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F.. \n \nReati e pene - Reati transnazionali ai sensi dell\u0027art. 3 della legge\n n. 146 del 2006 - Confisca per equivalente - Denunciata\n applicazione della confisca di somme di denaro, beni od altre\n utilita\u0027 di cui il reo ha la disponibilita\u0027, anche per interposta\n persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al\n prodotto, profitto o prezzo del reato, con la sentenza di condanna\n e non anche a seguito di sentenza di applicazione della pena su\n richiesta delle parti. \n- Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della\n Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine\n organizzato transnazionale, adottati dall\u0027Assemblea generale il 15\n novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), art. 11. \n\n\r\n(GU n. 35 del 27-08-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI AREZZO \n Ufficio G.I.P.\\G.U.P. \n \n Il giudice, dott.ssa Giulia Soldini, in funzione di giudice\ndell\u0027esecuzione; \n Letta l\u0027istanza ed i documenti allegati e preso atto delle\nargomentazioni sviluppate dalle parti; sciogliendo la riserva assunta\nall\u0027udienza del 6 febbraio 2025. \n \n Osserva quanto segue \n \n1. L\u0027incidente di esecuzione. \n L\u0027avv. Benedetto Marzocchi Buratti del Foro di Roma presentava\nistanza nell\u0027interesse di M... F... volta ad ottenere la revoca della\nconfisca per equivalente applicata con la sentenza n. 340\\2017 -\ndefinitiva il 27 febbraio 20219 e, per l\u0027effetto, la restituzione dei\nbeni di cui alla richiesta. \n Le ragioni fondanti la tesi difensiva erano plurime ma,\nprevalentemente, si sostanziavano sull\u0027inapplicabilita\u0027 di siffatta\nconfisca in presenza di una sentenza di applicazione pena su\nrichiesta delle parti. In particolare: \n trattandosi di confisca per equivalente, la stessa avrebbe\nnatura di sanzione penale e non di misura di sicurezza. Ne\nderiverebbe la violazione del principio di legalita\u0027 e prevedibilita\u0027\n- cosi\u0027 come declinato dall\u0027art. 7 della Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali -\npoiche\u0027 applicata a seguito di una sentenza ex art. 444 del codice di\nprocedura penale che non contiene un accertamento sulla\nresponsabilita\u0027 penale; \n la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti non\npuo\u0027 essere equiparata ad una sentenza di condanna e, percio\u0027, non\npuo\u0027 comportare l\u0027applicazione di tale particolare confisca a meno\nche non sia espressamente indicato dal legislatore. Diversamente -\nattesa la natura sostanziale di pena - si determinerebbe un\u0027analogia\nin malam partem; \n non essendo sufficientemente chiara la base legale, la\nconfisca applicata a ... determinava un\u0027illegittima ingerenza nel\ngodimento dei beni, in violazione dell\u0027art. 1 del Protocollo n. 1\ndella CEDU; \n oltre a questo, la misura ablativa si rivelava del tutto\nsproporzionata perche\u0027 parametrata al valore del negozio giuridico\nsotteso al delitto di ricettazione e non al profitto concretamente\nrealizzato dal condannato. \n Il pubblico ministero si opponeva alla richiesta avanzata dalla\ndifesa precisando come - dopo ben tredici udienze celebrate dinanzi\nal GUP (di cui depositava i verbali), nelle quali le parti\ndiscutevano proprio sull\u0027applicabilita\u0027 o meno della confisca per\nequivalente - non potesse porsi un problema di prevedibilita\u0027 in\nconcreto. \n Quanto poi alla natura sanzionatoria assegnata alla confisca\ndalle pronunce della Corte EDU, il pubblico ministero rilevava come\nsi trattasse di un orientamento giurisprudenziale che, come tale, era\ninidoneo a travolgere il giudicato. \n Oltre a questo, insisteva sul fatto che la lettura testuale\ncomplessiva dell\u0027art. 11 della legge n. 146\\2006 non limitasse\naffatto l\u0027applicazione della confisca per equivalente all\u0027ipotesi di\nsentenza di condanna e che i beni sui quali si consolidava il vincolo\nerano gia\u0027 tutti sottoposti a sequestro preventivo, nel momento in\ncui gli (allora) imputati avevano avanzato istanza di definizione ai\nsensi dell\u0027art. 444 del codice di procedura penale. \n Le argomentazioni prospettate dalle parti sono plurime e\ncomplesse, pertanto richiedono una trattazione ordinata. \n2. Il giudicato. \n In primo luogo, occorre rilevare quale sia l\u0027ambito di formazione\ndel giudicato. \n Con la sentenza n. 340\\2017, il G.U.P. presso il Tribunale di\nArezzo applicava - tra gli altri - a M... F... la pena concordata con\nil pubblico ministero titolare del fascicolo. In tale pronuncia, il\ngiudice: \n escludeva la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della\npronuncia ex art. 129 del codice di procedura penale (pag. 36); \n riteneva sussistenti i fatti nella loro storicita\u0027 (pag. 37); \n affermava la correttezza della qualificazione giuridica ad\nessi ascritta - per M... F... in relazione ai capi A) e B)\ndell\u0027imputazione (articoli 416 e 648 del codice penale) (pag. 38); \n dichiarava la sussistenza del vincolo della continuazione tra\ni reati ascritti agli imputati (pag. 38); \n affermava la sussistenza del requisito della\ntransnazionalita\u0027 (pag. 40), in relazione ai reati-fine (pag. 48); \n equiparava la sentenza di applicazione della pena ad una\nsentenza di condanna, precisando che la pronuncia ex art. 444 del\ncodice di procedura penale comportasse l\u0027applicazione di tutte le\nconseguenze penali tipiche della condanna, salvo quelle espressamente\nescluse (pag. 41); \n aggiungeva che l\u0027insussistenza dei requisiti per il\nproscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale si\nriverberasse sulla positiva valutazione in ordine ai presupposti\napplicativi della confisca ex art. 11 della legge n. 146\\2006 (pag.\n45); \n rilevava come la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine\ntransnazionale - ratificata con la legge n. 146\\2006 - esprimesse una\nvolonta\u0027 politico-criminale chiara: l\u0027estensione massima della\nconfisca (pag. 46); \n oltre a questo, ricorreva all\u0027interpretazione letterale\ndell\u0027art. 11 legge cit.: il terzo inciso era palesemente riferito al\nsecondo, mentre il primo restava generico (pag. 47) - sembrando, piu\u0027\nche altro, che il terzo sancisse l\u0027obbligo del giudice di indicare\nspecificamente i beni da apprendere in caso di condanna in senso\nformale; \n osservava come, trattandosi di reati-contratto, il profitto\nfosse equivalente al valore economico dell\u0027intero negozio - pari al\nvalore del metallo oggetto dei plurimi episodi di ricettazione (pag.\n52); \n confermava l\u0027applicabilita\u0027 del principio solidaristico; \n prendeva, quale valore di riferimento per il calcolo del\nprofitto, il valore medio dell\u0027oro nel periodo di riferimento (euro\n40,00 al grammo). \n La Corte di Cassazione con sentenza n. 16100 del 27 febbraio 2019\nrespingeva i ricorsi promossi dai difensori degli imputati,\ndeterminando cosi\u0027 la formazione del giudicato. In particolare, la\nCorte di Cassazione: \n confermava la sussistenza del reato transnazionale (pag. 8)\nin relazione ai reati-fine; \n rappresentava come il G.U.P. avesse motivato sufficientemente\nin merito alla insussistenza degli elementi per giungere ad un\nproscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale (pag. 9); \n affermava che il terzo inciso dell\u0027art. 11 della legge n.\n146\\2006 («in tali casi»), dovesse intendersi riferito a tutta la\nnorma e non solo al secondo inciso relativo al delitto di usura (pag.\n12); \n precisava, infatti, che la norma andasse letta alla luce\ndello spirito della Convenzione delle Nazioni Unite che: a)\nrichiedeva di prevenire e combattere il crimine transnazionale nel\nmodo piu\u0027 efficace; b) parlava genericamente di condanna e\ncondannati, senza vincoli di modelli procedimentali; \n confermava la congruita\u0027 del quantum confiscato e la\ncorrettezza del parametro di calcolo preso come riferimento (pag.\n18); \n ribadiva la correttezza dell\u0027applicazione del principio\nsolidaristico (pag. 19\\20). \n Su tali basi, il pubblico ministero sosteneva fortemente\nl\u0027intangibilita\u0027 del giudicato, non ravvisandosi le ipotesi di legge\nche ne consentono la rimozione e trattandosi, al piu\u0027 di orientamenti\ngiurisprudenziali inidonei a metterlo in discussione, anche qualora\nsi faccia riferimento a pronunce della Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo. \n3. L\u0027argomentazione relativa all\u0027intangibilita\u0027 del giudicato. \n La giurisprudenza ha avuto modo di prendere posizione sul tema in\nrelazione a specifiche ipotesi, senza pero\u0027 arrivare a negare in\nmaniera netta ed indiscutibile la rilevanza del mutamento\ngiurisprudenziale. \n In un caso, la Suprema Corte (Cassazione penale, Sez. 3, n. 32469\ndel 1° giugno 2023) affermava: «in tema di reati edilizi, non puo\u0027\nessere revocata, ex art. 673 del codice di procedura penale, la\nsentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la\ncontravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente\nla confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza\ndi \"abolitio criminis\" derivante da abrogazione o da declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma, si verifichi un mutamento\ndell\u0027orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite\ndella Corte di Cassazione o dalla Corte EDU». \n Nel caso di specie, la Corte precisava come l\u0027istituto di cui\nall\u0027art. 673 del codice di procedura penale - invocato dalla difesa -\nfosse ancorato a parametri precisi (abrogazione o dichiarazione di\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma incriminatrice), non\nsuscettibili di interpretazione estensiva. La Corte, richiamando la\nsentenza n. 230\\2012 della Corte costituzionale, escludeva che la\nretroattivita\u0027 della lex mitior potesse riferirsi ai mutamenti\ngiurisprudenziali, come il principio di intangibilita\u0027 del giudicato\ngarantisse la certezza dei rapporti giuridici e come le pronunce\ndella Suprema Corte a Sezioni Unite avessero una efficacia\nesclusivamente persuasiva e non cogente (pagine 5 e 6). \n Concludeva, al paragrafo 2.2.2. (pag. 7) che, in ogni caso, le\npronunce della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo non producono\nalcuna diretta conseguenza sulle fattispecie incriminatrici. \n Vi e\u0027 da dire, pero\u0027, che in quel caso il parametro richiamato\ndal ricorrente era quello dell\u0027art. 673 del codice di procedura\npenale e, dunque, le argomentazioni svolte dalla Corte risultano\nineccepibili. \n Ma circoscritte a quella specifica norma e non estendibili al\ncaso di specie. \n Analogamente, Cassazione penale, Sez. 6, n. 19429 del 3 maggio\n2022: «non puo\u0027 essere fatta valere come ipotesi di revisione la\ninutilizzabilita\u0027 sopravvenuta delle intercettazioni poste a\nfondamento della decisione derivante dal mutamento giurisprudenziale\ndi cui alle Sez.U. \"...\" del 2019, successivo all\u0027irrevocabilita\u0027\ndella sentenza, trattandosi del risultato di un\u0027evoluzione esegetica,\nconducente ad una rivalutazione delle prove gia\u0027 assunte, inidoneo a\ntravolgere il giudicato». \n Nel caso in parola, la Corte affermava l\u0027inapplicabilita\u0027, nel\ngiudizio di revisione, del mutamento giurisprudenziale favorevole\nsuccessivo al giudicato, poiche\u0027 coinvolgente la rivalutazione di\nprove la cui utilizzabilita\u0027 non era stata eccepita nel giudizio di\ncognizione. \n Anche in questo caso, pero\u0027, vengono in rilievo le peculiarita\u0027\nproprie del giudizio di revisione e la circostanza che la questione\nnon fosse mai stata eccepita prima di allora. \n Nel procedimento che ha visto coinvolto M... F..., invece, la\nquestione dell\u0027applicabilita\u0027 della confisca per equivalente in\npresenza di una sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale\ne\u0027 stata sollevata e trattata in molteplici udienze, sollevata\ndinanzi ai giudici di legittimita\u0027 e, oggi, con l\u0027incidente di\nesecuzione. \n E proprio in tema di incidente di esecuzione, si registrava\nun\u0027apertura da parte della Corte di Cassazione. \n Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18288 del 21 giugno 2010,\naffermavano che il requisito dei «nuovi elementi» - indispensabili\nquali condizione di ammissibilita\u0027 ex art. 666, comma 2, del codice\ndi procedura penale - dovesse intendersi riferito: a) sia ai nuovi\nelementi di fatto; b) che ai nuovi elementi di diritto. \n Tra i nuovi elementi di diritto, deve annoverarsi anche il\nmutamento giurisprudenziale a Sezioni Unite; cio\u0027 perche\u0027 «s\u0027impone,\ninvece, una interpretazione sistematica dell\u0027art. 666 del codice di\nprocedura penale, comma 2, alla luce delle disposizioni della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU), con particolare\nriferimento al principio di legalita\u0027 penale di cui all\u0027art. 7, cosi\u0027\ncome interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da\nsoddisfare l\u0027esigenza di una interazione dialogica tra attivita\u0027\nermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo, nella\nprospettiva della piu\u0027 completa tutela dei diritti fondamentali della\npersona» (par. 5, ultimo capoverso). \n A ben vedere, che l\u0027orientamento giurisprudenziale consolidato e\nquello espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite abbia un peso\nsempre maggiore, si ricava non solo dagli obblighi internazionali\npattizi, ma anche dall\u0027art. 618, comma 1-bis, del codice di procedura\npenale. \n Il diritto vivente e\u0027, infatti, espressione dell\u0027interpretazione\nche il giudice da\u0027 alla norma e l\u0027articolo citato pare assimilare il\n«diritto giurisprudenziale» a quello positivo; anche se, come\nprecisato da Cassazione a Sezioni Unite n. 8052 del 26 ottobre 2023:\n«un consolidamento della funzione nomofilattica della Corte di\ncassazione attraverso il ruolo rafforzato che viene assegnato alle\nSezioni Unite, le cui sentenze possono avere valore formale di\nprecedente nei confronti delle altre Sezioni penali della Corte a\ndeterminate condizioni ed entro certi limiti; un precedente che,\nancorche\u0027 fluido e superabile, produce un vincolo ed esprime una\nregola di stabilizzazione rispetto alla quale viene\nprocedimentalizzato l\u0027eventuale dissenso della Sezione semplice». \n Insomma, il vincolo del precedente opera per le sezioni semplici\ndella Corte di Cassazione, ma non per il giudice di merito. Per\nquest\u0027ultimo, resta pero\u0027 quella nota efficacia persuasiva dei\npronunciamenti a Sezioni Unite. \n E proprio nelle S.U. ..., la Corte aggiunge: «il rispetto dei\nrequisiti qualitativi di accessibilita\u0027 e prevedibilita\u0027 della norma\ne\u0027 conseguente al grado di precisione non solo del testo di legge, ma\nanche alla stabilizzazione dell\u0027orientamento ermeneutico interno che\nquella disposizione scolpisce nella sua portata. Non si tratta di\nequiparare il diritto vivente alla legge, quanto, piuttosto, di\u0027\nriconoscere al primo un ruolo, una funzione che interferisce con la\nragionevole prevedibilita\u0027 delle decisioni future» (Cassazione S.U.\nn. 8052 del 26 ottobre 2023). \n A tale conclusione, la Suprema Corte giunge proprio in base\nall\u0027interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\nall\u0027art. 7 della Convenzione: «per effetto dell\u0027esplicito riferimento\nal \"diritto\" (\"law\") - e non soltanto alla \"legge\" - contenuto\nnell\u0027art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato\nnel concetto di legalita\u0027 sia il diritto di produzione legislativa\nche quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice\nun ruolo fondamentale nella individuazione dell\u0027esatta portata della\nnorma penale, il cui significato e\u0027 reso esplicito dalla combinazione\ndi due dati; quello legislativo e quello interpretativo (cfr.\nsentenze della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo 24 aprile 1990,\ncaso Kruslin c/ Francia; 12 febbraio 2008, caso Kafkaris c/ Cipro; 15\nnovembre 1996, caso Cantoni c/ Francia; 25 maggio 1993, caso\nKokkinakis c/ Grecia). Tale visione sostanziale del principio di\nlegalita\u0027 si confronta peraltro, secondo la giurisprudenza della\nCorte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali\nl\u0027accessibilita\u0027 della norma penale e la ragionevole prevedibilita\u0027\ndelle sue conseguenze (cfr. sentenze Corte europea Cantoni c/ Francia\nsuccitata; 22 novembre 1995, caso S.W. e C.R. c/ Regno Unito; 29\nmarzo 2006, caso Achour c/ Francia)» (Cassazione S.U. n. 18288 del 21\ngennaio 2010). \n Visione sostanziale del principio di legalita\u0027. Questo e\u0027 il\npunto. \n E proprio le norme della Convenzione europea per la salvaguardia\ndei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali - nel significato\nloro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo,\nspecificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed\napplicazione - integrano quali norme interposte il parametro\ncostituzionale espresso dall\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione\n(Corte costituzionale n. 264\\2012) e la loro peculiarita\u0027 consiste\nproprio nella soggezione a tale interpretazione, alla quale gli Stati\ncontraenti, salvo l\u0027eventuale scrutinio di costituzionalita\u0027, sono\nvincolati ad uniformarsi (Corte costituzionale n. 39\\2008). \n E quanto alla rilevanza del mutamento giurisprudenziale: «quando,\nnelle more di un giudizio incidentale, la giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo attribuisce alla norma convenzionale\ninterposta un nuovo significato, con potenziale effetto sui\npresupposti della questione di legittimita\u0027 costituzionale, gli atti\ndevono essere restituiti al giudice a quo, affinche\u0027 proceda ad una\nvalutazione della perdurante rilevanza della questione, alla luce\ndella giurisprudenza costituzionale sopravvenuta» (Corte\ncostituzionale sentenza n. 43\\2018). \n Se dunque le pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\nnon sono idonee a travolgere direttamente il giudicato, sono pero\u0027 in\ngrado - in presenza di orientamenti consolidati - di consentire\nall\u0027interprete di verificare la legalita\u0027 o meno di una misura. \n Quindi, nel caso di specie, non si tratta di affermare se un\nsuccessivo mutamento giurisprudenziale possa travolgere il giudicato.\nBensi\u0027 di capire se: \n con specifico riferimento alla confisca di cui all\u0027art. 11\ndella legge n. 146\\2006, si sia in presenza di una pena o meno -\nsecondo i parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo e dalla giurisprudenza interna; \n in base alla conclusione raggiunta, se la norma invocata\nrispetti il canone della prevedibilita\u0027 e della legalita\u0027, come\ndescritto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali ed interpretato dalla Corte. \n Non si tratta quindi dell\u0027incidenza di pronunciamenti\ngiurisprudenziali, anche successivi, su una confisca definitiva,\nbensi\u0027 di verificare se la norma invocata e su cui si fonda\nl\u0027ablazione rispetti i parametri sovranazionali, conferendo legalita\u0027\nalla misura applicata al ricorrente. \n Tale verifica passa inevitabilmente per la valutazione sulla\nnatura della sentenza di applicazione pena ed il confronto tra questa\ne quella di condanna pronunciata all\u0027esito di un dibattimento o di\nrito abbreviato. \nGli argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza della\nquestione. \n4. La confisca ex art. 11 della legge n. 146\\2006. \n L\u0027importanza di indagare sulla natura giuridica di un istituto e\u0027\nevidenziata dalla stessa Corte costituzionale, allorquando sconfessa\nl\u0027assunto per il quale ogni misura limitativa dei diritti\nfondamentali applicati da un giudice penale in connessione a un fatto\ndi reato ha natura punitiva; infatti, «la natura delle varie forme di\nconfisca deve essere valutata in relazione allo specifico oggetto e\nalla relativa finalita\u0027». \n Il discrimine risiede, dunque, nella finalita\u0027: se la misura -\nper come concepita dal legislatore - sia tesa a neutralizzare il\npericolo di commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come\nreato o se sia tesa a punire per il fatto gia\u0027 commesso (Corte\ncostituzionale n. 5\\2023). \n La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha fatto propria una\nconcezione autonomista tanto di pena, quanto di accusa penale,\nfornendo alcuni criteri (noti come «Engel criteria» - Engel v. Paesi\nBassi dell\u00278 giugno 1976): in partica, indipendentemente dalla\nqualificazione ascritta dal diritto interno, l\u0027interprete dovra\u0027\nguardare alla natura dell\u0027illecito, alla gravita\u0027 della sanzione -\ndesumibile dallo scopo, preventivo o repressivo - nonche\u0027 dal\nprocedimento di applicazione della sanzione. \n Se e\u0027 vero (in base a quanto argomentato nel paragrafo che\nprecede) che l\u0027ordinamento nazionale deve accedere ad una visione\nsostanziale del principio di legalita\u0027 (come imposto dalla CEDU) e\nche tale visione presuppone che la prevedibilita\u0027 della norma dipenda\nanche dalla giurisprudenza - che definisce l\u0027esatta portata della\nnorma penale - occorre allora chiedersi quanto siano consolidati gli\norientamenti in materia di confisca per equivalente. \n Con la sentenza n. 10561 del 30 gennaio 2014 (Gubert), la Corte\ndi Cassazione a Sezioni Unite si pronunciava sul sequestro preventivo\nfinalizzato alla confisca per equivalente in materia di reati\ntributari e, in particolare, se questa potesse estendersi, oltre\nall\u0027imputato persona fisica, anche alla persona giuridica (per le\nviolazioni commesse dal legale rappresentante). \n Nel riconoscerne la natura eminentemente sanzionatoria\ndell\u0027istituto di cui all\u0027art. 322-ter del codice penale - gia\u0027 in\nvigore nella sua attuale formulazione - (come del resto gia\u0027\nanticipato da Cassazione S.U. n. 18374 del 31 gennaio 2013, ... -\nultimo capoverso del par. 2.8. pag. 14) e delle ipotesi di confisca\nche espressamente lo richiamano, la Suprema Corte escludeva\nl\u0027applicazione di tale misura nei confronti della persona giuridica,\nsul presupposto che il decreto legislativo n. 231\\2001 contemplasse\nsolo una responsabilita\u0027 amministrativa dell\u0027ente e non una\nresponsabilita\u0027 penale; in sostanza, la societa\u0027 non essendo mai\nautore del reato - ne\u0027 concorrente nello stesso - non puo\u0027 essere\ndestinataria di una misura integrante una pena (secondo i parametri\nofferti dalla CEDU). \n Con la sentenza n. 31617 del 26 giugno 2015 (...), le Sezioni\nUnite ribadivano la natura sanzionatoria dell\u0027art. 322-ter del codice\npenale - e di conseguenza di tutte le norme che ne richiamano\nl\u0027applicazione - perche\u0027 «connotata dal carattere afflittivo e da un\nrapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della\nsanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di\nprevenzione che costituisce la principale finalita\u0027 delle misure di\nsicurezza» (pag. 34). \n Sulla scorta di tale ragionamento, la Suprema Corte escludeva che\nsi potesse applicare la confisca per equivalente in presenza di una\ndeclaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,\nanche qualora preceduta da una pronuncia di condanna (par. 12, pag.\n35, riservando tale possibilita\u0027 solo alla confisca del prezzo ex\nart. 240, comma 2, n. 1, del codice penale o del prezzo e del\nprofitto del reato ex art. 322-ter del codice penale, sempre che si\ntrattasse di confisca diretta). \n Venendo ai giorni nostri, con la sentenza n. 13783 del 26\nsettembre 2024 (ricorrenti: ... e ...), le Sezioni Unite effettuavano\ndei distinguo di rilievo: \n in primo luogo, la confisca diretta si fonda sull\u0027idea di\npericolosita\u0027 della cosa - intesa o come sua attitudine a cagionare\nun danno, o come incentivo per il reo a commettere ulteriori\nilleciti. E\u0027 una pericolosita\u0027 di relazione, dunque l\u0027istituto e\u0027\nteso a prevenire la commissione di ulteriori reati e non ha carattere\npunitivo (pag. 14). \n Il requisito del nesso di derivazione diretta del profitto\ndal reato, opera anche per i beni costituenti «provento» (cioe\u0027,\nquelli che rappresentano il primo reimpiego di quelli che derivano in\nvia immediata e diretta dal delitto), purche\u0027 siano individuati con\ncertezza tutti i passaggi e le trasformazioni del profitto originario\n(pag. 15). \n In tutti questi casi, si e\u0027 sempre in presenza di confisca\ndiretta (ndr: prevista dall\u0027art. 445, comma 1, del codice di\nprocedura penale); \n quanto alla confisca per equivalente, la Corte precisava la\nnecessita\u0027 di una base legale, cioe\u0027 di una specifica norma che\nconsenta di procedere con tale forma di ablazione. \n Richiamava la Corte costituzionale (n. 97\\2009) che ne aveva\nescluso l\u0027applicazione retroattiva (alla neo-introdotta misura per\ncerti reati tributari) sul presupposto della sua natura sanzionatoria\ndesumibile: a) dalla mancanza di pericolosita\u0027 dei beni attinti; b)\ndall\u0027assenza di un nesso di pertinenzialita\u0027 con il reato. A seguire,\nla Corte menzionava le pronunce di rilievo della Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo e i precedenti di legittimita\u0027 conformi (da ultimo,\nCassazione S.U. n. 4145 del 29 settembre 2022, ...); \n la Corte aggiungeva: «la confisca, se diretta, sarebbe sempre\nuna misura di sicurezza, come tale sottratta alle garanzie della\nlegalita\u0027 penale e, invece, se per equivalente, sarebbe sempre una\nsanzione, una pena, sottoposta, per tale ragione, alle fondamentali\ngaranzie derivanti dal principio di legalita\u0027». Ebbene, al fine di\nevitare simili affermazioni perentorie, la Corte invitava ad alcune\nriflessioni: \n 1) il carattere di afflittivita\u0027 della misura puo\u0027 non\ncoincidere con quello della punizione, nel senso che se e\u0027 vero che\nogni pena e\u0027 afflittiva, non ogni misura afflittiva e\u0027 punizione. \n Piu\u0027 semplicemente: punizione e\u0027 sofferenza per la\nviolazione di un precetto e, in quanto tale, deve avere funzione\nrieducativa; invece, «se l\u0027afflizione che consegue alla confisca\nderiva solo dalla mera eliminazione dal patrimonio del reo di un bene\nche non sarebbe stato acquisito se non fosse stato commesso il reato,\nla misura mantiene un carattere afflittivo ma non assume anche un\ncontenuto punitivo» (pag. 20). \n La bonifica dal patrimonio dell\u0027agente del profitto\nillecito - per ribadire che «il reato non paga» e che l\u0027accrescimento\nderivante da condotte penalmente rilevanti e\u0027 sempre privo di\nlegittima giustificazione - spiega il carattere di affiittivita\u0027\ndella misura per equivalente, ma non anche quello strettamente\npunitivo; \n 2) per spiegare il carattere punitivo, la Suprema Corte\nrichiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 112\\2019, nella\nquale il giudice delle leggi operava una distinzione in base\nall\u0027oggetto della confisca: se si tratta del profitto o del prezzo,\nanche se per equivalente, la confisca ha una funzione essenzialmente\ndi riequilibrio, ripristinatoria; nel caso in cui invece attenga al\nprodotto o ai beni utilizzati, puo\u0027 assumere carattere punitivo. \n In pratica, «le confische assumono carattere punitivo, solo\nquando infliggono all\u0027autore dell\u0027illecito una limitazione al diritto\ndi proprieta\u0027 di portata superiore a quella che deriverebbe dalla\nmera ablazione dell\u0027ingiusto vantaggio economico. Dunque, se la\nconfisca - diretta o per equivalente - non sottrae piu\u0027 di quanto sia\nstato conseguito dall\u0027illecito, essa ha carattere afilittivo,\nripristinatorio, ma non anche punitivo» (pag. 22). \n La conseguenza che se ne trae e\u0027 che per le sanzioni\npara-penali a carattere solo afflittivo, si applicano le garanzie\nconnesse al principio di legalita\u0027, quali i principi di\nirretroattivita\u0027 e di proporzionalita\u0027 delle pene; solo a quelle che\nsi connotino anche per il carattere punitivo, si applica anche il\nprincipio di rieducazione della pena; \n 3) se e\u0027 vero che la confisca per equivalente ha natura\nsanzionatoria perche\u0027 rompe il nesso di pertinenzialita\u0027 tra il bene\ne il reato, e\u0027 anche vero che non incide sull\u0027identita\u0027 quantitativa\ndel rapporto tra reato e reo poiche\u0027, con l\u0027ablazione per\nequivalente, si ribadisce la sua essenza recuperatoria. \n Ne deriva che, in quanto sussidiaria e a chiusura del sistema, la\nconfisca per equivalente partecipa della natura di quella diretta\n(pag. 23). \n Nello stesso senso si esprimeva anche la Corte costituzionale\nnella sentenza n. 7\\2025: «Come questa Corte ha gia\u0027 avuto occasione\ndi rilevare nella sentenza n. 5 del 2023, non tutte le misure che\nrientrano nella competenza del giudice penale sono soggette al\nmedesimo statuto di garanzia. La Costituzione prevede, al secondo e\nal terzo comma dell\u0027art. 25, una diversa estensione del principio di\nlegalita\u0027 in materia, rispettivamente, di pene e di misure di\nsicurezza. E persino il principio di proporzionalita\u0027 - che pure e\u0027\n«requisito di sistema nell\u0027ordinamento costituzionale italiano, in\nrelazione a ogni atto dell\u0027autorita\u0027 suscettibile di incidere sui\ndiritti fondamentali dell\u0027individuo» (sentenza n. 24 del 2019, punto\n9.7.3. del Considerato in diritto) - si declina in modo\nnecessariamente differente laddove sia riferito a misure orientate\nprimariamente a punire l\u0027interessato per un fatto da questi\ncolpevolmente commesso, oppure a prevenire un pericolo (come nel caso\ndelle misure di sicurezza e delle misure cautelari), o ancora a\nripristinare semplicemente la situazione, fattuale e giuridica,\npreesistente al reato [...] Ora, come gia\u0027 sottolineato nella\nsentenza n. 112 del 2019, la confisca del «profitto» di un illecito\nha «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale\nprecedente» alla commissione del fatto in capo all\u0027autore. Una tale\nosservazione vale, allo stesso modo, per le confische disposte\ndall\u0027autorita\u0027 amministrativa e per quelle disposte dal giudice\npenale. Anche in relazione a queste ultime, infatti, la finalita\u0027\nessenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l\u0027utilita\u0027\neconomica acquisita mediante la violazione della legge penale, e che\negli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua\norigine radicalmente illecita. Cio\u0027 che esclude quell\u0027effetto\npeggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che\nnecessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto «punitivo». Al\ncontrario, la confisca dei «beni utilizzati per commettere\nl\u0027illecito» (o semplicemente «beni strumentali\u0027) incide su beni non\nottenuti attraverso un\u0027attivita\u0027 criminosa, e che dunque, di regola,\nerano legittimamente posseduti dall\u0027autore del reato al momento del\nfatto; sicche\u0027 la loro ablazione ad opera del giudice penale\ndetermina un peggioramento della sua situazione patrimoniale\npreesistente al reato. Il che senz\u0027altro esclude che tale misura\npossa avere una natura meramente «ripristinatoria» dello status quo\nante [...] In linea generale, infatti, la confisca per equivalente\nmira a far si\u0027 che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la\nmedesima perdita - in termini economici - che avrebbe sofferto\nladdove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l\u0027ablazione\ndegli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca; si\u0027 da\nevitare che egli possa continuare a godere delle utilita\u0027 derivanti\nda tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla\npretesa ablatoria statale. Laddove, dunque, la confisca di un bene o\ndi una somma di denaro abbia natura di pena, quella medesima natura\ndovra\u0027 essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi di confisca\nper equivalente». \n C\u0027e\u0027 da dire che gli attuali interventi giurisprudenziali hanno\nuna portata travolgente. Si e\u0027 passati dal sostenere che, \n di sicuro, la confisca per equivalente ha natura\neminentemente sanzionatoria (in quanto i beni attinti mancano di\npericolosita\u0027 e vista l\u0027assenza di un nesso di pertinenzialita\u0027 tra\nquesti ed il reato; \n con la conseguente piena applicazione delle garanzie\ncostituzionali legate al concetto di pena), ad affermare che; \n ha certamente natura afflittiva (per l\u0027eliminazione dal\npatrimonio del reo di un bene che non sarebbe stato acquisito se non\nfosse stato commesso il reato), ma non certamente punitiva. \n Tale caratteristica deve essere valutata di volta in volta,\nverificando se la misura si limiti a ripristinare la situazione\neconomica precedente al delitto o se sottragga al reo piu\u0027 di quanto\nacquisito con il crimine. \n Le conseguenze non sono cosi\u0027 irrilevanti: \n se la misura fosse valutata come afflittiva ma non anche\npunitiva, troveranno applicazione i principi di irretroattivita\u0027\n(come declinato per le misure di sicurezza) e di proporzionalita\u0027; \n se la misura fosse valutata come afflittiva ed anche\npunitiva, troveranno applicazione i principi di irretroattivita\u0027, di\nproporzionalita\u0027 e di rieducazione. \n Per fortuna, tale distinzione non rileva nel caso di specie dal\nmomento che il tema centrale attiene alla prevedibilita\u0027 della misura\nin questione, quale corollario del principio di legalita\u0027\ndisciplinante tanto le pene, quanto le misure di sicurezza. \n Infatti, il principio di tassativita\u0027, che ha fondamento\nnell\u0027art. 25 della Costituzione, pone l\u0027obbligo sul legislatore di\nprevedere i fatti costituenti reato e le pene conseguenti con\nsufficiente precisione, cosi\u0027 da rendere prevedibili le conseguenze\ndi un\u0027azione\\omissione e da consentire ai singoli di orientare\nliberamente le proprie condotte. Parimenti, garantisce che la\nprevisione di qualunque misura di sicurezza, la pari della pena, sia\ndemandata alla legge, la quale deve elencare tassativamente i casi in\ncui il giudice puo\u0027 applicarla e determinarne il tipo. \n Passando alla norma che qui viene in rilievo, questa recita: \n «1. Per i reati di cui all\u0027art. 3 della presente legge,\nqualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il\nprofitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina\nla confisca di somme di denaro, beni od altre utilita\u0027 di cui il reo\nha la disponibilita\u0027, anche per interposta persona fisica o\ngiuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o\nprezzo. In caso di usura e\u0027 comunque ordinata la confisca di un\nimporto pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o\ncompensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di\ncondanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le\nutilita\u0027 assoggettati a confisca di valore corrispondente al\nprodotto, al profitto o al prezzo del reato». \n Trattasi di norma a carattere sostanziale e non processuale. \n Facendo applicazione dei nuovi criteri che devono orientare\nl\u0027interprete, alla luce della recente giurisprudenza di legittimita\u0027\ne costituzionale, non puo\u0027 che concludersi per la funzione\nripristinatoria - e quindi per la natura afflittiva e non punitiva -\ndella confisca prevista dall\u0027art. 11 della legge n. 146\\2006. \n Essa: \n e\u0027 applicata in relazione ad un fatto costituente reato,\nconnotato dalla transnazionalita\u0027, ed e\u0027 obbligatoria; \n i beni che colpisce non hanno alcun legame con il reato, ma\nvengono attinti dal vincolo indipendentemente dal fatto che abbiano o\nmeno un\u0027origine lecita; \n non ha finalita\u0027 preventiva, posto che non e\u0027 orientata a\nprevenire la commissione di futuri reati, ma a colpire il reo per\nquelli gia\u0027 commessi con l\u0027intento di eliminare dal suo patrimonio\nuna posta economica - irrilevante nella sua identificazione, ma\nrilevante solo nel quantum - di valore equivalente al prodotto,\nprofitto, prezzo del reato; \n persegue lo scopo di eliminare una posta patrimoniale che il\nreo non avrebbe qualora non avesse commesso il reato. \n Ad ogni modo, qualunque sia la natura che si voglia riconoscere\nall\u0027ablazione ex art. 11 cit., la stessa e\u0027 sottoposta al principio\ndi legalita\u0027. \n Sulla scorta di quanto ricostruito, si e\u0027 in presenza di pronunce\ndella Corte di Cassazione a Sezioni Unite - e, in quanto tali,\nvincolanti per le Sezioni semplici e ad efficacia fortemente\npersuasiva per il giudice di merito - non perfettamente\nsovrapponibili. \n Se al momento della celebrazione del processo, gli imputati erano\ncerti che fosse loro applicata una misura a carattere punitivo, oggi\nquesta certezza non c\u0027e\u0027 piu\u0027. \n Il confronto tra i consolidati principi giurisprudenziali\npregressi ed i nuovi criteri fissati dalla stessa giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 e costituzionale determina incertezza e, pertanto, non\ne\u0027 in grado di integrare il parametro della prevedibilita\u0027, cosi\u0027\ncome declinato dalla giurisprudenza di Strasburgo in relazione\nall\u0027art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e recepito nel nostro\nordinamento per il tramite dell\u0027art. 117, comma 1, della\nCostituzione. \n5. La sentenza di condanna e la sentenza di applicazione pena. \n A questo punto, occorre verificare se la confisca per equivalente\nfosse misura prevedibile nella sua applicazione per coloro che\ndefinirono la posizione ai sensi dell\u0027art. 444 del codice di\nprocedura penale. \n Deve dirsi sin d\u0027ora che la questione non attiene alla\nprevedibilita\u0027 in concreto - per la quale il pubblico ministero\ndepositava tutti i verbali dell\u0027udienza preliminare, ma a quella in\nastratto. \n Vale a dire se l\u0027art. 11 della legge n. 146\\2006 rispetti i\nparametri di sufficiente prevedibilita\u0027, imposti dagli articoli 25\ndella Costituzione e 117 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 7\ndella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e\ndelle liberta\u0027 fondamentali come interpretato dalla Corte di\nStrasburgo. \n Si ricorda che «il rispetto dei requisiti qualitativi di\naccessibilita\u0027 e prevedibilita\u0027 della norma e\u0027 conseguente al grado\ndi precisione non solo del testo di legge, ma anche alla\nstabilizzazione dell\u0027orientamento ermeneutico interno che quella\ndisposizione scolpisce nella sua portata. Non si tratta di equiparare\nil diritto vivente alla legge, quanto, piuttosto, di riconoscere al\nprimo un ruolo, una finzione che interferisce con la ragionevole\nprevedibilita\u0027 delle decisioni future» (Cassazione S.U. n. 8052 del\n26 ottobre 2023). \n Del resto, la stessa Corte europea dei diritti dell\u0027uomo - nella\nsentenza ... c. Italia del 14 aprile 2015 - faceva riferimento ad un\nconcetto di prevedibilita\u0027 oggettiva, vale a dire non ancorata alle\ncaratteristiche personali e professionali del singolo agente, bensi\u0027\nall\u0027esistenza oggettiva di contrasti o poca chiarezza in merito alla\nportata applicativa della disposizione penale. \n La valutazione sull\u0027accessibilita\u0027 e prevedibilita\u0027 dell\u0027art. 11\ndella legge n. 146\\2006 passa inevitabilmente dall\u0027analisi del\nconcetto di sentenza «condanna» e sulla sua sovrapponibilita\u0027 (o\nmeno) alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti\n(non contemplata testualmente). \n In passato, l\u0027art. 444 del codice di procedura penale sanciva un\ngenerale principio di equiparazione della sentenza di applicazione\npena alla sentenza di condanna, ad eccezione di quelle conseguenze\nespressamente escluse dal legislatore (ad esempio, se la pena\nirrogata non supera i due anni, non comporta il pagamento delle spese\nprocessuali, ne\u0027 l\u0027applicazione di pene accessorie o di misure di\nsicurezza ad eccezione della confisca ex art. 240 del codice penale). \n Tale argomento era valorizzato sia dal giudice di I° grado (pag.\n41, laddove affermava che l\u0027accordo comporta l\u0027applicazione di tutte\nle conseguenze penali della sentenza di condanna non espressamente\nescluse), sia dalla Corte di Cassazione n. 16100 del 27 febbraio 2019\n- che determinava il passaggio in giudicato nel presente processo\n(pag. 16, laddove precisava che, in tema di confisca, la\ndiscrezionalita\u0027 del giudice si ri-espande come in una normale\nsentenza di condanna, non essendo questa parte dell\u0027accordo). \n Gia\u0027 oggi l\u0027affermazione della Corte di Cassazione non sarebbe\npiu\u0027 sostenibile: con il decreto legislativo n. 150\\2022 e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 444, comma 1, del codice di procedura penale,\nconsentendo all\u0027imputato ed al pubblico ministero di accordarsi\n(ferma la successiva ratifica del giudice) anche sulle pene\naccessorie, sulla loro durata ed altresi\u0027 sulla confisca facoltativa. \n E\u0027 vero che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 336\\2009\n(richiamata anche dalla Corte di Cassazione n. 16100 del 27 febbraio\n2019), affermava la piena equiparazione tra i due tipi di sentenza,\nma tale sovrapposizione era relativa ai rapporti fra giurisdizioni\ndiverse e connessa alla necessita\u0027 di evitare contrasti tra\ngiudicati. \n Non si avventurava ad equiparare i due tipi di accertamento di\nresponsabilita\u0027 penale sottesi all\u0027inflizione della pena. \n Del resto, quanto alla natura dell\u0027accordo di cui all\u0027art. 444\ndel codice di procedura penale, deve riconoscersi non il valore di\nammissione di responsabilita\u0027 (tesi minoritaria), bensi\u0027 la mera\nscelta dell\u0027imputato di rinunciare a difendersi (tesi maggioritaria). \n Tale impostazione, in aggiunta, parrebbe confermata dalle\nmodifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia all\u0027art. 445, comma\n1-bis, del codice di procedura penale - riforma che ha introdotto\nipotesi espresse di inefficacia della sentenza ex art. 444 del codice\ndi procedura penale in altri giudizi (compresi quelli disciplinari,\nai quali ineriva la sentenza n. 336\\2009 della Corte costituzionale,\nappena citata). \n Oltretutto, testualmente, l\u0027art. 445, comma 1, del codice di\nprocedura penale richiama in maniera espressa solo la confisca ex\nart. 240 del codice penale - quindi diretta, sia essa facoltativa o\nobbligatoria - non anche equivalente. \n E, a ben vedere, quando il legislatore ha inteso far discendere\nl\u0027applicazione della confisca per equivalente a fronte di sentenze di\napplicazione pena, lo ha chiaramente positivizzato nelle relative\ndisposizioni di legge. \n Anche tale osservazione, sembrerebbe condurre alla conclusione\ndella diversa natura tra sentenza di condanna e sentenza di\napplicazione pena. \n Vi sono pero\u0027 altre argomentazioni idonee a confutare la tesi\nsopra esposta. \n In primo luogo, proprio la relazione del Massimario alla c.d.\nriforma Cartabia: «dalla formulazione della norma contenuta nella\nprima parte dell\u0027art 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale\nsembrano esclusi i procedimenti penali. Ne dovrebbe discendere che il\ndivieto di utilizzabilita\u0027, anche a fini probatori, della sentenza di\npatteggiamento, sia limitata ai giudizi diversi da quello penale. A\nmero titolo di esempio, si segnalano il caso del reato\nplurisoggettivo rispetto al quale solo alcuni imputati abbiano\npatteggiato o di reati connessi probatoriamente. In tal senso, va\nricordato il costante orientamento secondo cui «la sentenza di\npatteggiamento puo\u0027 essere utilizzata a fini probatori in altro\nprocedimento penale, ai sensi dell\u0027art. 238-bis del codice di\nprocedura penale, stante la sua equiparazione legislativa ad una\nsentenza di condanna, quanto al \"fatto\" ed alla sua attribuibilita\u0027»\n(fra le molte Sez. 5, n. 12344 del 5 dicembre 2017, dep. 2018, ...).\nEssendo rimasta sostanzialmente immutata l\u0027affermazione della\nequiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di\ncondanna, salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo\ndell\u0027art. 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale o da\ndiverse disposizioni di legge, non vi e\u0027 motivo per ritenere venuto\nmeno il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimita\u0027.\nPer il resto, la norma in esame si segnala per la sua novita\u0027 e per\nla portata effettivamente innovativa rispetto ad orientamenti\ngiurisprudenziali consolidati che in materia civile, tributaria e\ndisciplinare prevedevano la piena utilizzabilita\u0027 a fini di prova\ndella sentenza di patteggiamento» (pag. 111 della relazione). \n A questo si aggiunga che, anche a voler negare la natura propria\ndi sentenza di condanna, la pronuncia ex art. 444 del codice di\nprocedura penale determina l\u0027inflizione di una pena e presuppone un\ndifetto di convincimento in ordine all\u0027innocenza dell\u0027imputato o\nall\u0027esistenza di una causa di estinzione del reato. Di fatto,\ncapovolgendo la valutazione che sta alla base dell\u0027art. 530, comma 2,\ndel codice di procedura penale. \n Anche il fatto che il giudice sia tenuto ad effettuare la\nverifica sulla correttezza della qualificazione giuridica ascritta al\nfatto, presuppone un accertamento: questo consiste nel valutare la\nriconducibilita\u0027 del fatto concreto - per come emerge dagli atti\ntrasmessi - rispetto alla fattispecie astratta contestata; in\nsostanza, la pronuncia ex art. 444 del codice di procedura penale, se\naccolta la richiesta delle parti, presuppone un accertamento concreto\ndel fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, al pari di un\neventuale rigetto dell\u0027accordo ex art. 444 del codice di procedura\npenale (in questo caso esteso anche alla possibile inadeguatezza\ndella pena concordata). A ben vedere su tale presupposto, si basano\nle pronunce della Corte costituzionale in tema di incompatibilita\u0027\n(«non la mera conoscenza degli atti, ma una valutazione di merito\ncirca l\u0027idoneita\u0027 delle risultanze delle indagini preliminari a\nfondare un giudizio di responsabilita\u0027 dell\u0027imputato, vale a radicare\nl\u0027incompatibilita\u0027; e che questa deve riconoscersi sussistente nelle\nipotesi (non di inammissibilita\u0027, ma) di rigetto della richiesta di\napplicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno,\nuna valutazione negativa circa l\u0027esistenza delle condizioni\nlegittimanti il proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura\npenale e circa la congruenza alle suddette risultanze della\nqualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute\nnella richiesta» - n. 186 del 22 aprile 1992; conf. n. 439 del 16\ndicembre 1993). \n E\u0027 chiaro che, a fronte, di fattispecie che espressamente\nprevedono l\u0027applicazione della confisca per equivalente in presenza\ndi una sentenza di applicazione pena, diviene pero\u0027 complesso\nsostenere che l\u0027equiparazione genericamente sancita dall\u0027art. 444 del\ncodice di procedura penale possa automaticamente riespandersi in\ntutte quelle ipotesi di confisca di valore in cui - seppur prevista,\ncome nell\u0027art. 11 della legge n. 146\\2006 - sia positivizzata solo a\nfronte di una sentenza di condanna. \n Dunque il caos legislativo, non puo\u0027 aiutare l\u0027interprete. \n A cio\u0027 si aggiunga che, anche la giurisprudenza di legittimita\u0027 e\nquella internazionale, attualmente forniscono una definizione di\n«condanna» che mal consente la piena equiparazione tra le due\nipotesi. \n Con la sentenza del 29 ottobre 2013 (... c. Italia), la Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo affermava, per la prima volta in\nmaniera esplicita, che e\u0027 la «condanna» il presupposto per\nl\u0027applicabilita\u0027 della confisca urbanistica e non il mero\naccertamento incidentale di responsabilita\u0027. \n Ogni volta in cui manchi la prima, concludendosi il giudizio\npenale con la declaratoria di estinzione per intervenuta\nprescrizione, difetterebbero i presupposti per l\u0027applicazione della\nmisura (1) . \n La giurisprudenza di legittimita\u0027, ponendosi il problema della\ncompatibilita\u0027 di tale principio con altri di rango costituzionale,\ninterpellava il giudice delle leggi. \n Con sentenza n. 49\\2015, nel dichiarare inammissibili le\nquestioni poste, la Corte costituzionale evidenziava come la\n«sentenza ...» non fosse inequivoca, prestandosi ad una lettura\norientata ad un approccio sostanziale: il mero accertamento della\nresponsabilita\u0027. \n Tale pronuncia prestava il fianco a critiche: la dottrina piu\u0027\nilluminata rappresentava la difficolta\u0027 di conciliare l\u0027essenziale\naccertamento di responsabilita\u0027 con l\u0027obbligo legale di dichiarare\nl\u0027estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo ex art.\n129 del codice di procedura penale, con effetto preclusivo di ogni\nulteriore attivita\u0027 processuale (art. 129 del codice di procedura\npenale richiamato peraltro anche dall\u0027art. 444 del codice di\nprocedura penale). \n In proposito, si fa di nuovo riferimento alla sentenza n. 31617\ndel 26 giugno 2015 ..., nella quale le Sezioni Unite della Corte di\nCassazione precisavano che: \n laddove si tratti di confisca diretta - del prezzo o del\nprofitto - la misura di sicurezza puo\u0027 essere applicata anche in\npresenza di sentenza dichiarativa della prescrizione, purche\u0027 vi sia\nstata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il\ngiudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del\nreato, alla responsabilita\u0027 dell\u0027imputato ed alla qualificazione del\nbene da confiscare come profitto o prezzo del reato. \n Infatti, «l\u0027accertamento della responsabilita\u0027 deve comunque\nconfluire in una pronuncia che, non solo sostanzialmente, ma anche\nformalmente, la dichiari, con la conseguenza che l\u0027esistenza del\nreato, la circostanza che l\u0027autore dello stesso abbia percepito una\nsomma e che questa abbia rappresentato il prezzo del reato stesso,\ndevono aver formato oggetto di una condanna, i cui termini essenziali\nnon abbiano, nel corso del giudizio, subito mutazioni quanto alla\nsussistenza di un accertamento al di la\u0027 di ogni ragionevole dubbio.\nL\u0027intervento della prescrizione, dunque, per poter consentire il\nmantenimento della confisca, deve rivelarsi quale formula terminativa\ndel giudizio, anodina in punto di responsabilita\u0027, finendo in tal\nmodo per confermare la preesistente (e necessaria) pronuncia di\ncondanna» (pagine 31 e 32); \n analogo ragionamento non puo\u0027 operare per la confisca per\nequivalente posto che, in questa, l\u0027ablazione colpisce beni che non\npresentano alcun collegamento con il reato. E, vista la sua natura\nsanzionatoria \\ punitiva, in presenza di prescrizione, non puo\u0027\napplicarsi una «pena» (pag. 34, sentenza «...»). \n In sostanza, le Sezioni Unite affermavano che - in quanto pena -\nla confisca per equivalente dovesse avere come presupposto necessario\ned irrinunciabile l\u0027accertamento formale della responsabilita\u0027 penale\ndel reo. \n In questo senso anche Cassazione penale, Sez. 3, n. 32469 del 1°\ngiugno 2023: «3.1. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo richiede, come condizione necessaria per l\u0027applicazione\ndella confisca relativa al reato di lottizzazione abusiva, non una\nsentenza di condanna, anche solo in primo grado, bensi\u0027,\ndiversamente, un accertamento completo ed in contraddittorio della\nsussistenza di \"tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva\npur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della\nprescrizione [...] In particolare, per quanto attiene al profilo\n\"procedurale\", precise sono le indicazioni fornite da Corte EDU, GC,\n28 giugno 2018, ... s.r.l. ed altri c. Italia, segnatamente nei §§\n252, 255, 258, 259, 260 e 261, relativi alle doglianze di un\nricorrente, il sig. Gironda, nei cui confronti era stata dichiarata\nsentenza di non doversi procedere per prescrizione gia\u0027 in primo\ngrado [...] E, nel § 261, si conclude: «La Corte non puo\u0027 ignorare\ntali considerazioni nell\u0027applicazione dell\u0027art. 7 nel caso di specie,\na condizione che i tribunali in questione abbiano agito nel pieno\nrispetto dei diritti della difesa sanciti dall\u0027art. 6 della\nConvenzione. Per questo motivo, la Corte ritiene che, qualora i\ntribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del\nreato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a\nprocedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni,\nin sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell\u0027art. 7, che in\nquesto caso non e\u0027 violato». \n Pare, dunque, affermarsi il principio per il quale sia comunque\nnecessario un accertamento pieno della sussistenza del reato e della\nriconducibilita\u0027 all\u0027autore - indipendentemente che il decorso del\ntempo porti ad una pronuncia di estinzione per prescrizione in\nappello o nel giudizio di legittimita\u0027. \n Ancora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 83\\2024,\naffermava: «5.2.- Che il patteggiamento consenta, in linea di\nprincipio, una economia di tempi e di energie processuali piu\u0027\nmarcata di quella conseguente al giudizio abbreviato non e\u0027, in\neffetti, contestabile. Di la\u0027 dal tratto comune, di essere riti\nalternativi che \"evitano\" il dibattimento, il patteggiamento\nsemplifica, pero\u0027, radicalmente, il dibattito processuale, rimettendo\nal giudice il solo compito di verificare che non sussistano ragioni\ndi proscioglimento dell\u0027imputato gia\u0027 risultanti ex actis, che la\nqualificazione giuridica del fatto, l\u0027applicazione e la comparazione\ndelle circostanze prospettate dalle parti siano corrette e che la\npena richiesta sia congrua (art. 444, comma 2, del codice di\nprocedura penale). Laddove, per converso, il giudizio abbreviato\nlascia inalterato il potere-dovere del giudice di accertare nei\ntermini ordinari - sia pure sulla base degli elementi raccolti dal\npubblico ministero nel corso delle indagini, e dunque fuori del\ncontradditorio (peraltro, eventualmente arricchiti dalle indagini\ndifensive) - se l\u0027imputato sia colpevole o no e di determinare il\ntrattamento sanzionatorio adeguato [... ] Come questa Corte ha\nrilevato, il patteggiamento consente all\u0027imputato di sottoporsi a una\npena certa, preventivamente concordata, non potendo il giudice\nmodificare i contenuti del \"patto\" intercorso fra le parti: pena che\ngli verra\u0027 inflitta - in applicazione di una particolare regola di\ngiudizio (l\u0027insussistenza dei presupposti per una pronuncia di\nproscioglimento ai sensi dell\u0027art 129 del codice di procedura penale)\n- con una sentenza che e\u0027 solo \"equiparata\" a una pronuncia di\ncondanna e che resta priva di efficacia nei giudizi extrapenali (art\n445, comma 1-bis, del codice di procedura penale). Per contro, con il\ngiudizio abbreviato, l\u0027imputato, accettando di essere giudicato sulla\nbase degli atti, lascia inalterati i poteri decisori del giudice\n[...] Il patteggiamento offre all\u0027imputato, al tempo stesso, un\ncomplesso di vantaggi ulteriori, rispetto allo sconto di pena, privo\ndi equivalenti nel giudizio abbreviato. Avendo riguardo alla\ndisciplina vigente alla data dell\u0027ordinanza di rimessione, alla\nsentenza di patteggiamento non e\u0027 attribuita, come gia\u0027 accennato,\nnatura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa solo\n\"equiparata\"; ne e\u0027 fortemente limitata, altresi\u0027, l\u0027efficacia\nextrapenale (art. 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale).\nLa richiesta di patteggiamento puo\u0027 essere, d\u0027altro canto,\nsubordinata alla concessione della sospensione condizionale della\npena (art 444, comma 3, del codice di procedura penale); inoltre, se\nvi e\u0027 costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla\nrelativa domanda (art. 444, comma 2, del codice di procedura penale).\nQuando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola\no congiunta a pena pecuniaria - come generalmente avviene quando si\nprocede per contravvenzioni -, la sentenza non comporta la condanna\nal pagamento delle spese del procedimento, ne\u0027 l\u0027applicazione di pene\naccessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca\nnei casi previsti dall\u0027art. 240 del codice penale (art 445, comma 1,\ndel codice di procedura penale). In tale ipotesi, inoltre, decorsi\ncinque anni, se la sentenza riguarda un delitto, o due anni, se\nriguarda una contravvenzione, senza che l\u0027imputato abbia commesso un\ndelitto o una contravvenzione della stessa indole, il reato e\u0027\nestinto e viene meno ogni effetto penale. Se e\u0027 stata applicata una\npena pecuniaria o una pena sostitutiva, la pronuncia non e\u0027 comunque\ndi ostacolo alla concessione di una successiva sospensione\ncondizionale della pena (art. 445, comma 2, del codice di procedura\npenale). L\u0027insieme dei vantaggi annessi al patteggiamento si e\u0027\nulteriormente arricchito, come gia\u0027 segnalato, con l\u0027entrata in\nvigore, dopo l\u0027ordinanza di rimessione, del decreto legislativo n.\n150 del 2022, il quale, con l\u0027art. 25, comma 1, lettera b), ha esteso\nl\u0027esclusione dell\u0027efficacia extrapenale della sentenza,\nprecedentemente circoscritta ai giudizi civili e amministrativi,\nanche ai giudizi disciplinari, tributari e di accertamento della\nresponsabilita\u0027 contabile, con la previsione, altresi\u0027, che in tali\ngiudizi la sentenza di patteggiamento non puo\u0027 essere neppure\nutilizzata a fini di prova (nuovo comma 1-bis dell\u0027art. 445 del\ncodice di procedura penale). Si e\u0027 previsto, poi, che nel caso di\npatteggiamento cosiddetto allargato - per pene, cioe\u0027, superiori ai\ndue anni - le parti possano chiedere al giudice di non applicare le\npene accessorie o di applicarle per una durata determinata, e di non\nordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a\nspecifici beni o a un importo determinato (art. 444, comma 1, del\ncodice di procedura penale, come novellato)». \n Il giudice delle leggi parrebbe sostenere che, ben lungi\ndall\u0027accertare compiutamente la responsabilita\u0027 penale, la sentenza\nex art. 444 del codice di procedura penale sia solo equiparata a\nquella di condanna (in dibattimento o all\u0027esito di giudizio\nabbreviato) per gli eventuali effetti extra-penali (laddove\nconsentiti dalla legge e, oggi, ampiamente ridotti dalla c.d. riforma\nCartabia). \n Tale affermazione sembra essere sottesa anche alla pronuncia\ndella Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 43631 del 5 ottobre 2023,\nladdove afferma: «il Collegio ritiene di aderire all\u0027orientamento -\naccolto anche dalla sentenza impugnata e senz\u0027altro maggioritario\nnella giurisprudenza di legittimita\u0027 - secondo cui e\u0027 ammissibile la\nrichiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per\ninconciliabilita\u0027 con l\u0027accertamento compiuto in giudizio nei\nconfronti di altro imputato per il quale si sia proceduto\nseparatamente, ma e\u0027 necessario che l\u0027inconciliabilita\u0027 si riferisca\nai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non gia\u0027\nalla loro valutazione [...] e\u0027 proprio la natura ontologicamente\n\"debole\" dell\u0027accertamento sotteso alla sentenza di applicazione\ndella pena a rendere piu\u0027 acuta l\u0027istanza di garanzia assecondata\ndalla revisione, sicche\u0027 dato normativo e considerazione sistematica\nconvergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento\nsuscettibile di revisione per inconciliabilita\u0027 dei giudicati». \n Infine, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, con la sentenza\n... e ... c. Italia resa in data 19 dicembre 2024, affermava: «la\nCorte ribadisce che una decisione giudiziaria puo\u0027 rispecchiare\nl\u0027opinione che il ricorrente sia colpevole anche in assenza di una\nformale constatazione della colpevolezza; e\u0027 sufficiente che vi sia\nqualche ragionamento che indichi che il tribunale considera\nl\u0027imputato colpevole (si vedano Beihmer c. Germania, n. 37568/97, §\n54, 3 ottobre 2002; Baars c. Paesi Bassi, n. 44320/98, § 26, 28\nottobre 2003; e Cleve, sopra citata, § 53) (par. 124) [...] A tale\nriguardo, la Corte e\u0027 consapevole del crescente ricorso - sia ai\nsensi dell\u0027ordinamento giuridico interno che a livello internazionale\n- a forme di confisca non basate su una condanna, in base alle quali\ni giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di beni di\norigine illecita anche in assenza di una condanna. A tale riguardo,\nla Corte ritiene che la protezione offerta dal secondo aspetto\ndell\u0027art. 6 § 2 non dovrebbe essere interpretata in modo da\nprecludere ai tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti\ndecisi nei procedimenti penali al fine di disporre una forma di\nconfisca non basata su una condanna, purche\u0027 nel farlo essi non\nattribuiscano all\u0027interessato la responsabilita\u0027 penale (si veda,\nmutatis mutandis, Nealon e Hallam, sopra citata, § 169) (par. 129)\n[...] La Corte osserva che e\u0027 un requisito formale che per una\nconfisca ai sensi dell\u0027art. 322-ter del codice penale debba esservi\nuna «condanna» (par. 131) [...] la Corte ha gia\u0027 chiarito di non\ndistinguere i casi in cui le accuse sono estinte (perche\u0027 si sono\nprescritte) precedentemente al compimento di qualsiasi determinazione\npenale, da quelli in cui sono estinte (per il medesimo motivo)\nsuccessivamente a un\u0027iniziale constatazione della colpevolezza. Segue\nche le conclusioni di primo grado, che non sono definitive, non\npossono inficiare le successive determinazioni (si veda Pasquini c.\nSan Marino, sopra citata, § 63, in cui - analogamente al caso di\nspecie - il ricorrente era stato condannato in primo grado e la Corte\nha constatato la violazione dell\u0027art. 6 § 2 in quanto la Corte di\nappello, pur archiviando il procedimento per la scadenza del termine\ndi prescrizione, aveva attribuito al ricorrente la responsabilita\u0027\npenale) (par. 137)». \n Quindi, alla fine del 2024, la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo sembrerebbe essersi orientata sulla necessita\u0027 di una\nsentenza intesa in senso formale, ritenendo insufficiente - per\nl\u0027applicazione della confisca ex art. 322-ter del codice penale -\nl\u0027accertamento di responsabilita\u0027 effettuato in I° grado ed\nimplicitamente confermato dal giudice del II° grado che si\npronunciava per la prescrizione del reato, in quanto statuizioni non\ndefinitive. \n Ebbene, se l\u0027accertamento non definitivo di responsabilita\u0027\npenale e\u0027 stato ritenuto dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\ninsufficiente ad applicare una confisca che presuppone una condanna -\nin un processo terminato con sentenza di estinzione del reato per\nprescrizione - ci si chiede come un istituto a natura afflittiva o\npunitiva possa trovare applicazione in presenza di una sentenza di\npatteggiamento - il cui accertamento ha natura ontologicamente debole\n- laddove non espressamente previsto dalla norma. \n Cio\u0027 perche\u0027, come sopra anticipato, la sentenza ex art. 444 del\ncodice di procedura penale presuppone un difetto di convincimento in\nordine all\u0027innocenza dell\u0027imputato o all\u0027esistenza di cause\nestintive. Di fatto, capovolgendo la valutazione che sta alla base\ndell\u0027art. 530, comma 2, del codice di procedura penale \n Ritiene, percio\u0027 questo giudice che le due sentenze non siano\nequiparabili - quanto alla natura, al genere e alla profondita\u0027\ndell\u0027accertamento di responsabilita\u0027 penale. \n Se dunque e\u0027 vero, come sembra, che il rispetto dei requisiti\ndi accessibilita\u0027 e prevedibilita\u0027 della norma e\u0027 conseguente al\ngrado di precisione, non solo del testo di legge, ma anche della\nstabilizzazione dell\u0027orientamento ermeneutico interno che quella\ndisposizione scolpisce nella sua portata, ex art. 7 CEDU; \n Se e\u0027 vero, come sembra, che attualmente: \n la natura di pena o meno della confisca per equivalente e\u0027\noggetto di diversita\u0027 di vedute tra piu\u0027 pronunce adottate nel corso\ndegli anni dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; \n e\u0027 in discussione, in giurisprudenza, la natura della\nsentenza di patteggiamento e, di conseguenza, la sua equiparazione ad\nuna di condanna pronunciata all\u0027esito del dibattimento o di giudizio\nabbreviato; \n a livello normativo, vi sono disposizioni che espressamente\nprevedono tale tipologia di confisca a seguito di condanna e di\nsentenza di applicazione pena su richiesta delle parti\n(implicitamente ritenendole diverse) ed altre disposizioni (quale\nquella oggetto della presente ordinanza) che tacciono sul punto; \n sulla base dei successivi interventi legislativi,\nl\u0027equiparazione di cui all\u0027art. 445 del codice di procedura penale -\nvisti gli incisi che lo precedono - sembrerebbe limitata agli effetti\nextra-penali (e tale non puo\u0027 considerarsi il giudizio di\ncolpevolezza), oltre al fatto che per talune ipotesi di reato, la\nmisura ablativa per equivalente e\u0027 stata espressamente prevista a\nfronte di sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale; \n che in seguito alla modifica legislativa del 2022, laddove\nnon siano applicate pene accessorie e\u0027 esclusa l\u0027equiparazione tra le\ndue sentenze; \n ecco che, allora, si puo\u0027 fondatamente ritenere che l\u0027art. 11\nlegge n. 146\\2006 non rispetti del tutto i canoni di accessibilita\u0027 e\nprevedibilita\u0027, come declinati dall\u0027art. 7 della Convenzione europea\nper la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali - interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo - potendo integrare una violazione degli\narticoli 25 e 117 della Costituzione. \n Questo giudice reputa la questione non manifestamente infondata. \nLa rilevanza della questione nel caso concreto. \n6. I beni sottoposti a confisca definitiva. \n Con l\u0027istanza, M... F... chiedeva la restituzione degli immobili\nivi indicati e dei saldi attivi rinvenuti sui conti correnti accesi\npresso le banche ... e ..., per un importo complessivo parti ad euro\n... \n Per quanto concerne i beni immobili, e\u0027 evidente che non sussista\nalcun collegamento diretto con il reato. Proprio leggendo il capo b)\ndell\u0027imputazione, emergeva il ruolo di collettore di M... F..., ma\nnon altro, ne\u0027 che l\u0027attivita\u0027 illecita fosse compiuta in uno dei\nluoghi di cui alla confisca. Ma non solo: nella sentenza di\u0027\npatteggiamento, il G.U.P. non faceva alcun riferimento a forme di\nconfisca diretta, disponendo solo la confisca del profitto - indicato\ncon precisi importi a seconda del valore delle transazioni di\nriferimento - e per equivalente «sui beni gia\u0027 in sequestro». Cio\u0027\nporta a ritenere che, per giudicato, la confisca degli stessi sia\nstata ritenuta e definita per equivalente. Ne\u0027 consegue che, ove la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale fosse accolta, gli immobili\ndovrebbero essere restituito a M... F.... \n Per quanto concerne le somme di cui all\u0027istanza, prima del 26\nsettembre 2024 la giurisprudenza - anche a Sezioni Unite - era\nconsolidata nel senso di ritenere la confisca del denaro sempre e\ncomunque diretta. Dopo la pronuncia della Sezioni Unite del 26\nsettembre 2024 cosi\u0027 non e\u0027 piu\u0027: il mutamento di orientamento,\nancorche\u0027 recente e per il momento isolato, e\u0027 radicale ed a sezioni\nunite. \n Ne\u0027 nella sentenza, ne\u0027 dagli atti e\u0027 espressamente indicato il\nnesso di derivazione diretto delle somme (prima sequestrate e poi\nconfiscate in via definitiva) rispetto alla commissione delle\nspecifiche transazioni illecite. \n Anche in questo caso, salvo che la giurisprudenza si pronunci\ndiversamente e in linea con il precedente orientamento e salvo che\nsul punto voglia pronunciarsi la Corte costituzionale, la questione\nsi pone come rilevante: se all\u0027esito di un\u0027attenta rilettura di tutti\ngli atti di indagine non risultasse un collegamento diretto tra le\nsomme ed i reati, le stesse dovranno essere restituite. \n In aggiunta si ricorda che «in conformita\u0027 a quanto previsto\ndall\u0027art. 53 CEDU, il rispetto degli obblighi convenzionali, imposto\ndall\u0027art 117, comma 1, della Costituzione, non puo\u0027 determinare una\nminore tutela dei diritti fondamentali rispetto a quella garantita\ndall\u0027ordinamento interno, ma deve costituire uno strumento di\nampliamento della stessa. Il confronto tra tutela convenzionale e\ntutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato\nmirando alla massima espansione delle garanzie e quindi anche\noperando il necessario bilanciamento con altri interessi\ncostituzionalmente protetti che potrebbero essere incisi\ndall\u0027espansione della tutela oggetto di confronto» (Corte\ncostituzionale n. 317\\2009). \n\n(1) Di seguito si riportano alcuni dei passaggi piu\u0027 significativi:\n «55. La nozione di \"diritto\" (\"law\") usata nell\u0027art. 7\n corrisponde a quella di \"legge\" che figura in altri articoli\n della Convenzione; essa comprende il diritto d\u0027origine sia\n legislativa sia giurisprudenziale e implica delle condizioni\n qualitative, tra cui quella dell\u0027accessibilita\u0027 e della\n prevedibilita\u0027 (Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29,\n Recueil des arrets et des decisions 1996 V; S.W, sopra citata, §\n 35; Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, §§ 40-42, serie A n.\n 260 A). Per quanto chiara possa essere la formulazione di una\n norma legale, in qualunque sistema giuridico, compreso il diritto\n penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione\n giuridica. Sara\u0027 sempre necessario delucidare i punti dubbi e\n adattarsi alle mutate situazioni. Tra l\u0027altro, e\u0027 saldamente\n stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte alla\n Convenzione che la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto,\n contribuisce necessariamente alla progressiva evoluzione del\n diritto penale. Non si puo\u0027 interpretare l\u0027art. 7 della\n Convenzione come una norma che vieta il graduale chiarimento\n delle norme della responsabilita\u0027 penale attraverso\n l\u0027interpretazione giuridica da una causa all\u0027altra, a condizione\n che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e\n ragionevolmente prevedibile (Streletz, Kessler e Krenz c.\n Germania [GC], nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50,\n Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e\n delle liberta\u0027 fondamentali 2001 II). 69. L\u0027accostamento\n dell\u0027art. 5 § 1 a) agli articoli 6 § 2 e 7 § 1 mostra che ai fini\n della Convenzione non si puo\u0027 avere «condanna» senza che sia\n legalmente accertato un illecito - penale o, eventualmente,\n disciplinare (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 68,\n serie A n. 22; ... c. Italia, 6 novembre 1980, § 100, serie A n.\n 39), cosi\u0027 come non si puo\u0027 avere una pena senza l\u0027accertamento\n di una responsabilita\u0027 personale. 71. La logica della «pena» e\n della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione\n inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole»\n (nella versione francese), depongono a favore di\n un\u0027interpretazione dell\u0027art. 7 che esige, per punire, una\n dichiarazione di responsabilita\u0027 da parte dei giudici nazionali,\n che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la\n pena al suo autore. In mancanza di cio\u0027, la punizione non avrebbe\n senso (... e altri, sopra citata, § 116). Sarebbe infatti\n incoerente esigere, da una parte, una base legale accessibile e\n prevedibile e permettere, dall\u0027altra, una punizione quando, come\n nel caso di specie, la persona interessata non e\u0027 stata\n condannata». \n\n \n P.Q.M. \n \n Pertanto, il G.U.P. presso il Tribunale di Arezzo - in funzione\ndi giudice dell\u0027esecuzione - solleva, in riferimento agli articoli\n25, comma 2 e comma 3, e 117, comma 1, della Costituzione, in\nrelazione all\u0027art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia\ndei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali come interpretato\ndalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11 della legge n. 146\\2006, nella parte in\ncui dispone l\u0027applicazione della confisca di somme di denaro, beni o\naltre utilita\u0027 di cui il reo ha la disponibilita\u0027, anche per\ninterposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente\nal prodotto, profitto o prezzo del reato con la sentenza di condanna\ne non anche con sentenza di applicazione pena su richiesta delle\nparti ex art. 444 e seguenti del codice di procedura penale. \n Per l\u0027effetto, sospende il giudizio in corso e dispone\nl\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura\ndella cancelleria. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della\ncancelleria: \n a M... F... presso il difensore di fiducia; \n al difensore di fiducia in proprio; \n al pubblico ministero in sede (dott. Marco Dioni); \n al Presidente del Consiglio dei ministri; \n Oltre alla comunicazione, a cura della cancelleria, ai Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento. \n Arezzo, 29 aprile 2025. \n \n Il giudice: Soldini","elencoNorme":[{"id":"63153","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"16/03/2006","data_nir":"2006-03-16","numero_legge":"146","descrizionenesso":"","legge_articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art11"}],"elencoParametri":[{"id":"79557","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79559","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79558","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79560","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |