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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all\u0027Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l\u0027art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del dl.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all\u0027art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e non può superare i due anni dal suo avvio o dall\u0027avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all\u0027ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all\u0027Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, nel caso degli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e di cui all\u0027Allegato C, Sezione II, lettere \u003cem\u003et\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), si esprimono nell\u0027ambito della conferenza per il rilascio dell\u0027autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all\u0027attività di pesca marittima, il Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ricorso della Regione Siciliana – Denunciata disciplina statale che, riservando all’autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica o valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, oblitera la competenza esclusiva della regione ricorrente – Violazione della competenza statutaria in materia di industria e commercio – Disciplina che, in relazione agli impianti su terraferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell’Allegato C, di maggior potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione, nella fase di autorizzazione e/o di valutazione di impatto ambientale – Lesione dello Statuto che accorda alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione di antichità – Previsione che, in relazione agli impianti off–shore ha disconosciuto alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione di impatto, a prescindere dalla potenza dell’impianto – Norma che neppure prevede la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, prima del rilascio dell’autorizzazione unica – Lesione delle competenze statutarie in materia di pesca – Violazione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali – Assorbimento statale delle funzioni amministrative e legislative regionali, senza un interesse pubblico ragionevole e proporzionato e in assenza di un accordo con la regione interessata – Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Lesione del principio di sussidiarietà, dato che la norma non ha riconosciuto alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili – Disciplina che, anche qualora impingesse in materie di esclusiva competenza statale, in base al principio di prevalenza,\u0026nbsp;non può consentire l’assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente – Lesione del principio di leale collaborazione – Previsione che irragionevolmente, nell’autorizzare gli impianti di fonti rinnovabili, accorda ogni potere di valutazione e decisione a livello statale, in aree dove vi è una convergenza di competenze regionali – Assenza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti – Violazione del principio di uguaglianza.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4522","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"21/10/2025","relatore":"LUCIANI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4522","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"21/10/2025","relatore":"LUCIANI"}],"ricorrente":"Regione Siciliana","testo_atto":"N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 11 febbraio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria l\u002711 febbraio 2025 (della Regione Siciliana). \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disciplina dei\n regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\n rinnovabili - Autorizzazione unica - Previsione che gli interventi\n di cui all\u0027Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al\n procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti,\n delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II\n del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione che, nel caso di interventi\n di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di\n impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di\n Trento e di Bolzano, si applica l\u0027art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del\n 2006, salva la facolta\u0027, per le stesse regioni e province autonome,\n di optare per il procedimento autorizzatorio unico - Previsione\n che, in relazione agli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I,\n il termine per la conclusione del procedimento di cui all\u0027art.\n 27-bis non puo\u0027 superare i due anni dal suo avvio o dall\u0027avvio\n della verifica di assoggettabilita\u0027 a valutazione di impatto\n ambientale (VIA), ove prevista - Previsione che il soggetto\n proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie\n rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione\n unica alla regione territorialmente competente, o all\u0027ente delegato\n dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di\n cui all\u0027Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell\u0027ambiente e\n della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di\n competenza statale di cui all\u0027Allegato C, Sezione II - Previsione\n che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore,\n nel caso degli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione II, il\n provvedimento autorizzatorio unico e\u0027 rilasciato previa intesa con\n la regione o le regioni interessate - Previsione che, nel caso\n degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all\u0027Allegato\n C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell\u0027ambito della\n conferenza per il rilascio dell\u0027autorizzazione unica anche il\n Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche\u0027, per gli\n aspetti legati all\u0027attivita\u0027 di pesca marittima, il Ministero\n dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste. \n- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi\n amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,\n in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della\n legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo\n Allegato C). \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n Ricorso (ex art. 127, comma 2, Cost.) proposto - giusta\ndeliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025 - dalla Regione\nSiciliana (cod. fisc. 80012000826), con sede legale in Palermo piazza\nIndipendenza n. 1, in persona del suo Presidente pro tempore, On.le\nRenato Schifani, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che\ndisgiuntamente, giusta procura speciale stesa su foglio separato da\nconsiderare in calce al presente atto, dagli avv.ti Enrico Pistone\nNascone, (c.f.:PSTNRC66E06C342R) posta elettronica certificata:\nnascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it e Nicola Dumas (c.f.\nDMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it dell\u0027Ufficio legislativo e\nlegale della Presidenza della Regione Siciliana (fax: 091-6254244),\nelettivamente domiciliato presso la sede dell\u0027ufficio della Regione\nSiciliana in Roma, via Marghera n. 36 \n \n Contro \n \n il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del\nPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via\ndei Portoghesi n. 12 e\u0027 domiciliato ex lege. \n Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9,\ncommi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del decreto legislativo del 24\nnovembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi amministrativi per la\nproduzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0027art.\n26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.\n(24G00205)» pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291, S.O.\ncome da delibera della Giunta regionale in data 4 febbraio 2025. \n In G.U.R.I. del 12 dicembre 2024, n. 291 e\u0027 stato pubblicato il\ndecreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei\nregimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\nrinnovabili, in attuazione dell\u0027art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e\nd), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)». \n Con tale decreto delegato e\u0027 stata introdotta la nuova disciplina\ndei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\nrinnovabili che si pone l\u0027obiettivo di attuare il riordino e\nsemplificazione normativa della materia nonche\u0027 di uniformare i\nregimi amministrativi della materia, in linea con gli obblighi\neuro-unitari e con le esigenze di accelerazione della transizione\nenergetica. \n La nuova normativa ha ridotto a tre i regimi amministrativi:\nattivita\u0027 libera che non richiede atti di assenso o dichiarazioni,\nsalvo in presenza di beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II\ndel decreto legislativo n. 42/2004, o in aree naturali protette,\novvero all\u0027interno di siti della Rete Natura 2000 (in tali casi, gli\ninterventi sono soggetti a PAS); procedura abilitativa semplificata\n(PAS), prevista per i progetti non soggetti a procedimenti di\n«permitting» e non assoggettati a valutazioni ambientali;\nautorizzazione unica, richiesta per progetti di maggiori dimensioni. \n In particolare, il comma 1 dell\u0027art 9 rubricato «Autorizzazione\nunica» dispone che «Fermo restando quanto previsto all\u0027art. 1, comma\n1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all\u0027allegato C sono\nsoggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente\narticolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali\ndi cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3\naprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all\u0027allegato C,\nsezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di\ncompetenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si\napplica l\u0027art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva\nla facolta\u0027, per le stesse regioni e province autonome, di optare per\nil procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In\nrelazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per\nla conclusione del procedimento di cui all\u0027art. 27-bis non puo\u0027\nsuperare i due anni dal suo avvio o dall\u0027avvio della verifica di\nassoggettabilita\u0027 a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove\nprevista». \n Il comma 2 del precitato art. 9, dispone che, «Il soggetto\nproponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di\nautorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi\ndell\u0027art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.\n199, come modificato dall\u0027art. 14 del presente decreto: \n a) alla regione territorialmente competente, o all\u0027ente\ndelegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli\ninterventi di cui all\u0027allegato C, sezione I; \n b) al Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica\nper la realizzazione degli interventi di cui all\u0027allegato C, sezione\nII». \n Il comma 13 del medesimo art. 9 stabilisce che «Fatta eccezione\nper gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli\ninterventi di cui all\u0027allegato C, sezione II, il provvedimento\nautorizzatorio unico di cui al presente articolo e\u0027 rilasciato previa\nintesa con la regione o le regioni interessate.» \n Dal tenore della sopra riportata normativa emerge che il\nlegislatore delegato opera una distinzione tra impianti su terra\nferma e quelli off-shore; e, mentre per i primi, fermo restando i\nprofili e le competenze sulla valutazione d\u0027impatto disciplinati dal\ndecreto legislativo n. 152/2006, ai fini dell\u0027autorizzazione unica,\nsuddivide analiticamente gli interventi di competenza statale (Sez.\nII) da quelli di competenza regionale (Sez. I) sulla scorta della\npotenza, espressa in Megawatt, degli impianti medesimi; per quanto\nriguarda, invece, la realizzazione di impianti off shore, ex comma 13\ndel precitato art. 9, disconosce alle regioni qualsiasi potere e/o\ncompetenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione\nd\u0027impatto. \n Il Governo regionale ritiene che le previsioni contenute\nnell\u0027art. 9, comma 1, 2 e 13 del suddetto atto normativo siano\nillegittime per violazione dello Statuto speciale in tema di potesta\u0027\nlegislativa esclusiva in materia di industria (art. 14, lettera d),\nin materia di pesca (art. 14, lettera l) ed in materia di tutela\npaesaggistica e della conservazione delle antichita\u0027 (art. 14,\nlettera n); nonche\u0027 dell\u0027art. 117, comma 3 della Costituzione\n(competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei\nbeni culturali e ambientali e «produzione, trasporto e distribuzione\nnazionale dell\u0027energia»), dell\u0027art. 118, comma 4 della Costituzione\n(principio di sussidiarieta\u0027), dell\u0027art. 3 della Costituzione\n(principio di eguaglianza) e dell\u0027art. 120 della Costituzione\n(principio di leale collaborazione). \n Le suddette disposizioni appaiono censurabili nella parte in cui\nescludono qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della\nRegione Siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione\nd\u0027impatto ambientale per gli impianti off-shore ed anche nella parte\ni cui affidano ogni competenza amministrativa sull\u0027autorizzazione\nunica e sulla valutazione d\u0027impatto ambientale allo Stato,\nlimitandosi a prevedere l\u0027intesa con la regione interessata prima del\nrilascio del titolo - quanto agli impianti di cui all\u0027allegato C\nSezione II del decreto legislativo n. 190/2024. \n Si propone, pertanto, questione di legittimita\u0027 costituzionale ai\nsensi dell\u0027art. 127, comma 2, della Costituzione per i seguenti \n \n Motivi \n \n1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 14, lettera d) dello Statuto\nspeciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi\ncostituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31\ngennaio 2001, n. 2). \n Come gia\u0027 accennato in premessa, in relazione agli impianti su\nterra ferma di maggiore potenza e, pertanto, rientranti nel novero di\nquelli elencati nell\u0027allegato C sezione II del decreto legislativo n.\n190/2024, la novella in parola (art. 9, comma 2, lettera b) affida\nalla competenza statuale ogni attivita\u0027 amministrativa sia ai fini\ndel rilascio dell\u0027autorizzazione unica che delle valutazioni\nd\u0027impatto ambientale, prevedendosi soltanto che, il «provvedimento\nautorizzatorio unico ... e\u0027 rilasciato previa intesa con la regione o\nle regioni interessate» (cosi\u0027, art. 9, comma 13, primo periodo). \n Attesa la sopra descritta disciplina, deve osservarsi che il\nrubricato Statuto speciale, annovera fra le materie rientranti\nnell\u0027ambito della potesta\u0027 legislativa esclusiva della Regione\nSiciliana - fra le altre - quella della industria e commercio (art.\n14, lettera d). \n Premesso che l\u0027attivita\u0027 industriale e\u0027 quella preordinata, tra\nl\u0027altro, alla produzione di beni e considerato che non puo\u0027 revocarsi\nin dubbio che l\u0027energia sia un bene (art. 814 c.c.), deve trarsi la\nnecessaria conseguenza che anche la produzione di energia elettrica\ndeve qualificarsi attivita\u0027 industriale e, pertanto, affidata alla\ncompetenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi del piu\u0027 volte\ncitato art. 14, lettera d) dello Statuto speciale. \n Conseguentemente, l\u0027evenienza che la disciplina statale in questa\nsede contestata abbia riservato all\u0027autorita\u0027 statale ogni competenza\nin materia di autorizzazione unica e valutazione di impatto, anche\nper gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da\nubicare in Sicilia, del tutto obliterando la competenza esclusiva\ndella regione esponente, inficia la legittimita\u0027 dell\u0027impugnata\nnorma. \n Sul punto e\u0027 appena il caso di evidenziare che l\u0027acclarata\nillegittimita\u0027 non puo\u0027 dirsi esclusa dalla evenienza che la\ncensurata norma prevede che il rilascio dell\u0027autorizzazione debba\navvenire previa intesa con la regione interessata. Com\u0027e\u0027 di tutta\nevidenza, infatti, l\u0027intesa interviene a valle dell\u0027attivita\u0027\namministrativa preordinata alla formazione del titolo amministrativo\nautorizzatorio e delle sottostanti valutazioni d\u0027impatto ambientale\ned estromette la regione dall\u0027esercizio di potesta\u0027 valutativa e di\namministrazione attiva sul merito del progetto, in palese violazione\ndella prescrizione statutaria, avente rango costituzionale. \n2. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 14, lettera n) dello Statuto\nspeciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi\ncostituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31\ngennaio 2001, n. 2). \n L\u0027art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano include nella\npotesta\u0027 legislativa esclusiva della regione le materie della tutela\ndel paesaggio e la conservazione delle antichita\u0027. \n Coerentemente a siffatta disposizione statutaria, l\u0027art. 1 del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975 (Norme di\nattuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela\ndel paesaggio e di antichita\u0027 e belle arti), dispone che\n«L\u0027amministrazione regionale esercita nel territorio della regione\ntutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche\ndello Stato in materia di antichita\u0027, opere artistiche e musei,\nnonche\u0027 di tutela del paesaggio». \n Sul punto non e\u0027 ultroneo evidenziare che proprio gli impianti di\nproduzione di maggior potenza (si ponga mente, ad esempio, alle pale\neoliche ma anche agli impianti fotovoltaici), realizzano una\ninevitabile trasfigurazione del paesaggio e della percezione dei\nvalori ad esso associati; trasformazioni, percepibili anche a grande\ndistanza, in danno di una risorsa fondamentale qual e\u0027 il «paesaggio\ntradizionale» su cui la Sicilia ha fondato la propria identita\u0027, con\nrisvolti economici rilevanti. \n Non deve inoltre omettersi di considerare che, gli insediamenti\nindustriale in esame possono incidere in modo significativo sui siti\narcheologici di cui e\u0027 ricca la Sicilia, compromettendone\nl\u0027integrita\u0027, la salvaguardia e la promozione affidate alla\ncompetenza esclusiva della regione; tuttavia, anche siffatta sfera di\nattribuzione (esclusiva), risulta obliterata dall\u0027impugnata\nprescrizione legislativa. \n Alla luce di quanto precede, l\u0027impugnata disciplina che - come\ndescritto nel primo motivo di ricorso - in relazione agli impianti su\nterra ferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II\ndell\u0027allegato C e quindi e di maggiore potenza, esclude ogni\ncoinvolgimento della regione nella fase autorizzatoria e/o di\nvalutazione di impatto ambientale, si rivela illegittima\ncostituzionalmente. \n Anche in riferimento al presente motivo, le sollevate doglianza\nnon possono essere seriamente contestate sulla scorta della\nprevisione normativa secondo la quale, prima del rilascio del titolo\namministrativo, deve essere acquisita l\u0027intesa con la regione\ninteressata. Sul punto, in ossequio al principio di sinteticita\u0027, si\nrinvia a quanto gia\u0027 dedotto sub motivo n. 1. \n3. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 14, lettera l) dello Statuto\nspeciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi\ncostituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31\ngennaio 2001, n. 2). \n Come gia\u0027 evidenziato nelle premesse, in relazione agli impianti\noff-shore il legislatore delegato ha ritenuto di disconosce alle\nregioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento\nautorizzatorio che di valutazione d\u0027impatto a prescindere dalla\npotenza dell\u0027impianto e senza neppure prevedere la previa\nacquisizione dell\u0027intesa della regione interessata, prima del\nrilascio dell\u0027autorizzazione unica. \n Pur ammettendo che, per gli impianti in mare aperto, l\u0027autorita\u0027\nstatale debba essere titolare del potere di autorizzazione, tuttavia\ntale circostanza non puo\u0027 giustificare la totale obliterazione della\nesponente regione in seno al procedimento volto al rilascio\ndell\u0027autorizzazione unica ed in quello della prodromica valutazione\nd\u0027impatto, per i progetti di impianti da realizzare nei mari che\ncontornano la Sicilia. \n Ed invero, gli impianti off-shore non solo impattano\nsignificativamente sul paesaggio e, eventualmente, anche su siti\narcheologici marini, rendendo rilevanti anche in siffatta ipotesi le\ncensure e le considerazioni svolte nel motivo sub 2); ma siffatti\nimpianti hanno anche un (risaputo) notevole impatto sulla pesca. \n In tal senso non e\u0027 senza significato che la stessa norma\nimpugnata preveda che «nel caso degli interventi relativi a impianti\noff-shore di cui all\u0027allegato C, sezione II, lettere t) e v), si\nesprimono nell\u0027ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9\nanche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche\u0027, per\ngli aspetti legati all\u0027attivita\u0027 di pesca marittima, il Ministero\ndell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste» (cfr.\nart. 9, comma 13, terzo periodo). \n A fronte di quanto precede deve osservarsi che l\u0027art. 14, lettera\nl) dello Statuto speciale, in rubrica, espressamente assegna alla\npotesta\u0027 legislativa esclusiva della Regione Siciliana anche la\nmateria della pesca. Pertanto, la norma impugnata si appalesa ictu\noculi illegittima nella parte in cui esclude la Regione Siciliana da\nogni coinvolgimento amministrativo in tali fattispecie. In ragione di\nquanto precede, la norma avrebbe dovuto prevedere il necessario\nintervento della Regione Siciliana in merito al procedimento di\nrilascio dell\u0027autorizzazione unica e in ordine alla valutazione di\ncompatibilita\u0027 ambientale, finalizzato anche a garantire adeguati\nlivelli di tutela ed eventuali correlate forme di compensazione in\nfavore del settore della pesca. \n Resta, pertanto, dimostrata la fondatezza del rubricato vizio. \n4. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 117, comma 3, della\nCostituzione, competenza legislativa concorrente della regione in\nmateria di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia»;\ndell\u0027art. 118, comma 4, della Costituzione, principio di\nsussidiarita\u0027; dell\u0027art. 120, comma 2, Cost., principio di leale\ncollaborazione e dell\u0027art. 3 Cost., principio di eguaglianza. \n 4.1 Se e\u0027 indubbio che la tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e\ndei beni culturali, sia oggi tra le materie di competenza esclusiva\ndello Stato, con riferimento, invece, alla distinta materia della\n«valorizzazione dei beni culturali e ambientali», essa e\u0027 assegnata\nalla potesta\u0027 legislativa concorrente fra Stato e regioni, in cui lo\nStato determina i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta\nla potesta\u0027 legislativa ai sensi dell\u0027art. 117, comma 3, della\nCostituzione. \n Con riferimento, invece, alla potesta\u0027 regolamentare e\u0027 rilevante\nnotare come ai sensi dell\u0027art. 117, comma 6, della Costituzione essa\nspetti allo Stato solo riguardo alla tutela dei beni culturali e alle\nregioni in qualsiasi altra materia, tra cui la valorizzazione. \n Stato, regioni e altri enti presenti sul territorio sono\ncollegialmente coinvolti nell\u0027assicurare la valorizzazione dei beni\nculturali e ambientali cooperano perseguendo il coordinamento,\nl\u0027armonizzazione e l\u0027integrazione delle attivita\u0027 relative alla loro\nvalorizzazione. \n Dunque, il carattere trasversale della materia della tutela\ndell\u0027ambiente se, da un lato, legittima lo Stato a provvedere\nattraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in\nrelazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale,\ndall\u0027altro, non puo\u0027 esautorare del tutto la competenza concorrente\ndelle regioni che attengono alla tutela dell\u0027ambiente e alla\nsalvaguardia del territorio. \n Le normative susseguitesi nel tempo hanno avuto come comune\ndenominatore una chiara ed univoca convergenza su tematiche\nineludibili e strettamente connesse con gli impianti legati alla\nfonti rinnovabili: corretto inserimento nel paesaggio e sul\nterritorio, con un\u0027attenta analisi su impatti visivi, nonche\u0027\nricadute su flora e fauna. \n La tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica,\nstorico-culturale, di biodiversita\u0027, di particolari produzioni\nagroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale\npotenzialmente confliggente, essendo evidente che l\u0027installazione\ndegli impianti - con particolare riferimento a quelli eolici puo\u0027\nalterare l\u0027assetto territoriale. Al riguardo, la Corte costituzionale\nha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti,\nin base all\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,\nalla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367\ndel 2007), tenendo pero\u0027 conto, nel caso degli enti territoriali\ndotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti\nspeciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007). \n In sostanza, se da un lato la disciplina della valutazione\nd\u0027impatto ambientale (V1A) e della valutazione ambientale strategica\n(VAS), secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere\nuniformemente osservata sul territorio nazionale e per questa ragione\ndeve essere riservato alla competenza legislativa statale il potere\ndi fissare i livelli uniformi di tutela, e\u0027 pur vero che alle regioni\nrimane la facolta\u0027 di regolare interessi funzionalmente connessi con\nquelli propriamente ambientali. \n Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha piu\u0027 volte\naffermato che la tutela dell\u0027ambiente non si configura come materia\nin senso stretto, bensi\u0027 come valore avente natura trasversale, la\ncui protezione presuppone la coesistenza di competenze statali e\nregionali. (Corte costituzionale n. 106/2020). \n 4.2 La riforma costituzionale del 2001, ha incluso la materia\ndella «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia»\ntra quelle rientranti nell\u0027ambito della competenza concorrente ed il\nnovellato art. 117 della Costituzione ha altresi\u0027 attribuito alle\nregioni la potesta\u0027 regolamentare in tutte le materie, ad esclusione\ndi quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quindi\n«virtualmente» estesa anche al settore energetico. \n Nell\u0027assetto dei rapporti tra Stato e regioni proprio la Corte\ncostituzionale ha assunto un ruolo centrale e per molti versi\nchiarificatore. La continua mediazione tra i diversi interessi\ncondotta dal giudice delle leggi in materia di energia assume cosi\u0027\nuna particolare attenzione, in quanto i principi enucleati nella\ngiurisprudenza costituzionale rappresentano l\u0027unico strumento di\nsoluzione per le problematiche legate al Governo dell\u0027energia, tra\ncentralismo e decentralizzazione. \n Con la sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale, in\nrelazione al Governo dell\u0027energia, ha previsto l\u0027attribuzione delle\nfunzioni amministrative in via eccezionale al fine di assicurarne\nl\u0027esercizio unitario ad un livello di Governo diverso da quello\nlocale, legittimando l\u0027attrazione statale anche della corrispondente\npotesta\u0027 legislativa. \n Tuttavia, l\u0027avocazione delle funzioni amministrative (e\nconseguentemente legislative) relativamente al Governo dell\u0027energia\nda parte dello Stato non e\u0027 stata condotta senza considerare il\nriparto operato dall\u0027art. 117 della Costituzione in cui tale materia\nrisulta pur sempre inclusa nell\u0027alveo della competenza concorrente.\nNella stessa pronuncia invero la Corte ha effettuato un\u0027importante\nquanto dovuta precisazione, consistente nel ritenere legittimo\nl\u0027assorbimento statale delle funzioni ex art. 118 della Costituzione,\nnonche\u0027 dei corrispondenti poteri di legislativi, solo ove venga\nosservato un duplice ordine di condizioni consistenti nella\nsussistenza di un interesse pubblico proporzionato e non\nirragionevole, come pure nel raggiungimento di un accordo con la\nregione interessata (condizione del tutto disattesa per gli impianti\noff-shore). \n 4.3 Non riconoscere alla regione alcuna partecipazione in materia\ndi regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili,\ncostituisce diretta violazione del principio di sussidiarieta\u0027 ex\nart. 118, quarto comma, della Costituzione, da tempo riconosciuto\ndalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 31 del\n2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018) che\nopera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a\nlivello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche\ncome attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello\nregionale). \n La modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18\nottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della\nCostituzione) ha radicalmente mutato i criteri di distribuzione ed\nesercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale che\nlocale. E\u0027 stato anzitutto abbandonato il principio del parallelismo\ntra funzioni legislative e amministrative delle regioni, sostituito\ndal criterio della sussidiarieta\u0027 (verticale), tant\u0027e\u0027 che l\u0027art.\n118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni amministrative sono\nattribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l\u0027esercizio unitario,\nsiano conferite a province, citta\u0027 metropolitane, regioni e Stato,\nsulla base dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione e\nadeguatezza. \n Prevedere una partecipazione regionale, soprattutto in materia di\noff-shore - ove e\u0027 del tutto preclusa - non comporterebbe una\nmodifica della competenza legislativa esclusiva dello stato in\nmateria, ma conformerebbe la disciplina della materia ai dettami\nposti dai principi di sussidiarieta\u0027, di differenziazione e di\nadeguatezza nell\u0027allocazione delle funzioni amministrative. \n 4.4 Si ritiene, altresi\u0027, violato l\u0027art. 120, secondo comma,\ndella Costituzione, per lesione del principio di leale collaborazione\nnella sua ampia accezione costituzionale di idoneita\u0027 a perseguire il\ngiusto contemperamento delle finalita\u0027 perseguite dallo Stato e dalle\nregioni. \n Invero, anche nell\u0027ipotesi in cui dovesse ritenersi che la\ndisciplina impugnata, impingendo in materie di competenza esclusiva\nstatale quali la tutela ambientale e dell\u0027ecosistema, possa - per il\nc.d. principio di prevalenza - essere attratta alla sfera di\nattribuzioni statale cio\u0027 non puo\u0027 consentire la assoluta\nobliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente. \n Come ha infatti precisato Codesta Ecc.ma Corte (sent. 15 febbraio\n2024 n. 16), il principio di prevalenza deve essere contemperato da\nquello della leale collaborazione e «si deve sostanziare in momenti\ndi reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario\ncoordinamento dei livelli di Governo statale e regionale» (sent. n.\n213/2006; n. 81/2007). \n Applicando i riferiti principi, elaborati per regolare il riparto\ndi competenze statali e regionali, anche alla materia afferente la\nrealizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte\nrinnovabile di cui al censurato decreto legislativo n. 190/2024, si\nrivela del tutto ingiustificato e, pertanto, illegittimo, il mancato\ncoinvolgimento della Regione Siciliana sia nel procedimento volto\nalla valutazione d\u0027impatto ambientale che in quello di rilascio\ndell\u0027autorizzazione unica, nonostante la illustrata incidenza di\nsiffatti progetti su materie riservate, dallo Statuto speciale, alla\ncompetenza esclusiva della ricorrente regione. \n 4.5 Infine, un ulteriore indubbio profilo di illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma, oggetto della presente censura, e\u0027 dato\ndalla violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione, e del principio di\neguaglianza da esso sancito. Sotto tale aspetto, appare oltremodo\nirragionevole la scelta del legislatore di poter autorizzare impianti\ndi fonti rinnovabili - attribuendo ogni potere valutativo e decisorio\na livello statale - in delle aree sulle quali vi e\u0027 una significativa\nconvergenza di competenze regionali, determinando la mancanza di un\nadeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti. \n Di contro, un\u0027integrazione delle competenze, attraverso un\napporto regionale, concreto e fattivo, nel procedimento statale,\ngarantirebbe un approccio piu\u0027 attento alle molteplici interferenze\ntra settori differenti e scongiurerebbe l\u0027insorgere di contenziosi\nche, con tutta probabilita\u0027, potranno instaurarsi escludendo ogni\ncompetenza regionale in materia. \n\n \n P.Q.M. \n \n Per quanto sopra dedotto e ritenuto e con riserva di successive\neventuali deduzioni, il Presidente della Regione Siciliana, come in\nepigrafe rappresentato e difeso conclude; \n Voglia l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e per\nl\u0027effetto dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9,\ncommi 1, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n.\n190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la\nproduzione di energia da fonti rinnovabili» per violazione dell\u0027art.\n14, lettera d), lettera l) e lettera n) dello Statuto speciale della\nRegione Siciliana, nonche\u0027 dell\u0027art. 117, comma 3 della Costituzione\n(competenza legislativa concorrente) e per violazione dei principi di\nsussidiarieta\u0027, leale collaborazione ed uguaglianza ex articoli 118,\n120 e 3 della Costituzione. \n Con riserva di integrazione e controdeduzioni. \n Si allega copia conforme all\u0027originale della deliberazione di\nGiunta n. 27 del 4 febbraio 2025. \n \n Gli Avvocati: Dumas - Pistone Nascone","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"6006/25","deposito_cost":"19/03/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"9","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"1","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24626","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art9"},{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"9","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"2","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24627","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art9"},{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"9","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"13","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24628","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art9"},{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24631","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33289","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33291","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33290","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33292","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33293","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33294","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33295","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |