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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2024\n\r\nOrdinanza del 3 giugno 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di F. C.. \n \nReati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 -\n Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria -\n Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi\n aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o\n congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale\n o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex\n art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, \"In tal caso, le\n ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\". \n- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia\n di depenalizzazione, a norma dell\u0027articolo 2, comma 2, della legge\n 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2, \"e quindi dell\u0027art. 5\n d.lgs. 8/2016\". \nIn subordine: Reati e pene - Circolazione stradale - Guida senza\n patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della\n rilevanza penale dell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio della guida\n senza patente. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della\n strada), art. 116, comma 15. \nIn ulteriore subordine: Reati e pene - Depenalizzazione a norma della\n legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola\n pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati\n che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva,\n sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che,\n \"In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie\n autonome di reato\" - Omessa previsione, in generale o, in\n subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del\n d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora\n da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il\n calcolo della pena continui ad applicare la disciplina\n sanzionatoria prevista prima dell\u0027intervento del d.lgs. n. 8 del\n 2016. \n- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia\n di depenalizzazione, a norma dell\u0027articolo 2, comma 2, della legge\n 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2. \nIn ulteriore subordine: Reati e pene - Circolazione stradale - Guida\n senza patente - Trattamento sanzionatorio - Ipotesi di recidiva nel\n biennio - Previsione della pena dell\u0027arresto fino ad un anno oltre\n all\u0027ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziche\u0027 la pena\n dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della\n strada), art. 116, comma 15. \n\n\r\n(GU n. 34 del 21-08-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n \n \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice, dr Franco Attina\u0027, \n nel procedimento sopra indicato a carico di \n C F nato a () il elettiv. domiciliato in \n via (elezione nella nomina dep. 27 gennaio 2021); \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Ilaria Valentini del Foro di Pistoia\n(nomina dep. 27 gennaio 2021); \n imputato dei seguenti reati: \n proc. 108/2020 R.G. N.R. \n a) Delitto p. e p. dall\u0027art. 337 del codice penale poiche\u0027, non\nrispettando l\u0027ordine di fermarsi impostogli dai pubblici ufficiali,\noperanti della Polizia di Stato in servizio perlustrativo in via si\nopponeva con violenza agli stessi e nello specifico si dava alla fuga\na bordo del veicolo targato compiendo manovre azzardate, brusche\nfrenate, guidando ad andatura sostenuta e talvolta contromano, fino\nad arrivare a speronare l\u0027autovettura della p.g. inseguitrice\nmandandola fuori strada; manovre idonee a porre deliberatamente in\npericolo l\u0027incolumita\u0027 personale degli agenti inseguitori o degli\naltri utenti della strada. \n Reidiva reiterata infraquinquennale. \n Commesso in e , in data alle ore circa \n a) Delitto p. e p. dagli artt. 61, nn. 2 e 10, 81 cpv e 582-585\n(in relazione all\u0027art. 576, n. 5-bis) del codice penale perche\u0027, in\nesecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il\ndelitto di cui al capo che precede, con la condotta descritta al capo\na) cagionava all\u0027Ag. Sc. M P ed all\u0027Ass. C. L P - impegnati nello\nsvolgimento della descritta attivita\u0027 di servizio - lesioni personali\nrefertate, giudicate guaribili in giorni 7 s.c. \n Fatto aggravato altresi\u0027 per essere stato commesso nei confronti\ndi un pubblico ufficiale nell\u0027esercizio delle proprie funzioni ed a\ncausa delle stesse. \n Commesso in e in data alle ore circa \n Proc. 682/2020 R.G. N.R. \n Pel reato previsto e punito dall\u0027art. 73, decreto legislativo n.\n159/2011 e successive modifiche perche\u0027, pur essendo sottoposto - con\nprovvedimento definitivo - alla misura di prevenzione dell\u0027avviso\norale emesso dal questore di il , guidava l\u0027autoveicolo tg. privo\ndella patente di guida mai conseguito e gia\u0027 sanzionato nel biennio\nper tale motivo. \n Accertato in il \n premesso che: \n C F era tratto in arresto a in data in flagranza di reato; \n il Pubblico Ministero con decreto del disponeva la\npresentazione diretta dell\u0027arrestato per la convalida dell\u0027arresto ed\nsuccessivo giudizio direttissimo con l\u0027imputazione di resistenza a\npubblico ufficiale e lesioni (proc. 108/2020 R.G. N.R.); \n all\u0027udienza del 6 gennaio 2020 il giudice all\u0027epoca titolare\ndel fascicolo convalidava l\u0027arresto, non applicava alcuna misura\ncautelare e disponeva procedersi con il rito direttissimo: seguivano\nvari rinvii (prima per termine a difesa, poi per impedimento del\ngiudice titolare e in funzione della messa alla prova; \n nel procedimento n. 682/2020 R.G. N.R., con decreto emesso il ,\nil PM citava a giudizio C F per il reato di guida senza patente di\ncui all\u0027imputazione sopra riportata, in ipotesi commesso il\nnell\u0027ambito della stessa vicenda; \n all\u0027udienza del 12 dicembre 2022 i due procedimenti erano\nriuniti: \n all\u0027udienza del 29 maggio 2023 l\u0027imputato era ammesso alla\nmessa alla prova con sospensione del processo; \n i Carabinieri con successive note segnalavano ulteriori\nilleciti che l\u0027imputato avrebbe nel frattempo commesso; \n all\u0027udienza del 15 gennaio 2024, conseguentemente fissata,\nquesto giudice - nel frattempo riassegnatario del procedimento -\nrevocava la sospensione del processo con messa alla prova (l\u0027imputato\nmedio tempore era stato collocato agli arresti domiciliari per altra\ncausa); \n all\u0027udienza del 12 febbraio 2024 il difensore munito di procura\nspeciale chiedeva l\u0027ammissione dell\u0027imputato al rito abbreviato e il\ngiudice provvedeva in conformita\u0027; le parti illustravano le\nrispettive conclusioni: il Pm chiedeva la condanna dell\u0027imputato per\ni reati ascritti alla pena finale di anni uno e mesi 8 di reclusione;\nla Difesa chiedeva il minimo della pena e la concessione dei benefici\ndi legge (le persone offese e , inizialmente costituite parti civili.\nnon comparivano e non rassegnavano conclusioni). Il giudice disponeva\nquindi l\u0027acquisizione del provvedimento di avviso orale di cui\nall\u0027imputazione di guida senza patente, non presente nel fascicolo\ndel Pubblico Ministero; \n all\u0027udienza del 29 aprile 2024 era acquisito il citato\nprovvedimento ed erano depositate dalla Difesa alcune dichiarazioni\nspontanee scritte dell\u0027imputato; le parti si riportavano quindi alle\nconclusioni gia\u0027 formulate alla precedente udienza. \n all\u0027udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali\nrepliche, le parti vi rinunciavano; \n \n Rilevato che: \n \n A) in base agli atti d\u0027indagine, nella notte tra il e il gli\noperanti della Polizia di Stato e in servizio automontato ad ,\nnotavano un\u0027autovettura tg. procedere a velocita\u0027 elevata; i pubblici\nufficiali attivavano i segnali luminosi lampeggianti per procedere al\ncontrollo del citato veicolo, ma questo accelerava ulteriormente,\ndandosi alla fina per le strade cittadine, inseguito dalla volante;\nnel frattempo sopraggiungeva in ausilio anche una pattuglia dei\nCarabinieri con le sirene accese. Sempre ad alta velocita\u0027 e\npercorrendo un tratto di strada contromano, la raggiungeva il\nterritorio del Comune di ; qui una vettura dei Carabinieri -\nposizionatasi per bloccare veicolo in fuga - vista la velocita\u0027 di\nquest\u0027ultimo si spostava per evitare la collisione. La volante della\nPolizia cercava a piu\u0027 riprese di affiancarsi alla , ma quest\u0027ultima\nle sbarrava la strada. Ad un certo punto la volante riusciva\neffettivamente ad affiancarsi ma la le tagliava la strada e urtava la\nparte anteriore della stessa. Dopo l\u0027impatto. entrambi i veicoli\nterminavano la corsa lungo una strada sterrata. A bordo della erano\npresenti il conducente F C e, lato passeggero, la sua compagna A B ,\nin stato di gravidanza alla 16ª settimana. La successiva\nperquisizione dava esito negativo; anche l\u0027alcooltest e le analisi\nvolte alla ricerca di sostanze stupefacenti davano esito negativo. Il\nveicolo, di proprieta\u0027 di un terzo soggetto e privo di copertura\nassicurativa, era sottoposto a sequestro amministrativo \n C risultava privo di patente di guida, mai conseguita, nonche\u0027\nsottoposto alla misura dell\u0027avviso orale di cui al provvedimento del\nQuestore di del , notificatogli il . \n Ai due poliziotti, recatisi al Pronto Soccorso, venivano\ndiagnosticate lesioni (per L lombalgia in trauma distrattivo; per\nlombalgia e contusione del ginocchio sinistro post traumatica), con\nprognosi per entrambi di sette giorni. \n B) alla luce di quanto precede sussiste la responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e\nlesioni di cui ai capi A) e B) dell\u0027imputazione (fatte salve talune\nprecisazioni quanto alle circostanze aggravanti del reato di lesioni,\nche qui pero\u0027 non rilevano); in particolare, secondo quanto\ncostantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027, integra\nl\u0027elemento materiale del reato ex art. 337 del codice penale la\ncondotta del soggetto che si dia alla fuga. alla guida di un veicolo,\nnon limitandosi a cercare di sottrarsi all\u0027inseguimento, ma ponendo\ndeliberatamente in pericolo. con una condotta di guida obiettivamente\npericolosa, l\u0027incolumita\u0027 personale degli agenti inseguitori o degli\naltri utenti della strada (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 - Sentenza\nn. 44860 del 17 ottobre 2019 Rv. 277765 - 01, Sez. 1 - Sentenza n.\n41408 del 4 luglio 2019 Rv. 277137 - 01, Sez. 6, Sentenza n. 4391 del\n6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); nel caso di specie l\u0027imputato ha\naltresi\u0027 «speronato» la volante della Polizia (cfr. Cass. Sez. 6,\nSentenza n. 4391 del 6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); la\nvolontarieta\u0027 di tale condotta risulta chiaramente dalla dinamica\ndescritta in atti. \n C) quanto all\u0027imputazione per guida senza patente di cui al\nprocedimento riunito, nella stessa risultano in realta\u0027 contestati in\nfatto due distinti reati: la contravvenzione di cui all\u0027art. 73,\ndecreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle\nmisure di prevenzione), in ragione della guida senza patente di un\nautoveicolo nonostante il citato avviso orale; la contravvenzione di\ncui all\u0027art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 (Codice\ndella strada), in ragione della guida senza patente con recidiva nel\nbiennio. \n D) Quanto al reato ex art. 73 decreto legislativo n. 159/2011\nl\u0027imputato va assolto perche\u0027 il fatto non sussiste. E\u0027 si vero che\nl\u0027imputato all\u0027epoca dei fatti era sottoposto al citato avviso orale,\nma quest\u0027ultimo - come e\u0027 emerso dall\u0027esame del documento acquisito\npresso la Questura di - era privo della prescrizione dei divieti di\ncui all\u0027art. 3 comma 4, decreto legislativo n. 159/2011. E secondo\nl\u0027orientamento maggioritario e condivisibile della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 «Non integra il reato di cui all\u0027art. 73, decreto\nlegislativo 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo\nsenza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del\ndestinatario di un mero avviso orale del questore privo della\nprescrizione dei divieti previsti dall\u0027art. 3, comma 4, del decreto\nlegislativo citato» (cosi\u0027 Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 14935 del 28\nfebbraio 2023 Rv. 284585 - 01; nello stesso senso Cass. Sez. 1 -\nSentenza n. 36857 del 3 febbraio 2023 Rv. 285237 - 01 e Cass, Sez. 1,\nSentenza n. 47713 del 27 ottobre 2022 Rv. 283820 - 01). \n E) Sussiste viceversa la contravvenzione ex art. 116, comma 15\nCodice della Strada. Ricorre in particolare il requisito della\nrecidiva nel biennio: dal certificato penale dell\u0027imputato emergono\ninfatti un decreto penale del 1° marzo 2018 del Gip Tribunale di Noia\n(esecutivo il 21 aprile 2018) per il reato di guida senza patente con\nrecidiva nel biennio commesso il (ammenda di 3.500 eurof) e un\ndecreto penale del 27 novembre 2018 del Gip Tribunale di Torre\nAnnunziata (esecutivo il 12 gennaio 2019) per il reato di guida senza\npatente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di euro 2.625).\nIl nuovo fatto e\u0027 stato commesso in data 5 gennaio 2020, quindi entro\nil biennio dall\u0027ultimo episodio, sia che si consideri come termine a\nquo la data del fatto ), sia che si consideri la data di esecutivita\u0027\ndel relativo decreto penale ( ); seguendo quest\u0027ultimo criterio. il\nfatto e\u0027 commesso entro il biennio anche rispetto all\u0027episodio di cui\nal decreto penale dell\u0027 \n Per l\u0027integrazione del reato di guida senza patente con recidiva\nnel biennio, ai sensi dell\u0027art. 5, decreto legislativo n. 8/2016 ai\nfini della recidiva e\u0027 sufficiente la reiterazione dell\u0027illecito\ndepenalizzato; a maggior ragione si deve ritenere rilevi la\nprecedente commissione nel biennio di un reato di guida senza patente\ncon recidiva nel biennio, come per l\u0027appunto e\u0027 avvenuto nel caso di\nspecie (sarebbe irragionevole ritenere il contrario). Cosi\u0027 la Corte\ndi Cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 48779 del 21 settembre 2016\nRv. 268247 - 01: «In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione\nnelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l\u0027art. 5, decreto legislativo\n5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale\ndi guida senza patente di cui all\u0027art. 116, comma 15, Codice della\nstrada (tuttora penalmente rilevante \"nell\u0027ipotesi di recidiva nel\nbiennio\"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre\nnon piu\u0027 solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un\nreato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente\nviolazione amministrativa definitivamente accertata,. tuttavia tale\ndisposizione non si applica ai fatti commessi prima dell\u0027entrata in\nvigore del citato decreto» (nello stesso senso anche Cass. Sez. 4,\nSentenza n. 27504 del 26 aprile 2017 Rv. 270707 - 01). \n F) Sussiste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale la\ncontestata recidiva reiterata infraquinquennale: il certificato\npenale dell\u0027imputato evidenzia plurimi reati: in particolare, ai fini\ndella valutazione della recidiva rilevano la sentenza del del\nTribunale per i Minorenni di Bologna (irrev. ) per violenza sessuale\nin concorso e la sentenza del della Corte d\u0027Appello di Napoli (irrev.\n) per detenzione e vendita di stupefacenti. Si tratta di due condanne\nrecenti (infraquinquennali); la prima e\u0027 relativa ad un delitto\ncommesso con violenza. come i delitti oggetto del presente processo;\nin relazione alla seconda, l\u0027imputato ha anche effettivamente\nscontato la pena detentiva. Alla luce di quanto precede, la ricaduta\nnel reato effettivamente manifesta una maggiore colpevolezza e\npericolosita\u0027 dell\u0027imputato. \n G) Rispetto al reato di lesioni si deve ritenere assorbita la\ncircostanza aggravante ex art. 61, n. 10 codice penale, posto che la\ncircostanza di cui agli artt. 585-576 n. 5-bis del codice penale e\u0027\nspeciale rispetto alla contestata aggravante ex art. 6, legge n. 10\ndel codice penale \n H) Si possono riconoscere all\u0027imputato le circostanze attenuanti\ngeneriche. in ragione della giovane eta\u0027 che egli aveva al momento\ndel fatto ( ) e del percorso travagliato che ha caratterizzato la\nrelativa adolescenza (dalle relazioni dell\u0027UEPE risulta il passaggio\nin diverse comunita\u0027 per minorenni). \n I) Rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni\nsi puo\u0027 riconoscere altresi\u0027 la circostanza attenuante ex art. 62,\nn. 6, prima parte, codice penale: l\u0027imputato ha infatti risarcito\nintegralmente - gia\u0027 nel - le persone offese. come da documentazione\nprodotta all\u0027udienza del e come confermato alla stessa udienza anche\ndal difensore di parte civile (che successivamente non e\u0027 piu\u0027\ncomparso e quindi non ha rassegnato le conclusioni). Il risarcimento\ne\u0027 dunque avvenuto prima dell\u0027ammissione dell\u0027imputato al rito\nabbreviato, termine che secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027\ndeve essere rispettato nel rito abbreviato perche\u0027 possa essere\nriconosciuta la citata attenuante (cfr. tra le altre Cass. Sez. 5 -\nSentenza n. 223 del 27 settembre 2022 Rv. 284043 - 01 e Cass. Sez. 3\n, Sentenza n. 2213 del 22 novembre 2019 Rv. 278380 - 01). \n L) Le attenuanti per la loro pregnanza possono ritenersi\nequivalenti rispetto alle aggravanti quanto ai delitti di resistenza\na pubblico ufficiale e lesioni; quanto alla contravvenzione ex art.\n116, comma 15 Codice della Strada ricorrono le sole circostanze\nattenuanti generiche. \n M) Ricorre il vincolo della continuazione tra il reato di\nresistenza a pubblico ufficiale e il reato di lesioni. Si ritiene\nviceversa di dover escludere la sussistenza di un simile vincolo e\nancor piu\u0027 la sussistenza del concorso formale tra i citati reati e\nquello di guida senza patente (con recidiva nel biennio). La condotta\ndi guida senza patente e\u0027 infatti iniziata ben prima delle condotte\ncostitutive dei due citati delitti e prima ancora che l\u0027imputato\npotesse immaginare che si sarebbe imbattuto in un controllo di\npolizia; non sussiste quindi ne\u0027 l\u0027unicita\u0027 dell\u0027azione, ne\u0027\nl\u0027unicita\u0027 del disegno criminoso. D\u0027altro canto, la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 ha escluso la sussistenza del concorso formale tra i\nreati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze\nstupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati\n(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21281 dell\u002711 dicembre 2012 Rv. 256193 -\n01) e tra le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e\n187 CdS (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 11 novembre 2011 Rv.\n251846 - 01 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 7 dicembre 2005 Rv.\n233907 - 01). \n N) per poter addivenire ad una corretta decisione quanto\nall\u0027affermazione o meno della responsabilita\u0027 dell\u0027imputato in merito\nal reato ex art. 116 CdS e, eventualmente, al relativo trattamento\nsanzionatorio, pare pero\u0027 necessario il pronunciamento della Corte\nCostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione dell\u0027art. 76 Costituzione - della norma di cui all\u0027art. 1,\ncomma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In\ntal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome\ndi reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo\nreato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992); \n in subordine, in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 Costituzione -\ndella norma di cui all\u0027art. 116, comma 15, decreto legislativo n.\n285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto\nnell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio: \n in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale - per violazione dell\u0027art. 76 Costituzione - della\nnorma di cui all\u0027art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016,\nnella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine,\nin relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo\nn. 285/1992) che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da\nritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della\npena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima\ndell\u0027intervento del decreto legislativo n. 8/2016; \n in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma\n3 Costituzione - della norma di cui all\u0027art. 116, comma 15, decreto\nlegislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell\u0027ipotesi di\nrecidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell\u0027arresto\nfino ad un anno oltre all\u0027ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032\nanziche\u0027 la pena dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 \n cio\u0027 premesso, \n \n Osserva: \n \n 1. Rilevanza delle questioni \n 1.1 Sussiste, come si e\u0027 visto, il reato contestato di guida\nsenza patente con recidiva nel biennio. \n Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016. il\nreato di guida senza patente di cui all\u0027art. 116 Codice della Strada\nera punito nella fattispecie base con la sola ammenda da 2.257 euro a\n9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio era pero\u0027 previsto che si\napplicasse altresi\u0027 la pena dell\u0027arresto fino ad un anno. \n Era pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi costituisse una\nfattispecie aggravata rispetto alla fattispecie base: «La previsione\ndi cui all\u0027art. 116, comma tredicesimo ult. parte, c.d.s. configura\nuna circostanza aggravante e non un\u0027ipotesi autonoma di reato, con la\nconseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione\ne, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti - o anche di\nprevalenza - deve applicare la sola pena pecuniaria stabilita per\nl\u0027ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza\ndelle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, deve\napplicare la pena prevista per l\u0027ipotesi aggravata - (cosi\u0027 Cass.\nSez. 4. Sentenza n. 3566 del 12 gennaio 2012 Rv. 252670 - 01; nello\nstesso senso si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40617 del 30\naprile 2014 Rv. 260304 - 01). Che questo fosse l\u0027inquadramento e\u0027\nstato confermato anche dopo la citata riforma, in relazione alla\npersistente rilevanza penale della vecchia fattispecie aggravata, a\nfronte della depenalizzazione della vecchia fattispecie base: «La\nguida senza patente, nell\u0027ipotesi aggravata dalla recidiva nel\nbiennio, non e\u0027 stata depenalizzata dall\u0027art. 1, decreto legislativo\n15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di\nreato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo» (cosi\u0027\nCass. Sez. 4. Sentenza n. 42285 del 10 maggio 2017 Rv. 270882 - 01;\nnello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45769 del 30 settembre\n2016 Rv. 268516 - 01). \n Il reato in questione ricade dunque perfettamente nell\u0027ambito\napplicativo della norma di cui all\u0027art. 1, commi l e 2, decreto\nlegislativo n. 8/2016 («1. Non costituiscono reato e sono soggette\nalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro\ntutte le violazioni per le quali e\u0027 prevista la sola pena della multa\no dell\u0027ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai\nreati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con\nla pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.\nIn tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie\nautonome di reato»). \n E\u0027 dunque certamente rilevante la questione qui sollevata in via\nprincipale con cui si chiede alla Corte Costituzionale si dichiarare\nla illegittimita\u0027 della norma di cui all\u0027art. 1, comma 2, decreto\nlegislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le\nipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»;\nsi chiede cioe\u0027 di estendere la depenalizzazione all\u0027intera\nfattispecie, tanto nell\u0027ipotesi base, quanto in quella aggravata. \n Ove la questione fosse accolta - con una formula generale avente\nriguardo a tutti i reati che ricadano nell\u0027ambito applicativo di cui\nall\u0027art. 1, comma 1 e 2 decreto legislativo n. 8/2016, oppure con\nriguardo alla sola guida senza patente di cui all\u0027art. 116, comma 15\nCdS - questo giudice dovrebbe emettere sentenza di assoluzione in\nordine alla contestazione di guida senza patente con recidiva nel\nbiennio, perche\u0027 il fatto non sarebbe piu\u0027 previsto dalla legge come\nreato. \n Diversamente, ove la questione non fosse accolta, si dovrebbe\nemettere sentenza di condanna per il reato in esame. \n 1.2 Per gli stessi motivi e\u0027 rilevante anche la questione\nrelativa alla legittimita\u0027 della norma di cui all\u0027art. 116, comma 15,\ndecreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la\nrilevanza penale del fatto nell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio. \n Ove la questione fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza di\nassoluzione in ordine alla contestazione di guida senza patente con\nrecidiva nel biennio, perche\u0027 il fatto non sarebbe piu\u0027 previsto\ndalla legge come reato. Diversamente, si dovrebbe emettere sentenza\ndi condanna per il reato in esame. \n 1.3 Nel caso in cui le predette questioni non fossero accolte,\nassumerebbero rilevanza le ulteriori questioni, relative al\ntrattamento sanzionatorio. \n In particolare, posto che nel caso in esame si ravvisano i\npresupposti per il riconoscimento all\u0027imputato delle circostanze\nattenuanti generiche, rileva la questione della mancata previsione\nche giudice per calcolo della pena continui ad applicare la\ndisciplina sanzionatoria prevista prima dell\u0027intervento del decreto\nlegislativo n. 8/2016 (e quindi - in presenza di circostanze\nattenuanti - possa eventualmente individuare la pena base nell\u0027ambito\ndella cornice edittale della precedente fattispecie base punita con\nla sola pena pecuniaria). \n Ove tale questione fosse accolta, questo giudice dovrebbe\ncontinuare ad applicare la disciplina sanzionatoria vigente prima\ndelle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 8/2016; dovrebbe\nquindi operare un bilanciamento tra le circostanze attenuanti\ngeneriche riconosciute all\u0027imputato e la «vecchia» aggravante della\nrecidiva nel biennio; bilanciamento che in questo caso si potrebbe\nrisolvere quanto meno in termini di equivalenza, con il risultato che\nsi dovrebbe applicare la sola ammenda (in misura compresa tra euro\n2.257 ad euro 9.032). \n 1.4 La questione ulteriormente subordinata assumerebbe rilevanza\nnel caso in cui le precedenti questioni non fossero accolte. In tale\ncaso, dovendosi per il trattamento sanzionatorio partire dalla\ncornice edittale prevista per la nuova fattispecie autonoma di guida\nsenza patente con recidiva nel biennio, sarebbe rilevante la\nquestione della comminatoria per quest\u0027ultima della pena dell\u0027ammenda\nda euro 5.000 a euro 30.000 anziche\u0027 della pena cumulativa\ndell\u0027arresto fino ad un anno e dell\u0027ammenda da euro 2.257 ad euro\n9.032. \n 1.5 Quanto alta rilevanza delle due questioni relative al\ntrattamento sanzionatorio, e\u0027 necessaria una precisazione. Come si e\u0027\ngia\u0027 rilevato, si devono escludere il concorso formale e\nl\u0027applicazione del regime della continuazione rispetto al reato di\nguida senza patente (con recidiva nel biennio) in relazione ai due\ndelitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dovendosi\napplicare il regime del cumulo materiale, e\u0027 quindi essenziale\nl\u0027individuazione della pena da applicarsi per il reato di guida senza\npatente (con recidiva nel biennio). \n Le due predette questioni sarebbero peraltro rilevanti anche nel\ncaso in cui si ritenesse applicabile il regime del cumulo giuridico\n(in ragione del concorso formale o della continuazione): sarebbe\ninfatti comunque necessario individuare la pena astrattamente\napplicabile per il reato satellite di guida senza patente (con\nrecidiva nel biennio), sia per applicare correttamente il cumulo\ngiuridico secondo i principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. U.\nSentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 Rv. 273751 - 01 per le ipotesi\ndi pene non omogenee. sia per individuare il limite da rispettare ai\nsensi dell\u0027art. 81, comma 3 del codice penale. \n 2. Non manifesta infondatezza. Le violazioni dell\u0027art. 76\nCostituzione. \n 2.0 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente\nalle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi\nfattispecie autonome di reato», per violazione dell\u0027art. 76 della\nCostituzione in relazione alla violazione dei principi e criteri\ndirettivi di cui alla legge delega n. 67/2014. \n 2.1 Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella recente\nsentenza n. 88 del 2024, «la legge n. 67 del 2014 persegue - come si\ndesume dall\u0027esame dei lavori parlamentari e come evidenziato nelle\nrelazioni governative di accompagnamento agli schemi dei decreti\nlegislativi che vi hanno dato attuazione - l\u0027obiettivo di\ndeflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in\nossequio ai principi di frammentarieta\u0027, offensivita\u0027 e\nsussidiarieta\u0027 della sanzione criminale. La chiara finalita\u0027\npolitico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge e\u0027\nquindi rinvenibile nell\u0027esigenza di un alleggerimento del sistema\npenale coerente con il principio della extrema ratio del ricorso alla\npena. [...] In quest\u0027ottica, l\u0027art. 2 della legge in esame, al comma\n1, ha delegato il Governo ad adottare uno o piu\u0027 decreti legislativi\n«per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la\ncontestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili». Nel\nprevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme\ndi reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso, al fine della\nloro individuazione, a due criteri selettivi. Il primo, previsto\ndalla lettera a) del comma 2 del medesimo art. 2, consiste nella\ncosiddetta depenalizzazione «cieca», in quanto dispone, in virtu\u0027 di\nuna clausola generale, la trasformazione in illeciti amministrativi\ndi «tutti i reati» puniti con la «sola pena della multa o\ndell\u0027ammenda», a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie\n[...] Il secondo e\u0027 quello di cui alle lettere da b) a d) della\nstessa disposizione, che hanno indicato nominatim numerose\nfattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla\nlegislazione speciale». \n 2.2 Con l\u0027art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 il legislatore\ndelegato ha dato attuazione alla citata delega in relazione al\ncriterio selettivo della depenalizzazione cieca, prevedendo che «Non\ncostituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del\npagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e\u0027\nprevista la sola pena della multa o dell\u0027ammenda.» Al successivo\ncomma 2 ha poi precisato: «La disposizione del comma 1 si applica\nanche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono\npuniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella\npecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi\nfattispecie autonome di reato.» \n Seguono poi ulteriori disposizioni, relative alle eccezioni alla\ncitata depenalizzazione e alla determinazione delle sanzioni\namministrative, \n Con citato comma 2 quindi il legislatore delegato ha precisato\nche la depenalizzazione opera anche per i reati che nella fattispecie\nbase siano puniti con la sola pena pecuniaria e che contemplino\nipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola. alternativa o\ncongiunta a quella pecuniaria). Si e\u0027 infine limitata la\ndepenalizzazione prevedendo che in tali casi la trasformazione in\nillecito amministrativo concerne la sola fattispecie base, laddove la\nfattispecie aggravata (punita con la pena detentiva, sola,\nalternativa o congiunta a quella pecuniaria) e\u0027 trasformata in\nfattispecie di reato autonoma. \n 2.3 Con la presente questione di legittimita\u0027 costituzionale si\ncensura tale ultima scelta del legislatore delegato. Si ritiene cioe\u0027\nche nelle citate ipotesi (fattispecie di reato punite con la sola\npena pecuniaria che presentino una ipotesi aggravata punita con la\npena detentiva, sola, alternativa o congiunta) la depenalizzazione\ndebba investire l\u0027intera fattispecie, tanto nell\u0027ipotesi base, quanto\nin quella aggravata. \n 2.4 Si deve in primo luogo rilevare che il criterio direttivo\nfissato dall\u0027art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 si limitava\na prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i\nreati per i quali era prevista la sola pena della multa o\ndell\u0027ammenda (ad eccezione delle materie poi elencate), senza\nautorizzare Legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale come\nfattispecie autonome di eventuali ipotesi aggravate punite con la\npena detentiva (sola, alternativa o congiunta). \n Occorre peraltro rilevare che, in occasione di una precedente\nesperienza legislativa di depenalizzazione «cieca», Legislatore\ndelegante aveva espressamente eccettuato le fattispecie di reato che,\nnelle ipotesi aggravate, fossero punite con la pena detentiva: l\u0027art.\n32 della legge n. 689/1981 al primo comma aveva operato la\ntrasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la\nsola pena pecuniaria («Non costituiscono reato e sono soggette alla\nsanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le\nviolazioni per le quali e\u0027 prevista la sola pena della multa o\ndell\u0027ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie,\ndall\u0027articolo 39»), salvo poi precisare al secondo comma che tale\ndisposizione del primo comma non si applicasse «ai reati in esso\nprevisti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena\ndetentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria». A fronte di un\nsimile precedente, la mancata limitazione presente nell\u0027art. 2, comma\n2, lett. a), legge n. 67/2014 pare doversi interpretare nel senso che\nla depenalizzazione dovesse investire - in caso di reati puniti con\nla sola pena pecuniaria - anche le eventuali fattispecie aggravate\npunite con la pena detentiva. \n 2.5 Un ulteriore argomento a sostegno della citata censura si\nricava dal fatto che il Legislatore delegato, escludendo dalla\ndepenalizzazione le citate ipotesi aggravate (punite con la pena\ndetentiva) e trasformando le stesse in fattispecie autonome, ha di\nfatto inasprito la disciplina per tali ipotesi di cui ha mantenuto la\nrilevanza penale, in assenza di qualunque legittimazione da parte\ndella legge delega e in palese e irragionevole contrasto con la\nlogica di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del\nsistema giustizia che aveva ispirato l\u0027intera legge delega. \n Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016,\nnell\u0027ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio - posto\nche trattavasi di fattispecie aggravata (non privilegiata) - in caso\ndi riconoscimento di circostanze attenuanti occorreva operare il\nbilanciamento tra circostanze, in applicazione delle consuete regole\ndi cui all\u0027art. 69 del codice penale (il principio e\u0027 stato comunque\nespressamente affermato dalla sentenza Cass. Sez. 4, n. 3566 del\n12/01/2012 Rv. 252670 - 01). In caso di ritenuta prevalenza o\nequivalenza delle attenuanti, occorreva applicare la sola pena\npecuniaria stabilita per l\u0027ipotesi semplice, laddove, solo nel caso\ndi ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento\ndelle stesse, si doveva applicare la pena prevista per l\u0027ipotesi\naggravata. \n Per effetto della configurazione come fattispecie autonoma della\nguida senza patente con recidiva nel biennio, pur a fronte del\nriconoscimento di circostanze attenuanti occorrera\u0027 comunque\napplicare una pena detentiva. \n Tale inasprimento del trattamento sanzionatorio costituisce\nprobabilmente la piu\u0027 importante conseguenza della trasformazione\ndella fattispecie aggravata in fattispecie autonoma, ma non l\u0027unica.\nSi pensi ad esempio all\u0027ipotesi in cui ricorra una circostanza\naggravante ad effetto speciale (con riguardo alla guida senza patente\nsi puo\u0027 trattare di evenienza rara, ma con riguardo ad altri reati\npuo\u0027 essere molto piu\u0027 frequente, ad es. per la sussistenza di una\nrecidiva qualificata): prima della riforma operata dal decreto\nlegislativo n. 8/2016 - a fronte di una circostanza autonoma (quella\nche determinava l\u0027applicazione di una pena detentiva a fronte di una\nfattispecie base punita con la sola pena pecuniaria) e di una\ncircostanza ad effetto speciale - l\u0027imputato poteva beneficiare del\nregime di cui all\u0027art. 63, comma 4 del codice penale, con conseguente\nlimitazione agli aumenti di pena; ora, per effetto della\ntrasformazione in fattispecie autonoma della vecchia ipotesi\naggravata, non si applica viceversa l\u0027art. 63, comma 4 del codice\npenale e anche la circostanza ad effetto speciale esplica interamente\ni propri effetti. \n La distinzione tra fattispecie aggravata e fattispecie autonoma\nrileva inoltre sotto ulteriori profili: ad esempio, per\nl\u0027ammissibilita\u0027 della messa alla prova (secondo la sentenza delle\nSezioni Unite n. 36272 del 31 marzo 2016 Rv. 267238 - 01, ai fini\ndell\u0027individuazione dei reati ai quali e\u0027 astrattamente applicabile\nla disciplina dell\u0027istituto della sospensione del procedimento con\nmessa alla prova, non rilevano le circostanze aggravanti, comprese\nquelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una\npena di specie diversa da quella ordinaria del reato) oppure -\nindirettamente - nei vari ambiti in cui puo\u0027 operare il limite di cui\nall\u0027art. 63, comma 4 del codice penale in presenza di piu\u0027\ncircostanze aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge\nstabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato\n(ad esempio, ai fini della prescrizione: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza\nn. 32656 del 15 luglio 2014 Rv. 259833 - 01 e Cass. Sez. 6 - Sentenza\nn. 23831 del 14 maggio 2019 Rv. 275986 - 01). \n Per evitare tale palese violazione della legge delega, in via\nsubordinata si chiedera\u0027 (cfr. infra) - fatta salva la rilevanza\npenale delle (vecchie) fattispecie aggravate - di dichiarare la\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. l, comma 2,\ndecreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto\nche, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie\nautonome di reato, il giudice per calcolo della pena continui ad\napplicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell\u0027intervento\ndel decreto legislativo n. 8/2016; si tratterebbe pero\u0027 di una\nsoluzione dettata dalla necessita\u0027 di evitare l\u0027illegittimo\ninasprimento del trattamento sanzionatorio, ma comunque non\nperfettamente lineare nella misura in cui prevedrebbe una sorta di\nperpetuatio teorica di una disciplina non piu\u0027 in vigore, ma cui\noccorrerebbe fare ancora riferimento a taluni fini. \n La soluzione piu\u0027 lineare pare essere quella della\ndepenalizzazione dell\u0027intera fattispecie di reato, tanto nella\nipotesi semplice (punita con la pena pecuniaria), quanto in quella\naggravata. \n 2.6 D\u0027altro canto, nella sentenza n. 354 del 2002, la Corte\nCostituzionale ha gia\u0027 affrontato una questione per certi versi\nsimile. La norma all\u0027epoca censurata (per profili diversi dalla\nviolazione dell\u0027art. 76 Costituzione) era quella dell\u0027art. 688, comma\n2 del codice penale, che puniva con la pena dell\u0027arresto da tre a sei\nmesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto\nin stato di manifesta ubriachezza, se il fatto era commesso da chi\navesse gia\u0027 riportato una condanna per delitto non colposo contro la\nvita o l\u0027incolumita\u0027 individuale. \n Fino all\u0027intervento di depenalizzazione operato dal decreto\nlegislativo n. 507/1999, l\u0027art. 688 del codice penale contemplava al\nprimo comma una fattispecie base (chiunque. in un luogo pubblico o\naperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza)\npunita con l\u0027arresto fino a sei mesi o con l\u0027ammenda da lire\nventimila a quattrocentomila; al secondo comma prevedeva poi una\nfattispecie aggravata - punita con l\u0027arresto da tre a sei mesi - per\nl\u0027ipotesi in cui il fatto fosse commesso da chi aveva gia\u0027 riportato\nuna condanna per delitto non colposo contro la vita o l\u0027incolumita\u0027\nindividuale. \n Il citato decreto legislativo n. 507/1999 - in attuazione della\ndelega di cui agli artt. l e 7 della legge n. 205/1999 - modificava\npoi l\u0027art. 688 del codice penale trasformando la sola ipotesi base di\ncui al primo comma in illecito amministrativo («Chiunque, in un luogo\npubblico o aperto al pubblico, e\u0027 colto in stato di manifesta\nubriachezza e\u0027 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da\nlire centomila a lire seicentomila»). Conseguentemente la fattispecie\naggravata di cui al secondo comma veniva ad essere trasformata in una\nfattispecie autonoma. \n Nella citata sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha\nrilevato tra l\u0027altro quanto segue: \n «Quella che per l\u0027innanzi era una aggravante, attualmente non\ne\u0027 piu\u0027 riferita ad un reato base ed e\u0027 divenuta essa medesima una\nautonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di\nubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto\nnon colposo contro la vita o l\u0027incolumita\u0027 delle persone; chi invece\ntale condanna non abbia subito, anche se e\u0027 stato condannato per\nreati di non minore gravita, risponde per quel medesimo comportamento\nsoltanto a titolo di illecito amministrativo. L\u0027operazione compiuta\ndal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere piu\u0027 lieve\nla posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in\nluogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione governativa al\ndecreto legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina emerge\ncon inequivoca chiarezza. trasformare in illeciti amministrativi una\nserie di reati eterogenei quanto ad oggettivita\u0027 giuridica e\nmodalita\u0027 di condotta, «il cui unico comune denominatore e\u0027\nrappresentato dall\u0027esiguo spessore sanzionatorio». Nel trasporre sul\npiano amministrativo la risposta sanzionatoria in modo da ridurre\nl\u0027area del diritto penale e sollevare cosi\u0027 gli uffici giudiziari da\noneri impropri. si intendeva altresi\u0027 «evitare di \"rivitalizzare\"\ntalune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo trovano\noggi una applicazione assai limitata». Se questo era il fine\nperseguito dal legislatore del 1999, con riferimento al reato di\nubriachezza, emerge una intrinseca irrazionalita\u0027 della disciplina\ncensurata in quanto il risultato non e\u0027 stato unicamente la\ndepenalizzazione del reato base, ma anche l\u0027eventuale trattamento\nsanzionatorio piu\u0027 severo a carico di chi abbia riportato condanne\nper delitto non colposo contro la vita o l\u0027incolumita\u0027 individuale.\nInfatti, nella prospettiva dell\u0027aggravante speciale, entro la quale\nsi manteneva la vecchia previsione del secondo comma dell\u0027articolo\n688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell\u0027articolo 69\ndel codice penale, bilanciare tale aggravante con eventuali\ncircostanze attenuanti rinvenibili nel concreto atteggiarsi della\nfattispecie e, una volta rimossa l\u0027aggravante e reso cosi\u0027\napplicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle\nipotesi piu\u0027 lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa.\nNel sistema attuale la possibilita\u0027 di commisurare la pena\nall\u0027effettivo disvalore del fatto e\u0027 fortemente limitata: in effetti,\nil secondo comma dell\u0027art. 688 del codice penale non costituisce piu\u0027\nuna circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicche\u0027\nnon puo\u0027 piu\u0027 parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze\nattenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un\nabbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice\ndall\u0027applicare comunque la pena dell\u0027arresto.» \n Alla luce di quanto precede e di altre considerazioni la Corte\nCostituzionale dichiarava quindi la illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027articolo 688, comma 2 del codice penale. \n 2.7 La censura in esame viene mossa all\u0027art. l, comma 2, decreto\nlegislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i reati\nrientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la\nsola pena pecuniaria, per le quali siano previste ipotesi aggravate\npunite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella\npecuniaria, fatte salve le eccezioni poi previste). Si reputa infatti\nche, essendo la disposizione normativa unica ed essendo la (ritenuta)\nviolazione del criterio di delega identica per tutti i citati reati,\nl\u0027auspicata pronuncia di accoglimento possa per l\u0027appunto investire\nla norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida\nsenza patente. \n Per l\u0027eventualita\u0027 in cui la Corte Costituzionale dovesse\nritenere ingiustificatamente troppo esteso tale petitum, in via\nsubordinata si limita lo stesso al solo rapporto con reato ex art.\n116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. \n 2.8 L\u0027accoglimento della presente questione ad avviso di chi\nscrive dovrebbe comportare l\u0027illegittimita\u0027 in via consequenziale, ai\nsensi dell\u0027art. 27, legge n. 87/1953, dell\u0027art. 5, decreto\nlegislativo n. 8/2016. \n 2.9 Qualora la Corte Costituzionale ritenesse di non accogliere\nle questioni relative alla persistente rilevanza penale\ndell\u0027illecito, si chiede di dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma di cui all\u0027art. 1, comma 2, decreto\nlegislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto che, con\nriguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome\ndi reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare\nla disciplina sanzionatoria prevista prima dell\u0027intervento del\ndecreto legislativo n. 8/2016. \n Come si e\u0027 gia\u0027 rilevato, infatti, il decreto legislativo n.\n8/2016 - depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti con la\nsola pena pecuniaria e trasformando in fattispecie autonome le\nvecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva\n- ha di fatto reso piu\u0027 severo il trattamento sanzionatorio per\nqueste ultime, senza che a cio\u0027 fosse autorizzato dalla legge delega\ne in contrasto con la logica che ispirava l\u0027intera legge n. 67/2014,\nimprontata ai principi di frammentarieta\u0027, offensivita\u0027 e\nsussidiarieta\u0027 della sanzione penale (e di quella detentiva in\nparticolare). \n Anche la censura in esame viene mossa all\u0027art. 1, comma 2,\ndecreto legislativo n. 8/2016. in via generale, con riguardo a tutti\ni reati rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base\npunite con la sola pena pecuniaria, per le quali siano previste\nipotesi aggravate punite con la pena detentiva). Si reputa infatti\nche, essendo la disposizione normativa unica ed essendo identica per\ntutti i citati reati la violazione dei principi e criteri della legge\ndelega, l\u0027auspicata pronuncia di accoglimento possa per l\u0027appunto\ninvestire la norma censurata in via generale e non solo con riguardo\nalla guida senza patente. \n Per l\u0027eventualita\u0027 in cui la Corte Costituzionale dovesse\nritenere ingiustificatamente troppo esteso tale petitum. anche la\npresente censura viene limitata in via subordinata al solo rapporto\ncon il reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. \n 3. Non manifesta infondatezza. Le violazioni degli artt. 3, 25\ncomma 2 e 27 comma 3 Costituzione. \n 3.0 A seguito della depenalizzazione operata per la fattispecie\nbase dal decreto legislativo n. 8/2016, l\u0027art. 116, comma 15 CdS\nsuscita ulteriori dubbi di legittimita\u0027 costituzionale - con riguardo\nagli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione - in\nrelazione alla persistente rilevanza penale dell\u0027ipotesi di recidiva\nnel biennio. \n 3.1 Nella gia\u0027 citata sentenza n. 354 del 2002, con riguardo al\nreato di ubriachezza la Corte Costituzionale rilevava: «Della\naggravante speciale [...] prevista dal secondo comma, questa Corte ha\ngia\u0027 avuto modo di occuparsi. La figura di reato constava di una\nipotesi base e di una aggravante: non vi era pertanto alcuna\ndifficolta\u0027 a riconoscere la non irragionevolezza della previsione\nsecondo la quale colui che venisse colto in stato di manifesta\nubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse gia\u0027\nsubito una condanna per delitto non colposo contro la vita o\nl\u0027incolumita\u0027 individuale dovesse soggiacere ad una pena piu\u0027\nelevata. La valutazione in termini di maggiore pericolosita\u0027 della\ncondotta della persona colta in stato di manifesta ubriachezza che\navesse riportato una condanna per quei determinati delitti non era\ninfatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972,\nn. 185 e n. 155 del 1971). A seguito della depenalizzazione del reato\nprevisto dal primo comma dell\u0027articolo 688 del codice penale, il\nquadro normativa al quale quelle pronunce si erano attenute e\u0027\nprofondamente mutato. [...] l\u0027avere riportato una precedente condanna\nper delitto non colposo contro la vita o l\u0027incolumita\u0027 individuale,\npur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende\npunibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro\nsoggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta\nelemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna\nassume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe\nfare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove\nposta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito\npenale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in\nrilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di\nubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di la\u0027\ndell\u0027intento del legislatore, finisce col punire non tanto\nl\u0027ubriachezza in se\u0027, quanto una qualita\u0027 personale del soggetto che\ndovesse incorrere nella contravvenzione di cui all\u0027articolo 688 del\ncodice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti\ndi una sorta di reato d\u0027autore, in aperta violazione del principio di\noffensivita\u0027 del reato, che nella sua accezione astratta costituisce\nun limite alla discrezionalita\u0027 legislativa in materia penale posto\nsotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360\ndel 1995). Tale limite, desumibile dall\u0027articolo 25, secondo comma,\ndella Costituzione, nel suo legarne sistematico con l\u0027insieme dei\nvalori connessi alla dignita\u0027 umana, opera in questo caso nel senso\ndi impedire che la qualita\u0027 di condannato per determinati delitti\npossa trasformare in reato fatti che per la generalita\u0027 dei soggetti\nnon costituiscono illecito penale.» \n 3.2 Con riguardo alla guida senza patente con recidiva nel\nbiennio, ad avviso di chi scrive viene in rilievo una criticita\u0027\nsimile. Un fatto - la guida senza patente - che per la generalita\u0027\ndei consociati non configura un illecito penale, ove commesso\nviceversa da chi sia recidivo nel biennio rileva penalmente. \n E\u0027 si\u0027 vero che in questo caso il collegamento tra requisito\nsoggettivo e condotta illecita e\u0027 piu\u0027 stretto rispetto al caso\ndell\u0027ubriachezza esaminato dalla Corte nella menzionata sentenza.\nposto che il requisito soggettivo consiste nel fatto di avere gia\u0027\nposto in essere nei due anni precedenti un altro analogo illecito.\nTuttavia si tratta comunque di un elemento estraneo al fatto di\nreato. Si tratta di un fattore che potrebbe giustificare\neventualmente ai sensi dell\u0027art. 133, comma 2 del codice penale un\naggravamento della pena - come era per l\u0027appunto previsto quando\nanche la fattispecie base costituiva reato - ma che non incide\naffatto sull\u0027offesa al bene giuridico protetto: il pericolo per la\nsicurezza della circolazione stradale e\u0027 identico a prescindere dal\nfatto che l\u0027autore della condotta di guida senza patente abbia gia\u0027\ncommesso, piu\u0027 o meno recentemente, un altro analogo illecito. Ne\u0027 il\nLegislatore ha ritenuto di configurare le piu\u0027 condotte di guida\nsenza patente come unificate in un unico reato, abituale o comunque\nconnotato dal compimento di piu\u0027 atti in momenti successivi; ha\nviceversa optato per una struttura dell\u0027illecito caratterizzata da\nun\u0027unica condotta, che gia\u0027 di per se\u0027 integra un illecito ed e\u0027\nautonomamente sanzionata. \n La circostanza che l\u0027autore del fatto abbia gia\u0027 posto in essere\nnei due anni precedenti lo stesso illecito (definitivamente\naccertato) - subendo peraltro la relativa sanzione - non pare poter\nessere dirimente ai fini della rilevanza penale o meno del fatto. \n Sussiste cioe\u0027 ad avviso di questo giudice una violazione\ndell\u0027art. 25, comma 2 Costituzione, che attraverso il richiamo al\n«fatto commesso», riconosce rilievo fondamentale all\u0027azione\ndelittuosa per il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto\nmanifestazione di pericolosita\u0027 sociale; il principio di offensivita\u0027\nprecluderebbe cioe\u0027 di attribuire valore dirimente ai fini della\nrilevanza penale di un fatto alla recidiva. \n 3.3 In effetti, nell\u0027ambito della sua ormai copiosa\ngiurisprudenza in materia di limiti al bilanciamento della recidiva\nreiterata, la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 251 del 2012 ha\nritenuto che la recidiva - per quanto reiterata. specifica, ecc. -\nnon possa giustificare un uguale trattamento per fattispecie\nsignificativamente diverse sul piano dell\u0027offensivita\u0027, con\nconseguente illegittimita\u0027 di una norma «che indirizza\nl\u0027individuazione della pena concreta verso un\u0027abnorme enfatizzazione\ndelle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a\ndetrimento delle componenti oggettive del reato» \n 3.4 Come rilevato anche recentemente dalla Corte Costituzionale\nnella sentenza n. 211 del 2022, relativa al reato di guida senza\npatente commesso da colui che sia sottoposto a misura di prevenzione,\n«Il principio di offensivita\u0027 del reato, anche nella sua\nconfigurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualita\u0027\npersonali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non\npossono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale\na condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e\ndifferenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessita\u0027\ndi preservare altri interessi meritevoli di tutela». \n Nella fattispecie di cui all\u0027art. 73, decreto legislativo n.\n159/2011, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la condizione\nsoggettiva di sottoposto a misura di prevenzione personale non\ncostituisce una «evenienza del tutto estranea al fatto-reato», posto\nche la relativa configurazione come elemento costitutivo del reato e\u0027\nricollegata alla «necessita\u0027 di porre limitazioni agli spostamenti,\ndi impedire o ostacolare la perpetrazione di attivita\u0027 illecite e di\nrendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell\u0027autorita\u0027 nei\nconfronti di soggetti pericolosi». \n Nella fattispecie di guida senza patente con recidiva nel\nbiennio, viceversa, la circostanza di avere gia\u0027 posto in essere il\nmedesimo illecito nulla aggiunge alla fattispecie sotto il profilo\noffensivita\u0027. \n 3.5 Non si giustifica quindi la disparita\u0027 di trattamento\nrispetto alla condotta di chi non abbia gia\u0027 commesso analogo\nillecito nel biennio precedente. Se un diverso trattamento puo\u0027\neventualmente giustificarsi, in termini di incremento della sanzione,\nnon pare invece potersi giustificare l\u0027assunzione della recidiva\n(reiterazione dell\u0027illecito) come elemento costitutivo del reato e\nquindi come discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente\nirrilevante. \n 3.6 Si potrebbe obiettare che, in materia di particolare tenuita\u0027\ndel fatto ex art. 131-bis del codice penale, l\u0027abitualita\u0027 del\ncomportamento - e quindi la circostanza di avere commesso altri fatti\nanaloghi - costituisce una condizione ostativa all\u0027applicazione della\ncausa di non punibilita\u0027. \n Tuttavia, come sottolineato nella sentenza della Corte\nCostituzionale n. 279 del 2017, «il fatto particolarmente lieve, cui\nfa riferimento l\u0027art. 131-bis codice penale, e\u0027 comunque un fatto\noffensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non\npunire»: inoltre «un comportamento penalmente illecito con\ncaratteristiche di abitualita\u0027, specie se costituite da una recidiva\nspecifica e reiterata, cosi\u0027 come puo\u0027 rilevare per determinare la\npena, analogamente puo\u0027 rilevare per determinare la punibilita\u0027 di un\nfatto che, seppure di particolare tenuita\u0027, costituisce comunque\nreato». \n La norma qui censurata, viceversa, fa dipendere dalla recidiva\n(reiterazione dell\u0027illecito) la stessa rilevanza penale del fatto e\nl\u0027applicazione peraltro di una pena detentiva, quindi radicalmente\ndiversa dalla sanzione pecuniaria prevista per l\u0027illecito\namministrativo in assenza di recidiva nel biennio. \n 3.7 Si aggiunga un\u0027ulteriore considerazione. \n La recidiva di cui all\u0027art. 99 del codice penale (circostanza\naggravante), per effetto dell\u0027interpretazione adeguatrice fornita\ndalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione e della\nsentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, e\u0027 sempre\nfacoltativa, nel senso che «presuppone un accertamento della concreta\nsignificativita\u0027 del nuovo episodio in rapporto alla natura e al\ntempo di commissione dei precedenti, avuto altresi\u0027 riguardo ai\nparametri di cui all\u0027art. 133 codice penale, sotto il profilo della\npiu\u0027 accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita\u0027 del reo»\n(cosi\u0027, tra le tante, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 30591 dell\u00278 giugno\n2022 Rv. 283414 - 01). \n Nel caso viceversa di cui all\u0027art. 116, comma 15 Codice della\nStrada, la recidiva (nel biennio) ai sensi dell\u0027art. 5 decreto\nlegislativo n. 8/2016 e\u0027 da intendersi quale mera reiterazione\ndell\u0027illecito depenalizzato», con un rigido automatismo tra\nreiterazione e rilevanza penale del fatto. \n Ne\u0027, dato il tenore letterale delle due norme. pare esservi\nmargine per interpretazioni adeguatrici che richiedano una verifica\nda parte del giudice della concreta significativita\u0027 del nuovo\nepisodio in termini di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosita\u0027\ndel reo (che - per quanto si tratti di fatto analogo e reiterato nel\nbiennio - potrebbero difettare). \n 3.8 Si ravvisa una violazione anche dell\u0027art. 27, comma 3 della\nCostituzione. \n Una pena correlata ad una condizione soggettiva avulsa rispetto\nall\u0027offesa al bene giuridico protetto sarebbe infatti inevitabilmente\navvertita come ingiusta dal condannato e difficilmente potrebbe\nesplicare quindi la propria funzione rieducativa; al contrario il\ncondannato - che per effetto della recidiva si veda assoggettato ad\nuna sanzione penale (anziche\u0027 ad una mera sanzione amministrativa),\nper di piu\u0027 detentiva - non potrebbe che percepire come irragionevole\nla pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo. \n 3.9 In via subordinata, qualora le questioni sopra illustrate non\nfossero accolte, si chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 116,\ncomma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui -\nnell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio - prevede che si applichi la\npena dell\u0027arresto fino ad un anno oltre all\u0027ammenda da euro 2.257 ad\neuro 9.032, anziche\u0027 la pena dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro\n30.000. \n Qualora cioe\u0027 si ritenesse legittima la nuova fattispecie\nautonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, non si\npotrebbe comunque ritenere legittima la previsione per la stessa di\nuna pena detentiva (oltre che pecuniaria). \n In ragione dei gia\u0027 invocati principi di cui agli artt. 3, 25\ncomma 2 e 27 comma 3 Costituzione, non pare possibile far dipendere\nla natura detentiva della pena (in luogo di quella pecuniaria) dalla\nrecidiva, e cioe\u0027 da un elemento estraneo al fatto di reato. \n La Corte Costituzionale con la sentenza 94 del 2023 ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4 del codice\npenale, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la\npena edittale dell\u0027ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle\ncircostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. La Corte ha cioe\u0027\nritenuto che la recidiva - quand\u0027anche reiterata - non puo\u0027\ndeterminare (inibendo l\u0027effetto diminuente delle circostanze\nattenuanti) l\u0027applicazione di una pena detentiva perpetua quale\nl\u0027ergastolo nelle situazioni in cui in sua assenza il giudice\npotrebbe applicare una pena detentiva (elevata ma) temporanea. \n Analogamente si dovrebbe ritenere che un\u0027eventuale norma che\nprevedesse, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata (o\ndi «three strikes» secondo il modello statunitense), una pena\nperpetua sarebbe illegittima per la violazione dei citati principi\nfondamentali. \n La situazione ora in esame, sia pur ad un diverso livello, pare\nsimile. Se e\u0027 legittimo prevedere un inasprimento quantitativo della\npena (entro certi limiti) in relazione alla recidiva o subordinare la\nfruizione di benefici al fatto di non avere riportato precedenti\ncondanne, prevedere una pena di natura diversa e decisamente piu\u0027\nsevera in funzione della recidiva non appare legittimo. \n 3.10 Quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata, si\nsuggerisce la previsione - quale pena per l\u0027ipotesi di recidiva nel\nbiennio - dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Si tratta dello\nstesso range previsto dall\u0027art. 1, comma 5, lett. b) decreto\nlegislativo n. 8/2016 per la sanzione amministrativa pecuniaria con\nriguardo all\u0027ipotesi semplice di guida senza patente (per la quale\nera precedentemente prevista una pena pecuniaria pari nel massimo ad\neuro 9.032, e quindi superiore ad euro 5.000, ma non ad euro 20.000). \n La significativa ampiezza di detta cornice edittale consentirebbe\ndi tenere conto nell\u0027ambito della stessa anche della recidiva. \n D\u0027altro canto, gia\u0027 la previsione della rilevanza penale -\nanziche\u0027 meramente amministrativa - del fatto sarebbe idonea a\ndifferenziare adeguatamente l\u0027ipotesi di recidiva nel biennio\ndall\u0027ipotesi semplice. \n 4. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme\nsopra censurate alle disposizioni della Costituzione e alle\ndisposizioni interposte sopra invocate, chiaro e univoco essendo il\ndato letterale. \n Le norme di cui all\u0027art. l, comma 2, decreto legislativo n.\n8/2016 e all\u0027art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 sono\ndel resto interpretate in modo costante dalla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 in conformita\u0027 al citato dato letterale (varie pronunce\nfanno riferimento all\u0027esclusione della depenalizzazione per l\u0027ipotesi\ndi recidiva nel biennio: tra le altre, Cass. Sez. 7, Ordinanza n.\n11916 del 14 marzo 2024 Rv. 286200 - 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n.\n27398 del 6 aprile 2018 Rv. 273405 - 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n.\n44905 del 12 ottobre 2023 Rv. 285318 - 01). \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953; \n Ritenute d\u0027ufficio le questioni rilevanti e non manifestamente\ninfondate; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndell\u0027art. 76 Costituzione - della norma di cui all\u0027art. l, comma 2,\ndecreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal\ncaso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di\nreato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato\nex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) e quindi\ndell\u0027art. 5 decreto legislativo n. 8/2016; \n In subordine, in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione -\ndella norma di cui all\u0027art. 116, comma 15, decreto legislativo n.\n285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto\nnell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio; \n In ulteriore subordine, in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale - per violazione dell\u0027art. 76 Costituzione - della\nnorma di cui all\u0027art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016,\nnella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine,\nin relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo\nn. 285/1992) che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da\nritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo\ndella pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista\nprima dell\u0027intervento del decreto legislativo n. 8/2016; \n In ulteriore subordine, in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale della norma di cui all\u0027art. 116, comma 15, decreto\nlegislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell\u0027ipotesi di\nrecidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell\u0027arresto\nfino ad un anno oltre all\u0027ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032,\nanziche\u0027 la pena dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. \n Sospende giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte Costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 3 giugno 2024 \n \n Il giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62034","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero_legge":"8","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art1"},{"id":"62033","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero_legge":"8","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art5"},{"id":"62035","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"116","specificaz_art":"","comma":"15","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art116"}],"elencoParametri":[{"id":"78236","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in via subordinata","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78237","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78238","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78239","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78240","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"67","data_legge":"28/04/2014","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett a)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art2","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |