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Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della riserva di legge in materia di prestazione patrimoniale imposta.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Saras spa","prima_controparte":"Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sardegna","altre_parti":"Saras spa","testo_atto":"N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 7 ottobre 2024 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Cagliari sul ricorso proposto da Saras S.p.a. contro\nAgenzia delle entrate - Direzione regionale Sardegna. \n \nTributi - Energia - Istituzione, per l\u0027anno 2022, di un contributo\n straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese\n operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo non\n e\u0027 deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta\n regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare\n gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito,\n con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37,\n comma 7, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure\n urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,\n produttivita\u0027 delle imprese e attrazione degli investimenti,\n nonche\u0027 in materia di politiche sociali e di crisi ucraina),\n convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91,\n e, successivamente, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio\n di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio\n pluriennale per il triennio 2023-2025). \n\n\r\n(GU n. 7 del 12-02-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n DI PRIMO GRADO DI CAGLIARI \n Sezione 1 \n \n riunita in udienza il 27 settembre 2024 alle ore 9,30 con la\nseguente composizione collegiale: \n Zaniboni Massimo, Presidente; \n Rescigno Marcello, relatore; \n Vagnoni Domenico, giudice; \n in data 27 settembre 2024 ha pronunciato la seguente: \n \n Ordinanza \n \n sul ricorso n. 276/2024 depositato il 15 marzo 2024 \n proposto da: \n Saras S.p.a. - 00136440922 \n difeso da: \n Matteo Fanni - FNNMTT76E09B354K; \n Andrea Silvestri - FNNMTT76E09B354K; \n rappresentato da: \n Franco Balsamo - BLSFNC60R08B157L; \n rappresentante difeso da: \n Matteo Fanni - FNNMTT76E09B354K \n ed elettivamente domiciliato presso mfanni.legance@namirialpec.it \n contro: Agenzia entrate direzione regionale Sardegna - via\nBacaredda 27 - 09100 Cagliari (CA); \n elettivamente domiciliato presso:\ndr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: Diniego rimborso n. 23545\n2023 Extraprofitti 2022 \n a seguito di discussione in pubblica udienza. \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n1. Premessa \n L\u0027art. 37 (l\u0027«art. 37») del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,\nconvertito con legge 20 maggio 2022, n. 51 (il «decreto\nUcraina-bis»), modificato ad opera del decreto-legge 17 maggio 2022,\nn. 50, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto un\ncontributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario correlato\nall\u0027eventuale «delta» positivo derivante dal raffronto tra\nl\u0027ammontare netto delle operazioni attive e passive IVA realizzate in\ndue specifici archi temporali. \n In particolare, la base imponibile del contributo solidaristico\nstraordinario e\u0027 costituita dall\u0027incremento del saldo tra le\noperazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1°\nottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1°\nottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura\ndel 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro\n5.000.000. Il contributo non e\u0027 dovuto se l\u0027incremento e\u0027 inferiore\nal 10%. \n Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle\noperazioni attive, al netto dell\u0027IVA, e il totale delle operazioni\npassive, al netto dell\u0027IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati\ndelle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi\nsopra indicati. \n In base al comma 7, del citato art. 37, tale contributo non e\u0027\ndeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale\nsulle attivita\u0027 produttive. \n La ricorrente Saras S.p.a. (Societa\u0027 anonima raffinerie sarde) -\nche rientrava nella platea dei soggetti tenuti al versamento del\ncontributo, ai sensi del comma 1, dell\u0027art. 37 - nelle date 30 giugno\n2022 - 29 luglio 2022 - 31 agosto 2022 e, infine, 30 novembre 2022,\npur ritenendo del tutto illegittimo l\u0027evento impositivo delineato\ndall\u0027art. 37, per ragioni meramente prudenziali ha provveduto\nall\u0027autoliquidazione ed al versamento del contributo per un importo\ncomplessivamente pari ad euro 76.995.188 (doc. 4 degli allegati al\nricorso), la societa\u0027 opera in qualita\u0027 di consolidante per l\u0027anno\n2022, alla determinazione consolidata dell\u0027IRES ai sensi degli\narticoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 917/1986. \n2. L\u0027istanza di rimborso \n Ritenendo che l\u0027art. 37 cit. (versione vigente ratione temporis)\nfosse illegittimo perche\u0027 contrario a diverse disposizioni della\nCostituzione, la societa\u0027 presentava in data 8 novembre 2023 istanza\ndi rimborso (doc. 3 degli allegati al ricorso) richiedendo: (i) la\nrestituzione della somma di euro 76.995.188 (oltre interessi maturati\ne maturandi) assumendo che il contributo violi gli articoli 3, 23,\n41, 42, 53 e 117 della Costituzione ovvero, in subordine, (ii) il\nriconoscimento della deducibilita\u0027 degli importi versati a titolo di\ncontributo dalla base imponibile IRES ed il conseguente rimborso\ndella maggiore IRES per euro 18.478.845 versata per effetto della\nprevista indeducibilita\u0027 del contributo ai fini della determinazione\ndell\u0027imposta, anche in questo caso oltre interessi maturati e\nmaturandi. \n3. Il Diniego \n In data 19 dicembre 2023, l\u0027Agenzia delle entrate - Direzione\nregionale delle Sardegna notificava alla societa\u0027 il Diniego di\nrimborso (doc. 1 degli allegati al ricorso). \n Giova sottolineare che l\u0027agenzia non ha contestato la\ndeterminazione quantitativa del contributo versato e nemmeno il\nquantum indicato dalla societa\u0027 quale maggiore IRES versata per\neffetto della prevista indeducibilita\u0027 del contributo ai fini della\ndeterminazione dell\u0027imposta. \n4. Il ricorso e le eccezioni di illegittimita\u0027 costituzionale \n Con ricorso regolarmente e tempestivamente notificato la Saras ha\nadito questa Corte di giustizia tributaria chiedendo: \n a) l\u0027annullamento del provvedimento di diniego prot. n.\n23545/2023; \n b) ovvero, in subordine, di riconoscere la deducibilita\u0027 del\ncontributo dalla base imponibile IRES sollevando le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37 del decreto Ucraina-bis\nritenute necessarie o opportune. \n La ricorrente eccepisce, innanzitutto, l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37, comma 1, decreto-legge n. 21/2022, che\nistituisce il contributo, per i seguenti motivi. \n 4.1 - Violazione degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione\nsotto il profilo della «coerenza interna» della platea di soggetti\npassivi del contributo. \n Sotto un profilo di coerenza interna, il settore economico\ninteressato dal contributo si caratterizza per la presenza di\nsoggetti che operano in diverse posizioni e con diverse funzioni\nnella catena di produzione o commercializzazione dei prodotti\nenergetici che, anche solo per tale ragione, possono o non possono\naver realmente beneficiato del prezzo dei prodotti energetici. Se la\nnorma intende colpire l\u0027extraprofitto legato ad un incremento\ncongiunturale del prezzo di vendita dei prodotti energetici, dello\nstesso avranno beneficiato gli operatori che estraggono/sono\nproprietari della materia prima (petrolio e gas naturale) o che, al\npiu\u0027, avevano in essere contratti di approvvigionamento a lungo\ntermine ed a prezzi predefiniti. E\u0027 solo per i soggetti che si\ntrovino in questa posizione che si puo\u0027 pensare - sia pure in ottica\nprobabilistica, da verificare comunque in concreto - che un\nincremento del saldo LIPE tra due periodi presi a riferimento possa\nanche solo potenzialmente sottendere la realizzazione\ndell\u0027extraprofitto che la norma intende colpire. \n Per tutti gli altri soggetti passivi la norma sarebbe invece gia\u0027\nprima facie irrazionale - e, quindi, violerebbe il disposto degli\narticoli 3, 23 e 53 della Costituzione - perche\u0027 potrebbero trovarsi\nnelle condizioni di non aver potuto beneficiare in alcun modo di tale\nincremento di prezzo dei prodotti energetici. \n 4.2 - Il contributo sarebbe incompatibile con gli articoli 3, 23\ne 53 della Costituzione perche\u0027 vi e\u0027 un\u0027insanabile incoerenza tra il\npresupposto dell\u0027imposta (l\u0027extraprofitto) e la base imponibile (il\ndelta LIPE) individuati dall\u0027art. 37. \n L\u0027incompatibilita\u0027 del contributo con gli articoli 3, 23 e 53\ndella Costituzione per la manifesta incoerenza tra il presupposto che\ns\u0027intendeva colpire (l\u0027extraprofitto generato dalla crescita\ncongiunturale ed inattesa del prezzo dei prodotti energetici) e gli\nelementi essenziali dell\u0027imposta sarebbe ancor piu\u0027 immediata se si\nguarda alla determinazione della «base imponibile» del contributo\n(incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021).\nLa giurisprudenza della Corte costituzionale pretende che l\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 attribuita al Legislatore in materia sia utilizzata\nin modo razionale e che, identificato l\u0027indice di capacita\u0027\ncontributiva che s\u0027intende colpire (ovverosia il «presupposto» del\ntributo, in specie rappresentato dagli extraprofitti del settore\nenergetico), l\u0027individuazione degli altri elementi essenziali\ndell\u0027imposta (soggetti passivi/base imponibile) sia coerente col\npresupposto indicato. Nel caso di specie, il contributo «romperebbe»\ntale regola di coerenza giacche\u0027 la base imponibile e le sue\nmodalita\u0027 di determinazione sono inidonei ad intercettare\nl\u0027extraprofitto legato alla crescita del prezzo dell\u0027energia che\ncostituisce il dichiarato presupposto del contributo. \n 4.3 - Il contributo sarebbe incompatibile con il regolamento\n2022/1854/UE poiche\u0027 non costituisce «misura nazionale equivalente»,\nviolando cosi\u0027 l\u0027art. 117 della Costituzione. \n Il regolamento UE determina la base imponibile del contributo di\nsolidarieta\u0027 straordinario avendo a riferimento gli utili\n«determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell\u0027esercizio\nfiscale che inizia il 10 gennaio 2022 o successivamente, che eccedono\nun aumento del 20% degli utili imponibili medi, determinati secondo\nla normativa tributaria nazionale, dei tre esercizi fiscali che\niniziano il 10 gennaio 2019 o successivamente» (enfasi aggiunta).\nMentre il regolamento UE individua la base imponibile in un surplus\nreddituale rispetto ad un piu\u0027 ampio periodo di riferimento (la media\ndel triennio antecedente), ed e\u0027 quindi certamente piu\u0027 coerente con\nil presupposto comune alle due normative (nazionale ed europea) di\ntassazione del presunto extraprofitto realizzato dalle imprese\nenergetiche per effetto del repentino incremento di valore delle\nmaterie prime, il contributo ex art. 37 (i) fa riferimento ad un\nperiodo di osservazione estremamente limitato che non e\u0027 idoneo a\ncatturare eventuali oscillazioni del profitto dell\u0027impresa; (ii)\nassume come parametro rilevante (base imponibile) la crescita del\ndifferenziale tra operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA,\ngrandezza che sarebbe del tutto estranea ed indipendente dai concetti\ndi «reddito» e «profitto». \n La profonda differenza che sussisterebbe tra la base imponibile\ndisegnata dal contributo e quella proposta dal regolamento UE non\nconsentirebbe di identificare il contributo quale «misura\nequivalente», decretandone una evidente incompatibilita\u0027 con l\u0027art.\n117 della Costituzione. \n 4.4. - Il contributo sarebbe incompatibile con gli articoli 3 e\n53 della Costituzione anche per quanto attiene ai «periodi di\nriferimento sulla base dei quali si determina il c.d. saldo LIPE. \n In base all\u0027art. 37, il contributo viene applicato su un saldo\nLIPE calcolato prendendo a riferimento un arco temporale (1° ottobre\n2020 - 30 aprile 2021) che sarebbe del tutto inidoneo a\nrappresentare, per confronto con il successivo (1° ottobre 2021 - 30\naprile 2022), l\u0027ipotetico extraprofitto determinato dalla crisi\nenergetica. Da cio\u0027 discenderebbe che il differenziale che confluisce\nnella base imponibile del contributo non sottintende in modo\nmatematico e meccanicistico un abnorme incremento del profitto (i.e.\nun extraprofitto) a parita\u0027 di volumi di attivita\u0027 (cio\u0027 che il\nlegislatore intendeva tassare) ed intercetta invece un differenziale\n(spesso) positivo solo perche\u0027 calcolato avendo quale termine di\nparagone il menzionato periodo di forte contrazione dei consumi. \n 4.5. - Violazione degli articoli 3, 53, 41, 42 e 117 della\nCostituzione. \n Il contributo si porrebbe altresi\u0027 in violazione del principio di\nragionevolezza (e, a cascata, di capacita\u0027 contributiva) anche\nperche\u0027 impone una gravosa imposizione senza raggiungere le finalita\u0027\nche la norma si prefiggeva. \n I commi 8 e seguenti dell\u0027art. 37 stabiliscono un fondamentale\ndivieto di traslazione dell\u0027onere del contributo sui prezzi al\nconsumo. Tale divieto non e\u0027 pero\u0027 assistito da alcuna efficace\ngaranzia. Il legislatore ha previsto un semplice «obbligo di\ncomunicazione» a carico dei soggetti passivi nei confronti\ndell\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e del mercato, senza\npreoccuparsi di «tipizzare» le conseguenze derivanti dalla violazione\ndi tale obbligo. Tale macroscopica lacuna vanificherebbe la finalita\u0027\nstessa del contributo, che e\u0027 stato introdotto «al fine di contenere\nper le imprese e i consumatori gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e\ndelle tariffe del settore energetico, [...] a titolo di prelievo\nsolidaristico straordinario [...]». In assenza di un meccanismo che\nconsenta di intercettare e sanzionare il ribaltamento dell\u0027onere sul\nconsumatore del prodotto energetico, infatti, si determinerebbe una\ncompressione della proprieta\u0027 privata (art. 41 della Costituzione) ed\nuna lesione della capacita\u0027 contributiva (art. 53 della Costituzione)\nche non consentirebbero di perseguire efficacemente l\u0027obiettivo posto\ndallo stesso legislatore si rivelano ingiustificate in un\u0027ottica di\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) del\ncontributo. \n 4.6 - Il contributo violerebbe anche il combinato disposto degli\narticoli 3, 53, 41 e 42 della Costituzione - che tutelano,\nrispettivamente, la ragionevolezza, la capacita\u0027 contributiva e la\nproprieta\u0027 privata (riferita, in questo caso, al reddito che il\nmercato attribuisce all\u0027operatore economico) - nella misura in cui il\ncontributo puo\u0027 determinare una sostanziale «espropriazione» del\nreddito prodotto. Con specifico riferimento all\u0027art. 42 della\nCostituzione, un livello di imposizione potenzialmente tale da\nsuperare la ricchezza prodotta dal contribuente condurrebbe\ninevitabilmente ad un\u0027ablazione parziale del patrimonio (Corte\nCostituzionale, sentenza n. 348/2007). Tanto piu\u0027 che l\u0027art. 53 della\nCostituzione dovrebbe limitare l\u0027imposta alla capacita\u0027 contributiva\nmanifestata dal soggetto passivo in un dato arco temporale,\nescludendosi la legittimita\u0027 di prelievi tali da azzerare (o erodere\nin misura significativa) il reddito che il mercato ha attribuito ad\nun determinato operatore economico. Se un sacrificio imposto in nome\ndell\u0027interesse pubblico e\u0027 di per se\u0027 legittimo, questo non puo\u0027\ngiungere sino alla sostanziale espropriazione del reddito prodotto,\ndeterminandosi altrimenti una violazione non solo del citato art. 42\ndella Costituzione ma anche dello stesso art. 53 della Costituzione\nche vede la capacita\u0027 contributiva quale limite all\u0027imposizione\nprevedendo che l\u0027interesse fiscale sia bilanciato con tutti gli altri\nvalori costituzionalmente tutelati (ivi inclusa, quindi, la\nproprieta\u0027). L\u0027effetto espropriativo sarebbe ancor piu\u0027 evidente\nconsiderando l\u0027indeducibilita\u0027 IRES. \n 4.7 - Quanto appena evidenziato determinerebbe anche una\nviolazione del combinato disposto degli articoli 117 della\nCostituzione e 1 del primo protocollo della Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo. Per costante e consolidata giurisprudenza della Corte\neuropea una restrizione della tutela proprietaria, quand\u0027anche basata\nsu ragioni fiscali, deve rispettare i seguenti canoni: a) essere\nlegittima, ovverosia non solo prevista da una norma di legge bensi\u0027\nanche compatibile con lo stato di diritto e non arbitraria (CEDU,\nN.K.M. vs. Hungary, 30 14 maggio 2013) e b) rispondere ad un «giusto\nequilibrio» tra le esigenze pubbliche e quelle di tutela dei diritti\nfondamentali dell\u0027individuo, con un chiaro limite proprio nel divieto\ndi introdurre «imposte confiscatorie». Seguendo questa linea\nargomentativa, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha accertato\nuna violazione dell\u0027art. 1 del protocollo a carico del legislatore\nungherese che aveva introdotto un\u0027imposta retroattiva di ingente\nammontare a valere sulle somme corrisposte ai lavoratori del pubblico\nimpiego in occasione della fine rapporto. La sentenza ha concluso che\n«un\u0027ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, anche se\navvenuta alle condizioni previste dalla legge, che implica l\u0027assenza\ndi arbitrarieta\u0027 e nell\u0027interesse pubblico, deve sempre trovare un\ngiusto equilibrio tra le esigenze dell\u0027interesse generale della\ncollettivita\u0027 e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali\ndella persona. In particolare, deve sussistere un ragionevole\nrapporto di proporzionalita\u0027 tra mezzi impiegati e la finalita\u0027\nperseguita dal provvedimento impugnato». Alla luce di tali premesse,\nla Corte ha concluso per l\u0027incompatibilita\u0027 dell\u0027imposta ungherese\ncon la disposizione dell\u0027art. 1 del primo protocollo convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali perche\u0027: a) riguardava solo un determinato gruppo di\nsoggetti; b) comportava un onere eccessivo e individuale da parte del\nricorrente; c) era da considerarsi «retroattiva», nell\u0027accezione\nintesa dalla stessa Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n Ebbene, secondo la ricorrente sarebbe evidente che le suindicate\ncaratteristiche ricorrono anche con riferimento al contributo ex art.\n37 poiche\u0027: i) e\u0027 una imposta e\u0027 chiaramente selettiva, perche\u0027\ncolpisce un solo settore economico (quello energetico) tra i diversi\nche potrebbero aver realizzato - nel periodo in considerazione -\nextraprofitti legati alla situazione congiunturale determinata dalla\npandemia e dalla successiva invasione dell\u0027Ucraina; ii) per effetto\ndell\u0027irragionevole composizione della base imponibile, il contributo\nnon solo non raggiunge gli extraprofitti del settore energetico, ma\npuo\u0027 determinare un\u0027imposizione addirittura maggiore dell\u0027utile di\nperiodo; iii) e\u0027 retroattivo perche\u0027 colpisce un potenziale\nincremento dei consumi (non del reddito) che si e\u0027 gia\u0027 verificato al\nmomento dell\u0027emanazione della norma. \n5. - In subordine la ricorrente eccepisce l\u0027incompatibilita\u0027 del\ncomma 7, dell\u0027art. 37, con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n Il comma 7, dell\u0027art. 37, stabilisce che «il contributo non e\u0027\ndeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale\nsulle attivita\u0027 produttive». \n Per effetto di tale indeducibilita\u0027, oltre al contributo versato,\nla Saras, in qualita\u0027 di consolidante, ha versato anche una maggiore\nIRES di euro 18.478.845 per l\u0027anno di imposta 2022 a valere\nsull\u0027ammontare del (maggior) reddito trasferito dalla societa\u0027 al\nconsolidato (doc. 10 CNM Saras anno d\u0027imposta 2022). \n Osserva la ricorrente che la Corte costituzionale ha gia\u0027 avuto\nmodo di pronunciarsi proprio sulle condizioni che determinano la\nlegittimita\u0027 o meno di una limitazione alla deducibilita\u0027 di\nun\u0027imposta dalla base imponibile IRES. In particolare, la recente\nsentenza n. 262 del 4 dicembre 2020 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027indeducibilita\u0027 integrale dell\u0027IMU dalla base\nimponibile IRES prevista dall\u0027art. 14, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 23/2011, nel testo antecedente alle modifiche\napportate dall\u0027art. 1, comma 715, della legge n. 147/2013, ritenendo\nche il legislatore ha espressamente individuato il presupposto\ndell\u0027IRES nel possesso di un «reddito complessivo netto» (art. 75,\ncomma 1, TUIR) e che «da tale principio il legislatore non puo\u0027\narbitrariamente prescindere»; detto principio «si riflette anche sui\ncosti fiscali», in relazione ai quali «l\u0027art. 99, comma 1 del TUIR\n(rubricato \"Oneri fiscali e contributivi\") sancisce, in via generale,\nil principio della deducibilita\u0027 delle imposte dal reddito,\nstabilendo che le imposte sui redditi e quelle per le quali e\u0027\nprevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in\ndeduzione. Le altre imposte sono deducibili nell\u0027esercizio in cui\navviene il pagamento»; - la deducibilita\u0027 delle «altre imposte» non\ne\u0027 liberamente derogabile dal legislatore «quando vengano in\nconsiderazione fattispecie, come quella in esame, relative ad un\ntributo (non commisurato al reddito ne\u0027 oggetto di rivalsa)\ndirettamente e pienamente inerente alla produzione del reddito. Un\ntributo cosi\u0027 caratterizzato costituisce, infatti, un costo fiscale\ninerente di cui non si puo\u0027 precludere, senza compromettere la\ncoerenza del disegno impositivo, la deducibilita\u0027 una volta che il\nlegislatore abbia, nella propria discrezionalita\u0027, stabilito per il\nreddito d\u0027impresa il criterio di tassazione al netto». \n Secondo la ricorrente tali principi sarebbero applicabili anche\nal contributo in esame, il quale: (i) non costituisce una «imposta\nsul reddito» in quanto colpisce l\u0027eventuale incremento positivo del\nsaldo LIPE relativo a due archi temporali limitati (i.e. 1° ottobre\n2020 - 30 aprile 2021 vs. 1° ottobre 2021-30 aprile 2022); (ii) non\nprevede un diritto di rivalsa e, anzi, lo esclude espressamente ai\nsensi dei commi 8 e 9 dell\u0027art. 37. \n Ed allora, la disposizione del comma 7, dell\u0027art. 37, che prevede\nl\u0027indeducibilita\u0027 ai fini della determinazione della base imponibile\nIRES, sarebbe in contrasto con l\u0027art. 53 della Costituzione sotto il\nprofilo della effettiva capacita\u0027 contributiva, posto che, per\neffetto della censurata disposizione «la base imponibile dell\u0027IRES\nviene a comporsi di una ricchezza soltanto virtuale, che corrisponde\nalla mancata totale deduzione di un costo certo e inerente, quale e\u0027\nquello del [...]» contributo. \n Con memoria depositata in vista dell\u0027udienza del 27 settembre\n2024 la ricorrente: \n ha dedotto che, per effetto della sentenza della Corte\ncostituzionale n. 111/2024, dovrebbe essere dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 del diniego di rimborso per quanto attiene la quota\ndi contributo riferibile alla componente «accise», con conseguente\nrichiesta di condanna al rimborso del contributo eccedente\nquantificato in euro 51.866.905,73; \n ha dedotto la fondatezza del ricorso previa disapplicazione\ndiretta dell\u0027art. 37 del decreto-legge 21/2022 per contrasto con il\nregolamento 2022/1854/UE, istitutivo di un contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo di matrice europea; \n ha insistito sulla questione di costituzionalita\u0027 riferita al\ncomma 7, dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022 per violazione degli\narticoli 3, 23 e 53 della Costituzione. \n L\u0027Agenzia delle entrate Direzione regionale della Sardegna si e\u0027\nregolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso\nstante anche la manifesta infondatezza delle questioni di\nlegittimita\u0027 sollevate. \n \n Norma oggetto dello scrutinio di costituzionalita\u0027 \n \n Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 37, comma 7, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito\ncon legge 20 maggio 2022, n. 51, modificato ad opera del\ndecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dalla legge 29 dicembre 2022,\nn. 197, che prevede la indeducibilita\u0027 del contributo di cui al\nprecedente comma 1, ai fini IRES, con gli articoli 3, 23 e 53 della\nCostituzione sia rilevante e non manifestamente infondata. \nA) Sulla rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 \n Si ritiene la questione di costituzionalita\u0027 rilevante nel\npresente giudizio. \n Tale rilevanza scaturisce, innanzitutto, dalla qui\ncontestualmente ritenuta manifesta infondatezza di tutte le questioni\ndi illegittimita\u0027 costituzionale sollevate dalla ricorrente rispetto\nall\u0027art. 37, comma 1, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito\ncon legge 20 maggio 2022, n. 51. \n Si tratta di un profilo che e\u0027, ovviamente, pregiudiziale\nrispetto alla questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata - in\nvia subordinata - e guardante il solo meccanismo di indeducibilita\u0027\nai fin IRES. \n Ritiene questa Corte di giustizia tributaria che le predette\nquestioni siano manifestamente infondate alla luce delle\nconsiderazioni espresse dalla Corte costituzionale nella recente\nsentenza n. 111/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, del decreto-legge n. 21 del\n2022, come convertito, modificato dall\u0027art. 55 del decreto-legge n.\n50 del 2022, come convertito, e successivamente dall\u0027art. 1, comma\n120, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli\narticoli 3, 23, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest\u0027ultimo in\nrelazione all\u0027art. 1 del prot. addiz. CEDU. \n D\u0027altro canto, si ritiene che la Corte costituzionale, con la\ncitata sentenza, abbia anche ritenuto - ancorche\u0027 non pronunciandosi\ndel tutto espressamente in tal senso - la compatibilita\u0027 del\ncontributo con il regolamento UE n. 1854/2022, osservando che le\ncircostanze straordinarie nel cui contesto si colloca l\u0027intervento\nnormativo valgono a qualificarlo «...in termini del tutto sui\ngeneris..» e che, in linea con il citato regolamento, la situazione\ndi crisi era tale che, se non fosse stata «affrontata rapidamente»,\navrebbe potuto «avere gravi effetti negativi sull\u0027inflazione, sulla\nliquidita\u0027 degli operatori di mercato e sull\u0027economia nel suo\ncomplesso» (cosi\u0027 il gia\u0027 citato regolamento n. 1854/2022/UE). \n In tal senso, con la citata sentenza n. 111/2024 la Corte\ncostituzionale ha ritenuto che «... in quel particolare contesto, i\ndati desumibili dai saldi IVA ricavabili dalle LIPE erano gli unici\ndisponibili e, quindi, i soli che avrebbero potuto essere considerati\ndal legislatore per intervenire tempestivamente a finanziare, con una\nnuova e temporanea imposta, l\u0027insieme di interventi urgenti, a\nsostegno di famiglie e imprese, previsti dal decreto-legge n. 21 del\n2022, come convertito e piu\u0027 volte modificato. Proprio per l\u0027urgenza\ndi intervenire, il legislatore ha infatti previsto, all\u0027art. 37,\ncomma 5, che \"[i]l contributo e\u0027 liquidato e versato [...] per un\nimporto pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno\n2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022\",\nquindi entro pochi mesi dall\u0027entrata in vigore della norma. Per\nrispettare tale tempistica non vi era, pertanto, la possibilita\u0027 di\nriferirsi ai piu\u0027 adeguati dati rilevanti ai fini dell\u0027IRES, perche\u0027\nsarebbe stato necessario, per intercettare la maggiore forza\neconomica dell\u0027anno 2022 (in cui si e\u0027 verificata la prima impennata\ndei prezzi), attendere che le imprese provvedessero a chiudere i\nbilanci societari: l\u0027ammontare degli utili, pertanto, avrebbe potuto\nessere contabilizzato solo dopo la conclusione dell\u0027anno di imposta\nin quel momento in corso, e quindi nel 2023». \n A tali considerazioni si richiama questa Corte di giustizia\ntributaria e, pertanto, ritiene che non vi sia spazio per l\u0027invocata\ndisapplicazione cd. diretta dell\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022\nper contrasto con il regolamento 2022/1854/UE. \n Infine e sempre ai fini di evidenziare la rilevanza della\nquestione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 37, comma 7, decreto-legge\n21 marzo 2022, n. 21, convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51 -\nche presuppone l\u0027indispensabilita\u0027 ai fini della decisione della\ncontroversia dell\u0027applicazione della disposizione censurata - questa\nCorte di giustizia tributaria ritiene anche non accoglibile la\ndomanda di declaratoria di illegittimita\u0027 del diniego di rimborso per\nquanto attiene la quota di contributo riferibile alla componente\n«accise», con conseguente richiesta di condanna al rimborso del\ncontributo eccedente, trattandosi di domanda non formulata in sede di\nricorso ma solo con la memoria depositate questo art. 32 decreto\nlegislativo n. 546/1992. \n D\u0027altro canto, l\u0027intervento parzialmente demolitorio sull\u0027art.\n37, decreto-legge n. 21/2022, effettuato con la sentenza della Corte\ncostituzionale n. 111/2024, non incide in alcun modo sulla rilevanza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale rispetto al meccanismo\ndi indeducibilita\u0027 ai fini IRES, in quanto tale sentenza si e\u0027\nlimitata a prevedere a sancire l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure\nurgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi\nucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022,\nn. 51, come modificato dall\u0027art. 55, del decreto-legge 17 maggio\n2022, n. 50, nella parte esclude dal calcolo del saldo di cui al\ncomma le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive. \n Sulla base di quanto sin qui illustrato e stante la ritenuta\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37 comma 1, decreto-legge n.\n21/2022, anche nella sua versione dopo l\u0027intervento di cui alla\nsentenza della Corte costituzionale n. 111/2024 e la conformita\u0027 di\ntale disposizione con il regolamento UE, si ritiene che residui la\nsola valutazione della domanda subordinata di «riconoscere la\ndeducibilita\u0027 del contributo dalla base imponibile», per la cui\ndecisione non si puo\u0027 prescindere dal vaglio di legittimita\u0027\ncostituzionale della censurata norma di cui all\u0027art. 37, comma 7,\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con legge 20 maggio\n2022, n. 51. \n Infatti, alla stregua della sua formulazione, il ricorso andrebbe\nrigettato poiche\u0027, senza alcun dubbio, tale disposizione prevede\nl\u0027indeducibilita\u0027 ai fini IRES di quanto versato a titolo di\ncontributo ex art. 371, comma 1, decreto-legge n. 21/2022. \n All\u0027accoglimento del ricorso osta unicamente la disposizione\ncensurata; in sua assenza opererebbe pacificamente, come riconosciuto\ndalla stessa Agenzia resistente, la disposizione di cui all\u0027art. 99,\ncomma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, che\nprevede la totale deducibilita\u0027 di tutte le imposte tranne le imposte\nsui redditi e quelle per le quali e\u0027 prevista la rivalsa, anche\nfacoltativa. \n Il contributo in questione non appartiene ad alcuna di tali\ncategorie. \n Ne\u0027 e\u0027 possibile procedere a un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, atteso l\u0027univoco tenore letterale della\nprevisione normativa di riferimento, che si ritiene insuperabile ed\ninsuscettibile di qualunque altra interpretazione. \n In particolare, la lettera della legge e\u0027 tale da non potersi\naccedere ad una sua interpretazione che consenta, quanto meno in\nastratto, l\u0027accoglimento del ricorso nemmeno applicando i principi\nenunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2020,\nperaltro riferita alla indeducibilita\u0027 integrale dell\u0027IMU, del tutto\ninestensibili ai fini IRES. \n La rilevanza della questione e\u0027 peraltro evidenziata dalla stessa\nAgenzia delle entrate tanto nel diniego di rimborso quanto nelle\ncontrodeduzioni, ove invoca piu\u0027 volte l\u0027impossibilita\u0027 di procedere\nal rimborso proprio in ragione del chiaro tenore letterale della\ndisposizione di legge rilevante. \n Infatti, nelle sue controdeduzioni l\u0027Agenzia resistente (pag. 40\ne seguenti) afferma che «L\u0027art. 99, comma 1, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 917/1986 dispone che \"le imposte sui\nredditi e quelle per le quali e\u0027 prevista la rivalsa, anche\nfacoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono\ndeducibili nell\u0027esercizio in cui avviene il pagamento\". Tale\ndisposizione e\u0027 stata introdotta con una legge ordinaria e, dunque,\npuo\u0027 essere derogata con una legge ordinaria successiva o speciale,\nproprio come avvenuto nella fattispecie che ci occupa, tramite il\ncomma 7, dell\u0027art. 37, del decreto-legge n. 21/2022». \nB) Sulla non manifesta infondatezza della questione di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 37, comma 7, decreto-legge 21 marzo 2022,\nn. 21, convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51, modificato ad\nopera del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dalla legge 29\ndicembre 2022, n. 197, che prevede la indeducibilita\u0027 del contributo\ndi cui al precedente comma 1 ai fini IRES, con gli articoli 3, 23 e\n53 della Costituzione \n Deve essere considerato, innanzitutto, quanto ritenuto nella\nsentenza della Corte costituzionale n. 262/2020 nella parte in cui si\nprecisa che il fatto che il presupposto dell\u0027imposizione sia il\npossesso del «reddito complessivo netto», optando per la\ndeterminazione analitica del reddito «non esclude in assoluto che il\nlegislatore possa prevedere limiti alla deducibilita\u0027 dei costi,\nanche se effettivamente sostenuti nell\u0027ambito di un\u0027attivita\u0027\nd\u0027impresa; tuttavia forme di deducibilita\u0027 parziale o forfetaria si\ndevono giustificare in termini di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza,\ncome ad esempio al fine di: a) evitare indebite deduzioni di spese di\ndubbia inerenza; b) evitare ingenti costi di accertamento; c)\nprevenire fenomeni di evasione o elusione». \n Tanto premesso, in punto di non manifesta infondatezza, si\nritiene che il censurato art. 37, comma 7, decreto-legge n. 21/2022,\nviola gli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. \n La norma, nel prevedere la totale indeducibilita\u0027 del contributo\nex art. 37, comma 1, d.l cit. dalla base imponibile IRES, risulta, in\nvia non manifestamente infondata, in contrasto con l\u0027art. 53 della\nCostituzione per violazione del principio della capacita\u0027\ncontributiva. \n Poiche\u0027 la scelta del legislatore e\u0027 che la tassazione diretta\nsulle societa\u0027 debba essere commisurata al reddito effettivo,\ncalcolato al netto delle spese inerenti alla sua produzione, i costi\nche presentino i requisiti di inerenza, certezza e oggettiva\ndeterminabilita\u0027 (che siano, in sintesi, «strumentali» alla\nproduzione del reddito) devono essere dedotti dai relativi ricavi. \n Per l\u0027effetto, la previsione di regole di indeducibilita\u0027 - a\nmaggior ragione se totale - e\u0027 giustificabile solo se essa e\u0027\ncorrelata a costi che siano caratterizzati (anche astrattamente) da\nuna inerenza solo parziale o che si prestino ad usi promiscui che\nnecessitano di una qualche forma di forfettizzazione o, ancora,\nqualora vi sia un oggettivo e fondato pericolo che la deduzione di\ntali costi rischi di coprire fenomeni di elusione o abuso. \n Al di fuori di queste ipotesi, la indeducibilita\u0027 totale di un\ncosto inerente ed oggettivo risulta ingiustificatamente contraria ai\nprincipi ed al sistema che regolano la determinazione del reddito\nd\u0027impresa, perche\u0027 comporta la tassazione di un reddito al lordo di\nparte dei fattori che hanno contribuito alla sua stessa produzione,\nin contrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva. \n Anche le imposte vanno considerate un costo inerente ed\noggettivo, come e\u0027 fatto palese dall\u0027art. 99, comma 1, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 917/1986 che consente la totale\ndeducibilita\u0027 per tutte le imposte tranne solo quelle sui redditi e\nquelle per le quali e\u0027 prevista la rivalsa. \n Come si e\u0027 detto, l\u0027art. 37, comma 1, decreto-legge n. 21/2022,\nnon e\u0027 un\u0027imposta sul reddito, come riconosciuto dalla Corte\ncostituzionale con sentenza n. 111/2024, ne\u0027 tantomeno in relazione\nad essa e\u0027 prevista alcuna forma di rivalsa. \n L\u0027art. 53 della Costituzione risulta violato, in via di non\nmanifesta infondatezza, anche sotto il profilo del divieto di doppia\nimposizione, atteso che la Saras S.p.a., per l\u0027anno di imposta in\nesame, ha scontato una prima imposta (il contributo ex art. 37, comma\n1) legata alla differenza tra i saldi delle «Comunicazioni dei dati\ndelle liquidazioni periodiche IVA» che riportano le operazioni\nrilevanti ai fini dell\u0027imposta sul valore aggiunto quand\u0027anche non\nimponibili o esenti (le «LIPE») relativi ai due periodi di\nriferimento (1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto a quello che\nva dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021) ed una seconda (l\u0027IRES)\nlegata alla mancata, integrale deduzione della prima (il contributo)\ndal reddito d\u0027impresa. \n E cio\u0027 si e\u0027 verificato nonostante che il versamento del\ncontributo rappresenti un costo indubbiamente inerente ad un fattore\nproduttivo, oltre che certo e determinato nel suo ammontare. \n Peraltro, per costante insegnamento della stessa Corte\ncostituzionale, le regole di determinazione della base imponibile di\nun tributo devono essere necessariamente coerenti con il presupposto\nche s\u0027intende tassare. Se e\u0027 vero che il legislatore gode di una\ncerta discrezionalita\u0027 nella disciplina dell\u0027imposta, la suindicata\ndoverosa coerenza tra base imponibile e presupposto d\u0027imposta e\u0027\nelemento sindacabile ad opera della Corte costituzionale per\nviolazione del combinato disposto degli articoli 3, 23 e 53 della\nCostituzione. \n A tale ultimo riguardo, si osserva che secondo la giurisprudenza\ndella Corte costituzionale richiamata nella sentenza n. 262/2020 «il\ncontrollo \"in ordine alla lesione dei principi di cui all\u0027art. 53\nCost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza\ndi cui all\u0027art. 3 Cost., si riconduce a un \"giudizio sull\u0027uso\nragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi\npoteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la\ncoerenza interna della struttura dell\u0027imposta con il suo presupposto\neconomico\" (sentenza n. 116/2013; ma anche, ex plurimis, sentenze n.\n10/2015, n. 223/2012, n. 111/1997, nonche\u0027, in senso analogo, gia\u0027\nsentenza n. 42/1980)». \n Applicando i suddetti principi al caso in esame, risulta non\nmanifestamente infondato il dubbio che la mancata deduzione integrale\ndalla base imponibile IRES di un costo certo ed inerente alla\nproduzione del reddito - qual\u0027e\u0027 il contributo ex art. 37, comma 1,\ndecreto-legge n. 21/2022 - sia incompatibile col presupposto di\nquella stessa imposta, che e\u0027, come gia\u0027 indicato, la tassazione del\nreddito netto prodotto dall\u0027impresa. \n Quanto sopra dimostra altresi\u0027 che la disposizione contestata e\u0027,\nsecondo un giudizio non manifestamente infondato, in contrasto anche\ngli articoli 3 e 53 della Costituzione con riferimento al principio\ndi ragionevolezza, poiche\u0027 il censurato regime di totale\nindeducibilita\u0027, in assenza di una riconoscibile giustificazione\nrazionale, non e\u0027 coerente con la struttura stessa del presupposto\ndell\u0027imposta, che e\u0027, come ricordato, il «reddito complessivo netto». \n Ed infatti, come chiarito dalla dottrina, «Se il reddito\nimponibile e\u0027 solo parzialmente fittizio, corrispondendo in parte ad\nun reddito effettivo, l\u0027imposta e\u0027 prelevata con un\u0027aliquota\neffettiva piu\u0027 alta di quella legale. Casualmente piu\u0027 alta,\ndipendendo dal rapporto esistente tra la parte dell\u0027imponibile che\nriflette il reddito effettivo e quella che riflette il reddito\nfittizio». \n La previsione di totale indeducibilita\u0027 del contributo ex art. 37\ncomma 1 ai fini IRES, importando la sottoposizione a tassazione di\nuna voce di costo che, per l\u0027anno in cui si verifica il versamento,\nincide sull\u0027utile societario e, di conseguenza, sul reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere deducibili ai fini del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n Ulteriori profili di non manifesta infondatezza della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale della disposizione ex art. 37, comma\n7, decreto-legge n. 21/2022 per contrasto con gli articoli 3 e 53\ndella Costituzione e con il sottostante canone di ragionevolezza si\ncolgono sulla base di alcuni principi enunciati dalla richiamata\nsentenza della Corte costituzionale n. 111/2024. \n In essa la Corte costituzionale, esaminando la struttura ed i\nmeccanismi applicativi del contributo in esame, ha ritenuto che: \n gli elementi della struttura dell\u0027imposta, in un tempo\nordinario, non consentirebbero, di per se\u0027 - nemmeno in forza della\npiu\u0027 moderna concezione del principio di capacita\u0027 contributiva in\nprecedenza ricordata, di superare il test della connessione razionale\ne della proporzionalita\u0027; \n solo tenendo conto del carattere del tutto sui generis del\ncontesto in cui e\u0027 stato calato il temporaneo intervento impositivo,\npuo\u0027 «eccezionalmente» ritenersi non irragionevole lo strumento\nutilizzato dal legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi\nalla determinazione dell\u0027imponibile dell\u0027IVA, nonostante il loro\noggettivo grado di approssimazione nell\u0027intercettare la maggiore\nforza economica delle imprese energetiche; \n tuttavia, la straordinarieta\u0027 del momento e la temporaneita\u0027\ndella imposizione non possono essere ritenute un passe partout per\nl\u0027introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale, poiche\u0027 la\ntemporaneita\u0027 dell\u0027imposizione non costituisce un argomento\nsufficiente a fornire giustificazione a un\u0027imposta, che potrebbe\ncomunque risultare disarticolata dai principi costituzionali\"\n(sentenza n. 288 del 2019)» (ordinanza n. 165 del 2021); \n in tale quadro, la Corte costituzionale e\u0027 chiamata comunque\nad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal\nlegislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non\nmanifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere\ntributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in\ntermini di solidarieta\u0027, risolvendosi invece nella prospettiva della\nmera soggezione al potere statale. \n Ed infatti, con la sentenza della Corte costituzionale n.\n262/2020 e\u0027 stato ricordato che le esigenze di gettito fiscale devono\nessere perseguite «aumentando l\u0027aliquota dell\u0027imposta principale, non\nattraverso incoerenti manovre sulla deducibilita\u0027, che si risolvono\nin discriminatori sommersi e rilevanti incrementi della base\nimponibile a danno solo di alcuni contribuenti». \n Ebbene, una volta riconosciuto che gli elementi strutturali del\ncontributo in questione sono tali da porlo al di la\u0027 della soglia\nminima di connessione razionale e di proporzionalita\u0027 e che la\nlegittimita\u0027 costituzionale di tale imposta puo\u0027 essere recuperata\nsoltanto considerando il «carattere del tutto sui generis del\ncontesto», il dubbio di violazione degli articoli 3 e 53 della\nCostituzione diviene, nuovamente, non manifestamente infondato\nproprio considerando il meccanismo di totale indeducibilita\u0027 del\ncontributo stesso ai fini IRES. \n Ed infatti al gia\u0027 precario equilibrio costituzionale di\nun\u0027imposta in strutturale contrasto con i richiamati parametri\ncostituzionali (che trova la sua unica salvezza nella\nstraordinarieta\u0027 del momento), si aggiunge l\u0027ulteriore meccanismo di\nindeducibilita\u0027 ai fini IRES dell\u0027imposta medesima, che, per le\nragioni sopra indicate, confligge con l\u0027art. 53 della Costituzione\nper violazione del principio della capacita\u0027 contributiva, che trova\nespressione anche nel principio per cui i costi sostenuti\nnell\u0027esercizio dell\u0027impresa - se inerenti - devono essere deducibili\nai fini del reddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020,\nn. 262). \n Sotto altro profilo, sempre la citata sentenza della Corte\ncostituzionale n. 111/2024 ha ritenuto che «... quando a marzo 2022\ne\u0027 stata valutata la necessita\u0027 di introdurre una misura\nstraordinaria per finanziare interventi a favore di famiglie e\nimprese, le LIPE sono state considerate l\u0027unico strumento disponibile\ne idoneo a individuare l\u0027incremento congiunturale di ricchezza\nrealizzato dalle imprese del settore energetico da sottoporre a base\ndi un contributo di solidarieta\u0027». \n Se dunque il contributo ex art. 37, comma 1 ha, ancorche\u0027 con\napprossimazione, colpito un incremento congiunturale di ricchezza,\nnon pare dubitabile che esso abbia colpito anche il reddito\nnecessariamente insito in tale «incremento di ricchezza», sicche\u0027 la\nsua indeducibilita\u0027 ai fini IRES si traduce anche in evidente\nmeccanismo di doppia imposizione. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari,\nSezione 1, letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione nonche\u0027\nart. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23\ndella legge 11 marzo 1953, n. 87: \n 1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, comma 7,\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con legge 20 maggio\n2022, n. 51, modificato ad opera del decreto-legge 17 maggio 2022, n.\n50, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per violazione degli\narticoli 3, 23 e 53 della Costituzione. \n 2. Sospende il presente giudizio. \n 3. Per l\u0027effetto, dispone a cura della Segreteria di questa\nCorte di giustizia tributaria la trasmissione immediata di tutti gli\natti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria per la notifica\ndella presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del\nConsiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera\ne del Senato. \n Cosi\u0027 deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 27\nsettembre 2024 \n \n Il Presidente: Zaniboni \n \n \n Il relatore: Rescigno","elencoNorme":[{"id":"62268","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero_legge":"21","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-21;21~art37"},{"id":"62326","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/2022","data_nir":"2022-05-20","numero_legge":"51","descrizionenesso":"modificato dal","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51"},{"id":"62271","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/05/2022","data_nir":"2022-05-17","numero_legge":"50","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-05-17;50"},{"id":"62272","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero_legge":"91","descrizionenesso":"successivamente modificato dall\u0027","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91"},{"id":"62273","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197"}],"elencoParametri":[{"id":"78870","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78871","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78872","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54461","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Saras spa","data_costit_part":"03/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |