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M.","altre_parti":"Centro Studi \"Rosario Livatino\", A. L.","testo_atto":"N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025\n\nOrdinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Milano nel\nprocedimento civile promosso da G. M. e A. L.. \n \nAdozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Unioni civili -\n Divieto di adozione da parte di piu\u0027 persone, salvo che i due\n adottanti siano marito e moglie - Omessa estensione della deroga\n alle parti dell\u0027unione civile. \n- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili\n tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art.\n 1, comma 20, in combinato disposto con l\u0027art. 294, secondo comma,\n del codice civile. \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO \n Prima civile \n \n Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei\nseguenti magistrati: \n dott. Anna Bellesi, Presidente; \n dott. Nicola Di Plotti, giudice; \n dott. Serena Nicotra, giudice relatore. \n Nel procedimento iscritto al n. r.g. 4346/2024 promosso da: \n G.M. (C.F. ...) A.L. (C.F. ...) con il patrocinio dell\u0027avv.\nAlampi Marco, ricorrenti; \n Nei confronti di G.M. (C.F. ...) con il patrocinio dell\u0027avv.\nAlampi Marco. \n Ha emesso la seguente ordinanza. \n Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 291 e 311 del codice\ncivile, G.M., nato a ... il ..., e A.L., nato a ... il ..., hanno\ndomandato a questo Tribunale di poter adottare G.R.M., nata a ... il\n... . \n I ricorrenti hanno allegato: di essersi uniti civilmente a ... in\ndata ..., in seguito ad una relazione affettiva di oltre trenta anni;\ndi essere entrambi molto legati a G.R.M., figlia della sorella del\nricorrente G.M.; di essere entrambi stati vicini a G. da quando e\u0027\nnata, presenziando fuori dalla sala parto il giorno della sua venuta\nal mondo; di avere condiviso con la madre di G. le scelte piu\u0027\nimportanti relative alla sua crescita, dalla scuola, al tempo libero,\nallo sport ed alle amicizie, e di avere sempre contribuito\naffettivamente ed economicamente alla crescita dell\u0027adottanda. \n I ricorrenti hanno quindi esposto di considerare G. proprio come\nuna figlia e la scelta della adozione come la continuazione naturale\ndi quello che e\u0027 stato il rapporto con lei. \n Sotto il profilo giuridico, i ricorrenti hanno richiamato la\nsentenza n. 1/2020 emessa dal Tribunale di Rieti che ha pronunciato\nl\u0027adozione di un maggiorenne da parte di una coppia di persone dello\nstesso sesso unite civilmente, ritenendo che a cio\u0027 non osti il\ndisposto di cui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui\n«nessuno puo\u0027 essere adottato da piu\u0027 di una persona, salvo che i due\nadottanti siano marito e moglie», ne\u0027 le previsioni contenute nel\ncomma 20, legge n. 76/2016 sulle unioni civili. \n In particolare, secondo il ragionamento dei giudici, la ratio del\ndivieto di cui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile e\u0027 quella di\nimpedire la creazione di status personali tra loro confliggenti e\ntale rischio doveva ritenersi insussistente non solo nel caso\ndisciplinato dalla citata norma di adozione da parte di due coniugi,\nma altresi\u0027 in presenza di soggetti tra loro uniti civilmente. \n Inoltre, il comma 20 dell\u0027art. 1 della legge n. 76/2016, nel\nprevedere «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di\nadozione delle norme vigenti», e\u0027 stato interpretato come meramente\nindicativo del permanere della operativita\u0027 del disposto dell\u0027art.\n294 del codice civile, sicche\u0027, una volta interpretato tale articolo\nnel senso sopra indicato, risulterebbe ammissibile l\u0027adozione anche\nda parte della coppia unita civilmente. \n I ricorrenti hanno quindi chiesto, in via principale,\npronunciarsi l\u0027adozione di G.R.M. da parte di entrambi; in subordine,\nle parti hanno chiesto di pronunciare l\u0027adozione soltanto in capo a\nL.A. \n Nel corso del giudizio, sono stati sentiti gli adottanti, che\nhanno entrambi confermato il loro consenso all\u0027adozione di G.R.M.,\nnonche\u0027 l\u0027adottanda che ha manifesto il suo consenso ad essere\nadottata sia dallo zio G.M., sia da A.L., rappresentando di avere\ninstaurato un forte vincolo affettivo con entrambi. \n E\u0027 stato poi manifestato l\u0027assenso all\u0027adozione da parte della\nmadre biologica dell\u0027adottanda. \n All\u0027esito dell\u0027audizione delle parti, il giudice delegato ha\nrimesso la causa al Collegio per la decisione. \n Con successiva ordinanza il Collegio ha rimesso le parti davanti\nal giudice istruttore in relazione alla domanda principale e sono\nstati assegnati alle parti i termini per il deposito di note, anche\nin relazione all\u0027eventuale possibilita\u0027 di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale in relazione alla previsione degli\narticoli 294 e 1, comma 20 della legge n. 76/2016. \n Questo tribunale, investito della decisione in ordine alla\ndomanda principale dei ricorrenti di adozione di M.G.R., ritenendo\ntale domanda fondata, reputa che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale del combinato disposto dell\u0027art. 1, comma 20, legge 20\nmaggio 2016, n. 76 e dell\u0027art. 294, comma 2 del codice civile, nella\nparte in cui non estende alle parti dell\u0027unione civile la\npossibilita\u0027 di derogare al generale divieto di adozione da parte di\npiu\u0027 persone, cosi\u0027 come previsto per i coniugi, per contrasto con\ngli articoli 2, 3, 10 e 117 Cost., in relazione all\u0027art. 8 della\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali, sia rilevante e non manifestamente infondata\nper i motivi che seguono. \n1. Sulla rilevanza della questione. \n L \u0027art. 294, comma 2 del codice civile prevede testualmente:\n«Nessuno puo\u0027 essere adottato da piu\u0027 di una persona, salvo che i due\nadottanti siano marito e moglie». \n Nell\u0027ambito della disciplina delle unioni civili di cui alla\nlegge n. 76 del 2016 vengono in rilievo le seguenti disposizioni: \n a) art. 1, comma 19: «all\u0027unione civile tra persone dello\nstesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del\nlibro primo del codice civile nonche\u0027 gli articoli 116, primo comma,\n146, 2467, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile». \n b) art. 1, comma 20: «Al solo fine di assicurare\nl\u0027effettivita\u0027 della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli\nobblighi derivanti dall\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso,\nle disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni\ncontenenti le parole \"coniuge\", \"coniugi\" o termini equivalenti,\novunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei\nregolamenti nonche\u0027 negli atti amministrativi e nei contratti\ncollettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell\u0027unione\ncivile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al\nperiodo precedente non si applica alle norme del codice civile non\nrichiamate espressamente nella presente legge, nonche\u0027 alle\ndisposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo\nquanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme\nvigenti»; \n c) art. 1, comma 21: «alle parti dell\u0027unione civile tra\npersone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal\ncapo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal\ncapo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile». \n In base a tale quadro normativo, le disposizioni in tema di\nadozione di persone maggiorenni non rientrano tra quelle per cui\nl\u0027art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l\u0027equiparazione\ndelle parti dell\u0027unione civile ai coniugi, mancando il requisito\ndell\u0027espresso richiamo. Al contempo, la previsione contenuta nel\ncitato comma, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in\nmateria di adozione dalle norme vigenti, implica il rimanere fermo\ncitato divieto di cui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile, che\nimpedisce l\u0027adozione di un soggetto da piu\u0027 persone salvo che non\nsiano marito e moglie. \n Poiche\u0027 la domanda principale svolta dai ricorrenti G.M. e A.L.,\nquali membri di un\u0027unione civile, e\u0027 quella di adottare entrambi\nG.R.M., e data la sussistenza di tutte le altre condizioni previste\ndall\u0027art. 291 del codice civile, l\u0027unico motivo ostativo e\u0027 per\nl\u0027appunto costituito dalla citata disciplina. \n2. Sulla non manifesta infondatezza della questione. \n Le disposizioni normative sopra delineate non consentono di\nritenere che, differentemente da quanto avviene per due persone\nlegate da vincolo di matrimonio, due persone unite civilmente possano\nadottare una stessa persona maggiorenne, data la sussistenza del\ndivieto previsto dall\u0027art. 294, comma 2 del codice civile,\nconsiderato che tale norma non rientra tra quelle richiamate nella\nlegge n. 76/2016 ai fini dell\u0027applicazione alle parti dell\u0027unione\ncivili di quegli articoli contenenti le parole coniugi o equivalenti.\nInoltre, il rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in tema di\nadozione di cui al comma 20 dell\u0027art. 1 della legge n. 76/2016 si\nreputa indicativo della volonta\u0027 del legislatore di escludere\nl\u0027estensione alle parti dell\u0027unione civile della facolta\u0027 di adozione\nconcessa ai soli coniugi dall\u0027art. 294, comma 2 del codice civile. \n Ritiene il tribunale che tale esclusione configuri una violazione\ndegli articoli 2 e 3 della Costituzione oltre che dell\u0027art. 117 Cost.\ncon riferimento all\u0027art. 8 CEDU, in quanto introduce una\ningiustificata disparita\u0027 di trattamento in situazioni analoghe - dal\nmatrimonio all\u0027unione civile ma non viceversa - ed una ingiustificata\nlimitazione alla liberta\u0027 fondamentale dell\u0027individuo per i motivi di\nseguito esposti. \na) Violazione art. 3 della Costituzione. \n La disciplina contenuta nella legge n. 76/2016 mostra come\nl\u0027unione civile, analogamente a quanto avviene per il matrimonio, sia\nfonte della creazione di un unico status personale. \n Al riguardo si richiamano le seguenti norme della citata legge: \n art. 1, comma 8: «la parte puo\u0027 in qualunque tempo impugnare\nil matrimonio o l\u0027unione civile dell\u0027altra parte. Se si oppone la\nnullita\u0027 della prima unione civile, tale questione deve essere\npreventivamente giudicata»; \n art. 1, comma 10: «mediante dichiarazione all\u0027ufficiale di\nstato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata\ndell\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune\nscegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo\u0027 anteporre o posporre\nal cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone\ndichiarazione all\u0027ufficiale di stato civile»; \n art. 1, comma 11: «con la costituzione dell\u0027unione civile tra\npersone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e\nassumono i medesimi doveri; dall\u0027unione civile deriva l\u0027obbligo\nreciproco all\u0027assistenza morale e materiale e alla coabitazione.\nEntrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie\nsostanze e alla propria capacita\u0027 di lavoro professionale e\ncasalingo, a contribuire ai bisogni comuni»; \n art. 1, comma 12: «le parti concordano tra loro l\u0027indirizzo\ndella vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle\nparti spetta il potere di attuare l\u0027indirizzo concordato»; \n art. 1, comma 23: «l\u0027unione civile si scioglie altresi\u0027 nei\ncasi previsti dall\u0027art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d)\ned e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898»; \n art. 1, comma 24: «l\u0027unione civile si scioglie, inoltre,\nquando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta\u0027 di\nscioglimento dinanzi all\u0027ufficiale dello stato civile. In tale caso\nla domanda di scioglimento dell\u0027unione civile e\u0027 proposta decorsi tre\nmesi dalla data della manifestazione di volonta\u0027 di scioglimento\ndell\u0027unione». \n Tali norme evidenziano come l\u0027unione civile, nel dare vita ad un\ncomplesso articolato di diritti e doveri reciproci tra i contraenti,\ncomporti la creazione di un unico status personale, mediante\nl\u0027instaurarsi di un vincolo tra le parti dotato di una sua\nstabilita\u0027, garantito dalla previsione di particolari e formali\nmodalita\u0027 sia per la sua costituzione che per il suo scioglimento. \n Orbene, questa Corte di legittimita\u0027, nella recente sentenza n.\n66 del 2024, ha sottolineato che l\u0027istituto della unione civile e\nquello del matrimonio rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati\nda differenti panorami normativi, che mettono in rilievo come il\nvincolo derivante dalla unione civile produca effetti simili, ma non\ndel tutto coincidenti e in parte di estensione ridotta rispetto a\nquelli nascenti dal matrimonio. \n Alla stregua di cio\u0027 si e\u0027 quindi ritenuta non fondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata dal giudice\nremittente dell\u0027art. 1, comma 26 della legge n. 76/2016 sotto il\nparametro della violazione dell\u0027art. 3, non ravvisandosi una\ningiustificata disparita\u0027 di trattamento per la obiettiva\neterogeneita\u0027 delle situazioni a confronto. \n Tuttavia, proprio con riferimento alla specifica fattispecie in\nrilievo, la disciplina normativa sopra richiamata porta a ritenere\nche anche l\u0027unione civile, come il matrimonio, determini la creazione\ndi un unico status personale. \n In questa prospettiva, consentire anche alle parti dell\u0027unione\ncivile di potere adottare la stessa persona maggiore di eta\u0027 non\ndeterminerebbe la frustrazione della ratio del secondo comma\ndell\u0027art. 294 del codice civile, individuata nella esigenza di\nevitare il sovrapporsi di plurimi stati personali, piu\u0027 che nella cd\n«imitatio naturae», considerata la peculiarita\u0027 di tale istituto, che\nconsente l\u0027instaurazione di un rapporto adottivo anche quando\nl\u0027adottando faccia gia\u0027 parte del proprio nucleo familiare\noriginario. \n Considerato quindi lo scopo di tale divieto ed il fatto che\nl\u0027unione civile, analogamente al matrimonio, e\u0027 istitutiva di un\nunico stato personale, e\u0027 prospettabile la irragionevolezza nel\ndifferenziare le due situazioni in relazione a tale aspetto. \n Ulteriore profilo di irragionevolezza di detta differenziazione\nsi trae anche dalla constatazione del fatto che la ratio\ndell\u0027adozione di maggiorenni non e\u0027 piu\u0027 soltanto quella originaria\ndi tutelare la volonta\u0027 dell\u0027adottante di crearsi una discendenza, ma\nanche quella di tutelare rapporti affettivi ormai consolidatisi tra\nsoggetti maggiorenni. \n Si fa in particolare riferimento alle riflessioni avviate dalla\ngiurisprudenza della Corte di cassazione sulla regola prevista\ndall\u0027art. 291 del codice civile, in base alla quale tra adottante ed\nadottando deve sussistere una differenza di eta\u0027 pari a diciotto\nanni, che hanno portato all\u0027approfondimento dello scopo di tale\ndisposizione, nell\u0027ottica di una progressiva sempre maggiore\nvalorizzazione del principio della unita\u0027 famigliare, riconosciuto\nsia dall\u0027art. 8 CEDU sia dagli articoli 2, 29 e 30 della\nCostituzione, e ad affermare la superabilita\u0027 di tale requisito\nqualora specifica situazione del caso concreto evidenziasse un solido\nlegame famigliare e il mantenimento del limite dei diciotto anni di\ndifferenza costituisse un vero e proprio ostacolo alla realizzazione\ndel valore etico sociale dell\u0027unita\u0027 familiare. \n Nella sentenza n. 7667 del 2020, la Corte di cassazione ha, in\nparticolare, evidenziato: «La norma dell\u0027art. 291 del codice civile,\nnel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante ed\nadottato appare una evidente ingiusta limitazione e compressione\ndell\u0027istituto dell\u0027adozione di maggiorenni, nell\u0027accezione e\nconfigurazione sociologica assunta dall\u0027istituto negli ultimi\ndecenni, in cui - come e\u0027 indiscusso sia in dottrina che nella\ngiurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione diretta ad\nassicurare all\u0027adottante la continuita\u0027 della sua casata e del suo\npatrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di\nuna relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche\u0027 di una\nstoria personale, di adottante e adottando, con la finalita\u0027 di\nstrumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti\nche, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli\npersonali, morali e civili. In sostanza, l\u0027istituto ha perso la sua\noriginaria natura di strumento volto a tutelare l\u0027adottante per\nassumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella\ninerente all\u0027adozione di minori, non e\u0027 immeritevole di tutela. In\ntale mutato contesto sociale, il suddetto limite di diciotto anni\nappare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all\u0027adozione dei\nmaggiorenni, un\u0027indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato\nnell\u0027assetto familiare in contrasto con l\u0027art. 8 CEDU, interpretato\nnella sua accezione piu\u0027 ampia riguardo ai principi del rispetto\ndella vita familiare e privata. Infatti, la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo ha piu\u0027 volte affermato che, al di la\u0027 della protezione\ncontro le ingerenze arbitrarie, l\u0027art. 8 pone a carico dello Stato\ndegli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare.\nIn tal modo, laddove e\u0027 accertata l\u0027esistenza di un legame familiare,\nlo Stato deve In linea di principio agire in modo tale da permettere\na tale legame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015, su\nricorso n. 52557/14). \n Tali considerazioni hanno quindi portato la Corte di cassazione\nad operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art.\n291 del codice civile con gli articoli 2 e 3 della Costituzione ed a\nritenere, quindi, superabile il divario di diciotto anni di eta\u0027 in\ntutti quei casi in cui cio\u0027 possa impedire all\u0027adottato di esercitare\nappieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale\nnucleo familiare sulla base di una formazione sociale di fatto\nconsolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non\ndissimile da quella connotante la famiglia fondata sul matrimonio. \n A tale orientamento ha fatto poi seguito la pronuncia n. 5 del 18\ngennaio 2024 della Corte costituzionale, che ha per l\u0027appunto\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 291, comma 1 del\ncodice civile nella parte in cui, per l\u0027adozione del maggiorenne, non\nconsente al giudice di ridurre, nel caso di esigua differenza e\nsempre che sussistano motivi meritevoli, l\u0027intervallo di eta\u0027 di\ndiciotto anni fra adottante e adottando. \n In tale pronuncia il giudice delle leggi ha osservato come\nl\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 non persegua piu\u0027 e soltanto\nla funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del\npatrimonio, ma sia divenuto uno strumento in cui assumono crescente\nrilevanza i profili personalistici accanto a quelli patrimoniali,\nfunzionale a formalizzare legami affettivo-solidaristici\nrappresentativi dell\u0027identita\u0027 dell\u0027individuo. \n Pertanto, anche in rapporto a tale diversa ed importante\nfunzione, in presenza di una formazione sociale consolidatasi nel\ntempo, riconosciuta e tutelata dal legislatore, e a fronte\ndell\u0027accertamento della ricorrenza di una situazione di affectio che\ncoinvolge l\u0027adottando ed entrambi i membri dell\u0027unione civile, come\nnel caso in esame, la limitazione della possibilita\u0027 di adozione da\nparte di uno solo dei membri di tale sodalizio si reputa comportare\nuna limitazione eccessiva, e come tale irragionevole, rispetto allo\nscopo percepito, cosi\u0027 da porsi in contrasto con l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \nb) Violazione dell\u0027art. 2 della Costituzione. \n La richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e della\nCorte costituzionale ha piu\u0027 volte ribadito come l\u0027istituto\ndell\u0027adozione del maggiorenne configuri una espressione del diritto\nall\u0027identita\u0027 della persona tutelato dall\u0027art. 2 della Costituzione. \n In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato come tale\nistituto abbia assunto la funzione di riconoscimento giuridico di una\nrelazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche\u0027 di una storia\npersonale, di adottante e adottando, con la finalita\u0027 di strumento\nvolto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur\nmaggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali\ne civili (Cass. civ., n. 7667/2020). \n Il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 5 del 2024, dopo avere\nripercorso l\u0027evoluzione dell\u0027istituto attraverso le vare pronunce di\nincostituzionalita\u0027 adottare nel tempo, ha espressamente affermato\nche l\u0027istituto formalizza legami affettivo-solidaristici consolidati\nnel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico e, come tali,\nrappresentativi dell\u0027identita\u0027 dell\u0027individuo, precisando,\ntestualmente che «la valorizzazione di una storia affettiva, per la\nparte in cui ha gia\u0027 trovato solida espressione sociale, riflette\nl\u0027esistenza di un maturato percorso di identita\u0027 personale, che non\npuo\u0027 essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la\nviolazione dell\u0027art. 2 Cost.». \n Al contempo, si e\u0027 riconosciuto che l\u0027unione civile costituisce\nuna formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria\npersonalita\u0027, connotata da una natura solidaristica non dissimile da\nquella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e\nmateriale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della\npersona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i\nconnessi diritti e doveri. \n Occorre poi considerare le fonti sovranazionali, e, in\nparticolare, l\u0027art. 8 CEDU in tema di tutela dei valori della vita\nprivata e familiare e la giurisprudenza di tale Corte europea, che ha\nricordato come tale norma, pur se volta a proteggere gli individui da\ningerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare,\nin alcune circostanze puo\u0027 imporre allo Stato di adottare misure\npositive per assicurare il rispetto dei diritti tutelati da detta\nnorma e quindi tali da consentire al legame di avere pieno sviluppo\n(cfr. Corte e.d.u. ... e altri c. Italia, 21 luglio 2015). \n In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e\u0027 quindi\nprospettabile il contrasto tra il divieto di cui all\u0027art. 294 del\ncodice civile e l\u0027art. 2 della Costituzione, oltre rispetto agli\narticoli 10 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione alla\nviolazione dell\u0027art. 8 CEDU. \n Sotto il profilo dell\u0027art. 2 Cost., la citata disciplina appare\nlesiva del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia come\nsingolo, sia come membro di una formazione sociale (l\u0027unione civile),\nin quanto impedisce all\u0027adottanda di formalizzare, attraverso\nl\u0027adozione congiunta, il legame esistente con entrambi i ricorrenti\nsin dalla sua nascita e perche\u0027 parimenti impedisce agli stessi\nricorrenti, legati da un rapporto affettivo da oltre trenta anni ed\nuniti civilmente sin dal ..., la formalizzazione del legame affettivo\ne solidaristico instaurato con l\u0027adottanda, che si e\u0027 esplicato nel\ncorso degli anni mediante l\u0027effettivo e stabile inserimento\ndell\u0027adottanda stessa nella formazione sociale costituita a seguito\ndella contratta unione civile. \n Tale aspetto e\u0027 ancor piu\u0027 apprezzabile proprio se si considera\nla struttura dell\u0027adozione di maggiorenni, che, a differenza\ndell\u0027adozione di minori, vede tra i requisiti imposti dall\u0027art. 296\ndel codice civile il consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottando. \n La ricostruzione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza e\u0027\nquella che vede nel consenso delle parti un mero presupposto del\nprovvedimento costitutivo dello status di filiazione adottiva e non\nla espressione di una determinante dimensione negoziale dell\u0027adozione\n(cfr. in tal senso Cass. civ., ordinanza n. 3462/2022), proprio alla\nluce degli ampi poteri discrezionali che la legge riserva\nall\u0027autorita\u0027 giudiziaria e che potrebbero condurre il giudice, anche\nin presenza del consenso delle parti, a non provvedere all\u0027adozione,\nin caso di ritenuta non convenienza per l\u0027adottando. \n Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui alla libera e\nconsapevole manifestazione di volonta\u0027 concorde degli adottanti e\ndell\u0027adottando, si affianchi l\u0027accertamento di un profondo e duraturo\nlegame tra le parti e l\u0027inserimento dell\u0027adottanda nella formazione\nsociale costituita dagli adottandi - che, come gia\u0027 rilevato, da\u0027\nvita ad un unico status personale - la previsione di un divieto, a\nmonte, di adozione della stessa persona da parte di entrambi i membri\ndell\u0027unione civile si risolve in una restrizione non necessaria e non\nproporzionata alla liberta\u0027 di autodeterminarsi e, quindi, di\nscegliere di costituire un rapporto adottivo tra persone maggiorenni. \n Vi e\u0027 poi la rilevata lesione del diritto all\u0027identita\u0027 personale\ndelle parti, derivante dal mancato riconoscimento della storia\npersonale ed affettiva delle parti e del vincolo che si e\u0027 creato e\nconsolidato nel tempo tra l\u0027adottanda, ed entrambi i ricorrenti, che\nha portato all\u0027inserimento della stessa nel nucleo familiare\ncostituito dai ricorrenti. \n Al contempo, l\u0027applicazione del divieto di cui all\u0027art. 294,\ncomma 2 del codice civile ai membri dell\u0027unione civile appare in\ncontrasto con l\u0027art. 8 della CEDU. \n Invero, la nozione di vita privata e familiare, richiamata da\ntale norma, e\u0027 ampia, comprendendo ogni espressione della\npersonalita\u0027 e della dignita\u0027 della persona, le relazioni\ngiuridicamente istituzionalizzate, le relazioni fondate sul dato\nbiologico, cosi\u0027 come quelle che costituiscono «famiglia» in senso\nsociale, qualora ricorra il presupposto dell\u0027effettiva esistenza di\nstretti e comprovati legami affettivi. \n Nel caso in esame, la richiesta dei ricorrenti e\u0027 quella di\nconcretizzare lo stabile rapporto di affetto e di condivisione\nvissuto da entrambi con l\u0027adottanda attraverso un riconoscimento\nformale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita\nvissuta. \n In presenza di tali requisiti e della volonta\u0027 comune delle\nparti, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 291 del codice civile, ed in\nassenza di altre condizioni ostative, la preclusione della\npossibilita\u0027 per l\u0027adottanda e per entrambi i ricorrenti, quali\nmembri dell\u0027unione civile, di ottenere tale riconoscimento si pone\nquindi, anche in contrasto con il diritto alla vita privata e\nfamiliare di cui all\u0027art. 8 CEDU, inteso come diritto a non subire\ningerenze non necessarie e non proporzionate alla liberta\u0027 di\nautodeterminarsi e a riconoscere e sviluppare, senza pregiudizio per\nalcuno, il profilo relazionale ed affettivo consolidato nel tempo. \n3. Sull\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione conforme. \n A parere del Collegio giudicante, non risultano percorribili\ninterpretazioni delle disposizioni qui censurata in senso conforme\nalle citate disposizioni della Costituzione e alle norme ad essa\ninterposte, considerato il tenore letterale delle disposizioni\nstesse. \n Invero, come gia\u0027 evidenziato nel par. 1, le disposizioni in tema\ndi adozione di persone maggiorenni non rientrano tra quelle per cui\nl\u0027art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l\u0027equiparazione\ndelle parti dell\u0027unione civile ai coniugi, mancando il requisito\ndell\u0027espresso richiamo. Al contempo, la previsione, ivi contenuta,\nsecondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in materia di\nadozione dalle norme vigenti implica la persistenza e la necessaria\napplicazione del divieto di cui all\u0027art. 294, comma 2, che impedisce\nl\u0027adozione di un soggetto da piu\u0027 persone, salvo che non siano marito\ne moglie. \n Il combinato di tali disposizioni fa, quindi, emergere una chiara\nvoluntas del legislatore di non estendere alle coppie unite\ncivilmente la deroga al divieto di cui all\u0027art. 294 del codice civile\nprevista per il solo caso in cui gli adottanti siano marito e moglie. \n4. Le statuizioni conseguenti. \n Poiche\u0027 il tribunale ritiene la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n.\n87/1953 va disposta la sospensione del giudizio e la immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Va inoltre disposta, ai sensi del citato art. 23, la trasmissione\ndegli atti del procedimento alla Corte costituzionale e la\nnotificazione da parte della cancelleria della presente ordinanza\nalle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei\nministri, mandando alla cancelleria per la comunicazione ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e\nper la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte\ncostituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il tribunale, visti gli articoli 134 Cost., 1 legge\ncostituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; \n Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,\nsolleva questione di legittimita\u0027 costituzionale in relazione al\ncombinato disposto dell\u0027art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76\ne dell\u0027art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte in cui non\nestende ai membri dell\u0027unione civile la deroga prevista al divieto di\ncui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui «nessuno puo\u0027\nessere adottato da piu\u0027 di una persona, salvo che i due adottanti\nsiano marito e moglie», per violazione degli articoli 2 e 3 della\nCostituzione, 10 e 117, comma 1 Cost. in relazione all\u0027art. 8 CEDU; \n Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale, con restituzione degli\natti al giudice procedente; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del\nConsiglio dei ministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti\ndella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la\nsuccessiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte\ncostituzionale. \n Milano, cosi\u0027 deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio\n2025 \n \n Il Presidente: Bellesi","elencoNorme":[{"id":"64031","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero_legge":"76","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"20","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"},{"id":"64030","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"294","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80416","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80417","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80418","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80419","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80420","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55204","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Centro Studi \"Rosario Livatino\"","data_costit_part":"27/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55085","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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