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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"9","numero_parte":"1","data_gazzetta":"05/03/2025","numero_gazzetta":"10","data_notifica":"07/02/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica - Professioni – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) – Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia – Previsione che, nello svolgimento dell\u0027attività di supporto psicologico, la Regione promuove l\u0027inserimento del servizio di assistenza psicologica all\u0027interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l\u0027equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia – Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l\u0027approccio multidisciplinare/professionale all\u0027interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche – Previsione che l\u0027assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami – Previsione che l\u0027attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) – Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l\u0027anno 2024, si provvede con copertura nell\u0027ambito del \"fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione\", capitolo n. 1110070 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale – Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro – Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4518","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/09/2025","relatore":"MARINI F. 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Per  sostenere  i\nsoggetti impegnati in percorsi di cura per malattie  oncologiche,  in\nvia sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di\nentrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e\ngli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  pubblici\nindividuano  il  personale  gia\u0027  in  servizio,  oppure  assumono  il\npersonale con rapporto di lavoro a tempo determinato per  una  durata\nnon superiore al termine sopra indicato, con  l\u0027incarico  di  fornire\nsupporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli  stessi  e  agli\noperatori sanitari durante le fasi della neoplasia. \n    2. Nello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di cui al comma 1 la  Regione\npromuove  l\u0027inserimento  del  servizio  di   assistenza   psicologica\nall\u0027interno delle aziende ospedaliere  della  Regione  per  i  malati\noncologici, per le famiglie dei pazienti, per l\u0027equipe  oncologica  e\ngli operatori dei reparti di oncologia. \n    3. Nel raggiungimento delle  finalita\u0027  di  cui  al  comma  1  la\npresente  legge  coerentemente  con  gli  obiettivi   contenuti   nel\ndocumento  (Revisione  delle  linee  guida  organizzative   e   delle\nraccomandazioni  per  la  Rete  oncologica  che  integra  l\u0027attivita\u0027\nospedaliera per acuti e  post  acuti  con  l\u0027attivita\u0027  territoriale)\napprovato nella Conferenza Stato-Regioni con atto  n.  59/CSR  il  17\naprile 2019,  riconosce  l\u0027approccio  multidisciplinare/professionale\nall\u0027interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo  detta\nfigura nelle equipe interdisciplinari, nonche\u0027 prevedendo la presenza\ndello psiconcologo  con  equipe  multidisciplinare/multiprofessionale\nnei  Percorsi  diagnostici  terapeutici  assistenziali   (PDTA)   per\npatologie oncologiche». \n    Al fine di attuare le suddette disposizioni normative,  l\u0027art.  2\ndispone  che:  «1.  L\u0027assunzione  di  personale  esterno,   a   tempo\ndeterminato e per la durata massima  di  due  anni,  avviene  facendo\nricorso alle  graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a  tempo\nindeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami. \n    2. L\u0027attivita\u0027 di sostegno psicologico di  cui  all\u0027art.  1  puo\u0027\nessere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito\nun corso di specializzazione in psicoterapia di almeno  quattro  anni\npresso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti\nprivati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge\n18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo). \n    3. La Giunta Regionale  puo\u0027  determinare  ulteriori  indicazioni\noperative in relazione all\u0027applicazione del presente articolo». \n    Infine, sul piano finanziario, l\u0027art. 3 stabilisce quanto  segue:\n«1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge\nquantificati in euro 1.500.000  per  l\u0027anno  2024,  si  provvede  con\ncopertura nell\u0027ambito del \"fondo  globale  per  il  finanziamento  di\nleggi regionali in corso di adozione\", capitolo n. 1110070. \n    2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei  limiti\ndegli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali  e  pluriennali  di\nbilancio». \n    In estrema sintesi, gli articoli sopra  ritrascritti  introducono\nnell\u0027ambito della Regione Puglia una nuova figura  professionale  non\nprevista dalla normativa statale: quella dello  «psiconcologo»  (art.\n1), prevedendo che tale ruolo possa essere assunto nell\u0027ambito  degli\nenti del Servizio sanitario nazionale anche  da  psicologi  e  medici\nprivi dei requisiti di  specializzazione  previsti  dallo  Stato  per\nl\u0027assunzione presso  tali  enti  (art.  2)  e,  comunque,  sottraendo\ningenti risorse finanziarie dal Piano  di  rientro  dal  deficit  nel\nsettore sanitario (art. 3). \n    Tale  intervento  legislativo  si  pone,  quindi,   in   evidente\ncontrasto con l\u0027art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  nella\nparte in cui  riserva  allo  stato  la  determinazione  dei  principi\nfondamentali  in  materia  di   «professioni»   e   in   materia   di\n«coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione ai vincoli\ndi bilancio cui sono soggetti  gli  enti  pubblici,  ai  sensi  degli\narticoli 81 e 97 della Costituzione. \n    Per questa ragione, le suddette  disposizioni  vengono  impugnate\ncon il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche\u0027  ne\nsia dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale e ne  sia  pronunciato\nil conseguente annullamento per i seguenti \n \n                          Motivi di diritto \n \n \n                                  I \n \n    Come anticipato in premessa, la legge regionale 10 dicembre 2024,\nn. 41, istituisce nell\u0027ambito della Regione Puglia  un  nuovo  titolo\nprofessionale - non previsto dalla legislazione dello Stato -  quello\ndi «psiconcologo». \n    Nel  dettaglio,  l\u0027art.  1,  comma  1,  introduce   -   «in   via\nsperimentale, per la durata di due anni a decorrere  dall\u0027entrata  in\nvigore della presente legge» - il servizio di assistenza  psicologica\nall\u0027interno delle aziende  ospedaliere  della  Regione  destinato  ai\nmalati oncologici e alle loro  famiglie.  Tale  supporto  psicologico\nviene esteso dal comma 2 anche all\u0027equipe oncologica e agli operatori\ndei reparti di oncologia, il cui benessere e\u0027 in  grado  di  incidere\npositivamente sulla qualita\u0027 della vita dei pazienti. \n    A tal fine, il legislatore regionale  ha  previsto  che  potranno\nessere deputati al servizio in questione  non  soltanto  i  dirigenti\npsicologi  gia\u0027  dipendenti  degli  enti   del   Servizio   sanitario\nnazionale, ma anche figure professionali «esterne», assunte  a  tempo\ndeterminato, specificando altresi\u0027  che:  «Nel  raggiungimento  delle\nfinalita\u0027 di cui al comma 1 la presente legge coerentemente  con  gli\nobiettivi contenuti nel documento [...]  approvato  nella  Conferenza\nStato-Regioni con  atto  n.  59/CSR  il  17  aprile  2019,  riconosce\nl\u0027approccio multidisciplinare/professionale  all\u0027interno  della  Rete\noncologica dello psiconcologo inserendo  detta  figura  nelle  equipe\ninterdisciplinari, nonche\u0027 prevedendo la presenza dello  psiconcologo\ncon   equipe   multidisciplinare/multiprofessionale   nei    Percorsi\ndiagnostici   terapeutici   assistenziali   (PDTA)   per    patologie\noncologiche» (enfasi aggiunte). \n    L\u0027art. 2,  comma  2  precisa,  inoltre,  che  tale  attivita\u0027  di\nsostegno psicologico potra\u0027 essere svolta - in particolare  -  «dagli\npsicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione\nin  psicoterapia  di  almeno  quattro  anni  presso  una  scuola   di\nspecializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti». \n    Sotto il profilo finanziario, l\u0027art. 3 dispone  -  infine  -  che\nalla  copertura  degli   oneri   derivanti   dalla   presente   legge\nquantificati  in  euro  1.500.000  per  l\u0027anno  2024,   si   provvede\nnell\u0027ambito  del  «fondo  globale  per  il  finanziamento  di   leggi\nregionali in corso di adozione»; mentre, per gli esercizi  finanziari\nsuccessivi, si provvedera\u0027 nei limiti  degli  stanziamenti  stabiliti\ncon le leggi annuali e pluriennali di bilancio. \n    Ebbene, la previsione normativa che  consente  di  impiegare  nel\nservizio di nuova istituzione,  oltre  ai  dirigenti  psicologi  gia\u0027\ndipendenti delle Aziende e degli altri enti  del  Servizio  sanitario\nnazionale,  anche  figure  professionali  esterne  assunte  a   tempo\ndeterminato, e -  segnatamente  -  psicologi  o  medici  che  abbiano\nseguito un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  di  almeno\nquattro anni si pone in palese contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma,\ndella Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione  dei\nprincipi fondamentali in materia di «professioni». \n    Difatti, nell\u0027ambito  dell\u0027ordinamento  giuridico  nazionale,  la\nspecifica figura  professionale  dello  «psiconcologo»  e\u0027  priva  di\nfondamento normativo, ne\u0027 trova riconoscimento giuridico una  pretesa\nspecializzazione in «psiconcologia», tanto  e\u0027  vero  che  la  legge,\nall\u0027art. 2, comma 2, dispone che l\u0027attivita\u0027 di sostegno  psicologico\ndi cui all\u0027art. 1, sia svolta da psicologi o  dai  medici  che  hanno\nseguito un «corso di specializzazione in psicoterapia». \n    Ed invero, con l\u0027Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR  del  17  aprile\n2019, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3, e\u0027 stato approvato  il\ndocumento recante «Revisione delle Linee guida organizzative e  delle\nraccomandazioni  per  la  Rete  Oncologica  che  integra  l\u0027attivita\u0027\nospedaliera per acuti e post acuti con l\u0027attivita\u0027 territoriale»,  il\nquale - per quanto di interesse in questa sede  -  prevede  che:  «la\ncura psicosociale in oncologia e\u0027 parte integrante di  una  strategia\ndi cura piu\u0027 ampia, a partire dalla diagnosi e durante l\u0027intero corso\ndi malattia, inclusivo  delle  fasi  dei  trattamenti  attivi,  della\nremissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e  della\nfase avanzata e di fine vita». \n    Tale  Accordo,   dunque,   non   istituisce   la   nuova   figura\nprofessionale dello «psiconcologo»,  ma  si  limita  semplicemente  a\nfornire  delle  «linee  guida»   di   tipo   organizzativo   per   il\nfunzionamento delle reti oncologiche. \n    Inoltre,  l\u0027assenza  del  profilo  professionale  in   questione,\nnell\u0027ambito  del  vigente  ordinamento  giuridico  nazionale,   trova\ndecisiva conferma nella circostanza che risulta  ancora  pendente  in\nParlamento, la proposta di legge n. 481 del 26 ottobre 2022,  recante\nproprio  «Disposizioni  per   l\u0027istituzione,   il   potenziamento   e\nl\u0027integrazione dei servizi di psiconcologia nell\u0027ambito del  percorso\ndi assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici». \n    Dunque, e\u0027 pacifico  che  tale  titolo  professionale  non  abbia\nancora  trovato   riconoscimento   nell\u0027ambito   della   legislazione\nnazionale. \n    In effetti, lo stesso legislatore regionale - in assenza  di  una\nspecializzazione in «psiconcologia» - ha previsto  l\u0027assunzione,  per\nle finalita\u0027 di cui alla suddetta legge, di psicologi  o  medici  che\nabbiano seguito un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  di\nalmeno quattro anni (art. 2, comma 2). \n    Tuttavia, tale previsione si risolve - nella sostanza  -  in  una\nviolazione  della  normativa  statale,  che  disciplina   i   profili\nprofessionali nell\u0027ambito del Servizio sanitario nazionale, dato  che\nl\u0027art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997\nlimita l\u0027assunzione a coloro che siano in possesso di  un  titolo  di\nspecializzazione    contemplato    dal    decreto    del    Ministero\ndell\u0027istruzione, dell\u0027universita\u0027 e  della  ricerca  del  21  gennaio\n2019, n. 50, tra i quali non rientra  quello  menzionato  dal  citato\nart. 2, comma 2. \n    Pertanto, la previsione regionale de  qua  si  pone  in  evidente\ncontrasto con il principio gia\u0027 da tempo enunciato da codesta  Ecc.ma\nCorte, secondo cui l\u0027individuazione delle figure professionali, con i\nrelativi profili e  titoli  abilitanti,  e\u0027  riservata,  per  il  suo\ncarattere necessariamente unitario,  allo  Stato  (cfr.,  ex  multis,\nsentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del 2018). \n    In  tale  prospettiva,  quindi,  per  il  tramite  della   «norma\ninterposta» di cui all\u0027art.  52  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 483 del 1997,  in  combinato  disposto  con  il  citato\ndecreto ministeriale n. 50 del 2019, la legge regionale in  esame  si\npone in  evidente  contrasto  con  l\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione,  laddove  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei\nprincipi fondamentali in materia di «professioni». \n    In effetti, per quanto attiene  a  tale  «titolo  competenziale»,\ncodesta Ecc.ma Corte e\u0027 costante  nell\u0027affermare  che:  «la  potesta\u0027\nlegislativa regionale nella materia concorrente  delle  \u0027professioni\u0027\ndeve rispettare  il  principio  secondo  cui  l\u0027individuazione  delle\nfigure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e\u0027\nriservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,\nrientrando nella competenza delle Regioni  la  disciplina  di  quegli\naspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta\u0027\nregionale. Tale principio, al di la\u0027 della particolare attuazione  ad\nopera dei singoli precetti  normativi,  si  configura  infatti  quale\nlimite di ordine generale, invalicabile  dalla  legge  regionale,  da\ncio\u0027 derivando che non e\u0027 nei poteri delle Regioni dar vita  a  nuove\nfigure professionali» (cfr. sentenze n. 98 del  2013  e  n.  172  del\n2018, enfasi aggiunte). \n    Si  confida,  pertanto,  nella  declaratoria  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge oggetto di impugnazione, dato che  essa  -\ncome s\u0027e\u0027 anticipato - introduce nell\u0027ambito della Regione Puglia una\nnuova figura professionale  non  prevista  dalla  normativa  statale:\nquella dello «psiconcologo» (art. 1), prevedendo che tale ruolo possa\nessere  assunto  nell\u0027ambito  degli  enti  del   Servizio   sanitario\nnazionale  anche  da  psicologi  e  medici  privi  dei  requisiti  di\nspecializzazione previsti dallo Stato per  l\u0027assunzione  presso  tali\nenti (art. 2); peraltro, come meglio si  esporra\u0027  infra,  sottraendo\ningenti risorse finanziarie dal Piano  di  rientro  dal  deficit  nel\nsettore sanitario (art. 3). \n \n                                 II \n \n    Sotto tale ultimo profilo, invero, la norma impugnata si pone  in\ncontrasto con l\u0027art. 117,  comma  terzo,  della  Costituzione,  anche\nnella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei  principi\nfondamentali in materia di «coordinamento  della  finanza  pubblica»,\ntenuto conto - peraltro - dei vincoli di bilancio cui  sono  soggetti\ngli  enti  pubblici,  ai  sensi  degli  articoli  81   e   97   della\nCostituzione. \n    Segnatamente, nel caso di specie, la violazione  degli  anzidetti\nparametri costituzionali deriva  dalla  circostanza  che  la  Regione\nPuglia ha stipulato, in data  29  novembre  2010,  l\u0027Accordo  con  il\nMinistro della salute e con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze\navente  ad  oggetto  «l\u0027approvazione  del   Piano   di   rientro   di\nriqualificazione  e  riorganizzazione  e  di   individuazione   degli\ninterventi per il perseguimento dell\u0027equilibrio  economico  ai  sensi\ndell\u0027art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». \n    Ebbene, il servizio di sostegno psicologico in ambito  oncologico\ncostituisce evidentemente un «livello ulteriore di  assistenza»,  non\nrientrante tra le c.d. «spese obbligatorie» consentite  alle  Regioni\nche abbiano adottato un Piano di rientro. \n    Tanto lo si desume dal carattere  sperimentale  che  al  medesimo\nriconosce l\u0027art. 1 della  legge  regionale  in  esame,  dato  che  le\nprestazioni  incluse  nei  «livelli  essenziali  di  assistenza»  non\npossono essere oggetto di «sperimentazione», essendo le  stesse  gia\u0027\nindividuate e disciplinate dal decreto del Presidente  del  Consiglio\ndei ministri 12 gennaio 2017, recante la «Definizione e aggiornamento\ndei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0027art. 1, comma 7, del\ndecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; e dunque,  erogate  in\nmodo   strutturato   nell\u0027ambito   dell\u0027intero   Servizio   sanitario\nnazionale. \n    Di  conseguenza,  le  prestazioni  rese  nell\u0027ambito  del   nuovo\nservizio di assistenza psicologica si configurano come prestazioni di\nnatura «extra LEA» che, come tali, non possono essere garantite dalla\nRegione Puglia, in quanto impegnata nel menzionato Piano  di  rientro\ndal disavanzo sanitario  e  assoggettata  al  divieto  di  spese  non\nobbligatorie, ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  174,  della  legge  30\ndicembre 2004, n. 311. \n    Ed invero, come piu\u0027 volte affermato  da  codesta  Ecc.ma  Corte,\nsiccome la resistente e\u0027 attualmente sottoposta ai vincoli finanziari\nderivanti dal Piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario,  «nel  suo\nbilancio  non  possono  essere  previste  spese  sanitarie  ulteriori\nrispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (cfr.,  ex  multis,\nsentenza n. 1 del 2024), atteso che gli unici esborsi consentiti sono\nquelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei L.E.A., entro la\ncornice economico-finanziaria delineata dal citato Piano  di  rientro\n(cfr. sentenza n. 172 del 2018). \n    Peraltro, con il Piano  di  rientro  e  di  riqualificazione  del\nsistema sanitario regionale, approvato  con  il  citato  Accordo  del\n2010, nonche\u0027 con i successivi programmi operativi, la Regione Puglia\nha assunto l\u0027impegno ad attuare azioni specifiche  per  garantire  la\nriduzione della complessiva spesa sanitaria, compresa quella relativa\nai costi di personale (cfr. punto B3 del Piano di rientro). \n    Pertanto, la legge regionale censurata  -  nella  misura  in  cui\npregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto\nanche con quanto previsto dall\u0027art. 2, commi 80 e 95, della legge  23\ndicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli  interventi  individuati  dal\npiano sono vincolanti per la Regione, che e\u0027 obbligata a rimuovere  i\nprovvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che\nsiano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro» (enfasi\naggiunte). \n    Difatti, come  chiarito  piu\u0027  volte  da  codesta  Ecc.ma  Corte,\nl\u0027anzidetta  disciplina  statale  costituisce  «espressione   di   un\nprincipio fondamentale diretto al contenimento della  spesa  pubblica\nsanitaria  e,  dunque,  espressione  di  un  correlato  principio  di\ncoordinamento della finanza pubblica» (cfr. sentenze n. 91 del  2012,\nn. 163 e n. 123 del 2011).In altri termini, tali  norme  hanno  «reso\nvincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi\nindividuati negli accordi di cui all\u0027art. 1, comma 180,  della  legge\n30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio\nannuale  e  pluriennale  dello  Stato.   legge   finanziaria   2005),\nfinalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria  ed  a\nripianare  i  debiti  anche  mediante  la  previsione   di   speciali\ncontributi finanziari dello Stato» (cfr. sentenza n. 79 del 2013). \n    Dunque, la legge regionale oggetto di impugnazione  -  prevedendo\nmaggiori spese in ambito sanitario,  derivanti  -  peraltro  -  anche\ndall\u0027assunzione di nuovo personale (art.  2)  -  si  pone  in  palese\ncontrasto con gli obiettivi di  riequilibrio  economico-  finanziario\nperseguiti con il citato Accordo del 29 novembre 2010 e con il  Piano\ndi rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale. \n    Pertanto, anche sotto tale  profilo,  l\u0027intervento  normativo  in\nesame - per il tramite delle menzionate norme statali «interposte»  -\nsi pone in palese  contrasto  con  l\u0027art.  117,  comma  terzo,  della\nCostituzione,  laddove  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei\nprincipi fondamentali in  materia  di  «coordinamento  della  finanza\npubblica», tenuto anche  conto  dei  vincoli  di  bilancio  cui  sono\nassoggettati gli enti pubblici, ai sensi  degli  articoli  81  e  97,\ncomma 1, della Costituzione. \n\n \n                               P.T.M. \n \n    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta\nEcc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente\nillegittima,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra\nindicati ed illustrati, la legge della Regione Puglia n. 41 del 2024. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n      l\u0027attestazione  relativa  alla  approvazione,  da   parte   del\nConsiglio dei ministri nella riunione del  giorno  7  febbraio  2025,\ndella determinazione di impugnare la legge della  Regione  Puglia  10\ndicembre 2024, n. 41 secondo i termini e per le  motivazioni  di  cui\nalla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le\nautonomie; \n      la  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel\nBollettino ufficiale della Regione Puglia  n.  100  del  12  dicembre\n2024. \n    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di\nricorso anche alla luce delle difese avversarie. \n      Roma, 7 febbraio 2025 \n \n                    L\u0027Avvocato dello Stato: Feola","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"","data_legge":"10/12/2024","data_nir":"2024-12-10","numero_legge":"41","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24625","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33282","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33283","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33284","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33309","tipo_legge":"000098","descrizione_costit":"Accordo Stato-Regioni","data":"17/04/2019","data_nir":"2019-04-17","numero_parametro":"59","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33287","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"10/12/1997","data_nir":"1997-12-10","numero_parametro":"483","articolo_impugnato":"52","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1997-12-10;483~art52"},{"id_parametro":"33310","tipo_legge":"000110","descrizione_costit":"decreto del Ministro dell\u0027istruzione, dell\u0027università e della ricerca","data":"21/01/2019","data_nir":"2019-01-21","numero_parametro":"50","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33336","tipo_legge":"000156","descrizione_costit":"Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell\u0027economia e finanze e Regione Puglia","data":"29/11/2010","data_nir":"2010-11-29","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33288","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"30/12/2004","data_nir":"2004-12-30","numero_parametro":"311","articolo_impugnato":"1","comma":"174","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1"},{"id_parametro":"33285","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"23/12/2009","data_nir":"2009-12-23","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"2","comma":"80","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2"},{"id_parametro":"33286","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"23/12/2009","data_nir":"2009-12-23","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"2","comma":"95","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2"},{"id_parametro":"33312","tipo_legge":"dpcm","descrizione_costit":"decreto del Presidente del Consiglio dei ministri","data":"12/01/2017","data_nir":"2017-01-12","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}"
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