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INPS\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eStraniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Previsione che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0027erogazione del beneficio, in modo continuativo - Denunciata discriminazione indiretta che sfavorisce maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto a quelli italiani, poiché nella maggior parte dei casi i non residenti sono cittadini di altri Stati membri - Requisito sproporzionato e in conflitto con il principio della ragionevole correlabilità, poiché non considera quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in modo non continuativo negli ultimi due anni, sono, comunque, sufficientemente integrati nel nostro Paese - Disciplina che persegue uno scopo di dubbia legittimità, aiutando i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto radicati nel territorio e non in quanto bisognosi - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell\u0027accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali - Violazione della libera circolazione dei lavoratori all\u0027interno dell\u0027Unione europea - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario come declinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) e dalla direttiva 2004/38/CE nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011 - Conflitto con il principio della limitazione della sovranità nazionale.\nIn subordine: Omessa previsione che il beneficiario, cittadino di uno Stato membro dell\u0027Unione europea, debba essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0027erogazione del beneficio, in modo continuativo\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eLUCA ANTONINI (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGUARISO ALBERTO per MOISE IONELA MARIA,STOIAN GHEORGHITA,TANASIE STELA ed altri 2 (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eBOCCIA NERI MASSIMO per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSFERRAZZA MAURO per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGENTILI PAOLO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1055945754","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1055945754","ordinamento":"2"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 12/02/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"2","descRuolo":"Ruolo n.2","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eord. 21/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 24 gennaio 2023 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia \n- Amundi Real Estate Italia SGR spa c/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I Milano\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eTributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un\u0027addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d\u0027Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa - Denunciata inclusione tra i soggetti passivi del tributo addizionale delle società di gestione del risparmio (SGR)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eFRANSONI GUGLIELMO per Amundi Real Estate Italia SGR.spa (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGENTILI PAOLO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1055946165","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1055946165","ordinamento":"3"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 12/02/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"3","descRuolo":"Ruolo n.3","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eord. 99/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 2 aprile 2024 Tribunale di Padova \n- R.U. E. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eStraniero - Maternità e infanzia - Assegno temporaneo per figli minori - Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che devono essere posseduti dal richiedente - Previsione, nel caso di richiedente cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale - Inclusione del permesso di soggiorno per richiesta asilo nell’elenco dei titoli legittimanti per richiedere l’assegno temporaneo - Irragionevole esclusione dal godimento dell’assegno temporaneo di una categoria di soggetti che si trovano nello stato di bisogno che la prestazione si prefigge di fronteggiare - Contrasto con l’impegno della Repubblica ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia - Contrasto con i doveri primari di tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePISCHEDDA SAMUELA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di SFERRAZZA MAURO per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di BOCCIA NERI MASSIMO per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di MOGAVERO MIRELLA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGENTILI PAOLO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1055946288","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1055946288","ordinamento":"4"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 12/02/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"4","descRuolo":"Ruolo n.4","oggetto":"\u003cb\u003eRicorsi:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eric. 28/2022\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePresidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eEdilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla l. prov.le n. 9 del 2018 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato - Ipotesi di impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o di ripristinare lo stato dei luoghi, anche in considerazione dell\u0027esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate - Applicazione da parte dell\u0027autorità preposta alla vigilanza di una sanzione pecuniaria - Variazione dell\u0027ammontare della relativa sanzione in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l\u0027importo del costo di costruzione - Riduzione della sanzione nel caso in cui, al momento della relativa irrogazione o del pagamento dell\u0027ultima rata, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti - Denunciata introduzione di un criterio valutativo, non rinvenibile nella disciplina nazionale di riferimento, che amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la sanzione ripristinatoria, rendendola residuale - Determinazione di un\u0027ipotesi di sanatoria difforme dai presupposti richiesti dalla normativa statale - Scostamento dalla disposizione nazionale che prevede l\u0027applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite - Disposizione provinciale di favore che sfugge al principio della doppia conformità urbanistica imposto dalla normativa statale - Introduzione di un sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi in contrasto con la disciplina statale che costituisce norme fondamentali di riforma economico-sociale - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Eccedenza dalle competenze statutarie, essendo la Provincia priva di potestà normativa in materia di sanzioni per illeciti edilizi\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMANGIA MARIA GABRIELLA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003ci\u003eGRAZIANI LUCA per Provincia autonoma di Bolzano (AVVOCATO)\u003c/i\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1055946526","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1055946526","ordinamento":"5"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 12/02/2025","tipo":"P","premessa":"Alle ore 12.08 il Presidente dichiara conclusa l\u0027udienza.","numeroRuolo":"","descRuolo":"","oggetto":"","fileVideo":"","fileFlv":"","ordinamento":"6"}]" ] ] |