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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2024\n\r\nOrdinanza del 25 ottobre 2024 del Giudice di pace di Lecce nel\nprocedimento penale a carico di R. C.. \n \nReati e pene - Cause di non punibilita\u0027 - Esclusione della\n punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027 del fatto - Inapplicabilita\u0027\n ai reati di competenza del giudice di pace. \n- Codice penale, art. 131-bis. \n\n\r\n(GU n. 49 del 04-12-2024)\n\r\n \n IL GIUDICE DI PACE (GOP) DI LECCE \n \n Decidendo sul fascicolo penale intestato all\u0027imputato C. R. nato\na ... (...) il ..., ivi residente via ... n. ... rappresentato e\ndifeso dall\u0027avv. F. Maggio di fiducia, per i reati di cui agli\narticoli 81, 612 e 582 del codice penale; parte civile ... presente·\nin udienza, rappresentato e difeso dall\u0027avv. A. Paladini, dichiarava\nche non intendeva conciliare e si opponeva ad una eventuale\nassoluzione ex art. 34 decreto legislativo 2000; il giudicante\nsentito il pubblico ministero, la parte civile ed il difensore\ndell\u0027imputato, si ritirava in Camera di consiglio. \n Sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 134 e ss. della\nCostituzione e 23 della legge n. 87 dell\u002711 marzo 1953. \nI° presupposto della Rilevanza delle questioni sollevate \n Assodato che gli elementi di prova acquisiti consentono di\nritenere astrattamente provata la responsabilita\u0027 dell\u0027imputato in\nrelazione ai reati di cui agli artt. 158 e 612 del codice penale a\nlui contestati, sussiste la rilevanza della questione costituzionale\nsollevata; \n L\u0027avv. Paladini, difensore della parte civile ..., ed anche\nquest\u0027ultimo presente all\u0027udienza di discussione si sono opposti ad\nuna eventuale applicazione dell\u0027art. 34 decreto legislativo n.\n274/2000 decreto legislativo n. 274 del 2000. \n L\u0027imputato C. R., se la norma non fosse sospetta di\nincostituzionalita\u0027, dovrebbe essere dichiarato responsabile dei capi\ndi imputazione e punito ai sensi degli articoli 81, 582 e 612 del\ncodice penale, al contrario se avesse violato l\u0027art. 612 del codice\npenale, secondo comma o se avesse commesso anche un altro reato\ngrave, per esempio anche il furto dell\u0027orologio della parte civile\n(di competenza del tribunale) sarebbe potuto essere assolto ex art.\n131-bis del codice penale per particolare tenuita\u0027 del fatto. \n L\u0027imputato, nella fattispecie peculiare potrebbe percepire la\nsanzione come vessatoria, pertanto una eventuale pronuncia della\nCorte potra\u0027 influire su presente giudizio, c.d. pregiudizialita\u0027\ncostituzionale (Corte costituzionale n. 129/2017). \n A tutt\u0027oggi, la possibilita\u0027 di essere assolti per particolare\ntenuita\u0027 del fatto (ex art. 131-bis del codice penale) e\u0027\ninversamente proporzionale alla gravita\u0027 del reato commesso. \n La questione di legittimita\u0027 Costituzionale risulterebbe, al\ngiudice de quo, pertanto pregiudiziale e rilevante ai fini della\ndecisione. \nII° presupposto la non manifesta infondatezza delle questioni\nsollevate \n Da un orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Cassazione 9\ngiugno 2017), sia pure minoritario e da parte della dottrina si\nravvisa una possibile pacifica convivenza tra l\u0027art. 131-bis del\ncodice penale e l\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000\ndecreto-legge n. 274 del 2000. \n Sussisterebbe, infatti, la non manifesta infondatezza di talune\ndelle questioni sollevate dell\u0027art. 131-bis del codice penale in\nriferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 27, 97, 111 117 della\nCostituzione. \n Sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica\ndell\u0027articolo che li contempla, alla «particolare tenuita\u0027 del\nfatto», hanno struttura e ambito di applicazione non coincidenti.\nL\u0027art. 131-bis del codice penale, prevede, infatti, una causa di\nesclusione della «punibilita\u0027» allorche\u0027 - per le modalita\u0027 della\ncondotta e per l\u0027esiguita\u0027 del danno o del pericolo - «l\u0027offesa»\nall\u0027interesse protetto sia particolarmente tenue; l\u0027art. 34 cit.\ncontempla una causa di esclusione della «procedibilita\u0027» quando «il\nfatto» - valutato nella sua componente oggettiva (esiguita\u0027 del danno\no del pericolo) e soggettiva (occasionalita\u0027 della condotta e grado\ndella colpevolezza) - sia di particolare tenuita\u0027. Quanto alle\ncondizioni dell\u0027applicazione, la causa di esclusione della\npunibilita\u0027 di cui all\u0027art. 131-bis del codice penale richiede che\nsia «sentita» la persona offesa (artt. 411 e 469 del codice di\nprocedura penale), mentre l\u0027applicabilita\u0027 del decreto legislativo n.\n274 del 2000, art. 34, e\u0027 subordinato - nella fase delle indagini\npreliminari - alla condizione che «non risulti un interesse della\npersona offesa alla prosecuzione del procedimento» e, nella fase del\ngiudizio, alla mancata opposizione sia dell\u0027imputato che della\npersona offesa. Appare evidente, allora, che l\u0027operativita\u0027 del\ndecreto legislativo n. 274 del 2000, art. 34, e\u0027 subordinata a\ncondizioni piu\u0027 stringenti di quelle richieste dall\u0027art. 131-bis del\ncodice penale, in quanto la prima norma esige che «il fatto» (e non\nsolo l\u0027offesa) sia di particolare tenuita\u0027 e perche\u0027 l\u0027esistenza -\noggettivamente valutata - di un interesse della persona offesa\npreclude l\u0027immediata definizione del procedimento (una volta\nesercitata l\u0027azione penale, l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 34 cit., e\u0027\naddirittura subordinata al mancato esercizio del diritto potestativo\ndi opposizione, sia dell\u0027imputato che della persona offesa. Inoltre,\nal giudice e\u0027 rimessa, in ogni caso, una valutazione del pregiudizio\nche l\u0027ulteriore corso del procedimento puo\u0027 recare alle esigenze di\nlavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta\nad indagini o dell\u0027imputato). Non si tratta di differenze di poco\nconto, perche\u0027 «il fatto» previsto dall\u0027art. 34 cit. puo\u0027 - sebbene\nrechi una minima offesa all\u0027interesse protetto - non essere di\nparticolare tenuita\u0027 per mancanza di occasionalita\u0027 (elemento da cui\nprescinde, invece, l\u0027art. 131-bis del codice penale, salve le ipotesi\ndi cui ai commi 2 e 3), mentre il diverso ruolo giocato - per l\u0027art.\n34 - dall\u0027interesse della persona offesa (o dal diritto potestativo\ndi questa e dell\u0027imputato, dopo l\u0027esercizio dell\u0027azione penale)\ncolloca i due istituti su piani diversi di praticabilita\u0027,\nsubordinando l\u0027operativita\u0027 di quest\u0027ultimo ad una valutazione piu\u0027\nampia di quella richiesta dall\u0027art. 131-bis del codice penale, che\ne\u0027, invece, ancorato (essenzialmente, anche se non solo) al grado\ndell\u0027offesa. I problemi posti dalla coesistenza - nell\u0027ordinamento\npenale - dei due istituti sopra esaminati non possono essere risolti,\nad avviso di questo collegio, facendo applicazione del principio di\nspecialita\u0027, valevole in materia penale (criterio adottato, invece,\ndalla sentenza n. 38876 del 20 agosto 2015, della sezione feriale di\nquesta Corte), giacche\u0027 le norme sopra richiamate non presuppongono\nla medesima situazione di fatto, ma situazioni solo parzialmente\nconvergenti. Cosi\u0027, puo\u0027 darsi che un fatto non rientrante nella\nprevisione dell\u0027art. 34 (perche\u0027, per esempio, mancante di\noccasionalita\u0027; perche\u0027 osta alla sua immediata definizione un\ninteresse della persona offesa; perche\u0027, dopo l\u0027esercizio dell\u0027azione\npenale, vi e\u0027 opposizione dell\u0027imputato o della persona offesa)\nrientri, invece, nella previsione dell\u0027art. 131-bis (per esempio,\nperche\u0027 si tratta di imputato che deve rispondere di una percossa\nquasi simbolica); viceversa, possono esservi casi definibili ex art.\n34, anche se «l\u0027offesa» superi il livello di offensivita\u0027 presupposto\ndall\u0027art. 131-bis del codice penale (per esempio, perche\u0027 ostano alla\nprocedibilita\u0027 le particolari condizioni di salute dell\u0027imputato). A\ntali considerazioni va aggiunto che nessuna indicazione normativa\nconforta la tesi negativa. Infatti, il decreto legislativo n. 274 del\n2000, art. 2 - secondo cui nel procedimento davanti al giudice di\npace, per tutto cio\u0027 che non e\u0027 previsto dal decreto stesso, si\nosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di\nprocedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28\nluglio 1989, n. 271, richiamato dalla giurisprudenza avversa, si\nriferisce, all\u0027evidenza, alle norme di procedura, ma non anche agli\nistituti sostanziali, qual\u0027e\u0027, secondo la giurisprudenza di questa\nCorte, quello contemplato dall\u0027art. 131-bis del codice penale (Sez.\nU, Sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016; Cassazione, sez. 5, n.\n5800 del 2 luglio 2015, Rv 267989; Sez. 3, n. 31932 del 2 luglio\n2015; sez. 6, n. 39337 del 23 giugno 2015). Ne\u0027 indicazioni in senso\ncontrario vengono dal parere espresso dalla Commissione giustizia\nsullo schema di decreto legislativo il 3 febbraio 2015, ove si\ninvitava il Governo a valutare «l\u0027opportunita\u0027 di coordinare la\ndisciplina della particolare tenuita\u0027 del fatto prevista dal decreto\nlegislativo 28 ottobre 2000, n. 274, art. 34, in riferimento ai reati\ndel giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in\nesame» e dal fatto che la sollecitazione suddetta non fu accolta.\nInfatti, come gia\u0027 rilevato nella sentenza n. 40699 del 9 aprile 2016\ndi questa Corte, tale determinazione fu adottata per il solo fatto\nche il coordinamento tra le discipline del decreto legislativo n. 274\ndel 2000, art. 34, e art. 131-bis del codice penale, fu ritenuto\nestraneo alle indicazioni della legge delega; da qui la necessita\u0027\nche la possibile interferenza tra diverse disposizioni deve essere\nrisolta dall\u0027interprete. In definitiva, sono proprio le differenze\nfra i due istituti (e la disciplina sostanzialmente di maggior favore\nprevista dall\u0027art. 131-bis del codice penale), che inducono a\nritenere che quest\u0027ultima sia applicabile - nel rispetto dei soli\nlimiti espressamente indicati dalla norma - a tutti i reati, ivi\ncompresi quelli di competenza del giudice di pace, anche perche\u0027\nsarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che\nuna norma di diritto sostanziale - nata per evitare alla persona\noffesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di minima\noffensivita\u0027, che la coscienza comune percepisce come di minimo\ndisvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento penale -\nsia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del\ngiudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravita\u0027. \n Sussisterebbe, inoltre, la violazione dei principi di\nragionevolezza, proporzionalita\u0027 e sussidiarieta\u0027 della legge penale\ndi cui agli art. 3, 25, 27 della Costituzione; \n Circostanze mutate dall\u0027ordinanza n. 224/21: \n 1) Il giudice di pace (GOP) e\u0027 divenuto stabile; \n 2) Maggiori competenze del GOP \n A) Violazione degli articoli 3 e 25 \n La regola del favor rei \n Principio interpretativo teso ad individuare il trattamento\ngiuridico, in concreto, piu\u0027 favorevole al reo. \n L\u0027istituto del favor rei, disciplinato dall\u0027art. 3, decreto\nlegislativo n. 472/1997, quale declinazione del principio di\nlegalita\u0027, si applica in presenza di qualsiasi modifica in melius\ndella disciplina sanzionatoria, salvo espressa indicazione contraria\ndel legislatore. Va peraltro ricordato che la deroga al favor e\u0027\nammessa soltanto in presenza di giustificazioni ragionevoli e in\nassenza di lesione del principio di eguaglianza, ex art. 3 della\nCostituzione. L\u0027ambito di operativita\u0027 dell\u0027istituto non e\u0027 tuttavia\nprecisamente definito nella giurisprudenza di Cassazione, che in\nalcuni casi ne ha tenuto conto anche in presenza di innovazioni della\nnormativa sostanziale del tributo. E\u0027 chiaro che il favor e\u0027 cosa\ntotalmente diversa dall\u0027entrata in vigore di una norma. Quest\u0027ultima\nindica la data a partire dalla quale una norma di legge e\u0027\napplicabile. Il primo invece esprime il principio secondo cui\nogniqualvolta varia il trattamento sanzionatorio, in senso favorevole\nal contribuente, a prescindere dalla data di entrata in vigore della\nnovella, essa si applica anche ai comportamenti tenuti in passato. \n La regola del favor rei ha due declinazioni: \n 1) abrogazione dell\u0027illecito e si potrebbe ravvisare\nl\u0027intervenuta abrogazione tacita dell\u0027art. 34 decreto legislativo n.\n274/2000 ad opera dell\u0027art. 131-bis del codice penale, \n 2) variazione nel tempo della sanzione edittale. Nel primo\ncaso, il favor determina il venir meno dell\u0027obbligazione\nsanzionatoria, anche in presenza di provvedimenti definitivi, nella\nparte non ancora pagata. Nel secondo caso, invece, si applica sempre\nla misura piu\u0027 favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione\nnon sia divenuto definitivo. Il favor e\u0027 applicato d\u0027ufficio dal\ngiudice, anche in assenza di espressa richiesta di parte (Cassazione\nn. 12392/2021). La sfera naturale di efficacia della norma in esame\ne\u0027, per l\u0027appunto, la modifica della disciplina sanzionatoria. \n A livello comunitario il principio di legalita\u0027 e\u0027 sancito\ndall\u0027art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea, con previsione piu\u0027 ampia della norma in commento atteso che\nil menzionato art. 49 contiene anche il principio di proporzionalita\u0027\ntra reato e pena, cio\u0027 cui nel nostro ordinamento e\u0027 giunta\nl\u0027elaborazione della Corte costituzionale. \n Come piu\u0027 volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, il\nprincipio di retroattivita\u0027 favorevole trova il proprio fondamento e\ngiustificazione nel principio di uguaglianza dei cittadini di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, che, salvo il limite del giudicato di\ncondanna, fa in modo che un cittadino condannato per un determinato\nreato venga trattato allo stesso modo di un cittadino giudicato in\nmaniera piu\u0027 favorevole solo perche\u0027 abbia commesso il fatto in un\nmomento successivo, in cui vige una norma piu\u0027 favorevole. \n Non attualita\u0027 delle ordinanze della Corte n. 28 del 2007 e n.\n415 e 228 del 2005 \n Giudice di pace: disposizioni sulla competenza penale \n Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma\ndell\u0027art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 \n Testo aggiornato al decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 \n Art. 4. \n Competenza per materia \n 1. Il giudice di pace e\u0027 competente: \n a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli\n581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma\nperseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie\nperseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie\nconnesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione\ndelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative\nall\u0027igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia\nprofessionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di\ndurata superiore a venti giorni, nonche\u0027 ad esclusione delle\nfattispecie di cui all\u0027art. 590, terzo comma, quando si tratta di\nfatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi\ndell\u0027art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile\n1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto\nl\u0027effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e\nsecondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra\nl\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l\u0027ipotesi\ndi cui all\u0027 art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra\nl\u0027ipotesi di cui all\u0027 art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che\nricorra l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639\ne 647 del codice penale; (1) \n b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690,\n691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. \n 2. Il giudice di pace e\u0027 altresi\u0027 competente per i delitti,\nconsumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti\ndisposizioni: \n a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno\n1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di sicurezza»; \n b) articoli 1095 [cosi\u0027 rettificato con avviso su Gazzetta\nUfficiale n. 119 del 24 maggio 2001], 1096 e 1119 del regio decreto\n30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del\ncodice della navigazione»; \n c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4\nagosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle\nnorme sulla disciplina dei rifugi alpini»; \n d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della\nRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico delle leggi\nper l\u0027elezione della Camera dei deputati»; \n e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16\nmaggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la\ncomposizione e la elezione degli organi delle amministrazioni\ncomunali»; \n f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.\n1329, recante «Provvedimenti per l\u0027acquisto di nuove macchine\nutensili»; \n g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme\ndi riordino del settore farmaceutico»; \n h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme\nsui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa\nlegislativa del popolo»; \n i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65,\nterzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio\n1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e\nregolarita\u0027 dell\u0027esercizio delle ferrovie e di altri servizi di\ntrasporto»; \n l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528,\nrecante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale\ndel lotto»; \n m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107,\nrecante «Disciplina per le attivita\u0027 trasfusionali relative al sangue\numano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»; \n n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre\n1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.\n90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma\ndell\u0027art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»; \n o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre\n1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE\nrelativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri\nconcernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell\u0027art. 54 della\nlegge 29 dicembre 1990, n. 428»; \n [p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,\nn. 74, recante «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia\ndi pubblicita\u0027 ingannevole»,] (2) \n q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del decreto\nlegislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della\nstrada»; (3) \n r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre\n1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE\nconcernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri\nrelative ai dispositivi medici impiantabili attivi»; \n s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio\n1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE\nconcernente i dispositivi medici». \n s-bis) art. 10-bis del testo unico delle disposizioni\nconcernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione\ndello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.\n286. (4) \n s-ter) art. 13, comma 5.2, e art. 14, commi 1-bis, 5-ter e\n5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la\ndisciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello\nstraniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (5) \n A) Violazione degli art. 27 della Costituzione \n E\u0027 consolidato nella giurisprudenza di legittimita\u0027 e\ncostituzionale il principio di proporzionalita\u0027 della sanzione\npenale, infatti la pena deve essere rieducativa, a norma dell\u0027art.\n27, comma 2 della Costituzione, non deve essere percepita come\ningiusta o sproporzionata. Valori certamente prevalenti, nel\nbilanciamento costituzionale, rispetto al carattere di specialita\u0027\ndell\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 decreto legislativo n.\n274/2000, frutto di una mera scelta di opportunita\u0027 e di politica\ncriminale che non puo\u0027 rivestire un rilievo Costituzionale. \n Indubbia e\u0027 la diversita\u0027 dei due istituti la natura sostanziale\ndel nuovo istituto - gia\u0027 valorizzata in passato dal supremo consesso\nper estendere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del codice penale ai\nprocedimenti pendenti al momento di entrata in vigore del\ndecreto-legge n. 28 del 2015 ai sensi degli articoli 7 Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali e 2 del codice penale, che si riferisce alle sole norme\nprocessuali. \n La natura giuridica del congegno ex art. 131-bis del codice\npenale e\u0027 una causa di non punibilita\u0027, mentre quello delineato\ndall\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 e\u0027 una causa di non\nprocedibilita\u0027; Istituto sostanziale il primo, processuale il\nsecondo, che non sono sovrapponibili. L\u0027art. 34 decreto legislativo\nn. 274/2000 esige che il fatto e non solo l\u0027offesa sia di particolare\ntenuita\u0027, art. 131-bis del codice penale non fa riferimento al grado\ndella colpevolezza, anche se alludendo alla modalita\u0027 della condotta\nda valutare ai sensi dell\u0027art. 133, comma 1 del codice penale, in\nqualche modo recupera il profilo dell\u0027intensita\u0027 del dolo e del grado\ndella colpa. La norma codicistica svincola completamente la causa di\nnon punibilita\u0027 da valutazioni di tipo specialpreventivo concernenti\ngli effetti pregiudizievoli che possono derivare all\u0027imputato dalla\nprosecuzione del processo. \n Il requisito, piu\u0027 stringente della occasionalita\u0027 del fatto\ncontenuto nell\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 e sostituito\nnell\u0027art. 131-bis del codice penale da quello piu\u0027 elastico, della\nnon abitualita\u0027 del comportamento. \n La sola la norma codicistica delinea, poi, un ulteriore\ncondizione negativa, sbarrando il ricorso all\u0027istituto nel caso in\ncui si tratti di reati che abbiano condotte plurime abituali e\nreiterate. \n Effetti giuridici diversi dei due istituti \n Visibili sono gli effetti giuridici, infatti, la pronuncia di\nimprocedibilita\u0027 non e\u0027 iscrivibile nel casellario giudiziario, non\ne\u0027 idonea a formare alcun giudicato sull\u0027illiceita\u0027 penale della\ncondotta e non e\u0027 impugnabile dall\u0027imputato, a differenza della\nsentenza che dichiara la non punibilita\u0027, che presuppone\nl\u0027accertamento di responsabilita\u0027. \n Entrambi gli istituti perseguono un intento deflativo e a dare\npiena attuazione ai principi costituzionali di extrema ratio e di\nproporzionalita\u0027 della pena. \n Finalita\u0027 eminentemente «conciliativa» della giurisdizione di\npace? \n La causa di improcedibilita\u0027 prevista dall\u0027art. 34 decreto\nlegislativo n. 274/2000 decreto legislativo trova invece fondamento\ngiustificativo nella finalita\u0027 eminentemente «conciliativa» della\ngiurisdizione di pace, cosi\u0027 interpretata dalla Corte di cassazione a\nsezioni unite e anche avallata dalla Consulta, ma in realta\u0027 l\u0027art.\n34 decreto legislativo n. 274/2000 cosi\u0027 come previsto e poco\nutilizzato e comunque la funzione conciliativa del giudice di pace\nporta a differenti conclusioni e cioe\u0027 A) ad una remissione della\nquerela in caso di assenso da parte della parte offesa; o B) in caso\ndi reiterata assenza della parte civile o della parte offesa nel\nprocesso, alla remissione tacita della querela, non certamente ad una\napplicazione della art. 34 decreto legislativo n. 274/2000. \n Detta finalita\u0027 «conciliativa» collide inoltre con la ventennale\nesperienza del giudice di pace che si e\u0027 occupato, sino a poco tempo\nfa del reato previsto dall\u0027art. 590 del codice penale con lesioni\ngravissime (ex multis sentenza G.d.P Lecce n. 106/11 con una condanna\nad una provvisionale di euro 300.000,000 decisione confermata in\nappello ed in Cassazione), di reati di immigrazione, che comportano\nlimitazione della liberta\u0027 personale con ordinanze di rimessione alla\nCorte europea ecc.. \n Inoltre la maggior parte dei procedimenti davanti al giudice di\npace vedono come parti contrapposte ex coniugi, con vari procedimenti\npenali ed una causa civile di separazione o divorzio pendenti, la cui\nconciliazione sarebbe impossibile anche per il grande Salomone. \n La persona offesa, costretta a subire una conclusione sgradita\ndel procedimento, perche\u0027 la sua manifestazione di interesse alla\nprosecuzione, o nella fase processuale la sua opposizione, impedisce\nal giudice di pace di applicare l\u0027istituto previsto art. 34 decreto\nlegislativo n. 274/2000, ma non paralizzerebbe l\u0027operativita\u0027\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale, che non resterebbe priva di\ntutela. Infatti nell\u0027eventuale concorrente veste di persona\ndanneggiata, sarebbe comunque legittimata ad esercitare l\u0027azione\ncivile a carattere restitutorio o risarcitorio, ai sensi dell\u0027art.\n651-bis del codice di procedura penale. \n Inoltre l\u0027inclusione dei reati di competenza del giudice di pace\nnell\u0027orbita applicativa dell\u0027art. 131-bis del codice penale\noffuscherebbe solo il volto conciliativo del rito disciplinato dal\ndecreto legislativo suddetto, quello deflativo ne risulterebbe\npersino esaltato, dilatandosi l\u0027area dei fatti scarsamente offensivi\nche non giustificano un approfondimento processuale. \n Infine la strategia conciliativa (ammesso e non concesso) del\nmeccanismo ex art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 e\u0027 frutto di\nuna scelta di opportunita\u0027 e di politica criminale che non riveste\nalcun rilievo costituzionale, a differenza dei principi di extrema\nratio e proporzione della pena che stanno alla base dell\u0027Istituto del\nnuovo conio. C\u0027e\u0027 quindi da chiedersi se la tutela di un obiettivo\nprivo di carattere costituzionale, perseguito dal legislatore del\n2000 che sarebbe affievolita dalla convivenza operativa della causa\ndi non punibilita\u0027 codicistica e della condizione di improcedibilita\u0027\nspeciale, possa giustificare nella prospettiva dell\u0027art. 3 della\nCostituzione, l\u0027emarginazione dal procedimento dinanzi al giudice di\npace del congegno previsto dall\u0027art. 131-bis del codice penale, la\ncui ratio, ha invece un solido fondamento costituzionale. \n E comunque il valore conciliativo usato dalle sezioni unite puo\u0027\nessere eventualmente messo in discussione ai sensi dell\u0027art. 618,\ncomma 1-bis del codice di procedura penale \n Al contrario una pacifica convivenza dei due istituti nel micro\nsistema del giudice di pace fondandosi sulla cosiddetta clausola di\nsalvaguardia della disciplina speciale, posto dall\u0027art. 16, secondo\nperiodo del codice penale nel caso di specie sembra venire in rilievo\nla sola prima parte della norma punto enunciato dell\u0027art. 16 del\ncodice penale in due autonomi segmenti: Il primo prende in esame la\nsituazione di un certo caso, e\u0027 disciplinato unicamente dal codice\npenale e non anche dalla legge speciale, stabilendo il solenne\nprincipio di unita\u0027 dogmatica dell\u0027intero diritto penale; si\napplicano le disposizioni del codice penale alle materie regolate\ndalle altre leggi penali speciali. Il secondo segmento contempla la\nsituazione in cui la legislazione speciale disciplina esplicitamente\nil medesimo caso regolato anche dal codice penale, posto che la legge\nspeciale stabilisce altrimenti, trova applicazione la disciplina in\nessa contenuta. Il secondo enunciato dell\u0027art. 16 del codice penale\nregola, dunque, il fenomeno del concorso di norme. A ben vedere si\ntratta di un concorso apparente poiche\u0027 imposta l\u0027applicazione della\nsola norma speciale. L\u0027art. 16 del codice penale nell\u0027ultima parte,\ncondivide con il precedente art. 15 del codice penale la funzione.\nServe in pratica ad evitare il concorso di norme e ad imporre\nl\u0027applicazione di una sola norma, la speciale, quando vi sono due\nnorme poste tra loro in rapporto di genere a specie e che, dunque,\nregolano per forza lo stesso caso. In definitiva perche\u0027 si applichi\nla seconda parte dell\u0027art. 16 del codice penale le due norme\ncodicistica extra codicistica devono essere in rapporto di\nspecialita\u0027 tra loro. Se non si configura siffatta relazione di\ngenere e specie tra la norma codicistica e quella della legislazione\ncomplementare non opera la seconda parte dell\u0027art. 16 del codice\npenale bensi\u0027 la prima. Quindi si applica la norma codicistica non\nessendo quel caso effettivamente preso in considerazione anche dalla\nnorma extracodicistica. \n Quando invece ciascuna norma presenta oltre a un nucleo di\nelementi comuni, requisiti eterogenei sul piano della struttura della\nfattispecie, esclusivamente e propri ed estranei all\u0027altra, non e\u0027\nconfigurabile una relazione di genere a specie, bensi\u0027 di\ninterferenza. \n Un esempio di interferenza e\u0027 rintracciabile, nel rapporto tra\nl\u0027art. 131-bis del codice penale e l\u0027art. 34 decreto legislativo n.\n274/2000 decreto legislativo le cui discipline, hanno un nucleo in\ncomune, cioe\u0027 l\u0027esiguita\u0027 dell\u0027offesa al bene oggetto di tutela\npenalistica ed elementi reciprocamente eterogenei. \n Il rapporto fra loro quindi sfugge all\u0027incidenza applicativa del\nsecondo segmento dell\u0027 art. 16 del codice penale quindi non vi sono\nbarriere normative che possono impedire alla causa di non punibilita\u0027\ncodicistica di straripare gli argini del rito ordinario e raggiungere\nil microsistema del giudice di pace, ovviamente quando manchino le\ncondizioni per applicare l\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000,\nper legittimare il giudice di pace a dichiarare la tenuita\u0027 per fatto\nai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice penale, naturalmente in\npresenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla\nnorma. \n B) Violazione del principio di sussidiarieta\u0027 dell\u0027illecito\npenale \n Il ricorso alla sanzione penale nel nostro ordinamento deve\nammettersi esclusivamente come extrema ratio, quando cioe\u0027 la tutela\ndel bene giuridico non possa essere raggiunta adeguatamente\nattraverso altri strumenti dell\u0027ordinamento giuridico. \n L\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 ha, quindi, un ambito\ndi applicazione ben piu\u0027 ristretto rispetto alla norma sostanziale\ninserita all\u0027interno del codice penale, che dunque si atteggia a\nnorma di maggior favore per l\u0027imputato. \n Si ravvisa l\u0027impossibilita\u0027 di configurare un rapporto di\nspecialita\u0027 tra gli articoli 34 decreto legislativo n. 274/2000 e\n131-bis del codice penale. Gli istituti in questione sono infatti,\ncome visto, diversi per natura, presupposti, requisiti e conseguenze,\ncosi\u0027 come parzialmente diversa ne e\u0027 la stessa ratio di fondo, al\npunto che nemmeno accogliendo la nozione di specialita\u0027 reciproca\npotrebbe essere risolto quello che, in realta\u0027, neppure si profila\ncome un concorso apparente di norme. \n Le differenze strutturali e sostanziali tra i due istituti,\ndiversi anche per natura giuridica (causa di improcedibilita\u0027 il\nprimo, di esclusione della punibilita\u0027 il secondo), rappresentano\ncio\u0027 che li rende destinati a coesistere nell\u0027ambito del procedimento\ndinanzi al giudice di pace. \n Nulla quaestio, quindi, circa la necessita\u0027 di regolare il\nrapporto tra le due norme in esame non gia\u0027 ai sensi dell\u0027art. 15 del\ncodice penale, quanto piuttosto alla luce del principio generale di\ncui all\u0027art. 16 del codice penale, stante il quale le disposizioni\ndel codice penale devono trovare applicazione anche alle materie\nregolate da leggi speciali, laddove non sia da queste «stabilito\naltrimenti». Senonche\u0027, a differenza di quanto ritenuto dalle Sezioni\nunite, nel caso di specie ci sembra che venga in rilievo la sola\nprima parte dell\u0027art. l6 del codice penale, e dunque il principio di\ngenerale e estendibilita\u0027 della disciplina del codice penale alle\nmaterie regolate dalle leggi speciali, e non l\u0027eccezione allo stesso.\nAll\u0027interno del decreto legislativo n. 274/2000 manca, infatti, una\nderoga espressa all\u0027operativita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del codice penale\nnel procedimento speciale per i reati di competenza del giudice di\npace. Ne\u0027, d\u0027altra parte, si puo\u0027 rinvenire nel medesimo decreto la\npresenza di un istituto a tal punto analogo alla causa di non\npunibilita\u0027 in esame da giustificare implicitamente la sua\ndisapplicazione, neppure guardando - come suggerisce la sentenza in\ncommento - agli istituti in questione «nel ruolo e nella funzione che\nsvolgono all\u0027interno del sistema di riferimento». \n Art. 529 del codice di procedura penale, \n Infine il normale ordine da seguire per affrontare le questioni\npenali e\u0027 proprio: la procedibilita\u0027, prima, eventuali cause di non\npunibilita\u0027 attinenti all\u0027aspetto sostanziale, poi (come per altro\nconfermato dall\u0027art. 529 del codice di procedura penale, che impone\nil proscioglimento immediato laddove il giudice riscontri che\nl\u0027azione penale non poteva essere iniziata o non possa proseguire). \n C) Violazione del principio 102 della Costituzione \n La funzione giurisdizionale e\u0027 esercitata da magistrati ordinari\nistituiti e regolati dalle norme sull\u0027ordinamento giudiziario. \n Non posso essere istituiti giudici straordinari o giudici\nspeciali. Possono soltanto essere istituiti presso gli organi\ngiudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie\nanche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla\nmagistratura. \n La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta\ndel popolo all\u0027amministrazione della giustizia. \n L\u0027art. 6 del codice di procedura penale suona. «Il tribunale e\u0027\ncompetente per i reati che non appartengono alla competenza della\nCorte di assise o del giudice di pace.» \n Il rito penale davanti al giudice di pace, non lo rende speciale\n(o diverso) per l\u0027obiettivo di «conciliazione delle parti»,\nd\u0027altronde non lo e\u0027 neppure il giudice del lavoro ex art. 409 ess.\ncodice di procedura civile da sempre, ne\u0027 il giudice del tribunale\ncon l\u0027introduzione dell\u0027art. 185-bis del codice di procedura civile\ndi nuova generazione. \n L\u0027art. 7 del codice di procedura civile Libro Primo titolo I\ndegli organi giudiziari \n Sezione II della competenza per materia e valore \n Il giudice di pace e\u0027 competente per le cause... \n Rivisitando la sentenza delle S.U. penali del 22 giugno 2017 n.\n53683, nella parte in cui ritiene il giudice di pace un soggetto\nvolontario ed onorario, alla luce dell\u0027attuale stabilita\u0027 del giudice\ndi pace (che come il sottoscritto ha superato l\u0027esame previsto per\nlegge); \n Nonche\u0027 della sentenza della Corte europea (seconda sezione) del\n16 luglio 2020 si potrebbe valutare una possibile e necessaria\nconvivenza nel procedimento dinanzi al giudice di pace dei due\ndiversi modelli di «irrilevanza per particolare tenuita\u0027 del fatto»\nsbloccando finalmente le barriere artificiali che annullano le\nistanze di rilievo Costituzionale quali quelle di economia\nprocessuale, di extrema ratio e di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza\ndella pena. \n La sentenza della Corte europea del 16 luglio 2020, infatti,\nnella causa C658/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia\npregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell\u0027art. 267 Trattato\nsul funzionamento dell\u0027Unione europea, dal giudice di pace di Bologna\n(Italia), con ordinanza del 16 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria\nil 22 ottobre 2018, nel procedimento UX contro Governo della\nRepubblica italiana, conclude: \n ...Per questi motivi, la Corte (Seconda sezione) dichiara: \n 1) L\u0027art. 267 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea\ndeve essere interpretato nel senso che il Giudice di pace (Italia)\nrientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri»,\nai sensi di tale articolo. \n 2) L\u0027art. 7, paragrafo 1 della direttiva 2003/88/CE del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente\ntaluni aspetti dell\u0027organizzazione dell\u0027orario di lavoro, e l\u0027art.\n31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace\nche, nell\u0027ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed\neffettive, che non sono ne\u0027 puramente marginali ne\u0027 accessorie, e per\nle quali percepisce indennita\u0027 aventi carattere remunerativo, puo\u0027\nrientrare nella nozione di «lavoratore», ai sensi di tali\ndisposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio\nverificare. \n La clausola 2, punto 1, dell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo\ndeterminato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell\u0027allegato della\ndirettiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa\nall\u0027accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,\ndeve essere interpretata nel senso che la nozione di «lavoratore a\ntempo determinato», contenuta in tale disposizione, puo\u0027 includere un\ngiudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale,\nnell\u0027ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed\neffettive, che non sono ne\u0027 puramente marginali ne\u0027 accessorie, e per\nle quali percepisce indennita\u0027 aventi carattere remunerativo,\ncircostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. \n La clausola 4, punto 1, dell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo\ndeterminato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell\u0027allegato della\ndirettiva n. 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad\nuna normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di\npace di beneficiare di ferie annuali retribuite di trenta giorni,\ncome quello previsto per i magistrati ordinari, nell\u0027ipotesi in cui\ntale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo\nindeterminato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo\nquadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di\nun magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento\nsia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura\ndelle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la\nresponsabilita\u0027, circostanza che spetta al giudice del rinvio\nverificare. \n D) Violazione del principio dell\u0027art. 111 della Costituzione \n Si evidenzia il difetto di ragionevolezza della dosimetria della\npena prevista dal vigente art. 131-bis del codice penale, e l\u0027art. 34\ndecreto legislativo n. 274/2000 decreto legislativo 2000, che\nemergerebbe nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto\nper il fatto di lieve entita\u0027 l\u0027assoluzione il primo, e con la\ncondanna il secondo; nonostante la linea di demarcazione\n«naturalistica» tra le fattispecie «speciale» art. 615, primo comma e\n«ordinaria» art. 615, secondo comma, sia talvolta non netta, il\n«confine sanzionatorio» dell\u0027una e dell\u0027altra incriminazione e\u0027\ninvece troppo e, quindi, irragionevole. Pertanto, il trattamento\nsanzionatorio sensibilmente diverso tra le fattispecie che si pongono\nsul confine tra l\u0027ipotesi lieve e l\u0027ipotesi ordinaria determina un\nrapporto non ragionevole con il disvalore della condotta. \n E) Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n Tale norma appare, anzitutto, in contrasto con l\u0027art. 3 della\nCostituzione, sotto il profilo dell\u0027irragionevolezza della scelta\nlegislativa. \n Il giudice a quo ritiene che, nella fattispecie peculiare, la\npronuncia delle Sezioni unite penali n. 53683 del 22 giugno 2017, con\nla quale la suprema corte ha voluto escludere radicalmente\nl\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del codice penale ai reati di\ncompetenza del giudice di pace, costituisca ostacolo insormontabile\nad un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo, tale\nda giustificarne la rimessione alla Corte; ritenendo la questione non\nmanifestamente infondata e rilevante per la decisione del presente\ngiudizio; solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale, nella misura in cui esso non e\u0027\napplicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace,\nper violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n Palese ed irragionevole disparita\u0027 di trattamento sotto il\nprofilo sanzionatorio. \n La irragionevolezza della nuova fattispecie penale emerge anche\nsotto il profilo sanzionatorio, \n Tale regolamentazione, infatti, introduce una palese ed\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento tra soggetti ugualmente\ndestinatari della predetta sanzione. \n Citando P. Danelli: «Il giudice di pace, riscontrata la\nsussistenza di tutte le condizioni di procedibilita\u0027, deve applicare\nla sanzione soltanto quando abbia accertato il dovere di punire, la\ncui esistenza e\u0027 esclusa in mancanza del bisogno di pena e, dunque\nladdove possa essere applicato l\u0027art. 131-bis del codice penale,\nritenere che, per salvaguardare presunte finalita\u0027 conciliative, si\ndebba punire nonostante la mancanza del bisogno di pena, significa\nattribuire agli illeciti di competenza del magistrato di pace, uno\nstatuto eccezionale e di infrangere cosi\u0027 l\u0027unitarieta\u0027 della teoria\ndel reato. La coerenza del sistema depone quindi in favore della\napplicabilita\u0027 dell\u0027art. 13l-bis del codice penale anche ai reati di\ncompetenza del giudice di pace. \n Irragionevole disparita\u0027 di trattamento sotto il profilo\nsanzionatorio dell\u0027art. 34 decreto legislativo rispetto all\u0027art.\n131-bis del codice penale \n Palese violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione in quanto la\ndisposizione censurata delineerebbe un trattamento sanzionatorio\nirragionevole tenuto conto che, nonostante la linea di demarcazione\n«naturalistica» fra la fattispecie «ordinaria», di cui alla\ndisposizione denunciata, e quella di «lieve entita\u0027», di cui all\u0027art.\n131-bis del codice penale, non sia sempre netta, il «confine\nsanzionatorio» dell\u0027una e dell\u0027altra incriminazione e\u0027 invece\neccessivamente e, quindi, irragionevolmente, distante. \n Detta irragionevolezza contrasterebbe con gli articoli 3 e 27\ndella Costituzione, poiche\u0027 la previsione di una pena\ningiustificatamente aspra e sproporzionata rispetto alla gravita\u0027 del\nfatto ne pregiudicherebbe la funzione rieducativa. \n L\u0027art. 3 della Costituzione appare violato sotto un altro\nspecifico profilo, concernente la irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all\u0027art. 34\ndecreto legislativo n. 274/2000. \n F) Violazione dell\u0027art. 25 e 111 della costituzione \n Con la sentenza n. 233 del 2018, la Corte, dopo aver ribadito che\nle valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano\nanzitutto al legislatore, ha precisato che non sussistono ostacoli al\nsuo intervento quando le scelte sanzionatorie adottate dal\nlegislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o\nirragionevoli e il sistema legislativo consenta l\u0027individuazione di\nsoluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da «ricondurre\na coerenza le scelte gia\u0027 delineate a tutela di un determinato bene\ngiuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all\u0027eliminazione\ndi ingiustificabili incongruenze». Similmente, la sentenza n. 222 del\n2018 di poco precedente aveva gia\u0027 ritenuto che al fine di consentire\nl\u0027intervento correttivo di questa Corte non e\u0027 necessario che esista,\nnel sistema, un\u0027unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado\ndi sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista\nper una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere\nassunta come tertium comparazioni, essendo sufficiente che il\n«sistema nel suo complesso offra alla Corte \"precisi punti di\nriferimento\" e soluzioni \"gia\u0027 esistenti\"», ancorche\u0027 non\n«costituzionalmente obbligate», «che possano sostituirsi alla\nprevisione sanzionatoria dichiarata illegittima». \n In definitiva, fermo restando che non spetta alla Corte\ndeterminare autonomamente la misura della pena, l\u0027ammissibilita\u0027\ndelle questioni di legittimita\u0027 costituzionale che riguardano\nl\u0027entita\u0027 della punizione risulta condizionata non tanto dalla\npresenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto\ndalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte\nall\u0027interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica\nperseguita dal legislatore. Nel rispetto delle scelte di politica\nsanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre,\ninfatti, evitare che l\u0027ordinamento presenti zone franche immuni dal\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale proprio in ambiti in cui e\u0027\nmaggiormente impellente l\u0027esigenza di assicurare una tutela effettiva\ndei diritti fondamentali, incisi dalle scelte sanzionatorie del\nlegislatore. \n G) Violazione dell\u0027art. 2 della costituzione \n Il contrasto del trattamento sanzionatorio attualmente previsto\ndall\u0027art. 131-bis del codice penale, e l\u0027art. 34 decreto legislativo\nn. 274/2000 decreto legislativo 2000 «con il principio di\nproporzionalita\u0027 e il principio di colpevolezza e di necessaria\nfinalizzazione rieducativa della pena, appare oggettivamente\ncontrastare e vilare il disposto degli articoli 3 e 27 della\nCostituzione». \n La nuova fattispecie appare, infine, in contrasto con l\u0027art. 2\ndella Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili\ndell\u0027uomo. \n Invero, la giurisprudenza costituzionale, ribadita anche\nrecentemente, ammette in particolari situazioni interventi con\npossibili effetti in malam partem in materia penale, restando semmai\nda verificare l\u0027ampiezza e i limiti dell\u0027ammissibilita\u0027 di tali\ninterventi nei singoli casi. Certamente il principio della riserva di\nlegge di cui all\u0027art. 25 della Costituzione rimette al legislatore\n«la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da\napplicare», ma non esclude che la Corte possa assumere decisioni il\ncui effetto in malam partem non discende dall\u0027introduzione di nuove\nnorme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice\nrimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal\ncaso, l\u0027effetto in malam partem e\u0027 ammissibile in quanto esso e\u0027 una\nmera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una\nnorma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina\nl\u0027automatica espansione di altra norma dettata dallo stesso\nlegislatore. \n In definitiva, fermo restando che non spetta alla Corte\ndeterminare autonomamente la misura della pena, l\u0027ammissibilita\u0027\ndelle questioni di legittimita\u0027 costituzionale che riguardano\nl\u0027entita\u0027 della punizione risulta condizionata non tanto dalla\npresenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto\ndalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte\nall\u0027interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica\nperseguita dal legislatore. Nel rispetto delle scelte di politica\nsanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre,\ninfatti, evitare che l\u0027ordinamento presenti zone franche immuni dal\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale proprio in ambiti in cui e\u0027\nmaggiormente impellente l\u0027esigenza di assicurare una tutela effettiva\ndei diritti fondamentali. \n L\u0027impossibilita\u0027 di applicare l\u0027art. 34 decreto legislativo n.\n274/2000 decreto legislativo, nella fattispecie peculiare, per\nl\u0027opposizione della parte civile, porterebbe a condannare\nl\u0027imputato... al posto di una applicazione dell\u0027art. 131-bis del\ncodice penale per il principio processuale della ragione piu\u0027\nliquida, desumibile dagli articoli 24, e 111 della Costituzione\nitaliana (Cassazione n. 30745 del 2019) con conclusioni paradossali,\nper cui ancora oggi: \n La possibilita\u0027 di essere assolti per particolare tenuita\u0027\ndel fatto e\u0027 inversamente proporzionale alla gravita\u0027 del reato\ncommesso. \n\n(1) Lettera cosi\u0027 da ultimo modificata dal decreto-legge 23 maggio\n 2008, n. 92. \n\n(2) Lettera abrogata dalla legge 6 aprile 2005, n. 49. \n\n(3) Lettera cosi\u0027 modificata dalla legge 9 aprile 2003, n. 72. \n\n(4) Lettera aggiunta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. \n\n(5) Lettera aggiunta dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 \n\n \n P.Q.M. \n \n Il GOP giudice di pace di Lecce dott. Cosimo Rochira, \n Visti gli articoli 134 e ss. della Costituzione e 23 della legge\nn. 87 dell\u002711 marzo 1953; \n Ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta\ninfondatezza solleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale nella parte in cui non lo rende\napplicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per\ncontrasto con gli articoli 2, 3, 24, 25, 27, 102, 111 della\nCostituzione della Repubblica italiana; \n Sospende il presente processo e ordina la trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale; \n Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza\nal Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato\ndella Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce il 16 ottobre 2024 \n \n Il GOP: Rochira","elencoNorme":[{"id":"62197","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78660","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78661","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78662","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78663","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78664","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78665","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"102","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78666","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |