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Sottoposizione di una medesima manifestazione della capacità contributiva a un duplice prelievo tributario, per il mese di dicembre 2022 e con riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici e ai previsti impianti rinnovabili, per l’applicazione di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a due vie – Disciplina che impone ai titolari di impianti rinnovabili un tributo solidaristico nella medesima misura prevista per i titolari degli impianti alimentati a carbone/gas, benché questi ultimi non scontino alcun tetto ai ricavi e non debbano rientrare dei rilevanti costi fissi caratterizzanti le rinnovabili - Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.\u003c/p\u003e","prima_parte":"ANDROMEDA PV S.R.L., BREVA WIND S.R.L., CALABRIA SOLAR S.R.L. ed altri 11","prima_controparte":"AGENZIA DELLE ENTRATE","altre_parti":"ELETTRICITA’ FUTURA - Unione delle imprese elettriche italiane, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - AIGET, ARERA AUTORITA\u0027 DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Olimpia S.r.l. a socio unico, Verona Service S.r.l., Andromeda PV srl, Breva Wind srl, Erg Eolica Adriatica srl ed altri 5","testo_atto":"N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo  regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da Andromeda PV srl e altri  contro\nAgenzia delle entrate, ARERA Autorita\u0027  di  regolazione  per  energia\nreti e ambiente e Presidenza del Consiglio dei ministri.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti\n  dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per\n  le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di  un  contributo  di\n  solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n  energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n  per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\n  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel  comma\n  115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n  base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per  cento\n  sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai\n  fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che\n  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi\n  determinati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027\n  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in\n  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n  dei redditi complessivi sia negativa, si assume un  valore  pari  a\n  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027  del  contributo\n  ai fini delle imposte sui redditi e  dell\u0027imposta  regionale  sulle\n  attivita\u0027 produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell\u0027accertamento,\n  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta\u0027,\n  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 18 del 02-05-2024)\n\r\n \n                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n                            per il Lazio \n \n \n                        (Sezione Seconda Ter) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 6570 del 2023, proposto  da  Andromeda  Pv  S.r.l.,\nBreva Wind S.r.l., Calabria Solar S.r.l., Conza Energia  S.r.l.,  Erg\nEolica Adriatica S.r.l., Erg Eolica Faeto S.r.l., Erg Eolica Ginestra\nS.r.l., Erg Solar Piemonte 3 S.r.l., Isab Energy Solare S.r.l., Lucus\nPower S.r.l., San Mauro S.r.l.,  Spv  Parco  Eolico  Aria  del  Vento\nS.r.l., Taca Wind S.r.l., Wincap S.r.l., in  persona  dei  rispettivi\nlegali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentate  e  difese  dagli\navvocati Clizia Calamita Di Tria, Carlo Comande\u0027, Livia Salvini, Enzo\nPuccio, Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come  da  PEC  da\nRegistri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  Carlo\nComande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A, come da procure in atti; \n \n                               contro \n \n    Agenzia delle Entrate, Arera Autorita\u0027 di Regolazione per Energia\nReti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti  pro\ntempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n \n                            nei confronti \n \n    Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del  Presidente\npro tempore, rappresentata e difesa  dall\u0027Avvocatura  Generale  dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n \n                         per l\u0027annullamento \n \n    - della Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 emessa dall\u0027Agenzia\ndelle Entrate; \n    - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed\nin particolare, la risoluzione n.  15/E/2023,  il  Provvedimento  del\nDirettore dell\u0027Agenzia delle Entrate n. 55523/2023  del  28  febbraio\n2023 recante \"Approvazione  del  modello  di  dichiarazione  \"Redditi\n2023-SC\",  nella  parte  in  cui  gia\u0027   prevede   l\u0027indicazione   in\ndichiarazione di alcuni elementi del contributo di solidarieta\u0027. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell\u0027Agenzia  delle\nEntrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Arera; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  21  novembre  2023  il\nconsigliere Achille Sinatra e uditi per le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    1. - Con ricorso notificato il 24 aprile  2023  e  depositato  il\nsuccessivo giorno 26, le societa\u0027 in epigrafe, che affermano di  fare\nparte di un gruppo industriale attivo  nella  produzione  di  energia\neolica e solare, hanno impugnato, chiedendone  l\u0027annullamento  previa\nsospensione cautelare, la Circolare  n.  4/E  del  23  febbraio  2023\nemessa dall\u0027Agenzia  delle  Entrate,  nonche\u0027  l\u0027atto  del  Direttore\ndell\u0027Agenzia delle Entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi  2023-SC\",  nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in  dichiarazione  di  alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art.  1,  commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (legge  di  bilancio\n2023). \n    2. - L\u0027art. 1, commi  115-119,  della  l.  n.  197  del  2022  ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito \"a  carico  dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o  di\nestrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia\nelettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione  e  commercio  di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da\naltri Stati dell\u0027Unione europea\". La  finalita\u0027  della  disposizione,\ncome emerge dalla Relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge  di\nbilancio 2023-2025, e\u0027 quella di introdurre, \"per  l\u0027anno  2023,  una\nmisura nazionale equivalente al contributo  temporaneo  istituito  ai\nsensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo  a  un  intervento  di\nemergenza  per  far  fronte  ai  prezzi  elevati   dell\u0027energia,   un\ncontributo di  solidarieta\u0027  temporaneo\",  a  sua  volta  finalizzato\nall\u0027adozione di misure uniformi, da parte degli stati membri, volte a\ncontrastare l\u0027inflazione generale nella zona euro e il  rallentamento\ndella  crescita  economica   dell\u0027Unione   Europea   dovuta   (anche)\nall\u0027aumento netto dei prezzi dell\u0027energia\". \n    La ratio sottesa alla previsione in esame  e\u0027  dunque  quella  di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori gli effetti, andando\na colpire quegli operatori economici che, proprio in ragione di  tale\naumento, si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n    3. -  Il  regolamento  UE  2022\\1854  individuava  le  misure  da\nadottarsi dagli stai membri nelle seguenti: \n        a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n        b) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori\ndi energia elettrica, da energia eolica, energia  solare  (termica  e\nfotovoltaica),  energia  geotermica,  energia   idroelettrica   senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia  nucleare,  lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n    c) un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo sugli utili  generati\nesclusivamente dalle imprese che svolgono attivita\u0027 nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\nda intendersi le \"imprese o stabili  organizzazioni  dell\u0027Unione  che\ngenerano almeno il 75% del loro fatturato da attivita\u0027 economiche nel\nsettore dell\u0027estrazione, della  raffinazione  del  petrolio  o  della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.\n1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio\". \n    4.  -  Il  legislatore  italiano  aveva  gia\u0027  introdotto,  prima\ndell\u0027adozione del regolamento comunitario: \n        - un \"Contributo straordinario contro  il  caro  bollette\"  a\nmezzo dell\u0027articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21  (c.d.\n\"decreto Ucraina\"), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20\nmaggio 2022, n. 517, e modificato dal decreto-legge 17  maggio  2022,\nn. 50 (c.d. \"decreto Aiuti\"), convertito,  con  modificazioni,  dalla\nlegge 15 luglio 2022, n. 91 e con  il  comma  30  del  medesimo  d.l.\n197/2022 (e sempre in attuazione del regolamento (UE)  2022/1854  del\nConsiglio) a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023,\nun tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia\nelettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a  una  via,  in\nriferimento  all\u0027energia  elettrica  immessa  in  rete  da:  ....  b)\nimpianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui  all\u0027articolo  7,\ncomma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. \n    Inoltre, con il medesimo art. 37 del D.L. 21 marzo 2022,  n.  21,\ne\u0027 stato imposto a tutti gli operatori del comparto  energetico  (ivi\ninclusa  la  societa\u0027   ricorrente)   un   contributo   solidaristico\nstraordinario   non   deducibile   (aliquota   del   25%,   pagamento\ndell\u0027acconto al  30  giugno  2022  e  30  novembre  2022),  calcolato\nsull\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a  IVA  e\nquelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il  periodo  1°\nottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo  1°  ottobre  2020-31\nmarzo 2021. \n    5. - Nello specifico settore delle societa\u0027 che producono energia\nrinnovabile, esiste poi nell\u0027ordinamento italiano il c.d.  meccanismo\ndi compensazione a due vie disciplinato dall\u0027art. 15-bis del d.l.  n.\n4 del 27 gennaio 2022 (c.d. \"Decreto Sostegni-ter\"),  gravante  sugli\n\"impianti  fotovoltaici\"  nonche\u0027  su  quelli  \"alimentati  da  fonte\nsolare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica\" individuati dalle\nlett. a) e b) del primo comma della disposizione. \n    Anche tale misura ha carattere temporaneo, in quanto il  relativo\ntermine era originariamente stato previsto sino al 31 dicembre  2022,\ne successivamente, mediante l\u0027art. 11 comma 1 del  D.L.  n.  115  del\n2022, e\u0027 stato prorogato al 30 giugno 2023. \n    Secondo tale meccanismo, qualora il prezzo di  mercato  praticato\ndal produttore risulti superiore al prezzo  di  riferimento  indicato\ndal medesimo decreto, il GSE conguaglia o provvede  a  richiedere  al\nproduttore l\u0027importo corrispondente a tale differenza. \n    In dettaglio, il citato art. 15.bis prevede quanto segue: \n        \"1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino  al  31  dicembre\n2022, e\u0027 applicato un meccanismo  di  compensazione  a  due  vie  sul\nprezzo dell\u0027energia, in riferimento all\u0027energia elettrica immessa  in\nrete da: \na) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano\ndi premi fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto  Energia,  non\ndipendenti dai prezzi di mercato; \nb) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte  solare,\nidroelettrica,  geotermoelettrica  ed  eolica  che  non  accedono   a\nmeccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data\nantecedente al 1° gennaio 2010. \n    2. (...) \n    3. Per le finalita\u0027  di  cui  al  comma  1,  il  GSE  calcola  la\ndifferenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): \n        a) un prezzo di riferimento  pari  a  quello  indicato  dalla\ntabella di cui all\u0027allegato I-bis al presente decreto in  riferimento\na ciascuna zona di mercato; \n        b) un prezzo di mercato pari: \n1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a),  nonche\u0027  per  gli\nimpianti di cui al comma 1, lettera  b),  da  fonte  solare,  eolica,\ngeotermica e idrica ad acqua fluente,  al  prezzo  zonale  orario  di\nmercato dell\u0027energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura\nstipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni\ndi cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; \n2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da  quelli\ndi cui al numero 1) della presente  lettera,  alla  media  aritmetica\nmensile dei prezzi zonali orari di  mercato  dell\u0027energia  elettrica,\novvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del  27  gennaio\n2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma  7,  al  prezzo\nindicato nei contratti medesimi. \n    4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva,  il  GSE\neroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta\ndifferenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a\nrichiedere al produttore l\u0027importo corrispondente. \n    5. In relazione agli impianti che  accedono  al  ritiro  dedicato\ndell\u0027energia di cui  all\u0027articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto\nlegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al\ncomma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti\nuna remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella\nderivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. \n    6. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del\npresente decreto, l\u0027ARERA disciplina le modalita\u0027  con  le  quali  e\u0027\ndata attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5.  I\nproventi derivanti dall\u0027attuazione del presente articolo sono versati\ndal GSE, entro il 30 giugno 2023 in modo cumulato per il  periodo  da\nfebbraio ad agosto 2022 e su base  mensile  per  i  mesi  successivi,\nall\u0027entrata del bilancio dello Stato e restano  acquisiti  all\u0027erario\nfino a concorrenza dell\u0027importo complessivo di 3.739 milioni di euro. \n    7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6  non\nsiapplicano all\u0027energia oggetto di contratti  di  fornitura  conclusi\nprima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati\nall\u0027andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell\u0027energia  e  che,\ncomunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per\ncento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente\nal periodo di durata dei predetti contratti. \n    7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario\nai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice  civile  e\nche hanno ceduto  l\u0027energia  elettrica  immessa  in  rete  a  imprese\nappartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai\ncommi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,  ai  fini\ndella  loro  applicazione,  rilevano   esclusivamente   i   contratti\nstipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre\npersone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. \n    7-ter. Ai fini dell\u0027applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai\ncommi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all\u0027energia elettrica immessa in  rete\nnell\u0027anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima\ndel 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del\npresente articolo concernenti le modalita\u0027  di  utilizzo  dei  prezzi\ndedotti nei predetti contratti\". \n    6. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono  quanto\nsegue. \n    6.1. - La circolare n. 4\\E del 23  febbraio  2023  evidenzia,  in\nprimo  luogo,  quali  siano  i  soggetti  passivi   del   contributo,\nindividuati ne \"i soggetti passivi IRES di cui all\u0027articolo 73, comma\n111, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi\",\nspecificati, in via esemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO,  e\nindicati nei \"soggetti che esercitano nel territorio dello Stato  una\no piu\u0027 delle seguenti attivita\u0027: \n        - produzione di energia elettrica, produzione di gas  metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n        - rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n        -   produzione,   distribuzione,   commercio   di    prodotti\npetroliferi; \n        -  importazione  a  titolo  definitivo,  per  la   successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas  metano,  prodotti\npetroliferi; \n        - introduzione nel territorio dello Stato, per la  successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o  prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.\" \n    6.2. - Di  seguito,  la  circolare  descrive  base  imponibile  e\nammontare  del  contributo,  affermando  che  \"In  aderenza  con   le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al  contributo  in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma  prevede  che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi «sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul  reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle  societa\u0027  conseguiti  nei  quattro  periodi  d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».  Rileva  pertanto,\nai fini del calcolo della base  imponibile,  l\u0027ammontare  di  reddito\ndeterminato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV,  del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno  dei  periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto  delle\nperdite riferite alle  annualita\u0027  pregresse,  nonche\u0027  la  deduzione\nconseguita  per  effetto  della  c.d.  agevolazione   ACE.   Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo  indicato  al  rigo  RF63  del\nmodello di dichiarazione  dei  redditi  Societa\u0027  di  capitali,  enti\ncommerciali ed equiparati \"Redditi SC\", che  costituisce  il  reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto  si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a  un  regime\ndi trasparenza fiscale.\" \n    6.3. - Di seguito, poi, la  circolare  illustra  \"Versamento  del\ncontributo e  relazione  con  altre  imposte\",  nonche\u0027,  sotto  vari\naspetti,  le  \"Modifiche   al   contributo   straordinario   di   cui\nall\u0027articolo 37 del d.l. n. 21 del 2022\". \n    6.4. - Da parte sua, la Risoluzione  del  Direttore  dell\u0027Agenzia\ndelle  Entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", oltre a\nripercorrere  la  norma  primaria  e  la  circolare   su   descritte,\nistituisce il codice tributo relativo al versamento del  medesimo  da\nparte dei soggetti passivi. \n    Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: \n        \"Con la circolare n. 4/E del  23  febbraio  2023  sono  stati\nforniti, tra l\u0027altro,  i  chiarimenti  relativi  all\u0027istituzione  del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo in argomento e alle modalita\u0027 e\ntermini per il versamento, rinviando ad  una  successiva  risoluzione\nl\u0027istituzione dei relativi codici tributo. \n    Tanto premesso, per consentire  il  versamento,  tramite  modello\nF24, da presentare esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici\nmessi a disposizione dall\u0027Agenzia delle entrate,  del  contributo  in\noggetto e degli eventuali interessi e  sanzioni  dovuti  in  caso  di\nravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: \n        - \"2716\" denominato \"Contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo\nper il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119,  della  legge  29  dicembre\n2022, n. 197\"; \n        - \"1946\" denominato \"Contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo\nper il 2023 - INTERESSI - art. 1, commi da 115 a 119, della legge  29\ndicembre 2022, n. 197\"; \n        - \"8946\" denominato \"Contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo\nper il 2023 - SANZIONE - art. 1, commi da 115 a 119, della  legge  29\ndicembre 2022, n. 197\".\" 7. - Il  ricorso  e\u0027  affidato  ai  seguenti\nmotivi. \n    1) Illegittimita\u0027 dell\u0027 art. 1, comma 116 della legge di bilancio\n2023 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. \n    Il  motivo  e\u0027  strutturato  -alla   stregua   di   altre   parti\ndell\u0027impugnazione- quale denunzia diretta di preteso contrasto  delle\nnorme di legge primarie -di cui gli atti impugnati davanti al Giudice\nAmministrativo costituiscono  espressa  e  diretta  applicazione-alla\nluce di diversi parametri costituzionali. \n    Esso attiene essenzialmente alla base imponibile del  contributo,\nsospettato di contrastare con gli articoli 3 e 53 della  Costituzione\nsotto i seguenti profili. \n    A) Ai sensi dell\u0027art. 1, comma 116, della legge di bilancio 2023,\nil Contributo di Solidarieta\u0027 e\u0027 calcolato applicando un\u0027aliquota del\n50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo  d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023  che  eccede  per\nalmeno il 10% la media dei redditi complessivi  IRES  conseguiti  nei\nquattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio\n2022. Nel caso in cui la media dei redditi  complessivi  dei  quattro\nperiodi d\u0027imposta sia negativa si assume un valore pari a zero. \n    Sarebbe stata quindi incoerente con i su richiamati articoli 3  e\n53 la scelta normativa di assoggettare  a  tassazione  un  incremento\nreddituale ai  fini  dell\u0027IRES  senza  tenere  in  considerazione  le\nperdite pregresse, dal momento che le imprese del settore  energetico\nsarebbero caratterizzate da cicli  di  attivita\u0027  anche  rilevanti  e\nprolungati:  ad  esempio,   prima   del   2022,   l\u0027industria   della\nraffinazione in Europa avrebbe registrato utili negativi per  quattro\nanni consecutivi. \n    B) Il contributo, in secondo luogo, avrebbe l\u0027effetto -egualmente\ndistonico con i principi costituzionali di  eguaglianza  e  capacita\u0027\ncontributiva- di neutralizzare del tutto  l\u0027effetto  di  abbattimento\ndell\u0027IRES dovuto all\u0027applicazione della c.d. deduzione  ACE  -  Aiuto\nalla Crescita Economica, che  corrisponde  al  rendimento  figurativo\ndegli  incrementi  di  capitale  proprio,   misura   introdotta   dal\nlegislatore per incentivare le aziende italiane a finanziarsi con  il\ncapitale di rischio e non a debito. \n    C) Inoltre, la base imponibile del contributo  non  risponderebbe\nai parametri richiamati in quanto essa include voci  di  entrata  che\nnon  deriverebbero  dalla  produzione  di  supposti   \"sovraprofitti\"\nderivanti dall\u0027aumento dei prodotti energetici, quali, ad esempio, le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote  sociali,  che  il  comma\n3-bis dell\u0027art. 37 del d.l. n. 21/2022, introdotto proprio  dall\u0027art.\n1 comma 120 della legge  di  bilancio  2023  ha  escluso  dalla  base\nimponibile del contributo di solidarieta\u0027 cui  sono  assoggettate  le\nmedesime imprese per l\u0027anno 2022; cosi\u0027 sarebbe da  dirsi  anche  per\naltre e diverse operazioni non idonee a  generare  extraprofitti.  In\ndefinitiva, secondo le ricorrenti, il Contributo di Solidarieta\u0027  per\nl\u0027anno 2023, per la stessa impugnata circolare n. 4/E/2023,  dovrebbe\ncolpire \"gli utili eccedenti, verificatisi in capo alle societa\u0027  dei\nsettori normativamente previsti\", i  quali  \"non  corrispondono  agli\nutili ordinari che le  stesse  si  sarebbero  aspettati  o  avrebbero\npotuto prevedere di  ottenere  in  circostanze  normali,  se  non  si\nfossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell\u0027energia\": ma\ntale scopo  sarebbe  stato  frustrato  dalla  normativa  primaria  di\nriferimento. \n    2) Con riferimento all\u0027individuazione dei  soggetti  passivi  del\ncontributo    di    solidarieta\u0027:    illegittimita\u0027    costituzionale\ndell\u0027articolo 1 commi da  115  a  119  (\"Contributo  di  solidarieta\u0027\n2023\") della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per:  violazione  e  falsa\napplicazione dell\u0027art. 117, comma  1,  Cost.  per  contrasto  con  il\nregolamento UE del 6 ottobre  2022  n.  1854  -  violazione  e  falsa\napplicazione dell\u0027articolo 53 Cost. - violazione e falsa applicazione\ndell\u0027articolo 3 Cost. - violazione e falsa applicazione dell\u0027articolo\n9 Cost. - violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili\ndi cui alla normativa internazionale  e  comunitaria  (protocollo  di\nKyoto, accordo di Parigi, direttive 2001 /77/CE e 2009/28/CE). \n    Anche  l\u0027individuazione  dei  soggetti  passivi  del   contributo\noggetto degli atti gravati contrasterebbe con la Costituzione, e cio\u0027\nsotto i diversi profili di cui agli articoli citati in rubrica. \n    Le ricorrenti premettono, a questo fine,  che  la  giurisprudenza\ncostituzionale  ha  ripetutamente  affermato  che,  in  ossequio   ai\nprincipi   di   uguaglianza   e   capacita\u0027    contributiva,    \"ogni\ndiversificazione del regime tributario, per  aree  economiche  o  per\ntipologia  di  contribuenti,  deve  essere  supportata  da   adeguate\ngiustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione  degenera\nin arbitraria discriminazione\" (cfr. Corte Cost. n. 10/2015). \n    Nel mercato dei servizi e prodotti energetici la lievitazione dei\nprofitti  si  registrerebbe,  in  realta\u0027,  a  monte,  nel   versante\nestrattivo e produttivo del mercato petrolifero e del  gas  e  non  a\nvalle, nel settore della commercializzazione, e dunque l\u0027aumento  dei\nprezzi dei prodotti energetici non favorirebbe  le  imprese  che  dei\nmedesimi prodotti sono (direttamente  o  indirettamente)  acquirenti,\ncome quelle impegnate in attivita\u0027 di commercializzazione, ne\u0027 quelle\ndi produzione di energia elettrica, che operano in regime di  tariffe\npubbliche. \n    Questo dato sarebbe avvalorato dal fatto che  il  Regolamento  EU\n2022/1854 avrebbe introdotto il contributo straordinario europeo solo\nsul settore estrattivo della filiera energetica. \n    Ancora     maggiore     irragionevolezza      si      rinverrebbe\nnell\u0027assoggettamento   a   contributo   dei   produttori   da   fonti\nrinnovabili. \n    A) In primo luogo, sussisterebbe contrasto con il Regolamento  UE\n2022/1854 adottato  dal  Consiglio,  con  la  conseguente  violazione\ndell\u0027art. 117 Cost. (per cui \"La potesta\u0027 legislativa  e\u0027  esercitata\ndallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche\u0027\ndei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario e  dagli  obblighi\ninternazionali\"), in quanto il primo prevede che  siano  soggetti  al\nversamento di un contributo di solidarieta\u0027 solo le imprese e stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione\ned invece la misura prevista nel suddetto Regolamento per contrastare\ni ricavi eccedenti  ottenuti  dai  produttori  di  energia  da  fonte\nrinnovabile e\u0027 l\u0027individuazione di un tetto massimo di \u0026#x20ac; 180 per  Mwh\ndi energia elettrica prodotta. \n    Il Regolamento UE 1854/2022 infatti \"per  garantire  la  coerenza\ntra i settori della politica energetica\" diverse misure di intervento\ndifferenziando  il  settore  delle  energie  rinnovabili  (nel  quale\noperano le ricorrenti), per il quale e\u0027 previsto un tetto sui  ricavi\ndi mercato (artt. 6 e ss.), avrebbe, da un lato, individuato  in  una\nmisura tale da preservare la redditivita\u0027 degli operatori ed  evitare\ndi ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, e,  d\u0027altro\nlato, un contributo di solidarieta\u0027 imposto alle imprese e le stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione\n(art. 14 e ss.). \n    B)  Inoltre,  per  le   medesime   ragioni,   sarebbero   violati\ndall\u0027articolo 1 commi da 115 a 119 della norma primaria anche  l\u0027art.\n3 della Costituzione e l\u0027art. 53 che ne costituisce  la  esplicazione\nin ambito tributario, che predicano l\u0027obbligo  di  trattare  in  modo\nuniforme solo situazioni effettivamente comparabili e non  sono  tali\nil settore  delle  energie  rinnovabili  e  quello  dei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. \n    C) La critica che muove dall\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027imposizione\nin parola rispetto  ai  produttori  da  fonti  rinnovabili  denunzia,\ninoltre, la sovrapposizione del contributo con: \n        - la misura di cui  all\u0027art.  15  bis  del  D.L.  n.  4/2022,\nintrodotta in sede di conversione dall\u0027articolo  1,  comma  1,  della\nLegge 28 marzo 2022, n. 25 e  resa  operativa  con  la  Deliberazione\nARERA del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL, e da ultimo prorogata con\nl\u0027art. 11 del D.L. 09 agosto 2022 n. 115, fino al 30  giugno  2023  e\ncon la Delibera  ARERA  143/2023;  si  tratta  del  tetto  ai  ricavi\nderivanti dall\u0027immissione in rete di elettricita\u0027 da alcune tipologie\ndi impianti a fonti rinnovabili  (impianti  fotovoltaici  di  potenza\nsuperiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi  dal  Conto  Energia\nnonche\u0027 altri impianti sempre di potenza superiore a 20 kW alimentati\nda fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica  che  non\naccedono a meccanismi di incentivazione purche\u0027 entrati in  esercizio\nin  data  antecedente  al  primo  gennaio  2010),  mediante  il  c.d.\nmeccanismo di compensazione \"a due vie\" sul prezzo dell\u0027  energia  in\nforza del quale  ciascun  produttore  titolare  di  impianti  per  la\nproduzione di energia da fonte rinnovabile e\u0027 tenuto a restituire  la\ndifferenza tra il prezzo di riferimento individuato dalla  norma  per\nciascuna zona di mercato (espresso in \u0026#x20ac;/MWh) e  un  ricavo  medio  di\nriferimento determinato convenzionalmente; la  misura  opera  dal  1°\nfebbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023;  -  in  alternativa,  qualora\nl\u0027operatore non rientri nell\u0027ambito applicativo del medesimo art.  15\nbis, per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 30  giugno  2023,  con  la\nmisura prevista dall\u0027articolo 1 nei commi da 30 a 38  della  medesima\ndisposizione che prevede  l\u0027applicazione  di  un  limite  massimo  di\n180\u0026#x20ac;/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari,\nin attuazione di quanto contenuto  nel  Regolamento  (UE)  2022/1854,\nottenuti dalla produzione e della vendita  di  energia  elettrica  da\nenergia eolica  energia  solare  (termica  e  fotovoltaica),  energia\ngeotermica, energia idroelettrica senza  serbatoio,  combustibili  da\nbiomassa (combustibili solidi  o  gassosi  da  biomassa)  escluso  il\nbiometano, rifiuti, energia nucleare, lignite, prodotti del petrolio,\ngreggio, torba; \n        - il \"Contributo di solidarieta\u0027  contro  il  caro  bollette\"\nintrodotto, per l\u0027anno 2022, dall\u0027art. 3 7 del d.l. 21 marzo 2022  n.\n21; \n        -  il  meccanismo  di  tetto  ai  ricavi  c.d.  \"a  una  via\"\nintrodotto dal primo  dicembre  2022  con  la  medesima  disposizione\ncensurata ai commi 30, 31 e 32, in modo piu\u0027  esteso  per  tutti  gli\nimpianti  di  energia  da  fonte  rinnovabile  (che   non   rientrano\nnell\u0027ambito di applicazione del precitato articolo 15bis, in base  al\nquale  il  Gestore  dei  servizi  energetici  calcola,  relativamente\nall\u0027energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza\ntra il tetto ai ricavi prestabilito (posto a 180\u0026#x20ac;/MWh  ovvero  ad  un\nvalore piu\u0027 elevato per tecnologia stabilito sulla  base  di  criteri\ndefiniti da ARERA, tenuto  conto  dei  costi  di  investimento  e  di\nesercizio e di un\u0027equa remunerazione degli investimenti e  un  prezzo\ndi mercato pari alla  media  mensile  del  prezzo  zonale  orario  di\nmercato, ponderata, per gli impianti non  programmabili,  sulla  base\ndel profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica  per  gli\nimpianti  programmabili);  nel  caso  la  differenza   predetta   sia\nnegativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (comma 33). \n    I profili di ritenuta incostituzionalita\u0027 a  carico  delle  norme\nprospettati dalle censure sono due. \n    Per il primo, sarebbe violato l\u0027art. 117 Cost., in quanto sarebbe\ntradito l\u0027impianto complessivo del Regolamento europeo n.  1854\\2022,\ndi cui la normativa censurata costituirebbe applicazione  nel  nostro\nordinamento, in quanto esso stesso ha stabilito che il tetto  imposto\nai ricavi di  mercato  degli  operatori  del  settore  delle  energie\nrinnovabili, fissato in 180  euro/MWh,  costituisce  la  porzione  di\nprofitto che deve ritenersi non eccedente quella ordinaria per questo\ncomparto energetico (id est: non costituiscono extraprofitto) e  sono\nfunzionali allo sviluppo degli investimenti in  energie  rinnovabili;\nmentre il contributo contestato inciderebbe sui medesimi  utili,  dal\nRegolamento non considerati eccedenti rispetto alla media  di  quelli\nconseguiti  in  precedenza  e   che,   come   tali,   non   sarebbero\nqualificabili come extraprofitti da produzione di energia elettrica. \n    Sotto  distinto  profilo,  con  riferimento  agli  operatori  del\nsettore delle energie rinnovabili,  la  norma  censurata,  lungi  dal\ncolpire gli extraprofitti da produzione di energia, colpirebbe invece\nquelli  che,  in  forza  della  medesima  norma  e   del   richiamato\nRegolamento Europeo, costituirebbero  non  gli  extraprofitti,  ma  i\nprofitti  da  produzione  di  energia:  cio\u0027  integrerebbe  anche  la\nviolazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione,  e  colliderebbe\nanche con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in  materia\ndi norme in materia di  rinnovabili  che  \"...si  rendono  interpreti\ndell\u0027esigenza di potenziare le  fonti  rinnovabili,  che,  in  virtu\u0027\ndella loro naturale vocazione a  preservare  l\u0027interesse  ambientale,\ncostituiscono un punto di intersezione tra l\u0027obiettivo  di  difendere\nil citato interesse e l\u0027istanza di garantire la produzione di energia\n(sentenze n. 86 del 2019, n. 199 del 2014, n. 67 del 2011  e  n.  119\ndel 2010)\", oltre che funzionali agli  obiettivi  comunitari  di  «di\nridurre le emissioni di gas ad effetto serra» (sentenze  n.  275  del\n2012; n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e  n.  85  del\n2012, n. 77 del 2022; 13 maggio  2022,  n.  121).  3)  Illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115-119, della l.  n.  197/2022  in\ncombinato disposto con l\u0027art. 37 del d.l. n. 21/2022  e  con  l\u0027  art\n15-bis del d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022. \n    La sovrapposizione temporale delle misure su ricordate,  previste\ndalle norme in rubrica, sarebbe inoltre foriera di ulteriori vizi  di\ncostituzionalita\u0027 delle norme di riferimento degli atti impugnati. \n    Tale sovrapposizione emergerebbe dalle seguenti considerazioni: \n        - il contributo ex art. 37 del d.l.  n.  21/2022  sarebbe  di\ncompetenza del periodo di imposta 2022, in quanto tutti i momenti che\nattengono  al  fenomeno  impositivo   (perfezionamento   della   base\nimponibile e  versamento  dell\u0027acconto  e  del  saldo)  si  sarebbero\nverificati nel 2022; \n        - il Contributo di Solidarieta\u0027  introdotto  dalla  legge  di\nbilancio sarebbe di competenza del periodo di imposta 2022, in quanto\nla sua base imponibile e\u0027 determinata muovendo dal profitto  riferito\nall\u0027esercizio 2022; il provvedimento normativo che lo  ha  introdotto\n(ovvero la  legge  di  bilancio)  e\u0027  stato  pubblicato  prima  della\nchiusura dell\u0027 esercizio 2022; \n    - sul medesimo anno  2022  gravano  anche  le  ordinarie  imposte\ndirette (IRES, 24% e IRAP, circa 5%), nonche\u0027 quelle  indirette  (per\ntutte, l\u0027IVA). \n    Pertanto: \n        1.  l\u0027onere  economico   dei   tre   contributi   si   cumula\nnell\u0027esercizio 2022 (aggiungendosi peraltro all\u0027ordinaria imposizione\ndiretta  ai  fini  IRES  e  IRAP),  determinando   asseriti   effetti\nespropriativi in affermata violazione  degli  artt.  53  e  42  della\nCostituzione nonche\u0027 dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata, dell\u0027art.\n1 del Primo Protocollo CEDU; \n        2. gli \"extraprofitti\" dei primi quattro mesi del  2022  sono\ncontemporaneamente soggetti a tre  diversi  Contributi,  in  asserita\nviolazione degli art. 3 e 53 della Costituzione; \n        3. l\u0027indeducibilita\u0027 del contributo di cui  all\u0027art.  37  del\nd.l. n. 21/2022  ai  fini  dell\u0027IRES  comporterebbe  che  nella  base\nimponibile del secondo Contributo  sia  compresa  una  ricchezza  del\ntutto  fittizia   ed   inesistente,   almeno   fino   a   concorrenza\ndell\u0027ammontare del primo Contributo, ancora  in  violazione  -  sotto\naltro profilo - degli art. 3 e 53 della Costituzione. Infatti la base\nimponibile su cui deve essere calcolata l\u0027imposta dovuta dai soggetti\npassivi IRES e\u0027 rappresentata dal  reddito  netto  del  contribuente,\ndeterminato  quindi  dalla  differenza  fra  i  proventi   conseguiti\nnell\u0027arco del periodo d\u0027imposta di riferimento - da un  lato  -  e  i\ncosti  sostenuti  al  fine  della  produzione  di   detti   proventi,\ndall\u0027altro (art. 75 del d.P.R. n. 917/1986), in quanto solamente  una\nricchezza effettiva  -  come  tale  idonea  ad  esprimere  una  reale\ncapacita\u0027 contributiva - puo\u0027 essere colpita da imposizione fiscale e\npertanto a tale fine occorre considerare tutti i costi sostenuti  dal\ncontribuente, ivi inclusi gli oneri fiscali (art. 99  del  d.P.R.  n.\n917/1986). \n    Deriverebbero da quanto sopra, inoltre: \n        - la violazione  degli  artt.  3  e  53  Cost.  sulla  doppia\nimposizione economica dei supposti  extraprofitti,  gravati  sia  dal\ncontributo previsto  dall\u0027art.  37  del  d.l.  n.  21/2022,  sia  dal\ncontributo di solidarieta\u0027 previsto dalla legge di bilancio 2023, che\nattengono ai  medesimi  soggetti  (compresi  i  produttori  da  fonti\nrinnovabili, altresi\u0027 incisi dalle norme sul tetto ai ricavi  di  cui\nsi e\u0027 setto); \n        -  la   violazione   degli   artt.   3   e   53   Cost.   per\nl\u0027indeducibilita\u0027 del contributo previsto dall\u0027art. 37  del  d.l.  n.\n21/2022 dalla base imponibile del contributo di solidarieta\u0027 previsto\ndalla legge di bilancio 2023. \n    Tanto  sarebbe  avvalorato  da  quanto  affermato   dalla   Corte\nCostituzionale nella sentenza n. 262/2020, per cui  la  deducibilita\u0027\ndei  costi  necessari  alla  produzione  del  reddito  risponde  alla\nfinalita\u0027  di  restituire  quanto  piu\u0027  fedelmente  possibile  detto\npresupposto e da cio\u0027 consegue la connotazione di tale istituto  come\n«di un carattere  strutturale»  dell\u0027imposizione  sui  redditi,  «dal\nmomento che la sottrazione all\u0027imposizione (o la  sua  riduzione)  e\u0027\nresa  necessaria  dall\u0027applicazione  coerente   e   sistematica   del\npresupposto del tributo»;  pertanto,  «l\u0027ampia  discrezionalita\u0027  del\nlegislatore  tributario  nella  scelta  degli  indici  rivelatori  di\ncapacita\u0027 contributiva (sentenza n. 269 del 2017) non si  traduce  in\nun potere discrezionale altrettanto  esteso  nell\u0027individuazione  dei\nsingoli  elementi  che  concorrono   alla   formazione   della   base\nimponibile,  una  volta  identificato   il   presupposto   d\u0027imposta:\nquest\u0027ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive\nscelte del legislatore». \n    4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  1,  comma  118  della\nlegge di bilancio 2023 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. \n    La    violazione    dei    medesimi    principi     comporterebbe\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 1 comma 118 della legge  di  bilancio\n2023  nella  misura  in  cui  il  Contributo  di   Solidarieta\u0027   ivi\ncontemplato  non  e\u0027  deducibile  dalle   imposte   sui   redditi   e\ndell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n    5) Violazione degli artt. 14 e 15 del regolamento  del  consiglio\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 - violazione art. 117,  comma  1\ndella Costituzione. \n    Il Regolamento n. 1854\\2022 ha imposto agli Stati di recepire  il\ncontributo di solidarieta\u0027 europeo  a  meno  che  essi  non  avessero\nintrodotto \"misure nazionali equivalenti\". \n    Tanto non sarebbe il contributo oggetto degli atti gravati. \n    Infatti, il legislatore avrebbe in tesi dovuto: \n        -  riconoscere  di  aver  gia\u0027  \"adottato  misure   nazionali\nequivalenti\", con l\u0027adozione dell\u0027articolo 37 del D.L.  21/2022  come\nrichiesto dall\u0027art. 14 del Regolamento; \n        - modificare la  misura  gia\u0027  adottata  per  renderla  \"piu\u0027\ncoerente con le indicazioni del regolamento (UE) 2022/1854\"; \n        - comunicare tali modifiche alla Commissione  in  conformita\u0027\ncon l\u0027art. 19 del Regolamento, a norma del  quale  gli  Stati  Membri\nsono per l\u0027appunto tenuti a riferire alla Commissione in merito \"alle\neventuali  modifiche  successive  apportate   al   quadro   giuridico\nnazionale\",  modifiche  che  riguardano  proprio  l\u0027adeguamento   dei\nrispettivi ordinamenti al nuovo Regolamento. \n    Peraltro gli altri Stati membri  dell\u0027UE  avrebbero  adottato  un\nsolo tributo a seguito del recepimento del Regolamento, nella maggior\nparte dei casi del tutto identico a quello del Regolamento stesso. \n    La violazione dell\u0027art. 117 Cost emergerebbe anche sotto altro  e\nulteriore aspetto. Secondo le ricorrenti, per  misura  \"equivalente\",\nai  sensi  del   Regolamento,   dovrebbe   intendersi   \"una   misura\nlegislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata  da\nuno  Stato  membro  entro  il  31  dicembre  2022  che   contribuisce\nall\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia\" (art. 2, par. 1, n. 21 del\nRegolamento), la quale per il Considerando n. 63 deve avere obiettivi\nsimili a  quelli  del  contributo  europeo  e,  cioe\u0027,  supportare  i\nconsumatori nell\u0027accesso all\u0027energia in un contesto  di  aumento  dei\nprezzi; essere soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al\ncontributo europeo, circostanza che sussisterebbe laddove  la  misura\nnazionale \"riguardi attivita\u0027 nei settori del petrolio  greggio,  del\ngas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca  una  base,\npreveda un tasso\". \n    Invece, il Contributo di Solidarieta\u0027 non riguarderebbe le stesse\nattivita\u0027 soggette al contributo europeo, colpendo anche  i  soggetti\nche esercitano attivita\u0027 di \"distribuzione e  commercio  di  prodotti\npetroliferi\" e quelli che \"per la successiva rivendita,  importano  a\ntitolo definitivo ... prodotti  petroliferi  o  che  introducono  nel\nterritorio  dello  Stato  detti  beni  provenienti  da  altri   Stati\ndell\u0027Unione europea\"; la base imponibile si applica  alla  quota  del\nreddito che eccede, \"per almeno  il  10  per  cento\",  la  media  dei\nredditi dei quattro periodi anteriori (art. 1, comma 116 della  legge\ndi bilancio 2023), ossia da un utile che il legislatore euro-unitario\nconsidera non soggetto al contributo  in  quanto  utile  \"non  dovuto\nall\u0027andamento imprevedibile dei mercati  dell\u0027energia\"  (considerando\n54 del Regolamento). \n    6) Violazione degli artt. da 101 a 108 nonche\u0027 degli artt. da 112\na  115  TFUE.  Violazione  dell\u0027art.  52  della  Carta  dei   diritti\nfondamentali dei  diritti  dell\u0027unione  europea  e  dei  principi  di\nproporzionalita\u0027,  non  discriminazione,  parita\u0027   di   trattamento,\nnonche\u0027  violazione  della  liberta\u0027  di  stabilimento  e  di  libera\nprestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. \n    L\u0027avere tassato una forma di ricchezza fittizia e non costituente\nindice di reale capacita\u0027  contributiva  e  la  platea  dei  soggetti\nincisi  in   violazione   asserita   del   citato   Regolamento   UE,\ncomporterebbe anche una distorsione della piena concorrenzialita\u0027 dei\nmercati, ossia di  un  principio  cardine  del  diritto  dell\u0027Unione,\nespressamente e direttamente tutelata dagli articoli da 101 a 108 del\nTFUE, non consentita agli Stati membri neppure in caso di adozione di\nmisure fiscali. \n    7) Violazione dell\u0027art. 17 della Carta di Nizza \n    Infine,   sussisterebbe   l\u0027incompatibilita\u0027   comunitaria    del\ncontributo in  questione.  L\u0027articolo  17  della  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il  12\ndicembre 2007 a Strasburgo (c.d. \"Carta di Nizza\"), dispone, al primo\nparagrafo, che \"1. Ogni individuo  ha  il  diritto  di  godere  della\nproprieta\u0027 dei beni ...\",  in  consonanza  con  l\u0027art.  1  del  Primo\nProtocollo CEDU, richiamato anche dall\u0027art. 52, par. 3 della medesima\nCarta di Nizza,  il  quale  prevede  espressamente  che  \"Laddove  la\npresente Carta contenga diritti  corrispondenti  a  quelli  garantiti\ndalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e\ndelle liberta\u0027 fondamentali, il significato e la portata degli stessi\nsono  uguali  a  quelli  conferiti  dalla  suddetta  convenzione.  La\npresente disposizione non preclude che il diritto dell\u0027Unione conceda\nuna protezione piu\u0027 estesa\": cio\u0027 avvalorerebbe la tesi  per  cui  il\nridetto Contributo di Solidarieta\u0027 avrebbe carattere  sostanzialmente\nespropriativo. \n    8. -  L\u0027Agenzia  delle  Entrate  si  e\u0027  costituita  in  giudizio\neccependo, con memoria, quanto segue. \n    8.1.  -  Sussisterebbe,   innanzitutto,   difetto   assoluto   di\ngiurisdizione (cosi\u0027 come l\u0027Agenzia aveva eccepito anche a  proposito\ndell\u0027impugnazione degli atti relativi al contributo  di  solidarieta\u0027\ndi pertinenza dell\u0027anno d\u0027imposta 2022, istituito con  l\u0027articolo  37\ndel  D.L.  21/2022),  in  quanto  il  ricorso  verterebbe   su   atti\ndell\u0027Agenzia delle Entrate \"meramente interni quali le circolari o di\nsolo dettaglio per la mera esecuzione di norme tributarie (o di norme\nistitutive  di  prestazioni  patrimoniali  affidate   all\u0027   esazione\ndell\u0027ente) come l\u0027attribuzione del codice tributo o  del  modello  di\ndichiarazione dei redditi, pacificamente ritenuti  non  giustiziabili\n(Cass.  Sez.  Un.  sentenza  2/11/2007,  n.   23031,   anche   C.d.S.\n27/04/2022, n. 3273)\"; sicche\u0027 la controversia avrebbe,  in  realta\u0027,\ncontenuto e fine di mero accertamento, tendendo,  in  definitiva,  ad\nottenere una \"tutela anticipatoria\" rispetto al rapporto  controverso\nche dovra\u0027 instaurarsi, e che dovrebbe avere  gli  atti  applicativi,\nrientranti  nella  giurisdizione  del  giudice  tributario:  e   cio\u0027\nmediante la caducazione (previo giudizio di incostituzionalita\u0027 o  di\nincompatibilita\u0027 con il diritto  dell\u0027Unione  Europea)  della  stessa\nnorma di rango primario istitutiva del tributo. \n    8.2. - In subordine, il Giudice Amministrativo  sarebbe  comunque\nsfornito di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione  del  Giudice\nTributario. \n    Non  si  ravviserebbero,   infatti,   posizioni   di   interesse,\nlegittimo, ma  le  posizioni  giuridiche  soggettive  in  discussione\navrebbero  la  consistenza   di   diritti   soggettivi   direttamente\ngarantititi dagli articoli 3, 23, 41, 53 della Costituzione. \n    8.3.- In ulteriore subordine, dovrebbe essere ravvisata, in  capo\nalle societa\u0027, la carenza di interesse a ricorrere. \n    Cio\u0027 sia quanto alla  impugnata  circolare  interpretativa,  come\naffermato anche dalla sentenza n. 3273  del  2022  del  Consiglio  di\nStato (oltre che nelle numerose decisioni di questo TAR  che  avevano\npronunziato il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti  degli\natti interpretativi dell\u0027articolo  37  del  D.L.  21/2022:  cio\u0027,  in\nquanto un eventuale accoglimento del ricorso non  arrecherebbe  -alla\nluce del principio sancito  dall\u0027art.  100  c.p.c.,  applicabile  nel\nprocesso amministrativo per effetto  del  generale  richiamo  operato\ndall\u0027art. 39 del c.p.a.- alcun effettivo e  concreto  vantaggio  alla\nparte ricorrente. \n    9. - Nel  merito,  l\u0027Agenzia  delle  Entrate  affida  le  proprie\ndifese, principalmente, agli argomenti di seguito compendiati. \n    9.1. - Non  vi  sarebbe,  innanzitutto,  la  ex  adverso  dedotta\nincompatibilita\u0027 con il Regolamento UE n. 1854\\2022, atteso che  esso\ndispone che «Gli Stati membri provvedono a che  le  misure  nazionali\nequivalenti  adottate  condividano  obiettivi  simili  a  quelli  del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente regolamento,\nsiano soggette a norme analoghe e  generino  proventi  comparabili  o\nsuperiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta\u0027»: questa\ntestuale  opzione,  lasciata  agli   Stati   membri,   tra   puntuale\napplicazione delle misure  regolamentari  o  -  invece-  adozione  di\n\"misure equivalenti\" consentirebbe «anche l\u0027allargamento  del  novero\ndei soggetti passivi del \"contributo\" in questione». \n    9.2. - Quanto, invece, alla asserita indeducibilita\u0027 dal  reddito\nimponibile dell\u0027anno di competenza del contributo oggetto degli  atti\ngravati, l\u0027Agenzia delle Entrate sostiene che  le  censure  proposte,\nsotto vari aspetti, in relazione a  tale  profilo,  mancherebbero  di\nconfrontarsi con la possibilita\u0027 di dare applicazione, nel coordinare\ni due \"contributi\", all\u0027art. 99 del TUIR, il quale, al comma 1,  pone\nin via generale il principio per cui \"Le imposte sui redditi e quelle\nper le quali e\u0027 prevista la  rivalsa,  anche  facoltativa,  non  sono\nammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell\u0027esercizio\nin cui avviene il pagamento\". \n    Peraltro, quanto alle denunziate illegittimita\u0027 costituzionale ed\nincompatibilita\u0027 comunitaria del comma 118 dell\u0027art. 1  della  L.  n.\n197 del 2022, nella parte in cui viene prevista l\u0027indeducibilita\u0027, ai\nfini  delle  imposte  dirette  e  dell\u0027IRAP,   del   \"contributo   di\nsolidarieta\u0027, l\u0027Agenzia oppone che lo stesso Regolamento  comunitario\ndi riferimento, al \"Considerando 55\", prevede che «Gli  Stati  membri\ndovrebbero adottare le  misure  necessarie  per  garantire  la  piena\napplicazione del  contributo  di  solidarieta\u0027  di  cui  al  presente\nregolamento  e  dovrebbero  ...  prevedere  la  deducibilita\u0027  o  non\ndeducibilita\u0027 del contributo di solidarieta\u0027 ...». \n    9.3. - L\u0027Avvocatura erariale critica, inoltre, la tesi per cui il\n\"contributo di  solidarieta\u0027\"  del  2023  graverebbe  \"genericamente\"\nsugli utili dell\u0027anno 2022. \n    La  base  imponibile  sarebbe  invece  piu\u0027  ristretta,   siccome\ncostituita dalla variazione in aumento di detti utili  rispetto  agli\nutili medi rilevati nei quattro  esercizi  precedenti,  ove  peraltro\ntale variazione sia superiore al 10%. \n    Insomma, secondo l\u0027Agenzia, \"essendo gli incentivi verosimilmente\ngoduti anche negli  anni  antecedenti  a  quello  di  pertinenza  del\n\"contributo\",  la  variazione  sottoposta  a  prelievo   non   potra\u0027\nricomprendere anche questi ultimi, ma finira\u0027 per  gravare  su  utili\ndiversi ed eccedenti rispetto agli  incentivi  stessi,  coerentemente\ncon la finalita\u0027 perseguita dal legislatore nazionale.\" \n    10. - Le societa\u0027 ricorrenti, con le memorie conclusionali, hanno\nribattuto alle eccezioni formulate dall\u0027Avvocatura dello Stato. \n    10.1. - Esse hanno  evidenziato,  innanzitutto,  che,  a  seguito\ndella riforma in appello delle sentenze di  questo  TAR  che  avevano\ndichiarato il difetto assoluto di  giurisdizione  sulla  ciroclare  e\nsugli ulteriori atti applicativi emessi dall\u0027Agenzia delle Entrate in\nattuazione dell\u0027articolo 37 del  D.L.  21/2022  (c.d.  Contributo  di\nsolidarieta\u0027 del 2022), le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  che\navevano dichiarato la sussistenza  della  giurisdizione  del  Giudice\nAmministrativo erano state impugnate  dalla  stessa  Agenzia  davanti\nalle Sezioni Unite della Corte di cassazione mediante regolamento  di\ngiurisdizione; e che la Suprema Corte, con le sentenze n.  29103/2023\ne n. 29072/2023  depositate  il  19  ottobre  2023,  ha  statuito  la\nsussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo. \n    La vicenda, sul punto, sarebbe sovrapponibile a quella  che  vede\nl\u0027impugnazione davanti a questo TAR  degli  atti  dell\u0027Agenzia  delle\nEntrate relativi al c.d. Contributo di solidarieta\u0027 2023. \n    E, pertanto, andrebbero anche qui applicate le affermazioni della\nS.C., per cui quella in  esame  sarebbe  \"un\u0027azione  di  annullamento\nesercitabile    \"in    prevenzione\"    ed    alternativamente    alla\ndisapplicazione da parte del giudice tributario, secondo  uno  schema\nche risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali\",\nossia l\u0027art. 7, commi 1 e 4, c.p.a., nonche\u0027 l\u0027art. 7, comma 5, d.lgs\n546/1992, per cui «Le  corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e\nsecondo grado, se ritengono illegittimo  un  regolamento  o  un  atto\ngenerale rilevante ai fini della  decisione,  non  lo  applicano,  in\nrelazione  all\u0027oggetto  dedotto  in   giudizio,   salva   l\u0027eventuale\nimpugnazione nella diversa sede competente». \n    10.2 - Nel merito, la parte ricorrente ha obiettato quanto segue. \n    10.2.1. - Innanzitutto, il piu\u0027 volte citato Regolamento  UE  non\nlascerebbe  residuare,  per  gli  Stati   membri,   uno   spazio   di\noperativita\u0027 tanto vasto quanto la difesa erariale vorrebbe ritenere,\nin quanto esso, all\u0027articolo 14, dispone che  \"2.  Gli  Stati  membri\nprovvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano\nobiettivi simili a quelli del contributo di  solidarieta\u0027  temporaneo\ndi cui al presente regolamento, siano soggette  a  norme  analoghe  e\ngenerino proventi comparabili o superiori  ai  proventi  stimati  del\ncontributo  di  solidarieta\u0027\";  mentre  al  considerando  n.  63,   i\npresupposti per ritenere una \"misura  equivalente\"  sono  individuati\ncome segue: \"Gli Stati membri dovrebbero applicare il  contributo  di\nsolidarieta\u0027  stabilito  dal  presente  regolamento  nei   rispettivi\nterritori,  a  meno  che  non  abbiano  adottato   misure   nazionali\nequivalenti.  L\u0027obiettivo  della  misura  nazionale  dovrebbe  essere\nconsiderato  simile  all\u0027obiettivo   generale   del   contributo   di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando  consiste  nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027  economica  dell\u0027energia.  Una  misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme  analoghe  a  quelle\nche si applicano  al  contributo  di  solidarieta\u0027  qualora  riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso  e\ngarantisca che i proventi della  misura  nazionale  siano  usati  per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027\". \n    Pertanto, secondo le ricorrenti, una misura nazionale, per essere\nequivalente, dovrebbe avere obiettivi simili a quelli del  contributo\neuropeo (supportare i  consumatori  nell\u0027accesso  all\u0027energia  in  un\ncontesto di aumento dei prezzi);  gravare  sulle  medesime  attivita\u0027\noggetto del contributo  europeo;  essere  destinata  a  finanziare  i\nmedesimi obiettivi previsti dal contributo europeo. \n    10.2.2. - In punto di deducibilita\u0027 del contributo,  sarebbe  poi\ninconferente il richiamo della difesa erariale all\u0027art. 99 del  TUIR,\nin quanto l\u0027articolo 37 del d.l. n. 21/2022, al  comma  7,  prevedere\nche il contributo ivi previsto  «non  e\u0027  deducibile  ai  fini  delle\nimposte  sui  redditi  e  dell\u0027imposta  regionale   sulle   attivita\u0027\nproduttive». \n    Esso, tuttavia, costituirebbe \"un costo fiscale inerente  di  cui\nnon si puo\u0027 precludere, senza compromettere la coerenza  del  disegno\nimpositivo, la deducibilita\u0027\", cosi\u0027 come affermato, a  proposito  di\naltro tributo straordinario, da  Corte  Cost.  n.  262/2020,  che  ha\ndichiarato   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027indeducibilita\u0027\ndell\u0027IMU dall\u0027IRES. \n    10.2.3. - Andrebbe poi tenuto presente che per il considerando  9\ndel Regolamento UE 2022\\1854, uno degli obiettivi di quest\u0027ultimo  e\u0027\nquello di garantire \"una risposta unitaria e ben coordinata a livello\ndell\u0027Unione per far fronte al forte rincaro dei  prezzi  dell\u0027energia\nelettrica e al suo impatto sulle famiglie  e  sull\u0027industria.  Misure\nnazionali non coordinate potrebbero incidere  sul  funzionamento  del\nmercato interno  dell\u0027energia,  mettendo  in  pericolo  la  sicurezza\ndell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti  dei  prezzi\nnegli  Stati  membri  piu\u0027  colpiti  dalla  crisi.  La   salvaguardia\ndell\u0027integrita\u0027  del  mercato  interno  dell\u0027energia   elettrica   e\u0027\npertanto  cruciale  per  preservare  e   rafforzare   la   necessaria\nsolidarieta\u0027 tra gli Stati membri\". \n    10.2.4. - Le  ricorrenti  hanno  quindi  concluso  chiedendo  che\nquesto TAR voglia \"- nel merito, in accoglimento del motivo sub  I  e\nII, annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi  per  i\nmotivi ivi esposti; - in ogni caso, previa, occorrendo,  trasmissione\ndegli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta  la  rilevanza  e  non\nmanifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027articolo 1 13 commi da 115 a 119 della Legge 29 dicembre 2022 n.\n197, nei termini sopra indicati - con riferimento agli  artt.  3,  9,\n53, 117 comma 1 e comma 2 lett. e) e 41  della  Costituzione  nonche\u0027\ncon riferimento ai principi comunitari di  massima  diffusione  delle\nfonti rinnovabili e  di  tutela  della  concorrenza  in  applicazione\ndell\u0027articolo 117 cost. in relazione agli artt. 107, comma  1  e  108\ndel TFUE altresi\u0027 per violazione degli artt. da  101  a  108  nonche\u0027\ndegli artt. da 112 a 115 TFUE, degli artt. 17 e 52  della  Carta  dei\ndiritti fondamentali dei diritti dell\u0027Unione Europea e  dei  principi\ndi proporzionalita\u0027, non  discriminazione,  parita\u0027  di  trattamento,\nnonche\u0027  violazione  della  liberta\u0027  di  stabilimento  e  di  libera\nprestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 1 commi da 115\na 119 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, altresi\u0027, contestualmente,\nsospendendo  il  giudizio  nonche\u0027  l\u0027efficacia   dei   provvedimenti\nimpugnati nelle more del pronunciamento della  Corte  Costituzionale,\ned  accogliere  il  presente  ricorso,  per  l\u0027effetto  annullando  i\nprovvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari\ndi giudizio.\" \n    Il ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza  del\n21 novembre 2023. \n    11. - Il Collegio, ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata,   intende   sollevare   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del\n2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117  della  Costituzione,\nnei  sensi  che  si  chiariranno   nel   prosieguo   della   presente\nmotivazione. Alla  disamina  della  rilevanza  della  questione  deve\nnecessariamente essere premesso quanto segue. \n    11.1. - Il giudizio in esame involge -e di cio\u0027  il  Collegio  e\u0027\nconsapevole - sia potenziali questioni di legittimita\u0027 costituzionale\n(che  per  larga  parte  costituiscono,  esse   stesse,   motivi   di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni\ndi compatibilita\u0027 comunitaria delle norme  interessate,  in  astratto\nidonee a fondare un rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia\ndell\u0027Unione Europea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n    Tali questioni -come testimonia la ricorrente  invocazione  della\nviolazione dell\u0027art. 117 Cost. contenuta nell\u0027atto introduttivo - nel\npresente giudizio concorrono piu\u0027 volte tra di loro. \n    Questo TAR ritiene di dovere innanzitutto sollevare  le  ritenute\nquestioni di costituzionalita\u0027, dando cosi\u0027 precedenza  al  sindacato\naccentrato della Corte costituzionale. \n    Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta  dell\u0027osservazione  per  cui  un\neventuale rinvio della medesima questione  alla  Corte  di  giustizia\ndell\u0027UE sarebbe inutile,  qualora  la  Corte  costituzionale  dovesse\naccogliere la questione di costituzionalita\u0027 delle norme censurate. \n    11.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in  materia\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n    Infatti, proprio  in  una  pronunzia  (sentenza  n.  269  del  14\ndicembre  2017)  che  derivava  da  un  giudizio  a  quo  in  materia\ntributaria  (in  quella  circostanza  erano  state  sollevate   dalla\nCommissione  Tributaria  Provinciale  di   Roma   le   questioni   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 10, commi 7-ter e 7-quater,\ndella legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  Norme  per  la  tutela  della\nconcorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli artt. 3 e  53,\nprimo e secondo comma, della Costituzione) la Corte costituzionale ha\npremesso che \"puo\u0027 darsi il caso che  la  violazione  di  un  diritto\ndella persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla\nCostituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei  diritti\ndell\u0027Unione, come e\u0027 accaduto da ultimo in riferimento  al  principio\ndi legalita\u0027 dei reati e delle pene (Corte di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea, grande  sezione,  sentenza  5  dicembre  2017,  nella  causa\nC-42/17, M.A.S, M.B.)\". \n    In  quella  circostanza,  la  Corte  costituzionale   ha   dunque\nosservato che \"le violazioni dei diritti della persona  postulano  la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes  di  questa  Corte,  anche  in\nvirtu\u0027  del  principio  che  situa   il   sindacato   accentrato   di\ncostituzionalita\u0027  delle   leggi   a   fondamento   dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera\u0027 alla  luce  dei\nparametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt.  11  e\n117 Cost.), secondo l\u0027ordine di volta in volta appropriato, anche  al\nfine di assicurare che i diritti garantiti  dalla  citata  Carta  dei\ndiritti   siano   interpretati   in   armonia   con   le   tradizioni\ncostituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6 del Trattato  sull\u0027Unione\neuropea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti  in\ntale ambito.\" \n    Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, \"la stessa\nCorte  di  giustizia  ha  a  sua  volta  affermato  che  il   diritto\ndell\u0027Unione «non osta»  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano  appropriata\ne finanche al  termine  del  procedimento  incidentale  di  controllo\ngenerale  delle  leggi,  qualsiasi  questione  pregiudiziale  a  loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi  misura  necessaria  per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al  termine\ndel  giudizio  incidentale   di   legittimita\u0027   costituzionale,   la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per  altri  profili,  la  ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre,  Corte  di  Giustizia\ndell\u0027Unione Europea, quinta  sezione,  sentenza  11  settembre  2014,\nnella  causa  C-112/13  A  contro  B  e  altri;  Corte  di  Giustizia\ndell\u0027Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giugno  2010,  nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).\" \n    E, pertanto, \"In linea  con  questi  orientamenti,  questa  Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione  a  quelli  garantiti  dalla  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza  comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di  legittimita\u0027  costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le  questioni  di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto  dell\u0027Unione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.\" \n    11.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio intende  sollevare\nnon  e\u0027  inficiata  dalla  concorrente  presenza  di   questioni   di\ncompatibilita\u0027 comunitaria, in astratto  da  sollevare  davanti  alla\nCorte di Giustizia dell\u0027UE. \n    Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura  della\nsu ampiamente richiamata sentenza n. 269\\2017, per cui la  preventiva\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale   non   deve   riguardare\nunicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche\ndi  incompatibilita\u0027  con  il  diritto  dell\u0027Unione;   bensi\u0027,   come\nchiaramente indica la centrale affermazione della Corte per  cui  \"le\nviolazioni dei diritti della persona postulano la  necessita\u0027  di  un\nintervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu\u0027 del  principio\nche situa il sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 delle leggi  a\nfondamento dell\u0027architettura  costituzionale  (art.  134  Cost.).  La\nCorte giudichera\u0027 alla luce dei parametri interni ed eventualmente di\nquelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l\u0027ordine  di  volta\nin volta appropriato\",  anche  eventuali  profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale non implicanti questioni di compatibilita\u0027 comunitaria\ndelle norme interessate. \n    12. - Tanto premesso sul potere-dovere  di  questo  Tribunale  di\nsollevare  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  nel  presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare  i  requisiti  di  rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n    12.1 - E\u0027 innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento, ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e  118,  della\nl. n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta\u0027 in  questione,  le\nsocieta\u0027 ricorrenti non risulterebbero incise  dal  relativo  obbligo\ntributario, e,  soprattutto,  l\u0027Agenzia  delle  entrate  non  avrebbe\ndovuto ne\u0027 potuto emanare la  circolare  e  gli  altri  atti  oggetto\ndell\u0027impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. \n    In  particolare,  la  parte  ricorrente,  attraverso  i  vizi  di\nlegittimita\u0027 che ha ritenuto di  appuntare  sugli  atti  dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  oggetto  di  impugnazione,  censura   sia   la   base\nimponibile, che  l\u0027estensione  dei  soggetti  passivi,  che,  ancora,\nl\u0027indeducibilita\u0027   dall\u0027Ires   del   contributo   straordinario   in\nquestione. \n    In  altri  termini,  cio\u0027  che  l\u0027impugnazione  si   propone   di\nraggiungere -mediante il richiesto annullamento di circolare ed  atti\nsuccessivi - e\u0027 l\u0027espunzione dall\u0027ordinamento nazionale della  stessa\nnorma che fonda i  presupposti  imprescindibili  dell\u0027imposizione  in\nquestione. \n    Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del  2020\ne n. 46  del  2021  della  Corte  costituzionale  affermano  che  non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente  deve  applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n    Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza  costituzionale,\nviene  ravvisato  nei  casi  in  cui  \"le  doglianze   mosse   contro\nprovvedimenti o norme secondarie  non  potrebbero  altrimenti  essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione  di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione  di  legge  da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)\" (sentenza n. 16 del 2017). \n    Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n    12.2. -E\u0027 allora indispensabile scrutinare,  in  questa  sede  di\nesame  della  rilevanza  delle  questioni  di  costituzionalita\u0027,  la\npossibilita\u0027  che  -allo  stato  degli   atti   e   salve   eventuali\nsopravvenienze future- il  giudizio  in  questione  pervenga  ad  una\npronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. \n    Infatti,   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale \"deve ritenersi sussistente quando la norma della  cui\nlegittimita\u0027 costituzionale il giudice dubiti debba essere  applicata\nnel giudizio a quo per decidere il merito della  controversia  o  una\nquestione processuale o pregiudiziale,  oppure  quando  la  decisione\ndella  Corte   costituzionale   comunque   influisca   sul   percorso\nargomentativo  che  il  rimettente  deve  seguire  per   rendere   la\ndecisione\". \n    E\u0027  in  altri   termini   indispensabile   valutare   l\u0027eventuale\nfondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra  tutte\nquelle relative alla giurisdizione. \n    Cio\u0027 in quanto \"Ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 di una  questione  di\ncostituzionalita\u0027, sollevata nel corso  di  un  giudizio  dinanzi  ad\nun\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, e\u0027 necessario, fra  l\u0027altro,  che  essa\ninvesta una disposizione avente forza di  legge  di  cui  il  giudice\nrimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio  obbligato\nai fini della risoluzione della  controversia  oggetto  del  processo\nprincipale. Nel  caso  di  specie,  non  e\u0027  dubbio  che  l\u0027eventuale\naccoglimento delle questioni  prospettate  (  ...  )  produrrebbe  un\nconcreto effetto nel  giudizio  a  quo,  satisfattivo  della  pretesa\ndedotta dalle parti private, poiche\u0027  dovrebbero  essere  accolte  le\ndoglianze mosse contro le norme secondarie  censurate  (nello  stesso\nsenso, sul principio,  sentenze  nn.  303  e  50  del  2007)\"  (Corte\ncostituzionale n. 151 del 2009). \n    E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio  che\nil giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per\nla valutazione della sussistenza della giurisdizione  del  giudice  a\nquo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n.  458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 in casi in cui  essa  era  stata\nsollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. \n    12.3. - Il presente giudizio viene ascritto  dalla  stessa  parte\nricorrente alla giurisdizione generale di  legittimita\u0027  del  Giudice\nAmministrativo, davanti al quale le  societa\u0027  ricorrenti  propongono\ndomanda di annullamento della Circolare n. 4/E del 23  febbraio  2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del Direttore dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi  2023-SC\",  nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in  dichiarazione  di  alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art.  1,  commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (legge  di  bilancio\n2023). \n    12.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi\u0027  come  era  accaduto\nnella vicenda giudiziaria che -sin qui- ha interessato il  contributo\ndi solidarieta\u0027 di cui all\u0027articolo 37 del D.L. 21/2022, le parti non\npongono in dubbio la natura tributaria del contributo di solidarieta\u0027\ndi cui all\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022. \n    Per tale ragione, il confronto dialettico  tra  le  parti  si  e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del  2022),  oltre  che  in  ordine  all\u0027eccepito  difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione  della\ngiurisdizione al Giudice Amministrativo oppure al Giudice tributario. \n    Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di  cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022  e\u0027  stata\nespressamente messa in dubbio proprio dalla Circolare n. 4/E  del  23\nfebbraio 2023. \n    A pag. 4 della circolare, infatti, e\u0027 dato  di  leggere  che  \"Il\nConsiglio dell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto  al  Capo  III  una\n«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e  della  raffinazione\"»,  consistente,  in  particolare,\nnella previsione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o  2023,  di\nun contributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio a carico  delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori  (\n... ). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai  sensi  dell\u0027articolo\n122 del Trattamento di funzionamento dell\u0027Unione europea ( ... ) deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per  l\u0027anno  2023  non  annoverabile  nell\u0027alveo  delle\nimposte sui redditi.\" \n    E in calce, alla  nota  6,  la  circolare  medesima  testualmente\nafferma: \"Si evidenzia, al  riguardo,  che  le  misure  adottate  dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi  dell\u0027articolo  122  del  TFUE\nrientrano tra quelle di  cui  al  Titolo  VIII,  Capo  1,  del  TFUE,\nriguardanti la politica economica  dell\u0027Unione  europea,  e  non  tra\nquelle di cui al Titolo VII,  Capo  2,  concernenti  le  disposizioni\nfiscali.\" \n    12.3.2. - Tali affermazioni della  circolare  gravata  potrebbero\nindurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere\nuna imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n    Tuttavia, ai fini  del  riparto  di  giurisdizione,  il  Collegio\nritiene di  potere  concordare  con  la  parte  ricorrente  circa  la\nqualita\u0027 di imposta dello stesso. \n    Per quanto qui interessa, l\u0027art. art. 1, commi da 115 a1 19 della\nl. n. 197 del 2022 prevede quanto segue: \n        \"115. Al fine  di  contenere  gli  effetti  dell\u0027aumento  dei\nprezzi e delle tariffe del settore energetico  per  le  imprese  e  i\nconsumatori,  e\u0027  istituito  per  l\u0027anno  2023   un   contributo   di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico\ndei soggetti che  esercitano  nel  territorio  dello  Stato,  per  la\nsuccessiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027  di  produzione  di  energia\nelettrica, dei soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di  produzione  di\ngas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori\ndi energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei  soggetti\nche esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione  e  commercio\ndi prodotti petroliferi.  Il  contributo  e\u0027  dovuto,  altresi\u0027,  dai\nsoggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo\ndefinitivo energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti\npetroliferi o che introducono nel territorio dello Stato  detti  beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. Il contributo non  e\u0027\ndovuto dai soggetti che  svolgono  l\u0027attivita\u0027  di  organizzazione  e\ngestione di piattaforme per lo scambio  dell\u0027energia  elettrica,  del\ngas, dei certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche\u0027  dalle\npiccole imprese e dalle microimprese che  esercitano  l\u0027attivita\u0027  di\ncommercio al dettaglio di carburante  per  autotrazione  identificata\ndal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e\u0027 dovuto se  almeno  il  75\nper cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente  a  quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nei  periodi\nprecedenti.\" \n        \"116. Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 determinato applicando\nun\u0027aliquota pari al 50  per  cento  sull\u0027ammontare  della  quota  del\nreddito complessivo determinato  ai  fini  dell\u0027imposta  sul  reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti  nei  quattro  periodi  di  imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui  la\nmedia dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\nzero. L\u0027ammontare del contributo straordinario,  in  ogni  caso,  non\npuo\u0027 essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del\npatrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio  antecedente  a\nquello in corso al 1° gennaio 2022.\" \n    Questa disposizione e\u0027 stata integrata mediante il Decreto  legge\n18/10/2023, n. 145 \"Misure urgenti in materia economica e fiscale, in\nfavore degli enti territoriali, a tutela del lavoro  e  per  esigenze\nindifferibili\", pubblicato nella G.U.R.I. 18 ottobre 2023, n. 244, il\ncui art.6 (Modifiche all\u0027articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023,\nn. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre  2023,\nn. 127) prevede  che  \"1.  Ai  soli  fini  della  determinazione  del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo, per il 2023, di cui  ai  commi\nda 115 a 119 dell\u0027articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,\nnon concorrono alla determinazione del reddito  complessivo  relativo\nal periodo di imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio\n2023 gli utilizzi di riserve  del  patrimonio  netto  accantonate  in\nsospensione d\u0027imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte\nai sensi dell\u0027articolo 109, comma 4,  lettera  b),  del  testo  unico\ndelle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo  previgente  alle\nmodifiche apportate dall\u0027articolo 1,  comma  33,  lettera  q),  della\nlegge 24 dicembre 2007, n. 244, nel  limite  del  30  per  cento  del\ncomplesso delle medesime riserve risultanti al termine dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. \" \n        \"117. Il contributo di solidarieta\u0027  dovuto,  determinato  ai\nsensi del comma 116, e\u0027 versato entro  il  sesto  mese  successivo  a\nquello di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023.  I  soggetti  che  in  base  a  disposizioni  di  legge\napprovano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura\ndell\u0027esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a\nquello di approvazione del bilancio. I  soggetti  con  esercizio  non\ncoincidente con l\u0027anno solare possono effettuare  il  versamento  del\ncontributo entro il 30 giugno 2023.\" \n    Peraltro, il termine di  versamento  e\u0027  stato  differito  al  30\nottobre 2023 ad opera dell\u0027art. 4, comma 1, D.L. 28 luglio  2023,  n.\n98, convertito, con modificazioni, dalla L.  18  settembre  2023,  n.\n127. \n        \"118. Il contributo di solidarieta\u0027 non e\u0027 deducibile ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta  regionale  sulle  attivita\u0027\nproduttive.\" \n        \"119. Ai  fini  dell\u0027accertamento,  delle  sanzioni  e  della\nriscossione del contributo di solidarieta\u0027, nonche\u0027 del  contenzioso,\nsi applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.\" \n    12.3.3. - Come noto, secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,\nuna   fattispecie   deve    ritenersi    \"di    natura    tributaria,\nindipendentemente  dalla  qualificazione  offerta  dal   legislatore,\nladdove si riscontrino tre  indefettibili  requisiti:  la  disciplina\nlegale deve essere  diretta,  in  via  prevalente,  a  procurare  una\ndefinitiva decurtazione patrimoniale a carico del  soggetto  passivo;\nla decurtazione non  deve  integrare  una  modifica  di  un  rapporto\nsinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente\nrilevante e derivanti dalla  suddetta  decurtazione,  debbono  essere\ndestinate a  sovvenire  pubbliche  spese\"  (ad  esempio,  fra  tante,\nsentenze n. 269 en. 236 del 2017, sentenza n. 89 del  2018,  sentenza\nn. 167 del 2018). \n    Anche la giurisprudenza della Corte di  cassazione  (Cass.  civ.,\nsez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121) e\u0027 concorde nel ritenere che  una\nfattispecie deve ritenersi di  natura  tributaria,  indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si  riscontrino\ni tre indefettibili requisiti su richiamati. \n    Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo  debbono\nessere  individuati  nei  seguenti  elementi   tipizzanti   (peraltro\ndichiaratamente   rinvenuti   dalla   Corte   di   cassazione   nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n        - \"la  matrice  legislativa  della  prestazione  imposta,  in\nquanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)\"; \n        - \"la doverosita\u0027 della prestazione (Corte cost., n. 141  del\n2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che  comporta\nun\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle  stesse  ad  un  ente\npubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n.  26\ndel 1982)\"; \n        - \"la circostanza che i  soggetti  tenuti  al  pagamento  del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la  legge  non  da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte cost., n. 238  del  2009,  punto  7.2.3.2,  nonche\u0027,  in\nrelazione al contributo al SSN, Cass. civ.,  sez.  un.,  n.  123  del\n2007, che ne ha affermato la natura tributaria)\"; \n        -  \"il  nesso  con  la  spesa  pubblica,  nel  senso  che  la\nprestazione e\u0027 destinata allo scopo di  apprestare  i  mezzi  per  il\nfabbisogno finanziario dell\u0027ente impositore (Corte cost., n.  37  del\n1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra  le  altre,\nCass. civ., sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)\". \n    Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti  appena  rassegnati\ne\u0027, a parere del Collegio, evidente, in quanto: \n        - il prelievo e\u0027 disposto da una norma avente forza di legge; \n        -  non  e\u0027  dubitabile  la  definitivita\u0027  della  prestazione\npatrimoniale,  della  quale  non  e\u0027   prevista   alcuna   forma   di\nrestituzione o di ripetibilita\u0027,  neppure  parziale,  in  favore  dei\nsoggetti passivi; \n        -  non   vi   e\u0027   alcuna   controprestazione   in   rapporto\nsinallagmatico con i versamenti del contributo; \n        -  quest\u0027ultimo  -almeno   nelle   intenzioni   dell\u0027impianto\nnormativo, e senza  che  cio\u0027  costituisca  giudizio  sulle  svariate\ncensure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto-  si  propone  di\ncolpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma 115, ritiene  essere  un\nindice di capacita\u0027 contributiva, ossia le  attivita\u0027  delle  imprese\ndel settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei\nricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°\ngennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n        - lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il comma 115,  quello  di\n\"contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e  delle  tariffe  del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori\". \n    In  conclusione,  si  deve  rilevare  la  natura  tributaria  del\ncontributo in questione, che puo\u0027  essere  qualificato  come  imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla a un  atto  o  a\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n    12.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo  in\nquestione, ritiene tuttavia il Collegio di non  potere  aderire  alle\neccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine -  di\ncarenza della  giurisdizione  amministrativa  (in  favore  di  quella\ntributaria)  sollevate  dall\u0027Agenzia  delle  entrate   in   relazione\nall\u0027impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. \n    12.4.1. - Come ricordato dalla difesa delle ricorrenti,  nella  -\ncertamente analoga alla presente -  materia  dell\u0027impugnazione  della\ncircolare e degli altri atti emessi in  attuazione  dell\u0027articolo  37\ndel D.L. 21/2022 (contributo di solidarieta\u0027 per l\u0027anno 2022), questo\nTAR, con numerose sentenze, aveva dichiarato il difetto  assoluto  di\ngiurisdizione in considerazione della assenza di natura regolamentare\n(ma anche di atto amministrativo generale) della circolare in  quella\ncircostanza impugnata, nonche\u0027 della sua natura meramente ricognitiva\n-e cosi\u0027 anche di  quella  degli  ulteriori  atti  emessi  \"a  valle\"\ndall\u0027Agenzia delle  Entrate-  della  norma  primaria  istitutiva  del\ntributo. \n    12.4.2. - A seguito della declaratoria  di  difetto  assoluto  di\ngiurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in  sede\nd\u0027appello, ha annullato con  rinvio  le  pronunzie  di  primo  grado,\naffermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n    Il Giudice d\u0027appello ha basato l\u0027annullamento delle  sentenze  di\nquesto TAR sulla base della considerazione per cui  \"...  alla  fonte\nnormativa primaria sono  stati  riservati  gli  elementi  costitutivi\ndella  prestazione  impositiva,  mentre  a   quella   gerarchicamente\nsubordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti  di  dettaglio\ndella stessa, necessari  per  l\u0027attuazione  della  norma  impositiva.\nSotto  il  profilo  ora  evidenziato  quest\u0027ultima   risulta   dunque\nriferibile ad un potere amministrativo,  attribuito  alla  competente\namministrazione finanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza\nche gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita  dalla\nnorma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro\nvolta qualificabili come atti amministrativi. ( ... ) non e\u0027 peraltro\ndeterminante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento  del\ndirettore dell\u0027Agenzia  delle  entrate  ex  art.  37,  comma  5,  del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare  o  di\natto amministrativo generale. In base al sopra citato art.  7,  comma\n1, cod. proc. amm. la  giurisdizione  generale  di  legittimita\u0027  del\ngiudice amministrativo  concerne  infatti  «provvedimenti»  e  «atti»\ndelle  pubbliche  amministrazioni  comunque  espressivi  del   potere\npubblico, quali pacificamente sono sia i  regolamenti  che  gli  atti\namministrativi generali, nel  cui  schema  la  stessa  Agenzia  delle\nentrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di  attuazione\ndel  contributo  straordinario  oggetto  di  impugnazione.  (  ...  )\nPacifica dunque la natura di  atto  amministrativo  di  quest\u0027ultimo,\ncome peraltro anche della circolare e  della  risoluzione  impugnati,\naltrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza nella fattispecie controversa\ndi atti di imposizione tributaria che possano valere  a  radicare  la\ngiurisdizione degli organi del  contenzioso  tributario  (...)\"  (tra\ntante, si veda la sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). \n    12.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188  del  24\nottobre 2023, lo stesso Consiglio di  Stato,  chiamato  a  scrutinare\nl\u0027appello contro la sentenza di questa sezione che  aveva  dichiarato\nil difetto assoluto di  giurisdizione  sull\u0027atto  dell\u0027Agenzia  delle\nentrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell\u0027art.  4,\ncomma 6, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,\ncon l. 21 giugno 2017, n. 96, le  \"disposizioni  di  attuazione\"  del\nregime fiscale per le locazioni brevi stabilito dall\u0027art. 4, commi 4,\n5 e 5-bis, del medesimo d.l. n. 50 del 2017), ha  affermato  che  \"In\ntermini  generali,  la  circolare  e\u0027,  in  se\u0027,  mero  atto  interno\ndell\u0027Amministrazione privo di rilievo, spessore e  valore  normativo:\nla circolare, in altri termini, non e\u0027 fonte del  diritto.  (  ...  )\nEssa, infatti, e\u0027 priva della capacita\u0027 di dettare  norme  vincolanti\nper tutti i consociati e si rivolge esclusivamente alle articolazioni\ninterne (uffici sotto-ordinati  e  periferici)  dell\u0027Amministrazione,\nindicando le modalita\u0027 da  seguire  nell\u0027espletamento  dell\u0027attivita\u0027\nistituzionale. ( ...  )  Peraltro,  anche  all\u0027interno  dell\u0027apparato\namministrativo  la  circolare  non  e\u0027  vincolante  e   puo\u0027   essere\ndisattesa, senza che cio\u0027 determini per  cio\u0027  solo  l\u0027illegittimita\u0027\ndell\u0027atto: la violazione della circolare, al  piu\u0027,  puo\u0027  venire  in\nrilievo soltanto quale possibile figura sintomatica  dell\u0027eccesso  di\npotere.  (  ...  )  Per  quanto  qui  di  interesse,   le   circolari\ninterpretative,  quale  e\u0027  quella  nella  specie   gravata,   recano\nl\u0027esegesi di una disposizione di legge e, pertanto, afferiscono ad un\nprofilo,   appunto   l\u0027interpretazione   della    legge,    in    cui\nl\u0027Amministrazione non ha funditus  alcuna  posizione  di  privilegio,\nessendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni  altro\nsoggetto: nel nostro ordinamento,  infatti,  l\u0027unica  interpretazione\nvincolante della legge e\u0027 quella data dal Giudice (nei  limiti  della\nspecifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti\ndei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.). (  ...\n)  Nella  materia  tributaria,   infatti,   il   rapporto   giuridico\nintercorrente  fra  Ente  impositore  e  contribuente   e\u0027   regolato\ninteramente dalla legge;  l\u0027Amministrazione  non  puo\u0027  autonomamente\nindividuare  an,  quantum,  quomodo  e   quando   della   prestazione\ntributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al  contrario,\nprocedere alla mera attuazione del dictum normativo,  previa  esegesi\ndelle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un  valore  del  tutto\nequi-ordinato  a  quella  operata  dal  contribuente;  in   caso   di\ncontenzioso, grava sul  Giudice  adito  l\u0027enucleazione  del  corretto\nsignificato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia  rilievo\ndecisivo  l\u0027orientamento  esegetico  dell\u0027Amministrazione,  ove  pure\nespresso   in   atti   formali   (quale   appunto    una    circolare\ninterpretativa).  (  ...  )  Di  per  se\u0027,   dunque,   la   circolare\ninterpretativa non  puo\u0027  strutturalmente  ledere  l\u0027amministrato  e,\nconseguentemente,  vi  e\u0027  in   merito   un   difetto   assoluto   di\ngiurisdizione: essa, infatti, non concreta ne\u0027 un atto  specifico  di\nesercizio  di  potesta\u0027  impositiva,  per  il   quale   sussiste   la\ngiurisdizione  del  Giudice  tributario,  ne\u0027  un  atto  generale  di\nimposizione, rientrante  -  quale  atto  regolamentare  o,  comunque,\ngenerale propedeutico all\u0027emanazione dei singoli  atti  impositivi  -\nnell\u0027ordinaria   giurisdizione   di    legittimita\u0027    del    Giudice\namministrativo. ( ... ) Le esposte conclusioni  assumono  particolare\npregnanza nel diritto tributario, connotato dalla  riserva  di  legge\n(art. 23 Cost.), dall\u0027inderogabilita\u0027 della  disposizione  tributaria\ne, parallelamente, dall\u0027indisponibilita\u0027 della prestazione tributaria\n(art.  53  Cost.),  dalla   normale   assenza   di   discrezionalita\u0027\namministrativa in capo agli Enti impositori.\" \n    Sulla  scorta  di  tali  considerazioni,  pertanto,   in   quella\ncontroversia, il Consiglio di Stato ha respinto il  motivo  d\u0027appello\nrelativo al difetto assoluto di giurisdizione  pronunziato  in  primo\ngrado dal TAR. \n    12.4.4. - Il Collegio ritiene  di  dovere  superare  l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e\u0027  appena  dato\nconto,  prendendo   atto   che   le   sentenze   d\u0027appello   relative\nall\u0027impugnazione della circolare e degli ulteriori  atti  applicativi\ninerenti il contributo di  cui  all\u0027art.  37  del  decreto  legge  n.\n21\\2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione  da  parte\ndell\u0027Avvocatura dello  Stato  davanti  alle  SS.UU.  della  Corte  di\nCassazione,  le  quali  hanno   dichiarato   la   sussistenza   della\ngiurisdizione del Giudice Amministrativo. \n    In particolare, in quella circostanza  (si  veda  ad  esempio  la\nsentenza n. 29103 del  19  ottobre  2023),  in  cui  pure  veniva  in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al Giudice Amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di  una\nrisoluzione,  la  Corte  ha  affermato,  quanto   alla   natura   del\nprovvedimento  direttoriale  (ritenuto  meramente   attuativo   della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia  delle  Entrate),  trattarsi\n\"... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc.  amm....\",  e  quanto  alla  circolare  -ritenuta  dall\u0027Agenzia\nricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse \"contenuto\nintegrativo del provvedimento direttoriale ed  in  quanto  tale  allo\nstesso e\u0027 associabile  sul  piano  della  sussistenza  dell\u0027affermata\ngiurisdizione amministrativa\". \n    Hanno poi soggiunto le SS.UU. che \"Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale  dell\u0027Agenzia  delle  entrate,  pur   attuativo   della\nvoluntas legis  (peraltro  secondo  il  principio  costituzionale  di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione  amministrativa),  costituisce  il  presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la  situazione  soggettiva\nche  ne  deriva  non  puo\u0027  essere  che  qualificata  come  interesse\nlegittimo,  giacche\u0027  altrimenti  se  ne  creerebbe   un\u0027assenza   di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non  consentita  (v.  ultra).  In\naltri, piu\u0027 semplici e  stringenti  termini,  la  sussistenza  di  un\ninteresse  legittimo,  che  costituisce   la   situazione   giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.\" \n    In definitiva, cio\u0027 che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile,  ed\nascrivibile alla giurisdizione del Giudice  Amministrativo,  e\u0027  \"...\nuna  forma  di  tutela  preventiva  avverso  i  regolamenti/gli  atti\namministrativi generali rispetto agli  atti  impositivi/riscossivi  \"\nindividuali\" che e\u0027  del  tutto  legittimata,  come  gia\u0027  osservato,\ndall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso,  dal  D.Lgs.\n31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il quale  appunto  prevede\nche \"Le corti di giustizia tributaria di primo e  secondo  grado,  se\nritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante  ai\nfini della decisione, non  lo  applicano,  in  relazione  all\u0027oggetto\ndedotto in giudizio, salva  l\u0027eventuale  impugnazione  nella  diversa\nsede competente.\" \n    Per tali ragioni la Corte ha  ritenuto  di  dare  continuita\u0027  al\nprincipio di diritto, che essa ha espressamente  enunziato,  per  cui\n\"Rientra nella giurisdizione esclusiva  del  g.a...  l\u0027  impugnazione\nproposta dal responsabile  di  un  impianto  fotovoltaico  contro  il\nprovvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in\nattuazione del D.L. n. 124 del 2019, art. 36,  comma  3,  conv.,  con\nmodif., dalla L. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalita\u0027 di\npresentazione e il contenuto essenziale della comunicazione  mediante\nla quale gli operatori economici che abbiano  cumulato  la  deduzione\nfiscale L. n. 388 del 2000,  ex  art.  6,  commi  13  e  ss.,  e  gli\nincentivi  previsti  dai  decreti  ministeriali  del  2011   possono,\navvalendosi della speciale facolta\u0027  introdotta  proprio  dal  citato\nart. 36, assoggettare alle imposte dirette l\u0027 importo  dedotto  dalle\nrispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si  configura\ncome atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo\ne attuativo  del  disposto  di  legge,  non  contenente  una  pretesa\ntributaria sostanziale e non  rientrante  nell\u0027elenco  riportato  nel\nD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19\" (Sez.  U  -,  Ordinanza  n.\n25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01).\" \n    12.4.5. - Sebbene in  quella  circostanza  la  Corte  regolatrice\nabbia  fatto  espresso  riferimento,  nell\u0027enunciare   il   principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del Giudice  Amministrativo\n(in quanto il principio era stato espresso in precedenza  nell\u0027ambito\ndi controversia in materia di produzione di energia), e nel  caso  di\nspecie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita\u0027\n(si tratta di azione  di  annullamento  in  materia  non  contemplata\ndall\u0027art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre  l\u0027ipotesi  di  cui\nalla lettera \"o\" del comma 1, essendo qui la  produzione  di  energia\nsolo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria disciplinata  con  le\nnorme denunziate), il Collegio ritiene di aderire -come  detto-  alla\ntesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo  sono  davanti\nal Giudice Amministrativo. \n    A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto sia dall\u0027 evidente analogia  tra  i\ndue contributi straordinari (quello disciplinato dall\u0027  art.  37  del\ndecreto legge n. 21 \\2022, i cui atti applicativi sono stati  oggetto\ndel regolamento di giurisdizione di cui si e\u0027 detto, e quello di  cui\nalle norme di cui si fa questione di legittimita\u0027 costituzionale) che\ndalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e nel\npresente hanno  eguale  qualificazione  giuridica  (un  provvedimento\ndirettoriale, ed una circolare interpretativa): in quest\u0027ultimo senso\ne\u0027 dirimente, in presenza  di  atti  dichiaratamente  solo  attuativi\ndella norma primaria di riferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU.  per\ncui  \"Non  ha  rilievo  la  natura  discrezionale  ovvero   vincolata\n(meramente attuativa della norma primaria) dell\u0027atto in contesto, non\nessendo  un  presupposto   necessario   a   fondare   la   competenza\ngiurisdizionale del giudice amministrativo\". \n    12.4.6.  -  Tali  affermazioni  sono  peraltro   in   sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione,  il\nConsiglio di Stato in  sede  di  appello  proposto  dalle  originarie\nricorrenti avverso le  sentenze  di  questo  TAR  declinatorie  della\ngiurisdizione  nell\u0027impugnazione  agli  atti  emessi  in   attuazione\ndell\u0027art. 37 del decreto legge n. 21 del 2022. \n    In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n.\n3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva  osservato  che  \"...  in\nconformita\u0027 all\u0027art. 23 Cost., alla  fonte  normativa  primaria  sono\nstati  riservati   gli   elementi   costitutivi   della   prestazione\nimpositiva, mentre a quella gerarchicamente  subordinata  sono  stati\ndemandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa,  necessari\nper  l\u0027attuazione  della  norma  impositiva.  Sotto  il  profilo  ora\nevidenziato quest\u0027ultima  risulta  dunque  riferibile  ad  un  potere\namministrativo,   attribuito    alla    competente    amministrazione\nfinanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza  che  gli  atti\nriconducibili alla fonte  amministrativa  istituita  dalla  norma  di\nlegge partecipano della relativa natura e sono quindi  a  loro  volta\nqualificabili come atti amministrativi.\" \n    Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del  presente\nappello  non  e\u0027  peraltro  determinante  stabilire  se   sul   piano\nsostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  abbia\nnatura regolamentare o di atto amministrativo generale.  In  base  al\nsopra citato art. 7,  comma  1,  cod.  proc.  amm.  la  giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne  infatti\n«provvedimenti» e «atti»  delle  pubbliche  amministrazioni  comunque\nespressivi del  potere  pubblico,  quali  pacificamente  sono  sia  i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui  schema  la\nstessa  Agenzia  delle  entrate  riconosce  essere  inquadrabile   il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario  oggetto  di\nimpugnazione. \n    13. - Da ultimo, nell\u0027ambito della  valutazione  della  rilevanza\ndelle questioni  che  il  Collegio  intende  sollevare,  al  fine  di\nscrutinare il possibile approdo  del  ricorso  ad  una  decisione  di\nmerito va esaminata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027  per  difetto  di\ninteresse sollevata dall\u0027Avvocatura erariale. \n    Per la  quale,  in  sintesi,  essendo  gli  atti  impugnati  solo\nripetitivi della norma istitutiva  del  tributo,  il  loro  eventuale\nannullamento non  inciderebbe  sulla  sussistenza,  per  i  designati\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo  tributario  cui  essi  sono  astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n    La  parte  ricorrente,  sotto  questo  profilo,  annette   invece\nrilevanza dirimente al fatto che l\u0027atto direttoriale ha  istituito  i\ncodici tributo, senza i quali,  a  detta  delle  societa\u0027,  l\u0027obbligo\ntributario non potrebbe essere materialmente assolto. \n    13.1. - Su questo punto osserva il Collegio  che  il  riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codice tributo  certamente  non  puo\u0027  avere\neffetto  sull\u0027esistenza  dell\u0027obbligazione  tributaria  in  capo   ai\nsoggetti passivi, ne\u0027, tanto meno, sulla  platea  di  questi  ultimi,\nne\u0027, ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali\nelementi -cosi\u0027 come tutti quelli costituitivi del tributo-,  atti  a\nfondare l\u0027obbligazione tributaria, per definizione  non  possono  che\nessere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o  da\natti aventi forza di legge (art. 23 Cost.): e cosi\u0027 e\u0027 anche nel caso\ndell\u0027art. 1 commi da 115 a 118 della legge n. 197 del 2022. \n    13.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo  deriva  un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano  processuale,\nnel  radicamento  dell\u0027interesse  al  ricorso  in  capo  ai  soggetti\nd\u0027imposta. \n    Tale effetto e\u0027 stato riferito (qui lo si  riferisce  in  estrema\nsintesi), negli scritti difensivi delle ricorrenti, come possibilita\u0027\ndi adempiere all\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango\nlegislativo. \n    Tale impostazione merita condivisione. \n    Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che  -ai  sensi\ndell\u0027art. 23 della  Costituzione-  l\u0027obbligazione  tributaria,  sotto\ncio\u0027  che  viene  definito  in  dottrina  il  suo  \"aspetto  statico\"\n(presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e\u0027  un\u0027obbligazione\nlegale, nondimeno la sua formazione puo\u0027 derivare anche da  atti  del\ncontribuente (ad  esempio,  opzione  per  uno  dei  possibili  regimi\nprevisti dalla legge per determinati tributi) o  dell\u0027Amministrazione\nfinanziaria (c.d. \"aspetto dinamico\" dell\u0027obbligazione tributaria). \n    In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione  dell\u0027imposta  deriva  da  atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n    Nel  caso  in  esame,  l\u0027istituzione  -mediante  uno  degli  atti\nimpugnati nel presente giudizio, ossia la  risoluzione  direttoriale-\ndel codice tributo attiene indubbiamente a  tale  momento  attuativo,\nnel senso che rende esigibile  (insieme  agli  altri  elementi  della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine  di  pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n    L\u0027istituzione  del  codice  tributo,  infatti,  rende   possibile\nl\u0027imputazione corretta del  pagamento  (qui  da  effettuarsi  tramite\nversamento diretto tramite i servizi  telematici  dell\u0027Agenzia  delle\nEntrate, come specificato  nella  impugnata  circolare  n.  4\\2023  e\nribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad\naltre e diverse obbligazioni cui il  soggetto  passivo  sia  astretto\nverso  l\u0027Erario,  in   quanto   reca   gli   estremi   identificativi\ndell\u0027imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere  cui  l\u0027Ente\ntitolare del tributo deve assolvere al fine di rendere  possibile  al\nproprio  debitore   di   adempiere   correttamente   all\u0027obbligazione\ntributaria. \n    13.3.  -   In   conclusione,   le   questioni   di   legittimita\u0027\ncostituzionale che il  Collegio  intende  sollevare  sono  dotate  di\nrilevanza nel  presente  giudizio,  atteso  che  gli  atti  impugnati\n-dotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto su  rassegnato-  sono  stati\nemessi  in  diretta  derivazione  dalle  norme  qui   sospettate   di\nincostituzionalita\u0027. \n    14. - Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa,\nin primo  luogo,  la  contrarieta\u0027  del  contributo  di  solidarieta\u0027\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi  115  e  ss.,  della  legge  n.  197/22\nall\u0027art. 117 della Costituzione, con riguardo  ai  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, dal  Regolamento  UE\n1854/2022, direttamente applicabile. \n    Deve infatti  considerarsi  che,  con  il  Regolamento  indicato,\nl\u0027Unione Europea, dopo aver dato atto  che,  a  causa  di  situazioni\neccezionali   (quali   la    guerra    e    particolari    condizioni\nmeteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in  misura  diversa,\nsono stati colpiti dall\u0027attuale crisi  energetica  e  che  \"il  netto\naumento dei prezzi dell\u0027energia sta contribuendo in modo  sostanziale\nall\u0027inflazione generale  nella  zona  euro  e  rallenta  la  crescita\neconomica dell\u0027Unione\" (considerando 5), ha ritenuto necessario  \"uno\nsforzo coordinato da parte degli Stati  membri,  in  uno  spirito  di\nsolidarieta\u0027, durante la stagione invernale 2022-2023\" per  attenuare\nl\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia e garantire  che  l\u0027attuale\ncrisi non comporti danni duraturi  per  i  consumatori  e  l\u0027economia\n(considerando n. 6). \n    L\u0027unione Europea ha  infatti  spiegato  che  \"E\u0027  necessaria  una\nrisposta unitaria e ben coordinata  a  livello  dell\u0027Unione\"  poiche\u0027\n\"Misure   nazionali   non   coordinate   potrebbero   incidere    sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in  pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei  prezzi  negli  Stati   membri   piu\u0027   colpiti   dalla   crisi.\"\n(considerando 9). \n    Sulla base di queste premesse, il Regolamento ha  individuato  le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove  non  abbiano  gia\u0027\nadottato  misure  equivalenti,  per  far   fronte   alla   situazione\nemergenziale   in   maniera   armonizzata   sull\u0027intero    territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole  compiutamente  gia\u0027  nelle  premesse  del\nRegolamento. \n    Tali misure, come visto,  consistono:  (i)  nella  riduzione  del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e  ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo \"per  le\nimprese  e  le  stabili  organizzazioni  dell\u0027Unione   che   svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffineria\" (considerando  12,  13  e  14  e  poi  in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75 % di fatturato  nel  settore\ndell\u0027estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 \"Definizioni\",  par.  1,\nn. 17). \n    Con particolare riferimento a quest\u0027ultima  misura,  ora  qui  di\ninteresse,  l\u0027indicazione,  a  livello   europeo,   degli   specifici\ndestinatari del contributo  eccezionale  e  temporaneo  (imprese  che\nsvolgono, in sostanza, la parte prevalente dell\u0027attivita\u0027 nei settori\ndella estrazione e della raffineria) e\u0027  espressamente  spiegata  nel\nRegolamento, in piu\u0027 passaggi: \"Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027  uno\nstrumento adeguato  per  gestire  gli  utili  eccedenti  in  caso  di\ncircostanze impreviste.  Tali  utili  non  corrispondono  agli  utili\nordinari che le imprese e le stabili organizzazioni  dell\u0027Unione  che\nsvolgono  attivita\u0027  nei  settori  del  petrolio  greggio,  del   gas\nnaturale, del carbone e della raffineria  si  sarebbero  aspettati  o\navrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non\nsi fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati  dell\u0027energia\"\n(considerando 14); cio\u0027, si  continua  a  leggere,  e\u0027  evidentemente\navvenuto perche\u0027 \"Senza modificare in modo sostanziale  la  struttura\ndei costi ne\u0027 aumentare gli investimenti, le  imprese  e  le  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il 75 %  di  fatturato\nche svolgono attivita\u0027 nei settori  del  petrolio  greggio,  del  gas\nnaturale,  del  carbone  e  della   raffinazione   hanno   registrato\nun\u0027impennata  dei  profitti  dovuta  alle  circostanze  improvvise  e\nimprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei  confronti\ndell\u0027Ucraina, alla riduzione dell\u0027offerta di  energia  e  all\u0027aumento\ndella  domanda  causato  da  temperature   eccezionalmente   elevate\"\n(considerando 50); di conseguenza,  \"Il  contributo  di  solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie  alla\nquale le imprese interessate contribuiscono  ad  attenuare  la  crisi\nenergetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti\nche hanno realizzato in conseguenza  delle  circostanze  impreviste.\"\n(considerando 51). \n    In altri termini, quindi, dalla  piana  lettura  del  Regolamento\neuropeo emerge che la  specificita\u0027  dei  destinatari  (rectius,  del\npeculiare  atteggiarsi  dell\u0027attivita\u0027  imprenditoriale  svolta   dai\nmedesimi che, a fronte dell\u0027invarianza dei costi, ha loro  consentito\ndi aumentare considerevolmente i ricavi in virtu\u0027  delle  circostanze\neccezionali  verificatesi)  integra   la   ragion   d\u0027essere,   l\u0027ubi\nconsistam, della misura stessa. \n    La peculiarita\u0027 della misura del contributo  rivolto  al  settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure  e\u0027  ben  esplicitata  nel\nRegolamento (considerando 45): \"Le pratiche commerciali e  il  quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente  diversi\nda quelli che  vigono  per  i  combustibili  fossili.  Dato  che  con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato  s\u0027intende  riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le\ncatene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,\nossia  senza   le   interruzioni   dell\u0027approvvigionamento   di   gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura  destinata\nai produttori di energia elettrica si  applichi  ai  ricavi  ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle  imprese  e  alle  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi\". \n    La differenza tra  le  due  misure  e\u0027  esplicitata  anche  nella\nProposta di Regolamento,  dove  si  legge  (pp.  4-5):  \"Al  fine  di\nassicurare  parita\u0027  di  condizioni,  la  Commissione   propone   due\nstrumenti   complementari   che    abbracciano    l\u0027intero    settore\ndell\u0027energia: a) una misura volta a ridurre temporaneamente i  ricavi\ndei produttori di energia elettrica e b) una  misura  che  stabilisce\ntemporaneamente un contributo di solidarieta\u0027 sugli  utili  eccedenti\nnel settore fossile che rientrano  nell\u0027ambito  di  applicazione  del\npresente regolamento. Riducendo i ricavi dei  produttori  di  energia\nelettrica, la misura  proposta  dal  regolamento  mira  a  riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le\ncatene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,\nossia in assenza delle interruzioni  dell\u0027approvvigionamento  di  gas\nverificatesi dopo l\u0027invasione  dell\u0027Ucraina  nel  febbraio  2022.  La\nCommissione propone inoltre un contributo temporaneo di  solidarieta\u0027\nche si applica agli  utili  delle  imprese  attive  nei  settori  del\npetrolio, del gas,  del  carbone  e  della  raffinazione,  che  hanno\nregistrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti\". \n    Nonche\u0027:  \"la  presente   proposta   istituisce   un   contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili  imponibili  realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022  da  societa\u0027  e  stabili  organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del  carbone  e  della\nraffinazione\". \n    A fronte di cosi\u0027 chiare ed espresse indicazioni, nel Regolamento\neuropeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta\u0027 e  sul  suo\nconseguente   ambito   soggettivo   (Capo   III    del    Regolamento\nspecificamente dedicato, appunto, alla \"Misura riguardante i  settori\ndel  petrolio  greggio,  del  gas  naturale,  del  carbone  e   della\nraffinazione\"), tuttavia, con le norme qui in  esame  il  Legislatore\nitaliano, come visto, ha posto tale contributo a carico  di  soggetti\nanche diversi dai soli testualmente indicati a  livello  europeo  (in\nquanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel\ntesto del Regolamento, la previsione di uno specifico contributo). \n    E cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 evidente con riguardo a quei soggetti,  come\nle societa\u0027 ricorrenti, cui si applica la misura  prevista  dall\u0027art.\n15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4. \n    Come appena  osservato,  il  legislatore  comunitario  ha  inteso\ninfatti introdurre due misure distinte, per finalita\u0027 e  presupposti,\nnon sovrapponibili tra loro, individuando nel tetto ai ricavi, pari a\n180  \u0026#x20ac;/MWh,  \"la  misura   piu\u0027   appropriata   per   preservare   il\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia elettrica,  in  quanto\nconsente di  mantenere  una  concorrenza  basata  sui  prezzi  tra  i\nproduttori di energia elettrica  che  usano  tecnologie  diverse,  in\nparticolare per le energie rinnovabili\" (considerando 27). \n    Ritiene  il  Collegio,  sul  punto,  che  la  scelta  legislativa\nnazionale  cosi\u0027  operata  sia  direttamente  violativa  dei  vincoli\nderivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario,  senza  che   sussista   la\nnecessita\u0027 di  procedere  alla  interpretazione  del  dato  normativo\neuropeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo\ne  di  raffineria,  invero,  non  e\u0027  stata   adottata   dall\u0027Italia,\nnonostante  le  cogenti  previsioni  del  Regolamento  europeo  e  la\nfissazione di un apposito termine (art.  14,  paragrafi  1  e  3  del\nRegolamento \"1. Gli utili eccedenti generati  da  imprese  e  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione\nsono  soggetti   a   un   contributo   di   solidarieta\u0027   temporaneo\nobbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. (  ...  )  3.  Gli  Stati  membri  adottano  e\npubblicano  misure  che  attuano  il   contributo   di   solidarieta\u0027\ntemporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro  il  31  dicembre\n2022.). \n    Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del Regolamento\nrisulta adottata altra diversa misura nazionale di  contribuzione  di\nsolidarieta\u0027, quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole\nper i ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su un\ndiverso settore (gia\u0027 destinatario di  altre  misure),  che  integra,\nquindi, una sorta di aliud pro alio la cui immediata  percezione  non\nrichiede alcuno sforzo esegetico. \n    Non rileva, infatti, in senso contrario alla  illegittimita\u0027  qui\nritenuta, la circostanza che il Regolamento preveda  la  possibilita\u0027\nper gli Stati Membri di adottare misure \"equivalenti\",  poiche\u0027,  nel\ndisegno normativo europeo, l\u0027equivalenza e\u0027 testualmente fissata  tra\nmisure ricadenti sullo stesso specifico settore  della  estrazione  e\ndella raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche  di  impresa\nche giustificano la misura, potendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare\ngli obiettivi della misura  stessa,  le  finalita\u0027  di  utilizzo  dei\nproventi, la  base  imponibile  e  l\u0027aliquota  del  contributo  (cfr.\nConsiderando 63 secondo cui \"Gli Stati membri dovrebbero applicare il\ncontributo di solidarieta\u0027 stabilito  dal  presente  regolamento  nei\nrispettivi  territori,  a  meno  che  non  abbiano  adottato   misure\nnazionali equivalenti. L\u0027obiettivo della  misura  nazionale  dovrebbe\nessere considerato simile all\u0027obiettivo generale  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando  consiste  nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027  economica  dell\u0027energia.  Una  misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme  analoghe  a  quelle\nche si applicano  al  contributo  di  solidarieta\u0027  qualora  riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso  e\ngarantisca che i proventi della  misura  nazionale  siano  usati  per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo  di  solidarieta\u0027\",\nnonche\u0027 art. 14, paragrafo 2: \"Gli Stati membri provvedono a  che  le\nmisure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili  a\nquelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui  al  presente\nregolamento, siano soggette a  norme  analoghe  e  generino  proventi\ncomparabili  o  superiori  ai  proventi  stimati  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027.\") \n    Ne consegue che la violazione diretta del vincolo  derivante  dal\nRegolamento  europeo  di  adottare   una   misura   contributiva   di\nsolidarieta\u0027 a carico dello  specifico  settore  della  estrazione  e\ndella raffineria, e\u0027 rilevante nella specie, poiche\u0027  il  Legislatore\nitaliano - in luogo di essa - ha ritenuto  di  adottare  nel  periodo\nindicato, definendola espressamente  quale  misura  equivalente,  una\nmisura contributiva invece anche a carico delle  imprese  ricorrenti,\nappartenenti ad altro settore, che, per  contro,  non  avrebbe  avuto\nragion d\u0027essere prevista ove non si fosse  perpetrata  la  violazione\nanzidetta. \n    15.  -  La  rilevata  natura   tributaria   del   contributo   di\nsolidarieta\u0027 in esame importa pure la contrarieta\u0027  delle  previsioni\nin esame agli artt. 3  e  53  della  Costituzione.  Le  disposizioni,\ninfatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto  con  i  principi  di\nuguaglianza, di proporzionalita\u0027 e  di  ragionevolezza,  quest\u0027ultima\nintesa  anche  come  congruenza   delle   previsioni   adottate   con\nl\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n    La disciplina del contributo di solidarieta\u0027 appare, inoltre,  in\ncontrasto  con  il  principio  di  capacita\u0027  contributiva,  che  del\nprincipio   di   uguaglianza    costituisce    una    specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il  limite  del  potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del  contribuente  di  concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di  conseguenza,  l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono  un  trattamento  differenziato  tra\nsituazioni  uguali  ovvero  un  trattamento  uguale  per   situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n    In proposito il Collegio richiama quanto  affermato  dalla  Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art.  81,  commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.\n133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui  in  esame),\nladdove ha affermato che il sacrificio ai principi di  eguaglianza  e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo  non\ndev\u0027essere  sproporzionato  e  non  deve  degradare   in   arbitraria\ndiscriminazione, in quanto \"la sua struttura deve raccordarsi con  la\nrelativa  ratio  giustificatrice\",  cosi\u0027  che  se  \"il   presupposto\neconomico che  il  legislatore  intende  colpire  e\u0027  la  eccezionale\nredditivita\u0027  dell\u0027attivita\u0027  svolta  in  un  settore  che   presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento  congiunturale,  tale\ncircostanza  dovrebbe  necessariamente  riflettersi  sulla  struttura\ndell\u0027imposizione\" (Corte costituzionale, sentenza 11  febbraio  2015,\nn. 10). \n    15.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le  disposizioni\ndi cui ai commi 115  e  ss.  dell\u0027art.  1  della  legge  n.  197/2022\npresentano  diverse  criticita\u0027  con  riferimento  all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta,  per  piu\u0027\nversi, non congruente con la  dichiarata  finalita\u0027  di  tassare  gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n    15.1.2. - Come  visto,  il  contributo  e\u0027  calcolato  applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES\nconseguiti nei quattro periodi  d\u0027imposta  antecedenti  a  quello  in\ncorso al 1° gennaio 2022. \n    La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027  per  il  2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota  del  50  per  cento,  e\u0027  dunque  il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno  solare\n- e la  media  dei  redditi  complessivi  IRES  dei  quattro  periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n    Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella  base\ndi calcolo, anche voci che nulla a che vedere con gli \"extraprofitti\"\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici. \n    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di  partecipazioni,  ovvero,  ancora,  da  eventi  collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che\nindividuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n    Sul punto e\u0027 significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l  21/2022,  abbia\nintrodotto, a mezzo dell\u0027articolo 1, comma  120,  lettera  c),  della\nLegge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3 -bis  al  citato  articolo\n37, a norma del quale \"Non concorrono alla determinazione dei  totali\ndelle operazioni attive e passive, di cui al comma 3,  le  operazioni\ndi cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli  non\nrappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i\nsoggetti di cui al comma 1\". \n    Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l\u0027art. 6 del  d.l.\n145/2023, convertito con modificazioni, dalla l. n. 191/2023. \n    15.1.3. - Sempre con riferimento  all\u0027individuazione  della  base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi  in\ncontrasto con il principio  di  capacita\u0027  contributiva  laddove  non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti  realizzati  nel\n2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e\u0027 dovuta  a\nuna maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore  economico,\nma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel  corso\ndegli anni 2020 e (in parte) 2021, si  e\u0027  contratta  a  causa  della\npandemia da Covid 19, cosi\u0027 che  una  parte  di  quelli  che  vengono\nconsiderati \"extraprofitti\", sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata  dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n    Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare\nidoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare\nl\u0027ipotetico \"sovraprofitto\" realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e\ncalcolare  una  supposta  \"plus-ricchezza\",   e   cioe\u0027   l\u0027ipotetico\n\"sovraprofitto\" realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che\ngli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo\nnon rappresenta un \"sovraprofitto\", ma un  mero  incremento  rispetto\nalle  perdite  realizzate  in  costanza  di   pandemia,   cfr.,   con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l  21/2022:  Corte\ndi giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII -  Ordinanza\nn. 147 del 27 giugno 2023). \n    15.1.4. - Altro profilo di contrasto con gli artt. 3 e  53  della\nCostituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nl.  n.  197  del  2022  colpisce  una  manifestazione  di   capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso\ndel  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia\u0027  presi   in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del d.lgs. 21 del 2022. \n    Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che \"la base  imponibile\ndel   contributo   solidaristico    straordinario    e\u0027    costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al  30  aprile  2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 \". \n    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,\nmarzo ed aprile del  2022,  gia\u0027  considerati  quale  presupposto  di\nimposta a  fini  della  determinazione  dell\u0027importo  del  contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,\nsia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art.  37  del  d.l.  21/2022  nel\n\"contenere per le imprese e i consumatori  gli  effetti  dell\u0027aumento\ndei prezzi e delle tariffe del settore  energetico\"  e  dall\u0027art.  1,\ncomma  115,  della  legge  197/2002,  nel  \"contenere   gli   effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le\nimprese e i consumatori\"). \n    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo  introdotto  dall\u0027art.  37\ndel d.l. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell\u0027art. 1 della\nlegge 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione  degli  operatori\neconomici incisi dalle due misure, anche in  ragione  delle  aliquote\npreviste  per   entrambi   i   tributi,   a   un   prelievo   fiscale\nsignificativamente alto, la cui concreta  incidenza  sui  redditi  di\nimpresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o  meno  della  stessa  come\nmisura  espropriativa,  non  appare  rispettosa  del   principio   di\nproporzionalita\u0027. \n    15.1.4.1. - La sottoposizione di una medesima  manifestazione  di\ncapacita\u0027 contributiva a un duplice prelievo tributario va ravvisata,\nsotto diverso profilo e per i mesi da febbraio a dicembre 2022, anche\ncon riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici incentivati  e\nagli impianti rinnovabili in esercizio da prima del 2010, ai quali  -\nai sensi dell\u0027art. 15  bis  del  d.l.  4/2022  (a  decorrere  dal  1°\nfebbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023) - e\u0027 stato applicato un tetto\nsui  ricavi  di  mercato  ottenuti  dalla   produzione   dell\u0027energia\nelettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a due vie. \n    Il meccanismo di compensazione, infatti, prevede il  recupero  da\nparte del GSE degli utili eccedenti il prezzo  fissato  dal  gestore,\ncosi\u0027 che la ricomprensione nella base di calcolo del contribuito  di\nsolidarieta\u0027 delle somme corrispondenti agli  utili  ritrasferiti  al\nGestore, importa, in concreto, la sottoposizione a tassazione  di  un\nreddito non effettivamente conseguito. \n    15.1.5. - Va poi rilevato come  ulteriori  profili  di  contrasto\ndella normativa in esame con gli artt.  3  e  53  della  Costituzione\ndevono ravvisarsi, con specifico riguardo  ai  titolari  di  impianti\nrinnovabili, nella circostanza che, a fronte  di  costi  fissi  molto\nelevati e di un mercato concorrenziale di dimensione europea,  da  un\nlato,  costoro  vedono  la  concorrenza  sul  prezzo   limitata   dal\nmeccanismo del tetto ai ricavi ad essi applicabile (ex  art.  15  bis\nd.l. n. 4/2022, ovvero ex art. 1, commi 30- 38, legge  n.  197/2022),\ndall\u0027altro, risultano altresi\u0027 destinatari del tributo  solidaristico\nnella medesima misura (calcolata sulla quota del reddito che  eccede,\n\"per almeno il 10  per  cento\",  la  media  dei  redditi  complessivi\ndeterminati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito   delle   societa\u0027\nconseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in\ncorso al 1° gennaio 2022) prevista  per  i  titolari  degli  impianti\nalimentati a carbone/gas, nonostante questi ultimi non scontino alcun\ntetto ai  ricavi  e  non  debbano  rientrare  -  per  caratteristiche\ntecnologiche -  dei  rilevanti  costi  fissi  che  caratterizzano  le\nrinnovabili. \n    15.1.6. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli artt.\n3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione di cui  al\ncomma  118,  secondo  cui  \"Il  contributo  di  solidarieta\u0027  non  e\u0027\ndeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale\nsulle attivita\u0027 produttive\". \n    La previsione, importando la sottoposizione a tassazione  di  una\nvoce di costo che, per l\u0027anno  in  cui  si  verifica  il  versamento,\nincide  sull\u0027utile  societario  e,  di   conseguenza,   sul   reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui  i  costi  sostenuti  nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere  deducibili  ai  fini  del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n    16. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin  relazione  alla  violazione  degli  artt.  3,  53  e  117   della\nCostituzione  e,   pertanto,   sottopone   e   rimette   alla   Corte\ncostituzionale la relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio  ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nSeconda Ter)  rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale,  illustrata  in  motivazione,  relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Demanda alla Segreteria della Sezione tutti  gli  adempimenti  di\ncompetenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza\nalle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  Deputati\ne del Senato della Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  21\nnovembre 2023 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Salvatore Mezzacapo, Presidente \n        Achille Sinatra, Consigliere, Estensore \n        Maria Rosaria Oliva, Referendario \n \n                      Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n                                                L\u0027Estensore: 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