GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/124

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corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove –\u0026nbsp;Proroga del termine di cui all\u0027art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Denunciata introduzione nel corpo del decreto-legge di una regola del tutto estranea all’oggetto e alle finalità del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni di urgenza, trattandosi di una legge di interpretazione autentica di una norma esistente nell’ordinamento sin dal 1993 – Eccesso di delega – In via subordinata: Denunciato intervento legislativo, mediante una norma interpretativa con efficacia retroattiva, incidente anche sulle fattispecie pregresse – Omessa indicazione,\u0026nbsp;comunque non evincibile, delle circostanze eccezionali o delle ragioni di interesse generale che avrebbero imposto un simile intervento – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio del giusto processo – Contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti – Violazione degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 della CEDU che sancisce il diritto a un processo equo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 77, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione Europea dei diritti dell\u0027Uomo (CEDU), art. 6.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eCalamità pubbliche – Camere di commercio – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 – Applicazione della disposizione transitoria di cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove –\u0026nbsp;Proroga del termine di cui all\u0027art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Prevista soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito – Denunciata disciplina che ha dapprima imposto, per un periodo temporale di due mesi, un vincolo interpretativo, operante anche per le situazioni pregresse ancora sub-iudice, rimuovendolo successivamente, ma solo per il futuro, in difetto di una previsione che facesse retroagire l’effetto abrogativo – Previsione di un sistema irrazionale, privo di obiettive motivazioni per le quali introdurre un vincolo interpretativo di una norma vigente da oltre trent’anni per un periodo limitato di due mesi, ma con effetti retroattivi – Illogica eliminazione del suddetto vincolo solo per il futuro che disarticola il sistema, determinando un differente trattamento per situazioni omologhe, atteso che le procedure di rinnovo ricomprese nel periodo di applicazione della norma interpretativa saranno regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre vicende saranno rimesse, invece, all’interpretazione del giudice, con esiti astrattamente differenti – Contrasto con il principio di ragionevolezza.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, in combinato disposto con l’art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 3.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn ulteriore subordine – Impresa e imprenditore – Camere di commercio – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all\u0027art. 10, comma 2, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all\u0027art. 10, comma 6, della medesima legge – Denunciata interpretazione che, dando rilievo, ai fini della rappresentatività, alla soggettività giuridica o alla legale rappresentanza dell’associazione e non all’articolazione organizzativa, precluderebbe a una associazione rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione delle camere di commercio solo perché dotata di una soggettività interprovinciale o regionale – Violazione del carattere pluralista dello Stato – Interpretazione irragionevole e ingiustamente discriminatoria per il trattamento riservato alle associazioni con soggettività regionale o interprovinciale, rispetto a quello delle associazioni con soggettività nazionale – Lesione del diritto di Confcommercio Campania di partecipare alla procedura di rinnovo, per consentire la rappresentatività delle imprese a essa associate – Lesione dei diritti dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità – Violazione del diritto di associazione – Lesione del principio di buona andamento e imparzialità dell’amministrazione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 12, comma 1.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 2, 3, 18 e 97.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Associazione CLAAI","prima_controparte":"Ministero delle imprese e del made in Italy, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, Cna Campania Nord ed altri 5","altre_parti":"Associazione Unione Italiana Cooperative di Avellino, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio","testo_atto":"N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 maggio 2025  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso\nproposto  da  Associazione  CLAAI,   Associazione   Unione   Italiana\nCooperative di Avellino contro Ministero delle imprese e del made  in\nItaly e altri.. \n \nCalamita\u0027 pubbliche - Camere di  commercio  -  Interventi  del  Fondo\n  complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del\n  2009 e del 2016 - Applicazione della  disposizione  transitoria  di\n  cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo  n.\n  219  del  2016,  in  materia  di  determinazione  del  numero   dei\n  componenti dei  consigli  delle  camere  di  commercio,  industria,\n  artigianato e agricoltura, istituite a seguito di  accorpamento  ai\n  sensi della legge n. 580 del 1993,  agli  organi  della  camera  di\n  commercio, industria, artigianato e agricoltura  delle  Marche  per\n  due mandati successivi a quello in corso alla data  di  entrata  in\n  vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023\n  - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per\n  la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di  membri\n  pari a nove - Proroga del termine di  cui  all\u0027art.  38,  comma  1,\n  della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell\u0027ambito\n  della procedura in corso per il rinnovo degli organi  della  camera\n  di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle  Marche  -\n  Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si  interpreta\n  nel senso che la designazione dei  componenti  dei  consigli  delle\n  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e\u0027\n  effettuata dalle organizzazioni  rappresentative  delle  imprese  e\n  dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a  livello\n  provinciale o  pluriprovinciale  ovvero,  in  mancanza,  da  quelle\n  costituite  a  livello  regionale,  ove  presenti,  o   a   livello\n  nazionale,  con  riferimento  esclusivo,   in   ogni   caso,   alla\n  rappresentativita\u0027 delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito  della\n  circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio\n  interessata. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di termini normativi), convertito con modificazioni,  nella\n  legge 23 febbraio  2024,  n.  18,  art.  17,  comma  1-bis,  ultimo\n  periodo. \nCalamita\u0027 pubbliche - Camere di  commercio  -  Interventi  del  Fondo\n  complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del\n  2009 e del 2016 - Applicazione della  disposizione  transitoria  di\n  cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo  n.\n  219  del  2016,  in  materia  di  determinazione  del  numero   dei\n  componenti dei  consigli  delle  camere  di  commercio,  industria,\n  artigianato e agricoltura, istituite a 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decreto-legge 2\n  marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per  l\u0027attuazione\n  del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)). \nIn subordine:  Impresa  e  imprenditore  -  Camere  di  commercio   -\n  Riordinamento delle camere di commercio, industria,  artigianato  e\n  agricoltura -  Previsione  che  i  componenti  del  consiglio  sono\n  designati  dalle  organizzazioni  rappresentative   delle   imprese\n  appartenenti ai settori di cui all\u0027art. 10, comma 2, della legge n.\n  580 del 1993, nonche\u0027 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori\n  e dalle associazioni di tutela degli interessi  dei  consumatori  e\n  degli utenti e dalla Consulta di cui all\u0027art. 10,  comma  6,  della\n  medesima legge. \n- Legge 29 dicembre 1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di\n  commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 12, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n                        IL CONSIGLIO DI STATO \n               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 9678 del 2024, proposto da: \n        Associazione CLAAI - Unione  Provinciale  Artigiani  e  della\nPiccola Impresa Benevento, in persona del legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Francesco  Cocola,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    contro: \n        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del\nMinistro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in\npersona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da\nPEC da Registri di Giustizia; \n        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,\nrappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D\u0027Urso,   Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    nei confronti: \n        Cna Campania Nord, Regione Campania,  Unione  Italiana  delle\nCamere  di  Commercio  Industria,   Artigianato   e   Agricoltura   -\nUnioncamere, in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro\ntempore, non costituiti in giudizio; \n    sul ricorso numero di registro generale 9679 del  2024,  proposto\nda: \n        Associazione CLAAI - Unione  Provinciale  Artigiani  e  della\nPiccola Impresa Benevento, in persona del legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Francesco  Cocola,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    contro: \n        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del\nMinistro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in\npersona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da\nPEC da Registri di Giustizia; \n        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,\nrappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D\u0027Urso,   Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    nei confronti: \n        Confcommercio Imprese  per  l\u0027Italia  Interprovinciale  della\nCampania,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Lo  Pinto,  Fabio\nCintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di Giustizia; \n        Regione Campania, Unione Italiana delle Camere  di  Commercio\nIndustria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere,  in  persona  dei\nrispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in\ngiudizio; \n    sul ricorso numero di registro generale 9680 del  2024,  proposto\nda: \n        Associazione CLAAI - Unione  Provinciale  Artigiani  e  della\nPiccola Impresa Benevento, in persona del legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Francesco  Cocola,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    contro: \n        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del\nMinistro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in\npersona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da\nPEC da Registri di Giustizia; \n        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,\nrappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D\u0027Urso,   Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    nei confronti: \n        Confcommercio Imprese  per  l\u0027Italia  Interprovinciale  della\nCampania,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Lo  Pinto,  Fabio\nCintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di Giustizia; \n        Regione Campania, Unione Italiana delle Camere  di  Commercio\nIndustria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere,  in  persona  dei\nrispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in\ngiudizio; \n    sul ricorso numero di registro generale 9681 del  2024,  proposto\nda: \n        Associazione Unione  Italiana  Cooperative  di  Avellino,  in\npersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa\ndagli avvocati Francesco Cocola e  Teodoro  Reppucci,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    contro: \n        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del\nMinistro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in\npersona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da\nPEC da Registri di Giustizia; \n        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,\nrappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D\u0027Urso,   Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    nei confronti: \n        Confcooperative   Campania,    in    persona    del    legale\nrappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall\u0027avvocato\nLorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di\nGiustizia; \n        Regione Campania, Unione Italiana delle Camere  di  Commercio\nIndustria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere,  in  persona  dei\nrispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in\ngiudizio; \n    per la riforma: \n        A) quanto al ricorso n. 9678 del 2024: \n          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23257/2024,\nresa tra le parti; \n        B) quanto al ricorso n. 9679 del 2024: \n          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23261/2024,\nresa tra le parti; \n        C) quanto al ricorso n. 9680 del 2024: \n          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23265/2024,\nresa tra le parti; \n        D) quanto al ricorso n. 9681 del 2024: \n          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23270/2024,\nresa tra le parti. \n    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle\nimprese e del made in  Italy,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri,  della  Camera  di  Commercio   Industria   Artigianato   e\nAgricoltura Irpinia Sannio, di  Confcommercio  Imprese  per  l\u0027Italia\nInterprovinciale della Campania e di Confcooperative Campania; \n    Viste le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025,  n.  352/2025  e  n.\n354/2025, con le quali la Sezione ha  accolto  le  istanze  cautelari\nformulate, in via incidentale, dalle parti appellanti  ai  soli  fini\ndella sollecita fissazione dell\u0027udienza di trattazione del merito dei\nricorsi in appello; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  3  aprile  2025  il\nConsigliere Lorenzo Cordi\u0027 e uditi, per le parti, l\u0027avvocato Vincenzo\nBarrasso (per  delega  dell\u0027avvocato  Francesco  Cocola),  l\u0027avvocato\nFlavio Iacovone, l\u0027avvocato  Paolo  Giugliano  e  l\u0027avvocato  Lorenzo\nLentini; \nA. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi. \n    A.1. L\u0027oggetto dei ricorsi di primo grado. \n    1. Con il ricorso R.G. n. 6513/2024 l\u0027associazione CLAAI - Unione\nProvinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento  (di  seguito\nanche  solo  «CLAAI»)  ha  impugnato  al   Tribunale   amministrativo\nregionale  per  il  Lazio  -  sede  di  Roma:  i)  la  determinazione\ndirigenziale del n. 2024000097 del 27 marzo 2024,  con  la  quale  la\nCamera di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  Irpinia\nSannio (di seguito anche solo «Camera di Commercio  Irpinia  Sannio»)\naveva annullato in autotutela la precedente determinazione n. 360 del\n9 novembre 2023 e, per l\u0027effetto, aveva riammesso l\u0027associazione  CNA\nCampania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di\nCommercio Irpinia Sannio - Settore «Commercio»; ii) la determinazione\ndirigenziale  del  segretario  generale  della  Camera  di  Commercio\nIrpinia Sannio n. 2024000098 del 27 marzo  2024,  con  la  quale  era\nstata annullata in autotutela  la  precedente  determinazione  del  9\nnovembre 2023 e, per l\u0027effetto, aveva  riammesso  l\u0027associazione  CNA\nCampania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di\nCommercio Irpinia Sannio - Settore «Artigianato». \n    2.  Con  ricorso  R.G.  n.  6514/2024  l\u0027associazione  CLAAI   ha\nimpugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  -  sede\ndi Roma la determinazione dirigenziale del segretario generale  della\nCamera di Commercio Irpinia Sannio  n.  2024000103  del  27  febbraio\n2024, con la quale era stata annullata in  autotutela  la  precedente\ndeterminazione n. 358 del 9 novembre 2023, e, per l\u0027effetto,  si  era\nriammessa   l\u0027associazione   Confcommercio   imprese   per   l\u0027Italia\nInterprovinciale  della  Campania  alla  procedura  di  rinnovo   del\nConsiglio  della  Camera  di  Commercio  Irpinia  Sannio  -   Settore\n«Turismo». \n    3. Con ricorso R.G.  n.  6512/2024  l\u0027associazione  Unione  degli\nIndustriali della Provincia di Avellino  ha  impugnato  al  Tribunale\namministrativo  regionale  per  il  Lazio   -   sede   di   Roma   le\ndeterminazioni del 27 aprile 2024 n. 2024000099,  n.  2024000100,  n.\n2024000102, n. 2024000104, n. 2024000105, n. 2024000106, con le quali\nerano state  annullate,  rispettivamente,  le  determinazioni  del  9\nnovembre 2023, n. 355, n. 357, n. 353, n. 352, n. 354, n. 356, e, per\nl\u0027effetto, era stata ammessa l\u0027associazione Confcommercio Imprese per\nl\u0027Italia Interprovinciale della Campania alla  procedura  di  rinnovo\ndel Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, per i settori\n«Industria»,  «Trasporti   e   Spedizioni»,   «Artigianato»,   «Altri\nSettori», «Commercio» e «Servizi alle Imprese». \n    4.  Con  ricorso  R.G.   n.   6511/2024   l\u0027associazione   Unione\nCooperative di Avellino  ha  impugnato  al  Tribunale  amministrativo\nregionale  per  il  Lazio  -  sede  di  Roma  la  determinazione  del\nsegretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e\nAgricoltura Irpinia Sannio n. 101 del 27 marzo 2024, con la quale era\nstata annullata in autotutela la determinazione dirigenziale  n.  361\ndel 9 novembre 2023 e, per l\u0027effetto, si era riammessa l\u0027Associazione\nConfcooperative Campania alla  procedura  di  rinnovo  del  Consiglio\ndella Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Cooperazione». \n    5. In  tutti  i  giudizi  sopra  indicati  era  stato,  altresi\u0027,\nimpugnato il decreto ministeriale  4  agosto  2011,  n.  156,  e,  in\nparticolare, le disposizioni di cui all\u0027art. 2, commi 2 e 6,  laddove\ninterpretati nel senso di giustificare la mancanza  esclusione  dalla\nprocedura di rinnovo del Consiglio della Camera  di  Commercio  delle\nassociazioni controinteressate. \nA.2. Esposizione delle vicende di fatto. \n    6. In punto di fatto va esposto che, in primo luogo, che: i)  con\ndecreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32  del\n30 marzo 2023 - adottato ai sensi dell\u0027art. 5, comma 2,  lettera  a),\ndella legge n. 580/1993 - era stato sciolto il Consiglio della Camera\ndi Commercio Irpinia Sannio ed  era  stato  nominato  il  Commissario\nstraordinario della medesima Camera di Commercio,  con  la  specifica\nfunzione di dare avvio alle procedure per il  rinnovo  del  Consiglio\ncamerale,  entro  e  non  oltre  centoventi  giorni  dalla  data   di\nemanazione del decreto di nomina, pena  la  decadenza  dall\u0027incarico;\nii) con determinazione commissariale n. 44 del  26  giugno  2023  era\nstato approvato  lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  Industria\nArtigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, recante, all\u0027allegato B, il\nprospetto per la ripartizione dei seggi in base  ai  dati  pubblicati\ndal  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy;   iii)   con\ndeterminazione commissariale n. 57 adottata in data  28  luglio  2023\nera stato  pubblicato  l\u0027avviso  di  avvio  della  procedura  per  la\ndesignazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al  decreto\nministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - con contestuale comunicazione al\nPresidente della Giunta regionale  della  Campania  -  e  nomina  del\nsegretario generale della Camera di Commercio quale responsabile  del\nrelativo procedimento. \n    6.1.  Il  Segretario  generale  aveva  adottato  una   serie   di\nprovvedimenti di esclusione dalle procedure. \n    6.1.1. In particolare, l\u0027associazione CNA Campania Nord era stata\nesclusa in quanto: i) la stessa  e\u0027  un\u0027associazione  imprenditoriale\nnata dall\u0027accorpamento delle tre associazioni provinciali di  Napoli,\nCaserta e Benevento, che ha come finalita\u0027 la tutela, la promozione e\nlo sviluppo delle imprese dei settori dell\u0027artigianato, del commercio\ne della piccola e media impresa; ii) la  dimensione  interprovinciale\ndella Associazione non avrebbe consentito alla stessa di  partecipare\nalla  procedura  ai  sensi  dell\u0027art.  2,  comma   2,   del   decreto\nministeriale n.  156/2011;  iii)  l\u0027adesione  della  Associazione  al\nsovraordinato   livello   nazionale   non   avrebbe   consentito   la\npartecipazione alla procedura neppure ai sensi dell\u0027art. 2, comma  6,\ndel decreto ministeriale n. 156/11,  che  ammette  la  partecipazione\nalla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle  Organizzazioni\nimprenditoriali di livello regionale solo  in  mancanza  del  livello\nnazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali 359 e  360  del  9\nnovembre 2023). \n    6.1.2.  L\u0027associazione   Confcommercio   imprese   per   l\u0027Italia\ninterprovinciale  della  Campania   e\u0027,   invece,   un\u0027organizzazione\ninterprovinciale e pluri-territoriale che, rappresenta e  tutela  per\nstatuto gli interessi  sociali,  morali  ed  economici  dei  soggetti\nimprenditoriali e professionali  che  operano  nel  territorio  delle\nsingole  province   della   Regione   Campania,   e   aderisce   alla\nConfederazione Generale italiana delle imprese. Tale associazione era\nstata esclusa in quanto: i) la dimensione  regionale/interprovinciale\ndella stessa non avrebbe consentito alla medesima di  partecipare  al\nrinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell\u0027art.  2,  comma  2,  del\ndecreto ministeriale n. 156/2011; ii) l\u0027adesione  della  Associazione\nal  sovraordinato  livello  nazionale  non  avrebbe   consentito   la\npartecipazione alla procedura neppure ai sensi dell\u0027art. 2, comma  6,\ndel decreto ministeriale n. 156/2011, che ammette  la  partecipazione\nalla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle  Organizzazioni\nimprenditoriali di livello regionale solo  in  mancanza  del  livello\nnazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali n. 352, n. 253, n.\n354, n. 355, n. 356, n. 357 e n. 358 del 9 novembre 2023). \n    6.1.3. Confcooperative Campania e\u0027, invece, il livello  regionale\ndella Confederazione Italiana delle Cooperative. Tale associazione e\u0027\nstata esclusa in quanto: i) la dimensione regionale della stessa  non\navrebbe consentito di partecipare alla procedura ai  sensi  dell\u0027art.\n2, comma 2, del decreto  ministeriale  n.  156/2011;  ii)  l\u0027adesione\ndell\u0027associazione al  sovraordinato  livello  nazionale  non  avrebbe\nconsentito  la  partecipazione  della  medesima  neppure   ai   sensi\ndell\u0027art. 2, comma 6, del decreto  ministeriale  n.  156/2011  (f.  3\ndella determinazione dirigenziale n. 361 del 9 novembre 2023). \n    6.1.3.1. Avverso il provvedimento indicato  al  precedente  punto\n6.1.3 Confcooperative ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio (R.G. n. 16834/2023), che,  con  ordinanza  n.\n246/2025, ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato\ndella  sentenza  n.  23270/2024,   oggetto   di   uno   dei   ricorsi\nall\u0027attenzione del Collegio (R.G. n. 9681 del 2024). \n    6.2. Nelle more del giudizio e\u0027  entrato  in  vigore  l\u0027art.  17,\ncomma 1-bis, del decreto-legge 30 novembre  2023,  n.  215,  inserito\ndalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18,  che,  all\u0027ultimo\nperiodo, ha disposto: «l\u0027art. 12 della citata legge n. 580  del  1993\nsi interpreta nel  senso  che  la  designazione  dei  componenti  dei\nconsigli  delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e\nagricoltura e\u0027 effettuata dalle organizzazioni rappresentative  delle\nimprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite  a\nlivello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle\ncostituite a livello regionale, ove presenti, o a livello  nazionale,\ncon riferimento esclusivo, in ogni caso alla rappresentativita\u0027 delle\nmedesime organizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale\ndi competenza della Camera di Commercio interessata». \n    6.3. La Camera di Commercio Irpinia - Sannio ha, quindi, adottato\ni provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado e indicati  ai\npunti 1-4 della presente ordinanza. Con tali provvedimenti sono stato\nannullate le esclusioni in  precedenza  disposte  (punti  6.1.1-6.1.3\ndella presente ordinanza), evidenziando come  la  previsione  di  cui\nall\u0027art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 - «in sede di\ninterpretazione autentica dell\u0027art. 12 della legge 29  dicembre  1993\nn. 580 operante ex tunc» - avesse riconosciuto in modo definitivo  ed\nespresso che cio\u0027 che legittima la partecipazione di  un\u0027associazione\nimprenditoriale alla procedura di rinnovo del consiglio camerale sono\ni dati della rappresentativita\u0027  a  livello  territoriale  e  non  la\nstrutturazione territoriale dell\u0027associazione stessa.  La  Camera  di\nCommercio ha, quindi, annullato in autotutela i provvedimenti  emessi\ne ha riammesso le associazioni in precedenza escluse al  procedimento\ndi rinnovo del Consiglio. \n    6.4. Dopo l\u0027adozione dei  provvedimenti  indicati  al  precedente\npunto e\u0027 entrato in vigore l\u0027art. 1 della legge 29  aprile  2024,  n.\n56, di conversione, con  modificazioni,  del  decreto-legge  2  marzo\n2024, n. 19, che ha introdotto - proprio in sede di  conversione  del\ndecreto-legge - l\u0027art. 39-bis (rubricato «Disposizioni in materia  di\ncamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), il quale\nha disposto: «all\u0027art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre\n2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio\n2024,  n.  18,  l\u0027ultimo  periodo  e\u0027  soppresso».  In  sostanza,  la\nprevisione ha abrogato la norma di interpretazione autentica che  era\nstata  posta  a  fondamento  dei  provvedimenti  di  annullamento  in\nautotutela adottati dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. \nA.3.  I  ricorsi  di  primo  grado  e  le  sentenze   del   Tribunale\namministrativo regionale per  il  Lazio  -  sede  di  Roma  impugnate\ndinanzi a questo consiglio. \n    7. L\u0027associazione CLAAI, l\u0027Associazione Unione degli  Industriali\ndella  Provincia  di  Avellino  e  l\u0027associazione   Unione   Italiana\nCooperative  di  Avellino  hanno   impugnato   i   provvedimenti   di\nannullamento in autotutela delle precedenti esclusioni, unitamente al\ndecreto ministeriale n. 156/2011, dinanzi al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio, articolando plurimi motivi. \n    7.1. Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha\nrespinto i ricorsi, osservando, in sintesi, che: i) non erano fondate\nla  censure  con  la  quali  era   stata   dedotta   l\u0027illegittimita\u0027\nsopravvenuta delle determinazioni (in ragione dell\u0027abrogazione  della\nnorma di interpretazione autentica) in quanto,  in  applicazione  del\nprincipio tempus regit actum, doveva aversi riguardo  alla  normativa\nvigente  al  momento  dell\u0027adozione  di   tali   provvedimenti,   non\npotendosi, inoltre, ritenere che la norma abrogativa di una legge  di\ninterpretazione autentica fosse, a sua volta,  retroattiva,  ne\u0027  che\nl\u0027abrogazione comportasse l\u0027obbligo per l\u0027Amministrazione di adottare\nnuovi atti di annullamento dei provvedimenti di  secondo  grado  gia\u0027\nemessi; ii) non erano fondate  le  censure  con  le  quali  le  parti\navevano dedotto il carattere meramente generico  del  criterio  della\nrappresentativita\u0027  di  cui  all\u0027art.  12  della  legge  n.  580/1993\n(dovendosi tener conto, piuttosto, delle regole  di  cui  al  decreto\nministeriale n.  156/2011,  da  interpretarsi  come  abilitanti  alla\npartecipazione le sole associazioni  territorialmente  strutturate  a\nlivello  provinciale  o  a  livello  nazionale  ma  non  quelle   con\ndimensione organizzativa  regionale),  in  quanto  le  determinazioni\nadottate avevano applicato la legge di interpretazione autentica, che\naveva superato ogni questione interpretativa. \nA.4. I motivi di ricorso in appello. \n    8. Le associazioni in epigrafe hanno proposto appello,  affidando\nl\u0027impugnazione ad identici motivi, di seguito esposti. \n    8.1.  Con  il  primo  motivo  le   associazioni   hanno   dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle parti in  cui  hanno\nritenuto operante il principio tempus regit actum, evidenziando  come\nla disposizione di interpretazione autentica successivamente abrogata\n(art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n.  18/2024;  di  seguito,\nper brevita\u0027, solo «decreto-legge n. 215/2023») non  potesse  trovare\napplicazione in quanto la disposizione non era propriamente una legge\ndi interpretazione  autentica  ma  una  norma  innovativa,  volta  ad\nampliare la portata oggettiva del precetto di cui all\u0027art.  12  della\nlegge n. 580/1993, e,  come  tale,  destinata  ad  operare  solo  per\nl\u0027avvenire. \n    8.2.  Con  il  secondo  motivo  le  associazioni  hanno   dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo  grado  nella  parte  in  cui  -\nqualificando (erroneamente, secondo le appellanti) la  norma  di  cui\nall\u0027art. 17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  n.\n217/2023, come norma  di  interpretazione  autentica  -  non  avevano\ntenuto conto della  necessaria  portata  necessariamente  retroattiva\ndella norma abrogativa; secondo le parti la norma abrogativa  di  una\nnorma di interpretazione autentica elide il vincolo interpretativo in\nprecedenza posto dal legislatore e, pertanto, spiega la  sua  portata\ndalla  data  di  entrata  in  vigore  della  regola   sottoposta   ad\ninterpretazione da parte del legislatore. \n    8.3.  Con  il  terzo  motivo  le   associazioni   hanno   dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle  parti  in  cui  non\navevano tenuto conto - secondo  le  appellanti  -  della  particolare\nnatura del procedimento  in  esame,  che  costituirebbe  una  vicenda\nunitaria all\u0027interno della quale  trovavano  applicazione  le  regole\nsopravvenute,  e,  quindi,  la  norma  abrogativa  della   norma   di\ninterpretazione  autentica,  con  conseguente  illegittimita\u0027   delle\ndeterminazioni  fondate  su   quest\u0027ultima,   in   quanto   eliminata\ndall\u0027ordinamento; secondo le appellanti, la tesi del Giudice di primo\ngrado  avrebbe  determinato  una   «ultrattivita\u0027   temporale   della\ndisposizione abrogata» nell\u0027ambito  di  un  procedimento  non  ancora\nconcluso. \n    8.4.  Con  il  quarto  motivo  le  associazioni   hanno   dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle  parti  in  cui  non\navrebbero dato corretta applicazione al costante principio che impone\ndi  effettuare  lo  scrutinio  di  legittimita\u0027   del   provvedimento\namministrativo tenendo conto del quadro normativo vigente al  momento\ndell\u0027adozione, tenendo anche conto delle  modifiche  intervenute  nel\ncorso del procedimento. Secondo le appellanti, la mancata valutazione\ndella norma  abrogativa  della  legge  di  interpretazione  autentica\navrebbe  determinato  l\u0027applicazione  di  effetti  non   voluti   dal\nlegislatore,   affermando   -   in   relazione    al    tema    della\nrappresentativita\u0027  -  una  regola  che  era  stata  «abiurata»   dal\nlegislatore stesso con  la  norma  abrogativa.  Inoltre,  secondo  le\nparti, la soluzione  avrebbe  violato  il  principio  di  eguaglianza\ndeterminando per il procedimento elettorale relativo alla  Camera  di\nCommercio Irpinia Sannio l\u0027applicazione  di  una  regola  diversa  da\nquella affermata da questo Consiglio  in  relazione  alla  Camera  di\nCommercio di Napoli (su cui si veda infra). \n    8.5.  Con  il  quinto  motivo  le  associazioni   hanno   dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle parti in  cui  hanno\nritenuto che la norma di interpretazione  autentica  (successivamente\nabrogata)  avesse  superato  ogni  questione   interpretativa   delle\ndisposizioni di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e del decreto\nministeriale n. 156/2001, atteso che la giurisprudenza della  Sezione\naveva  chiarito  che  le  questioni  relative   alla   partecipazione\ndovessero risolversi proprio alla luce delle disposizioni del decreto\nministeriale, non investito dalla norma di interpretazione autentica.\nDi conseguenza, si sarebbe dovuto dare applicazione  alle  norme  del\ndecreto ministeriale,  anche  al  fine  di  evitare  una  sostanziale\nincertezza sulle  modalita\u0027  di  applicazione  di  tale  decreto  sul\nterritorio nazionale. \n    8.6.  Con  il  sesto  motivo  le   associazioni   hanno   dedotto\nl\u0027illogicita\u0027 delle sentenze appellate, ribadendo come  la  questione\nrelativa ai criteri e ai requisiti di partecipazione  fosse  regolata\ndal decreto  ministeriale  n.  156/2011,  non  in  contrasto  con  la\nprevisione primaria, come stabilito dai pareri n. 2877 del 19  luglio\n2011 e n. 3017 del 27 luglio 2011 di questo Consiglio, nonche\u0027  dalle\npronunce  della  Sezione,  relative  alle  vicende  del  rinnovo  del\nConsiglio della Camera di Commercio di Napoli. \nA.5. Svolgimento dei giudizi in appello. \n    9. Nei giudizi in appello si sono costituire le parti indicate in\nepigrafe deducendo l\u0027infondatezza delle impugnazioni. \n    9.1. In particolare, nel  giudizio  R.G.  n.  9678/2024  si  sono\ncostituiti: i)  la  Camera  di  Commercio  Irpinia  Sannio  deducendo\nl\u0027inammissibilita\u0027 del primo motivo (in quanto la questione  relativa\nalla natura di norma di interpretazione autentica dell\u0027art. 17, comma\n1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, non  era  stata\ndedotta in primo grado), nonche\u0027  l\u0027infondatezza  di  tale  motivo  e\ndegli altri motivi di ricorso in  appello;  ii)  il  Ministero  delle\nimprese e del made  in  Italy  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in appello. \n    9.2. Nel giudizio R.G. n. 9679/2024 si  sono  costituiti:  i)  la\nCamera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese  di\ncui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v.,  supra,  punto  9.1);  ii)  il\nMinistero delle imprese e del made  in  Italy  e  la  Presidenza  del\nConsiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso  in\nappello; iii) la Confcommercio Imprese per l\u0027Italia  interprovinciale\ndeducendo l\u0027inammissibilita\u0027 del primo motivo (in  quanto  contenente\nuna censura  non  articolata  in  primo  grado),  l\u0027infondatezza  del\nricorso in appello e la possibile illegittimita\u0027 costituzionale della\nprevisione di cui all\u0027art.  12  della  legge  n.  580  del  1993,  in\nrelazione agli articoli 2, 3, 18 e 97 Costituzione (ove  interpretata\ncome volta a precludere ad  una  associazione  rappresentativa  delle\nimprese di concorrere al  processo  di  formazione  delle  Camere  di\nCommercio sol perche\u0027 dotata di una  soggettivita\u0027  che  non  e\u0027  ne\u0027\nnazionale ne\u0027 provinciale, ma e\u0027 interprovinciale o regionale). \n    9.3. Nel  giudizio  R.G.  n.  9680/2024  si  sono  costituite  le\nmedesime parti di cui al  giudizio  R.G.  9679/2024,  articolando  le\nmedesime eccezioni  e  difese  indicate  al  precedente  punto  della\npresente ordinanza. \n    9.4. Nel giudizio R.G. n. 9684/2024 si  sono  costituiti:  i)  la\nCamera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese  di\ncui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v.,  supra,  punto  9.1);  ii)  il\nMinistero delle imprese e del made  in  Italy  e  la  Presidenza  del\nConsiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso  in\nappello;  iii)  la  Confcooperative  Campania  che  ha   chiesto   di\nrespingere il ricorso in appello. \n    10. Con le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025, n. 352/2025  e  n.\n354/2025, la Sezione ha accolto le istanze  cautelari  formulate,  in\nvia incidentale, dalle parti appellanti ai soli fini della  sollecita\nfissazione dell\u0027udienza di trattazione  del  merito  dei  ricorsi  in\nappello. In vista dell\u0027udienza pubblica del 3 aprile  2025  le  parti\nhanno depositato memorie ex art. 75 c.p.a. All\u0027udienza del  3  aprile\n2025 il Collegio ha prospettato alle parti, dandone atto  a  verbale,\nla  questione   della   possibilita\u0027   di   dubbi   di   legittimita\u0027\ncostituzionale   della    norma    di    interpretazione    autentica\nsuccessivamente abrogata, con riferimento sia al suo  inserimento  in\nconversione al decreto-legge mille proroghe, sia sul suo sopravvenire\nnell\u0027ambito  di  procedimenti  giudiziari  gia\u0027  in  corso.  Dopo  la\ndiscussione, sentiti i difensori, le cause sono state  trattenute  in\ndecisione. \nB. Riunione dei giudizi ex art. 96, comma 1, c.p.a. \n    11. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei  giudizi\nin epigrafe, stante la connessione  oggettiva  tra  gli  stessi,  che\nattengono a provvedimenti di medesimo contenuto relativi alla  stessa\nprocedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio  Irpinia\nSannio e che hanno ad oggetto identiche questioni. \nC.  Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   di\nlegittimita\u0027 costituzionale della  previsione  di  cui  all\u0027art.  17,\ncomma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023. \n    12. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere a\ncodesta  Corte  costituzionale  questioni   di   legittimita\u0027   della\nprevisione di cui all\u0027art.  17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del\ndecreto-legge n. 215/2023, stante la rilevanza  e  la  non  manifesta\ninfondatezza di tali questioni. \nD. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n    D.1. Considerazioni preliminari. \n    14. In primo luogo il Collegio ritiene di indicare le ragioni  di\nrilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale che  saranno\ndi  seguito  esposte,  alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dalla\ngiurisprudenza di codesta Corte, secondo la quale la rilevanza  debba\navere i requisiti dell\u0027attualita\u0027 (Corte  costituzionale,  10  giugno\n2016,  n.  134)  e  della  non  implausibilita\u0027  alla  stregua  della\nmotivazione offerta dal rimettente (Corte  costituzionale,  2  aprile\n2014, n. 67). \n    15. Codesta Corte ha precisato che: i)  «la  circostanza  che  il\nrimettente  non  abbia  ricostruito  in  modo  completo   il   quadro\nnormativo, ne\u0027 abbia esaminato i profili indicati  di  applicabilita\u0027\ndella disciplina  intervenuta,  anche  solo  per  negarne  rilievo  o\nconsistenza,       compromette        irrimediabilmente        l\u0027iter\nlogico-argomentativo posto  a  fondamento  delle  censure  sollevate»\n(Corte costituzionale, 19 giugno 2019, n. 150); ii) «e\u0027  compito  del\ngiudice a quo identificare univocamente la norma  da  applicare  alla\nfattispecie concreta. Omettendo  di  farlo,  e  formulando  questioni\nalternative su due diverse leggi succedutesi nel  tempo,  l\u0027ordinanza\nfinisce per  formulare  questioni  dichiaratamente  ancipiti  e,  per\nquesto, inammissibili» (Corte costituzionale, 26 gennaio 2018, n.  9;\nv., anche, Corte costituzionale, 17 febbraio  2016,  n.  33;  Id.,  3\nmarzo 2015, n. 27; Id., 11 giugno 2014, n. 165). \n    D.2.   Individuazione   del   parametro   di   legittimita\u0027   dei\nprovvedimenti impugnati. \n    16. Declinando i principi espressi nel precedente paragrafo  D.1,\nil Collegio evidenzia come sia essenziale individuare il parametro di\nlegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati. \n    16.1. Come spiegato al punto  6.3  della  presente  ordinanza  la\nCamera di Commercio Irpinia Sannio  ha  annullato  in  autotutela  le\nprecedenti esclusioni in ragione dell\u0027intervenuta entrata  in  vigore\ndella disposizione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis,  ultimo  periodo,\ndel decreto-legge n.  215/2023,  ritenuta  norma  di  interpretazione\nautentica con valenza retroattiva (v., per il resto della previsione,\npunto 6.2 della presente ordinanza). \n    16.2. La disposizione  ha  fornito  un\u0027interpretazione  autentica\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 12  della  legge  n.  580/1993,  a\nmente delle quali: i) i componenti del consiglio sono designati dalle\norganizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai  settori\ndi cui all\u0027art. 10, comma 2, nonche\u0027 dalle  organizzazioni  sindacali\ndei lavoratori e dalle associazioni di  tutela  degli  interessi  dei\nconsumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all\u0027art. 10, comma\n6 (comma 1); ii) le designazioni da parte delle organizzazioni di cui\nal comma 1, per ciascuno dei settori di cui  all\u0027art.  10,  comma  2,\navvengono in  rapporto  proporzionale  alla  loro  rappresentativita\u0027\nnell\u0027ambito  della  circoscrizione  territoriale  della   camera   di\ncommercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall\u0027art.\n10,  comma  3  [...]  Ai  fini  del  calcolo  degli   indicatori   di\nrappresentativita\u0027 sono presi in considerazione i soli associati  che\nnell\u0027ultimo biennio abbiano versato almeno una quota  associativa  di\nimporto non meramente simbolico come definita in  base  al  comma  4.\nAnche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano  i  dati\ndisgiuntamente (comma 2): iii) e\u0027 fatta salva la possibilita\u0027 per  le\nimprese di essere iscritte a piu\u0027 associazioni; in  tale  caso,  esse\nsono rappresentate da ciascuna delle  associazioni  alle  quali  sono\niscritte, considerandole con un  peso  proporzionalmente  ridotto  ai\nfini della rappresentativita\u0027 delle associazioni stesse. \n    16.2.1. La disposizione contenuta nel quarto comma prevede,  poi,\nche il Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa con\nla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano,  con  decreto  adottato  ai\nsensi dell\u0027art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,\ndisciplini l\u0027attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2\n[punti i) e ii) del precedente punto], nonche\u0027 al comma  1  dell\u0027art.\n14,  «con  particolare  riferimento  ai  tempi,  ai  criteri  e  alle\nmodalita\u0027 relativi alla procedura di designazione dei  componenti  il\nconsiglio, nonche\u0027 all\u0027elezione dei  membri  della  giunta».  Con  le\nstesse modalita\u0027 sono apportate le successive modifiche; inoltre, con\nil medesimo decreto sono individuati i criteri  con  cui  determinare\nper ciascun settore le soglie  al  di  sotto  delle  quali  le  quote\nassociative sono ritenute meramente simboliche ai  fini  del  calcolo\ndella rappresentativita\u0027. Questa  regola  ha,  quindi,  abilitato  il\nGoverno a disciplinare l\u0027attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai\ncommi 1 e 2, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri, e alle\nmodalita\u0027 della procedura di designazione e all\u0027elezione  dei  membri\ndella Giunta. \n    16.3. Il Ministero ha, quindi, adottato il  decreto  ministeriale\nn. 156/2011 con il quale ha previsto - per quanto di interesse -  che\npossano partecipare alla procedura «le organizzazioni imprenditoriali\ndi  livello  provinciale   aderenti   ad   organizzazioni   nazionali\nrappresentate nel  CNEL,  ovvero  operanti  nella  circoscrizione  da\nalmeno tre  anni  prima  della  pubblicazione»  (art.  2,  comma  2).\nInoltre, l\u0027art. 2, comma 6, del  decreto  ministeriale  ha  previsto:\n«Limitatamente  alle  organizzazioni  imprenditoriali  costituite   e\nstrutturate soltanto a livello nazionale o, in  mancanza,  regionale,\nrappresentate nel CNEL ovvero  operanti  da  almeno  tre  anni  nella\ncircoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui  al\ncomma 2  e  le  designazioni  di  cui  all\u0027art.  10,  comma  1,  sono\npresentate dal  legale  rappresentante  di  tale  organizzazione  con\nriferimento,   comunque,   esclusivamente   alla   rappresentativita\u0027\nnell\u0027ambito provinciale». \n    16.4. Nelle vicende all\u0027attenzione  del  Collegio  la  Camera  di\nCommercio ha  dapprima  escluso  le  associazioni  controinteressate,\naderendo ad un\u0027interpretazione del quadro  normativo  di  riferimento\naffermata anche di recente da questo Consiglio, secondo  cui:  i)  la\nnorma primaria di cui all\u0027art. 12  della  legge  n.  580/1993  si  e\u0027\nlimitata a prevedere che i componenti del Consiglio fossero designati\ndalle organizzazioni imprenditoriale in rapporto  proporzionale  alla\nrappresentativita\u0027  di  ciascuna  organizzazione  nell\u0027ambito   della\ncircoscrizione  territoriale  della  camera  di  commercio;  ii)   la\ndisciplina  dettata  dal  decreto  ministeriale  risulta  chiara  nel\ndelimitare i soggetti legittimati a prendere  parte  alla  procedura,\nche  sono  individuati,  in  primis,   nelle   sole   «organizzazioni\nimprenditoriali  di  livello   provinciale»   purche\u0027   aderenti   ad\norganizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.  ovvero  operanti\nnella circoscrizione da almeno tre anni  prima  della  pubblicazione;\nsolo ove  difetti  il  livello  provinciale  possono  partecipare  le\n«organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate  soltanto  a\nlivello nazionale  o,  in  mancanza,  regionale»,  rappresentate  nel\nC.N.E.L. ovvero operanti nella  circoscrizione  da  almeno  tre  anni\nprima  della  pubblicazione;  iii)  questa  disciplina  risulta   una\ncorretta attuazione della disciplina  legislativa  che  ha  demandato\nproprio al regolamento di cui all\u0027art. 17, comma 3,  della  legge  n.\n400/1988, l\u0027attuazione delle  disposizioni  contenute  nell\u0027art.  12,\ncomma 1 e 2, della legge n. 580/1993; iv) infatti, la disposizione di\ncui all\u0027art. 12, comma 4, della legge n. 580/1993 ha demandato a tale\nRegolamento la fissazione della disciplina di dettaglio con  riguardo\nnon solo «ai tempi» e «alle modalita\u0027» ma anche  «ai  criteri»  della\n«procedura di designazione dei componenti il consiglio»,  e,  quindi,\nagli  indici  di  rappresentativita\u0027,  che  sono  comprensivi   anche\ndell\u0027articolazione e  della  dimensione  dell\u0027organizzazione;  v)  le\ndisposizioni del decreto ministeriale hanno, quindi,  circoscritto  -\nnell\u0027alveo dei poteri di regolamentazione conferiti dal legislatore -\nle  tipologie  di  organizzazioni  imprenditoriali   titolari   della\npossibilita\u0027 di essere rappresentate nel Consiglio camerale;  vi)  il\nchiaro disposto normativo rendeva non condivisibile la tesi  espressa\ndal T.A.R., secondo cui l\u0027art. 2, comma 2, avrebbe riguardo al  caso,\ndi  piu\u0027  frequente  ricorrenza,  in   cui   fosse   l\u0027organizzazione\nprovinciale a presentare la  dichiarazione,  in  continuita\u0027  con  il\nterritorio di riferimento, mentre la disposizione dell\u0027art. 2,  comma\n6, sarebbe stata finalizzata  a  garantire  la  partecipazione  delle\norganizzazioni imprenditoriali, consentendo  la  presentazione  delle\ndomande  a  quelle  associazioni  che   non   avessero   un   livello\nprovinciale, ma potessero, comunque, vantare  una  rappresentativita\u0027\nterritoriale; vii) dal chiaro tenore testuale del combinato  disposto\ndi cui all\u0027art. 2, comma 2 e  6,  si  evince,  invece,  come  possano\npartecipare le organizzazioni imprenditoriali di livello  provinciale\naderenti ad  organizzazioni  nazionali  rappresentate  nel  C.N.E.L.,\novvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni  prima  della\npubblicazione,  e,  in   mancanza   del   livello   provinciale,   le\norganizzazioni imprenditoriali che siano costituite e  strutturale  a\nlivello nazionale e, in mancanza di tale  livello  nazionale,  quelle\ncostituite e strutturate a livello  regionale  (Consiglio  di  Stato,\nSez. VI, 10 ottobre 2024, n. 8254; Id., 14  ottobre  2024,  n.  8203;\nId., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre 2024, n. 8804). \n    16.5. Dopo il deposito delle sentenze della Sezione relative alla\nprocedura di rinnovo del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di\nNapoli e\u0027 intervenuta, come spiegato, la disposizione di cui all\u0027art.\n17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023, introdotta,  in  sede\ndi conversione, dall\u0027art. 1 della legge n. 18/2024, che  ha  previsto\nuna specifica norma di interpretazione autentica della previsione  di\ncui all\u0027art. 12 della legge 580/1993. \n    16.6.  Questa  disposizione  costituisce,   quindi,   l\u0027esclusivo\nparametro  normativo  di  riferimento  alla  luce  del   quale   deve\neffettuarsi il vaglio di legittimita\u0027  richiesto  dalle  associazioni\nappellanti. Conclusione che si impone  in  considerazione:  i)  della\nnatura di norma di interpretazione  autentica  della  disposizione  e\ndella sua portata retroattiva; ii) dell\u0027impossibilita\u0027 di ritenere, a\nsua volta, retroattiva la  disposizione  abrogativa  della  norma  di\ninterpretazione autentica, alla luce di quanto  statuito  da  codesta\nCorte   costituzionale;   iii)   dell\u0027impossibilita\u0027    di    aderire\nall\u0027interpretazione del  principio  tempus  regit  actum  prospettato\ndalla parte appellante. Si tratta di tematiche di particolare rilievo\nper la rilevanza  delle  questioni  prospettate  che  devono  essere,\nquindi, esaminate in modo analitico da parte del Collegio. \n    D.2.1. Sulla natura di norma di interpretazione  autentica  della\nprevisione di cui all\u0027art.  17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del\ndecreto-legge n. 215/2023. \n    17.  Procedendo  alla  disamina  delle  questioni  indicate   dal\nCollegio occorre affrontare, in primo luogo,  la  questione  relativa\nalla natura di norma di interpretazione autentica della  disposizione\napplicata dalla Camera di Commercio. \n    17.1. Sul punto si osserva che, sin dalla  sentenza  n.  118  del\n1957, codesta Corte ha affermato che il legislatore ha la facolta\u0027 di\nadottare disposizioni di  interpretazione  autentica,  «le  quali  si\nsaldano con le disposizioni interpretate, cosi\u0027 esprimendo  un  unico\nprecetto normativo fin dall\u0027origine» (sentenza n. 169 del  2024;  nel\nmedesimo senso, sentenze n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n.\n167 e n.  15  del  2018,  n.   525  del  2000).  La  disposizione  di\ninterpretazione autentica e\u0027  quella  che,  «qualificata  formalmente\ntale dallo stesso legislatore,  esprime,  anche  nella  sostanza,  un\nsignificato  appartenente  a  quelli  riconducibili  alla  previsione\ninterpretata secondo gli ordinari criteri dell\u0027interpretazione  della\nlegge» (sentenza n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 184 e\nn. 70 del 2024, n. 18 del 2023 e n. 133 del  2020).  Le  disposizioni\nrealmente interpretative, cioe\u0027, si limitano ad  estrarre  una  delle\npossibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata\ne la norma, che risulta dalla  saldatura  tra  le  due  disposizioni,\nassume  tale  significato  sin  dall\u0027origine,  dando  luogo  ad   una\nretroattivita\u0027 che, nella  logica  del  sintagma  unitario,  e\u0027  solo\napparente (sentenze n. 18 del 2023, n. 104 del 2022, n. 44 del 2025). \n    17.2. Nel caso di specie, la previsione normativa e\u0027, in  primis,\nqualificata come interpretativa dallo stesso legislatore («L\u0027art.  12\ndella citata legge n. 580  del  1993  si  interpreta  nel  senso  che\n[...]»). Questa qualificazione e\u0027 confermata dai lavori - richiamati,\nex  aliis,  dalle  difese  di  Confcommercio  Imprese  per   l\u0027Italia\ninterprovinciale della Campania - e, in particolare: i)  dal  dossier\ndel 15 febbraio 2024, A.C. n. 1633-A, redatto dal  Centro  Studi  del\nSenato, contenente la scheda di lettura della legge n. 18  del  2024,\ndi conversione in legge del decreto-legge n. 215  del  2023,  ove  si\nlegge  che  l\u0027art.  17,  comma  1-bis,  «reca  infine  una  norma  di\ninterpretazione dell\u0027art. 12 della legge  n.  580  del  1993  recante\nnorme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da  parte\ndelle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici  settori,\ndelle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di\ntutela degli interessi dei  consumatori  e  degli  utenti»;  ii)  dal\ndossier del 18 aprile 2024,  A.S.  n.  1110,  anch\u0027esso  redatto  dal\nCentro Studi del Senato, recante la scheda di lettura della legge  n.\n56 del 2024 dove,  con  specifico  riferimento  all\u0027art.  39-bis,  si\nafferma  che  tale  disposizione  «dispone   l\u0027abrogazione   di   una\ndisposizione di interpretazione autentica dell\u0027art. 12 della legge n.\n580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio  camerale\ne sulla designazione da  parte  delle  organizzazioni  delle  imprese\nappartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali  dei\nlavoratori  e  delle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei\nconsumatori e degli utenti». \n    17.3. Maggiormente  problematica  appare,  invece,  la  questione\nrelativa  all\u0027estrazione  dal  testo  di  uno  dei   suoi   possibili\nsignificati. Va, infatti, considerato che la  previsione  oggetto  di\ninterpretazione (art. 12 della legge n. 580/1993) si  e\u0027  limitata  -\nsecondo l\u0027interpretazione di questo Consiglio -  a  prevedere  che  i\ncomponenti  del  Consiglio  siano  designati   dalle   organizzazioni\nimprenditoriale in rapporto proporzionale alla rappresentativita\u0027  di\nciascuna organizzazione nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale\ndella camera di commercio. La disposizione di cui all\u0027art. 17,  comma\n1-bis,  del  decreto-legge  n.   215/2023   appare   conferire   alla\ndisposizione  oggetto  di  interpretazione  una   portata   ulteriore\nrispetto al tenore letterale della originaria previsione, cosi\u0027  come\ninterpretata anche dalle sentenze di questo Consiglio nelle  sentenze\nrichiamate  al  punto  16.4  della  presente  ordinanza.  Va,  pero\u0027,\nevidenziato come la giurisprudenza amministrativa avesse interpretato\nla  disposizione  nel  senso  di  ritenere  che  la  stessa   facesse\nriferimento ai dati della rappresentativita\u0027 a livello  territoriale,\ncostituendo essi l\u0027unico  elemento  valutabile  nel  procedimento  di\ndesignazione dei componenti del Consiglio camerale, senza che potesse\nconfigurarsi una preclusione alla  partecipazione,  a  seconda  della\ndimensione territoriale dell\u0027organizzazione  imprenditoriale.  (cfr.,\nex multis, Tribunale amministrativo regionale per la Campania -  sede\ndi Napoli, sentenze n. 664, n. 667, n. 674 del 2024).  Pertanto,  una\ndiversa  interpretazione  della  disposizione  (in   linea   con   le\nindicazioni della legge  di  interpretazione  autentica,  seppur  non\ncondivisa  dalla  Sezione)  era  stata,  comunque,  affermata   dalla\ngiurisprudenza, con la conseguenza che - ai fini della  questione  in\nesame  -  non  sembra  potersi  escludere  che  quella  indicata  dal\nlegislatore fosse una delle possibili esegesi del dato normativo. \n    D.2.2. Sulla portata retroattiva della norma abrogativa. \n    18. Constatata la natura di norma  di  interpretazione  autentica\ndella disposizione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis,  ultimo  periodo,\ndel  decreto-legge  n.  216/2023  (da  cui   discende   la   corretta\napplicazione  della  stessa  da  parte  dell\u0027Amministrazione  ad  una\nsituazione precedente alla sua entrata in vigore), occorre verificare\nse la norma abrogativa abbia -  come  sostenuto  dalle  appellanti  -\nportata a sua volta retroattiva (comportando, quindi,  l\u0027eliminazione\ndella norma interpretativa con decorrenza dalla legge n. 580/1993) o,\nse, al contrario, tale abrogazione valga solo per il futuro. \n    18.1. Sul punto il Collegio osserva come la giurisprudenza  della\nCorte  di  cassazione  ritenga  che   la   norma   abrogativa   abbia\nnecessariamente  la  medesima  portata  retroattiva  della  norma  di\ninterpretazione  autentica  abrogata  (cfr.,  ex  multis,  Cassazione\ncivile, Sez. V, 12 aprile 2006, n. 13319; Id., Sez.  I,  19  febbraio\n2019, n. 4859; Id., 28 giugno 2019, n. 17596).  Questa  tesi  non  e\u0027\npriva  di  plausibilita\u0027  ove  si   consideri   che   la   norma   di\ninterpretazione autentica comporta una «indisponibilita\u0027  del  testo»\nper l\u0027interprete; l\u0027effetto  voluto  dal  legislatore  con  la  norma\nabrogativa e\u0027 quello di eliminare  tale  indisponibilita\u0027  del  testo\nall\u0027interpretazione,  con   conseguente   riespansione   del   potere\ninterpretativo del Giudice di trarre, quindi, dalla disposizione  sia\nlo  stesso  significato  conferito  dalla  norma  di  interpretazione\n(secondo, pero\u0027, un proprio percorso  logico-ermeneutico  e  non  con\nl\u0027imposizione della legge) che un diverso significato, in  precedenza\nescluso proprio dalla legge di interpretazione. \n    18.2. Questa pur ragionevole tesi  -  sostenuta  anche  da  parte\ndella dottrina - non e\u0027, tuttavia, condivisa da codesta Corte,  della\ncui giurisprudenza  questo  Giudice  reputa  di  dover  tener  conto.\nSecondo, infatti, la sentenza  n.  33  del  2020  di  codesta  Corte,\nl\u0027abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha effetto\nretroattivo, in quanto, in difetto di  un\u0027espressa  disposizione  del\nlegislatore, la circostanza  che  oggetto  dell\u0027abrogazione  sia  una\ndisposizione di interpretazione autentica non costituisce ragione per\nderogare al principio generale posto dall\u0027art. 11, primo comma, delle\ndisposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone  che\nper l\u0027avvenire: essa non ha  effetto  retroattivo»)  (punto  2.3  del\n«Considerato in diritto»). Tale affermazione -  sebbene  riferita  ad\nuna fattispecie peculiare e sorretta anche dalla disposizione di  cui\nall\u0027art. 3, comma 1, primo periodo, della legge 27  luglio  2000,  n.\n212, recante «Disposizioni in materia  di  statuto  dei  diritti  del\ncontribuente» - appare al Collegio -  nella  sua  formulazione  -  di\nportata generale e, come tale, relativa anche  alla  fattispecie  sub\nobservatione. Aderendo, quindi, alla tesi di codesta Corte  -  lo  si\nripete, sul  punto  difforme  dall\u0027orientamento  nomofilattico  della\nCorte  di  cassazione  -  deve,  quindi,  osservarsi  come  l\u0027art.  1\ndella legge   n.   56/2024,   nell\u0027abrogare   la   disposizione    di\ninterpretazione autentica non abbia  derogato  al  principio  di  cui\nall\u0027art. 11,  comma  1,  delle  disposizioni  preliminari  al  codice\ncivile, limitandosi a prevedere  che  la  legge  sarebbe  entrata  in\nvigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella\nGazzetta Ufficiale (art. 1, comma 2). Di  conseguenza,  l\u0027abrogazione\nnon ha avuto effetti che per l\u0027avvenire, determinando una  situazione\n- secondo le coordinate espresse da codesta Corte -  in  forza  della\nquale: i) dalla data di entrata in vigore della legge n.  580/1993  e\nfino alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2024, il  testo\ndella disposizione di  cui  all\u0027art.  12  si  deve  interpretare  nei\ntermini di  cui  all\u0027art.  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.\n215/2023; ii) dall\u0027entrata in vigore della legge  n.  56/2024,  viene\nmeno il vincolo interpretativo - la c.d. indisponibilita\u0027 del testo -\ne la previsione e\u0027, quindi, suscettibile  -  da  tale  momento  -  di\ndifferente interpretazione da parte del Giudice (nei termini indicati\nal punto 18.1 della presente ordinanza). \n    D.2.3. Sulla norma operante in forza del principio  tempus  regit\nactum. \n    19. Passando all\u0027ultima questione il Collegio  osserva  come  non\npossano condividersi le tesi delle appellanti, secondo  le  quali  il\nprincipio indicato nella rubrica della sezione avrebbe dovuto  essere\ndiversamente declinato dal Giudice  di  primo  grado,  tenendo  conto\ndella  natura  elettorale  del  procedimento,  che   avrebbe   natura\ncomplessa e a formazione  complessiva,  con  la  conseguenza  che  il\nparametro  normativo  operante  non  sarebbe  stato  costituito   dal\nprecetto risultante dalla saldatura tra  l\u0027art.  12  della  legge  n.\n580/1993 e l\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge\nn. 215/2023, ma solo da quello di cui  all\u0027art.  12  della  legge  n.\n580/1993, riespandendosi, in sostanza, la  possibilita\u0027  di  una  sua\ndiversa interpretazione, omologa  a  quella  che  aveva  condotto  la\nCamera  di  Commercio  ad  adottare  i  provvedimenti  di  esclusione\nsuccessivamente annullati in autotutela. \n    19.1. Osserva, infatti, il Collegio che: i) «la  legittimita\u0027  di\nun atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di  fatto\ne di diritto esistente al momento della sua  emanazione,  secondo  il\nprincipio del tempus regit actum» (cfr.:  Consiglio  di  Stato,  Sez.\nIII, 10 maggio 2024, n. 4227; Id.,  Sez.  V,  12  febbraio  2024,  n.\n1369),  con  la  conseguenza  che  la  regola  operante  al   momento\ndell\u0027emanazione delle deliberazioni di annullamento in autotutela era\nil precetto risultante dalla saldatura tra l\u0027art. 12 della  legge  n.\n580/1993 e l\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge\nn.  215/2023;  ii)  l\u0027abrogazione  della  norma  di   interpretazione\nautentica e\u0027 fatto sopravvenuto rispetto al momento di  adozione  dei\nprovvedimenti  e,  come  tale,  non  ha  rilievo  per  il  vaglio  di\nlegittimita\u0027  al  quale  e\u0027  chiamato   il   Giudice   amministrativo\n(Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo  2021,  n.  2361);  iii)  tali\nprincipi operano anche nel procedimento all\u0027attenzione  del  Collegio\nche  non  e\u0027  dilatabile  fino  alla  conclusione  delle   operazioni\n«elettorali» - degradando, per l\u0027effetto, gli atti impugnati  a  mere\ndeterminazioni  provvisorie  e  prive,  in  sostanza,  di   immediata\neffettualita\u0027 - ma va circoscritto  allo  specifico  procedimento  di\nverifica dei presupposti per  la  partecipazione  alla  procedura  di\nrinnovo del Consiglio, che si e\u0027, quindi, esaurito con l\u0027adozione dei\nprovvedimenti impugnati; iv) in sostanza, come rilevato dalla  Camera\ndi Commercio, si e\u0027  dinanzi  a  dei  sub-procedimenti  regolati  dal\ndiritto vigente al  momento  in  cui  gli  stessi  si  sono  conclusi\n(Consiglio di Stato, Sez. II, 16 dicembre 2018, n. 8508). \n    D.3. Sui motivi di appello delle associazioni e sulle conseguenze\ndelle considerazioni sin qui  effettuate  -  sull\u0027individuazione  del\nparametro di legittimita\u0027 - in punto rilevanza. \n    20. Le  considerazioni  sin  qui  esposte  conducono  a  ritenere\noperante nel  caso  di  specie  il  solo  precetto  risultante  dalla\nsaldatura tra l\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e  l\u0027art.  17,  comma\n1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 e si sostanziano, quindi,  nella\nreiezione dei primi quattro  motivi  di  ricorso  in  appello  (punti\n8.1-8.4 della presente ordinanza), considerato che:  i)  in  disparte\nl\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 formulata dalla Camera di Commercio e\ndalle difese delle controinteressate,  la  norma  deve  ritenersi  di\ncarattere interpretativo, con conseguente rigetto del  primo  motivo;\nii) la norma abrogativa non ha portata retroattiva,  con  conseguente\nrigetto del secondo motivo (a meno che codesta Corte non ritorni  sul\nproprio orientamento); iii) il principio tempus regit actum e\u0027 stato,\ncorrettamente, applicato dal Giudice di primo grado, con  conseguente\nreiezione del terzo e quarto motivo, fatte  salve  le  considerazioni\nsull\u0027irrazionalita\u0027 del sistema normativo che impongono, comunque, il\nvaglio di codesta Corte (v., infra, terza questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale). \n    20.1. Residuano gli ultimi due motivi di ricorso in appello  che,\ncome  evidenziato,  si  fondano  sulla  ritenuta  non  rilevanza  del\nprecetto e sulla  necessita\u0027  di  applicare  al  caso  di  specie  le\nprevisioni del decreto ministeriale n.  156/2011,  come  interpretato\ndalla giurisprudenza di questo Consiglio. Deve, pero\u0027, osservarsi che\n-  come  dedotto  anche   dalla   Camera   di   Commercio   e   dalle\ncontrointeressate - una simile prospettiva oblitererebbe la norma  di\ninterpretazione     autentica,     che      incide,      chiaramente,\nsull\u0027individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla\nprocedura. Di conseguenza, anche questi  motivi  non  possono  essere\ncondivisi proprio per la necessita\u0027 di dare applicazione  alla  norma\ninterpretativa, che, quindi, e\u0027 decisiva  per  il  presente  giudizio\nsegnandone  l\u0027esito.  Diversamente,   ove   codesta   Corte   dovesse\ndichiarare le regole indicate costituzionalmente illegittime, allora,\nsi rispanderebbe il  potere  interpretativo  di  questo  Giudice  nei\ntermini indicati al punto 18.1, e l\u0027appello dovrebbe essere  accolto,\nritenendosi condivisibili i  principi  esposti  dalla  giurisprudenza\ndella Sezione gia\u0027 indicata, pur con la necessaria declinazione degli\nstessi alla dimensione interprovinciale  della  Camera  di  Commercio\nIrpinia Sannio. \nE.  Non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    E.1. Prima questione:  sulla  non  manifesta  infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della  disposizione  di  cui\nall\u0027art. 17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  n.\n215/2023 in relazione all\u0027art. 77 della Costituzione. \n    22. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  relativa  alla  previsione  di  cui\nall\u0027art. 17, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,\nin relazione all\u0027art. 77 della Costituzione. \n    22.1. Preliminarmente si osserva che la previsione in  parola  e\u0027\nstata inserita in sede di conversione del decreto-legge n.  215/2023,\nrubricato «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  normativi»\n(c.d. Mille-proroghe 2024). \n    22.1.1. La disposizione originaria dell\u0027art. 17 di  tale  decreto\nprevedeva: «1. Fermo restando  quanto  disposto  dall\u0027art.  1,  comma\n7-bis, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  il  Commissario\nstraordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,\nl\u0027assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori\ndelle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli\neventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016  e  la\nStruttura  di  Missione  per  il  coordinamento   dei   processi   di\nricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6\naprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal\ncronoprogramma procedurale  degli  adempimenti  con  scadenza  al  31\ndicembre 2023, quali soggetti  attuatori,  a  dare  continuita\u0027  agli\ninterventi del Fondo nazionale complementare al  Piano  nazionale  di\nripresa e resilienza riservati alle aree colpite  dai  terremoti  del\n2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo  periodo  i\nsoggetti responsabili degli interventi sono autorizzati  ad  assumere\nobbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale». \n    22.1.2. In sostanza, la previsione originaria  dell\u0027art.  17  era\nlimitata  solo  a  consentire  al  Commissario  governativo  e   alla\nStruttura di missione a dare continuita\u0027 agli interventi  del  F.N.C.\nal P.N.R.R., anche in deroga al cronoprogramma. \n    22.2. In sede di  conversione  di  tale  decreto-legge  e\u0027  stato\naggiunto il comma 1-bis, che occorre, per una  miglior  comprensione,\nriprodurre: «Per le medesime finalita\u0027 di cui al comma 1 del presente\narticolo e per garantire la piu\u0027  ampia  partecipazione  dei  settori\nimprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,\nin  considerazione   della   complessita\u0027   territoriale   risultante\ndall\u0027accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,\nla disposizione  transitoria  di  cui  all\u0027art.  4,  comma  4,  primo\nperiodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia\ndi determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere\ndi  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  istituite  a\nseguito di accorpamento ai sensi della legge  29  dicembre  1993,  n.\n580, si applica agli organi della  camera  di  commercio,  industria,\nartigianato e agricoltura delle Marche per due mandati  successivi  a\nquello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del presente decreto; per  la  stessa  durata  la  giunta\ndella medesima camera di commercio e\u0027 composta dal presidente e da un\nnumero di membri pari a nove. Resta fermo il  limite  complessivo  di\nspesa di cui all\u0027art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30  dicembre\n2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio\n2022, n. 15. Nella procedura in corso per  il  rinnovo  degli  organi\ndella camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle\nMarche, il termine di cui  all\u0027art.  38,  comma  1,  della  legge  12\ndicembre 2002, n. 273, e\u0027  prorogato  di  ulteriori  novanta  giorni.\nL\u0027art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel  senso\nche la designazione dei  componenti  dei  consigli  delle  camere  di\ncommercio, industria, artigianato e agricoltura e\u0027  effettuata  dalle\norganizzazioni rappresentative delle imprese e  dalle  organizzazioni\nsindacali  dei  lavoratori  costituite  a   livello   provinciale   o\npluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a  livello\nregionale, ove presenti,  o  a  livello  nazionale,  con  riferimento\nesclusivo, in  ogni  caso,  alla  rappresentativita\u0027  delle  medesime\norganizzazioni  nell\u0027ambito  della  circoscrizione  territoriale   di\ncompetenza della camera di commercio interessata». \n    22.3. Il legislatore ha, quindi, introdotto diverse  disposizioni\nvolte  -  ad  eccezione,  come  si  esporra\u0027,  di  quella   contenuta\nnell\u0027ultimo periodo - a regolare alcuni aspetti relativi alle  Camere\ndi Commercio dei territori colpiti dal sisma del 2016 e da quello del\n2009. Sono state,  sicuramente,  dirette  a  tale  finalita\u0027:  i)  la\ndisposizione del primo periodo, relativa agli organi della Camera  di\nCommercio delle Marche,  e  quella  contenuta  nel  secondo  periodo,\nfinalizzata a lasciar fermo il limite di spesa; ii)  la  disposizione\ndel terzo periodo, relativa anch\u0027essa alla procedura di rinnovo degli\norgani della Camera di Commercio delle Marche.  In  sostanza,  queste\ndisposizioni hanno prorogato l\u0027applicazione della  norma  transitoria\ndi cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n.\n219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera  di\ncommercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo  ente\nsarebbe stata composta dal Presidente e da un numero di membri pari a\nnove; pertanto, e\u0027 stato posticipato di due consiliature il passaggio\ndai trentatre\u0027  membri  previsti  con  la  nascita  della  Camera  di\ncommercio   delle   Marche,   nell\u0027ambito   del   suindicato   regime\ntransitorio, ai ventidue previsti membri previsti dalla legge n.  580\ndel 1993. \n    22.4. Una diversa considerazione deve,  invece,  effettuarsi  con\nriferimento alla previsione contenuta nell\u0027ultimo periodo e rilevante\nnei casi all\u0027attenzione del Collegio. Infatti, tale disposizione  non\ncontiene alcun elemento dal quale ricavare l\u0027esclusiva  riferibilita\u0027\ndella stessa alla Camere di Commercio dei territori colpiti  dai  due\neventi sismici e, quindi, deve ritenersi riferita a tutte  le  Camere\ndi Commercio. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe reso  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  prospettata   priva   di\nrilevanza. Ma si tratta di interpretazione  non  sostenibile  per  la\ngia\u0027 decretata assenza di elementi chiari di limitazione territoriale\ndel precetto. Inoltre, l\u0027opposta tesi (volta, quindi, a circoscrivere\nl\u0027ambito di applicazione  della  norma)  -  che  sostanzia  anche  il\ntentativo  di  questo  Giudice   di   operare   una   interpretazione\ncostituzionalmente  orientata  della   disposizione   rispetto   alla\nquestione prospettata - deve,  comunque,  ragionevolmente  escludersi\nanche perche\u0027 foriera di una possibile e ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento. Infatti, ove  la  regola  di  interpretazione  autentica\nvenisse «ristretta» ai territori colpiti dai due eventi  sismici  del\n2009 e del 2016, si determinerebbe una netta  differenza  rispetto  a\nquanto, invece, valevole per le altre Camere di Commercio, alla  luce\ndelle gia\u0027 indicate soluzioni ermeneutiche affermate  dalla  Sezione.\nIn sostanza, il tentativo  di  un\u0027interpretazione  costituzionalmente\norientata si infrange con  la  constatazione  che  una  tale  esegesi\nesporrebbe, a sua volta, la disciplina a - seppur diversi  -  profili\ndi legittimita\u0027 costituzionale. In ragione di quanto  esposto  questa\ninterpretazione    conforme    deve    essere    ragionevolmente    e\nconsapevolmente  esclusa  (cfr.,  sul  punto,  Corte  costituzionale,\nsentenza n. 262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023,\nn. 139 del 2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019,  n.\n42 del 2017). Infatti, se e\u0027 vero che «le  leggi  non  si  dichiarano\ncostituzionalmente   illegittime   perche\u0027   e\u0027    possibile    darne\ninterpretazioni incostituzionali [...],  ma  perche\u0027  e\u0027  impossibile\ndarne  interpretazioni  costituzionali»  (Corte   costituzionale   22\nottobre 1996, n. 356, citata da Cassazione 16 gennaio 2020, n.  823),\nnel caso  di  specie,  non  sembra  possibile  ricondurre  la  regola\nall\u0027ambito applicativo disegnato originariamente  dal  decreto-legge,\ncon  conseguente  dubbio  di  legittimita\u0027  dei  termini  di  seguito\nesposti. \n    22.5. Entrando, quindi, in medias res, si osserva  come,  secondo\nla giurisprudenza di codesta Corte, «gli emendamenti  alla  legge  di\nconversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto  di\nquest\u0027ultimo, a pena di  illegittimita\u0027  costituzionale  (da  ultimo,\nsentenze n. 215 e n. 113 del 2023). In questo  modo  si  realizza  un\nconcorso di fonti, la prima governativa e  la  seconda  parlamentare,\nnella disciplina del medesimo oggetto» (sentenza n. 146 del 2024). La\nlegge di conversione, infatti, «riveste  i  caratteri  di  una  fonte\n\"funzionalizzata e specializzata\",  volta  alla  stabilizzazione  del\ndecreto-legge, con la conseguenza che non  puo\u0027  aprirsi  ad  oggetti\neterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere\ndisposizioni coerenti  con  quelle  originarie  dal  punto  di  vista\nmateriale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del  2023,\nn. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019),  \"essenzialmente\nper  evitare  che  il  relativo  iter  procedimentale   semplificato,\nprevisto dai regolamenti parlamentari,  possa  essere  sfruttato  per\nscopi  estranei  a  quelli  che  giustificano  il  decreto-legge,   a\ndetrimento  delle  ordinarie  dinamiche  di  confronto  parlamentare\"\n(sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226  del  2019:  nello\nstesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e  n.  32  del  2014)»\n(sentenza n. 215 del 2023). \n    22.6. Inoltre, quanto ai provvedimenti governativi a contenuto ab\norigine  plurimo,  la  continuita\u0027  tra  legge   di   conversione   e\ndecreto-legge non puo\u0027 che essere misurata - secondo codesta Corte  -\nmuovendo dalla verifica della coerenza tra le  disposizioni  inserite\nin sede di conversione e quelle originariamente adottate  in  via  di\nstraordinaria necessita\u0027 e urgenza (da  ultimo,  sentenza  n.  6  del\n2023), avendo riguardo al collegamento con «uno  dei  contenuti  gia\u0027\ndisciplinati dal decreto-legge,  ovvero  alla  sua  ratio  dominante»\n(sentenza n. 245 del 2022). Tale continuita\u0027  viene  meno  quando  le\ndisposizioni  aggiunte  siano  totalmente  estranee   o   addirittura\n«intruse» rispetto a quei contenuti e a  quegli  obiettivi,  giacche\u0027\n«[s]olo  la  palese  \"estraneita\u0027  delle  norme  impugnate   rispetto\nall\u0027oggetto e alle finalita\u0027 del decreto- legge\" (sentenza n. 22  del\n2012)  o  la  \"evidente  o  manifesta  mancanza  di  ogni  nesso   di\ninterrelazione  tra  le  disposizioni  incorporate  nella  legge   di\nconversione e quelle dell\u0027originario decreto-legge\" (sentenza n.  154\ndel 2015) possono inficiare di per se\u0027 la legittimita\u0027 costituzionale\ndella norma introdotta con la legge di conversione» (sentenza n.  181\ndel 2019, nonche\u0027, nello stesso senso, sentenze n. 247 e n.  226  del\n2019; v. anche sentenza n. 113 del 2023). \n    22.7. Con specifico riferimento ai decreti  «milleproroghe»  (che\nsono una species dei decreti-legge a contenuto ab  origine  plurimo),\nsi e\u0027 piu\u0027 volte  affermato  che  si  tratta  di  una  «tipologia  di\ndecreto-legge connotato dalla  \"ratio  unitaria  di  intervenire  con\nurgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso  per\ninteressi ritenuti rilevanti dal  Governo  e  dal  Parlamento,  o  di\nincidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie\ndiversi - che richiedono interventi regolatori di  natura  temporale\"\n(sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 245  del  2022;  in  termini,\nsentenza  n.  154  del  2015).   Rispetto   a   tali   decreti   solo\nl\u0027inserimento, in sede  di  conversione,  di  una  norma  «del  tutto\nestranea»  alla  ratio  e  alla  finalita\u0027  unitaria  «determina   la\ncommistione e la sovrapposizione, nello  stesso  atto  normativo,  di\noggetti e finalita\u0027 eterogenei, in ragione  di  presupposti,  a  loro\nvolta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012)»  (sentenza  n.  154  del\n2015). \n    22.7. Declinando tali principi al caso  di  specie,  il  Collegio\nosserva che: i) la norma interpretativa non incide su nessun  termine\nin scadenza, ne\u0027 tanto meno pone in essere un  intervento  di  natura\ntemporale, trattandosi, al contrario, di una legge di interpretazione\nautentica di un disposto del 1993 che regola una situazione ordinaria\ne non  limitata  nel  tempo;  ii)  la  norma  interpretativa  risulta\nestranea all\u0027oggetto e alle finalita\u0027 del decreto-legge n.  215/2023,\nconsistenti nella necessita\u0027  di  «provvedere  alla  proroga  e  alla\ndefinizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la\ncontinuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, nonche\u0027  di  adottare  misure\nessenziali per l\u0027efficienza e l\u0027efficacia dell\u0027azione delle pubbliche\namministrazioni», considerato che,  come  esposto,  non  pone  alcuna\ndisposizione di proroga o differimento di termini e neppure  promuove\nmisure essenziali per l\u0027azione amministrativa, trattandosi  di  norma\ninterpretativa  finalizzata  a  regolare   a   sistema   i   soggetti\nlegittimati a partecipare alle  procedure  di  rinnovo  degli  organi\ncamerali; iii) la norma  interpretativa  e\u0027,  quindi,  estranea  alle\ndisposizioni del decreto-legge,  e,  in  particolare,  non  ha  alcun\nlegame ne\u0027 con la regola originaria dell\u0027art. 17 ne\u0027 con altra regola\nivi contenuta (non essendovi alcun\u0027altra disposizione  relativa  alle\ncamera di commercio); iv) la disposizione ha, quindi, introdotto  nel\ncorpo del decreto-legge una regola del tutto estranea  all\u0027oggetto  e\nalle finalita\u0027 del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni\ndi  urgenza,   trattandosi,   come   esposto,   di   una   legge   di\ninterpretazione autentica di una norma esistente nell\u0027ordinamento sin\ndal 1993. \n    22.8. Del resto, delle criticita\u0027 di questa disposizione e\u0027 stato\nconsapevole lo stesso legislatore che, a due mesi di  distanza  dalla\nsua entrata in  vigore,  ha  provveduto  ad  abrogarla.  Infatti,  il\nParlamento ha accolto la proposta  emendativa  39.03  presentata  dal\nGoverno in Commissione V in sede  referente  (seduta  dell\u002711  aprile\n2024), volta ad aggiungere l\u0027art. 39-bis nel corpo del  decreto-legge\nn. 19/2024, abrogando la  disposizione  in  esame  con  la  legge  di\nconversione di tale decreto-legge. Ora, come affermato  dalle  difese\ndi  alcune  delle  controinteressate,  tale  abrogazione  «e\u0027   stata\ndisposta in ragione della necessita\u0027 di superare possibili criticita\u0027\nrispetto (i) alla sistematicita\u0027  dell\u0027intervento  normativo  e  alla\ncoerenza con la rubrica dell\u0027articolo e (ii) alla  dimostrazione  dei\npresupposti  relativi  alla  \"estrema  necessita\u0027  ed  urgenza\"   che\ngiustificano l\u0027adozione della norma interpretativa in occasione della\nconversione di un decreto-legge». Valutazione che il Collegio ritiene\ndi  poter  condividere,  essendo  ragionevole   ipotizzare   che   il\nlegislatore abbia avvertito le criticita\u0027 della disposizione  proprio\nalla luce degli insegnamenti  di  codesta  Corte  costituzionale  sul\npunto che sono stati, in precedenza, ricordati. \n    22.9. In conclusione ed in virtu\u0027 di quanto esposto, il  Collegio\nritiene   non    manifestamente    infondata    la    questione    di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del\ndecreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con  modificazioni\nin legge 23 febbraio 2024, n. 18,  in  relazione  all\u0027art.  77  della\nCostituzione. \n    E.2. Seconda questione (in via di subordine): sulla non manifesta\ninfondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale  relativa\nalla previsione di cui all\u0027art. 17, comma  1-bis,  ultimo  capoverso,\ndel  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.   215,   convertito   con\nmodificazioni in legge 23 febbraio 2024, n.  18,  in  relazione  agli\narticoli 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 (in relazione  all\u0027art.  6\ndella CEDU). \n    23.  Il  Collegio  prospetta  -  in  via  di  subordine   e,   in\nparticolare, nel  caso  di  reiezione  del  primo  motivo  (operando,\nquindi, un cumulo condizionato in  senso  improprio)  -  un\u0027ulteriore\nquestione di legittimita\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 17,  comma\n1-bis, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 215/2023, in  relazione\nai parametri indicati nella rubrica del presente paragrafo,  relativa\nalla legittimita\u0027 di interventi normativi che incidono su giudizi  in\ncorso.  Si  osserva,  preliminarmente,  come   la   possibilita\u0027   di\nsubordinare  le  questioni   di   legittimita\u0027   costituzionale   sia\npacificamente  ammessa  dalla   giurisprudenza   di   codesta   Corte\ncostituzionale che permette, quindi,  un  cumulo  condizionale  delle\nquestioni, escludendo, per converso, la possibilita\u0027  di  proporre  i\nquesiti in modo meramente alternativa e - pertanto  -  ancipite,  con\nconseguente devoluzione alla Corte di una  «impropria  competenza  di\nscegliere tra ess[i]» (Corte costituzionale,  ordinanza  n.  221  del\n2017; Id., sentenza n. 7 del 2022; Id., sentenza n. 188 del 2023). \n    24. Nel merito, si evidenzia che  la  giurisprudenza  di  codesta\nCorte ha chiarito che: i) al legislatore e\u0027 consentito adottare norme\ndi interpretazione autentica, trattandosi di «un istituto comunemente\nammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i  caratteri  di\nStato di diritto e di Stato democratico» (sentenza n. 118 del  1957);\nii) e\u0027 vero che, trattandosi di disposizioni destinate ad operare con\nla stessa decorrenza temporale di  quelle  interpretate,  anche  esse\ndevono rispettare alcuni limiti generali connessi alla  loro  natura;\niii)  tali  limiti   attengono   «alla   salvaguardia   di   principi\ncostituzionali tra i quali sono ricompresi \"il rispetto del principio\ngenerale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre\ningiustificate disparita\u0027 di trattamento; la tutela  dell\u0027affidamento\nlegittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo\nStato  di  diritto;  la  coerenza  e  la  certezza   dell\u0027ordinamento\ngiuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al\npotere giudiziario\" (sentenza n. 170 del 2013, nonche\u0027 sentenze n. 78\ndel 2012 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 73 del 2017); iv) cio\u0027  non\ntoglie, tuttavia, che «l\u0027individuazione della  natura  interpretativa\ndella norma non puo\u0027 ritenersi in se\u0027 indifferente nel  bilanciamento\ndi valori sotteso al giudizio di costituzionalita\u0027» (ancora, sentenza\nn. 73 del 2017); v) a tale  stregua,  «[s]e,  ad  esempio,  i  valori\ncostituzionali in gioco sono quelli dell\u0027affidamento dei consociati e\ndella certezza dei rapporti  giuridici,  e\u0027  di  tutta  evidenza  che\nl\u0027esegesi  imposta  dal  legislatore,  assegnando  alle  disposizioni\ninterpretate un significato in  esse  gia\u0027  contenuto,  riconoscibile\ncome una delle  loro  possibili  varianti  di  senso,  influisce  sul\npositivo  apprezzamento  sia  della  sua  ragionevolezza»  sia  della\neventuale  configurabilita\u0027  di  una  lesione  dell\u0027affidamento   dei\ndestinatari (ancora, sentenza n. 73 del 2017; negli  stessi  termini,\ntra le altre, sentenze n. 108 del 2019, n. 156 del 2014 e n. 170  del\n2008); vi) parimenti, ove il valore in gioco  sia  quello  della  non\ninterferenza con l\u0027esercizio del potere giurisdizionale  -  fermo  il\nnecessario rispetto del giudicato (sentenze n. 209 del 2010, n. 525 e\nn. 374 del 2000, n. 15 del  1995)  -  deve  ritenersi  consentito  al\nlegislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi  in\nassenza di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 4 del\n2024, n. 104 del 2022, n. 150 e n. 127 del 2015, n. 156 del 2014 e n.\n170 del 2008), di intervenire «per correggere  una  imperfezione  del\ndato  normativo»  (sentenza  n.  184   del   2024)   o   «ristabilire\nun\u0027interpretazione  piu\u0027  aderente  alla  originaria   volonta\u0027   del\nlegislatore» (sentenze n. 308 e n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 1\ndel 2011 e n.  311  del  2009),  specialmente  ove  l\u0027interpretazione\nimposta presenti un grado di  maggiore  plausibilita\u0027  rispetto  alle\naltre; vi) cio\u0027 sempre che l\u0027intervento legislativo, anche alla  luce\ndella tempistica e del metodo seguiti (sentenza n. 4 del  2024),  non\nsi dimostri in realta\u0027 abusivo,  perche\u0027  preordinato  a  violare  il\nprincipio della parita\u0027 delle parti, in particolare ove una  di  esse\nsia un\u0027amministrazione pubblica (sentenze n. 4 del 2024, n.  145  del\n2022, n. 46 del 2021 e n. 174 del 2019). \n    25. Inoltre,  relativamente  al  sindacato  di  costituzionalita\u0027\ndelle leggi incidenti su giudizi in corso, codesta Corte ha poi  piu\u0027\nvolte sottolineato il  rilievo  assunto  dalla  giurisprudenza  della\nCorte E.D.U. e la «costruzione di una \"solida sinergia  fra  principi\ncostituzionali interni e principi contenuti nella CEDU\", che consente\ndi leggere in stretto coordinamento i parametri  interni  con  quelli\nconvenzionali» (sentenze n. 77 e n. 4 del 2024, e n. 145  del  2022),\nal fine di massimizzarne l\u0027espansione in un rapporto di  integrazione\nreciproca. La ricordata giurisprudenza costituzionale e\u0027  infatti  in\nlinea con quella della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, la  quale\nha ripetutamente riconosciuto  che,  «benche\u0027  non  sia  precluso  al\nlegislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive,\ni diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello  Stato  di\ndiritto e la nozione di equo processo sanciti dall\u0027art. 6 precludono,\nsalvo che per motivi imperativi di  interesse  pubblico,  l\u0027ingerenza\ndel legislatore nell\u0027amministrazione della  giustizia  finalizzata  a\ninfluenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte\nE.D.U., prima sezione, sentenza  30  gennaio  2020,  Cicero  e  altri\ncontro Italia, paragrafo 29). \n    25.1. Quanto ai motivi di interesse  generale,  la  Corte  E.D.U.\nesclude che le sole ragioni finanziarie possano essere, in principio,\nsufficienti a giustificare un intervento  legislativo  incidente  sui\ngiudizi in corso (tra le  tante,  Corte  E.D.U.,  quinta  sezione,  9\ngennaio 2025, Zafferani e altri  contro  San  Marino,  paragrafo  47;\ngrande camera, 3 novembre 2022,  Vegotex  International  S.A.  contro\nBelgio, paragrafo 103, Corte europea  dei  diritti  dell\u0027uomo,  prima\nsezione, sentenza 30 gennaio 2020,  Cicero  e  altri  contro  Italia,\nparagrafo 29). La medesima Corte ammette, invece, che, in circostanze\neccezionali, una legislazione retrospettiva puo\u0027 essere giustificata,\nsoprattutto al fine  di  interpretare  o  chiarire  una  disposizione\nlegislativa precedente (si veda,  ad  esempio,  Hôpital  local  Saint\nPierre d\u0027Oleron e altri  c.  Francia,  n.  18096/12  e  altri  20,  8\nnovembre 2018), per colmare un vuoto normativo (si veda, ad  esempio,\nOGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e  Blanche  de  Castille  e\naltri c. Francia, nn. 42219/98 e 54563/00, 27  maggio  2004),  o  per\ncontrobilanciare gli effetti di un nuovo indirizzo  giurisprudenziale\n(Corte EDU, grande camera, 3  novembre  2022,  Vegotex  International\nS.A. contro Belgio, paragrafi 101 e seguenti). \n    25.2. A tali fini, nella sentenza  da  ultimo  citata,  la  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo ha ribadito la necessita\u0027  di  valutare\nil  carattere  imperativo  delle  menzionate  ragioni  di   interesse\ngenerale «nel loro complesso e alla luce dei  seguenti  elementi:  se\nl\u0027indirizzo giurisprudenziale ribaltato  dall\u0027intervento  legislativo\ncensurato fosse o meno consolidato»,  «le  modalita\u0027  e  i  tempi  di\nattuazione della normativa», «la prevedibilita\u0027  dell\u0027intervento  del\nlegislatore»,  «la  portata  della  normativa  e  i   suoi   effetti»\n(paragrafo 108). \n    Nel valutare il grado di  consolidamento  o  meno  dell\u0027indirizzo\ngiurisprudenziale e il correlato grado di affidamento delle parti  in\ncausa, la Corte europea dei  diritti  dell\u0027uomo  ha  anche  preso  in\nconsiderazione  la   costante   prassi   amministrativa   antecedente\nl\u0027intervento legislativo (paragrafi 112 e 117). \n    26. Declinando i principi esposti al caso di specie  il  Collegio\nosserva, in primo luogo, che: i) la disposizione legislativa e\u0027 stata\ninserita nella pendenza sia dei contenziosi relativi al rinnovo degli\norgani della Camera di Commercio di Napoli (definiti con le  sentenze\ndel Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2024, n.  8254;  Id.,  14\nottobre 2024, n. 8203; Id., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre\n2024, n. 8804, nei quali la questione non ha voluto rilievo  solo  in\nragione dell\u0027intervenuta abrogazione della norma  di  interpretazione\nautentica, come sottolineato espressamente da tali sentenze) sia  del\ncontenzioso instaurato da una delle odierne parti dei giudizi e cioe\u0027\nda Confcooperative che, come evidenziato  al  punto  6.1.3.1.,  aveva\nimpugnato con ricorso proposto ricorso  al  Tribunale  amministrativo\nregionale  per   il   Lazio   (R.G.   n.   16834/2023)   l\u0027originaria\ndeterminazione di esclusione, poi annullata in autotutela con uno dei\nprovvedimenti oggetto del presente  giudizio;  iii)  in  relazione  a\nquest\u0027ultimo contenzioso, il Tribunale  amministrativo  regionale  ha\nsospeso il giudizio  in  attesa  del  passaggio  in  giudicato  della\nsentenza n. 23270/2024, oggetto di uno dei ricorsi all\u0027attenzione del\nCollegio (R.G. n. 9681 del 2024); iv) l\u0027intervento  normativo  si  e\u0027\ncollocato  esattamente  dopo  i  pronunciamenti  cautelari   del   25\nsettembre 2023, n. 3914 e n. 3915,  con  i  quali  la  Sezione  aveva\nevidenziato - in relazione al contenzioso  relativo  alla  Camera  di\nCommercio di Napoli - che «i commi 2 e  6  dell\u0027art.  2  del  decreto\nministeriale n. 156/2011  (pure  riprodotti  nel  Disciplinare  della\nprocedura, non  oggetto  di  impugnazione)  hanno,  nel  loro  chiaro\ncombinato  disposto,  la  funzione  di  delimitare  il  campo   delle\norganizzazioni   imprenditoriali   che   hanno   titolo   ad   essere\nrappresentate in seno al Consiglio camerale individuando  queste,  di\nregola,  nelle  sole  \"organizzazioni  imprenditoriali   di   livello\nprovinciale\"   (purche\u0027   aderenti   ad   organizzazioni    nazionali\nrappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno\ntre anni prima della pubblicazione) o,  in  alternativa,  nelle  sole\n\"organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate  soltanto  a\nlivello nazionale o, in mancanza, regionale\" (sempre purche\u0027 aderenti\nad organizzazioni nazionali rappresentate nel  CNEL  ovvero  operanti\nnella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione), e\nche \"detta disciplina si pone, in ogni caso, come conforme attuazione\ndella disciplina di rango legislativo posta dalla legge  n.  580  del\n1993 la quale, al comma 4 del suo art. 12, delega a siffatta fonte di\nrango secondario la fissazione  della  disciplina  di  dettaglio  con\nriguardo non solo  \"ai  tempi\"  ed  \"alle  modalita\u0027\"  ma  anche  \"ai\ncriteri\"  della  \"procedura  di  designazione   dei   componenti   il\nconsiglio\" e, quindi, per quanto qui interessa, anche agli indici  di\n\"rappresentativita\u0027\" nell\u0027ambito provinciale (quali  certamente  sono\nl\u0027articolazione e la dimensione dell\u0027organizzazione)»; v) la  Sezione\naveva, chiaramente, espresso l\u0027avviso poi confermato  dalle  sentenza\ndi merito indicate al precedente punto i), allorquando il legislatore\ne\u0027 intervenuto dettando una norma di interpretazione  autentica  atta\npotenzialmente ad incidere sull\u0027esito di quel  contenzioso,  nonche\u0027,\ncomunque, sul presente e sul ricorso connesso,  pendente  dinanzi  al\nTribunale amministrativo regionale per il Lazio. \n    26.1. Deve, inoltre, considerarsi che parti dei giudizi  indicati\nsono Amministrazioni pubbliche e, in particolare, il Ministero  delle\nimprese e del  made  in  Italy  e  una  delle  Camere  di  Commercio,\nqualificate, ai sensi dell\u0027 art. 1, comma 1, della legge 29  dicembre\n1993, n. 580, come «enti autonomi di diritto pubblico  che  svolgono,\nnell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni\ndi interesse generale per  il  sistema  delle  imprese  curandone  lo\nsviluppo nell\u0027ambito delle economie locali». Il Ministero aveva,  tra\nl\u0027altro, espresso un chiaro avviso interpretativo  omologo  a  quello\ncontenuto nella norma interpretativa. Infatti, va considerato che: i)\ncon il parere 49851 del 9 aprile 2015 il  Ministero  aveva  affermato\nche, quando le associazioni  di  categoria  sono  strutturate  sia  a\nlivello regionale che provinciale «potranno scegliere se  partecipare\nalla procedura di costituzione del nuovo consiglio come  Associazione\nregionale o come associazioni provinciali»; ii) con il parere  354943\ndell\u002711  novembre  2021  il  Ministero  aveva  poi  preso   specifica\nposizione proprio con riferimento a Confcommercio  Campania  e  aveva\nconfermato che la stessa (ancorche\u0027  di  livello  regionale)  potesse\npartecipare direttamente alla procedura di ricostituzione dei  membri\ndel consiglio della camera di commercio  (nel  caso  del  parere,  di\nSalerno), pur in presenza del  coesistente  livello  nazionale  della\nmedesima organizzazione; iii) con la nota 240427 del 24 luglio  2023,\nil Ministero aveva  adottato  uno  specifico  e  motivato  intervento\ndiretto ad escludere proprio la validita\u0027 della interpretazione fatta\nvalere dalla Camera di Commercio di Napoli,  rilevando  la  manifesta\nillegittimita\u0027  dei  provvedimenti   di   esclusione   impugnati   da\nConfcommercio in primo grado. \n    26.2. Occorre, inoltre, tener conto della tempistica e del metodo\nseguito dal legislatore, conformemente  a  quanto  evidenziato  dalla\ngiurisprudenza di codesta Corte. L\u0027intervento e\u0027, infatti,  posto  in\nessere dopo i pronunciamenti cautelari di questo Consiglio di Stato e\na distanza di oltre trent\u0027anni dall\u0027entrata in vigore della legge  n.\n580/1993;  questa  tempistica  suggerisce,  ragionevolmente,  che  il\nlegislatore  non  abbia  tanto  perseguito  l\u0027interno  di  correggere\nun\u0027imperfezione del  dato  normativo  (che,  infatti,  non  e\u0027  stato\nmodificato, e, invero, neppure  aveva  palesi  imperfezioni)  ne\u0027  di\nstabilire una interpretazione piu\u0027 aderente alla volonta\u0027  originaria\ndel legislatore  (che,  invero,  non  aveva  espresso  alcun  preciso\nprecetto in ordine alla tematica oggetto del  contenuto  della  norma\ninterpretativa, limitandosi, come spiegato, a rinviare, per i criteri\nalle previsione del Regolamento da adottare ai  sensi  dell\u0027art.  12,\ncomma 4, della legge n. 580/1993),  quanto  quello  di  incidere  sui\ngiudizi in corsi.  Tale  prospettazione  e\u0027  confermata  anche  dalle\nmodalita\u0027 con le quali il legislatore e\u0027 intervenuto,  adottando  una\nnorma interpretativa con efficacia retroattiva, e, quindi,  incidente\nanche sulle fattispecie pregresse. In  ultimo,  va  evidenziato  come\nl\u0027intervento sia stato attuato mediante l\u0027inserzione della  norma  in\nsede di conversione di un decreto-legge di particolare rilievo  (come\nil c.d. mille-proroghe), e, quindi, salendo  per  cosi\u0027  dire  su  un\ntreno in corsa e «sfruttando» un canale legislativo mediante il quale\nla riflessione del Parlamento e\u0027 gia\u0027, ordinariamente,  compressa,  e\nlo e\u0027 - a maggior ragione - nel caso di un  decreto  connotato  dalla\nratio unitaria «di intervenire con urgenza sulla scadenza di  termini\nil cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti  rilevanti  dal\nGoverno e dal Parlamento»  (sentenza  n.  245  del  2022  di  codesta\nCorte). \n    26.3. In ultimo, il legislatore  non  ha  indicato  e  non  sono,\ncomunque, evincibili le  circostanze  eccezionali  o  le  ragioni  di\ninteresse generale che avrebbero imposto  un  simile  intervento.  Al\ncontrario, deve ribadirsi come  si  tratti  di  un  precetto  rimasto\nimmutato per oltre trent\u0027anni, e deve,  altresi\u0027,  evidenziarsi  -  a\nparere del Collegio -  come  non  vi  fossero  ragioni  di  interesse\ngenerale  per  intervenire  tenuto  conto,  ex   aliis,   nella   non\nprevedibilita\u0027 dell\u0027intervento e della portata  della  normativa  che\nha, esclusivamente, finito per incidere sui presenti giudizi. Cio\u0027 e\u0027\ndimostrato anche da un\u0027analisi complessiva della vicenda. Infatti, se\ndavvero vi fossero  state  ragioni  di  interesse  generale,  non  si\ncomprenderebbe, allora, la ragione per la quale il legislatore - dopo\naver abrogato la norma interpretativa  -  non  sia,  successivamente,\nintervenuto per regolare la situazione con altra norma, mantenendo un\nsistema che appare, nel complesso, irrazionale, considerato  che:  i)\nfino all\u0027entrata in vigore della legge n.  18/2024  l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e\u0027 stata rimessa,  in  modo  del\ntutto fisiologico, agli organi giurisdizionali; ii) dopo l\u0027entrata in\nvigore di tale legge e fino all\u0027entrata  in  vigore  della  legge  n.\n56/2024 e\u0027 stata imposta l\u0027interpretazione voluta dal legislatore  ma\ncon valenza retroattiva; iii) con l\u0027entrata in vigore della legge  n.\n56/2024  queste  esigenze  imperative  a  fondamento  dell\u0027intervento\nsembrano essere cessate, atteso anche che non si  e\u0027,  ulteriormente,\nintervenuti  neppure  modificando   le   disposizioni   del   decreto\nministeriale   n.   156/2011,   riespandendo,   quindi,   il   potere\ninterpretativo  del  Giudice.  In  sostanza,  pare  al  Collegio  che\nl\u0027intervento sia stata calibrato e  realizzato,  esclusivamente,  per\nincidere sulle  vicende  relative  alle  Camere  di  Commercio  della\nCampania. \n    E.3. Terza  questione  sulla  non  manifesta  infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale relativa alle previsioni  di\ncui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo,  del  decreto-legge  30\ndicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge  23\nfebbraio 2024, n. 18, e di cui all\u0027art. 1 della legge 29 aprile 2024,\nn. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge  2  marzo\n2024, n. 19, in relazione all\u0027art. 3 della costituzione. \n    27.  In   ultimo,   il   Collegio   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzionale delle previsioni indicate in rubrica in  relazione  al\ncanone di logicita\u0027 e ragionevolezza che la giurisprudenza di codesta\nCorte  ha  estratto  dalla  previsione  di  cui  all\u0027art.   3   della\nCostituzione, nonche\u0027  al  principio  di  uguaglianza  e  parita\u0027  di\ntrattamento. \n    27.1. A sostegno del dubium de legitimitate il Collegio ribadisce\nche  la  complessiva  operazione  normativa  posta  in   essere   dal\nlegislatore comporta che: i) l\u0027interpretazione del testo normativo di\ncui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e\u0027 stata rimessa, in modo del\ntutto fisiologico, agli organi  giurisdizionali  fino  alla  data  di\nentrata  in  vigore  della  legge  23  febbraio  2024,  n.  18;   ii)\ndall\u0027entrata in vigore di tale legge e fino  al  29  aprile  2024  il\ntesto e\u0027 stato reso indisponibile all\u0027interpretazione e, quindi,  per\nun periodo temporale di due mesi il legislatore ha imposto un vincolo\ninterpretativo, operante, tuttavia, anche per le situazione pregresse\nancora sub iudice; iii) dal 29 aprile 2024 il vincolo  interpretativo\ne\u0027 stato rimosso ma - come  affermato  dal  Collegio  in  ragione  di\nquanto ritenuto dalla sentenza n. 33/2020 di codesta Corte - solo per\nil futuro, in difetto di previsione che facesse retroagire  l\u0027effetto\nabrogativo. \n    27.2.  Questo  sistema  appare,  del   tutto   irrazionale,   non\ncomprendendosi le  obiettive  ragioni  per  le  quali  introdurre  un\nvincolo interpretativo di una norma vigente da oltre  trent\u0027anni  per\nun  periodo  limitato  ad   appena   due   mesi,   ma   con   effetti\nnecessariamente retroattivi (stante la sua natura interpretativa e in\nconformita\u0027, sul punto,  all\u0027insegnamento  di  codesta  Corte;  cfr.,\nsentenza n. 78 del 2012; per il diverso avviso di altra  parte  della\ngiurisprudenza sulla portata non  necessariamente  retroattiva  della\nnorma interpretativa, si veda: Cassazione civile, sezione  lavoro,  7\nluglio 1992, n. 8237; Cassazione, ordinanza n. 107/1994; v., inoltre,\nCorte costituzionale, sentenza n. 29/2002, che pare postulare la  non\nnecessaria retroattivita\u0027 della legge  di  interpretazione  autentica\nnella parte in cui ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 della norma oggetto\ndi quel giudizio nella sola parte in cui «estende  anche  al  passato\nl\u0027interpretazione autentica»). Ne\u0027 pare razionale e logico  eliminare\nquesto vincolo interpretativo ma solo per il futuro,  disarticolando,\npertanto, il sistema e determinando  un  differente  trattamento  per\nsituazioni omologhe, atteso che le procedure  di  rinnovo  ricomprese\nnel  periodo  di  applicazione  della  norma  interpretativa  saranno\nregolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre\nvicende (come quelle che hanno interessato la Camera di Commercio  di\nNapoli, nonche\u0027, in  ipotesi,  situazioni  future)  saranno,  invece,\nrimesse all\u0027interpretazione  del  Giudice,  con  esiti  astrattamente\ndifferenti,  come,   invero,   dimostrato   proprio   dalle   diverse\nconclusioni delle vicenda relativa alla Camera di Commercio di Napoli\nrispetto a quella all\u0027attenzione del Collegio. \n    E.4. In ulteriore subordine:  sulla  non  manifesta  infondatezza\ndella  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale   relativa   alla\nprevisione di cui all\u0027art. 12 della legge n.  580/1993  in  relazione\nagli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione. \n    28. Il Collegio intende sottoporre a codesta Corte un  dubbio  di\nlegittimita\u0027 costituzionale relativo alla previsione di cui  all\u0027art.\n12 della legge n. 580/1993, e articolato in via di  subordine  e,  in\nparticolare,  in  caso  di  accoglimento  di  almeno  una  delle  tre\nquestioni di legittimita\u0027  sopra  prospettate  che  comporterebbe  il\nvenir  meno  del  vincolo  posto  dalla  norma   di   interpretazione\nautentica. La presente questione e\u0027, quindi, articolata  mediante  un\ncumulo condizionato in senso improprio  con  le  prime  tre,  con  la\nconseguenza che si chiede a codesta Corte di esaminarla solo in  caso\ndi  accoglimento  di  una  delle  tre  questioni  prima  indicate   e\ndeclaratoria   di    illegittimita\u0027    delle    norme    della    cui\ncostituzionalita\u0027 si dubita. \n    28.1. La  questione  che  si  prospetta  riguarda  un  dubbio  di\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 12 della legge n.  580/1993,  qualora  -  come\nspiegato - «depurato» dal vincolo interpretativo, ed e\u0027 formulata  da\nConfcommercio Imprese per l\u0027Italia interprovinciale  della  Campania.\nNel contestare il quinto motivo dei ricorsi  in  appello  (che,  come\nspiegato, il Collegio ritiene infondato per la dirimente  circostanza\nche nel caso di specie opera il precetto  derivante  dalla  saldatura\ntra l\u0027art. 12 della legge n.  580/1993  e  la  norma  interpretativa)\nl\u0027associazione ha evidenziato come una interpretazione  dell\u0027art.  12\ndella legge n. 580/1993 - e, comunque, degli articoli 2, commi 2 e  6\ndel decreto ministeriale n. 156/2011, che non possono non tener conto\ndella  norma  primaria  -  che   desse   rilievo,   ai   fini   della\nrappresentativita\u0027  alla  soggettivita\u0027  giuridica  o   alla   legale\nrappresentanza    dell\u0027associazione    e    non     all\u0027articolazione\norganizzativa, giungendo, quindi, «a precludere ad  una  associazione\nrappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione\ndelle Camere di Commercio sol perche\u0027 dotata di una soggettivita\u0027 che\nnon e\u0027 ne\u0027  nazionale  ne\u0027  provinciale,  ma  e\u0027  interprovinciale  o\nregionale», sarebbe «irrimediabilmente leso il  carattere  pluralista\ndello  Stato  per  come   configurato   dalla   Costituzione   e   si\ndeterminerebbe una sua immediata violazione». \n    28.2. L\u0027associazione ha, quindi, chiesto al Collegio - in caso di\nadesione a  quest\u0027interpretazione  -  di  rimettere  la  questione  a\ncodesta Corte. Sul punto si osserva come simile  interpretazione  sia\nstata gia\u0027 affermata dalla Sezione  in  relazione  alle  controversie\nrelative alla Camera di Commercio  di  Napoli;  interpretazione  alla\nquale  il  Collegio  aderisce,  pur  -  come  spiegato  -  dovendosi,\ncomunque, declinare tali principi nella  dimensione  interprovinciale\ndella Camera di Commercio  Irpinia  Sannio.  Pertanto,  la  questione\nprospettata  dall\u0027associazione  potrebbe  risultare  -  in  caso   di\naccoglimento di una delle prime tre questioni prospettate - rilevante\nper questo Giudice. In  relazione  alla  non  manifesta  infondatezza\nl\u0027associazione  ha  esposto  che   simile   interpretazione   sarebbe\ncontraria agli articoli 2,  3,  18  e  97  della  Costituzione  e  ha\nevidenziato  che:  i)  quanto  al  tertium  comparationis,   «sarebbe\nirragionevole e ingiustificatamente  discriminatorio  il  trattamento\nriservato   alle   associazioni   con   soggettivita\u0027   regionale   o\ninterprovinciale   rispetto   a   quello   delle   associazioni   con\nsoggettivita\u0027 nazionale»; ii) «il diritto di Confcommercio Campania a\npartecipare alla procedura di  rinnovo,  al  fine  di  consentire  la\nrappresentativita\u0027 delle imprese ad essa associate, trova  fondamento\ndi norme e principi costituzionali che riconoscono e  garantiscono  i\ndiritti  dell\u0027individuo  non  solo  come  singolo  ma   anche   nelle\nformazioni sociali in cui si esprime  la  sua  personalita\u0027  (art.  2\ndella  Costituzione)  e  che  assicurano  il  diritto  di  associarsi\nliberamente per fini che non sono  vietati  al  singolo  dalla  legge\npenale (art. 18)» (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9876). \nF. Statuizioni finali. \n    29. Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  appaiono,\npertanto, rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  17,  comma   1-bis,   ultimo\nperiodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (prima  e  seconda\nquestione  -  articolata  quest\u0027ultima  in  modo  subordinato  e,  in\nparticolare, prospettata  solo  in  caso  di  reiezione  della  prima\nquestione), del combinato disposto tra l\u0027art.  17  comma  1-bis,  del\ndecreto-legge n. 215/2023 e l\u0027art.  1  della  legge  n.  56/2024,  di\nconversione, con modificazione, del decreto-legge n.  19/2024  (terza\nquestione), e, in ultimo, in via di subordine (nei  termini  indicati\nal punto 28-28.2 della presente ordinanza), dell\u0027art.  12,  comma  1,\ndella legge n. 580/1993. \n    30. Ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e\u0027\nsospeso fino alla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n    31. Ai sensi dell\u0027art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo\n1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara\u0027  comunicata  alle  parti\ncostituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al\nPresidente della Camera dei deputati. \n    32. Ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e  in  ordine\nalle spese resta riservata alla decisione definitiva. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): \n        i) dispone la riunione dei giudizi in epigrafe; \n        ii) dichiara rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 17,  comma  1-bis,\nultimo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2023,   n.   215,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e\ndel combinato disposto tra tale disposizione e l\u0027art. 1  della  legge\n29 aprile  2024,  n.  56,  di  conversione,  con  modificazioni,  del\ndecreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in relazione agli articoli 3,  77,\n111, commi 1 e 2, 117,  comma  1,  (in  relazione  all\u0027art.  6  della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo)  della  Costituzione,  nei\nsensi e nei termini indicati in motivazione; in  subordine,  dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993, in relazione\nagli articoli 2, 3, 18 e 97  della  Costituzione,  nei  sensi  e  nei\ntermini indicati in motivazione; \n        iii) sospende, ai sensi dell\u0027art. 23  della  legge  11  marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla\nCorte   costituzionale   per   la   risoluzione   dell\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027; \n        iv) ordina che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  la\npresente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente\ndel Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata  ai  Presidenti  della\nCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n        v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito,  in  merito  e\nsulle  spese  di  lite  all\u0027esito  del   giudizio   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  3\naprile 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Hadrian Simonetti, Presidente; \n        Dario Simeoli, consigliere; \n        Giordano Lamberti, consigliere; \n        Davide Ponte, consigliere; \n        Lorenzo Cordi\u0027, consigliere, estensore. \n \n                      Il Presidente: Simonetti \n \n \n                                                  L\u0027estensore: Cordi\u0027","elencoNorme":[{"id":"62777","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/12/2023","data_nir":"2023-12-30","numero_legge":"215","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"bis, ultimo 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