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G Servizi rete\ned extrarete srl contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale\ndi Messina. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 46 del 13-11-2024)\n\r\n La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina\nSezione 14, riunita in udienza il 24 settembre 2024 alle ore 10,30\ncon la seguente composizione collegiale: \n Fiorentino Adolfo, Presidente Patania Elvira, Relatore Mirenna\nMauro, Giudice in data 24 settembre 2024 ha pronunciato la seguente \n \n Ordinanza \n \n Sul ricorso n. 1575/2024 depositato il 9 aprile 2024, proposto da\nB\u0026amp;g Servizi Rete Ed Extrarete S.r.l. - 03412140836 - Difeso da Davide\nDe Girolamo - DGRDVD77A24H501P Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M -\nRappresentato da Alessandro Bonetti - BNTLSN71H16F839G \n Rappresentante difeso da Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P\nLivia Salvini - SLVLVI57H67H501M ed elettivamente domiciliato presso\ndavidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org contro Ag. Entrate Direzione\nProvinciale Messina elettivamente domiciliato presso\ndp.messina@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n Silenzio Rifiut Contr Solid 2023 a seguito di discussione in\npubblica udienza \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Visto il ricorso notificato ad Agenzia delle entrate Direzione\nProvinciale di Messina in data 9 aprile 2024 e depositato\ntelematicamente il 13 marzo 2024 con il quale la societa\u0027 B\u0026amp;G Servizi\nRete ed Extrarete S.r.l. con sede legale in Messina (ME), corso\nCavour n. 206, in persona del legale rappresentante dott. Alessandro\nBonetti, proponeva impugnazione avverso il silenzio-rifiuto serbato\ndalla convenuta in relazione all\u0027istanza presentata via PEC il 16\nnovembre 2023 per ottenere il rimborso di euro 169.993,25, oltre\ninteressi maturati e maturandi corrisposti (allegava quietanza di\nversamento) ai sensi dell\u0027art. 1, commi 115 ss. della legge 29\ndicembre 2022, n. 197 a titolo di Contributo di Solidarieta\u0027\ntemporaneo a carico delle imprese del settore energetico, nonche\u0027 la\ncondanna della medesima Agenzia delle entrate al rimborso delle\npredette somme; \n la istante rilevava di essere una societa\u0027 che opera nel settore\ndei prodotti petroliferi e che il contributo in questione, che trae\norigine dall\u0027omologo contributo di solidarieta\u0027 temporaneo previsto\ndal Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 «relativo a un\nintervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati\ndell\u0027energia», e\u0027 stato introdotto in Italia dall\u0027art. 1 commi\n115-119 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che\nindividua i soggetti passivi, la base imponibile e l\u0027aliquota\ndell\u0027imposta (la natura tributaria del contributo non e\u0027 in\ncontestazione): \n a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al pagamento del\nContributo di Solidarieta\u0027 coloro che esercitano nel territorio dello\nStato, per la successiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione\ndi energia elettrica, che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas\nmetano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di\nenergia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano\nl\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di prodotti\npetroliferi; importano a titolo definitivo, per la successiva\nrivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti\npetroliferi o introducono nel territorio dello Stato detti beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. \n E\u0027 stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una delle\nattivita\u0027 sopra indicate. Rilevava, a questo proposito, che l\u0027alveo\ndei soggetti passivi del Contributo di Solidarieta\u0027 domestico e\u0027\nsignificativamente piu\u0027 ampio rispetto a quello del Regolamento UE.\nQuest\u0027ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo solo\nle imprese che svolgono «attivita\u0027 economiche nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n.\n1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; di contro,\nl\u0027ambito soggettivo di applicazione del Contributo di Solidarieta\u0027\ndomestico ricomprende le imprese «energetiche» largamente intese,\noperanti in tutte le fasi della filiera (dall\u0027estrazione, alla\nproduzione e vendita) e in relazione a tutti i prodotti energetici\n(gas, energia elettrica e prodotti petroliferi). Parimenti, il\ncontributo europeo, a differenza di quello italiano, non grava\naffatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un\ndiverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt. 6 e\nss. del Regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non i\nrivenditori) di energia elettrica. Con riferimento alla base\nimponibile e all\u0027aliquota del Contributo di Solidarieta\u0027, l\u0027art. 1,\ncomma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e\u0027 calcolato\napplicando un\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo\nIRES per il periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi\ncomplessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei\nredditi complessivi dei quattro periodi d\u0027imposta sia negativa si\nassume un valore pari a zero. \n Anche sotto questo profilo, il Contributo di Solidarieta\u0027\ndomestico differisce da quello unionale. Infatti, il parametro del\n10% previsto a livello nazionale e\u0027 dimezzato rispetto all\u0027incremento\nminimo previsto dal legislatore europeo (pari al 20%). Cio\u0027,\nevidentemente, da un lato amplia il numero dei soggetti tenuti al\nversamento del nuovo Contributo di Solidarieta\u0027 e, dall\u0027altro, ne\ndilata le loro basi imponibili. Anche l\u0027aliquota del Contributo di\nSolidarieta\u0027 domestico, pari al 50%, risulta essere\nsignificativamente maggiore dell\u0027aliquota del 33% prevista dal\nRegolamento UE. \n Sempre al comma 116, al secondo periodo e\u0027 previsto che\nl\u0027ammontare del Contributo di Solidarieta\u0027 non puo\u0027 eccedere il 25%\ndel patrimonio netto esistente alla data di chiusura dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. La legge di\nbilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP. \n Rilevava, ancora, la ricorrente che il Tribunale amministrativo\nregionale del Lazio con due ordinanze (nn. 763/2024 e 766/2024)\ndepositate il 16 gennaio 2024 ha dichiarato rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 115 ss. legge n. 197/2022 per violazione degli\narticoli 3, 53 e 117 della Costituzione. In particolare, con tali\nordinanze, il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha: \n a) prospettato la contrarieta\u0027 del Contributo di Solidarieta\u0027\nall\u0027art. 117 della Costituzione con riguardo ai vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, del Regolamento UE\n1854/2022. I giudici hanno, in dettaglio, rilevato come -\ncontrariamente al Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo europeo\nprevisto dal citato Regolamento UE, specificamente destinato a\ncolpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di\nSolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115 e seguenti, della citata\nlegge n. 197/2022 indicato come «equivalente\") assoggetta ad\nimposizione operatori appartenenti a settori diversi da quelli\nindicati dallo stesso Regolamento; \n b) evidenziato molteplici profili d\u0027incostituzionalita\u0027 dello\nstesso con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. In\nestrema sintesi, ad avviso del TAR, la norma istitutiva del\nContributo si pone in contrasto con i principi di uguaglianza,\nproporzionalita\u0027, ragionevolezza e capacita\u0027 contributiva, nella\nmisura in cui, da un lato, assoggetta a contribuzione straordinaria\ncomponenti reddituali di per se\u0027 non riconducibili ad «extraprofitti»\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici e,\ndall\u0027altro, non considera ai fini dell\u0027individuazione della propria\nbase imponibile la «riespansione» dei consumi a seguito della\npandemia da Covid-19. \n Infine, il Tribunale amministrativo regionale ha anche ben messo\nin luce (come ulteriore profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53\nCost.) la parziale duplicazione d\u0027imposta che l\u0027applicazione del\nContributo determina nei confronti dei contribuenti altresi\u0027 incisi\ndal precedente contributo «straordinario» di cui all\u0027art. 37 del\ncitato decreto-legge n. 21/2021. In quest\u0027ottica, i giudici\namministrativi hanno rilevato - in subordine ai profili di\nillegittimita\u0027 tout court del contributo - l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art.\n1, comma 118 della citata legge n. 197/2022 nella parte in cui\nesclude la deducibilita\u0027 del contributo «straordinario» dal\nContributo di solidarieta\u0027 ai fini delle imposte sui redditi e\ndell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto che\nquesta Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la non\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel tributo in oggetto sotto il profilo della sua contrarieta\u0027 agli\narticoli 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti alla Corte costituzionale\nper la decisione della questione, previa sospensione del giudizio in\noggetto, ovvero, in subordine, rimetta la questione di\npregiudizialita\u0027 alla Corte di Giustizia dell\u0027UE ai sensi dell\u0027art.\n267 del Trattato. \n Agenzia delle entrate depositava in data 13 maggio 2024, memoria\ncon la quale si opponeva all\u0027accoglimento del ricorso evidenziando la\ndiscrezionalita\u0027 e la legittimita\u0027 del proprio operato che era stato\nrispettoso di una norma legislativa vigente nel Paese. \n All\u0027odierna udienza, la Corte assumeva la causa in decisione. \n Cio\u0027 premesso, questa Corte, condividendo quasi integralmente\nquanto sostenuto dal rimettente Tribunale amministrativo regionale\nLazio nelle ordinanze indicate in premessa, ritiene di dovere\naccogliere la richiesta avanzata in via principale dalla ricorrente e\ndi rimettere la questione di legittimita\u0027 costituzionale della legge\nistitutiva del contributo in oggetto alla Corte costituzionale. \n In particolare, la Corte, ritenendola rilevante e non\nmanifestamente infondata, intende sollevare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della\nlegge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli 3 e 53 della\nCostituzione, per i seguenti motivi sinteticamente riassunti: \n a) alla disamina della rilevanza della questione deve\nnecessariamente essere premesso che il contributo di solidarieta\u0027 in\nesame ha natura tributaria sicche\u0027 sussiste la competenza di questa\nCorte a sollevare la questione; \n b) la questione e\u0027 rilevante ai fini del decidere non potendo\nla decisione prescindere dall\u0027accertamento della legittimita\u0027 della\nnorma istitutiva del contributo di cui si discute; \n c) le disposizioni citate appaiono, in primo luogo, in\ncontrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di\nragionevolezza, di solidarieta\u0027 contributiva che del principio di\nuguaglianza costituisce una specificazione, rappresentando il\npresupposto e, al contempo, il limite del potere impositivo dello\nStato e del dovere del contribuente di concorrere alle spese\npubbliche e importando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027 di quelle\nnorme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni\nuguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate,\nladdove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti\npersuasivi. \n Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge\nn. 197/2022 presentano diverse criticita\u0027 con riferimento\nall\u0027individuazione della base imponibile, la definizione della quale\nrisulta, per piu\u0027 versi, non congruente con la dichiarata finalita\u0027\ndi tassare gli incrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi\ndell\u0027energia. Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES\nconseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2022. La base di calcolo del contributo di\nsolidarieta\u0027 per il 2023, alla quale applicare l\u0027aliquota del 50 per\ncento, e\u0027 dunque il risultato di un confronto fra il reddito IRES\nconseguito dal soggetto passivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al\n1° gennaio 2023 - quindi nel 2022, per i soggetti con esercizio\ncoincidente con l\u0027anno solare - e la media dei redditi complessivi\nIRES dei quattro periodi d\u0027imposta precedenti. Il reddito rilevante\nai fini Ires, tuttavia, include, nella base di calcolo, anche voci\nche nulla a che vedere con gli «extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento\ndei prezzi dei prodotti energetici. \n Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/ minusvalenze derivanti\nda cessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese, operazioni tutte che\nindividuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1, comma 120, lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei\ntotali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l\u0027art. 6 del\ndecreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n.\n191/2023.15.1.3. - Sempre con riferimento all\u0027individuazione della\nbase imponibile, la disciplina del contributo straordinario appare\npoi in contrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva laddove\nnon considera che una parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati\nnel 2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e\u0027\ndovuta a una maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore\neconomico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che,\nnel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021, si e\u0027 contratta a causa\ndella pandemia da Covid 19, cosi\u0027 che una parte di quelli che vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare\nidoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e\ncalcolare una supposta «plus- ricchezza», e cioe\u0027 l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che\ngli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo\nnon rappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia. \n Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della\nCostituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso\ndel quale risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dall\u00271° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto di\nimposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del decreto-legge 21/2022\nnel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel «contenere gli\neffetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115\ndell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022, cosi\u0027 comportando la\nsottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure,\nanche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un\nprelievo fiscale significativamente alto, la cui concreta incidenza\nsui redditi di impresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o meno della\nstessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio\ndi proporzionalita\u0027. \n Infine, ulteriore motivo di criticita\u0027 sotto il profilo del\nprincipio di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi,\nva ravvisato nel fatto che il prelievo di cui si discute grava\nindistintamente sull\u0027intero settore energetico, comprendendo, oltre\nai produttori, anche i distributori (dei quali e\u0027 un esempio la\nattuale ricorrente) mentre si puo\u0027 affermare che, in linea di\nprincipio e fatti salvi controlli specifici da attuarsi da parte di\norgani di verifica competenti, l\u0027aumento dei prezzi dei prodotti\nenergetici non favorisce le imprese che dei medesimi prodotti sono\n(direttamente o indirettamente) acquirenti, come quelle impegnate in\nattivita\u0027 di commercializzazione. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, Sezione\nn. 1, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, illustrata in motivazione, relativa all\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Demanda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di\ncompetenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza\nalle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati\ne del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Messina nella Camera di consiglio del 24.09.2024 \n \n Il Presidente: Fiorentino \n \n \n Il Giudice relatore: Patania","elencoNorme":[{"id":"62162","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62163","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62164","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62165","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62166","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"78584","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78585","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54253","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Assopetroli","data_costit_part":"03/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":"Assopetroli"},{"id":"54255","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Energie Per La Mobilità- UNEM","data_costit_part":"03/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54244","num_progressivo":"","nominativo_parte":"B\u0026G Servizi rete ed extrarete srl","data_costit_part":"02/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |