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\n    contro  Ministero  della  Giustizia,  Consiglio  Superiore  della\nMagistratura, in persona dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro\ntempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n    nei confronti  di  Valentina  Forcina,  Stefania  Paliani,  Paola\nFerrera, non costituite in giudizio; \n    per l\u0027annullamento, previa sospensione dell\u0027efficacia, del  bando\ndi concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1  alla  Gazzetta\nUfficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell\u002711 aprile 2023; \n    della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio  2023,\ndel consequenziale parere del 14 giugno 2023 della  Sezione  Autonoma\npresso il Consiglio Giudiziario della Corte  di  Appello  di  Roma  e\ndella graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM  del  13\ndicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina a  giudice  onorario  di  pace  presso\nl\u0027Ufficio del giudice di pace di Roma; \n    della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio  2023,\ndel consequenziale parere del 14 giugno 2023 della  Sezione  Autonoma\npresso il Consiglio Giudiziario della Corte  di  Appello  di  Roma  e\ndella graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM  del  13\ndicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso  la\nProcura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; \n    della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio  2023,\ndel consequenziale parere del 14 giugno 2023 della  Sezione  Autonoma\npresso il Consiglio Giudiziario della Corte  di  Appello  di  Roma  e\ndella graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM  del  13\ndicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l\u0027ammissione al\ntirocinio ai fini della nomina a  giudice  onorario  di  pace  presso\nl\u0027Ufficio del giudice di pace di Ostia; \n    di  tutti  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti,   antecedenti,\nconsequenziali e collegati,  ancorche\u0027  non  conosciuti,  lesivi  dei\ndiritti e degli interessi del ricorrente, nella parte in cui  pongono\nil «limite massimo  di  dieci  anni»  di  «anzianita\u0027  professionale»\ncomputabile ai fini del collocamento in graduatoria e per  l\u0027effetto,\nnei  limiti  dell\u0027\u0027interesse  del  ricorrente,   ricollocarlo   nelle\nimpugnate  graduatorie  tenendo  conto   della   intera   «anzianita\u0027\nprofessionale» maturata; \n    Visti il ricorso e i relativi  allegati;  Visti  tutti  gli  atti\ndella causa; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della\nGiustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del  giorno  23  ottobre  2024  la\ndott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    Con il ricorso in epigrafe  sono  stati  impugnati  il  bando  di\nconcorso pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale\nn.  28  dell\u002711  aprile  2023,  le  graduatorie  provvisorie   e   le\ngraduatorie definitive delle procedure di selezione per  l\u0027ammissione\nal tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di  pace  presso\nl\u0027Ufficio del giudice di  pace  di  Roma,  presso  la  Procura  della\nRepubblica di Roma e presso l\u0027Ufficio del giudice di pace di Ostia. \n    Il ricorrente ha dedotto che  le  graduatorie  provvisorie  delle\nprocedure citate lo vedevano collocato rispettivamente  in  posizione\nn. 403 (GdP Roma), 195 (VPO  Roma)  e  123  (GdP  Ostia),  con  egual\npunteggio di 3650, corrispondente  al  limite  massimo  previsto  dal\nbando  di  10  anni  di  esercizio  della  professione  forense,  non\ncomputati gli ulteriori anni di  «anzianita\u0027  professionale»;  il  13\ndicembre 2023 venivano  approvate  le  graduatorie  definitive  e  il\nricorrente risultava in  posizione  non  utile  per  l\u0027ammissione  al\ntirocinio ai fini della nomina, poiche\u0027, a parita\u0027 di  punteggio  con\naltri  avvocati,  avevano   ottenuto   migliore   posizionamento   in\ngraduatoria i concorrenti piu\u0027 giovani, risultando l\u0027eccedenza  oltre\ni  10  anni  di  «anzianita\u0027  professionale»  non  computabile,  come\nprevisto dal bando di concorso che, all\u0027art. 4,  comma  2,  stabiliva\nche: «In caso di uguale titolo di preferenza ai  sensi  del  comma  1\nprevale, nell\u0027ordine: a) la maggiore anzianita\u0027  professionale  o  di\nservizio, con il limite massimo di dieci anni di  anzianita\u0027;  b)  la\nminore eta\u0027 anagrafica». \n    A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: \nI.  Violazione  di  legge  (normativa  UE)  ed  eccesso   di   potere\n(discriminazione per eta\u0027, irragionevolezza, carenza di  motivazione,\nsviamento di potere). \n    La legge n. 57/2016, «Delega al Governo per la  riforma  organica\ndella magistratura onoraria  e  altre  disposizioni  sui  giudici  di\npace», prevedeva all\u0027art. 2, comma 3:  «Nell\u0027esercizio  della  delega\n(...) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:\n(...) \n      b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a  magistrato\nonorario, in particolare a favore: (...) 2) di coloro che svolgono  o\nhanno svolto la professione di avvocato; \n      (...) \n      c) prevedere  che  a  parita\u0027  di  titolo  preferenziale  abbia\nprecedenza chi ha la piu\u0027 elevata anzianita\u0027 professionale e che,  in\ncaso di ulteriore parita\u0027, abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta\u0027\nanagrafica». \n    Il decreto  legislativo  n.  116/2017,  «Riforma  organica  della\nmagistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di  pace...  a\nnorma della legge 28 aprile 2016, n. 57», prevedeva all\u0027art. 4, commi\n3 e ss.: \n      «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell\u0027ordine: (. ) \n        b) l\u0027esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della\nprofessione di avvocato; (. ) \n      4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma  3\nprevale, nell\u0027ordine: \n        a) la maggiore anzianita\u0027 professionale  ...  con  il  limite\nmassimo di dieci anni di anzianita\u0027; \n        b) la minore eta\u0027 anagrafica». \n      Il bando di concorso impugnato prevedeva, all\u0027art. 4, comma  2:\n«In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale,\nnell\u0027ordine: \n        a) la maggiore anzianita\u0027 professionale  ...  con  il  limite\nmassimo di dieci anni di anzianita\u0027; \n        b) la minore eta\u0027 anagrafica». \n    Da tale disamina poteva evincersi che la  legge  n.  57/2016  non\naveva stabilito alcun limite massimo  di  «anzianita\u0027  professionale»\ncomputabile, e  che  tale  limite  era  stato  introdotto  unicamente\ndall\u0027art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017, e\npoi recepito dall\u0027art. 4, comma 2, lett. a) del bando. \n    Il limite massimo di dieci anni per  il  computo  dell\u0027anzianita\u0027\nprofessionale, cosi\u0027 introdotto, contrasterebbe con  l\u0027art.  6  della\ndirettiva del Consiglio 2000/78/CE che, fissando il  quadro  generale\nin materia di occupazione, prevede che le disparita\u0027  di  trattamento\nin ragione dell\u0027eta\u0027 non costituiscono discriminazione  laddove  esse\nsiano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell\u0027ambito  del\ndiritto nazionale, da una finalita\u0027  legittima,  e  i  mezzi  per  il\nconseguimento di tale finalita\u0027 siano appropriati e necessari. \n    La legge delega, all\u0027art. 2, comma 3,  lett.  c),  fissava  quale\ncriterio  primario   la   prevalenza   della   maggiore   «anzianita\u0027\nprofessionale»  (senza  limiti)  e  contemplava   la   «minore   eta\u0027\nanagrafica»  soltanto  a  parita\u0027  della  prima,  mentre  il  decreto\ndelegato e il bando portavano all\u0027esito contrario  per  gli  avvocati\ncon oltre 10 anni di «anzianita\u0027  professionale»  (neutralizzando  il\nsupero  dei  10  anni),   con   cio\u0027   attuando   una   irragionevole\ndiscriminazione per eta\u0027 e invertendo l\u0027ordine di prevalenza previsto\ndall\u0027art. 2, comma 3, lett. c) della legge delega. \n    La norma che prevedeva il  «limite  massimo  di  dieci  anni»  di\n«anzianita\u0027  professionale»,  risultando  discriminatoria  per  eta\u0027,\ndoveva pertanto essere disapplicata,  per  contrasto  con  l\u0027art.  21\ndella Carta dei Diritti Fondamentali della UE. \nII - Violazione di legge per illegittimita\u0027 costituzionale \n    L\u0027art. 4, comma 4, del decreto  legislativo  n.  116/2017,  nella\nparte in cui  prevedeva  che  la  maggiore  anzianita\u0027  professionale\ncomportava prevalenza con il limite massimo di 10 anni di anzianita\u0027,\nsarebbe in contrasto con  l\u0027art.  3  Costituzione,  introducendo  una\ndiscriminazione per eta\u0027,  con  l\u0027art.  4  Costituzione,  comportando\nun\u0027irragionevole limitazione delle scelte lavorative personali, e con\ngli artt. 76 e 77 Costituzione, poiche\u0027 eccedente il  criterio  posto\ndalla delega. \nIII - Eccesso di potere \n    Il bando e le successive delibere del CSM di  approvazione  delle\ngraduatorie, adottati in applicazione dell\u0027art. 4, comma 4, lett. a),\ndel  decreto  legislativo  n.  116/2017,  sarebbero  a   loro   volta\nillegittimi in quanto in contrasto coi criteri direttivi della  legge\ndelega,  che  valorizzava  l\u0027anzianita\u0027  professionale  senza  limiti\nmassimi, attuando una ingiustificata discriminazione per eta\u0027. \n    Si sono  costituiti  il  CSM  ed  il  Ministero  della  Giustizia\nresistendo al ricorso. \n    Alla camera di consiglio del 15 maggio  2024  e\u0027  stata  disposta\nl\u0027integrazione del contraddittorio. \n    All\u0027udienza pubblica del 23 ottobre  2024  il  ricorso  e\u0027  stato\ntrattenuto in decisione. La questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo  n.  116/2017,\nappare rilevante e non manifestamente infondata  per  le  motivazioni\nche seguono. \n    Il ricorrente ha censurato tale disposizione evidenziando che nel\ncitato decreto delegato sarebbe stato introdotto un limite massimo di\nrilevanza della maggiore anzianita\u0027 professionale, non previsto dalla\nlegge delega, idoneo ad invertire l\u0027ordine di preferenza dalla stessa\nstabilito. \n    Preliminarmente  deve  evidenziarsi  la  rilevanza  nel  presente\ngiudizio della questione prospettata, in quanto la  disposizione  del\ndecreto delegato, sopra riportata, e\u0027 stata pedissequamente  recepita\ndalla lex specialis della procedura, di modo  che  nella  graduatoria\nredatta sulla base della stessa,  e  in  questa  sede  impugnata,  il\nricorrente e\u0027  risultato  posposto  rispetto  ad  altri  concorrenti,\navvocati, che avevano minore anzianita\u0027 professionale, ma minore eta\u0027\nanagrafica, in ragione dell\u0027applicazione del  limite  massimo  di  10\nanni  per  l\u0027utilizzo  del  criterio  di  preferenza  dell\u0027anzianita\u0027\nprofessionale. \n    Il Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, e,  prima  di\nesso,  il  Consiglio  Giudiziario,   hanno   dato   esecuzione   alle\ndisposizioni del bando, riproduttive di quelle del decreto  delegato,\nfacendo si\u0027 che il criterio della maggiore  anzianita\u0027  professionale\ncomportasse la prevalenza del candidato con il limite dell\u0027anzianita\u0027\ndecennale, di modo che, tra candidati che potevano vantare almeno  10\nanni di  anzianita\u0027,  risultasse  in  posizione  piu\u0027  favorevole  il\ncandidato di minore eta\u0027 e non quello con la maggiore  anzianita\u0027  di\ncarriera. \n    Il ricorrente ha lamentato, invece, che il criterio  posto  dalla\nlegge delega, ed il conseguente criterio assoluto di  preferenza  per\nil candidato  con  la  maggiore  anzianita\u0027,  avrebbe  comportato  un\nposizionamento per lui piu\u0027 favorevole,  in  ragione  della  maggiore\nanzianita\u0027 dallo stesso vantata. \n    Ne\u0027 puo\u0027 addivenirsi alla disapplicazione del criterio in  esame,\nper contrasto con l\u0027art. 6 della direttiva del  Consiglio  2000/78/CE\nche, fissando il quadro generale in materia di  occupazione,  prevede\nche  le  disparita\u0027  di  trattamento   in   ragione   dell\u0027eta\u0027   non\ncostituiscono discriminazione laddove  esse  siano  oggettivamente  e\nragionevolmente giustificate, nell\u0027ambito del diritto  nazionale,  da\nuna finalita\u0027 legittima, e i  mezzi  per  il  conseguimento  di  tale\nfinalita\u0027 siano appropriati e necessari. \n    La disciplina in esame, infatti, attenendo solo alla  graduazione\ndei vari titoli di  preferenza  e  non  all\u0027eta\u0027,  ma  all\u0027esperienza\nprofessionale, non puo\u0027 dirsi in contrasto  con  quella  comunitaria,\ncon  conseguente  infondatezza  della  prima  censura  proposta.   Di\nconseguenza, sulla  base  del  tenore  letterale  della  disposizione\ndelegata, se non fosse sollevata la questione  di  costituzionalita\u0027,\nil gravame dovrebbe essere respinto siccome  infondato,  giacche\u0027  il\ncriterio applicato corrisponde a quello posto dal decreto delegato  e\ndal bando  dello  stesso  riproduttivo;  solo  il  raffronto  tra  la\ndisposizione del decreto delegato e il criterio, di  diverso  tenore,\nposto dalla legge  delega  consentirebbero,  mediante  l\u0027accertamento\ndella illegittimita\u0027 costituzionale della disposizione per eccesso di\ndelega, l\u0027esito favorevole dell\u0027impugnazione, con l\u0027annullamento  dei\nprovvedimenti impugnati, adottati sulla base  della  disposizione  in\ntesi costituzionalmente illegittima. \n    Passando  all\u0027esame  della  non  manifesta   infondatezza   della\nquestione, deve osservarsi che la legge 28  aprile  2016,  n.  57  di\n«Delega  al  Governo  per  la  riforma  organica  della  magistratura\nonoraria e altre disposizioni sui giudici  di  pace»,  ha  stabilito,\nall\u0027art. 2, comma 3: «Nell\u0027esercizio della delega di cui all\u0027articolo\n1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi  e\ncriteri direttivi: \n      a) disciplinare i requisiti e  le  modalita\u0027  di  accesso  alla\nmagistratura onoraria, prevedendo, tra l\u0027altro, i requisiti: (...) \n      b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a  magistrato\nonorario, in particolare a favore: \n        1) di coloro che  hanno  esercitato  funzioni  giudiziarie  a\ntitolo onorario; \n        2) di coloro che svolgono o hanno svolto  la  professione  di\navvocato; \n        3) di coloro che svolgono o hanno svolto  la  professione  di\nnotaio; \n        4)  di  coloro  che  insegnano  o  hanno  insegnato   materie\ngiuridiche presso le universita\u0027; \n      c) prevedere  che  a  parita\u0027  di  titolo  preferenziale  abbia\nprecedenza chi ha la piu\u0027 elevata anzianita\u0027 professionale e che,  in\ncaso di ulteriore parita\u0027, abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta\u0027\nanagrafica». \n    Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma  organica\ndella magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,\nnonche\u0027 disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in\nservizio a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», all\u0027art.  4,  ha\nprevisto, al comma 3, che: \n      «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell\u0027ordine:  (...)  b)\nl\u0027esercizio,  anche  pregresso,  per   almeno   un   biennio,   della\nprofessione di avvocato»; \n    al successivo comma 4: «In caso di uguale titolo di preferenza ai\nsensi del comma 3 prevale, nell\u0027ordine: \n      a) la maggiore  anzianita\u0027  professionale  ...  con  il  limite\nmassimo di dieci anni di anzianita\u0027; \n      b) la minore eta\u0027 anagrafica». \n    Di conseguenza, nel  decreto  delegato  e\u0027  stato  introdotto  un\nlimite massimo di rilevanza della maggiore anzianita\u0027  professionale,\nnon previsto dalla legge delega,  idoneo  ad  invertire  l\u0027ordine  di\npreferenza dalla stessa stabilito. \n    Dall\u0027esame del tenore letterale  delle  due  disposizioni  emerge\npertanto un contrasto fra il criterio di delega  stabilito  dall\u0027art.\n2, comma 3, lett. c), della legge n. 57 del 2016, e  il  disposto  di\ncui all\u0027art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116  del\n2017. \n    La  legge  delega  ha  infatti  individuato  con  precisione   il\ncontenuto del  potere  legislativo  delegato,  stabilendo  che,  come\ntitolo di preferenza, dovesse tenersi conto della maggiore anzianita\u0027\nmaturata nella professione di avvocato; di conseguenza, a parita\u0027  di\naspiranti alla nomina appartenenti  alla  categoria  degli  avvocati,\nsecondo tale disciplina avrebbe  dovuto  essere  data  prevalenza  al\ncandidato che poteva vantare il periodo piu\u0027 lungo di esercizio della\nprofessione. \n    Il decreto legislativo, invece, ha stabilito la prevalenza  della\nmaggiore anzianita\u0027 professionale con il limite massimo di dieci anni\ndi anzianita\u0027 e,  con  il  criterio  successivo,  della  minore  eta\u0027\nanagrafica,  con  la  conseguenza  che,  in  caso  di  candidati  con\nanzianita\u0027 superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello  con\npiu\u0027 anni di esercizio della professione, ma il piu\u0027 giovane. \n    Pertanto, la delega sembra essere  stata  esercitata  in  termini\ndiversi da quanto prescritto dalla legge  n.  57/2016,  di  modo  che\nl\u0027applicazione del criterio del  decreto  delegato  puo\u0027  portare  ad\nesiti in contrasto  diretto  con  quanto  stabilito  dal  legislatore\ndelegante. \n    Peraltro, anche nella relazione illustrativa di presentazione del\ndecreto legislativo al Parlamento e al C.S.M. il Governo ha precisato\nunicamente  che  «Sono  previsti,  in  attuazione  delle   analitiche\ndisposizioni di delega a riguardo, i requisiti  per  il  conferimento\ndell\u0027incarico  di  magistrato  onorario,  includendo  sia   requisiti\nattinenti alla professionalita\u0027 che alla onorabilita\u0027  dell\u0027aspirante\nmagistrato onorario. Sono previsti i titoli di preferenza, proponendo\noltre ai titoli particolarmente indicati  dalla  legge  delega  anche\nulteriori  titoli  rimessi  alla  discrezionalita\u0027  del   legislatore\ndelegato.  Si  ritiene   che   l\u0027ambito   precettivo   del   disposto\ndell\u0027articolo 2, comma 3, lettera c), della legge delega sia tale  da\nconsentire  al  legislatore  delegato  di  individuare,  al  fine  di\npredeterminare i criteri di risoluzione dei casi di  equivalenza  dei\ntitoli preferenziali,  titoli  di  prevalenza  ulteriori  rispetto  a\nquelli espressamente indicati nel criterio di delega,  purche\u0027  siano\nrispetto ad essi sottordinati  (tale  e\u0027  la  portata  del  requisito\nresiduale del \"piu\u0027  elevato  voto  di  laurea\").  Sono  delineati  i\ncriteri di preferenza in caso di parita\u0027 di titoli»; pertanto, nessun\nchiarimento si  rinviene  nella  relazione  in  ordine  alla  diversa\ndisciplina del criterio di preferenza dell\u0027anzianita\u0027  professionale,\nrilevante nella presente fattispecie. \n    Tanto premesso, ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della legge\n11 marzo 1953, n. 87,  ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata,  questo  Tribunale  solleva  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 4, del decreto  legislativo  n.  13\nluglio 2017, n. 116, per contrasto con l\u0027art. 76 della  Costituzione,\nsecondo i profili e per le ragioni sopra  indicate,  con  sospensione\ndel giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della\nRepubblica Italiana della decisione della Corte Costituzionale  sulle\nquestioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli  artt.  79\ned 80 c.p.a. e 295 del codice di procedura civile. \n    Riserva alla sentenza definitiva  ogni  ulteriore  decisione  nel\nmerito e sulle spese. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nPrima) visti gli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 23, legge 11 marzo 1953,\nn. 87, ritenuta la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4,  comma  4,  del\ndecreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in relazione all\u0027art.  76\ndella  Costituzione,  dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   la\ntrasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. \n    Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle\nspese di lite all\u0027esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi\ndell\u0027art. 79 ed 80 del c.p.a. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e\ndella Camera dei Deputati. \n    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  23\nottobre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Francesca Petrucciani, Presidente FF, estensore; \n        Filippo Maria Tropiano, consigliere; \n        Matthias Viggiano, referendario. \n \n                Il Presidente, estensore: Petrucciani","elencoNorme":[{"id":"62263","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/07/2017","data_nir":"2017-07-13","numero_legge":"116","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art4"}],"elencoParametri":[{"id":"78846","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78865","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"57","data_legge":"28/04/2016","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"lett. c)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;57~art2","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54417","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Buzzelli Cristiano","data_costit_part":"11/02/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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