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V.","altre_parti":"Unione Camere Penali Italiane, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)","testo_atto":"N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Siena nel  procedimento\npenale a carico di L. V.. \n \nCircolazione  stradale  -  Guida  dopo   l\u0027assunzione   di   sostanze\n  stupefacenti - Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione  della\n  necessita\u0027 dell\u0027accertamento  in  ordine  alla  ricorrenza  di  una\n  effettiva alterazione  psico-fisica  derivante  dall\u0027assunzione  di\n  sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a  colui  che  si  ponga\n  alla guida. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della\n  strada), art. 187, comma 1, come modificato dall\u0027art. 1,  comma  1,\n  lett.  b),  numero  1),  della  legge  25  novembre  2024,  n.  177\n  (Interventi in materia di sicurezza stradale e  delega  al  Governo\n  per la revisione  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto\n  legislativo 30 aprile 1992, n. 285). \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \nUfficio dei  giudici  per  le  indagini  preliminari  e  dell\u0027udienza\n                             preliminare \n \n    Il Tribunale ordinario di  Siena,  Sezione  penale,  Ufficio  dei\nGiudici per le indagini preliminari e  dell\u0027udienza  preliminare,  in\npersona  del  Giudice  per  le  indagini  preliminari,  dott.  Andrea\nGrandinetti; \n    presa visione degli atti del procedimento in  epigrafe  indicato,\nnei confronti di V.L. nato ad ..., il ...  con  domicilio  dichiarato\npresso l\u0027abitazione di residenza, sita in ..., via ...,  n.  ...  con\nl\u0027assistenza del difensore d\u0027ufficio, avvocato Deborak  Da  Vela  del\nForo  di  Siena   in   ordine   alla   seguente   imputazione   della\ncontravvenzione p. e p. dall\u0027art. 187 comma 1 decreto-legislativo  30\naprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per  avere  circolato\nalla guida dell\u0027autovettura ... tg. ... dopo  aver  assunto  sostanze\nstupefacenti,  come   accertato   dagli   operatori   della   Tenenza\nCarabinieri di ... che lo identificavano durante  un  controllo  alla\ncircolazione  stradale,  ed  in  particolare  per  essere   risultato\npositivo a  cocaina,  come  da  referto  dell\u0027Ospedale  ...  del  ...\ncommesso in ... (...) in data ... esaminata la richiesta motivata  di\nemissione di decreto penale di condanna, avanzata, in data  19  marzo\n2025, dal locale pubblico ministero, che ha ritualmente trasmesso, in\ndata 21 marzo 2025, il  fascicolo  delle  indagini  preliminari  alla\ncancelleria dell\u0027ufficio G.i.p./G.u.p. presso il Tribunale  ordinario\ndi Siena; \n    osservato, in linea generale, che: \n        (a) l\u0027art. 1 legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,\nprevede che: «la questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  di  una\nlegge o di un atto avente forza di legge della  Repubblica,  rilevata\nd\u0027ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un  giudizio  e\nnon ritenuta dal giudice manifestamente infondata,  e\u0027  rimessa  alla\nCorte costituzionale per la sua decisione»; \n        (b) l\u0027art. 23 legge n. 87/1953 prevede: \n          che «nel corso di un  giudizio  dinanzi  ad  una  autorita\u0027\ngiurisdizionale una delle  parti  o  il  pubblico  ministero  possono\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale mediante  apposita\nistanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell\u0027atto avente\nforza  di  legge  dello  Stato  o  di   una   regione,   viziate   da\nillegittimita\u0027 costituzionale; b) le disposizioni della  Costituzione\no delle leggi costituzionali, che si assumono violate»; \n          che «l\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, qualora il  giudizio  non\npossa  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  o  non  ritenga  che  la\nquestione sollevata sia manifestamente  infondata,  emette  ordinanza\ncon la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu\nsollevata la questione, dispone l\u0027immediata trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»; \n          che  «la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  puo\u0027\nessere sollevata, di ufficio, dall\u0027autorita\u0027 giurisdizionale  davanti\nalla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le  indicazioni\npreviste alle lettere a) e b) del primo comma e  le  disposizioni  di\ncui al comma precedente»; \n          che «l\u0027autorita\u0027 giurisdizionale ordina che  a  cura  della\ncancelleria  l\u0027ordinanza  di  trasmissione  degli  atti  alla   Corte\ncostituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura  nel\npubblico dibattimento, alle parti in causa ed al  pubblico  ministero\nquando il suo intervento sia obbligatorio, nonche\u0027 al Presidente  del\nConsiglio dei ministri od al  Presidente  della  Giunta  regionale  a\nseconda che sia in questione una legge o  un  atto  avente  forza  di\nlegge dello Stato o di una regione. L\u0027ordinanza viene comunicata  dal\ncancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o  al\nPresidente del Consiglio regionale interessato»; \n    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini  e\nper le  motivazioni  di  cui  infra,  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 187, primo  comma,  decreto  legislativo  n.\n285/1992, per come modificato dall\u0027art. 1, comma 1, lettera b), legge\n25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2024,\nn. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024, in riferimento agli articoli\n3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione. \n \n                               Osserva \n \n    1. La vicenda oggetto del procedimento. \n    1.1. Il  procedimento  penale  in  epigrafe  indicato  ha  tratto\nl\u0027abbrivio dalla comunicazione di notizia di reato n. ... redatta, in\ndata 10 febbraio 2025, dalla Legione Carabinieri Toscana - Tenenza di\n...,  relativa  al  contegno  asseritamente  tenuto,  in  data   ...,\ndall\u0027odierno imputato, V. L., deferito in stato di  liberta\u0027  per  la\ncontravvenzione di cui all\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo\nn. 285/1992, vigente ratione temporis [pertanto, per come  modificato\ndall\u0027art. 1, comma 1, lettera b), legge  25  novembre  2024,  n.  177\n(nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), in vigore dal 14\ndicembre 2024]. \n    1.2. In particolare, all\u0027esito delle investigazioni  preliminari,\nsvolte  d\u0027iniziativa  ad  opera  della  polizia   giudiziaria   sopra\nindicata, e\u0027 emerso: \n        (a) che, in data ..., intorno alle ore ...  circa,  personale\nin servizio presso la Legione Carabinieri Toscana,  Tenenza  di  ...,\nnel contesto di attivita\u0027  di  controllo  «ai  fini  di  prevenzione,\nrepressione di sostanze stupefacenti», espletata nel Comune  di  ...(\n...), in corrispondenza del ...  della  strada  provinciale  ...,  si\navvedeva della circostanza che un\u0027autovettura  ...,  di  colore  ...,\ntargata ... fermava la propria marcia in una area boschiva  limitrofa\n(1) ; \n        (b) che  il  personale  di  polizia  giudiziaria  raggiungeva\nl\u0027autovettura, ivi condotta da un uomo  successivamente  identificato\nnell\u0027odierno imputato V., il quale, debitamente richiesto, consegnava\nal  personale  della  Legione  Carabinieri  Toscana   un   involucro,\ncontenente presumibilmente sostanza stupefacente (2) ; \n        (c) che, alla luce della res oggetto di ostensione  ad  opera\ndel prevenuto, il  personale  di  polizia  giudiziaria,  forniti  gli\navvertimenti di legge  (ed  acquisito  il  consenso  al  prelievo  di\ncampioni biologici  ad  opera  del  prevenuto,  che  rinunziava  alla\nfacolta\u0027 di farsi assistere da un  difensore  di  fiducia  nel  corso\ndelle operazioni), conduceva il V. presso il piu\u0027 vicino nosocomio al\nfine di sottoporlo ad accertamenti urgenti (3) ; \n        (d) che, in data ..., il Presidio Ospedaliero  ...  procedeva\nalla presa in carico dei reperti (4) ; \n        (e) che, eseguiti gli accertamenti, questi ultimi  rendevano,\nper quanto d\u0027interesse, il seguente risultato, di cui al referto  del\n... (5) : \n          (e.1)  quanto  alle  «analisi»  del  «materiale  virtuale»:\n«urine»: positivita\u0027 alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025060425C001240003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n          (e.2)  quanto  alle  «analisi»  del  «materiale  virtuale»:\n«sangue», positivita\u0027 alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025060425C001240003002\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n    1.3.   Deve,   pertanto,   ritenersi   che,    all\u0027esito    delle\ninvestigazioni preliminari,  sia  emerso  che  il  V.  abbia  assunto\nsostanze stupefacenti, del tipo «cocaina»  e  «dopo»  (recte:  in  un\nmomento successivo, dal punto di vista cronologico) sia  stato  colto\ndalla p.g. operante nell\u0027atto di guidare un veicolo a motore. \n    2.   Sulla   rilevanza   della    questione    di    legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    2.1. E\u0027 opinione del Tribunale che  la  questione  da  sottoporsi\nallo scrutinio di costituzionalita\u0027 sia munita  del  requisito  della\nrilevanza, ex art. 23 legge n.  87/1953,  per  come  declinato  dalla\nconsolidata giurisprudenza costituzionale. \n    2.2. In vista della giustificazione  dell\u0027avviso  appena  osteso,\noccorre, anzitutto, rilevare: \n        (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa\n«fluttuazione»  nella  individuazione  delle  «regole  d\u0027uso»   della\nlocuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita\u0027» della  decisione  nel\ngiudizio a quo, ad «influenza» sul ridetto giudizio, fino a predicare\nla «necessaria applicazione» della norma (tratta  dalla  disposizione\ndi legge impugnata) ad opera del giudice rimettente; \n        (b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare\nlo scrutinio  di  ammissibilita\u0027,  sub  specie  di  rilevanza,  della\nquestione di legittimita\u0027 prospettata dal giudice  a  quo,  la  Corte\ncostituzionale abbia chiarito come debba stimarsi «sufficiente che la\ndisposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la\npronuncia  di  accoglimento  possa  incidere   sull\u0027esercizio   della\nfunzione  giurisdizionale,  anche  soltanto  sotto  il  profilo   del\npercorso  argomentativo  che  sostiene  la  decisione  del   processo\nprincipale, senza che occorra la dimostrazione  della  sua  effettiva\ncapacita\u0027 di influire sull\u0027esito  del  processo  medesimo.  Cio\u0027,  in\nquanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0027utilita\u0027\nconcreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» [cfr. Corte\ncostituzionale, sent. 1° luglio 2024 (dep. 18 luglio 2024),  n.  135,\nPres. Barbera, redd. Modugno-Vigano\u0027, § 3.1 Considerato  in  diritto;\nadesivamente, gia\u0027,  ex  plurimis,  Corte  costituzionale,  sent.  23\nnovembre 2021, n. 247, Pres. Coraggio, red. Buscema, § 4  Considerato\nin diritto]. \n    2.3. Ebbene, proprio in attuazione delle piu\u0027 recenti  coordinate\nermeneutiche, ricostruita  la  vicenda  come  sopra  compendiato,  ad\navviso del Tribunale non paiono porsi dubbi: \n        (a) da un lato, in ordine alla applicabilita\u0027, nel giudizio a\nquo, dell\u0027art. 187, primo comma,  decreto  legislativo  n.  285/1992,\nnell\u0027attuale formulazione, poiche\u0027 disposizione  vigente  al  momento\ndel fatto ascritto al V.; \n        (b) da un altro lato, in  ordine  alla  circostanza  che  una\npronunzia   di   accoglimento   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale prospettata ben potrebbe incidere sull\u0027esercizio della\nfunzione  giurisdizionale,  anche  soltanto  sotto  il  profilo   del\npercorso argomentativo che sostenga la decisione cui e\u0027  chiamato  il\nTribunale ordinario di Siena; cio\u0027 in quanto,  a  tacer  d\u0027altro,  la\nprospettata  pronunzia  additiva   (in   bonam   partem)   imporrebbe\nl\u0027accertamento   di   aspetti   fattuali   (quali   quelli   relativi\nall\u0027attualita\u0027   dello   «stato   di   alterazione    psico-fisica»),\nattualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata\ndal legislatore  nel  2024  (che,  invero,  assurgevano  a  basamento\ndell\u0027incriminazione nella sua formulazione anteriore al  14  dicembre\n2024 e, quindi, a thema probandum, oltre che decidendum). \n    2.4. Eppure, e\u0027 opinione del Tribunale che non sia un fuor d\u0027opra\nosservare come - anche a voler ricostruire  in  termini  maggiormente\npregnanti lo scrutinio di rilevanza della  questione  (dando,  cosi\u0027,\nluogo ad un ispessimento del relativo requisito di ammissibilita\u0027)  -\nnon potrebbero nutrirsi  dubbi  in  ordine  alla  stretta,  concreta,\nnecessita\u0027, nel caso di specie, di applicare l\u0027art. 187, primo comma,\ndecreto legislativo n. 285/1992, per come rimodulato dalla  legge  25\nnovembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,  n.\n280), con quanto ne segua  in  punto  di  effettiva  influenza  della\npronunzia   di   accoglimento   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale  sulla  delibazione  rimessa  a  questo  Giudice.   In\nparticolare: \n        (a) in caso di ravvisata  legittimita\u0027  costituzionale  della\ncitata disposizione, il Tribunale, alla luce della ricostruzione  dei\nfatti sopra compendiata, dovra\u0027 ritenere integrata la fattispecie  di\n«guida dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti»,  con  conseguente\nemissione di decreto penale di condanna del prevenuto; \n        (b) in caso di ravvisata illegittimita\u0027  costituzionale,  nei\ntermini che infra verranno dettagliati, il Tribunale, alla luce della\nricostruzione  dei  fatti  sopra  compendiata,  dovra\u0027  rigettare  la\nrichiesta di decreto penale di condanna formulata dal locale pubblico\nministero. \n    2.5. Alla luce delle argomentazioni appena spese, deve, pertanto,\nconfermarsi l\u0027assunto predicativo della rilevanza, ex art.  23  legge\nn.  87/1953,  della  questione  da  sottoporsi  allo   scrutinio   di\ncostituzionalita\u0027. \n    3.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    3.1. Premessa: la recente evoluzione  normativa  in  ordine  alla\ncontravvenzione di cui all\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo\nn. 285/1992. \n    3.1.1. E\u0027 opinione del  Tribunale  che,  in  vista  di  una  piu\u0027\nagevole comprensione  della  prospettata  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta\ncostituzionale,    occorra,    preliminarmente,    procedere     alla\nricostruzione   dell\u0027evoluzione   normativa   che   ha   recentemente\ninteressato l\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. \n    3.1.2. Come noto, anteriormente alla novella di  cui  all\u0027art.  1\ndella legge 25 novembre 2024, n. 177  (nella  Gazzetta  Ufficiale  29\nnovembre 2024, n. 280): \n        (a) l\u0027art. 187 decreto  legislativo  n.  285/1992,  rubricato\n«guida in stato di  alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze\nstupefacenti» (nel suo testo in vigore dal 30 luglio 2010) prevedeva,\nper quanto d\u0027interesse, al primo comma, che: «Chiunque guida in stato\ndi alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o\npsicotrope e\u0027 punito con l\u0027ammenda da  euro  1.500  a  euro  6.000  e\nl\u0027arresto da sei mesi ad un anno»; \n        (b) nel delineare l\u0027ambito  denotativo  e  connotativo  della\ndisposizione  menzionata,  in  Dottrina  e  giurisprudenza   si   era\nraggiunta una certa concordia in ordine  ai  seguenti  «asserti»  per\ncosi\u0027 dire «nomologici»: \n          (b.1) l\u0027art. 187 cit. descrive una fattispecie (non gia\u0027 di\nevento,  bensi\u0027  di  condotta)  di  pericolo  (per  vero,  astratto),\nfunzionale alla tutela (anticipata)  dell\u0027interesse  alla  «sicurezza\nper  la   circolazione   stradale»,   strumentale   alla   protezione\ndell\u0027incolumita\u0027 degli utenti della strada; \n          (b.2)  la  salvaguardia  della  menzionata  «seriazione  di\ninteressi» ritenuti  meritevoli  di  tutela  penale  avviene  (recte:\navveniva) attraverso la descrizione di una fattispecie costituita dal\nconcorso di due co-elementi qualificanti: «da un lato,  lo  stato  di\nalterazione,  capace   di   compromettere   le   normali   condizioni\npsico-fisiche  indispensabili  nello  svolgimento   della   guida   e\nconcretizzante di per se\u0027 una condotta di pericolo per  la  sicurezza\ndella circolazione  stradale;  dall\u0027altro  l\u0027assunzione  di  sostanze\n(stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo  stato  alterazione»\n(cfr.  gia\u0027  Corte  costituzionale,  ord.  27  luglio   2004,   Pres.\nZagrebelsky,  red.  Mezzanotte,  quinto  capoverso  del  Consideralo;\nadesivamente, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 13  febbraio  2023,  n.\n5890, rv.  284099,  Pres.  Ciampi,  est.  Pezzella,  imp.  ...,  §  2\nConsiderato in diritto», ove si chiarisce che:  «la  condotta  tipica\ndel reato previsto dall\u0027art. 187 cod. strada non  e\u0027  quella  di  chi\nguida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensi\u0027 quella di colui\nche guida in stato  d\u0027alterazione  psicofisica  determinato  da  tale\nassunzione»); \n          (b.3) «l\u0027alterazione richiesta per l\u0027integrazione del reato\nprevisto dall\u0027art. 187 cod. strada esige l\u0027accertamento di uno  stato\ndi coscienza semplicemente modificato dall\u0027  assunzione  di  sostanze\nstupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione  di\nintossicazione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n.  5890,\nrv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 3 Considerato in\ndiritto»); modificazione che deve atteggiarsi  quale  «compromissione\ndei rapporti fra  i  processi  psichici  ed  i  fenomeni  fisici  che\nriguardano l\u0027individuo in se\u0027 ed i suoi rapporti con l\u0027esterno» (cfr.\nCass. pen., sez. IV, 25 settembre  2018,  n.  41376,  rv.  274712-01,\nPres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 7 Considerato in diritto); \n          (b.4) per la configurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 187\ncit.  «sono  necessari  un  accertamento   tecnico-biologico   e   la\nsussistenza  di  circostanze  che   comprovino   la   situazione   di\nalterazione   psico-fisica»;   di   talche\u0027,   «alla   sintomatologia\ndell\u0027alterazione, deve dunque accompagnarsi l\u0027accertamento della  sua\norigine  e  cioe\u0027  dell\u0027assunzione  di  una   sostanza   drogante   o\npsicotropa, non essendo la mera alterazione di per se\u0027  punibile,  se\nnon derivante dall\u0027uso di sostanza, ne\u0027 essendo tale il semplice  uso\nnon accompagnato da alterazione» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio\n2020, n. 15078, rv. 279140-01, Pres.  Bricchetti,  est.  Dawan,  imp.\n..., § 5 Considerato in diritto); \n          (b.5) «ai fini della configurabilita\u0027 del  reato  di  guida\nsotto l\u0027influenza di sostanze stupefacenti lo  stato  di  alterazione\ndel conducente puo\u0027 essere  dimostrato  attraverso  gli  accertamenti\nbiologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del\nfatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni  di\naltri liquidi fisiologici (cosi\u0027 Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio  2013,\n..., Rv. 254402) secondo  cui  \"deve  pertanto  ritenersi  pienamente\nsufficiente,   ai   fini   dell\u0027accertamento    della    colpevolezza\ndell\u0027imputato, l\u0027avvenuto riscontro del  dato  probatorio  dotato  di\nbase scientifica, costituito dall\u0027accertamento  compiuto  sulle  sole\nurine, in associazione ai dati sintomatici rilevati  al  momento  del\nfatto, senza alcuna indispensabilita\u0027 del compimento di un\u0027analisi su\ndue diversi liquidi biologici dell\u0027imputato\", fattispecie nella quale\ne\u0027 stata ritenuta sufficiente l\u0027analisi delle urine  unitamente  allo\nstato confusionale dell\u0027imputato riscontrato al  momento  del  fatto;\nSez. 4, n. 20043 del 5 marzo 2015, ..., Rv. 263890; Sez.  4  n.  3623\ndel 14 gennaio 2016, ..., non massimata)» (cfr. Cass. pen., sez.  IV,\n13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi,  est.  Pezzella,\nimp. ..., § 3 Considerato in diritto»; cfr. altresi\u0027 Cass. pen., sez.\nIV, 25 settembre 2018, n. 41376,  rv.  274712-01,  Pres.  Fumu,  est.\nNardin, imp. ..., § 9 Considerato  in  diritto,  ove  si  legge:  «le\nmodalita\u0027 di accertamento previste dall\u0027art. 187  C.d.S.,  nondimeno,\nnon implicando necessariamente l\u0027accertamento ematico (da ritenersi -\nove positivo  -  risolutivo  sulla  causa  scatenante  l\u0027alterazione)\nconsentono di far  risalire  l\u0027origine  dell\u0027alterazione  psicofisica\nall\u0027uso di droghe anche  attraverso  accertamenti  biologici  diversi\ncome l\u0027esame delle urine, che seppure di per se\u0027 non esaustivi,  sono\ncertamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di\nvolta in volta, di  attribuirvi  rilievo  a  seconda  dell\u0027intensita\u0027\ndell\u0027alterazione psicofisica, della concentrazione dei  metaboliti  e\ndella tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni  -  fra\nle quali anche le prove testimoniali se utili  -  che  consentano  di\nelidere l\u0027eventuale equivocita\u0027 degli altri dati»); \n          (b.6) «la scelta legislativa di ancorare la  punibilita\u0027  a\npresupposti diversi da quelli previsti la guida in stato di ebbrezza,\nper configurare la quale e\u0027 sufficiente porsi alla  guida  dopo  aver\nassunto alcool oltre una  determinata  soglia,  trova  la  sua  ratio\nnell\u0027apprezzamento della ritenuta maggior  pericolosita\u0027  dell\u0027azione\nrispetto al bene giuridico tutelato  della  sicurezza  stradale,  che\nimplica l\u0027assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell\u0027accertata\nalterazione  psicofisica  causata  dall\u0027assunzione  di  stupefacenti.\nTanto e\u0027 vero che  la  sanzione  prevista  dall\u0027art.  187,  comma  1^\ncorrisponde alla piu\u0027 grave sanzione prevista  dall\u0027art.  186,  comma\n2\", lettera  c)  e  cosi\u0027  parimenti  si  sovrappongono  le  sanzioni\npreviste per il caso  in  cui  il  conducente  provochi  un  sinistro\nstradale» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv.\n274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp.  ...,  §  6  Considerato  in\ndiritto). \n    3.1.3. Su tale quadro ermeneutico, assolutamente consolidato  nei\ntermini sopra indicati, e\u0027 intervenuto l\u0027art.  1  legge  25  novembre\n2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), «al\nfine di porre rimedio alle difficolta\u0027  operative  riscontrate  nella\ncontestazione dell\u0027illecito della guida dopo  aver  assunto  sostanze\nstupefacenti,   incidendo   principalmente   sugli    strumenti    di\naccertamento a disposizione delle forze di polizia. Nello  specifico,\nsi supera lo stato di alterazione psico-fisica come  presupposto  per\ntipizzare la fattispecie penale, che  determinava  di  fatto  la  non\npunibilita\u0027 di condotte particolarmente pericolose per  l\u0027incolumita\u0027\npubblica» (6) . \n    A    prescindere    dalla    a-tecnicita\u0027     (ovvero     financo\ncontraddittorieta\u0027) degli enunciati  sopra  riportati  (specie  nella\nparte in cui si inquadra l\u0027alterazione psico-fisica quale presupposto\nper la tipizzazione della fattispecie penale, ovvero si  ritiene  che\n«lo stato di alterazione psico-fisica» determini  «di  fatto  la  non\npunibilita\u0027»), la finalita\u0027 presa  di  mira  dal  legislatore,  quale\nquella  di  «porre  fine  alle  difficolta\u0027  operative»,   e\u0027   stata\nperseguita, per quanto d\u0027interesse, attraverso l\u0027espunzione  -  dalla\ndescrizione della porzione oggettiva del  tipo  contravvenzionale  di\ncui all\u0027art. 187 decreto legislativo n. 285/1992  -  dell\u0027espressione\n«in stato di alterazione psico-fisica, che fungeva da thema probandum\n(oltre che decidendum), ai sensi dell\u0027art. 187 cod.  proc.  pen.,  la\nvalutazione  in  ordine  alla  cui  integrazione  non  poteva   dirsi\nsottratta alla regola di giudizio dell\u0027oltre ogni ragionevole dubbio. \n    All\u0027esito  dell\u0027intervento  normativo,  residua,  pertanto,   una\nfattispecie penale: \n        (a) di (condotta) pericolo(sa), asseritamente funzionale alla\ntutela   (anticipata)   dell\u0027interesse   alla   «sicurezza   per   la\ncircolazione  stradale»,  strumentale  alla  tutela  dell\u0027incolumita\u0027\ndegli utenti della strada; \n        (b) descritta nei termini seguenti: «Chiunque  guida  ((...))\ndopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope  e\u0027  punito  con\nl\u0027ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l\u0027arresto da sei  mesi  ad  un\nanno»; \n        (c) la cui  porzione  oggettiva  viene  ad  essere  costruita\ntramite  la  giustapposizione  (non  gia\u0027  di  tre,  bensi\u0027)  di  due\nco-elementi costitutivi: \n          primo  elemento:  l\u0027agente  deve  aver   assunto   sostanze\nstupefacenti ovvero psicotrope; \n          secondo elemento: (in un momento successivo all\u0027intervenuta\nassunzione) l\u0027agente deve essersi posto alla guida; \n        (d) il cui disvalore: \n          (d.1) non  e\u0027  piu\u0027  articolato  tutt\u0027intorno  all\u0027incedere\n(anche) eziologico (oltre  che  scientificamente  fondato)  seguente:\n«assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» -  «compromissione\ndelle   normali   condizioni   psico-fisiche   indispensabili   nello\nsvolgimento della guida» - «atto del porsi  alla  guida»,  capace  di\nporre in pericolo l\u0027interesse alla  «sicurezza  per  la  circolazione\nstradale», strumentale  alla  tutela  dell\u0027incolumita\u0027  degli  utenti\ndella strada; \n          (b.2)  bensi\u0027  viene  ad  assidersi  sul   mero   dato   di\nsuccessione   cronologica   seguente:   «assunzione    di    sostanze\nstupefacenti  o  psicotrope»  -  «alto   del   porsi   alla   guida»,\nasseritamente  capace  di  porre  in  pericolo  l\u0027interesse  tutelato\ndall\u0027incriminazione. \n    Trattasi, a ben vedere, di una operazione con  effetti  espansivi\ndel perimetro della penalita\u0027 entro il quale rientrerebbero: \n        (a) da un lato, classi di fattispecie in cui l\u0027agente si  sia\nposto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o  meno,\nsostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   cui   sia   (concretamente,\neffettivamente) conseguita un\u0027alterazione psico-fisica (o meglio: una\ncompromissione delle normali condizioni psico-fisiche  indispensabili\nnello svolgimento della guida); \n        (b) da un altro lato, classi di fattispecie in  cui  l\u0027agente\nsi sia posto alla guida dopo aver  assunto  sostanze  stupefacenti  o\npsicotrope, in assenza di alcuna (concreta,  effettiva)  alterazione,\nper i piu\u0027 svariati motivi: \n          (b.1) poiche\u0027 la compromissione  delle  normali  condizioni\npsico-fisiche, inizialmente datasi, e\u0027 venuta a cessare a cagione del\ntempo trascorso tra la assunzione di prodotto drogante e  l\u0027atto  del\nporsi alla guida; \n          (b.2) poiche\u0027 la compromissione  delle  ridette  condizioni\nnon si e\u0027 mai data, a  cagione  della  totale  assenza  di  principio\nattivo  in   sostanze   tabellate   (7)   ,   ovvero   della   natura\nsostanzialmente inerte del prodotto tabellato. \n    A ben guardare, l\u0027esegesi sopra offerta del  disposto  normativa,\ncome novellato: \n        (a) trova conforto in un argomento  «letterale»,  attribuendo\nalle locuzioni utilizzate dal legislatore il «senso fatto palese  dal\nsignificato  proprio»,   liddove   il   legislatore   specifica   una\nsuccessione (meramente) cronologica tra l\u0027assunzione di  stupefacenti\no sostanze psicotrope e l\u0027atto del porsi alla guida; \n        (b)  trova   corroborazione   nell\u0027argomento   dell\u0027«intentio\nlegislatoris», come agilmente evincibile dalla relazione illustrativa\nsopra trascritta nella parte d\u0027interesse, da cui  emerge  chiaramente\nla ferma intenzione, da parte del regolatore pubblico,  di  espungere\ndalla porzione oggettiva della contravvenzione qualsivoglia  elemento\nriferibile (in via immediata e diretta, ovvero mediata ed  indiretta)\nallo «stato di alterazione psico-fisica» del conducente; \n        (c) resiste al riferimento all\u0027espressione «ovvero quando  si\nha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che  il  conducente  del\nveicolo si trovi sotto  l\u0027effetto  conseguente  all\u0027uso  di  sostanze\nstupefacenti o psicotrope», utilizzata dall\u0027art.  187,  comma  2-bis,\ndecreto legislativo n. 285/1992, attualmente vigente, atteso  che  il\n«trovarsi sotto l\u0027effetto» ridetto  assurge  a  rilevanza  (non  gia\u0027\nnella perimetrazione  dell\u0027illiceita\u0027  penale,  bensi\u0027)  soltanto  in\nvista dell\u0027attribuzione di ulteriori facolta\u0027 agli organi di  polizia\nstradale; circostanza  da  cui  consegue  l\u0027impossibilita\u0027  di  alcun\nrecupero della piu\u0027 volte citata «alterazione psico-fisica»  ai  fini\ndell\u0027interpretazione   costituzionalmente    orientata    del    tipo\ncontravvenzionale delineato dal legislatore; \n        (d) non si presta ad  essere  avversata  dal  riferimento  ad\nargomenti teleologici, ovvero ad interpretazioni (costituzionalmente)\norientate al principio di offensivita\u0027 (tout court, ovvero in uno con\nragionevolezza  e  proporzionalita\u0027),   atteso   che,   come   verra\u0027\ndettagliato infra, tratterebbesi, ad avviso  di  questo  Giudice,  di\nimpostazioni   ermeneutiche    che    muoverebbero    -    tutte    -\ndall\u0027attribuzione di rilevanza proprio a quello «stato di alterazione\npsico-fisica» che  il  legislatore  ha  voluto  superare  ed  al  cui\nrecupero osterebbe  il  principio  di  legalita\u0027,  inteso  nella  sua\ndeclinazione di riserva di legge. \n    3.2. Sulla violazione della necessaria offensivita\u0027, di cui  agli\narticoli  13,  25,  secondo  comma,  27  della  Costituzione,   quale\nprincipio «Dimostrativo». Divieto di incriminazioni «d\u0027autore». \n    3.2.1. Preliminarmente, non appare un fuor d\u0027opera osservare come\nda tempo, impegnata nella difficile opera di tracciare  il  perimetro\ndella c.d. «political question», sottratta al sindacato  della  Corte\ncostituzionale  ai  sensi  dell\u0027art.  28  legge  n.  87/1953  ed   il\ncorrelativo spazio di giustiziabilita\u0027 delle scelte del  legislatore,\nla dottrina: \n        (a) abbia, da un lato, delineato la dicotomia tra: \n          (a.1) c.d. principi dimostrativi, capaci  di  impegnare  il\nlegislatore sul piano  «giuridico-costituzionale»  e correlativamente\ndi supportare, autonomamente, declaratorie di incostituzionalita\u0027  di\ndisposizioni rispetto ad essi contrastanti; \n          (a.2)   c.d.   principi   argomentativi    (anche    detti:\n«orientativi»,  ovvero  di  «mero   indirizzo   politico»),   capaci,\nviceversa,  di  impegnare   il   legislatore   soltanto   sul   piano\n«politico-costituzionale», non autonomamente giustiziabili,  pertanto\nincapaci: ex se, di supportare declaratorie  di  incostituzionalita\u0027,\nla cui praticabilita\u0027 verrebbe a dipendere  dalla  valorizzazione  di\nulteriori «norme» o «principi, di cui uno almeno dimostrativo»; \n        (b) abbia, da un altro lato,  analizzato  l\u0027evoluzione  della\ngiurisprudenza costituzionale, giungendo  a  prospettare  la  portata\n«dimostrativa» (anche) del principio di necessaria  offensivita\u0027  del\nreato, che si  appaleserebbe  capace,  ex  se,  di  giustificare  una\ndeclaratoria di incostituzionalita\u0027, senza  la  necessita\u0027  di  alcun\nausilio   da   parte   dei   (sovente   giustapposti)   principi   di\nragionevolezza  e   proporzione;   impostazione   -   quella   appena\ncompendiata - che - si asserisce  -  troverebbe  conferma  in  alcune\npronunzie della Corte costituzionale  (tra  cui,  inter  alia,  Corte\ncostituzionale n. 10 luglio 2002, n. 354  e,  sostanzialmente,  Corte\ncostituzionale, 8 luglio 2010, n. 249). \n    3.2.2. Posta questa  premessa,  e\u0027  opinione  del  Tribunale  che\nl\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n.  285/1992,  per  come\nmodificato dall\u0027art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta\nUfficiale 29 novembre 2024, n. 280),  nella  parte  in  cui  sanziona\npenalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo  l\u0027assunzione  di\nsostanze  stupefacenti  o   psicotrope»,   in   assenza   (di   alcun\naccertamento in ordine  alla  ricorrenza)  di  effettiva  alterazione\npsico-fisica derivante dall\u0027assunzione dei ridetti prodotti,  collida\nfrontalmente con il principio di necessaria offensivita\u0027, di cui agli\narticoli 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, assunto nella\nsua portata dimostrativa. \n    A supporto dell\u0027avviso  appena  osteso,  e\u0027  appena  il  caso  di\nosservare: \n        (a)  che  al  fine  di  predicare  la  pericolosita\u0027  di  una\ndeterminata condotta, occorra procedere ad una valutazione ex ante, a\nbase totale, di accadibilita\u0027 di quanto disvoluto (e presidiato dalla\nsanzione penale predisposta) dal  legislatore,  da  eseguirsi  grazie\nall\u0027ausilio di leggi scientifiche, universali ovvero probabilistiche,\nnonche\u0027 di massime di esperienza, generalizzazioni del senso  comune,\no dell\u0027id quod plerumque accidit; \n        (b)   che,   neutralizzate   le   potenzialita\u0027    predittive\ndell\u0027alterazione psico-fisica  (quale  elemento  fattuale  capace  di\nassicurare  l\u0027operativita\u0027  di  precise  leggi  scientifiche   ovvero\nmassime  di   esperienza   che   congetturino,   in   astratto,   una\ncompromissione  delle  facolta\u0027  dell\u0027agente),  il  cui  rilievo   e\u0027\nespressamente escluso dalla ferma volonta\u0027 del  legislatore,  non  e\u0027\ndato rintracciare alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato,\ncapace di sostenere la conclusione secondo la quale,  in  assenza  di\nalterazione,  possa  darsi  una  qualsivoglia  offesa,  tantomeno  in\ntermini di messa in pericolo all\u0027interesse  alla  «sicurezza  per  la\ncircolazione stradale», nella condotta descritta  dall\u0027incriminazione\nper come novellata. \n    3.2.3. Proprio la radicale  assenza  di  potenzialita\u0027  offensiva\ndella condotta sopra  perimetrata  dischiude,  ad  avviso  di  questo\nGiudice,  una  prospettiva  di  ulteriore,  patente,  violazione  dei\nbasilari canoni  costituzionali,  che  non  tollerano  incriminazioni\n«d\u0027autore», poiche\u0027 confliggenti con il «principio penale del fatto»,\nper vero presupposto indefettibile del principio di offensivita\u0027. \n    A ben guardare, infatti, nelle ipotesi in cui l\u0027agente  si  ponga\nalla  guida   in   assenza   di   alterazione   psico-fisica   dovuta\nall\u0027assunzione  di  stupefacenti,  il  disvalore  della   fattispecie\nincriminatrice,    lungi    dall\u0027articolarsi    tutt\u0027intorno     alla\npericolosita\u0027 della condotta rispetto all\u0027interesse  alla  «sicurezza\nper   la   circolazione   stradale»,    strumentale    alla    tutela\ndell\u0027incolumita\u0027 degli utenti della strada, verrebbe ad assidersi sui\nseguenti elementi fattuali: \n        (a) l\u0027essersi l\u0027agente messo alla guida (x); contegno  ex  se\npienamente lecito; \n        (b)  l\u0027aver  l\u0027agente   assunto   sostanze   stupefacenti   o\npsicotrope (y). \n    Ebbene, e\u0027  opinione  del  Tribunale  che,  proprio  la  perfetta\nliceita\u0027 di «x», permetta: \n        (a) di comprendere come  il  baricentro  dell\u0027incriminazione,\ndeprivata  dal  rilievo  dell\u0027alterazione  psico-fisica,  verrebbe  a\nrimodularsi  tutt\u0027intorno  all\u0027aver  -  l\u0027agente -  assunto  sostanze\nstupefacenti ovvero psicotrope; contegno, per vero: \n          (a.1) capace, da  un  lato,  di  porsi  (peraltro  soltanto\neventualmente)   all\u0027estremo   della    condotta    di    detenzione,\nimportazione, esportazione, acquisto, ricezione, di cui  all\u0027art.  75\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n 309/1990,   sanzionata\nperaltro soltanto in via amministrativa; \n          (a.2) oggetto,  d\u0027altro  lato,  dell\u0027art.  72  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, che vietava «l\u0027uso personale\ndi  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope»,  su  cui  e\u0027  intervenuto\nl\u0027art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  1993,\nn. 171, in attuazione del referendum del 18 aprile 1993, a  decorrere\ndal 6 giugno 1993; \n        (b) di prospettare come - senza la possibilita\u0027 di assicurare\nrilievo ad elementi che  possano  dirsi  portatori  di  potenzialita\u0027\noffensiva  rispetto  all\u0027interesse  tutelato  dal  legislatore  -  si\nsarebbe  sostanzialmente  innanzi  ad   un\u0027incriminazione   (soltanto\napparentemente diretta verso un contegno fattuale  congetturato  come\npericoloso, bensi\u0027 effettivamente) di un modo di essere  dell\u0027agente,\nassuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope; operazione della cui\ncompatibilita\u0027 con un sistema penale proprio di uno Stato che rifugga\nda paternalismi e non sia aduso ad  «overcriminalization»  e\u0027  lecito\ndubitare,  anche  alla  stregua   di   quanto   fatto   dalla   Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 249/2010. \n    3.3.      Sulla      violazione      del       principio       di\noffensivitÃ\u{A0}-ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13,  25,  secondo\ncomma, 27 della Costituzione:  la  manifesta  irragionevolezza  della\npresunzione di pericolosita\u0027 sottesa all\u0027incriminazione. \n    3.3.1. Anche a non voler aderire alla prospettiva secondo cui  il\nprincipio  di   offensivita\u0027   meriti   l\u0027attribuzione   di   portata\ndimostrativa, non appare un fuor d\u0027opera rilevare: \n        (a) come, da tempo, la migliore Dottrina abbia chiarito come: \n          (a.1) l\u0027offensivita\u0027 possa essere assunta quale criterio di\nragionevolezza alla stregua del quale procedere alla  valutazione  in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale di fattispecie  costruite  su\npresunzioni di pericolosita\u0027; \n          (a.2) il controllo di «razionalita\u0027 strumentale, capace  di\nessere   assicurato   dalla    sinergia    tra    «offensivita\u0027»    e\n«ragionevolezza» potrebbe-e-dovrebbe spingersi fino a  scrutinare  la\n«fondatezza nomologica degli apprezzamenti empirico-prognostici»  che\nsupportano  la  scelta  tecnica   di   penalizzazione   operata   dal\nlegislatore; \n        (b) come tale prospettiva teoretica sia stata sostanzialmente\nfatta propria, da tempo, dalla Corte costituzionale, che, in numerosi\npronunciamenti, ha avuto modo  di  precisare  che  «e\u0027  riservata  al\nlegislatore  l\u0027individuazione  (...)  delle   condotte   alle   quali\ncollegare una presunzione assoluta di pericolo (...) purche\u0027 non  sia\nirrazionale o arbitraria, cio\u0027 che si verifica  allorquando  non  sia\ncollegabile   all\u0027id   quod   plerumque    accidit»    (cfr.    Corte\ncostituzionale, n. 1 del 1971; n. 71 del 1978; n. 139  del  1982;  n.\n123 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991). \n    3.3.2. Ebbene, proprio  nel  solco  di  tale  prospettazione,  e\u0027\nopinione  del  Tribunale  che  l\u0027art.  187,  primo   comma,   decreto\nlegislativo n. 285/1992, per come modificato  dall\u0027art.  1  legge  25\nnovembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,  n.\n280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si  ponga\nalla guida «dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»,\nin assenza (di alcun  accertamento  in  ordine  alla  ricorrenza)  di\neffettiva  alterazione  psico-fisica  derivante  dall\u0027assunzione  dei\nridetti  prodotti,  violi  patentemente  i  principi  di   necessaria\noffensivita\u0027/ ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo\ncomma e 27 della  Costituzione,  attesa  la  manifesta  arbitrarieta\u0027\ndella presunzione di pericolosita\u0027 sottesa all\u0027incriminazione. \n    In vista della giustificazione dell\u0027avviso appena osteso, occorre\nosservare: \n        (a) che, come gia\u0027 chiarito  sopra,  la  fattispecie  di  cui\nall\u0027art. 187, primo comma, decreto  legislativo  n.  285/1992,  sopra\nrichiamata, e\u0027 capace di operare: \n          (a.1) sia  in  relazione  a  fattispecie  concrete  in  cui\nl\u0027agente si sia posto alla  guida  dopo  aver  assunto,  per  ragioni\nterapeutiche o meno, sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  cui  sia\n(concretamente,     effettivamente)     conseguita     un\u0027alterazione\npsico-fisica (o meglio: una compromissione delle  normali  condizioni\npsico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida); \n          (a.2) sia in relazione a classi di  (sotto-)fattispecie  in\ncui l\u0027agente si sia posto  alla  guida  dopo  aver  assunto  sostanze\nstupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva)\nalterazione [per i piu\u0027 svariati motivi:  poiche\u0027  la  compromissione\ndelle  normali  condizioni  psico-fisiche,  inizialmente  datasi,  e\u0027\nvenuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la  assunzione  di\nprodotto drogante e l\u0027atto del porsi alla guida;  oppure  perche\u0027  la\ncompromissione delle ridette condizioni non si e\u0027 mai data, a cagione\ndella totale assenza  di  principio  attivo  in  sostanze  tabellate,\novvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato]; \n        (b) che la  ridetta  fattispecie  ben  si  presta  ad  essere\ninquadrata: \n          (b.1) nelle ipotesi sub (a.1)  quale  reato  di  (condotta)\npericolo(sa) «astratto»,  in  cui  la  presunzione  di  pericolosita\u0027\nposta, in maniera sostanzialmente assoluta, dal legislatore, si nutre\ndi una adeguata base nomologica,  volta  che  si  consideri  come  e\u0027\nragionevolmente  congetturabile,  ex  ante,  il   seguente   incedere\naccadimentale: «assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope»  -\n«compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili\nnello svolgimento  della  guida»  -  «atto  del  porsi  alla  guida»,\npotenzialmente  offensivo  dell\u0027interesse  giuridicamente   protetto;\npericolosita\u0027  la  cui  predicabilita\u0027  si   asside   proprio   sulla\nvalorizzazione dell\u0027elemento fattuale della alterazione psico-fisica,\nche si presta a fungere da ponte tra l\u0027assunzione di  stupefacenti  e\nla valutazione di accadibilita\u0027 dell\u0027evento disvoluto; \n        (b.2) nelle  ipotesi  sub  (a.2)  quale  illecito  penale  di\n(condotta)  pericolo(sa)  «presunto»,  in  cui  la   presunzione   di\npericolosita\u0027 posta, in maniera assoluta, dal legislatore non  appare\nsorretta da alcuna - tantomeno adeguata - base nomologica, atteso che\n-  espunta  l\u0027alterazione  psico-fisica  dal  novero  degli  elementi\nfattuali che possano assumere rilievo in vista dell\u0027impostazione  del\ngiudizio di causabilita\u0027 dell\u0027accadimento disvoluto dal legislatore -\nla  fattispecie  si  mostra  completamente   sprovvista   di   alcuna\nscientificamente,  ovvero,   empiricamente,   fondata   potenzialita\u0027\noffensiva dell\u0027interesse tutelato. \n    3.4. Sulla (conseguente) violazione del  principio  di  finalismo\nrieducativo della pena. \n    3.4.1. E\u0027 opinione del Tribunale che non  possa  sottacersi  come\nl\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n.  285/1992,  per  come\nmodificato dall\u0027art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta\nUfficiale 29 novembre 2024, n. 280),  nella  parte  in  cui  sanziona\npenalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo  l\u0027assunzione  di\nsostanze  stupefacenti  o   psicotrope»,   in   assenza   (di   alcun\naccertamento in ordine  alla  ricorrenza)  di  effettiva  alterazione\npsico-fisica derivante dall\u0027assunzione dei  ridetti  prodotti,  violi\npatentemente il principio del finalismo rieducativo della pena. \n    A giustificazione dell\u0027assunto, basti osservare: \n        (a) come, da tempo,  la  Dottrina  abbia  messo  in  luce  lo\nstretto nesso tra il principio di necessaria offensivita\u0027 del reato e\nla funzione rieducativa della pena, atteso che «non v\u0027e\u0027  dubbio  che\nnell\u0027assenza  di  ogni  e  qualunque  pericolosita\u0027  concreta   della\ncondotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e  semplicemente\npreventiva e nei confronti dei terzi, e nei  confronti  dell\u0027agente»,\nrischiandosi,   addirittura,   la   violazione   del   «divieto    di\nstrumentalizzare  l\u0027uomo  ai  fini  di  politica  criminale»,   quale\n«principio ispiratore dell\u0027art. 27, 1° comma, della Costituzione»; \n        (b) come, a cagione della radicale  assenza  di  offensivita\u0027\ninsita nella (sotto-)fattispecie  sopra  delineata,  risulterebbe  ex\nante assolutamente inattingibile l\u0027obiettivo della  rieducazione  del\ncondannato posto dall\u0027art. 27, terzo comma, della Costituzione e  non\nsacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni\ndella pena. \n    3.5.      Sulla      violazione      del       principio       di\nuguaglianza-ragionevolezza:     la     manifesta     irragionevolezza\ndell\u0027assimilazione del trattamento tra situazioni differenti. \n    3.5.1. E\u0027 opinione del Tribunale che - anche a non voler  aderire\nalle prospettive finora offerte, pel tramite della valorizzazione del\nprincipio  di  offensivita\u0027,  se  del  caso  in  uno  con  quello  di\nragionevolezza - non possa sottacersi come l\u0027art. 187,  primo  comma,\ndecreto legislativo n. 285/1992,  per  come  modificato  dall\u0027art.  1\nlegge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre\n2024, n. 280), a cagione dell\u0027ampiezza  del  suo  ambito  denotativo,\nverrebbe a sanzionare, con la medesima cornice edittale,  fattispecie\nportatrici di  disvalore  completamente  differente,  in  spregio  al\nprincipio di uguaglianza / ragionevolezza. \n    All\u0027uopo, basti rilevare come: \n        (a) altro sia la condotta di colui il quale, sotto  l\u0027effetto\ndi sostanze stupefacenti o psicotrope, con  effettiva  compromissione\npsico-fisica, si ponga alla guida; contegno ex ante portatore di  una\nrobusta potenzialita\u0027 offensiva del bene giuridico tutelato; \n        (b) altro sia, viceversa, la condotta di colui il  quale,  in\namnza di alcuna compromissione delle proprie capacita\u0027 di  guida,  si\nponga alla guida; comportamento ex ante ed in astratto: \n          (b.1) privo di alcuna potenzialita\u0027 offensiva; \n          (b.2) oppure, speculativamente,  per  quanto  possa  essere\nutile  ai  presenti  fini  argomentativi,  dotato  di  una  idoneita\u0027\noffensiva completamente differente rispetto all\u0027ipotesi sub a). \n    Trattasi,    pertanto, di     situazioni     empiricamente     ed\neziologicamente completamente differenti, la  cui  assimilazione  non\npuo\u0027 conciliarsi con il principio di eguaglianza, in uno  con  quello\ndi  ragionevolezza,  che  impedisce  di  assoggettare   al   medesimo\ntrattamento giuridico vicende differenti. \n    4. Sulla impossibilita\u0027  di  procedere  ad  una  «interpretazione\ncostituzionalmente  orientata».   Sulla   impraticabilita\u0027   di   una\n«(ri-)conversione ermeneutica» della fattispecie di cui all\u0027art. 187,\nprimo comma, decreto legislativo n. 285/1992. \n    4.1. E\u0027 opinione del  Tribunale  che  le  violazioni  dei  canoni\ncostituzionali  sopra  tratteggiate  non  si   prestino   ad   essere\nneutralizzate  da  un\u0027interpretazione  costituzionalmente   orientata\ndella fattispecie incriminatrice di cui all\u0027art.  187,  primo  comma,\ndecreto legislativo n. 285/1992. \n    Sviluppando  argomenti  soltanto  supra   accennati,   non   puo\u0027\nsottacersi  come  una  interpretazione  orientata  al  principio   di\nnecessaria lesivita\u0027: \n        (a) imporrebbe di  attribuire  rilevanza  all\u0027elemento  della\nintervenuta  alterazione  psico-fisica,  dato  fattuale   capace   di\nassicurare l\u0027operativita\u0027 del pertinente  apparato  nomologico  sulla\nscorta del quale erigere, ex ante ed in astratto, la  presunzione  di\naccadibilita\u0027 di conseguenti eziologici  disvoluti  dal  legislatore;\nalterazione  psico-fisica  il  cui  rilievo  nella   dinamica   della\nfattispecie di  cui  all\u0027art.  187,  primo  comma,  cit.   e\u0027   stato\nespressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore; \n        (b) condurrebbe, ad una  paradossale  eterogenesi  dei  fini,\nvolta che si consideri come, pur funzionale ad assicurare il rispetto\ndel  principio  di   offensivita\u0027,   l\u0027operazione   d\u0027interpretazione\nassiologicamente  orientata  darebbe  luogo   alla   violazione   del\nprincipio  di  legalita\u0027,  sub  specie  di  riserva  di  legge,   con\nsostanziale neutralizzazione della precisa scelta legislativa operata\nnel novembre 2024. \n    4.2. Peraltro, e\u0027 appena il caso di  osservare  come  proprio  il\nriferimento al principio di  legalita\u0027,  sub  specie  di  riserva  di\nlegge,  in  uno  con  quello  della  separazione  dei  poteri,   come\nlucidamente osservato dalla  Dottrina  in  fattispecie  assimilabili,\nimpedirebbe qualsivoglia riconversione ermeneutica della  fattispecie\ndi cui all\u0027art. 187, primo comma, cit.,  da  reato  di  pericolo  (in\nparte qua presunto e  per  altra  parte  astratto),  in  illecito  di\npericolo «concreto»,  per  la  cui  integrazione  sarebbe  necessario\nl\u0027accertamento, di volta in  volta,  dell\u0027intervenuta  offesa  (quale\npotenzialita\u0027 di lesione) del bene giuridico tutelato a cagione della\ncondotta effettivamente tenuta dall\u0027agente nella vicenda oggetto  del\ngiudizio; operazione - della cui astratta praticabilita\u0027,  da  tempo,\nsi dibatte, in linea generale, affatto pensosamente, in Dottrina - ma\nche non appare praticabile a fortiori rispetto alla previsione di cui\nall\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo  n.  285/1992,  atteso\nche, come chiarito, si darebbe luogo ad una indebita neutralizzazione\ndella  precisa  scelta  del  legislatore,  che  ha  voluto   impedire\nall\u0027interprete qualsiasi  «recupero»  (dell\u0027offensivita\u0027  tramite  la\nriemersione) dell\u0027alterazione  psico-fisica  (non  gia\u0027  tout  court,\nbensi\u0027)   in   vista   della   perimetrazione    della    fattispecie\nincriminatrice. \n    5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale. \n    Alla  luce  delle  argomentazioni  sopra  compendiate,  si  stima\nnecessario investire  la  Corte  costituzionale  della  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  187,  primo  comma,  decreto\nlegislativo n. 285/1992, per  come  modificato  dall\u0027art. 1  legge 25\nnovembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,  n.\n280), nella parte in cui non prevede la necessita\u0027 di accertamento in\nordine alla  ricorrenza  di  un\u0027effettiva  alterazione  psico-fisica,\nderivante dall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope,  in\ncapo a colui che si ponga alla guida, imposta dagli articoli  3,  13,\n25, secondo comma e 27 della Costituzione. \n\n(1) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(2) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(3) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(4) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(5) Cfr. aff. 8 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(6) Cfr. lavori preparatori al disegno di legge  C.12435,  presentato\n    in data 28 settembre 2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei\n    trasporti, pag. 4. \n\n(7) A ben guardare, si tratta di  un\u0027ipotesi  la  cui  predicabilita\u0027\n    muove  dalla  premessa,  che  (ad  onta  di  talune  critiche  in\n    Dottrina) appare consolidata in giurisprudenza,  secondo  cui  la\n    qualificazione di una sostanza quale  stupefacente  richiederebbe\n    esclusivamente la sua sussumibilita\u0027 entro una species tabellata,\n    non occorrendo, all\u0027uopo, alcun  ulteriore  requisito,  tantomeno\n    sostanziale afferente alla ricorrenza di effetti droganti. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il giudice per le indagini preliminari  visti  gli  articoli  134\ndella Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23\nss. legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   -   in\nriferimento agli articoli  3,  13,  25,  secondo  comma  e  27  della\nCostituzione - la questione di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n187,  primo  comma,  decreto  legislativo  n.  285/1992,   per   come\nmodificato dall\u0027art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta\nUfficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui  non  prevede\nla  necessita\u0027  di  accertamento  in  ordine   alla   ricorrenza   di\nun\u0027effettiva alterazione psico-fisica  derivante  dall\u0027assunzione  di\nsostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga  alla\nguida. \n    Sospende  il  presente  giudizio  sino   alla   decisione   sulla\nprospettata questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della\npresente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con  la  prova\ndelle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate. \n    Ordina che la cancelleria dell\u0027Ufficio  G.I.P./G.U.P.  presso  il\nTribunale ordinario di Siena, sezione penale, proceda: \n        alla  comunicazione  della  presente  ordinanza   al   locale\npubblico ministero (all\u0027attenzione del sig. Procuratore, dott. Andrea\nBoni, titolare del procedimento); \n        alla notificazione della presente ordinanza: \n          alla persona  imputata,  presso  il  domicilio  dichiarato:\nabitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ...; \n          al difensore d\u0027ufficio  della  persona  imputata,  avvocato\nDeborak Da Vela, del Foro di Siena; \n        alla  notificazione  e/  o   comunicazione   della   presente\nordinanza: \n          alla Presidenza del Consiglio dei ministri; \n          alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana; \n          alla Presidenza della Camera dei Deputati della  Repubblica\nitaliana. \n    Manda la cancelleria dell\u0027Ufficio  G.I.P./G.U.P.  per  quanto  di\ncompetenza. \n      Siena, 18 aprile 2025 \n \n         Il Giudice per le indagini preliminari: Grandinetti","elencoNorme":[{"id":"62475","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"come modificato dall\u0027","legge_articolo":"187","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187"},{"id":"62476","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79227","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79228","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79229","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79230","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54707","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali Italiane","data_costit_part":"23/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54708","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)","data_costit_part":"23/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}"
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