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http_client 1

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POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/224
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      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
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      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
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      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x168bb40)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/224 HTTP/2\r\n
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      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
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      * 35 data bytes written\n
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    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"224","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Milano","localita_autorita":"","data_deposito":"16/07/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"26/11/2025","numero_gazzetta":"48","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eEdilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Testo unico in materia di immigrazione – Norme della Regione Lombardia – Requisiti di accesso all\u0027edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale – Esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo – Irragionevolezza del presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere in relazione alla fruizione di un servizio sociale destinato a soggetti economicamente deboli – Contrasto, sotto diversi profili, con il canone di ragionevolezza – Disparità di trattamento tra\u0026nbsp;cittadini UE ed extra UE a fronte della medesima condizione di bisogno – Violazione del principio di eguaglianza sostanziale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Hanna Sherif Fathy Fahim, ASGI - Associazione degli studi giuridici sull\u0027immigrazione aps, APN - Avvocati per niente onlus ed altri 3","prima_controparte":"Regione Lombardia","altre_parti":"A.L.E.R. - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano","testo_atto":"N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 16 luglio 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento\ncivile  promosso  da  ASGI -  Associazione  degli   studi   giuridici\nsull\u0027immigrazione APS e altri contro Regione Lombardia e  A.L.E.R.  -\nAzienda lombarda edilizia residenziale Milano. \n \nEdilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei  servizi\n  abitativi pubblici - Testo unico in materia di immigrazione - Norme\n  della  Regione  Lombardia  -  Requisiti  di  accesso   all\u0027edilizia\n  residenziale pubblica  per  gli  stranieri  titolari  di  carta  di\n  soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso\n  di permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  -  Esercizio  di  una\n  regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. \n- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle\n  disposizioni concernenti la disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\n  sulla condizione dello straniero), art. 40, comma  6;  legge  della\n  Regione Lombardia [, 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei\n  servizi abitativi),] art. 22, comma 1, lettera a). \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI MILANO \n                            Sezione prima \n \n    Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel giudizio  n.\n12788/2024  R.G.,  promosso  da:  ASGI  -  Associazione  degli  studi\ngiuridici sull\u0027immigrazione APS (p. iva 97086880156), con sede legale\nin Torino, via Gerdil n.  7,  in  persona  del  presidente  e  legale\nrappresentante pro tempore; \n    APN - Avvocati per niente Onlus (p. iva  97384770158),  con  sede\nlegale in Milano, via San Bernardino n. 14,  in  persona  del  legale\nrappresentante pro tempore; \n    Associazione  NAGA   -   Organizzazione   di   volontariato   per\nl\u0027assistenza sociosanitaria e per i diritti di  cittadini  stranieri,\nRom e Sinti (p. iva 97058050150), con sede in Milano, via Zamenhof n.\n7/A, in persona del legale rappresentante pro tempore; \n    Sindacato inquilini casa e territorio - Sicet Lombardia  (p.  iva\n94556050154), con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Fulvio Testi\nn. 42, in persona del segretario pro tempore; \n    S. F. F. H. (c.f.                    ), nato in                  \n(   ), il                 , residente in               (    ),  tutti\nrappresentati  e  difesi   dagli   avv.ti   Alberto   Guariso   (c.f.\nCRSLRT54S15F205S, pec alberto.guarisio@milano.pecavvocati.it),  Livio\nNeri (c.f. NRELVI73P16F205H; pec: avvlivioneri@milano.pecavvocati.it)\ned Erika  Colombo  (CLMRKE94M52B729V;  pec:  erika.colombo94@pec.it),\nelettivamente domiciliati in Milano, via Giulio Uberti n. 6 presso lo\nstudio dei difensori; \n    Ricorrenti \n \n                                  e \n \n    S. E. A. (c.f.                     ),  nata  a                   \n(   ), il                    , con gli avv.ti Alberto  Guariso  (c.f.\nGRSLRT54S15F205S),  Livio  Neri  (c.f.  NRELVI73P16F205H)  ed   Erika\nColombo, elettivamente domiciliata in Milano, via  Giulio  Uberti  6,\npresso lo studio dei difensori \n    Intervenuta \n \n                                  e \n \n    Confederazione generale italiana del  lavoro  -  Lombardia  (c.f.\n94554190150), con sede in via Palmanova 22 a Milano, in  persona  del\nlegale rappresentante pro tempore, con  gli  avv.ti  Alberto  Guariso\n(c.f. GRSLRT54S15F205S) e Livio Neri,  elettivamente  domiciliata  in\nMilano, via Giulio Uberti 6, presso lo studio dei difensori \n    Intervenuta \n \n                               contro \n \n    Regione Lombardia, c.f. 8050050154,  in  persona  del  Presidente\ndella Giunta pro tempore, rappresentata  e  difesa,  dall\u0027avv.  Maria\nLucia Tamborino, con domicilio eletto in  Milano,  Piazza  Citta\u0027  di\nLombardia n. 1 presso gli uffici dell\u0027Avvocatura Regionale \n    Convenuta \n \n                               contro \n \n    A.L.E.R. - Azienda Lombarda edilizia residenziale Milano -  (c.f.\n01349670156),  in  persona  del  direttore  generale   pro   tempore,\nrappresentata e  difesa  dall\u0027avv.  Cristoforo  Vinci,  elettivamente\ndomiciliata presso lo studio del difensore in Milano,  viale  Romagna\nn. 26 \n    Convenuta \n    ha pronunciato la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    Oggetto: discriminazione \n    Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura  civile  e  28\ndecreto legislativo n.  150/2011  ASGI  -  Associazione  degli  studi\ngiuridici sull\u0027immigrazione APS, APN -  Avvocati  per  niente  Onlus,\nAssociazione NAGA - Organizzazione di volontariato  per  l\u0027assistenza\nsociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom  e  Sinti,\nSindacato inquilini casa e territorio - SICET Lombardia, S. F. F.  H.\nespongono, in sintesi, che: \n      -   dal                      al                      e\u0027   stato\npubblicato  l\u0027avviso  per  l\u0027assegnazione  di  19  alloggi   pubblici\ndisponibili nell\u0027ambito territoriale del Comune di                   \ne di Aler Milano; \n      - i requisiti di partecipazione sono i medesimi previsti  dagli\narticoli 22, 23 L.R. 16/2016, richiamati e integrati dal R.R. 4/2017;\nin particolare, i requisiti previsti dall\u0027art. 22 L.R. 16/2016 sono i\nseguenti: \n        1) cittadinanza italiana o di uno Stato  dell\u0027Unione  europea\novvero condizione di stranieri titolari di permesso di  soggiorno  CE\nper soggiornanti di lungo periodo ai sensi  del  decreto  legislativo\n3/2007 o  di  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di\npermesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano  una  regolare\nattivita\u0027 di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo  ai  sensi\ndell\u0027art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/98; \n        2) residenza anagrafica o svolgimento di attivita\u0027 lavorativa\nin Regione Lombardia; \n        3) condizione economica del nucleo  familiare  da  accertarsi\nsulla base di  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione\neconomica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali; \n      -    il     ricorrente     S.     F.     F.     H.     ,     di\ncittadinanza                     ,  si  e\u0027   trasferito   in   Italia\nnel                    ha  ottenuto  la  conversione  del  precedente\npermesso per motivi familiari in quello per  motivi  di  lavoro,  con\nvalidita\u0027 dal                     al                     ;  e\u0027  stato\nsuccessivamente  riconosciuto  invalido  con  permanente   inabilita\u0027\nlavorativa al 100% e in data                     e\u0027 stato  licenziato\nper inidoneita\u0027 al lavoro; \n      - il                    ha presentato ad  ALER  la  domanda  di\nassegnazione  di  un  alloggio  in                     ;  l\u0027ALER   ha\ncomunicato la sua cancellazione dalla graduatoria per la mancanza del\nrequisito di cui all\u0027art. 7 comma 1 R.R. 4/2017, affermando che  «Lei\ne\u0027 in possesso di un permesso di soggiorno subordinato al lavoro,  ma\nnon svolge una regolare attivita\u0027 lavorativa»; \n      - l\u0027esclusione e\u0027 basata su una norma (regionale  e  nazionale)\ncontrastante con il diritto dell\u0027Unione europea e non  conforme  alla\nCostituzione; \n      - l\u0027art. 12, paragrafo  1  direttiva  2011/98  prevede  che  «i\nlavoratori dei paesi terzi di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, lettere  b\ne c), beneficiano dello stesso  trattamento  riservato  ai  cittadini\ndello Stato membro in cui soggiornano» in relazione a  una  serie  di\ndiritti e benefici; \n      -  devono  essere  esaminati  un  profilo  individuale  e   uno\ncollettivo; \n      - quanto al profilo individuale, concernente il cittadino sopra\nmenzionato, egli rientra nei parametri di natura  soggettiva  imposti\nda tale normativa; sul piano oggettivo, il predetto art. 12 comprende\n«g) l\u0027accesso  a  beni  e  servizi  a  disposizione  del  pubblico  e\nall\u0027erogazione degli stessi, incluse le procedure  per  l\u0027ottenimento\ndi un alloggio, conformemente al diritto nazionale...»; \n      - la possibilita\u0027 di deroga riconosciuta allo  Stato  nazionale\nnon puo\u0027 riguardare una norma preesistente alla direttiva medesima; \n      - ai sensi dell\u0027art. 7 R.R. 4/2017 i  beneficiari  dei  servizi\nabitativi  pubblici  possono  essere:  «a)   stranieri   regolarmente\nsoggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno  biennale  e\nche esercitano una regolare attivita\u0027  di  lavoro  subordinato  o  di\nlavoro  autonomo  ai  sensi  dell\u0027art.  40,  comma  6,  del   decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286»; \n      - tale ultima norma: 1) limita illegittimamente, in  violazione\ndella normativa UE, la parita\u0027 di trattamento ai soli cittadini extra\nUE titolari di permesso di lungo periodo e agli altri cittadini extra\nUE «regolarmente soggiornanti in possesso di  permesso  di  soggiorno\nalmeno biennale e che esercitano una  regolare  attivita\u0027  di  lavoro\nsubordinato   o   di   lavoro   autonomo»;   2)   essendo   anteriore\nall\u0027approvazione della direttiva  2011/98,  non  puo\u0027  avere  effetto\nderogatorio rispetto ad essa; \n      - ne deriva che l\u0027Italia,  in  assenza  di  valida  deroga,  e\u0027\ntenuta a garantire ai titolari di  permesso  unico  lavoro  la  piena\nparita\u0027 di trattamento con i cittadini italiani; \n      - quanto al profilo collettivo, il bando ALER e il R.R.  4/2017\nsono meramente riproduttivi di quanto previsto dalla L.R.  16/2016  e\ndall\u0027art. 40 comma 6 TUI; \n      - e\u0027 necessario pertanto che  sia  sollevata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 40 comma 6 TUI nella  parte  in\ncui limita la parita\u0027 di trattamento del cittadino extra UE a  coloro\nche svolgono una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o autonomo,\ncon  riferimento  agli  articoli  3,  117  Cost.,  quest\u0027ultimo   con\nriferimento all\u0027art. 12  par.  1,  lettera  g)  direttiva  2011/98  e\nall\u0027art. 34 CDFUE; \n      - anche il  requisito  relativo  alla  durata  e\u0027  previsto  in\ncontrasto con il citato art.  12,  con  riferimento  ai  titolari  di\npermessi unici lavoro di durata inferiore ai due anni; \n      -  all\u0027esito  del  giudizio  sulla  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, il R.R. 4/2017 potra\u0027 essere rimosso  su  ordine  del\ngiudice nella parte qui di interesse; \n      - nel  caso  in  cui  il  ripristino  della  parita\u0027  in  forma\nspecifica non fosse piu\u0027 possibile, l\u0027unico rimedio  residuo  sarebbe\nquello risarcitorio; \n      -  il  rimedio  che  riguarda  S.  F.  F.  H.  consiste   nella\nriammissione nella graduatoria con il medesimo punteggio che  avrebbe\navuto se non fosse stato escluso, fermo  restando  il  diritto  a  un\nrisarcimento del danno non patrimoniale per il periodo intermedio. \n    I ricorrenti concludono chiedendo: \n      1) quanto alla posizione di S. F. F. H. , di accertare - previa\ndisapplicazione dell\u0027art. 40 comma 6 TUI e dell\u0027art.  7  R.R.  4/2017\nnella parte in  cui  limitano  l\u0027accesso  agli  alloggi  di  edilizia\npubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno  biennale\nche svolgono una regolare attivita\u0027 lavorativa, anziche\u0027 ai  titolari\ndi permesso unico lavoro ai sensi della  direttiva  2011/98/UE  -  il\ncarattere discriminatorio del provvedimento di  ALER  Milano  che  ha\ncancellato il ricorrente  H  dalla  graduatoria  per  l\u0027accesso  agli\nalloggi di edilizia residenziale pubblica, a  causa  dell\u0027assenza  di\nuna regolare attivita\u0027 lavorativa;  di  accertare  il  diritto  dello\nstesso ad essere ammesso nella graduatoria  di  ALER  Milano  per  il\nComune di                    nella medesima posizione che  lo  stesso\naveva prima della cancellazione e  di  ordinare  ad  ALER  Milano  di\nriammettere il ricorrente nella graduatoria nella posizione assegnata\nprima della cancellazione; di condannare ALER al pagamento in  favore\ndel ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non  patrimoniale,\ndi euro 200,00 mensili per il periodo dal 30  gennaio  2024  o  dalla\nsuccessiva data nella quale, se non fosse stato  cancellato,  avrebbe\nottenuto un alloggio, fino alla effettiva data di assegnazione di  un\nalloggio nell\u0027area di cui al bando, ovvero fino alla ammissione in un\nnuovo bando per la medesima area; \n      2) quanto alla  posizione  degli  enti  collettivi  ricorrenti,\ndichiarare rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 40 comma 6 TUI nella parte in cui  limita\nl\u0027accesso agli alloggi di  edilizia  pubblica  ai  cittadini  non  UE\ntitolari di un permesso almeno biennale e che esercitano una regolare\nattivita\u0027 di lavoro subordinato o di  lavoro  autonomo,  anziche\u0027  ai\ntitolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai\nsensi della direttiva 2011/98/UE, per contrasto con  gli  articoli  3\nCost. e 117 Cost., quest\u0027ultimo in relazione  all\u0027art.  12,  par.  1,\nlettera g) della predetta direttiva e all\u0027art. 34 CDFUE; di accertare\nil carattere discriminatorio dell\u0027art. 7 R.R. 4/2017 e del  bando  di\nALER 7961/2023, nella parte in cui limita l\u0027accesso agli  alloggi  di\nedilizia pubblica dei  cittadini  non  UE  ai  soli  titolari  di  un\npermesso di soggiorno almeno biennale e  che  svolgano  una  regolare\nattivita\u0027 di lavoro subordinato o autonomo, anziche\u0027 ai  titolari  di\npermesso  unico  lavoro  ai  sensi  della  direttiva  2011/98/UE;  di\nordinare alla Regione Lombardia di modificare il predetto Regolamento\nnei termini di cui al punto che precede e all\u0027ALER Milano la modifica\ndel  bando  di  cui  sopra,  fissando  un  nuovo   termine   per   la\npresentazione delle domande; di condannare l\u0027ALER Milano e la Regione\nLombardia al pagamento  di  una  somma  ex  art.  614-bis  codice  di\nprocedura civile per il periodo tra il sessantesimo giorno successivo\nalla comunicazione della sentenza e l\u0027adempimento  degli  ordini;  in\nsubordine,  di  condannare  la  Regione  Lombardia  a   pagare   alle\nassociazioni ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale, la  somma\ndi euro 10.000,00 per ciascuna o la diversa somma  liquidata  in  via\nequitativa. \n    Con atto del 5 luglio 2024 ha dispiegato intervento volontario ex\nart. 105  comma  2  codice  di  procedura  civile  la  Confederazione\nGenerale Italiana del Lavoro (CGIL) Lombardia, evidenziando di  avere\nun proprio interesse giuridico a sostenere  le  ragioni  delle  parti\nricorrenti, promuovendo - in quanto articolazione territoriale  della\nCGIL - la lotta contro ogni forma di discriminazione; e\u0027 iscritta  al\nRegistro delle associazioni e degli enti che svolgono  attivita\u0027  nel\ncampo della lotta alle discriminazioni di cui al decreto  legislativo\nn. 215/2003.  I  soggetti  iscritti  e  in  ogni  caso  rappresentati\ntrarrebbero vantaggio da una pronuncia  favorevole,  con  particolare\nriferimento: \n      - agli stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  almeno\nbiennale  non  lavoratori,  che  cosi\u0027,  partecipando  al  bando  per\nl\u0027assegno degli alloggi pubblici, avrebbero garantito il loro accesso\nalla casa (inteso come diritto a concorrere  all\u0027assegnazione  di  un\nalloggio pubblico) e di  conseguenza  migliori  condizioni  di  vita,\nidonee ad agevolare la ricerca del lavoro; \n      - all\u0027eliminazione di un fattore di discriminazione sulla  base\ndella nazionalita\u0027 nell\u0027accesso al welfare. \n    Con atto di data 24 aprile 2024 S. E. propone atto di  intervento\nadesivo autonomo ex art. 105 comma 1 codice di procedura  civile  (o,\nin subordine, atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma\n2  c.p.c.)  evidenziando  che  e\u0027  nata  a                     (    )\nil                    ed e\u0027 di cittadinanza                   ; si e\u0027\ntrasferita  in  Italia  nel                     con  un  permesso  di\nsoggiorno ex art 31 comma  3  decreto  legislativo  n.  286/1998  per\nassistenza minori;  dal                     ha  iniziato  a  prestare\nattivita\u0027 di lavoro autonomo; il                     ha  ottenuto  il\nrilascio di un permesso di soggiorno per motivi  di  lavoro  autonomo\ncon scadenza al                     ;  il  suo  nucleo  familiare  e\u0027\ncomposto da due figli minori, uno dei quali affetto da disturbo dello\nspettro autistico; la stessa interveniente e\u0027 in precarie  condizioni\ndi salute; nel                    non ha svolto attivita\u0027 lavorativa;\ndal                    non  e\u0027  in  grado  di  pagare  un  canone  di\nlocazione; dal                    e\u0027 stata accolta con i figli in  un\nprogetto RST, promosso dall\u0027Istituto Beata Vergine Addolorata e  vive\nin un alloggio in                    ,                     ,  con  un\ncontratto piu\u0027 volte prorogato e in scadenza il                     ;\ndall\u0027                    al                     e\u0027  stato  pubblicato\nl\u0027avviso   n.      per   l\u0027assegnazione   delle   unita\u0027    abitative\ndisponibili nell\u0027ambito territoriale del Comune di                   \n; i requisiti  di  partecipazione  sono  i  medesimi  previsti  dagli\narticoli 22 e 23 della L.R. n. 16/2016, richiamati  e  integrati  dal\nregolamento regionale n. 4/2017;  il                   ha  presentato\nall\u0027ALER una domanda di assegnazione di un alloggio in Milano; l\u0027ALER\nMilano le ha comunicato la cancellazione  dalla  graduatoria  poiche\u0027\n«non esercita alcuna regolare attivita\u0027 di lavoro  subordinato  o  di\nlavoro  autonomo»;  ritiene  che  l\u0027esclusione  sia  basata  su   una\nnormativa  regionale  e  nazionale  contrastante   con   il   diritto\ndell\u0027Unione e non conforme alla Costituzione; richiama gli  argomenti\nsvolti con riferimento alla  posizione  del  sig.  H.  ;  il  proprio\ndiritto dipende dal medesimo titolo e ha il medesimo  oggetto  che  i\nricorrenti hanno fatto valere nel  ricorso  introduttivo;  sussistono\npertanto le condizioni  di  cui  all\u0027art.  105  comma  1  c.p.c.;  ha\ncomunque interesse a intervenire nel  giudizio  per  far  valere  gli\nulteriori profili gia\u0027 prospettati  dai  ricorrenti  principali,  con\nriferimento  alla   irragionevolezza   dell\u0027esclusione   dall\u0027accesso\nall\u0027alloggio pubblico di cittadini di paesi terzi solamente in quanto\nprivi di occupazione, laddove invece  il  cittadino  italiano,  nelle\nmedesime condizioni di bisogno e di assenza di lavoro, viene ammesso;\nla sua posizione si differenzia da quella del sig.  H.  ,  in  quanto\nl\u0027accoglimento della sua domanda e\u0027 subordinato alla dichiarazione di\nincostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  40  comma  6  TU   immigrazione.   In\nsubordine, chiede che la  presenza  in  giudizio  sia  qualificata  e\nammessa quale intervento adesivo dipendente ai  sensi  dell\u0027art.  105\ncomma 2  c.p.c.,  avendo  interesse  al  riconoscimento  del  diritto\nall\u0027accesso alle graduatorie per alloggi pubblici a tutti i cittadini\nextra UE  regolarmente  soggiornanti,  indipendentemente  dalla  loro\ncondizione  di  lavoratori,  cosi\u0027  come  previsto  per  i  cittadini\nitaliani.  Conclude  chiedendo  accertare  e  dichiarare   -   previa\ndisapplicazione dell\u0027art. 40 comma 6 TU Immigrazione  e  dell\u0027art.  7\nR.R. 4/2017, nella parte in cui limitano l\u0027accesso  agli  alloggi  di\nedilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso  almeno\nbiennale che svolgono una regolare attivita\u0027 lavorativa, anziche\u0027  ai\ntitolari di permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE\n- il carattere discriminatorio del bando n.      , nella parte in cui\nrecepisce le disposizioni di cui sopra e del  provvedimento  di  ALER\nMilano che la ha cancellata  dalla  graduatoria  per  l\u0027accesso  agli\nalloggi  di  edilizia  residenziale   pubblica,   quale   conseguenza\ndell\u0027assenza  di  una  regolare  attivita\u0027  lavorativa;  accertare  e\ndichiarare il proprio diritto a essere ammessa nella  graduatoria  di\nALER Milano per il Comune di  Milano  nella  medesima  posizione  che\naveva prima della cancellazione; conseguentemente, ordinare  ad  ALER\nMilano di riammetterla nella graduatoria  nella  posizione  assegnata\nprima della cancellazione;  condannare  ALER  Milano  a  versarle,  a\ntitolo di risarcimento del danno non  patrimoniale,  euro  200,00  al\nmese per il periodo dal 19 gennaio 2024 o dalla successiva data nella\nquale, ove non cancellata, avrebbe ottenuto un  alloggio,  fino  alla\neffettiva data di assegnazione di un alloggio  nell\u0027area  di  cui  al\npredetto bando, ovvero fino alla ammissione in un nuovo bando per  la\nmedesima area che non contenga i requisiti in contestazione; oltre  a\nuna ulteriore somma a titolo di  danno  patrimoniale  a  causa  della\nnecessita\u0027 di procurarsi  un  alloggio  nel  periodo  di  causa,  con\nsentenza generica  e  salva  quantificazione  in  separato  giudizio;\nadottare un piano di rimozione delle discriminazioni  accertate,  che\npreveda l\u0027ordine alla Regione Lombardia di modificare l\u0027art.  7  R.R.\n4/2017 nella parte in cui prevede,  per  i  cittadini  extra  UE,  il\nrequisito  della  regolare  attivita\u0027   lavorativa;   in   subordine,\naccogliere le domande proposte dalle parti ricorrenti. \n    Con comparsa depositata il 9 ottobre 2024  si  e\u0027  costituita  la\nRegione  Lombardia,  eccependo  pregiudizialmente   il   difetto   di\ngiurisdizione   del   giudice   ordinario   in   favore   di   quello\namministrativo; l\u0027improcedibilita\u0027 ed  inammissibilita\u0027  del  ricorso\nper carenza  dei  presupposti  ex  art.  44  decreto  legislativo  n.\n286/1998;  la  carenza  di  legittimazione   passiva   per   la   non\nriconducibilita\u0027 della  discriminazione  ad  un  comportamento  della\nRegione. \n    Nel merito, la difesa della Regione ha dedotto: \n      - che l\u0027Italia ha inteso avvalersi  della  facolta\u0027  di  deroga\nespressamente prevista dalla dir. 98/2011/UE, come emerge dai  lavori\npreparatori del decreto legislativo 40/2014 e che,  pertanto,  l\u0027art.\n40 comma 6 decreto legislativo n.  286/1998  appare  coerente  e  non\ndiscriminatorio, in quanto attuazione  di  una  deroga  espressamente\nesercitata dal legislatore; \n      -  che,  in  ogni  caso,  il  rinvio  operato  dalle  normative\nregionali alla norma nazionale e\u0027 obbligato, non potendo  la  Regione\ndisporre difformemente dalla norma nazionale. \n    Con comparsa depositata l\u002711 ottobre 2024 si e\u0027  costituita  ALER\nMilano, eccependo in via pregiudiziale il difetto  di  legittimazione\npassiva,   essendo   gli   atti   prospettati   come   discriminatori\nriconducibili al solo Comune di                   . \n    Nel merito ha dedotto: \n      - che l\u0027art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione  si  inserisce\nin un sistema graduale di inserimento abitativo degli  stranieri  che\nragionevolmente richiede la presenza di una attivita\u0027  lavorativa  in\natto come requisito per la partecipazione ai  programmi  di  edilizia\nresidenziale  pubblica,  in  quanto  cio\u0027  esprime   un   particolare\ncollegamento stabile con il territorio da parte del richiedente; \n      - che tale limitazione e\u0027 coerente con l\u0027impianto  del  diritto\ndell\u0027UE in materia, in quanto associa il requisito alla  possibilita\u0027\ndi permanere nel territorio dello Stato; \n      - che l\u0027art. 12, par. 2, lettera d) ha  concesso  a  tutti  gli\nStati di limitare l\u0027accesso alla casa con il requisito dell\u0027attivita\u0027\nlavorativa; \n      - che ritenere  tale  limitazione  illegittima  significherebbe\naffermare che una facolta\u0027, astrattamente riconosciuta  a  tutti  gli\nStati in ambito europeo, possa costituire una violazione dei principi\ncostituzionali  di  eguaglianza,  con   il   che   l\u0027Italia,   seppur\nlegittimata  dall\u0027ordinamento  europeo,  non   avrebbe   mai   potuto\nesercitare la deroga, perche\u0027 contraria alla propria Costituzione; \n      - che le domande proposte da S. F. F. H. e S. E. sono  comunque\ninfondate, non sussistendo in capo ad essi i requisiti per  l\u0027accesso\nall\u0027edilizia residenziale pubblica. \n    Pregiudiziale e\u0027 la decisione sulla giurisdizione, il cui difetto\ne\u0027 eccepito dalla difesa della Regione, che invoca quella del giudice\namministrativo  in  virtu\u0027  del  carattere  di  atto  normativo   del\nprovvedimento impugnato e del limite della giurisdizione esclusiva in\nmateria di servizi  pubblici,  nel  cui  novero  e\u0027  da  comprendersi\nl\u0027edilizia residenziale pubblica. \n    L\u0027eccezione e\u0027 infondata. E\u0027 principio ormai  consolidato  quello\nsecondo cui la tutela antidiscriminatoria si incardina  davanti  alla\ngiurisdizione del giudice ordinario,  in  quanto  il  legislatore  ha\nconfigurato una posizione di diritto soggettivo assoluto  a  presidio\ndi un\u0027area  di  liberta\u0027  e  potenzialita\u0027  del  soggetto,  possibile\nvittima  delle  discriminazioni,  rispetto  a   qualsiasi   tipo   di\nviolazione posta in essere sia da privati che dalla P.A.,  senza  che\nassuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata  attuata\nnell\u0027ambito di procedimenti per il  riconoscimento,  da  parte  della\nP.A., di utilita\u0027 rispetto a cui il privato fruisca di  posizioni  di\ninteresse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo\ndel diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del  potere,  in\nrelazione alla variabilita\u0027 del  tipo  di  condotta  lesiva  e  della\npreesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o\ndi interesse legittimo a determinate  prestazioni,  di  «ordinare  la\ncessazione del comportamento pregiudizievole e  adottare  ogni  altro\nprovvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti\ndella  discriminazione»  (Cass.  civ.,  Sez.  Un.,  30  marzo   2011,\nordinanza n. 7186, Rv. 616794; Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio  2021,\nordinanza n. 3842,  Rv.  660704;  Cass.  civ.,  Sez.  Un.,  1.2.2022,\nordinanza n. 3057, Rv. 663838).  Con  l\u0027ordinanza  n.  3057/2022,  la\nCorte di cassazione a S.U. ha preso specificamente posizione anche in\nmerito all\u0027ipotesi - supportata da una parte  della  dottrina  -  che\nmuove  dal  dato  letterale  dell\u0027art.  44  decreto  legislativo   n.\n286/1998, che fa riferimento ai soli «comportamenti» della  P.A..  La\nCorte richiama in  primo  luogo  il  disposto  dell\u0027art.  43  decreto\nlegislativo n. 286/98, che fa riferimento anche all\u0027atto compiuto  od\nomesso dal pubblico  ufficiale  nell\u0027esercizio  delle  sue  funzioni;\nosserva   inoltre   che   deve   «riaffermarsi    che    la    tutela\nantidiscriminatoria erogata dal giudice civile  opera  anche  per  le\ndiscriminazioni attuate nell\u0027ambito di procedimenti amministrativi  e\ncon riguardo ad atti  espressione  di  potesta\u0027  pubblicistica»,  con\nespresso richiamo a un precedente avente ad oggetto l\u0027impugnazione di\nun bando discriminatorio. \n    Sempre in via pregiudiziale, possono unitamente considerarsi come\ninfondate le eccezioni di Regione Lombardia ed ALER  con  riferimento\nall\u0027asserito difetto di  legittimazione  passiva.  La  legittimazione\npassiva  si  distingue  dall\u0027effettiva   titolarita\u0027   del   rapporto\ncontroverso e consiste nella titolarita\u0027 del potere di  promuovere  o\nsubire un giudizio relativo al rapporto sostanziale dedotto:  la  sua\nsussistenza dipende, percio\u0027, dalla prospettazione della  parte,  non\nattiene al  merito  della  controversia  ne\u0027  e\u0027  soggetta  all\u0027onere\ndeduttivo e probatorio dei litiganti (Cass. civ., Sez.  I,  27  marzo\n2017, n. 7776, Rv. 644832, Cass. civ., Sez. III,  27  novembre  2023,\nordinanza n. 32814, Rv. 669522). \n    In base alla rituale  prospettazione  dei  ricorrenti,  tanto  la\nRegione Lombardia quanto  ALER  hanno,  attraverso  il  dispiegamento\ndella propria attivita\u0027 normativa (riproduttiva di quella  nazionale)\ne di quella amministrativa, realizzato condotte discriminatorie: cio\u0027\ne\u0027 sufficiente ad incardinare in capo ai convenuti la  legittimazione\npassiva, attenendo il  giudizio  sull\u0027effettiva  sussistenza  o  meno\ndella discriminazione al merito della controversia. \n    Deve in ogni caso rilevarsi come la stessa  prospettazione  della\nRegione indichi come la modifica del regolamento  regionale  non  sia\nattuabile se non tramite la modifica della norma nazionale (prima)  e\ndi quella regionale (poi). Non appare inoltre  fondata  la  parallela\neccezione sollevata da ALER Milano con riferimento alla posizione del\nComune di Milano - non citato in giudizio -  non  vertendosi  in  una\nipotesi di litisconsorzio necessario e  tenuto  conto  del  carattere\nresiduale  delle  domande   risarcitorie   rispetto   a   quelle   di\naccertamento  del   carattere   discriminatorio   dell\u0027art.   7   del\nregolamento regionale e del bando ALER. \n    Il quadro normativo di riferimento e\u0027 il seguente. \n    L\u0027art. 12 par. 1, lettera g) direttiva  2011/98  prevede  che  «I\nlavoratori dei paesi terzi di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, lettere  b\ne c), beneficiano dello stesso  trattamento  riservato  ai  cittadini\ndello Stato membro in cui soggiornano per  quanto  concerne:  ...  g)\nl\u0027accesso  a  beni  e  servizi  a   disposizione   del   pubblico   e\nall\u0027erogazione degli stessi, incluse le procedure  per  l\u0027ottenimento\ndi un alloggio, conformemente al diritto nazionale,  fatta  salva  la\nliberta\u0027 contrattuale  conformemente  al  diritto  dell\u0027Unione  e  al\ndiritto nazionale. \n    L\u0027art. 12 par. 2, lettera g) direttiva 2011/98 prevede  che  «Gli\nStati membri possono limitare la parita\u0027 di  trattamento  ...  d)  in\nordine al paragrafo 1, lettera g): i) limitandone  l\u0027applicazione  ai\nlavoratori di paesi terzi che svolgono un\u0027attivita\u0027  lavorativa;  ii)\nlimitando l\u0027accesso per quanto concerne l\u0027assistenza abitativa. \n    L\u0027art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/98 prevede che  «Gli\nstranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente\nsoggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno  biennale  e\nche esercitano una regolare attivita\u0027  di  lavoro  subordinato  o  di\nlavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni  di  parita\u0027\ncon i cittadini  italiani,  agli  alloggi  di  edilizia  residenziale\npubblica e  ai  servizi  di  intermediazione  delle  agenzie  sociali\neventualmente predisposte da ogni regione o  dagli  enti  locali  per\nagevolare l\u0027accesso alle locazioni abitative e al  credito  agevolato\nin materia di edilizia, recupero, acquisto e  locazione  della  prima\ncasa di abitazione». \n    L\u0027art.  22  comma  1  lettera  a)  L.R.  Lombardia   n.   16/2016\n(«Disciplina regionale dei  servizi  abitativi»)  dispone,  al  primo\ncomma nella parte qui di interesse, che «1. I beneficiari dei servizi\nabitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: a) cittadinanza\nitaliana o di uno Stato  dell\u0027Unione  europea  ovvero  condizione  di\nstranieri titolari di permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di\nlungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007,  n.  3\n(Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di\ncittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo)  o  di\nstranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di  permesso  di\nsoggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita\u0027  di\nlavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell\u0027art. 40,  comma\n6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico  delle\ndisposizioni concernenti  la  disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\nsulla condizione dello straniero). \n    Il   regolamento   regionale   n.   4/2017   («Disciplina   della\nprogrammazione  dell\u0027offerta   abitativa   pubblica   e   sociale   e\ndell\u0027accesso e della  permanenza  nei  servizi  abitativi  pubblici»)\nall\u0027art. 7  comma  1  prevede  che  «1.  I  beneficiari  dei  servizi\nabitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: \n      a) cittadinanza italiana o di  uno  Stato  dell\u0027Unione  europea\novvero condizione di stranieri titolari di permesso di  soggiorno  UE\nper soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo  8\ngennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva  2003/109/CE  relativa\nallo status  di  cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo\nperiodo) o di stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di\npermesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano  una  regolare\nattivita\u0027 di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo  ai  sensi\ndell\u0027art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\n(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina\ndell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero),  ovvero\ndi stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano  di  un\ntrattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani  ai  fini\ndell\u0027accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati. \n    L\u0027eccezione  di  legittimita\u0027  costituzionale  e\u0027  rilevante  nei\ntermini proposti dai ricorrenti, che ne hanno  circoscritto  l\u0027ambito\nalla sola posizione degli enti  esponenziali  a  tutela  del  diritto\nall\u0027abitazione. Dette  associazioni  hanno  proposto  il  ricorso  in\nproprio ex art. 5 decreto legislativo 215/2003 al fine  di  accertare\nil carattere discriminatorio della condotta della Regione  Lombardia,\ncorrettamente rilevando come tale carattere avessero  il  regolamento\nregionale e, conseguentemente, il bando ALER, meramente  riproduttivi\ndel dettato di cui all\u0027art. 40 comma 6 testo  unico  Immigrazione;  a\nsua volta, l\u0027art. 22 comma 1 lettera a)  L.R.  Lombardia  n.  16/2016\nriproduce il dettato dell\u0027art. 40 testo unico Immigrazione;  percio\u0027,\nsolo decidendo sulla legittimita\u0027 della  previsione  nazionale  e  di\nquella regionale potra\u0027 desumersi la legittimita\u0027 o meno  degli  atti\nregionali. \n    La questione e\u0027 anche non manifestamente infondata, nei limiti di\nseguito esposti. \n    Il  primo  parametro  dedotto  dai  ricorrenti  che  deve  essere\nconsiderato e\u0027 quello ex art. 117 Cost., in base al quale la norma di\ncui all\u0027art. 40 comma 6 testo unico  Immigrazione  viene  prospettata\ncome  costituzionalmente  illegittima  perche\u0027  in  violazione  della\ndirettiva 2011/98/UE. \n    Si rileva preliminarmente in proposito che con  la  decisione  n.\n44/2020  la  Corte  costituzionale  ha  affrontato  il   tema   della\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22 comma 1  lettera  b)  L.R.\nLombardia 16/2016 con riferimento all\u0027art. 3 Cost., ritenendo in  tal\nmodo assorbita ogni valutazione in ordine ai profili che erano  stati\ndedotti con riferimento all\u0027art. 117 Cost.. \n    Non e\u0027 inoltre decisivo quanto statuito dalla Corte di  Giustizia\ncon la sentenza del 2  settembre  2021,  avente  ad  oggetto  profili\ndiversi da quelli qui in discussione, in particolare quelli  relativi\nall\u0027assegno di natalita\u0027 e all\u0027assegno  di  maternita\u0027  e  alla  loro\npossibile collocazione nel settore della sicurezza sociale ex art. 12\ncomma 1 lettera e) della direttiva; in tale sede la Corte ha indicato\nche la Repubblica italiana non si e\u0027 avvalsa della  facolta\u0027  offerta\nagli Stati membri di limitare  la  parita\u0027  di  trattamento,  ma  con\nriferimento a quanto previsto dall\u0027art. 12, par. 2, lettera b)  della\ndirettiva 2011/98, che richiama il  paragrafo  1,  lettera  e),  come\nindicato pertinente alla sicurezza sociale. \n    I ricorrenti allegano che lo Stato ha abdicato alla possibilita\u0027,\nprevista dalla direttiva 2011/98/UE (art. 12  par.  2)  di  prevedere\ncondizioni piu\u0027 stringenti per l\u0027accesso  ai  programmi  di  edilizia\nresidenziale  pubblica  collegate  alla  posizione   lavorativa   del\ncittadino extracomunitario nel proprio  territorio.  Non  esercitando\ntale opzione si e\u0027, percio\u0027, impegnato a garantire piena  parita\u0027  di\ntrattamento rispetto a quello riservato  ai  propri  cittadini  ed  a\nquelli comunitari. \n    Tale ricostruzione, impregiudicata ogni valutazione sulla  natura\ndiscriminatoria o meno dell\u0027attivita\u0027 degli enti regionali, pur nella\nconsapevolezza di pronunce di merito in senso diverso (Trib. Cremona,\nSez.  Civile,  28  novembre  2024,  n.  657),  non  appare   fondata,\nsussistendo plurimi  indici  ermeneutici,  in  parte  rilevati  negli\nscritti difensivi della Regione  Lombardia,  che  lasciano  intendere\ncome il legislatore, in sede di recepimento  della  direttiva,  abbia\ninteso esercitare il proprio margine di discrezionalita\u0027 restrittiva,\nriservando a  se\u0027  stesso  la  valutazione  di  compatibilita\u0027  della\ndisciplina di cui all\u0027art.  40  comma  6  testo  unico  Immigrazione,\ninsindacabile dal giudice se  non  entro  gli  stretti  limiti  della\nmanifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.). \n    Giova,  in  primo  luogo,  il  richiamo  al  tenore  del  decreto\nlegislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante le norme per la  «Attuazione\ndella direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di  domanda\nper il rilascio di un permesso unico che  consente  ai  cittadini  di\nPaesi terzi di soggiornare e lavorare nel  territorio  di  uno  Stato\nmembro e a un insieme Comune di diritti per  i  lavoratori  di  Paesi\nterzi che  soggiornano  regolarmente  in  uno  Stato  membro».  Nelle\npremesse il legislatore delegato espressamente si richiama al  «testo\nunico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell\u0027immigrazione\ne  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»,  con\ncio\u0027 dimostrando di avere contemplato le  disposizioni  contenute  in\ntale plesso, tra cui quella qui sottoposta a scrutinio preliminare di\nlegittimita\u0027 costituzionale e di averle intese come  compatibili  con\nil dettato della direttiva che si accingeva ad attuare. \n    Cio\u0027 premesso, si deve tenere  conto  dell\u0027inequivoca  intenzione\ndel legislatore: emerge dalla Relazione illustrativa allo  schema  di\ndecreto legislativo predisposto per l\u0027attuazione della delega di  cui\nalla legge 6 agosto 2013, n. 96 per il  recepimento  della  direttiva\n2011/98 che il legislatore delegato ha considerato il  profilo  della\nparita\u0027 di  trattamento  dei  lavoratori  stranieri  ed  il  connesso\nprofilo delle intersezioni  tra  la  disciplina  domestica  e  quella\neuropea. Ha considerato, su questo punto, che  «Per  quanto  riguarda\nl\u0027accesso  ai  pubblici  servizi,  l\u0027equiparazione,  nell\u0027ordinamento\nnazionale, riguarda tutti i cittadini  stranieri  (art.  2  comma  5,\ndecreto legislativo n. 286/1998). L\u0027accesso all\u0027alloggio, invece,  e\u0027\nlimitato agli stranieri titolari di un permesso di  soggiorno  almeno\nbiennale che esercitano una regolare attivita\u0027 di lavoro  subordinato\n(art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/1998);  la  disposizione\nvigente risulta coerente con la direttiva europea (art. 12, paragrafo\n2, lettera d) - ii) che  consente  agli  Stati  membri  di  limitarne\nl\u0027accesso rispetto alla piu\u0027 ampia platea  dei  lavoratori  stranieri\ndestinatari della direttiva». \n    Deve essere inoltre considerato il tenore dell\u0027Atto  del  Governo\n61 («dossier n. 41/0 - 16 dicembre 2013 - Elementi per  l\u0027istruttoria\nnormativa») - Camera dei deputati Servizio Studi, avente  ad  oggetto\nla valutazione dello schema  di  decreto  legislativo  di  attuazione\ndella delega  di  cui  alla  legge  n.  96/2013,  «stabilita  per  il\nrecepimento della direttiva 2011/98  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio del 13 dicembre 2011». In tale documento si evidenzia  che,\npremessa la necessita\u0027 di definire un  insieme  omogeneo  di  diritti\nfinalizzato a ridurre  la  disparita\u0027  di  diritti  tra  i  cittadini\ndell\u0027Unione e quelli di paesi terzi, elenca «i diritti  garantiti  al\npari dei cittadini», segnalando pero\u0027 espressamente che  «In  materia\ndi alloggio  lo  schema  si  avvale  della  facolta\u0027  di  limitazione\nespressamente prevista dalla direttiva». Nella  parte  dedicata  alla\n«Incidenza sull\u0027ordinamento giuridico», si  afferma  che  «La  stessa\nrelazione illustrativa dell\u0027atto in esame rileva che  la  parita\u0027  di\ntrattamento non  piena  per  l\u0027accesso  all\u0027alloggio,  limitato  agli\nstranieri titolari di un permesso di soggiorno  almeno  biennale  che\nesercitano una regolare attivita\u0027 di  lavoro  subordinato  (art.  40,\ncomma 6, decreto legislativo  n.  286/1998),  ma  se  ne  afferma  la\ncoerenza con la direttiva europea (art. 12, paragrafo 2, lettera d) -\nii) in quanto essa consente agli Stai membri di  limitarne  l\u0027accesso\nrispetto alla piu\u0027 ampia platea dei lavoratori stranieri  destinatari\ndella direttiva». \n    Esclusa  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  per  contrarieta\u0027   al\ndiritto europeo, viceversa si devono rimettere gli  atti  alla  Corte\ncostituzionale affinche\u0027 la valuti con riferimento all\u0027art. 3 comma 1\ne 2 Cost., trattandosi di un\u0027eccezione non manifestamente infondata. \n    E\u0027 ius receptum nella giurisprudenza costituzionale che l\u0027art.  3\nCost. individua un parametro generale di  ragionevolezza  sulla  base\ndel quale puo\u0027 essere scrutinata ogni norma  dalla  cui  applicazione\nderivino  applicazioni  avulse:  cio\u0027  costituisce  un  significativo\npresidio di legalita\u0027 costituzionale, in  quanto  pone  al  di  sopra\ndelle scelte legislative un vincolo  sistematico  di  ultima  istanza\nalla cui tutela e\u0027 preposta l\u0027attivita\u0027 della Consulta. \n    La  delicatezza  di  tale  parametro  ne   suggerisce,   percio\u0027,\nun\u0027interpretazione restrittiva,  che  tenga  conto  della  necessaria\nsalvaguardia delle prerogative di discrezionalita\u0027  politica  proprie\ndi un sistema modellato sul principio di separazione dei  poteri  che\nrimette  al  solo   circuito   politico-rappresentativo   le   scelte\nassiologiche fondamentali dell\u0027ordinamento e  la  responsabilita\u0027  di\ntradurle in pratica normativa. E\u0027 cio\u0027 che emerge, del  resto,  dallo\nstesso art. 28 della  legge  n.  87/1953,  con  cui  il  legislatore,\nistituendo la Corte costituzionale, ha sancito che «il  controllo  di\nlegittimita\u0027 della Corte costituzionale su una legge o un atto avente\nforza di legge esclude ogni valutazione di  natura  politica  e  ogni\nsindacato sull\u0027uso del potere discrezionale del Parlamento». \n    E\u0027 dunque onere del giudice percorrere ogni  ipotesi  ermeneutica\nper cercare una soluzione che  interpreti  il  dettato  normativo  in\nsenso costituzionalmente compatibile. \n    Il caso di specie presenta profili  di  stretta  contiguita\u0027  con\nquello gia\u0027 affrontato dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.\n44/2020, con cui e\u0027 stato dichiarato costituzionalmente  illegittimo,\nper violazione dell\u0027art. 3 comma 1 e  comma  2  Cost.,  limitatamente\nalle parole  «per  almeno  cinque  anni  nel  periodo  immediatamente\nprecedente la data di presentazione della domanda», l\u0027art.  22  comma\n1, lettera b), della L.R. Lombardia 16/2016,  che  stabilisce  che  i\npotenziali beneficiari  dell\u0027edilizia  residenziale  pubblica  devono\nsoddisfare il requisito della residenza anagrafica o  svolgimento  di\nattivita\u0027 lavorativa in Regione Lombardia per il predetto periodo. La\nCorte ha evidenziato come tale disposizione non superasse la verifica\nsulla  sussistenza  e  sull\u0027adeguatezza  del  collegamento   tra   la\nfinalita\u0027 del  servizio  sociale  da  erogare  e  le  caratteristiche\nsoggettive richieste  ai  suoi  potenziali  beneficiari,  violando  i\nprincipi  di  eguaglianza   e   ragionevolezza   e   producendo   una\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento a danno di chi non  fosse  in\npossesso del requisito ultraquinquennale previsto; essa  contrastava,\ninoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale, dal momento che\nil previsto requisito contraddice la funzione  sociale  dell\u0027edilizia\nresidenziale pubblica, risolvendosi in una soglia rigida che porta  a\nnegare  l\u0027accesso  a  quest\u0027ultima   a   prescindere   da   qualsiasi\nvalutazione  attinente  allo  stato  di  bisogno  o  di  disagio  del\nrichiedente. Ne\u0027, infine, il requisito  censurato  dal  Tribunale  di\nMilano  poteva  considerarsi  di  per  se\u0027   indice   di   un\u0027elevata\nprobabilita\u0027 di permanenza in un determinato ambito  territoriale  e,\nin  ogni  caso,  quand\u0027anche  il   radicamento   territoriale   fosse\nadeguatamente  valutato,  non  avrebbe   potuto   comunque   assumere\nimportanza tale  da  escludere  qualsiasi  rilievo  del  bisogno.  La\nprospettiva  della  stabilita\u0027  puo\u0027,  pertanto,  rientrare  tra  gli\nelementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma  non\ncostituire una condizione di generalizzata esclusione dall\u0027accesso al\nservizio.  Ne\u0027  il  requisito  alternativo  di   previa   occupazione\nprotratta  presenta  alcuna  ragionevole  connessione  con  la  ratio\ndell\u0027edilizia residenziale pubblica. \n    La Corte evidenzia che il diritto all\u0027abitazione «rientra  fra  i\nrequisiti essenziali caratterizzanti la socialita\u0027 cui si conforma lo\nStato democratico voluto dalla Costituzione», in modo che «la vita di\nogni persona rifletta ogni giorno e  sotto  ogni  aspetto  l\u0027immagine\nuniversale della dignita\u0027 umana»  (Corte  cost.  n.  217/1998;  Corte\ncostituzionale n. 404/1988; Corte costituzionale n.  209/2009;  Corte\ncostituzionale n. 106/2018).  «L\u0027edilizia  residenziale  pubblica  e\u0027\ndiretta ad  assicurare  in  concreto  il  soddisfacimento  di  questo\nbisogno primario, perche\u0027 serve a «garantire un\u0027abitazione a soggetti\neconomicamente deboli nel luogo ove e\u0027 la sede  dei  loro  interessi»\n(sentenza n. 176  del  2000),  al  fine  di  assicurare  un\u0027esistenza\ndignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti». \n    Dunque, «i criteri adottati dal legislatore per la selezione  dei\nbeneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con\nla funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n.  107  del\n2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il\ngiudizio sulla sussistenza e sull\u0027adeguatezza di tale collegamento  -\nfra finalita\u0027 del servizio da erogare  e  caratteristiche  soggettive\nrichieste ai suoi potenziali beneficiari - e\u0027 operato da questa Corte\nsecondo la struttura tipica del sindacato svolto ai  sensi  dell\u0027art.\n3, primo comma, Cost., che  muove  dall\u0027identificazione  della  ratio\ndella norma di riferimento e passa poi alla verifica  della  coerenza\ncon tale ratio del filtro selettivo introdotto». \n    Anche nel caso in  esame  non  appare  manifestamente  infondato,\napplicando analoghi parametri  di  valutazione,  il  dubbio  che  sia\nirragionevole ancorare al rigido presupposto della sussistenza di  un\nrapporto di lavoro (genericamente definito come regolare)  in  essere\nla fruizione di un servizio sociale concepito proprio come  destinato\nprioritariamente ai soggetti economicamente deboli. \n    Come gia\u0027 evidenziato, il radicamento territoriale in  ogni  caso\nnon puo\u0027 assumere una importanza tale da escludere qualsiasi  rilievo\ndel bisogno. «Data la  funzione  sociale  del  servizio  di  edilizia\nresidenziale pubblica, e\u0027 irragionevole che  anche  i  soggetti  piu\u0027\nbisognosi siano esclusi a priori dall\u0027assegnazione degli alloggi solo\nperche\u0027 non offrirebbero sufficienti garanzie di  stabilita\u0027»  (Corte\nCost. 44/2020). \n    Tali argomenti, riferiti ad una previsione di legge regionale che\ncondizionava  l\u0027accesso   all\u0027edilizia   residenziale   pubblica   al\nprotrarsi  ultraquinquennale  della  residenza,  valgono   anche   se\nrapportati alla previsione di cui all\u0027art. 40  comma  6  testo  unico\nImmigrazione,  in  quanto  la  condizione  ivi  prevista  rischia  di\ncomportare  la  negazione   del   beneficio   proprio   ai   soggetti\neconomicamente piu\u0027 deboli, in contraddizione con la funzione sociale\ndel servizio. \n    In particolare, il requisito dello  svolgimento  della  «regolare\nattivita\u0027 lavorativa» al momento della  presentazione  della  domanda\nnon appare conforme al  parametro  della  ragionevolezza  sotto  piu\u0027\nprofili: \n      - e\u0027 in primo luogo contraddittorio prevedere  tale  soglia  di\nsbarramento a fronte della finalita\u0027 di sostegno pubblico ai soggetti\nche si trovino in condizioni di bisogno e che  quindi  incontrino  le\nmaggiori  difficolta\u0027  a  reperire  un  immobile  in  locazione  alle\ncondizioni di mercato; la condizione di bisogno nasce piu\u0027 facilmente\ndalla assenza o dalla precarieta\u0027 di una occupazione lavorativa; \n      - la stessa locuzione «regolare attivita\u0027 lavorativa»,  per  la\nsua  genericita\u0027,  consente  interpretazioni  tra  loro  difformi  ed\neventualmente contraddittorie,  in  ragione  della  diversita\u0027  delle\nattivita\u0027 configurabili,  delle  diverse  possibili  scadenze  e  dei\nredditi  che  dalle  stesse  possono  derivare,  anche   estremamente\nmodesti; \n      - diversamente, non e\u0027 detto che la  persona  che  si  trova  -\nprovvisoriamente e al momento  della  domanda  di  partecipazione  al\nbando -  in  condizioni  di  momentanea  disoccupazione  (e  che,  ad\nesempio, abbia percepito il TFR) versi in condizioni di bisogno  piu\u0027\naccentuate di soggetti che  prestano  una  attivita\u0027  lavorativa  con\nreddito modesto (ad esempio, lavori part-time minimi o in  ogni  caso\ncon retribuzione estremamente ridotta); \n      - concentrare l\u0027attenzione  sulla  esistenza  di  una  regolare\nattivita\u0027  lavorativa  (anche  a  prescindere  dalla  genericita\u0027  ed\nequivocita\u0027 di tale espressione) al momento della presentazione della\ndomanda si risolve nella  cristallizzazione  di  una  condizione  che\npotrebbe non riflettere l\u0027effettivo stato di bisogno del partecipante\nal bando, in modo tale da fornire una rappresentazione dei fatti  non\nnecessariamente conforme alle  finalita\u0027  che  l\u0027offerta  di  alloggi\npubblici mira a perseguire; \n      - la  norma  in  discussione  non  tiene  inoltre  conto  della\neventualita\u0027 che chi intende partecipare al bando  si  trovi  in  una\ncondizione di impossibilita\u0027 derivante da cause a se\u0027 non imputabili,\ncome ad esempio nel caso del ricorrente H. , la  cui  invalidita\u0027  e\u0027\nstata formalmente riconosciuta; \n      - e\u0027 inoltre determinante, al fine del vaglio  di  legittimita\u0027\ncostituzionale in discussione, la circostanza che tale requisito  non\nsia richiesto ai cittadini italiani e ai cittadini  dell\u0027UE;  non  e\u0027\nravvisabile  una  logica,  necessariamente  sottesa  all\u0027applicazione\ndell\u0027art. 3 Cost., che giustifichi una disparita\u0027 di trattamento  tra\ncittadini  UE  ed  extra  UE  a  fronte  di  una  medesima  ipotetica\ncondizione di bisogno. \n    Le  considerazioni  che  precedono  inducono   a   ritenere   non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\nrelativa all\u0027art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/98 e all\u0027art.\n22 comma 1 lettera a) L.R. Lombardia n. 16/2016 nella  parte  in  cui\nrichiedono agli stranieri titolari  di  carta  di  soggiorno  e  agli\nstranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di  permesso  di\nsoggiorno  almeno  biennale,  con  analoga  locuzione,  il  requisito\ndell\u0027esercizio di «una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o  di\nlavoro autonomo» con riferimento sia  all\u0027art.  3  comma  1  Cost.  -\ntenuto conto dell\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento in danno di\nchi non sia in condizioni di  regolare  attivita\u0027  lavorativa  -  sia\nall\u0027art. 3 comma 2 Cost., essendo violato il principio di eguaglianza\nsostanziale, venendo meno la tutela di chi versa in maggiore stato di\nbisogno. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 legge 87/1953, ritenutane la rilevanza e  la  non\nmanifesta  infondatezza,  rimette  alla   Corte   costituzionale   la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 40 comma 6 D. Lgs.\n25 luglio 1998, n. 286 e dell\u0027art. 22 comma 1 lettera a) L.R. Regione\nLombardia per contrasto con l\u0027art. 3 comma 1 e 2 Cost.,  nella  parte\nin  cui  prevedono,  tra  i  requisiti  per  l\u0027accesso   all\u0027edilizia\nresidenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di  carta  di\nsoggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in  possesso  di\npermesso di soggiorno almeno biennale, quello dell\u0027esercizio di  «una\nregolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». \n    Sospende il giudizio e  dispone  l\u0027immediata  trasmissione  degli\natti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della\ncancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\nsia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Milano li\u0027, 16 luglio 2025 \n \n                        Il Giudice: Di Plotti","elencoNorme":[{"id":"63848","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"40","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art40"},{"id":"63849","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"08/07/2016","data_nir":"2016-07-08","numero_legge":"16","descrizionenesso":"","legge_articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80181","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80182","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54982","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A.L.E.R. - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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