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Diego Pinto Presidente rel.; \n dott. Elena Gelato consigliere; \n dott. Maria Aversano consigliere, \nriunito in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza. \n Nelle cause civili in grado di appello riunite iscritte al Ruolo\ngenerale affari contenziosi al numero 24/2021 e 214/21 in\ndeliberazione all\u0027udienza del 26 febbraio 2025 tra: \n Agenzia delle entrate (06363391001); \n Ministero del lavoro e delle politiche sociali (80237250586); \n Ministero dell\u0027economia e delle finanze (80207790587); \n Avvocatura generale dello Stato e \n Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi\nprofessionisti - CIPAG (80032590582); \n Avv.ti Valerio Onida e Barbara Randazzo. \n \n Oggetto \n \n Appello avverso la sentenza n. 8314/2020 emessa dal Tribunale\ndi Roma. \n \n Motivi della decisione \n \n 1. Agenzia delle entrate, Ministero del lavoro e delle politiche\nsociali e Ministero delle finanze hanno proposto appello avverso la\nsentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma ha cosi\u0027\nstatuito: «1) rigetta la domanda proposta da parte attrice in via\nprincipale; 2) accerta e dichiara che non rientrano tra le spese\nsostenute da parte attrice per consumi intermedi, con conseguente\nesclusione dalla base imponibile da assumere ai fini del calcolo\ndelle somme da riversare al bilancio dello Stato in applicazione\ndell\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013, le seguenti spese: a)\nspese sostenute dagli organi di amministrazione per recarsi presso la\nsede istituzionale della Cassa; b) spese sostenute per accertamenti\nsanitari necessarie per il funzionamento delle commissioni per\nl\u0027accertamento della inabilita\u0027 e della invalidita\u0027 ai fini della\nconcessione del relativo trattamento pensionistico; c) spese\nsostenute per le attivita\u0027 svolte dalle articolazioni territoriali\ndella Cassa, in forma decentrata per lo svolgimento di fini\nistituzionali; d) spese sostenute per compenso alla societa\u0027 Groma\ns.r.l. limitatamente alle spese per la manutenzione ordinaria e\nstraordinaria di immobili da reddito; e) spese sostenute per\nincarichi professionali e assicurazioni se relativi ad immobili da\nreddito; 3) compensa le spese del giudizio tra le parti.» \n Anche la CIPAG-Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei\ngeometri liberi professionisti ha proposto appello avverso la stessa\nsentenza. \n In entrambi i giudizi gli appellati hanno chiesto comunque il\nrigetto degli appelli proposti nei propri confronti. \n Riuniti i procedimenti, precisate le conclusioni all\u0027udienza del\n13 novembre 2024, la causa e\u0027 stata trattenuta in decisione con i\ntermini di cui all\u0027art. 190 del codice di procedura civile. La causa\ne\u0027 stata rimessa sul ruolo, a causa del trasferimento del Consigliere\nrelatore ad altro ufficio intervenuto medio tempore. \n All\u0027udienza del 22 gennaio 2025, precisate nuovamente le\nconclusioni, le parti hanno rinunziato ai termini di cui all\u0027art. 190\nc.p.c, ma hanno chiesto la discussione orale della causa ex art. 352,\nsecondo comma, codice di procedura civile previgente. \n Dopo la discussione all\u0027udienza sopra indicata, la causa e\u0027 stata\ntrattenuta quindi in decisione. \n 2. La vicenda processuale e\u0027 stata riassunta come segue nella\nsentenza impugnata. \n «Con atto di citazione ritualmente notificato la Cassa\nitaliana di previdenza e assistenza dei geometri liberi\nprofessionisti (di seguito per brevita\u0027 Cassa) conveniva in giudizio,\ndinanzi a questo Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe,\nchiedendo che fosse accertato il diritto della Cassa alla ripetizione\ndei riversamenti dei risparmi di spesa per i consumi intermedi\neffettuati, per gli anni 2014, 2015 e 2016, al bilancio dello Stato a\nnorma dell\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013, in applicazione del\nprincipio di diritto sancito dalla sentenza n. 7/2017 della Corte\ncostituzionale, con condanna delle amministrazioni convenute alla\nrestituzione di quanto indebitamente percepito, per un importo pari\nad euro 2.373.756,30, oltre rivalutazione ed interessi e \"ove\noccorra, rimettendo in via incidentale alla Corte costituzionale, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 417 della\nlegge n. 147/2013 in relazione agli articoli 2, 3, 18, 3, 36, 38 e 97\ndella Costituzione. \n Chiedeva, in subordine, al Tribunale di accertare e\ndichiarare che le spese sostenute dagli organi di amministrazione per\nrecarsi presso la sede istituzionale della Cassa e altre spese,\nanaliticamente indicate nell\u0027atto introduttivo, non rientrando tra\nquelle per consumi intermedi, dovevano essere escluse dal imponibile\nposto a base del calcolo delle somme da riversare al bilancio dello\nStato in applicazione dell\u0027art. 1, comma 417, della legge di\nStabilita\u0027 2014 (legge n. 147/2013). \n A tal fine esponeva: - che la Cassa era un ente previdenziale\nprivatizzato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,\nvigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze; - che la medesima era\npresente nell\u0027elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel\nc.d. «conto economico dello Stato», come individuate dall\u0027Istat ex\nart. 1, legge 30 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita\u0027 e\nfinanza pubblica); - che gli enti previdenziali privatizzati erano\nstati assoggettati alle norme di «spending review», ivi compresa\nquella di cui all\u0027art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95 del 2012,\nnorma che la Corte costituzionale, con sentenza dell\u002711 gennaio 2017\nn. 7, aveva dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva\nche le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero\nversate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio\ndello Stato; - che con tale pronuncia la Corte aveva censurato, in\nvia di principio, la scelta del legislatore di imporre il\nriversamento delle somme derivanti dal risparmio di spesa di tutte le\nCasse privatizzate al bilancio dello Stato; - che pertanto tale\ncensura di incostituzionalita\u0027 aveva prodotto conseguenze caducanti\nanche sulla norma di cui all\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 in\nbase alla quale la Cassa, su richiesta dell\u0027Amministrazione\nministeriale, aveva provveduto a riversare al bilancio dello Stato,\ncon riserva di ripetizione, l\u0027importo complessivo di euro\n2.373.756,30 per gli anni 2014, 2015 e 2016; - che la lettura\ncostituzionalmente orientata del richiamato art. 1, comma 417, legge\nn. 147/2013 doveva indurre a ritenere l\u0027autonomia gestionale,\norganizzativa e contabile della Cassa attraverso il conseguimento di\nun obiettivo forfettizzato di risparmio (il 15% della spesa per\nconsumi intermedi sostenuta nel 2010), con conseguente liberta\u0027\ndell\u0027ente previdenziale di potere scegliere le voci di spesa da\ncontenere, senza riversarli al bilancio dello Stato, impiegandoli per\nil pagamento delle prestazioni previdenziali o comunque per garantire\ngli equilibri economici-finanziari dell\u0027ente stesso; - che in ogni\ncaso la base di calcolo dei consumi intermedi indicata\ndall\u0027amministrazione convenuta, ai fini dei risparmi di spesa e dei\nconseguenti riversamenti, era errata. \n Si costituivano i Ministeri convenuti, eccependo: - il\ndifetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice\namministrativo; - il difetto di legittimazione passiva del Ministero\ndel lavoro e delle politiche sociali e dell\u0027Agenzia delle entrate.\nNel merito contestavano la fondatezza della domanda, deducendo che: -\ngli importi di cui si chiedeva la restituzione erano stati versati in\nbase ad una norma diversa da quella oggetto della sentenza n. 7/2017\ndella Corte costituzionale che aveva comunque operato una\ndeclaratoria di incostituzionalita\u0027 parziale e solo nei confronti\ndella Cassa nazionale di previdenza e di assistenza dei dottori\ncommercialisti; - che la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 era manifestamente\ninfondata, prevedendo la predetta disposizione un\u0027alternativita\u0027\nnell\u0027adempimento agli oneri di contenimento della spesa rimessa alla\npiena autonomia e alle scelte organizzative degli enti; - che in ogni\ncaso la pronuncia della Corte costituzionale non poteva travolgere la\nvalidita\u0027 ed efficacia dei versamenti, gia\u0027 effettuati al bilancio\ndello Stato per gli anni 2014, 2015 e 2016, ormai definitivi. \n In ordine alla domanda proposta in via subordinata,\nassumevano che la determinazione della base imponibile su cui\nquantificare i riversamenti era stata rilevata nel corso di una\nverifica amministrativo contabile effettuata «dai Servizi ispettivi\ndi finanza», che non era stata oggetto di impugnazione dinanzi al\ngiudice amministrativo e che comunque era conforme a quanto indicato\nnella normativa di riferimento. \n Chiedevano quindi, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato\nil difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito e, in\nsubordine, il rigetto nel merito delle domande.» \n 3. Con sentenza non definitiva in data odierna, questa Corte ha\nrespinto l\u0027eccezione di difetto di giurisdizione ed ha accolto le\neccezioni di difetto di legittimazione passiva dell\u0027Agenzia delle\nentrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato. \n 4. In ordine alla questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013, per contrasto\ncon gli articoli 2, 3, 1836, 38 e 97 della Costituzione, si rileva\nquanto segue. \n A. La vicenda processuale e\u0027 stata riassunta come segue nella\nsentenza impugnata. \n «Con atto di citazione ritualmente notificato la Cassa\nitaliana di previdenza e assistenza dei geometri liberi\nprofessionisti (di seguito per brevita\u0027 Cassa) conveniva in giudizio,\ndinanzi a questo Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe,\nchiedendo che fosse accertato il diritto della Cassa alla ripetizione\ndei riversamenti dei risparmi di spesa per i consumi intermedi\neffettuati, per gli anni 2014, 2015 e 2016, al bilancio dello Stato a\nnorma dell\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013, in applicazione del\nprincipio di diritto sancito dalla sentenza n. 7/2017 della Corte\ncostituzionale, con condanna delle amministrazioni convenute alla\nrestituzione di quanto indebitamente percepito, per un importo pari\nad euro 2.373.756,30, oltre rivalutazione ed interessi e «ove\noccorra, rimettendo in via incidentale alla Corte costituzionale, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 417 della\nlegge n. 147/2013 in relazione agli articoli 2, 3, 18, 3, 36, 38 e 97\ndella Costituzione. \n Chiedeva, in subordine, al Tribunale di accertare e\ndichiarare che le spese sostenute dagli organi di amministrazione per\nrecarsi presso la sede istituzionale della Cassa e altre spese,\nanaliticamente indicate nell\u0027atto introduttivo, non rientrando tra\nquelle per consumi intermedi, dovevano essere escluse dall\u0027imponibile\nposto a base del calcolo delle somme da riversare al bilancio dello\nStato in applicazione dell\u0027art. 1, comma 417, della legge di\nStabilita\u0027 2014 (legge n. 147/2013). \n A tal fine esponeva: - che la Cassa era un ente previdenziale\nprivatizzato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,\nvigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze; - che la medesima era\npresente nell\u0027elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel\nc.d. «conto economico dello Stato», come individuate dall\u0027Istat ex\nart. 1, legge 30 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita\u0027 e\nfinanza pubblica); - che gli enti previdenziali privatizzati erano\nstati assoggettati alle norme di «spending review», ivi compresa\nquella di cui all\u0027art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95 del 2012,\nnorma che la Corte costituzionale, con sentenza dell\u002711 gennaio 2017\nn. 7, aveva dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva\nche le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero\nversate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio\ndello Stato; - che con tale pronuncia la Corte aveva censurato, in\nvia di principio, la scelta del legislatore di imporre il\nriversamento delle somme derivanti dal risparmio di spesa di tutte le\nCasse privatizzate al bilancio dello Stato; - che pertanto tale\ncensura di incostituzionalita\u0027 aveva prodotto conseguenze caducanti\nanche sulla norma di cui all\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 in\nbase alla quale la Cassa, su richiesta dell\u0027Amministrazione\nministeriale, aveva provveduto a riversare al bilancio dello Stato,\ncon riserva di ripetizione, l\u0027importo complessivo di euro\n2.373.756,30 per gli anni 2014, 2015 e 2016; - che la lettura\ncostituzionalmente orientata del richiamato art. 1, comma 417, legge\nn. 147/2013 doveva indurre a ritenere l\u0027autonomia gestionale,\norganizzativa e contabile della Cassa attraverso il conseguimento di\nun obiettivo forfettizzato di risparmio (il 15% della spesa per\nconsumi intermedi sostenuta nel 2010), con conseguente liberta\u0027\ndell\u0027ente previdenziale di potere scegliere le voci di spesa da\ncontenere, senza riversarli al bilancio dello Stato, impiegandoli per\nil pagamento delle prestazioni previdenziali o comunque per garantire\ngli equilibri economici - finanziari dell\u0027ente stesso; - che in ogni\ncaso la base di calcolo dei consumi intermedi indicata\ndall\u0027amministrazione convenuta, ai fini dei risparmi di spesa e dei\nconseguenti riversamenti, era errata. \n Si costituivano i Ministeri convenuti, eccependo: - il\ndifetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice\namministrativo; - il difetto di legittimazione passiva del Ministero\ndel lavoro e delle politiche sociali e dell\u0027Agenzia delle entrate.\nNel merito contestavano la fondatezza della domanda, deducendo che: -\ngli importi di cui si chiedeva la restituzione erano stati versati in\nbase ad una norma diversa da quella oggetto della sentenza n. 7/2017\ndella Corte costituzionale che aveva comunque operato una\ndeclaratoria di incostituzionalita\u0027 parziale e solo nei confronti\ndella Cassa nazionale di previdenza e di assistenza dei dottori\ncommercialisti; - che la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 era manifestamente\ninfondata, prevedendo la predetta disposizione un\u0027alternativita\u0027\nnell\u0027adempimento agli oneri di contenimento della spesa rimessa alla\npiena autonomia e alle scelte organizzative degli enti; - che in ogni\ncaso la pronuncia della Corte costituzionale non poteva travolgere la\nvalidita\u0027 ed efficacia dei versamenti, gia\u0027 effettuati al bilancio\ndello Stato per gli anni 2014, 2015 e 2016, ormai definitivi. \n In ordine alla domanda proposta in via subordinata,\nassumevano che la determinazione della base imponibile su cui\nquantificare i riversamenti era stata rilevata nel corso di una\nverifica amministrativo contabile effettuata «dai Servizi ispettivi\ndi finanza», che non era stata oggetto di impugnazione dinanzi al\ngiudice amministrativo e che comunque era conforme a quanto indicato\nnella normativa di riferimento. \n Chiedevano quindi, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato\nil difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito e, in\nsubordine, il rigetto nel merito delle domande.» \n B. Questa Corte ritiene rilevante e non manifestamente infondata,\nin riferimento agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 417,\ndella legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la\nformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di\nstabilita\u0027 2014)», nella parte in cui prevede che le somme derivanti\ndalle riduzioni di spesa previste da tale disposizione siano versate\nannualmente dalla CIPAG ad apposito capitolo di entrata del bilancio\ndello Stato. \n Tale disposizione prevede che «A decorrere dall\u0027anno 2014, ai\nfini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica\nconcordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di\nfinanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno\n1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,\npossono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di\ncontenimento della spesa dell\u0027apparato amministrativo effettuando un\nriversamento a favore dell\u0027entrata del bilancio dello Stato entro il\n30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta\nper consumi intermedi nell\u0027anno 2010. Per detti enti, la presente\ndisposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di\ncontenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del\nconseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle\namministrazioni di cui all\u0027art. 1, commi 2 e 3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni\nvigenti che recano vincoli in materia di spese di personale». \n C. La rilevanza della questione ai fini del decidere e\u0027 indubbia,\nin quanto la decisione sulle domande ex art. 2033 del codice civile\nproposte dalla CIPAG nel presente giudizio di appello comporta la\nnecessita\u0027 di fare applicazione della disposizione censurata. D\u0027altra\nparte, non e\u0027 possibile una interpretazione costituzionalmente\norientata della norma di rango primario, in considerazione della sua\ninequivoca portata sia sul piano letterale, sia della ratio, sia\ndegli effetti, dovendosi sul punto condividere quanto gia\u0027 affermato\ndal Tribunale di Roma che aveva precisato: «Cio\u0027 posto, e\u0027 necessario\npuntualizzare che la dichiarazione di incostituzionalita\u0027 della norma\nha inciso solo sul richiamato art. 8, comma 3 del decreto-legge n.\n95/2012 (conv. con modif. dalla legge n. 135/2012). Ne consegue che\nil Tribunale adito non puo\u0027 disapplicare una norma vigente sulla cui\ncostituzionalita\u0027 la Corte costituzionale non si e\u0027 pronunciata. \n Giova ricordare che ai sensi dell\u0027art. 27, legge n. 87 del 1953\nla Corte costituzionale, \"quando accoglie una istanza o un ricorso\nrelativo a questione di legittimita\u0027 costituzionale di una legge o di\nun atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti\ndell\u0027impugnazione, quali sono le disposizioni legislative\nillegittime\". Tale principio trova deroga nello stesso art. 27,\nsecondo cui la Corte \"dichiara, altresi\u0027, quali sono le altre\ndisposizioni legislative, la cui illegittimita\u0027 deriva come\nconseguenza dalla decisione adottata\". L\u0027illegittimita\u0027\nconsequenziale colpisce quindi norme legate a quella dichiarata\nincostituzionale in quanto attuative, ripetitive o esecutive di\nquest\u0027ultima. \n In sostanza la disposizione di cui all\u0027art. 27 citato autorizza\nla Corte alla dichiarazione della cd illegittimita\u0027 conseguenziale\nsolo nel caso in cui altre disposizioni si trovino, rispetto a quella\noggetto del giudizio, in rapporto di inseparabilita\u0027 assoluta o\nindissolubile correlazione. \n Deve quindi escludersi la possibilita\u0027 di estendere la\ndichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale alle disposizioni che,\npure avendo in comune con il contenuto di quella che ha formato\noggetto del giudizio uno o piu\u0027 elementi della fattispecie o la\nmedesima ratio ispiratrice, regolino tuttavia fattispecie diverse,\nanche se simili o affini.» \n D. Quanto alla non manifesta infondatezza, questa Corte ritiene\ncentrale e dirimente la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del\n2017, che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 8,\ncomma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, in riferimento agli\narticoli 3, 38 e 97 Cost., nella parte in cui tale disposizione\nprescriveva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi\npreviste fossero versate annualmente dalla Cassa nazionale di\nprevidenza e assistenza per i dottori commercialisti ad apposito\ncapitolo di entrata del bilancio dello Stato. \n Il Tribunale ha ritenuto la questione manifestamente infondata\naffermando che «non e\u0027 ravvisabile tra l\u0027art. 8, comma 3 del\ndecreto-legge n. 95/2012 e l\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 un\nnesso di indissolubile correlazione, ne\u0027 la medesima ratio\nispiratrice. \n Nella prima sono state dettate le regole per la riduzione della\nspesa degli enti pubblici non territoriali ed e\u0027 stato previsto il\nloro riversamento all\u0027apposito capitolo dell\u0027entrata del bilancio\ndello Stato, nella seconda e\u0027 stata prevista una scelta, rimessa\nall\u0027autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti, tra\nil rispetto di tutta la normativa vigente in materia di contenimento\ndella spesa pubblica e il riversamento a favore dell\u0027entrata del\nbilancio dello Stato di un importo predeterminato in una misura\nforfettaria pari al 15 % della spesa sostenuta per consumi intermedi\nnell\u0027anno 2010. \n La scelta operata da parte attrice non rappresenta quindi un\nprelievo strutturale e continuativo imposto alla Cassa, ma il\nrisultato di una facolta\u0027 esercitata dallo stesso ente, che proprio\nperche\u0027 rimessa alla sua autonomia gestionale, organizzativa e\ncontabile, non altera gli equilibri finanziari della Cassa funzionali\nalla garanzia delle posizioni previdenziali degli associati, ne\u0027\ncompromette l\u0027autosufficienza del proprio sistema previdenziale. \n Del resto, la stessa pronuncia della Corte costituzionale\nrichiamata da parte attrice non ha escluso la possibilita\u0027 da parte\ndel legislatore di disporre, in un particolare momento di crisi\neconomica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli enti che\nsi autofinanziano attraverso i contributi dei propri iscritti\n(eccezionalita\u0027 del prelievo che trova riscontro nella legislazione\nsuccessiva a quella in oggetto che, con l\u0027art. 1, comma 183 della\nlegge n. 205/2017, ha escluso a far data dall\u0027anno 2020, nei\nconfronti degli enti previdenziali privatizzati, l\u0027applicazione\ndall\u0027anno 2020 delle norme di contenimento delle spese previste a\ncarico degli altri soggetti inclusi nell\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate\ndall\u0027Istituto nazionale di statistica ai sensi dell\u0027art. 1, comma 2,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso,\nle disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale». \n E. Viceversa, questa Corte di appello condivide gli argomenti\nillustrati a sostegno delle censure di legittimita\u0027 costituzionale\nformulate dal Consiglio di Stato nell\u0027ordinanza n. 208 del 2015 in\nrelazione all\u0027art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012.\nQuesta Corte ritiene infatti che i medesimi profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale investano anche l\u0027art. 1, comma 417, della legge n.\n147 del 2013. \n Nella sentenza n. 7 del 2017 della Corte costituzionale, le\ncensure di illegittimita\u0027 formulate dal Consiglio di Stato sono state\ncosi\u0027 sintetizzate: «Con ordinanza iscritta al n. 208 del registro\nordinanze del 2015, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 8, comma 3, del decreto-legge 6\nluglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa\npubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche\u0027 misure di\nrafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario),\nconvertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - con\nparticolare riguardo al primo, terzo e quarto periodo della\ndisposizione - per violazione degli articoli 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53\ne 97 della Costituzione. \n La questione trae origine dall\u0027appello della Cassa nazionale di\nprevidenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC)\ne da due iscritti alla Cassa in proprio, sigg. W.A. e R.G., proposto\ncontro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio -\nRoma n. 6103 del 18 giugno 2013, che aveva rigettato il ricorso\navverso i provvedimenti applicativi dell\u0027art. 8 cit. \n La norma censurata impone alle Casse di previdenza privatizzate\ndi cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione\ndella delega conferita dall\u0027art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre\n1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche\nprivate di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e\nassistenza), in forza della loro inclusione nell\u0027elenco redatto\ndall\u0027Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell\u0027art. 1,\ncomma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita\u0027\ne finanza pubblica), di adottare interventi di razionalizzazione per\nla riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare\nrisparmi corrispondenti al 5 per cento per il 2012 ed al 10 per cento\na partire dal 2013, nonche\u0027 di riversare annualmente i risparmi di\nspesa, cosi\u0027 conseguiti sui propri consumi intermedi, al bilancio\ndello Stato. \n In punto di rilevanza, osserva il Consiglio di Stato che gli atti\nimpugnati sarebbero applicativi dell\u0027art. 8, comma 3, del\ndecreto-legge n. 95 del 2012, per la parte in cui assoggettano anche\nla CNPADC al regime di versamento previsto dalla predetta norma;\nnella misura in cui determinano l\u0027imposizione del versamento anche da\nparte della Cassa appellante, troverebbero il loro diretto e completo\npresupposto nella previsione normativa della cui costituzionalita\u0027 si\ndubita e, dunque, il problema della loro legittimita\u0027 non\ndiscenderebbe dalla presenza di eventuali vizi di legittimita\u0027,\nbensi\u0027 dalla legittimita\u0027 costituzionale del loro fondamento\nnormativo. \n Ne\u0027, secondo il rimettente, la questione apparirebbe ex se\nrisolvibile affermando o negando la natura pubblicistica delle Casse\ndi previdenza, posto che il legislatore avrebbe \"legificato\" i\npredetti elenchi e, pertanto, in assenza di specifiche censure di\nillegittimita\u0027 costituzionale avverso le normative che a detti\nelenchi fanno rinvio, non ci si potrebbe che limitare a prendere atto\ndi tale scelta legislativa. \n Secondo il Consiglio di Stato non sarebbe dirimente la questione\ndella natura della personalita\u0027 giuridica (di diritto pubblico o\nprivato) delle Casse di previdenza (ovvero della loro assimilazione,\nnominativamente disposta, alle amministrazioni pubbliche) ma,\npiuttosto, assumerebbe rilievo la provenienza, da soggetti privati,\ndella contribuzione destinata a costituire le risorse per il futuro\ntrattamento pensionistico agli iscritti alla Cassa di previdenza,\nnonche\u0027 il fatto che la disposizione impugnata non incida su\ntrasferimenti a carico della finanza pubblica, nella specie non\npresenti, bensi\u0027 imponga un prelievo percentualmente determinato\nsulla misura dei c.d. consumi intermedi, che avrebbero parimenti la\nloro fonte nelle somme percepite dai propri iscritti e la cui\ndisponibilita\u0027 dovrebbe essere mantenuta nella piena ed autonoma\ndeterminazione della Cassa medesima. \n Tanto premesso, il Consiglio di Stato ritiene che l\u0027art. 8, comma\n3, del decreto-legge n. 95 del 2012, imponendo un versamento\nobbligatorio in favore dello Stato di parte delle somme frutto dei\ncontributi versati dagli iscritti, finirebbe con il distrarre dette\nsomme, in dotazione alla Cassa, dalla loro causa tipica e dalla\nragione, normativamente prevista, che ne legittima l\u0027imposizione. La\ndistrazione dal perseguimento delle finalita\u0027 che sono alla base\ndell\u0027imposizione coattiva integrerebbe la violazione dell\u0027art. 23\nCost., in quanto il potere impositivo attribuito alle Casse\nprevidenziali verso i propri iscritti sarebbe legato al perseguimento\ndelle predette finalita\u0027 e non potrebbe essere vanificato destinando\nparte delle risorse ad esigenze generali di finanza pubblica. \n La disposizione impugnata violerebbe altresi\u0027 gli articoli 35, 36\ne 38, comma 2, della Costituzione, poiche\u0027, sottraendo parte dei\ncontributi alle Casse, il legislatore inciderebbe sulla misura del\ntrattamento pensionistico, da intendersi anche come «retribuzione\ndifferita» e contravverrebbe all\u0027esigenza di assicurare mezzi\nadeguati per le esigenze connesse alla vecchiaia del lavoratore; piu\u0027\nin generale, inciderebbe sulla finalita\u0027 di tutela del lavoro,\ncostituzionalmente garantita. \n Inoltre, l\u0027art. 8, comma 3 cit., si porrebbe in conflitto con gli\narticoli 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto il prelievo ivi\nprevisto inciderebbe, in modo non ragionevole, sulla autonomia\ndell\u0027ente, impedendo al medesimo di poter disporre delle somme\nderivanti da contribuzioni dei propri iscritti, per destinarle ad\nesigenze strumentali alla realizzazione delle finalita\u0027\nprevidenziali. \n Esso inciderebbe, altresi\u0027, sul principio di buon andamento delle\namministrazioni pubbliche, posto che non realizzerebbe alcuna\neconomicita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, e determinerebbe altresi\u0027\nuna distrazione di somme dalla loro finalita\u0027 tipica. \n Infine, secondo il giudice a quo, la norma impugnata violerebbe\ngli articoli 3 e 53 della Costituzione in quanto, dovendosi ritenere\nche i contributi versati dagli iscritti siano assimilabili ai\ntributi, il prelievo corrispondente al versamento imposto alla Cassa,\nstabilito in una percentuale fissa in relazione alla spesa per\nconsumi intermedi dell\u0027anno 2010, non terrebbe in considerazione ne\u0027\nla capacita\u0027 contributiva del soggetto, ne\u0027 qualsivoglia criterio di\nprogressivita\u0027, in cio\u0027 determinando altresi\u0027 sia una disparita\u0027 di\ntrattamento tra soggetti destinatari di una medesima percentuale di\nesazione, indipendentemente dalla loro soggettiva capacita\u0027\ncontributiva, sia una palese irragionevolezza della previsione.» \n F. La non manifesta infondatezza della questione in esame appare\nancor piu\u0027 evidente proprio alla luce della motivazione della\ndichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 8, comma 3,\ndel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. \n Nella sentenza n. 7 del 2017, la Corte costituzionale ha infatti\naffermato: \n «2.- Ai fini della presente decisione sono necessarie alcune\npremesse. \n L\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche appartenenti al\nconto economico consolidato previsto dall\u0027art. 1, comma 3, della\nlegge n. 196 del 2009 - come modificato dal decreto-legge 2 marzo\n2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni\ntributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di\naccertamento), convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1,\ndella legge 26 aprile 2012, n. 44 - e\u0027 stato istituito in attuazione\ndi precisi obblighi comunitari sulla base di norme classificatorie e\ndefinitorie proprie del sistema statistico nazionale ed europeo, ai\nsensi del regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996\nmodificato dal regolamento UE 549/2013 relativo al «Sistema europeo\ndei Conti nazionali e regionali nell\u0027Unione Europea» (SEC2010). I\ncriteri utilizzati per la classificazione sono di natura\nstatistico-economica. Tale regolamento e\u0027 servente alla definizione\ndelle politiche dell\u0027Unione europea ed al monitoraggio delle economie\ndegli Stati membri e dell\u0027Unione economica e monetaria (UEM), i quali\n«richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla\nstruttura dell\u0027economia e l\u0027evoluzione della situazione economica di\nogni Stato membro o regione» (considerando n. 1 del regolamento UE n.\n549/2013). \n La commissione utilizza gli aggregati dei conti nazionali e\nregionali, raccolti attraverso tali informazioni, per i fini\namministrativi dell\u0027Unione e, in particolare, per i calcoli di\nbilancio. Dunque, il sistema europeo dei conti, disciplinato dai\nrichiamati regolamenti, prevede una metodologia finalizzata al\nmonitoraggio della convergenza economica ed al conseguimento di uno\nstretto coordinamento delle politiche finanziarie europee. \n La CNPADC e\u0027 classificata, secondo l\u0027allegato A (Capitolo 2\n«Unita\u0027 e insiemi di unita\u0027» - I settori istituzionali -\namministrazioni pubbliche S.13) del regolamento UE n. 549/2013, nel\nsottosettore S.1314, afferente agli «Enti di previdenza e assistenza\nsociale» (2.117), il quale «comprende le unita\u0027 istituzionali\ncentrali, di Stati federati e locali, la cui attivita\u0027 principale\nconsiste nell\u0027erogare prestazioni sociali che rispondono ai seguenti\ndue criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari\ndeterminati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al\nregime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono\nresponsabili della gestione dell\u0027istituzione per quanto riguarda la\nfissazione o l\u0027approvazione dei contributi e delle prestazioni, a\nprescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore\ndi lavoro». \n Nell\u0027ambito delle procedure di convergenza verso gli\nobiettivi europei di contenimento della spesa pubblica, l\u0027inserimento\nin tale elenco ha comportato per l\u0027ente previdenziale la\nsottoposizione ai pertinenti vincoli di riduzione della spesa.\nTuttavia, a differenza della maggior parte degli enti pubblici e dei\nsoggetti inseriti nell\u0027elenco, la CNPADC non gode di finanziamenti\npubblici che - anzi - sono vietati dalla legge istitutiva: «Gli enti\ntrasformati continuano a svolgere le attivita\u0027 previdenziali e\nassistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di\nlavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente\nistituiti, ferma restando la obbligatorieta\u0027 della iscrizione e della\ncontribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti\npubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con\ngli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali» (art. 1, comma\n3, decreto legislativo n. 509 del 1994). \n E\u0027 altresi\u0027 utile un\u0027ulteriore premessa circa la natura\ngiuridica della CNPADC e la sua sostanziale irrilevanza nell\u0027ambito\ndel thema decidendum. \n La trasformazione della Cassa operata dal decreto legislativo\nn. 509 del 1994, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell\u0027ente e\nsulle modalita\u0027 organizzative delle sue funzioni, non ha modificato\nil carattere pubblicistico dell\u0027attivita\u0027 istituzionale di previdenza\ned assistenza, che mantiene non solo una funzione strettamente\ncorrelata all\u0027interesse pubblico di assicurare dette prestazioni\nsociali a particolari categorie di lavoratori, ma acquisisce un ruolo\nrilevante in ambito europeo attraverso l\u0027inclusione delle risultanze\ndel relativo bilancio nel calcolo del prodotto nazionale lordo ai\nprezzi di mercato (PNLpm), mediante le uniformi regole di\ncontabilizzazione del sistema europeo dei conti economici integrati.\nAl riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che «dal quadro\ncosi\u0027 tracciato [dalla riforma] emerge che la suddetta trasformazione\nha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell\u0027attivita\u0027\nistituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti,\narticolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli\nstrumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei\nsoggetti stessi: l\u0027obbligo contributivo costituisce un corollario,\nappunto, della rilevanza pubblicistica dell\u0027inalterato fine\nprevidenziale. L\u0027esclusione di un intervento a carico della\nsolidarieta\u0027 generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli\nenti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento\npubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario» (sentenza\nn. 248 del 1997). \n 3.- Tanto premesso, l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027\ndell\u0027Avvocatura dello Stato, argomentata in ragione della mancata\nconsiderazione della iscrizione nell\u0027elenco ISTAT e delle conseguenze\nche ne deriverebbero automaticamente in punto di debenza del\nprelievo, non puo\u0027 essere accolta. \n Secondo la difesa dello Stato, il fatto che la CNPADC sia\nstata individuata dalla legge quale componente dell\u0027elenco ISTAT,\nnonche\u0027 risulti destinataria delle disposizioni in materia di\ncontenimento della spesa pubblica, costituirebbe indefettibile\npresupposto per la soggezione dell\u0027ente previdenziale all\u0027art. 8,\ncomma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, conseguentemente, il\ngiudice rimettente avrebbe compiuto una sorta di aberratio ictus, nel\ncensurare la legge che prevede il prelievo ai danni della CNPADC\nstessa anziche\u0027 l\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come\nmodificato dal decreto-legge n. 16 del 2012, il quale, includendo il\npredetto ente nell\u0027elenco ISTAT, comporterebbe l\u0027automatica\napplicazione del prelievo a favore dell\u0027Erario. \n Nella prospettazione del giudice rimettente, al contrario,\nnon e\u0027 contestata la legittimita\u0027 dell\u0027inclusione della CNPADC\nnell\u0027elenco delle amministrazioni ISTAT e neppure la legittimita\u0027\ndella prima parte della disposizione, laddove vengono dettate norme\nfinalizzate alla riduzione della spesa per consumi intermedi. \n Infatti, se da un lato egli menziona l\u0027intero comma 3,\ncompresa la parte riferita agli enti che non ricevono trasferimenti\ndal bilancio dello Stato e la prescrizione afferente ad interventi di\nrazionalizzazione della spesa, dall\u0027altro chiarisce che la questione\nriguarda «gli atti impugnati, nella misura in cui determinano\nl\u0027imposizione del versamento anche da parte della Cassa appellante,\ntrovan[d]o il loro diretto e completo presupposto nella previsione\nnormativa della cui costituzionalita\u0027 si dubita, e, dunque, il\nproblema della loro legittimita\u0027 (in parte qua) non discende dalla\npresenza di eventuali vizi di legittimita\u0027, bensi\u0027 dalla legittimita\u0027\ncostituzionale del loro fondamento normativo». \n Pertanto, l\u0027eccezione d\u0027inammissibilita\u0027 non puo\u0027 essere\naccolta, dal momento che l\u0027ordinanza di rimessione si limita a\ndubitare della legittimita\u0027 costituzionale del prelievo operato dal\nlegislatore statale nei confronti della CNPADC, tema che costituisce\nl\u0027oggetto del presente giudizio. \n 4.- Venendo al merito, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 38 e 97\ndella Costituzione con riguardo alla sola prescrizione inerente\nall\u0027imposizione del versamento annuale nelle casse dello Stato, e\u0027\nfondata. \n Per quanto di seguito meglio specificato, la scelta di\nprivilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale\nrispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere\nimpiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni\nprevidenziali non e\u0027 conforme ne\u0027 al canone della ragionevolezza, ne\u0027\nalla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa, garantita\ndall\u0027art. 38 della Costituzione, ne\u0027 al buon andamento della gestione\namministrativa della medesima. \n 4.1.- Sotto il profilo della ragionevolezza, l\u0027art. 3 della\nCostituzione risulta violato per l\u0027incongrua scelta di sacrificare\nl\u0027interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e\nmacroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale. \n L\u0027esame del contesto legislativo rivela come la disposizione\ncensurata operi in deroga all\u0027ordinario regime di autonomia della\nCassa, in parte alterando il vincolo funzionale tra contributi degli\niscritti ed erogazione delle prestazioni previdenziali. \n Prescindendo dall\u0027indagine sulla natura del contributo, e\ntenuto conto che le politiche statali possono, in particolari\ncontingenze, incidere anche sull\u0027autonomia finanziaria di un ente\npubblico, nel caso in esame la compressione di un principio di sana\ngestione finanziaria, come quello inerente alla natura mutualistica\ndegli enti privatizzati di cui all\u0027art. 1 del decreto legislativo n.\n509 del 1994, non risulta proporzionato all\u0027alternativa di assicurare\nun prelievo generico a favore del bilancio dello Stato. Mentre\nl\u0027interesse della CNPADC e\u0027 specificamente riferibile alla missione\nistituzionale di gestire ed assicurare nel tempo le prestazioni\nprevidenziali agli associati, quello dello Stato e\u0027 - per obiettiva\nconformazione della norma impugnata - circoscritto alla generica\ncopertura del complesso della spesa. Nella ponderazione delle due\nfinalita\u0027 non appare ragionevole il sacrificio - a beneficio di un\ngenerico interesse dello Stato ad arricchire, in modo peraltro\nmarginale, le proprie dotazioni di entrata - di quella della CNPADC,\nche e\u0027 collegata intrinsecamente alla necessaria autosufficienza\ndella gestione pensionistica. \n In particolare, con riguardo al bilanciamento tra le esigenze\nistituzionali della Cassa e quelle del bilancio statale, non puo\u0027\nessere condiviso l\u0027assunto dell\u0027Avvocatura generale dello Stato\nsecondo cui l\u0027interesse dell\u0027ente previdenziale a mantenere parte\ndelle risorse acquisite attraverso la contribuzione degli iscritti\nsarebbe recessivo rispetto all\u0027esigenza di prelevare dette risorse\n«per garantire il rispetto del principio del pareggio di bilancio\nsancito dall\u0027art. 81 della Costituzione anche alla luce degli impegni\nassunti dal nostro Paese con le autorita\u0027 europee». \n La difesa statale desume un\u0027arbitraria correlazione\neziologica tra l\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la\nprima parte dell\u0027art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012,\nnon contestata dal giudice rimettente, e la seconda parte del\nmedesimo comma 3 dell\u0027art. 8: l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT della\nCNPADC non comporterebbe soltanto la considerazione di quest\u0027ultima\nnel complesso macroeconomico della finanza pubblica da coordinare\nattraverso l\u0027imposizione di economie della spesa per beni intermedi,\nma anche il prelievo di tali economie a beneficio dello Stato. Al\ncontrario, come gia\u0027 premesso, tale rapporto di causalita\u0027 tra le\ncitate disposizioni non sussiste. E\u0027 di tutta evidenza che la prima\nparte della norma impugnata provvede in modo costituzionalmente\nlegittimo ad assicurare - attraverso il risparmio e l\u0027accantonamento\ndella percentuale di spesa pertinente a ciascuno dei soggetti\nrientranti nel sistema europeo dei conti nazionali e regionali\ndell\u0027Unione europea-SEC 2010 - il coordinamento della finanza\npubblica allargata per il raggiungimento degli obiettivi concordati\nin sede europea, mentre la seconda parte introduce un finanziamento a\nfavore dell\u0027Erario. \n Pertanto, e\u0027 la sola disposizione dell\u0027art. 8, comma 3,\nimpugnata dal rimettente a porre in essere un prelievo indebito nei\nconfronti della CNPADC - il quale determina, nella situazione\neconomico-patrimoniale della destinataria, una minusvalenza correlata\nad una speculare plusvalenza a favore del bilancio dello Stato -\nmentre quella che impone la riduzione degli oneri per beni intermedi,\noltre al coordinamento finalizzato al rispetto dei vincoli europei,\ncostituisce di per se\u0027 anche un meccanismo idoneo a rendere piu\u0027\nefficiente la gestione pensionistica nella misura in cui riduce le\nspese correnti della Cassa, indirizzando il risparmio alla naturale\ndestinazione delle prestazioni previdenziali. \n A parte il fatto che nella manovra di finanza pubblica il\ncontestato prelievo assume valore neutro, dal momento che il saldo\ncomplessivo delle risorse disponibili nel consolidato pubblico\nrisulta invariato, tale prelievo costituisce una scelta autonoma del\nlegislatore statale (consistente nel trasferimento di risorse della\nCNPADC al proprio bilancio), del tutto distinta dall\u0027adempimento\ndegli obblighi di riduzione della spesa concordati in sede europea. \n Se, in astratto, non puo\u0027 essere disconosciuta la\npossibilita\u0027 per lo Stato di disporre, in un particolare momento di\ncrisi economica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli\nenti che - come la CNPADC - sostanzialmente si autofinanziano\nattraverso i contributi dei propri iscritti, non e\u0027 invece conforme a\nCostituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale\ne continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni\nprevidenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio\ndell\u0027equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni\nrese. \n Alla luce di tali considerazioni risultano capovolte anche le\nargomentazioni dell\u0027Avvocatura dello Stato, secondo cui la\nfattispecie normativa in esame sarebbe il portato di un\u0027«adeguata\nponderazione» delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica di\ncui all\u0027art. 81 della Costituzione con «gli altri parametri\ncostituzionali richiamati dal Consiglio di Stato [...] nel rispetto\ndei principi di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza [...] in relazione\nalla pari necessita\u0027 di rispetto dell\u0027art. 81 della Costituzione ed\nalla luce della necessita\u0027 di individuare un punto di equilibrio\ndinamico e non prefissato in anticipo tra tutti i vari diritti\ntutelati dalla Carta costituzionale». \n Una valutazione in termini di proporzionalita\u0027 e di\nadeguatezza tra i dialettici interessi in gioco puo\u0027 essere\nrealizzata solo all\u0027interno del quadro legislativo della materia\n«secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali\ndevono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei\nvalori e degli interessi costituzionali coinvolti nell\u0027attuazione\ngraduale di quei principi, compresi quelli connessi alla concreta e\nattuale disponibilita\u0027 delle risorse finanziarie e dei mezzi\nnecessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (sentenza n.\n119 del 1991). Infatti, se il costante orientamento di questa Corte\ne\u0027 nel senso che il legislatore conserva piena liberta\u0027 di scelta tra\nsistemi previdenziali di tipo mutualistico - caratterizzati dalla\ncorrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa\nproporzionalita\u0027 fra contributi e prestazioni previdenziali - e\nsistemi di tipo solidaristico - caratterizzati, di regola,\ndall\u0027irrilevanza della proporzionalita\u0027 tra contributi e prestazioni\nprevidenziali - una volta scelta con chiarezza la prima delle due\nopzioni, il bilanciamento degli interessi in gioco deve avvenire\ntenendo conto della soluzione normativa prevista dal decreto\nlegislativo n. 509 del 1994. \n Nel caso in esame, quest\u0027ultima e\u0027 nel senso di realizzare\nmodalita\u0027 di finanziamento del sistema pensionistico della CNPADC\nattraverso la capitalizzazione dei contributi versati da ciascun\nlavoratore prima della quiescenza. Tali contributi sono gestiti dalla\nCassa attraverso criteri di autonomia delineati dal legislatore\nsecondo accantonamenti a basso rischio, cosicche\u0027, al momento del\npensionamento, ogni lavoratore ritira il proprio montante\ncontributivo, cioe\u0027 quanto versato sino alla quiescenza, maggiorato\ndai cosiddetti coefficienti di trasformazione. Questa scelta si\ncontrappone al sistema dell\u0027Istituto nazionale di previdenza per i\ndipendenti dell\u0027amministrazione pubblica (INPDAP), ora confluito\nnell\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel quale il\npagamento delle pensioni viene effettuato utilizzando i contributi\ncorrentemente versati dai lavoratori in servizio e dai relativi\ndatori di lavoro, senza che si effettui alcun accantonamento dei\ncontributi stessi. \n Negli anni \u002790 il legislatore italiano ha ritenuto che i due\nsistemi potessero coesistere in ragione delle specifiche\npeculiarita\u0027. Risulta, quindi, evidente come in quello in esame\nesista un collegamento chiaro ed indefettibile fra volume dei\ncontributi versati e livello delle prestazioni rese, legame che\ncomporta un forte richiamo alla responsabilita\u0027 del gestore, dalla\ncui buona amministrazione dipende in sostanza il mantenimento di un\nsistema che non puo\u0027 altrimenti finanziarsi. \n In definitiva, se in Costituzione non esiste un vincolo a\nrealizzare un assetto organizzativo autonomo basato sul principio\nmutualistico, occorre tuttavia evidenziare che, una volta scelta tale\nsoluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve\nessere preservato in modo coerente con l\u0027assunto dell\u0027autosufficienza\neconomica, dell\u0027equilibrio della gestione e del vincolo di\ndestinazione tra contributi e prestazioni. \n 4.2.- Sotto il profilo del buon andamento di cui all\u0027art. 97\nCost., non puo\u0027 essere ignorato che la riforma della CNPADC, avvenuta\nin attuazione del portato normativo del decreto legislativo n. 509\ndel 1994, e\u0027 ispirata dall\u0027esigenza di percorrere una strada\nalternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione\n«generalista» della previdenza dei dipendenti pubblici rappresentata\ndal sistema INPDAP, ora accorpato all\u0027INPS. \n Tale alternativa consiste sostanzialmente nell\u0027autonomia\nfinanziaria comportante l\u0027assoluto divieto di contribuzione da parte\ndello Stato, nonche\u0027 la ricerca di equilibri di lungo periodo sul\npiano previdenziale, finanziario ed economico. \n In definitiva, si tratta di un sistema progettato e finalizzato\nall\u0027equilibrio di lungo periodo di cui e\u0027 connotato sintomatico «la\nprevisione di una riserva legale, al fine di assicurare la\ncontinuita\u0027 nell\u0027erogazione delle prestazioni, in misura non\ninferiore a cinque annualita\u0027 dell\u0027importo delle pensioni in essere.\nFerme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in\nvigore del presente decreto, all\u0027eventuale adeguamento di esse si\nprovvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti\npari ad una annualita\u0027 per ogni biennio» (art. 1, comma 4, lettera c,\ndella legge n. 509 del 1994). \n In tale contesto, le spese di gestione della CNPADC devono essere\nispirate alla logica del massimo contenimento e della massima\nefficienza, dal momento che il finanziamento di tale attivita\u0027\nstrumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicche\u0027 ogni\nspesa eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul\nsinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni. \n Secondo tale prospettiva - come gia\u0027 rilevato - le misure di\ncontenimento della spesa per i beni intermedi stabilite dall\u0027art. 8,\ncomma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono utili non solo ad\nassicurare pro quota la partecipazione della Cassa al raggiungimento\ndegli obiettivi di finanza pubblica, ma anche a preservare da\nun\u0027eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse\nnaturalmente destinate alle prestazioni previdenziali, salvaguardando\nil buon andamento dell\u0027ente in conformita\u0027 agli obiettivi della\nriforma del 1994. \n Se la prima parte dell\u0027art. 1, comma 3, appare, dunque, un\nefficace strumento di coordinamento della finanza pubblica, la\nseconda parte - nel destinare detto risparmio all\u0027Erario - collide\nanche con l\u0027art. 97 della Costituzione, in quanto sottrae alla CNPADC\nrisorse intrinsecamente destinate alla previdenza degli iscritti. E,\nnel caso di specie, non e\u0027 tanto l\u0027entita\u0027 del prelievo - peraltro\nesiguo in rapporto alla dimensione delle entrate dello Stato - a\ndeterminare la non conformita\u0027 a Costituzione, quanto l\u0027astratta\nconfigurazione della norma, che aggredisce, sotto l\u0027aspetto\nstrutturale, la correlazione contributi-prestazioni, nell\u0027ambito\ndella quale si articola «la naturale missione» della CNPADC di\npreservare l\u0027autosufficienza del proprio sistema previdenziale. \n 4.3.- Con riguardo alla violazione dell\u0027art. 38 della\nCostituzione, non sono condivisibili le argomentazioni\ndell\u0027Avvocatura dello Stato, secondo cui il prelievo non colpirebbe\nle situazioni previdenziali degli iscritti, ma si limiterebbe ad\nincidere sul bilancio della Cassa. \n Occorre a tal proposito ricordare che - per effetto della\nriforma del 1994 - le posizioni previdenziali degli iscritti sono\ncollettivamente e singolarmente condizionate dalla regola per cui la\nprestazione deve essere resa solo attraverso la contribuzione\ncapitalizzata del destinatario e non attraverso l\u0027impiego delle\ncontribuzioni versate dagli altri iscritti in attivita\u0027. Cio\u0027 con\nassoluta esclusione - a differenza della previdenza dei pubblici\ndipendenti - di qualsiasi contribuzione a carico dello Stato nel\nmomento in cui il flusso finanziario proveniente dai versamenti\ncontributivi non risulti sufficiente al pagamento delle prestazioni\ndovute. \n In sostanza, in un sistema ispirato - pur nell\u0027ambito del\nmeccanismo contributivo - alla capitalizzazione dei contributi degli\niscritti, l\u0027ingerenza del prelievo statale rischia di minare quegli\nequilibri che costituiscono elemento indefettibile dell\u0027esperienza\nprevidenziale autonoma. Questa Corte ha affermato che la scelta di\ndotare le Casse di previdenza di un sistema di solidarieta\u0027\nendocategoriale basato sulla comunanza di interessi degli iscritti -\ncosicche\u0027 ciascuno di essi concorre con il proprio contributo al\ncosto delle erogazioni delle quali si giova l\u0027intera categoria - e di\nvincolare in tal senso la contribuzione di detti soggetti,\ncostituisce soluzione del tutto ragionevole e idonea a «prevenire\nsituazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire l\u0027erogazione\ndelle prestazioni [. E\u0027] stato cosi\u0027 sancito il vincolo d\u0027una riserva\nlegale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere\n(art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, piu\u0027\nrecentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale,\ne\u0027 stata prevista l\u0027obbligatorieta\u0027 della predisposizione di un\nbilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno\nquindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335)».\nPertanto, «[l]a solidarieta\u0027 endocategoriale che il legislatore si e\u0027\npreoccupato di non far venire improvvisamente meno», e\u0027 finalizzata\nad «assicurare l\u0027idonea provvista di mezzi: considerazione,\nquest\u0027ultima, tanto piu\u0027 valida ora, in un sistema dichiaratamente\nautofinanziato», in cui «tale previsione \"assicura lo strumento\nmeglio idoneo all\u0027attuazione di finalita\u0027 schiettamente pubbliche\n[...]\". Tanto puo\u0027 affermarsi anche con riguardo agli scopi\nprevidenziali perseguiti [dalle Casse previdenziali autonome] nel\nquadro della gia\u0027 richiamata solidarieta\u0027 interna ai professionisti,\na vantaggio dei quali l\u0027ente e\u0027 stato istituito: la comunanza\nd\u0027interessi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con\nil proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova\nl\u0027intera categoria, di talche\u0027 il vincolo puo\u0027 dirsi presupposto\nprima ancora che imposto» (sentenza n. 248 del 1997). \n Considerate le complesse problematiche alla base della\ndeficienza strutturale dei meccanismi di finanziamento della\nprevidenza dei dipendenti pubblici, l\u0027alternativo sistema, voluto dal\nlegislatore per gli enti privatizzati in un periodo ormai risalente,\nmerita di essere preservato da meccanismi - quali il prelievo a\nregime in esame - in grado di scalfirne gli assunti di base. Cio\u0027\nanche in considerazione del fatto che detti assunti ne hanno,\ncomunque, garantito la sopravvivenza senza interventi di parte\npubblica per un ragguardevole periodo di tempo. In proposito non puo\u0027\nessere sottovalutato come la tutela degli equilibri finanziari della\nCNPADC sia intrinsecamente funzionale alla garanzia delle posizioni\nprevidenziali degli associati, a sua volta riconducibile all\u0027art. 38\ndella Costituzione. \n 5.- In definitiva, subordinare le esigenze di coerenza\ndell\u0027ordinamento previdenziale, disegnato dal decreto legislativo n.\n509 del 1994 in senso mutualistico e successivamente perfezionato\nattraverso l\u0027applicazione del sistema contributivo, ad un meccanismo\ndi prelievo di importo marginale (anche per il carattere di\nneutralita\u0027 finanziaria nell\u0027ambito della manovra complessiva) non\nrisulta coerente ne\u0027 in grado di superare i test di ragionevolezza\nprecedentemente richiamati. \n Infatti, proprio una ponderazione delle esigenze di\nequilibrio della finanza pubblica tende inevitabilmente verso la\nsoluzione di non alterare la regola secondo cui i contributi degli\niscritti alla CNPADC devono assicurarne l\u0027autosufficienza della\ngestione e la resa delle future prestazioni, in presenza di un chiaro\ndivieto normativo all\u0027intervento riequilibratore dello Stato. \n Per quanto considerato, l\u0027art. 8, comma 3, del decreto-legge\nn. 95 del 2012 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo\nin riferimento agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione nella\nparte in cui prescrive che le somme derivanti dalle riduzioni di\nspesa previste da tale norma siano versate annualmente dalla CNPADC\nad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. \n G. Nel caso all\u0027esame di questa Corte di appello, il dubbio di\nlegittimita\u0027 costituzionale investe l\u0027art. 1, comma 417, della legge\nn. 147 del 2013, che ha la medesima ratio della norma dichiarata\ncostituzionalmente illegittima e determina il medesimo effetto\ndistrattivo finale di riversare in favore dello Stato il risparmio di\nspesa di una Cassa di previdenza, sicche\u0027 le medesime ragioni che\nhanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,\nn. 95, devono intendersi poste alla base della presente ordinanza di\nrimessione. \n Al riguardo, questa Corte condivide e fa proprie le\nargomentazioni svolte dalla CIPCAG, la\u0027 dove ha osservato che:\n«l\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 introduce un \"meccanismo\"\nanalogo a quello previsto dall\u0027art. 8, comma 3, decreto-legge n.\n95/2012, che stabilisce un obbligo di riversamento al bilancio dello\nStato di somme commisurate a una quota percentuale delle spese per\n\u0027consumi intermedi\u0027 relative all\u0027anno 2010, e la cui disciplina si\ndifferenzia dalla precedente solo per la maggiore entita\u0027 delle somme\nda riversare e per la sua alternativita\u0027 rispetto alle altre\ndisposizioni contenenti obblighi connessi alla cd. spending review. \n 42. Sia l\u0027art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 che l\u0027art. 8,\ncomma 3, decreto-legge n. 95/2012, infatti, al fine di assicurare\nun\u0027entrata ulteriore al bilancio dello Stato, prevedono che anche gli\nenti previdenziali privatizzati debbano, non solo procedere alle\nriduzioni di spesa necessarie per garantire il rispetto della\ndisciplina europea di spending review, ma anche riversare allo Stato\nle somme risparmiate da dette riduzioni, con grave nocumento\nall\u0027autonomia finanziaria degli stessi. [Tali previsioni si\ninseriscono nell\u0027ambito della disciplina per il contenimento delle\nspese da parte delle amministrazioni pubbliche, adottata in\ndichiarato perseguimento degli obiettivi economici concordati in sede\neuropea, e in particolare quelli pattuiti nel Trattato sulla\nstabilita\u0027, sul coordinamento e sulla governance dell\u0027Unione\neconomica e monetaria (cd. Fiscal compact), disciplina che si applica\na Cassa geometri in virtu\u0027 dell\u0027inserimento delle casse previdenziali\nprivatizzate nell\u0027elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.] \n 43. Si tratta in entrambi i casi di obblighi di riversamento\ncui la Cassa geometri non avrebbe potuto sottrarsi. Come si e\u0027\nampiamente dedotto, i regimi normativi di cd. spending review\napplicabili alla Cassa a decorrere dall\u0027anno 2014 (da un lato, quello\nrecato dalla normativa generale in materia di contenimento della\nspesa, comprensivo del combinato disposto dell\u0027art. 50, comma 3,\ndecreto-legge n. 66/2014 e dell\u0027art. 8, comma 3, decreto-legge n.\n95/2012 e, dall\u0027altro, quello di cui all\u0027art. 1, comma 417, cit.)\ncomportavano obblighi di riversamento in favore del bilancio dello\nStato: Cassa geometri non ha potuto scegliere se procedere o meno ai\nriversamenti; quel che essa ha potuto scegliere sono soltanto le\nmodalita\u0027 attraverso cui procedere alle riduzioni di spesa e ai\nconseguenti riversamenti, se forfettarie in base all\u0027art. 1, comma\n417, cit. ovvero analitiche in base alla normativa generale degli\nenti pubblici non territoriali (si v. supra, § II.A.1). \n E\u0027 allora chiaro che rispetto all\u0027art. 1, comma 417, cit. si\nripropongono i medesimi vizi di illegittimita\u0027 costituzionale\naccertati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 7/2017 in\nrelazione all\u0027art. 8, comma 3, decreto-legge 95/2012 - nella parte in\ncui si prevede che le somme derivanti da riduzioni di spesa siano\nriversate annualmente dagli enti previdenziali privatizzati ad\napposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato - e tale\nconclusione e\u0027 ampiamente dimostrata dall\u0027esame del percorso\nmotivazionale di tale pronuncia. \n Pertanto, questa Corte ritiene non manifestamente infondata,\nin riferimento agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 417,\ndella legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prescrive che le\nsomme derivanti dalle riduzioni di spesa previste da tale\ndisposizione siano versate annualmente dalla CIPAG ad apposito\ncapitolo di entrata del bilancio dello Stato. \n H. Ritiene pertanto la Corte di dovere sollevare, in riferimento\nagli articoli 3, 38 e 97, della Costituzione, questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 417, della legge n.\n147 del 2013, nella parte in cui prescrive che le somme derivanti\ndalle riduzioni di spesa previste da tale disposizione siano versate\nannualmente dalla CIPAG ad apposito capitolo di entrata del bilancio\ndello Stato. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 417,\ndella legge n. 147 del 2013 per contrasto con gli articoli 3, 38 e 97\ndella Costituzione, nella parte in cui prescrive che le somme\nderivanti dalle riduzioni di spesa previste da tale disposizione\nsiano versate annualmente dalla Cassa italiana di previdenza e\nassistenza dei geometri liberi professionisti ad apposito capitolo di\nentrata del bilancio dello Stato; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso; \n Dispone, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente\nordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e\nalle parti e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al\nPresidente del Senato della Repubblica. \n Roma, 20 marzo 2025 \n \n Il Presidente: Pinto","elencoNorme":[{"id":"62497","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero_legge":"147","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"417","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79305","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79306","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79307","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54732","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti","data_costit_part":"27/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |