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Zuroli  Mario  Giuseppe\nDomenico; \n    imputato del delitto di cui all\u0027art. 423-bis, comma 2 del  codice\npenale «perche\u0027 per  colpa  consistita  in  imprudenza,  imperizia  e\nnegligenza nonche\u0027 in violazione della legge della Regione Basilicata\nn. 13/2005 e del decreto regionale n. 118/2023, appiccava il fuoco  a\ndelle erbacce e sterpaglie  in  precedenza  raccolte,  provocando  un\nincendio di una superficie pari a complessivi ha 00.40.00, di cui  ha\n00.35.00 di bosco ceduo di specie quercine e ha 00.50.00  di  terreno\nincolto riportati in catasto al foglio n. ... , particella n. ...  di\nproprieta\u0027 di ... , foglio n. ... , particella n. ... e ... ,  ed  al\nfoglio n. ... , particella n. ... , di proprieta\u0027 di ... »; \n    esaminata   l\u0027eccezione    di    incostituzionalita\u0027    sollevata\nall\u0027udienza  del  13  giugno  2024  dalla  difesa  dell\u0027imputato,  in\nrelazione all\u0027art. 131-bis, comma 3, n.  3)  del  codice  penale  per\nviolazione dell\u0027art. 3 Cost. nella parte in cui annovera  il  delitto\ndi cui all\u0027art. 423-bis, comma 2 del codice penale tra le ipotesi  di\nesclusione della causa di non punibilita\u0027 per la particolare tenuita\u0027\ndel fatto; \n    sentito  il  pubblico  ministero   il   quale   si   e\u0027   opposto\nall\u0027accoglimento dell\u0027eccezione; \n \n                               Osserva \n \n    Nell\u0027ambito del presente giudizio questo giudice  e\u0027  chiamato  a\ndecidere se sussistono presupposti per la prosecuzione  del  processo\ndinanzi al giudice del dibattimento ovvero se sussista  taluna  delle\nipotesi di cui all\u0027art.  425,  comma  1  e  comma  3  del  codice  di\nprocedura penale. \n    Dagli atti delle indagini preliminari risulta che  in  ordine  ai\nfatti di cui  all\u0027addebito  le  fonti  di  prova  consentirebbero  di\nformulare una prognosi di condanna. \n    Dalla  relazione  di  intervento  del   personale   del   Comando\nprovinciale dei Vigili del fuoco di ... si evince che,  in  data  ...\ngli operanti, giunti in agro di ... (...), constatavano  la  presenza\ndi un incendio di sterpaglie che, a causa del vento, si era portato a\nridosso di un  magazzino  di  attrezzature  situato  alle  spalle  di\nun\u0027abitazione. Il richiedente - identificato in P. M. -  riferiva  ai\nVigili del fuoco che,  mentre  faceva  pulizia  di  residui  vegetali\nsuddivisi in diversi piccoli ammassi, nel tentativo di  abbruciamento\ndel primo, il fuoco  si  propagava  con  il  cambio  repentino  della\ndirezione del vento. \n    Il fuoco si estendeva oltre la recinzione ove erano  collocati  i\nmucchi di sterpaglie interessando un deposito di legna in mezzo ad un\ncampo, giungendo sino al sottobosco adiacente. \n    In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri\ndi  ...  ,  si  evince  che,  grazie   all\u0027ausilio   dell\u0027applicativo\ninformatico RSDI della Regione Basilicata, veniva  accertato  che  le\nfiamme interessavano una superficie complessiva di 00.05.00 ettari di\nterreni incolti pertinenti all\u0027abitazione del P. e 00.35.00 di  bosco\nceduo di specie quercina. \n    Escusso a s.i.t. il sig. ... , questi dichiarava che,  mentre  si\nrecava presso il  proprio  fondo  rurale,  notava  del  fumo  esalare\ndall\u0027abitazione di ... . Recatosi presso l\u0027abitazione, il ...  notava\nla presenza del P. in compagnia con  un  altro  soggetto,  intento  a\nspegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca. \n    Orbene, l\u0027analisi degli atti di indagine induce a  formulare  una\npositiva e ragionevole prognosi di condanna nei riguardi dell\u0027odierno\nimputato, cosi\u0027 imponendo la prosecuzione del processo. \n    Possono, invero, ritenersi integrati tutti gli elementi oggettivi\ne soggettivi del reato di cui all\u0027art. 423-bis, comma  2  del  codice\npenale. \n    In particolare, va rilevata la configurabilita\u0027 della nozione  di\nincendio come delineata dall\u0027art. 2 della 353/2000, secondo cui  «per\nincendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita\u0027 ad espandersi\nsu aree  boscate,  cespugliate  o  arborate,  eventuali  strutture  e\ninfrastrutture antropizzate poste all\u0027interno  delle  predette  aree,\noppure su terreni coltivati o incolti e  pascoli  limitrofi  a  dette\naree». \n    Tanto   osservato   -   pur   potendo   ritenere   possibile   la\nconfigurazione  di  un  incendio   nel   caso   di   specie   secondo\nl\u0027insegnamento della Suprema Corte in ragione dell\u0027intensita\u0027 e delle\nsoglie  dimensionali  del  fuoco  appiccato  dal   prevenuto   -   le\ncircostanze del caso in esame  inducono  a  ritenere  il  fatto-reato\nascritto al P. come di particolare  tenuita\u0027,  ai  sensi  e  per  gli\neffetti dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n    Difatti, e\u0027 utile osservare che le fiamme  hanno  interessato  la\nsola  copertura  erbacea  seccagginosa  e  i  rovi  del   sottobosco,\ncoinvolgendo un\u0027area boschiva non particolarmente estesa e cagionando\nlievi danni alle chiome degli alberi. \n    Peraltro, in ragione dell\u0027ubicazione dell\u0027incendio,  il  pericolo\nper l\u0027incolumita\u0027 pubblica e\u0027 risultato pressoche\u0027 minimo, avendo  le\nfiamme   lambito   esclusivamente   l\u0027abitazione   del   P.   stesso,\ndanneggiandone parzialmente gli infissi esterni. \n    Sotto il profilo del grado di  colpevolezza,  l\u0027elemento  colposo\nappare  limitato.   In   particolare,   deve   precisarsi   che   gli\nabbruciamenti realizzati dal P. hanno riguardato piccoli  ammassi  di\nsterpaglie collocati all\u0027interno della proprieta\u0027  dell\u0027imputato,  il\nquale non si e\u0027 avveduto della direzione del vento che ha generato la\npropagazione delle fiamme. \n    Meritevole di considerazione e\u0027 altresi\u0027 la condotta  tenuta  dal\nP. successivamente al fatto, consistita nel  repentino  tentativo  di\narrestare l\u0027incendio, seguito poi dalla chiamata dei soccorsi. \n    Cionondimeno, l\u0027applicazione della condizione di non  punibilita\u0027\ne\u0027 preclusa dall\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale. \n    Ne deriva, dunque, l\u0027esigenza di vagliare  la  compatibilita\u0027  di\nsiffatta  esclusione  con  il  principio  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    A tal proposito, e\u0027 opportuno precisare  preliminarmente  che  la\nmedesima questione e\u0027 stata  gia\u0027  sollevata  dal  G.u.p.  presso  il\nTribunale di Firenze con ordinanza n. 104 del 2023,  con  riferimento\nad un caso analogo. \n    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 113 del 27 giugno 2024,\nha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata per\nirrilevanza  poiche\u0027  il  fatto  sottoposto  all\u0027esame  del   giudice\nrimettente e\u0027 anteriore all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.  1,  comma\nprimo,  lettera  c),  n.  2,   decreto   legislativo   n.   150/2022,\nintroduttivo delle modifiche apportate all\u0027art.  131-bis  del  codice\npenale oggetto di censura. \n    Ebbene, considerato che il fatto per cui si procede e\u0027 successivo\nalla menzionata novella, la  sollevata  questione  deve  considerarsi\nrilevante. \n    In  punto  di  non  manifesta  infondatezza   dell\u0027eccezione   di\nincostituzionalita\u0027,   e\u0027   doveroso   operare   un    giudizio    di\nragionevolezza intrinseca ed estrinseca della  «presunzione  assoluta\ndi non tenuita\u0027 dell\u0027offesa» del delitto  di  cui  all\u0027art.  423-bis,\ncomma 2 del codice penale, introdotta dall\u0027art. 131-bis, comma 3,  n.\n3) del codice penale. \n    Preliminarmente, si osserva che la condizione di non  punibilita\u0027\nper  particolare  tenuita\u0027  del   fatto   postula   una   valutazione\ncomplessiva di tutte le peculiarita\u0027 della  fattispecie  concreta,  a\nnorma dell\u0027art. 133,  primo  comma  del  codice  penale,  incluse  le\nmodalita\u0027 della condotta e il grado della colpevolezza,  e  non  solo\ndell\u0027aggressione al bene protetto (Cass. pen. ,  sez.  un.,  sentenza\ndel 6 aprile 2016, n. 13681). \n    Ben  puo\u0027  avvenire,  dunque,  che  l\u0027incendio  (inteso   secondo\nl\u0027insegnamento  della   giurisprudenza   di   legittimita\u0027)   risulti\naccompagnato da circostanze - come le modalita\u0027  della  condotta,  il\ngrado di colpevolezza ovvero la condotta susseguente al reato  -  che\ninducono  a  giudicare  il  fatto,  globalmente   considerato,   come\nconnotato da  modesta  offensivita\u0027,  si\u0027  da  ritenere  il  reo  non\nmeritevole di sanzione penale. \n    D\u0027altronde, la condizione di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis  del\ncodice penale, mira ad attuare il principio costituzionale di extrema\nratio della reazione penale. \n    Cio\u0027 posto, deve sottolinearsi che la fattispecie  incriminatrice\nin esame e\u0027 di tipo colposo. \n    A tale  riguardo,  la  «presunzione  assoluta  di  non  tenuita\u0027»\npotrebbe apparire razionalmente giustificabile in ordine  all\u0027ipotesi\ndolosa prevista dal comma primo dell\u0027art. 423-bis del  codice  penale\n(per cui e\u0027 la cornice edittale di pena ad escludere in radice la non\npunibilita\u0027), in  ragione  della  discrezionale  scelta  di  politica\ncriminale di evitare l\u0027impunita\u0027 rispetto a condotte intenzionali che\naggrediscono   beni   superindividuali    di    estrema    rilevanza,\nmanifestative di un elevato grado di allarme sociale,  oltre  che  di\npericolosita\u0027 sociale del reo. \n    Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo\ndoloso  sono  pienamente  giustificati  perche\u0027  riferibili  a  gravi\nfenomeni criminali, cio\u0027 non e\u0027 sempre spiegabile per i fatti colposi\nove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come\nnel caso di specie, il danno e\u0027 sostanzialmente insussistente e anche\nil grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e\nnel dispregio dell\u0027ambiente. \n    Del resto,  appare  peculiare  che  fra  i  reati  normativamente\nesclusi dall\u0027applicazione della  causa  di  non  punibilita\u0027  l\u0027unico\nreato colposo sia proprio l\u0027art. 423-bis, comma II del codice penale,\nessendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi. \n    Peraltro i reati esclusi  sono  principalmente  reati  di  danno,\nmentre il reato per cui si procede e\u0027 anche reato di pericolo. \n    Anche con riferimento ai delitti  di  «comune  pericolo»  l\u0027unico\ndelitto escluso dall\u0027applicazione della causa di non  punibilita\u0027  e\u0027\nl\u0027art. 423-bis, comma 2 del  codice  penale  che  e\u0027  sostanzialmente\ntrattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti  i  reati  di\n«comune  pericolo  colposi»  non   sono   esclusi   dall\u0027applicazione\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale, in particolare, puoi  osservarsi\nche  neppure  il  disastro  ambientale  colposo  previsto   dall\u0027art.\n452-quinquies  del   codice   penale   e\u0027   presuntivamente   escluso\ndall\u0027applicazione dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n    In specie, il delitto di disastro ambientale colposo  contemplato\ndall\u0027art. 452-quinquies del codice penale, il  quale  e\u0027  punito  nel\nminimo con pena leggermente inferiore rispetto a quella riservata  al\ndelitto di incendio boschivo colposo e con pena massima ben superiore\n(10 anni di reclusione). \n    Inoltre, le  due  fattispecie  appaiono  parzialmente  accomunate\nsotto  il  profilo   dell\u0027interesse   giuridico   protetto;   invero,\nl\u0027autonoma configurazione del delitto di incendio boschivo  (rispetto\nalla figura generale di cui all\u0027art. 423 del codice  penale)  esprime\nl\u0027intenzione legislativa di garantire la tutela penale, oltre che per\nla pubblica incolumita\u0027, anche dell\u0027interesse alla conservazione  del\npatrimonio boschivo, quale componente del piu\u0027 ampio e generale  bene\nambientale. \n    Ebbene, il delitto di disastro ambientale  boschivo  non  rientra\nnelle ipotesi  di  esclusione  previste  dal  comma  terzo  dell\u0027art.\n131-bis del codice penale. \n    Conseguentemente,  attesa  l\u0027analogia  che  caratterizza  i   due\nilleciti  sotto  il  profilo  dell\u0027oggettivita\u0027  giuridica  e   delle\nmodalita\u0027 di aggressione  al  bene  protetto,  non  sono  ravvisabili\nelementi  che  inducono  a  ritenere  ragionevole  la  disparita\u0027  di\ntrattamento tra essi, secondo il canone di cui all\u0027art. 3 Cost. \n    La  norma  di  esclusione,  poi,  impone  l\u0027irrogazione   di   un\ntrattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti rispetto ai\nquali la rimproverabilita\u0027 e\u0027 minima, generando altresi\u0027 un dubbio di\ncompatibilita\u0027 con il principio di proporzionalita\u0027 della pena, nella\nmisura in cui anche l\u0027applicazione del  minimo  edittale  apparirebbe\nincongrua rispetto alla modesta entita\u0027 del fatto per cui si procede. \n    Ad avviso del giudice, quindi, l\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3  del\ncodice penale contrasta con l\u0027art. 3 e 24 Cost. laddove  esclude  che\nil giudice in  concreto  non  possa  ritenere  l\u0027offesa  di  speciale\ntenuita\u0027. \n    La questione e\u0027 rilevante atteso che, in assenza  di  preclusione\nnormativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita\u0027  come\nrichiesto dalle parti. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il giudice della udienza preliminare di Potenza solleva questione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 131-bis del codice penale,\ncomma 3, n. 3) laddove prevede che in relazione  al  delitto  di  cui\nall\u0027art. 423-bis, comma 2, del codice penale  il  giudice  non  possa\nritenere l\u0027offesa di particolare tenuita\u0027 per violazione dell\u0027art.  3\ne 27, comma 3 Cost. \n    Dichiara  la  sospensione  del  processo   e   dei   termini   di\nprescrizione  del  reato  fino  alla  definizione  del  giudizio   di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone che copia delle presente ordinanza  unitamente,  a  copia\ndegli atti del processo sia  trasmessa,  a  cura  della  cancelleria,\nunitamente  alle   notifiche   del   presente   provvedimento,   alla\ncancelleria delle Corte costituzionale. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri  e  sia  comunicata  ai  sig.ri\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. \n    Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti. \n      Potenza, 19 settembre 2024 \n \n                         Il Giudice: Setola","elencoNorme":[{"id":"62120","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"n.3","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78496","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78497","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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