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della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall\u0027ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata novella, priva di ogni argomento testuale che rinvia a precedenti disposizioni, non in grado, di determinare la riviviscenza di norme abrogate, attributive, secondo l’interpretazione del diritto vivente, della tutela costitutiva al giudice amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile tale riviviscenza, a patto che gli effetti giuridici siano espressamente previsti dalla nuova legge – Previsione che, sottraendo alla Corte dei conti la possibilità di conoscere delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opera una recisione dell’unitaria e inscindibile materia contabile – Lesione della relativa giurisdizione – Violazione della riserva di legge sull’ordinamento giudiziario – Disciplina incidente sul collegamento tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti – Allontanamento della sfera di giurisdizione assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilità pubblica, che esclude gli effetti strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, consentendo, invece, la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Disciplina che postulerebbe la contraddittoria presenza di una giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente, implicando un vero e proprio cortocircuito logico-semantico e un conflitto interpretativo, con stallo della giurisdizione a danno dei ricorrenti – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Violazione del principio di ragionevole durata del processo, come tutelato anche a livello europeo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e segnatamente dei diritti e degli interessi legittimi – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT– Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Autostrada Regionale Cispadana spa","prima_controparte":"Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT","altre_parti":"Autostrada Regionale Cispadana spa, Procura generale","testo_atto":"N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 26 novembre 2025 della Corte dei conti sul ricorso\nproposto da Autostrada regionale cispadana spa contro Istituto\nnazionale di statistica - ISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica - Enti indicati\n nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come\n convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione dei\n saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\n amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema\n europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali enti si\n applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni\n pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n n. 243 del 2012, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\n comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al\n decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: \"operata\n dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \", ai soli fini\n dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\n spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in\n materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle\n imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\n epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella\n legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \nIn speciale composizione \n Composta dai signori magistrati: \n Piergiorgio Della Ventura - Presidente; \n Eugenio Musumeci - consigliere; \n Giancarlo Astegiano - consigliere; \n Marco Smiroldo - consigliere; \n Daniele Bertuzzi - consigliere; \n Maria Cristina Razzano - consigliere; \n Domenico Cerqua - Primo ref. Estensore; \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.\n809/SR/RIS del registro di segreteria proposto, ai sensi dell\u0027art.\n11, comma 6, lett. b), e 123 e ss. del decreto legislativo n. 174 del\n2016, dalla societa\u0027 «Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.», in\npersona dell\u0027Amministratore Delegato e legale rappresentante pro\ntempore, dott. Diego Cattoni, rappresentata e difesa, come da procura\nin calce al ricorso, dall\u0027avv. Damiano Florenzano ed elettivamente\ndomiciliata presso il seguente indirizzo PEC, presente nel Registro\ngenerale indirizzi elettronici - Reginde:\ndamiano.florenzano@pectrentoavvocati.it \n contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n e nei confronti della Procura generale della Corte dei conti, con\nsede in Roma, alla via A. Baiamonti n. 25; \n e per quanto occorrer possa nei confronti del Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale\ndello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, alla via dei\nPortoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n per l\u0027accertamento e per la declaratoria della non applicazione\n«della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica» ai\nsensi dell\u0027art. 11 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e\ns.m. e comunque dell\u0027insussistenza dei presupposti per la\nqualificazione della ricorrente come «amministrazione pubblica» ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\ns.m e del Regolamento UE 549/2013 (d\u0027ora in poi, SEC 2010); \n e, comunque, per l\u0027annullamento dell\u0027Elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nss.mm. (Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica), pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2022,\nnella parte in cui l\u0027Istituto Nazionale di Statistica ha inserito,\ntra le «Altre amministrazioni locali», la Societa\u0027 Autostrada\nRegionale Cispadana S.p.A. per l\u0027anno 2023, nonche\u0027 di ogni altro\natto connesso, presupposto e conseguente, tra cui il documento\ndenominato «Le unita\u0027 istituzionali appartenenti al settore delle\nAmministrazioni pubbliche (S13)». \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il\nrelatore, Primo ref. Domenico Cerqua, il difensore di parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv. Damiano Florenzano, l\u0027avv. dello\nStato Pietro Garofoli per ISTAT e il Pubblico ministero, nella\npersona del vice Procuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come\nspecificato nel verbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. La «Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.» (in sigla, «ARC»)\nha come oggetto sociale l\u0027affidamento e l\u0027esecuzione delle opere e\ndei servizi previsti dal contratto di concessione avente per oggetto\nla progettazione, la costruzione e la gestione del nuovo tracciato\ndell\u0027autostrada regionale cispadana dal casello di Reggiolo - Rolo\nsulla Autostrada A22 al casello di Ferrara Sud sull\u0027Autostrada A13. \n La societa\u0027, costituita il 16 marzo 2010, e\u0027 partecipata nella\nmisura del 51,00% del capitale dalla «Autostrada del Brennero S.p.A.»\n(51,00%). \n Le restanti quote del capitale sociale sono detenute da nove\nsocieta\u0027 private. \n 2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229, del 30\nsettembre 2022, e\u0027 stato pubblicato l\u0027Elenco per il 2023 delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e ss.mm.ii., elaborato e annualmente aggiornato da\nISTAT, nel quale risulta inserita - come per le precedenti annualita\u0027\n- anche la Autostrada Cispadana. \n In data 7 giugno 2023 la societa\u0027 ha depositato ricorso: \n per l\u0027accertamento e la declaratoria della non applicazione\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica ai\nsensi dell\u0027art. 11 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 e\ns.m., e comunque dell\u0027insussistenza dei presupposti per la\nqualificazione della ricorrente come «Amministrazione pubblica» ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, nr. 196 e\ns.m e del Regolamento UE 549/2013 (d\u0027ora in poi SEC 2010); \n e, comunque per l\u0027annullamento: \n dell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto\neconomico consolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2022,\nnella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la ricorrente tra le «Altre\namministrazioni locali»; \n di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui\nil documento denominato «Le unita\u0027 istituzionali appartenenti al\nsettore delle Amministrazioni pubbliche (S13)». \n In particolare, con istanza da ritenersi logicamente\npregiudiziale, parte attrice ha dubitato della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c., come\nmodificato dall\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre\n2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020,\nn. 176, in primo luogo con riferimento agli articoli 24, 76, 77, 101,\n103, 111, 117 della Costituzione. \n La disposizione, infatti, inciderebbe su diritti fondamentali\ndelle persone giuridiche coinvolte, vulnerandone la tutela, sul\npresupposto che l\u0027iscrizione nel detto elenco determina la\ncostituzione di uno status. La perimetrazione dell\u0027oggetto della\npotestas iudicandi del giudice contabile avrebbe impedito ogni\nscrutinio processuale dell\u0027atto emanato da ISTAT, introducendo «una\nenclave di attivita\u0027 amministrativa del tutto franca dalla\ngiurisdizione, in violazione dei piu\u0027 elementari principi di\nconsolidata tradizione ottocentesca, fortemente rivitalizzati ed\nespansi nelle Costituzioni democratiche, che fondano lo Stato di\ndiritto, e che sono racchiusi negli articoli 101, 103, 111 e 113\ndella Costituzione Italiana». \n In ogni caso, anche accogliendo una diversa lettura, la tesi\ndella concorrenza di giurisdizioni sulle censure avverso l\u0027iscrizione\nnell\u0027Elenco «si presenterebbe irragionevole, poiche\u0027 foriera di\nconflitti tra giudicati di giudici appartenenti a ordini diversi». \n Sussisterebbe, poi, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale anche in\nrelazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per assoluto\ndifetto di omogeneita\u0027 del testo introdotto in sede di conversione\nrispetto all\u0027oggetto del decreto-legge, nonche\u0027 per assoluto difetto\ndelle ragioni di straordinarieta\u0027 e di urgenza, cui doveva\nriconnettersi anche il contenuto della legge di conversione.\nRiguardato da un diverso angolo di visuale, l\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito, «in nome di un interesse\n(non meglio definito) alla stabilita\u0027 dei dati rappresentati dai\nsaldi di bilancio, preferisce «ingessare» questi ultimi, pur se non\ncorrispondenti alla realta\u0027, preferendo cosi\u0027 il mantenimento di\ncontenuti non seri poiche\u0027 non corrispondenti ai dati reali. Da qui,\nanche l\u0027ulteriore profilo di irragionevolezza, ridondante nella\nviolazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione». \n Nel merito, con il primo motivo dell\u0027atto introduttivo e\u0027 stata\nallegata la violazione di legge (comprese le disposizioni della legge\n7 agosto 1990, n. 241) per la ritenuta mancata osservanza, da parte\ndell\u0027ISTAT, delle regole del giusto procedimento rispetto a un atto\nasseritamente vincolato di esercizio della funzione amministrativa. \n Infatti, a fronte di un\u0027attivita\u0027 dell\u0027Istituto con effetti\nsfavorevoli che ricadono nella sfera giuridica dell\u0027ente considerato,\nsarebbero stati omessi tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.\nIn particolare, sarebbe mancata la comunicazione di avvio del\nprocedimento per l\u0027iscrizione nell\u0027elenco, preventiva rispetto alla\npredetta iscrizione. \n Inoltre, non sarebbero stati consentiti la partecipazione al\nprocedimento, il contraddittorio ammnistrativo, l\u0027accesso agli atti. \n Infine, l\u0027atto adottato risulterebbe totalmente privo di\nmotivazione, con la conseguente omissione dell\u0027osservanza di tutte le\nregole che governano, anche in esplicazione dei principi\ncostituzionali, l\u0027azione amministrativa. \n Per i profili in esame e\u0027 stata prospettata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale anche dell\u0027art. 1 della legge n. 196/2009, in\nriferimento agli articoli 3, 11, 24, 97, 103, 113 e 117, comma 1,\ndella Costituzione, «qualora si dovesse ritenere che l\u0027art. 1 della\nlegge 196/2009 e s.m. ovvero altra disciplina di rango primario\nconsentano all\u0027Autorita\u0027 nazionale di statistica di disporre\nricognizioni comportanti effetti sfavorevoli su soggetti privati\nsenza osservare le piu\u0027 elementari regole dell\u0027agire della P.A.». \n Con i successivi motivi e\u0027 stata, nel complesso, contestata la\nsussistenza dei requisiti per la qualificazione della societa\u0027 come\n«amministrazione pubblica». \n Tale conclusione conseguirebbe innanzitutto all\u0027assenza del\npresupposto del controllo pubblico, richiesto dal par. 20.18\ndell\u0027allegato A) del Regolamento SEC 2010, in considerazione della\ncircostanza che il possesso del 51,00% del capitale in capo a\nsoggetto pubblico - sempreche\u0027 si possa correttamente inquadrare la\nsocieta\u0027 Autostrada del Brennero S.p.A., che detiene tale percentuale\ndi azioni, nel novero delle amministrazioni pubbliche - non\nintegrerebbe la soglia di partecipazione e di voti utili a governare\nla societa\u0027, stando alle regole statutarie in materia di maggioranze\nrichieste per l\u0027adozione di atti decisionali e gestionali. \n In secondo luogo, la tariffa autostradale dovrebbe qualificarsi\ncome «prezzo economicamente non significativo», escludendo la\npossibilita\u0027 di qualificare l\u0027attivita\u0027 svolta dall\u0027Autostrada\nCispadana come «produzione di beni e servizi non destinabili alla\nvendita» ai sensi del SEC 2010. \n Ne\u0027 su quest\u0027ultima conclusione inciderebbe l\u0027assenza di\nconcorrenza legata all\u0027assetto monopolistico dell\u0027attivita\u0027 svolta\nnella fattispecie, che non farebbe venir meno la liberta\u0027 del\nconsumatore di avvalersi del servizio o di rinunciarvi ricorrendo a\nsoluzioni alternative, ne\u0027, sul versante del concessionario\nmonopolista, la liberta\u0027 di modulare l\u0027offerta in relazione alla\ndomanda attesa (come confermato in autorevole parere allegato al\nricorso). \n Infine, l\u0027ente presenterebbe i requisiti, sia qualitativi che\nquantitativi, cui e\u0027 subordinato il superamento del test market. \n Con decreto presidenziale del 16 giugno 2023 l\u0027udienza per la\ntrattazione del ricorso e\u0027 stata fissata al 13 settembre 2023. Nelle\nmore, sopravveniva la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio\n2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, nelle cause\nriunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio ex art.\n267 TFUE disposto dalla Corte dei conti, nell\u0027ambito di precedenti\ncontroversie aventi per oggetto l\u0027inclusione negli Elenchi ISTAT di\naltri enti, ai fini dello scrutinio della compatibilita\u0027 unionale\ndell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n 3. L\u0027ISTAT si e\u0027 costituito in giudizio, con il patrocinio\ndell\u0027Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata in\ndata 22 luglio 2023, concludendo per la dichiarazione di manifesta\ninfondatezza dell\u0027eccezione di illegittimita\u0027 costituzionale del\ncitato art. 23-quater, ritenuto compatibile con i principi\ncomunitari. \n Nel merito, e\u0027 stata formulata la richiesta di rigetto del\nricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari. \n In particolare, ai fini della qualificazione della societa\u0027 come\nin controllo pubblico, e\u0027 stata richiamata in primo luogo la sentenza\ndi queste Sezioni riunite n. 13/2020/RIS (depositata l\u002711 maggio\n2020), che ha deciso in senso favorevole all\u0027Istituto, previa\nriunione, una serie di ricorsi di contenuto analogo azionati, anche\ndalla ricorrente, avverso l\u0027Elenco del 2019. \n La difesa erariale si e\u0027 soffermata, inoltre, sulle complesse\nvicende che hanno interessato le concessionarie\n«Campogalliano-Sassuolo» e «Cispadana», da un lato, e la\n«Autobrennero» (che nelle prime due societa\u0027 detiene partecipazioni\nmaggioritarie) dall\u0027altro: esse implicherebbero che solo la volonta\u0027\ne l\u0027intervento del decisore pubblico, attuato con strumenti\nderogatori al diritto comune, potrebbe consentire di mantenere gli\nesistenti intrecci societari, «il che, in quell\u0027ottica\nsostanzialistica che permea i criteri classificatori del SEC 2010, e\u0027\nun evidente indice di controllo pubblico». \n Unitamente all\u0027atto difensivo, l\u0027ISTAT ha depositato la «Nota\nsulla classificazione dei contratti di concessione e delle unita\u0027\nconcessionarie a controllo pubblico per la costruzione e gestione di\nopere pubbliche secondo il SEC 2010. Il caso della societa\u0027\nAutostrada Regionale Cispadana S.p.A». Nel documento sono riportati i\nmotivi in base ai quali la «ARC» S.p.A. sarebbe da considerarsi\nclassificabile nell\u0027aggregato S.13 (amministrazioni pubbliche)\nsecondo le regole definite dal Manuale SEC: essa costituisce una\n«societa\u0027 di progetto», quindi appositamente costituita per lo\nsvolgimento, in via esclusiva e totalmente assorbente, delle\nattivita\u0027 oggetto di un unico e specifico contratto di concessione,\ninoltre soggetta a controllo pubblico. \n 3.1. Con memoria conclusionale del 4 agosto 2023, la Procura\ngenerale della Corte dei conti ha chiesto, in via pregiudiziale, di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 11,\ncomma 6, lett. b), c.g.c., come modificato dall\u0027art. 23-quater, comma\n2, del decreto-legge n. 137/2020, aggiunto dalla legge di conversione\nn. 176/2020. \n Nel merito, ha formulato la domanda di rigetto del ricorso, con\nconferma dell\u0027inclusione di Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.\nnell\u0027Elenco ISTAT pubblicato il 30 settembre 2022 e conseguente\ncondanna alle spese. \n Per quanto rileva, la Procura ha condiviso l\u0027eccezione di\nlegittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla societa\u0027, sotto diversi\nprofili. \n Innanzitutto, l\u0027art. 23-quater, introdotto dalla legge n.\n176/2020 nel testo del decreto-legge n. 137/2020, avrebbe introdotto\nuna norma eterogenea rispetto al contenuto originario del\ndecreto-legge (recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela\ndella salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e\nsicurezza, connesse all\u0027emergenza epidemiologica da Covid-19»),\nviolando l\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n Sotto diverso profilo, sussisterebbe la violazione degli articoli\n24, 103, comma 2, e 113 della Costituzione, poiche\u0027 la disposizione,\ncome interpretata dalla Corte di giustizia, legittimerebbe piu\u0027\ngiudici a pronunciarsi sulla medesima questione, in palese\npregiudizio dell\u0027effettivita\u0027 della tutela del ricorrente privato.\nInfine, e\u0027 ravvisata la violazione dell\u0027art. 103 della Costituzione,\ndal momento che la novella normativa, per come interpretata dalla\nCorte di giustizia, rischierebbe di attribuire alla giurisdizione del\ngiudice amministrativo la cognizione di controversie che attengono a\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica e che, pertanto, debbono rientrare\nnella giurisdizione esclusiva del giudice contabile (e\u0027 citata la\nsentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 18 maggio\n2017, n. 12496). \n Non risulta costituito, sebbene destinatario di regolare notifica\ndel ricorso introduttivo, come da aa.rr. in atti e comunicazione del\ndecreto di fissazione d\u0027udienza ex art. 126 c.g.c., il Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n In vista della prima udienza di trattazione la difesa di\nAutostrada Cispadana S.p.A. ha depositato, il 2 settembre 2023,\nmemoria conclusionale nella quale sono state, tra l\u0027altro,\ndiffusamente contestate le conclusioni raggiunte nella «Nota»\ndepositata dall\u0027Avvocatura generale. \n Infatti, la societa\u0027 Autostrada del Brennero, ove ritenuta, in\nipotesi, amministrazione pubblica ai sensi del SEC - non godrebbe del\npotere di controllo sulla ricorrente come definito dal par. 1.36 del\nSEC ossia inteso come «capacita\u0027 di determinare la politica generale\no il programma di una unita\u0027 istituzionale», come rappresentato nel\n«parere pro veritate» depositato. \n Con ulteriori argomenti l\u0027ente motiva sul ritenuto difetto del\npresupposto della «produzione di beni e servizi non destinabili alla\nvendita». \n Infine, si insiste per la proposizione delle questioni di\ncostituzionalita\u0027 trattate nel ricorso introduttivo. \n 4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 16 settembre 2023 e\u0027\nstata pubblicata la sentenza non definitiva n. 19/2023/RIS\n(depositata il 28 novembre 2023), con la quale il Collegio ha cosi\u0027\nstatuito: \n «Disapplica, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea, per le\nragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiara la propria giurisdizione su tutte\nle domande proposte; \n dispone, con separata ordinanza, incombenze istruttorie, ai\nsensi degli articoli 94 e 96 c.g.c., nonche\u0027 rinvia il giudizio\nall\u0027udienza che sara\u0027 fissata con la stessa ordinanza». \n Nella separata ordinanza n. 6/2023/RIS (pubblicata il 29 novembre\n2023) sono stati indirizzati una serie di quesiti all\u0027Autorita\u0027\nGarante della Concorrenza e del Mercato a fini istruttori, fissando\nla data dell\u0027udienza in prosecuzione. \n Svoltasi, il 6 marzo 2024, la seconda udienza di discussione del\npresente giudizio, e pur risultando pervenuti i disposti incombenti,\ncon ordinanza n. 8/2024/RIS (pubblicata il 5 aprile 2024) il\nCollegio, tenuto conto del pendente ricorso per cassazione contro la\nsentenza n. 17/2023, pronunciata nel parallelo giudizio proposto\ndalla «Autostrada del Brennero S.p.A.», nonche\u0027 dell\u0027acquisita\nnotizia circa la pendenza di ulteriori controversie avverso atti di\ninclusione negli elenchi ISTAT, incardinate anche presso diversa\ngiurisdizione, ha disposto la sospensione della causa, dando mandato\nalla Segreteria di comunicare alle parti gli esiti dell\u0027intervenuto\ndeposito della decisione di cassazione. \n 5. In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui il ricorso\ncitato nell\u0027ordinanza n. 8/2024 e\u0027 stato dichiarato inammissibile,\ncon compensazione delle spese, in considerazione della non immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza n. 17/2023 (che aveva, in effetti,\ndeciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza definire\nneppure parzialmente la controversia). \n Tuttavia, e\u0027 stato contestualmente enunciato, ai sensi dell\u0027art.\n363 c.p.c., il seguente principio di diritto: «[i]n tema di\nimpugnazione dell\u0027elenco annuale ISTAT delle pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l\u0027art. 23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha\ndeterminato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell\u0027effetto\nutile della disciplina unionale, restando attribuita la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n La Segreteria ha comunicato la sentenza il 29 novembre 2024. \n 5.1. In data 26 febbraio 2025 la Autostrada Cispadana S.p.A. ha\ndepositato atto «di riassunzione del giudizio con istanza di\nfissazione di udienza ex art. 107 c.g.c.». \n Nel documento, previa integrale trascrizione del ricorso\noriginario, sono state formulate le seguenti conclusioni: «[s]i\nchiede, eventualmente previa remissione della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dedotta in atti, l\u0027accoglimento del\nricorso, e per l\u0027effetto la dichiarazione della non iscrivibilita\u0027\ndella Ricorrente nell\u0027Elenco (per l\u0027anno 2023) di cui all\u0027art. 1,\ncomma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ai sensi e per\ngli effetti previsti dall\u0027art. 11, comma 6, lett. b) del decreto\nlegislativo n. 174 del 26 agosto 2006 e s.m., con la conseguente non\napplicabilita\u0027 «della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica». \n Con memoria conclusionale depositata il 20 giugno 2025 la Procura\ngenerale ha richiamato le ordinanze n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS,\npubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025, nelle quali\nqueste Sezioni riunite hanno sollevato questioni di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n Tanto premesso, ha confermato l\u0027istanza di sollevare la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo per le motivazioni rese\nnelle ordinanze di remissione n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS di queste\nSezioni riunite. \n In via subordinata, ha chiesto una nuova sospensione e/o il\nrinvio del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte\ncostituzionale sulle citate questioni. \n Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso, richiamando\nla memoria di costituzione e le conclusioni orali svolte e\nverbalizzate all\u0027udienza del 6 marzo 2024, in replica alle\nosservazioni di parte ricorrente sulla documentazione pervenuta\ndall\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e del mercato (AGCM). \n La «ARC» in data 25 giugno 2025 ha depositato documenti, mentre\nnella memoria depositata il 4 luglio 2025 ha ribadito e precisato le\nprecedenti conclusioni, arricchendo le sue difese con riferimento al\nmerito e alla richiesta di sollevare incidenti di costituzionalita\u0027. \n Riguardo alla causa petendi, ha richiamato le recenti delibere\ndell\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti n. 124/2024 (di\ndeterminazione della metodologia «WACC» - Weighted Average Cost of\nCapital) e n. 175/2024 (di determinazione del sistema tariffario di\npedaggio relativo alla tratta autostradale A22 Brennero - Modena). In\nparticolare, sono state valorizzate le Misure contenute nella\ndelibera n. 175/2024, in punto di mantenimento dell\u0027equilibrio\neconomico-finanziario della concessione autostradale durante l\u0027intera\ndurata del contratto, di metodo tariffario (che avrebbe come scopo\nquello di assicurare l\u0027efficienza produttiva che e\u0027 propria di un\nmercato competitivo), di «WACC» (indicatore finanziario del\nrendimento minimo che un\u0027azienda deve ottenere dai suoi investimenti\nper soddisfare le aspettative dei suoi finanziatori, ossia azionisti\ne creditori) e di contenimento dei maggiori ricavi. \n Inoltre, collegandosi ai contenuti delle ricordate ordinanze n. 5\ne n. 6 del 21 marzo 2025, che hanno sollevato questioni di\ncostituzionalita\u0027 nei confronti dell\u0027art. 11 c.g.c. come modificato\ndall\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137, come convertito, ha osservato che la novella violerebbe anche\ngli articoli 24 e 117, primo comma, della Costituzione in riferimento\nall\u0027art. 47 della Carta di Nizza e agli articoli 6 e 13 della CEDU,\nnella misura in cui ha escluso, del tutto irragionevolmente, la\nconcentrazione della tutela presso un unico plesso giudiziario,\nintegrando, rispetto alla previgente disciplina, una vera e propria,\ningiustificabile, reformatio in peius. \n Per completezza, ha segnalato i contenuti dei «Final findings»\nintercorsi tra l\u0027ISTAT e gli uffici di Eurostat (per lungo tempo mai\ndepositati nei precedenti giudizi sulla materia dinanzi a queste\nSezioni riunite), i quali rivelerebbero che l\u0027ISTAT ha inteso\nsottrarre al sindacato giudiziale il contenuto degli elenchi,\nlumeggiando la «ratio» della riforma. \n In conclusione, ha sollecitato la proposizione di ulteriori\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale rispetto a una nutrita serie\ndi disposizioni di legge, recanti vincoli e oneri procedurali alle\n«amministrazioni pubbliche», per violazione degli articoli 3, 24, 41,\n42 e 117, primo comma, della Costituzione. \n Sul punto, ha osservato che svolge attivita\u0027 di impresa all\u0027esito\ndi una joint venture tra soggetti economici, orientando i propri\ncontegni industriali/commerciali esclusivamente secondo la logica\ndell\u0027imprenditore. Ora, se per ragioni di applicazione di una\ndisciplina con finalita\u0027 statistiche di fonte europea, dovesse\nrestare iscritta tra le c.d. «pubbliche amministrazioni» dell\u0027Elenco\nISTAT, risulterebbero comunque di dubbia legittimita\u0027 le disposizioni\nche pretendono di assoggettare anche gli operatori economici che\nsvolgono attivita\u0027 ispirate alla logica dell\u0027imprenditore a\nlimitazioni. \n Esse, invero, riserverebbero ai destinatari un trattamento\ningiustificatamente parificatorio rispetto ad altre entita\u0027 che non\nsvolgono in alcun modo attivita\u0027 d\u0027impresa. Contestualmente, siffatti\nvincoli sarebbero del tutto incompatibili con l\u0027attivita\u0027 d\u0027impresa\nsvolta, determinando limitazioni di capacita\u0027 operativa ed esponendo\na obblighi di disclosure in relazione a dati concernenti le\noperazioni economiche svolte. \n 5.2. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio 2025\nla Procura generale ha svolto considerazioni integrative con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con particolare riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametri della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. \n Tra l\u0027altro, la Procura si e\u0027 soffermata sul rischio di contrasto\ntra giudicati amministrativi e contabili. \n Sotto altro profilo, ha evidenziato le illogiche e asistematiche\nconseguenze derivanti dall\u0027eventuale ammissione del concorso tra\ngiudizi. \n Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC 2010 e la\nnormativa interna sulla spending review costituiscono una «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente irragionevole, ex art. 3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 sospettata di\nviolazione del principio di ragionevole durata del processo, tutelato\ndall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n Diritto \n \n 6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n.\n228, «[a]vverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n La previsione trovava fondamento nella riconosciuta esigenza di\nassicurare il «rispetto dell\u0027equilibrio complessivo del bilancio\nnazionale in ragione dei vincoli derivanti dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza 18\nmaggio 2017, n. 12.517). \n Successivamente, l\u0027art. 11, comma 6, lett. b), del decreto\nlegislativo 26 agosto 2016, n. 174, recependo i contenuti della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai fini procedimentali -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della giurisdizione delle Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr., ex plur.,\nCorte di cass. SS.UU., ordinanza n. 12517/2017, cit.; Id., sentenza 8\nnovembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato, piu\u0027 di recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176, di conversione del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e\nalle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n La legge ha inserito nel decreto-legge un nuovo art. 23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di\nfinanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche»), il cui secondo comma ha modificato\nl\u0027art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c., limitandone l\u0027ambito di\napplicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse Sezioni\nriunite in sede giurisdizionale in speciale composizione,\n«nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di\ncontabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...] b)\nin materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata\ndall\u0027ISTAT» e\u0027 stata aggiunta la seguente specificazione «, ai soli\nfini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento\ndella spesa pubblica». \n La disposizione deve ritenersi, alla stregua delle osservazioni\nche saranno di seguito formulate, in contrasto insanabile con le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n 7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027. \n La competenza a decidere interamente il ricorso proposto dalla\nsocieta\u0027 Autostrada Cispadana S.p.A. presuppone il riconoscimento\ndella giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite su\ntutte le domande proposte. \n Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta di\naccertamento e declaratoria della non applicazione della disciplina\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica ai sensi dell\u0027art. 11\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m., e comunque\ndell\u0027insussistenza dei presupposti per la qualificazione della\nricorrente come «Amministrazione pubblica» ai sensi dell\u0027art. 1,\ncomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m e del Regolamento\nUE 549/2013 (d\u0027ora in poi SEC 2010), nonche\u0027 di annullamento\ndell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto\neconomico consolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2022,\nnella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la ricorrente tra le «Altre\namministrazioni locali», e di ogni altro atto connesso, presupposto e\nconseguente, e\u0027 impedita dalla richiamata disposizione del\ndecreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione\ndel ricorso, che ha fortemente limitato la cognizione del giudice\ncontabile. \n La novella legislativa ha, in particolare, escluso la\npossibilita\u0027 di attribuire alla ricorrente, con la sentenza, il bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei conseguenti\neffetti giuridici. \n In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella disposizione interessata, dal momento che dal suo esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare dinanzi\nalle Sezioni riunite le domande oggetto dell\u0027odierno giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale necessita\u0027 di perdurante applicazione della\nnormativa primaria qui in contestazione comporterebbe il non\naccoglimento di ampia parte delle richieste formulate dalla societa\u0027\nricorrente, come conseguenza della rilevata carenza di giurisdizione. \n 8. Non manifesta infondatezza delle questioni di\ncostituzionalita\u0027. \n Riguardo al requisito della non manifesta infondatezza della\nvalutazione di incostituzionalita\u0027 della disposizione, imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87\n(«Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti, ad avviso di\nqueste Sezioni riunite, le ragioni del contrasto con numerosi\nprincipi costituzionali. \n A carico dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18\ndicembre 2020, n. 176, si ravvisa l\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto\ncon gli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Carta\nfondamentale. \n 9. In particolare: violazione dell\u0027art. 103 della Costituzione,\nin relazione agli articoli 81, 97 e 117 della Costituzione, nonche\u0027\nall\u0027art. 100 della Costituzione. \n Gli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato ad assicurare,\nin posizione di indipendenza e imparzialita\u0027, il rispetto del\nprincipio di legalita\u0027 nell\u0027amministrazione, sia di autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta alla tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive. \n Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica e nelle altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza per materia di\nnatura peculiare. \n Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto un rilievo centrale la riflessione circa il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 della Costituzione anche con riferimento ai\nconfini tra le giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente da\nquestioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte\ndei conti relativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e di\nconto (se si escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014,\nche non si e\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n La consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene, infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti «le materie di contabilita\u0027\npubblica», da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne abbia assunto\nla nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto l\u0027aspetto soggettivo,\nne abbia allargato l\u0027ambito oltre quello, cui aveva originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato: tale essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico», com\u0027e\u0027 confermato\ndallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli 97 e\n98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n La stessa Corte costituzionale, in esito a un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio, di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione contabile nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata non assoluta,\nlimitandosi a stabilire una regola generale determinativa di una\ngiurisdizione per «materia» (anzi, per «materie»), e tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si tratta quindi di un criterio di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per materie (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito delle\nstesse. \n Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte con riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra indicate tipologie di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977, ha ritenuto il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103 della\nCostituzione, della giurisdizione in materia di contabilita\u0027\npubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di\nquelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici\ndipendenti ed amministratori» (Corte costituzionale, sentenza 29\ngennaio 1993, n. 24). \n Il legame tra determinate categorie di giudizi (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il vincolo legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito, con\nparticolare efficacia, in una piu\u0027 recente decisione: «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\", ma solo di una tendenziale\ngeneralita\u0027 (sentenza n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del\n1968), in quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in via\ninterpretativa, quando sussistano i presupposti soggettivi e\noggettivi della responsabilita\u0027 per danno erariale, ma cio\u0027 solo «in\ncarenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore che\npotrebbe anche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un\ngiudice diverso» (sentenza n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente\n- ribadito «il carattere non \"cogente\" ed assoluto, ma solo\ntendenzialmente generale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad\nopera dell\u0027art. 103 della Costituzione, della giurisdizione in\nmateria di contabilita\u0027 pubblica, intesa come comprensiva sia dei\ngiudizi di conto che di quelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa\npatrimoniale dei pubblici dipendenti ed amministratori» - si e\u0027\nprecisato che «la concreta attribuzione della giurisdizione, in\nrelazione alle diverse fattispecie di responsabilita\u0027 amministrativa,\ne\u0027 infatti rimessa alla discrezionalita\u0027 del legislatore ordinario e\nnon opera automaticamente in base all\u0027art. 103 della Costituzione,\nrichiedendo l\u0027interpositio legislatoris, al quale sono rimesse\nvalutazioni che non toccano solo gli aspetti procedimentali del\ngiudizio, investendo la stessa disciplina sostanziale della\nresponsabilita\u0027» (sentenza n. 24 del 1993) [...]» (Corte\ncostituzionale, sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n 9.1. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare le «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente\ni contenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948 si rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n Di conseguenza, la giurisprudenza precedentemente citata\ncollegava l\u0027interpretazione dell\u0027inciso testuale «contabilita\u0027\npubblica» ad ambiti materiali di disciplina che spettava al\nlegislatore ordinario definire con la sua interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n Le richiamate coordinate ermeneutiche non possono, tuttavia,\ntrovare applicazione rispetto alle questioni di giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma sono relative a\nuna materia che rientra nelle competenze naturalmente e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2, della Costituzione,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo comma - e\u0027 descritto non in funzione delle situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale della natura della\nsituazione giuridica sottostante, in base alla dicotomia diritti\nsoggettivi - interessi legittimi, collegata a una manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in base all\u0027autorita\u0027 o\npotere che ha emesso l\u0027atto impugnato (autorita\u0027 amministrativa o\nSezione regionale di controllo), ma opera sulla decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni riunite\nin spec. comp., sentenza 12 novembre 2020, n. 32). Secondo\nl\u0027interpretazione risalente, la riportata formulazione normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare alla Corte la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi «comunque vertenti nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il cui ambito non si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027 che riguarda i soggetti - se non in base a puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31 marzo\n1965, n. 17). \n Orbene, il quadro ordinamentale nel quale si inscriveva la\nrichiamata giurisprudenza, che prendeva atto del carattere\nstoricamente non determinato della nozione di «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i mutamenti legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con la\nlegge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha codificato il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di Stato e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027 delle finanze pubbliche, della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di\nbilancio dell\u0027Unione europea fissate nel patto di stabilita\u0027 e\ncrescita, ferma restando «la facolta\u0027 di scegliere lo specifico\nstrumento giuridico nazionale cui ricorrere», purche\u0027 avente «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la disciplina\ndi bilancio a livello sia nazionale che subnazionale» (Corte\ncostituzionale, sentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n La legge costituzionale n. 1/2012 contiene alcune importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che il contesto (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 Cost, e che stabiliscono, a livello di fonte che\npotremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili) di\ncontabilita\u0027 pubblica. \n In particolare, per effetto delle modifiche della Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n l\u0027art. 117 della Costituzione, comma 1, nell\u0027imporre al\nlegislatore ordinario il rispetto dei «vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE\nche definiscono («in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»:\nart. 97, comma 1, della Costituzione) la nozione di «amministrazione\npubblica»; \n l\u0027art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione determina\nla competenza esclusiva della legge statale in materia di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n l\u0027art. 81, comma 6, della Costituzione individua una fonte\nspeciale che deve disciplinare anche precisi criteri che consentono\ndi perseguire, sul piano sostanziale, l\u0027«equilibrio tra entrate e\nspese» e la «sostenibilita\u0027 del debito» per tutti i bilanci delle\namministrazioni pubbliche. \n Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n. 1/2012,\nche - come noto - reca disposizioni non incorporate nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve rispettare\nla legge «rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della\nCostituzione, ha imposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo\ndinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci\ndel «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare mediante\n«verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza\npubblica». \n Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei principi di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE, dell\u00278\nnovembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio degli\nStati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato alla Corte dei conti compiti di monitoraggio\nsull\u0027osservanza delle regole di bilancio delle pubbliche\namministrazioni. \n Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto, perche\u0027 si mostra sufficientemente chiara, precisa ed\nincondizionata, enunciando regole dettagliate relative alle\ncaratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali\nregole sono necessarie per garantire il rispetto, da parte degli\nStati membri, degli obblighi che incombono loro in virtu\u0027 del\nTrattato FUE per quanto riguarda l\u0027esigenza di evitare disavanzi\npubblici eccessivi (conf. Corte di giustizia, 13 luglio 2023,\nFerrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, cit.). \n Coerentemente con tali presupposti, l\u0027art. 20 della legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di svolgere funzioni di controllo sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche, espressamente ancorate «ai fini del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n La tratteggiata evoluzione del quadro normativo - pur limitata,\nin questa sede, al richiamo delle principali direttrici normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti - e\u0027 stata completata con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013 n. 549/2013\n«relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei conti\n2010 («SEC 2010» o «SEC»)» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 1). Tale Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica delle amministrazioni pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati membri,\nfino ai sottosettori (direttiva n. 85/2011), e di perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione in\npunto di obbligo di rispettare i principi di equilibrio e\nsostenibilita\u0027 nella formazione dei bilanci. \n Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC 2010 «prevede: a) una metodologia\n(allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle\nclassificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su basi comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti («SEC 2010» o «SEC») e\u0027 un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando i\nconcetti di base, i principali aggregati contabili, le «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni del sistema dei conti, nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi, ulteriori profili di rilevanza del\nsistema dei conti. \n 9.2. Il progressivo consolidamento di una componente legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le quali era destinata a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n Per il profilo in esame, la difficolta\u0027 consisteva\nnell\u0027elaborazione di regole comuni, idonee a individuare i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante, con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile, mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n In particolare, il legislatore della riforma costituzionale del\n2012 ha perseguito tale scopo in via indiretta, recependo le\ndisposizioni interne che, da alcuni anni, individuano un soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito della ricognizione annuale di un\nelenco di amministrazioni e specificano le procedure da seguire a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge 31 dicembre 2009, n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il compito di procedere alla ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni di\nfinanza pubblica con proprio elenco pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale. Si tratta di un adempimento funzionale alla\npredisposizione annuale del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati contabili delle\nentrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in\nconformita\u0027 alle modalita\u0027 stabilite dall\u0027ordinamento dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n Per la compilazione dell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita» dal legislatore con la legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la legge «rinforzata» 24\ndicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni per l\u0027attuazione del\nprincipio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u0027art. 81, sesto\ncomma, della Costituzione»). \n Tali conclusioni sono confortate gia\u0027 dall\u0027osservazione che la\nlegge n. 1/2012 ha, tra l\u0027altro, modificato gli articoli 81 e 97,\ncomma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito\napplicativo dei fondamentali principi contabili da essa\ncostituzionalizzati. Come, infatti, sottolineato in dottrina,\nl\u0027espressione in forma plurale «amministrazioni pubbliche» (ovvero,\nsecondo una diversa opzione interpretativa, il «complesso delle\npubbliche amministrazioni» evocato dall\u0027art. 81, comma 6, nonche\u0027\ndall\u0027art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012) introduce una\nnozione ampia di amministrazione pubblica, in cui l\u0027elemento\ndell\u0027interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale per la\nrelativa qualificazione a livello nazionale, in coerenza con\nl\u0027ordinamento dell\u0027UE. \n Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del\nnuovo comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha espressamente\nprevisto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per\n«amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e\ngli atti previsti, in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\ndalla normativa in materia di contabilita\u0027 e finanza pubblica,\narticolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle\namministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e\nassistenza sociale» (art. 2, comma 1, lett. a). \n Quella che viene a delinearsi anche attraverso l\u0027art. 1, commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di P.A. non\nstatica e formale, bensi\u0027 dinamica e funzionale (a «geometrie\nvariabili»), di natura strettamente contabile e da perimetrare\nsecondo i criteri dinamici e sostanziali del diritto dell\u0027Unione\neuropea. \n Tale fenomeno di ibridazione delle forme e\u0027 stato recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per\nl\u0027esercizio finanziario 2024, osservando che la pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni ministeriali, ma evidenzia una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci, che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che comunque sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per l\u0027amministrazione nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare per lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di ribadire\nche il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31 dicembre 2009,\nn. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto i\ncriteri utilizzati per la classificazione sono di natura\nstatistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di armonizzare,\nindipendentemente dalla forma giuridica assunta, i sistemi della\nfinanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte\ndella Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L\u0027inserimento di\nun ente nell\u0027elenco ISTAT non e\u0027 altro che il riflesso della natura\npubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente e della correlata necessita\u0027\nche esso sia assoggettato alle regole di redazione del bilancio\ntipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione, Sezioni\nunite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui corretta\napplicazione, nell\u0027attuale quadro costituzionale, e\u0027 chiamata a\nvigilare la Corte dei conti. \n Ed e\u0027 proprio attraverso il recepimento del principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 della Costituzione) e\nattraverso l\u0027assoggettamento ai vincoli europei che la struttura\ndella P.A. viene ricondotta ad unita\u0027, nella misura in cui tutti i\ncentri decisionali in cui si articola la Repubblica sono chiamati,\nattraverso l\u0027inclusione nel settore istituzionale delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui base viene redatto il conto\neconomico consolidato dello Stato, a partecipare al rispetto dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n 9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in armonia\ncon il contesto. \n Occorre, allora, prendere atto che, in conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta, e\u0027 nitidamente emerso un\nnucleo contenutistico essenziale alla nozione di «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla formazione di\nun sistema contabile, comparabile a livello internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni coinvolte (individuate\nin base a particolari caratteri economico-finanziari), della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di base anche in materia di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati contabili e dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n Ne consegue che le fonti costituzionali gia\u0027 riconoscono la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti in\nquel ristretto perimetro anche senza la necessita\u0027 di specifica\ninterpositio legislatoris. \n Questa conclusione, tra l\u0027altro, conferma la necessita\u0027 di\nsubordinare invece a puntuali specificazioni legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin presenza di effetti rientranti nel novero della «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile allontanamento dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti e delle procedure finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n Coerentemente con la prospettazione finora illustrata, la\ngiurisdizione in materia di elenchi ISTAT deve ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non a\ncaso, approvato immediatamente dopo la ricordata riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lett. b) del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, ha tempestivamente (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale competenza esclusiva al giudice\ncontabile. \n Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima sentenza delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni che hanno\nenumerato, nel tempo, le relative competenze giurisdizionali in\nmateria di bilanci pubblici evocano, come titolo legale\ndell\u0027attribuzione, direttamente, l\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio\u0027\nvale, in particolare, proprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n.\n228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lett. b), del c.g.c.). \n 9.3.1. Pertanto, non potrebbe essere condivisibile\nl\u0027affermazione, anche giurisprudenziale, secondo cui il giudice\namministrativo sarebbe ancora oggi astrattamente competente a\ndecidere sul contenzioso in oggetto, assegnando all\u0027art. 1, comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo che la sopravvenuta compressione dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma 2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come introdotto dalla legge di\nconversione n. 176/2020) possa avere comportato una riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n Queste conclusioni sono state, tuttavia, accolte dalle Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la sentenza n. 30220/2024. La\npronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato il\nprincipio di diritto secondo cui il citato art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il\nmancato rispetto dell\u0027effetto utile della disciplina unionale,\nrestando attribuita la giurisdizione al giudice amministrativo per\nogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni riunite\nin sede giurisdizionale in speciale composizione. \n Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite muove\ndall\u0027esplicito intento di superare l\u0027ambiguita\u0027 di fondo che ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del 2020. In effetti, dai\nlavori preparatori sembra emergere l\u0027obiettivo di precludere, al\ngiudice contabile, il potere di annullamento dell\u0027elenco ISTAT in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti delle decisioni sui saldi di\nfinanza pubblica. \n Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione avrebbe\nimplicato l\u0027esclusione di ogni vaglio giudiziale, con la non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque ritenuto di\noffrirne una diversa lettura onde porla al riparo da possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva dell\u0027ambito di giurisdizione esclusiva del giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe il concorrente dispiegarsi di un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze n. 5/2025/RIS e n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con tali decisioni e\u0027 stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art. 23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020, esaminando gli argomenti (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.36-5) che inducono a ritenere che la novella non\nabbia inteso in alcun modo attribuire la tutela costitutiva ad altro\norgano giurisdizionale, sia per il contrasto con i principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate che per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa in\nmateria di giurisdizione. \n In particolare, la Corte ha richiamato il puntuale orientamento\ndella Corte costituzionale che, anche nella recente sentenza 26\nnovembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti all\u0027interno\ndei quali puo\u0027 operare la reviviscenza di norme abrogate: «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge abrogate e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in se\u0027 non illegittima nel\nsenso che il legislatore [...] recepisce per relationem il contenuto\ndelle disposizioni abrogate riproducendolo in tal modo in nuove\ndisposizioni. La reviviscenza sottolinea la testuale identita\u0027 di\nvecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono comunque ben\ndistinte». \n In altri termini, la giurisprudenza costituzionale ritiene\neccezionalmente ammissibile la reviviscenza di norme di legge\nabrogate, ma a condizione che gli effetti giuridici siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame, l\u0027assenza di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta conferma la\nlesione delle attribuzioni del giudice contabile, presidiate\ndall\u0027art. 103 della Costituzione (violando altresi\u0027 il principio\ndella riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n 9.3.2. In definitiva, il sopravvenuto tentativo di limitare\nl\u0027ambito della giurisdizione contabile operato con il comma 2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, come convertito\ndalla legge n. 176/2020 «, ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui pure continua a riconoscersi espressamente la competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti, in violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e\n97, della Costituzione. \n Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della Corte\ndei conti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui\nderivano precisi obblighi di natura contabile, in primo luogo di\nconcorrere alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n In altri termini, il legislatore ha sottratto alla giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo e i principali effetti dell\u0027inserimento nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna e\nquelli di rilevanza sovranazionale, dai quali i primi sono\ncondizionati, risultano con ogni evidenza del tutto inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di bilancio comuni, con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi finanza pubblica, e\u0027 infatti funzionale alla successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame dei saldi emergenti da tale conto che puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici di matrice\neurounitaria, assicurando in tal modo la stabilizzazione delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area Euro, con l\u0027obiettivo di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover» e assicurare la\nmassima efficienza sul territorio comunitario degli stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che la verifica del rispetto dei\nvincoli nazionali di finanza pubblica non puo\u0027 essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente ad oggetto la\ncorretta formazione del conto economico consolidato dello Stato -\nrilevante sul piano euro-unitario - trattandosi sostanzialmente di\n«due facce di una stessa medaglia». \n 9.4. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a orientarsi,\nanche nella materia in argomento, ricorrendo alla su ricordata\nvisione teorica dell\u0027interpositio legislatoris, i vizi di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione deriva anche dalla lesione dei principi costituzionali\ncui e\u0027 ancorata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle materie\ncui si riferiscono le fattispecie espressamente codificate si\nmanifesta l\u0027intento del legislatore di collegare strettamente le\nfunzioni di controllo con quelle giurisdizionali attribuite alla\nCorte dei conti dal citato art. 103 della Costituzione In\nparticolare, l\u0027art. 100 della Costituzione assegna alla Corte di\nconti il controllo «successivo sulla gestione del bilancio dello\nStato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi esteso ai bilanci e\nalla gestione economico-finanziaria di tutti gli enti pubblici che,\nnel loro insieme, concorrono alla nozione di «finanza pubblica\nallargata» (Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2007, n. 179;\nId., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n Ora, all\u0027esercizio di tale funzione di controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la complementare previsione di una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente estesa agli\natti che definiscono l\u0027ambito stesso dei soggetti sottoposti ai\ncontrolli del giudice contabile, e che a tale fine ricorrono a\nprincipi e criteri (previsti dal Regolamento SEC 2010) strettamente\neconomici e contabili. \n In altri termini, la giurisdizione esclusiva anche in questa\nmateria e\u0027 espressione dell\u0027evidente osmosi fra la funzione di\ncontrollo e quella giurisdizionale della Corte dei conti. Sotto\nquesto profilo puo\u0027, dunque, concludersi che il legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto e\nvalorizzato (da ultimo, nel citato art. 11, comma 6, c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra le funzioni, sul quale pero\u0027 l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n 10. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 come convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n. 30220/2024, hanno rilevato (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c., dedicato all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui le Sezioni riunite decidono «nell\u0027esercizio\ndella propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita\u0027\npubblica», prevede, in esito alla novella, che tale giurisdizione\nesclusiva in tema di elenchi ISTAT, e\u0027 confinata «ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica», dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n Si e\u0027 tentato di superare gli ostacoli ermeneutici concludendo\nper una predicata riespansione della competenza del giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo normativo alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali fini sono valorizzati il\ncriterio di riparto per blocchi di materie (che pero\u0027 non attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna diversa ratio legis: cfr. supra, par. 9.1), nonche\u0027 la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della responsabilita\u0027\namministrativa e delle pensioni (quest\u0027ultima, addirittura,\nrientrante nella giurisdizione sulle «altre [materie] specificate\ndalla legge», per le quali non si dubita della necessita\u0027 della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n La comprensibile scelta di farsi carico di una lettura ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale, ampiamente violati, ad\navviso di queste SS.RR., una disposizione che, innanzitutto, mantiene\nferma la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti in\nmateria di elenchi ISTAT. \n Deve essere, pertanto, riconosciuta al giudice contabile una\npeculiare giurisdizione, nell\u0027esercizio della quale non trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra interesse legittimo e\ndiritto soggettivo, rilevando - come osservato dalla consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis, le sentenze n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020) -\nla diversa esigenza di accertamento di un particolare status, per\ndefinizione mutevole nel tempo e ancorato a requisiti di natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al mero vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti per\nl\u0027attribuzione dello status di p.a. (e delle conseguenti situazioni\ngiuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. \n Proprio i particolari connotati del giudizio in esame\ncostituiscono motivo legittimante l\u0027attribuzione delle relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti, ossia a un Collegio singolarmente qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di merito, di accertamento della qualita\u0027 di amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale, sulla base\ndella valorizzazione di specifici criteri di natura\nstatistico-economica (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n Nelle controversie in esame la Corte e\u0027, cioe\u0027, chiamata a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 -\nonde accertare la qualita\u0027 di produttore di beni e servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si dedichi o meno alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno incentivato ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027 redditizia, operando\nalle condizioni di mercato e rispettando le proprie obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e servizi\ndestinabili alla vendita (c.d. criterio market/non market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione, esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi di giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con la norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura allontana la sfera di giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si escludono gli effetti della pronunzia strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e si consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale) sul contenimento della spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti la materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice contabile, la questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo avrebbe potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n 10.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, conseguente alla palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione in esame, emerge\naltresi\u0027 quando si consideri che, confinando la rilevanza della\ngiurisdizione esclusiva della Corte dei conti alla normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica, ne deriva il suo\nsvuotamento quasi integrale. \n Sul punto deve innanzitutto ricordarsi che le disposizioni in\nmateria di contenimento della spesa che presuppongono l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art. 1, comma 590,\ndella l. 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai fini «di un miglioramento\ndei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall\u0027anno 2020, agli enti\ne agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui\nall\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...]\ncessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di\nriduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso alla presente\nlegge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene un lungo elenco di\nprevisioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione, con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui possa\nderivare un concreto interesse alla tutela delle proprie posizioni\ngiuridiche. \n Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni in materia di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), di cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n E\u0027 ben vero che il citato art. 1, comma 590, della legge n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla norma intende riferirsi alle disposizioni che, in sede di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle amministrazioni pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo\n2001, n. 165. \n Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene ammissibile l\u0027introduzione legislativa di limiti alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne il\nsostanziale disconoscimento, come accaduto nella fattispecie, per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili da cui\nderivi la concreta disapplicazione della provvista giurisdizionale\nriservata. \n 10.2. Il delineato riparto della giurisdizione tra giudice\namministrativo e giudice contabile lascia emergere ulteriori,\nevidenti profili di intrinseca irragionevolezza dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese contrasto dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato\ngiudiziale del giudice amministrativo e del giudice contabile\nrisultassero tra loro «non comunicanti», essendo ben distinte e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n Al contrario, come anche evidenziato dalla Procura generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve ritenersi di fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, le due normative\napplicabili compenetrandosi al punto che risulta di fatto non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027, in quanto l\u0027eventuale sindacato del giudice\ncontabile, nella prospettiva dell\u0027operativita\u0027 (o meno) delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa nel quadro del\nrispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e\u0027 necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della qualificazione eurounitaria di «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n In altri termini, nel caso in esame, l\u0027operativita\u0027 della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione (anche) della normativa nazionale sulla spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di un soggetto di diritto interno\nquale pubblica amministrazione europea nella prospettiva della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi presso la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato espressamente delineato dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il sorgere di insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di configurare il giudizio davanti al\ngiudice amministrativo, circa la corretta attribuzione di una\nsoggettivita\u0027 pubblicistica europea all\u0027ente di diritto interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT, come vera e propria causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n L\u0027inscindibile compenetrazione tra le questioni normative e\u0027\nillustrata anche dalle conseguenze del tutto irragionevoli cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n a) un eventuale giudicato amministrativo di annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe comportare, rispetto al\nparallelo processo pendente avanti al giudice contabile, la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle disposizioni di diritto interno sulla spending review sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di finanza pubblica\nnel quadro della governance economica europea, dunque presuppongono\nil previo e definitivo riconoscimento della soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa unionale del SEC\n2010. \n Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione del\ngiudice amministrativo comporterebbe il superamento, sul piano\npratico, della necessita\u0027 di esperire un doppio ricorso per il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT anche\nai fini della disapplicazione delle correlate disposizioni di\ncontenimento della spesa pubblica: l\u0027espunzione di un soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del ricorso\ninnanzi al G.A. comporterebbe ipso iure l\u0027inapplicabilita\u0027 delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, c.g.c. di\nuna giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione nella materia; \n b) al contrario, un eventuale giudicato amministrativo di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del ricorso in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente inoperativita\u0027 delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica): a meno\ndi voler ritenere ammissibile, nonostante il primato del diritto\neuropeo, la qualificazione di un ente di diritto interno quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010 - a valle\ndel giudicato amministrativo di rigetto del ricorso - ma,\nciononostante, «immune» dall\u0027assoggettamento alle norme interne\nfinalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica\neuropea. \n In definitiva, postulare la contraddittoria presenza di una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della funzione giurisdizionale\nin danno della ricorrente. \n 10.3. In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020, come convertito, presenta insuperabili criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,\ncon il rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi in una\nsostanziale integrazione normativa. \n Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha da tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia aspettativa a che la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter compiere su quelle basi le proprie\nlibere scelte d\u0027azione» (Corte costituzionale, sentenza 5 giugno\n2023, n. 110). \n Pertanto, le disposizioni foriere di intollerabile incertezza\nnella loro applicazione concreta si pongono in contrasto con il\ncanone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella misura in cui il loro significato risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente ambiguo, soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza\n- per sua natura - pregiudiziale. \n 11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione. \n Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lett. b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui e\u0027 confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni, aveva\nespressamente riconosciuto al giudice contabile la competenza a\ndecidere delle controversie in esame con il potere di assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande astrattamente proponibili, con esclusione di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale in attuazione degli articoli 24 e 113 della\nCostituzione. \n Su tali premesse, sul piano processuale emerge il contrasto del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, come\nconvertito, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo scopo di assicurare\npiena tutela, attraverso il giudizio, delle situazioni soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina dei rapporti tra giudici\nappartenenti a ordini diversi si ispiri al principio secondo cui\nl\u0027individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n Risulta, inoltre, violato l\u0027art. 113, primo e secondo comma,\ndella Costituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti della pubblica\namministrazione e\u0027 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n La disposizione merita ulteriore censura di illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato nell\u0027ottica\ndel principio di concentrazione delle tutele, ove si accolga\nl\u0027opzione ermeneutica che ammette la possibilita\u0027 di un doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile, in materia\ndi elenchi ISTAT. \n Infatti, i rischi e le criticita\u0027 gia\u0027 esaminati derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due giudizi sul medesimo oggetto, con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di sospensione\ndel processo contabile e conseguente dilatazione dei tempi\nprocessuali del relativo contenzioso («dipendente»), nonche\u0027 di\nformazione di giudicati contrastanti, vulnerano il bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo di cui la ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il canone fondamentale della razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n 12. Violazione dell\u0027art. 117 della Costituzione, anche in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei Diritti UE e agli\narticoli 6 e 13 CEDU. \n La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito, merita di essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117 della Costituzione,\nin ragione della violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin speciale composizione avevano chiesto di valutare la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche avesse di fatto precluso un controllo indipendente sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027ISTAT, con la sentenza 13 luglio 2023,\nFerrovienord S.p.a. e Federazione Italiana Triathlon (nelle cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di assicurare\nche l\u0027autorita\u0027 nazionale competente rispetti, ai fini della\nqualificazione di un ente come «amministrazione pubblica», ai sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del diritto dell\u0027Unione\nche vi si collega e che si impone nei suoi confronti, la sua\ndecisione deve poter essere contestata ed essere oggetto di un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare tale qualificazione, l\u0027effetto utile del diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa nazionale che escluda, di\nfatto, qualsiasi possibilita\u0027 di controllo giurisdizionale della\nfondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con riferimento\nalla questione della compatibilita\u0027 dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, con le prescrizioni risultanti dalla\ndirettiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011, relativa ai «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve assicurare la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in situazioni simili disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)» e tali da rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio dei\ndiritti conferiti dal diritto dell\u0027Unione (principio di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n Con particolare riferimento al principio di effettivita\u0027, la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di ricorso diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che dalla struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in discussione non\nrisulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale tale da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione, oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n Ogni caso in cui si ponga la questione se una disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato tenendo\nconto del posto occupato da tale disposizione nel complesso della\nprocedura, nonche\u0027 dello svolgimento e delle particolarita\u0027 di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n Inoltre, ha proseguito la Corte di giustizia UE, va fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice del rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che intendono contestare la loro\ndesignazione quali amministrazioni pubbliche non sono tenuti a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti al giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato, essi potrebbero chiedere al giudice amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti in\nquest\u0027elenco. Dall\u0027altro, dinanzi alla Corte dei conti, essi\npotrebbero contestare le conseguenze della loro iscrizione\nnell\u0027elenco suddetto e ottenere, eventualmente, in maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n Infine, la mera possibilita\u0027 che si verifichino giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per l\u0027esistenza di una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione che «un ente\nche contesti la decisione di qualificazione adottata nei suoi\nconfronti possa limitarsi a proporre un unico ricorso per veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). \n Cio\u0027 premesso, la concreta verifica del rispetto dei presupposti\ne limiti posti dalla Corte di giustizia nei citati punti 97 e 98\ndella decisione conduce ad accertare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. \n 12.1. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la normativa\n(oggi) eurounitaria «entra e permane in vigore, nel nostro\nterritorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte che essa soddisfa il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...] vale\nnon soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE\nmediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sentenza 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., C. cost., sentenza\n11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza 18 aprile 1991, n. 168; Id.,\nsentenza 16 giugno 1993, n. 285). \n Conseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro\nordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o\nvalore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del\ndiritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali\npoteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a\ndisapplicare le norme interne incompatibili con le norme\ndell\u0027ordinamento UE nell\u0027interpretazione datane dalla Corte di\ngiustizia europea (C. cost., sentenza n. 389/1989, cit.). \n All\u0027interpretazione del quadro normativo in materia di elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella\nsentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di disapplicare gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto europeo, sulla base delle\nconclusioni secondo cui il giudice contabile non potrebbe, nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n Di fatto, l\u0027affermazione delle SS.UU. ha l\u0027effetto di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027 soddisfare la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. Cio\u0027 conduce a\ndenunciare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione, alla luce del\ncontrasto con i principi del «giusto processo» tutelato\ndall\u0027ordinamento europeo con le seguenti disposizioni: \n a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n b) art. 47 della Carta dei diritti UE, secondo cui ogni persona\ni cui diritti e le cui liberta\u0027 garantiti dal diritto dell\u0027Unione\nsiano stati violati ha diritto a un «ricorso effettivo» dinanzi ad un\ngiudice; \n c) articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad un processo equo\n(«a che la sua causa sia esaminata equamente») e ad un ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo e nella\nCostituzione italiana discende la necessita\u0027 che il processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela piena\ned effettiva della ricorrente. \n Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta adeguate forme di tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione giudiziaria. La rilevanza del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza europea l\u0027esistenza\nstessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca ad uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE, sentenza del 21 dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza\ndel diritto dell\u0027Unione, cui fa riferimento l\u0027art. 19, par. 1,\nsecondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al diritto a un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce un\nprincipio generale del diritto dell\u0027Unione che deriva dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che e\u0027 stato\nsancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai quali corrisponde l\u0027art. 47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio\n2024, C-53/23, Asociatia «Forumul Judecatorilor din România»). \n Nel merito, in ossequio al principio di cooperazione leale,\nsancito dall\u0027art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato richiamando\nla sentenza della Corte di giustizia 13 luglio 2023, Ferrovienord\nS.p.a. e Federazione Italiana Triathlon, le modalita\u0027 procedurali dei\nricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli\nin forza del diritto dell\u0027Unione risultano rispettose del principio\ndi effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove non\nrendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile\nl\u0027esercizio dei diritti conferiti dall\u0027ordinamento giuridico\ndell\u0027Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre 2018, XC e\na., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il\nrispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei\ndiritti che i singoli traggono dal diritto dell\u0027Unione, quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n 12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020, inserito dalla legge di\nconversione n. 176/2020, l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n La lettera della disposizione - anche in rapporto all\u0027art. 103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non autorizzano\na prospettare una concorrenza di giurisdizioni sulla materia, in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo della giurisdizione: il legislatore avrebbe, cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti, della giurisdizione contabile. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale discende, allora, dalla\nlimitazione dell\u0027oggetto della tutela del giudice contabile,\ncombinata con l\u0027immodificata (e immodificabile) giurisdizione\nesclusiva sulla materia della ricognizione operata dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e 103 della Costituzione. Infatti, in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento) del giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di ricognizione dinanzi a\nqualsiasi altro giudice. \n 12.3. In ogni caso, l\u0027art. 117, comma 1, anche in relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, par. 2, della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027 la novella del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che intendano\ncontestare gli effetti eurounitari della loro designazione quali\namministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027 proposto ricorso al\ngiudice contabile, di presentare necessariamente due distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice amministrativo per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza della Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva, in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della disciplina nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n Tuttavia, la qualificazione ai sensi del SEC 2010, operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel caso italiano dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche», qualificate ai\nsensi del SEC 2010) che soggettivi (il radicarsi di situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui quella alla corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di assicurare il rispetto\ndel principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art. 23-quater impedisce il legittimo dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa UE, considerato che la tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui il soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un unico ricorso, la domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti degli effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n 13. Conclusioni. \n Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134 della\nCostituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1, e dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe, \n - dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione\nagli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n - dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63933","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito 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