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e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; 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M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 4 giugno  2025  della  Corte  d\u0027appello  di  Lecce  nel\nprocedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro M. M.. \n \nStraniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\n  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il\n  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis  e\n  6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015,  e  dell\u0027art.  10-ter,  comma  3,\n  quarto periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  nonche\u0027  per  la\n  convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n  citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel  caso  di  specie:  proroga  del\n  trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto  a\n  norma dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza\n  di fondati motivi per ritenere che la domanda e\u0027  stata  presentata\n  al  solo  scopo  di   ritardare   o   impedire   l\u0027esecuzione   del\n  respingimento o dell\u0027espulsione)] - Attribuzione  della  competenza\n  giurisdizionale alla corte d\u0027appello  di  cui  all\u0027art.  5-bis  del\n  decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [ e cioe\u0027 alla corte\n  d\u0027appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69  del  2005,\n  nel  cui  distretto  ha  sede  il  questore  che  ha  adottato   il\n  provvedimento  oggetto  di  convalida],  invece  che  alla  sezione\n  specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale\n  e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea,  istituita\n  presso  il  tribunale  distrettuale  -   Disposizioni   transitorie\n  concernenti l\u0027applicazione della  predetta  disciplina  procedurale\n  decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore della legge n. 187 del\n  2024. \nStraniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione\n  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del\n  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -\n  Denunciata  omessa  disciplina  dei  modi  di  trattenimento  degli\n  stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso\n  riconoscimento al giudice competente  alla  convalida  di  disporre\n  misure alternative e di revocare d\u0027ufficio la misura, se ne vengono\n  meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. \nStraniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione\n  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del\n  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -\n  Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con\n  il quale il questore dispone il  trattenimento  o  la  proroga  del\n  trattenimento   del   richiedente   protezione   internazionale   -\n  Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia  di  un  accesso\n  effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero\n  all\u0027udienza di convalida - Omessa previsione. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e\n  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\n  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\n  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16,  17,  18,  18-bis,  e  19;\n  decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13  (Disposizioni  urgenti  per\n  l\u0027accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di   protezione\n  internazionale,  nonche\u0027   per   il   contrasto   dell\u0027immigrazione\n  illegale), convertito, con modificazioni,  nella  legge  13  aprile\n  2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142\n  (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative\n  all\u0027accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,  nonche\u0027\n  della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni  ai  fini  del\n  riconoscimento  e  della  revoca   dello   status   di   protezione\n  internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25  luglio  1998,\n  n. 286 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina\n  dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero),  art.\n  14. \n\n\r\n(GU n. 27 del 02-07-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n    Il Consigliere, dott.ssa Antonia Martalo\u0027, \n    Letti gli atti del  procedimento  in  epigrafe  indicato  per  la\nproroga del trattenimento ex art. 6, decreto legislativo n.  142/2015\ndisposto dal Questore di Brindisi nei confronti di: \n      M. M., nato in... il..., trattenuto presso il CPR  di  Brindisi\nRestinco, \n    sentite le parti e sciogliendo  la  riserva  assunta  all\u0027odierna\nudienza, \n \n                               Osserva \n \n  1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n    In data... la Questura di Brindisi disponeva il trattenimento  di\nM. M., difeso di fiducia  dall\u0027avv.  Bartolo  Gagliani  del  foro  di\nBrindisi, presso il centro di Permanenza per i rimpatri di Brindisi -\nRestinco, ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, del decreto  legislativo  n.\n142/14. \n    Detto trattenimento veniva convalidato dalla Corte di Appello  di\nLecce in data 10 aprile 2025, a seguito di udienza in data  9  aprile\n2025. \n    L\u0027iter della sua richiesta di protezione internazionale e\u0027 ancora\nin corso. In ragione di cio\u0027 con l\u0027odierna  istanza  il  Questore  di\nBrindisi chiede una proroga del trattenimento  per  ulteriori  giorni\nsessanta. \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la\npropria competenza, questo Consigliere ha riservato la decisione  nei\ntermini di legge. \n    Risulta dagli atti che: \n      il trattenimento sia stato disposto ai sensi dell\u0027art. 6, comma\n3, decreto legislativo n. 142/2015 per pretestuosita\u0027  della  domanda\ndi protezione internazionale; \n      nei confronti di M. M. il Questore di  Caserta  ha  adottato  e\nnotificato in data... il trattenimento presso il CPR di Brindisi,  ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma T, decreto legislativo n.  286/98  e  detto\ntrattenimento e\u0027 stato convalidato dal Giudice di Pace di Brindisi in\ndata 26 marzo 2025; \n      in data... il predetto ha manifestato la volonta\u0027  di  chiedere\nla protezione  internazionale,  pur  essendo  in  Italia  dal...,  il\npredetto non aveva in precedenza  depositato  domanda  di  protezione\ninternazionale. \n    All\u0027udienza odierna la difesa si riportava alla memoria  gia\u0027  in\natti, chiedeva sollevarsi questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella norma e contestava la richiesta di proroga sotto altro profilo.\nIn particolare evidenziava che la formalizzazione  della  domanda  di\nprotezione internazionale del M., con iscrizione su modello  C3,  era\nintervenuta da parte della Questura di Brindisi solo  in  data...,  a\nfronte di una richiesta del..., con violazione  dei  termini  di  cui\nall\u0027art. 28-bis, decreto legislativo n. 25/2008. \n    Ritiene il Giudice che l\u0027eventuale mancato rispetto  dei  termini\nindicati dall\u0027art. 28-bis, decreto legislativo n. 25/2008 non  rileva\nai fini della proroga del provvedimento di trattenimento che si fonda\nsu altri presupposti. \n    Si ritiene, infatti, che in questa sede deve valutarsi, ai  sensi\ndell\u0027art. 6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  la\npermanenza dei presupposti e delle condizioni che avevano determinato\na suo tempo l\u0027iniziale suo trattenimento. \n    Il mancato rispetto dei termini, ove effettivamente sussistente e\ngiudicato colpevole (deve, in proposito, rilevarsi  che  l\u0027assistente\ncapo di polizia... ha offerto una spiegazione del ritardo con cui  si\ne\u0027 provveduto in ordine alla formulazione della  domanda  su  modello\nC3)  potra\u0027,  semmai,  avere  rilevanza  innanzi   alla   Commissione\ncompetente o al giudice chiamato ad esprimersi sulla fondatezza della\nrichiesta di protezione. \n    Va, preliminarmente, osservato che deve essere proposta questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale,  con  sospensione   del   giudizio,\ndubitandosi  della  legittimita\u0027  costituzionale  delle   norme   che\ndisciplinano: \n      competenza, presupposti e condizioni del potere di convalida  e\ndi   proroga   del   trattenimento   dei    richiedenti    protezione\ninternazionale da parte della Corte di Appello, in contrasto con  gli\narticoli 77, 72, 111 della Costituzione,  nonche\u0027  per  la  manifesta\nirragionevolezza e contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione; \n      il  trattenimento  dei  richiedenti  protezione  internazionale\nsenza il rispetto della riserva di legge di  cui  all\u0027art.  13  della\nCostituzione,  oltre  che  per  la  disciplina  dei  casi,  anche  in\nriferimento ai modi di limitazione della liberta\u0027 personale; \n      lo svolgimento dell\u0027udienza di  convalida  e  del  procedimento\nsenza adeguato rispetto del diritto di  difesa  e  dei  principi  del\ngiusto processo, in contrasto con gli articoli  3,  24  e  111  della\nCostituzione. \n    Deve  al  riguardo  rilevarsi  che  la  sussistenza  di   termini\nperentori per la convalida e la  proroga  non  e\u0027  di  ostacolo  alla\nproposizione  della   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale,\nancorche\u0027 la conseguente sospensione riguardi il procedimento  e  non\npossa riferirsi anche al termine perentorio per  la  decisione  sulla\nconvalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai\nsensi dell\u0027art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11  agosto  2015,  n.\n34889). \n    Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita\u0027  il  nuovo\nsistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che  stabilisce\nla competenza della Corte di Appello in  ordine  alla  convalida  dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\ncittadini extracomunitari richiedenti protezione  internazionale,  di\ncui si contesta l\u0027assenza  di  giustificazione  circa  i  presupposti\ndella decretazione di urgenza e  la  ragionevolezza  ed  organicita\u0027,\nnonche\u0027 le norme di legge che prevedono, in  caso  di  convalida  e/o\nproroga  dei  trattenimenti,  la  misura  privativa  della   liberta\u0027\npersonale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione\nai modi di  esecuzione  di  tale  misura,  ed  infine  le  norme  che\nriguardano il procedimento e l\u0027udienza di convalida e  che  non  sono\nrispettose dei diritti di difesa e del giusto processo. \n  2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile\nnel presente procedimento e la rilevanza della questione. \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie  generale -  n.  239,\nrecante «disposizioni urgenti in materia di  ingresso  in  Italia  di\nlavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di\ncaporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,\nal capo IV, ha introdotto alcune disposizioni  processuali  (articoli\n16, 17 e 18). \n    In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al  decreto-legge\n17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge\n13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli  2  e  3,  comma  4,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.\n46/2017, ha introdotto il  reclamo  dinanzi  alla  Corte  di  Appello\navverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai\nsensi dell\u0027art. 35-bis, decreto  legislativo  n.  25/2008,  e  quelli\naventi  ad  oggetto   l\u0027impugnazione   dei   provvedimenti   adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione  dello  Stato  competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16,  comma\n1, lett. b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati a\ncomporre i collegi di reclamo  avrebbero  dovuto  curare  la  propria\nformazione   almeno   annuale   nella   materia   della    protezione\ninternazionale. \n    L\u0027art. 17  ha  apportato  modifiche  al  decreto  legislativo  n.\n25/2008 e l\u0027art. 18 ha a sua volta  apportato  modifiche  al  decreto\nlegislativo n. 150/2011. \n    Ai  sensi  dell\u0027art.  19  del  decreto-legge   n.   145/2024   le\ndisposizioni di cui al capo IV si applicavano ai  ricorsi  presentati\nai sensi dell\u0027art.  35  e  dell\u0027art.  3,  comma  3-bis,  del  decreto\nlegislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data  di  entrata\nin vigore della legge di conversione del decreto stesso. \n    Il  decreto-legge   n.   145/2024   e\u0027   stato   convertito   con\nmodificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n.  187,  pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n    In  particolare,  in  sede  di   conversione,   l\u0027art.   16   del\ndecreto-legge  n.  145/2024  e\u0027  stato  modificato  dalla  legge   n.\n187/2024. \n    Innanzitutto, e\u0027 stata modificata la rubrica dell\u0027art. («modifica\nall\u0027articolo 3 e introduzione dell\u0027art. 5-bis  del  decreto-legge  17\nfebbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13\naprile 2017, n. 46»). Quindi, con l\u0027art.  16  citato,  attraverso  la\nmodifica dell\u0027art. 3, comma 1, lett. d),  decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito con modifiche dalla  legge  n.  46/2017  e  l\u0027introduzione\ndell\u0027art.  5-bis  nel  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,   con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017, e\u0027 stata  sottratta  alle  Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali distrettuali, la  competenza  per  i  procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del\nrichiedente  protezione  internazionale,  adottato  a   norma   degli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  e\ndall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.\n286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle  misure  adottate  ai  sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.  142/2015,  che  e\u0027\nstata, invece, attribuita alle Corti di Appello di  cui  all\u0027art.  5,\ncomma 2, della legge  n.  69/2005,  nel  cui  distretto  ha  sede  il\nQuestore che ha adottato il provvedimento oggetto di  convalida,  che\ngiudicano, peraltro, in composizione monocratica. \n    L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti\nmodifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto\nlegislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e\u0027  stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per\nadattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello. \n    E\u0027 previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale  il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e\u0027\nadottato  per  iscritto,  e\u0027  corredato   di   motivazione   e   reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie  o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il  provvedimento  e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge\nn. 46/2017. \n    All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5, del decreto  legislativo\nn. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione  specializzata\nin  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle\nseguenti:  «alla  corte  d\u0027appello  competente».  Dopo  il  comma   5\ndell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e\u0027 stato inserito  il\ncomma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti adottati ai  sensi\ndel comma 5 e\u0027 ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art.  14,\ncomma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell\u0027art.  6\ndecreto  legislativo  n.  142/2015  le  parole  «del   tribunale   in\ncomposizione monocratica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della\ncorte d\u0027appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale  sede  della  sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera  circolazione  dei   cittadini   dell\u0027Unione   europea»   sono\nsostituite dalle seguenti: «la corte d\u0027appello». \n    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte\nd\u0027appello»;  inoltre,  prevede  all\u0027art.   14,   comma   6,   decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine,  delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  dell\u0027art.  606\ndel codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta\ndel seguente  periodo:  «Si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine,  l\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027   stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi\npresentati ai sensi  dell\u0027art.  35  e  dell\u0027art.,  comma  3-bis,  del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una\nvariazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga   del   trattenimento   del   cittadino\nextracomunitario richiedente protezione  internazionale,  adottato  a\nnorma degli articoli 6,  6-bis,  6-ter  del  decreto  legislativo  n.\n142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del  decreto\nlegislativo n.  286/1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle  misure\nadottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto  legislativo  n.\n142/2015, che  e\u0027  stata  sottratta  alle  Sezioni  specializzate  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea,  istituite  presso  i\nTribunali, per  essere  attribuita  alle  Corti  di  Appello  di  cui\nall\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005,  nel  cui  distretto  ha\nsede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione  monocratica.  Il\nrelativo provvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per  cassazione  ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e,\nquindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e\u0027 proponibile\nentro cinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui\nalle lett. a), b) e c) dell\u0027art. 606 c.p.p. e si osservano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22,  comma  5-bis,  secondo  e\nquarto periodo, della legge n. 69/2005. \n    Peraltro, la competenza  cosi\u0027  determinata  ha  avuto  efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024\n(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n    E non e\u0027 piu\u0027 previsto un  obbligo  in  capo  ai  Consiglieri  di\nappello di curare la propria formazione annuale nella  materia  della\nprotezione internazionale. \n    Secondo l\u0027interpretazione  fatta  propria  sia  dall\u0027Ufficio  del\nMassimario della Corte di cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (Corte  di  cassazione  I  Sez.  pen.  24\ngennaio 2025, n. 2967  e  successive  conformi),  il  legislatore  ha\nattribuito alle Sezioni penali della Corte di appello  la  competenza\nin materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti  protezione\ninternazionale,  oltre  che  alle  Sezioni  Penali  della  Corte   di\nlegittimita\u0027 il ricorso ai  sensi  dell\u0027art.  606  c.p.p.  avverso  i\nprovvedimenti della Corte di Appello. \n    Secondo quanto rilevato dalla Corte  di  cassazione,  la  lettura\npiu\u0027 coerente con il dato testuale e\u0027 quella che  la  competenza  sia\nstata attribuita alla Corte di Appello e  alla  Corte  di  cassazione\npenali, atteso il riferimento sia alla legge n.  29/05,  relativa  al\nmandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all\u0027art.\n606 c.p.p. \n    Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del  2025,  la  Corte\ncostituzionale ha  gia\u0027  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art.  14,  comma  6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,   come\nmodificato dall\u0027art.  18-bis,  comma  1,  lett.  b),  numero  2)  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.\n142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1, lett. a), numero 2),\ndel decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge\nn. 187/2024, nella parte in cui, al terzo  periodo,  rinvia  all\u0027art.\n22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche\u0027  ai\ncommi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n    Invero, al fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del  contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli  6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel decreto legislativo  n.  142/2015,  la  Corte  costituzionale  ha\ninteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. \n    Per  effetto  dell\u0027intervento  «sostitutorio»,  il  processo   di\ncassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento\ndella persona straniera -  emessi  dal  giudice  di  pace,  ai  sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o  dalla  Corte  di\nAppello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 si articola nei seguenti termini: il giudizio\ne\u0027 instaurato con  ricorso  proponibile  entro  cinque  giorni  dalla\ncomunicazione, per i motivi di cui alle lett. a), b) e  c)  dell\u0027art.\n606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l\u0027esecuzione  della  misura,\ne\u0027 presentato nella cancelleria della Corte di Appello che ha  emesso\nil provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di Cassazione, con\nprecedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro  il  giorno\nsuccessivo, unitamente al provvedimento impugnato  e  agli  atti  del\nprocedimento; la Corte di Cassazione decide con sentenza entro  dieci\ngiorni dalla ricezione degli atti nelle forme  di  cui  all\u0027art.  127\nc.p.p. e, quindi, in un\u0027adunanza camerale nella quale  sono  sentiti,\nse compaiono, il pubblico ministero e  il  difensore;  l\u0027avviso  alle\nparti deve essere notificato o comunicato  almeno  tre  giorni  prima\ndell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a conclusione  dell\u0027udienza\ncon  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della\nmotivazione non risulti possibile, la Corte di Cassazione provvede al\ndeposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla\npronuncia. \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  dello\nstraniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle\nCorti  di  Appello,  individuate  ai  sensi   dell\u0027art.   5-bis   del\ndecreto-legge n. 13/2027, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.\n46/2017, che giudicano, fra  l\u0027altro,  in  composizione  monocratica,\nrisulta di dubbia  costituzionalita\u0027  e  ha  portato  ad  un  sistema\nnormativo    di    manifesta    irragionevolezza,    tenuto     conto\ndell\u0027inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello\nstesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi\nperseguiti dal legislatore, e della frammentazione e  sovrapposizione\ndei diversi giudici che si occupano della condizione  di  uno  stesso\nsoggetto straniero. \n    Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con  il  sistema\nnormativo nel suo  complesso  e  con  i  principi  costituzionali  le\nragioni poste a fondamento della sottrazione  alla  competenza  delle\nSezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei  procedimenti  -\nquelli appunto sulle  convalide  dei  trattenimenti  dei  richiedenti\nasilo  tipicamente  assegnati  ai  giudici  civili  di  primo   grado\nspecializzati, e il  loro  affidamento,  per  saltum,  ad  un  organo\ngiudiziario di secondo grado quali le Corti di Appello. \n    L\u0027attribuzione della competenza alle Sezioni penali  della  Corte\ndi Appello desta ulteriori perplessita\u0027,  poiche\u0027  le  decisioni  sui\ntrattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di  una\nprocedura amministrativa originata dalla  mera  formulazione  di  una\ndomanda di asilo,  secondo  le  regole  del  diritto  costituzionale,\neuropeo e nazionale di recepimento di quest\u0027ultimo;  i  provvedimenti\ndisposti dal Questore e le relative proroghe  non  sono  legati  alla\ncommissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto legislativo  n.  142/2015,  10-ter,\ncomma 3, decreto legislativo n.  286/1998  e  14,  comma  6,  decreto\nlegislativo n. 142/2015; la decisione  sul  trattenimento  ha  natura\nincidentale/cautelare  nell\u0027ambito  del  complesso  procedimento   di\nriconoscimento della protezione internazionale; e, per tale  ragione,\nessa e\u0027 stata da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei  medesimi\ngiudici che sono chiamati  a  decidere  nel  merito  in  ordine  alla\nsussistenza  o  meno  del  diritto  alla  protezione,  tanto  in  via\ncautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino  ad  oggi,  indotto  il  legislatore   a   ritenere   necessaria\nl\u0027individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente\npredefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a  stringenti\nobblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure, operando una sorta di  assimilazione  tra  alcune\nipotesi  di  trattenimento  degli  stranieri  -  gli  extracomunitari\nrichiedenti protezione - e le convalide  degli  arresti  eseguiti  in\nesecuzione di una sentenza straniera esecutiva  di  condanna,  di  un\nprovvedimento cautelare o di qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria\nesecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non  vi  puo\u0027\nessere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o\ndi proroga dei trattenimenti,  appunto,  convalide  di  provvedimenti\namministrativi,  che  non   hanno   accertato   la   commissione   di\nfatti-reato. \n    Si e\u0027, inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del\ndiritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali\ndistrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla  legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle  medesime  procedure  di\nriconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l\u0027esigenza  di\nspecializzazione dei giudici. \n    E\u0027 rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di  un\ntrattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, la\nquestione della conformita\u0027 di tale  sistema  normativo,  conseguente\nalle modifiche apportate dagli articoli  16,  18,  18-bis  e  19  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024, in primis, rispetto agli articoli 77, comma 2 e 72, commi 1\ne 3 della Costituzione; quindi,  anche  in  riferimento  all\u0027art.  13\ndella  Costituzione,  nonche\u0027  agli   articoli   24   e   111   della\nCostituzione. \n    La  rilevanza  delle  questioni  e\u0027   determinata,   secondo   la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita\u0027  di  fare\napplicazione nel giudizio  della  disposizione  censurata.  (sentenza\nCorte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati). \n    Nel caso di specie, e\u0027 indubitabile che questo giudice debba fare\napplicazione  della  norma  dell\u0027art.  5-bis  del  decreto-legge   17\nfebbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge  n.  40/2017,\nnorma aggiunta dall\u0027art. 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge  11\nottobre 2024 n. 145,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9\ndicembre 2024 n. 187, disposizione censurata che  stabilisce  la  sua\ncompetenza  a  decidere,  poiche\u0027  «[l]a   stessa   instaurazione   e\nsuccessiva  celebrazione  del  giudizio  avanti  a  una   determinata\nautorita\u0027 giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante\ndell\u0027«applicazione»  della  disciplina  della  competenza  nel   caso\nconcreto» (sentenza, Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in senso\nanalogo, sentenza n. 5 del 2025). \n    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in\nriferimento all\u0027art. 77, 72, 3  e  111  della  Costituzione  rispetto\nall\u0027attribuzione  della  competenza  a  decidere  sulla  convalida  e\nproroga dei trattenimenti  alla  Corte  di  Appello  in  composizione\nmonocratica. \n    E,  parimenti,  e\u0027  indubbio  che  questo   Giudice   deve   fare\napplicazione di norme - articoli 6 e 7  del  decreto  legislativo  18\nagosto  2015,  n.  142  che,  in  caso   di   convalida,   comportano\nl\u0027applicazione di una misura incidente sulla liberta\u0027  personale,  al\ndi fuori delle garanzie previste dall\u0027art. della Costituzione, ed, in\nspecie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che  ai  modi  di\nqualsiasi restrizione della liberta\u0027 personale e priva di una precisa\ndisciplina dei diritti dei trattenuti all\u0027interno del centro. \n    Inoltre, in  ossequio  alle  disposizioni  dell\u0027art.  6,  decreto\nlegislativo 142/2015 e  14  decreto  legislativo  n.  286/98,  questo\nGiudice e\u0027 chiamato a svolgere il giudizio finalizzato alla decisione\nsulla convalida/proroga senza un  pieno  contraddittorio,  senza  una\nadeguata possibilita\u0027 di accesso alla difesa tecnica, in funzione  di\nun effettivo esercizio del diritto di difesa, senza la partecipazione\ndel Procuratore generale. \n    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in\nriferimento all\u0027art. 13 della Costituzione, nonche\u0027 agli articoli  3,\n24 e 111 della Costituzione. \n  3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n    3.1. Rispetto agli articoli 77, comma 2, 72, comma 1  e  3  della\nCostituzione. \n    Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del  decreto-legge\nn. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari\ndi necessita\u0027  e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,  comma  2  della\nCostituzione. \n    Le modificazioni a  tali  disposizioni,  introdotte  in  sede  di\nconversione del decreto-legge, sono  state  apportate  in  violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2 e dell\u0027art. 72, comma 1 della Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale  (si  veda  Corte  costituzione  n.  8/2022  e   Corte\ncostituzione n. 146/2024), la  pre-esistenza  di  una  situazione  di\nfatto comportante la necessita\u0027 e  l\u0027urgenza  di  provvedere  tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di  validita\u0027  costituzionale  dell\u0027adozione\ndel predetto atto, di modo che l\u0027eventuale evidente mancanza di  quel\npresupposto configura tanto un vizio di  legittimita\u0027  costituzionale\ndel  decreto-legge,  adottato   al   di   fuori   dell\u0027ambito   delle\npossibilita\u0027 applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio\nin procedendo della stessa legge di conversione. \n    Pertanto,  non  esiste  alcuna  preclusione  affinche\u0027  la  Corte\ncostituzionale proceda all\u0027esame del decreto-legge e/o della legge di\nconversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita\u0027\ncostituzionale  relativi  alla  preesistenza   dei   presupposti   di\nnecessita\u0027 e urgenza, dal momento  che  il  correlativo  esame  delle\nCamere in sede di conversione  comporta  una  valutazione  del  tutto\ndiversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con\nriguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli  effetti\ndella  stessa.  (Precedente:  S.   29/1995   -   mass.   21561).   Il\ndecreto-legge, la cui adozione e\u0027 ipotesi eccezionale, subordinata al\nrispetto di condizioni precise - presenta, nel  quadro  delle  fonti,\nnatura  particolare  come  provvedimento  provvisorio   adottato   in\npresenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco\ndi tempo  limitato,  venendo  a  perdere  la  propria  efficacia  fin\ndall\u0027inizio in caso di mancata conversione in legge. \n    Nel  sindacato  devoluto  alla  Corte  costituzionale,  un  ruolo\ncruciale compete al requisito dell\u0027omogeneita\u0027, che si atteggia  come\nuno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,\nil  difetto)  delle  condizioni  di   validita\u0027   del   provvedimento\ngovernativo.  L\u0027omogeneita\u0027  non  presuppone  che  il   decreto-legge\nriguardi esclusivamente una determinata e  circoscritta  materia,  ma\nche le sue disposizioni si ricolleghino ad  una  finalita\u0027  comune  e\npresentino un\u0027intrinseca coerenza dal punto  di  vista  funzionale  e\nfinalistico. La evidente estraneita\u0027 della norma  censurata  rispetto\nalla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in\ncui  e\u0027  inserita  assurge,  pertanto,  a  indice  sintomatico  della\nmanifesta carenza del requisito della straordinarieta\u0027  del  caso  di\nnecessita\u0027 e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass.  45708;  S.\n137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass.\n22912;  S.  161/1995  -  mass.  21408).   Quanto   ai   provvedimenti\ngovernativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee  dal\npunto di vista materiale, devono essere accomunate  dall\u0027obiettivo  e\ntendere tutte a una finalita\u0027 unitaria, pur se connotata da  notevole\nlatitudine. Per  contro,  un  decreto-legge  che  si  apre  a  «norme\nintruse», estranee alla sua finalita\u0027,  travalica  i  limiti  imposti\nalla  funzione  normativa   del   Governo   e   sacrifica   in   modo\ncostituzionalmente intollerabile il ruolo  attribuito  al  Parlamento\nnel  procedimento  legislativo.  (Precedente:  S.  244/2016  -  mass.\n39155). \n    L\u0027osservanza delle prescrizioni dell\u0027art. 77  della  Costituzione\nimpone  una   intrinseca   coerenza   delle   norme   contenute   nel\ndecreto-legge, o dal punto di vista  oggettivo  e  materiale,  o  dal\npunto di vista funzionale e  finalistico.  L\u0027urgente  necessita\u0027  del\nprovvedere puo\u0027 riguardare, cioe\u0027, una pluralita\u0027 di norme accomunate\no  dalla  natura  unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,  ovvero\ndall\u0027intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e\nvariegata, che  richiede  interventi  oggettivamente  eterogenei,  in\nquanto afferenti a materie diverse, ma  indirizzati  tutti  all\u0027unico\nscopo  di  approntare  urgentemente   rimedi   a   tale   situazione.\n(Precedente: S. 8/2022 - mass. 44472). \n    Inoltre, l\u0027utilizzazione del decreto-legge -  e  l\u0027assunzione  di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per  il  Governo  secondo  l\u0027art.  77\ndella  Costituzione  non  puo\u0027   essere   sostenuta   dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzione n.\n171/2007 e n. 128/2008). \n    Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato che la\nlegge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata\ne specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la\nconseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad  oggetti  eterogenei  rispetto  a\nquelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere disposizioni coerenti\ncon quelle originarie dal punto di vista materiale o  finalistico;  e\ncio\u0027 essenzialmente per evitare che il relativo  iter  procedimentale\nsemplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,  possa  essere\nsfruttato  per  scopi  estranei  a   quelli   che   giustificano   il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma, della Costituzione, che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n    Ne consegue il divieto,  in  sede  di  conversione,  di  alterare\nl\u0027omogeneita\u0027 di fondo della normativa  urgente,  quale  risulta  dal\ntesto originario, pena un vizio della legge di conversione  in  parte\nqua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283;\nS. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass.  44472;  S.  210/2021  -\nmass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S.\n251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass.\n32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).  Non  e\u0027\nconsentito l\u0027uso improprio e strumentale del decreto-legge,  al  fine\ndi  evitare  deviazioni  dal  sistema  costituzionale   delle   fonti\nnormative e dalla centralita\u0027 che e\u0027 propria  della  legge  ordinaria\n(precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S.\n29/1995 - mass. 21561). \n    La coerenza delle disposizioni aggiunte in  sede  di  conversione\nrispetto alla disciplina originaria  del  decreto-legge  puo\u0027  essere\nvalutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal  punto\ndi vista funzionale e finalistico (precedenti:  S.  30/2021  -  mass.\n43627; S. 247/2019 - mass. 42854;  S.  226/2019  -  mass.  41886;  S.\n181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass.\n43421). \n    Per accertare la correlazione tra la disposizione  introdotta  in\nfase di conversione  e  l\u0027originario  decreto-legge,  occorre  tenere\nconto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto\nal  titolo  del   decreto   e   al   suo   preambolo,   l\u0027omogeneita\u0027\ncontenutistica o  funzionale  della  norma  rispetto  al  complessivo\napparato normativo  del  decreto-legge,  lo  svolgimento  dei  lavori\npreparatori, il carattere ordinamentale  o  di  riforma  della  norma\n(precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S.\n288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 -  mass.\n42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018\n- mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319). \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024,  non  vi\ne\u0027 alcuna motivazione delle  ragioni  di  necessita\u0027  e  urgenza  del\ndecreto-legge, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute\nnel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita\u0027\ne urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n    Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di Appello  la  sola\ncompetenza in tema di  impugnazione  dei  provvedimenti  emanati  dal\nTribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione\ninternazionale,  attraverso  il  reclamo.  Aveva,  poi,  previsto  un\nobbligo per i  giudici  della  Corte  addetti  alla  trattazione  del\nreclamo di formarsi attraverso  la  frequenza  annuale  di  corsi  di\nformazione nella materia della protezione internazionale. \n    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027  e  urgenza  e  circa  la  omogeneita\u0027  e\ncoerenza funzionale e finalistica di  tale  disposizione  processuale\nrispetto alla necessita\u0027 di adottare norme in materia di ingresso  in\nItalia  di  lavoratori  stranieri,  misure  volte  alla  tutela   dei\nlavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601,\n602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro\nsommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.   16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\nDeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli  articoli  16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e  18-ter.  Dalla\nlettura del bollettino delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in\nforma sintetica (e  non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni\ndella  relatrice  tese  a  spiegare   le   ragioni   poste   a   base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano  solamente  le  dichiarazioni  di\nvoto contrarie dei parlamentari  dell\u0027opposizione  (interventi  degli\nOn.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S.  Bonafe\u0027,  G.\nCuperlo, A. Colucci, M. Mauri,  E.  Alifano,  I.  Carmina:  cfr.  XIX\nLegislatura,  Camera  dei   Deputati,   I   Commissione   permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e ss. e  spec.  53  con\nl\u0027approvazione  dell\u0027emendamento,  pubblicato  in  allegato  2).  Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  Appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal Questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti  civili  emessi  dal  Tribunale   specializzato   nella\nprotezione internazionale, ma ha attribuito  alla  Corte  di  Appello\ncompetente di cui all\u0027art. 5, comma 2,  della  legge  n.  69/05  (che\ngiudica  in  composizione  monocratica)  la  competenza  in  tema  di\nconvalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   degli   stranieri\nextracomunitari richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere  piu\u0027\nalcun obbligo di formazione dei  giudici  di  appello  nella  materia\ndella protezione internazionale. \n    Si e\u0027 inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte\ndi Appello e\u0027 impugnabile con ricorso  per  cassazione  entro  cinque\ngiorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle  lett.  a),\nb)  e  c)  dell\u0027art.  606  c.p.p.  e  con  l\u0027osservanza,  in   quanto\ncompatibili, delle disposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo  e\nquarto periodo, della legge n. 69/2005. \n    Si e\u0027 dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte  di\nappello competente di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69/05,\novvero alla Corte di appello penale, la competenza a  decidere  sulle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti\ne sulle relative proroghe, che certamente non  sono  procedimenti  di\nimpugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. \n    I  provvedimenti  della  Corte  di  Appello  sono  poi  diventati\nimpugnabili secondo le norme dei ricorsi per  cassazione  in  materia\npenale, mediante ricorso per esercizio di un potere  riservato  dalla\nlegge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai\npubblici poteri (lett. A), art. 606 c.p.p.), inosservanza  o  erronea\napplicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si\ndeve tener conto nell\u0027applicazione della legge penale (lett. B), art.\n606 c.p.p.), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di\nnullita\u0027, inutilizzabilita\u0027 inammissibilita\u0027 o  di  decadenza  (lett.\nC), art. 606 c.p.p.). \n    Non vi e\u0027 alcuna omogeneita\u0027 e connessione tra tali  disposizioni\ndella  legge  di  conversione  e  la  disposizione  processuale   del\ndecreto-legge, che prevedeva la competenza della  Corte  di  Appello,\nchiaramente  civile,  per  i  giudizi  di  secondo  grado  avverso  i\nprovvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi\ndell\u0027art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli  aventi  ad\noggetto  l\u0027impugnazione  dei  provvedimenti  adottati  dall\u0027autorita\u0027\npreposta alla determinazione dello Stato competente  all\u0027esame  della\ndomanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lett. b). \n    Dunque, l\u0027originaria previsione,  che  gia\u0027  non  si  fondava  su\nalcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza  e  necessita\u0027,  e\u0027\nstata stravolta in sede di conversione del decreto-legge,  senza  che\ncio\u0027 fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza\ne necessita\u0027, dando luogo ad una riforma ordinamentale in  ambito  di\ncompetenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si  sono\nintrodotte disposizioni  contenenti  oggetti  eterogenei  rispetto  a\nquelli  presenti  nel  decreto-legge,  e  non  coerenti  con   quelle\noriginarie dal punto di vista materiale e finalistico,  in  tal  modo\nsfruttando l\u0027iter procedimentale semplificato di conversione in legge\ndel decreto-legge per scopi estranei a  quelli  che  giustificano  il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma, della Costituzione, che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n    Ne consegue che si e\u0027 fatto un uso  improprio  del  decreto-legge\nper introdurre disposizioni non sorrette  da  alcuna  motivazione  di\nnecessita\u0027 e di urgenza e che si e\u0027, poi, anche, violato il  divieto,\nin sede di conversione, di  alterare  l\u0027omogeneita\u0027  di  fondo  della\nnormativa risultante dal testo originario del decreto-legge. \n    Del resto,  l\u0027assenza  di  necessita\u0027  e  urgenza  della  riforma\nordinamentale e  processuale  della  materia  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti protezione internazionale e\u0027 dimostrata dalla previsione,\ncontenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche\nin sede  di  conversione  con  modifiche  ad  opera  della  legge  n.\n187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV  si  applicano  non\nimmediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione  del  decreto\nnella  Gazzetta  ufficiale,  ovvero  il   giorno   successivo,   come\nnormalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure\nnell\u0027ordinario termine di vacatio legis,  ma  decorsi  trenta  giorni\ndalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del\ndecreto-legge. \n    3.2. Rispetto all\u0027art. 3 e 111 della Costituzione. \n    Le  disposizioni  degli  articoli  16,  18,  18-bis  e   19   del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024 sono anche in contrasto con il principio di ragionevolezza e\nuguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione e quelle del  giusto\nprocesso di cui all\u0027art. 111 della Costituzione. \n    Come ribadito dalla Corte costituzionale nella  recente  sentenza\nn. 38 del 2025, «secondo la costante  giurisprudenza  costituzionale,\nnella configurazione degli istituti processuali il  legislatore  gode\ndi ampia discrezionalita\u0027, censurabile soltanto laddove la disciplina\npalesi profili di manifesta irragionevolezza (sentenze n.  ex  multis\n189 e n. 83 del 2024,  rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del\nConsiderato in diritto; n.  67  del  2023,  punto  6  Considerato  in\ndiritto)» \n    Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del\n2025, il  legislatore  dispone  di  un\u0027ampia  discrezionalita\u0027  nella\nconformazione degli istituti processuali, incontrando il solo  limite\ndella  manifesta  irragionevolezza  o  arbitrarieta\u0027   delle   scelte\ncompiute. Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di\nragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa, in quanto la disciplina del processo e\u0027\nfrutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale\nconflitto  reciproco,  sicche\u0027  ogni  intervento  correttivo  su  una\nsingola disposizione, volto ad assicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno\ndi tali principi o  interessi,  rischia  di  alterare  gli  equilibri\ncomplessivi del sistema. \n    Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite  al\nsindacato  della  discrezionalita\u0027   del   legislatore   in   materia\nprocessuale    e\u0027    senz\u0027altro     ravvisabile     quando     emerga\nun\u0027ingiustificabile  compressione  del  diritto  di  difesa   e   del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica  della  verita\u0027  processuale,  condotta  dal\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia  di\nuna decisione  che  sia  il  piu\u0027  possibile  «giusta»»  (vedi  anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n    Le    disposizioni    censurate    presentano    una    manifesta\nirragionevolezza poiche\u0027 introducono una competenza  della  Corte  di\nappello, derogatoria rispetto alla ordinaria  competenza  di  secondo\ngrado della Corte di Appello, nonche\u0027 una competenza  penale  in  una\nmateria che prescinde completamente dalla  commissione  di  fatti  di\nreato,   ed   oltretutto   vanificano   totalmente   l\u0027esigenza    di\nspecializzazione  nella  materia   della   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera   circolazione.   Ed   inoltre,   lasciando\ninalterata  la  competenza  civile  delle  Sezioni  specializzate  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea,  istituite  presso  i\nTribunali e competenti per i giudizi avverso  i  provvedimenti  della\nCommissione territoriale  che  decide  sulle  domande  di  protezione\ninternazionale, danno luogo ad un sistema del tutto  irragionevole  e\nconfuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze  tra  i\ndiversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di  interferenze\ne contrasti delle decisioni assunte  in  riferimento  ad  uno  stesso\nsoggetto, nonche\u0027 ad una  ingiustificata  disparita\u0027  di  trattamento\nrispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. \n    Il nuovo sistema normativo di riparto delle competenze,  infatti,\nproduce  significative  incongruenze  e  si  appalesa   assolutamente\nirragionevole. \n    In  primo  luogo,  le  disposizioni  censurate  giungono  ad   un\nrisultato - affatto singolare dal punto di  vista  sistematico  -  di\nstabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non\ne\u0027 di secondo grado e non ha ad oggetto un  provvedimento  emesso  da\nun\u0027autorita\u0027  giudiziaria  di  primo  grado,   ma   da   un\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n    Cio\u0027 determina un  risultato  del  tutto  distonico  rispetto  ai\nprincipi  propri  dell\u0027ordinamento  giudiziario  e  al  principio  di\nragionevolezza, ponendo in essere una deroga del tutto ingiustificata\nal principio generale di cui all\u0027art. 53 Ord. Giud., secondo  cui  la\nCorte di appello esercita la giurisdizione  nelle  cause  di  appello\ndelle sentenze pronunciate in primo grado dai  Tribunali  in  materia\ncivile e penale. \n    Inoltre,  tale  spostamento  di  competenza  vanifica  del  tutto\nl\u0027esigenza di mantenere una specializzazione  dell\u0027organo  giudicante\nin tutte le decisioni che attengono  alla  materia  della  protezione\ninternazionale. Ne consegue l\u0027evidente incongruita\u0027 della disciplina,\nanche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione\ndell\u0027organo  giudicante  e\u0027  presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma 1, della Costituzione. \n    Inoltre,  e\u0027  del  tutto   irragionevole   l\u0027attribuzione   della\ndecisione di  convalida  dei  provvedimenti  di  trattenimento  e  di\nproroga alla Corte di Appello competente in materia di convalida  dei\nmandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di Appello penale. \n    Infatti,  non  sussiste  alcuna  affinita\u0027  dei  procedimenti  di\nconvalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti\nprotezione internazionale  con  i  procedimenti  di  convalida  degli\narresti eseguiti dalla polizia giudiziaria  in  esecuzione  dei  MAE,\ncome desumibile dal riferimento all\u0027art. 5, comma 2, della  legge  n.\n69/2005. Invero, alla base del  procedimento  di  convalida  previsto\ndall\u0027art. 13, della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare  in  relazione\nad un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene  convalidato  o\nmeno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato che ha  emesso\nil MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di  un  procedimento\ndi natura penale (tendenzialmente considerato di  natura  penale  nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto  da  estendere  l\u0027applicazione  di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE). \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzione  n.  105/2001),  tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale  (si  veda  il  punto  3.5.  del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta,  «come  confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14  del\ndecreto  legislativo  n.  286  del  1998  -  trattandosi  di   misure\namministrative, di per  se\u0027  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela  in  modo  particolare,  si  e\u0027  ritenuto  di  attribuire   la\ncompetenza  al  pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni,  salvo  ulteriore  ricorso\nper Cassazione e senza escludere  eventuali  provvedimenti  cautelari\n(la  cosiddetta  «sospensiva»).  La  scelta  a  favore  del   giudice\nordinario  civile,  quale  autorita\u0027  giurisdizionale  competente   a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che  della  legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12,  risponde  a  criteri  funzionali  e\nsistematici». \n    D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie  che  riguardano\nl\u0027ingresso, la  permanenza  o  l\u0027espulsione  di  stranieri  in  Stati\ndiversi di appartenenza non trova applicazione  l\u0027art.  6  CEDU,  ne\u0027\nsotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte  EDU,  Grande\nCamera, 5 ottobre 2000, Maaouia  c.  Francia,  dove  si  precisa  che\nl\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali\napplicabili all\u0027allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei\ncittadini stranieri ricade sotto l\u0027ambito di  applicazione  dell\u0027art.\n5, § 1 lett. f), CEDU (vedi Corte EDU,  grande  camera,  15  dicembre\n2016, a e altri c. Italia), ed e\u0027 accettabile - sottolineava la Corte\ndei diritti umani (vedi Corte EDU, 25.6.1996,  Amuur  c.  Francia)  -\nsolo per consentire agli Stati di prevenire  l\u0027immigrazione  illegale\nnel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai\nsensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di\nrifugiati  e,  appunto,  della  CEDU.  Aggiungeva  la  Corte  che  la\nlegittima preoccupazione  degli  Stati  di  contrastare  i  tentativi\nsempre piu\u0027 frequenti di eludere le restrizioni all\u0027immigrazione  non\ndeve privare i richiedenti asilo della  protezione  offerta  da  tali\nconvenzioni, sicche\u0027 il trattenimento non dovrebbe essere  prolungato\neccessivamente, altrimenti si rischierebbe di  trasformare  una  mera\nrestrizione della liberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il\nrimpatrio dello straniero o,  nel  caso  del  richiedente  asilo,  in\nattesa dell\u0027esame della sua domanda di protezione internazionale - in\nuna privazione della liberta\u0027 personale. A tale  riguardo,  precisava\nla Corte di Strasburgo, punto fondamentale, occorre tenere conto  del\nfatto che la misura e\u0027 applicabile non a coloro  che  hanno  commesso\nreati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo  per  la  propria\nvita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene  la  decisione\ndi disporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga\nrichiede un rapido controllo da  parte  dei  Tribunali,  tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la\nCorte di Giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di giustizia UE, grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21,  punti\n72-74) ha precisato che ogni trattenimento  di  un  cittadino  di  un\npaese  terzo,  che  avvenga  in  forza   della   direttiva   2008/115\nnell\u0027ambito di una procedura di  rimpatrio  a  seguito  di  soggiorno\nirregolare,  sulla  base  della  direttiva  2013/33  nell\u0027ambito  del\ntrattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure  in\nforza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento  del\nrichiedente  di  una  siffatta  protezione  verso  lo  Stato   membro\ncompetente per l\u0027esame della sua  domanda,  costituisce  un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027,  sancito  all\u0027art.  6  della  CDFUE.\nInfatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva  2013/33,\nuna misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una persona  in  un\nluogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal  contesto  di\ntale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro,  essere  trasferita\nalla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115  e\nnel  regolamento   n.   604/2013,   che   il   trattenimento   impone\nall\u0027interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. Orbene, la finalita\u0027\ndelle misure di trattenimento, ai  sensi  della  direttiva  2008/115,\ndella direttiva 2013/33 e del regolamento  n.  604/2013,  non  e\u0027  il\nperseguimento o la repressione  di  reati,  bensi\u0027  la  realizzazione\ndegli  obiettivi   perseguiti   da   tali   strumenti   in   materia,\nrispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di  protezione\ninternazionale e di trasferimento di cittadini di paesi terzi. \n    Dunque,  l\u0027asserita  affinita\u0027  tra  procedimento  di   convalida\ndell\u0027arresto  in  esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)   e\nprocedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  Appello  in  quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle Corti di Appello  penali  -\nnon appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa\ndecisione del legislatore. \n    Anzi, l\u0027avere sottratto questa materia al giudice di primo grado,\ncivile e specializzato, che si e\u0027 sempre occupato  dei  trattenimenti\ndei richiedenti protezione, per affidarla ad un giudice - di  secondo\ngrado, ma in assenza di un  provvedimento  giurisdizionale  di  primo\ngrado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna\ncondotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne\u0027  obbligato  a\nspecializzarsi attraverso un  onere  di  aggiornamento  professionale\nannuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza. \n    Ancor di piu\u0027, ove si  consideri  che  avverso  il  provvedimento\ndella Corte di Appello che ha deciso sulla convalida o sulla  proroga\nvi e\u0027 la possibilita\u0027 di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di\ncassazione penale,  da  proporre  entro  cinque  giorni  e  solo  per\nviolazione delle lett. a), b) e c) dell\u0027art. 606 c.p.p. e  non  piu\u0027,\ncome era nel sistema normativo previgente,  ai  sensi  dell\u0027art.  360\nc.p.c.  che  consentiva  di  ricorrere  in  cassazione   avverso   il\nprovvedimento di convalida sulla base di  una  piu\u0027  ampia  sfera  di\nmotivi  e  in  un  termine  ben  piu\u0027  ampio  di  quello  attualmente\nintrodotto. Dunque, i termini per presentare il ricorso  si  riducono\nsensibilmente, passando dagli ordinari termini di  presentazione  del\nricorso per cassazione civile -  previsto  in  precedenza  -  di  cui\nall\u0027art.  360  c.p.c.  (sessanta  giorni,  se  il  provvedimento   e\u0027\nnotificato: art. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e\u0027 notificato: art. 327\nc.p.c.)   ad   appena   cinque   giorni   dalla   comunicazione   del\nprovvedimento. Inoltre, si modificano e riducono sensibilmente  anche\ni motivi di ricorso, che non sono piu\u0027 quelli previsti dall\u0027art.  360\nc.p.c., ma quelli di cui all\u0027art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p. \n    Infatti, la riformulazione dell\u0027art.  360,  primo  comma,  n.  5,\nc.p.c., disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.\n83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente,  secondo  la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, di denunciare in  cassazione  sia  la\n«mancanza assoluta di motivi sotto l\u0027aspetto  materiale  e  grafico»,\nsia  la  «motivazione  apparente»,  il  «contrasto  irriducibile  tra\naffermazioni  inconciliabili»  e   la   «motivazione   perplessa   ed\nobiettivamente  incomprensibile»,  esclusa  qualunque  rilevanza  del\nsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ.  sez.\nun., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza,  nel\nvizio denunciabile ai sensi dell\u0027art. 360, comma 1 n.  5)  c.p.c.  vi\nrientrano anche vizi della motivazione, che nel processo penale  sono\ndenunciabili in Cassazione non  ai  sensi  dell\u0027art.  606,  lett.  c)\nc.p.p., ma ai sensi dell\u0027art. 606, lett. e) c.p.p. - vedi Cass.  pen.\nsez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318, Cass. pen. sez. II, 4 marzo  2010,\nn. 12329, ipotesi non richiamata dalla normativa oggetto di censura. \n    Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo  giudizio  di\nconvalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti  rischi  di\ndecisioni  non  coordinate  ed  anche  contrastanti  con  quelle  del\nTribunale specializzato, attesa la necessaria e  palese  interferenza\ntra i vari procedimenti giudiziari di tutela  afferenti  alla  stessa\nmateria e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di  convalida  e\ndi proroga possono svolgersi  mentre  e\u0027  in  corso  il  procedimento\ndinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso\nla decisione della  Commissione  territoriale  che  ha  rigettato  la\ndomanda  di  protezione  -  che  si  svolge  oltretutto  secondo   le\ndisposizioni processuali civilistiche e le diverse regole  probatorie\nproprie dei procedimenti civili. \n    Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide\ndei provvedimenti questorili che dispongono  il  trattenimento  o  la\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\nsottrae  alla  Sezione  specializzata  dei   Tribunali   distrettuali\nsoltanto un frammento delle  decisioni  che  riguardano  il  soggetto\nrichiedente la protezione internazionale,  e,  dato  che  le  Sezioni\nspecializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che\ndi  merito,   delle   decisioni   sulla   richiesta   di   protezione\ninternazionale,  si  possono  generare  decisioni  non  coordinate  e\ncontenenti valutazioni contrastanti, poiche\u0027 lo straniero richiedente\nprotezione  potra\u0027  avere  contemporaneamente  pendente  un  giudizio\ncivile a cognizione piena avverso il diniego della  protezione  e  un\ngiudizio  officioso  sulle  condizioni  di  legalita\u0027  della   misura\nrestrittiva incidente  sulla  liberta\u0027  personale,  che  si  svolgono\ndinanzi ad autorita\u0027 giudiziarie diverse, una di primo grado, civile,\nspecializzata, operante secondo le  norme  civilistiche,  l\u0027altra  di\nsecondo grado, penale e non specializzata. \n    Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale\ne\u0027  assai  spesso   lo   stesso   straniero   extracomunitario   gia\u0027\ndestinatario di un  decreto  di  espulsione  e  di  provvedimento  di\ntrattenimento ai fini dell\u0027espulsione in un centro  di  cui  all\u0027art.\n14, decreto legislativo  n.  286/1998,  della  cui  convalida  si  e\u0027\noccupato il Giudice di Pace; egli, dopo avere proposto la domanda  di\nprotezione internazionale, viene trattenuto in un  centro  in  attesa\ndell\u0027esame della domanda  con  provvedimento  che  viene  convalidato\ndalla Corte di Appello penale; nel momento in cui  si  vede  respinta\n(spesso  con  procedura  accelerata)   la   domanda   di   protezione\ninternazionale,  propone  ricorso  alla  Sezione  specializzata   del\nTribunale avvero tale diniego e, nel contempo, chiede  la  sospensiva\ne, ove non la ottenga, propone reclamo alla Corte di Appello, sezione\ncivile;  nelle  more,  decorso  il  termine  della  convalida,  viene\ndisposta la proroga del trattenimento e nuovamente  e\u0027  sottoposto  a\ngiudizio di convalida dalla Corte di Appello penale. \n    Si comprende, allora, come l\u0027operata  scissione  tra  il  giudice\ncompetente  a  giudicare  nel  merito  i  provvedimenti  relativi  ad\nespulsione  e  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  (le   Sezioni\nspecializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice  competente  a\ngiudicare sulla  legittimita\u0027  dei  trattenimenti  e  delle  proroghe\ndisposte  nell\u0027ambito  delle  procedure  di  riconoscimento  di  tale\ndiritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle  tutele,\ncomportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo\ndi decisioni contrastanti e non coordinate. \n    Del resto, l\u0027interferenza tra tutti i vari giudizi e\u0027  insita  al\nsistema normativo delineato, poiche\u0027 uno dei  casi  di  trattenimento\ndei richiedenti protezione  e\u0027  quello  dell\u0027art.  6,  comma  3,  del\ndecreto legislativo n. 142/2015 relativo allo straniero che  gia\u0027  si\ntrovi nel centro in attesa dell\u0027esecuzione  di  un  provvedimento  di\nrespingimento o di espulsione e che presenti  domanda  di  protezione\ninternazionale, che  vi  siano  motivi  per  ritenere  pretestuosa  e\nproposta al solo fine di ritardare  o  impedire  il  respingimento  o\nl\u0027espulsione; e poiche\u0027 l\u0027art. 6, comma  5,  decreto  legislativo  n.\n142/2015 prevede che, quando il trattenimento e\u0027  gia\u0027  in  corso  al\nmomento della presentazione della domanda, esso non viene meno ma  ne\nrisultano soltanto sospesi i termini di cui  all\u0027art.  14,  comma  4,\ndecreto legislativo n. 286/1998. \n    L\u0027interferenza e\u0027 poi ancor  maggiore  se  si  considera  che  la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 civile era  consolidata  nel  ritenere\nche il giudice che si occupi della convalida  del  trattenimento  del\nrichiedente protezione  deve  anche  sindacare  la  legittimita\u0027  del\nprovvedimento  di   respingimento,   in   quanto   atto   presupposto\ndell\u0027intera procedura (in tal senso si veda Cass. Sez. 1 -  ordinanza\nn. 30166 del 31 ottobre 2023 (Rv. 669187 -  01):  «Ove  il  cittadino\nstraniero, gia\u0027 presente in un CPR in attesa  dell\u0027esecuzione  di  un\ndecreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma\n3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per avere presentato  una\ndomanda di protezione internazionale, nel corso del  procedimento  di\nconvalida ex art. 6, comma 5, del medesimo  decreto,  il  giudice  e\u0027\ntenuto a verificare la manifesta illegittimita\u0027 del provvedimento  di\nrespingimento,  che  costituisce  il  fondamento  della   regolarita\u0027\ndell\u0027intera procedura, giacche\u0027, in difetto del  primo  trattenimento\nesecutivo del respingimento, convalidato  dal  giudice  di  pace,  il\ntrattenimento del richiedente asilo puo\u0027 essere disposto soltanto  in\npresenza delle diverse condizioni  previste  dall\u0027art.  6,  comma  2,\ndello stesso decreto»). \n    Cio\u0027  crea  inevitabilmente  il  rischio  di  decisioni  che   si\nsovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta\u0027 dei  giudici\nappartenenti  ad  organi  giudiziari  diversi  di  avere   tempestiva\nconoscenza degli altri  provvedimenti  emessi  aventi  a  oggetto  la\nmedesima materia, o anche in contrasto, con  conseguente  pregiudizio\ndell\u0027esigenza  di  garantire,  nell\u0027immediato,  decisioni  tra   loro\ncoerenti rispetto al singolo soggetto richiedente  protezione  e  che\nsiano comprensibili. \n    Infine, la censurata normativa  appare  violare  l\u0027art.  3  della\nCostituzione e risultare manifestamente irragionevole anche alla luce\ndel fatto che essa non si riferisce  alla  competenza  relativa  alle\nconvalide e proroghe  di  tutti  i  provvedimenti  amministrativi  di\ntrattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti  di\ntrattenimento/proroga  degli  stranieri  extracomunitari  finalizzati\nall\u0027espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice  di  Pace  ai\nsensi dell\u0027art. 14  del  decreto  legislativo  n.  286/98  e  che  la\ncompetenza  delle  convalide  dei   trattenimenti   degli   stranieri\ncittadini  comunitari  sono  rimaste  di  competenza  delle   Sezioni\nspecializzate del Tribunale in materia  di  immigrazione,  protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, ai sensi dell\u0027art. 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio\n2007, n. 30. \n    Il che implica  che  tre  distinte  autorita\u0027  giudiziarie  siano\ncompetenti  in  relazione   ai   provvedimenti   di   convalida   dei\ntrattenimenti che, per quanto  abbiano  destinatari  e/o  presupposti\ndifferenti,  hanno  tutti  ad  oggetto   misure   amministrative   di\ntemporanea restrizione della liberta\u0027 personale  dello  straniero  in\nfunzione di uno scopo comune, quello di assicurare l\u0027interesse  dello\nStato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione  di\nstranieri dal  territorio  e  possono  anche  riferirsi  allo  stesso\nsoggetto (extracomunitario destinatario sia di  un  trattenimento  ai\nfini di espulsione che di  trattenimento  ai  fini  dell\u0027esame  della\ndomanda di protezione internazionale). \n    In specie, e\u0027 ravvisabile una disparita\u0027 di  trattamento  tra  il\ncittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio\u0027  sia  ove  la\nCorte di Appello sia ritenuta organo  piu\u0027  qualificato  rispetto  al\nTribunale, in quanto autorita\u0027  giudiziaria  di  secondo  grado,  con\ndisparita\u0027, in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario,\nsia ove si ritenga il Tribunale organo piu\u0027  qualificato  in  ragione\ndella sua specializzazione, in tal caso  a  scapito  dello  straniero\nextracomunitario. \n    A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare\nlo  spostamento  di  competenza  in  esame,  deve   osservarsi   come\nl\u0027intervento  legislativo  ha  inciso  sul   carattere   unitario   e\ninscindibile delle questioni attinenti  all\u0027immigrazione,  protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027unione\neuropea, creando ingiustificate disparita\u0027  di  trattamento  tra  chi\nvede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal  Giudice  di\nPace, chi lo  vede  convalidato  dal  Tribunale  specializzato  -  in\nentrambi i casi giudici civili operanti secondo procedure  civili,  e\nchi lo vede convalidato dalla Corte di appello quale giudice penale. \n    Con l\u0027ulteriore irragionevolezza  che,  ai  sensi  del  novellato\ncomma 6, dell\u0027art. 14, del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  sono\nattribuiti alla competenza della Corte di  cassazione  penale  per  i\nmotivi di cui all\u0027art. 606 c.p.p. \n    e  secondo  la  procedura  della  legge  n.   69/2005   tanto   i\nprovvedimenti di convalida emessi dalla Corte di  appello  penale  in\nrelazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli  di\nconvalida finalizzati  all\u0027espulsione  emessi  dal  Giudice  di  Pace\nUlteriore irragionevolezza e\u0027 legata al fatto che la nuova  normativa\nha assegnato alle Corti di Appello penali la competenza a  provvedere\nsulla  convalida  dei  provvedimenti  questorili  che  dispongono   i\ntrattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei richiedenti  asilo,\nma nulla ha  previsto  rispetto  ai  procedimenti  di  «riesame»  dei\ntrattenimenti, che, secondo la giurisprudenza di  legittimita\u0027  della\nCassazione civile, espressasi  prima  dell\u0027approvazione  delle  norme\ncensurate, vanno introdotti e decisi  nelle  forme  del  procedimento\ncamerale ex art. 737  c.p.c.  e  sono  di  competenza  della  Sezione\nspecializzata del Tribunale in composizione collegiale  (Cass.  civ.,\nsez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). \n    Sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se anche tali procedimenti siano  diventati\ndi  competenza  della  Corte  di  Appello  penale  e  secondo   quale\nprocedura, nonche\u0027 se  vi  sia  incompatibilita\u0027,  secondo  le  norme\nprocessuali penali, tra il giudice che ha provveduto sulla  convalida\ne/o sulla proroga del trattenimento e  il  collegio  che  decide  sul\nriesame. \n    3.3. Rispetto all\u0027art. 13 della Costituzione. \n    Le norme degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015\nimporrebbero a  questo  giudice,  ove  decidesse  di  convalidare  il\nprovvedimento del Questore, ritenendolo adottato in presenza dei casi\nprevisti dalla legge, di convalidare una limitazione  della  liberta\u0027\npersonale dello straniero richiedente  protezione  internazionale  in\nviolazione dell\u0027art. 13 della Costituzione. \n    Infatti, e\u0027 indubbio che il trattenimento dello straniero  presso\ni centri di permanenza temporanea e assistenza  e\u0027  misura  incidente\nsulla liberta\u0027 personale, che non puo\u0027 essere adottata  al  di  fuori\ndelle garanzie dell\u0027art. 13 della Costituzione. Come ha gia\u0027 chiarito\nla Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  105/2001,  «se  si  ha\nriguardo  al  suo  contenuto,  il  trattenimento  e\u0027  quantomeno   da\nricondurre alle \"altre restrizioni della liberta\u0027 personale\", di  cui\npure si fa menzione nell\u0027articolo 13 della Costituzione. Lo si evince\ndal  comma  7  dell\u0027articolo  14,  secondo  il  quale  il   questore,\navvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza\naffinche\u0027 lo straniero non si allontani indebitamente  dal  centro  e\nprovvede a ripristinare senza ritardo  la  misura  ove  questa  venga\nviolata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando\nquesto non sia disgiunto  da  una  finalita\u0027  di  assistenza,  quella\nmortificazione della dignita\u0027  dell\u0027uomo  che  si  verifica  in  ogni\nevenienza di assoggettamento fisico all\u0027altrui potere e che e\u0027 indice\nsicuro  dell\u0027attinenza  della  misura  alla  sfera   della   liberta\u0027\npersonale. Ne\u0027 potrebbe dirsi che  le  garanzie  dell\u0027art.  13  della\nCostituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista\ndella tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti.  Per  quanto\ngli interessi pubblici incidenti  sulla  materia  della  immigrazione\nsiano molteplici e per quanto possano essere percepiti come  gravi  i\nproblemi  di  sicurezza  e  di  ordine  pubblico  connessi  a  flussi\nmigratori incontrollati, non puo\u0027 risultarne minimamente scalfito  il\ncarattere universale della liberta\u0027 personale,  che,  al  pari  degli\naltri diritti che la Costituzione  proclama  inviolabili,  spetta  ai\nsingoli  non  in  quanto  partecipi  di  una  determinata   comunita\u0027\npolitica, ma in quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia\nispirato la disciplina dell\u0027istituto emerge del  resto  dallo  stesso\nart. 14 censurato,  la\u0027  dove,  con  evidente  riecheggiamento  della\ndisciplina dell\u0027art. 13, terzo comma,  della  Costituzione,  e  della\nriserva di  giurisdizione  in  esso  contenuta,  si  prevede  che  il\nprovvedimento di trattenimento dell\u0027autorita\u0027 di  pubblica  sicurezza\ndeve  essere   comunicato   entro   quarantotto   ore   all\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria e che,  se  questa  non  lo  convalida  nelle  successive\nquarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto». \n    Ed allora, con riferimento alle specifiche  norme  di  legge  che\nvengono  in  considerazione  nel  presente  giudizio,  quelle   degli\narticoli 6 e 7 del decreto legislativo n.  142/2015,  riguardanti  il\ntrattenimento  del  richiedente   protezione   internazionale,   deve\nrilevarsi come esse non siano conformi all\u0027art.  13,  comma  2  della\nCostituzione, dal momento che la legge disciplina i casi in  cui  sia\npossibile la limitazione della liberta\u0027 personale, ma  non  anche  le\nmodalita\u0027 di esecuzione di tale restrizione sia  al  momento  in  cui\nviene  disposta,  che,  soprattutto,  durante  il  tempo  della   sua\nesecuzione e non consente un controllo giurisdizionale pieno circa la\nlegittimita\u0027  della  misura  restrittiva  della  liberta\u0027   personale\ndurante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa. \n    Non e\u0027 infatti rispettata la riserva di legge di cui all\u0027art.  13\ndella Costituzione  in  riferimento  ai  modi  di  limitazione  della\nliberta\u0027   personale   degli   stranieri    richiedenti    protezione\ninternazionale trattenuti nei centri di permanenza. \n    Le condizioni  di  permanenza  dello  straniero  trattenuto  sono\ndelineate in modo assai sintetico e  generico  dall\u0027art.  7,  decreto\nlegislativo n. 142/2015, che prevede che il richiedente e\u0027 trattenuto\nnei centri con modalita\u0027 che assicurano la necessaria assistenza e il\npieno rispetto della sua dignita\u0027, secondo  le  disposizioni  di  cui\nall\u0027art. 14 del T.U. decreto legislativo n. 286/98 e all\u0027art. 21  del\ndecreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive\nmodificazioni. \n    Inoltre, l\u0027art. 7 citato prevede che e\u0027 assicurata in  ogni  caso\nuna sistemazione separata nonche\u0027 il  rispetto  delle  differenze  di\ngenere,  che  ove  possibile  e\u0027  assicurata  l\u0027unita\u0027   del   nucleo\nfamiliare, e\u0027 assicurata la fruibilita\u0027 di spazi all\u0027aria aperta,  la\nliberta\u0027 di colloquio all\u0027interno del  centro  con  i  rappresentanti\ndell\u0027UNHCR, i familiari, gli avvocati che assistono lo  straniero,  i\nministri di culto, secondo le direttive del  Ministero  dell\u0027Interno;\nprevede che per motivi di sicurezza, ordine pubblico o  comunque  per\nragioni connesse alla corretta gestione  amministrativa  dei  centri,\nl\u0027accesso ai  centri  puo\u0027  essere  limitato,  purche\u0027  non  impedito\ncompletamente secondo le direttive del Ministero dell\u0027interno. \n    L\u0027art. 21 del regolamento testualmente prevede: 1.  Le  modalita\u0027\ndel  trattenimento  devono  garantire,  nel  rispetto  del   regolare\nsvolgimento  della  vita  in  comune,  la   liberta\u0027   di   colloquio\nall\u0027interno del centro e con visitatori provenienti dall\u0027esterno,  in\nparticolare con il difensore  che  assiste  lo  straniero,  e  con  i\nministri di culto, la liberta\u0027 di corrispondenza,  anche  telefonica,\ned i diritti fondamentali della  persona  fermo  restando  l\u0027assoluto\ndivieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.  2.  Nell\u0027ambito\ndel centro sono  assicurati,  oltre  ai  servizi  occorrenti  per  il\nmantenimento e l\u0027assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati,  i\nservizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione  e  la\nliberta\u0027 del culto nei limiti previsti dalla  Costituzione.  3.  Allo\nscopo di assicurare la liberta\u0027 di  corrispondenza  anche  telefonica\ncon decreto del Ministro dell\u0027interno, di concerto  con  il  Ministro\ndel tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono\ndefinite  le  modalita\u0027  per  l\u0027utilizzo  dei   servizi   telefonici,\ntelegrafici e postali, nonche\u0027 i limiti di contribuzione  alle  spese\nda parte  del  centro.  4.  Il  trattenimento  dello  straniero  puo\u0027\navvenire  unicamente  presso  i  centri  di   permanenza   temporanea\nindividuati ai sensi dell\u0027art. 14, comma 1, del testo unico, o presso\ni luoghi  di  cura  in  cui  lo  stesso  e\u0027  ricoverato  per  urgenti\nnecessita\u0027 di soccorso sanitario. 5. Nel caso  in  cui  lo  straniero\ndebba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi  nell\u0027ufficio\ngiudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso\nla competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le\nprocedure occorrenti al rilascio  dei  documenti  occorrenti  per  il\nrimpatrio, il questore provvede  all\u0027accompagnamento  a  mezzo  della\nforza pubblica. 6. Nel caso di  imminente  pericolo  di  vita  di  un\nfamiliare o di un convivente residente in Italia o  per  altri  gravi\nmotivi di carattere eccezionale, il giudice che procede,  sentito  il\nquestore puo\u0027 autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per\nil tempo strettamente  necessario,  informando  il  questore  che  ne\ndispone  l\u0027accompagnamento.  7.  Oltre  al  personale  addetto   alla\ngestione dei centri e  agli  appartenenti  alla  forza  pubblica,  al\ngiudice competente e all\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza,  ai  centri\npossono accedere i familiari conviventi e il difensore delle  persone\ntrattenute o ospitate,  i  ministri  di  culto,  il  personale  della\nrappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti  ad  enti,\nassociazioni del volontariato e cooperative di solidarieta\u0027  sociale,\nammessi a svolgervi attivita\u0027 di  assistenza  a  norma  dell\u0027art.  22\novvero sulla base di appositi progetti di  collaborazione  concordati\ncon il prefetto della provincia in cui e\u0027 istituito il centro. 8.  Le\ndisposizioni occorrenti per la regolare  convivenza  all\u0027interno  del\ncentro, comprese le misure strettamente indispensabili per  garantire\nl\u0027incolumita\u0027  delle   persone,   nonche\u0027   quelle   occorrenti   per\ndisciplinare le modalita\u0027 di erogazione dei servizi  predisposti  per\nle esigenze fondamentali di  cura,  assistenza,  promozione  umana  e\nsociale e le modalita\u0027 di svolgimento delle visite, sono adottate dal\nprefetto, sentito  il  questore,  in  attuazione  delle  disposizioni\nrecate nel decreto di  costituzione  del  centro  e  delle  direttive\nimpartite dal Ministro dell\u0027interno  per  assicurare  la  rispondenza\ndelle modalita\u0027 di trattenimento alle finalita\u0027 di cui  all\u0027art.  14,\ncomma  2,  del  testo  unico.  9.  Il  questore  adotta  ogni   altro\nprovvedimento e le misure occorrenti  per  la  sicurezza  e  l\u0027ordine\npubblico nel centro,  comprese  quelle  per  l\u0027identificazione  delle\npersone e di sicurezza all\u0027ingresso del centro,  nonche\u0027  quelle  per\nimpedire l\u0027indebito allontanamento delle  persone  trattenute  e  per\nripristinare  la  misura  nel  caso  che  questa  venga  violata.  Il\nquestore, anche  a  mezzo  degli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza,\nrichiede la necessaria collaborazione da  parte  del  gestore  e  del\npersonale del centro che sono tenuti a fornirla». \n    Dunque, le modalita\u0027 di esecuzione della misura limitativa  della\nliberta\u0027 personale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma\nda una fonte normativa secondaria, la  quale,  a  sua  volta,  lascia\nampia discrezionalita\u0027 all\u0027autorita\u0027 amministrativa circa l\u0027effettiva\nadozione  delle  modalita\u0027  esecutive  anche  rispetto  al   concreto\nesercizio del diritto  alla  corrispondenza,  alle  telefonate,  alle\nvisite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un\ncontrollo giudiziario limitate sino a  vanificare,  di  fatto,  detti\ndiritti all\u0027interno del centro. \n    Inoltre, l\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 si discosta\ndall\u0027accezione del termine «convalida» cosi\u0027 come prevista  dall\u0027art.\n13 della Costituzione. Secondo  la  disposizione  costituzionale,  la\nconvalida e\u0027 destinata a ratificare un provvedimento gia\u0027 adottato  e\nche  in  mancanza  del  controllo  giurisdizionale  non  puo\u0027   avere\nvalidita\u0027. \n    A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento\nin esame  non  e\u0027  previsto  che  il  provvedimento  che  dispone  la\nrestrizione della liberta\u0027 sia distinto e autonomo rispetto a  quello\nsoggetto alla convalida e  non  e\u0027  previsto  che  il  giudice,  ove,\nritenga possibile  un  minor  sacrificio  della  liberta\u0027  personale,\nrisultando  adeguata  e  congrua  una  delle  misure  alternative  al\ntrattenimento nel centro, applichi direttamente una  di  tali  misure\npreviste  dall\u0027art.  14,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo  n.\n286/1998,  non  consentendo,  quindi,  di   valutare   la   effettiva\nnecessita\u0027 della massima  compressione  della  liberta\u0027  personale  e\ndella proporzionalita\u0027 della stessa e di  applicare,  ove  possibile,\nuna misura meno gravosa. Ne\u0027, successivamente alla convalida,  appare\npossibile per il giudice far cessare il trattenimento,  allorche\u0027  ne\nvenissero meno i presupposti o qualora esso  si  protraesse  oltre  i\ntermini. \n    Le disposizioni appaiono quindi in contrasto con l\u0027art. 13  della\nCostituzione, anche perche\u0027, come chiarito dalla giurisprudenza della\nCorte del Lussemburgo (Corte  di  giustizia  UE,  Grande  sezione,  8\nnovembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21),  il  legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni  sostanziali,\nma ha altresi\u0027  introdotto  norme  comuni  procedurali,  al  fine  di\ngarantire l\u0027esistenza,  in  ogni  Stato  membro,  di  un  regime  che\nconsenta   all\u0027autorita\u0027   giudiziaria   competente    di    liberare\nl\u0027interessato, se del  caso  dopo  un  esame  d\u0027ufficio,  non  appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non e\u0027 piu\u0027, legittimo. \n    3.3. Rispetto all\u0027art. 24 e 111 della Costituzione. \n    Le norme dell\u0027art. 6,  decreto  legislativo  n.  142/2014  e  del\nrichiamato art. 14,  comma  4,  decreto  legislativo  n.  286/98,  in\nriferimento alle disposizioni processuali relative  allo  svolgimento\ndel  giudizio  di  convalida  e  di  proroga  del  trattenimento   di\nrichiedenti protezione internazionale, sono anche  in  contrasto  con\ngli articoli 24 e 111 della Costituzione, laddove esse non  prevedono\nuna effettiva tutela del diritto di difesa e del giusto processo. \n    Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi  di  arresto  in\nflagranza di reato e di fermo ai  sensi  degli  articoli  386  e  104\nc.p.p., al soggetto richiedente protezione e  trattenuto  nel  centro\nnon viene riconosciuto il diritto, ove non  nomini  un  difensore  di\nfiducia, di  essere  immediatamente  assistito  da  un  difensore  di\nufficio, gia\u0027 al momento in cui il Questore dispone il trattenimento,\ngiacche\u0027 la nomina e\u0027 prevista soltanto ad opera del giudice,  quando\nquesti, ricevuto il provvedimento di trattenimento,  fissi  l\u0027udienza\ndi convalida. \n    Dal  momento  che   tale   udienza   viene   fissata   ad   horas\nimmediatamente dopo attesa la  necessita\u0027  di  rispetto  del  termine\nperentorio di 48 ore, spesso il  trattenuto  non  ha  contezza  della\nnomina del difensore di ufficio e non puo\u0027 avere alcun colloquio  con\nil difensore nominato prima dell\u0027udienza, sicche\u0027 lo stesso difensore\nnon e\u0027 in grado, prima dell\u0027udienza  di  convalida,  di  poter  avere\ncontezza della situazione del proprio assistito. \n    Anche perche\u0027, inoltre, non e\u0027 previsto, a differenza  di  quanto\ndisposto dall\u0027art. 28 del decreto  legislativo  n.  271/89,  che,  al\nmomento della nomina siano contestualmente comunicati  al  trattenuto\nil nominativo del difensore  di  ufficio  e  i  suoi  recapiti  anche\ntelefonici e telematici; ne\u0027 e\u0027 previsto, come disposto dall\u0027art. 104\nc.p.p., che il trattenuto  abbia  il  diritto  di  conferire  con  il\ndifensore  fin  dall\u0027inizio  del  misura  privativa  delle   liberta\u0027\npersonale e che abbia diritto all\u0027assistenza dell\u0027interprete, ove non\nconosca  la  lingua  italiana,  anche  per  poter  conferire  con  il\ndifensore. \n    Inoltre, anche le modalita\u0027 di nomina del difensore di fiducia da\nparte del  soggetto  trattenuto  appaiono  limitative  dell\u0027effettivo\ndiritto di difesa, giacche\u0027 prescrivono che il difensore  di  fiducia\nsia munito di procura speciale e, dunque, non  consentono  la  nomina\ndel difensore mediante dichiarazione orale al Questore che ne dispone\nil trattenimento. Cio\u0027 implica che, al fine di  poter  effettivamente\nnominare il difensore, il trattenuto debba  incontrare  lo  stesso  e\nconferirgli per iscritto la procura speciale, con cio\u0027  pregiudicando\nla possibilita\u0027 di un accesso rapido  ed  effettivo  alla  difesa  di\nfiducia, ovvero che il difensore - come nel caso in  esame,  depositi\nuna semplice procura alle liti, rilasciata  in  data  antecedente  al\ntrattenimento disposto e prima dell\u0027insorgenza  del  procedimento  di\nconvalida. \n    In definitiva,  le  norme  censurate  non  consentono  un  pieno,\neffettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di  fiducia;\nne\u0027 assicurano la possibilita\u0027 di avere, nei  ristretti  tempi  della\nconvalida e considerando, oltretutto,  le  difficolta\u0027  linguistiche,\nuna interlocuzione con il proprio difensore prima dell\u0027udienza; e, di\nconseguenza, non consentono  al  difensore  di  poter  preparare  una\nadeguata difesa. \n    Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del  procedimento  di\nconvalida  in  modo   da   assicurare   alle   parti   un   effettivo\ncontraddittorio e una parita\u0027 tra le stesse, posto che  il  Questore,\nche  puo\u0027  stare  in  giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di\nfunzionari appositamente delegati, e\u0027 a conoscenza  della  condizione\ndel soggetto e dei  provvedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali\ngia\u0027 emessi e che lo riguardano, mentre non lo e\u0027 il  difensore,  che\nnominato in modo estemporaneo per l\u0027udienza si trova ad assistere  un\nsoggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire. \n    Peraltro, non e\u0027 neppure previsto il  diritto  del  trattenuto  a\ninterloquire e colloquiare con il  difensore  prima  dell\u0027udienza  di\nconvalida e neppure  in  udienza  cio\u0027  e\u0027  possibile,  dato  che  il\ntrattenuto partecipa all\u0027udienza a  distanza,  mediante  collegamento\naudiovisivo tra  l\u0027aula  e  il  centro  e,  spesso,  si  trova  anche\nfisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame, ed in\npresenza del solo funzionario  della  Questura;  e  non  e\u0027  previsto\ndall\u0027attuale normativa neppure  che  possa  avere  una  comunicazione\nriservata con il suo difensore  durante  l\u0027udienza,  come  e\u0027  invece\nassicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali\nmediante videoconferenza. \n    Ed ancora, l\u0027art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286/98,\nrichiamato dall\u0027art. 6,  decreto  legislativo  n.  142/2015,  neppure\nprevede il diritto del trattenuto, in esito all\u0027udienza, di  ricevere\nla notifica del provvedimento con cui  il  Giudice  abbia  deciso  in\nordine alla convalida e,  tantomeno,  di  ricevere  il  provvedimento\ntradotto nella lingua di origine, ovvero in una lingua  a  lui  nota.\nCon ulteriore pregiudizio di un effettivo diritto di difesa. \n    Infine, gli articoli 6  e  14  citati,  a  differenza  di  quanto\navviene per l\u0027udienza di convalida dell\u0027arresto e del  fermo  di  cui\nall\u0027art. 392 c.p.p., non prevedono che dell\u0027udienza di convalida  del\ntrattenimento sia dato avviso al pubblico  ministero  e,  in  specie,\navuto riguardo alla disposta competenza della Corte  di  Appello,  al\nProcuratore generale della Repubblica presso  la  Corte  di  Appello;\nsicche\u0027 non prevedono la possibilita\u0027 di  partecipazione  all\u0027udienza\ndel Procuratore generale, che pure e\u0027 prevista  nei  procedimenti  di\nconvalida dei mandati di arresto europeo, cui il  legislatore  sembra\nessersi ispirato, con pregiudizio per la  posizione  del  trattenuto.\nQuesti,  infatti,  non  puo\u0027   giovarsi   della   garanzia   che   la\npartecipazione   al    procedimento    del    Procuratore    generale\nassicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale,  ai  fini:  di\nuna maggiore verifica della legittimita\u0027 dell\u0027operato della  Questura\nche ha disposto ed eseguito  il  trattenimento;  dell\u0027acquisizione  e\ndeposito  in  giudizio  di  atti  che  siano  utili  a  valutare   la\nsussistenza dei presupposti della convalida e  che  la  Questura  non\nabbia allegato, non avendovi interesse e  non  avendo  un  dovere  di\nsvolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell\u0027interesse\ndel trattenuto. \n    Ne consegue un inedito sistema processuale penale,  in  contrasto\ncon i principi del giusto processo, nel quale non  e\u0027  il  magistrato\ndel Pubblico ministero, autonomo e indipendente da ogni altro  potere\nai  sensi  dell\u0027art.  104  della  Costituzione,   ma   il   Ministero\ndell\u0027interno la parte pubblica del procedimento di convalida. \n    Ne discende un sistema processuale, sotto piu\u0027 profili, del tutto\nirragionevole e lesivo del diritto di difesa e di quello  del  giusto\nprocesso di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte nella persona del Consigliere di turno, \n    visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, \n    solleva questione di legittimita\u0027  costituzionale,  in  relazione\nagli articoli 77, comma 2 della Costituzione, 72 commi 1 e 111  della\nCostituzione,  nonche\u0027  agli  articoli   3,   13,   24,   111   della\nCostituzione,  degli  articoli  16,  17,  18,   18-bis   e   19   del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024 e dei novellati articoli 5  bis  decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito con modificazione dalla legge n. 46/2017, e 6 e 7, decreto\nlegislativo  n.  142/2015  e  14  decreto  legislativo   n.   286/98,\nquest\u0027ultimo in quanto richiamato dal citato art. 6, nella  parte  in\ncui: \n      attribuiscono  la  competenza  giurisdizionale   in   tema   di\nconvalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi\nextracomunitari richiedente protezione internazionale e  in  tema  di\nproroga dei trattenimenti  ai  sensi  dell\u0027art.  6,  6-bis  e  6-ter,\ndecreto legislativo n. 142/2015 e dell\u0027art. 10-ter, comma 3,  decreto\nlegislativo n.  286/1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle  misure\nadottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  4,  decreto  legislativo  n.\n142/2015 alla Corte di appello di cui all\u0027art.  5-bis,  decreto-legge\nn. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.  46/2017,  invece\nche alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, istituita presso il Tribunale distrettuale; \n      non disciplinano  i  modi  del  trattenimento  degli  stranieri\nrichiedenti protezione  internazionale,  non  consentono  al  giudice\ncompetente  alla  convalida  di  disporre  misure  alternative  e  di\nrevocare d\u0027ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono\ndecorsi i termini di durata; \n      non consentono un pieno ed effettivo esercizio del  diritto  di\ndifesa, la partecipazione del Pubblico ministero e lo svolgimento del\nprocedimento secondo i principi  del  contraddittorio  e  del  giusto\nprocesso. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  Deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. \n      Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della camera di consiglio del 4\ngiugno 2025 \n \n                      Il Consigliere: Martalo\u0027","elencoNorme":[{"id":"62793","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"in particolare","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14"},{"id":"63097","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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