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V.","altre_parti":"Luzzati pop npls srl, Agenzia delle entrate - riscossione","testo_atto":"N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025\n\nOrdinanza del 9 ottobre 2025 della Corte di cassazione nel\nprocedimento civile promosso da Penelope SPV srl rappresentata da\nIntrum Italy spa, Luzzati pop npls srl e Agenzia delle entrate -\nRiscossione contro G. V. . \n \nEsecuzione forzata - Confisca - Sequestro preventivo finalizzato alla\n confisca per equivalente - Interferenza con precedente procedura\n esecutiva individuale - Applicazione al sequestro preventivo\n finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2,\n cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonche\u0027 alla confisca, della\n disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziche\u0027\n della regola dell\u0027ordo temporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie. \n- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di\n coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art.\n 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, come sostituito dall\u0027art.\n 373, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 gennaio 2019,\n n. 14 (Codice della crisi d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza in attuazione\n della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a decorrere dal 15 luglio\n 2022. \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Terza sezione civile \n \n Composta dagli Ill.mi signori magistrati: \n dott. Franco De Stefano - Presidente; \n dott. Pasquale Gianniti - consigliere; \n dott. Stefano Giaime Guizzi - consigliere; \n dott. Raffaele Rossi - consigliere; \n dott. Giovanni Fanticini - consigliere rel.; \n ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul rinvio\npregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. iscritto al n. 7497/2025 R.G.\nnel processo esecutivo n. 56/2024 R.G.Esec. del Tribunale di Pavia\npromosso da Penelope SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy\nS.p.a., rappresentata e difesa dall\u0027avv. Stefano Menghini (c.f.\nMNGSFN73P29D653K) e dall\u0027avv. Davide Sarina (c.f. SRNDVD79E17F205L),\ncon domicilio digitale ex lege; \n nei confronti di G. V.; \n e con l\u0027intervento di Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. Agenzia delle\nEntrate - Riscossione; \n udita la relazione della causa svolta all\u0027udienza dell\u00278 ottobre\n2025 dal consigliere dott. Giovanni Fanticini; \n udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale\ndott.ssa Anna Maria Soldi; \n udito il difensore di Intrum Italy S.p.a.; \n lette le memorie del Procuratore generale e di Intrum Italy\nS.p.a. \n \n Fatti di causa \n \n 1. Il giudice dell\u0027esecuzione del Tribunale di Pavia - investito\ndell\u0027opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato\n(G. V.) avverso la procedura espropriativa immobiliare n. 56/2024\nR.G. Esec. e della decisione sull\u0027istanza di sospensione della stessa\n- rilevava che: \n il... (data della trascrizione) Penelope SPV S.r.l. aveva\nsottoposto a sequestro conservativo gli immobili censiti al C.F.\ndi... al foglio..., mapp..., sub... e al foglio..., mapp..., sub...; \n il... era stato trascritto sul bene censito al foglio...,\nmapp..., sub..., un sequestro preventivo finalizzato alla confisca\nper equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p. e\n322-ter c.p.; \n il... il predetto sequestro conservativo era stato convertito\nin pignoramento - dal quale era scaturita l\u0027espropriazione forzata -\nsulla scorta della sentenza del Tribunale di Pavia n. 256/2024 (poi\nsospesa dalla Corte d\u0027appello di Milano in data 28 maggio 2024); \n l\u0027... era stato trascritto il sequestro preventivo finalizzato\nalla confisca per equivalente anche sul bene censito al foglio...,\nmapp..., sub...; \n i creditori interessati alla procedura esecutiva erano: \n Penelope SPV S.r.l. (creditore procedente e sequestratario di\ntutti i beni dell\u0027esecuzione); \n Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. (creditore intervenuto in data 9\naprile 2024, garantito da ipoteca volontaria iscritta il... a favore\ndi Banca Popolare di Sondrio sul bene censito al foglio..., mapp...\nsub...); \n Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore intervenuto in\ndata 9 aprile 2024 e in data 8 agosto 2024, garantito da ipoteca\nlegale iscritta il... su tutti i beni pignorati); \n l\u0027opposizione ex art. 615 c.p.c. si fondava sulla constatata\ntrascrizione del sequestro preventivo del compendio staggito, emesso\nnel procedimento penale, asseritamente idoneo a determinare la\nchiusura dell\u0027esecuzione. \n 2. Il giudice del merito osservava altresi\u0027 che - atteso\nl\u0027intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo e, dunque,\nrestando irrilevante la sospensione dell\u0027esecutorieta\u0027 del titolo del\nprocedente (Cass. Sez. U., 07/01/2014, n. 61, Rv. 628704-01) - non vi\nera alcun ostacolo alla prosecuzione della procedura sul bene censito\nal foglio..., mapp..., sub..., in quanto non gravato dal sequestro\npenale. \n 3. Al contrario, per gli altri beni staggiti, il Tribunale\nrilevava la questione della disciplina applicabile, idonea ad\nincidere sulla proseguibilita\u0027 del processo esecutivo: infatti,\nl\u0027esaminato sequestro disposto dal giudice penale non ricade, ne\u0027\ndirettamente, ne\u0027 indirettamente (in virtu\u0027 del richiamo dell\u0027art.\n104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. «in casi particolari\nprevisti dall\u0027art. 240-bis del codice penale o dalle altre\ndisposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche\u0027 agli\naltri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti\nrelativi ai delitti di cui all\u0027art. 51, comma 3-bis, del codice»),\nnell\u0027ambito di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011,\nn. 159, ma dev\u0027essere qualificato alla stregua di sequestro\npreordinato alla confisca cosiddetta «ordinaria» di cui all\u0027art.\n322-ter c.p., il cui rapporto con l\u0027esecuzione civile non e\u0027\ndisciplinato da una specifica regolamentazione normativa e, anzi,\nforma oggetto di contrastanti decisioni della giurisprudenza di\nmerito. \n 4. Con ordinanza in data 8 aprile 2025 il giudice\ndell\u0027esecuzione, quale giudice dell\u0027opposizione dispiegata dal\ndebitore, disponeva rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,\nchiedendo risolversi la questione di diritto relativa a quale sia il\n«regime di opponibilita\u0027, in relazione al medesimo bene immobile, del\nprovvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo\npreordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione\nipotecaria antecedente all\u0027emissione o trascrizione nei registri\nimmobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad\nessa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima\ndell\u0027emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca\nordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)». \n 5. Con decreto del 5 giugno 2025 la Prima Presidente dichiarava\nammissibile il rinvio pregiudiziale e ne assegnava la trattazione a\nquesta Sezione. \n 6. A conclusione della propria requisitoria e anche all\u0027odierna\npubblica udienza fissata per la trattazione del procedimento di\nrinvio pregiudiziale, il Pubblico Ministero chiedeva alla Corte di\naffermare il seguente principio: «In presenza di un sequestro\npreventivo che prelude alla confisca ordinaria (o in presenza di una\nconfisca ordinaria) che sopravvengano al compimento del pignoramento\ne alla iscrizione dell\u0027ipoteca a favore di uno dei creditori\nconcorrenti, il conflitto tra i diritti dei terzi e la misura penale\nsi risolve applicando la regola del cd. ordo temporalis. In sostanza,\npercio\u0027, se il sequestro (o la confisca) sopravvenga alla\ninstaurazione della espropriazione e alla ipoteca, il diritto dei\nterzi creditori prevale e la esecuzione forzata puo\u0027 proseguire senza\nintralcio e concludersi, in caso di vendita forzata, con la\npredisposizione di un piano di riparto da redigersi secondo le regole\nordinarie (e, dunque, riconoscendo al terzo creditore ipotecario la\nprelazione di legge)». \n 7. Penelope SPV S.r.l. - rappresentata da Intrum Italy S.p.a. -\ndepositava memoria ex art. 378 c.p.c. \n \n Ragioni della decisione \n \n Sull\u0027ammissibilita\u0027 del rinvio pregiudiziale. \n \n 1. Preliminarmente, si osserva che la sussistenza dei presupposti\nprescritti dall\u0027art. 363-bis c.p.c. per il rinvio pregiudiziale,\nesaminata prima facie dal Primo Presidente, forma oggetto di\nvalutazione collegiale (Cass. Sez. U., 29 maggio 2024, n. 15130, Rv.\n671092-01). \n 2. In proposito, con specifico riferimento al requisito della\nrilevanza nel giudizio a quo, si rileva che la questione\nnomofilattica e\u0027 stata sottoposta a questa Corte dal giudice\ndell\u0027esecuzione, investito della decisione sull\u0027istanza di\nsospensione ex art. 624 c.p.c., avanzata dall\u0027esecutato unitamente\nall\u0027opposizione ex art. 615 c.p.c. \n 3. Anche se puo\u0027 seriamente dubitarsi dell\u0027interesse (art. 100\nc.p.c.) dell\u0027esecutato - titolare dell\u0027immobile attinto dalla misura\ncautelare penale e, quindi, in posizione analoga (e non contrapposta)\na quella del creditore procedente - a far valere la pretesa\ninsussistenza, in ragione del sequestro penale, del diritto di\nproseguire l\u0027azione esecutiva mediante il rimedio dell\u0027opposizione\nesecutiva su di un bene che - nella sua stessa prospettazione - piu\u0027\nnon gli appartiene (e, dunque, e\u0027 in dubbio l\u0027ammissibilita\u0027 stessa\ndell\u0027opposizione; in proposito: Cass. Sez. 3, 4 aprile 2017, n. 8684,\nRv. 643706-01; Cass. Sez. 3, 29 novembre 2022, n. 35005, Rv.\n666278-01), la questione assume comunque rilievo nel processo a quo\nperche\u0027 il giudice, anche ex officio (oltre che su istanza ex art.\n486 c.p.c.), e\u0027 tenuto a rilevare le eventuali ragioni di\nimproseguibilita\u0027 dell\u0027esecuzione (in proposito, Cass. Sez. 3, 6\naprile 2022, n. 11241, Rv. 664509-02): tra le quali, nell\u0027ipotesi\nprospettata col rinvio pregiudiziale, potrebbe annoverarsi il\nsequestro finalizzato alla confisca «ordinaria». \n 4. In altre parole, anche a voler ipotizzare l\u0027irrilevanza della\nquestione in relazione alla decisione sull\u0027istanza di sospensione, il\nrapporto tra sequestro penale finalizzato alla confisca «ordinaria» e\nl\u0027esecuzione individuale dovrebbe comunque essere esaminato,\nd\u0027ufficio, dal giudice dell\u0027esecuzione per stabilire l\u0027eventuale\nprosecuzione o, di contro, la chiusura del processo esecutivo. \n 5. Nessun dubbio puo\u0027 sorgere sulle «gravi difficolta\u0027\ninterpretative» legate alla questione di diritto sottoposta all\u0027esame\ndella Corte di legittimita\u0027, atteso che il panorama della\ngiurisprudenza di merito (puntualmente richiamata nell\u0027ordinanza del\nTribunale di Pavia) mostra due soluzioni tra loro diametralmente\nopposte, entrambe sostenute da buone argomentazioni. \n 6. Lo stesso deve dirsi quanto al requisito della suscettibilita\u0027\ndella questione «di porsi in numerosi giudizi» (termine quest\u0027ultimo\nda intendersi in senso lato e, percio\u0027, idoneo a ricomprendere anche\nil processo di esecuzione forzata, ma pure le opposizioni esecutive\nmosse ritualmente dal soggetto titolare dell\u0027interesse, vale a dire\ndal beneficiario del sequestro o della confisca), dato che il\nprogressivo ampliamento dell\u0027ambito applicativo delle misure penali\ndi carattere reale comporta, inevitabilmente, una frequente\ninterferenza tra i sequestri e le confische disposti dal giudice\npenale e le procedure esecutive. \n 7. Riguardo alla «novita\u0027» della questione, questa Corte si e\u0027\npronunciata diverse volte sui rapporti tra il sequestro non regolato\ndal Codice Antimafia e l\u0027esecuzione forzata individuale (Cass. Sez.\n3, 10 dicembre 2020, n. 28242, Rv. 659887-01; Cass. Sez. 3, 29\nsettembre 2021, n. 26327; Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231; Cass.\nSez. 2, 27 giugno 2024, n. 17813); tuttavia, come gia\u0027 sottolineato\ndal giudice rimettente e dal Pubblico Ministero e ulteriormente\nillustrato nel prosieguo, le novita\u0027 normative dell\u0027art. 317 del\nc.c.i.i. (entrato in vigore il 15 luglio 2022) e le modifiche\napportate all\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p. [modificato sia\ndall\u0027art. 373, comma 1, lett. a), del gia\u0027 citato decreto legislativo\n12 gennaio 2019, n. 14, sia dal decreto legislativo 10 ottobre 2022,\nn. 150; con entrata in vigore pressoche\u0027 coeva alle altre modifiche]\ninducono a ritenere integrato il menzionato requisito di legge: non\navendo ancora avuto questa Corte l\u0027occasione di occuparsi funditus\ndelle ricadute ermeneutiche e applicative di tali modifiche\nnormative, tanto che la relativa questione non puo\u0027 dirsi risolta nel\nsenso rilevante per l\u0027art. 363-bis c.p.c., comma 1, n. 1 (Cass. Sez.\nU., 7 maggio 2024, n. 12449, Rv. 670951-01). \n \n Inquadramento normativo e giurisprudenziale. \n \n 8. Si deve premettere che l\u0027art. 55 del decreto legislativo n.\n159 del 2011, applicabile a tutti i sequestri penali volti alla\nconfisca ai quali si applica, in via diretta o indirettamente, il\nCodice Antimafia - detta disposizioni univoche per regolare i\nrapporti con l\u0027esecuzione forzata: il sequestro preclude l\u0027inizio e\nla prosecuzione delle azioni esecutive, i beni gia\u0027 staggiti sono\npresi in consegna dall\u0027amministratore giudiziario e le procedure gia\u0027\npendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di\nprevenzione, con conseguente chiusura se interviene un provvedimento\ndefinitivo di confisca dei cespiti pignorati. \n 9. La fattispecie qui in esame attiene, pero\u0027, a un sequestro\npreventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli\narticoli 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., sopravvenuto all\u0027inizio\ndel processo di esecuzione forzata, cioe\u0027, ex art. 491 c.p.c., al\npignoramento, e alle ipoteche iscritte dai creditori del proposto, in\nquanto trascritto successivamente ai predetti gravami. \n 10. Per questa tipologia di misura e per le sue interferenze con\nle procedure esecutive pendenti, la giurisprudenza di legittimita\u0027 si\nera inizialmente orientata a ritenere che, in virtu\u0027 della prevalenza\ndelle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento in cui\nsi inserisce la misura cautelare reale, la garanzia ipotecaria,\nbenche\u0027 precedentemente iscritta, dovesse sempre cedere di fronte al\nsequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso di trasferimento\ndel bene pignorato intervenuto anteriormente alla confisca (Cass.,\nSez. 3, Sentenza n. 22814 del 7 ottobre 2013, Rv. 628730-01); per\nanaloghe ragioni, Cass., Sez. 3, sentenza n. 30990 del 30 novembre\n2018, Rv. 65186401, aveva affermato la prevalenza degli effetti della\nconfisca penale, di qualunque natura, del bene sui diritti dei terzi\n(nella specie, i creditori aventi diritti reali di garanzia iscritti\nanteriormente), con il solo limite dell\u0027aggiudicazione in favore di\nun terzo, se intervenuta prima della confisca in sede di esecuzione\nforzata. \n 11. In senso contrario, la giurisprudenza di questa Corte\nformatasi negli ultimi anni ha stabilito che «La speciale disciplina\ndettata dall\u0027art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice\ndelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata\ndalla legge n. 161 del 2017, e\u0027 applicabile esclusivamente alle\nipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi\nrinviano (come l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.), con conseguente\nprevalenza dell\u0027istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che,\nsolo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in\nsede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale;\nviceversa, la predetta disciplina non e\u0027 suscettibile di applicazione\nanalogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti\ncon le procedure esecutive civili, vige il principio generale della\nsuccessione temporale delle formalita\u0027 nei pubblici registri,\nsicche\u0027, ai sensi dell\u0027art. 2915 del codice civile, l\u0027opponibilita\u0027\ndel vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla\ntrascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se\nsuccessiva all\u0027acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene\nacquisito dal terzo \"pleno iure\".» (Cass. Sez. 3, 10 dicembre 2020,\nn. 28242, Rv. 659887-01). \n 12. La regola di prevalenza - secondo l\u0027ordo temporalis delle\nformalita\u0027 pubblicitarie (articoli 2643, 2644, 2808, 2915 del codice\ncivile), sancita dalla decisione ora citata e\u0027 stata ribadita da\nCass. Sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26327 (secondo cui «... il\nconflitto tra la confisca penale ed i diritti dei terzi va risolto in\nbase all\u0027art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice\ndelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), esclusivamente\nnelle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente\nvi rinviano (come l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.). Solo in questi\ncasi, pertanto, i terzi hanno l\u0027onere di ricorrere all\u0027incidente di\nesecuzione penale per vedere tutelate le proprie ragioni. Nelle\nrestanti ipotesi di confisca, per contro, la prevalenza di questa\nrispetto ai diritti di chi abbia acquistato il bene confiscato\n(ovvero ne abbia domandato l\u0027assegnazione in sede esecutiva, come per\nl\u0027appunto nel caso di pignoramento presso terzi) andra\u0027 valutata in\nbase alle regole generali: e dunque - a seconda dei casi - in base\nall\u0027anteriorita\u0027 della trascrizione o dell\u0027acquisto del possesso.»),\nda Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231, e da Cass. Sez. 2, 27 giugno\n2024, n. 17813. \n 13. Il medesimo criterio di risoluzione dei conflitti - il citato\nordo temporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie - ha trovato\nsporadiche conferme dalle Sezioni penali di questa Corte, ma\nl\u0027orientamento della giurisprudenza penale non e\u0027 omogeneo. \n 14. Cass. (pen.) Sez. 3, n. 51043 del 9 novembre 2018, ..., ha\nstatuito che, «tenuto anche conto del disposto dell\u0027art. 2915 c.c.,\n... l\u0027opponibilita\u0027 del vincolo penale al terzo acquirente dipende\ndalla trascrizione del sequestro (ex art. 104, disp. att. c.p.p.),\nche deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo cosi\u0027\na rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente\nall\u0027acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro e\u0027\nsuccessiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo pleno iure\ncon conseguente impossibilita\u0027 della confisca posteriore\nall\u0027acquisto.»; analogamente, Cass. (pen.) Sez. 3, n. 30294 del 22\naprile 2021, ..., Rv. 282140-02, ha affermato: «Nel caso di sequestro\npreventivo - nella specie, finalizzato alla confisca per equivalente\n- di un immobile pignorato, il vincolo penale e\u0027 opponibile al terzo\nacquirente in buona fede solo qualora la trascrizione del\nprovvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in\nmodo da rappresentare il presupposto per la legittimita\u0027 della\nconfisca, che puo\u0027 essere disposta anche successivamente\nall\u0027acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora la\ntrascrizione del sequestro sia successiva al pignoramento, il bene\nrimane nella titolarita\u0027 del terzo «pleno iure», con conseguente\nimpossibilita\u0027 di disporre la confisca posteriormente all\u0027acquisto da\nparte del terzo aggiudicatario).»; i principi suesposti sono stati\nrichiamati e ribaditi pure da Cass. (pen.) nn. 3636/2022, 36212/2023,\n17897/2023 e 7706/2024. \n 15. In base a tali decisioni, la trascrizione del pignoramento,\nse anteriore a quella del sequestro, non determina\nl\u0027improseguibilita\u0027 dell\u0027azione esecutiva intrapresa dal creditore e,\nsoprattutto, l\u0027acquisto compiuto da terzi di buona fede nell\u0027ambito\ndi tale procedimento e\u0027 destinato a prevalere anche sulla confisca. \n 16. Tuttavia, in base a una complessa ricostruzione normativa (in\nparticolare, degli articoli 104-bis, commi 1-quater e 1-sexies, disp.\natt. c.p.p. e 578-bis c.p.p.), Cass. (pen.) Sez. 3, n. 39201 del 15\ndicembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 282275-01, perviene alla diversa\nconclusione secondo cui anche i sequestri e le confische «ordinarie»\nsono disciplinati, in via indiretta, dal Codice antimafia, con la\nconseguenza che «in tema di confisca ex art. 12-bis del decreto\nlegislativo 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona fede,\ntitolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, e\u0027\nassicurata non attraverso l\u0027inopponibilita\u0027 nei loro confronti del\nprovvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilita\u0027\ndi far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel\ncontraddittorio con l\u0027Agenzia nazionale per l\u0027amministrazione e la\ndestinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle\ndisposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, decreto legislativo n. 159\ndel 2011, ed in particolare degli articoli 52 e 55». \n 17. Un ulteriore e distinto indirizzo si rinviene nella piu\u0027\nrecente decisione di Cass. (pen.) Sez. 3, n. 40323 del 20 giugno\n2024, ..., Rv. 287179-01, che - sul presupposto di un\u0027«evoluzione\nnormativa, secondo cui il conflitto tra misure cautelari civili e\nmisure cautelari penali (ivi comprese quelle di prevenzione) sia\ndeciso non sulla base del criterio temporale bensi\u0027 sulla base della\ngraduazione degli interessi da tutelare, per cui prevalgono sempre le\nprime sulle seconde», afferma che il novellato art. 104-bis disp.\natt. c.p.p. («nella parte in cui - secondo periodo del comma 1-bis -\ndispone che in caso di sequestro preventivo emesso a norma dell\u0027art.\n321, comma 2, del codice di procedura penale si applicano le\ndisposizioni del Testo unico Antimafia») «rinvia al modello delineato\ndell\u0027art. 55, decreto legislativo n. 159 del 2011, disciplina in modo\nomogeneo e unitario l\u0027esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui\nquelli tributari ... [e] non vi e\u0027 dubbio che vi sia una prevalenza\ndel sequestro penale e degli interessi pubblici a esso sottesi\nrispetto alla mera aspettativa civilistica a ottenere il decreto di\ntrasferimento dopo l\u0027aggiudicazione nella procedura esecutiva\nindividuale o concorsuale»; con la stessa sentenza e\u0027 stata\ndichiarata «manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 55, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.\n159, per contrasto con gli articoli 3, 25, 27, 41 e 42 della\nCostituzione, nella parte in cui, mediante il rinvio all\u0027art. 104-bis\ndisp. att. del codice di procedura penale, sancisce la prevalenza del\nsequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi,\nrispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica\ncorrelata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole,\ngiustificata anche dall\u0027esistenza di strumenti di tutela del terzo di\nbuona fede eventualmente pregiudicato». \n La questione posta dal giudice di merito in relazione all\u0027art. 317\nc.c.i.i. (decreto legislativo n. 14 del 2019). \n 18. Rispetto all\u0027orientamento consolidatosi nella giurisprudenza\ncivile - che esclude l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 55 Codice Antimafia\nal sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla\nconfisca «ordinaria» - il giudice dell\u0027esecuzione del Tribunale di\nPavia prospetta una possibile evoluzione, derivante dall\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento (e, soprattutto, dall\u0027entrata in vigore, il 15\nluglio 2022) dell\u0027art. 317 («Principio di prevalenza delle misure\ncautelari reali e tutela dei terzi») del decreto legislativo n. 14\ndel 2019 (Codice della crisi d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza), secondo\ncui «Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione\nconcorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate\ndall\u0027art. 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV\ndel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto\nprevisto dagli articoli 318, 319 e 320. Per misure cautelari reali di\ncui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e\u0027\nconsentita la confisca disposti ai sensi dell\u0027art. 321, comma 2, del\ncodice di procedura penale, la cui attuazione e\u0027 disciplinata\ndall\u0027art. 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e\ntransitorie del codice di procedura penale.». \n 19. Il Tribunale ipotizza che la norma possa riguardare anche le\nprocedure esecutive individuali (come affermato da una parte della\ngiurisprudenza di merito), con la conseguente prevalenza, gia\u0027\nstabilita ex lege per le procedure concorsuali, delle misure\ncautelari reali adottate in sede penale e, dunque, l\u0027applicazione\ndell\u0027art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ad ogni tipo di\nsequestro preventivo a fini di confisca. \n Inapplicabilita\u0027 dell\u0027art. 317 c.c.i.i. all\u0027esecuzione individuale. \n 20. Come esplicitamente affermato da Cass. (pen.) Sez. U, n.\n40797 del 22 giugno 2023, Fallimento..., con l\u0027entrata in vigore\ndella citata norma (cioe\u0027, l\u0027art. 317 c.c.i.i.) «Deve ritenersi,\npertanto, ora espressamente affermata, attraverso il richiamo alle\ndisposizioni del codice antimafia, la prevalenza della misura\ncautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Il\ndecreto legislativo n. 14 del 2019 si inserisce nel solco di altri\ninterventi normativi recenti: la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e il\ndecreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 avevano infatti allargato\nl\u0027ambito applicativo delle disposizioni in punto di amministrazione e\ndestinazione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei terzi\ned esecuzione del sequestro previste nel «Codice Antimafia» tant\u0027e\u0027\nche la dottrina ha rilevato come «l\u0027art. 317 assume portata\nprecettiva globale, erigendo le regole di quest\u0027ultimo a paradigma\ntotalizzante». ... Dunque, e\u0027 possibile affermare che dalla data del\n15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare disciplina\ndettata dagli articoli 317 ss. del c.c.i.), vige una unitaria\ndisciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro\npreventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione\ngiudiziale, ovvero quella contenuta negli articoli 63 ss. decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, anch\u0027essi opportunamente rimodulati, con\ninequivocabile prevalenza dello strumento penale.» (in precedenza,\nnello stesso senso, Cass. (pen.) Sez. 3, n. 3575 del 26 novembre\n2021, dep. 2022, ..., Rv. 283761-01, «anche se - sottolineano le\nSezioni Unite - appare opinabile ricorrere alla nuova disciplina per\ninferirne criteri interpretativi con riferimento alle vicende insorte\nin precedenza». \n 21. La menzionata decisione di legittimita\u0027 (la quale, tra\nl\u0027altro, afferma che «alla curatela fallimentare, che ha un compito\nesclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori,\nnon si attaglia il concetto di appartenenza, preclusiva della\nconfiscabilita\u0027 ex art. 12-bis, decreto legislativo n. 74 del 2000»)\nsi riferisce in maniera espressa alla procedura concorsuale di\nliquidazione giudiziale (gia\u0027 di fallimento). \n 22. Essa non contiene, pero\u0027, alcun riferimento alle procedure\nesecutive individuali ed e\u0027 arbitrario attribuire all\u0027art. 317\nc.c.i.i. una portata precettiva piu\u0027 ampia, come invece sostenuto\ndalla giurisprudenza di merito secondo cui, «in considerazione della\nmedesima finalita\u0027 cui tendono tanto l\u0027esecuzione individuale sui\nsingoli beni del debitore quanto la liquidazione concorsuale\ndell\u0027intero suo patrimonio, la disposizione di coordinamento\nintrodotta con l\u0027art. 317 codice della crisi d\u0027impresa non puo\u0027 che\ntrovare applicazione anche all\u0027esecuzione forzata, apparendo,\ndiversamente, irragionevole che l\u0027esecuzione forzata possa proseguire\nanche se il bene viene sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321,\ncomma 2, c.p.p., mentre, al contrario, la liquidazione giudiziale\n(olim fallimento), su quei beni, debba arrestarsi». \n 23. Infatti, le regole del codice della crisi d\u0027impresa e\ndell\u0027insolvenza - e, segnatamente, il codificato principio della\nprevalenza della misura penale - non trovano diretta applicazione\nnell\u0027esecuzione individuale, nemmeno allo scopo di colmare una\npretesa lacuna normativa rispetto al vincolo del pignoramento (come\ninvece ritenuto da una parte della dottrina e in alcuni precedenti\ngiurisprudenziali). \n 24. In proposito si osserva che: \n l\u0027operazione dell\u0027interprete diretta a colmare un vuoto\nlegislativo costituisce un procedimento integrativo analogico, non\nammesso, ai sensi dell\u0027art. 14 delle preleggi, per una disciplina\nlegislativa speciale come il codice della crisi d\u0027impresa e\ndell\u0027insolvenza e, in particolare, per una disposizione peculiare\ncome l\u0027art. 317 c.c.i.i.; \n l\u0027applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 14\ndel 2019 non puo\u0027 desumersi nemmeno dalla reiterata affermazione\ngiurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento (oggi di\nliquidazione giudiziale) equivale a un «pignoramento universale»,\nposto che la stessa si fonda comunque su un\u0027impropria analogia (per\npretesa eadem ratio) tra le procedure liquidatorie concorsuali e\nindividuali (anzi, parafrasando Cass. Sez. 3, 31 luglio 2025, n.\n22105, la circostanza che il legislatore - nello stabilire la\nprevalenza dello strumento penale sulla liquidazione giudiziale -non\nabbia fatto esplicito riferimento all\u0027esecuzione forzata individuale\nben puo\u0027 essere letta come una precisa scelta dello stesso\nlegislatore, nel senso che ubi lex voluit, ibi dixit); \n tantomeno possono trarsi elementi dal «presupposto implicito\ndella indiscriminata prevalenza della prospettiva concorsuale, che\ntalvolta s\u0027e\u0027 pure espressa in alcuna dottrina (e gia\u0027 con riguardo\nalla legge fallimentare) nel senso di un presunto ruolo «ancillare» e\nsubalterno dell\u0027esecuzione singolare, rispetto a quella collettiva»,\npoiche\u0027 «il contesto normativo e sistematico [e\u0027 invece] improntato\npiuttosto - e naturaliter - ad indiscutibile equiordinazione, seppur\nin un quadro necessariamente coordinato ed unitario e nel rispetto\ndei corrispondenti poteri e prerogative di ciascun giudice» (cosi\u0027\nCass. Sez. 3, 26 luglio 2023, n. 22715). \n 25. In definitiva, come correttamente osservato sul punto dal\nProcuratore Generale, «le esecuzioni individuali e quelle collettive\ndebbono essere regolate dalla normativa ad esse dedicate senza che\nsiano ipotizzabili ipotetici travasi di norme». \n 26. Di conseguenza, anche nell\u0027ipotesi (frequente) di interventi\ndi altri creditori nella procedura esecutiva (che per tale ragione\nnon si trasforma in una liquidazione concorsuale), va escluso che la\nregola della prevalenza dello strumento penale dettata dall\u0027art. 317\nc.c.i.i. per la liquidazione giudiziale possa disciplinare\nl\u0027esecuzione forzata individuale e i rapporti tra questa e il\nsequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. teso a una confisca\n«ordinaria» (che esula dalle norme del Codice Antimafia o da quelle\nche esplicitamente vi rinviano). \n 27. In altre parole, proprio perche\u0027 l\u0027art. 317 citato ha una\nportata applicativa limitata alla liquidazione concorsuale, la\ndisposizione non assume di per se\u0027 la valenza di novita\u0027 normativa\nidonea a modificare l\u0027indirizzo giurisprudenziale che ha individuato\nl\u0027ordo temporalis come criterio di risoluzione dei conflitti tra le\nmisure adottate in sede penale e i gravami civili. \n L\u0027art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p.\n(come modificato dal decreto legislativo n. 14 del 2019). \n 28. Si deve rilevare, pero\u0027, che lo stesso decreto legislativo n.\n14 del 2019 (con l\u0027art. 373, comma 1, lett. a), ha innovato un\u0027altra\ndisposizione dell\u0027ordinamento e, cioe\u0027, il comma 1-bis dell\u0027art.\n104-bis disp. att. c.p.p.: rispetto al testo previgente («Il giudice\nche dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini\ndella gestione. Si applicano le norme di cui al Libro I, titolo III,\ndel codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e\nsuccessive modificazioni»), il testo novellato - entrato in vigore il\n15 luglio 2022 (e oggetto pure di una modesta modifica ad opera\ndell\u0027art. 41, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 150 del\n2022) - sancisce: «Si applicano le disposizioni di cui al Libro I,\ntitolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre\n2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la\ndisciplina della nomina e revoca dell\u0027amministratore, dei compiti,\ndegli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di\nsequestro disposto ai sensi dell\u0027art. 321, comma 2, del codice o di\nconfisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la\nprocedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi\u0027, le\ndisposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto\nlegislativo» (enfasi aggiunta). \n 29. Il secondo periodo della menzionata norma riguarda, da un\nlato, il rapporto tra i sequestri penali e le procedure concorsuali\n(ribadisce, da un diverso angolo di visuale, il contenuto dell\u0027art.\n317 c.c.i.i.) e, dall\u0027altro, fa riferimento alla «tutela dei terzi». \n 30. Secondo una lettura dottrinale, «In forza della norma, tutti\ni diritti dei terzi garantiti dal codice antimafia verrebbero\nparimenti tutelati dinanzi al sequestro finalizzato alla confisca,\nsecondo la stessa procedura del codice antimafia. Inoltre, i diritti\nin questione sarebbero tutelati ai sensi del codice antimafia,\ndinanzi ad ogni tipo di sequestro finalizzato alla confisca, vale a\ndire alla confisca del prezzo o profitto del reato, ovvero\ndell\u0027equivalente, alla confisca in casi particolari ai sensi\ndell\u0027art. 240-bis c.p., alla confisca misura di prevenzione, a\nconferma della svolta evolutiva impressa dal nuovo codice della\ncrisi, attraverso il superamento del c.d. «doppio statuto di tutela»\ndei creditori, che caratterizza il vigente sistema di garanzie dei\ndiritti dei terzi. E si tratterebbe di una tutela estesa «oltre i\ncasi di coesistenza di una procedura concorsuale», come si desume dal\nnuovo comma 1-bis dell\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p., «in cui la\ncongiunzione «e» non vale a circoscrivere alla sola liquidazione\ngiudiziale l\u0027ambito della salvaguardia delle pretese dei terzi».\n«Sembra», infatti, «che il legislatore abbia colto l\u0027occasione della\nriforma «fallimentare», per ovviare anche ai dubbi e ai problemi\ninterpretativi creati proprio dalle recenti interpolazioni del 2017 e\ndel 2018 all\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.».»; un altro autore\nrileva che «e\u0027 opportuno ricordare che nel sistema delineato dal\ncodice antimafia l\u0027accertamento delle pretese dei terzi deve avvenire\nattraverso la procedura descritta dagli articoli 57 ss. destinata,\nquindi, a diventare - grazie al richiamo contenuto nel nuovo art. 104\nbis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - la normativa di riferimento in\nordine alle modalita\u0027 di accertamento dei diritti dei terzi rispetto\na tutti i casi in cui sia disposto un sequestro ai sensi dell\u0027art.\n321, comma 2, c.p.p. Del resto, la prospettiva di ampliamento delle\nregole poste a tutela dei terzi oltre i casi di coesistenza di una\nprocedura concorsuale si percepisce nel testo del nuovo comma 1-bis\ndell\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p., in cui la congiunzione «e» non\nvale a circoscrivere alla sola liquidazione giudiziale l\u0027ambito della\nsalvaguardia delle pretese dei terzi». \n L\u0027applicabilita\u0027 del Codice Antimafia nell\u0027esecuzione individuale\nin forza del novellato art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. \n 31. Il dato letterale dell\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.\napplicabile alla fattispecie de qua (e non ai sequestri presi in\nconsiderazione dai precedenti di legittimita\u0027 gia\u0027 richiamati, ad\neccezione di Cass. (pen.) n. 40323/2024) - che distingue come\nautonomi concetti la «tutela dei terzi» dai rapporti con le procedure\nconcorsuali - costituisce elemento di novita\u0027 idoneo a giustificare\nil superamento dell\u0027orientamento inaugurato da Cass. Sez. 3, 10\ndicembre 2020, n. 28242. \n 32. Infatti, la nozione di «tutela dei terzi» e\u0027 talmente ampia\nda comprendere anche i creditori, pignorante e intervenuti, di una\nprocedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti dal\nsequestro preventivo, nonche\u0027 l\u0027aggiudicatario degli stessi. \n 33. Inoltre, pur dovendosi negare (per le suesposte ragioni) una\nsua applicazione diretta, l\u0027art. 317 c.c.i.i. (anch\u0027esso, come gia\u0027\ndetto, entrato in vigore il 15 luglio 2022) determina innovazioni\nche, sotto il profilo sistematico (e, quindi, indirettamente), vanno\nconsiderate per interpretare l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.: \n escludendo l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 55 Codice Antimafia in\ncaso di sequestro «ordinario», a dispetto del favor legislativo per\nla liquidazione concorsuale, i creditori, soprattutto se garantiti da\nipoteca, avrebbero maggiore interesse a promuovere espropriazioni\nindividuali dei beni colpiti dalla misura cautelare, date le\ncondizioni e limitazioni a cui sono assoggettati i loro crediti dallo\nstrumento penale; \n in particolare, non sembra ragionevole che la prosecuzione\ndella liquidazione giudiziale (che e\u0027 recessiva rispetto alla misura\ncautelare penale ex art. 317 c.c.i.i.) sia preclusa dal sopravvenuto\nsequestro e dall\u0027affidamento dei beni all\u0027amministratore giudiziario\ne che, ciononostante, possa invece essere iniziata o proseguita dal\ncreditore fondiario (ex art. 41 T.U.B.) un\u0027esecuzione individuale\nriguardante i medesimi cespiti (se gravati da ipoteca e/o\npignoramento anteriori), addirittura pervenendo al trasferimento\ncoattivo di beni che, senza l\u0027iniziativa del fondiario, sarebbero\nstati acquisiti dallo Stato a titolo originario; \n nell\u0027ipotesi ora formulata (che non e\u0027 residuale, essendo\ntutt\u0027altro che infrequente l\u0027azione esecutiva del creditore\nipotecario fondiario), poi, la diversa opponibilita\u0027 del sequestro\npenale si riverbererebbe sulla tutela dell\u0027aggiudicatario, col\nparadossale effetto di attribuire - per la regola dell\u0027ordo\ntemporalis - indiscutibile prevalenza all\u0027aggiudicazione se\nl\u0027esecuzione (alla quale si ricollega l\u0027acquisto ex art. 2919 del\ncodice civile) e\u0027 esercitata nonostante la liquidazione giudiziale,\nmentre, stando a quanto statuito da Cass. (pen.) Sez. 3, n. 40323 del\n20 giugno 2024, ..., «non vi e\u0027 dubbio che vi sia una prevalenza del\nsequestro penale e degli interessi pubblici a esso sottesi rispetto\nalla mera aspettativa civilistica a ottenere il decreto di\ntrasferimento dopo l\u0027aggiudicazione nella procedura esecutiva\nindividuale o concorsuale» (in realta\u0027, sotto il profilo civilistico,\nquesta affermazione pare in contrasto col disposto dell\u0027art. 187-bis\ndisp. att. c.p.c., come interpretato da Cass. Sez. U., 30 giugno\n2006, n. 25507, Cass. Sez. U., 28 novembre 2012, n. 21110, e anche da\nCass. Sez. 3, 18 gennaio 2024, n. 2020, ma - come ricordato anche\ndalla citata decisione - le ragioni dell\u0027aggiudicatario devono\nnecessariamente farsi valere in sede di esecuzione penale e, dunque,\nsara\u0027 l\u0027orientamento delle Sezioni penali a trovare concreta\napplicazione). \n 34. Sia in base a un\u0027interpretazione letterale della disposizione\n(dove la tutela dei terzi non e\u0027 in endiadi coi rapporti con la\nliquidazione giudiziale, ma identifica un altro ambito applicativo,\nindipendente dall\u0027altro), sia per ragioni di coerenza logica e\nsistematica, oltre che per l\u0027evidente tendenza legislativa ad\nestendere le norme del Codice Antimafia al di la\u0027 del loro originario\ncampo di applicazione, si deve concludere che, in forza del novellato\nart. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., le\nregole del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplinano anche i\nrapporti tra il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. preordinato\nalla confisca cosiddetta «ordinaria» e le procedure esecutive\nindividuali, nonche\u0027 la stessa confisca (che, pacificamente,\ndetermina l\u0027acquisizione a titolo originario in favore dello Stato). \n 35. Ritiene questa Corte, dunque, che la corretta interpretazione\ndell\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p. (nella sua formulazione\napplicabile dal 15 luglio 2022) conduca a rispondere al quesito posto\ndal Tribunale di Pavia nel senso che, in caso di sequestro ex art.\n321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I\ndel Codice Antimafia (segnatamente, l\u0027art. 55) si applicano anche\nnelle procedure esecutive individuali, dovendosi ritenere superato\ndall\u0027innovazione normativa l\u0027orientamento che privilegiava - in caso\ndi sequestro volto alla confisca «ordinaria» - il criterio dell\u0027ordo\ntemporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie. \n 36. Ad avviso di questa Corte, e\u0027 questa l\u0027unica possibile\nlettura dell\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p. in base al tenore\nletterale della vigente norma ed alle ragioni logico-sistematiche\nsuesposte, insuscettibile di qualsiasi alternativa interpretazione\ncostituzionalmente orientata. \n Questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n 37. Muovendo da tale conclusione, pero\u0027, l\u0027ulteriore estensione\ndelle regole del Codice Antimafia anche in caso di procedura\nesecutiva individuale espone l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p. (e, con\nesso, l\u0027applicazione del decreto legislativo n. 159 del 2011) al\ncontrasto con gli articoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1, Prot. Addiz. 1\nalla Convenzione europea dei diritti dell\u0027Uomo. \n 38. Il Codice Antimafia delinea un sistema concorsuale di\nsoddisfacimento del credito, al quale accedono i creditori che\nvantano pretese risultanti da atti aventi data certa anteriore al\nsequestro, nonche\u0027 diritti reali di garanzia costituiti in epoca\nantecedente al sequestro; oltre all\u0027anteriorita\u0027 del credito (o del\ndiritto), occorre dimostrare che esso non e\u0027 strumentale\nall\u0027attivita\u0027 illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il\nreimpiego, la buona fede del creditore, l\u0027incapienza del patrimonio\ndel proposto al soddisfacimento del credito (per i soli creditori\nchirografari); l\u0027accertamento dei predetti requisiti e\u0027 attribuito al\ngiudice penale con la verifica di cui agli articoli 57 ss. del\ndecreto legislativo n. 159 del 2011 (la sentenza della Corte\ncostituzionale n. 26 del 27/2019 sottolinea che «la giusta esigenza\ndi evitare manovre collusive con il debitore sottoposto a\nprocedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a porre\nin salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e\ndella successiva confisca - puo\u0027 infatti essere soddisfatta\nattraverso la verifica ... delle condizioni gia\u0027 imposte in via\ngenerale dall\u0027art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per il\nsoddisfacimento dei diritti di credito dei terzi»); in ogni caso, in\nforza dell\u0027art. 53 del Codice, «i crediti per titolo anteriore al\nsequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II,\nsono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore\ndei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o\ndalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi,\nal netto delle spese del procedimento di confisca nonche\u0027 di\namministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel\nprocedimento di cui agli articoli da 57 a 61». \n 39. Una condivisibile dottrina osserva che «tale disciplina\ntrovava la sua ratio - anche con riferimento al meccanismo di\ngestione dei crediti - alla luce delle caratteristiche delle misure\ndi prevenzione e di quelle misure penali «allargate», connotate dal\nparticolare allarme sociale, alle prime avvicinabili. Tale ratio - a\nben vedere - viene meno, se il Codice antimafia viene utilizzato come\ndisciplina di carattere generale per «tutte» le misure, o, in altri\ntermini, se una disciplina generale vuole essere, forse, andrebbe\nrivisitata la disciplina della gestione del credito, destinato -\nall\u0027attualita\u0027 - sempre a scontare il limite del 60 per cento». \n 40. Non dissimile e\u0027 il rilievo svolto da Cass. (pen). Sez. 1, n.\n7706 del 21 febbraio 2024, Fallimento...: «... la disciplina\nstabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione\ndi un creditore ipotecario, il quale, ai sensi dell\u0027art. 2741 del\ncodice civile, sarebbe assistito da una causa legittima di\nprelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto al\nprovvedimento ablativo ... E, tuttavia, non puo\u0027 sottacersi che\nsecondo la disciplina in questione, e in particolare secondo quanto\nstabilito dall\u0027art. 53, comma 1, i crediti per titolo anteriore al\nsequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II,\npossono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per\ncento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal\nvalore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla\nvendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di\nconfisca nonche\u0027 di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle\nsostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. Dunque,\nla tutela accordata al terzo, anche se di buona fede e anche se\nassistito da una posizione rafforzata dalla presenza di garanzie\nreali e di privilegi, non e\u0027 pienamente satisfattiva in base alle\ndisposizioni del codice antimafia, potendo risultare in parte\nrecessiva per il sopravvenire di una misura ablativa nemmeno\ndirettamente correlata, come nel caso della confisca per equivalente,\nallo svolgimento di una attivita\u0027 criminosa.». \n 41. Ad avviso del Collegio, l\u0027applicazione del Codice Antimafia\nin caso di sopraggiunto sequestro preventivo finalizzato a confisca\n«ordinaria» e, quindi, la sottoposizione della soddisfazione del\ncreditore ipotecario alle stringenti condizioni del Codice Antimafia\n(che impone persino la prova della buona fede) appaiono contrarie\nagli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, poiche\u0027\nirragionevolmente si pregiudica la possibilita\u0027 del creditore\nipotecario, ancorche\u0027 estraneo a qualsivoglia attivita\u0027 criminale del\ndebitore (come nel caso, lampante, di confisca per equivalente: nella\nquale la relazione del bene costituito a garanzia ipotecaria con le\ncondotte criminose sanzionate con la confisca e\u0027 ancora piu\u0027 labile e\ndi indefinibile identificazione), di soddisfarsi in via esecutiva sul\nbene oggetto di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce lo\nius sequelae e il diritto a essere soddisfatto con preferenza in sede\nespropriativa e senza alcuna limitazione non derivante dall\u0027eventuale\nincapienza del bene staggito. \n 42. Sulla tutela costituzionale della garanzia ipotecaria,\ninfatti, si devono richiamare le statuizioni della sentenza della\nCorte costituzionale n. 160 del 3 ottobre 2024 (peraltro, citata\nanche da Cass. Sez. 3, 9 gennaio 2025, n. 565, Rv. 673536-02): «Il\ncredito garantito da ipoteca gode nell\u0027ordinamento giuridico di una\nprotezione peculiare, che discende dalla realita\u0027 del diritto di\ngaranzia e dalla sua accessorieta\u0027 al credito. Il diritto di ipoteca\nattribuisce al titolare: lo ius sequelae, che consente di far valere\nla garanzia anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene (ai\nsensi e nei limiti di cui agli articoli 2858 e seguenti del codice\ncivile); lo ius distrahendi, che permette al creditore di far\nespropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito; e lo ius\npraelationis, che comporta la facolta\u0027 di soddisfare la pretesa\ncreditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata\n(articoli 2741, primo comma, e 2808 del codice civile, nonche\u0027 art.\n510, secondo comma, del codice di procedura civile). Al contempo, in\ncaso di cessione del credito, l\u0027accessorieta\u0027 della garanzia fa si\u0027\nche il diritto reale si trasferisca insieme con il credito (art.\n1263, primo comma, del codice civile). L\u0027ipoteca, dunque, compone il\npatrimonio del creditore; comporta, in caso di espropriazione per\npubblica utilita\u0027, un obbligo indennitario al pari degli altri\ndiritti reali, come previsto dall\u0027art. 25, comma 1, del decreto del\nPresidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo\nunico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di\nespropriazione per pubblica utilita\u0027. (Testo A)» e gode di una tutela\nriconducibile all\u0027art. 42 della Costituzione. Inoltre, essendo una\ngaranzia accessoria al credito, essa e\u0027 attratta nell\u0027alveo\nprotettivo dell\u0027art. 24 della Costituzione, quale strumento volto ad\nassicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva.\nCome questa Corte ha piu\u0027 volte affermato, «la garanzia della tutela\ngiurisdizionale dei diritti assicurata dall\u0027art. 24 della\nCostituzione comprende anche la fase dell\u0027esecuzione forzata, in\nquanto necessaria a rendere effettiva l\u0027attuazione del provvedimento\ngiudiziale» (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2023, n. 228 e n. 140\ndel 2022, n. 128 del 2021).». \n 43. Con la pronuncia ora menzionata, la Corte costituzionale ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale - per violazione degli\narticoli 3, 24 e 42 della Costituzione - di norme (art. 7, comma 3,\ndella legge n. 47 del 1985 e art. 31, comma 3, primo e secondo\nperiodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)\nche sacrifica(va)no interamente il diritto di ipoteca, senza\nproporzionalita\u0027 tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito,\nimponendo un irragionevole sacrificio al creditore ipotecario, non\nresponsabile degli abusi compiuti. \n 44. Ritiene questa Corte che analoghe considerazioni possano\nessere svolte in riferimento alla questione qui esaminata, sia per\nl\u0027illogica attribuzione ad un creditore terzo (anche rispetto alle\nvicende penali) dell\u0027onere di dimostrare la mancanza di\nstrumentalita\u0027 del credito all\u0027attivita\u0027 criminale e la propria buona\nfede rispetto a una confisca per equivalente (come quella a cui e\u0027\nteso il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. interferente con la\nprocedura esecutiva del Tribunale di Pavia), sia per l\u0027estraneita\u0027\ndell\u0027estesa applicazione del Codice Antimafia a situazioni avulse\ndalla ratio legis che aveva ispirato le disposizioni del decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, sia per l\u0027ingiustificato sacrificio\nimposto ex lege al diritto di credito (che, una volta provate le\ncondizioni richieste dall\u0027art. 52 del Codice Antimafia, e\u0027 comunque\ndestinato a subire una falcidia del 40%). \n 45. A tanto si aggiunge che, secondo la Corte di Strasburgo, il\ndiritto di credito rientra tra i biens o assets ai quali si riferisce\nla tutela dell\u0027art. 1, Prot. Addiz. 1 CEDU, di talche\u0027 la lesione\ninferta ai creditori (non solo agli ipotecari, ma anche ai\nprivilegiati e persino ai chirografari) dall\u0027applicazione\nindiscriminata e generalizzata del Codice Antimafia (in base all\u0027art.\n104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p.) determina\nuna frizione con l\u0027art. 117 della Costituzione. \n 46. Sempre in riferimento all\u0027art. 1, Prot. Addiz. 1, CEDU,\nl\u0027estensione normativa della portata applicativa del Codice Antimafia\npregiudica il patrimonio dell\u0027aggiudicatario e, in particolare, lo\nius ad rem acquisito al momento dell\u0027aggiudicazione. \n 47. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «...\nl\u0027aggiudicazione ..., in forza dell\u0027art. 187-bis disp. att. cod.\nproc. civ., da\u0027 titolo all\u0027aggiudicatario non inadempiente al\nversamento del prezzo a conseguire il trasferimento qualunque sia\nl\u0027esito della procedura» (cosi\u0027 Cass. Sez. U., 14 dicembre 2020, n.\n28387 e, analogamente, si sono espresse numerose altre pronunce di\nlegittimita\u0027, precedenti e successive) e «L\u0027aggiudicatario ...\nacquista un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene\nsospensivamente condizionato al versamento del prezzo ... il\nlegislatore, infatti, ha evidentemente ritenuto che il\nsoddisfacimento dell\u0027interesse pubblico all\u0027efficienza del sistema\ndelle vendite coattive debba comportare la prevalenza dell\u0027interesse\ndell\u0027aggiudicatario ad ottenere il trasferimento, dopo la\npartecipazione ad una valida procedura, rispetto all\u0027interesse del\ndebitore a mantenere la proprieta\u0027 del bene aggiudicato, con il solo\nlimite dell\u0027aggiudicazione ad un prezzo che non sia notevolmente\ninferiore a quello giusto» (cosi\u0027 Cass. Sez. 1, 13 luglio 2004, n.\n12969). \n 48. E\u0027 evidente che l\u0027acquisizione a titolo originario al\npatrimonio dello Stato per effetto di una confisca sopravvenuta\nall\u0027aggiudicazione e preceduta da un sequestro successivo al\npignoramento (o addirittura all\u0027aggiudicazione stessa) determina una\ntotale compromissione del diritto dell\u0027aggiudicatario (pregiudizio\nche, del resto, si e\u0027 verificato proprio nella fattispecie decisa da\nCass. (pen.) n. 40323/2024, gia\u0027 sopra richiamata). \n 49. In proposito, va altresi\u0027 osservato che, a parere di questo\nCollegio, la questione non puo\u0027 essere apoditticamente liquidata in\nbase a una presunta prevalenza degli interessi «pubblicistici» di\ncontrasto al crimine (sottesi agli strumenti penali) sugli interessi\n«privatistici» della tutela dell\u0027aggiudicatario (e/o dei creditori). \n 50. A conferma del rilievo pubblicistico degli interessi sottesi\nall\u0027espropriazione forzata si ribadisce quanto gia\u0027 statuito da Cass.\nSez. 3, 8 febbraio 2019, n. 3709: «Il problema del conflitto fra i\ncreditori pignoranti e lo Stato che confisca il medesimo immobile si\nsvolge sul piano dei principi generali. Da un lato, emerge\nl\u0027interesse pubblico a reprimere il fenomeno della criminalita\u0027\norganizzata, soprattutto nella sua dimensione economica, sottraendole\ni patrimoni provento di reato ed evitando il finanziamento di\nulteriori attivita\u0027 illecite. Sul versante opposto si pone il diritto\ndel creditore a soddisfarsi sui beni del debitore, che trova la sua\nconsacrazione non solo nell\u0027art. 2740 del codice civile, ma anche nei\nprincipi costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti (art.\n24 della Costituzione), dell\u0027iniziativa economica (art. 41 della\nCostituzione) e della proprieta\u0027 privata (art. 42 della\nCostituzione). Vengono in rilevo, inoltre, i principi fondamentali\ndel giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 della\nCostituzione). Il processo esecutivo, infatti, non si sottrae\nall\u0027esigenza pubblicistica di uno svolgimento rapido ed efficiente.\nIn particolare, sotto quest\u0027ultimo profilo, assume rilievo centrale\nla fase liquidatoria: l\u0027espropriazione forzata sara\u0027 tanto piu\u0027\nefficiente, quanto piu\u0027 elevato sia il prezzo di aggiudicazione e\nminore il numero dei tentativi di vendita. Pertanto, approntare le\ncondizioni alle quali la vendita forzata e\u0027 maggiormente fruttuosa\nsignifica dare concreta attuazione al principio del giusto processo\nanche dell\u0027ambito dell\u0027espropriazione forzata. Una delle componenti\nche concorre in modo significativo all\u0027efficienza delle vendite\ngiudiziarie e\u0027 rappresentata dalla tutela dell\u0027aggiudicatario.\nInfatti, la partecipazione ad un\u0027asta giudiziaria sara\u0027 tanto piu\u0027\n«appetibile», quanto minori siano le incertezze in ordine alla\nstabilita\u0027 degli effetti dell\u0027aggiudicazione. La prospettiva di un\nacquisto stabile e sicuro attira un piu\u0027 elevato numero di\npartecipanti all\u0027asta e determina una piu\u0027 animata competitivita\u0027\nnella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior\nricavo in minor tempo. Sebbene l\u0027aggiudicatario non vanti sul bene\nespropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto\nun\u0027aspettativa, questa non e\u0027 di mero fatto, bensi\u0027 di diritto.». \n 51. Va, dunque, rilevata di ufficio e sottoposta alla Corte\ncostituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. [cosi\u0027 come\ninterpretato in questa sede e pure da Cass. (pen.) n. 40323/2024]\nnella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure\nesecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla\nconfisca per equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p.\ne 322-ter c.p., nonche\u0027 alla confisca stessa, si applica la\ndisciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\n(cosiddetto Codice Antimafia), anziche\u0027 la regola dell\u0027ordo\ntemporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie, la quale consentirebbe,\ninvece, di evitare un grave, irragionevole e ingiustificato\npregiudizio ai diritti dei creditori e dell\u0027aggiudicatario o\ndell\u0027acquirente in executivis, neppure in alcun modo giustificato\ndalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di quella normativa\nspeciale. \n Rilevanza della questione nel presente giudizio. \n 52. Per concludere, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndeve potersi dire ammissibile e rilevante anche nel procedimento per\nrinvio pregiudiziale. \n 53. In proposito, si osserva che la Corte costituzionale - con la\nsentenza n. 119 del 25 giugno 2015, riguardante un\u0027ordinanza di\nrimessione emessa nell\u0027ambito di un giudizio di legittimita\u0027\ndestinato ad essere definito (non gia\u0027 con una decisione nel merito,\nma) con l\u0027enunciazione del principio di diritto nell\u0027interesse della\nlegge ai sensi dell\u0027art. 363, comma 3, c.p.c. - ha statuito che,\n«cosi\u0027 com\u0027e\u0027 indubitabile che la Corte di cassazione sia\norganicamente inserita nell\u0027ordine giudiziario, altrettanto\nindubitabile e\u0027 l\u0027inerenza alla funzione giurisdizionale\ndell\u0027enunciazione del principio di diritto da parte del giudice di\nlegittimita\u0027, quale massima espressione della funzione nomofilattica\nche la stessa Corte di cassazione e\u0027 istituzionalmente chiamata a\nsvolgere. Va del resto esclusa la necessita\u0027 che il procedimento a\nquo si concluda con una decisione che abbia tutti gli effetti\nusualmente ricondotti agli atti giurisdizionali. La funzione\nnomofilattica svolta dalla Corte di cassazione con l\u0027enunciazione del\nprincipio di diritto, ai sensi dell\u0027art. 363, terzo comma, cod. proc.\nciv., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione che e\u0027\n(anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare\nl\u0027interesse generale dell\u0027ordinamento all\u0027affermazione del principio\ndi legalita\u0027, che e\u0027 alla base dello Stato di diritto. L\u0027accesso al\nsindacato di costituzionalita\u0027 attraverso il giudizio di cui all\u0027art.\n363, terzo comma, cod. proc. civ., se non determina quindi alcun\nsuperamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure\nmodifica il modello incidentale del controllo di legittimita\u0027.\nL\u0027incidentalita\u0027, infatti, discende dal compito della Corte di\ncassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della\nnorma che potra\u0027 risultare dalla pronuncia di illegittimita\u0027\ncostituzionale e che sara\u0027, in ogni caso, «altro» rispetto ad essa.\nE\u0027 in tal modo che si realizza l\u0027interesse generale dell\u0027ordinamento\nalla legalita\u0027 costituzionale attraverso l\u0027incontro ed il dialogo di\ndue giurisdizioni che concorrono sempre - e ancor piu\u0027 in questo caso\n- alla definizione del diritto oggettivo. Ed e\u0027 un dialogo che si\nrivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco\nl\u0027estensione della tutela di un diritto fondamentale.». \n 54. Le medesime argomentazioni suffragano il giudizio di\nrilevanza in questo procedimento, volto all\u0027enunciazione del\nprincipio di diritto ai sensi dell\u0027art. 363-bis c.p.c., norma che,\nforse anche piu\u0027 dell\u0027art. 363, comma 3, c.p.c., «esalta il ruolo\nnomofilattico che e\u0027 proprio della Corte di cassazione», avendone\nintrodotto un profilo con inedite, ma potenzialmente proficue,\ncaratteristiche preventive. \n 55. Inoltre, la questione relativa all\u0027art. 104-bis disp. att.\nc.p.p. assume rilevanza (ancorche\u0027 mediata) nella procedura esecutiva\npendente innanzi al Tribunale di Pavia, atteso che il rinvio\npregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e\u0027 teso alla formulazione di un\nprincipio di diritto vincolante per il giudice di merito. \n 56. Vanno, pertanto, impartite le disposizioni di cui appresso\nper la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la\ncontestuale sospensione del presente procedimento di rinvio\npregiudiziale fino alla definizione del relativo incidente. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte, visto l\u0027art. 23 della legge n. 87 dell\u002711 marzo 1953, \n rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la\nnon manifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione degli\narticoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della Costituzione, quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 1, Prot. Addiz. 1 alla CEDU - dell\u0027art.\n104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come\nnovellato dal decreto legislativo n. 14 del 2019 e applicabile dal 15\nluglio 2022) nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le\nprocedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo\nfinalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli articoli\n321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonche\u0027 alla confisca stessa, si\napplica la disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.\n159, anziche\u0027 la regola dell\u0027ordo temporalis delle formalita\u0027\npubblicitarie; \n sospende il presente procedimento e dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della\nCancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri\ne che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del\nSenato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza\nSezione Civile, in data 8 ottobre 2025. \n \n Il Presidente: De Stefano","elencoNorme":[{"id":"64027","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppnda","denominaz_legge":"codice di procedura penale 1988 (disp. att.)","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027art.","legge_articolo":"104","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"bis - secondo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"64037","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/01/2019","data_nir":"2019-01-12","numero_legge":"14","descrizionenesso":"","legge_articolo":"373","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art373"}],"elencoParametri":[{"id":"80408","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80409","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80410","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80411","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80412","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000006","descriz_costit":"Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell\u0027uomo","numero_legge":"1","data_legge":"","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55057","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Luzzati pop npls srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55058","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Agenzia delle entrate - riscossione","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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