GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2024/221

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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2024\n\r\nOrdinanza del 25 ottobre 2024  del  Giudice  di  pace  di  Lecce  nel\nprocedimento penale a carico di R. C.. \n \nReati  e  pene  -  Cause  di  non  punibilita\u0027  -  Esclusione   della\n  punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027 del fatto  -  Inapplicabilita\u0027\n  ai reati di competenza del giudice di pace. \n- Codice penale, art. 131-bis. \n\n\r\n(GU n. 49 del 04-12-2024)\n\r\n \n                  IL GIUDICE DI PACE (GOP) DI LECCE \n \n    Decidendo sul fascicolo penale intestato all\u0027imputato C. R.  nato\na ... (...) il ..., ivi residente via  ...  n.  ...  rappresentato  e\ndifeso dall\u0027avv. F. Maggio di  fiducia,  per  i  reati  di  cui  agli\narticoli 81, 612 e 582 del codice penale; parte civile ...  presente·\nin udienza, rappresentato e difeso dall\u0027avv. A. Paladini,  dichiarava\nche  non  intendeva  conciliare  e  si  opponeva  ad  una   eventuale\nassoluzione ex  art.  34  decreto  legislativo  2000;  il  giudicante\nsentito il pubblico  ministero,  la  parte  civile  ed  il  difensore\ndell\u0027imputato, si ritirava in Camera di consiglio. \n    Sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 134 e ss.  della\nCostituzione e 23 della legge n. 87 dell\u002711 marzo 1953. \nI° presupposto della Rilevanza delle questioni sollevate \n    Assodato che  gli  elementi  di  prova  acquisiti  consentono  di\nritenere astrattamente provata la  responsabilita\u0027  dell\u0027imputato  in\nrelazione ai reati di cui agli artt. 158 e 612 del  codice  penale  a\nlui contestati, sussiste la rilevanza della questione  costituzionale\nsollevata; \n    L\u0027avv. Paladini, difensore  della  parte  civile  ...,  ed  anche\nquest\u0027ultimo presente all\u0027udienza di discussione si sono  opposti  ad\nuna  eventuale  applicazione  dell\u0027art.  34  decreto  legislativo  n.\n274/2000 decreto legislativo n. 274 del 2000. \n    L\u0027imputato  C.  R.,  se  la   norma   non   fosse   sospetta   di\nincostituzionalita\u0027, dovrebbe essere dichiarato responsabile dei capi\ndi imputazione e punito ai sensi degli articoli 81,  582  e  612  del\ncodice penale, al contrario se avesse violato l\u0027art. 612  del  codice\npenale, secondo comma o se  avesse  commesso  anche  un  altro  reato\ngrave, per esempio anche il furto dell\u0027orologio  della  parte  civile\n(di competenza del tribunale) sarebbe potuto essere assolto  ex  art.\n131-bis del codice penale per particolare tenuita\u0027 del fatto. \n    L\u0027imputato, nella fattispecie  peculiare  potrebbe  percepire  la\nsanzione come vessatoria,  pertanto  una  eventuale  pronuncia  della\nCorte potra\u0027 influire su  presente  giudizio,  c.d.  pregiudizialita\u0027\ncostituzionale (Corte costituzionale n. 129/2017). \n    A tutt\u0027oggi, la possibilita\u0027 di essere  assolti  per  particolare\ntenuita\u0027  del  fatto  (ex  art.  131-bis  del   codice   penale)   e\u0027\ninversamente proporzionale alla gravita\u0027 del reato commesso. \n    La questione  di  legittimita\u0027  Costituzionale  risulterebbe,  al\ngiudice de quo, pertanto pregiudiziale  e  rilevante  ai  fini  della\ndecisione. \nII°  presupposto  la  non  manifesta  infondatezza  delle   questioni\nsollevate \n    Da un orientamento giurisprudenziale (ex  plurimis  Cassazione  9\ngiugno 2017), sia pure minoritario  e  da  parte  della  dottrina  si\nravvisa una possibile pacifica  convivenza  tra  l\u0027art.  131-bis  del\ncodice  penale  e  l\u0027art.  34   decreto   legislativo   n.   274/2000\ndecreto-legge n. 274 del 2000. \n    Sussisterebbe, infatti, la non manifesta infondatezza  di  talune\ndelle questioni sollevate dell\u0027art.  131-bis  del  codice  penale  in\nriferimento agli articoli 2,  3,  24,  25,  27,  97,  111  117  della\nCostituzione. \n    Sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica\ndell\u0027articolo  che  li  contempla,  alla  «particolare  tenuita\u0027  del\nfatto», hanno struttura e ambito  di  applicazione  non  coincidenti.\nL\u0027art. 131-bis del codice penale,  prevede,  infatti,  una  causa  di\nesclusione della «punibilita\u0027» allorche\u0027 -  per  le  modalita\u0027  della\ncondotta e per l\u0027esiguita\u0027 del danno  o  del  pericolo  -  «l\u0027offesa»\nall\u0027interesse protetto sia  particolarmente  tenue;  l\u0027art.  34  cit.\ncontempla una causa di esclusione della «procedibilita\u0027»  quando  «il\nfatto» - valutato nella sua componente oggettiva (esiguita\u0027 del danno\no del pericolo) e soggettiva (occasionalita\u0027 della condotta  e  grado\ndella colpevolezza)  -  sia  di  particolare  tenuita\u0027.  Quanto  alle\ncondizioni  dell\u0027applicazione,   la   causa   di   esclusione   della\npunibilita\u0027 di cui all\u0027art. 131-bis del codice  penale  richiede  che\nsia «sentita» la persona offesa  (artt.  411  e  469  del  codice  di\nprocedura penale), mentre l\u0027applicabilita\u0027 del decreto legislativo n.\n274 del 2000, art. 34, e\u0027 subordinato -  nella  fase  delle  indagini\npreliminari - alla condizione che «non  risulti  un  interesse  della\npersona offesa alla prosecuzione del procedimento» e, nella fase  del\ngiudizio,  alla  mancata  opposizione  sia  dell\u0027imputato  che  della\npersona offesa.  Appare  evidente,  allora,  che  l\u0027operativita\u0027  del\ndecreto legislativo n. 274  del  2000,  art.  34,  e\u0027  subordinata  a\ncondizioni piu\u0027 stringenti di quelle richieste dall\u0027art. 131-bis  del\ncodice penale, in quanto la prima norma esige che «il fatto»  (e  non\nsolo l\u0027offesa) sia di particolare tenuita\u0027  e  perche\u0027  l\u0027esistenza -\noggettivamente valutata  -  di  un  interesse  della  persona  offesa\npreclude  l\u0027immediata  definizione  del   procedimento   (una   volta\nesercitata l\u0027azione penale, l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art.  34  cit.,  e\u0027\naddirittura subordinata al mancato esercizio del diritto  potestativo\ndi opposizione, sia dell\u0027imputato che della persona offesa.  Inoltre,\nal giudice e\u0027 rimessa, in ogni caso, una valutazione del  pregiudizio\nche l\u0027ulteriore corso del procedimento puo\u0027 recare alle  esigenze  di\nlavoro, di studio, di famiglia o di salute della  persona  sottoposta\nad indagini o dell\u0027imputato). Non si tratta  di  differenze  di  poco\nconto, perche\u0027 «il fatto» previsto dall\u0027art. 34 cit. puo\u0027  -  sebbene\nrechi una minima  offesa  all\u0027interesse  protetto  -  non  essere  di\nparticolare tenuita\u0027 per mancanza di occasionalita\u0027 (elemento da  cui\nprescinde, invece, l\u0027art. 131-bis del codice penale, salve le ipotesi\ndi cui ai commi 2 e 3), mentre il diverso ruolo giocato - per  l\u0027art.\n34 - dall\u0027interesse della persona offesa (o dal  diritto  potestativo\ndi questa  e  dell\u0027imputato,  dopo  l\u0027esercizio  dell\u0027azione  penale)\ncolloca  i  due  istituti  su  piani   diversi   di   praticabilita\u0027,\nsubordinando l\u0027operativita\u0027 di quest\u0027ultimo ad una  valutazione  piu\u0027\nampia di quella richiesta dall\u0027art. 131-bis del  codice  penale,  che\ne\u0027, invece, ancorato (essenzialmente, anche se  non  solo)  al  grado\ndell\u0027offesa. I problemi posti dalla  coesistenza  -  nell\u0027ordinamento\npenale - dei due istituti sopra esaminati non possono essere risolti,\nad avviso di questo collegio, facendo applicazione del  principio  di\nspecialita\u0027, valevole in materia penale (criterio  adottato,  invece,\ndalla sentenza n. 38876 del 20 agosto 2015, della sezione feriale  di\nquesta Corte), giacche\u0027 le norme sopra richiamate  non  presuppongono\nla medesima situazione di  fatto,  ma  situazioni  solo  parzialmente\nconvergenti. Cosi\u0027, puo\u0027 darsi che  un  fatto  non  rientrante  nella\nprevisione  dell\u0027art.  34  (perche\u0027,   per   esempio,   mancante   di\noccasionalita\u0027;  perche\u0027  osta  alla  sua  immediata  definizione  un\ninteresse della persona offesa; perche\u0027, dopo l\u0027esercizio dell\u0027azione\npenale, vi e\u0027  opposizione  dell\u0027imputato  o  della  persona  offesa)\nrientri, invece, nella previsione  dell\u0027art.  131-bis  (per  esempio,\nperche\u0027 si tratta di imputato che deve  rispondere  di  una  percossa\nquasi simbolica); viceversa, possono esservi casi definibili ex  art.\n34, anche se «l\u0027offesa» superi il livello di offensivita\u0027 presupposto\ndall\u0027art. 131-bis del codice penale (per esempio, perche\u0027 ostano alla\nprocedibilita\u0027 le particolari condizioni di salute dell\u0027imputato).  A\ntali considerazioni va aggiunto  che  nessuna  indicazione  normativa\nconforta la tesi negativa. Infatti, il decreto legislativo n. 274 del\n2000, art. 2 - secondo cui nel procedimento  davanti  al  giudice  di\npace, per tutto cio\u0027 che non  e\u0027  previsto  dal  decreto  stesso,  si\nosservano, in quanto applicabili, le norme contenute  nel  codice  di\nprocedura penale e nei titoli I  e  II  del  decreto  legislativo  28\nluglio 1989, n. 271,  richiamato  dalla  giurisprudenza  avversa,  si\nriferisce, all\u0027evidenza, alle norme di procedura, ma non  anche  agli\nistituti sostanziali, qual\u0027e\u0027, secondo la  giurisprudenza  di  questa\nCorte, quello contemplato dall\u0027art. 131-bis del codice  penale  (Sez.\nU, Sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016;  Cassazione,  sez.  5,  n.\n5800 del 2 luglio 2015, Rv 267989; Sez. 3,  n.  31932  del  2  luglio\n2015; sez. 6, n. 39337 del 23 giugno 2015). Ne\u0027 indicazioni in  senso\ncontrario vengono dal parere  espresso  dalla  Commissione  giustizia\nsullo schema di decreto  legislativo  il  3  febbraio  2015,  ove  si\ninvitava il Governo  a  valutare  «l\u0027opportunita\u0027  di  coordinare  la\ndisciplina della particolare tenuita\u0027 del fatto prevista dal  decreto\nlegislativo 28 ottobre 2000, n. 274, art. 34, in riferimento ai reati\ndel giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento  in\nesame» e dal fatto che la sollecitazione  suddetta  non  fu  accolta.\nInfatti, come gia\u0027 rilevato nella sentenza n. 40699 del 9 aprile 2016\ndi questa Corte, tale determinazione fu adottata per  il  solo  fatto\nche il coordinamento tra le discipline del decreto legislativo n. 274\ndel 2000, art. 34, e art. 131-bis  del  codice  penale,  fu  ritenuto\nestraneo alle indicazioni della legge delega; da  qui  la  necessita\u0027\nche la possibile interferenza tra diverse  disposizioni  deve  essere\nrisolta dall\u0027interprete. In definitiva, sono  proprio  le  differenze\nfra i due istituti (e la disciplina sostanzialmente di maggior favore\nprevista  dall\u0027art.  131-bis  del  codice  penale),  che  inducono  a\nritenere che quest\u0027ultima sia applicabile -  nel  rispetto  dei  soli\nlimiti espressamente indicati dalla norma -  a  tutti  i  reati,  ivi\ncompresi quelli di competenza del  giudice  di  pace,  anche  perche\u0027\nsarebbe altamente irrazionale e contrario ai  principi  generali  che\nuna norma di diritto sostanziale -  nata  per  evitare  alla  persona\noffesa il pregiudizio derivante dalla condanna per  fatti  di  minima\noffensivita\u0027, che la  coscienza  comune  percepisce  come  di  minimo\ndisvalore, e per ridurre i costi connessi al  procedimento  penale  -\nsia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza  del\ngiudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravita\u0027. \n    Sussisterebbe,   inoltre,   la   violazione   dei   principi   di\nragionevolezza, proporzionalita\u0027 e sussidiarieta\u0027 della legge  penale\ndi cui agli art. 3, 25, 27 della Costituzione; \n    Circostanze mutate dall\u0027ordinanza n. 224/21: \n        1) Il giudice di pace (GOP) e\u0027 divenuto stabile; \n        2) Maggiori competenze del GOP \n    A) Violazione degli articoli 3 e 25 \n    La regola del favor rei \n    Principio  interpretativo  teso  ad  individuare  il  trattamento\ngiuridico, in concreto, piu\u0027 favorevole al reo. \n    L\u0027istituto del  favor  rei,  disciplinato  dall\u0027art.  3,  decreto\nlegislativo n.  472/1997,  quale  declinazione   del   principio   di\nlegalita\u0027, si applica in presenza di  qualsiasi  modifica  in  melius\ndella disciplina sanzionatoria, salvo espressa indicazione  contraria\ndel legislatore. Va peraltro ricordato che  la  deroga  al  favor  e\u0027\nammessa soltanto in presenza  di  giustificazioni  ragionevoli  e  in\nassenza di lesione del principio di  eguaglianza,  ex  art.  3  della\nCostituzione. L\u0027ambito di operativita\u0027 dell\u0027istituto non e\u0027  tuttavia\nprecisamente definito nella  giurisprudenza  di  Cassazione,  che  in\nalcuni casi ne ha tenuto conto anche in presenza di innovazioni della\nnormativa sostanziale del tributo. E\u0027 chiaro che  il  favor  e\u0027  cosa\ntotalmente diversa dall\u0027entrata in vigore di una norma.  Quest\u0027ultima\nindica  la  data  a  partire  dalla  quale  una  norma  di  legge  e\u0027\napplicabile.  Il  primo  invece  esprime  il  principio  secondo  cui\nogniqualvolta varia il trattamento sanzionatorio, in senso favorevole\nal contribuente, a prescindere dalla data di entrata in vigore  della\nnovella, essa si applica anche ai comportamenti tenuti in passato. \n    La regola del favor rei ha due declinazioni: \n        1)  abrogazione  dell\u0027illecito  e   si   potrebbe   ravvisare\nl\u0027intervenuta abrogazione tacita dell\u0027art. 34 decreto legislativo  n.\n274/2000 ad opera dell\u0027art. 131-bis del codice penale, \n        2) variazione nel tempo della sanzione  edittale.  Nel  primo\ncaso,  il   favor   determina   il   venir   meno   dell\u0027obbligazione\nsanzionatoria, anche in presenza di provvedimenti  definitivi,  nella\nparte non ancora pagata. Nel secondo caso, invece, si applica  sempre\nla misura piu\u0027 favorevole, salvo che il provvedimento di  irrogazione\nnon sia divenuto definitivo. Il  favor  e\u0027  applicato  d\u0027ufficio  dal\ngiudice, anche in assenza di espressa richiesta di parte  (Cassazione\nn. 12392/2021). La sfera naturale di efficacia della norma  in  esame\ne\u0027, per l\u0027appunto, la modifica della disciplina sanzionatoria. \n    A livello  comunitario  il  principio  di  legalita\u0027  e\u0027  sancito\ndall\u0027art.  49  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell\u0027Unione\neuropea, con previsione piu\u0027 ampia della norma in commento atteso che\nil menzionato art. 49 contiene anche il principio di proporzionalita\u0027\ntra  reato  e  pena,  cio\u0027  cui  nel  nostro  ordinamento  e\u0027  giunta\nl\u0027elaborazione della Corte costituzionale. \n    Come piu\u0027 volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale,  il\nprincipio di retroattivita\u0027 favorevole trova il proprio fondamento  e\ngiustificazione nel principio di uguaglianza  dei  cittadini  di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, che, salvo il limite del giudicato  di\ncondanna, fa in modo che un cittadino condannato per  un  determinato\nreato venga trattato allo stesso modo di un  cittadino  giudicato  in\nmaniera piu\u0027 favorevole solo perche\u0027 abbia commesso il  fatto  in  un\nmomento successivo, in cui vige una norma piu\u0027 favorevole. \n    Non attualita\u0027 delle ordinanze della Corte n. 28 del  2007  e  n.\n415 e 228 del 2005 \n    Giudice di pace: disposizioni sulla competenza penale \n    Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma\ndell\u0027art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 \n    Testo aggiornato al decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 \n    Art. 4. \n    Competenza per materia \n    1. Il giudice di pace e\u0027 competente: \n        a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli  articoli\n581, 582, limitatamente alle fattispecie  di  cui  al  secondo  comma\nperseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle  fattispecie\nperseguibili a querela di parte e  ad  esclusione  delle  fattispecie\nconnesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione\ndelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o  relative\nall\u0027igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una   malattia\nprofessionale quando, nei casi  anzidetti,  derivi  una  malattia  di\ndurata  superiore  a  venti  giorni,  nonche\u0027  ad  esclusione   delle\nfattispecie di cui all\u0027art. 590, terzo comma,  quando  si  tratta  di\nfatto commesso da soggetto in stato di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi\ndell\u0027art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile\n1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero  da  soggetto  sotto\nl\u0027effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594,  595,  primo  e\nsecondo comma, 612, primo comma, 626, 627,  631,  salvo  che  ricorra\nl\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 639-bis, 632, salvo che  ricorra  l\u0027ipotesi\ndi cui all\u0027  art.  639-bis,  633,  primo  comma,  salvo  che  ricorra\nl\u0027ipotesi di cui all\u0027 art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo  che\nricorra l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639\ne 647 del codice penale; (1) \n        b) per le contravvenzioni previste dagli articoli  689,  690,\n691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. \n    2. Il giudice di pace  e\u0027  altresi\u0027  competente  per  i  delitti,\nconsumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti\ndisposizioni: \n        a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno\n1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di sicurezza»; \n        b) articoli 1095 [cosi\u0027 rettificato con  avviso  su  Gazzetta\nUfficiale n. 119 del 24 maggio 2001], 1096 e 1119 del  regio  decreto\n30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del\ncodice della navigazione»; \n        c) art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4\nagosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo  organico  delle\nnorme sulla disciplina dei rifugi alpini»; \n        d) articoli 102  e  106  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo  unico  delle  leggi\nper l\u0027elezione della Camera dei deputati»; \n        e) art. 92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16\nmaggio 1960,  n.  570,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  per  la\ncomposizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   amministrazioni\ncomunali»; \n        f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre  1965,  n.\n1329,  recante  «Provvedimenti  per  l\u0027acquisto  di  nuove   macchine\nutensili»; \n        g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme\ndi riordino del settore farmaceutico»; \n        h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme\nsui  referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla   iniziativa\nlegislativa del popolo»; \n        i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma  e  65,\nterzo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio\n1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e\nregolarita\u0027 dell\u0027esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di\ntrasporto»; \n        l) articoli 18 e 20  della  legge  2  agosto  1982,  n.  528,\nrecante «Ordinamento del gioco del lotto e misure  per  il  personale\ndel lotto»; \n        m) art. 17, comma 3, della  legge  4  maggio  1990,  n.  107,\nrecante «Disciplina per le attivita\u0027 trasfusionali relative al sangue\numano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»; \n        n) art. 15, comma 3, del  decreto  legislativo  27  settembre\n1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e  n.\n90/488/CEE in materia di recipienti semplici  a  pressione,  a  norma\ndell\u0027art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»; \n        o) art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  27  settembre\n1991, n. 313,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.  88/378/CEE\nrelativa al ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri\nconcernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell\u0027art.  54  della\nlegge 29 dicembre 1990, n. 428»; \n        [p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,\nn. 74, recante «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE  in  materia\ndi pubblicita\u0027 ingannevole»,] (2) \n        q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e  5  del  decreto\nlegislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  «Nuovo  codice  della\nstrada»; (3) \n        r) art. 10, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  dicembre\n1992, n. 507,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE\nconcernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri\nrelative ai dispositivi medici impiantabili attivi»; \n        s) art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio\n1997, n.  46,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE\nconcernente i dispositivi medici». \n        s-bis)  art.  10-bis  del  testo  unico  delle   disposizioni\nconcernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla  condizione\ndello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.\n286. (4) \n        s-ter) art. 13, comma 5.2, e art. 14, commi  1-bis,  5-ter  e\n5-quater,  del  testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la\ndisciplina  dell\u0027immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello\nstraniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (5) \n    A) Violazione degli art. 27 della Costituzione \n    E\u0027   consolidato   nella   giurisprudenza   di   legittimita\u0027   e\ncostituzionale  il  principio  di  proporzionalita\u0027  della   sanzione\npenale, infatti la pena deve essere rieducativa,  a  norma  dell\u0027art.\n27, comma 2  della  Costituzione,  non  deve  essere  percepita  come\ningiusta  o  sproporzionata.  Valori   certamente   prevalenti,   nel\nbilanciamento costituzionale, rispetto al  carattere  di  specialita\u0027\ndell\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 decreto  legislativo  n.\n274/2000, frutto di una mera scelta di  opportunita\u0027  e  di  politica\ncriminale che non puo\u0027 rivestire un rilievo Costituzionale. \n    Indubbia e\u0027 la diversita\u0027 dei due istituti la natura  sostanziale\ndel nuovo istituto - gia\u0027 valorizzata in passato dal supremo consesso\nper estendere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del codice penale ai\nprocedimenti  pendenti  al  momento  di   entrata   in   vigore   del\ndecreto-legge n. 28 del 2015 ai sensi degli  articoli  7  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali e 2 del codice penale, che si riferisce alle sole  norme\nprocessuali. \n    La natura giuridica del  congegno  ex  art.  131-bis  del  codice\npenale e\u0027 una causa  di  non  punibilita\u0027,  mentre  quello  delineato\ndall\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000  e\u0027  una  causa  di  non\nprocedibilita\u0027;  Istituto  sostanziale  il  primo,   processuale   il\nsecondo, che non sono sovrapponibili. L\u0027art. 34  decreto  legislativo\nn. 274/2000 esige che il fatto e non solo l\u0027offesa sia di particolare\ntenuita\u0027, art. 131-bis del codice penale non fa riferimento al  grado\ndella colpevolezza, anche se alludendo alla modalita\u0027 della  condotta\nda valutare ai sensi dell\u0027art. 133, comma 1  del  codice  penale,  in\nqualche modo recupera il profilo dell\u0027intensita\u0027 del dolo e del grado\ndella colpa. La norma codicistica svincola completamente la causa  di\nnon punibilita\u0027 da valutazioni di tipo specialpreventivo  concernenti\ngli effetti pregiudizievoli che possono derivare  all\u0027imputato  dalla\nprosecuzione del processo. \n    Il requisito, piu\u0027  stringente  della  occasionalita\u0027  del  fatto\ncontenuto nell\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000  e  sostituito\nnell\u0027art. 131-bis del codice penale da quello  piu\u0027  elastico,  della\nnon abitualita\u0027 del comportamento. \n    La  sola  la  norma  codicistica  delinea,  poi,   un   ulteriore\ncondizione negativa, sbarrando il ricorso all\u0027istituto  nel  caso  in\ncui si tratti di  reati  che  abbiano  condotte  plurime  abituali  e\nreiterate. \n    Effetti giuridici diversi dei due istituti \n    Visibili sono gli effetti giuridici,  infatti,  la  pronuncia  di\nimprocedibilita\u0027 non e\u0027 iscrivibile nel casellario  giudiziario,  non\ne\u0027 idonea a formare  alcun  giudicato  sull\u0027illiceita\u0027  penale  della\ncondotta e non  e\u0027  impugnabile  dall\u0027imputato,  a  differenza  della\nsentenza  che   dichiara   la   non   punibilita\u0027,   che   presuppone\nl\u0027accertamento di responsabilita\u0027. \n    Entrambi gli istituti perseguono un intento deflativo  e  a  dare\npiena attuazione ai principi costituzionali di  extrema  ratio  e  di\nproporzionalita\u0027 della pena. \n    Finalita\u0027 eminentemente  «conciliativa»  della  giurisdizione  di\npace? \n    La  causa  di  improcedibilita\u0027  prevista  dall\u0027art.  34  decreto\nlegislativo n. 274/2000 decreto legislativo trova  invece  fondamento\ngiustificativo nella  finalita\u0027  eminentemente  «conciliativa»  della\ngiurisdizione di pace, cosi\u0027 interpretata dalla Corte di cassazione a\nsezioni unite e anche avallata dalla Consulta, ma in  realta\u0027  l\u0027art.\n34 decreto  legislativo  n.  274/2000  cosi\u0027  come  previsto  e  poco\nutilizzato e comunque la funzione conciliativa del  giudice  di  pace\nporta a differenti conclusioni e cioe\u0027 A)  ad  una  remissione  della\nquerela in caso di assenso da parte della parte offesa; o B) in  caso\ndi reiterata assenza della parte civile  o  della  parte  offesa  nel\nprocesso, alla remissione tacita della querela, non certamente ad una\napplicazione della art. 34 decreto legislativo n. 274/2000. \n    Detta finalita\u0027 «conciliativa» collide inoltre con la  ventennale\nesperienza del giudice di pace che si e\u0027 occupato, sino a poco  tempo\nfa del reato previsto dall\u0027art. 590 del  codice  penale  con  lesioni\ngravissime (ex multis sentenza G.d.P Lecce n. 106/11 con una condanna\nad una provvisionale di  euro  300.000,000  decisione  confermata  in\nappello ed in Cassazione), di reati di immigrazione,  che  comportano\nlimitazione della liberta\u0027 personale con ordinanze di rimessione alla\nCorte europea ecc.. \n    Inoltre la maggior parte dei procedimenti davanti al  giudice  di\npace vedono come parti contrapposte ex coniugi, con vari procedimenti\npenali ed una causa civile di separazione o divorzio pendenti, la cui\nconciliazione sarebbe impossibile anche per il grande Salomone. \n    La persona offesa, costretta a subire  una  conclusione  sgradita\ndel procedimento, perche\u0027 la sua  manifestazione  di  interesse  alla\nprosecuzione, o nella fase processuale la sua opposizione,  impedisce\nal giudice di pace di applicare l\u0027istituto previsto art.  34  decreto\nlegislativo  n.  274/2000,  ma  non   paralizzerebbe   l\u0027operativita\u0027\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale,  che  non  resterebbe  priva  di\ntutela.  Infatti  nell\u0027eventuale   concorrente   veste   di   persona\ndanneggiata, sarebbe  comunque  legittimata  ad  esercitare  l\u0027azione\ncivile a carattere restitutorio o risarcitorio,  ai  sensi  dell\u0027art.\n651-bis del codice di procedura penale. \n    Inoltre l\u0027inclusione dei reati di competenza del giudice di  pace\nnell\u0027orbita  applicativa  dell\u0027art.   131-bis   del   codice   penale\noffuscherebbe solo il volto conciliativo del  rito  disciplinato  dal\ndecreto  legislativo  suddetto,  quello  deflativo  ne   risulterebbe\npersino esaltato, dilatandosi l\u0027area dei fatti scarsamente  offensivi\nche non giustificano un approfondimento processuale. \n    Infine la strategia conciliativa (ammesso  e  non  concesso)  del\nmeccanismo ex art. 34 decreto legislativo n. 274/2000  e\u0027  frutto  di\nuna scelta di opportunita\u0027 e di politica criminale  che  non  riveste\nalcun rilievo costituzionale, a differenza dei  principi  di  extrema\nratio e proporzione della pena che stanno alla base dell\u0027Istituto del\nnuovo conio. C\u0027e\u0027 quindi da chiedersi se la tutela  di  un  obiettivo\nprivo di carattere costituzionale,  perseguito  dal  legislatore  del\n2000 che sarebbe affievolita dalla convivenza operativa  della  causa\ndi non punibilita\u0027 codicistica e della condizione di improcedibilita\u0027\nspeciale, possa giustificare  nella  prospettiva  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione, l\u0027emarginazione dal procedimento dinanzi al giudice  di\npace del congegno previsto dall\u0027art. 131-bis del  codice  penale,  la\ncui ratio, ha invece un solido fondamento costituzionale. \n    E comunque il valore conciliativo usato dalle sezioni unite  puo\u0027\nessere eventualmente messo in discussione  ai  sensi  dell\u0027art.  618,\ncomma 1-bis del codice di procedura penale \n    Al contrario una pacifica convivenza dei due istituti  nel  micro\nsistema del giudice di pace fondandosi sulla cosiddetta  clausola  di\nsalvaguardia della disciplina speciale, posto dall\u0027art.  16,  secondo\nperiodo del codice penale nel caso di specie sembra venire in rilievo\nla sola prima parte della norma  punto  enunciato  dell\u0027art.  16  del\ncodice penale in due autonomi segmenti: Il primo prende in  esame  la\nsituazione di un certo caso, e\u0027 disciplinato  unicamente  dal  codice\npenale e non  anche  dalla  legge  speciale,  stabilendo  il  solenne\nprincipio  di  unita\u0027  dogmatica  dell\u0027intero  diritto   penale;   si\napplicano le disposizioni del codice  penale  alle  materie  regolate\ndalle altre leggi penali speciali. Il secondo segmento  contempla  la\nsituazione in cui la legislazione speciale disciplina  esplicitamente\nil medesimo caso regolato anche dal codice penale, posto che la legge\nspeciale stabilisce altrimenti, trova applicazione la  disciplina  in\nessa contenuta. Il secondo enunciato dell\u0027art. 16 del  codice  penale\nregola, dunque, il fenomeno del concorso di norme. A  ben  vedere  si\ntratta di un concorso apparente poiche\u0027 imposta l\u0027applicazione  della\nsola norma speciale. L\u0027art. 16 del codice penale  nell\u0027ultima  parte,\ncondivide con il precedente art. 15 del codice  penale  la  funzione.\nServe in pratica ad  evitare  il  concorso  di  norme  e  ad  imporre\nl\u0027applicazione di una sola norma, la speciale,  quando  vi  sono  due\nnorme poste tra loro in rapporto di genere a specie  e  che,  dunque,\nregolano per forza lo stesso caso. In definitiva perche\u0027 si  applichi\nla seconda  parte  dell\u0027art.  16  del  codice  penale  le  due  norme\ncodicistica  extra  codicistica  devono   essere   in   rapporto   di\nspecialita\u0027 tra loro. Se  non  si  configura  siffatta  relazione  di\ngenere e specie tra la norma codicistica e quella della  legislazione\ncomplementare non opera la seconda  parte  dell\u0027art.  16  del  codice\npenale bensi\u0027 la prima. Quindi si applica la  norma  codicistica  non\nessendo quel caso effettivamente preso in considerazione anche  dalla\nnorma extracodicistica. \n    Quando invece ciascuna  norma  presenta  oltre  a  un  nucleo  di\nelementi comuni, requisiti eterogenei sul piano della struttura della\nfattispecie, esclusivamente e propri ed estranei  all\u0027altra,  non  e\u0027\nconfigurabile  una  relazione  di  genere   a   specie,   bensi\u0027   di\ninterferenza. \n    Un esempio di interferenza e\u0027 rintracciabile,  nel  rapporto  tra\nl\u0027art. 131-bis del codice penale e l\u0027art. 34 decreto  legislativo  n.\n274/2000 decreto legislativo le cui discipline, hanno  un  nucleo  in\ncomune, cioe\u0027 l\u0027esiguita\u0027  dell\u0027offesa  al  bene  oggetto  di  tutela\npenalistica ed elementi reciprocamente eterogenei. \n    Il rapporto fra loro quindi sfugge all\u0027incidenza applicativa  del\nsecondo segmento dell\u0027 art. 16 del codice penale quindi non  vi  sono\nbarriere normative che possono impedire alla causa di non punibilita\u0027\ncodicistica di straripare gli argini del rito ordinario e raggiungere\nil microsistema del giudice di pace, ovviamente  quando  manchino  le\ncondizioni per applicare l\u0027art. 34 decreto legislativo  n.  274/2000,\nper legittimare il giudice di pace a dichiarare la tenuita\u0027 per fatto\nai  sensi  dell\u0027art.  131-bis  del  codice  penale,  naturalmente  in\npresenza dei presupposti e nel  rispetto  dei  limiti  fissati  dalla\nnorma. \n    B)  Violazione  del  principio  di  sussidiarieta\u0027  dell\u0027illecito\npenale \n    Il ricorso alla  sanzione  penale  nel  nostro  ordinamento  deve\nammettersi esclusivamente come extrema ratio, quando cioe\u0027 la  tutela\ndel  bene  giuridico  non  possa   essere   raggiunta   adeguatamente\nattraverso altri strumenti dell\u0027ordinamento giuridico. \n    L\u0027art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 ha, quindi,  un  ambito\ndi applicazione ben piu\u0027 ristretto rispetto  alla  norma  sostanziale\ninserita all\u0027interno del codice penale,  che  dunque  si  atteggia  a\nnorma di maggior favore per l\u0027imputato. \n    Si  ravvisa  l\u0027impossibilita\u0027  di  configurare  un  rapporto   di\nspecialita\u0027 tra gli articoli 34 decreto  legislativo  n.  274/2000  e\n131-bis del codice penale. Gli istituti in  questione  sono  infatti,\ncome visto, diversi per natura, presupposti, requisiti e conseguenze,\ncosi\u0027 come parzialmente diversa ne e\u0027 la stessa ratio  di  fondo,  al\npunto che nemmeno accogliendo la  nozione  di  specialita\u0027  reciproca\npotrebbe essere risolto quello che, in realta\u0027,  neppure  si  profila\ncome un concorso apparente di norme. \n    Le differenze strutturali  e  sostanziali  tra  i  due  istituti,\ndiversi anche per natura  giuridica  (causa  di  improcedibilita\u0027  il\nprimo, di esclusione della  punibilita\u0027  il  secondo),  rappresentano\ncio\u0027 che li rende destinati a coesistere nell\u0027ambito del procedimento\ndinanzi al giudice di pace. \n    Nulla quaestio,  quindi,  circa  la  necessita\u0027  di  regolare  il\nrapporto tra le due norme in esame non gia\u0027 ai sensi dell\u0027art. 15 del\ncodice penale, quanto piuttosto alla luce del principio  generale  di\ncui all\u0027art. 16 del codice penale, stante il  quale  le  disposizioni\ndel codice penale devono  trovare  applicazione  anche  alle  materie\nregolate da leggi speciali, laddove  non  sia  da  queste  «stabilito\naltrimenti». Senonche\u0027, a differenza di quanto ritenuto dalle Sezioni\nunite, nel caso di specie ci sembra che  venga  in  rilievo  la  sola\nprima parte dell\u0027art. l6 del codice penale, e dunque il principio  di\ngenerale e estendibilita\u0027 della disciplina  del  codice  penale  alle\nmaterie regolate dalle leggi speciali, e non l\u0027eccezione allo stesso.\nAll\u0027interno del decreto legislativo n. 274/2000 manca,  infatti,  una\nderoga espressa all\u0027operativita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del codice  penale\nnel procedimento speciale per i reati di competenza  del  giudice  di\npace. Ne\u0027, d\u0027altra parte, si puo\u0027 rinvenire nel medesimo  decreto  la\npresenza di un istituto  a  tal  punto  analogo  alla  causa  di  non\npunibilita\u0027  in  esame  da   giustificare   implicitamente   la   sua\ndisapplicazione, neppure guardando - come suggerisce la  sentenza  in\ncommento - agli istituti in questione «nel ruolo e nella funzione che\nsvolgono all\u0027interno del sistema di riferimento». \n    Art. 529 del codice di procedura penale, \n    Infine il normale ordine da seguire per affrontare  le  questioni\npenali e\u0027 proprio: la procedibilita\u0027, prima, eventuali cause  di  non\npunibilita\u0027 attinenti all\u0027aspetto sostanziale, poi  (come  per  altro\nconfermato dall\u0027art. 529 del codice di procedura penale,  che  impone\nil  proscioglimento  immediato  laddove  il  giudice  riscontri   che\nl\u0027azione penale non poteva essere iniziata o non possa proseguire). \n    C) Violazione del principio 102 della Costituzione \n    La funzione giurisdizionale e\u0027 esercitata da magistrati  ordinari\nistituiti e regolati dalle norme sull\u0027ordinamento giudiziario. \n    Non  posso  essere  istituiti  giudici  straordinari  o   giudici\nspeciali.  Possono  soltanto  essere  istituiti  presso  gli   organi\ngiudiziari ordinari sezioni  specializzate  per  determinate  materie\nanche  con  la  partecipazione  di  cittadini  idonei  estranei  alla\nmagistratura. \n    La legge regola i casi e le forme  della  partecipazione  diretta\ndel popolo all\u0027amministrazione della giustizia. \n    L\u0027art. 6 del codice di procedura penale suona. «Il  tribunale  e\u0027\ncompetente per i reati che non  appartengono  alla  competenza  della\nCorte di assise o del giudice di pace.» \n    Il rito penale davanti al giudice di pace, non lo rende  speciale\n(o  diverso)  per  l\u0027obiettivo  di   «conciliazione   delle   parti»,\nd\u0027altronde non lo e\u0027 neppure il giudice del lavoro ex art.  409  ess.\ncodice di procedura civile da sempre, ne\u0027 il  giudice  del  tribunale\ncon l\u0027introduzione dell\u0027art. 185-bis del codice di  procedura  civile\ndi nuova generazione. \n    L\u0027art. 7 del codice di procedura  civile  Libro  Primo  titolo  I\ndegli organi giudiziari \n    Sezione II della competenza per materia e valore \n    Il giudice di pace e\u0027 competente per le cause... \n    Rivisitando la sentenza delle S.U. penali del 22 giugno  2017  n.\n53683, nella parte in cui ritiene il  giudice  di  pace  un  soggetto\nvolontario ed onorario, alla luce dell\u0027attuale stabilita\u0027 del giudice\ndi pace (che come il sottoscritto ha superato  l\u0027esame  previsto  per\nlegge); \n    Nonche\u0027 della sentenza della Corte europea (seconda sezione)  del\n16 luglio 2020  si  potrebbe  valutare  una  possibile  e  necessaria\nconvivenza nel procedimento  dinanzi  al  giudice  di  pace  dei  due\ndiversi modelli di «irrilevanza per particolare tenuita\u0027  del  fatto»\nsbloccando  finalmente  le  barriere  artificiali  che  annullano  le\nistanze  di  rilievo  Costituzionale   quali   quelle   di   economia\nprocessuale, di extrema ratio e di proporzionalita\u0027 e  ragionevolezza\ndella pena. \n    La sentenza della Corte europea  del  16  luglio  2020,  infatti,\nnella causa C658/18,  avente  ad  oggetto  la  domanda  di  pronuncia\npregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi  dell\u0027art.  267  Trattato\nsul funzionamento dell\u0027Unione europea, dal giudice di pace di Bologna\n(Italia), con ordinanza del 16 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria\nil  22  ottobre  2018,  nel  procedimento  UX  contro  Governo  della\nRepubblica italiana, conclude: \n    ...Per questi motivi, la Corte (Seconda sezione) dichiara: \n      1) L\u0027art. 267 Trattato sul  funzionamento  dell\u0027Unione  europea\ndeve essere interpretato nel senso che il Giudice  di  pace  (Italia)\nrientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli  Stati  membri»,\nai sensi di tale articolo. \n      2)  L\u0027art.  7,  paragrafo  1  della  direttiva  2003/88/CE  del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,  concernente\ntaluni aspetti dell\u0027organizzazione dell\u0027orario di  lavoro,  e  l\u0027art.\n31, paragrafo 2, della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell\u0027Unione\neuropea devono essere interpretati nel senso che un giudice  di  pace\nche, nell\u0027ambito delle sue  funzioni,  svolge  prestazioni  reali  ed\neffettive, che non sono ne\u0027 puramente marginali ne\u0027 accessorie, e per\nle quali percepisce indennita\u0027 aventi  carattere  remunerativo,  puo\u0027\nrientrare  nella  nozione  di  «lavoratore»,   ai   sensi   di   tali\ndisposizioni,  circostanza  che  spetta   al   giudice   del   rinvio\nverificare. \n    La clausola 2, punto 1, dell\u0027accordo quadro sul  lavoro  a  tempo\ndeterminato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell\u0027allegato della\ndirettiva 1999/70/CE del Consiglio,  del  28  giugno  1999,  relativa\nall\u0027accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo  determinato,\ndeve essere interpretata nel senso che la nozione  di  «lavoratore  a\ntempo determinato», contenuta in tale disposizione, puo\u0027 includere un\ngiudice  di  pace,  nominato  per  un  periodo  limitato,  il  quale,\nnell\u0027ambito  delle  sue  funzioni,  svolge   prestazioni   reali   ed\neffettive, che non sono ne\u0027 puramente marginali ne\u0027 accessorie, e per\nle  quali  percepisce  indennita\u0027  aventi   carattere   remunerativo,\ncircostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. \n    La clausola 4, punto 1, dell\u0027accordo quadro sul  lavoro  a  tempo\ndeterminato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell\u0027allegato della\ndirettiva n. 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta  ad\nuna normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice  di\npace di beneficiare di ferie annuali  retribuite  di  trenta  giorni,\ncome quello previsto per i magistrati ordinari, nell\u0027ipotesi  in  cui\ntale giudice di pace rientri nella nozione  di  «lavoratore  a  tempo\nindeterminato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di  tale  accordo\nquadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a  quella  di\nun magistrato ordinario, a meno che tale  differenza  di  trattamento\nsia giustificata dalle diverse qualifiche richieste  e  dalla  natura\ndelle  mansioni  di  cui  detti   magistrati   devono   assumere   la\nresponsabilita\u0027,  circostanza  che  spetta  al  giudice  del   rinvio\nverificare. \n    D) Violazione del principio dell\u0027art. 111 della Costituzione \n    Si evidenzia il difetto di ragionevolezza della dosimetria  della\npena prevista dal vigente art. 131-bis del codice penale, e l\u0027art. 34\ndecreto  legislativo  n.  274/2000  decreto  legislativo  2000,   che\nemergerebbe nel raffronto con il trattamento  sanzionatorio  previsto\nper il fatto di lieve  entita\u0027  l\u0027assoluzione  il  primo,  e  con  la\ncondanna  il   secondo;   nonostante   la   linea   di   demarcazione\n«naturalistica» tra le fattispecie «speciale» art. 615, primo comma e\n«ordinaria» art. 615, secondo  comma,  sia  talvolta  non  netta,  il\n«confine  sanzionatorio»  dell\u0027una  e  dell\u0027altra  incriminazione  e\u0027\ninvece troppo e,  quindi,  irragionevole.  Pertanto,  il  trattamento\nsanzionatorio sensibilmente diverso tra le fattispecie che si pongono\nsul confine tra l\u0027ipotesi lieve e l\u0027ipotesi  ordinaria  determina  un\nrapporto non ragionevole con il disvalore della condotta. \n    E) Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n    Tale norma appare, anzitutto, in contrasto  con  l\u0027art.  3  della\nCostituzione, sotto il  profilo  dell\u0027irragionevolezza  della  scelta\nlegislativa. \n    Il giudice a quo ritiene che,  nella  fattispecie  peculiare,  la\npronuncia delle Sezioni unite penali n. 53683 del 22 giugno 2017, con\nla  quale  la  suprema  corte  ha   voluto   escludere   radicalmente\nl\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del  codice  penale  ai  reati  di\ncompetenza del giudice di pace, costituisca  ostacolo  insormontabile\nad un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo, tale\nda giustificarne la rimessione alla Corte; ritenendo la questione non\nmanifestamente infondata e rilevante per la  decisione  del  presente\ngiudizio; solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale, nella misura in cui esso non  e\u0027\napplicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace,\nper violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Palese  ed  irragionevole  disparita\u0027  di  trattamento  sotto  il\nprofilo sanzionatorio. \n    La irragionevolezza della nuova fattispecie penale  emerge  anche\nsotto il profilo sanzionatorio, \n    Tale  regolamentazione,  infatti,   introduce   una   palese   ed\nirragionevole  disparita\u0027  di  trattamento  tra  soggetti  ugualmente\ndestinatari della predetta sanzione. \n    Citando  P.  Danelli:  «Il  giudice  di  pace,   riscontrata   la\nsussistenza di tutte le condizioni di procedibilita\u0027, deve  applicare\nla sanzione soltanto quando abbia accertato il dovere di  punire,  la\ncui esistenza e\u0027 esclusa in mancanza del bisogno di  pena  e,  dunque\nladdove possa essere applicato  l\u0027art.  131-bis  del  codice  penale,\nritenere che, per salvaguardare presunte finalita\u0027  conciliative,  si\ndebba punire nonostante la mancanza del bisogno  di  pena,  significa\nattribuire agli illeciti di competenza del magistrato  di  pace,  uno\nstatuto eccezionale e di infrangere cosi\u0027 l\u0027unitarieta\u0027 della  teoria\ndel reato. La coerenza del sistema  depone  quindi  in  favore  della\napplicabilita\u0027 dell\u0027art. 13l-bis del codice penale anche ai reati  di\ncompetenza del giudice di pace. \n    Irragionevole  disparita\u0027  di  trattamento   sotto   il   profilo\nsanzionatorio dell\u0027art.  34  decreto  legislativo  rispetto  all\u0027art.\n131-bis del codice penale \n    Palese violazione dell\u0027art. 3 della  Costituzione  in  quanto  la\ndisposizione  censurata  delineerebbe  un  trattamento  sanzionatorio\nirragionevole tenuto conto che, nonostante la linea  di  demarcazione\n«naturalistica»  fra  la  fattispecie  «ordinaria»,   di   cui   alla\ndisposizione denunciata, e quella di «lieve entita\u0027», di cui all\u0027art.\n131-bis  del  codice  penale,  non  sia  sempre  netta,  il  «confine\nsanzionatorio»  dell\u0027una  e  dell\u0027altra  incriminazione   e\u0027   invece\neccessivamente e, quindi, irragionevolmente, distante. \n    Detta irragionevolezza contrasterebbe con gli  articoli  3  e  27\ndella   Costituzione,   poiche\u0027   la   previsione   di    una    pena\ningiustificatamente aspra e sproporzionata rispetto alla gravita\u0027 del\nfatto ne pregiudicherebbe la funzione rieducativa. \n    L\u0027art.  3  della  Costituzione  appare  violato  sotto  un  altro\nspecifico  profilo,  concernente  la  irragionevole   disparita\u0027   di\ntrattamento tra la nuova fattispecie e  quella  di  cui  all\u0027art.  34\ndecreto legislativo n. 274/2000. \n    F) Violazione dell\u0027art. 25 e 111 della costituzione \n    Con la sentenza n. 233 del 2018, la Corte, dopo aver ribadito che\nle  valutazioni  discrezionali  di  dosimetria  della  pena  spettano\nanzitutto al legislatore, ha precisato che non sussistono ostacoli al\nsuo  intervento  quando  le   scelte   sanzionatorie   adottate   dal\nlegislatore   si   siano   rivelate   manifestamente   arbitrarie   o\nirragionevoli e il sistema legislativo consenta  l\u0027individuazione  di\nsoluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da  «ricondurre\na coerenza le scelte gia\u0027 delineate a tutela di un  determinato  bene\ngiuridico, procedendo puntualmente, ove  possibile,  all\u0027eliminazione\ndi ingiustificabili incongruenze». Similmente, la sentenza n. 222 del\n2018 di poco precedente aveva gia\u0027 ritenuto che al fine di consentire\nl\u0027intervento correttivo di questa Corte non e\u0027 necessario che esista,\nnel sistema, un\u0027unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado\ndi sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella  prevista\nper una norma avente identica struttura  e  ratio,  idonea  a  essere\nassunta  come  tertium  comparazioni,  essendo  sufficiente  che   il\n«sistema nel  suo  complesso  offra  alla  Corte  \"precisi  punti  di\nriferimento\"   e   soluzioni   \"gia\u0027   esistenti\"»,   ancorche\u0027   non\n«costituzionalmente  obbligate»,  «che   possano   sostituirsi   alla\nprevisione sanzionatoria dichiarata illegittima». \n    In  definitiva,  fermo  restando  che  non  spetta   alla   Corte\ndeterminare autonomamente  la  misura  della  pena,  l\u0027ammissibilita\u0027\ndelle  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale   che   riguardano\nl\u0027entita\u0027  della  punizione  risulta  condizionata  non  tanto  dalla\npresenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente  obbligata,  quanto\ndalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte\nall\u0027interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla  logica\nperseguita dal legislatore. Nel rispetto  delle  scelte  di  politica\nsanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre,\ninfatti, evitare che l\u0027ordinamento presenti zone franche  immuni  dal\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale proprio in ambiti in cui  e\u0027\nmaggiormente impellente l\u0027esigenza di assicurare una tutela effettiva\ndei diritti  fondamentali,  incisi  dalle  scelte  sanzionatorie  del\nlegislatore. \n    G) Violazione dell\u0027art. 2 della costituzione \n    Il contrasto del trattamento sanzionatorio  attualmente  previsto\ndall\u0027art. 131-bis del codice penale, e l\u0027art. 34 decreto  legislativo\nn.  274/2000  decreto  legislativo  2000   «con   il   principio   di\nproporzionalita\u0027 e il  principio  di  colpevolezza  e  di  necessaria\nfinalizzazione  rieducativa   della   pena,   appare   oggettivamente\ncontrastare e  vilare  il  disposto  degli  articoli  3  e  27  della\nCostituzione». \n    La nuova fattispecie appare, infine, in contrasto  con  l\u0027art.  2\ndella Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti  inviolabili\ndell\u0027uomo. \n    Invero,  la   giurisprudenza   costituzionale,   ribadita   anche\nrecentemente,  ammette  in  particolari  situazioni  interventi   con\npossibili effetti in malam partem in materia penale, restando  semmai\nda verificare l\u0027ampiezza  e  i  limiti  dell\u0027ammissibilita\u0027  di  tali\ninterventi nei singoli casi. Certamente il principio della riserva di\nlegge di cui all\u0027art. 25 della Costituzione  rimette  al  legislatore\n«la scelta dei fatti  da  sottoporre  a  pena  e  delle  sanzioni  da\napplicare», ma non esclude che la Corte possa assumere  decisioni  il\ncui effetto in malam partem non discende dall\u0027introduzione  di  nuove\nnorme o dalla manipolazione di norme  esistenti,  ma  dalla  semplice\nrimozione di  disposizioni  costituzionalmente  illegittime.  In  tal\ncaso, l\u0027effetto in malam partem e\u0027 ammissibile in quanto esso e\u0027  una\nmera conseguenza indiretta della reductio  ad  legitimitatem  di  una\nnorma costituzionalmente illegittima, la  cui  caducazione  determina\nl\u0027automatica  espansione  di  altra  norma   dettata   dallo   stesso\nlegislatore. \n    In  definitiva,  fermo  restando  che  non  spetta   alla   Corte\ndeterminare autonomamente  la  misura  della  pena,  l\u0027ammissibilita\u0027\ndelle  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale   che   riguardano\nl\u0027entita\u0027  della  punizione  risulta  condizionata  non  tanto  dalla\npresenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente  obbligata,  quanto\ndalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte\nall\u0027interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla  logica\nperseguita dal legislatore. Nel rispetto  delle  scelte  di  politica\nsanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre,\ninfatti, evitare che l\u0027ordinamento presenti zone franche  immuni  dal\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale proprio in ambiti in cui  e\u0027\nmaggiormente impellente l\u0027esigenza di assicurare una tutela effettiva\ndei diritti fondamentali. \n    L\u0027impossibilita\u0027 di applicare l\u0027art. 34  decreto  legislativo  n.\n274/2000  decreto  legislativo,  nella  fattispecie  peculiare,   per\nl\u0027opposizione   della   parte   civile,   porterebbe   a   condannare\nl\u0027imputato... al posto di  una  applicazione  dell\u0027art.  131-bis  del\ncodice  penale  per  il  principio  processuale  della  ragione  piu\u0027\nliquida, desumibile dagli  articoli  24,  e  111  della  Costituzione\nitaliana (Cassazione n. 30745 del 2019) con conclusioni  paradossali,\nper cui ancora oggi: \n        La possibilita\u0027 di essere assolti  per  particolare  tenuita\u0027\ndel fatto e\u0027  inversamente  proporzionale  alla  gravita\u0027  del  reato\ncommesso. \n\n(1) Lettera cosi\u0027 da ultimo modificata dal  decreto-legge  23  maggio\n    2008, n. 92. \n\n(2) Lettera abrogata dalla legge 6 aprile 2005, n. 49. \n\n(3) Lettera cosi\u0027 modificata dalla legge 9 aprile 2003, n. 72. \n\n(4) Lettera aggiunta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. \n\n(5) Lettera aggiunta dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il GOP giudice di pace di Lecce dott. Cosimo Rochira, \n    Visti gli articoli 134 e ss. della Costituzione e 23 della  legge\nn. 87 dell\u002711 marzo 1953; \n    Ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio  e  la  non  manifesta\ninfondatezza solleva  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale nella parte in cui non  lo  rende\napplicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice  di  pace,  per\ncontrasto con  gli  articoli  2,  3,  24,  25,  27,  102,  111  della\nCostituzione della Repubblica italiana; \n    Sospende il presente processo e ordina la trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale; \n    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza\nal Presidente del Consiglio dei ministri, al  Presidente  del  Senato\ndella Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. \n    Cosi\u0027 deciso in Lecce il 16 ottobre 2024 \n \n                           Il GOP: Rochira","elencoNorme":[{"id":"62197","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78660","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78661","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78662","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78663","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78664","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78665","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"102","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78666","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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