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L.. \n \nStraniero  -  Espulsione  amministrativa  dell\u0027imputato  straniero  -\n  Avvenuta esecuzione prima dell\u0027emissione del decreto  di  citazione\n  diretta a giudizio - Omessa previsione, nei  casi  di  decreto  che\n  dispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 cod. proc. pen., che  il\n  giudice  possa  rilevare,   anche   d\u0027ufficio,   che   l\u0027espulsione\n  dell\u0027imputato straniero e\u0027  stata  eseguita  prima  che  sia  stato\n  emesso il provvedimento che dispone il  giudizio  e  che  ricorrono\n  tutte le  condizioni  per  pronunciare  sentenza  di  non  luogo  a\n  procedere. \nIn subordine: Espulsione  amministrativa  dell\u0027imputato  straniero  -\n  Avvenuta esecuzione prima dell\u0027emissione del decreto  di  citazione\n  diretta a giudizio - Omessa previsione, nei  casi  di  decreto  che\n  dispone il giudizio ai sensi dell\u0027art.  429  cod.  proc.  pen.  per\n  reati che  di  per  se\u0027  consentirebbero  la  citazione  diretta  a\n  giudizio, che il  giudice  possa  rilevare,  anche  d\u0027ufficio,  che\n  l\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata  eseguita  prima  che\n  sia stato emesso il provvedimento che dispone  il  giudizio  e  che\n  ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo\n  a procedere. \n- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle\n  disposizioni concernenti la disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\n  sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater. \n\n\r\n(GU n. 20 del 14-05-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima Sezione penale \n \n    Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di L. G., (...), nato in ...  il  ...  elettivamente  dom.to\npresso lo studio dell\u0027avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma; difeso\nd\u0027ufficio dall\u0027avv. Rossella De Luca del Foro di Firenze; \n    Imputato del seguente reato: \n        art.  624-bis  del  codice  penale   perche\u0027   introducendosi\nmediante effrazione all\u0027interno dell\u0027appartamento sito in  viale  ...\nnr ... di proprieta\u0027 di C. V. si impossessava di una penna d\u0027oro. \n    Commesso  in  ...  tra  il  ...  ed  il  ...,  sentite  le  parti\nall\u0027udienza odierna; \n    Premesso che in ragione  del  decreto  che  dispone  il  giudizio\nemesso dal Gup di Firenze il 14 maggio 2024, pende dinanzi  a  questo\ngiudice il processo nei confronti del L. per il reato sopra indicato; \n    Premesso in particolare che: \n        con atto del 23 ottobre 2023 il pubblico ministero presso  il\nTribunale di Firenze richiedeva il rinvio a giudizio  di  L.  per  il\nreato sopra indicato; seguiva in data 1° dicembre 2023 il decreto  di\nfissazione dell\u0027udienza preliminare; \n        in data 5 dicembre 2023 il prevenuto, identificato presso  il\nCentro di permanenza  per  il  rimpatrio  di  Ponte  Galeria  (Roma),\nriceveva  la  notifica   dell\u0027avviso   di   fissazione   dell\u0027udienza\npreliminare e della richiesta di rinvio a giudizio  in  relazione  al\nreato  sopra  indicato  (verbale  della  Questura  di  Roma,  ufficio\nimmigrazione  del  5  dicembre  2023);  contestualmente  nominava  un\ndifensore di fiducia (avv. Antonino Lastoria del Foro  di  Roma,  poi\nrinunciante) ed eleggeva un domicilio per le notifiche; \n        in data 14 maggio 2024 all\u0027esito dell\u0027udienza  preliminare  -\nin cui l\u0027imputato (che aveva ricevuto la notifica a mani  dell\u0027avviso\ndi udienza e che era assistito da difensore di fiducia)  era  rimasto\nassente - il Gup emetteva il  decreto  ex  art.  429  del  codice  di\nprocedura penale, disponendo che il giudizio proseguisse  dinanzi  al\npresente giudice all\u0027udienza del 2 dicembre 2024; \n        all\u0027udienza del 2 dicembre 2024 il giudice, preso atto  della\nrinuncia (intervenuta in data 29  novembre  2024)  del  difensore  di\nfiducia avv. Antonino Lastoria,  rinviava  il  processo  al  fine  di\nconsentire l\u0027individuazione di un difensore d\u0027ufficio; poiche\u0027  nella\ncitata rinuncia  il  difensore  aveva  accennato  a  difficolta\u0027  nel\ncontattare  l\u0027assistito,  che  era  stato  espulso   dal   territorio\nitaliano, il giudice disponeva inoltre acquisirsi presso la  Questura\ndi   Roma   -   Ufficio   immigrazione   l\u0027eventuale    provvedimento\namministrativo  o  giudiziario  di  espulsione  dell\u0027imputato  e   la\ndocumentazione circa la relativa esecuzione; \n        in data 18 marzo 2025 perveniva in  cancelleria  copia  degli\natti   relativi   all\u0027intervenuta   espulsione   amministrativa   del\nprevenuto:  dagli  stessi  emerge  che  il  prevenuto   -   cittadino\nextracomunitario gia\u0027 irregolarmente presente sul territorio italiano\n- era espulso dalla Questura di  Roma  dal  territorio  nazionale  in\nforza del provvedimento del 15 novembre 2023 del Prefetto di Roma (ex\nart. 13 decreto legislativo n. 286/1998), con accompagnamento in data\n8 gennaio  2024  alla  frontiera  aerea  e  successivo  imbarco  (gli\noperanti hanno dato atto di avere visto partire l \u0027imputato  a  bordo\ndi aereo diretto a ... alle ore ... dell\u0027...); \n        dai citati atti emerge altresi\u0027  che,  prima  di  dare  corso\nall\u0027espulsione, la Questura di  Roma  -  rilevato  nella  banca  dati\ninterforze SDI  che  a  carico  del  predetto  pendeva  un  (diverso)\nprocedimento presso la Procura di Roma - con  nota  del  15  novembre\n2023 domandava alla stessa Procura  di  Roma  il  nullaosta  previsto\ndall\u0027art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998;  non  risulta\nviceversa che la questura procedente abbia ne\u0027 rilevato  la  pendenza\ndel presente procedimento  (di  cui  pur  in  data  5  dicembre  2023\nredigeva il  verbale  d\u0027identificazione  e  notificava  al  prevenuto\nalcuni atti) ne\u0027 conseguentemente richiesto all\u0027autorita\u0027 giudiziaria\nfiorentina il previsto nulla osta; \n        all\u0027udienza odierna, preso atto della citata  documentazione,\nil giudice interpellava le parti: la difesa (era stato medio  tempore\nnominato un difensore d\u0027ufficio) domandava sentenza di  non  luogo  a\nprocedere  in  ragione  dell\u0027intervenuta  espulsione:   il   pubblico\nministero si opponeva e chiedeva procedersi oltre; \n        la persona  offesa  non  risulta  essere  mai  comparsa,  ne\u0027\n(quanto meno nel fascicolo del dibattimento)  sono  presenti  memorie\ndella medesima; \n        non e\u0027 ancora stata dichiarata l\u0027apertura del dibattimento; \n    Ritenuto  necessario,  per  poter  addivenire  ad  una   corretta\ndecisione  circa  l\u0027apertura  del  dibattimento   e   la   successiva\nistruttoria o piuttosto l\u0027emissione immediata di una sentenza di  non\nluogo a procedere, il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma di  cui  all\u0027art.\n13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del  25  luglio  1998,\nnella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto  che  dispone\nil giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 del codice di procedura penale, il\ngiudice   possa   rilevare,   anche   d\u0027ufficio,   che   l\u0027espulsione\ndell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che sia stato  emesso\nil provvedimento che dispone il giudizio e  che  ricorrono  tutte  le\ncondizioni per pronunciare sentenza di  non  luogo  a  procedere;  in\nsubordine, nella parte in cui non prevede che, nei  casi  di  decreto\nche dispone  il  giudizio  ai  sensi  dell\u0027art.  429  del  codice  di\nprocedura  penale  per  reati  che  di  per  se\u0027  consentirebbero  la\ncitazione diretta  a  giudizio,  il  giudice  possa  rilevare,  anche\nd\u0027ufficio, che l\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita\nprima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e\nche ricorrono tutte le condizioni per  pronunciare  sentenza  di  non\nluogo a procedere; \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza della questione e impossibilita\u0027  di  un\u0027interpretazione\nconforme \n    1.1 La citata disposizione di cui all\u0027art.  13,  comma  3-quater,\ndecreto legislativo n. 286/1998 prevede che - nei casi di  espulsione\namministrativa dello  straniero  extracomunitario  di  cui  ai  commi\nprecedenti  -  «il  giudice,   acquisita   la   prova   dell\u0027avvenuta\nespulsione, se non  e\u0027  ancora  stato  emesso  il  provvedimento  che\ndispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere». \n    Con  sentenza  n.  270  del  2019  la  Corte  costituzionale   ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 del citato articolo «nella parte  in  cui\nnon prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a  giudizio\nai sensi dell\u0027art. 550 del codice di  procedura  penale,  il  giudice\npossa  rilevare,  anche  d\u0027ufficio,  che  l\u0027espulsione  dell\u0027imputato\nstraniero  e\u0027  stata  eseguita  prima  che  sia   stato   emesso   il\nprovvedimento che dispone  il  giudizio  e  che  ricorrono  tutte  le\ncondizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere». \n    Pende  peraltro  al  momento  altra  questione  di   legittimita\u0027\ncostituzionale - sollevata dal Gup presso il Tribunale di Pesaro  con\nordinanza del 30 ottobre 2024 (Reg. ordinanza  n.  216  del  2024)  -\navente ad oggetto la mancata previsione  di  analoga  disciplina  per\nl\u0027ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato espulso in forza di\nun provvedimento giudiziario (la norma censurata e\u0027 l\u0027art. 16,  comma\n7, decreto legislativo n. 286/1998). \n    1.2 Nel  caso  in  esame  si  e\u0027  di  fronte  ad  una  espulsione\namministrativa  del  cittadino   extracomunitario   (irregolare   sul\nterritorio), eseguita dalla Polizia di Stato mediante accompagnamento\nfisico alla frontiera aerea e successivo imbarco. \n    1.3 L\u0027espulsione e\u0027 effettivamente avvenuta (in  data  8  gennaio\n2024) prima che fosse emesso il decreto che dispone il  giudizio  (in\ndata 14 maggio 2024). \n    In particolare, il Gup - cui non e\u0027  stato  chiesto  il  previsto\nnulla osta - ha emesso  il  citato  decreto  ignorando  l\u0027intervenuta\nespulsione. \n    1.4 Il tenore letterale univoco  dell\u0027art.  13,  comma  3-quater,\ndecreto legislativo n. 286/1998, secondo  cui  il  giudice  pronuncia\nsentenza di non luogo a procedere «se non e\u0027 ancora stato  emesso  il\nprovvedimento che dispone il giudizio», non  consente  l\u0027applicazione\ndella medesima regola all\u0027ipotesi di specie, in cui  il  decreto  che\ndispone il giudizio - pur a fronte di un\u0027espulsione gia\u0027  intervenuta\n- e\u0027 stato gia\u0027 emesso. \n    1.5  Del  resto,  la  giurisprudenza  costante  della  Corte   di\ncassazione (cosi\u0027, tra le altre, Cassazione sez. 3. sentenza n. 29913\ndel 23 giugno 2011 Rv. 250665, Cassazione sez. 6. sentenza  n.  12830\ndel 28 marzo 2012 Rv. 252587, Cassazione sez. 1,  sentenza  n.  47454\ndel 30 ottobre 2013 Rv. 257471, Cassazione sez. 5, sentenza n.  30929\ndel 9 marzo 2016  Rv.  267697),  ormai  assurta  a  diritto  vivente,\nafferma - in piena aderenza al dato letterale  -  che  «La  pronuncia\ndella sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello\nstraniero dal territorio dello Stato non e\u0027 consentita una volta  che\nsia  stato  emesso  il  decreto  che  dispone  il  giudizio  o  altro\nprovvedimento equipollente». \n    1.6 Ne\u0027 puo\u0027 emettersi nel caso di specie sentenza di non luogo a\nprocedere in forza della citata sentenza n. 270 del 2019,  avendo  in\ntale occasione la Corte costituzionale  esteso  l\u0027ambito  applicativo\ndella  norma  censurata  all\u0027ipotesi  in  cui  nonostante   la   gia\u0027\nintervenuta espulsione - sia gia\u0027 stato emesso dal pubblico ministero\nil decreto di citazione diretta  a  giudizio,  laddove  nel  caso  di\nspecie si e\u0027 tenuta l\u0027udienza preliminare e all\u0027esito della stessa il\ngiudice ha emesso il decreto ex art.  429  del  codice  di  procedura\npenale. \n    Si tratta di un\u0027ipotesi distinta, per quanto analoga.  Il  tenore\nletterale  della   norma,   pur   oggetto   della   citata   sentenza\nmanipolativa,  non  pare  consentire  dunque   l\u0027applicazione   della\nmedesima regola al caso in  cui  -  nonostante  la  gia\u0027  intervenuta\nespulsione - sia stato emesso dal  Gup  un  decreto  che  dispone  il\ngiudizio. \n    Si tratterebbe di un\u0027applicazione analogica e  la  giurisprudenza\ndella Corte di cassazione  afferma  costantemente  che  la  norma  in\nquestione, in quanto introduttiva di  una  causa  d\u0027improcedibilita\u0027,\nnon e\u0027  suscettibile  di  applicazione  analogica  (la  stessa  Corte\ncostituzionale,  nella  sentenza  n.  270  del  2019,  con   riguardo\nall\u0027ipotesi   all\u0027epoca   sottopostale   non   riteneva   praticabile\nun\u0027interpretazione adeguatrice  «cosi\u0027  fortemente  manipolativa  del\ndato testuale»). \n    1.7  D\u0027altro  canto,  anche  dopo   la   sentenza   della   Corte\ncostituzionale n. 270 del 2019,  la  Corte  di  cassazione  (Sez.  3,\nSentenza n. 7713 del 20 aprile 2023 dep. 22 febbraio 2024 Rv. 285957)\n- in un caso in cui era contestato il reato  ex  art.  73,  comma  1,\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  (e  quindi\nverosimilmente si era  tenuta  l\u0027udienza  preliminare,  anche  se  la\nquestione non e\u0027 approfondita nella sentenza) e l\u0027imputato era  stato\nespulso prima dell\u0027emissione  del  decreto  ex  art.  429  codice  di\nprocedura penale - ha disatteso la doglianza difensiva affermando che\nla norma di cui all\u0027art. 13, comma 3-quater, decreto  legislativo  n.\n286/1998  non  poteva  trovare  applicazione  per   il   motivo   che\nl\u0027espulsione era stata eseguita senza  che  risultasse  essere  stato\nchiesto all\u0027autorita\u0027 giudiziaria il previsto nulla osta. La Corte di\ncassazione ha  dunque  implicitamente  ritenuto  non  applicabile  al\ncitato caso il principio affermato nella sentenza n.  270  del  2019,\nnella quale la Corte costituzionale aveva affermato che - nei casi di\ncitazione diretta a giudizio in cui l\u0027espulsione sia  avvenuta  prima\ndell\u0027emissione del decreto - se non e\u0027 stato richiesto il nulla  osta\n«non di meno puo\u0027 il giudice  -  per  il  rispetto  che  richiede  il\nprincipio di eguaglianza - verificare che sussistevano le  condizioni\nperche\u0027 il nulla osta potesse essere assentito,  in  particolare  con\nriferimento all\u0027interesse della persona offesa». \n    1.8 In definitiva, in ragione del tenore letterale della norma  e\ndell\u0027interpretazione  fornita  dalla   costante   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027,    non    risulta    praticabile     un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme. Pare dunque necessaria - per  consentire\nil rispetto dei  principi  di  uguaglianza  e  ragionevolezza  -  una\ndichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale. \n    1.9 Un\u0027ulteriore precisazione pare necessaria. Nel caso di specie\n- benche\u0027 fosse fin dal principio oggetto di  contestazione  il  solo\nreato ex art. 624-bis del codice penale,  per  il  quale  secondo  la\npressoche\u0027 costante giurisprudenza di  legittimita\u0027  si  procede  con\ncitazione diretta  a  giudizio  (si  vedano,  anche  dopo  i  recenti\ninasprimenti sanzionatori, Cassazione sez. 4, sentenza n. 1792 del 16\nottobre 2018 Rv. 275078 - 01; Cassazione sez. 5, sentenza n. 9601 del\n2021; Cassazione sez. 5, sentenza n. 28694 del  19  maggio  2022  Rv.\n283578 - 01; Cassazione sez. 2, sentenza n.  14509  del  2023)  -  il\npubblico ministero ha esercitato l\u0027azione penale  mediante  richiesta\ndi rinvio a giudizio. \n    Questo giudice ignora le ragioni di  tale  scelta,  forse  legata\nalle incertezze originate nella giurisprudenza di merito  dai  citati\ninasprimenti sanzionatori; ad ogni modo, nella sede attuale non resta\nche prendere atto del fatto che il pubblico ministero ha  optato  per\ntale modalita\u0027 di esercizio dell\u0027azione penale  e  il  Gup  all\u0027esito\ndell\u0027udienza  preliminare  ha  emesso  il  decreto  che  dispone   il\ngiudizio; d\u0027altro canto - come ritenuto  dalla  Corte  di  cassazione\nnella sentenza n. 14509 del 3 marzo 2023 - in relazione ai reati  per\ni quali e\u0027 possibile la  citazione  diretta  a  giudizio,  la  strada\neventualmente seguita della adozione  della  richiesta  di  rinvio  a\ngiudizio costituisce un\u0027opzione procedimentale che, «pur non prevista\nper i reati per cui si procede, e\u0027 tuttavia  maggiormente  garantista\nper l\u0027imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a\nnullita\u0027». \n    In ragione  di  quanto  precede,  questo  giudice  non  puo\u0027  che\nlimitarsi a prendere atto della circostanza che  si  sia  seguita  la\nstrada della richiesta di rinvio a  giudizio  e  quindi  dell\u0027udienza\npreliminare  e  del  decreto  che  dispone  il   giudizio.   A   tale\nfattispecie, come si e\u0027 gia\u0027 rilevato, non e\u0027  applicabile  la  norma\nquale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del\n2019, che fa riferimento ai  procedimenti  con  citazione  diretta  a\ngiudizio. \n2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n.  286  del  25\nluglio 1998 nella parte in cui non prevede che, nei casi  di  decreto\nche dispone  il  giudizio  ai  sensi  dell\u0027art.  429  del  codice  di\nprocedura penale, il giudice possa  rilevare,  anche  d\u0027ufficio,  che\nl\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che  sia\nstato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono\ntutte  le  condizioni  per  pronunciare  sentenza  di  non  luogo   a\nprocedere. \n    2.2 La questione che s\u0027intende sollevare attiene alla  violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione e appare del tutto  analoga  a  quella\ngia\u0027 affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con  la  sentenza\nn. 270 del 2019: in detta occasione la norma era  censurata  rispetto\nai procedimenti a citazione diretta a giudizio,  in  particolare  con\nriguardo all\u0027ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevasse che\n- nonostante la gia\u0027 intervenuta espulsione -  fosse  comunque  stato\nemesso dal pubblico ministero  il  decreto  di  citazione  diretta  a\ngiudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una  sentenza\ndi non luogo a procedere; ora  la  norma  e\u0027  censurata  rispetto  ai\nprocedimenti con udienza preliminare,  in  particolare  con  riguardo\nall\u0027ipotesi  in  cui  il  giudice  del  dibattimento  rilevi  che   -\nnonostante la gia\u0027 intervenuta espulsione - sia comunque stato emesso\ndal giudice  dell\u0027udienza  preliminare  il  decreto  che  dispone  il\ngiudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una  sentenza\ndi non luogo a procedere. \n    In quella sede la norma era stata censurata  anche  con  riguardo\nalla  dedotta  violazione  degli  articoli  24,  101  e   111   della\nCostituzione (in relazione al fatto che l\u0027atto preclusivo  era  posto\nin essere dal Pm, prima che la difesa  potesse  svolgere  le  proprie\nprerogative), aspetti ora non pertinenti, ma la Corte  costituzionale\nnella sentenza n. 270 del 2019 ha ritenuto assorbiti detti  ulteriori\nprofili e basato  la  dichiarazione  d\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\nsulla  sola  violazione   del   principio   di   eguaglianza   e   di\nragionevolezza (art. 3 della Costituzione). \n    2.3  Nella  citata  sentenza   n.   270   del   2019   la   Corte\ncostituzionale, dopo avere ricostruito il complesso quadro  normativo\ndi riferimento, ha  ribadito  che  la  norma  in  esame  «prevede  in\ngenerale [...] una  sopravvenuta  condizione  di  non  procedibilita\u0027\ndell\u0027azione penale per il reato commesso nel territorio  dello  Stato\ndall\u0027immigrato irregolare allorche\u0027 l\u0027esecuzione della sua espulsione\n(amministrativa) intervenga prima  dell\u0027emissione  del  provvedimento\nche dispone il  giudizio;  espulsione  condizionata  alla  verificata\ninsussistenza delle condizioni ostative previste dal  comma  3  della\nstessa disposizione e  connesse  a  specifiche  esigenze  processuali\nnonche\u0027 all\u0027interesse della persona offesa, che possono  giustificare\nil  diniego  di  nulla  osta  da  parte  dell\u0027autorita\u0027   giudiziaria\nprocedente.  [...]  La  norma  e\u0027   [...]   la   risultante   di   un\nbilanciamento, operato dal legislatore, tra l\u0027esigenza di limitare il\nrientro dell\u0027immigrato irregolare  nel  territorio  dello  Stato  una\nvolta che l\u0027espulsione e\u0027 stata eseguita (stante anche la difficolta\u0027\nconcreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la  necessita\u0027  che  i\nreati commessi dallo  straniero  nel  territorio  dello  Stato  siano\npuniti. E\u0027 in cio\u0027 che risiede il \"diminuito  interesse  dello  Stato\nalla punizione di soggetti ormai estromessi dal  proprio  territorio\"\n(ordinanza n. 142 del 2006).  Particolarmente  indicativo  di  questo\nbilanciamento e\u0027 che tra le condizioni ostative all\u0027espulsione  dello\nstraniero,  che  possono  giustificare  il  diniego  di  nulla   osta\nall\u0027espulsione da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria procedente, vi sia\n- oltre alle specifiche  e  contingenti  esigenze  processuali  sopra\nrichiamate - anche, piu\u0027  in  generale,  l\u0027\"interesse  della  persona\noffesa\",  che   necessariamente   deve   essere   tenuto   in   conto\ndall\u0027autorita\u0027 giudiziaria procedente, in occasione del rilascio  del\nnulla osta, e  poi  anche  dal  giudice  chiamato  a  pronunciare  la\nsentenza di non luogo a procedere». \n    La Corte ha poi sottolineato che  «questa  regola  di  settore  -\nossia  la  sopravvenuta  improcedibilita\u0027  dell\u0027azione  penale  quale\nconseguenza dell\u0027avvenuta esecuzione  dell\u0027espulsione  dell\u0027immigrato\nirregolare - e\u0027 formulata dalla  disposizione  censurata  in  termini\ngenerali, con  riferimento  a  tutti  i  reati  essendo  venuta  meno\nl\u0027eccezione, originariamente contemplata  dal  comma  3-sexies  dello\nstesso art. 13, per reati particolarmente gravi». \n    Dopo  avere   ricordato   che   l\u0027interpretazione   estensiva   e\nadeguatrice della norma aveva consentito l\u0027applicazione della  stessa\nanche alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, per le ipotesi in\ncui il pubblico ministero non avesse  ancora  emesso  il  decreto  di\ncitazione,  la  Corte  ha  affermato  che  «la  stessa  esigenza   di\nadeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di  citazione\ndiretta e\u0027 stato emesso benche\u0027 l\u0027esecuzione dell\u0027espulsione sia gia\u0027\navvenuta»;  in  tal  caso  -  quale  che  sia   la   causa   (mancata\ncomunicazione  del  questore  al  pubblico  ministero   dell\u0027avvenuta\nesecuzione dell\u0027espulsione o altro) - non si puo\u0027 «giustificare, come\ninconveniente di fatto, un trattamento differenziato,  quale  sarebbe\nla   mancata   applicazione   della   regola    dell\u0027improcedibilita\u0027\nsopravvenuta   nonostante    l\u0027espulsione    sia    avvenuta    prima\ndell\u0027emissione del decreto (di citazione diretta) (1) Le  fattispecie\nsono analoghe  e  pienamente  comparabili  in  ragione  del  decisivo\nelemento  comune  costituito  dall\u0027esecuzione  dell\u0027espulsione  prima\ndell\u0027emissione del provvedimento che dispone il giudizio». \n    La conseguenza che la Corte riteneva  ineluttabile  -  stante  la\nviolazione  del  principio  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  e\nl\u0027impossibilita\u0027   di   un\u0027interpretazione    adeguatrice    -    era\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma censurata nella parte  in\nquestione. \n    2.4  Gli  stessi  argomenti  paiono  suggerire   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma in questione anche nella parte in cui  non\nconsente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a  procedere\nnelle ipotesi  in  cui  nonostante  la  gia\u0027  intervenuta  espulsione\n(amministrativa) - il giudice dell\u0027udienza preliminare abbia comunque\nemesso il decreto che dispone il giudizio. \n    Anche in questo caso - una volta rilevato che,  per  effetto  del\ncitato bilanciamento d\u0027interessi, la  regola  di  settore  (ossia  la\nsopravvenuta improcedibilita\u0027 dell\u0027azione  penale  quale  conseguenza\ndell\u0027avvenuta esecuzione dell\u0027espulsione  dell\u0027immigrato  irregolare)\ne\u0027 formulata dalla disposizione censurata in  termini  generali,  con\nriferimento a tutti i  reati  non  pare  potersi  giustificare,  come\ninconveniente di fatto, un trattamento differenziato,  quale  sarebbe\nla   mancata   applicazione   della   regola    dell\u0027improcedibilita\u0027\nsopravvenuta   nonostante    l\u0027espulsione    sia    avvenuta    prima\ndell\u0027emissione del decreto che dispone il giudizio. \n    Anche in questo caso le fattispecie sono  analoghe  e  pienamente\ncomparabili  in  ragione  del  decisivo  elemento  comune  costituito\ndall\u0027esecuzione    dell\u0027espulsione    prima    dell\u0027emissione     del\nprovvedimento che dispone il giudizio. \n    2.5 Anche in questo caso - se la questione sara\u0027 accolta e quindi\nse  sara\u0027  rimosso  l\u0027impedimento  testuale  costituito  dalla   gia\u0027\nintervenuta emissione del  decreto  che  dispone  il  giudizio  -  il\ngiudice  potra\u0027,  secondo  le   indicazioni   fornite   dalla   Corte\ncostituzionale  nella  sentenza  n.  270  del  2019,   accertare   le\ncondizioni previste per la pronuncia della sentenza di  non  luogo  a\nprocedere. \n    Piu\u0027 precisamente,  potra\u0027  -  eventualmente  anche  d\u0027ufficio  -\nrilevare che  l\u0027espulsione  dell\u0027imputato  e\u0027  stata  eseguita  prima\ndell\u0027emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le\nulteriori  condizioni  per  pronunciare  sentenza  di  non  luogo   a\nprocedere, in particolare che la richiesta del questore ex  art.  13,\ncomma 3, decreto legislativo n. 286/1998 sia stata assentita  con  il\nnulla osta dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria procedente oppure, ove  per  le\npiu\u0027 varie ragioni la richiesta del questore non vi sia  stata  (come\nnel caso di specie), potra\u0027 « -  per  il  rispetto  che  richiede  il\nprincipio di eguaglianza - verificare che sussistevano le  condizioni\nperche\u0027 il nulla osta potesse essere assentito,  in  particolare  con\nriferimento all\u0027interesse della persona offesa». \n    2.6 In subordine, si ritiene che alla citata conclusione si debba\ngiungere quanto meno nelle ipotesi in cui - per errore o per le  piu\u0027\nvarie ragioni - si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e\nudienza preliminare in relazione a reati per i  quali  sarebbe  stata\npossibile l\u0027emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. \n    In questi casi (tra cui quello  in  esame),  se  il  decreto  che\ndispone il giudizio e\u0027 stato emesso nonostante  la  gia\u0027  intervenuta\nespulsione   (amministrativa)   dello   straniero   irregolare,    la\ncircostanza che sia  stata  tenuta  l\u0027udienza  preliminare  non  pare\ngiustificare -  a  parita\u0027  di  titolo  di  reato  -  un  trattamento\ndifferenziato rispetto all\u0027ipotesi in cui vi sia stato un decreto  di\ncitazione diretta a giudizio. \n    Peraltro nel  caso  di  specie  il  titolo  di  reato  contestato\nall\u0027imputato e\u0027 il medesimo (furto in abitazione) che era  contestato\nnel procedimento in cui era sollevata la questione poi  decisa  dalla\nCorte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019. \n\n(1) Parentesi dello scrivente. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.\n87/1953,  ritenuta   d\u0027ufficio   la   questione   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata: \n        Solleva  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  -   per\nviolazione dell\u0027art. 3  della  Costituzione  -  della  norma  di  cui\nall\u0027art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio\n1998, nella parte in cui non prevede che, nei  casi  di  decreto  che\ndispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 del  codice  di  procedura\npenale, il giudice possa rilevare, anche d\u0027ufficio, che  l\u0027espulsione\ndell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che sia stato  emesso\nil provvedimento che dispone il giudizio e  che  ricorrono  tutte  le\ncondizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; \n        In subordine, della norma di cui all\u0027art. 13, comma 3-quater,\ndecreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non\nprevede che, nei casi di decreto che dispone  il  giudizio  ai  sensi\ndell\u0027art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per se\u0027\nconsentirebbero la citazione diretta a  giudizio,  il  giudice  possa\nrilevare, anche d\u0027ufficio, che l\u0027espulsione  dell\u0027imputato  straniero\ne\u0027 stata eseguita prima che sia stato  emesso  il  provvedimento  che\ndispone  il  giudizio  e  che  ricorrono  tutte  le  condizioni   per\npronunciare sentenza di non luogo a procedere; \n        Sospende il giudizio  in  corso  ed  i  relativi  termini  di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n        Dispone l\u0027immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale\ndella presente ordinanza e degli atti del  procedimento,  comprensivi\ndella documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; \n        Manda alla cancelleria per la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale; \n        Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npanale. \n          Firenze, 24 marzo 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62436","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13"}],"elencoParametri":[{"id":"79163","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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