HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/43
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 300
    "total_time" => 0.233463
    "namelookup_time" => 0.000443
    "connect_time" => 0.032232
    "pretransfer_time" => 0.073472
    "size_download" => 43180.0
    "speed_download" => 185321.0
    "starttransfer_time" => 0.073501
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 35136
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 73384
    "connect_time_us" => 32232
    "namelookup_time_us" => 443
    "pretransfer_time_us" => 73472
    "starttransfer_time_us" => 73501
    "total_time_us" => 233463
    "start_time" => 1757483583.4654
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/43"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2767ab0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/43 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Sep 2025 05:53:03 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Sep 2025 05:53:03 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"43","numero_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","localita_autorita":"","data_deposito":"02/12/2024","data_emissione":"","data_gazzetta":"19/03/2025","numero_gazzetta":"12","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"4 novembre 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"SAN GIORGIO","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eAssistenza e solidarietà sociale – Disabilità – Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con disabilità in situazione di gravità – Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio – Previsione che non include, nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto – Denunciata disciplina, che, nella versione antecedente alla riforma del 2022, applicabile ratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscere alla famiglia di fatto – Irragionevole compressione del diritto alla salute psicofisica del disabile grave, vista la limitazione dell’assistenza all’interno della propria comunità di vita in funzione di un dato normativo integrato dal mero rapporto di coniugio – Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","prima_controparte":"A. R.","altre_parti":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, R. A.","testo_atto":"N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 dicembre 2024\n\r\nOrdinanza  del  2  dicembre  2024  della  Corte  di  cassazione   nel\nprocedimento civile promosso da Istituto nazionale  della  previdenza\nsociale - INPS contro A. R.. \n \nAssistenza  e  solidarieta\u0027   sociale   -   Disabilita\u0027   -   Congedo\n  straordinario per assistenza di  un  soggetto  con  disabilita\u0027  in\n  situazione di gravita\u0027 - Soggetti legittimati  alla  fruizione  del\n  beneficio - Previsione che non include, nel novero dei  beneficiari\n  del congedo straordinario, il convivente di fatto. \n- Decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle\n  disposizioni legislative in materia  di  tutela  e  sostegno  della\n  maternita\u0027 e della paternita\u0027, a norma dell\u0027art. 15 della  legge  8\n  marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5, nel  testo  antecedente  alla\n  modifica normativa introdotta con l\u0027art. 2, comma  1,  lettera  n),\n  del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105  (\"Attuazione  della\n  direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,\n  del  20  giugno  2019,  relativa   all\u0027equilibrio   tra   attivita\u0027\n  professionale e vita familiare per i genitori  e  i  prestatori  di\n  assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio\"). \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n \n                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                           Sezione lavoro \n \n    Composta dagli ill.mi sig.ri magistrati: \n      dott. Umberto Berrino - Presidente \n      dott. Rossana Mancino - Rel. - Consigliere \n      dott. Luigi Cavallaro - Consigliere \n      dott. Francesco Buffa - Consigliere \n      dott. Simona Magnanensi - Consigliere \n    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso\n20265-2023 proposto da: \n      I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza  sociale,  in  persona\ndel legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliato  in\nRoma,  Via  Cesare  Beccaria   29,   presso   l\u0027Avvocatura   centrale\ndell\u0027Istituto,  rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati   Samuela\nPischedda, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza; \n    - ricorrente \n      contro R      A      , domiciliato in Roma Piazza Cavour presso\nla cancelleria della Corte suprema  di  cassazione,  rappresentato  e\ndifeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri; \n    - controricorrente \n      avverso la  sentenza  n.  482/2023  della  Corte  d\u0027appello  di\nMilano, depositata il 21 aprile 2023 R.G.N. 600/2022; \n    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del\n11 giugno 2024 dal Consigliere dott. Rossana Mancino; \n    udito il pubblico ministero in persona del sostituto  procuratore\ngenerale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto  del\nricorso; \n    udito l\u0027avvocato Samuela Pischedda. \n \n                            Rilevato che \n \n    1. Si controverte dell\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 42, comma\n5, decreto legislativo n. 151 del 2001, ante novella  introdotta  nel\n2022, e, precisamente,  s\u0027interroga  la  Corte  di  legittimita\u0027  per\nl\u0027inclusione,  in  via  interpretativa,  nel  novero   dei   soggetti\nbeneficiari del congedo ivi previsto, del convivente more uxorio  del\nfamiliare con disabilita\u0027 grave; \n    2. R      A     ha agito in giudizio per  il  riconoscimento  del\ndiritto a fruire del congedo straordinario  per  il  periodo  dal  27\nluglio al  30  novembre  2020  e  per  il  pagamento  della  relativa\nindennita\u0027; \n    3. la Corte d\u0027appello di Milano,  con  la  sentenza  in  epigrafe\nindicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto\nla domanda, ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 cit., nel\ntesto applicabile ratione temporis, per il periodo di convivenza more\nuxorio antecedente al matrimonio contratto con la  coniuge,  disabile\nin  situazione  di  gravita\u0027,  rigettata  dall\u0027INPS  sul  presupposto\ndell\u0027assenza del vincolo coniugale (accolta,  in  seguito,  dall\u0027INPS\nper il  periodo  seguito  al  matrimonio  e  fino  al  decesso  della\nconiuge); \n    4. la Corte di merito, letta la disposizione  citata  anche  alla\nluce della successiva modifica normativa che, con l\u0027art. 2, comma  1,\nlettera  n)  decreto  legislativo  n.  105  del  2022,  benche\u0027   non\napplicabile ratione temporis, aveva incluso il  convivente  di  fatto\ndel soggetto in condizioni di disabilita\u0027  grave  nella  pletora  dei\nbeneficiari dei permessi oggetto di causa, conformava la disposizione\nad un\u0027interpretazione evolutiva, anche alla luce della  lettura  data\ndalla Corte costituzionale del congedo straordinario, equiparando  il\nconvivente al coniuge convivente e alla parte di un\u0027unione civile; \n    5. ricorre avverso tale sentenza l\u0027INPS, con ricorso affidato  ad\nun motivo, ulteriormente illustrato con  memoria,  avverso  il  quale\nresiste R      A      , con controricorso; \n \n                           Considerato che \n \n    6. ritiene questo Collegio, per le  ragioni  che  di  seguito  si\nandranno ad esporre, che sia rilevante e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  42,  comma  5,\ndecreto legislativo 151/2001, nel testo anteriore alla novella, nella\nparte in cui non include il convivente more  uxorio  tra  i  soggetti\nbeneficiari del congedo straordinario finalizzato all\u0027assistenza  del\nfamiliare con disabilita\u0027 grave, per violazione degli articoli 2,  3,\n32 Cost.; \n \n                           Sulla rilevanza \n \n    7. R      A      non rientra tra i soggetti elencati dalla  norma\nin questione, nel testo applicabile ratione temporis, e,  in  assenza\ndi  una   pronuncia   della   Corte   costituzionale   che   dichiari\nl\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027art.  42,  comma  5,  decreto  legislativo  n.\n151/2001, nella parte in cui non include il  convivente  more  uxorio\ntra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l\u0027assistenza\nal disabile grave, la domanda  azionata  dovrebbe  essere  senz\u0027altro\nrigettata; \n    8. la formulazione della disposizione, che provvede  ad  elencare\nun  numero  chiuso  di  soggetti  legittimati  alla  percezione   del\nbeneficio (coniuge convivente e,  in  via  gradata,  genitori,  anche\nadottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle  conviventi),  esclude\nla praticabilita\u0027 di una interpretazione costituzionalmente orientata\n(cfr. Corte costituzionale nn. 58 del 2017 e 198 del 2003),  evidenza\navvalorata anche dalle quattro pronunce  della  Corte  costituzionale\nintervenute ad ampliare il novero dei soggetti legittimati a ricevere\nil beneficio (Corte cost. nn. 233 del 2005,  19  del  2009,  203  del\n2013, 232 del 2018); \n    9. non ignora il Collegio che, nel giudizio incidentale  promosso\nper analoga questione,  con  ordinanza  n.  158  del  2023  e\u0027  stato\nrichiesto,  al  giudice  remittente,  un  nuovo  apprezzamento  della\nrilevanza e della non manifesta infondatezza, in considerazione dello\njus superveniens costituito dal decreto legislativo n. 105 del  2022,\nil cui art. 2, comma 1, lettera n), ha riformulato l\u0027art.  42,  comma\n5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 equiparando, ai  fini  del\ngodimento del congedo straordinario per  l\u0027assistenza  del  congiunto\ncon disabilita\u0027 grave, ex art. 3, comma 3, della  legge  n.  104  del\n1992, il convivente di fatto, di cui  all\u0027art.  1,  comma  36,  della\nlegge n. 76 del 2016, al coniuge convivente; \n    10. si legge, invero, nell\u0027ordinanza n. 158 cit., che  detto  jus\nsuperveniens ha inciso in modo significativo sul quadro normativo  di\nriferimento, integrando il  contenuto  della  disposizione  censurata\nsecondo il verso del sollevato dubbio di legittimita\u0027 costituzionale; \n    11. nondimeno ritiene il Collegio che il mutato quadro  normativo\nnon apra l\u0027adito ad un\u0027interpretazione evolutiva  della  disposizione\nante riforma si\u0027  da  ritenerla  comprensiva  dell\u0027equiparazione  del\nconvivente di fatto al coniuge del disabile in condizione di gravita\u0027\nestendendo il numero chiuso  dei  beneficiari  di  un  trattamento  a\ncarico  della  collettivita\u0027,   fin   da   epoca   antecedente   alla\nsopravvenuta modifica del quadro normativo per  effetto  del  decreto\nlegislativo  30  giugno  2022,  n.  105  ovvero  per  il  tramite  di\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata; \n    12. si legge nella relazione illustrativa allo schema di  decreto\nlegislativo  di  attuazione  della  direttiva  (UE)   2019/1158   del\nParlamento europeo e del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  relativa\nall\u0027equilibrio tra attivita\u0027 professionale e  vita  familiare  per  i\ngenitori e i prestatori di assistenza,  e  che  abroga  la  direttiva\n2010/18/UE del Consiglio, che: «Con la lettera m) [recte: lett n) nel\ntesto in G.U.], all\u0027art. 42, comma 5,  del  testo  unico  sono  stati\naggiunti, quali soggetti beneficiari del  congedo  straordinario  per\nl\u0027assistenza a parenti affetti da  disabilita\u0027  grave,  la  parte  di\nun\u0027unione civile di cui all\u0027art. 1, comma 20, della legge  20  maggio\n2016, n. 76 e il convivente di fatto di cui  all\u0027art.  1,  comma  36,\ndella medesima  legge.  Per  quanto  riguarda  la  parte  dell\u0027unione\ncivile, la nuova previsione ha un  mero  intento  chiarificatore,  in\nquanto il comma 20 dell\u0027art. 1 della legge n. 76/2016 stabilisce gia\u0027\nche  \"le  disposizioni  contenenti  le  parole  «coniugi»  o  termini\nequivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti  aventi  forza\ndi legge, nei regolamenti nonche\u0027 negli  atti  amministrativi  e  nei\ncontratti collettivi,  si  applicano  anche  ad  ognuna  delle  parti\ndell\u0027unione civile tra persone  dello  stesso  sesso\".  L\u0027inserimento\ndella categoria del convivente  di  fatto  si  ritiene  opportuno  in\nquesta sede nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale  di\ncui all\u0027art. 3, comma  2,  della  Costituzione.  E\u0027  stato,  inoltre,\naggiunto un ultimo periodo all\u0027art. 42 in esame, per specificare  che\nil diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza  con\nil  soggetto  da  assistere  sia  stata  instaurata  dal  richiedente\nsuccessivamente alla richiesta. La previsione  risponde  all\u0027esigenza\ndi conformarsi  al  principio  espressamente  affermato  dalla  Corte\ncostituzionale con sentenza n. 232/2018, per lo  specifico  caso  del\nfiglio nei confronti del genitore»; \n    13. come reso  palese  dalla  relazione  illustrativa,  l\u0027intento\nchiarificatore e\u0027 attribuito solo alle unioni di fatto, e  non  anche\nalle convivenze, l\u0027inclusione del convivente nel  disposto  normativo\ne\u0027 improntata al rispetto del canone  di  ragionevolezza,  infine,  i\nprofili di diritto  intertemporale  sono  valorizzati  con  esclusivo\nriferimento alla convivenza con il soggetto da  assistere  instaurata\nin epoca successiva alla richiesta di congedo; \n    14. la norma sopravvenuta  ha  equiparato,  ai  soli  fini  della\nfruizione del congedo straordinario, di  cui  all\u0027art.  4,  comma  2,\ndella legge n. 53 del 2000, il convivente di fatto al coniuge e  alla\nparte dell\u0027unione civile, senza con  cio\u0027  valorizzare,  in  se\u0027,  la\nconvivenza di  fatto  ma  proseguendo  in  quell\u0027opera  di  specifico\nallargamento  della  protezione  e  del  diritto  del  disabile,   in\ncondizione di gravita\u0027, di ricevere assistenza dalla parte alla quale\ne\u0027 unita da legami affettivi di coppia  e  di  reciproca  assistenza,\nmorale e materiale; \n    15. il legislatore delegato del 2022  ha,  dunque,  ulteriormente\nampliato i diritti del convivente di fatto,  come  gia\u0027  riconosciuto\ncon  legge  n.  76   del   2016:   nella   materia   dell\u0027ordinamento\npenitenziario; in caso di malattia o ricovero; in caso di  morte  del\nprecedente assegnatario di alloggi di edilizia popolare; nell\u0027impresa\nfamiliare,  ex  art.  230-bis  codice  civile;  in  caso  di  domanda\nd\u0027interdizione o inabilitazione; nella nomina a  tutore,  curatore  o\namministratore di sostegno; quanto ai diritti spettanti al superstite\nin caso di decesso del convivente dovuto  al  fatto  illecito  di  un\nterzo (art. 1, commi 38, 39, 44-49, legge n. 76 cit.); \n    16. non vi e\u0027 dunque un rilievo autonomo della famiglia di  fatto\nma solo un costante e progressivo  riconoscimento  del  catalogo  dei\ndiritti del convivente di fatto in un contesto in cui, come  rilevato\nda ultimo da Cass., Sez.  Un.,  n.  35385  del  2023,  la  convivenza\nprematrimoniale e\u0027 ormai un fenomeno di costume sempre piu\u0027  radicato\nnei  comportamenti  della  nostra  societa\u0027  cui   si   affianca   un\naccresciuto riconoscimento - nei dati statistici e  nella  percezione\ndelle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni  familiari\ne sociali di tendenziale pari dignita\u0027 rispetto a quelle matrimoniali\ne costantemente si ripresenta, soprattutto nella materia del  diritto\ndi famiglia,  l\u0027esigenza  che  la  giurisprudenza  si  faccia  carico\ndell\u0027evoluzione  del  costume  sociale  nella  interpretazione  della\nnozione di  famiglia,  concetto  caratterizzato  da  una  commistione\nintrinseca di relazioni fattuali e giuridiche, e nell\u0027interpretazione\ndei vari modelli familiari; \n    17. come ribadito da Cass., Sez. Un.  n.  35385  cit.,  in  linea\ngenerale, tra i canoni che orientano  l\u0027interpretazione  della  legge\ndeve  annoverarsi  anche  quello   dell\u0027interpretazione   storico   -\nevolutiva,  che  si  aggiunge  ai  canoni  letterale,  teleologico  e\nsistematico e, nutrendosi anche del diritto positivo successivo  alla\ndisciplina regolatrice della fattispecie, getta sulla stessa una luce\nretrospettiva capace di disvelarne significati e  orientamenti  anche\ndifferenti da quelli precedentemente individuati (Cass. Sez.  Un.  n.\n24413/2021, ove si sono anche efficacemente  rimarcati  i  limiti  di\ntolleranza ed elasticita\u0027 dell\u0027enunciato normativo,  che  l\u0027attivita\u0027\ninterpretativa non puo\u0027 superare); \n    18. tuttavia, il detto canone non sembra soccorrere  l\u0027interprete\nnella soluzione della questione sottesa  al  giudizio  d\u0027impugnazione\nall\u0027esame, in considerazione della  delimitata  cornice  del  decreto\nlegislativo n. 105 del 2022, volta  ad  armonizzazione,  nel  diritto\ninterno, la direttiva (UE) 2019/1158 del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio, del 20 giugno 2019, relativa all\u0027equilibrio tra  attivita\u0027\nprofessionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di\nassistenza, e che ha abrogato la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; \n    19.  si  e\u0027  trattato,  dunque,  dell\u0027esercizio  di   un   potere\nlegislativo delegato per il tramite della legge 22  aprile  2021,  n.\n53, legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al Governo\nper il recepimento delle direttive europee e  l\u0027attuazione  di  altri\natti dell\u0027Unione europea (art. 1, comma 1, e l\u0027allegato A, punto  27,\nlegge n. 53/2021 cit.); \n    20. dall\u0027articolato della legge di delegazione  non  si  evincono\ncriteri specifici al quale informare la potesta\u0027 legislativa delegata\nconferita  al  Governo  per  l\u0027armonizzazione  della  direttiva  (UE)\n2019/1158 (genericamente indicata, nell\u0027allegato A,  tra  le  plurime\ndirettive   oggetto   di   recepimento   nei   termini   prescritti),\ndiversamente da altre direttive, del pari oggetto  di  armonizzazione\nma affidate, dagli articoli dal 3 al 29 legge n. 53 cit., a specifici\ncriteri di delegazione; \n    21. soccorrono, pertanto, all\u0027interprete del decreto  legislativo\nle direttrici rese palesi dalla direttiva medesima; \n    22. dal considerando n. 16 si evince che: «La presente  direttiva\nstabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternita\u0027,  al\ncongedo parentale e al congedo per i prestatori  di  assistenza  e  a\nmodalita\u0027 di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i\nprestatori di assistenza. Facilitando la conciliazione tra  lavoro  e\nvita familiare per tali  genitori  e  prestatori  di  assistenza,  la\npresente direttiva dovrebbe contribuire a  conseguire  gli  obiettivi\ndel trattato di parita\u0027 tra uomini e donne  per  quanto  riguarda  le\nopportunita\u0027 sul mercato del lavoro, la parita\u0027  di  trattamento  sul\nposto di lavoro e la promozione di un livello di occupazione  elevato\nnell\u0027Unione»; \n    23. dal considerando n. 38 si evince la ratio delle disposizioni,\nper quanto in questa sede rileva, «destinate ad aiutare i  lavoratori\nche sono prestatori di assistenza durante uno  specifico  periodo  di\ntempo  e  mirano  a  mantenere  e  promuovere  il  loro  collegamento\nininterrotto con il mercato del lavoro»; \n    24. l\u0027art. 6 della  direttiva  cit.,  rubricato  «Congedo  per  i\nprestatori di assistenza» recita: «1. Gli Stati  membri  adottano  le\nmisure necessarie  affinche\u0027  ciascun  lavoratore  abbia  diritto  di\nusufruire di un congedo per i  prestatori  di  assistenza  di  cinque\ngiorni lavorativi all\u0027anno.  Gli  Stati  membri  possono  specificare\nmodalita\u0027 supplementari riguardo all\u0027ambito  e  alle  condizioni  del\ncongedo dei prestatori di assistenza in  conformita\u0027  del  diritto  o\ndelle prassi nazionali. La fruizione  di  tale  diritto  puo\u0027  essere\nsubordinata a un\u0027adeguata attestazione, in conformita\u0027 del diritto  o\ndelle prassi nazionali. 2. Gli  Stati  membri  possono  assegnare  il\ncongedo dei prestatori di assistenza sulla  base  di  un  periodo  di\nriferimento diverso da un anno, per singola persona che necessita  di\nassistenza o sostegno o per singolo caso»; \n    25. in definitiva, nessun passaggio  della  direttiva  cit.  reca\nriferimenti idonei ad armonizzare illimitatamente e  indefinitamente,\nnella legislazione nazionale, fin da epoca antecedente alla  novella,\nla tutela del prestatore di cura e  assistenza  nella  convivenza  di\nfatto e ad equiparare il convivente di fatto al coniuge e alla  parte\ndi un\u0027unione civile; \n    26. l\u0027armonizzazione della direttiva nell\u0027ordinamento interno  e\u0027\nstata di certo preordinata alla piu\u0027  pregnante  tutela  del  diritto\nalla salute  del  disabile,  valorizzando  il  familiare  che  presti\nassistenza  e  accudimento  sollevandolo  dai  concomitanti   impegni\nquotidiani  di  lavoro  e  familiari  in  funzione  di  una   miglior\ncondizione complessiva  del  caregiver  foriera  di  una  vantaggiosa\nassiduita\u0027 per la persona cara, fragile, assistita; \n    27. pur non dando tutela ai caregivers familiari - prestatori  di\nassistenza alla stregua della traduzione della direttiva - il decreto\nlegislativo del 2022 ha introdotto ampie garanzie  per  il  familiare\nche accudisca il congiunto (non dimenticando che  il  Comitato  delle\nNazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita\u0027  ha  rilevato\ncome i caregiver familiari, in Italia,  siano  discriminati  e  il  3\nottobre 2022 ha condannato  l\u0027Italia  nella  incapacita\u0027  di  fornire\nservizi di supporto individualizzati alle  famiglie  di  persone  con\ndisabilita\u0027, nella rilevata violazione dei  loro  diritti  alla  vita\nfamiliare, a vivere in modo indipendente e  per  un  tenore  di  vita\nadeguato, per violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  19,\n23 e 28, comma 2, lettera c), in  combinato  disposto  con  l\u0027art.  5\ndella Convenzione sui diritti delle persone con disabilita\u0027); \n    28. non vi e\u0027 dunque, nell\u0027ordinamento,  alcuna  fonte  normativa\nprimaria che, per il convivente, rechi disposizione analoga a  quella\nintrodotta dal legislatore del 2016 che ha  esteso  ad  ognuna  delle\nparti dell\u0027unione civile, tra persone dello stesso  sesso,  tutte  le\ndisposizioni contenenti le parole «coniugi»  o  termini  equivalenti,\novunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,  nei\nregolamenti  nonche\u0027  negli  atti  amministrativi  e  nei   contratti\ncollettivi (art. 1, comma 20 legge n. 76/2016 cit.); \n \n                  Sulla non manifesta infondatezza \n \n    29. la norma dettata dall\u0027art. 42, comma 5,  decreto  legislativo\nn. 151 del  2001,  nel  testo  anteriore  alla  riforma,  applicabile\nratione temporis, viola  la  tutela  costituzionale  da  riconoscersi\nall\u0027aggregazione costituita dalla convivenza di fatto e quindi  dalla\nfamiglia di fatto, in quanto comunita\u0027 d\u0027affetti in  cui  l\u0027individuo\nsviluppa  la  propria  personalita\u0027  nella   garanzia   dei   diritti\ninviolabili; \n    30. l\u0027indicata esclusione comprime in modo irragionevole (art.  3\nCost.) il  diritto  alla  salute  psicofisica  (art.  32  Cost.)  del\ndisabile grave - inteso come diritto inviolabile dell\u0027uomo ex art.  2\nCost. - limitandone l\u0027assistenza all\u0027interno della propria  comunita\u0027\ndi vita in funzione di un dato normativo integrato «dal mero rapporto\ndi coniugio» (art. 29 Cost.); \n    31. il diritto inviolabile alla salute del disabile  grave  nella\nsua dimensione piena - anche relazionale - non puo\u0027 essere obliterato\nove custodito e protetto in seno alla  famiglia  di  fatto  alla  cui\npreminente valutazione,  come  comunita\u0027  capace  di  sostenere  ogni\ncomponente nello sviluppo della personalita\u0027, concorrono: \n      a) il riconoscimento  operato  dalla  normativa  sull\u0027esercizio\ndella responsabilita\u0027 genitoriale nei procedimenti relativi ai  figli\nnati fuori del matrimonio (art. 337-bis e ss. codice civile, inserito\ndall\u0027art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 dicembre  2013,  n.\n154 recante «Revisione  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di\nfiliazione, a norma dell\u0027art. 2 della  legge  10  dicembre  2012,  n.\n219»); \n      b) l\u0027eliminazione dall\u0027ordinamento, con legge 10 dicembre 2012,\nn.  219  (Disposizioni  in  materia  di  riconoscimento   dei   figli\nnaturali), delle distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, in\naffermazione del principio dell\u0027unicita\u0027 dello  stato  giuridico  dei\nfigli (art. 315 codice civile); \n      c) la precedente introduzione dell\u0027affido condiviso  dei  figli\nrispetto ai genitori non legati da vincolo matrimoniale con  legge  8\nfebbraio 2006, n. 54, recante «Disposizioni in materia di separazione\ndei genitori e affidamento condiviso dei figli»; \n      d) la previsione che possa essere nominata come  amministratore\ndi  sostegno  anche  la  persona  stabilmente   convivente   con   il\nbeneficiario, persona che puo\u0027 anche promuovere il  procedimento  per\nl\u0027interdizione  e  l\u0027inabilitazione  (legge  9  gennaio  2004,  n.  6\n(Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo\nI,  relativo  all\u0027istituzione  dell\u0027amministrazione  di  sostegno   e\nmodifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e  429  del\ncodice civile in materia d\u0027interdizione e  d\u0027inabilitazione,  nonche\u0027\nrelative norme di attuazione, di coordinamento e finali); \n    32. il riconoscimento delle posizioni  risarcitorie  in  capo  ai\ncomponenti della famiglia di fatto e l\u0027affermazione di  un  principio\ndi  responsabilita\u0027  dei  terzi,  svolgerebbe   analoga   convergente\nfunzione; \n    33. la prospettiva e\u0027 quella adottata dalla Corte  costituzionale\ncon la sentenza n. 213 del 2016 che nel riconoscere al convivente  di\nfatto il permesso mensile retribuito di cui all\u0027art. 33 legge n.  104\ndel 1992,  ha  sostenuto  che,  altrimenti:  «  [...]  il  diritto  -\ncostituzionalmente presidiato  -  del  portatore  di  handicap  (ora,\nrecte, del disabile) di ricevere  assistenza  nell\u0027ambito  della  sua\ncomunita\u0027 di vita, verrebbe ad  essere  irragionevolmente  compresso,\nnon in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori  di  un\nrapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di  un  dato\n\"normativo\"  rappresentato  dal  mero  rapporto  di  parentela  o  di\nconiugio» aggiungendo che  «[...]  se,  dunque,  l\u0027art.  3  Cost.  e\u0027\nviolato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli articoli\n2 e 32 Cost. lo sono, quanto  al  diritto  fondamentale  alla  salute\npsico-fisica  del  disabile  grave,  sia  come  singolo   che   nelle\nformazioni sociali ove si svolge la sua personalita\u0027»; \n    34. va ricordata,  inoltre,  la  posizione  che,  nel  tempo,  ha\nassunto la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo; \n    35. fin dalla sentenza Marckx vs Belgio (ricorso n.  683/74)  del\n13 giugno 1979, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo  ha  affermato\nche la vita familiare comprende anche gli interessi materiali  ed  ha\nesteso la nozione di vita familiare di  cui  all\u0027art.  8  anche  alla\nfamiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una\nmadre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio; \n    36. cosi\u0027 nel caso Keegan vs  Irlanda,  sentenza  del  26  maggio\n1994, ha affermato che la nozione di famiglia di cui all\u0027art.  8  non\ne\u0027 limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e puo\u0027 oltrepassare\ndi fatto i legami familiari  quando  le  parti  convivono  fuori  dal\nmatrimonio (nella specie la legge irlandese sull\u0027adozione  negava  al\npadre naturale, convivente di fatto con  un\u0027altra  donna  al  momento\ndella nascita del figlio, il diritto di prestare il proprio  consenso\nall\u0027affidamento del bambino da parte della madre): \n    37. ancora nel caso X., Y. e Z. vs Regno Unito, sentenza  del  22\naprile 1997, la Corte europea ha ribadito  che  la  nozione  di  vita\nfamiliare non e\u0027 limitata alle coppie sposate e  sottolineato  che  i\ncriteri rilevanti per la definizione sono la convivenza della coppia,\nla lunghezza  della  relazione,  la  presenza  di  figli,  occorrendo\naccertare l\u0027esistenza di una relazione effettiva (nel caso di specie,\nla Corte  ha  ritenuto  si  potesse  parlare  di  vita  familiare  in\nrelazione alla situazione  di  convivenza  tra  un  transessuale,  la\ncompagna e la figlia nata dalla loro unione); \n    38. ancora,  con  la  sentenza  del  5  gennaio  2010,  nel  caso\nJaremowicz vs Polonia (ricorso n. 24023/03), la Corte dei diritti  ha\nsottolineato le affinita\u0027 e le differenze strutturali tra il  diritto\na contrarre matrimonio garantito dall\u0027art. 12 Convenzione europea per\nla salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e\nil diritto al rispetto della vita familiare di cui all\u0027art. 8 CEDU; \n    39. con la medesima sentenza ha rimarcato le differenze  che,  in\nparticolare, si  riflettono  sull\u0027ampiezza  del  sindacato  che  puo\u0027\noperare in materia la stessa Corte: nel caso dell\u0027art.  12  CEDU,  il\ncontrollo  di  conformita\u0027  alla  Convenzione  deve  limitarsi   alla\nverifica dell\u0027arbitrarieta\u0027 e sproporzionalita\u0027 delle scelte  operate\ndagli Stati in virtu\u0027 del margine di apprezzamento che la Convenzione\nriserva loro in materia (§ 50); \n    40. ancora, nel caso  e  ti  vs  Italia  (ricorso  n.  16318/07),\nsentenza del 27 aprile 2010, la Corte ha ribadito che l\u0027art. 8  trova\napplicazione anche rispetto a legami familiari di fatto, in  presenza\ndi vincoli di natura affettiva (i ricorrenti si erano visti rigettare\nla domanda di adozione di un neonato che, subito dopo la nascita, era\nstato collocato provvisoriamente presso di loro, in quanto  la  madre\naveva rifiutato di riconoscerlo: la Corte europea  ha  osservato  che\nl\u0027art. 8 e\u0027 applicabile anche nei confronti dei  ricorrenti,  benche\u0027\nessi non abbiano  potesta\u0027  genitoriale  sul  bambino,  perche\u0027  tale\ndisposizione si applica  anche  ai  legami  familiari  di  fatto,  in\npresenza di vincoli di natura affettiva); \n    41.  ebbene,  la  famiglia  e\u0027  considerata,  dalla  normativa  e\ngiurisprudenza europea, sia nella sua versione tradizionale, composta\nda due membri  di  sesso  diverso  uniti  in  matrimonio,  sia  nella\nversione moderna costituita da coppie non  unite  in  matrimonio,  ma\nsemplicemente conviventi, siano esse di sesso diverso o dello  stesso\nsesso e la convivenza qualifica il rapporto che lega i famigliari  di\nfatto; non si esige una disciplina dei differenti  modelli  familiari\nidentica  a   quella   del   matrimonio   ma   una   disciplina   non\ndiscriminatoria (art. 14 della CEDU) che salvaguardi  e  rispetti  le\nscelte familiari della persona; \n    42. sempre la Corte europea dei  diritti  dell\u0027uomo,  Schalk  and\nKopf vs Austria, decisione del 24 giugno 2010, ha  riconosciuto  alle\ncoppie omoaffettive il diritto al rispetto della  vita  familiare  ex\nart. 8 CEDU, includendole nella definizione  di  famiglia,  anche  in\nbase  ad  una  interpretazione  evolutiva  dell\u0027art.  12  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali («Diritto al matrimonio: A partire dall\u0027eta\u0027 minima  per\ncontrarre matrimonio, l\u0027uomo e la donna hanno il diritto di  sposarsi\ne di fondare una famiglia secondo le  leggi  nazionali  che  regolano\nl\u0027esercizio di tale diritto») e in relazione all\u0027art. 9  della  Carta\ndi Nizza («Diritto di sposarsi  e  di  costituire  una  famiglia:  Il\ndiritto di sposarsi e il diritto  di  costituire  una  famiglia  sono\ngarantiti  secondo   le   leggi   nazionali   che   ne   disciplinano\nl\u0027esercizio»); \n    43. la Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo,  Grande  Chambre,  7\nnovembre 2013, Vallianatos e altri vs Grecia, ha  statuito  circa  il\ndiritto del singolo,  una  volta  instaurato  il  legame  di  coppia,\nall\u0027uguaglianza con il partner, tutelato non tanto in base all\u0027art. 5\ndel Protocollo n. 7 alla Convenzione, sulla parita\u0027  tra  i  coniugi,\nquanto sul fondamento degli articoli 8 e 14 CEDU, e confermato la non\nnecessaria coabitazione per l\u0027individuazione della famiglia di fatto; \n    44. sempre la Corte europea dei  diritti  dell\u0027uomo,  vs  Italia,\ndecisione del 21 luglio 2015, ha sancito la  violazione  dell\u0027art.  8\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali per omissioni del Governo italiano,  ossia  per\nnon aver adempiuto all\u0027obbligo positivo  di  assicurare  alle  coppie\nomoaffettive la disponibilita\u0027 di uno specifico strumento/istituto di\ntutela dei propri diritti e doveri, nonostante la  giurisprudenza  ne\navesse ravvisato la necessita\u0027 di intervento; \n    45. insomma, prendendo le mosse dai principi generali che vengono\nin  rilievo  nelle  materie  della  famiglia,  del  lavoro  e   della\nprotezione dei soggetti fragili, sia la  Corte  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo  sia  la  Corte   costituzionale,   pur   riconoscendo   la\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore  nel  prevedere  diverse  soglie  di\ntutela dei vincoli discendenti dal matrimonio e dalla  convivenza  di\nfatto in relazione alla necessita\u0027 di proteggere i controinteressi in\ngioco, hanno tuttavia stigmatizzato che nessuna situazione espressiva\ndella scelta di un differente modello familiare puo\u0027 restare priva di\ntutela; \n    46. benche\u0027 la Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  riconduca\nnella sfera applicativa dell\u0027art. 8 CEDU, nella parte in cui protegge\nla vita familiare, la tutela dei vincoli affettivi discendenti  dalla\nconvivenza di fatto, tuttavia, considera legittima la limitazione  di\ntale diritto, riconoscendo altresi\u0027 la possibilita\u0027 di  bilanciamenti\ndifferenziati per le coppie sposate e le convivenze  di  mero  fatto,\nsecondo la discrezionale valutazione  del  legislatore  (cfr.,  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, 3 aprile  2012,  Van  der  Heijdel  vs\nNetherlands); \n    47.  di  bilanciamento  deve  pur  sempre  trattarsi  e  non   di\nindifferenza  del  legislatore  allorche\u0027  vengono  in  gioco,  nella\ncomunita\u0027 degli affetti,  i  profili  relativi  alla  protezione  del\ncomponente fragile, protezione immutata  e  conformata  a  doveri  di\nsolidarieta\u0027 indipendentemente dall\u0027esservi  o  meno  il  crisma  del\nvincolo coniugale; \n    48.  la  salute   psicofisica   del   disabile,   quale   diritto\nfondamentale dell\u0027individuo tutelato dall\u0027art. 32 Cost., rientra  tra\ni diritti  inviolabili  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce\nall\u0027uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge\nla sua personalita\u0027 (art. 2 Cost.); \n    49. la cura, l\u0027accudimento,  la  protezione  del  disabile  e  il\nsoddisfacimento  dell\u0027esigenza  di  socializzazione  conformato  alle\ndelicate   modalita\u0027   del   vivere   correlate   alla   disabilita\u0027,\ncostituiscono fondamentali fattori di sviluppo della  personalita\u0027  e\nidonei strumenti di tutela  della  salute  del  disabile,  nella  sua\naccezione  piu\u0027  ampia  di  salute  psicofisica  e  sulla  condizione\ngiuridica della persona con disabilita\u0027 confluisce  un  complesso  di\nvalori che attingono ai fondamentali motivi  ispiratori  del  disegno\ncostituzionale (Corte cost. n. 42 del 2024); \n    50. il ruolo fondamentale svolto dalla  famiglia,  nella  cura  e\nnell\u0027assistenza dei soggetti disabili, ribadito, da ultimo, da  Corte\ncostituzionale n. 42 del 2024 cit., richiamando numerosi  precedenti,\ntra cui Corte costituzionale n. 203 del 2013, va affermato, pur nella\ndistinta  considerazione  costituzionale  della  convivenza   e   del\nrapporto coniugale,  nella  comunita\u0027  di  vita  e  affetti  in  cui,\nl\u0027assenza del vincolo coniugale costituisce un  mero  dato  normativo\nche,   ove   cosi\u0027   non   fosse,   comprimerebbe   irragionevolmente\nl\u0027effettivita\u0027 dell\u0027assistenza ed  integrazione  del  disabile  nella\ncomunita\u0027 affettiva discriminando altresi\u0027 i caregiver  o  prestatori\ndi assistenza dediti, in identica misura, ad  apprestare  accudimento\npremuroso al congiunto disabile; \n    51. peraltro, la legge di bilancio per l\u0027anno  2018  -  legge  27\ndicembre 2017, n. 205 - ha gia\u0027 attribuito, con l\u0027art. 1, comma  255,\nla definizione di caregiver familiare alla persona che assiste  e  si\nprende cura del convivente di fatto ai sensi della  legge  20  maggio\n2016, n. 76 (che, vale ricordare, ai limitati fini delle disposizioni\ndi cui ai commi da 37 a 67 della legge n. 76 cit., ha  introdotto  la\ndefinizione di conviventi di fatto,  vale  a  dire  di  «due  persone\nmaggiorenni unite stabilmente da legami  affettivi  di  coppia  e  di\nreciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di\nparentela,  affinita\u0027  o  adozione,  da  matrimonio  o  da  un\u0027unione\ncivile»; \n    52. la convivenza di fatto e\u0027 in concreto capace di corrispondere\nalle esigenze di realizzazione dei fondamentali  bisogni  di  cura  e\nprotezione  della  persona  disabile  grave  al  pari  del   rapporto\nconiugale; \n    53. sul piano del diritto unionale va richiamato l\u0027art.  9  della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027U.E. («Il diritto di  sposarsi  e\nil diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi\nnazionali che ne disciplinano l\u0027esercizio»), approvata dal Parlamento\neuropeo il 14 novembre 2000, formalmente proclamata a  Nizza  il  7-8\ndicembre 2000 e divenuta giuridicamente vincolante (ex art.  6,  par.\n1, TUE) a seguito dell\u0027entrata in vigore del Trattato di Lisbona; \n    54. con tale disposizione, infatti, il diritto di sposarsi  viene\nriconosciuto tra le liberta\u0027 fondamentali tutelate dal capo  secondo,\nin modo disgiunto rispetto al diritto di fondare una famiglia,  cosi\u0027\nrealizzando una significativa apertura nei confronti  delle  famiglie\ndi fatto, in  quanto  la  meritevolezza  degli  interessi  perseguiti\nattraverso  la  scelta,  del  tutto  legittima,  di  convivere  senza\nmatrimonio viene riconosciuta e tutelata  anche  al  di  fuori  della\npresenza di vincoli formali nei rapporti familiari; \n    55. i giudici di Strasburgo, come  gia\u0027  sopra  accennato,  hanno\ninterpretato evolutivamente la  nozione  di  vita  familiare  di  cui\nall\u0027art. 8 CEDU, includendovi, oltre al rapporto di coniugio in senso\nstretto, la parentela tra nonni e nipoti (sentenza 13 luglio 2000, n.\n39221,                vs Italia), zii e  nipoti  (sentenza  3  giugno\n2004,  1ª  sez.,  E       Z     vs  Italia)  purche\u0027  venga   provata\nl\u0027esistenza di legami personali affettivi (come la coabitazione o  le\nvisite frequenti) ed anche la relazione di una coppia omosessuale (v.\nla gia\u0027 ricordata sentenza del 24 giugno 2010,  prima  sezione,  caso\nSchalk and Kopf vs Austria); \n    56. ed infatti, per la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, in materia di coppie eterosessuali, la\nnozione di famiglia, in  base  alla  predetta  disposizione,  non  e\u0027\nlimitata alle relazioni basate  sul  matrimonio  e  puo\u0027  comprendere\naltri legami familiari di fatto, se  le  parti  convivono  fuori  dal\nvincolo del matrimonio; \n    57. conclusivamente, non essendo percorribile la  strada  di  una\ninterpretazione della disposizione conforme a  Costituzione,  ritiene\nil Collegio che l\u0027art. 42, comma 5, decreto legislativo  n.  151  del\n2001, ante novella, nella parte in cui non include,  nel  novero  dei\nbeneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto,  ponga\nseri dubbi di costituzionalita\u0027 per violazione degli articoli  2,  3,\n32 della Costituzione. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte, visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11  marzo\n1953, n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in\nriferimento agli articoli 2, 3, 32 della Costituzione,  la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 42,  comma  5,  del  decreto\nlegislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternita\u0027 e  della\npaternita\u0027, a norma dell\u0027art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),\nnel testo antecedente alla modifica normativa introdotta  con  l\u0027art.\n2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo  30  giugno  2022,  n.\n105.  Sospende  il  presente  giudizio.  Ordina  che,  a  cura  della\ncancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  del\ngiudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa  Corte  e\nal Presidente del  Consiglio  dei  ministri;  ordina,  altresi\u0027,  che\nl\u0027ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle  due\nCamere del Parlamento; dispone l\u0027immediata trasmissione  degli  atti,\ncomprensivi della documentazione attestante il perfezionamento  delle\nprescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  dell\u002711  giugno\n2024. \n \n                       Il Presidente: Berrino","elencoNorme":[{"id":"62357","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/03/2001","data_nir":"2001-03-26","numero_legge":"151","descrizionenesso":"","legge_articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art42"}],"elencoParametri":[{"id":"78989","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78990","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78991","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54512","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"31/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54536","num_progressivo":"","nominativo_parte":"R. A.","data_costit_part":"08/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"R. A."}]}}"
  ]
]