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R.","altre_parti":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, R. A.","testo_atto":"N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 dicembre 2024\n\r\nOrdinanza del 2 dicembre 2024 della Corte di cassazione nel\nprocedimento civile promosso da Istituto nazionale della previdenza\nsociale - INPS contro A. R.. \n \nAssistenza e solidarieta\u0027 sociale - Disabilita\u0027 - Congedo\n straordinario per assistenza di un soggetto con disabilita\u0027 in\n situazione di gravita\u0027 - Soggetti legittimati alla fruizione del\n beneficio - Previsione che non include, nel novero dei beneficiari\n del congedo straordinario, il convivente di fatto. \n- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle\n disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della\n maternita\u0027 e della paternita\u0027, a norma dell\u0027art. 15 della legge 8\n marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5, nel testo antecedente alla\n modifica normativa introdotta con l\u0027art. 2, comma 1, lettera n),\n del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (\"Attuazione della\n direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio,\n del 20 giugno 2019, relativa all\u0027equilibrio tra attivita\u0027\n professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di\n assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio\"). \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Sezione lavoro \n \n Composta dagli ill.mi sig.ri magistrati: \n dott. Umberto Berrino - Presidente \n dott. Rossana Mancino - Rel. - Consigliere \n dott. Luigi Cavallaro - Consigliere \n dott. Francesco Buffa - Consigliere \n dott. Simona Magnanensi - Consigliere \n ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso\n20265-2023 proposto da: \n I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, in persona\ndel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in\nRoma, Via Cesare Beccaria 29, presso l\u0027Avvocatura centrale\ndell\u0027Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Samuela\nPischedda, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza; \n - ricorrente \n contro R A , domiciliato in Roma Piazza Cavour presso\nla cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e\ndifeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri; \n - controricorrente \n avverso la sentenza n. 482/2023 della Corte d\u0027appello di\nMilano, depositata il 21 aprile 2023 R.G.N. 600/2022; \n udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del\n11 giugno 2024 dal Consigliere dott. Rossana Mancino; \n udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore\ngenerale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del\nricorso; \n udito l\u0027avvocato Samuela Pischedda. \n \n Rilevato che \n \n 1. Si controverte dell\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 42, comma\n5, decreto legislativo n. 151 del 2001, ante novella introdotta nel\n2022, e, precisamente, s\u0027interroga la Corte di legittimita\u0027 per\nl\u0027inclusione, in via interpretativa, nel novero dei soggetti\nbeneficiari del congedo ivi previsto, del convivente more uxorio del\nfamiliare con disabilita\u0027 grave; \n 2. R A ha agito in giudizio per il riconoscimento del\ndiritto a fruire del congedo straordinario per il periodo dal 27\nluglio al 30 novembre 2020 e per il pagamento della relativa\nindennita\u0027; \n 3. la Corte d\u0027appello di Milano, con la sentenza in epigrafe\nindicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto\nla domanda, ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 cit., nel\ntesto applicabile ratione temporis, per il periodo di convivenza more\nuxorio antecedente al matrimonio contratto con la coniuge, disabile\nin situazione di gravita\u0027, rigettata dall\u0027INPS sul presupposto\ndell\u0027assenza del vincolo coniugale (accolta, in seguito, dall\u0027INPS\nper il periodo seguito al matrimonio e fino al decesso della\nconiuge); \n 4. la Corte di merito, letta la disposizione citata anche alla\nluce della successiva modifica normativa che, con l\u0027art. 2, comma 1,\nlettera n) decreto legislativo n. 105 del 2022, benche\u0027 non\napplicabile ratione temporis, aveva incluso il convivente di fatto\ndel soggetto in condizioni di disabilita\u0027 grave nella pletora dei\nbeneficiari dei permessi oggetto di causa, conformava la disposizione\nad un\u0027interpretazione evolutiva, anche alla luce della lettura data\ndalla Corte costituzionale del congedo straordinario, equiparando il\nconvivente al coniuge convivente e alla parte di un\u0027unione civile; \n 5. ricorre avverso tale sentenza l\u0027INPS, con ricorso affidato ad\nun motivo, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale\nresiste R A , con controricorso; \n \n Considerato che \n \n 6. ritiene questo Collegio, per le ragioni che di seguito si\nandranno ad esporre, che sia rilevante e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 42, comma 5,\ndecreto legislativo 151/2001, nel testo anteriore alla novella, nella\nparte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti\nbeneficiari del congedo straordinario finalizzato all\u0027assistenza del\nfamiliare con disabilita\u0027 grave, per violazione degli articoli 2, 3,\n32 Cost.; \n \n Sulla rilevanza \n \n 7. R A non rientra tra i soggetti elencati dalla norma\nin questione, nel testo applicabile ratione temporis, e, in assenza\ndi una pronuncia della Corte costituzionale che dichiari\nl\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 42, comma 5, decreto legislativo n.\n151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio\ntra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l\u0027assistenza\nal disabile grave, la domanda azionata dovrebbe essere senz\u0027altro\nrigettata; \n 8. la formulazione della disposizione, che provvede ad elencare\nun numero chiuso di soggetti legittimati alla percezione del\nbeneficio (coniuge convivente e, in via gradata, genitori, anche\nadottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi), esclude\nla praticabilita\u0027 di una interpretazione costituzionalmente orientata\n(cfr. Corte costituzionale nn. 58 del 2017 e 198 del 2003), evidenza\navvalorata anche dalle quattro pronunce della Corte costituzionale\nintervenute ad ampliare il novero dei soggetti legittimati a ricevere\nil beneficio (Corte cost. nn. 233 del 2005, 19 del 2009, 203 del\n2013, 232 del 2018); \n 9. non ignora il Collegio che, nel giudizio incidentale promosso\nper analoga questione, con ordinanza n. 158 del 2023 e\u0027 stato\nrichiesto, al giudice remittente, un nuovo apprezzamento della\nrilevanza e della non manifesta infondatezza, in considerazione dello\njus superveniens costituito dal decreto legislativo n. 105 del 2022,\nil cui art. 2, comma 1, lettera n), ha riformulato l\u0027art. 42, comma\n5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 equiparando, ai fini del\ngodimento del congedo straordinario per l\u0027assistenza del congiunto\ncon disabilita\u0027 grave, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del\n1992, il convivente di fatto, di cui all\u0027art. 1, comma 36, della\nlegge n. 76 del 2016, al coniuge convivente; \n 10. si legge, invero, nell\u0027ordinanza n. 158 cit., che detto jus\nsuperveniens ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di\nriferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata\nsecondo il verso del sollevato dubbio di legittimita\u0027 costituzionale; \n 11. nondimeno ritiene il Collegio che il mutato quadro normativo\nnon apra l\u0027adito ad un\u0027interpretazione evolutiva della disposizione\nante riforma si\u0027 da ritenerla comprensiva dell\u0027equiparazione del\nconvivente di fatto al coniuge del disabile in condizione di gravita\u0027\nestendendo il numero chiuso dei beneficiari di un trattamento a\ncarico della collettivita\u0027, fin da epoca antecedente alla\nsopravvenuta modifica del quadro normativo per effetto del decreto\nlegislativo 30 giugno 2022, n. 105 ovvero per il tramite di\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata; \n 12. si legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto\nlegislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del\nParlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa\nall\u0027equilibrio tra attivita\u0027 professionale e vita familiare per i\ngenitori e i prestatori di assistenza, e che abroga la direttiva\n2010/18/UE del Consiglio, che: «Con la lettera m) [recte: lett n) nel\ntesto in G.U.], all\u0027art. 42, comma 5, del testo unico sono stati\naggiunti, quali soggetti beneficiari del congedo straordinario per\nl\u0027assistenza a parenti affetti da disabilita\u0027 grave, la parte di\nun\u0027unione civile di cui all\u0027art. 1, comma 20, della legge 20 maggio\n2016, n. 76 e il convivente di fatto di cui all\u0027art. 1, comma 36,\ndella medesima legge. Per quanto riguarda la parte dell\u0027unione\ncivile, la nuova previsione ha un mero intento chiarificatore, in\nquanto il comma 20 dell\u0027art. 1 della legge n. 76/2016 stabilisce gia\u0027\nche \"le disposizioni contenenti le parole «coniugi» o termini\nequivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza\ndi legge, nei regolamenti nonche\u0027 negli atti amministrativi e nei\ncontratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti\ndell\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso\". L\u0027inserimento\ndella categoria del convivente di fatto si ritiene opportuno in\nquesta sede nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale di\ncui all\u0027art. 3, comma 2, della Costituzione. E\u0027 stato, inoltre,\naggiunto un ultimo periodo all\u0027art. 42 in esame, per specificare che\nil diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con\nil soggetto da assistere sia stata instaurata dal richiedente\nsuccessivamente alla richiesta. La previsione risponde all\u0027esigenza\ndi conformarsi al principio espressamente affermato dalla Corte\ncostituzionale con sentenza n. 232/2018, per lo specifico caso del\nfiglio nei confronti del genitore»; \n 13. come reso palese dalla relazione illustrativa, l\u0027intento\nchiarificatore e\u0027 attribuito solo alle unioni di fatto, e non anche\nalle convivenze, l\u0027inclusione del convivente nel disposto normativo\ne\u0027 improntata al rispetto del canone di ragionevolezza, infine, i\nprofili di diritto intertemporale sono valorizzati con esclusivo\nriferimento alla convivenza con il soggetto da assistere instaurata\nin epoca successiva alla richiesta di congedo; \n 14. la norma sopravvenuta ha equiparato, ai soli fini della\nfruizione del congedo straordinario, di cui all\u0027art. 4, comma 2,\ndella legge n. 53 del 2000, il convivente di fatto al coniuge e alla\nparte dell\u0027unione civile, senza con cio\u0027 valorizzare, in se\u0027, la\nconvivenza di fatto ma proseguendo in quell\u0027opera di specifico\nallargamento della protezione e del diritto del disabile, in\ncondizione di gravita\u0027, di ricevere assistenza dalla parte alla quale\ne\u0027 unita da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza,\nmorale e materiale; \n 15. il legislatore delegato del 2022 ha, dunque, ulteriormente\nampliato i diritti del convivente di fatto, come gia\u0027 riconosciuto\ncon legge n. 76 del 2016: nella materia dell\u0027ordinamento\npenitenziario; in caso di malattia o ricovero; in caso di morte del\nprecedente assegnatario di alloggi di edilizia popolare; nell\u0027impresa\nfamiliare, ex art. 230-bis codice civile; in caso di domanda\nd\u0027interdizione o inabilitazione; nella nomina a tutore, curatore o\namministratore di sostegno; quanto ai diritti spettanti al superstite\nin caso di decesso del convivente dovuto al fatto illecito di un\nterzo (art. 1, commi 38, 39, 44-49, legge n. 76 cit.); \n 16. non vi e\u0027 dunque un rilievo autonomo della famiglia di fatto\nma solo un costante e progressivo riconoscimento del catalogo dei\ndiritti del convivente di fatto in un contesto in cui, come rilevato\nda ultimo da Cass., Sez. Un., n. 35385 del 2023, la convivenza\nprematrimoniale e\u0027 ormai un fenomeno di costume sempre piu\u0027 radicato\nnei comportamenti della nostra societa\u0027 cui si affianca un\naccresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione\ndelle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari\ne sociali di tendenziale pari dignita\u0027 rispetto a quelle matrimoniali\ne costantemente si ripresenta, soprattutto nella materia del diritto\ndi famiglia, l\u0027esigenza che la giurisprudenza si faccia carico\ndell\u0027evoluzione del costume sociale nella interpretazione della\nnozione di famiglia, concetto caratterizzato da una commistione\nintrinseca di relazioni fattuali e giuridiche, e nell\u0027interpretazione\ndei vari modelli familiari; \n 17. come ribadito da Cass., Sez. Un. n. 35385 cit., in linea\ngenerale, tra i canoni che orientano l\u0027interpretazione della legge\ndeve annoverarsi anche quello dell\u0027interpretazione storico -\nevolutiva, che si aggiunge ai canoni letterale, teleologico e\nsistematico e, nutrendosi anche del diritto positivo successivo alla\ndisciplina regolatrice della fattispecie, getta sulla stessa una luce\nretrospettiva capace di disvelarne significati e orientamenti anche\ndifferenti da quelli precedentemente individuati (Cass. Sez. Un. n.\n24413/2021, ove si sono anche efficacemente rimarcati i limiti di\ntolleranza ed elasticita\u0027 dell\u0027enunciato normativo, che l\u0027attivita\u0027\ninterpretativa non puo\u0027 superare); \n 18. tuttavia, il detto canone non sembra soccorrere l\u0027interprete\nnella soluzione della questione sottesa al giudizio d\u0027impugnazione\nall\u0027esame, in considerazione della delimitata cornice del decreto\nlegislativo n. 105 del 2022, volta ad armonizzazione, nel diritto\ninterno, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del\nConsiglio, del 20 giugno 2019, relativa all\u0027equilibrio tra attivita\u0027\nprofessionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di\nassistenza, e che ha abrogato la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; \n 19. si e\u0027 trattato, dunque, dell\u0027esercizio di un potere\nlegislativo delegato per il tramite della legge 22 aprile 2021, n.\n53, legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al Governo\nper il recepimento delle direttive europee e l\u0027attuazione di altri\natti dell\u0027Unione europea (art. 1, comma 1, e l\u0027allegato A, punto 27,\nlegge n. 53/2021 cit.); \n 20. dall\u0027articolato della legge di delegazione non si evincono\ncriteri specifici al quale informare la potesta\u0027 legislativa delegata\nconferita al Governo per l\u0027armonizzazione della direttiva (UE)\n2019/1158 (genericamente indicata, nell\u0027allegato A, tra le plurime\ndirettive oggetto di recepimento nei termini prescritti),\ndiversamente da altre direttive, del pari oggetto di armonizzazione\nma affidate, dagli articoli dal 3 al 29 legge n. 53 cit., a specifici\ncriteri di delegazione; \n 21. soccorrono, pertanto, all\u0027interprete del decreto legislativo\nle direttrici rese palesi dalla direttiva medesima; \n 22. dal considerando n. 16 si evince che: «La presente direttiva\nstabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternita\u0027, al\ncongedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza e a\nmodalita\u0027 di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i\nprestatori di assistenza. Facilitando la conciliazione tra lavoro e\nvita familiare per tali genitori e prestatori di assistenza, la\npresente direttiva dovrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi\ndel trattato di parita\u0027 tra uomini e donne per quanto riguarda le\nopportunita\u0027 sul mercato del lavoro, la parita\u0027 di trattamento sul\nposto di lavoro e la promozione di un livello di occupazione elevato\nnell\u0027Unione»; \n 23. dal considerando n. 38 si evince la ratio delle disposizioni,\nper quanto in questa sede rileva, «destinate ad aiutare i lavoratori\nche sono prestatori di assistenza durante uno specifico periodo di\ntempo e mirano a mantenere e promuovere il loro collegamento\nininterrotto con il mercato del lavoro»; \n 24. l\u0027art. 6 della direttiva cit., rubricato «Congedo per i\nprestatori di assistenza» recita: «1. Gli Stati membri adottano le\nmisure necessarie affinche\u0027 ciascun lavoratore abbia diritto di\nusufruire di un congedo per i prestatori di assistenza di cinque\ngiorni lavorativi all\u0027anno. Gli Stati membri possono specificare\nmodalita\u0027 supplementari riguardo all\u0027ambito e alle condizioni del\ncongedo dei prestatori di assistenza in conformita\u0027 del diritto o\ndelle prassi nazionali. La fruizione di tale diritto puo\u0027 essere\nsubordinata a un\u0027adeguata attestazione, in conformita\u0027 del diritto o\ndelle prassi nazionali. 2. Gli Stati membri possono assegnare il\ncongedo dei prestatori di assistenza sulla base di un periodo di\nriferimento diverso da un anno, per singola persona che necessita di\nassistenza o sostegno o per singolo caso»; \n 25. in definitiva, nessun passaggio della direttiva cit. reca\nriferimenti idonei ad armonizzare illimitatamente e indefinitamente,\nnella legislazione nazionale, fin da epoca antecedente alla novella,\nla tutela del prestatore di cura e assistenza nella convivenza di\nfatto e ad equiparare il convivente di fatto al coniuge e alla parte\ndi un\u0027unione civile; \n 26. l\u0027armonizzazione della direttiva nell\u0027ordinamento interno e\u0027\nstata di certo preordinata alla piu\u0027 pregnante tutela del diritto\nalla salute del disabile, valorizzando il familiare che presti\nassistenza e accudimento sollevandolo dai concomitanti impegni\nquotidiani di lavoro e familiari in funzione di una miglior\ncondizione complessiva del caregiver foriera di una vantaggiosa\nassiduita\u0027 per la persona cara, fragile, assistita; \n 27. pur non dando tutela ai caregivers familiari - prestatori di\nassistenza alla stregua della traduzione della direttiva - il decreto\nlegislativo del 2022 ha introdotto ampie garanzie per il familiare\nche accudisca il congiunto (non dimenticando che il Comitato delle\nNazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita\u0027 ha rilevato\ncome i caregiver familiari, in Italia, siano discriminati e il 3\nottobre 2022 ha condannato l\u0027Italia nella incapacita\u0027 di fornire\nservizi di supporto individualizzati alle famiglie di persone con\ndisabilita\u0027, nella rilevata violazione dei loro diritti alla vita\nfamiliare, a vivere in modo indipendente e per un tenore di vita\nadeguato, per violazione degli obblighi previsti dagli articoli 19,\n23 e 28, comma 2, lettera c), in combinato disposto con l\u0027art. 5\ndella Convenzione sui diritti delle persone con disabilita\u0027); \n 28. non vi e\u0027 dunque, nell\u0027ordinamento, alcuna fonte normativa\nprimaria che, per il convivente, rechi disposizione analoga a quella\nintrodotta dal legislatore del 2016 che ha esteso ad ognuna delle\nparti dell\u0027unione civile, tra persone dello stesso sesso, tutte le\ndisposizioni contenenti le parole «coniugi» o termini equivalenti,\novunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei\nregolamenti nonche\u0027 negli atti amministrativi e nei contratti\ncollettivi (art. 1, comma 20 legge n. 76/2016 cit.); \n \n Sulla non manifesta infondatezza \n \n 29. la norma dettata dall\u0027art. 42, comma 5, decreto legislativo\nn. 151 del 2001, nel testo anteriore alla riforma, applicabile\nratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscersi\nall\u0027aggregazione costituita dalla convivenza di fatto e quindi dalla\nfamiglia di fatto, in quanto comunita\u0027 d\u0027affetti in cui l\u0027individuo\nsviluppa la propria personalita\u0027 nella garanzia dei diritti\ninviolabili; \n 30. l\u0027indicata esclusione comprime in modo irragionevole (art. 3\nCost.) il diritto alla salute psicofisica (art. 32 Cost.) del\ndisabile grave - inteso come diritto inviolabile dell\u0027uomo ex art. 2\nCost. - limitandone l\u0027assistenza all\u0027interno della propria comunita\u0027\ndi vita in funzione di un dato normativo integrato «dal mero rapporto\ndi coniugio» (art. 29 Cost.); \n 31. il diritto inviolabile alla salute del disabile grave nella\nsua dimensione piena - anche relazionale - non puo\u0027 essere obliterato\nove custodito e protetto in seno alla famiglia di fatto alla cui\npreminente valutazione, come comunita\u0027 capace di sostenere ogni\ncomponente nello sviluppo della personalita\u0027, concorrono: \n a) il riconoscimento operato dalla normativa sull\u0027esercizio\ndella responsabilita\u0027 genitoriale nei procedimenti relativi ai figli\nnati fuori del matrimonio (art. 337-bis e ss. codice civile, inserito\ndall\u0027art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.\n154 recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di\nfiliazione, a norma dell\u0027art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n.\n219»); \n b) l\u0027eliminazione dall\u0027ordinamento, con legge 10 dicembre 2012,\nn. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli\nnaturali), delle distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, in\naffermazione del principio dell\u0027unicita\u0027 dello stato giuridico dei\nfigli (art. 315 codice civile); \n c) la precedente introduzione dell\u0027affido condiviso dei figli\nrispetto ai genitori non legati da vincolo matrimoniale con legge 8\nfebbraio 2006, n. 54, recante «Disposizioni in materia di separazione\ndei genitori e affidamento condiviso dei figli»; \n d) la previsione che possa essere nominata come amministratore\ndi sostegno anche la persona stabilmente convivente con il\nbeneficiario, persona che puo\u0027 anche promuovere il procedimento per\nl\u0027interdizione e l\u0027inabilitazione (legge 9 gennaio 2004, n. 6\n(Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo\nI, relativo all\u0027istituzione dell\u0027amministrazione di sostegno e\nmodifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del\ncodice civile in materia d\u0027interdizione e d\u0027inabilitazione, nonche\u0027\nrelative norme di attuazione, di coordinamento e finali); \n 32. il riconoscimento delle posizioni risarcitorie in capo ai\ncomponenti della famiglia di fatto e l\u0027affermazione di un principio\ndi responsabilita\u0027 dei terzi, svolgerebbe analoga convergente\nfunzione; \n 33. la prospettiva e\u0027 quella adottata dalla Corte costituzionale\ncon la sentenza n. 213 del 2016 che nel riconoscere al convivente di\nfatto il permesso mensile retribuito di cui all\u0027art. 33 legge n. 104\ndel 1992, ha sostenuto che, altrimenti: « [...] il diritto -\ncostituzionalmente presidiato - del portatore di handicap (ora,\nrecte, del disabile) di ricevere assistenza nell\u0027ambito della sua\ncomunita\u0027 di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso,\nnon in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un\nrapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato\n\"normativo\" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di\nconiugio» aggiungendo che «[...] se, dunque, l\u0027art. 3 Cost. e\u0027\nviolato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli articoli\n2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute\npsico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle\nformazioni sociali ove si svolge la sua personalita\u0027»; \n 34. va ricordata, inoltre, la posizione che, nel tempo, ha\nassunto la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo; \n 35. fin dalla sentenza Marckx vs Belgio (ricorso n. 683/74) del\n13 giugno 1979, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha affermato\nche la vita familiare comprende anche gli interessi materiali ed ha\nesteso la nozione di vita familiare di cui all\u0027art. 8 anche alla\nfamiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una\nmadre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio; \n 36. cosi\u0027 nel caso Keegan vs Irlanda, sentenza del 26 maggio\n1994, ha affermato che la nozione di famiglia di cui all\u0027art. 8 non\ne\u0027 limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e puo\u0027 oltrepassare\ndi fatto i legami familiari quando le parti convivono fuori dal\nmatrimonio (nella specie la legge irlandese sull\u0027adozione negava al\npadre naturale, convivente di fatto con un\u0027altra donna al momento\ndella nascita del figlio, il diritto di prestare il proprio consenso\nall\u0027affidamento del bambino da parte della madre): \n 37. ancora nel caso X., Y. e Z. vs Regno Unito, sentenza del 22\naprile 1997, la Corte europea ha ribadito che la nozione di vita\nfamiliare non e\u0027 limitata alle coppie sposate e sottolineato che i\ncriteri rilevanti per la definizione sono la convivenza della coppia,\nla lunghezza della relazione, la presenza di figli, occorrendo\naccertare l\u0027esistenza di una relazione effettiva (nel caso di specie,\nla Corte ha ritenuto si potesse parlare di vita familiare in\nrelazione alla situazione di convivenza tra un transessuale, la\ncompagna e la figlia nata dalla loro unione); \n 38. ancora, con la sentenza del 5 gennaio 2010, nel caso\nJaremowicz vs Polonia (ricorso n. 24023/03), la Corte dei diritti ha\nsottolineato le affinita\u0027 e le differenze strutturali tra il diritto\na contrarre matrimonio garantito dall\u0027art. 12 Convenzione europea per\nla salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e\nil diritto al rispetto della vita familiare di cui all\u0027art. 8 CEDU; \n 39. con la medesima sentenza ha rimarcato le differenze che, in\nparticolare, si riflettono sull\u0027ampiezza del sindacato che puo\u0027\noperare in materia la stessa Corte: nel caso dell\u0027art. 12 CEDU, il\ncontrollo di conformita\u0027 alla Convenzione deve limitarsi alla\nverifica dell\u0027arbitrarieta\u0027 e sproporzionalita\u0027 delle scelte operate\ndagli Stati in virtu\u0027 del margine di apprezzamento che la Convenzione\nriserva loro in materia (§ 50); \n 40. ancora, nel caso e ti vs Italia (ricorso n. 16318/07),\nsentenza del 27 aprile 2010, la Corte ha ribadito che l\u0027art. 8 trova\napplicazione anche rispetto a legami familiari di fatto, in presenza\ndi vincoli di natura affettiva (i ricorrenti si erano visti rigettare\nla domanda di adozione di un neonato che, subito dopo la nascita, era\nstato collocato provvisoriamente presso di loro, in quanto la madre\naveva rifiutato di riconoscerlo: la Corte europea ha osservato che\nl\u0027art. 8 e\u0027 applicabile anche nei confronti dei ricorrenti, benche\u0027\nessi non abbiano potesta\u0027 genitoriale sul bambino, perche\u0027 tale\ndisposizione si applica anche ai legami familiari di fatto, in\npresenza di vincoli di natura affettiva); \n 41. ebbene, la famiglia e\u0027 considerata, dalla normativa e\ngiurisprudenza europea, sia nella sua versione tradizionale, composta\nda due membri di sesso diverso uniti in matrimonio, sia nella\nversione moderna costituita da coppie non unite in matrimonio, ma\nsemplicemente conviventi, siano esse di sesso diverso o dello stesso\nsesso e la convivenza qualifica il rapporto che lega i famigliari di\nfatto; non si esige una disciplina dei differenti modelli familiari\nidentica a quella del matrimonio ma una disciplina non\ndiscriminatoria (art. 14 della CEDU) che salvaguardi e rispetti le\nscelte familiari della persona; \n 42. sempre la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, Schalk and\nKopf vs Austria, decisione del 24 giugno 2010, ha riconosciuto alle\ncoppie omoaffettive il diritto al rispetto della vita familiare ex\nart. 8 CEDU, includendole nella definizione di famiglia, anche in\nbase ad una interpretazione evolutiva dell\u0027art. 12 Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali («Diritto al matrimonio: A partire dall\u0027eta\u0027 minima per\ncontrarre matrimonio, l\u0027uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi\ne di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano\nl\u0027esercizio di tale diritto») e in relazione all\u0027art. 9 della Carta\ndi Nizza («Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia: Il\ndiritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono\ngarantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano\nl\u0027esercizio»); \n 43. la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, Grande Chambre, 7\nnovembre 2013, Vallianatos e altri vs Grecia, ha statuito circa il\ndiritto del singolo, una volta instaurato il legame di coppia,\nall\u0027uguaglianza con il partner, tutelato non tanto in base all\u0027art. 5\ndel Protocollo n. 7 alla Convenzione, sulla parita\u0027 tra i coniugi,\nquanto sul fondamento degli articoli 8 e 14 CEDU, e confermato la non\nnecessaria coabitazione per l\u0027individuazione della famiglia di fatto; \n 44. sempre la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, vs Italia,\ndecisione del 21 luglio 2015, ha sancito la violazione dell\u0027art. 8\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali per omissioni del Governo italiano, ossia per\nnon aver adempiuto all\u0027obbligo positivo di assicurare alle coppie\nomoaffettive la disponibilita\u0027 di uno specifico strumento/istituto di\ntutela dei propri diritti e doveri, nonostante la giurisprudenza ne\navesse ravvisato la necessita\u0027 di intervento; \n 45. insomma, prendendo le mosse dai principi generali che vengono\nin rilievo nelle materie della famiglia, del lavoro e della\nprotezione dei soggetti fragili, sia la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo sia la Corte costituzionale, pur riconoscendo la\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore nel prevedere diverse soglie di\ntutela dei vincoli discendenti dal matrimonio e dalla convivenza di\nfatto in relazione alla necessita\u0027 di proteggere i controinteressi in\ngioco, hanno tuttavia stigmatizzato che nessuna situazione espressiva\ndella scelta di un differente modello familiare puo\u0027 restare priva di\ntutela; \n 46. benche\u0027 la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo riconduca\nnella sfera applicativa dell\u0027art. 8 CEDU, nella parte in cui protegge\nla vita familiare, la tutela dei vincoli affettivi discendenti dalla\nconvivenza di fatto, tuttavia, considera legittima la limitazione di\ntale diritto, riconoscendo altresi\u0027 la possibilita\u0027 di bilanciamenti\ndifferenziati per le coppie sposate e le convivenze di mero fatto,\nsecondo la discrezionale valutazione del legislatore (cfr., Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, 3 aprile 2012, Van der Heijdel vs\nNetherlands); \n 47. di bilanciamento deve pur sempre trattarsi e non di\nindifferenza del legislatore allorche\u0027 vengono in gioco, nella\ncomunita\u0027 degli affetti, i profili relativi alla protezione del\ncomponente fragile, protezione immutata e conformata a doveri di\nsolidarieta\u0027 indipendentemente dall\u0027esservi o meno il crisma del\nvincolo coniugale; \n 48. la salute psicofisica del disabile, quale diritto\nfondamentale dell\u0027individuo tutelato dall\u0027art. 32 Cost., rientra tra\ni diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce\nall\u0027uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge\nla sua personalita\u0027 (art. 2 Cost.); \n 49. la cura, l\u0027accudimento, la protezione del disabile e il\nsoddisfacimento dell\u0027esigenza di socializzazione conformato alle\ndelicate modalita\u0027 del vivere correlate alla disabilita\u0027,\ncostituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalita\u0027 e\nidonei strumenti di tutela della salute del disabile, nella sua\naccezione piu\u0027 ampia di salute psicofisica e sulla condizione\ngiuridica della persona con disabilita\u0027 confluisce un complesso di\nvalori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno\ncostituzionale (Corte cost. n. 42 del 2024); \n 50. il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia, nella cura e\nnell\u0027assistenza dei soggetti disabili, ribadito, da ultimo, da Corte\ncostituzionale n. 42 del 2024 cit., richiamando numerosi precedenti,\ntra cui Corte costituzionale n. 203 del 2013, va affermato, pur nella\ndistinta considerazione costituzionale della convivenza e del\nrapporto coniugale, nella comunita\u0027 di vita e affetti in cui,\nl\u0027assenza del vincolo coniugale costituisce un mero dato normativo\nche, ove cosi\u0027 non fosse, comprimerebbe irragionevolmente\nl\u0027effettivita\u0027 dell\u0027assistenza ed integrazione del disabile nella\ncomunita\u0027 affettiva discriminando altresi\u0027 i caregiver o prestatori\ndi assistenza dediti, in identica misura, ad apprestare accudimento\npremuroso al congiunto disabile; \n 51. peraltro, la legge di bilancio per l\u0027anno 2018 - legge 27\ndicembre 2017, n. 205 - ha gia\u0027 attribuito, con l\u0027art. 1, comma 255,\nla definizione di caregiver familiare alla persona che assiste e si\nprende cura del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio\n2016, n. 76 (che, vale ricordare, ai limitati fini delle disposizioni\ndi cui ai commi da 37 a 67 della legge n. 76 cit., ha introdotto la\ndefinizione di conviventi di fatto, vale a dire di «due persone\nmaggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di\nreciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di\nparentela, affinita\u0027 o adozione, da matrimonio o da un\u0027unione\ncivile»; \n 52. la convivenza di fatto e\u0027 in concreto capace di corrispondere\nalle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni di cura e\nprotezione della persona disabile grave al pari del rapporto\nconiugale; \n 53. sul piano del diritto unionale va richiamato l\u0027art. 9 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027U.E. («Il diritto di sposarsi e\nil diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi\nnazionali che ne disciplinano l\u0027esercizio»), approvata dal Parlamento\neuropeo il 14 novembre 2000, formalmente proclamata a Nizza il 7-8\ndicembre 2000 e divenuta giuridicamente vincolante (ex art. 6, par.\n1, TUE) a seguito dell\u0027entrata in vigore del Trattato di Lisbona; \n 54. con tale disposizione, infatti, il diritto di sposarsi viene\nriconosciuto tra le liberta\u0027 fondamentali tutelate dal capo secondo,\nin modo disgiunto rispetto al diritto di fondare una famiglia, cosi\u0027\nrealizzando una significativa apertura nei confronti delle famiglie\ndi fatto, in quanto la meritevolezza degli interessi perseguiti\nattraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza\nmatrimonio viene riconosciuta e tutelata anche al di fuori della\npresenza di vincoli formali nei rapporti familiari; \n 55. i giudici di Strasburgo, come gia\u0027 sopra accennato, hanno\ninterpretato evolutivamente la nozione di vita familiare di cui\nall\u0027art. 8 CEDU, includendovi, oltre al rapporto di coniugio in senso\nstretto, la parentela tra nonni e nipoti (sentenza 13 luglio 2000, n.\n39221, vs Italia), zii e nipoti (sentenza 3 giugno\n2004, 1ª sez., E Z vs Italia) purche\u0027 venga provata\nl\u0027esistenza di legami personali affettivi (come la coabitazione o le\nvisite frequenti) ed anche la relazione di una coppia omosessuale (v.\nla gia\u0027 ricordata sentenza del 24 giugno 2010, prima sezione, caso\nSchalk and Kopf vs Austria); \n 56. ed infatti, per la consolidata giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, in materia di coppie eterosessuali, la\nnozione di famiglia, in base alla predetta disposizione, non e\u0027\nlimitata alle relazioni basate sul matrimonio e puo\u0027 comprendere\naltri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal\nvincolo del matrimonio; \n 57. conclusivamente, non essendo percorribile la strada di una\ninterpretazione della disposizione conforme a Costituzione, ritiene\nil Collegio che l\u0027art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del\n2001, ante novella, nella parte in cui non include, nel novero dei\nbeneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto, ponga\nseri dubbi di costituzionalita\u0027 per violazione degli articoli 2, 3,\n32 della Costituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte, visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nriferimento agli articoli 2, 3, 32 della Costituzione, la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 42, comma 5, del decreto\nlegislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternita\u0027 e della\npaternita\u0027, a norma dell\u0027art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),\nnel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l\u0027art.\n2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.\n105. Sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della\ncancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del\ngiudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e\nal Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi\u0027, che\nl\u0027ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento; dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti,\ncomprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle\nprescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell\u002711 giugno\n2024. \n \n Il Presidente: Berrino","elencoNorme":[{"id":"62357","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/03/2001","data_nir":"2001-03-26","numero_legge":"151","descrizionenesso":"","legge_articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art42"}],"elencoParametri":[{"id":"78989","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78990","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78991","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54512","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"31/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54536","num_progressivo":"","nominativo_parte":"R. 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