi  generali  affermati  dal\nTrattato  sull\u0027Unione  europea  in   tema   di   libera   concorrenza\nall\u0027interno  del  mercato  interno  (rif.  art.  101   Trattato   sul\nfunzionamento   dell\u0027Unione   europea   e   Protocollo   n.   27)   e\nproporzionalita\u0027  (rif.  art.  4  Trattato  sull\u0027Unione   europea   e\nProtocollo n. 2), da ritenersi quali norme  interposte  rilevanti  ex\narticoli 11 e 117 Cost. \n    In virtu\u0027 del principio del primato del diritto dell\u0027UE e del suo\ncorollario del principio del pieno effetto del diritto europeo dotato\ndi efficacia diretta (sancito nella dichiarazione n. 17  al  Trattato\ndi Lisbona), laddove una disposizione europea (di fonte  primaria  o,\ncome le direttive, di fonte secondaria) abbia efficacia  diretta,  il\ngiudice nazionale, in caso di contrasto, qualora non possa effettuare\nun\u0027interpretazione   della   normativa   nazionale   conforme    alle\ndisposizioni del diritto dell\u0027Unione, ha l\u0027obbligo di disapplicare la\nnorma interna (cfr. il precedente della Sezione n. 7830/2022). \n    Secondo la giurisprudenza della Corte  di  Giustizia  l\u0027efficacia\ndiretta degli atti normativi dell\u0027Unione  e\u0027  distinta  in  efficacia\nverticale e efficacia orizzontale. E\u0027 verticale  laddove  riguarda  i\nrapporti tra le persone fisiche e il Paese, il che significa  che  le\npersone  fisiche  possono  invocare  una  disposizione  del   diritto\ndell\u0027Unione  nei  confronti  dello  Stato.  E\u0027  orizzontale   laddove\nriguarda i rapporti tra (le sole) persone fisiche, il  che  significa\nche una persona fisica puo\u0027 invocare  una  disposizione  del  diritto\ndell\u0027Unione nei confronti di un\u0027altra persona fisica. A seconda della\ntipologia di atto adottato,  i  provvedimenti  normativi  dell\u0027Unione\npossono avere un\u0027efficacia diretta piena (orizzontale e verticale)  o\nun\u0027efficacia diretta parziale (solo verticale). \n    Nel  sistema  nazionale  di  gerarchia  delle   fonti,   ove   la\ndisposizione europea abbia invece  efficacia  indiretta,  il  giudice\nnazionale,  in  caso  di  contrasto  tra  le   due   disposizioni   e\nnell\u0027impossibilita\u0027 di risolvere il contrasto in via  interpretativa,\n«deve sollevare la questione di  legittimita\u0027  costituzionale»  della\ndisposizione interna senza dover «delibare preventivamente i  profili\ndi incompatibilita\u0027 con il diritto  europeo»  -  spettando  poi  alla\nCorte costituzionale «valutare l\u0027esistenza di un contrasto insanabile\nin via interpretativa e, eventualmente, annullare [con efficacia erga\nomnes] la legge incompatibile con il diritto comunitario» (cfr. Corte\ncostituzionale, 14 dicembre 2017, n. 269 e 18 luglio  2013,  n.  207)\nper violazione  degli  articoli  11  e  117  Cost.,  quali  parametri\ncostituzionali integrati dalla interposta disposizione europea  priva\ndi efficacia diretta. \n    Il Collegio e\u0027 dell\u0027avviso che la disciplina  sull\u0027onere  fiscale\nminino prevista all\u0027art.  7,  par.  4,  della  direttiva  2011/64/UE,\nindividuata quale causa petendi delle censure delle  ricorrenti,  non\nabbia efficacia diretta c.d. verticale. \n    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia  «in  tutti  i\ncasi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal  punto  di\nvista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti\ndell\u0027ordinamento possono farle valere  nei  confronti  di  uno  Stato\nmembro dinanzi ai suoi giudici nazionali, sia che  questo  non  abbia\nrecepito tempestivamente la direttiva nel proprio  diritto  nazionale\nsia che l\u0027abbia recepita in modo  scorretto».  Una  disposizione  del\ndiritto  dell\u0027Unione  «e\u0027  categorica  se  sancisce  un  obbligo  non\nsoggetto ad alcuna condizione ne\u0027 subordinato, per quanto riguarda la\nsua esecuzione o i suoi effetti,  all\u0027emanazione  di  alcun  atto  da\nparte delle istituzioni dell\u0027Unione o degli Stati membri ... Essa  e\u0027\nsufficientemente precisa quando l\u0027obbligo da essa previsto e\u0027 sancito\nin termini non equivoci» (cfr. Corte di giustizia, 10 dicembre  2020,\ncausa C-488/18; nello stesso senso  Corte  di  giustizia,  24  giugno\n2019, causa C-573/17, secondo cui e\u0027 dotata  di  effetto  diretto  la\ndisposizione di una direttiva  «sufficientemente  chiara,  precisa  e\nincondizionata» e, di recente, 22 febbraio 2022, causa C 430/21). \n    Come verra\u0027 di seguito esposto, la disciplina dell\u0027art.  7  della\ndirettiva  2011/64/UE,  sull\u0027onere  fiscale  minimo,  non  ha  natura\n«categorica» e, quindi, non ha efficacia diretta. \n    Come si e\u0027 osservato,  l\u0027istituzione  dell\u0027onere  fiscale  minimo\nprevisto dall\u0027art. 7, par. 4, direttiva 2011/64/UE, e\u0027  rimessa  alla\nvolonta\u0027 degli Stati  che  sono  chiamati  a  stabilire,  secondo  le\nproprie competenze, la disciplina specifica del tributo nazionale. Si\ntratta infatti di un\u0027imposta facoltativa in quanto  la  sua  concreta\nprevisione spetta agli Stati membri (rif.  considerando  n.  12:  «e\u0027\nopportuno che gli Stati  membri  dispongano  di  mezzi  efficaci  per\napplicare  accise  specifiche  o  minime  sulle  sigarette  cosi\u0027  da\ngarantire l\u0027applicazione  di  almeno  un  determinato  onere  fiscale\nminimo in tutta l\u0027Unione»; art. 7, par. 4: «l\u0027accisa sulle  sigarette\npuo\u0027 comportare un onere fiscale minimo»). \n    Poiche\u0027 la disposizione del diritto dell\u0027UE che contempla l\u0027onere\nfiscale minimo prevede che la sua concreta istituzione rientra  nella\npolitica  fiscale  e,  quindi,  nella  discrezionalita\u0027  degli  Stati\nmembri, la norma in esame non ha efficacia diretta, non prevedendo un\nobbligo incondizionato e non subordinato a carico degli  Stati  e  in\nfavore dei cittadini europei. \n    Ne consegue che non e\u0027 possibile per il  giudice  nazionale  fare\nricorso all\u0027istituto della disapplicazione  della  norma  interna  in\ncontrasto con quella europea in quanto quest\u0027ultima non ha  efficacia\ndiretta. \n    La mancata possibilita\u0027 di  disapplicare  la  norma  interna  non\nesaurisce, tuttavia, gli strumenti di risoluzione delle antinomie tra\nnorme nazionali ed europee riconosciute dall\u0027ordinamento. \n    Il giudice nazionale (comune o di  legittimita\u0027  costituzionale),\nanche in presenza di una disposizione  priva  di  efficacia  diretta,\ndeve   comunque   interrogarsi   sulla   possibilita\u0027   di    fornire\nun\u0027interpretazione conforme della  disposizione  interna  con  quella\neuropea. Rimane  fermo,  pero\u0027,  che  non  e\u0027  possibile  addentrarsi\nnell\u0027interpretazione  conforme   laddove   l\u0027operazione   ermeneutica\ncondurrebbe ad un\u0027interpretazione contra legem del diritto nazionale.\nNe deriva, allora, che, nel caso in cui il diritto nazionale non puo\u0027\nricevere un\u0027applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile\ncon quello perseguito dalla direttiva,  l\u0027attivita\u0027  ermeneutica  del\ngiudice deve arrestarsi (cfr. Corte di  Giustizia,  24  giugno  2019,\ncit.). \n    Il  Collegio  ritiene  che,  nel   caso   di   specie,   la   via\ndell\u0027interpretazione conforme non possa essere efficacemente percorsa\npoiche\u0027 l\u0027interpretazione della disciplina introdotta dal legislatore\nnazionale, ove la si volesse rendere compatibile con quella  europea,\ncondurrebbe ad un risultato contra legem. \n    Difatti, la legislazione  nazionale  sulla  determinazione  della\nmisura  dell\u0027onere  fiscale   minimo,   per   come   conformata,   e\u0027\nincompatibile con quella europea ponendosi, ad avviso  del  Collegio,\nin violazione della Direttiva 2011/64/UE e dei principi  generali  di\nlibera concorrenza e proporzionalita\u0027, garantiti dai Trattati. \nQuestione di legittimita\u0027 costituzionale \n    Il  Tribunale  dubita  della  compatibilita\u0027   della   disciplina\nnazionale sull\u0027onere fiscale minimo relativo alle sigarette,  di  cui\nall\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/99,\nin relazione agli articoli  11  e  117,  comma  1  della  Cost.,  per\ncontrasto con le previsioni recate dalla Direttiva n. 2011/64/UE  (di\nseguito anche «la Direttiva»), e con i principi  generali  di  libera\nconcorrenza e proporzionalita\u0027, garantiti dai Trattati UE. \n    Non si controverte, infatti, sulla  concreta  applicazione  della\nlegge nazionale a cura dell\u0027ente pubblico preposto al  governo  della\nmateria (l\u0027Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ma della  conformita\u0027\na Costituzione della legge nazionale. \n    Ad avviso del Collegio, il meccanismo introdotto dal  legislatore\nnazionale  si   rivela   perturbativo   del   gioco   concorrenziale,\nintroducendo un  sistema  fiscale  ingiustificatamente  penalizzante,\nnella dinamica dei prezzi, per i produttori di  sigarette  di  fascia\nbassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta  (oligopolisti  che\ndetengono oltre  il  90%  delle  quote  di  mercato,  secondo  quanto\nemergente dalle incontestate esposizioni dei ricorrenti). \n    Si tiene ad evidenziare che, ad essere  problematica  non  e\u0027  la\nscelta in se\u0027 del legislatore nazionale di introdurre l\u0027onere fiscale\nminimo  sulle  sigarette  -  gia\u0027  espressamente  contemplato   dalla\nDirettiva all\u0027art. 7, par. 4 (oltre che al considerando n.ro 12 e, in\nqualche misura, indirettamente ai n.ri 14-16) - ma  la  modalita\u0027  di\nattuazione e disciplina dell\u0027OFM, nel suo globale funzionamento,  per\nquel  che  riguarda  gli  effetti  distorsivi   che   provoca   sulla\nconcorrenza a danno dei  produttori  di  fascia  bassa.  I  dubbi  di\ncompatibilita\u0027, inoltre, non si orientano precipuamente nei confronti\ndell\u0027aver optato il legislatore nazionale  per  utilizzare,  all\u0027art.\n39-octies, co. 6, quale riferimento per il calcolo, il  prezzo  medio\nponderato delle sigarette (il  c.d.  PMP-sigarette),  bensi\u0027  il  suo\noperare in combinato disposto con le restanti previsioni recate dalla\ndisciplina nazionale. Come osservato dalla Corte  nella  sentenza  n.\n220/2023, il PMP-sigarette e\u0027, infatti, previsto, quale parametro per\nl\u0027applicazione  dell\u0027accisa  minima,  in  diverse   disposizioni   (e\nconsiderando) della Direttiva (ad es. art. 8, par. 4; art.  10,  par.\n1; considerando n.ro 14). Vieppiu\u0027, come osservato anche dalla difesa\nerariale negli scritti difensivi, il prezzo medio  ponderato  e\u0027  una\nvariabile che consente, perlomeno in  linea  teorica,  di  agganciare\nl\u0027OFM al livello «reale» dei prezzi delle sigarette. \n    Tuttavia, come si dira\u0027 infra, l\u0027utilizzo del PMP-sigarette  (che\nperaltro la Direttiva  non  prevede  specificamente  per  il  calcolo\ndell\u0027OFM) in combinato  disposto  con  gli  ulteriori  meccanismi  di\nfunzionamento introdotti dal legislatore nazionale (e in  assenza  di\ncorrettivi) genera - ad avviso del Collegio - diverse criticita\u0027  che\ninducono a dubitare della compatibilita\u0027 dell\u0027art.  39-octies,  comma\n6, 7 e 8, con la Direttiva e i principi generali del diritto europeo. \n    La  funzione  dell\u0027OFM  e\u0027  chiara,  sia  nello   spirito   della\nDirettiva,  che  nella  logica  del  suo  recepimento  ad  opera  del\nlegislatore nazionale. \n    Dato l\u0027impatto preponderante del prelievo fiscale sul  prezzo  al\nminuto  delle  sigarette,  la  funzione  dell\u0027onere  fiscale   minimo\nconsiste  nel  determinare  un  prelievo  fiscale  minimo   tale   da\ninfluenzare il prezzo minimo di  vendita  delle  sigarette,  evitando\nquindi che, in assenza di tale prelievo minimo di imposte, il  prezzo\ndel pacchetto di sigarette - ove determinato secondo la  pura  logica\ndel mercato, basata unicamente sui costi dei fattori di produzione  e\nsull\u0027interazione fra domanda e offerta - possa scendere ad un livello\ntale  da  incrementare  sensibilmente  le  vendite  delle  sigarette,\nnuocendo in tal modo alla salute degli individui e, di riflesso, alla\nsalute  pubblica.  Non  v\u0027e\u0027  dubbio,  infatti,   che   il   prodotto\n«sigaretta» nuoce alla  salute  e  che,  quindi,  i  relativi  prezzi\nmeritano di essere attenzionati dal legislatore  attraverso  la  leva\nfiscale. \n    Alla funzione dell\u0027OFM di strumento atto al presidio «sanitario»,\nsi puo\u0027 affiancare quella prefigurata dai considerando n.ri 9,  12  e\n13 della Direttiva, con particolare  riguardo  alla  possibilita\u0027  di\nprevedere accise specifiche o minime sulle sigarette, allo  scopo  di\nevitare che gli eccessivi  disallineamenti  nelle  politiche  fiscali\ndegli Stati producano conseguenti distorsioni nel mercato. \n    L\u0027onere fiscale minimo costituisce, dunque,  secondo  il  diritto\neuropeo, uno strumento per evitare ribassi potenzialmente dannosi del\nprezzo di vendita. \n    Nell\u0027ambito degli articoli di  riferimento  della  Direttiva,  la\npossibilita\u0027 di introduzione dell\u0027OFM  e\u0027  contemplata  dall\u0027art.  7,\npar. 4 («Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario, l\u0027accisa  sulle\nsigarette puo\u0027 comportare un onere  fiscale  minimo,  sempre  che  la\nstruttura mista della tassazione e la fascia dell\u0027elemento  specifico\ndell\u0027accisa, ai sensi dell\u0027art. 8, siano rigidamente rispettate»). \n    La   disposizione   in   questione,   peraltro,   non    descrive\ncompiutamente i criteri per la relativa determinazione, limitandosi a\nrendere  intangibile  la  struttura  mista  dell\u0027imposizione   e   la\ncorrelata necessita\u0027 di tenere distinta l\u0027accisa specifica (fissa per\nunita\u0027 di prodotto) da quella ad valorem (proporzionale  rispetto  al\nprezzo complessivo). \n    Analogamente, la  Direttiva  contempla,  come  gia\u0027  evidenziato,\nanche un prelievo minimo afferente l\u0027accisa (rif. articoli 8, par. 6,\ne 10, par. 1-2). In particolare, l\u0027art. 8,  par.  6,  si  esprime  in\ntermini  di  «possibilita\u0027»  di  applicare  l\u0027accisa   minima   sulle\nsigarette, laddove l\u0027art.  10,  par.  1  e  2,  obbliga  a  prevedere\nun\u0027accisa minima globale sia in valore assoluto  (90  euro  per  1000\nsigarette)  che  in  termini  percentuali  (l\u0027accisa   globale   deve\nrappresentare  almeno  il  60%   del   PMP-sigarette).   Il   vincolo\npercentuale e\u0027, peraltro, derogabile  dagli  Stati  laddove  l\u0027accisa\nglobale sia superiore a 115 euro  per  1.000  sigarette  (chilogrammo\nconvenzionale), come accade in Italia,  risultando  l\u0027accisa  globale\napplicata ben superiore al predetto importo  (e  cio\u0027  anche  per  le\nsigarette vendute al prezzo piu\u0027 basso), come si ricava dalle tabelle\nallegate alle avversate determinazioni di ADM. \n    L\u0027onere fiscale minimo  non  rappresenta,  comunque,  nel  quadro\nregolatorio unionale, uno strumento obbligatorio  in  senso  assoluto\nne\u0027, comunque, incondizionato. L\u0027art. 7, par. 4, della  Direttiva  lo\nprevede infatti «Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario»,  ossia\nnella misura in cui sia indispensabile per realizzare le finalita\u0027 di\ncui  sopra,  fatta  salva  la  necessita\u0027  di  rispettare  i   limiti\ninderogabili di cui agli articoli 8 e 10. \n    In merito al rapporto fra la nozione di «onere fiscale minimo»  e\n«accisa minima», per cogliere  la  sollecitazione  manifestata  dalla\nCorte nella sentenza n. 220/2023, si ritiene che il primo rappresenti\n«il piu\u0027» e la seconda «il meno», nel senso che  la  dicitura  «onere\nfiscale minimo»  ha  a  riguardo  l\u0027imposizione  fiscale  complessiva\ngravante sulle sigarette  (che  considera,  quindi,  anche  le  altre\nimposte, ossia l\u0027iva), laddove l\u0027accisa minima rappresenta un esempio\ndi onere fiscale minimo a titolo, unicamente, di accisa.  In  termini\nsostanziali, la distinzione non appare foriera di reale utilita\u0027, nel\nsenso che  l\u0027accisa  minima  contribuisce  a  realizzare,  nella  sua\ninterazione con l\u0027iva, l\u0027onere  fiscale  minimo,  ossia  il  prelievo\nfiscale complessivo  minimo  applicato  sulle  sigarette  immesse  in\nconsumo. Non a caso, l\u0027importo dell\u0027OFM, per come applicato  dall\u0027ADM\nnelle  determinazioni  impugnate  e   nelle   allegate   tabelle   di\nripartizione, e\u0027 calcolato come somma tra accisa globale e iva. \n    A seguito dell\u0027entrata in  vigore  della  legge  n.  145  del  30\ndicembre 2018, l\u0027art. 39-octies, co. 6, del  decreto  legislativo  n.\n504/95 e\u0027 stato modificato, come detto, nel senso  di  predeterminare\nin   modo   automatico   l\u0027entita\u0027   dell\u0027onere    fiscale    minimo,\nparametrandolo ad una percentuale  -  successivamente  modificata  in\nmisura sempre crescente (98,10% per il 2023  e  98,80%  dal  2025)  e\nprossima al 100% - dell\u0027entita\u0027 corrispondente alla somma dell\u0027accisa\nglobale (accisa specifica e ad accisa ad valorem) e dell\u0027imposta  sul\nvalore  aggiunto,  calcolate  a  loro  volta   con   riferimento   al\nPMP-sigarette. \n    Il regime dell\u0027onere fiscale minimo va,  quindi,  completato  con\nl\u0027esame dei commi 7 e 8 del predetto art. 39-octies, per effetto  dei\nquali sulle sigarette grava il prelievo a  titolo  di  onere  fiscale\nminimo finche\u0027, al crescere del prezzo  del  prodotto,  tale  importo\ndetermina  il  prelievo  fiscale  complessivo  (composto  dall\u0027accisa\nglobale e dall\u0027iva) fino alla concorrenza del c.d. prezzo di parita\u0027,\nossia della fascia di prezzo delle sigarette a partire dal  quale  si\napplicano le imposte in via ordinaria. \n    L\u0027ADM ha dato  applicazione  alla  nuova  formulazione  dell\u0027art.\n39-octies,  pubblicando  annualmente  di  dati  di   riferimento   ed\nesponendo, nelle relative tabelle allegate alle varie  determinazioni\nadottate, la ripartizione dei prezzi, fra imposte e aggi al fornitore\ned al venditore, per ciascun livello di prezzo  delle  sigarette  per\nchilogrammo convenzionale. \n    Prendendo  ad   esempio   la   determinazione   applicabile   per\nl\u0027annualita\u0027 2020 (prot. n. 14359 del 13.1.2020) ed in particolare la\ntabella di ripartizione allegata, si evince che, a fronte di  un  PMP\nsigarette di euro 252,00 euro  e  di  un  OFM  pari  ad  euro  188,74\n(calcolato nella misura del 96,22% della somma dell\u0027accisa globale  e\ndell\u0027imposta  sul  valore  aggiunto  calcolate  con  riferimento   al\nPMP-sigarette), a partire dalla  fascia  di  prezzo  di  vendita  del\nprodotto piu\u0027 bassa  per  chilogrammo  convenzionale  (euro  210,00),\nl\u0027onere fiscale complessivo (sommando quindi accisa globale e iva) si\nmantiene sempre costante, in misura pari a 188,74 euro  (applicandosi\nquindi l\u0027OFM), fino al prezzo  di  parita\u0027  (nella  fattispecie  euro\n242), prossimo al PMP (euro 252). \n    Lo scenario non muta se  si  considera  l\u0027annualita\u0027  2021  (rif.\ndeterminazione prot. n. 16500 del 16.1.2021), con il PMP  fissato  ad\neuro 258 e l\u0027OFM ad euro 193,21, che si applica  fino  al  prezzo  di\nparita\u0027 di euro 247,50, prossimo al PMP (euro 258). \n    La  fissita\u0027  del  prelievo  fiscale  complessivo  nella   fascia\ncompresa tra il prodotto di fascia bassa e  quelli  di  fascia  media\n(collocati in prossimita\u0027 del prezzo di parita\u0027, a sua volta prossimo\nal prezzo medio ponderato) e\u0027 assicurato, in ossequio al disposto  di\ncui ai commi 7 e 8 del prefato art. 39-octies, dalla «correzione»  al\nribasso dell\u0027accisa  globale  (giacche\u0027  questa  deve  compensare  il\nprelievo per l\u0027iva, crescente in quanto proporzionale al prezzo), che\npertanto assume, fino al prezzo di  parita\u0027,  carattere  decrescente,\npur al variare in aumento dei prezzi di vendita. E anche per le fasce\ndi prezzo successive al prezzo c.d. di parita\u0027 (all\u0027incirca  fino  al\nprezzo di vendita coincidente  con  il  PMP)  l\u0027accisa  prelevata  e\u0027\ninferiore rispetto a quella dovuta per le sigarette vendute al prezzo\npiu\u0027 basso (cosi\u0027, ad esempio,  nella  determinazione  ADM  afferente\nall\u0027annualita\u0027 2020, si  rileva  che,  per  le  sigarette  di  prezzo\nminimo, pari a 210 euro, l\u0027accisa globale e\u0027  pari  ad  euro  150,86,\nmentre l\u0027accisa prelevata sulle sigarette  vendute  al  prezzo  medio\nponderato (euro 252) e\u0027 inferiore (euro 150,70)). \n    Al di sopra del prezzo di  parita\u0027,  invece,  l\u0027accisa  torna  ad\navere un andamento via  via  crescente  al  crescere  dei  prezzi  di\nvendita. Nel complesso, se l\u0027accisa applicata  al  prezzo  minimo  di\nvendita (210 euro nella determinazione relativa al 2020) e\u0027  di  euro\n150,86, osserviamo che solo al di sopra del PMP (252  euro)  l\u0027accisa\nglobale prelevata e\u0027 superiore a tale importo e cresce  ulteriormente\nal crescere dei prezzi che si situano al di sopra del PMP. \n    In sintesi, quindi, la legge n. 145/2018 (come anche quelle  che,\nsuccessivamente, hanno confermato la logica introdotta dalla legge di\nbilancio per il 2019 ed hanno modificato l\u0027art.  39-octies,  co.  6),\nnel prevedere l\u0027utilizzo di aliquote assai elevate (prossime al 100%,\ncon tendenza peraltro sempre crescente) da applicare  all\u0027imposizione\nglobale e  da  riferire  al  PMP-sigarette  (ossia  al  prezzo  medio\nponderato di  mercato  delle  sigarette  stesse)  ha  determinato  il\nsostanziale  allineamento  del  prelievo  fiscale  complessivo  delle\nsigarette di fascia di prezzo piu\u0027 bassa a quelle  di  fascia  media.\nL\u0027allineamento della pressione fiscale, come risulta  evidente  dalla\nlettura delle tabelle prodotte  dall\u0027ADM  in  allegato  alle  gravate\ndeterminazioni, si applica ad un largo intervallo di prezzo, ossia  a\npartire dai prodotti di prezzo  piu\u0027  basso  fino  a  quelli  che  si\nsituano in corrispondenza del c.d. prezzo di  parita\u0027,  a  sua  volta\nprossimo al prezzo medio ponderato. \n    Questo Tribunale, esaminata la tematica in esame e  tenuto  conto\ndelle  osservazioni  palesate  dalla  Corte  costituzionale  con   la\nsentenza n. 220/2023, ritiene, dunque, che persista la non  manifesta\ninfondatezza  della  questione   di   compatibilita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 39-octies, commi 6,  7  e  8  del  decreto  legislativo  n.\n504/95, nella versione introdotta con legge  n.  145/2018  e  s.m.i.,\nessenzialmente nella misura in cui, per il tramite  dell\u0027allineamento\nforzoso  del  prelievo  fiscale  minimo,   finisce   per   comportare\nl\u0027allineamento tendenziale dei prezzi, influenzati in  massima  parte\ndagli oneri fiscali, dei prodotti di fascia piu\u0027 bassa  a  quelli  di\nfascia media (prossimi  al  PMP),  in  modo  peraltro  automatico  ed\neccentrico rispetto alla precipua  finalita\u0027  dell\u0027istituto  dell\u0027OFM\n(la tutela della salute umana e il corretto funzionamento del mercato\ninterno). \n    A tale effetto concorrono  tutte  e  tre  le  disposizioni  sopra\ncitate: \n        il co. 6, che fissa l\u0027OFM stabilendo  una  percentuale  assai\nelevata, prossima al 100%, rispetto all\u0027imposte dovute,  e  calcolate\nin rapporto al prezzo medio ponderato delle sigarette; \n        il co. 7, quando  sancisce  che  l\u0027onere  fiscale  minimo  si\napplica fino alla soglia crescente di prezzo del prodotto in  cui  il\nprelievo ordinario diventa superiore all\u0027OFM; \n        il co. 8, allorche\u0027, nello stabilire  che  l\u0027accisa  e\u0027  pari\nalla differenza fra l\u0027onere fiscale e l\u0027iva, implicitamente prescrive\nche, nelle fasce di prezzo a cui si applica l\u0027onere  fiscale  minimo,\ne\u0027 la correzione (in senso decrescente  al  variare  in  aumento  dei\nprezzi) che compensa il maggior prelievo  per  iva  sui  prodotti  di\nfascia piu\u0027 alta di prezzo (in  quanto  proporzionale  al  prezzo  di\nvendita) e che, quindi, cristallizza, nell\u0027intervallo compreso fra il\nprodotto di fascia piu\u0027 bassa e quello di fascia media, l\u0027entita\u0027 del\nprelievo fiscale complessivo, determinando, quale  effetto  economico\nfinale, l\u0027allineamento tendenziale  dei  prezzi  di  fascia  bassa  a\nquelli di fascia media, in quanto  entrambi  gravati  dalla  medesima\nimposizione (l\u0027OFM, appunto). E\u0027 per tale  ragione,  quindi,  che  le\nsocieta\u0027 ricorrenti, produttori di fascia bassa, lamentano che l\u0027OFM,\nper  come  costruito  dal  legislatore  nazionale,  li   renda   poco\ncompetitivi  rispetto  ai  produttori  di   fascia   medio/alta   (le\nmultinazionali  oligopoliste),  costringendoli  ad  alzare  in   modo\nsignificativo il livello dei prezzi (recte, a dover subire il forzoso\ninnalzamento dei prezzi), pur avendo la possibilita\u0027 di immettere sul\nmercato, in modo competitivo, sigarette ad un prezzo piu\u0027 basso. \n    Non si mette in discussione la scelta del  legislatore  nazionale\ndi  istituire  un  onere  fiscale  minimo,  bensi\u0027  la  modalita\u0027  di\ndeterminazione dello stesso per il  tramite  di  un\u0027impostazione  che\nfinisce per  determinare  una  perturbazione  del  mercato,  rendendo\nomogeneo il livello della tassazione per una  consistente  fascia  di\nprodotti (quelli di fascia piu\u0027 bassa rispetto  a  quelli  di  fascia\nmedia, ossia situati in prossimita\u0027 del PMP) attraverso la previsione\ndi un sistema di accisa decrescente, in modo  automatizzato  e  senza\npossibilita\u0027 per l\u0027ente pubblico di riferimento di verificare  se  il\nlivello, in corrispondenza del quale (in applicazione della legge) si\nfissa l\u0027OFM, soddisfi o meno l\u0027interesse pubblico alla  tutela  della\nsalute e della stabilita\u0027 del mercato e, quindi,  della  concorrenza,\nper l\u0027effetto penalizzando in modo  ingiustificato  i  produttori  di\nfascia economica inferiore. \n    Ad avviso di questo Tribunale, la normativa  nazionale  sull\u0027OFM,\ncome sopra rappresentata e analizzata, viola le previsioni, stabilite\ndalla Direttiva, di neutralita\u0027 dell\u0027impatto fiscale e di tutela  del\nmercato e della concorrenza, di cui all\u0027art. 7, par. 2, 3 e 4  (quali\nnorme interposte), siccome  da  interpretarsi  anche  alla  luce  dei\nconsiderando nn.ri 9, 10, 12, 13 e 14, e quindi anche gli  articoli11\ne 117 della Costituzione, atteso che: \n        in  contrasto  con  i  suddetti  principi,  impatta  in  modo\nperturbativo sui prezzi di vendita delle sigarette, in quanto, stante\nl\u0027applicazione  di  un\u0027aliquota  della   tassazione   assai   elevata\napplicata sulle imposte prelevate e calcolate in rapporto  al  prezzo\nmedio ponderato, determina l\u0027allineamento dei prezzi delle  sigarette\ndi fascia  bassa  a  quelli  di  fascia  media,  sfavorendo  in  modo\nconsistente quelli di fascia bassa. Sotto  tale  profilo,  determina,\naltresi\u0027, la violazione dell\u0027art. 7, par. 3  della  Direttiva,  nella\nmisura in cui i prezzi di vendita non riflettono quelli  di  cessione\ndei produttori, ma aumentano  in  modo  sensibile  quelli  di  fascia\nbassa, a danno  dei  produttori  di  quest\u0027ultime,  che  non  possono\npertanto essere competitivi  con  le  multinazionali  (che  producono\nsigarette di prezzo medio/elevato); \n        in contrasto con l\u0027art. 7, par. 2, determina il  prelievo,  a\ntitolo di accisa, in modo penalizzante per  le  sigarette  di  fascia\ninferiore, applicando un\u0027accisa in modalita\u0027 decrescente; \n        in contrasto con l\u0027art. 7, par. 4 della Direttiva,  introduce\nl\u0027OFM in modo automatizzato, senza  alcun  legame  con  la  finalita\u0027\ndell\u0027istituto,  ossia  l\u0027idoneita\u0027  a  tutelare   la   salute   umana\n(individuale e collettiva), potenzialmente  incisa  da  un  eccessivo\nconsumo di sigarette, e la  stabilitÃ\u{A0}-concorrenzialita\u0027  nel  mercato\nunionale, in violazione della  condizione  legittimante  ivi  apposta\n(«Nella misura in cui cio\u0027 risulti necessario»). \n    Con particolare  riguardo  agli  effetti  distorsivi  dell\u0027accisa\ndecrescente, occorre, inoltre, tenere in considerazione la  pronuncia\ndella Corte  di  Giustizia  UE  n.  C-428/13,  che  ha  contributo  a\ndelimitare i margini di autonomia degli Stati nel  recepimento  della\nDirettiva. In tale  pronuncia,  la  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea (cfr. par. n. 31-33-34 della sentenza)  ha  stigmatizzato  le\nprevisioni recate dalla previgente legislazione italiana  sulla  c.d.\naccisa minima penalizzante al 115% (rif. art. 39-octies, co.  4,  del\ndecreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall\u0027art.\n55, comma 2-bis, lettera c), della legge del 30 luglio 2010, n. 122),\nche prevedeva l\u0027applicazione di un\u0027accisa  globale  maggiore  per  le\nsigarette  di  prezzo  inferiore  a  210  euro,  rispetto  a   quella\ncomplessivamente   applicata   a   quelle    di    prezzo    compreso\nnell\u0027intervallo tra 210 e 243 euro per mille sigarette.  La  suddetta\nCorte ha affermato, fra l\u0027altro, che: \n        (par.  31)  «Quando  gli  Stati  membri  si  avvalgono  della\nfacolta\u0027 di introdurre un\u0027accisa minima,  conformemente  all\u0027art.  8,\nparagrafo  6,  della  direttiva  2011/64,  la  regolamentazione   che\nadottano deve inserirsi nel  contesto  definito  da  detta  direttiva\nsenza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l\u0027applicazione di  soglie\nd\u0027imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del  prezzo\ndelle sigarette comporterebbe distorsioni  alla  concorrenza  tra  le\ndifferenti sigarette e  sarebbe  quindi  contraria  all\u0027obiettivo  di\ngarantire il corretto funzionamento del mercato interno e  condizioni\nneutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64»; \n        (par. 33) «Infatti, nel procedimento principale, la decisione\nimpugnata indica, come emerge dalla tabella allegata  alla  medesima,\nche le sigarette della classe di prezzo piu\u0027 richiesta sono quelle il\ncui prezzo di vendita al pubblico ammonta a EUR 210 per mille pezzi e\nsulle quali e\u0027 prelevato, in  applicazione  dell\u0027accisa  globale,  un\nimporto di accisa, detto «importo di base»,  pari  a  EUR  122,85  al\nmigliaio. In forza dell\u0027art. 39-octies del decreto legislativo,  alle\nsigarette con un prezzo di vendita inferiore a quello della classe di\nsigarette piu\u0027 richiesta, dunque inferiore a EUR 210 al migliaio,  e\u0027\napplicata un\u0027accisa del 115 % dell\u0027importo di base, vale a  dire  del\n115 % di EUR 122,85, vale a dire  ancora  di  EUR  141,28  per  mille\npezzi.  In  tal  modo,  ai  sensi  della  normativa  italiana,  sulle\nsigarette il cui prezzo di vendita al pubblico e\u0027 inferiore a EUR 210\nal  migliaio  grava  un\u0027accisa  maggiore  di  quella   prevista,   in\napplicazione dell\u0027accisa globale, per le sigarette con un  prezzo  di\nvendita al pubblico compreso tra EUR 210 e EUR 243 per mille pezzi»; \n        (par. 34): «la normativa italiana attua dunque un sistema  in\ncui l\u0027importo prelevato sulle sigarette della classe di  prezzo  piu\u0027\nrichiesta,  in  applicazione  dell\u0027accisa   globale,   e\u0027   inferiore\nall\u0027importo prelevato a titolo  dell\u0027accisa  minima  sulle  sigarette\nmeno costose, con la conseguenza di creare distorsioni di concorrenza\ne di contravvenire agli obiettivi della direttiva 2011/64». \n    Ebbene, l\u0027art. 39-octies, secondo il regime di cui ai commi 6,  7\ne 8, sembra contravvenire alla Direttiva anche per come  interpretata\ndalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia, nella misura in  cui\nproduce un effetto distorsivo del gioco concorrenziale, a  danno  dei\nproduttori  di  sigarette  di  fascia  bassa  ed  a  vantaggio  degli\noligopolisti, che sono in grado  di  alzare  in  modo  efficiente  il\nprezzo delle sigarette e di  vendere  ad  un  prezzo  maggiore  senza\nperdere quote di mercato. \n    La citata norma nazionale, infatti, introduce  un  meccanismo  di\naccisa decrescente, penalizzante per le imprese che offrono sigarette\ndi fascia bassa, che, sterilizzando l\u0027imposizione complessiva per una\nfascia ampia di prodotti (ossia quelli compresi fra  il  prezzo  piu\u0027\nbasso e quello di fascia media, in quanto situato in prossimita\u0027  del\nPMP), finisce per rendere di fatto tendenzialmente allineati i prezzi\ndei prodotti in questione, alterando la concorrenza. Data la notevole\nampiezza dell\u0027intervallo dei prezzi allineati, e\u0027 evidente che, da un\nlato, l\u0027alterazione del gioco concorrenziale e\u0027 assai ampia,  e  che,\nda un altro, l\u0027OFM non conserva piu\u0027  alcun  legame,  in  termini  di\nadeguatezza e  ponderazione,  con  la  necessita\u0027  di  apprestare  un\nrimedio  sanitario  in  ordine  alla   eccessiva   diffusione   delle\nsigarette, tenuto conto dell\u0027impossibilita\u0027 di interventi di verifica\ned eventuale «correzione» da parte delle Autorita\u0027. \n    E\u0027, dunque, l\u0027intero meccanismo di  funzionamento  dell\u0027OFM,  per\ncome realizzato dal legislatore  italiano  con  i  commi  6,  7  e  8\ndell\u0027art.  39-octies,  ad  essere  in  discussione  in   termini   di\ncompatibilita\u0027 con la Direttiva e, indirettamente, con i principi del\nTrattato sull\u0027Unione europea sulla concorrenza. In  tale  ottica,  la\nscelta di utilizzare il PMP-sigarette quale  base  imponibile  appare\ncritica non in  se\u0027,  bensi\u0027  in  quanto  applicata  senza  possibili\ninterventi correttivi  e,  soprattutto,  in  combinato  disposto  con\naliquote assai elevate, prossime al 100%  delle  imposte,  che,  come\ndetto, schiacciano l\u0027imposizione globale (ergo i prezzi dei prodotti)\ndal livello basso fino a  quello  medio,  attraverso  l\u0027utilizzo  del\nmeccanismo dell\u0027accisa decrescente, sopra descritto. \n    Ad  avviso  del  Tribunale,  richiamate  le  considerazioni   che\nprecedono, non e\u0027 pertanto manifestamente infondata la  questione  di\ncompatibilita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del\ndecreto legislativo n. 504/95 con la Direttiva e con  i  principi  di\nlibera concorrenza e proporzionalita\u0027 di cui al Trattato  sull\u0027Unione\nEuropea ed al Trattato sul  funzionamento  dell\u0027Unione  Europea,  nei\ntermini di seguito riepilogati: \n        1) la Direttiva intende garantire, anche per le sigarette, il\ncorretto  funzionamento  del  mercato  interno   in   condizioni   di\nneutralita\u0027 e libera formazione dei prezzi. Tale volonta\u0027, piu\u0027 volte\nmenzionata nei considerando di cui ai nn.ri 9,10,  12,13,  14,  trova\nespresso riconoscimento nell\u0027art. 7, par. 3, allorche\u0027 si dispone, in\ntermini generali, che «Nella fase  finale  dell\u0027armonizzazione  delle\nstrutture, e\u0027 stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo\nstesso rapporto tra l\u0027accisa specifica  e  la  somma  dell\u0027accisa  ad\nvalorem e dell\u0027imposta sul volume d\u0027affari, in modo che la gamma  dei\nprezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei  prezzi\ndi  cessione  dei  produttori».  Il  meccanismo  dell\u0027OFM,  per  come\napplicato   dal   legislatore   nazionale,    altera    sensibilmente\nl\u0027equilibrio dei prezzi, determinando l\u0027allineamento tendenziale  dei\nprezzi dei prodotti piu\u0027 bassi per  un  lungo  intervallo  di  prezzi\n(ossia fino a quelli di fascia media), penalizzando i  produttori  di\nfascia bassa; \n        2)  ulteriormente,  il  meccanismo  dell\u0027accisa   decrescente\nappare in contrasto  con  l\u0027art.  7,  par.  2,  laddove  prevede  che\n«L\u0027aliquota dell\u0027accisa ad valorem e l\u0027importo dell\u0027accisa  specifica\ndevono  essere  uguali  per  tutte   le   sigarette».   La   predetta\ndisposizione stabilisce, in sostanza, che la componente proporzionale\ndell\u0027accisa (ossia quella c.d. ad valorem, con la relativa  aliquota)\nsia identica  per  tutte  le  sigarette  (quindi  a  prescindere  dal\nrelativo livello di prezzo), talche\u0027 il gettito da accisa ad  valorem\ndovrebbe essere proporzionale al prezzo, variando in aumento  e  solo\nin ragione di esso. Quanto all\u0027accisa specifica, fissa per unita\u0027  di\nprodotto, la disposizione prevede che l\u0027importo  (ossia  il  prelievo\nfinale) sia identico, quindi sia invariabile rispetto alla variazione\ndel prezzo di vendita  delle  sigarette.  Ma  allora  si  dira\u0027 -  se\nl\u0027accisa specifica dovrebbe essere invariabile rispetto al prezzo  di\nvendita  e  quella  ad  valorem  proporzionale  al   prezzo   (stante\nl\u0027invariabilita\u0027 della relativa aliquota), l\u0027accisa globale  dovrebbe\nessere necessariamente crescente al crescere dei prezzi  di  vendita,\nper effetto della componente ad valorem, proporzionale al prezzo.  Al\ncontrario, nel sistema delineato dall\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8,\nl\u0027accisa  globalmente  applicata  e\u0027  decrescente,  (perlomeno)   dal\nlivello minimo a quello medio dei prezzi delle sigarette; \n        3) l\u0027assetto normativo nazionale dell\u0027OFM  sembra,  altresi\u0027,\nin contrasto con l\u0027art. 7, par. 4 della Direttiva,  che  consente  di\nprevedere un onere fiscale minimo, ma solo «Nella misura in cui  cio\u0027\nrisulti necessario». Sul significato di tale espressione, si e\u0027  gia\u0027\ndiffusamente chiarito che, in un sistema improntato alla  neutralita\u0027\ndell\u0027imposizione fiscale, la previsione  dell\u0027onere  fiscale  minimo,\npur a fronte di un oggettivo impatto sui prezzi, si giustifica  nella\nduplice ottica di stabilizzazione dei  prezzi  nel  mercato  unionale\n(quindi in una logica pro-concorrenziale) e di presidio sanitario per\ncontrastare il rischio di eccessiva diffusione  delle  sigarette.  In\naltri e piu\u0027 chiari termini, l\u0027OFM non  puo\u0027  dare  la  stura  ad  un\nmeccanismo di massiva (giacche\u0027 operante sull\u0027ampia fascia di  prezzo\ndal minimo al medio) sterilizzazione dei prezzi delle sigarette, come\ninvece  accaduto  nell\u0027ordinamento  nazionale.   L\u0027ordito   normativo\ndelineato dai commi 6, 7 e 8 dell\u0027art. 39-octies, oltre  a  prevedere\nl\u0027accisa decrescente, in contrasto con  le  previsioni  dell\u0027art.  7,\npar. 2 e 3, realizza un effetto anticoncorrenziale per  via  del  suo\nautomatismo,  scollegato  dall\u0027esigenza  di  contrastare,   in   modo\nadeguato  e  bilanciato,  l\u0027eccessivo  ribasso  dei  prezzi.   L\u0027ADM,\ninfatti, e\u0027 stata privata della possibilita\u0027, prevista nel previgente\nregime, di modulare, sia in aumento che in diminuzione, la formula di\ncalcolo dell\u0027OFM. In tal modo, ad  esempio,  non  risulta  possibile,\nnell\u0027attuale sistema, per  l\u0027ente  pubblico  valutare  se  il  valore\ndell\u0027OFM, ricavato dalla pedissequa applicazione della formula di cui\nal co. 6, sia proporzionato o meno rispetto all\u0027esigenza  di  evitare\nun eccessivo ribasso dei prezzi. Ulteriormente, l\u0027ADM non e\u0027  ammessa\na verificare se il PMP-sigarette sia un valore in concreto congruo al\nfine di individuare il giusto livello dell\u0027imposizione minima  (ossia\nl\u0027OFM) e, per l\u0027effetto, de facto il prezzo minimo del  pacchetto  di\nsigarette. D\u0027altra parte, in un mercato  tipicamente  e  notoriamente\noligopolistico, come quello delle sigarette, non e\u0027  improbabile  che\nil prezzo medio ponderato risenta  delle  politiche  rialziste  degli\noligopolisti  e  che,  quindi,  l\u0027OFM  sia  fissato  ad  un   livello\ningiustificatamente alto, non connesso all\u0027esigenza di presidio della\nsalute umana. In tale contesto, oltre al gia\u0027 denunciato automatismo,\ngioca  un  ruolo  decisivo,  sicuramente,  anche  la  previsione   di\nun\u0027aliquota, per l\u0027OFM, assai elevata, in  quanto  prossima  al  100%\ndell\u0027imposizione globale, derivandone il sopra  rilevato  effetto  di\nallineamento del prezzo minimo al medio. \n    Da quanto precede si deduce anche la violazione dei  principi  di\nlibera concorrenza e di proporzionalita\u0027, rispettivamente  codificati\nall\u0027art.  101  Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione  europea  (e\nProtocollo n. 27)  e  all\u0027art.  4  Trattato  sull\u0027Unione  europea  (e\nProtocollo  n.  2),  dal  momento  che  la  normativa  nazionale   in\ncontestazione finisce per alterare il gioco  concorrenziale  a  danno\ndei produttori di fascia bassa, senza al contempo limitare il proprio\nimpatto in ordine a quanto  strettamente  necessario  per  la  tutela\ndella salute umana e del funzionamento del mercato. \n    Ad avviso del Tribunale, analizzando l\u0027articolato della Direttiva\nnon  esistono  previsioni  che  legittimano  le   previsioni   recate\ndall\u0027art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/95\nin tema di onere fiscale minimo, ove in particolare si consideri, con\nriferimento  alle  disposizioni  attenzionate   dalla   Corte   nella\nsuccitata sentenza, che: \n        l\u0027art.  7,  par.   4   non   stabilisce   le   modalita\u0027   di\ndeterminazione dell\u0027OFM; \n        l\u0027art.  8,  par.  6  prevede  la  possibilita\u0027  di  istituire\nun\u0027accisa minima, senza ulteriori declinazioni, salvo quelle  di  cui\nai precedenti par. 4 e 5; \n        l\u0027art. 8, par. 4, nel prevedere che l\u0027accisa specifica  possa\nspingersi fino al  76,5%  dell\u0027imposizione  globale  (sommando  cioe\u0027\naccisa specifica, accisa ad valorem e  iva),  non  incide  sul  modus\noperandi   per   il   calcolo   dell\u0027OFM,    che    dipende    invece\ndall\u0027applicazione di un\u0027aliquota (quella prevista dal co. 6 dell\u0027art.\n39-octies) rispetto all\u0027imposizione  complessiva  (accisa  globale  +\niva) e dal riferimento, per l\u0027accisa ad valorem e per l\u0027iva, al  PMP.\nL\u0027innalzamento (ipotetico) della  componente  specifica  dell\u0027accisa,\nentro i confini massimi indicati dalla norma europea,  avrebbe  quale\neffetto l\u0027aumento dell\u0027imposizione  complessiva  sulle  sigarette  e,\nquindi, sarebbe neutra sul calcolo dell\u0027OFM, nel senso che, a  fronte\ndi  un  maggior  prelievo  complessivo  sulle  sigarette,   salirebbe\nfisiologicamente anche  l\u0027importo  dell\u0027OFM,  senza  impatto  con  le\ntematiche  in  discussione,  atteso  che,  coerentemente,   salirebbe\nl\u0027imposizione e, per  l\u0027effetto,  il  livello  generale  di  tutti  i\nprezzi; \n        per ragioni analoghe a quelle di  cui  al  punto  precedente,\nl\u0027art. 10,  par.  2,  nel  prevedere  un  doppio  limite  all\u0027importo\ndell\u0027accisa minima globale (in valore assoluto e in  percentuale  sul\nPMP-sigarette), incide sicuramente sull\u0027entita\u0027  dell\u0027imposizione  ma\nnon sposta i termini della questione. Peraltro, il  vincolo  espresso\nin percentuale e\u0027  derogabile,  mentre  quello  formulato  in  valore\nassoluto  (euro  115)  e\u0027  manifestamente  irrilevante,  atteso   che\nl\u0027entita\u0027 dell\u0027accisa globale in Italia ammonta, volendo  considerare\nl\u0027annualita\u0027 2020 (con  tendenza  a  crescere),  ad  un  importo  ben\nsuperiore (circa 150 euro). \n    La   rappresentata   questione   di   costituzionalita\u0027   sarebbe\ncertamente rilevante. \n    Nei giudizi pendenti la pronuncia di illegittimita\u0027  della  Corte\ncomporterebbe infatti l\u0027invalidita\u0027 (sub species  di  nullita\u0027  o  di\nannullabilita\u0027) dei provvedimenti lesivi  della  posizione  giuridica\nsoggettiva dedotta in causa, con possibili riflessi  anche  sotto  il\nprofilo risarcitorio. \n    Il contrasto tra la disciplina europea  e  quella  nazionale  non\npuo\u0027 essere superato in via interpretativa, ostandovi sia l\u0027obiettiva\ndiversita\u0027 dei presupposti  applicativi  della  disciplina  nazionale\nrispetto  a  quella  europea,  che  il  tenore  letterale   dell\u0027art.\n39-octies, commi 6, 7 e 8 (tenore che non  lascia  adito  ad  ipotesi\nermeneutiche  diverse   da   quelle   avallate   dall\u0027ADM   in   sede\napplicativa). \n    Il contrasto non e\u0027, quindi, risolubile con la  non  applicazione\ndella normativa interna atteso che le pertinenti  disposizioni  della\nDirettiva non hanno  efficacia  diretta.  Trattandosi  di  disciplina\neuropea priva di efficacia  diretta  e  non  potendosi  risolvere  il\ncontrasto in via interpretativa, e\u0027 pertanto indispensabile sollevare\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    In conclusione, il  Collegio  ritiene  rilevante  ai  fini  della\ndecisione delle presenti controversie e non manifestamente  infondata\nla questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  39-octies,\ncommi 6, 7 e 8, del decreto legislativo  n.  504/1995,  in  relazione\nalla violazione degli articoli 11 e 117 della Cost., integrati  dalla\ndisciplina interposta dettata dall\u0027art. 7,  par.  2,  3  e  4,  della\nDirettiva 2011/64/UE, nonche\u0027 dai principi di libera concorrenza e di\nproporzionalita\u0027  ex  articoli   101   Trattato   sul   funzionamento\ndell\u0027Unione  europea  (con  il  Protocollo  n.  27)  e   4   Trattato\nsull\u0027Unione europea (con il Protocollo n. 2) e, pertanto, sottopone e\nrimette  alla  Corte  costituzionale   la   relativa   questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  nei  termini  sopra   esposti,   previa\nriunione dei giudizi in epigrafe ex art. 70 c.p.a.. \n    Conseguentemente dispone la sospensione dei presenti  giudizi  ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nSeconda), riuniti i giudizi indicati in epigrafe ex art.  70  c.p.a.,\nrimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale di cui in motivazione,  relativa  all\u0027art.  39-octies,\ncommi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. \n    Dispone la  sospensione  dei  presenti  giudizi,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Manda alla Segreteria della Sezione per tutti gli adempimenti  di\ncompetenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza\nalle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  Deputati\ne del Senato della Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  19\ngiugno 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Eleonora Monica, Presidente FF \n        Giovanna Vigliotti, Primo Referendario \n        Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore \n \n                        Il presidente: Monica \n \n                                                  L\u0027estensore: Nobile","elencoNorme":[{"id":"62201","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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