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R.\nnella qualita\u0027 di curatore speciale dei minori S.P. e C.P.. \n \nAdozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni -\n Previsione che consente l\u0027adozione alle persone che non hanno\n discendenti - Interpretazione, all\u0027esito delle sentenze della Corte\n costituzionale n. 577 (recte: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel\n senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro\n che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non\n consenzienti - Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai\n discendenti minori derivante dall\u0027adozione, rimessa alla\n valutazione del giudice - Omessa previsione. \n- Codice civile, art. 291, primo comma. \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA \n \n \n Sezione civile \n \n Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione\ncollegiale, riunito in Camera di consiglio, in persona di: \n dott. Gianluca Gelso - Presidente; \n dott.ssa Silvia Vitelli - Giudice; \n dott. Andrea Barzelletti - Giudice Rel.; \n a scioglimento della riserva assunta all\u0027udienza del 1° ottobre\n2024, ha emesso la seguente \n \n Ordinanza \n \n nell\u0027ambito del procedimento iscritto al n. 1052 del registro\ndegli affari di volontaria giurisdizione per l\u0027anno 2024, vertente\ntra M.L. d.S. e C.P. elettivamente domiciliati in Civitavecchia\n(RM), viale Guido Baccelli n. 9, presso lo studio dell\u0027avv. Adriano\nSansonetti, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata\nsu foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 3\nluglio 2024. Ricorrente e J. N. M. , elettivamente domiciliato in\nCivitavecchia (RM), viale Guido Baccelli n. 1, presso lo studio\ndell\u0027avv. Tiziana Piccinini, che lo rappresenta e difende, giusta\nprocura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla\nmemoria di costituzione depositata il 16 luglio 2024. Resistente e\n C. R. nella qualita\u0027 di curatore speciale dei minori S. P. e\nC. P. rappresentata e difesa da se\u0027 stessa ex art. 86 c.p.c.,\nelettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia (RM),\nvia G. Marconi n. 34. \n Intervenuto e pubblico ministero in sede. \n Intervenuto e PM in sede. \n Intervenuto \n 1. Giudizio a quo e individuazione della disposizione ritenuta\nincostituzionale \n M.L. d.S. con ricorso presentato il 3 luglio 2024 - hanno\ndomandato a questo Tribunale di adottare il maggiorenne J.N.M., \nnato a ( ) il . \n Si rileva che a fronte della domanda di adozione presentata dai\nricorrenti M.L. d.S. veniva iscritto il procedimento n.r.g.\n1052/2024. \n Preliminarmente, si richiama l\u0027orientamento risalente - ma\nconfermato nel tempo - della giurisprudenza della Corte\ncostituzionale che ha ritenuto ammissibile sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale anche in sede di volontaria giurisdizione\n(cfr. sentenza n. 129 del 1957). \n L\u0027adottando J.N.M. con memoria presentata il 16 luglio 2024 - si\ne\u0027 costituito nel detto procedimento e ha aderito alla domanda della\nsua adozione presentata dai ricorrenti. \n Risulta regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti\ndei genitori dell\u0027adottando che non si sono costituiti nel\nprocedimento (cfr. nota presentata il 13 agosto 2024 di parte\nricorrente). \n I ricorrenti sono genitori dei figli S.P., nato\na il e C.P., nata a \nil . \n Pertanto, questo Tribunale ha ritenuto - per consentire\nl\u0027adeguata rappresentanza processuale dei minori nell\u0027ambito del\ndetto procedimento - la nomina di un curatore speciale individuato\nnell C.R. che - con memoria presentata il 31 agosto 2024 - si e\u0027\ncostituita nel detto procedimento. \n Ne discende che viene di immediata applicazione la disposizione\nex art. 291, I co., c.c. che dispone «l\u0027adozione e\u0027 permessa alle\npersone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni\ntrentacinque e che superano di diciotto anni l\u0027eta\u0027 di coloro che\nintendono adottare». \n Pertanto, il profilo che viene di interesse alla presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 l\u0027inciso del primo\nperiodo della disposizione ex art. 291, I co., c.c. «l\u0027adozione e\u0027\npermessa alle persone che non hanno discendenti» dalla quale si\nricava la norma che l\u0027adozione del maggiorenne non e\u0027 consentita -\nsalvo quanto si dira\u0027 nel paragrafo 3 - alle persone che hanno\ndiscendenti. \n 2. Sulla necessaria applicazione della disposizione \n L\u0027indagine eseguita attraverso il Servizio Sociale del Comune\ndi ha dato conto che la ricorrente M.L. d.S. impiegata\npresso la scuola di ha\nconosciuto, J.N.M. nell\u0027ambito di un progetto per l\u0027inclusione\norganizzato presso detto istituto scolastico, ove l\u0027adottanda\nfrequentava un corso professionale per elettricista e che «In tale\ncontesto la sig.ra D. S., nell\u0027approfondire sia la conoscenza con il\nragazzo ed il suo vissuto di solitudine nel contesto territoriale che\nstrutturando con lo stesso un rapporto empatico basato sul rispetto e\nla fiducia reciproca, ha espresso il desiderio di fornire ospitalita\u0027\na J confrontandosi con il suo nucleo familiare. Quest\u0027ultimo dopo\naver conosciuto gradualmente il ragazzo ha aderito al desiderio della\nsig.ra D. S., di fornire ospitalita\u0027 in casa al giovane\nconcretizzando in seguito il desiderio di adottarlo anche se\nmaggiorenne». \n Il Servizio Sociale ha rappresentato di aver incontrato anche\nadottando e che J. , durante il colloquio e\u0027 apparso un ragazzo\nrispettoso, tranquillo, timido e riservato, ha risposto alle domande\nposte dalla scrivente rispetto ai suoi rapporti con la famiglia\nd\u0027origine che vive in con la quale sembra non\navere alcun tipo di relazione, ed ha raccontato la sua storia, di\nessere giunto in Italia quando aveva solamente quattordici anni di\neta\u0027 e di essere stato collocato dapprima presso la\nComunita\u0027 « » di per poi\nessere inserito presso la di dove e\u0027\nrimasto fino al compimento del diciottesimo anno di eta\u0027 per poi\ntrasferirsi presso l\u0027abitazione dei sig.ri P.D.S. «e che» «J. ha\nriferito di non avere figure parentali in Italia e la\nfamiglia P. rappresenta per lui un saldo punto di riferimento\naffettivo al quale si mostra significativamente legato». \n In merito al rapporto tra l\u0027adottando J.N.M. e le figlie\nminori degli adottanti, il Servizio Sociale ha rilevato che «Per\nquanto riguarda le figure minori della coppia genitoriale\nP.S. di anni e P.C. di sono apparse molto legate a J. e\nhanno espresso gioia rispetto alla presenza del ragazzo nella loro\nvita. Anche per loro inizialmente la relazione affettiva con\nJ. sarebbe nata gradualmente per poi stabilizzarsi nel tempo.\nDurante il colloquio con le minori non sono emersi elementi di\ndisagio e/o pregiudizievoli rispetto alla presenza del giovane in\ncasa percepito come il fratello maggiore». \n L\u0027istruttoria ha rilevato che gli adottanti M.L. d.S. e C.P. sono\nrisultati soggetti incensurati e che non risultano gravati nemmeno da\nannotazioni di P.S. \n All\u0027udienza del 1° ottobre 2024 l\u0027adottante M.L. d. ha\nricostruito le modalita\u0027 con le quali ha conosciuto\nl\u0027adottando J.N.M. rappresentando «ho conosciuto quando lui andava a\nscuola, era un centro di formazione professionale della\nRegione . Si trovava qui a .\nLui aveva sedici anni, lui aveva gia\u0027 vissuto in una comunita\u0027\na lui si era trasferito alla \n. Lavoravo li\u0027 a scuola e ero una referente per l\u0027integrazione, la\nscuola era molto piccola e era facile conoscersi. Il rapporto con J.\ne\u0027 nata con il gioco. A lui piace molto il calcio e aveva difficolta\u0027\nper tesserarsi in quanto la FIGC ha difficolta\u0027 a tessere ragazzi\nminori non cittadini specie se giunti in Italia con i flussi\nmigratori, quindi io e mio marito abbiamo offerto a J. la\npossibilita\u0027 di fare la residenza a casa nostra una volta uscito\ndalla comunita\u0027. Questo momento e\u0027 coinciso con l\u0027inizio del lavoro e\nlui ha scelto di andare a lavorare in quanto gli impegni di lavoro\nnon erano compatibili con un impegno sportivo professionistico. In\nquel periodo, io e mio marito abbiamo scoperto la possibilita\u0027 di\nfare l\u0027adozione anche del maggiorenne. Preciso che J. ha iniziato a\nvivere a casa nostra quando lui ha compiuto la maggiore eta\u0027 e e\u0027\nuscito dalla struttura. Lui poteva continuare a stare in struttura». \n La volonta\u0027 di adottare e\u0027 stata confermata anche dal\nricorrente C.P. che ha rappresentato che «J. ha conosciuto prima mia\nmoglie dopo l\u0027ho conosciuto anche io e le bambine circa due anni e\nmezzo fa. La scelta di adottare J. e\u0027 stata una conclusione naturale\nperche\u0027 lo abbiamo sentito come parte della nostra famiglia fin dal\nprimo momento. La domanda che ci siamo posti non e\u0027 perche\u0027 farlo ma\nperche\u0027 non farlo. Con le bambine, ricordo che ci fu un momento in\ncui si studiano ma ora ci sta confidenza. Le bambine\nritengono J. un fratello». \n Ricostruzione che e\u0027 stata confermata - a detta udienza - anche\ndall\u0027adottando J.N.M. , che ha ricordato le difficolta\u0027 vissute\nper giungere dal suo paese di origine in Italia e di aver trovato nel\nnucleo familiare degli adottanti un polo affettivo. \n Peraltro, a detta udienza anche il Servizi Sociale - in persona\ndella dott.ssa S.L. - ha dato conto del riconoscibile rapporto\naffettivo tra gli adottanti e l\u0027adottando, posto che ha riferito che\n«ho conosciuto la famiglia dopo la richiesta del Tribunale e ho fatto\ncolloqui con le bambine, confermo quanto indicato in relazione e non\ne\u0027 emerso alcun profilo di pregiudizio per le bambine. E\u0027 emerso\nche J. non ha relazioni con la sua famiglia di origine tanto che si\ne\u0027 svincolato molto presto dal nucleo familiare di origine. \n I ricorrenti hanno strutturato la loro vita con questa scelta e\nhanno comprato una nuova casa piu\u0027 idonea e ampia per le figlie e\nper J. . Non ho avuto sentore di elementi di pregiudizio. Anche le\nbambine non hanno manifestato situazioni di disagio derivante dal\npercorso adottivo tanto che hanno riferito che la loro vita non\nsarebbe la stessa senza J. . Ho sentito anche gli operatori della\nstruttura e anche loro non hanno mai ravvisato situazioni di\npregiudizio derivante dall\u0027inclusione di J. nella famiglia dei\nricorrenti». \n All\u0027udienza del 1° ottobre 2024, il Giudice relatore ha ascoltato\nle minori S.P. e C.P. , le quali - secondo il grado\ndiscernimento in relazione alla loro eta\u0027 - hanno rappresentato: \n C.P. «ricordo di aver conosciuto J. circa tre anni fa, ricordo\nche eravamo usciti. vive a casa mia, lui ha una stanza sua. Ho\nsentito J. come parte della famiglia» e che con mamma e papa\u0027 le cose\nvanno bene. Faccio la quarta elementare a , mi\npiace matematica e scienze e vorrei fare da grande la maestra e la\nscienziata. Faccio pattinaggio. Mamma e papa\u0027 mi hanno detto di voler\nadottare J. e so che cosi\u0027 lui fara\u0027 parte della famiglia» e che\n«ricordo che inizialmente lui veniva e andava da casa e che lui e\u0027\nvenuto a vivere a casa nostra dopo che mamma e papa\u0027 hanno comprato\ncasa nuova»; \n S.P. «Confermo che mamma e papa\u0027 mi hanno informato sulla\nvolonta\u0027 di adottare J. e so che questo lui entrera\u0027 a far parte\ndella mia famiglia» e che «faccio la terza media e faccio pattinaggio\nartistico. A me piacciono le materie umanistiche e vorrei fare il\nliceo linguistico. Ricordo di aver conosciuto J. circa tre anni fa,\nero con mamma, papa\u0027 C. e stavamo al .\nMamma gia\u0027 lo conosceva da tempo e ci parlava di lui a casa. Quando\nl\u0027ho incontrato ero felice perche\u0027 mi sembrava una brava persona.\nInizialmente quando vivevamo a , stavamo in affitto,\nlui veniva a casa e poi andava via. Circa due anni fa quando abbiamo\ncambiato casa lui ha iniziato a vivere con noi. Oggi vive con noi.\nNoi abbiamo una casa grande, lui vive al piano di sotto e noi al\npiano di sopra. I rapporti con J. sono buoni. Mi sono trovata bene\nfin da subito e lo sento come un fratello. Lui non e\u0027 aggressivo o\nviolento e mi farebbe piacere che lui faccia parte della mia\nfamiglia». \n All\u0027udienza del 1° ottobre 2024 il curatore speciale delle minori\nha rappresentato che «ho incontrato il 17 luglio le bambine che\nrispetto alla presenza di J. nella loro casa e nella loro vita si\nsono dimostrate felici e serena della sua presenza che ritengono un\nloro fratello. Loro sono due bambine e possono essere prese dalla\nsituazione, unica perplessita\u0027 e\u0027 la tenuta futura di questa\nsituazione inclusiva. Ritengo questa una considerazioneche di per se\u0027\nritengo non ostativa all\u0027eventuale adozione. Dopo, ho preso contezza\ndella relazione del Servizio Sociale e che J. ha avuto\nsempre un buon comportamento e che e\u0027 un ragazzo tranquillo e non ho\nnulla da opporre nel merito». \n Questo Tribunale ritiene che la valutazione ex art. 312 c.c. per\nquanto concerne la convenienza dell\u0027adozione, in una lettura\ncostituzionalmente orientata, alla luce del principio\ndell\u0027inviolabilita\u0027 della liberta\u0027 di autodeterminazione individuale\nanche in relazione alla sfera familiare (artt. 2 e 29 Cost.), non\ndeve e non puo\u0027 essere compiuta dal giudice, posto che - diversamente\n- il giudice si sovrapporrebbe alla volonta\u0027 degli adottandi che,\nunitamente a quella degli adottanti, concorre alla formazione di un\nnegozio giuridico (sul punto, dott. Cassazione 16 aprile 1992, n.\n4694) rispetto al quale lo stesso giudice non puo\u0027 essere chiamato ad\nuna valutazione «intrinseca» essendo invece tenuto, secondo uno\nschema autorizzatorio, ad una mera valutazione «estrinseca», come\ntale incentrata sull\u0027esistenza delle volonta\u0027 e dei presupposti di\nlegge \n Nondimeno, risulta utile rappresentare che l\u0027istruttoria ha\nrilevato l\u0027esistenza di un concreto e rilevante rapporto affettivo\ntra gli adottanti M.L. d. S. - C.P. , e l\u0027adottando J. N. M. . \n Rapporto affettivo che si e\u0027 strutturato nell\u0027ambito di un\nrapporto duraturo, sorto in occasione di un progetto per l\u0027inclusione\nfrequentato dall\u0027adottando - quando era ancora minorenne - che lo ha\nposto in contatto con M. L. d. S. per evolversi in una significativa\nquotidianita\u0027. \n Apprezzabile e\u0027 il profilo dell\u0027investimento affettivo che gli\nadottanti sono stati capaci di offrire, posto che se inizialmente\nhanno avuto un ruolo di supporto per J. N. M. che era impegnato in\ndiversi progetti di inclusione, successivamente detto rapporto e\u0027\ndivenuto esso stesso fattore di inclusione dell\u0027adottando. \n Adottando che si e\u0027 allontanato dal paese origine per cercare una\nvita migliore e che ha trovato negli adottandi M.L. d.S. un polo\naffettivo che lo ha incluso nella loro famiglia fino a diventarne\nparte. \n Rilevante e\u0027 anche il profilo che gli adottanti D.S.P. o hanno\nadeguato il loro quotidiano per consentire l\u0027ingresso di J. N. M. \nnella loro famiglia ma senza che detto inserimento potesse avere un\nesito negativo sulle loro figlie minori, di talche\u0027 gli stessi si\nsono impegnati nel trovare un\u0027abitazione piu\u0027 grande e idonea alle\nesigenze di crescita delle minori (dr. relazione del Servizio Sociale\ndel Comune . \n Le minori S.P. e C.P. hanno rappresentato il loro buon rapporto\ncon J. N. M. , che lo vedono come un fratello, e che\ndetto riconoscimento risulta presente anche nell\u0027adottando. \n Pertanto, l\u0027istruttoria ha confermato la presenza di un sincero\nrapporto affettivo tra gli adottanti e l\u0027adottando e l\u0027assenza - come\nanche rilevato dal curatore speciale delle minori e dal Servizio\nSociale - di eventuali profili di pregiudizio per le minori derivanti\ndal progetto adottivo a fronte del quale i loro genitori intendono\nadottare il maggiorenne: J. N. M.. \n Sennonche\u0027, ritiene il Collegio la presenza di un ostacolo di\nlegge al farsi luogo detta adozione a fronte della richiamata\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. nella parte che prevede il\ndivieto di adottare da parte di coloro che hanno discendenti. \n Peraltro, il divieto concerne solo coloro che hanno discendenti\nminori a fronte del fatto che detta disposizione e\u0027 stata dichiarata\nincostituzionale nella parte che non consente l\u0027adozione del\nmaggiorenne a chi abbia discendenti maggiorenni e consenzienti\nall\u0027adozione (Corte Cost., sentenza 19 maggio 1988 n. 557). \n Ne discende che ove detto divieto non fosse presente e/ o fosse\ncalibrato su un divieto relativo - del tipo l\u0027assenza in concreto di\nun pregiudizio per il discendente minore da valutare caso per caso -\npotrebbe farsi luogo all\u0027adozione a fronte della riscontrata presenza\ndella volonta\u0027 degli adottanti e dell\u0027adottando; dell\u0027assenza di\nopposizione da parte dei genitori dell\u0027adottando che non si sono\ncostituiti nel procedimento; la presenza di un effettivo e valido\nrapporto affettivo tra adottanti e adottando e tra adottando e le\nfiglie minori degli adottanti e l\u0027assenza di eventuali profili di\npregiudizio per le figlie minori degli adottanti derivanti dalla\ndetta adozione; l\u0027avvenuta rappresentanza dei minori con la nomina di\nun curatore speciale che ha rappresentato l\u0027assenza di pregiudizi per\ni minori e la mancata opposizione all\u0027adozione da parte dei genitori\ndell\u0027adottando. \n Questo Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza del\ndistretto di riferimento - Corte di Appello di Roma (cfr. sentenza n.\n2637 del 2020) e Tribunale Ordinario di Roma - dispongono il farsi\nluogo all\u0027adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori\ndegli adottanti attraverso un\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata della disposizione ex art. 291 c.c. attraverso la\nvalorizzazione della tutela del rapporto affettivo in ragione delle\ndisposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU. \n Nondimeno, questo Tribunale - per quanto ritenga condivisibile\nl\u0027approdo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza del distretto -\nritiene non condivisibile la metodologia attraverso la quale si e\u0027\nraggiunto detto approdo, posto che detto approdo - ritiene il\nCollegio - non risulta raggiungibile se non attraverso il\nsollevamento di una questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Peraltro, la disciplina dell\u0027adozione di maggiorenne e\u0027 stata\noggetto di recenti interventi della giurisprudenza costituzionale\nposto che: \n art. 299, I co., c.c. dichiarato incostituzionale nella parte\nche non consente con la sentenza di adozione di aggiungere anziche\u0027\nanteporre il cognome dell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato maggiore\nd\u0027eta\u0027 (Corte Cost., sentenza 4 luglio 2023 n. 135); \n art. 291, I co., c.c. nella parte che non consente al giudice\ndi ridurre - nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano\nmotivi meritevoli, l\u0027intervallo di eta\u0027 di diciotto anni fra\nadottante e adottando (Corte Cost., sentenza n. 18 gennaio 2024 n.\n5). \n Detta ultima decisione risulta rilevante anche al fine di\napprezzare l\u0027approdo di questo Tribunale di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, a fronte del fatto chela giurisprudenza\ndi legittimita\u0027 aveva da diversi anni ritenuto legittimo il farsi\nluogo all\u0027adozione pur a fronte dell\u0027assenza del divario di eta\u0027\nprevisto dalla disposizione ex art. 291, I co., c.c. ove fosse\npresente l\u0027interesse della tutela del rapporto affettivo tra le parti\n(Cass., Sez. I civile, 3 aprile 2020 n. 7667), ma che - nondimeno -\nla Corte costituzionale ha ritenuto dover comunque dichiarare - a\nfronte della ritenuta fondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale - l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della disposizione\nche frapponeva limiti d\u0027eta\u0027 all\u0027adozione del maggiorenne con\nsacrificio della tutela dei rapporti affettivi tra le parti. \n Peraltro, ritiene il Collegio che il dover sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale e\u0027 modo di procedere coerente con la\nnatura del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale del nostro\nordinamento che prevede un giudizio di legittimita\u0027 costituzionale\naccentrato e attribuito alla Corte costituzionale. \n 3. Sulla ritenuta incostituzionalita\u0027 della disposizione ex art.\n291, I co., c.c. per il divieto di adottare a chi abbia discendenti\nminori. \n a. premessa \n Questo Tribunale rileva preliminarmente che il divieto di\nadottare a chi abbia discendenti e\u0027 limitato a chi abbia discendenti\nminori posto che la disposizione e\u0027 stata dichiarata incostituzionale\nnella parte che non consente l\u0027adozione a chi abbia discendenti\nmaggiorenni e consenzienti (Corte Cost., sentenza 19 maggio 1988 n.\n557). \n Tracciata la linea di partenza, si rileva che la Corte\ncostituzionale si e\u0027 pronunciata con sentenza 7 luglio 1992 n. 345\nsulla questione di legittimita\u0027 costituzionale» in riferimento\nall\u0027art. 3 della Costituzione, dell\u0027art. 291 del codice civile, nella\nparte in cui non consente che si possa procedere all\u0027adozione di\npersone maggiori di eta\u0027, in presenza di figli legittimi o\nlegittimati dell\u0027adottante, incapaci di esprimere il consenso perche\u0027\ninterdetti» a fronte di quanto deciso dalla Corte costituzionale con\nsentenza n. 557 del 1988. \n La Corte costituzionale ha ritenuto che «La questione ora\nsollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico presupposto\nla ritenuta necessita\u0027 ed inderogabilita\u0027 della manifestazione di\nvolonta\u0027, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla\nadozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore. Si\ntratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto della\nspecifica disciplina normativa dettata dall\u0027art. 297, secondo comma\nultima parte, del codice civile, per il caso in cui sia impossibile\nottenere l\u0027assenso all\u0027adozione, per incapacita\u0027 delle persone\nchiamate ad esprimerlo. In tal caso il Tribunale puo\u0027 egualmente\npronunziare l\u0027adozione, con le modalita\u0027 previste dall\u0027art. 297 del\ncodice civile, apprezzando gli interessi indicati nella stessa\ndisposizione. Questa specifica disciplina, pur se inserita nel\ncontesto delle disposizioni relative all\u0027assenso del coniuge e dei\ngenitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo\nnormativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere\nil proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto\ngenerale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557\ndel 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o\nlegittimati dell\u0027adottante, quando e\u0027 impossibile ottenere il loro\nassenso per incapacita\u0027», dichiarando non fondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Ne discende che all\u0027esito delle richiamate decisioni risulta\nconservato il divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia\ndiscendenti minori. \n Peraltro, la Corte costituzionale sul divieto di adozione da\nparte di chi abbia discendenti sia stata la sentenza 20 luglio 2004\nn. 245 che ha dichiarato l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione ove\nlimitava il divieto a chi avesse discendenti minori legittimi o\nlegittimati e quindi estendo il divieto anche a chi avesse\ndiscendenti naturali per quanto la diversificazione sia venuta meno\ncon l\u0027introduzione dello status unitario di figlio in ragione della\ndisposizione ex art. 315 c.c. introdotto con legge 10 dicembre 2012\nn. 219. \n Nondimeno, detta decisione rilevava limitatamente all\u0027esistenza\ndi un profilo discriminatorio tra figli legittimi e legittimati con i\nfigli naturali, tanto che la decisione non approfondiva la\ncostituzionalita\u0027 del divieto in se\u0027 esulando detta valutazione dalla\nquestione di legittimata\u0027 costituzionale sollevata. \n Sul divieto di adozione del maggiorenne da parte di chi abbia\ndiscendenti minori risulta: \n Corte costituzionale 23 febbraio 1994 n. 54 che ha dichiarato\nnon fondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale della\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. a fronte della ritenuta\ndiversita\u0027 di situazioni derivanti dalla presenza di discendenti\nminori e discendenti maggiorenni ma incapaci di prestare il consenso; \n Corte costituzionale 16 luglio 1996 n. 252 che dichiaro\u0027\ninammissibile la questione di legittimita\u0027 costituzionale ritenendo\nche la pronuncia richiesta invadesse le attribuzioni del Legislatore\nma rilevando in via incidentale che all\u0027adozione del maggiorenne\ndoveva riconoscersi una funzione nuova rispetta a quella tradizionale\ndi consentire di avere discendenti a chi non ne avesse avuti; \n Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 170 che ha ritenuto\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella detta disposizione posto «che, come piu\u0027 volte affermato da\nquesta Corte, l\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027, anche dopo\nl\u0027entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha\nriformato la disciplina dell\u0027adozione e dell\u0027affidamento dei minori,\ncontinua ad essere caratterizzata, diversamente dall\u0027adozione dei\nminorenni, dalla originaria finalita\u0027 di «procurare un figlio a chi\nnon lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (adoptio in\nhereditatem)» il che comporta sensibili ricadute in merito ai\nrelativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n. 252\ndel 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n. 120 del 2001); che\ntale situazione e\u0027 rimasta inalterata anche dopo l\u0027entrata in vigore\ndella legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale, oltre a modificare la\ncitata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina codicistica\ndell\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 soltanto per alcuni aspetti\nprocessuali; che la suddetta struttura dell\u0027istituto presuppone, fra\nl\u0027altro, la necessita\u0027 che i membri della famiglia legittima\ndell\u0027adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in\ncondizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia\nsul piano patrimoniale, ha l\u0027adozione di una persona maggiorenne da\nparte del loro congiunto; che siffatta valutazione e\u0027 assicurata\ndalla prestazione del rispettivo assenso; che tale sistema non e\u0027\nstato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n.\n345 del 1992, la seconda delle quali si e\u0027 limitata a ritenere\napplicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma\ndettata dall\u0027art. 297, secondo comma, ultima parte, codice civile,\nper l\u0027ipotesi di impossibilita\u0027 di ottenere l\u0027assenso all\u0027adozione da\nparte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro\nincapacita\u0027; che, nel caso ora in esame, si chiede alla Corte un\nintervento di revisione della suddetta normativa di tipo diverso,\nperche\u0027 diretto ad escludere l\u0027assenso dei figli minori anziche\u0027 a\nfar fronte alla relativa incapacita\u0027 di esprimere la loro volonta\u0027,\nin linea con quanto deciso da questa Corte nella sentenza da ultimo\ncitata». \n Peraltro, dette decisioni della Corte costituzionale furono\nrichiamate dalla giurisprudenza di legittimita\u0027 nella decisione che\nespresse il seguente principio di diritto» in tema di adozione di\npersone maggiori di eta\u0027, la presenza di figli minori (legittimi,\nlegittimati o naturali) dell\u0027adottante, come tali incapaci, per\nragioni di eta\u0027, di esprimere un valido consenso, costituisce, di\nnorma, ai sensi dell\u0027art. 291 codice civile, un impedimento alla\nrichiesta adozione. Ove, tuttavia, l\u0027adozione di maggiorenne riguardi\nun soggetto, il figlio del coniuge, che gia\u0027 appartenga, insieme al\nproprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere,\nal contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell\u0027adottante,\nla presenza dei figli minori dell\u0027adottante non preclude in assoluto\nl\u0027adozione, fermo restando il potere - dovere del Giudice del merito\ndi procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacita\u0027\ndi discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della\nformulazione del complessivo giudizio di convenienza nell\u0027interesse\ndell\u0027adottanda, richiesto dall\u0027art. 312 c.c. , comma 1, numero 2),\ngiacche\u0027 tale convenienza in tanto sussiste in quanto l\u0027interesse\ndell\u0027adottanda trovi una effettiva e reale rispondenza -\neventualmente da apprezzare all\u0027esito dell\u0027acquisizione anche delle\nopportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri\ndella famiglia, compresi i figli dell\u0027adottante». \n Approdo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita\u0027 a fronte\ndel fatto che «Alla stregua del quadro normativo come sopra\nricostruito, deve pertanto ritenersi (e convenirsi con la Corte\nmilanese) che, normalmente, la presenza di figli minori (legittimi,\nlegittimati o naturali) dell\u0027adottante e\u0027 di ostacolo alla adozione\nordinaria di un maggiorenne. 3.5. - Occorre tuttavia considerare che\nl\u0027istituto dell\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 non persegue\nsoltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del\npatrimonio. L\u0027adozione ordinaria - figura estremamente duttile -\nviene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento\ndi funzioni nuove, come quella di consolidamento dell\u0027unita\u0027 gia\u0027\nsperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient\u0027affatto esclusa\nne\u0027 resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto\nanni da parte dell\u0027adottanda, sensibilmente piu\u0027 lungo essendo oggi,\ndi regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. E\u0027\nquanto avviene nel caso all\u0027esame del Collegio, dove l\u0027elemento\nspecifico e al contempo qualificante e dato dal fatto che\nl\u0027adottanda, non riconosciuta dall\u0027altro genitore, e\u0027 figlia naturale\ndel coniuge dell\u0027adottante, sorella da parte di madre delle figlie\nlegittime di questo e affettivamente partecipe della vita del nucleo\nfamiliare, nel quale l\u0027adozione la immetterebbe anche formalmente. In\naltri termini, l\u0027adottanda maggiorenne e\u0027 non solo figlia del coniuge\ndell\u0027adottante, ma parte integrante - insieme all\u0027adottante stesso,\nalla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare,\nove e\u0027 stata inserita sin da quando l\u0027adottante e la di lui madre si\nsono uniti in matrimonio. In un caso siffatto, l\u0027adozione ordinaria\nviene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente\nprevista dal legislatore nell\u0027ipotesi di adozione di minori in casi\nparticolari (ai sensi della legge n. 184 del 1963, art. 44, comma 1,\nlettera b); sicche\u0027 fra adozione di maggiorenne e adozione di minore\nin casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei\nvalori, l\u0027una e l\u0027altra, mirando a favorire la coesione affettiva e\nl\u0027unita\u0027 della famiglia come comunita\u0027. Proprio facendo leva sui\nprofili personalistici della figura, presenti nel caso di adozione\ndel figlio maggiorenne del coniuge che sia gia\u0027 partecipe del\ncontesto affettivo ed organizzativo della famiglia di accoglienza,\nquesta Corte (sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, cit.) ha ritenuto che\nil Giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto\n(allora consistenti nel fatto che l\u0027adottanda era orfano dell\u0027altro\ngenitore, aveva un fratello germano minorenne, adottabile ai sensi\ndel citato art. 44, comma 1, lettera b, edera stabilmente inserito,\ninsieme a tale fratello e ad altri due fratelli consanguinei minori,\nnella famiglia costituita dall\u0027altro genitore e dall\u0027adottante), puo\u0027\naccordare una ragionevole riduzione della differenza minima di eta\u0027\ndi diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario\nrientri dell\u0027ambito dell\u0027imitatio naturae, in tal modo riconoscendo\nammissibile l\u0027adozione, pur in presenza di una differenza di eta\u0027 tra\nadottante ed adottando inferiore a quella stabilita dall\u0027art. 291\nc.c. Nella medesima pronuncia, la Corte ha giudicato non ostativa la\ncontestuale presenza di figli legittimi minorenni dell\u0027adottante,\nosservando che questi ultimi «beneficeranno dei riflessi morali,\nsociali ed affettivi dell\u0027intervenuto vincolo personale tra la loro\nmadre e gli altri figli dello stesso padre, in quanto i rapporti\nderivanti dall\u0027adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso\npiano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza\npreminente solo i vincoli personali ed affettivi. 3.6. - II Collegio\nintende dare continuita\u0027 a questa giurisprudenza. Il consenso\nall\u0027adozione dei figli (legittimi, legittimati o naturali)\nmaggiorenni dell\u0027adottante, di cui all\u0027art. 291 codice civile,\nrappresenta lo strumento per realizzare un bilanciamento di interessi\nla tutela dei membri della famiglia legittima o naturale, da un lato;\nil favor verso l\u0027istituto dell\u0027adozione, dall\u0027altro. La Corte\ncostituzionale, facendo cadere le limitazioni irragionevoli\nall\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027adozione, ha affidato (alla stregua di quanto\ngia\u0027 previsto dal codice per il coniuge dell\u0027adottante) la\nsalvaguardia dei diritti dei membri della famiglia biologica\nall\u0027autorizzazione privata di coloro che, essendo interessati, sia\nsotto l\u0027aspetto patrimoniale che sotto quello morale, alla\ncostituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto\nsenza essere parti dello stesso. Ma quando l\u0027adozione di maggiorenne\nriguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che gia\u0027 sia membro\ndella comunita\u0027 di affetti della famiglia dell\u0027adottante, non v\u0027e\u0027\nspazio per un consenso dei figli (legittimi, legittimati o naturali)\ndell\u0027adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilita\u0027\ndell\u0027adozione. Tale consenso infatti, cessando di fungere da\nstrumento di compatibilita\u0027 tra interessi contrapposti, verrebbe a\npreservare l\u0027uniti e l\u0027esclusivita\u0027 di un gruppo, non nei confronti\ndi un terzo estraneo, ma nei riguardi di un soggetto gia\u0027 inserito\nnel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l\u0027adozione, lo\nsi vuole anche formalmente ascrivere. In una tale situazione\npeculiare, l\u0027interesse patrimoniale dei figli dell\u0027adottante deve\nritenersi subordinato rispetto alla finalita\u0027 di assicurare legami\npiu\u0027 stabili all\u0027interno della famiglia di accoglienza, nello\nspecifico interesse anche di costoro, oltre che dell\u0027adottanda,\nsebbene l\u0027adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed\nadottante (ancora, Cassazione n. 354 del 1999, cit.)» (Cass., Sez. I\ncivile, 3 febbraio 2006 n. 2426). \n Pertanto, all\u0027esito del percorso giurisprudenziale ora richiamato\nil divieto di adozione del maggiorenne da parte di chi abbia\ndiscendenti e\u0027 stato eroso dalla formulazione originale con l\u0027approdo\nche il divieto non risulta applicabile a chi abbia discendenti\nmaggiorenni e consenzienti e/o minori ma figli del coniuge\ndell\u0027adottante. \n b. Ritenuta incostituzionalita\u0027 e norma parametro \n Questo Tribunale ritiene che la disposizione ex art. 291 c.c. per\nquanto concerne il divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia\ndiscendenti minorenni sia incostituzionale per violazione delle\ndisposizioni ex articoli 2,3 Cost. e 8 Carta EDU in relazione alla\ndisposizione ex art. 117, I co., Cost. \n La ritenuta illegittimita\u0027 costituzionale del divieto e\u0027 data\ndalla perentorieta\u0027 del divieto posto che impedisce di graduare il\ndivieto alla situazione concreta che puo\u0027 richiedere il farsi luogo\nall\u0027adozione per tutelare i rapporti affettivi e familiari\ndell\u0027adottante e dell\u0027adottando ma anche i rapporti affettivi tra i\nmembri della famiglia dell\u0027adottante - che possono essere minori\nlegati affettivamente all\u0027adottando come nel caso in esame dinanzi a\nquesto Tribunale - e dell\u0027adottando. \n La ritenuta incostituzionalita\u0027 del divieto della disposizione ex\nart. 291 c.c. di adottare il maggiorenne in presenza di figli minori\ne\u0027 dato quindi dall\u0027impossibilita\u0027 digradare il divieto nel caso di\nspecie, di talche\u0027 si ritiene la disposizione incostituzionale nella\nparte in cui, per quanto concerne il divieto di adottare il\nmaggiorenne in presenza di discendenti - minori -, non preveda\nl\u0027inciso o indicazione «salvo che emerga nel caso concreto l\u0027assenza\ndi profili di pregiudizio per i minori» e quindi nella parte che non\nconsente al giudice di valutare caso per caso se farsi luogo\nall\u0027adozione se in concreto non emerga alcun profilo di pregiudizio\nper i minori. \n Pertanto, non e\u0027 l\u0027equiparazione della disciplina dell\u0027adozione\ndel maggiorenne alla disciplina dell\u0027adozione del minore - che\nmanifestamente hanno profili di diversita\u0027 - ma e\u0027 l\u0027assenza del\nprofilo di merito con la quale consentire al giudice una valutazione\ncaso per caso se farsi luogo all\u0027adozione del maggiorenne in presenza\ndi discendenti minorenni dell\u0027adottante. \n Ne discende che il divieto di adozione in presenza di figli\nminori si risolve in un automatismo che non consente alcuna\nvalutazione da parte del giudice. \n Peraltro, il richiamo al pregiudizio del minore non e\u0027 concetto\nindefinito in quanto - allo stato - ampiamente declinato dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 per il profilo rilevante in ragione\ndelle disposizioni ex articoli 330 e 333 c.c. e in particolare della\ndisposizione ex art. 333, I co., c.c. che utilizza il termine\n«pregiudizio» per il minore (cfr. Cassazione, Sez. I civile, 16\nsettembre 2024 n. 24708). \n Il divieto risulta, allo stato, interpretato in quanto i minori -\nquali soggetti incapaci - non sono in grado di esprimere un consenso\nproprio e informato rispetto alla prospettata adozione che i loro\ngenitori intendano ottenere come ha indicato la Corte costituzionale\ncon la richiamata - per quanto risalente - giurisprudenza che ha\nrilevato che «che la suddetta struttura dell\u0027istituto presuppone, fra\nl\u0027altro, la necessita\u0027 che i membri della famiglia legittima\ndell\u0027adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in\ncondizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia\nsul piano patrimoniale, ha l\u0027adozione di una persona maggiorenne da\nparte del loro congiunto; che siffatta valutazione e\u0027 assicurata\ndalla prestazione del rispettivo assenso; che tale sistema non e\u0027\nstato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n.\n345 del 1992, la seconda delle quali si e\u0027 limitata a ritenere\napplicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma\ndettata dall\u0027art. 297, secondo comma, ultima parte, codice civile,\nper l\u0027ipotesi di impossibilita\u0027 di ottenere l\u0027assenso all\u0027adozione da\nparte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro\nincapacita\u0027» (Corte Cost. 170 del 2003). \n Il Collegio ritiene che la giustificazione del divieto a fronte\ndel fatto che il minore sia un soggetto incapace - quindi non in\ngrado di esprimere in modo consapevole il consenso all\u0027adozione - sia\nun eccessivo pregiudizio rispetto all\u0027esigenza di tutelare i rapporti\naffettivi e di quotidianita\u0027 che legano adottante e adottando - e\nanche i rapporti tra i membri della famiglia dell\u0027adottante con\nl\u0027adottando, posto che il divieto - cosi\u0027 interpretato - si puo\u0027\nesaurire pertanto nella sterile attesa del decorso del tempo in\nattesa che il discendente minore diventi maggiorenne e posto che\ndetto discendente potrebbe - come nel caso in esame - essere legato\nda un rapporto affettivo con l\u0027adottando e che pertanto - diventato\nmaggiorenne - ben prestera\u0027 il suo consenso all\u0027adozione. \n Questo Tribunale ritiene che la rappresentanza processuale e\nsostanziale del minore - nell\u0027ambito del procedimento di adozione del\nmaggiorenne - puo\u0027 e/o deve essere assicurata attraverso la nomina di\nun curatore speciale coerentemente alla disciplina internazionale,\nsovranazionale e nazionale. \n La disposizione ex art. 10 Convenzione europea sull\u0027esercizio dei\ndiritti dei minori impone l\u0027adeguata rappresentanza dei minori nei\nprocedimenti che li interessano e l\u0027approdo che considera la nomina\ndi un curatore speciale provvedimento obbligatorio - in presenza di\nun conflitto di interessi tra minore e esercenti la responsabilita\u0027\ngenitoriale - a pena di nullita\u0027 della decisione (Cass., Sez. I\ncivile, 29 novembre 2023 n. 33185). \n Peraltro, ritiene il Collegio che l\u0027espressione dell\u0027eventuale\nconsenso all\u0027adozione risulta costituire atto di rappresentanza\nsostanziale ma che l\u0027ordinamento conosce l\u0027esistenza della figura del\ncuratore speciale del minore che puo\u0027 esercitare - oltre un ruolo di\nrappresentanza processuale - anche di rappresentanza sostanziale per\nil compimento di attivita\u0027 negoziali come il curatore previsto dalle\ndisposizioni ex articoli 316 e 320 c.c. e anche in modo generalizzato\n- con la riforma eseguita con legge 10 ottobre 2022 n. 149 - con la\ndisposizione ex art. 473-bis. 7, II comma lettera «b», c.p.c. \n Ne discende che il consenso all\u0027adozione per il discendente\nminore - ex art. 297 c.c.- puo\u0027 costituire oggetto di incarico a un\ncuratore speciale che possa rappresentare il minore per la cura dei\nsuoi interessi del minore nel procedimento di adozione del\nmaggiorenne e quindi poter rappresentare anche gli elementi ostativi\nal farsi luogo all\u0027adozione che - allo stato - risultano irrilevanti\na fronte dell\u0027assenza di ogni spazio di valutazione del merito in\nragione dell\u0027automatismo del divieto ex art. 291, I co., c.c. \n Ritiene quindi il Collegio che il divieto di adozione del\nmaggiorenne a chi abbia discendenti minori risulta costituzionalmente\ncompatibile ove interpretato quale misura protettiva per il minore,\nossia ove l\u0027adozione del maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla\ncura, all\u0027educazione e all\u0027istruzione dei minori a fronte del rilievo\ncostituzionale - ex articoli 2, 3 e 32 Cost. - della funzione\neducativa dei minori. \n Ne discende che in caso di assenza di un concreto pregiudizio\nalla cura, alla crescita e all\u0027educazione nonche\u0027 al patrimonio dei\nminori derivante dall\u0027adozione del maggiorenne compiuta dai genitori\nesercenti la responsabilita\u0027 genitoriale possa farsi luogo\nall\u0027adozione. \n Peraltro, ritiene il Collegio che la valutazione dell\u0027assenza di\nun profilo di pregiudizio per i discendenti minori derivanti\ndall\u0027adozione del maggiorenne non pregiudichi la competenza del\nTribunale per i Minorenni. \n La decisione dell\u0027adozione del maggiorenne concerne un\nmaggiorenne e che risulta quindi esulante da profili concernenti\nl\u0027emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilita\u0027\ngenitoriale o l\u0027adozione di un minorenne. \n Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza che in passato aveva\nsollevato - per quanto concerne la disciplina dell\u0027adozione del\nmaggiorenne - un possibile conflitto di competenze tra Tribunale\nOrdinario e Tribunale per i Minorenni risulta datata e superata in\nquanto opinione espressa prima della riforma eseguita con legge 219\ndel 2012, in un contesto che vedeva ampie ed esclusive competenze del\nTribunale per i Minorenni che - allo stato - sono venute meno o sono\nin concorso con il Tribunale Ordinario, concorso che peraltro si\nrisolve - ex art. 38 disp. att. c.c.- a favore del Tribunale\nOrdinario per la riconosciuta preminenza della sua competenza\nfunzionale quale strumento per la prospettata unificazione della\ngiurisdizione per le famiglie, per i minori e per le persone. \n La ritenuta illegittimita\u0027 costituzionale e\u0027 quindi derivante\ndall\u0027automatica applicazione del divieto che - non consentendo\nvalutazioni caso per caso - costituisce una gravosa ingerenza dello\nStato nei rapporti privati e familiari con la conseguente\nincompatibilita\u0027 con le disposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e 8\nCarta EDU in riferimento alla disposizione ex art. 117 Cost. \n L\u0027aggregazione affettiva tra adottante e adottando e tra i membri\ndella famiglia dell\u0027adottante e dell\u0027adottando - ex articoli 2 e 29\nCost. - costituisce ambito rientrante nella definizione di vita\nprivata a familiare rilevante ex art. 8 Carta EDU, di talche\u0027\nl\u0027esistenza di un divieto automatico a dare una forma giuridica - e\nquindi di tutela giuridica - al rapporto affettivo cosi\u0027 formato\ncostituisce un\u0027evidente e non proporzionale ingerenza dello Stato nei\nrapporti privati e familiari. \n 4. L\u0027adozione del maggiorenne e sul tertium comparationis \n L\u0027adozione del maggiorenne e\u0027 stata tradizionalmente qualificata\ncon il riconoscimento di una finalita\u0027 patrimoniale, ricostruzione\ntradizionale secondo cui l\u0027interesse dell\u0027adozione del maggiorenne\nsia diretta a realizzare l\u0027interesse economico e morale\ndell\u0027adottando quanto l\u0027interesse dell\u0027adottante a perpetuare la\ndiscendenza in assenza di filiazione biologica. \n Eppure il riscontro alla natura di istituzione con finalita\u0027\npatrimoniali dell\u0027adozione del maggiorenne e in termini piu\u0027 generale\ndell\u0027adozione puo\u0027 risultare - ove riguardata alla sua complessiva\nstoria - come un qualcosa che semmai puo\u0027 arricchire la natura\ndell\u0027istituto e non anche definirlo nella sua completezza. \n L\u0027adozione nella storia moderna conosce nuovo sviluppo\napplicativo con il decreto del 18 gennaio 1792 quando il legislatore\nrivoluzionario introduce nell\u0027ordinamento l\u0027istituzione\ndell\u0027adozione, approdo questo dell\u0027apporto del pensiero illuministico\ndi coloro che ritenevano l\u0027adozione un dovere sacro e ineludibile per\ni cittadini privi di figli e per coloro - pensiero riportato al\nrapporto del 9 agosto 1793 al primo progetto di Code civil - che\nconsideravano l\u0027adozione un\u0027istituzione ammirevole che consentiva la\ndivisione della fortuna senza crisi- liti - e di coloro che\nritenevano l\u0027adozione un atto di liberalita\u0027 e di beneficienza per\nproteggere fanciulli privi di genitori e che l\u0027ammettevano anche per\ncoloro che avessero figli. \n Cosi\u0027 nel detto rapport del 9 agosto 1793 il relatore\nrappresentava l\u0027adozione «L\u0027adoption est tout a\u0027 la fois une\ninstitution de bienfaisance et la vivante image de la nature. I.e\nrespect dû a\u0027 cette double qualite\u0027 a determine\u0027 le mode que nous\nvenons de vous soumettre. L\u0027adoption donne plus d\u0027etendue a\u0027 la\npaternite\u0027, plus d\u0027activite\u0027 a\u0027 l\u0027amour filial; elle vivifie la\nFamille par l\u0027emulation; ella la repare par de nouveaux choix; et en\ncorrigeant les erreurs de la nature, elle en acquitte la dette en\nagrandissant son empire. C\u0027est le rameau etranger ente\u0027 sur un tronc\nantique; il en ranime la seve; il embellit la tige de nouveaux\nrejetons; et, par cette insertion heureuse, elle couronne l\u0027arbre\nd\u0027une nouvelle moisson de fleurs et de fruits: admirable institution\nque vous avez eu la gloire de renouveler, et qui se lie si\nnaturellement a\u0027 la constitution de la republique, puisque elle amene\nsans crise la division des grandes fortunes». \n Il travagliato percorso rivoluzionario dell\u0027adozione approda alla\ndata fondamentale del 5 dicembre 1801 ove il primo Console di Francia\nritenne doveroso confermare l\u0027adozione quale «une espece de nouveau\nsacrement» rafforzato dal potere legislativo posto che «Le\nlegislateur, comme un pontife, donnera le caractere sacre\u0027». \n Cosi\u0027 la disciplina del Code Civil. - diventante a partire dal\n1806 il codice del Regno d\u0027Italia - articoli 343 - 360 consentiva -\nin particolare - l\u0027adozione in presenza del fatto che l\u0027adottante sia\nnell\u0027impossibilita\u0027 di avere figli, abbia almeno cinquanta anni e che\nla differenza di eta\u0027 tra quest\u0027ultimo e l\u0027adottato sia di almeno\nquindici anni, che l\u0027adottato sia maggiore di eta\u0027 e, se ha il padre\ne la madre, o uno solo di essi, ottenga, fino ai venticinque anni, il\nloro consenso e, dopo questa eta\u0027, il loro «consiglio» mediante\nl\u0027atto rispettoso, che infine (in tal caso si deroga alla rigidita\u0027\ndi principi prima affermata riguardo alla minore eta\u0027) l\u0027adottante\nabbia avuto, almeno per un periodo di sei anni, durante l\u0027eta\u0027 minore\ndel pupillo, cura di lui «con somministrargli sussidi». \n La natura duale dell\u0027adozione - tra interesse patrimoniale e\ninteressi personalistici della cura della persona - affiorano anche\nnella dottrina italiana che lavoro\u0027 al progetto del c.c.del Regno\nd\u0027Italia - 1806 - e di quella che lavoro\u0027 al codice parmense - lavori\n1814 e 1815 e 1820 - specie di quelli esitati dalla c.d. commissione\nmilanese - articoli 189 - 218 - che escludevano l\u0027adozione «se avendo\navuto figli anteriormente all\u0027adozione fosse incorso nella perdita, o\nprivazione della patria podesta\u0027 nei casi contemplati dagli articoli\n135, e 137, quelli che volontariamente si fossero privati della\npotenza di generare, quelli che fossero stati condannati per delitti\ndi procurato aborto, di esposizione d\u0027infante, d\u0027infanticidio, di\nomicidio in linea discendente o nel coniuge» rivelando quindi\nl\u0027aspirazione del legislatore a qualificare l\u0027adozione quale\nstrumento diretto alla cura della persona e non solo alla tutela di\ninteressi di natura patrimoniale. \n Il discrimine tra i due punti di vista dell\u0027adozione fu\nindividuata da parte della dottrina in una ritenuta sovrapposizione\ntra adoptio - arrogatio di diritto romano con l\u0027adozione che il\nlegislatore illuministico intendeva introdurre, tanto che il\nredattore del codice parmense ammoni\u0027 l\u0027assemblea legislativa da\ndeviazioni rispetto al modello romanistico, rilevando che «le\nadozioni dovevano ritenersi nel nuovo Codice non gia\u0027 per l\u0027uso di\nesse fra noi, ma pel rispetto dovuto ad una istituzione romana\",\nsebbene il codice definitivo parmense - per quanto riducesse\nl\u0027apporto innovativo dei lavori della commissione milanese\nadeguendosi al modello offerto dal Code civil - nondimeno riconosceva\nl\u0027importanza della presenza dell\u0027idoneita\u0027 dell\u0027adottante alla cura\ndella persona dell\u0027adottanda. \n Peraltro, il divieto di adottare in presenza di discendenti\nrisulta oggetto di ermeneusi da parte di eccellente dottrina\nformatasi sotto il Codice delle leggi civili del Regno delle Due\nSicilie del 1819 che rilevava che l\u0027adozione era «solo in sollievo di\ncoloro che non hanno figli, si\u0027 perche\u0027 essa non dev\u0027essere di\npregiudizio a\u0027 diritti de\u0027 figliuoli legittimi». \n La dualita\u0027 delle finalita\u0027 dell\u0027adozione trova un apparente\nblocco nei lavoratori preparatori del codice unitario del 1865, ove\nil Guardasigilli ritenne di non introdurre nel progetto l\u0027adozione,\nritenendo che detto istituto rispecchiasse un\u0027idea aristocratica di\nbeneficienza - quindi distante dalla predominante ideologia borghese\ndell\u0027epoca - e nel timore che l\u0027istituto potesse consentire la\nlegittimazione di figli naturali, ma trovando l\u0027opposizione\ndell\u0027assemblea e in particolare di eccellente opinione che rilevava\nche «L\u0027adozione, gia\u0027 nota agli Egiziani, agli Ebrei, ai Greci e ad\naltri popoli dell\u0027antichita\u0027 piu\u0027 remota, trovo\u0027 il massimo favore\npresso il popolo di Roma, che le diede anche carattere d\u0027istituzione\npolitica, carattere che, caduta la Repubblica, scomparve a poco a\npoco sotto l\u0027Impero, finche\u0027 nel diritto pretorio, e piu\u0027 ancora nel\nnuovissimo diritto giustinianeo, l\u0027adozione null\u0027altro divenne che un\natto di beneficenza che non muta i rapporti dell\u0027adottato colla sua\nfamiglia naturale. Questa indole conserva ancora al di\u0027 d\u0027oggi, dopo\navere traversato presso alcuni popoli diverse vicende. Nel diritto\nitalico si puo\u0027 affermare che sempre si sono conservate intorno\nall\u0027adozione le ultime tradizioni romane, e se le adozioni piu\u0027 non\nsi possono dire frequenti, non sono neppure tanto rare che non ne\nresti ancora viva e gradita la memoria nell\u0027opinione generale. Un\npuro sentimento di beneficenza che avra\u0027 l\u0027umanita\u0027, e il desiderio\nnaturale all\u0027uomo di vivere nei posteri hanno in origine ispirato\nquesta imitazione della natura a sollievo di coloro che figli non\nebbero, o ne rimasero orbati... Mentre si muove accusa, forse non del\ntutto immeritata, di freddo egoismo agli uomini del nostro secolo,\nimprovvido consiglio sarebbe l\u0027avvalorarla collo spegnere una\nistituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i piu\u0027 nobili\nsentimenti di generosita\u0027 e di beneficenza ... L\u0027adozione non altera,\nnon falsa, ma favoreggia e supplisce la natura. E\u0027 una invenzione\npietosa della legge, la quale e\u0027 destinata a colmate un vuoto che una\nsorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita dell\u0027uomo» e che\nper il timore che con l\u0027adozione si potessero legittimare figli\nnaturali che «rimane vietato ai genitori l\u0027adozione di figli nati\nfuori di matrimonio, e sebbene la loro ricerca sia interdetta,\npossono tuttavia e debbono i magistrati chiamati ad approvare le\nadozioni, indagare e vegliare che a tale divieto non si faccia\nfrode». \n La disciplina che esitava dai lavori - ex articoli 202 e segg.\nCod. abr. - prevedeva, per i fini che interessano, il divieto di\nadozione da parte di chi avesse discendenti legittimi e legittimati e\nche l\u0027adozione era prevista anche per il maggiorenne - posto che le\ndisposizioni ex articoli 206, 207 e 208 Cod. abr. avevano la funzione\ndi specificare che il minore potesse essere adotto purche\u0027 avesse\ncompiuto diciotto anni - la maggiore eta\u0027 era a ventuno anni ex art.\n240 Cod. abr. - e vi fosse il consenso dei genitori o del tutore e\ndel consiglio di famiglia (in tal senso la disposizione ex art. 208,\nII co., Cod. abr. prevedeva il consenso del coniuge dell\u0027adottato con\nla conseguenza che l\u0027adozione non era limitata solo ai minorenni\nmaggiori di anni diciotto ma che le disposizioni ex artt. 207 e segg.\navevano la funzione di specificare che anche i minori potessero\nessere adottati con la specificazione che l\u0027eta\u0027 per contrarre\nmatrimonio era fissata all\u0027epoca a quindici anni). \n La breve ricostruzione storica e\u0027 utile a veicolare -\npreliminarmente - l\u0027ermeneusi dalla disciplina dell\u0027adozione\nattraverso un criterio interpretativo che tenga conto delle origini\nstoriche dell\u0027istituto. \n L\u0027adozione pertanto originariamente non prevedeva un taglio netto\n- come il nostro ordinamento - tra adozione del maggiorenne e\nadozione del minorenne, ma condivideva una ricostruzione\ninterpretativa che - pur non disconoscendo la funzione di\nperpetuazione della discendenza al fine di conservare il patrimonio e\nil cognome dell\u0027adottante - nondimeno conosceva una funzione di\nistituto per la cura degli aspetti strettamenti personalistici e\nanche con finalita\u0027 umanitarie. \n Questo Tribunale ritiene - al fine di contenere il dato\nmotivazionale della ritenuta illegittimita\u0027 costituzionale della\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. - non utile soffermarsi sulla\nlegge 5 giugno 1967 n. 431 che introdusse - articoli 314/1 - 314/28\nc.c. - l\u0027adozione speciale a favore di minori dichiarati in stato di\nadottabilita\u0027 e poi abrogata a fronte della riforma operata con legge\n4 maggio 1983 n. 184 e modificata legge 28 marzo 2001 n. 149 se non\nal fine di rilevare il dato che la giurisprudenza ha ritenuto la\ndiversita\u0027 dell\u0027adozione del minorenne rispetto a quella del\nmaggiorenne. \n Il Collegio non ignora che la giurisprudenza costituzionale ha\nrilevato che «L\u0027organica disciplina della adozione dei minori,\ndettata dalla legge n. 184 del 1983, ha come essenziale e dominante\nobiettivo - in conformita\u0027 alle convenzioni internazionali volte a\ndisciplinare e proteggere in modo specifico i minori (si veda in\nproposito la Convenzione di Strasburgo sulla loro adozione,\nratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357) - l\u0027interesse\ndei minori stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel\nquale si possa sviluppare la loro personalita\u0027, godendo di un\nequilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento\nidonei genitori adottivi. Coessenziali all\u0027adozione dei minori sono\nl\u0027inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza ed il rapporto\ncon i genitori adottivi, i quali assumono la responsabilita\u0027\neducativa dei minori adottati. Ne deriva l\u0027attribuzione ad essi delle\npotesta\u0027 e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori\nnei confronti dei figli, anche quando, come nella adozione in casi\nparticolari (art. 48 della legge n. 184 del 1983), il minore non\nsempre versi in stato di abbandono e non cessino del tutto i rapporti\ncon i genitori di origine. In questo contesto, che implica di\nnecessita\u0027 il pieno inserimento del minore nella comunita\u0027 familiare\nadottiva, si colloca l\u0027obbligo dell\u0027adottante di mantenere, istruire\ned educare l\u0027adottato, in conformita\u0027 a quanto prescritto dall\u0027art.\n147 del c.c.per i figli nati nel matrimonio (art. 48 della legge n.\n184 del 1983). La specialita\u0027 di questa disciplina legislativa\nrisponde alla specificita\u0027 delle esigenze di protezione del minore.\nIn funzione dell\u0027interesse di quest\u0027ultimo il provvedimento di\nadozione e\u0027 circondato di particolari cautele ed e\u0027 pronunciato\nall\u0027esito di un procedimento che implica un incisivo controllo del\nTribunale per i minorenni, volto a verificare, al di la\u0027 della\nvolonta\u0027 delle parti interessate, se l\u0027adozione realizza il\npreminente interesse del minore» e che «L\u0027adozione di persone\nmaggiori di eta\u0027 si caratterizza in modo ben diverso da come in\nprecedenza delineato. Essa non implica necessariamente l\u0027instaurarsi\no il permanere della convivenza familiare, non determina la\nsoggezione alla potesta\u0027 dei genitori adottivi, ne\u0027 impone\nall\u0027adottante l\u0027obbligo di mantenere, istruire ed educare l\u0027adottato.\nInoltre l\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 e\u0027 essenzialmente\ndeterminata dal consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottanda, giacche\u0027 il\ncontrollo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano\nl\u0027adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di\nvalutare se l\u0027adozione «conviene» all\u0027adottanda (art. 312 del codice\ncivile). Nell\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 al giudice non e\u0027\nattribuito alcun discrezionale apprezzamento dell\u0027interesse della\npersona dell\u0027adottanda; ne\u0027 possono essere effettuati quegli incisivi\ncontrolli previsti per l\u0027adozione di minori, che significativamente\nrispecchiano la diversita\u0027 di presupposti e di finalita\u0027 dei due\nistituti» (Corte Cost., sentenza 8 marzo 1993 n. 89). \n L\u0027approdo richiamato ritenne - all\u0027epoca - che fosse coerente con\nil sistema - a fronte della diversita\u0027 tra adozione del minorenne e\ndel maggiorenne - consentire la derogabilita\u0027 dei divieti di adozioni\nconcernenti di eta\u0027 solo per l\u0027adozione del minorenne secondo la\ndisciplina della disposizione ex art. 44 legge 184 del 1983 dopo la\nparziale dichiarazione di incostituzionalita\u0027 nella parte che non\nconsentiva al giudice di ridurre l\u0027intervallo temporale per\nl\u0027adozione in presenza di «validi motivi» per la realizzazione\ndell\u0027unita\u0027 familiare (Corte Cost., sentenza 2 febbraio 1990 n. 44;\ncfr. per la deroga ai limiti temporali Corte Cost. 18 marzo 1992 n.\n148). \n Nondimeno, la linea ermeneutica tracciata da Corte Cost. 89 del\n1993 risulta si\u0027 condivisa dal recente orientamento della\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 - che ha ritenuto non dover sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale - ma ha rilevato che\nl\u0027adozione «nell\u0027accezione e configurazione sociologica assunta\ndall\u0027istituto negli ultimi decenni, in cui - come e\u0027 indiscusso sia\nin dottrina che nella giurisprudenza - ha perso la sua originaria\nconnotazione diretta ad assicurare all\u0027adottante la continuita\u0027 della\nsua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di\nriconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed\nidentitaria, nonche\u0027 di una storia personale, di adottante e\nadottando, con la finalita\u0027 di strumento volto a consentire la\nformazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra\nloro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza,\nl\u0027istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a\ntutelare l\u0027adottante per assumere una valenza solidaristica che,\nseppure distinta da quella inerente all\u0027adozione di minori, non e\u0027\nimmeritevole di tutela. In tale mutato contesto sociale, il suddetto\nlimite di (Omissis) anni appare un ostacolo rilevante ed\ningiustificato all\u0027adozione dei maggiorenni, un\u0027indebita ed\nanacronistica ingerenza dello Stato nell\u0027assetto familiare in\ncontrasto con l\u0027art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione piu\u0027\nampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e\nprivata. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell\u0027Uomo ha piu\u0027\nvolte affermato che, al di la\u0027 della protezione contro le ingerenze\narbitrarie, l\u0027art. 8, pone a carico dello Stato degli obblighi\npositivi dl rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo,\nladdove e\u0027 accertata l\u0027esistenza di un legame familiare, lo Stato\ndeve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale\nlegame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015, su ricorso\nn. 52557/14)» (Cass., Sez. I civile, 3 aprile 2020 n. 7667). \n La decisione di legittimita\u0027 risulta fondamentale perche\u0027 a\nfronte della riconosciuta natura dell\u0027adozione di maggiorenne di\nistituto diretto a completare e tutelare la vita privata e familiare\ndella persona - ex art. 8 Carta EDU - la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto legittimo il superamento del limite d\u0027eta\u0027\nex art. 291 c.c. all\u0027adozione da parte del giudice al fine di\ntutelare situazioni familiari consolidatesi nel tempo. \n Questo Tribunale ritiene che il tracciato evolutivo dell\u0027adozione\ne - in particolare - dell\u0027adozione del maggiorenne ora data sia stata\nrecepita anche dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 con la sentenza del 18 gennaio 2024 n. 5. \n Preme a questo Collegio rilevare che la detta decisione ha\ninteressato la stessa disposizione oggetto della presente ordinanza,\nossia la disposizione ex art. 291, I co., c.c. che pone i divieti e/\no limitazioni per l\u0027adozione del maggiorenne che si richiama: \n «l\u0027adozione e\u0027 permessa alle persone che non hanno discendenti,\nche hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di diciotto\nanni l\u0027eta\u0027 di coloro che intendono adottare». \n La Corte ha affrontato preliminarmente la questione se la\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. potesse essere oggetto di\ninterpretazione costituzionalmente orientata a fronte del fatto che\nil giudice remittente ritenne non condivisibile la richiamata\ndecisione 3 aprile 2020 n. 7667 limitatamente alla ritenuta\npossibilita\u0027 di interpretare detto divieto in modo costituzionalmente\norientato. \n La Corte ha quindi ritenuto che «Deve, al riguardo,\npreliminarmente darsi atto che correttamente il giudice a quo ha\nescluso la possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata della disposizione censurata, cosi\u0027 sottoponendo allo\nscrutinio di questa Corte il proprio dubbio. Secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, infatti, «l\u0027onere di interpretazione\nconforme viene meno, lasciando il passo all\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027, allorche\u0027 il giudice rimettente sostenga, come nel\ncaso di specie, che il tenore letterale della disposizione non\nconsenta tale interpretazione» (sentenza n. 104 del 2023; nello\nstesso senso, sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020 e n. 232 del\n2013). Nella specie, la formula perentoria del primo comma dell\u0027art.\n291 codice civile, nella parte in cui legittima l\u0027adozione dei\nmaggiorenni ai richiedenti che «superano di almeno diciotto anni\nl\u0027eta\u0027 di coloro che essi intendono adottare», integra all\u0027evidenza\ndetto limite all\u0027onere di interpretazione conforme». \n Peraltro, la Corte ha anche rilevato che «Questa Corte ha\nripetutamente affermato che l\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale risulta condizionata non tanto\ndall\u0027esistenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata,\nquanto dalla presenza nell\u0027ordinamento di una o piu\u0027 soluzioni\ncostituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo\ncoerentemente con la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis,\nsentenze n. 221 del 2023, n. 252 e n. 224 del 2020). Solo «se manca\nuna soluzione costituzionalmente adeguata o se «il superamento dei\nprospettati dubbi di legittimita\u0027 costituzionale esige un intervento\ndi sistema del legislatore» (sentenza n. 47 del 2023), allora la\nquestione e\u0027 inammissibile» (sentenza n. 221 del 2023, che cita, in\ntermini, le sentenze n. 202, n. 143, n. 100 e n. 1 del 2022, n. 151,\nn. 59, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 80 e n. 47 del 2020)». \n La Corte ha quindi ritenuto che «La censura relativa alla\nviolazione dell\u0027art. 2 Cost. e\u0027 fondata. Induce alla rimeditazione\ndell\u0027illustrato orientamento della giurisprudenza costituzionale -\nperaltro sviluppatosi essenzialmente sul solo tema delle differenze\ndi struttura, funzione ed effetti tra l\u0027adozione del maggiorenne e\nquella del minore in casi particolari - la descritta linea evolutiva\ndella stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di\nlegittimita\u0027 in relazione anche alla mutata configurazione\nsociologica dell\u0027adozione del maggiorenne, sottolineata dal giudice a\nquo. In siffatto quadro complessivo, in cui l\u0027istituto ha da ultimo\nassunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove\nformazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive,\nil giudice a quo - senza contestare il significato sotteso alla\ngenerale previsione di un tendenziale divario di eta\u0027 tra adottante e\nadottato - correttamente si duole dell\u0027automatismo del meccanismo\nche, nella sua fissita\u0027, che prescinde completamente\ndall\u0027apprezzamento della esiguita\u0027 dello scostamento rispetto alla\ndifferenza minima di eta\u0027 prescritta, sacrifica aprioristicamente il\ndiritto alla identita\u0027 della persona. 6.2. L\u0027adozione di persone\nmaggiori di eta\u0027 non persegue piu\u0027, e soltanto, per come vive\nattualmente nell\u0027ordinamento, la funzione tradizionale di\ntrasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate\na riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e\nalle successioni, ma e\u0027 divenuto uno strumento duttile e sensibile\nalle sollecitazioni della societa\u0027, in cui assumono crescente\nrilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.\nL\u0027istituto - suggellando sovente l\u0027effettiva e definitiva coincidenza\ntra situazione di fatto e status - formalizza legami\naffettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti\nal riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell\u0027identita\u0027\ndell\u0027individuo». \n Pertanto, la Corte ha rilevato che «L\u0027attuale conformazione\ndell\u0027istituto rende, anche in questo caso, «palese l\u0027irragionevolezza\ndi una regola priva di un margine di flessibilita\u0027» (sentenza n. 135\ndel 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata\nad entrare in frizione, nell\u0027assolutezza della previsione, con il\ndiritto costituzionale inviolabile all\u0027identita\u0027 personale. \n 7. L\u0027esigenza della temperata derogabilita\u0027 dei limiti di eta\u0027\nnell\u0027adozione ha gia\u0027 trovato ripetuta affermazione nella\ngiurisprudenza di questa Corte (vedi supra, punto 5.4.1.).\nL\u0027ordinario divario di eta\u0027 tra adottante e adottato mantiene\nintatta, del resto, la sua valenza. E\u0027 la assoluta inderogabilita\u0027 di\nesso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali.\nIl punto di equilibrio e\u0027 nell\u0027accertamento rimesso al giudice (come\nprevisto, in tema di assensi, dall\u0027art. 297, secondo comma, codice\ncivile), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi\ncoinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalita\u0027\ndell\u0027istituto, provvedera\u0027 ad apprezzare se esistano motivi\nmeritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione\ndi quel divario risulti esigua. Non e\u0027 necessario che la nozione di\nesiguita\u0027 sia ulteriormente definita tramite l\u0027indicazione di criteri\npiu\u0027 specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i\nsingoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere\nderogato. Essa rappresenta una clausola generale, e/te richiama la\nnecessita\u0027 di conservare una ragionevole imitazione del divario\nesistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza e\u0027\ndestinata ad affievolirsi via via che aumenta l\u0027eta\u0027 dell\u0027adottato.\n8. L\u0027art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere pertanto dichiarato\ncostituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l\u0027adozione del\nmaggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua\ndifferenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l\u0027intervallo di\neta\u0027 di diciotto anni fra adottante e adottando». \n Peraltro, questo Tribunale richiama - quale ritenuto utile\nprecedente per il tertium comparationis per censurare l\u0027automatismo\ndel divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia discendenti minori\nla decisione della Corte costituzionale con la quale e\u0027 stata\ndichiarata l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione ex art. 569\ncodice penale «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna\npronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di\nstato, previsto dall\u0027art. 567, secondo comma, del codice penale,\nconsegua di diritto la perdita della potesta\u0027 genitoriale, cosi\u0027\nprecludendo al giudice ogni possibilita\u0027 di valutazione\ndell\u0027interesse del minore nel caso concreto» (Corte Cost., sentenza\n23 febbraio 2012 n. 31). \n La disposizione comportava automaticamente la pena accessoria\ndella sospensione della responsabilita\u0027 genitoriale per coloro che\nfossero stati condannati per uno dei delitti previsti dalle\ndisposizioni ex articoli 566 e segg. c.p. \n L\u0027approdo ermeneutico della Corte costituzionale ha rilevato che\nla sanzione automatica fosse una eccessiva ingerenza del potere dello\nStato nei rapporti privati e familiari posto che l\u0027automatismo\nimpediva\u0027 di valutare il caso concreto in quanto i delitti cui\naccedeva non recavano in se\u0027 l\u0027inidoneita\u0027 del soggetto all\u0027esercizio\ndel ruolo genitoriale. \n Questo Tribunale ritiene che pena e divieto siano limiti alla\nsfera del privato e che per essere legittimi devono anche essere\nproporzionali all\u0027interesse che sono diretti a tutelare. \n Ritiene il Collegio che il divieto di adottare a chi abbia\ndiscendenti abbia l\u0027origine nella tutela della trasmissione del\npatrimonio ai discendenti legittimi e legittimati - impedendo la\ndispersione del patrimonio familiare - e quale strumento rafforzativo\nil divieto di legittimare figli naturali quale afflato di un\u0027epoca\nche teneva in grande considerazione la presenza della discendenza\nlegittima e che faceva quindi da sfondo a un\u0027opinione dottrinaria e\nstorica di ostilita\u0027 all\u0027adozione, per quanto la costruzione e la\nconservazione dell\u0027adozione sia stata realizzata attraverso\nl\u0027opionione liberal - illuministica di coloro che ne hanno\nevidenziato la finalita\u0027 umanitaria. \n Questo Tribunale ritiene che il giudice investito della domanda\ndi adozione del maggiorenne da parte di chi abbia discendenti minori\ndebba poter modulare la finalita\u0027 della conservazione del patrimonio\nfamiliare con la tutela dei legami familiari e affettivi e che detta\nmodulazione e\u0027 - allo stato - impedito dalla perentorieta\u0027 del\ndivieto posto dalla disposizione ex art. 291, I co., c.c. \n L\u0027origine del divieto per un verso delinea anche l\u0027assenza di\npoter conservare detto divieto sulla base dell\u0027inidoneita\u0027 del\ndiscendente minore a esprimere un consenso proprio per la sua\nincapacita\u0027, posto che detta situazione risulta obliterabile con la\nsola attesa del decorso del tempo - in attesa del raggiungimento\ndella maggiore eta\u0027 - e in quanto volonta\u0027 veicolabile attraverso un\nsoggetto esterno e indipendente dai soggetti coinvolti quale un\ncuratore speciale. \n Ritiene quindi il Collegio che il divieto di adottare il\nmaggiorenne in presenza di discendenti minori e\u0027 compatibile se\ninterpretato quale misura di protezione del minore da eventuali\npregiudizi derivanti dall\u0027adozione ma che risulta nondimeno\nillegittimo nella sua portata automatica che preclude ogni\nvalutazione caso per caso da parte del Giudice. \n Ne discende che la portata automatica del divieto di adottare il\nmaggiorenne a chi abbia discendenti minori in ragione della\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. e\u0027 incompatibile con le\ndisposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e art. 8 Carta EDU in\nriferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiali, cosi\nprovvede: \n Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dalla\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. nella parte che prevede che\n«l\u0027adozione e\u0027 permessa alle persone che non hanno discendenti» -\ncome interpretata all\u0027esito della sentenza n. 577 del 1988 e della\nsentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale - nella parte in\ncui non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai\ndiscedenti minori derivante dall\u0027adozione rimessa alla valutazione\ndel giudice a fronte dell\u0027automatismo del divieto per la violazione\ndelle disposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU in\nriferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost.; \n sospende il giudizio; \n dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della\ncancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,\ne sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della\nCamera dei deputati; \n ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del giudizio insieme con la prova\ndelle comunicazioni e notificazioni di cui al precedene capoverso. \n Cosi\u0027 deciso nella Camera di consiglio in Civitavecchia, il 13\ngennaio 2025. \n \n Il Presidente: Gelso \n \n \n Il giudice: Barzellotti","elencoNorme":[{"id":"62333","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"291","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78955","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78956","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78957","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78959","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54428","num_progressivo":"","nominativo_parte":"C. 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