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\n contro Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della\nMagistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro\ntempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n nei confronti di Valentina Forcina, Stefania Paliani, Paola\nFerrera, non costituite in giudizio; \n per l\u0027annullamento, previa sospensione dell\u0027efficacia, del bando\ndi concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta\nUfficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell\u002711 aprile 2023; \n della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023,\ndel consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione Autonoma\npresso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e\ndella graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13\ndicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso\nl\u0027Ufficio del giudice di pace di Roma; \n della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023,\ndel consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione Autonoma\npresso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e\ndella graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13\ndicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la\nProcura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; \n della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023,\ndel consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione Autonoma\npresso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e\ndella graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13\ndicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso\nl\u0027Ufficio del giudice di pace di Ostia; \n di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti,\nconsequenziali e collegati, ancorche\u0027 non conosciuti, lesivi dei\ndiritti e degli interessi del ricorrente, nella parte in cui pongono\nil «limite massimo di dieci anni» di «anzianita\u0027 professionale»\ncomputabile ai fini del collocamento in graduatoria e per l\u0027effetto,\nnei limiti dell\u0027\u0027interesse del ricorrente, ricollocarlo nelle\nimpugnate graduatorie tenendo conto della intera «anzianita\u0027\nprofessionale» maturata; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti\ndella causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della\nGiustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la\ndott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati il bando di\nconcorso pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale\nn. 28 dell\u002711 aprile 2023, le graduatorie provvisorie e le\ngraduatorie definitive delle procedure di selezione per l\u0027ammissione\nal tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso\nl\u0027Ufficio del giudice di pace di Roma, presso la Procura della\nRepubblica di Roma e presso l\u0027Ufficio del giudice di pace di Ostia. \n Il ricorrente ha dedotto che le graduatorie provvisorie delle\nprocedure citate lo vedevano collocato rispettivamente in posizione\nn. 403 (GdP Roma), 195 (VPO Roma) e 123 (GdP Ostia), con egual\npunteggio di 3650, corrispondente al limite massimo previsto dal\nbando di 10 anni di esercizio della professione forense, non\ncomputati gli ulteriori anni di «anzianita\u0027 professionale»; il 13\ndicembre 2023 venivano approvate le graduatorie definitive e il\nricorrente risultava in posizione non utile per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina, poiche\u0027, a parita\u0027 di punteggio con\naltri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in\ngraduatoria i concorrenti piu\u0027 giovani, risultando l\u0027eccedenza oltre\ni 10 anni di «anzianita\u0027 professionale» non computabile, come\nprevisto dal bando di concorso che, all\u0027art. 4, comma 2, stabiliva\nche: «In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1\nprevale, nell\u0027ordine: a) la maggiore anzianita\u0027 professionale o di\nservizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita\u0027; b) la\nminore eta\u0027 anagrafica». \n A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: \nI. Violazione di legge (normativa UE) ed eccesso di potere\n(discriminazione per eta\u0027, irragionevolezza, carenza di motivazione,\nsviamento di potere). \n La legge n. 57/2016, «Delega al Governo per la riforma organica\ndella magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di\npace», prevedeva all\u0027art. 2, comma 3: «Nell\u0027esercizio della delega\n(...) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:\n(...) \n b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato\nonorario, in particolare a favore: (...) 2) di coloro che svolgono o\nhanno svolto la professione di avvocato; \n (...) \n c) prevedere che a parita\u0027 di titolo preferenziale abbia\nprecedenza chi ha la piu\u0027 elevata anzianita\u0027 professionale e che, in\ncaso di ulteriore parita\u0027, abbia la precedenza chi ha minore eta\u0027\nanagrafica». \n Il decreto legislativo n. 116/2017, «Riforma organica della\nmagistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace... a\nnorma della legge 28 aprile 2016, n. 57», prevedeva all\u0027art. 4, commi\n3 e ss.: \n «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell\u0027ordine: (. ) \n b) l\u0027esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della\nprofessione di avvocato; (. ) \n 4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3\nprevale, nell\u0027ordine: \n a) la maggiore anzianita\u0027 professionale ... con il limite\nmassimo di dieci anni di anzianita\u0027; \n b) la minore eta\u0027 anagrafica». \n Il bando di concorso impugnato prevedeva, all\u0027art. 4, comma 2:\n«In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale,\nnell\u0027ordine: \n a) la maggiore anzianita\u0027 professionale ... con il limite\nmassimo di dieci anni di anzianita\u0027; \n b) la minore eta\u0027 anagrafica». \n Da tale disamina poteva evincersi che la legge n. 57/2016 non\naveva stabilito alcun limite massimo di «anzianita\u0027 professionale»\ncomputabile, e che tale limite era stato introdotto unicamente\ndall\u0027art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017, e\npoi recepito dall\u0027art. 4, comma 2, lett. a) del bando. \n Il limite massimo di dieci anni per il computo dell\u0027anzianita\u0027\nprofessionale, cosi\u0027 introdotto, contrasterebbe con l\u0027art. 6 della\ndirettiva del Consiglio 2000/78/CE che, fissando il quadro generale\nin materia di occupazione, prevede che le disparita\u0027 di trattamento\nin ragione dell\u0027eta\u0027 non costituiscono discriminazione laddove esse\nsiano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell\u0027ambito del\ndiritto nazionale, da una finalita\u0027 legittima, e i mezzi per il\nconseguimento di tale finalita\u0027 siano appropriati e necessari. \n La legge delega, all\u0027art. 2, comma 3, lett. c), fissava quale\ncriterio primario la prevalenza della maggiore «anzianita\u0027\nprofessionale» (senza limiti) e contemplava la «minore eta\u0027\nanagrafica» soltanto a parita\u0027 della prima, mentre il decreto\ndelegato e il bando portavano all\u0027esito contrario per gli avvocati\ncon oltre 10 anni di «anzianita\u0027 professionale» (neutralizzando il\nsupero dei 10 anni), con cio\u0027 attuando una irragionevole\ndiscriminazione per eta\u0027 e invertendo l\u0027ordine di prevalenza previsto\ndall\u0027art. 2, comma 3, lett. c) della legge delega. \n La norma che prevedeva il «limite massimo di dieci anni» di\n«anzianita\u0027 professionale», risultando discriminatoria per eta\u0027,\ndoveva pertanto essere disapplicata, per contrasto con l\u0027art. 21\ndella Carta dei Diritti Fondamentali della UE. \nII - Violazione di legge per illegittimita\u0027 costituzionale \n L\u0027art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 116/2017, nella\nparte in cui prevedeva che la maggiore anzianita\u0027 professionale\ncomportava prevalenza con il limite massimo di 10 anni di anzianita\u0027,\nsarebbe in contrasto con l\u0027art. 3 Costituzione, introducendo una\ndiscriminazione per eta\u0027, con l\u0027art. 4 Costituzione, comportando\nun\u0027irragionevole limitazione delle scelte lavorative personali, e con\ngli artt. 76 e 77 Costituzione, poiche\u0027 eccedente il criterio posto\ndalla delega. \nIII - Eccesso di potere \n Il bando e le successive delibere del CSM di approvazione delle\ngraduatorie, adottati in applicazione dell\u0027art. 4, comma 4, lett. a),\ndel decreto legislativo n. 116/2017, sarebbero a loro volta\nillegittimi in quanto in contrasto coi criteri direttivi della legge\ndelega, che valorizzava l\u0027anzianita\u0027 professionale senza limiti\nmassimi, attuando una ingiustificata discriminazione per eta\u0027. \n Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia\nresistendo al ricorso. \n Alla camera di consiglio del 15 maggio 2024 e\u0027 stata disposta\nl\u0027integrazione del contraddittorio. \n All\u0027udienza pubblica del 23 ottobre 2024 il ricorso e\u0027 stato\ntrattenuto in decisione. La questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017,\nappare rilevante e non manifestamente infondata per le motivazioni\nche seguono. \n Il ricorrente ha censurato tale disposizione evidenziando che nel\ncitato decreto delegato sarebbe stato introdotto un limite massimo di\nrilevanza della maggiore anzianita\u0027 professionale, non previsto dalla\nlegge delega, idoneo ad invertire l\u0027ordine di preferenza dalla stessa\nstabilito. \n Preliminarmente deve evidenziarsi la rilevanza nel presente\ngiudizio della questione prospettata, in quanto la disposizione del\ndecreto delegato, sopra riportata, e\u0027 stata pedissequamente recepita\ndalla lex specialis della procedura, di modo che nella graduatoria\nredatta sulla base della stessa, e in questa sede impugnata, il\nricorrente e\u0027 risultato posposto rispetto ad altri concorrenti,\navvocati, che avevano minore anzianita\u0027 professionale, ma minore eta\u0027\nanagrafica, in ragione dell\u0027applicazione del limite massimo di 10\nanni per l\u0027utilizzo del criterio di preferenza dell\u0027anzianita\u0027\nprofessionale. \n Il Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, e, prima di\nesso, il Consiglio Giudiziario, hanno dato esecuzione alle\ndisposizioni del bando, riproduttive di quelle del decreto delegato,\nfacendo si\u0027 che il criterio della maggiore anzianita\u0027 professionale\ncomportasse la prevalenza del candidato con il limite dell\u0027anzianita\u0027\ndecennale, di modo che, tra candidati che potevano vantare almeno 10\nanni di anzianita\u0027, risultasse in posizione piu\u0027 favorevole il\ncandidato di minore eta\u0027 e non quello con la maggiore anzianita\u0027 di\ncarriera. \n Il ricorrente ha lamentato, invece, che il criterio posto dalla\nlegge delega, ed il conseguente criterio assoluto di preferenza per\nil candidato con la maggiore anzianita\u0027, avrebbe comportato un\nposizionamento per lui piu\u0027 favorevole, in ragione della maggiore\nanzianita\u0027 dallo stesso vantata. \n Ne\u0027 puo\u0027 addivenirsi alla disapplicazione del criterio in esame,\nper contrasto con l\u0027art. 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE\nche, fissando il quadro generale in materia di occupazione, prevede\nche le disparita\u0027 di trattamento in ragione dell\u0027eta\u0027 non\ncostituiscono discriminazione laddove esse siano oggettivamente e\nragionevolmente giustificate, nell\u0027ambito del diritto nazionale, da\nuna finalita\u0027 legittima, e i mezzi per il conseguimento di tale\nfinalita\u0027 siano appropriati e necessari. \n La disciplina in esame, infatti, attenendo solo alla graduazione\ndei vari titoli di preferenza e non all\u0027eta\u0027, ma all\u0027esperienza\nprofessionale, non puo\u0027 dirsi in contrasto con quella comunitaria,\ncon conseguente infondatezza della prima censura proposta. Di\nconseguenza, sulla base del tenore letterale della disposizione\ndelegata, se non fosse sollevata la questione di costituzionalita\u0027,\nil gravame dovrebbe essere respinto siccome infondato, giacche\u0027 il\ncriterio applicato corrisponde a quello posto dal decreto delegato e\ndal bando dello stesso riproduttivo; solo il raffronto tra la\ndisposizione del decreto delegato e il criterio, di diverso tenore,\nposto dalla legge delega consentirebbero, mediante l\u0027accertamento\ndella illegittimita\u0027 costituzionale della disposizione per eccesso di\ndelega, l\u0027esito favorevole dell\u0027impugnazione, con l\u0027annullamento dei\nprovvedimenti impugnati, adottati sulla base della disposizione in\ntesi costituzionalmente illegittima. \n Passando all\u0027esame della non manifesta infondatezza della\nquestione, deve osservarsi che la legge 28 aprile 2016, n. 57 di\n«Delega al Governo per la riforma organica della magistratura\nonoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», ha stabilito,\nall\u0027art. 2, comma 3: «Nell\u0027esercizio della delega di cui all\u0027articolo\n1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e\ncriteri direttivi: \n a) disciplinare i requisiti e le modalita\u0027 di accesso alla\nmagistratura onoraria, prevedendo, tra l\u0027altro, i requisiti: (...) \n b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato\nonorario, in particolare a favore: \n 1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a\ntitolo onorario; \n 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di\navvocato; \n 3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di\nnotaio; \n 4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie\ngiuridiche presso le universita\u0027; \n c) prevedere che a parita\u0027 di titolo preferenziale abbia\nprecedenza chi ha la piu\u0027 elevata anzianita\u0027 professionale e che, in\ncaso di ulteriore parita\u0027, abbia la precedenza chi ha minore eta\u0027\nanagrafica». \n Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma organica\ndella magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,\nnonche\u0027 disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in\nservizio a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», all\u0027art. 4, ha\nprevisto, al comma 3, che: \n «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell\u0027ordine: (...) b)\nl\u0027esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della\nprofessione di avvocato»; \n al successivo comma 4: «In caso di uguale titolo di preferenza ai\nsensi del comma 3 prevale, nell\u0027ordine: \n a) la maggiore anzianita\u0027 professionale ... con il limite\nmassimo di dieci anni di anzianita\u0027; \n b) la minore eta\u0027 anagrafica». \n Di conseguenza, nel decreto delegato e\u0027 stato introdotto un\nlimite massimo di rilevanza della maggiore anzianita\u0027 professionale,\nnon previsto dalla legge delega, idoneo ad invertire l\u0027ordine di\npreferenza dalla stessa stabilito. \n Dall\u0027esame del tenore letterale delle due disposizioni emerge\npertanto un contrasto fra il criterio di delega stabilito dall\u0027art.\n2, comma 3, lett. c), della legge n. 57 del 2016, e il disposto di\ncui all\u0027art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116 del\n2017. \n La legge delega ha infatti individuato con precisione il\ncontenuto del potere legislativo delegato, stabilendo che, come\ntitolo di preferenza, dovesse tenersi conto della maggiore anzianita\u0027\nmaturata nella professione di avvocato; di conseguenza, a parita\u0027 di\naspiranti alla nomina appartenenti alla categoria degli avvocati,\nsecondo tale disciplina avrebbe dovuto essere data prevalenza al\ncandidato che poteva vantare il periodo piu\u0027 lungo di esercizio della\nprofessione. \n Il decreto legislativo, invece, ha stabilito la prevalenza della\nmaggiore anzianita\u0027 professionale con il limite massimo di dieci anni\ndi anzianita\u0027 e, con il criterio successivo, della minore eta\u0027\nanagrafica, con la conseguenza che, in caso di candidati con\nanzianita\u0027 superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello con\npiu\u0027 anni di esercizio della professione, ma il piu\u0027 giovane. \n Pertanto, la delega sembra essere stata esercitata in termini\ndiversi da quanto prescritto dalla legge n. 57/2016, di modo che\nl\u0027applicazione del criterio del decreto delegato puo\u0027 portare ad\nesiti in contrasto diretto con quanto stabilito dal legislatore\ndelegante. \n Peraltro, anche nella relazione illustrativa di presentazione del\ndecreto legislativo al Parlamento e al C.S.M. il Governo ha precisato\nunicamente che «Sono previsti, in attuazione delle analitiche\ndisposizioni di delega a riguardo, i requisiti per il conferimento\ndell\u0027incarico di magistrato onorario, includendo sia requisiti\nattinenti alla professionalita\u0027 che alla onorabilita\u0027 dell\u0027aspirante\nmagistrato onorario. Sono previsti i titoli di preferenza, proponendo\noltre ai titoli particolarmente indicati dalla legge delega anche\nulteriori titoli rimessi alla discrezionalita\u0027 del legislatore\ndelegato. Si ritiene che l\u0027ambito precettivo del disposto\ndell\u0027articolo 2, comma 3, lettera c), della legge delega sia tale da\nconsentire al legislatore delegato di individuare, al fine di\npredeterminare i criteri di risoluzione dei casi di equivalenza dei\ntitoli preferenziali, titoli di prevalenza ulteriori rispetto a\nquelli espressamente indicati nel criterio di delega, purche\u0027 siano\nrispetto ad essi sottordinati (tale e\u0027 la portata del requisito\nresiduale del \"piu\u0027 elevato voto di laurea\"). Sono delineati i\ncriteri di preferenza in caso di parita\u0027 di titoli»; pertanto, nessun\nchiarimento si rinviene nella relazione in ordine alla diversa\ndisciplina del criterio di preferenza dell\u0027anzianita\u0027 professionale,\nrilevante nella presente fattispecie. \n Tanto premesso, ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della legge\n11 marzo 1953, n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente\ninfondata, questo Tribunale solleva questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 13\nluglio 2017, n. 116, per contrasto con l\u0027art. 76 della Costituzione,\nsecondo i profili e per le ragioni sopra indicate, con sospensione\ndel giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica Italiana della decisione della Corte Costituzionale sulle\nquestioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79\ned 80 c.p.a. e 295 del codice di procedura civile. \n Riserva alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione nel\nmerito e sulle spese. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione\nPrima) visti gli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 23, legge 11 marzo 1953,\nn. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, comma 4, del\ndecreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in relazione all\u0027art. 76\ndella Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la\ntrasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. \n Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite all\u0027esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi\ndell\u0027art. 79 ed 80 del c.p.a. \n Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei\nMinistri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e\ndella Camera dei Deputati. \n Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23\nottobre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Francesca Petrucciani, Presidente FF, estensore; \n Filippo Maria Tropiano, consigliere; \n Matthias Viggiano, referendario. \n \n Il Presidente, estensore: Petrucciani","elencoNorme":[{"id":"62263","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/07/2017","data_nir":"2017-07-13","numero_legge":"116","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art4"}],"elencoParametri":[{"id":"78846","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78865","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"57","data_legge":"28/04/2016","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"lett. c)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;57~art2","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54417","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Buzzelli Cristiano","data_costit_part":"11/02/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |