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K.. \n \nStraniero - Immigrazione - Trattenimento disposto dal questore del\n richiedente la protezione internazionale - Udienza per la convalida\n - Omessa previsione che il richiedente la protezione\n internazionale, prima di essere sentito dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria\n in sede di convalida del trattenimento, sia avvisato della\n possibilita\u0027 che le sue dichiarazioni siano utilizzate contro di\n lui - Mancata previsione della facolta\u0027 per il medesimo soggetto di\n non rendere dichiarazioni e di cio\u0027 di essere previamente avvertito\n - Mancanza di una disciplina sulle conseguenze derivanti dalla\n mancata formulazione di tali avvisi. \n- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della\n direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0027accoglienza dei\n richiedenti protezione internazionale, nonche\u0027 della direttiva\n 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e\n della revoca dello status di protezione internazionale), art. 6,\n comma 5, in combinato disposto con l\u0027art. 14, comma 4, del decreto\n legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni\n concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla\n condizione dello straniero). \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n CORTE D\u0027APPELLO DI TORINO \n Sezione settima civile \n \n Il consigliere Giacomo Marson ha pronunciato la seguente\nordinanza premesso che il Questore di Torino ha disposto il\ntrattenimento di Y K presso il centro di permanenza per i rimpatri di\nTorino con provvedimento del , ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto\nlegislativo n. 142/2015, chiedendone tempestivamente la convalida a\nquesta Corte d\u0027appello; \n \n Osserva \n \n All\u0027udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell\u0027art. 6,\ncomma 5 del decreto legislativo n. 142/2015, questo consigliere ha\nprovveduto a sentire il richiedente la protezione internazionale,\ncome previsto dall\u0027art. 14, comma 4, terz\u0027ultimo periodo, decreto\nlegislativo n. 286/1998, espressamente richiamato dall\u0027art. 6 citato. \n Y K e\u0027 stato trattenuto con provvedimento emesso dalla Questura\ndi Torino il , ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto legislativo n.\n142/2015, sulla base della ritenuta strumentalita\u0027 della domanda di\nprotezione internazionale formalizzata dal medesimo in pari data. \n In occasione dell\u0027udienza del 9 ottobre 2025, Y K e\u0027 stato\nsentito e ha dichiarato di essere in Italia dal e di avere avuto il\npermesso di soggiorno, che gli e\u0027 stato revocato quando e\u0027 stata\neseguita la condanna riportata per i delitti di maltrattamenti in\nfamiglia, atti persecutori e violenza sessuale, tutti commessi in\ndanno della medesima persona offesa, alla quale era legato\nsentimentalmente. \n Dopo la revoca del permesso di soggiorno, Y K non ha mai\nformalizzato istanza di protezione internazionale, fino al momento\ndella sua liberazione dal carcere, che e\u0027 concisa esattamente con\nl\u0027inizio del trattenimento presso il centro di permanenza per i\nrimpatri. \n Proprio per questo motivo, il richiedente la protezione\ninternazionale ha riferito di non avere alcun legame attuale con il\nterritorio italiano, ne\u0027 di svolgere attivita\u0027 lavorativa, ne\u0027 di\navere una rete familiare che renda ineseguibile il provvedimento di\nespulsione dal territorio dello Stato, atto che costituisce il primo,\nindefettibile presupposto del trattenimento. \n Y K ha dichiarato di avere mantenuto rapporti con il figlio nato\ndalla relazione con la persona offesa dei gravi reati per cui e\u0027\nstato recluso fin dal 4 luglio 2023, data in cui e\u0027 stata data\nesecuzione all\u0027ordine di carcerazione, ma soltanto attraverso\nvideochiamate, senza che risulti ormai da anni instaurata una\nconvivenza. \n Inoltre, anche prima di fare ingresso in carcere, il trattenuto\nera disoccupato (dal ) e ha dichiarato di aver vissuto «per strada». \n Considerato il tenore di queste dichiarazioni, assume valore\ndecisivo la valutazione della legittimita\u0027 costituzionale della\ndisciplina derivante dal combinato disposto degli art. 6, comma 5,\ndecreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, decreto legislativo n.\n286/1998, in relazione all\u0027omessa previsione della necessita\u0027 che,\nprima di essere sentito, il soggetto interessato sia avvisato\ndell\u0027eventualita\u0027 che le sue dichiarazioni potrebbero utilizzate\ncontro di lui; in relazione alla mancata previsione che il\nrichiedente la protezione internazionale possa avvalersi della\nfacolta\u0027 di non rendere dichiarazioni e di cio\u0027 venga previamente\navvertito; nonche\u0027 in relazione alla mancanza di una disciplina sulle\nconseguenze derivanti dalla mancata formulazione di questi avvisi. \n E\u0027 immediatamente possibile cogliere la rilevanza della questione\nche si intende prospettare rispetto al caso concreto. \n Sotto un primo profilo, in punto di diritto, non osta alla\nproposizione del presente incidente di costituzionalita\u0027 la peculiare\nnatura del procedimento di convalida del trattenimento, che e\u0027\nsottoposto ai brevi termini perentori previsti dal medesimo complesso\ndi norme sospettate di incostituzionalita\u0027 («Il giudice provvede alla\nconvalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive»\nal pervenimento degli atti, pena la cessazione di efficacia del\nprovvedimento del Questore). \n La sospensione del procedimento ai sensi dell\u0027art. 23, legge n.\n87/1953 non consente a questa Corte d\u0027appello di pronunciarsi sulla\nconvalida del trattenimento entro il termine imposto dalla legge,\nragione per cui deve ritenersi cessato ogni effetto del trattenimento\nai sensi del combinato disposto degli art. 6, comma 5, decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, penultimo periodo decreto\nlegislativo n. 286/1998. \n Per questo motivo merita precisare che, successivamente al\ndeposito della presente ordinanza, con separato provvedimento, verra\u0027\ndisposto il rilascio di Y K dal centro di permanenza per i rimpatri\nove si trova attualmente trattenuto. \n La questione concernente la possibilita\u0027 di sollevare incidente\ndi costituzionalita\u0027 anche in questi casi e\u0027 gia\u0027 stata piu\u0027 volte\nvalutata e risolta positivamente dalla Corte costituzionale, da\nultimo con la sentenza n. 96 del 2025 (punti 4. e seguenti del\n«Considerato in diritto»). \n In particolare, merita richiamare in questa sede il punto 2.1.\ndel «Considerato in diritto» della sentenza della Corte\ncostituzionale n. 212 del 2023, al quale puo\u0027 farsi in questa sede\nintegrale rimando per affermare che: «va pertanto riaffermato\nl\u0027interesse di colui che e\u0027 stato privato della liberta\u0027 personale a\nuna pronuncia sulla legittimita\u0027 del provvedimento restrittivo, pur\navendo egli, nelle more, riacquistato la liberta\u0027 (sentenza n. 54 del\n1993 e ordinanza n. 304 del 1991); e va altresi\u0027 ribadito che, quando\nil giudice dubiti della legittimita\u0027 costituzionale delle norme che\nregolano presupposti e condizioni del potere di convalida, la\ncessazione dello stato di restrizione non puo\u0027 essere di ostacolo al\npromovimento della relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale\n(sentenza n. 137 del 2020, punto 2.1. del Considerato in diritto)». \n Sotto un secondo profilo, occorre osservare che la normativa\nsospettata di illegittimita\u0027 costituzionale impone al giudice della\nconvalida di «sentire» previamente l\u0027interessato, se comparso. \n Deve ritenersi che l\u0027interlocuzione con questo soggetto, pur\nrispondendo a esigenze di garanzia e pur svolgendosi alla presenza di\nun difensore che lo assiste, necessariamente si risolve anche\nnell\u0027assunzione di informazioni, veicolate proprio dal diretto\ninteressato, potenzialmente nocive per lui, come puntualmente\navvenuto anche nel caso concreto. \n In altre parole, una volta prevista l\u0027interlocuzione con\nl\u0027Autorita\u0027 giudiziaria chiamata a valutare la legittimita\u0027 della\nprivazione della sua liberta\u0027 personale, si ritiene assolutamente\nnecessario tutelare il trattenuto attraverso il riconoscimento di un\nconsapevole diritto al silenzio, che attualmente non e\u0027 in alcun modo\ncontemplato dall\u0027ordinamento. \n Tale esigenza di tutela appare particolarmente stringente in\nragione della peculiare situazione in cui versa il richiedente la\nprotezione internazionale, della quale anche la Corte costituzionale\nsi e\u0027 gia\u0027 mostrata perfettamente consapevole. \n In particolare, nella sentenza n. 212 del 2023 la Corte\ncostituzionale ha avuto modo di sottolineare che: «nel caso di\nspecie, si e\u0027 di fronte alla fattispecie particolare dello straniero\nche e\u0027 anche richiedente asilo, il quale dunque si trova in una\nsituazione ancor piu\u0027 delicata, che richiederebbe un alto grado di\nprotezione, secondo le norme del diritto dell\u0027Unione europea (di cui\nalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE)». \n Le medesime norme che impongono al giudice della convalida di\nsentire il trattenuto sono completamente silenti a proposito delle\ngaranzie che devono presidiare questo incombente. \n Questo vuoto normativo non si ritiene possa essere colmato\nattraverso un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata delle\nnorme sospettate di incostituzionalita\u0027 proprio in ragione della\npeculiare posizione giuridica dello straniero trattenuto richiedente\nla protezione internazionale e del contesto in cui egli si trova nel\nmomento in cui deve essere sentito, come nel prosieguo si avra\u0027 modo\ndi specificare piu\u0027 dettagliatamente. \n In terzo luogo, la non manifesta irrilevanza della questione di\nlegittimita\u0027 prospettata puo\u0027 essere ritenuta anche con riferimento a\nconsiderazioni piu\u0027 strettamente attinenti al merito. \n Deve osservarsi che Y K ha reso dichiarazioni dal contenuto\ninequivocabilmente a se\u0027 sfavorevole, da sole idonee a dimostrare la\nfondatezza delle ragioni sulla cui base il Questore di Torino ha\ndisposto il trattenimento. \n Alla luce delle dichiarazioni rese dal trattenuto all\u0027udienza di\nconvalida del 9 ottobre 2025, sopra sommariamente riportate, emerge\nevidente la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la sua\ndomanda di protezione internazionale sia stata effettivamente\npresentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione\ndell\u0027espulsione. \n E\u0027 appena il caso di osservare l\u0027irrilevanza del fatto che alcune\ndelle informazioni riferite da Y K sono desumibili anche da altri\natti del procedimento, questione che, sotto alti profili comunque\nconnessi alla valutazione del diritto al silenzio che viene in\nrilievo anche nella presente sede, e\u0027 gia\u0027 stata risolta dalla Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 111/2023 (punto 3.5.1. del\n«Considerato in diritto»). \n Peraltro, molte delle circostanze riportate dal trattenuto nel\ncorso della sua escussione, come, per esempio, quelle relative alle\ncondizioni personali precedenti alla carcerazione, ai rapporti col\nfiglio e all\u0027individuazione della persona offesa dei reati per cui e\u0027\nstato detenuto, non erano desumibili dagli atti, ne\u0027 dal\nprovvedimento del Questore, invero motivato facendo esclusivo\nriferimento a clausole di stile, riproducenti il mero dato normativo. \n Il vuoto normativo denunciato con la presente ordinanza non si\nritiene colmato neppure dalla previsione della presenza del difensore\nall\u0027udienza in cui il trattenuto deve essere sentito, imposta dal\ncombinato disposto degli art. 6, comma 5, decreto legislativo n.\n142/2015 e 14, comma 4, decreto legislativo n. 286/1998. \n In assenza di una puntuale disciplina che regoli il diritto al\nsilenzio, infatti, neppure tale presidio di legalita\u0027 risulta\nsufficiente a garantire i diritti del soggetto privato della liberta\u0027\npersonale. \n Occorre anche evidenziare che, con riferimento al caso di specie,\ngli oneri informativi che si assumono violati non sono stati\ngarantiti nemmeno nel corso del procedimento amministrativo\nprodromico al trattenimento oggetto del giudizio che vede coinvolto Y\nK . \n Il provvedimento del Questore del 2 ottobre 2015, gia\u0027\nconvalidato dal Giudice di pace di Torino, fa doverosamente menzione\nal fatto che all\u0027ingresso nel centro di permanenza per i rimpatri\n«veerra\u0027 fornito opuscolo informativo di cui all\u0027art. 10, comma 1,\ndecreto legisltaivo n. 25/2008». \n Tale norma fa riferimento al diritto del richiedente la\nprotezione internazionale a ricevere informazioni a proposito «della\nprocedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il\nprocedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la\ndomanda degli elementi utili all\u0027esame». \n Per espressa previsione normativa, questo onere si ritiene\nadempiuto attraverso la consegna all\u0027interessato di un opuscolo\nappositamente redatto dalla Commissione nazionale, «secondo le\nmodalita\u0027 definite nel regolamento da adottare ai sensi dell\u0027articolo\n38» (art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008), che, fra le\naltre indicazioni, deve prevedere «i principali diritti e doveri del\nrichiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione\ninternazionale» (lettera b). \n Benche\u0027 l\u0027opuscolo materialmente consegnato a Y K non sia\nprodotto agli atti del procedimento, la consultazione delle fonti\naperte di internet consente di apprezzare come nessun cenno sia\ncontenuto in questo opuscolo al diritto al silenzio, ne\u0027 tanto meno\nalla possibilita\u0027 di comparire davanti all\u0027Autorita\u0027 giudiziaria per\nessere sentito («Quali sono i miei diritti di richiedente asilo?\nEssere informato: l\u0027ufficio di Polizia che riceve la tua domanda di\nprotezione internazionale ti informa sui tuoi diritti e doveri e su\nogni fase della procedura. Per qualsiasi ulteriore informazione\nrivolgiti ad un operatore legale del tuo centro di accoglienza o\ndelle associazioni di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati\npresenti sul territorio. In qualsiasi frase della procedura puoi\nsempre contattare anche l\u0027Alto Commissariato delle Nazioni Unite per\ni Rifugiati - UNHCR»). \n Risulta per cio\u0027 solo evidente che il trattenuto non ha mai\nricevuto alcuna informazione su un rilevantissimo corollario del\nproprio diritto a difendersi, che si ritiene debba essergli\nassicurato proprio in virtu\u0027 della privazione della liberta\u0027\npersonale patita. \n In conclusione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale che\nci si appresta a formulare si palesa rilevante nel presente\nprocedimento, anche perche\u0027 da ritenersi decisiva ai fini della\nvalutazione della fondatezza del provvedimento che questa Corte\nd\u0027appello e\u0027 chiamata a convalidare. \n Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione\nproposta, si rende necessaria una premessa di carattere generale. \n Tanto la giurisprudenza della Corte costituzionale, quanto quella\ndi legittimita\u0027 sono ormai da tempo unanimemente assestate nel senso\ndi affermare la natura limitativa della liberta\u0027 personale del\ntrattenimento dello straniero. \n In particolare, oltre alla recente sentenza della Corte\ncostituzionale n. 96 del 2025, tale principio e\u0027 stato affermato\nanche nella sentenza n. 212 del 2023, nella sentenza n. 127 del 2022\ne, in precedenza, anche nella sentenza n. 105 del 2001. \n Nel solco della medesima linea interpretativa si pone la Corte di\ncassazione, che ugualmente, ancora piu\u0027 di recente, ha ritenuto\n«pacifico» il fatto che la materia del trattenimento delle persone\nstraniere «prevedendo l\u0027intervento di atti che incidono sulla\nliberta\u0027 personale, concretizzi una forma di restrizione che presenta\nconnotazioni del tutto analoghe rispetto a quelle dettate... nella\nmateria della liberta\u0027 personale», giungendo a constatare che la\n«sostanziale assimilabilita\u0027 fra i due moduli restrittivi»\nrappresenta «un dato ormai acquisito, nella giurisprudenza\ncostituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimita\u0027\n(fra le tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 7 marzo 2025 - Rv.\n287568-03; Sez. 1, n. 15751 del 22 aprile 2025, Rv. 287812-01; Sez.\n1, n. 15757 del 22 aprile 2025, Rv. 287844-03; Sez. 1, n. 15746 del\n22 aprile 2025, Rv. 287810-01; Sez. 1, n. 15754 del 22 aprile 2025,\nRv. 287842-02)» (Cfr. Corte di cassazione, Sezione prima penale,\nordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025). \n Tale ricostruzione trova riscontro anche nella normativa e nella\ngiurisprudenza comunitarie. \n In particolare, la direttiva 2008/115/CE afferma al\n«considerando» 17 che «i cittadini di paesi terzi che sono trattenuti\ndovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno\nrispetto dei loro diritti fondamentali e in conformita\u0027 del diritto\nnazionale e internazionale». \n Partendo da questa premessa, anche la giurisprudenza della Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea e\u0027 orientata nel senso di ritenere\nche la nozione di trattenimento di un cittadino di un paese terzo\nimplica il suo confinamento in un luogo determinato, che lo priva\ndella liberta\u0027 personale e, in particolare evidenzia che tale\nsituazione implica una grave «ingerenza nel diritto alla liberta\u0027\nsancito all\u0027art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea» (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 novembre\n2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie\nen Veiligheid e X, paragrafo 75). \n Merita richiamare anche la sentenza della Corte Europea dei\nDiritti dell\u0027Uomo del 6 ottobre 2016 - Ricorsi nn. 3342/11, 3391/11,\n3408/11 e 3447/11 - Causa e altri c. Italia, che al paragrafo 70\nprevede: «quando si tratta di una privazione della liberta\u0027, e\u0027\nparticolarmente importante soddisfare il principio generale della\ncertezza del diritto. Di conseguenza, e\u0027 essenziale che le condizioni\ndi privazione della liberta\u0027 in virtu\u0027 del diritto interno siano\ndefinite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua\napplicazione, in modo da soddisfare il criterio di «legalita\u0027»\nstabilito dalla Convenzione, che esige che ogni legge sia\nsufficientemente precisa per permettere al cittadino - che\neventualmente potra\u0027 avvalersi di consulenti illuminati - di\nprevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze della causa,\nle conseguenze che possono derivare da un determinato atto\n(Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52, CEDU 2000-111, Je\u0026#x010d;ius\nc. Lituania, n. 34578/97, § 56, CEDU 2000-1X, e Mooren c. Germania\n[GC], n. 11364/03, § 76, 9 luglio 2009)». \n Muovendo da tali premesse, e\u0027 ineludibile la necessita\u0027 di\nvalutare se il sistema normativo delineato dal combinato disposto\ndegli art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4,\ndecreto legislativo n. 286/1998 risponda a tali principi. \n In particolare, la questione qui proposta concerne l\u0027escussione\ndel cittadino straniero richiedente la protezione internazionale,\ntrattenuto per ordine del Questore, prevista dalle norme appena\nrichiamate nel corso del procedimento di convalida attualmente svolto\ndavanti alla Corte d\u0027appello in composizione monocratica. \n Si ritiene che tale disciplina contrasti con i principi di cui\nagli ad. 24 comma 2 e 3 della Costituzione. Sotto il primo profilo,\nla non manifesta infondatezza della questione che si intende\nsottoporre all\u0027esame della Corte costituzionale puo\u0027 essere affermata\nin relazione al diritto al silenzio, che costituisce un corollario\ndel diritto alla difesa costituzionalmente garantito e riconosciuto\nanche dal diritto dell\u0027Unione europea. \n In particolare, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha\nrilevato che, benche\u0027 l\u0027ad. 6 della Convenzione per la salvaguardia\ndei Diritti dell\u0027Uomo e delle Liberta\u0027 fondamentali non menzioni\nespressamente il diritto al silenzio, quest\u0027ultimo costituisce una\nnorma internazionale generalmente riconosciuta, che si trova al\ncentro della nozione di equo processo e pone il giudicato al riparo\nda una coercizione abusiva da parte delle autorita\u0027, in quanto\ncontribuisce ad evitare errori giudiziari e a garantire il risultato\na cui mira tale norma (cfr. sentenza John Murray c. Regno Unito, 8\nfebbraio 1996, paragrafo 45). \n Del resto, nelle gia\u0027 richiamate sentenze Baranowski c. Polonia,\nn. 28358/95, paragrafi 50-52; Je\u0026#x010d;ius c. Lituania, n. 34578/97,\nparagrafo 56; Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, paragrafo 76, la\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo ha esplicitamente statuito che e\u0027\ndovere della legislazione nazionale quello di porre ogni soggetto che\nviene sottoposto a una privazione della liberta\u0027 personale «di\nprevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze della causa,\nle conseguenze che possono derivare da un determinato atto». \n Il non aver previsto che il trattenuto richiedente la protezione\ninternazionale, prima di essere sentito nel corso dell\u0027udienza di\nconvalida del trattenimento, venga avvisato della possibilita\u0027 che le\nsue dichiarazioni vengano utilizzate per motivare una privazione\ndella liberta\u0027 personale e della possibilita\u0027, proprio per questo, di\nastenersi dal rendere dichiarazioni si ritiene costituisca un\npregiudizio del diritto di difesa e, dunque, integri una violazione\ndegli art. 24, comma 2 della Costituzione e dell\u0027art. 6 della\nConvenzione per la salvaguardia dei Diritti dell\u0027Uomo e delle\nLiberta\u0027 fondamentali, applicabile anche alla materia dei\ntrattenimenti in virtu\u0027 di quanto sopra precisato attraverso il\nrimando a pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n La circostanza che la privazione della liberta\u0027 personale non\nderivi dalla commissione di un reato non puo\u0027 costituire ragione\nsufficiente a eliminare tale pregiudizio. \n Muovendo dalla «sostanziale assimilabiita\u0027 fra i due moduli\nrestrittivi», gia\u0027 a piu\u0027 riprese affermata dalla giurisprudenza\ncostituzionale e di legittimita\u0027, deve osservarsi che l\u0027art. 24 della\nCostituzione non pone alcuna distinzione di materia in quanto prevede\nal primo comma il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la\ntutela dei propri diritti e interessi legittimi, senza alcuna\nlimitazione e, correlativamente, statuisce al secondo comma\nl\u0027inviolabilita\u0027 del diritto di difesa in ogni stato e grado del\nprocedimento, vale a dire, ancora una volta, indipendentemente dalla\nnatura dei diritti che si intendono tutelare in giudizio. \n In altre parole, si ritiene che il diritto al silenzio,\nespressione del principio «nemo tenetur se detegere», corollario dei\ndiritti riconosciuti tanto dalla Costituzione italiana, quanto dalla\nnormativa dell\u0027Unione europea, trascende dall\u0027ambito penalistico\nstrettamente inteso e deve trovare applicazione anche nei casi in cui\nla limitazione alla liberta\u0027 personale derivi da una fonte\namministrativa, qual e\u0027 da considerare il provvedimento di\ntrattenimento del richiedente la protezione internazionale disposto\ndal Questore ai sensi dell\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142/2015. \n Quanto precede pare tanto piu\u0027 vero se si considera il grado\nestremamente elevato di pregiudizio per la liberta\u0027 personale che\nimplica il trattenimento nel centro di permanenza per i rimpatri, il\nfatto che tale misura e\u0027 astrattamente destinata a protrarsi per un\nperiodo non certo limitato di tempo (pari a dodici mesi, secondo\nquanto previsto dall\u0027art. 6, comma 8, decreto legislativo n.\n142/2015) e, stando a quanto espressamente indicato all\u0027art. 5, comma\n1, lettera F della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti\ndell\u0027Uomo e delle Liberta\u0027 fondamentali, legittima la privazione\ndella liberta\u0027 in quanto e\u0027 rivolta a «una persona contro la quale e\u0027\nin corso un procedimento d\u0027espulsione o d\u0027estradizione». \n Non e\u0027 casuale osservare che la disciplina del trattenimento dei\nrichiedenti la protezione internazionale, per quanto compatibile,\ncontempla esattamente i medesimi principi sanciti dall\u0027art. 6 della\nConvenzione per la salvaguardia dei Diritti dell\u0027Uomo e delle\nLiberta\u0027 fondamentali a garanzia dell\u0027«accusato». \n In particolare, il comma 3 di questa norma sancisce i diritti a\n«(a) essere informato, nel piu\u0027 breve tempo possibile, in una lingua\na lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi\ndell\u0027accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle\nfacilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi\npersonalmente o avere l\u0027assistenza di un difensore di sua scelta e,\nse non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito\ngratuitamente da un avvocato d\u0027ufficio, quando lo esigono gli\ninteressi della giustizia; (d) OMISSIS; (e) farsi assistere\ngratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua\nusata in udienza», vale a dire di godere delle medesime garanzie gia\u0027\nattualmente riconosciute al trattenuto. \n Con il prevedere che «ogni legge sia sufficientemente precisa»,\nanche la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ( e altri c. Italia nn.\n3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11, paragrafo 70, Baranowski c.\nPolonia, n. 28358/95, paragrafi 50-52; Je\u0026#x010d;ius c. Lituania, n.\n34578/97, paragrafo 56; Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03,\nparagrafo 76) sembra stigmatizzare il vuoto normativo che si sospetta\ndi illegittimita\u0027 costituzionale. \n Tutto cio\u0027 premesso, come gia\u0027 accennato, si ritiene che la\ngaranzia effettiva del diritto a non rendere dichiarazioni contro se\u0027\nstesso esiga la previsione di idonei strumenti procedurali, che ne\nassicurino il rispetto da parte dell\u0027Autorita\u0027 procedente. \n In analogia con la disciplina penalistica prevista a tutela della\npersona indagata sottoposta a interrogatorio (art. 64, commi 3 e\n3-bis del codice di procedura penale), tali strumenti possono essere\nindividuati, in primo luogo, nell\u0027integrare la disciplina relativa\nalla convalida del trattenimento del cittadino straniero richiedente\nla protezione internazionale prevedendo esplicitamente la necessita\u0027\ndi fornire al cittadino straniero richiedente la protezione\ninternazionale le necessarie informazioni, rendendolo edotto del\nfatto che le sue dichiarazioni potrebbero usate contro di lui. \n In seconda istanza, il pieno rispetto del diritto di difesa\ncostituzionalmente garantito impone di riconoscere espressamente al\nsoggetto trattenuto la facolta\u0027 di non essere sentito, pur comparendo\ncome suo diritto, proprio al fine di non trovarsi nella posizione di\nriferire circostanze a se\u0027 sfavorevoli e che di cio\u0027 venga\npreviamente avvertito. \n Tali profili si ritengono meritevoli di particolare\nconsiderazione in rapporto alla necessita\u0027 di controbilanciare la\npressione psicologica che inevitabilmente e\u0027 connessa a un incombente\nche, per espressa previsione normativa, si svolge «ove possibile, a\ndistanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l\u0027aula d\u0027udienza e\nil centro di cui all\u0027articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio\n1998, n. 286 nel quale egli [il richiedente la protezione\ninternazionale - n.d.e.] e\u0027 trattenuto». \n Il pieno rispetto del diritto al silenzio impone, infine, che\nl\u0027ordinamento preveda la sanzione processuale dell\u0027inutilizzabilita\u0027\ndi tutte le dichiarazioni rese dall\u0027interessato, allorche\u0027 questi\nobblighi procedurali siano stati violati. \n Nessuna di queste tutele e\u0027 attualmente contemplata nei casi di\ninterlocuzione del richiedente la protezione internazionale con il\ngiudice, nonostante tale incombente sia normativamente imposto nel\ncorso dell\u0027udienza di convalida del trattenimento, quando\nl\u0027interessato sia comparso. \n Deve ritenersi che da tali omissioni derivino conseguenze molto\nrilevanti sui diritti di difesa dell\u0027interessato, al quale non e\u0027\noggi riconosciuto un consapevole diritto al silenzio, pur a fronte\ndel fatto che tale diritto viene necessariamente in gioco tutte le\nvolte in cui il richiedente la protezione internazionale compare\ndavanti alla Corte d\u0027appello per la convalida del trattenimento e\npotrebbe trovarsi nella condizione di rendere dichiarazioni\nsuscettibili di essere utilizzate nell\u0027ambito di quel procedimento e,\ndunque, di patire una rilevante menomazione della sua liberta\u0027\npersonale anche motivata dal contenuto delle circostanze riferite\nquando viene sentito. \n Discende da cio\u0027 la ritenuta non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale appena prospettata in\nrelazione combinato disposto degli art. 6, comma 5, decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14 comma 4 decreto legislativo n. 286/1998\nper violazione dell\u0027art. 24, comma 2 della Costituzione, oltre\ndell\u0027art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti\ndell\u0027Uomo e delle Liberta\u0027 fondamentali. \n Sotto altro profilo, la «sostanziale assimilabilita\u0027» fra la\nmateria del trattenimento delle persone straniere e quella della\nliberta\u0027 personale di matrice penalistica, costantemente affermata\ndalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita\u0027 e data ormai\nper «pacifica», impone di rilevare come la disciplina prevista in\ntema di convalida del trattenimento dei richiedenti la protezione\ninternazionale presenti profili di irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento rispetto a quella dettata a tutela delle persone indagate\no imputate nel procedimento penale. \n Si e\u0027 gia\u0027 avuto modo di evidenziare, ma merita ribadire anche in\nquesta sede, che la Corte costituzionale ha descritto la materia\ndisciplinata dall\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 come una\n«fattispecie particolare dello straniero che e\u0027 anche richiedente\nasilo, il quale dunque si trova in una situazione ancor piu\u0027\ndelicata, che richiederebbe un alto grado di protezione, secondo le\nnorme del diritto dell\u0027Unione europea (di cui alle direttive\n2013/32/UE e 2013/33/UE)» (cfr. sentenza n. 212 del 2023). Tale\nprecisazione si ritiene particolarmente rilevante in quanto dimostra\ncon ancora maggiore evidenza il carattere irragionevole della minore\ntutela che l\u0027ordinamento appresta a questi soggetti rispetto a quella\ndelle persone sottoposte a indagini o imputate, pur a fronte della\nidentica situazione di grave pregiudizio per la liberta\u0027 personale\nche tutti questi soggetti si trovano a subire. \n A causa della sua incompletezza, la disciplina che in questa sede\nsi intende censurare di illegittimita\u0027 costituzionale presenta,\npertanto, profili di irragionevole disparita\u0027 di trattamento,\ncontrastanti con il principio di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n Infatti, il combinato disposto degli art. 6, comma 5, decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, decreto legislativo n.\n286/1998 prevede una disciplina che regola in modo diverso situazioni\ndefinite anche dalla Corte di cassazione come connotate da\n«sostanziale assimilabilita\u0027», quanto meno con riferimento agli\neffetti, o, meglio, omette di prevedere e con cio\u0027 regola in modo\ndiverso. \n In ragione di cio\u0027, e\u0027 ragionevole ritenere che, oltre agli\neffetti, anche le garanzie che assistono i soggetti accomunati dal\nrischio di veder limitata la propria liberta\u0027 personale debbano\nessere assicurate in egual misura nel corso dei procedimenti (i «due\nmoduli restrittivi» «sostanzialmente» assimilabili, secondo\nl\u0027ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025 della Corte di cassazione,\nSezione prima penale precedentemente citata) che li vedono\nrispettivamente coinvolti. \n In conclusione, alla luce di tutto quanto in qui esposto, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale oggetto della presente\nordinanza risulta non manifestamente infondata. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 Costituzione e 23, legge n. 87/1953,\ndichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale del combinato disposto degli art. 6,\ncomma 5, decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, decreto\nlegislativo n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che, prima di\nessere sentito dall\u0027Autorita\u0027 giudiziaria in sede di convalida del\ntrattenimento, il richiedente la protezione internazionale sia\navvisato della possibilita\u0027 che le sue dichiarazioni siano utilizzate\ncontro di lui; nella parte in cui non riconosce espressamente al\nmedesimo soggetto la facolta\u0027 di non essere sentito, pur comparendo e\ndi cio\u0027 venga previamente avvertito; nonche\u0027 nella parte in cui non\ndisciplina le conseguenze derivanti dalla mancata formulazione di\nquesti avvisi, per violazione degli art. 24 comma 2 e art. 3 della\nCostituzione; \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n Sospende il procedimento n. 1245/2025 R.G.C. sino all\u0027esito del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n Ordina la notificazione della presente ordinanza alla Presidente\ndel Consiglio dei Ministri; \n Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento; \n Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti del\npresente procedimento; \n Manda alla cancelleria per quanto di competenza. \n Torino, 10 ottobre 2025 \n \n Il consigliere: Marson","elencoNorme":[{"id":"63822","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero_legge":"286","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;286~art6"},{"id":"63832","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;286~art14"}],"elencoParametri":[{"id":"80130","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80131","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80184","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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