GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/68

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(violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen.\u0026nbsp;– Disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena minima edittale – Contrasto con l’intero impianto normativo che regola il\u0026nbsp;processo penale minorile, avente come finalità\u0026nbsp;il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale – Contrasto con la normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema di giustizia penale a misura del minore informato al principio di proporzionalità e al principio del minimo intervento – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"A.K. 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(violenza  sessuale),\n  nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448\n  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale  a  carico  di\n  imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n                  TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI \n \n    Il G.U.P. del Tribunale per  i  Minorenni  di  Bari,  riunito  in\ncamera di consiglio, nelle persone dei sigg.: \n        dott.ssa Francesca Stilla Presidente; \n        dott. Edgardo Bisceglia giudice onorario; \n        dott.ssa Rosa Diana giudice onorario; \n    nel procedimento penale a carico di D. B. A. K. (nato  a  ...  in\ndata ...) imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 605, 609-bis,\n609-ter ultimo co.1 ipotesi perche\u0027, con diverse azioni esecutive  di\nun medesimo disegno criminoso, costringeva la minore G. M. , di  anni\n13, a subire atti sessuali privandola  altresi\u0027  della  sua  liberta\u0027\npersonale e, piu\u0027 specificamente, dopo averla invitata da sola presso\nun  locale  nella  sua  disponibilita\u0027,  l\u0027abbracciava,  le   toccava\nripetutamente il  seno  e  la  schiena  e  la  baciava  sulle  labbra\nnonostante il suo dissenso, agendo altresi\u0027 con violenza,  consistita\nnel prenderla in braccio obbligandola  a  sedersi  su  uno  sgabello,\nnell\u0027afferrarla  per  il  collo  e  nel  porsi  davanti  alla   porta\nd\u0027ingresso per impedirle di uscire e comunque agendo repentinamente e\nprofittando della propria superiorita\u0027 fisica e dell\u0027assenza di altre\npersone, abbassandosi altresi\u0027 i pantaloni e le mutande  e  munendosi\ndi preservativi con  il  chiaro  intento  di  consumare  con  lei  un\nrapporto sessuale. In ... il ... \n    All\u0027udienza  preliminare  del  10   marzo,   l\u0027imputato   rendeva\ndichiarazioni spontanee, si sottoponeva all\u0027esame e  infine  chiedeva\nla sospensione del procedimento con avvio del programma trattamentale\ndi messa alla prova. \n    La difesa insisteva nella richiesta e chiedeva un breve rinvio al\nfine di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale del  comma\n5-bis dell\u0027art. 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.\n448/1988. \n    Il Collegio rinviava la  trattazione  del  presente  procedimento\nalla data del 24 marzo 2025. \n    La  difesa  della  parte  si  riportava  alla  memoria  difensiva\ndepositata in data 17 marzo 2024 e  chiedeva  che  venisse  sollevata\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale del  comma  5-bis  dell\u0027art.\n28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988. \n    Il pubblico ministero si associava alla richiesta della parte. \n    All\u0027esito dell\u0027udienza  odierna,  acquisite  le  richieste  delle\nparti, ha emesso la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    D. B. A. K.  ,  di  anni  15,  veniva  rinviato  a  giudizio  per\nrispondere del delitto di sequestro di persona e di violenza sessuale\naggravata  commessa  in  danno  della   minore   tredicenne   G.   M.\nQuest\u0027ultima, in sede di sommarie informazioni del 30 marzo  2024  ha\ndichiarato  di  avere  conosciuto  l\u0027imputato  in  occasione  di   un\nconcerto, di condividere la sua stessa passione di scrivere  testi  e\ndi comporre musica e di avere deciso di incontrarlo «per  scrivere  e\ncantare». La minore ha dichiarato: «dopo circa due settimane, durante\nle quali non ci eravamo scambiati messaggi, io  gli  ho  scritto  per\nchiedergli quando potevamo incontrarci per  scrivere  e  cantare.  Ci\norganizzammo per il giorno ... e in quella circostanza io chiesi a K.\nse poteva far sopraggiungere altri suoi amici; ma quando arrivai allo\nstudio di registrazione riscontrai che eravamo solo  io  e  lui.  Ivi\ngiunta io e K. abbiamo iniziato a scrivere la melodia della canzone e\nlui e\u0027 venuto dietro di me e mi ha abbracciato sfiorandomi con la usa\nmano il mio seno dx. Alla cosa io non ho dato peso pensando fosse  un\nerrore ma  subito  dopo  e\u0027  ritornato  sempre  da  dietro  e  mi  ha\nabbracciata e mi ha palpato il seno dx da sopra la maglietta;  subito\nio mi sono spostata con il corpo e lui e\u0027  ritornato  al  pianoforte.\nDopo poco K. mi si  e\u0027  avvicinato  e  si  e\u0027  seduto  su  una  sedia\nposizionata affianco a  quella  dove  ero  seduta  io  e,  in  quella\ncircostanza ha infilato la sua mano all\u0027interno della mia maglietta e\nmi ha toccato la schiena e subito dopo e\u0027 passato davanti  palpandomi\nprima il seno dx e poi quello sx. Io ho cercato di svincolarmi ma lui\nopponeva resistenza poiche\u0027 mi stringeva con un braccio; dopo essersi\nfermato una prima volta,  ha  ripreso  immediatamente  dopo  entrando\nproprio all\u0027interno del reggiseno e palpandomi entrambi  i  seni.  In\nquella circostanza sono riuscita a tirargli un morso al  polso  dx  e\nsolo cosi\u0027 lui si e\u0027 staccato. A questo punto poiche\u0027 ero infastidita\nda tale comportamento ho inventato una scusa per  potere  andare  via\novvero gli ho detto che mi stava chiamando mia madre e quindi, mentre\nstavo andando a prendere il  giubbotto  per  andare  via,  K.  si  e\u0027\nabbassato i pantaloni e le mutande mostrandomi il suo pene. A  questo\npunto io mi sono subito girata di spalle e l\u0027ho invitato  piu\u0027  volte\nad alzarsi i pantaloni. Ad un certo punto K. per farmi vedere che  si\nera alzato i pantaloni e\u0027 venuto davanti a me e  ho  riscontrato  che\neffettivamente li aveva alzati. Io ho cercato di andare via ma K.  si\ne\u0027 posizionato davanti alla porta d\u0027ingresso per impedirmi di  uscire\ne, ad un certo punto, mi ha preso in braccio di peso e  mi  ha  fatto\nsedere su uno sgabello. Io mi sono alzata per andare via dicendo a K.\nche mia madre mi stava cercando e lui,  per  tutta  risposta,  mi  ha\npresa per il collo e mi ha baciata sulle labbra  per  quattro  volte.\nDopo essere uscita fuori dallo studio per la tensione sono  scoppiata\na piangere e ho contattato un mio amico [...] preciso che  all\u0027inizio\ndel nostro incontro del giorno ... K. ha cercato  di  baciarmi  sulle\nlabbra non riuscendoci a causa della mia  reazione.  Aggiungo  ancora\nche subito ha uscito dalla tasca un pacchetto  che  ha  lanciato  sul\ntavolo che solo dopo ho riconosciuto contenere profilattici». \n    In occasione  dell\u0027udienza  del  10  marzo  2025,  A.  K.  D.  B.\nammetteva la commissione dei fatti contestati, sia pure precisando di\navere erroneamente supposto il consenso della minore,  si  dichiarava\nconsapevole della sofferenza arrecata alla vittima  e  richiedeva  la\nsospensione del procedimento con avvio della messa alla prova. \n    A tale proposito, l\u0027imputato dichiarava: «Ho  15  anni  e  quando\nsono  successi  i  fatti  avevo  poco  piu\u0027  di  14  anni.  Frequento\nl\u0027istituto professionale di servizi culturali dello spettacolo di ...\ne faccio il 1 anno. In tutte le materie ho la sufficienza sono  anche\nresponsabile di  classe.  Ho  conosciuto  la  ragazza  attraverso  la\nsorella di M. Lei e\u0027 una cantante e  volevamo  scrivere  una  canzone\ninsieme. E\u0027 iniziata un\u0027amicizia,  abbiamo  iniziato  a  scriverci  e\nsembrava che questa amicizia si stava evolvendo in qualcosa di  piu\u0027.\nHo iniziato ad uscire e l\u0027ho invitata a venire a casa  di  mio  nonno\nperche\u0027 a casa di mio nonno c\u0027e\u0027  uno  studio  di  registrazione.  Il\nmotivo era passare  del  tempo  insieme  e  registrare  una  canzone.\nSentivo che c\u0027era qualcosa d\u0027altro oltre l\u0027amicizia e  ho  deciso  di\nprovarci sfiorandola. Ai primi tocchi la ragazza non ha detto  niente\ne ho deciso di continuare. La ragazza dopo 5 minuti ha detto  di  no.\nHo deciso di fermarmi. Abbiamo continuato la serata e ci siamo  fatti\ndei selfie. Provengo da ... un piccolo paese dove tutti ci conosciamo\ne ho avuto l\u0027occasione di incontrarla il mese scorso. Mi sono scusato\ncon la ragazza perche\u0027 dal primo  momento  mi  sono  subito  pentito.\nAbbiamo subito  risolto  ma  non  ci  esco.  Nel  senso  che  abbiamo\ndimenticato la questione. Abbiamo deciso di fare  cosi\u0027  perche\u0027  lei\npensa di aver esagerato con la sua reazione,  ma  ritengo  che  avevo\nsbagliato io e le ho detto  che  ero  stato  io  a  sbagliare.  Avevo\nsbagliato perche\u0027 ero andato contro il suo consenso.  All\u0027inizio  ero\nignaro del suo dissenso ma quando mi ha detto di  no,  ho  deciso  di\nfermarmi. Queste sono le mie dichiarazioni». \n    In sede di esame, l\u0027imputato  precisava:  ADR:  «Confermo  quanto\npoc\u0027anzi dichiarato in sede di dichiarazioni spontanee e cioe\u0027 che al\nmomento in cui M. mi  ha  detto  di  no,  io  mi  sono  fermato».  In\nrelazione alle dichiarazioni rese dalla minore  M.  G.  il  30  marzo\n2024, dichiarava: ADR: «Ho gia\u0027 letto queste dichiarazioni e mi  sono\nsoffermato su tutti gli atti e in particolare sulla parte del morso e\nposso dire che non mi ricordo. La serata me la ricordo pienamente  ma\nquesto dettaglio del morso non lo ricordo proprio. \n    ADR: «Voglio spiegare il mio punto di vista. Ogni azione  che  la\nragazza ha percepito come violenta, e\u0027 frutto della mia inesperienza.\nE\u0027 la mia prima volta che facevo degli avance con lei e  in  generale\ne\u0027 una delle mie prime volte. Non ho ben compreso all\u0027inizio  il  suo\nno e questo mi ha portato ad abbassare i pantaloni ma non le  mutande\ncome ha detto perche\u0027 lei era girata. Solo a quel punto mi  e\u0027  stato\nchiaro il dissenso di M. \n    ADR Quanto ai baci che le ho dato sulle labbra posso dire che  io\navevo compreso che M. fosse contraria al rapporto sessuale e  non  ai\nbaci sulle labbra, anche perche\u0027 la fotografia l\u0027abbiamo fatta quando\nla ragazza stava andando via. \n    ADR: «Ho scattato una foto  che  non  e\u0027  agli  atti  ma  che  io\nconservo sul telefono. Anzi la foto e\u0027 stata scattata da  M.  con  il\nmio telefono alla fine della serata e  non  siamo  insieme.  Metto  a\ndisposizione del Collegio la fotografia scattata. La  fotografia  che\nmostro in realta\u0027 e\u0027 uno screenshot di una foto che  conservo  e  che\nmetto a disposizione di tutti.» \n    ADR: «Non faccio uso di sostanze stupefacenti. Ma ne ho fatto uso\nuna sola volta a ... era il secondo giorno di scuola, ho  fumato  una\ncanna e mi sono sentito male» [...] \n    ADR del difensore: «Ho compreso che la situazione e\u0027 sbagliata  e\ncio\u0027 che ho fatto e\u0027 sbagliato. Non mi sono piu\u0027 permesso ad avere un\ncontatto fisico con una ragazza  o  una  persona  senza  il  consenso\nesplicito. Con la ragazza e con tutti gli amici ho risolto. Ci  tengo\na dire che ho conosciuto delle ragazze che  sono  state  molestate  e\nsono stato vicino. Ho capito che ho  sbagliato  perche\u0027  sono  andato\ncontro il consenso di M. Con lei avevo un rapporto molto stretto. Ora\nnon ho alcun contatto con lei perche\u0027  andiamo  a  scuole  diverse  e\nabbiamo amici diversi». \n    Sulla  richiesta  di  messa   alla   prova,   appare   necessario\nevidenziare che il 15 novembre 2023, e\u0027 entrata in vigore la legge 13\nnovembre 2023, n.  159  che  ha  convertito,  con  modificazioni,  il\ndecreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano) recante\n«Misure urgenti di contrasto  al  disagio  giovanile,  alla  poverta\u0027\neducativa e alla criminalita\u0027 minorile». \n    L\u0027art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge 15  settembre\n2023, n. 123, convertito con modificazioni nella  legge  13  novembre\n2023, n. 159, con l\u0027introduzione del comma  5-bis  nell\u0027art.  28  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, secondo cui  «le\ndisposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  delitti  previsti\ndall\u0027art. 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate\nai sensi dell\u0027art. 576,  dagli  articoli  609-bis  e  609-octies  del\ncodice  penale,  limitatamente  alle  ipotesi  aggravate   ai   sensi\ndell\u0027art. 609-ter, e dall\u0027art. 628, terzo  comma,  numeri  2),  3)  e\n3-quinquies), del codice penale», ha escluso  l\u0027accesso  all\u0027istituto\ndella messa alla prova in relazione a determinate tipologie di reato,\ntra cui la violenza sessuale in danno di minorenne e dunque aggravata\nai sensi dell\u0027art. 609-ter del codice penale. \n    All\u0027udienza del 24 marzo 2025, la difesa  dell\u0027imputato  avanzava\nistanza di sospensione del  presente  procedimento  con  trasmissione\ndegli  atti  alla  Corte  costituzionale,  ritenuta  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della nuova formulazione dell\u0027art. 28 del decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988 per violazione degli articoli\n3, 24, 27 commi 1 e 3 e 31, comma 2 della Costituzione. \n    Il pubblico ministero riteneva  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata la  questione  di  illegittimita\u0027  costituzionale,  siccome\nposta dalla parte. \n    Cio\u0027 premesso, occorre verificare la rilevanza  e  non  manifesta\ninfondatezza della questione proposta. \n    Il vaglio di rilevanza della  questione  in  esame  attiene  alla\nverifica dell\u0027impossibilita\u0027, per il Giudice a quo, di  risolvere  il\ncaso pratico sottoposto alla sua attenzione, indipendentemente  dalla\nrisoluzione della questione stessa. \n    Ebbene, nel caso che occupa, il GUP del Tribunale per i minorenni\ndi Bari dovrebbe applicare il comma 5-bis dell\u0027art.  28  del  decreto\ndel  Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,  come  di   recente\nintrodotto dall\u0027art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge  15\nsettembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella  legge  13\nnovembre 2023, n. 159, per rigettare l\u0027istanza dell\u0027imputato  che  ha\nchiesto di beneficiare della messa alla prova. \n    La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova\nnon appare infatti accoglibile atteso che il comma 5-bis dell\u0027art. 28\ndel decreto del Presidente della  Repubblica  n.  448/1988,  come  di\nrecente  introdotto  dall\u0027art.  6,  comma  1,  lettera   c-bis)   del\ndecreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni\nnella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha escluso la messa alla  prova\nin relazione a determinate  tipologie  di  reato,  tra  le  quali  la\nviolenza sessuale commessa in danno  di  persona  di  minore  eta\u0027  e\ndunque aggravata ai sensi dell\u0027art. 609-ter del codice penale. \n    Detta questione appare allora  rilevante  in  quanto  la  recente\nriforma impedisce al Collegio di entrare nel merito della valutazione\ncirca la sussistenza dei presupposti per l\u0027accesso  alla  messa  alla\nprova, siccome avanzata dall\u0027imputato A. K. D. B. \n    Dunque, l\u0027applicazione di tale norma ai fini  del  rigetto  rende\nrilevante la questione, in quanto si  tratterebbe  di  applicare  una\nnorma che si asserisce incostituzionale. \n    Per quanto attiene al profilo della non  manifesta  infondatezza,\nil  Collegio  ritiene  non  manifesta  infondata  la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma in  esame  sotto  il  profilo\ndella violazione dell\u0027art. 31, comma secondo della Costituzione. \n    Ad avviso del Collegio, la preclusione introdotta dalla norma  in\nesame, infatti, appare in contrasto con  tutto  l\u0027impianto  normativo\nche regola il  processo  penale  minorile  e  che  trova  il  proprio\nfondamento  costituzionale  nell\u0027art.  31,   comma   secondo,   della\nCostituzione. \n    Il processo penale minorile, come noto, in ossequio all\u0027art.  31,\ncomma secondo della Costituzione che recita: «La Repubblica  protegge\nla maternita\u0027, l\u0027infanzia e  la  gioventu\u0027,  favorendo  gli  istituti\nnecessari a tale scopo», e\u0027  volto  principalmente  al  recupero  del\nminore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo  reinserimento\nsociale,  anche  attraverso  l\u0027attenuazione   dell\u0027offensivita\u0027   del\nprocesso. \n    Tutta la ratio della disciplina del processo penale  minorile  e\u0027\nin effetti basata sulle finalita\u0027 del recupero del minore e della sua\nrapida fuoriuscita dal circuito penale,  come  piu\u0027  volte  la  Corte\ncostituzionale ha affermato (cfr. sentenze numeri 125 del  1992,  206\ndel 1987, 222 del 1983, 139 del 6 luglio 2020). \n    Al fine del perseguimento di tali finalita\u0027 e dell\u0027individuazione\ndella migliore risposta del sistema alla  commissione  del  reato  da\nparte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale e\u0027\nil soggetto di minore eta\u0027, il  giudice  e\u0027  chiamato,  di  volta  in\nvolta, ad esaminare la personalita\u0027 del minore imputato.  Non  e\u0027  un\ncaso che, in ogni stato  e  grado  del  procedimento  minorile,  come\nstatuito dall\u0027art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.\n448/1998, l\u0027Autorita\u0027 giudiziaria debba acquisire «elementi circa  le\ncondizioni e le risorse personali, familiari,  sociale  e  ambientali\ndel minorenne al fine di accertarne l\u0027imputabilita\u0027  e  il  grado  di\nresponsabilita\u0027, valutare la  rilevanza  sociale  del  fatto  nonche\u0027\ndisporre  le  adeguate  misure  penali  e  adottare   gli   eventuali\nprovvedimenti civili». \n    La messa alla prova  appare  uno  dei  principali  strumenti  che\nconsente al giudice di valutare  compiutamente  la  personalita\u0027  del\nminore, sotto l\u0027aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini\ndell\u0027apprezzamento  dei  risultati  degli  interventi   di   sostegno\ndisposti. Se infatti la  personalita\u0027  del  minorenne  e\u0027  avviata  a\nsicuro cambiamento  (avuto  particolare  riguardo  al  riconoscimento\ndella propria responsabilita\u0027, al mutamento delle condizioni di  vita\ndel minorenne  il  quale,  ad  esempio,  abbia  ripreso  il  processo\neducativo o formativo interrotto ovvero abbia avviato un percorso  di\ndisintossicazione dalla propria condizione di dipendenza ovvero abbia\niniziato una rivisitazione critica degli agiti)  e,  all\u0027esito  dello\nsvolgimento del programma  trattamentale  di  messa  alla  prova,  il\nminorenne abbia dato prova del superamento di quelle  situazioni  che\nhanno portato alla commissione del reato, l\u0027ordinamento  prevede  che\nil Giudice possa dichiarare estinto il reato per esito positivo della\ndisposta  prova,  essendo  venuto  meno  l\u0027interesse   alla   pretesa\npunitiva, per il  raggiungimento  delle  finalita\u0027  di  recupero  del\nminore e del suo reinserimento sociale. Parrebbe  infatti  sommamente\ningiusto punire un soggetto che, all\u0027esito di un positivo percorso di\nmessa alla prova, abbia conseguito un totale mutamento di vita e  sia\ndivenuto «altro» rispetto a quello che ha commesso il reato. \n    I tempi di durata previsti per la messa alla prova  (sino  a  tre\nanni  per  i  delitti  piu\u0027  gravi),  la  possibilita\u0027  di  verifiche\nintermedie dell\u0027andamento del percorso, cosi\u0027 come  le  revocabilita\u0027\ndella sospensione, rappresentano elementi  idonei  a  verificare  nel\ntempo la  serieta\u0027  dell\u0027impegno  dell\u0027imputato,  cosi\u0027  scongiurando\nstrumentalizzazioni  dell\u0027istituto.  Inoltre   la   possibilita\u0027   di\ninserire, nel progetto di messa alla  prova,  importanti  momenti  di\nconfronto  con  i  Servizi  specialistici   (Consultorio   Familiare,\nNeuropsichiatria Infantile, SERD) e di  supporto  psicologico,  utili\nnei  delitti  di  relazione  caratterizzati  da  dinamiche  affettive\ndisfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e  nei  delitti  di\npedopornografia) riduce il rischio di  recidiva,  a  beneficio  della\ngeneralita\u0027 dei consociati. \n    Come dunque ampiamente argomentato  dalla  Corte  costituzionale,\nnella sentenza n. 125 del 1995 «la messa alla prova, in  conclusione,\ncostituisce, nell\u0027ambito degli istituti di favore tipici del processo\npenale  a  carico  dei  minorenni,  uno   strumento   particolarmente\nqualificante, rispondendo, forse piu\u0027 di ogni  altro,  alle  indicate\nfinalita\u0027 della giustizia minorile». \n    In questa cornice si colloca la recentissima pronuncia n.  8  del\n14 gennaio 2025 con la quale la Corte, illustrando nel  dettaglio  le\ncaratteristiche dell\u0027istituto in esame e  mettendo  in  relazione  la\nmessa alla prova dell\u0027adulto con la messa alla prova  del  minorenne,\nha sottolineato la finalita\u0027  rieducativa  dell\u0027istituto  («la  messa\nalla prova nel processo minorile e\u0027 caratterizzata, rispetto a quella\nintrodotta nel 2014 per i procedimenti penali a carico degli  adulti,\nda un significativo elemento differenziale: per gli adulti,  infatti,\nla messa alla prova e\u0027 ammessa solo per  reati  di  ridotta  gravita\u0027\n(individuati dall\u0027art. 168-bis, primo comma, codice penale),  postula\nla richiesta dell\u0027imputato e, ove tale richiesta  sia  formulata  nel\ncorso delle indagini preliminari, il consenso del pubblico  ministero\n(art. 464-ter del codice di  procedura  penale),  con  cio\u0027  rendendo\nevidente la sua natura negoziale e la sua finalita\u0027 deflativa;  nella\nmessa alla prova minorile, al  contrario,  prevalgono  nettamente  la\nfunzione officiosa del giudice (non avendo pari valore  condizionante\nil  consenso  del  minore  imputato)  e  la  finalita\u0027   rieducativa.\nSintetizzando la differente portata dei due istituti, la sentenza  n.\n139 del 2020 di questa Corte ha chiarito, da  ultimo,  che,  \"[q]uale\nistituto ad applicazione officiosa  e  illimitata,  non  condizionata\ncioe\u0027 dalla richiesta dell\u0027imputato, ne\u0027 dal  consenso  del  pubblico\nministero, ne\u0027 sottoposta a limiti oggettivi  di  pena  edittale,  la\nmessa alla prova del minore evidenzia  caratteristiche  specularmente\nopposte  a  quella  dell\u0027adulto,   poiche\u0027   l\u0027essenziale   finalita\u0027\nrieducativa  ne  plasma  la   disciplina   in   senso   rigorosamente\npersonologico, estraneo ogni obiettivo  di  deflazione  giudiziaria\"»\n(sentenza n. 8 del 14 gennaio 2025). \n    La previsione di un  catalogo  di  reati  (tra  cui  la  violenza\nsessuale aggravata ai  sensi  dell\u0027art.  609-ter,  ultimo  comma)  in\nrelazione ai quali privare l\u0027imputato minorenne della possibilita\u0027 di\naccesso a questo importante  istituto  di  recupero  e  reinserimento\nsociale costituisce un vulnus  di  tutela  e  protezione  del  minore\nautore del reato. \n    D\u0027altra parte la stessa  Corte  costituzionale,  sia  pure  nella\nmateria della esecuzione della pena detentiva, ha sempre  escluso  la\npossibilita\u0027 di prevedere nei confronti dei minorenni autori di reato\nrigidi automatismi. \n    A tale proposito appare utile richiamare la sentenza n. 90 del 28\naprile 2017 con la quale la stessa Corte costituzionale,  dichiarando\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656, comma  9,  lettera  a)\ndel codice di procedura penale, per violazione dell\u0027art. 31,  secondo\ncomma della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  consentiva  la\nsospensione della esecuzione della pena detentiva nei  confronti  dei\nminorenni condannati per i delitti ivi elencati,  ha  dichiarato  che\n«un rigido automatismo, fondato su una presunzione  di  pericolosita\u0027\nlegata al titolo del reato commesso, che esclude la  valutazione  del\ncaso concreto e delle specifiche esigenze del minore» (sentenza n. 90\ndel 28 aprile 2017). \n    Analogamente,  nella  sentenza  n.  263  del   2019,   la   Corte\ncostituzionale ha affermato che «il cuore  della  giustizia  minorile\ndeve consistere in valutazioni fondate su prognosi  individualizzate,\nin grado di assolvere al compito di  recupero  del  minore  deviante.\nCio\u0027  comporta  l\u0027abbandono  di  qualsiasi  automatismo  che  escluda\nl\u0027applicazione di benefici o misure alternative» e  ancora  che  «una\npresunzione di pericolosita\u0027 che si basa esclusivamente sul titolo di\nreato, irrigidisce la regola di giudizio in  un  meccanismo  che  non\nconsente di tenere conto della storia e del percorso individuale  del\nsingolo soggetto e della  sua  complessiva  evoluzione  sulla  strada\ndella risocializzazione». \n    In linea appare pure la recente pronuncia n. 24 del 2025  con  la\nquale  la  Corte  costituzionale  nel   dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 30-ter, comma 5 della legge 26 luglio  1975,\nn. 354, ha sottolineato sostanzialmente  come  ogni  automatismo  non\nsolo comprometta la  funzione  rieducativa  della  pena  ma  altresi\u0027\nimpedisca una valutazione individualizzata del percorso  di  recupero\ndella persona condannata. \n    La previsione di preclusioni assolute all\u0027accesso alla messa alla\nprova basate sul titolo di  reato  per  cui  si  procede  costituisce\ninoltre un vulnus anche alla tutela dell\u0027intera collettivita\u0027  contro\ni rischi di una possibile recidiva. \n    Orbene, nella vicenda in  esame,  parrebbero  ricorrere  tutti  i\npresupposti per la sospensione del procedimento e l\u0027avvio della messa\nalla prova. \n    L\u0027imputato A. K. D. B. , in sede di udienza  preliminare  del  10\nmarzo 2025, a seguito della contestazione dei  fatti  indicati  nelle\nimputazioni, ha ammesso la condotta contestata,  sia  pure  sotto  il\nprofilo della sussistenza dell\u0027elemento oggettivo contestato. \n    Le dichiarazioni rese dall\u0027imputato,  all\u0027epoca  dei  fatti  poco\npiu\u0027 che quattordicenne, non appaiono strumentali ma sembrano  frutto\ndi un processo di  acquisizione  di  sempre  maggiore  consapevolezza\nrispetto alla vicenda penale in esame, come anche  emerge  dalle  sue\ndichiarazioni («Voglio spiegare il mio punto di  vista.  Ogni  azione\nche la ragazza ha  percepito  come  violenta,  e\u0027  frutto  della  mia\ninesperienza. E\u0027 la mia prima volta che facevo degli avance con lei e\nin generale e\u0027 una  delle  mie  prime  volte.  Non  ho  ben  compreso\nall\u0027inizio il suo no e questo mi ha portato ad abbassare i  pantaloni\nma non le mutande come ha detto perche\u0027 lei era girata. Solo  a  quel\npunto mi e\u0027 stato chiaro il dissenso di M. [...] «Ho compreso che  la\nsituazione e\u0027 sbagliata e cio\u0027 che ho fatto e\u0027 sbagliato. Non mi sono\npiu\u0027 permesso ad avere un contatto  fisico  con  una  ragazza  o  una\npersona senza il consenso esplicito. Con la ragazza e con  tutti  gli\namici ho risolto. Ci tengo a dire che ho conosciuto delle ragazze che\nsono state molestate e sono stato vicino. Ho capito che ho  sbagliato\nperche\u0027 sono andato contro  il  consenso  di  M.  Con  lei  avevo  un\nrapporto molto stretto. Ora non ho alcun  contatto  con  lei  perche\u0027\nandiamo a scuole diverse e abbiamo amici diversi») e  dal  contributo\ninformativo reso dagli amici della vittima. \n    Gia\u0027 a pochi giorni dal fatto, infatti, secondo quanto dichiarato\ndai minori Y. S. e P. D. , l\u0027imputato appariva pentito della condotta\nagita che aveva ricondotto all\u0027uso di sostanze stupefacenti. \n    A tale proposito Y. S. , in data 22 aprile 2024,  ha  dichiarato:\n«solo qualche giorno dopo occasionalmente in ... ho incontrato K. che\ngia\u0027 conoscevo di vista e gli ho chiesto perche\u0027 avesse fatto  quella\ncosa brutta a M. e lui, per tutta risposta mi ha detto \"ero fatto non\ncapivo niente\". Nel dire queste cose mi e\u0027 sembrato pentito di quello\nche aveva fatto». \n    In pari data, P. D. ha dichiarato: «mi sono incontrato con  K.  e\nquando gli ho detto se si rendeva conto di quanto avesse fatto, mi ha\nrisposto dicendo \"non ero consapevole di  quello  che  stavo  facendo\npoiche\u0027 ero fatto\" ed ancora \"se volete vi pago e vi do dei  grammi\".\nDopo tale affermazione io andai via per  la  mia  strada  mentre  lui\nando\u0027 per quella sua. Aggiungo che il sabato  successivo  durante  la\nsera,  mi  sono  incontrato  nuovamente  con  K.   nei   pressi   del\nsupermercato F. ed ivi K. che era in compagnia di alcuni suoi  amici,\nmi ha nuovamente  detto  che  quanto  era  accaduto  con  M.  si  era\nverificato solo perche\u0027 lui era fatto e  nella  circostanza  oltre  a\nrappresentarmi il suo pentimento mi  diceva  che  voleva  uscire  dal\ngiro». \n    Nella relazione dei Servizi minorili  dell\u0027Amministrazione  della\ngiustizia  (U.S.S.M.)  del  5  marzo  2025,  evidenzia  da  un   lato\nl\u0027inizio di una evoluzione positiva della personalita\u0027  dell\u0027imputato\nil quale, adeguatamente supportato dalla  famiglia,  si  e\u0027  mostrato\ncollaborativo  con  i  Servizi  e  dall\u0027altro,   la   necessita\u0027   di\ncoinvolgerlo   in   attivita\u0027   trattamentali   che   prevedano    il\ncoinvolgimento  dei  Servizi  specialistici,  sotto  il  profilo  del\nsupporto psicologico («il minore come  gia\u0027  riportato  frequenta  il\nprimo  anno  dell\u0027istituto  professionale  ...  di  ...  ,  indirizzo\nfotografico e di  spettacolo,  dopo  avere  riportato  la  bocciatura\npresso il liceo musicale di ... In considerazione della sua  passione\nper la musica, lo stesso si e\u0027 iscritto presso  il  Conservatorio  di\n... ad un corso propedeutico al primo anno, dove frequenta le lezioni\ndi solfeggio e chitarra classica per due  pomeriggi  alla  settimana.\nRiferisce di portare  buoni  voti  in  entrambi  i  corsi  scolastici\nfrequentati. Il suo comportamento a detta dei familiari non  presenta\ncriticita\u0027 di rilievo. Il ragazzo  sta  gradualmente  acquisendo  una\nminima consapevolezza rispetto alla negativita\u0027  delle  condotte  che\ngli sono contestate e si dice  intenzionato  a  «riparare  all\u0027errore\ncommesso [...] E\u0027 stata altresi\u0027  anticipata  la  necessita\u0027  che  il\nminore, in caso di valutazione di fattibilita\u0027 di messa  alla  prova,\ndovra\u0027  avviare  la  frequenza   di   un   percorso   di   educazione\nall\u0027affettivita\u0027  ed  alle  relazioni,  beneficiare  di  un  supporto\npsicologico finalizzato a realizzare una adeguata  revisione  critica\ndelle proprie condotte, nonche\u0027 impegnarsi in  attivita\u0027  prosociali,\naderendo, di sua iniziativa, a  tutte  le  attivita\u0027  proposte  dallo\nstesso USSM»). \n    Cio\u0027 posto,  l\u0027attuale  normativa  di  riferimento  impedisce  al\nCollegio di valutare la presenza dei presupposti per  la  sospensione\ndel procedimento e messa alla prova, con  grave  pregiudizio  per  le\nesigenze di recupero e di reinserimento sociale di A.  K.  D.  B.  di\ngiovanissima eta\u0027, incensurato e senza altre pendenze, in  violazione\ndel secondo comma dell\u0027art. 31 della Costituzione. \n    Tra l\u0027altro, nel caso di specie, A. K. D.  B.  risponde  sia  del\ndelitto di violenza sessuale aggravata (reato per  il  quale  sarebbe\noperante la preclusione  ai  sensi  del  comma  5-bis  dell\u0027art.  28,\ndecreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988)  e  sia  del\ndelitto di sequestro di persona di minore eta\u0027 (reato  per  il  quale\nsarebbe concedibile la messa alla prova). \n    Orbene, seguendo le indicazioni del  Legislatore,  astrattamente,\ne\u0027 ben possibile che una medesima  persona  possa  beneficiare  della\nmessa alla prova solo per una parte della condotta agita  e,  dunque,\nsolo rispetto a  questa  parte  della  condotta,  parrebbe  residuare\nl\u0027interesse   del   legislatore   ad   un\u0027analisi   approfondita   ed\nindividualizzata della sua personalita\u0027 che consenta di  cogliere  le\nragioni del comportamento deviante e di costruire  il  piu\u0027  adeguato\nprogetto educativo. E\u0027 di tutta evidenza come tale scelta legislativa\nnon appaia supportata da criterio di ragionevolezza. \n    La nuova formulazione dell\u0027art. 28, decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 448/1988, introdotta dopo i  gravi  fatti  di  Caivano,\nfondamentalmente mossa  da  comprensibili  esigenze  di  sicurezza  e\nordine  pubblico,  impedisce  il  necessario  bilanciamento  tra   le\npredette  esigenze  di  sicurezza  e  ordine  pubblico  e  quelle  di\n«protezione   dell\u0027infanzia   e   della   gioventu\u0027»,   privilegiando\nautomaticamente le prime. \n    Preme sottolineare come l\u0027emergenza  non  possa  giustificare  la\ncompressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di\nminore eta\u0027, nell\u0027ottica di una asserita generica  ed  indiscriminata\ntutela della salute e della incolumita\u0027 pubblica. \n    Come anche rilevato dalla difesa, nella questione  in  esame,  si\nprofila anche il contrasto con l\u0027art.  3  della  Costituzione,  nella\nmisura  in  cui  gli  imputati  anche  di  delitti  piu\u0027  gravi,   in\nconsiderazione della pena  edittale  prevista,  quali  i  delitti  di\nproduzione, cessione e diffusione di  materiale  pedopornografico,  i\ndelitti di strage, di terrorismo, i  delitti  associativi  di  stampo\nmafioso o di sequestro di persona a scopo  di  estorsione,  avrebbero\naccesso all\u0027istituto della messa alla prova, negato invece al  D.  B.\nTale  disparita\u0027  di  trattamento  non  appare  supportata  da  alcun\ncriterio di ragionevolezza nelle scelte legislative. \n    La preclusione in esame inoltre impedirebbe al minore  autore  di\nreato  di  accedere  a  percorsi  educativi,   di   recupero   e   di\nrisocializzazione  adeguati,  residuando  peraltro   l\u0027applicabilita\u0027\ndella sola condanna alla pena detentiva, fatto salvo il caso  in  cui\nil minore stesso possa avere accesso alla sanzione sostitutiva  della\nsemiliberta\u0027 o della  detenzione  domiciliare  ovvero-del  lavoro  di\npubblica   utilita\u0027   (laddove   la   pena   irrogata   non    superi\nrispettivamente i quattro e i tre anni). \n    In tal senso allora, la condanna di K. a pena  detentiva  o  alle\nsopra indicate sanzioni  sostitutive,  sanzioni  queste  prive  della\ncapacita\u0027 educativa e responsabilizzante del programma  trattamentale\ndi messa alla prova, parrebbe allora  in  contrasto  con  l\u0027art.  27,\ncomma 3 della Costituzione, letto in combinato  disposto  con  l\u0027art.\n31, comma 2 della Costituzione, realizzandosi l\u0027effetto di sottoporre\nil minore (in questo caso  poco  piu\u0027  che  quattordicenne  e  dunque\nsoggetto con una personalita\u0027 ancora in fieri e alla ricerca  di  una\nidentita\u0027) a un trattamento sanzionatorio privo di  adeguata  valenza\neducativa. \n    La previsione di delitti ostativi  all\u0027accesso  alla  messa  alla\nprova minorile  si  pone  anche  in  netto  contrasto  con  tutta  la\nnormativa sovranazionale che orienta alla costruzione di  un  sistema\ndi giustizia penale a misura del minore  informato  al  principio  di\nproporzionalita\u0027, avuto riguardo alla gravita\u0027  del  reato,  all\u0027eta\u0027\ndel minore,  al  suo  benessere  psico-fisico  e  mentale,  sviluppo,\ncapacita\u0027  e  circostanze  personali)  e  al  principio  del   minimo\nintervento. \n    La preclusione in esame appare in contrasto con il  principio  di\ndiritto sancito dall\u0027art. 40 della Convenzione ONU secondo  cui  «gli\nStati parti riconoscono  a  ogni  fanciullo  sospettato,  accusato  o\nriconosciuto colpevole di avere commesso un reato  il  diritto  a  un\ntrattamento tale da favorire il suo senso di dignita\u0027  e  del  valore\npersonale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell\u0027uomo e  le\nliberta\u0027 fondamentali e che tenga conto della sua eta\u0027 nonche\u0027  della\nnecessita\u0027 di facilitare il suo reinserimento  nella  societa\u0027  e  di\nfargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest\u0027ultima». \n    La previsione di cui al comma 5-bis  dell\u0027art.  28,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 448/1998 appare in contrasto con tutta\nla normativa sovranazionale che indica al Legislatore un  modello  di\nintervento che preveda per i minori del circuito  penale  il  ricorso\nalla privazione della liberta\u0027 quale ultima istanza, che favorisca il\nreinserimento del  minore  nel  tessuto  sociale,  scongiurando  ogni\nqualsivoglia stigmatizzazione e favorisca, ove possibile, nuove forme\ndi confronto con la vittima. \n    Tra tutti gli atti internazionali, a tale proposito, appare utile\nrichiamare le Regole minime  per  l\u0027amministrazione  della  giustizia\nminorile, c.d. Regole di Pechino (approvate  dall\u0027Assemblea  generale\ndelle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985), le Regole ONU  per  la\nprotezione   dei   minori   privati   della    liberta\u0027    (approvate\ndall\u0027Assemblea generale delle  Nazioni  Unite  in  data  14  dicembre\n1990), c.d. Regole dell\u0027Havana, la Raccomandazione del  Comitato  dei\nministri del Consiglio d\u0027Europa in data 5 novembre 2008 sulle  regole\ndel trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o  a\nmisure restrittive della liberta\u0027 personale, le Linee  guida  su  una\ngiustizia a misura di minore adottate dal Consiglio d\u0027Europa nel 2010\ne la direttiva  2016/800  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio\ndell\u002711 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori  indagati\no imputati nei procedimenti penali. \n    Il contrasto che dunque si profila tra la norma interna in  esame\ne la normativa sovranazionale richiamata rende  necessario  investire\nla Corte costituzionale anche per  il  tramite  dell\u0027art.  117  Cost.\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  28,  comma\n5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  448/1988  nella\nparte in cui la citata norma prevedendo  reati  ostativi  all\u0027accesso\nalla messa alla  prova  impedisce  la  realizzazione  dei  preminenti\ninteressi  dei  minori  come  tracciati  dalle  norme  internazionali\nrichiamate, in  violazione  dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali che ne conseguono. \n    In conclusione, la previsione ex lege  del  divieto  assoluto  di\naccesso  alla  messa  alla  prova,  nei  casi  di  violenza  sessuale\naggravata, ai sensi del comma 5-bis  dell\u0027art.  28  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988 appare dunque contrastare con\nl\u0027art. 31, comma secondo, art. 3, 27 comma 3 e 117, primo comma della\nCostituzione, sottraendo al vaglio  di  un  Giudice  specializzato  e\ninterdisciplinare la possibilita\u0027 di  valutare,  caso  per  caso,  le\ncondizioni contingenti, per rendere la risposta del  processo  penale\nminorile  aderente  alla  personalita\u0027  del  minore  e   maggiormente\nrispondente  alla   finalita\u0027   rieducative,   di   recupero   e   di\nreinserimento sociale del minore autore di reato. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. \n    Ritenutane la rilevanza e non  manifesta  infondatezza,  solleva,\nnei   termini   dinanzi   indicati,   questione    di    legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 28, comma 5-bis del decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 448/1988  per  contrasto  con  gli  articoli  31,\nsecondo  camma,  3,  27  terzo  comma  e  117   primo   comma   della\nCostituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni  di  cui\nal comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall\u0027art. 609-bis del\ncodice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter  del\ncodice penale. \n    Sospende il procedimento penale in corso  e  dispone  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Dispone che, a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente\nordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 a A. K. D. B. a sua madre,  al  difensore  di  fiducia  e  al\npubblico ministero. \n    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l\u0027ordinanza  sia\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Segnala che, a norma dell\u0027art.  52  del  decreto  legislativo  n.\n196/2003 e succ.  modifiche,  in  caso  di  diffusione  del  presente\nprovvedimento dovranno essere omessi le generalita\u0027 e gli altri  dati\nidentificativi dei minorenni. \n        Bari, 24 marzo 2025 \n \n                   Il Presidente estensore: Stilla","elencoNorme":[{"id":"62415","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/09/1988","data_nir":"1988-09-22","numero_legge":"448","descrizionenesso":"aggiunto 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