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pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Disciplina che, nell’individuare le aree idonee e non, ha obliterato la valutazione in concreto, nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in relazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER – Violazione della riserva di procedimento amministrativo – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie, trasparenti e non discriminatorie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"EF Agri società agricola a rl","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna, Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura ed altri 2","altre_parti":"Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da EF Agri Societa\u0027 Agricola a\nr.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e altri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione Autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che individua\n tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica\n e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9,\n primo e secondo periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle\n disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) ed n), art. 4,\n lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative\n norme di attuazione nonche\u0027 secondo un criterio pianificatorio di\n sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e\n quella di governo del territorio - Previsione che e\u0027 vietata la\n realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\n idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9\n e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 - Previsione\n che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER\n la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di\n competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non puo\u0027\n essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur\n presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino\n l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027 emanati, aventi ad\n oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di\n efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi\n ad oggetto impianti che hanno gia\u0027 comportato una modificazione\n irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che, qualora un\n progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree\n definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il\n criterio di non idoneita\u0027. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\n all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\n rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\n autorizzativi), art.1, commi 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A, B,\n C, D ed E. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA \n (Sezione Prima) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 905 del 2024, integrato da motivi aggiunti,\nproposto dalla societa\u0027 EF Agri Societa\u0027 Agricola a r.l., in persona\ndel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa\ndall\u0027avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC\nda Registri di Giustizia; \n contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del\nPresidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli\navvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale\ncome da PEC da Registri di Giustizia; \n la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa\ndell\u0027Ambiente, in persona dell\u0027Assessore in carica pro tempore; \n il Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, in\npersona del Ministro in carica pro tempore, il Ministero della\nCultura, in persona del Ministro in carica pro tempore, il Ministero\ndell\u0027Agricoltura, della Sovranita\u0027 Alimentare e delle Foreste, in\npersona del Ministro in carica pro tempore; la Presidenza del\nConsiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica pro\ntempore, rappresentati e difesi per legge dall\u0027Avvocatura\ndistrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da\nPEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso i suoi\nuffici in via Nuoro n. 50; \n \n Per l\u0027annullamento \n \n I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: \n della nota prot. n. 27192 del 10 settembre 2024, con la quale\nl\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente della Regione Sardegna -\nServizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato la\n«sospensione del procedimento» di «Verifica di assoggettabilita\u0027 alla\nValutazione di impatto ambientale» del progetto agri-voltaico della\nodierna ricorrente; \n della nota dell\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente della\nRegione Sardegna Direzione Generale dell\u0027Ambiente prot. n. 26528 del\n3 settembre 2024, recante in oggetto «Applicazione delle misure di\nsalvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA\nnon ancora conclusi»; \n «previa, se del caso, disapplicazione dell\u0027art. 3 della legge\nregionale n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa\neuropea, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della\nquestione di legittimita\u0027 del medesimo art. 3 della legge regionale\nn. 5 del 3 luglio 2024»; \n nonche\u0027 per l\u0027accertamento dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia\nserbata dall\u0027Amministrazione competente alla conclusione dell\u0027iter di\nverifica di assoggettabilita\u0027 a V.I.A., avviato con l\u0027istanza\ntrasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 21 febbraio 2024; \n e per la condanna dell\u0027Amministrazione alla sollecita\ndefinizione del procedimento, con la nomina sin d\u0027ora di un\nCommissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia\ndell\u0027Amministrazione a concludere il procedimento; \n II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio\n2025, \n per l\u0027annullamento: \n della nota prot. n. 4759 del 13 febbraio 2025, con la quale\nl\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente della Regione Sardegna -\nServizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA; \n della nota prot. n. 37892 del 16 dicembre 2024, con la quale\nl\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente della Regione Sardegna -\nServizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il\nriavvio del procedimento di screening VIA al fine di «valutare gli\neffetti della legge regionale n. 20/2024 sull\u0027intervento di che\ntrattasi»; \n «il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell\u0027art. 1,\ncomma 1, lett. a), commi 5 e 7, della legge regionale n. 20 del 5\ndicembre 2024, nonche\u0027 di tutti gli allegati alla predetta legge\nregionale n. 20/2024 e, in ogni caso, dell\u0027Allegato B, lett. t), w)\npunto 12, y) e bb), per contrasto con la normativa europea, ovvero\nprevia rimessione alla Corte costituzionale della questione di\nlegittimita\u0027 del medesimo art. 1, comma 1, lett. a), commi 5 e 7,\ndella legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli allegati\nalla predetta legge regionale n. 20/2024 e, in ogni caso,\ndell\u0027Allegato B, lett. t), w) punto 12, y) e bb)»; \n «in via subordinata, e solo ove occorrer possa», per\n«l\u0027annullamento degli articoli 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7,\ncomma 2, lett. c), e comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno\n2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024 - Serie\ngenerale - n. 153, adottato dal Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il\nMinistero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle\nForeste e avente ad oggetto la «Disciplina per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili», nella parte in cui prevede la possibilita\u0027 per le\nRegioni di individuare le superfici e le aree «non idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», nonche\u0027 la\n«possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20, comma\ndel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» e la possibilita\u0027 di\n«stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a\ntutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di\nimpianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo\ndi 7 chilometri». \n Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma\ndella Sardegna, del Ministero della Cultura, del Ministero\ndell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero\ndell\u0027Agricoltura della Sovranita\u0027 Alimentare e delle Foreste e della\nPresidenza del Consiglio dei ministri; \n Visti gli articoli 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87,\n79, comma 1, c.p.a., e 295 c.p.c.; \n Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott.\nOscar Marongiu e uditi per le parti: l\u0027avvocato Mattia Malinverni -in\ndichiarata sostituzione dell\u0027avvocato Andrea Sticchi Damiani - per la\nSocieta\u0027 ricorrente, l\u0027avvocato Floriana Isola per la Regione\nSardegna e l\u0027avvocato dello Stato Annabella Risi per le\namministrazioni statali resistenti; \n \n Premesso e considerato quanto segue \n \n 1. In data 21 febbraio 2024 la societa\u0027 EF AGRI Societa\u0027 Agricola\na r.l. ha presentato presso il Servizio Valutazione Impatti e\nIncidenze Ambientali della Regione Sardegna l\u0027istanza per l\u0027avvio del\nprocedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di\nimpatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi degli articoli 19 e\nss. del decreto legislativo n. 152/2006, relativa a un progetto di\nimpianto agri-voltaico sito nei Comuni di Milis, Tramatza e Solarussa\n(OR). \n Ha rappresentato la ricorrente che il progetto, avente a oggetto\nun intervento «di pubblica utilita\u0027» ed «indifferibile e urgente» ai\nsensi dell\u0027art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 e\ndell\u0027art. 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006\n(Testo unico in materia ambientale, di seguito anche T.U.A.), e\u0027\nincluso nell\u0027Allegato I-bis del T.U.A. in quanto costituente opera\nstrategica ai fini dell\u0027implementazione del PNIEC e del PNRR. Il\nprogetto, inoltre, insiste su «area idonea» ai sensi dell\u0027art. 20,\ncomma 8, lett. c-quater del decreto legislativo n. 199/2021. \n 2. Il Servizio VIA, con nota prot. n. 6841 del 27 febbraio 2024,\nha comunicato la procedibilita\u0027 dell\u0027istanza e l\u0027avvenuta\npubblicazione della documentazione ai sensi dell\u0027art. 19, comma 3,\ndel T.U.A. Successivamente, con nota prot. n. 27192 del 10 settembre\n2024, decorso il termine perentorio di cui all\u0027art. 19, comma 6, del\ndecreto legislativo n. 152/2006, ha tuttavia comunicato alla\nricorrente «la sospensione del procedimento sino al termine previsto\nnella sopraccitata legge regionale n. 5/2024 [...] vista la nota\ndella Direzione Generale dell\u0027Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3\nsettembre 2024, con la quale sono state date indicazioni al Servizio\nscrivente circa l\u0027applicazione della suddetta legge regionale ai\nprocedimenti in materia di valutazione ambientale, da avviare o in\ncorso di istruttoria». \n La societa\u0027 e\u0027 quindi venuta a conoscenza del fatto che la\nDirezione Generale dell\u0027Ambiente, in seguito alla «moratoria»\nintrodotta dalla legge regionale n. 5/2024, aveva comunicato agli\nUffici di sospendere i procedimenti di valutazione di impatto\nambientale di competenza regionale e relativi agli ambiti\nterritoriali individuati dalla medesima legge avviati successivamente\no in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nel BURAS della\nlegge regionale (4 luglio 2024). \n 3. Con il ricorso introduttivo la societa\u0027 ha chiesto\nl\u0027annullamento delle note impugnate, previa disapplicazione dell\u0027art.\n3 della legge regionale n. 5/2024 per contrasto con la normativa\neuropea ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della\nquestione di legittimita\u0027 del medesimo art. 3, nonche\u0027 l\u0027accertamento\ndell\u0027inerzia serbata dall\u0027Amministrazione competente a concludere il\nprocedimento. \n 3.1. La ricorrente, in particolare, con il primo motivo ha\ndedotto il vizio di «Violazione e falsa applicazione della legge\nregionale n. 5/2024 e del quadro normativo di riferimento in materia\ndi rinnovabili. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 3 della\nlegge regionale n. 5/2024. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art.\n20, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione e falsa\napplicazione del decreto legislativo n. 152/2006. Violazione ed\nelusione del principio di massima diffusione delle forme di energia\nrinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento.\nViolazione della Direttiva 2009/28/CE e della Direttiva 2011/92/UE.\nEccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;\nillogicita\u0027, irragionevolezza e contraddittorieta\u0027 dell\u0027azione\namministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto;\nviolazione del principio di proporzionalita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa. Sviamento di potere», deducendo che la norma\nregionale richiamata dal Servizio VIA fosse inapplicabile al caso di\nspecie, anche in virtu\u0027 di una sua interpretazione costituzionalmente\norientata, non venendo in rilievo un impianto gia\u0027 autorizzato, ma un\nprocedimento in corso di svolgimento per la Verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n 3.2. Con il secondo motivo di ricorso la societa\u0027 ha dedotto la\n«illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati derivante\ndall\u0027illegittimita\u0027 euro-unitaria dell\u0027art. 3 della legge regionale\nn. 5/2024», che pertanto avrebbe dovuto essere disapplicato. \n 3.2.1. Il divieto di autorizzare e realizzare gli impianti FER\nprevisto dall\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2024\navrebbe, infatti, sottratto in modo indiscriminato il territorio\nregionale dal perseguimento dei target vincolanti per lo Stato\nitaliano. In particolare, la Direttiva UE 2018/2001, recepita dallo\nStato italiano con il decreto legislativo n. 199/2021, ha fissato\nl\u0027obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 pari al 32% (poi\naggiornato al 42,5% con la Direttiva UE 2023/2413) e, all\u0027art. 15, ha\nprevisto il vincolo per gli Stati membri di adottare misure\nappropriate per assicurare che «a) le procedure amministrative siano\nrazionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e\nsiano fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo\ncomma; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie\nrinnovabili», nonche\u0027 l\u0027individuazione di zone di accelerazione per\nuno o piu\u0027 tipi di energie da fonti rinnovabili. Ugualmente il\nRegolamento UE 2577/2022 ha stabilito il principio, in sede di\nponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, della\npriorita\u0027 della costruzione e dell\u0027esercizio degli impianti di\nproduzione di energia da fonti rinnovabili. \n 3.2.2. I provvedimenti impugnati, pertanto, nella misura in cui\nrecepiscono e danno attuazione all\u0027art. 3 della legge regionale n.\n5/2024 si pongono in contrasto con la normativa europea, frustrandone\nl\u0027effetto utile. La normativa regionale, infatti, nella parte in cui\nvieta l\u0027autorizzazione e la realizzazione di impianti FER si pone in\ncontrasto con il principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili e coi target stabiliti a livello euro-unitario, con i\nprincipi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di\nimpianti FER, con la natura di interesse pubblico prevalente alla\nrealizzazione di impianti FER, con l\u0027obiettivo di semplificare\nulteriormente le procedure autorizzative nelle c.d. aree di\naccelerazione, tra cui l\u0027area in esame che si configura come idonea\nai sensi dell\u0027art. 20, comma 8, lett. c-quater del decreto\nlegislativo n. 199/2021, con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le c.d.\nzone di esclusione, che invece vengono estese di fatto alla totalita\u0027\ndel territorio regionale. \n 3.3. Con il terzo motivo di ricorso la societa\u0027 ha dedotto la\n«illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati in via derivata\ndall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3 della legge regionale\nn. 5/2024», ove interpretabile nel senso prospettato dall\u0027Assessorato\nAmbiente (ovvero che il divieto di realizzare nuovi impianti comporti\nanche la sospensione delle procedure autorizzative in corso). \n 3.3.1. In primo luogo, infatti, l\u0027art. 3 della legge regionale n.\n5/2024 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 117, comma 3,\ndella Costituzione, poiche\u0027 nel prevedere la c.d. «moratoria»\ncontrasterebbe con la normativa statale di riferimento che pone i\nprincipi fondamentali, vincolanti per le Regioni, in materia di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», e in\nparticolare con l\u0027art. 20, comma 6, del decreto legislativo n.\n199/2021 secondo cui «Nelle more dell\u0027individuazione delle aree\nidonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei\ntermini dei procedimenti di autorizzazione». Inoltre, la previsione\nimpedirebbe in modo illogico e irragionevole una adeguata\nponderazione degli interessi coinvolti, trascurando l\u0027interesse\npubblico alla realizzazione di impianti FER e imponendo la\nsospensione dei procedimenti autorizzativi in base alla loro mera\npendenza e non per effetto dell\u0027effettiva sussistenza di pregiudizi\nderivanti dall\u0027installazione degli impianti. \n La stessa giurisprudenza costituzionale, secondo quanto dedotto\ndalla ricorrente, ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\nai fini della localizzazione degli impianti FER sul territorio\nnazionale sono: in primo luogo, la compatibilita\u0027 ex lege degli\nimpianti con le aree agricole (ex art. 12, comma 7, del decreto\nlegislativo n. 387/2003); in secondo luogo, il solo potere conferito\nalle Regioni di individuare aree non idonee all\u0027installazione di\nimpianti FER, con la precisazione che si deve trattare di una\nindicazione di massima da operare con un atto di pianificazione da\nbilanciare e ponderare nella sede del procedimento amministrativo,\nstigmatizzando invece interventi normativi volti a precludere la\nrealizzazione di impianti FER su ampie porzioni del territorio\nregionale. \n Le disposizioni regionali censurate, vietando l\u0027autorizzazione e\nla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree nelle quali\nil legislatore statale lo permette e prevedendo che siano le proprie\n«misure di salvaguardia» a trovare applicazione nelle more\ndell\u0027approvazione della legge regionale di individuazione delle aree\nidonee ex art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021,\ncontrastano dunque con la normativa statale stessa che non ammette\ndivieti o moratorie e che, in relazione alle aree non idonee, si\nlimita ad attribuire alle Regioni il potere di individuare tali aree\nmediante strumenti di programmazione senza che cio\u0027 comporti\nimpedimenti assoluti alla localizzazione degli impianti FER. \n In sintesi, dunque, la norma regionale eccederebbe, secondo la\nricorrente, le competenze in materia, i cui principi fondamentali\nsono stabiliti dallo Stato e rispetto ai quali si porrebbe in\nfrontale contrasto. \n 3.3.2. Inoltre, secondo la ricorrente, poiche\u0027 la disciplina\nstatale e\u0027 di derivazione euro-unitaria sussisterebbe altresi\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per contrasto con l\u0027art. 117, primo\ncomma, Cost. della legge regionale che, vietando indiscriminatamente\nl\u0027autorizzazione e la realizzazione di nuovi impianti, e\u0027 idonea a\npregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in\nattuazione della disciplina europea. \n 3.3.3. In terzo luogo, l\u0027art. 3 della legge regionale n. 5/2024\nsi porrebbe in contrasto con l\u0027art. 9 Cost. e, dunque, con il\nprincipio di tutela dell\u0027ambiente, cui contribuiscono in misura\nrilevante le energie rinnovabili, e con il principio di integrazione\ndi cui all\u0027art. 11 TFUE (secondo cui le esigenze di tutela\ndell\u0027ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione\ndelle altre pertinenti politiche pubbliche, al fine di promuovere lo\nsviluppo sostenibile). Le esigenze di tutela dell\u0027ambiente, inoltre,\nimpongono di operare un bilanciamento dei vari interessi in concreto\nnell\u0027ambito del procedimento amministrativo, come chiarito dalla\ngiurisprudenza amministrativa e costituzionale. La legge regionale e\ni provvedimenti impugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria\ndel procedimento amministrativo tale attivita\u0027 di bilanciamento,\nintroducendo un divieto aprioristico contrastante con l\u0027esigenza\nprioritaria di incrementare la produzione di energia green al fine di\ntutelare l\u0027ambiente. \n 3.3.4. Ancora, secondo la ricorrente, la disposizione in esame\nviolerebbe altresi\u0027: gli articoli 3 e 41 Cost. avendo introdotto in\nmodo inaspettato un divieto generale di autorizzazione e\nrealizzazione di impianti cosi\u0027 sacrificando la liberta\u0027 di\niniziativa economica privata e l\u0027affidamento della societa\u0027\nricorrente; l\u0027art. 97 Cost. nella misura in cui, trascurando le\nattivita\u0027 amministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti,\npregiudica i principi di buon andamento della pubblica\namministrazione e di doverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3\nCost. anche sotto il profilo della manifesta sproporzionalita\u0027,\nirrazionalita\u0027, irragionevolezza e arbitrarieta\u0027 della disposizione\nimpugnata. Infatti, l\u0027opzione perseguita dal Legislatore regionale di\nporre un generale ed indiscriminato divieto di autorizzare e\nrealizzare iniziative FER risulta viziata, sotto il profilo della\nproporzionalita\u0027 della misura adottata, in quanto destinata ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati e sugli\nobiettivi di tutela ambientale e paesaggistica astrattamente\nperseguiti. \n Cio\u0027 avverrebbe in virtu\u0027 dell\u0027obiettivo di scongiurare un\nrischio («l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti sul territorio regionale\nderivanti dalle attivita\u0027 di realizzazione, installazione o\navviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica\nda fonti rinnovabili», ex art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2024)\noltre che indimostrato, anche inesistente, soprattutto nel caso degli\nimpianti agri-voltaici come quello in esame. \n 3.4. Con un quarto motivo di ricorso la societa\u0027 ha dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata dall\u0027Amministrazione\nsull\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n L\u0027art. 19 del T.U.A., ai commi 6 e 11, prevede un termine\nperentorio di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine di\ntrenta giorni di cui al precedente comma 4 per l\u0027adozione del\nprovvedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA, termini che,\nnel caso di specie, sarebbero ampiamente decorsi in quanto\nl\u0027Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il\n13 maggio 2024. \n 4. Si e\u0027 costituita la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo\nla reiezione del ricorso. \n 5. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 il Collegio, con\nl\u0027accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal merito l\u0027istanza\ncautelare. \n 6. Nelle more del giudizio l\u0027Assessorato della Difesa\ndell\u0027Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e\nIncidenze Ambientali: \n con nota n. 37892 del 16 dicembre 2024 ha comunicato alla\nricorrente il riavvio del procedimento di screening VIA,\nprecedentemente sospeso con la nota gravata, al fine di «valutare gli\neffetti della legge regionale n. 20/2024 sull\u0027intervento di che\ntrattasi»; \n con successiva nota n. 4759 del 13 febbraio 2025 ha comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA alla luce del fatto\nche il progetto ricadrebbe in alcune fattispecie di aree non idonee\nai sensi dell\u0027Allegato B della sopravvenuta legge regionale n.\n20/2024 per l\u0027installazione di impianti agri-voltaici. \n 7. Avverso tali atti la ricorrente ha proposto ricorso per motivi\naggiunti. L\u0027interessata lamenta che la prima nota (n. 37892 del 16\ndicembre 2024), pur comunicando il formale riavvio del procedimento\ndi screening VIA, ha nella sostanza reiterato la sospensione\ndell\u0027iter attivando il suindicato sub-procedimento. \n In data 6 dicembre 2024, infatti, era entrata in vigore la legge\nregionale n. 20/2024, con cui il legislatore regionale ha abrogato la\nprecedente legge regionale n. 5/2024 e introdotto una disciplina\nnormativa relativa alle aree non idonee (che, invece, sarebbe\nriservata a un atto di programmazione amministrativa), imponendo un\ndivieto aprioristico all\u0027autorizzazione e alla realizzazione di\nimpianti FER localizzati in tali aree, senza peraltro recepire le\nindicazioni sulle aree idonee fornite dal legislatore statale e\nprevedendo persino che la declaratoria regionale di non idoneita\u0027\nprevalga su quella statale di idoneita\u0027. \n La Regione, con la predetta nota, avrebbe illegittimamente\naggravato il procedimento con un\u0027attivita\u0027 istruttoria non prevista\ndalla normativa statale e finalizzata a valutare gli effetti sul\nprogetto della ricorrente di una legge regionale manifestamente\nincostituzionale e anti-comunitaria. \n Quanto alla seconda nota (n. 4759 del 13 febbraio 2025) la\nricorrente contesta la applicazione nella fattispecie del divieto\naprioristico all\u0027autorizzazione e alla realizzazione di impianti FER\ndi cui all\u0027art. 1, comma 5, della medesima legge regionale n.\n20/2024. \n 7.1. Con un primo motivo la societa\u0027 ricorrente ha dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 degli atti impugnati in via derivata dalla\nillegittimita\u0027 costituzionale della legge regionale n. 20/2024\n(«Illegittimita\u0027 in via derivata per violazione e falsa applicazione\ndegli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 199/2021.\nViolazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 387/2003 e\ndelle Linee guida allegate al decreto ministeriale 10 settembre 2010.\nViolazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 21 giugno\n2024. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.\n152/2006. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione\ndelle forme di energia rinnovabile. Violazione dei principi del\ngiusto procedimento. Violazione della Direttiva 2009/28/CE e della\nDirettiva 2011/92/UE. Violazione degli articoli 3, 9, 41, 97, 117,\ncommi 1 e 3, della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di\nistruttoria e di motivazione; illogicita\u0027, irragionevolezza e\ncontraddittorieta\u0027 dell\u0027azione amministrativa; travisamento dei\npresupposti in fatto e diritto; violazione del principio di\nproporzionalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. Sviamento di potere»),\nnella parte in cui - disciplinando in carenza di potere con atto\nnormativo le aree non idonee, prevedendo un divieto aprioristico\nall\u0027autorizzazione e all\u0027installazione di impianti FER nelle aree\nqualificate dalla medesima legge come «non idonee» e sancendone la\nprevalenza perfino rispetto alla disciplina delle aree c.d. «idonee»\nviolerebbe apertamente la normativa primaria di riferimento. Da cio\u0027\nla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione\ndi legittimita\u0027 dell\u0027art. 1, comma 1, lett. a), commi 5 e 7, della\nlegge regionale n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi allegati. \n 7.1.1. La Regione, innanzitutto, con legge regionale - art. 1,\ncomma 1, lett. a) avrebbe proceduto in via principale e prioritaria\nall\u0027individuazione delle aree non idonee (peraltro configurandole\ncome divieti preventivi) per poi individuare anche quelle idonee,\nresiduali sia nella loro entita\u0027 che negli effetti del loro\nriconoscimento. Cosi\u0027 facendo, l\u0027art. 1 della legge regionale si\nsarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia,\ndesumibili dal combinato disposto dell\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 387/2003 e delle Linee guida nazionali approvate con\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 (che configurano le aree non\nidonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non vincolante\ne pongono una riserva di procedimento amministrativo sul punto),\nnonche\u0027 con il decreto legislativo n. 199/2021, il quale: i) all\u0027art.\n20, comma 4, accorda priorita\u0027 e prevalenza all\u0027individuazione delle\naree idonee, assegnando alla Regione il compito di provvedere con\nfonte legislativa esclusivamente in merito a tale tipologia di aree;\nii) all\u0027art. 18, rinvia a un momento successivo all\u0027individuazione\ndelle aree idonee, a valle dell\u0027aggiornamento delle Linee guida\nnazionali, l\u0027aggiornamento della disciplina delle aree non idonee,\nconfermando la riserva di procedimento. \n In particolare, l\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ha\nfissato il principio di generale utilizzabilita\u0027 di tutti i terreni\nper la realizzazione di impianti FER, salvo il potere delle Regioni\ndi individuare, nei limiti di quanto previsto dalle Linee guida\nnazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le aree\nnon idonee. Queste ultime non si configurano come divieti preventivi,\nma costituiscono uno strumento di accelerazione, non vincolante\n(paragrafo 17 e Allegato 3 del decreto ministeriale 10 settembre\n2010) e la cui individuazione deve avvenire previa apposita\nistruttoria e confluire in un atto di pianificazione (a carattere\namministrativo, dunque, e non normativo), dovendosi motivare la\nincompatibilita\u0027 in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni\ndi impianti con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti.\nL\u0027individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con\nuno strumento amministrativo flessibile, in modo da garantire\nl\u0027opportuno bilanciamento degli interessi in gioco nella concreta\nsede procedimentale. \n Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma anche\nnel decreto legislativo n. 199/2021. Ed infatti, l\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 stabilisce espressamente che i\ndecreti ministeriali recanti principi e criteri in materia di aree\nidonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per\nl\u0027individuazione delle aree idonee, assegnando alle Regioni il\ncompito di procedere alla piena attuazione della norma con atto di\nfonte legislativa limitatamente alle aree idonee (comma 4). Il\nmedesimo art. 20, invece, non attribuirebbe alle Regioni il potere\nlegislativo in merito alle aree non idonee, cosi\u0027 come confermato\nanche dall\u0027art. 18, comma 3, il quale prevede che solo a seguito\ndell\u0027individuazione delle aree idonee si potra\u0027 porre in essere la\nvalutazione di cui all\u0027art. 17 delle Linee guida che impone alle\nRegioni di operare un congruo bilanciamento degli interessi. \n Di qui la evidente incostituzionalita\u0027 della legge regionale n.\n20/2024, che si pone in contrasto coi principi fondamentali della\nmateria stabiliti dall\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,\ndal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dal decreto legislativo\nn. 199/2021 per violazione dell\u0027art. 117 Cost. \n 7.1.2. Deduce la ricorrente che la violazione dei principi\nfondamentali della materia e la conseguente incostituzionalita\u0027 della\nlegge regionale deriverebbe anche dal divieto aprioristico di\nautorizzare e realizzare impianti FER in aree non idonee posto\ndall\u0027art. 1, commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024. \n I principi fondamentali della materia fissati dalla legislazione\ndello Stato, infatti, costituiscono attuazione delle Direttive\ncomunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche\nrinnovabili. Tali principi fondamentali, secondo la giurisprudenza\namministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole (ex art.\n12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003) e dal potere delle\nRegioni di individuare aree non idonee all\u0027installazione di impianti\nFER, ma mediante una indicazione di massima da operare con un atto di\npianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del procedimento\namministrativo, dovendosi stigmatizzare, invece, interventi normativi\nvolti a precludere la realizzazione di impianti FER su ampie porzioni\ndel territorio regionale. \n L\u0027art. 1 della legge regionale n. 20/2024, nell\u0027introdurre il\nsuddetto divieto aprioristico si pone in contrasto con tali principi\nfondamentali, eccedendo le competenze in materia. Peraltro, gli\nAllegati, A, B, C, D ed E alla legge regionale individuano una serie\ndi aree non idonee che corrispondono alla quasi totalita\u0027 del\nterritorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato. La\nricorrente, pertanto, ha chiesto la rimessione alla Corte\ncostituzionale della questione di legittimita\u0027 costituzionale della\nlegge regionale n. 20/2024 e, in particolare, degli articoli 1, commi\n5 e 7, in relazione agli articoli 117, comma 3, Cost. (per violazione\ndei suindicati principi fondamentali della materia stabiliti dallo\nStato) e all\u0027art. 3 Cost. in quanto le previsioni in questione\nimpedirebbero, in modo illogico e irragionevole, una adeguata\nponderazione di tutti gli interessi coinvolti, trascurando\nl\u0027interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER e imponendo\nl\u0027inefficacia dei provvedimenti autorizzativi gia\u0027 conseguiti.\nInoltre, poiche\u0027 la disciplina di riferimento e\u0027 di derivazione\neuro-unitaria, la ricorrente ha dedotto altresi\u0027 la violazione\ndell\u0027art. 117, comma 1, Cost., essendo la disciplina regionale idonea\na pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in\nattuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal europeo. \n 7.1.2.1. Sotto altro profilo, l\u0027art. 1, comma 5, sarebbe\nincostituzionale in quanto l\u0027inidoneita\u0027 dell\u0027area, a differenza di\nquanto previsto dalla legge regionale, non comporta tout court il\ndivieto di installazione di impianti FER, gravando\nsull\u0027Amministrazione l\u0027onere di effettuare una puntuale istruttoria\nal fine di bilanciare gli interessi coinvolti. \n Cio\u0027 e\u0027 stabilito dalle Linee guida di cui al decreto\nministeriale 10 settembre 2010 (Allegato 3, lett. d) ed e\u0027 stato\nchiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo\ncui anche nel caso di aree non idonee opera una riserva di\nprocedimento amministrativo, sussistendo il dovere\ndell\u0027amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per\ncaso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in\nconsiderazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del\nsito interessato. \n Lo stesso decreto del Ministro dell\u0027Ambiente e della Sicurezza\nEnergetica del 21 giugno 2024 (recante «Disciplina per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee per l\u0027installazione di\nimpianti a fonti rinnovabili»), sulla cui base e\u0027 stata emanata la\nlegge regionale n. 20/2024, non abilita in alcun modo le Regioni a\nintrodurre divieti aprioristici di autorizzare e realizzare impianti\nFER nelle aree individuate come «non idonee». \n 7.1.3. La ricorrente deduce, poi, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 1, commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e dei\nrelativi allegati per violazione dei principi fondamentali della\nmateria anche sotto il profilo della violazione della disciplina\ndelle aree idonee ex art. 20, comma 8, del decreto legislativo n.\n199/2021. \n 7.1.3.1. Con specifico riferimento alle fattispecie di non\nidoneita\u0027 di cui alla nota regionale impugnata che ha disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza della ricorrente, le lettere t) e w),\npunto 12, Allegato B prevedono che sono aree non idonee per\nl\u0027installazione di impianti agri-voltaici di grande taglia «i beni\nculturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte\nII del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni\nculturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6\nluglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7\nchilometri da essi, in linea d\u0027aria da essi» nonche\u0027 «aree e immobili\ncaratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale,\narchitettonica, archeologica, di cui all\u0027art. 48 delle NTA del PPR,\ned aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea\nd\u0027aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela\ncondizionata». \n Tali norme contrasterebbero, secondo la ricorrente, con l\u0027art.\n20, comma 8, lett. c-quater del decreto legislativo n. 199/2021\nsecondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non sono\n«ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ne\u0027 ricadono nella fascia\ndi rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda\noppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di\nrispetto e\u0027 determinata considerando una distanza dal perimetro dei\nbeni sottoposti a tutela di [...] 500 m per gli impianti\nfotovoltaici». \n 7.1.3.2. Anche le ipotesi di non idoneita\u0027 previste dalle lettere\ny) e bb) dell\u0027Allegato B alla legge regionale n. 20/2024, riferite\nagli «ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura\narcheologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non\nricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata\nin vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno\ndi 3 chilometri, in linea d\u0027aria» e alle «zone urbanistiche omogenee\nE «Agricole» di cui all\u0027articolo 3 del decreto dell\u0027Assessore\nregionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983,\nn. 2266/U», sarebbero illegittime, in quanto, con riguardo alla prima\nfattispecie, non esiste alcuna norma di rango primario che preveda la\npossibilita\u0027 di qualificare come non idonee tali aree e, con riguardo\nalla seconda, sussiste una compatibilita\u0027 ex lege delle aree\nagricole, riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e\ncostituzionale. \n 7.1.3.3. Rappresenta la ricorrente, inoltre, come lo stesso\nConsiglio di Stato, con ordinanze cautelari nn. 4297, 4298, 4299,\n4300, 4301, 4302 del 2024 (peraltro prima dell\u0027entrata in vigore\ndella legge regionale n. 20/2024) abbia sospeso l\u0027efficacia dell\u0027art.\n7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 21 giugno 2024 che, nel\nprevedere la «possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui\nall\u0027art. 20, comma 8» del decreto legislativo n. 199/2021, consentiva\nin astratto alle Regioni di derogare alla disciplina primaria sulle\naree idonee. \n 7.1.4. La societa\u0027 ricorrente ha, inoltre, dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del divieto introdotto dall\u0027art. 1,\ncommi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 per violazione degli\narticoli 3, 9 e 41 della Costituzione. \n 7.1.4.1. Sotto un primo profilo, infatti, la legge regionale si\nporrebbe in contrasto con il principio di tutela dell\u0027ambiente, cui\ncontribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche il\nRegolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che la realizzazione degli\nimpianti FER debba essere considerata di «interesse pubblico\nprevalente ... in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei\nsingoli casi» (art. 3). Pertanto, il divieto previsto dalla norma\nregionale si porrebbe in contrasto con il principio di integrazione\ndelle tutele, riconosciuto anche a livello europeo dall\u0027art. 11 TFUE\n(secondo cui le esigenze di tutela dell\u0027ambiente devono essere\nintegrate nella definizione e attuazione delle altre pertinenti\npolitiche pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile).\nTali esigenze di tutela, inoltre, impongono di operare un\nbilanciamento dei vari interessi in concreto nell\u0027ambito del\nprocedimento amministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza\namministrativa e costituzionale. La legge regionale e i provvedimenti\nimpugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria del procedimento\namministrativo tale attivita\u0027 di bilanciamento, introducendo un\ndivieto aprioristico contrastante con l\u0027esigenza prioritaria di\nincrementare la produzione di energia green al fine di tutelare\nl\u0027ambiente. \n 7.1.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione in esame\nviolerebbe altresi\u0027: l\u0027art. 41 Cost., avendo introdotto in modo\ninaspettato un divieto generale di autorizzazione e realizzazione di\nimpianti, cosi\u0027 sacrificando la liberta\u0027 di iniziativa privata e\nl\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente; l\u0027art. 97 Cost. nella misura\nin cui, trascurando le attivita\u0027 amministrative gia\u0027 svolte dalle\nautorita\u0027 competenti, pregiudica il principio di buon andamento della\npubblica amministrazione e di doverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa;\nl\u0027art. 3 Cost. sotto il profilo della proporzionalita\u0027, non\nsussistendo i presupposti di necessita\u0027 e idoneita\u0027 della misura\nadottata rispetto all\u0027obiettivo asseritamente perseguito di tutela\ndel territorio agrario. \n Infatti, l\u0027opzione perseguita dal Legislatore regionale di porre\nun generale ed indiscriminato divieto di autorizzare e realizzare\niniziative FER risulta viziata, sotto il profilo della\nproporzionalita\u0027 della misura adottata, in quanto destinata ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati e sugli\nobiettivi di tutela ambientale e paesaggistica astrattamente\nperseguiti. \n Cio\u0027 avverrebbe in virtu\u0027 dell\u0027obiettivo di scongiurare un\nrischio (l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti sul territorio regionale\nderivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma 1,\nlett. c) e d) della legge regionale n. 20/2024) oltre che\nindimostrato, anche inesistente soprattutto nel caso degli impianti\nagri-voltaici come quello in esame. \n 7.2. Con il secondo motivo la societa\u0027 ricorrente ha censurato\ngli atti impugnati anche in via autonoma e derivata dalla\ncontrarieta\u0027 al diritto euro-unitario della legge regionale n.\n20/2024, deducendo «Illegittimita\u0027 in via autonoma e derivata per\nviolazione e falsa applicazione della Direttiva 2009/28/CE, della\nDirettiva 2011/92/UE, della Direttiva 2018/2001 e della Direttiva\n2023/2413/UE, come completate dal Regolamento UE 2577/2022 e dalla\nrecente Raccomandazione UE 2024/1343 del 13 maggio 2024. Violazione e\nfalsa applicazione del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione e\nfalsa applicazione del principio di massima diffusione delle fonti di\nenergia rinnovabili. Violazione dell\u0027obbligo di disapplicazione delle\nnorme interne incompatibili con il diritto euro-unitario. Eccesso di\npotere per illogicita\u0027, irragionevolezza e contraddittorieta\u0027\ndell\u0027azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e\ndiritto; violazione del principio di proporzionalita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa. Sviamento di potere». \n 7.2.1. La disciplina regionale, infatti, avrebbe dovuto essere\ndisapplicata dall\u0027Amministrazione in quanto contraria al principio di\nmassima diffusione delle forme di produzione di energia rinnovabile\nsancito dalle norme euro-unitarie e, in particolare, dalle Direttive\n2001/77/CE e 2009/28/CE nonche\u0027 dalle piu\u0027 recenti Direttive UE\n2018/2001 e 2023/2413, come completate dal Regolamento UE 2577/2022 e\ndalla recente Raccomandazione UE 2024/1343. \n La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via autonoma\navendo violato l\u0027obbligo giuridico di disapplicare le norme interne\nincompatibili con quelle euro-unitarie. \n 7.2.2. In secondo luogo, la Nota impugnata risulterebbe\nillegittima anche in via derivata dalla legge regionale contrastante\ncon la normativa europea. \n Il divieto posto dalla legge regionale, infatti, sottrae in modo\nindiscriminato il territorio regionale dalla localizzazione degli\nimpianti FER, cosi\u0027 impedendo il raggiungimento dei target vincolanti\nper lo Stato italiano fissati dalla normativa europea, oltre a porsi\nin contrasto coi principi di derivazione europea di massima\ndiffusione delle fonti rinnovabili, di semplificazione dei\nprocedimenti autorizzativi, con la natura di interesse pubblico\nprevalente dell\u0027installazione di impianti FER rispetto ad altri\ninteressi in potenziale conflitto, con l\u0027obiettivo di semplificare\nulteriormente le procedure autorizzative nelle c.d. zone di\naccelerazione, quali le aree idonee ex art. 20, comma 8, del decreto\nlegislativo n. 199/2021 e con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le\nc.d. zone di esclusione. \n 7.3. Con il terzo motivo la societa\u0027 ha inoltre dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 in parte qua del decreto ministeriale 21 giugno 2024\nche, al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lett. b) e 3,\ncomma 1, prevede che le regioni con propria legge individuino sul\nrispettivo territorio superfici e aree non idonee, deducendo\n«Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 199/2021.\nViolazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 28/2011.\nViolazione e falsa applicazione dell\u0027art. 12 del decreto legislativo\nn. 387/2003 e del decreto ministeriale 10 settembre 2010. Violazione\ndel principio di leale collaborazione e del principio di\nsussidiarieta\u0027. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere\nper difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta\u0027 e\nirragionevolezza dell\u0027azione amministrativa. Violazione del principio\ndi trasparenza dell\u0027azione amministrativa. Violazione degli articoli\n3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon\nandamento e imparzialita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. Eccesso di\npotere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.\nViolazione delle Direttive 2018/2001/UE, 2009/28/CE e 2001/77/CE.\nViolazione del principio di massima diffusione delle fonti\nenergetiche rinnovabili. Sviamento di potere». \n Evidenzia la ricorrente che, in via principale, il decreto\nministeriale costituisce esso stesso parametro di incostituzionalita\u0027\ndella normativa regionale in quanto, a differenza della legge\nregionale n. 20/2024, non prevede in alcun modo l\u0027espresso divieto\ngenerale e aprioristico di autorizzare e realizzare impianti\nfotovoltaici ed eolici in aree c.d. «non idonee», ne\u0027 tantomeno\nprevede la prevalenza della disciplina delle aree non idonee su\nquella delle aree c.d. idonee ai sensi dell\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 199/2021. \n Inoltre, posto anche che il Consiglio di Stato ha sospeso\nl\u0027efficacia delle disposizioni del decreto ministeriale, «solo\nformalmente il Decreto costituisce il parametro sulla cui base e\u0027\nstata adottata la legge regionale, dal momento che l\u0027efficacia delle\ndisposizioni che in astratto potevano consentire alla Regione di\nderogare in peius alla normativa statale era stata (ed e\u0027 tuttora)\nsospesa in data anteriore all\u0027emanazione della nuova legge\nregionale». \n «Solo in via subordinata e per tuziorismo» (cosi\u0027 a pag. 32 del\nricorso per motivi aggiunti), dunque, i.e. laddove si ritenesse di\ninterpretare il decreto ministeriale nel senso di abilitare la\nRegione ad intervenire con disposizioni quali quelle della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita, la ricorrente lo impugna per i\nseguenti motivi. \n 7.3.1. Il decreto ministeriale contrasterebbe, infatti, con\nl\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare, con\nil comma 4 che limiterebbe la potesta\u0027 normativa della Regione\nall\u0027individuazione delle sole aree idonee. \n 7.3.2. In secondo luogo, il decreto sarebbe illegittimo in\nrelazione a quanto previsto dall\u0027art. 7, comma 2, lett. c), che\nconferisce alle Regioni la possibilita\u0027 di far salve le aree idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. \n L\u0027efficacia di tale disposizione, peraltro, e\u0027 stata sospesa dal\nConsiglio di Stato, che ha negato spazio per una piu\u0027 restrittiva\ndisciplina regionale rispetto a quella di cui all\u0027art. 20, comma 8. \n La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto\nalle Regioni di derogare in peius alla legislazione statale in\nmateria di aree idonee, si pone in contrasto con la normativa\nprimaria di riferimento. \n 7.3.3. La ricorrente censura, poi, l\u0027illegittimita\u0027 del decreto\nanche nella misura in cui, anziche\u0027 limitarsi a dettare criteri\nuniformi per i legislatori regionali ai fini dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee (come prescritto all\u0027art. 20, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneita\u0027\ndi alcune aree del territorio nazionale, disponendo all\u0027art. 7, comma\n3, che «sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono\nricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi\ndell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n Tale disposizione, inoltre, laddove letta nel senso di vietare\nl\u0027installazione di impianti FER nelle aree non idonee, risulterebbe\nillegittima anche per contrasto con i principi fondamentali in\nmateria come sopra richiamati. \n 7.4. Col quarto motivo aggiunto, infine, la societa\u0027 ricorrente\nha ribadito l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata\ndall\u0027Amministrazione procedente sull\u0027istanza di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n 8. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell\u0027Ambiente e\ndella Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, il Ministero\ndell\u0027Agricoltura, della Sovranita\u0027 Alimentare e delle Foreste e la\nPresidenza del Consiglio dei ministri, eccependo l\u0027incompetenza\nterritoriale del T.A.R. Sardegna in favore del T.A.R. Lazio in\nrelazione alle censure sollevate avverso il decreto ministeriale 21\ngiugno 2024, nonche\u0027 il difetto di legittimazione passiva della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n 9. La Regione, nella memoria difensiva depositata in vista\ndell\u0027udienza di discussione, ha rilevato anzitutto come con le\nordinanze del T.A.R. Lazio nn. 9164 e 9168 del 13 maggio 2025 siano\nstate rimesse in via incidentale alla Corte costituzionale le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 2, 5, 7,\n8 e 3, nonche\u0027 degli allegati della legge regionale Sardegna n.\n20/2024. \n 9.1. La Regione ha, inoltre, dedotto che essa sarebbe titolare,\nai sensi dell\u0027art. 117, comma 6, Cost. e dell\u0027art. 6 dello Statuto\nspeciale, di competenza legislativa esclusiva (e amministrativa)\nnella materia della tutela e pianificazione paesaggistica e nelle\nmaterie dell\u0027urbanistica e dell\u0027agricoltura e foreste (art. 3 Statuto\nspeciale), nonche\u0027 di potesta\u0027 legislativa concorrente nella materia\ndella «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» ai sensi\ndell\u0027art. 4 dello Statuto. \n 9.1.1. In detto contesto, la legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stata\nadottata dalla Regione nell\u0027esercizio della competenza legislativa\nesclusiva. \n Tale prospettiva troverebbe conferma anche nella recente sentenza\ndella Corte costituzionale n. 28/2025 laddove si e\u0027 affermato che le\nRegioni, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di\nclassificazione e obiettivi annui fino al 2030 (cosi\u0027 come stabilito\ndal decreto ministeriale 21 giugno 2024), possono esercitare la piu\u0027\nampia discrezionalita\u0027 nel selezionare in quali aree consentire\nl\u0027installazione agevolata di impianti FER. \n 9.1.2. La legge regionale, inoltre, avrebbe operato nei limiti\ndella competenza legislativa concorrente nella materia della\n«produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica». Il decreto\nlegislativo n. 199/2021, all\u0027art. 20, comma 1, rimanda a un decreto\nministeriale la determinazione dei criteri per l\u0027individuazione sia\ndelle aree idonee che di quelle non idonee. Tale decreto, adottato il\n21 giugno 2024, avrebbe disposto che le regioni definiscano con legge\nnon solo le aree idonee, ma anche quelle non idonee e ordinarie (art.\n3, mai impugnato). \n 9.1.3. La Regione, poi, in applicazione dello stesso decreto\nlegislativo n. 199/2021, che peraltro all\u0027art. 49 salvaguarda\nesplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale, tenuto\nconto dell\u0027obiettivo concordato con lo Stato (art. 2 decreto\nministeriale 2024), avrebbe svolto una istruttoria basata sulle\ncondizioni specifiche del territorio individuando le aree idonee in\nmodo tale da garantire non solo il raggiungimento, ma anche il\nsuperamento degli obiettivi di potenza da raggiungere al 2030. \n 9.1.4. Con l\u0027individuazione delle aree idonee la Regione avrebbe,\ndunque, garantito il rispetto degli obiettivi di potenza complessiva\nintroducendo una disciplina atta a preservare al massimo il\npatrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale,\nambientale, senza tuttavia escludere del tutto la possibilita\u0027 di\ninstallare nelle aree e superfici non idonee impianti FER, in\nossequio al principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile e fermo restando che ogni altra area (in cui non viga il\ndivieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra) deve ritenersi\nresidualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e potrebbe,\nquindi, ospitare l\u0027installazione di impianti. \n Cio\u0027 emergerebbe dall\u0027analisi degli allegati in cui, tenendo\nconto della rilevanza paesaggistica, culturale, etc., si e\u0027 proceduto\na classificare le aree come non idonee, dopo aver individuato quelle\nidonee, prevedendo una distinzione tra tipologie e tagli di impianti\nFER e consentendone la realizzazione in seguito a un puntuale\nbilanciamento. \n 9.2. Anche gli assunti della ricorrente in merito alla previsione\ndi un divieto assoluto, secondo l\u0027Amministrazione regionale,\nsarebbero infondati in quanto sarebbero stati previsti elementi di\nflessibilita\u0027, da valutare caso per caso anche nelle aree non idonee,\nin particolare all\u0027art. 1, commi 4, 5 e 7, ultimo capoverso, all\u0027art.\n3, comma 4, e all\u0027Allegato G, comma 2 (che peraltro alla lett. c)\nprevedrebbe misure di incentivo per la realizzazione degli impianti\nagri-voltaici). Inoltre, negli allegati, a titolo esemplificativo:\nlett. b), c), e), negli Allegati A, B, C, sarebbero consentiti\nimpianti in aree definite non idonee. \n 9.3. La legge regionale sarebbe conforme anche all\u0027art. 20, comma\n8, del decreto legislativo n. 199/2021, che si limiterebbe ad\nelencare una serie di aree da ritenere idonee nelle more della loro\nconcreta individuazione da parte delle Regioni, sulla scorta dei\ncriteri elencati nel decreto ministeriale 21 giugno 2024. Si\ntratterebbe, dunque, di una disposizione transitoria, che non\nindividuerebbe un minimum immodificabile di aree idonee. \n 9.4. Privi di rilievo sarebbero i richiami effettuati dalla\nricorrente all\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e al\ndecreto ministeriale del 10 settembre 2010 in quanto superati dalla\npiu\u0027 recente normativa statale che, prevedendo come inderogabile il\nraggiungimento di predefiniti livelli di energia da fonti\nrinnovabili, salvaguarderebbe, al contempo, le prerogative regionali\nin materia paesaggistica, mediante la definizione delle aree idonee\ncon legge regionale. \n 9.5. In relazione all\u0027affidamento della ricorrente e alla\npresunta violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost., la Regione ha\ndedotto che i commi 2 e 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n.\n20/2024 darebbero applicazione al principio generale del tempus regit\nactum e non prevedrebbero un regolamento irrazionale che frustrerebbe\nsituazioni consolidate e certe, anche alla luce della natura precaria\ndello stesso regime autorizzatorio (ancor piu\u0027 nella fase di\nscreening). \n Neanche il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 prevedrebbe,\nperaltro, una norma di salvaguardia per i procedimenti autorizzatori\nin corso al momento della sua entrata in vigore: pertanto, alcun\naffidamento poteva essersi consolidato sul tenore delle disposizioni\nprevigenti, in ragione della transitorieta\u0027 della normativa e della\nevoluzione del quadro normativo di riferimento. \n 9.6. Quanto alla dedotta violazione delle norme euro-unitarie,\ncon conseguente asserita illegittimita\u0027 costituzionale della legge\nregionale n. 20/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma 1, Cost.,\nsecondo la Regione non sarebbero stati evidenziati i profili\nspecifici di contrasto con il diritto dell\u0027Unione europea ne\u0027\nverrebbe indicato in che modo la normativa regionale impedirebbe di\nrispettare l\u0027obiettivo di potenza alla stessa attribuito. \n 10. All\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025, dopo ampia\ndiscussione, la causa e\u0027 stata trattenuta in decisione. \n 11. Ritiene il Collegio rilevanti e non manifestamente infondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1\nlett. a) e commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 per\ncontrasto con gli articoli 3, 9, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, della\nCostituzione dedotte dalla ricorrente con il ricorso per motivi\naggiunti. Pertanto, si reputa necessario sospendere il giudizio per\nconsentire il controllo incidentale di costituzionalita\u0027 sulle\nquestioni di seguito indicate. \n 12. Ricorre, anzitutto, il presupposto della rilevanza della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della L. 11 marzo 1953, n.\n87, secondo il quale e\u0027 necessario che «il giudizio non possa essere\ndefinito indipendentemente dalla risoluzione della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale» della disposizione contestata. \n 12.1. In via preliminare, evidenzia infatti il Collegio come non\nsia fondata l\u0027eccezione di incompetenza territoriale di questo\nTribunale, in favore del T.A.R. per il Lazio, sollevata dalle\namministrazioni statali. In senso contrario, infatti, si rileva come\ni provvedimenti impugnati, in particolare con i motivi aggiunti, si\nfondino esclusivamente sulla legge regionale n. 20 del 2024 e non\ngia\u0027 sul decreto ministeriale 21 giugno 2024, sicche\u0027 tale decreto\nnon rientra nel perimetro delle questioni giuridiche rilevanti nel\ncaso che occupa. \n Invero, la legge regionale n. 20 del 2024 e\u0027 un atto di fonte\nlegislativa espressione della potesta\u0027 legislativa attribuita alla\nRegione Sardegna, e cio\u0027 lasciando momentaneamente in disparte la\nquestione del superamento dei limiti da rispettare indicati in\nCostituzione, oggetto della verifica di non manifesta infondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale della legge regionale\nstessa, senza che percio\u0027 rilevi in via decisiva l\u0027esistenza del\ndecreto legislativo 21 giugno 2024. \n D\u0027altronde, a conferma dell\u0027autonomia delle due fonti, come ha\nrilevato il T.A.R. per il Lazio nell\u0027ordinanza n. 9164 del 13 maggio\n2025, che ha rimesso alla Corte costituzionale alcune questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale della medesima legge regionale n. 20 del\n2024 (su cui v. infra), «l\u0027eventuale annullamento del decreto\n[decreto ministeriale 21 giugno 2024] sul punto sarebbe peraltro,\nallo stato e in presenza delle disposizioni recate dalla legge\nregionale n. 20/2024, priva di ogni utilita\u0027 per la parte ricorrente.\nEssa, infatti, non potrebbe comunque ulteriormente coltivare i\nprogetti sopra citati, in quanto la disciplina legislativa regionale\ncostituirebbe a tal riguardo un ostacolo assoluto». \n Peraltro, come rilevato dalla difesa della parte ricorrente in\nsede di discussione orale all\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno\n2025, EF Agri non ha piu\u0027 neppure interesse alle censure inerenti\ndirettamente il decreto ministeriale 21 giugno 2024, proposte\nperaltro «solo in via subordinata e per tuziorismo», essendo\nintervenuto il suo annullamento, almeno in parte qua, per via\ngiurisdizionale, ad opera della sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, 13\nmaggio 2025, n. 9155. \n 12.2. Cio\u0027 posto, nel merito, le note impugnate con il ricorso\nper motivi aggiunti e, in particolare, la nota n. 4759 del 13\nfebbraio 2025 dell\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente, con la\nquale e\u0027 stata comunicata alla societa\u0027 ricorrente l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di Verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA, fondano, in via\nesclusiva, le ragioni del diniego sull\u0027entrata in vigore della\ndisciplina recata dalla legge regionale n. 20/2024 e, nella specie,\nsull\u0027introdotto divieto di realizzare impianti FER sulle aree\nclassificate dalla medesima legge come non idonee; cio\u0027 anche con\nriferimento alle istanze di autorizzazione presentate prima\ndell\u0027entrata in vigore della legge (art. 1, comma 5, legge regionale\nn. 20/2024). \n Di conseguenza, l\u0027eventuale accertamento dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale n. 20/2024 determinerebbe un\nautomatico travolgimento, per illegittimita\u0027 derivata, degli atti\nadottati dall\u0027Amministrazione regionale. \n In particolare, la nota in questione ha disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di c.d. screening VIA della\nricorrente alla luce del fatto che il progetto sarebbe ricaduto in\naree non idonee, cosi\u0027 come individuate dall\u0027Allegato B, lettere t),\nw), y) e bb) della legge regionale n. 20/2024, sulle quali, ai sensi\ndel predetto art. 1, comma 5, vige il divieto di realizzare impianti\nFER anche per progetti presentati prima dell\u0027entrata in vigore della\nmedesima legge regionale. \n Di qui l\u0027evidente rilevanza, nel caso di specie, della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale. \n 13. In secondo luogo, il prospettato conflitto dell\u0027art. 1, commi\n5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 con i principi radicati negli\narticoli 3, 9, 41, 97 e, soprattutto, con l\u0027art. 117, commi 1 e 3,\ndella Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 3, comma 1, dello Statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, si presenta, ad avviso del Collegio, «non\nmanifestamente infondato» ai sensi del medesimo art. 23 della legge\nn. 87/1953, per le ragioni che di seguito si esporranno. \n 14. Preliminarmente, occorre rilevare come l\u0027intervento normativo\ndi cui alla legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stato posto in essere,\nsecondo quanto riportato all\u0027art. 1, comma 1, lett. a) della medesima\nlegge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici idonee,\nnon idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica,\nenergetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui\nall\u0027articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonche\u0027\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) e n), art. 4,\nlettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3\n(Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al\ndecreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480\n(Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione\nautonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di\nsistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e\nquella di governo del territorio». \n 14.1. Quanto all\u0027ambito di competenza legislativa interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla potesta\u0027 legislativa primaria in materia di «edilizia e\nurbanistica» riconosciuta dallo Statuto speciale della Regione\nAutonoma della Sardegna all\u0027art. 3, comma 1, lett. f), e la correlata\n«competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 480 del 1975, recante norme di\nattuazione dello Statuto speciale anzidetto, nonche\u0027 la potesta\u0027\nlegislativa di cui alle lett. m) («esercizio dei diritti demaniali e\npatrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline») e\nn) («usi civici»). Va richiamata altresi\u0027 la potesta\u0027 legislativa\nconcorrente nella materia «produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica», da esercitarsi nel limite dei principi stabiliti dalle\nleggi dello Stato e prevista dall\u0027art. 4, lettera e), dello Statuto. \n L\u0027art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo,\nattribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di\n«tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali», cosi\u0027\ncome il comma 3 dello stesso art. 117 include tra le materie di\ncompetenza concorrente quella relativa «a produzione, trasporto e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti», lo Stato\ndisponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i\nprincipi quadro in materia di produzione energetica, trattandosi di\nuna materia oggetto di competenza concorrente, nonche\u0027 i principi\nfondamentali e le norme di riforma economico-sociale ordinariamente\ncapaci di limitare la stessa competenza legislativa regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo). Inoltre lo stesso\nlegislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta materia attraverso\nla propria potesta\u0027 esclusiva e trasversale a tutela dell\u0027ambiente,\nsulla quale gli impianti energetici da fonti rinnovabili hanno\nevidenti ricadute (T.A.R. Sardegna, Sez. II, ordinanza n. 146 del 9\ngiugno 2025, su cui v. infra). \n 14.2. Orbene, l\u0027oggetto della legge regionale in discorso\n(recante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a\nfonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei\nprocedimenti autorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione e\ncomunque di osservanza della disciplina statale sull\u0027individuazione\ndelle aree e dei siti sui quali possono essere installati gli\nimpianti di produzione di energia rinnovabile di cui al decreto\nlegislativo n. 199/2021) rendono evidente come il prioritario ambito\ndi potesta\u0027 legislativa autonoma attinto sia quello statutario in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» (art.\n4, lettera e, dello Statuto speciale). \n 14.3. Come osservato, infatti, dalla Corte costituzionale in\nrelazione all\u0027abrogata legge regionale n. 5/2024 di c.d. «moratoria»\n(che aveva previsto delle «misure di salvaguardia comportanti il\ndivieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di\nenergia elettrica da fonti rinnovabili», e sulla cui base era stato\nadottato il provvedimento di sospensione del procedimento di\nscreening impugnato con il ricorso introduttivo), essa «pur\nconseguendo, come detto, la finalita\u0027 di tutelare il paesaggio,\nincide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti\ndi produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili».\nPertanto, la legge regionale afferisce in modo prevalente alla\ncompetenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale). \n In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno dei\ndue ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di fronte a un\nintreccio di competenze, nessuna delle quali prevalente, cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria di tutela del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia elettrica piu\u0027\nvolte richiamata - devono esercitarsi «[i]n armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti dalle leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello statuto di\nautonomia» (Corte costituzionale, sentenza n. 28/2025). \n 15. Premesso, dunque, che nella fattispecie viene in rilievo una\ncompetenza legislativa regionale «di autonomia» che deve essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei principi fondamentali e\ndelle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina statale di cui al\ndecreto legislativo n. 199/2021, il Collegio dubita che le\ndisposizioni della legge regionale n. 20/2024 e, segnatamente, le\ndisposizioni di cui all\u0027art. 1, comma 1, lett. a), e commi 5 e 7, e\ndi cui agli Allegati da A a E della legge della Regione Sardegna n.\n20/2024 contrastino coi principi stabiliti dalla legge statale e\ndalle norme fondamentali di riforma economico-sociale che si\nimpongono anche alla Regione Autonoma della Sardegna per espressa\nprevisione statutaria. \n 16. Piu\u0027 in particolare, e in primo luogo, ritiene il Collegio\nnon manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale n. 20/2024, con riferimento\nspecifico alle disposizioni suindicate, per violazione dell\u0027art. 117,\nprimo comma, della Costituzione in relazione alla previsione, con\nlegge regionale, delle aree non idonee (che, come si dira\u0027 anche piu\u0027\navanti, riguardano aree vastissime del territorio isolano). \n Da questo punto di vista, infatti, la disciplina regionale pare\nporsi in conflitto con i principi fondamentali della materia\nindividuati nell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo n.\n199/2021. \n 16.1. Osserva, infatti, il Collegio che l\u0027art. 20, comma 4, del\ndecreto legislativo n. 199/2021 limita la potesta\u0027 legislativa delle\nRegioni soltanto all\u0027individuazione puntuale delle aree idonee:\n«conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al\ncomma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei\nmedesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee,\nanche con il supporto della piattaforma di cui all\u0027art. 21». \n Su tale base normativa, questo Tribunale, nel rimettere alla\nCorte costituzionale una questione di legittimita\u0027 costituzionale\nanaloga alla presente, dopo avere riepilogato il quadro di\nriferimento normativo europeo e statale in materia, ha gia\u0027 ritenuto\nche «la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 ha, invece,\nintrodotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti impugnati\nnel presente giudizio, che - ad avviso del Collegio - non pare\nproprio conformarsi al sopra descritto quadro normativo europeo e\nnazionale, avendo la suddetta legge regionale: \n individuato molteplici aree inidonee all\u0027installazione degli\nimpianti, mentre, come si e\u0027 detto, il compito del legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente le «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita accelerazione autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021 (...)» (T.A.R. Sardegna, Sez. II,\nord. n. 146/2025, cit.). \n 16.2. Ritiene il Collegio, d\u0027altra parte, che non conduca a\ndiverso esito neppure quanto previsto dal decreto ministeriale 21\ngiugno 2024, emanato in attuazione dell\u0027art. 20, comma 1, del\nmedesimo decreto legislativo n. 199/2021: ed e\u0027 per questo, infatti,\nche non si pongono nel presente giudizio questioni inerenti la\n(il)legittimita\u0027 del decreto in parola. \n Tale decreto ha espressamente previsto, all\u0027art. 1, comma 2,\nlett. b) che «In esito al processo definitorio di cui al presente\ndecreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento degli enti\nlocali, individuano sul rispettivo territorio ... b) superfici e aree\nnon idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con\nl\u0027installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le\nmodalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027Allegato 3 delle linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10\nsettembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni»; all\u0027art. 3,\ninoltre, ha previsto che «Per il conseguimento delle finalita\u0027 di cui\nall\u0027art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni individuano ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021,\nn. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di\nentrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all\u0027art. 1,\ncomma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del\npresente decreto». \n La disposizione da ultimo trascritta non e\u0027 in effetti stata\noggetto dell\u0027annullamento giurisdizionale parziale che ha interessato\nil decreto ministeriale ad opera della sentenza del T.A.R. Lazio n.\n9155 del 2025, che ha ritenuto legittimo l\u0027art. 3 pur interpretandolo\nnel senso di consentire alle Regioni di individuare con legge le aree\nnon idonee. \n Ritiene invece il Collegio che l\u0027art. 3 in esame possa - e debba\n- ben essere interpretato nel senso di limitare l\u0027intervento\nlegislativo delle Regioni all\u0027individuazione delle aree idonee,\nnonostante la sua non perspicua formulazione letterale. \n Ed infatti, se e\u0027 vero che l\u0027art. 3 cit. fa riferimento\nall\u0027individuazione, da parte delle Regioni, delle aree di cui\nall\u0027art. 1, comma 2 del medesimo decreto, nel cui ambito sono\ndefinite non solo le aree idonee, ma anche quelle non idonee (e in\nrealta\u0027 anche quelle ordinarie e quelle in cui e\u0027 vietata la\nrealizzazione di impianti FER), purtuttavia la medesima norma\nespressamente delimita tale individuazione «ai sensi dell\u0027art. 20,\ncomma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», il quale,\ncome visto, prevede che le Regioni individuino con propria legge le\nsole aree idonee. \n D\u0027altronde, la stessa definizione di aree inidonee di cui\nall\u0027art. 1, comma 2, del decreto ministeriale in parola, rimanda alle\n«modalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027Allegato 3 delle Linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10\nsettembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni». \n Ed invero, come peraltro efficacemente evidenziato dalla parte\nricorrente, l\u0027art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 199/2021,\nnel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge\nregionale n. 20/2024, dispone che «a seguito dell\u0027entrata in vigore\ndella disciplina statale e regionale per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee ai sensi dell\u0027art. 20, con decreto del\nMinistero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero\ndella cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui\nall\u0027art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono\naggiornate le linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti a fonti\nrinnovabili di cui all\u0027articolo 12, comma 10, del decreto legislativo\n29 dicembre 2003, n. 387». \n Non pare dunque al Collegio che le Regioni possano individuare\ncon lo strumento legislativo le aree non idonee all\u0027installazione di\nimpianti FER - inverandosi percio\u0027 i, quantomeno, non manifestamente\ninfondati profili di illegittimita\u0027 costituzionale della legge\nregionale n. 20 del 2024 - poiche\u0027, alla luce del quadro normativo\ndescritto, pare che le aree non idonee debbano essere successivamente\nindividuate, sulla base delle aggiornate linee guida, approvate con\nil decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tale decreto prevede, come\ndedotto dalla ricorrente, che «l\u0027individuazione delle aree «non\nidonee» deve essere preceduta da «un\u0027apposita istruttoria, avente ad\noggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela\ndell\u0027ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico,\ndelle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita\u0027 e del\npaesaggio rurale» (paragrafo 17.1 del decreto ministeriale 10\nsettembre 2010) e deve confluire nell\u0027«atto di programmazione con cui\nsono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento\ndegli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle\nsuddette norme». \n Sotto questo angolo prospettico, possono dunque valere, anche, le\nconsiderazioni che di seguito si vanno ad esporre in ordine alla\nviolazione della riserva di procedimento amministrativo (in part.,\ninfra, sub par. 17.4.). \n 17. La disciplina introdotta dal legislatore regionale suscita,\ninfatti, in ogni caso ulteriori dubbi di illegittimita\u0027\ncostituzionale nella parte in cui -non solo non si e\u0027 limitata ad\nindividuare le aree idonee ma ha individuato anche (o solo) le aree\nnon idonee - ma ha vieppiu\u0027 obliterato la valutazione in concreto,\nnella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in\nrelazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo\nposto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER. \n Consistenti dubbi di compatibilita\u0027 con i canoni costituzionali\ndella legge regionale n. 20/2024 solleva, in particolare, la\nprevisione di cui all\u0027art. 1, comma 5, ove si dispone che «E\u0027 vietata\nla realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\nidonee cosi\u0027 come individuate dagli Allegati A, B, C, D, E e dai\ncommi 9 e 11». In tal modo, infatti, il Legislatore regionale ha\nstabilito un divieto assoluto di autorizzare e realizzare impianti\nFER localizzati in aree definite «non idonee», in contrasto con gli\narticoli 117, primo e terzo comma della Costituzione, in relazione\nall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni\ndel decreto ministeriale 21 giugno 2024 (di cui la disciplina\nregionale costituisce attuazione), nonche\u0027 al principio di massima\ndiffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile come\nemergente dalla disciplina unionale. \n 17.1. Infatti, e\u0027 proprio per raggiungere gli obiettivi di\ncontrasto al cambiamento climatico e di uso dell\u0027energia da fonte\nrinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, che lo Stato\nitaliano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n Tale intervento normativo costituisce attuazione della Direttiva\nUE 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti\nrinnovabili e si pone (art. 1) «l\u0027obiettivo di accelerare il percorso\ndi crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di\nenergia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei\ndi decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti, i meccanismi,\ngli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della\nDirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla\nlegge 22 aprile 2021, n. 53», prevedendo «disposizioni necessarie\nall\u0027attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e\nResilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l\u0027Energia\ne il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun insieme di misure e strumenti coordinati, gia\u0027 orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nRegolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n 17.2. In particolare, all\u0027art. 20 il decreto legislativo n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili, stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n con uno o piu\u0027 decreti del Ministro della transizione ecologica\ndi concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle\npolitiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di\nConferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per\nl\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza\ncomplessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal\nPNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti\nrinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; \n tali decreti definiscono altresi\u0027 la ripartizione della potenza\ninstallata fra Regioni e Province autonome; \n nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali capannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di aree a\ndestinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con\nle caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili,\ndelle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027\ntenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli\neventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete\nstessa; \n conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in\nvigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi della minimizzazione degli impatti sull\u0027ambiente, sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della sostenibilita\u0027 dei costi correlati al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione di\nenergia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nRegioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027 possibile installare impianti FER\nseguendo una procedura semplificata; dall\u0027altro, di garantire il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21 giugno\n2024, fino al 2030 (in questi termini, Corte costituzionale n.\n28/2025). \n 17.3. Come gia\u0027 anticipato sopra, le aree non idonee sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027 stabilite dal\nparagrafo 17 e dall\u0027Allegato 3 delle Linee guida emanate con decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive\nmodifiche e integrazioni». \n 17.4. Come rilevato, da ultimo, dal T.A.R. Lazio con l\u0027ordinanza\nn. 9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha\ninnovato il concetto di area non idonea contenuto nelle linee guida\ndi cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Queste, infatti,\ncontinuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione non\ncompatibili con l\u0027insediamento [...] di specifiche tipologie e/o\ndimensioni di impianti. Detta incompatibilita\u0027, tuttavia, non si\ntraduce in una preclusione assoluta, bensi\u0027 in «una elevata\nprobabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in sede di\nautorizzazione» (paragrafo 17 delle Linee guida del 10 settembre\n2010), «che dovra\u0027 comunque risultare all\u0027esito di specifica\nistruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione\ncontenuta nel decreto ... non innova in alcun modo il concetto di\narea non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle Linee guida». \n 17.4.1. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque,\nl\u0027effetto della qualificazione di una superficie in termini di area\nnon idonea e\u0027 unicamente quello di precludere l\u0027accesso al beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art. 22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027 di un\npiu\u0027 approfondito e lungo apprezzamento delle amministrazioni\ncompetenti, strumentale a garantire una tutela piu\u0027 rafforzata del\npaesaggio, dell\u0027ambiente e del territorio nell\u0027ambito dei singoli\nprocedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n Le aree non idonee, pertanto, non possono costituire divieti\naprioristici e assoluti alla installazione degli impianti FER, ma\ncome chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, rappresentano\n«meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del\npaesaggio» (cfr. Corte cost., sentenza n. 121/2022, par. 5.1.). \n 17.4.2. Le aree non idonee svolgono tale funzione anche nel\nrinnovato assetto normativo e regolamentare della materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027articolo 1, comma 2, lett. b), del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili con l\u0027installazione di specifiche tipologie di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027, come detto, non risulta correlato un\nespresso divieto generalizzato di installazione degli impianti FER\n(cfr. T.A.R. Lazio, ordinanza n. 9155/2025). \n 17.4.3. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n 17.4.4. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area non puo\u0027, dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione delle relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n La stessa giurisprudenza costituzionale ha gia\u0027 affermato come\nanche nel caso di aree non idonee, operi una riserva di procedimento\namministrativo sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia\no meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da ultimo, Corte\ncostituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021 in relazione al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n Ancora, come rammentato dalla ricorrente, la Corte costituzionale\nha statuito che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore\nregionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali,\nperche\u0027 cio\u0027 contrasta con il principio fondamentale di massima\ndiffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal\nlegislatore statale in conformita\u0027 alla normativa dell\u0027Unione\neuropea» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v. anche\nsentenze nn. 177 del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). \n 17.5. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma 5,\ndella legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout\ncourt di realizzazione di impianti FER in aree qualificate come non\nidonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo, dunque,\npaiono violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto\nlegislativo n. 199/2021 all\u0027art. 20 (come integrato dal decreto\nministeriale 21 giugno 2024) e contestualmente pregiudicati gli\nobiettivi vincolanti fissati dalla normativa europea, con conseguente\nviolazione dei commi 1 e 3 dell\u0027art. 117 della Costituzione. \n 17.6. Peraltro, le previsioni dell\u0027art. 1, comma 5, legge\nregionale n. 20/2024, lette in combinato disposto con gli allegati\nalla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non\nsmentita sul punto dall\u0027Amministrazione regionale, determinano che le\naree non idonee previste dalla legge regionale comprendono la quasi\ntotalita\u0027 del territorio regionale. \n 17.7. Come gia\u0027 rilevato dalla citata ordinanza n. 146 del 2025\ndi questo Tribunale, «lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3, comma 2, lett.\nf), assegna alla Regione Sardegna competenza legislativa esclusiva in\nmateria di «edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto, anche\nla «componente paesaggistica»), nonche\u0027 competenza legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n L\u0027art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo,\nattribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di\n«tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali», cosi\u0027\ncome il comma 3 dello stesso art. 117 include tra le materie di\ncompetenza concorrente quella relativa «a produzione, trasporto e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti», lo Stato\ndisponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di una\nmateria oggetto di competenza concorrente, nonche\u0027 i principi\nfondamentali e le norme di riforma economico-sociale ordinariamente\ncapaci di limitare la stessa competenza legislativa regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta materia\nattraverso la propria potesta\u0027 esclusiva e trasversale a tutela\ndell\u0027ambiente, sulla quale gli impianti energetici da fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e Regione non sembrano essere stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n Difatti la legge regionale n. 20/2024, al dichiarato scopo di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti in contrasto con quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali il legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia della massima diffusione degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n ha introdotto «principi quadro» in materia di produzione\nenergetica, cui il legislatore regionale e\u0027 tenuto ad attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n ha dettato regole finalizzate alla tutela dell\u0027ambiente, sulla\nquale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n ha prescritto principi fondamentali e norme di riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche nelle\nmaterie di sua competenza esclusiva» (T.A.R. Sardegna, ord. n.\n146/2025, cit.). \n 17.8. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5,\nin definitiva, pur finalizzata tra l\u0027altro alla tutela del paesaggio,\nnello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti\nrinnovabili nelle aree non idonee si pone in contrasto con la\nrichiamata normativa statale che, all\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si\nimpongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione\ndell\u0027energia, e si pone in contrasto inoltre con la disciplina\neuro-unitaria che pone il principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili (perseguito sia dalla Direttiva 2009/28/CE, e gia\u0027 prima\nda quella 2001/77/CE, sia dalla Direttiva 2018/2001/UE) e stabilisce\ndei target vincolanti per lo Stato italiano. \n 17.8.1. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto legislativo n. 199/2021, l\u0027orientamento della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non\nidoneita\u0027 di intere aree di territorio o a imporre, in maniera\ngeneralizzata ed aprioristica, limitazioni nella realizzazione di\nimpianti FER (Corte cost., sentenza n. 69 del 2018). Per costante\ngiurisprudenza della Corte, infatti, le Regioni e le Province\nautonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati\ndal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177\ndel 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel caso di specie, racchiusi\nnel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di\nattuazione (quale il «decreto ministeriale aree idonee»). \n 17.9. Il divieto posto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge\nregionale n. 20/2024 risulta, poi, contrastare anche con l\u0027art. 3\nCost. e, in particolare, con il principio di proporzionalita\u0027 che in\nesso trova fondamento, nonche\u0027 con il principio desumibile dall\u0027art.\n15 della Direttiva UE 2018/2001 che richiede agli Stati membri di\nassicurare che le norme nazionali in materia di procedure\nautorizzative «siano proporzionate e necessarie»; la medesima\ndisposizione inoltre vincola gli Stati membri ad adottare «misure\nappropriate per assicurare che: a) ...; b) le norme in materia di\nautorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano\noggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano\ndiscriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle\nspecificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili». \n 17.9.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti, un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi condotto dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che il bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione di\nuno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il\ndettato costituzionale» (T.A.R. Lazio, ordinanza n. 9164/2025). In\nparticolare, secondo la giurisprudenza costituzionale «il test di\nproporzionalita\u0027 richiede di valutare se la norma oggetto di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di applicazione stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva quella\nmeno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non\nsproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex\nplurimis, sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015)» (Corte\ncostituzionale n. 56/2020). \n 17.9.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata\nviola, dunque, il principio di necessaria proporzionalita\u0027,\nsacrificando in modo irragionevole la liberta\u0027 di iniziativa\neconomica e la tutela dell\u0027ambiente (cui la produzione di energia da\nfonti rinnovabili contribuisce). \n Tra l\u0027altro, come rilevato da questo Tribunale nella piu\u0027 volte\ncitata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20 del 2024\nha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia, pari\na quasi il 95% dell\u0027intero territorio regionale (si veda, in\nparticolare, il comma 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20/2024\nin relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale di aree idonee dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lett. C-ter), n. 1 del decreto legislativo n.\n199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale disciplina\nregionale basti pensare che essa impedisce la realizzazione di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027 delle\naree agricole sarde». \n 17.10. Le suindicate disposizioni della legge regionale 20/2024\nsi pongono in contrasto, inoltre, con il principio di tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art. 9 Cost. secondo cui la Repubblica\ntutela l\u0027ambiente, la biodiversita\u0027 e gli ecosistemi «anche\nnell\u0027interesse delle future generazioni». \n 17.10.1. Il sacrificio incondizionato di tale principio in\nrelazione alle aree classificate come non idonee dalla legge\nregionale, infatti, dal che consegue il divieto radicale di\nrealizzare impianti FER, appare al Collegio del tutto evidente e\ncontrasta oltre che con l\u0027art. 3 Cost. anche con l\u0027art. 9, ponendosi\nin conflitto con l\u0027orientamento della Corte costituzionale\nconsolidatosi a partire dalla nota sentenza n. 85/2013 secondo cui\n«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano\nin rapporto di integrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto\nindividuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.\nLa tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie\ndi norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»\n(sentenza n. 264 del 2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe\nl\u0027illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno»\nnei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente\nriconosciute e protette [...]. La Costituzione italiana, come le\naltre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede\nun continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti\nfondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...]\nIl punto di equilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non prefissato in\nanticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione\ndelle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo -secondo\ncriteri di proporzionalita\u0027 e di ragionevolezza, tali da non\nconsentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». \n 17.10.2. In tale contesto, il divieto previsto dalla norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto a livello europeo dall\u0027art. 11 del TFUE,\nsecondo cui «le esigenze di tutela dell\u0027ambiente devono essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle altre pertinenti\npolitiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo\nsostenibile» (cfr., Cons. St., sentenza n. 8167/2022). \n La previsione in generale delle aree non idonee come zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile prevalenza dell\u0027interesse alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili (in termini,\nT.A.R. Lazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). \n 17.10.3. Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e, in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e i\nrelativi allegati che individuano le aree non idonee, sollevano seri\ndubbi di contrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n 17.11. Da cio\u0027 discende anche la violazione dei principi di\nimparzialita\u0027 e buon andamento dell\u0027amministrazione, e quindi\ndell\u0027art. 97 Cost., in quanto osta a qualsivoglia possibilita\u0027 di\nrealizzare, in sede amministrativa, il piu\u0027 opportuno bilanciamento\ndegli interessi in gioco. \n A tale riguardo, appare opportuno ribadire che, ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 199/2021, «Le aree\nnon incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non\nidonee all\u0027installazione di impianti di produzione di energia\nrinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee». \n Il riferimento specifico alla valutazione operata «in sede di\npianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di singoli\nprocedimenti», come osservato anche dal T.A.R. Lazio nelle piu\u0027 volte\ncitate ordinanze di rimessione della questione di legittimita\u0027 della\nmedesima legge regionale n. 20/2024, «attesta che la riserva di\nprocedimento amministrativo per la dichiarazione di non idoneita\u0027,\noltre che prevista dalle Linee guida, e\u0027 sancita a livello di\nnormazione primaria anche nel regime di cui ai decreti ministeriali\nadottati ai sensi dell\u0027art. 20, comma 1, del decreto, con conseguente\nimpossibilita\u0027 per le regioni di impedire che tale valutazione si\ncompia mediante il divieto, stabilito in via generale e astratta per\nlegge, di realizzare gli impianti nelle aree non idonee». \n 17.12. I medesimi profili di incostituzionalita\u0027 suesposti vanno\nravvisati, per identici motivi, anche nella disposizione di cui\nall\u0027art. 1, comma 7, della legge regionale n. 20/2024, ove si dispone\nche «Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso\nsia nelle aree definite idonee, di cui all\u0027Allegato F, sia nelle aree\ndefinite non idonee, di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027», e cio\u0027 sia in relazione all\u0027art. 117,\nprimo comma e terzo comma (non essendo tale criterio di prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando esso un vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia in\nrelazione agli articoli 3, 9 e 97 Cost. \n 17.13. Profili di incostituzionalita\u0027 sussistono, infine, anche\nin relazione alla violazione della disciplina in materia di aree\nidonee di cui all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n.\n199/2021. \n 17.13.1. In particolare, secondo la ricorrente, la legge\nregionale non avrebbe potuto in alcun modo prevedere, pena la sua\nincostituzionalita\u0027, un divieto assoluto di realizzare impianti FER\nin un\u0027area idonea ai sensi dell\u0027art. 20, comma 8, del decreto\nlegislativo n. 199/2021, ne\u0027 tantomeno ipotesi di non idoneita\u0027 in\naree che sono invece idonee ai sensi della normativa nazionale (come,\ninvece, avvenuto rispetto alle aree previste negli Allegati A, B, C,\nD, E ed F e, in particolare, per quanto rileva nel presente giudizio,\nper le lettere t), w), u) e bb) dell\u0027Allegato B). \n Anche in relazione a tale profilo, infatti, risultano violati i\nprincipi fondamentali della materia posti dal decreto legislativo n.\n199/2021. \n 17.13.2. L\u0027art. 20, comma 8, individua dalla lett. a) alla\nlettera c-quater) una serie di fattispecie che «nelle more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate\naree idonee». \n Sebbene tali aree siano definite «idonee ex lege» apparentemente\nsoltanto in relazione alla fase transitoria fino all\u0027emanazione del\ndecreto ministeriale di cui all\u0027art. 20, comma 1, al tempo stesso\nquest\u0027ultima disposizione prevede che il suddetto decreto\nministeriale, nello stabilire i principi e i criteri omogenei per\nl\u0027individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili, debba tenere conto\ndelle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20. \n 17.13.3. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva, peraltro,\nprevisto all\u0027art. 7, comma 2, lett. c), la possibilita\u0027 per le\nRegioni, nell\u0027individuazione delle aree idonee, di «fare salve le\naree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8\nnovembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del\npresente decreto». Tuttavia, la IV sezione del Consiglio di Stato,\ncon le ordinanze cautelari nn. 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302 e\n4304 del 2024 aveva sospeso l\u0027efficacia di tale disposizione, gia\u0027\nprima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024,\nrilevando che «la norma appare [...] non pienamente conforme all\u0027art.\n20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, il quale gia\u0027\nelenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello\nprimario non sembra possa rinvenirsi spazio per una piu\u0027 restrittiva\ndisciplina regionale». \n Da ultimo, con sentenza n. 9155/2025, il T.A.R. Lazio ha\nannullato l\u0027art. 7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 21\ngiugno 2024 proprio nella parte in cui non aveva introdotto una\ndisciplina di salvaguardia delle aree idonee per i progetti in corso\ndi autorizzazione. \n 17.13.4. Su tali basi, ha gia\u0027 evidenziato questo Tribunale, con\nla citata ordinanza n. 146 del 2025, che «il compito attribuito dalla\ndisciplina statale sopra descritta al legislatore regionale e\u0027\nlimitato all\u0027individuazione puntuale delle singole aree idonee, ma\nquesto pur sempre, nel rispetto dell\u0027elenco categoriale di cui\nall\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, con la\nconseguenza concreta che lo stesso legislatore regionale non puo\u0027\nlegittimamente vietare l\u0027installazione di impianti produttivi da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite, questo, che costituisce un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra descritti obblighi\nassunti dall\u0027Italia a livello unionale, certamente vanificati se\nciascuna regione potesse liberamente ridurre le aree idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la tenuta\ncomplessiva del «sistema» preordinato alla realizzazione degli\nobiettivi unionali. Tale impostazione ha, poi, trovato conferma\nnormativa espressa all\u0027art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.\n13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con cui e\u0027 stato\nespressamente precisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20,\ncomma 1, del decreto legislativo n. 199/2021, che l\u0027individuazione\npuntuale delle aree idonee mediante i decreti ministeriali previsti\nal medesimo comma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee ai\nsensi del comma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027\ntenuto a individuare le aree idonee «Conformemente ai principi e\ncriteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1» (cosi\u0027 l\u0027incipit\ndell\u0027art. 20, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 199/2021),\nanche la sfera decisionale del legislatore regionale non puo\u0027 che\ntrovare un limite invalicabile nello stesso elenco categoriale di cui\nall\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021» (T.A.R.\nSardegna, ord. n. 146/2025, cit.). \n Del resto la citata ordinanza, nel richiamare la sentenza della\nCorte costituzionale del 12 marzo 2025, n. 28, ha altresi\u0027 messo in\nluce come «anche tale pronuncia della Consulta conferma che il\nlegislatore regionale, nell\u0027individuare le aree idonee alla\nrealizzazione degli impianti per cui e\u0027 causa, e\u0027 vincolato al\nminimum legale fissato da quello statale all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, con cui gia\u0027 e\u0027 stato operato un\nbilanciamento «a monte» tra l\u0027interesse pubblico sotteso alla\nrealizzazione degli impianti e le esigenze di tutela dell\u0027ambiente e\ndel paesaggio direttamente incisi dalla realizzazione dei nuovi\nimpianti; cio\u0027 comporta, altresi\u0027, che la competenza legislativa\nesclusiva in materia di paesaggio di cui [dispone] la Regione\nSardegna trovi un limite nelle norme nazionali espressive, oltre che\ndei sopra descritti impegni internazionali, anche dei «principi\nfondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze\nstatutarie» della Regione Sardegna (cosi\u0027 la citata sentenza n.\n28/2025 della Consulta)» (ancora T.A.R. Sardegna, ord. n. 146 del\n2025, cit.) \n 18. In definitiva, per tutto quanto sopra, va sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lett. a) e commi\n5 e 7, nonche\u0027 dei relativi Allegati A, B, C, D ed E, della legge\ndella Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione\ndegli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, della\nCostituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva\n(UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e per\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale\nn. 3/1948. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione\nPrima) cosi\u0027 dispone: \n a) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, nei\ntermini espressi in motivazione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, comma 1, lett. a) e commi 5 e 7,\nnonche\u0027 dei relativi Allegati A, B, C, D ed E, della legge della\nRegione Autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli\narticoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, Cost., anche in\nrelazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 come\nmodificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli articoli\n3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; \n b) sospende il giudizio per le determinazioni conseguenti alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e, ai sensi dell\u0027art.\n23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale; \n c) dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente della Regione\nautonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio regionale\nsardo; \n d) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n Cosi\u0027 deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni\n11 giugno 2025 e 25 giugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n Marco Buricelli, Presidente; \n Oscar Marongiu, consigliere, estensore; \n Roberto Montixi, referendario. \n \n Il Presidente: Buricelli \n \n \n L\u0027estensore: Marongiu","elencoNorme":[{"id":"63382","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63383","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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