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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2025\n\r\nOrdinanza  del  23  settembre  2025  del  Tribunale  di  Varese   nel\nprocedimento penale a carico di L. C.. \n \nReati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza  familiare  in\n  caso di separazione o di  scioglimento  del  matrimonio  -  Mancata\n  previsione della procedibilita\u0027 a querela della persona  offesa  in\n  caso di violazione degli obblighi di natura  economica  concernenti\n  le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede  di\n  separazione. \n- Codice penale, art. 570-bis. \n\n\r\n(GU n. 45 del 05-11-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI VARESE \n                           Sezione penale \n \n    Il giudice Andrea Crema della sezione  penale  del  Tribunale  di\nVarese, dato atto che: \n        pende a carico di C... L..., nato a ...  il  ...,  difeso  di\nfiducia dall\u0027avv. Luca Profita del foro di Busto Arsizio, il processo\nr.g.t.  1614/2021,  r.g.n.r.  5147/2019,  nell\u0027ambito  del  quale  e\u0027\nimputato «del  reato  di  cui  all\u0027art.  570-bis  del  codice  penale\nperche\u0027, essendo in fase di separazione da  V...  C...,  violava  gli\nobblighi di natura economica derivanti dall\u0027ordinanza  del  Tribunale\ndi Varese dell\u002711 marzo 2019, omettendo di corrispondere  euro  1.000\nmensili a titolo di contributo per  il  mantenimento  della  moglie»,\nprocesso nell\u0027ambito del quale si era costituita  parte  civile  V...\nC..., difesa dall\u0027avv. Mattia Ludovico Piantanida del foro  di  Busto\nArsizio; \n        in seguito all\u0027apertura  del  dibattimento  e  all\u0027ammissione\ndelle prove, dopo l\u0027esame di un teste, e\u0027 pervenuta la remissione  di\nquerela del 4 gennaio 2024 da parte della parte civile V... C... (con\ncontestuale rinuncia alla costituzione di parte civile); \n        alla luce del pressoche\u0027 univoco orientamento di legittimita\u0027\n(cfr., da ultimo,  Cass.  34275/2024)  e,  implicitamente,  anche  di\nquello  della  Corte  Costituzionale   formatosi   sulle   precedenti\nidentiche fattispecie di cui agli articoli 12-sexies della  legge  n.\n898/1970 e 3 della legge n. 54/2006, il reato di cui all\u0027art. 570-bis\ndel codice penale e\u0027 una fattispecie autonoma di reato che mutua  dal\nprimo  comma  dell\u0027art.  570  del  codice   penale   il   trattamento\nsanzionatorio, ma non il regime  di  procedibilita\u0027,  che  e\u0027  dunque\nquello ordinario d\u0027ufficio. \n    Ritenuto che: \n        dato il tenore letterale dell\u0027art. 570-bis del codice penale,\nnon e\u0027 percorribile un\u0027interpretazione differente da quella  corrente\nnella giurisprudenza delle piu\u0027 alte Corti in  ordine  al  regime  di\nprocedibilita\u0027 della fattispecie; \n        sussiste il fondato dubbio che tale regime di  procedibilita\u0027\nin caso di violazione degli obblighi economici tra coniugi  derivanti\ndalla separazione sia in contrasto con il principio di ragionevolezza\ne il finalismo  rieducativo  della  pena  ricavabili  rispettivamente\ndagli articoli 3 e 27 della Costituzionale; \n        la questione di costituzionalita\u0027 e\u0027 rilevante nel giudizio a\nquo,  comportando  l\u0027eventuale  declaratoria  di  incostituzionalita\u0027\nl\u0027immediata  improseguibilita\u0027  dell\u0027azione  penale  per  intervenuta\nestinzione  del  reato  per  remissione  della  querela,  non  avendo\nl\u0027imputato esercitato la facolta\u0027 di ricusa di cui all\u0027art.  155  del\ncodice penale. \n \n                               Osserva \n \n    Il Tribunale non ignora che secondo la  Corte  costituzionale  le\nscelte sul regime di procedibilita\u0027 dei reati prescindono dalla  loro\ngravita\u0027,  ma  va   sollecitata   a   rimeditare   tale   conclusione\nnell\u0027ipotesi - che si ritiene sussistente  nel  caso  concreto  -  di\nmanifesta irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore sul  regime  di\nprocedibilita\u0027 in caso di significativa sproporzione nel  trattamento\nsanzionatorio tra fattispecie penali che, sebbene forse non  di  tale\nidentica struttura da sollecitare  uno  scrutinio  sotto  il  profilo\ndella violazione piena del principio della  parita\u0027  di  trattamento,\nabbiamo comunque tratti di  accentuata  somiglianza  strutturale  (in\nparticolare, per quanto qui rileva, per  il  fatto  che  entrambe  si\nincentrano ed  esauriscono  su  analogo  oggetto  materiale  di  tipo\npatrimoniale). \n    Per effetto dell\u0027art. 649, secondo comma, del codice  penale  che\nprevede la procedibilita\u0027 a querela di parte  dei  reati  di  cui  al\nTitolo  XIII  del  codice  penale  commessi  in  danno  del   coniuge\nlegalmente separato e,  piu\u0027  in  generale,  della  previsione  della\nprocedibilita\u0027 a querela introdotta al terzo comma dell\u0027art. 624  del\ncodice penale dall\u0027art. 2 del decreto legislativo n. 150/2022, si  e\u0027\nin presenza di un sistema punitivo in cui coesiste la  procedibilita\u0027\nd\u0027ufficio del delitto di cui all\u0027art. 570-bis del codice penale anche\nquando avente ad oggetto solo prestazioni  patrimoniali  tra  coniugi\nseparati - reato che potrebbe  essere  punito,  ex  art.  570,  primo\ncomma, del codice penale, anche con  la  sola  pena  pecuniaria  (nel\nmassimo di euro 1.032 di multa) - con la procedibilita\u0027 a querela  di\nparte del delitto di cui agli articoli  624-625,  ultimo  comma,  del\ncodice penale, che potrebbe in ipotesi vedere come  protagonisti  dal\nlato attivo e passivo  gli  stessi  ex  coniugi  separati  ed  avente\nanch\u0027esso ad oggetto beni patrimoniali (e,  in  ipotesi,  persino  le\nstesse somme oggetto  dell\u0027obbligo  di  mantenimento),  passibile  di\nessere punito nel massimo con una pena di dieci  anni  di  reclusione\n(oltre alla pena pecuniaria). \n    La  previsione  della  punibilita\u0027  a  querela  di  parte   della\nfattispecie di cui agli articoli 624-625,  ultimo  comma,  del codice\npenale relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati  sembra\nrendere manifestamente irragionevole e, pertanto lesiva  dell\u0027art.  3\ndella  Costituzione,  la  scelta  del  legislatore  di  prevedere  la\npunibilita\u0027 d\u0027ufficio per la fattispecie di cui all\u0027art. 570-bis  del\ncodice penale in caso di violazione degli obblighi  patrimoniali  tra\nconiugi discendenti dalla separazione. \n    La ragionevolezza di  un  tale  assetto  non  puo\u0027  essere  fatta\ndiscendere dal fatto che nella fattispecie di  cui  all\u0027art.  570-bis\ndel codice penale, a differenza della fattispecie di cui all\u0027art. 624\ndel  codice  penale,  e\u0027  presente  il  vulnus  ad  un  provvedimento\ngiudiziale, perche\u0027 il legislatore  ha  previsto  nell\u0027art.  388  del\ncodice penale la procedibilita\u0027  a  querela  di  parte  per  numerose\ncondotte   agite   in   spregio   di   provvedimenti   dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria. \n    La ragionevolezza non puo\u0027 essere fatta discendere  da  connotati\ndi rilievo pubblicistici del credito di cui all\u0027art. 156  del  codice\ncivile, perche\u0027, per costante giurisprudenza di legittimita\u0027, in sede\ndi separazione l\u0027assegno di mantenimento ha  principalmente  funzione\ndi mantenere a favore del coniuge con minore capacita\u0027 reddituale  il\ntenore di vita goduto in costanza di  matrimonio  (cfr.,  da  ultime,\nCassazione n. 4530/2025 e n. 3551/2025). \n    Ne\u0027 la ragionevolezza della procedibilita\u0027 d\u0027ufficio sembra possa\nessere  giustificata  dalla  sua  maggiore  attitudine  a  costituire\nstrumento  di  stimolo  all\u0027adempimento  poiche\u0027,  al  di   la\u0027   che\nevidentemente il legislatore non ha fatto un simile ragionamento  nel\nprevedere  la  procedibilita\u0027  a  querela  per  le  condotte  oggetto\ndell\u0027art. 388 del codice penale, dalla diuturna prassi giudiziaria  -\nche, va osservato incidentalmente, a giudicare dal numero dei rilievi\ndi costituzionalita\u0027 sollevati nel corso del tempo avverso  le  norme\nsuccedutesi in materia, in generale mal digerisce  la  procedibilita\u0027\nd\u0027ufficio  delle  condotte  di   inadempimento   agli   obblighi   di\nmantenimento connessi con la crisi della famiglia  -  sembra  potersi\nricavare,  diversamente  da  quanto  autorevolmente  sostenuto  nella\nsentenza   n.   71/2024   della   Corte   costituzionale    (peraltro\nrelativamente ad un\u0027altra  fattispecie  incriminatrice),  che  e\u0027  la\nprocedibilita\u0027 a querela, e  non  quella  di  ufficio,  a  costituire\nindiretto strumento persuasivo. \n    Il debitore e\u0027, infatti, concretamente indotto ad  attivarsi  per\nil pagamento per eliminare  la  prospettiva  di  una  condanna  (come\navvenuto  nel  caso  di  specie)  solo  una  volta   che   e\u0027   stato\neffettivamente  sottoposto  a  procedimento  a  penale,  laddove   la\nprocedibilita\u0027 di ufficio non sembra  poter  avere  concreti  effetti\npreventivi  (non  solo  per  la  scarsa  conoscenza  del  regime   di\nprocedibilita\u0027 dei reati da parte della generalita\u0027  dei  consociati,\nma  anche  perche\u0027  la  prospettiva  di  una  condanna  prima   della\npresentazione di denunce-querela appare ai debitori  fisiologicamente\nastratta  e  lontana),  ne\u0027  sembra  poter  stimolare   comportamenti\nriparatori  successivi  (restando   indifferente,   ai   fini   della\ndeclaratoria di responsabilita\u0027, un eventuale pagamento  tardivo,  al\ndi fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo  comma\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale dal citato decreto legislativo n.\n150/2022). \n    In altri termini, e\u0027 il regime di procedibilita\u0027  a  querela  che\ncostituisce un utile strumento per la composizione stragiudiziale del\nconflitto (cio\u0027 che  sembra  quantomeno  implicitamente  riconosciuto\nanche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 248/2020, sebbene\navente ad oggetto altre fattispecie penali,  e  dalle  considerazioni\nespresse  nell\u0027ordinanza  n.  106/2024   della   stessa   Corte)   e,\nindipendentemente da una tale composizione, comunque un incentivo per\nl\u0027autore del reato a ristorare anche in via  unilaterale  la  vittima\nnella prospettiva di poter beneficiare dell\u0027effetto estintivo di  cui\nall\u0027art. 162-ter del codice penale. \n    Sotto il profilo della  violazione  dell\u0027art.  27,  terzo  comma,\ndella Costituzione, esaurendosi il reato di cui all\u0027art. 570-bis  del\ncodice penale in caso di  violazione  degli  obblighi  economici  tra\nconiugi  separati   nel   mero   inadempimento   di   un\u0027obbligazione\ncivilistica di pagamento, percepito nella prassi dal soggetto  attivo\ne passivo del reato nella sua dimensione squisitamente economica  (di\ncui e\u0027 clastico esempio il caso di specie, ove la persona offesa, nel\ngiustificare  la  rimessione  della  querela  e  la   rinuncia   alla\ncostituzione di parte civile,  «dichiara  di  avere  percepito  tutto\nquanto dovuto a titolo di mantenimento e di non avere piu\u0027  interesse\na proseguire nell\u0027azione penale»), la previsione di una  comminatoria\ndi  pena  anche   nell\u0027ipotesi   in   cui   la   parte   beneficiaria\ndell\u0027attribuzione  patrimoniale  non   abbia   manifestato   volonta\u0027\npunitiva o,  ancora  peggio,  l\u0027abbia  revocata  (come  nel  caso  di\nspecie), farebbe percepire all\u0027autore  del  reato  come  ingiusta  la\ncomminatoria e l\u0027espiazione di una pena. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  ritenutane  la\nrilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva,  nei  termini\ndianzi indicati, questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n570-bis  del  codice  penale  nella  parte  in  cui  non  prevede  la\nprocedibilita\u0027 a querela della persona offesa in caso  di  violazione\ndegli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per  il\nmantenimento del coniuge dettate in sede di separazione. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti  siano  trasmessi\nalla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata\nal Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  ai  Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento. \n        Varese, 23 settembre 2025 \n \n                          Il giudice: Crema","elencoNorme":[{"id":"63820","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice 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