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      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
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      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x15fd570)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/ricercaOrdinanze HTTP/2\r\n
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      Content-Length: 31\r\n
      \r\n
      * We are completely uploaded and fine\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
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      * 35 data bytes written\n
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    "{"total":224,"display":20,"page":10,"resultsOrdinanze":[{"anno":"2025","numero":"36","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Prato","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale - Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive - Procedimento applicativo - Criteri di scelta delle misure - Richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero - Denunciata preclusione per il giudice della possibilità di disporre l’applicazione di una misura più grave di quella richiesta per inidoneità delle misure gradate.\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale - Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive - Procedimento applicativo - Criteri di scelta delle misure - Richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero - Denunciata preclusione per il giudice della possibilità di disporre l’applicazione di una misura più grave di quella richiesta per inidoneità delle misure gradate.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, artt. 280, comma 2, e 291, anche in combinato disposto.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"35","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Civitavecchia","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eAdozione e affidamento - Adozione di maggiorenni – Condizioni – Previsione che consente l’adozione alle persone che non hanno discendenti – Interpretazione, all’esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 577 (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003erecte\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti - Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall’adozione, rimessa alla valutazione del giudice – Omessa previsione.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"20 ottobre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eAdozione e affidamento - Adozione di maggiorenni – Condizioni – Previsione che consente l’adozione alle persone che non hanno discendenti – Interpretazione, all’esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 577 (recte: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti - Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall’adozione, rimessa alla valutazione del giudice – Omessa previsione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;-\u0026nbsp;Codice civile, art. 291, primo comma.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"27","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché\u0026nbsp;“immediatamente dopo l’impossessamento”.\u003c/p\u003e","fissato":"23 febbraio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché\u0026nbsp;“immediatamente dopo l’impossessamento”.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 628, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"7","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eOrdinamento giudiziario – Giudice onorario – Requisiti per il conferimento dell’incarico – Titoli di preferenza – Previsione, in caso di uguale titolo di preferenza, della prevalenza della maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità – Prevalenza, in caso di più candidati con anzianità superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore età anagrafica.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"2 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eOrdinamento giudiziario – Giudice onorario – Requisiti per il conferimento dell’incarico – Titoli di preferenza – Previsione, in caso di uguale titolo di preferenza, della prevalenza della maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità – Prevalenza, in caso di più aspiranti alla nomina con anzianità professionale o di servizio superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore età anagrafica.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 4, comma 4.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"6","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata applicabilità anche agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle private dimore.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"3 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata applicabilità anche agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle private dimore.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 624-bis, primo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"3","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Bologna","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Favoreggiamento della prostituzione – Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni anziché fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.\u003c/p\u003e","fissato":"26 gennaio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Favoreggiamento della prostituzione – Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni anziché fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), art. 3, primo comma, numero 8).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"1","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Cagliari","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"248","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Parma","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\u0026nbsp;sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.\u0026nbsp;sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito dall\u0027art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"239","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"229","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"221","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Giudice di Pace di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Cause di non punibilità – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Cause di non punibilità – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"208","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"189","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Potenza","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l\u0027offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo).\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l\u0027offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"177","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Napoli","oggetto":"\u003cp\u003eProcedimento penale\u0026nbsp;- Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare – Applicazione delle modalità di controllo elettronico previste dall\u0027art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen.\u0026nbsp;qualora si proceda per determinati delitti (nella specie, delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 cod. pen.)\u0026nbsp;- Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi - Mancata previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi “salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.\u003c/p\u003e","fissato":"4 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcedimento penale\u0026nbsp;- Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare – Applicazione delle modalità di controllo elettronico previste dall\u0027art. 275-bis cod. proc. pen.\u0026nbsp;qualora si proceda per determinati delitti\u0026nbsp;- Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi - Mancata previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi “salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, come modificato dall\u0027art. 12, comma 1, lettera c), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"172","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Bari","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi,\u0026nbsp;eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.\u0026nbsp;– Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi,\u0026nbsp;eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.\u0026nbsp;– Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"161","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Macerata","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcesso penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando l\u0027ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"6 ottobre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando l\u0027ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 34.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"71","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"70","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"69","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"68","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"}]}"
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