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PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente\u0026nbsp;- Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale\u0026nbsp;alto e sproporzionato - Sottoposizione di una medesima manifestazione della capacità contributiva a un duplice prelievo tributario, per il mese di dicembre 2022 e con riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici e ai previsti impianti rinnovabili, per l’applicazione di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a due vie – Disciplina che impone ai titolari di impianti rinnovabili un tributo solidaristico nella medesima misura prevista per i titolari degli impianti alimentati a carbone/gas, benché questi ultimi non scontino alcun tetto ai ricavi e non debbano rientrare dei rilevanti costi fissi caratterizzanti le rinnovabili - Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.\u003c/p\u003e","prima_parte":"ANDROMEDA PV S.R.L., BREVA WIND S.R.L., CALABRIA SOLAR S.R.L. ed altri 11","prima_controparte":"AGENZIA DELLE ENTRATE","altre_parti":"ELETTRICITA’ FUTURA - Unione delle imprese elettriche italiane, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - AIGET, ARERA AUTORITA\u0027 DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Olimpia S.r.l. a socio unico, Verona Service S.r.l., Andromeda PV srl, Breva Wind srl, Erg Eolica Adriatica srl ed altri 5","testo_atto":"N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da Andromeda PV srl e altri contro\nAgenzia delle entrate, ARERA Autorita\u0027 di regolazione per energia\nreti e ambiente e Presidenza del Consiglio dei ministri.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 18 del 02-05-2024)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n per il Lazio \n \n \n (Sezione Seconda Ter) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 6570 del 2023, proposto da Andromeda Pv S.r.l.,\nBreva Wind S.r.l., Calabria Solar S.r.l., Conza Energia S.r.l., Erg\nEolica Adriatica S.r.l., Erg Eolica Faeto S.r.l., Erg Eolica Ginestra\nS.r.l., Erg Solar Piemonte 3 S.r.l., Isab Energy Solare S.r.l., Lucus\nPower S.r.l., San Mauro S.r.l., Spv Parco Eolico Aria del Vento\nS.r.l., Taca Wind S.r.l., Wincap S.r.l., in persona dei rispettivi\nlegali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli\navvocati Clizia Calamita Di Tria, Carlo Comande\u0027, Livia Salvini, Enzo\nPuccio, Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo\nComande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A, come da procure in atti; \n \n contro \n \n Agenzia delle Entrate, Arera Autorita\u0027 di Regolazione per Energia\nReti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro\ntempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n \n nei confronti \n \n Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente\npro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027Avvocatura Generale dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n \n per l\u0027annullamento \n \n - della Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 emessa dall\u0027Agenzia\ndelle Entrate; \n - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed\nin particolare, la risoluzione n. 15/E/2023, il Provvedimento del\nDirettore dell\u0027Agenzia delle Entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio\n2023 recante \"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi\n2023-SC\", nella parte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in\ndichiarazione di alcuni elementi del contributo di solidarieta\u0027. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio dell\u0027Agenzia delle\nEntrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Arera; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il\nconsigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. - Con ricorso notificato il 24 aprile 2023 e depositato il\nsuccessivo giorno 26, le societa\u0027 in epigrafe, che affermano di fare\nparte di un gruppo industriale attivo nella produzione di energia\neolica e solare, hanno impugnato, chiedendone l\u0027annullamento previa\nsospensione cautelare, la Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle Entrate, nonche\u0027 l\u0027atto del Direttore\ndell\u0027Agenzia delle Entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in dichiarazione di alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio\n2023). \n 2. - L\u0027art. 1, commi 115-119, della l. n. 197 del 2022 ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito \"a carico dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di\nestrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia\nelettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da\naltri Stati dell\u0027Unione europea\". La finalita\u0027 della disposizione,\ncome emerge dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di\nbilancio 2023-2025, e\u0027 quella di introdurre, \"per l\u0027anno 2023, una\nmisura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai\nsensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di\nemergenza per far fronte ai prezzi elevati dell\u0027energia, un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo\", a sua volta finalizzato\nall\u0027adozione di misure uniformi, da parte degli stati membri, volte a\ncontrastare l\u0027inflazione generale nella zona euro e il rallentamento\ndella crescita economica dell\u0027Unione Europea dovuta (anche)\nall\u0027aumento netto dei prezzi dell\u0027energia\". \n La ratio sottesa alla previsione in esame e\u0027 dunque quella di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori gli effetti, andando\na colpire quegli operatori economici che, proprio in ragione di tale\naumento, si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n 3. - Il regolamento UE 2022\\1854 individuava le misure da\nadottarsi dagli stai membri nelle seguenti: \n a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n b) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori\ndi energia elettrica, da energia eolica, energia solare (termica e\nfotovoltaica), energia geotermica, energia idroelettrica senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia nucleare, lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n c) un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo sugli utili generati\nesclusivamente dalle imprese che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\nda intendersi le \"imprese o stabili organizzazioni dell\u0027Unione che\ngenerano almeno il 75% del loro fatturato da attivita\u0027 economiche nel\nsettore dell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n.\n1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio\". \n 4. - Il legislatore italiano aveva gia\u0027 introdotto, prima\ndell\u0027adozione del regolamento comunitario: \n - un \"Contributo straordinario contro il caro bollette\" a\nmezzo dell\u0027articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d.\n\"decreto Ucraina\"), convertito, con modificazioni, dalla legge 20\nmaggio 2022, n. 517, e modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022,\nn. 50 (c.d. \"decreto Aiuti\"), convertito, con modificazioni, dalla\nlegge 15 luglio 2022, n. 91 e con il comma 30 del medesimo d.l.\n197/2022 (e sempre in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del\nConsiglio) a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023,\nun tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia\nelettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in\nriferimento all\u0027energia elettrica immessa in rete da: .... b)\nimpianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all\u0027articolo 7,\ncomma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. \n Inoltre, con il medesimo art. 37 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21,\ne\u0027 stato imposto a tutti gli operatori del comparto energetico (ivi\ninclusa la societa\u0027 ricorrente) un contributo solidaristico\nstraordinario non deducibile (aliquota del 25%, pagamento\ndell\u0027acconto al 30 giugno 2022 e 30 novembre 2022), calcolato\nsull\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a IVA e\nquelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il periodo 1°\nottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo 1° ottobre 2020-31\nmarzo 2021. \n 5. - Nello specifico settore delle societa\u0027 che producono energia\nrinnovabile, esiste poi nell\u0027ordinamento italiano il c.d. meccanismo\ndi compensazione a due vie disciplinato dall\u0027art. 15-bis del d.l. n.\n4 del 27 gennaio 2022 (c.d. \"Decreto Sostegni-ter\"), gravante sugli\n\"impianti fotovoltaici\" nonche\u0027 su quelli \"alimentati da fonte\nsolare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica\" individuati dalle\nlett. a) e b) del primo comma della disposizione. \n Anche tale misura ha carattere temporaneo, in quanto il relativo\ntermine era originariamente stato previsto sino al 31 dicembre 2022,\ne successivamente, mediante l\u0027art. 11 comma 1 del D.L. n. 115 del\n2022, e\u0027 stato prorogato al 30 giugno 2023. \n Secondo tale meccanismo, qualora il prezzo di mercato praticato\ndal produttore risulti superiore al prezzo di riferimento indicato\ndal medesimo decreto, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al\nproduttore l\u0027importo corrispondente a tale differenza. \n In dettaglio, il citato art. 15.bis prevede quanto segue: \n \"1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre\n2022, e\u0027 applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul\nprezzo dell\u0027energia, in riferimento all\u0027energia elettrica immessa in\nrete da: \na) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano\ndi premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non\ndipendenti dai prezzi di mercato; \nb) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare,\nidroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a\nmeccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data\nantecedente al 1° gennaio 2010. \n 2. (...) \n 3. Per le finalita\u0027 di cui al comma 1, il GSE calcola la\ndifferenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): \n a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla\ntabella di cui all\u0027allegato I-bis al presente decreto in riferimento\na ciascuna zona di mercato; \n b) un prezzo di mercato pari: \n1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche\u0027 per gli\nimpianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica,\ngeotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di\nmercato dell\u0027energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura\nstipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni\ndi cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; \n2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli\ndi cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica\nmensile dei prezzi zonali orari di mercato dell\u0027energia elettrica,\novvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio\n2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo\nindicato nei contratti medesimi. \n 4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE\neroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta\ndifferenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a\nrichiedere al produttore l\u0027importo corrispondente. \n 5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato\ndell\u0027energia di cui all\u0027articolo 13, commi 3 e 4, del decreto\nlegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al\ncomma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti\nuna remunerazione economica totale annua non inferiore a quella\nderivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. \n 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del\npresente decreto, l\u0027ARERA disciplina le modalita\u0027 con le quali e\u0027\ndata attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I\nproventi derivanti dall\u0027attuazione del presente articolo sono versati\ndal GSE, entro il 30 giugno 2023 in modo cumulato per il periodo da\nfebbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi,\nall\u0027entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all\u0027erario\nfino a concorrenza dell\u0027importo complessivo di 3.739 milioni di euro. \n 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non\nsiapplicano all\u0027energia oggetto di contratti di fornitura conclusi\nprima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati\nall\u0027andamento dei prezzi dei mercati spot dell\u0027energia e che,\ncomunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per\ncento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente\nal periodo di durata dei predetti contratti. \n 7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario\nai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e\nche hanno ceduto l\u0027energia elettrica immessa in rete a imprese\nappartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai\ncommi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini\ndella loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti\nstipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre\npersone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. \n 7-ter. Ai fini dell\u0027applicazione delle disposizioni di cui ai\ncommi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all\u0027energia elettrica immessa in rete\nnell\u0027anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima\ndel 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del\npresente articolo concernenti le modalita\u0027 di utilizzo dei prezzi\ndedotti nei predetti contratti\". \n 6. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono quanto\nsegue. \n 6.1. - La circolare n. 4\\E del 23 febbraio 2023 evidenzia, in\nprimo luogo, quali siano i soggetti passivi del contributo,\nindividuati ne \"i soggetti passivi IRES di cui all\u0027articolo 73, comma\n111, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi\",\nspecificati, in via esemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO, e\nindicati nei \"soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una\no piu\u0027 delle seguenti attivita\u0027: \n - produzione di energia elettrica, produzione di gas metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n - rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n - produzione, distribuzione, commercio di prodotti\npetroliferi; \n - importazione a titolo definitivo, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti\npetroliferi; \n - introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.\" \n 6.2. - Di seguito, la circolare descrive base imponibile e\nammontare del contributo, affermando che \"In aderenza con le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al contributo in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma prevede che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi «sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». Rileva pertanto,\nai fini del calcolo della base imponibile, l\u0027ammontare di reddito\ndeterminato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto delle\nperdite riferite alle annualita\u0027 pregresse, nonche\u0027 la deduzione\nconseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE. Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo indicato al rigo RF63 del\nmodello di dichiarazione dei redditi Societa\u0027 di capitali, enti\ncommerciali ed equiparati \"Redditi SC\", che costituisce il reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a un regime\ndi trasparenza fiscale.\" \n 6.3. - Di seguito, poi, la circolare illustra \"Versamento del\ncontributo e relazione con altre imposte\", nonche\u0027, sotto vari\naspetti, le \"Modifiche al contributo straordinario di cui\nall\u0027articolo 37 del d.l. n. 21 del 2022\". \n 6.4. - Da parte sua, la Risoluzione del Direttore dell\u0027Agenzia\ndelle Entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", oltre a\nripercorrere la norma primaria e la circolare su descritte,\nistituisce il codice tributo relativo al versamento del medesimo da\nparte dei soggetti passivi. \n Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: \n \"Con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati\nforniti, tra l\u0027altro, i chiarimenti relativi all\u0027istituzione del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo in argomento e alle modalita\u0027 e\ntermini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione\nl\u0027istituzione dei relativi codici tributo. \n Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello\nF24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici\nmessi a disposizione dall\u0027Agenzia delle entrate, del contributo in\noggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di\nravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: \n - \"2716\" denominato \"Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\nper il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre\n2022, n. 197\"; \n - \"1946\" denominato \"Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\nper il 2023 - INTERESSI - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197\"; \n - \"8946\" denominato \"Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\nper il 2023 - SANZIONE - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197\".\" 7. - Il ricorso e\u0027 affidato ai seguenti\nmotivi. \n 1) Illegittimita\u0027 dell\u0027 art. 1, comma 116 della legge di bilancio\n2023 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. \n Il motivo e\u0027 strutturato -alla stregua di altre parti\ndell\u0027impugnazione- quale denunzia diretta di preteso contrasto delle\nnorme di legge primarie -di cui gli atti impugnati davanti al Giudice\nAmministrativo costituiscono espressa e diretta applicazione-alla\nluce di diversi parametri costituzionali. \n Esso attiene essenzialmente alla base imponibile del contributo,\nsospettato di contrastare con gli articoli 3 e 53 della Costituzione\nsotto i seguenti profili. \n A) Ai sensi dell\u0027art. 1, comma 116, della legge di bilancio 2023,\nil Contributo di Solidarieta\u0027 e\u0027 calcolato applicando un\u0027aliquota del\n50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per\nalmeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nei\nquattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio\n2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi dei quattro\nperiodi d\u0027imposta sia negativa si assume un valore pari a zero. \n Sarebbe stata quindi incoerente con i su richiamati articoli 3 e\n53 la scelta normativa di assoggettare a tassazione un incremento\nreddituale ai fini dell\u0027IRES senza tenere in considerazione le\nperdite pregresse, dal momento che le imprese del settore energetico\nsarebbero caratterizzate da cicli di attivita\u0027 anche rilevanti e\nprolungati: ad esempio, prima del 2022, l\u0027industria della\nraffinazione in Europa avrebbe registrato utili negativi per quattro\nanni consecutivi. \n B) Il contributo, in secondo luogo, avrebbe l\u0027effetto -egualmente\ndistonico con i principi costituzionali di eguaglianza e capacita\u0027\ncontributiva- di neutralizzare del tutto l\u0027effetto di abbattimento\ndell\u0027IRES dovuto all\u0027applicazione della c.d. deduzione ACE - Aiuto\nalla Crescita Economica, che corrisponde al rendimento figurativo\ndegli incrementi di capitale proprio, misura introdotta dal\nlegislatore per incentivare le aziende italiane a finanziarsi con il\ncapitale di rischio e non a debito. \n C) Inoltre, la base imponibile del contributo non risponderebbe\nai parametri richiamati in quanto essa include voci di entrata che\nnon deriverebbero dalla produzione di supposti \"sovraprofitti\"\nderivanti dall\u0027aumento dei prodotti energetici, quali, ad esempio, le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali, che il comma\n3-bis dell\u0027art. 37 del d.l. n. 21/2022, introdotto proprio dall\u0027art.\n1 comma 120 della legge di bilancio 2023 ha escluso dalla base\nimponibile del contributo di solidarieta\u0027 cui sono assoggettate le\nmedesime imprese per l\u0027anno 2022; cosi\u0027 sarebbe da dirsi anche per\naltre e diverse operazioni non idonee a generare extraprofitti. In\ndefinitiva, secondo le ricorrenti, il Contributo di Solidarieta\u0027 per\nl\u0027anno 2023, per la stessa impugnata circolare n. 4/E/2023, dovrebbe\ncolpire \"gli utili eccedenti, verificatisi in capo alle societa\u0027 dei\nsettori normativamente previsti\", i quali \"non corrispondono agli\nutili ordinari che le stesse si sarebbero aspettati o avrebbero\npotuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si\nfossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell\u0027energia\": ma\ntale scopo sarebbe stato frustrato dalla normativa primaria di\nriferimento. \n 2) Con riferimento all\u0027individuazione dei soggetti passivi del\ncontributo di solidarieta\u0027: illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027articolo 1 commi da 115 a 119 (\"Contributo di solidarieta\u0027\n2023\") della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per: violazione e falsa\napplicazione dell\u0027art. 117, comma 1, Cost. per contrasto con il\nregolamento UE del 6 ottobre 2022 n. 1854 - violazione e falsa\napplicazione dell\u0027articolo 53 Cost. - violazione e falsa applicazione\ndell\u0027articolo 3 Cost. - violazione e falsa applicazione dell\u0027articolo\n9 Cost. - violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili\ndi cui alla normativa internazionale e comunitaria (protocollo di\nKyoto, accordo di Parigi, direttive 2001 /77/CE e 2009/28/CE). \n Anche l\u0027individuazione dei soggetti passivi del contributo\noggetto degli atti gravati contrasterebbe con la Costituzione, e cio\u0027\nsotto i diversi profili di cui agli articoli citati in rubrica. \n Le ricorrenti premettono, a questo fine, che la giurisprudenza\ncostituzionale ha ripetutamente affermato che, in ossequio ai\nprincipi di uguaglianza e capacita\u0027 contributiva, \"ogni\ndiversificazione del regime tributario, per aree economiche o per\ntipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate\ngiustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera\nin arbitraria discriminazione\" (cfr. Corte Cost. n. 10/2015). \n Nel mercato dei servizi e prodotti energetici la lievitazione dei\nprofitti si registrerebbe, in realta\u0027, a monte, nel versante\nestrattivo e produttivo del mercato petrolifero e del gas e non a\nvalle, nel settore della commercializzazione, e dunque l\u0027aumento dei\nprezzi dei prodotti energetici non favorirebbe le imprese che dei\nmedesimi prodotti sono (direttamente o indirettamente) acquirenti,\ncome quelle impegnate in attivita\u0027 di commercializzazione, ne\u0027 quelle\ndi produzione di energia elettrica, che operano in regime di tariffe\npubbliche. \n Questo dato sarebbe avvalorato dal fatto che il Regolamento EU\n2022/1854 avrebbe introdotto il contributo straordinario europeo solo\nsul settore estrattivo della filiera energetica. \n Ancora maggiore irragionevolezza si rinverrebbe\nnell\u0027assoggettamento a contributo dei produttori da fonti\nrinnovabili. \n A) In primo luogo, sussisterebbe contrasto con il Regolamento UE\n2022/1854 adottato dal Consiglio, con la conseguente violazione\ndell\u0027art. 117 Cost. (per cui \"La potesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata\ndallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche\u0027\ndei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi\ninternazionali\"), in quanto il primo prevede che siano soggetti al\nversamento di un contributo di solidarieta\u0027 solo le imprese e stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione\ned invece la misura prevista nel suddetto Regolamento per contrastare\ni ricavi eccedenti ottenuti dai produttori di energia da fonte\nrinnovabile e\u0027 l\u0027individuazione di un tetto massimo di \u0026#x20ac; 180 per Mwh\ndi energia elettrica prodotta. \n Il Regolamento UE 1854/2022 infatti \"per garantire la coerenza\ntra i settori della politica energetica\" diverse misure di intervento\ndifferenziando il settore delle energie rinnovabili (nel quale\noperano le ricorrenti), per il quale e\u0027 previsto un tetto sui ricavi\ndi mercato (artt. 6 e ss.), avrebbe, da un lato, individuato in una\nmisura tale da preservare la redditivita\u0027 degli operatori ed evitare\ndi ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, e, d\u0027altro\nlato, un contributo di solidarieta\u0027 imposto alle imprese e le stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione\n(art. 14 e ss.). \n B) Inoltre, per le medesime ragioni, sarebbero violati\ndall\u0027articolo 1 commi da 115 a 119 della norma primaria anche l\u0027art.\n3 della Costituzione e l\u0027art. 53 che ne costituisce la esplicazione\nin ambito tributario, che predicano l\u0027obbligo di trattare in modo\nuniforme solo situazioni effettivamente comparabili e non sono tali\nil settore delle energie rinnovabili e quello dei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. \n C) La critica che muove dall\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027imposizione\nin parola rispetto ai produttori da fonti rinnovabili denunzia,\ninoltre, la sovrapposizione del contributo con: \n - la misura di cui all\u0027art. 15 bis del D.L. n. 4/2022,\nintrodotta in sede di conversione dall\u0027articolo 1, comma 1, della\nLegge 28 marzo 2022, n. 25 e resa operativa con la Deliberazione\nARERA del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL, e da ultimo prorogata con\nl\u0027art. 11 del D.L. 09 agosto 2022 n. 115, fino al 30 giugno 2023 e\ncon la Delibera ARERA 143/2023; si tratta del tetto ai ricavi\nderivanti dall\u0027immissione in rete di elettricita\u0027 da alcune tipologie\ndi impianti a fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici di potenza\nsuperiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi dal Conto Energia\nnonche\u0027 altri impianti sempre di potenza superiore a 20 kW alimentati\nda fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non\naccedono a meccanismi di incentivazione purche\u0027 entrati in esercizio\nin data antecedente al primo gennaio 2010), mediante il c.d.\nmeccanismo di compensazione \"a due vie\" sul prezzo dell\u0027 energia in\nforza del quale ciascun produttore titolare di impianti per la\nproduzione di energia da fonte rinnovabile e\u0027 tenuto a restituire la\ndifferenza tra il prezzo di riferimento individuato dalla norma per\nciascuna zona di mercato (espresso in \u0026#x20ac;/MWh) e un ricavo medio di\nriferimento determinato convenzionalmente; la misura opera dal 1°\nfebbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023; - in alternativa, qualora\nl\u0027operatore non rientri nell\u0027ambito applicativo del medesimo art. 15\nbis, per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, con la\nmisura prevista dall\u0027articolo 1 nei commi da 30 a 38 della medesima\ndisposizione che prevede l\u0027applicazione di un limite massimo di\n180\u0026#x20ac;/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari,\nin attuazione di quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854,\nottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da\nenergia eolica energia solare (termica e fotovoltaica), energia\ngeotermica, energia idroelettrica senza serbatoio, combustibili da\nbiomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa) escluso il\nbiometano, rifiuti, energia nucleare, lignite, prodotti del petrolio,\ngreggio, torba; \n - il \"Contributo di solidarieta\u0027 contro il caro bollette\"\nintrodotto, per l\u0027anno 2022, dall\u0027art. 3 7 del d.l. 21 marzo 2022 n.\n21; \n - il meccanismo di tetto ai ricavi c.d. \"a una via\"\nintrodotto dal primo dicembre 2022 con la medesima disposizione\ncensurata ai commi 30, 31 e 32, in modo piu\u0027 esteso per tutti gli\nimpianti di energia da fonte rinnovabile (che non rientrano\nnell\u0027ambito di applicazione del precitato articolo 15bis, in base al\nquale il Gestore dei servizi energetici calcola, relativamente\nall\u0027energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza\ntra il tetto ai ricavi prestabilito (posto a 180\u0026#x20ac;/MWh ovvero ad un\nvalore piu\u0027 elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri\ndefiniti da ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di\nesercizio e di un\u0027equa remunerazione degli investimenti e un prezzo\ndi mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di\nmercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base\ndel profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli\nimpianti programmabili); nel caso la differenza predetta sia\nnegativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (comma 33). \n I profili di ritenuta incostituzionalita\u0027 a carico delle norme\nprospettati dalle censure sono due. \n Per il primo, sarebbe violato l\u0027art. 117 Cost., in quanto sarebbe\ntradito l\u0027impianto complessivo del Regolamento europeo n. 1854\\2022,\ndi cui la normativa censurata costituirebbe applicazione nel nostro\nordinamento, in quanto esso stesso ha stabilito che il tetto imposto\nai ricavi di mercato degli operatori del settore delle energie\nrinnovabili, fissato in 180 euro/MWh, costituisce la porzione di\nprofitto che deve ritenersi non eccedente quella ordinaria per questo\ncomparto energetico (id est: non costituiscono extraprofitto) e sono\nfunzionali allo sviluppo degli investimenti in energie rinnovabili;\nmentre il contributo contestato inciderebbe sui medesimi utili, dal\nRegolamento non considerati eccedenti rispetto alla media di quelli\nconseguiti in precedenza e che, come tali, non sarebbero\nqualificabili come extraprofitti da produzione di energia elettrica. \n Sotto distinto profilo, con riferimento agli operatori del\nsettore delle energie rinnovabili, la norma censurata, lungi dal\ncolpire gli extraprofitti da produzione di energia, colpirebbe invece\nquelli che, in forza della medesima norma e del richiamato\nRegolamento Europeo, costituirebbero non gli extraprofitti, ma i\nprofitti da produzione di energia: cio\u0027 integrerebbe anche la\nviolazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, e colliderebbe\nanche con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in materia\ndi norme in materia di rinnovabili che \"...si rendono interpreti\ndell\u0027esigenza di potenziare le fonti rinnovabili, che, in virtu\u0027\ndella loro naturale vocazione a preservare l\u0027interesse ambientale,\ncostituiscono un punto di intersezione tra l\u0027obiettivo di difendere\nil citato interesse e l\u0027istanza di garantire la produzione di energia\n(sentenze n. 86 del 2019, n. 199 del 2014, n. 67 del 2011 e n. 119\ndel 2010)\", oltre che funzionali agli obiettivi comunitari di «di\nridurre le emissioni di gas ad effetto serra» (sentenze n. 275 del\n2012; n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del\n2012, n. 77 del 2022; 13 maggio 2022, n. 121). 3) Illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115-119, della l. n. 197/2022 in\ncombinato disposto con l\u0027art. 37 del d.l. n. 21/2022 e con l\u0027 art\n15-bis del d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022. \n La sovrapposizione temporale delle misure su ricordate, previste\ndalle norme in rubrica, sarebbe inoltre foriera di ulteriori vizi di\ncostituzionalita\u0027 delle norme di riferimento degli atti impugnati. \n Tale sovrapposizione emergerebbe dalle seguenti considerazioni: \n - il contributo ex art. 37 del d.l. n. 21/2022 sarebbe di\ncompetenza del periodo di imposta 2022, in quanto tutti i momenti che\nattengono al fenomeno impositivo (perfezionamento della base\nimponibile e versamento dell\u0027acconto e del saldo) si sarebbero\nverificati nel 2022; \n - il Contributo di Solidarieta\u0027 introdotto dalla legge di\nbilancio sarebbe di competenza del periodo di imposta 2022, in quanto\nla sua base imponibile e\u0027 determinata muovendo dal profitto riferito\nall\u0027esercizio 2022; il provvedimento normativo che lo ha introdotto\n(ovvero la legge di bilancio) e\u0027 stato pubblicato prima della\nchiusura dell\u0027 esercizio 2022; \n - sul medesimo anno 2022 gravano anche le ordinarie imposte\ndirette (IRES, 24% e IRAP, circa 5%), nonche\u0027 quelle indirette (per\ntutte, l\u0027IVA). \n Pertanto: \n 1. l\u0027onere economico dei tre contributi si cumula\nnell\u0027esercizio 2022 (aggiungendosi peraltro all\u0027ordinaria imposizione\ndiretta ai fini IRES e IRAP), determinando asseriti effetti\nespropriativi in affermata violazione degli artt. 53 e 42 della\nCostituzione nonche\u0027 dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata, dell\u0027art.\n1 del Primo Protocollo CEDU; \n 2. gli \"extraprofitti\" dei primi quattro mesi del 2022 sono\ncontemporaneamente soggetti a tre diversi Contributi, in asserita\nviolazione degli art. 3 e 53 della Costituzione; \n 3. l\u0027indeducibilita\u0027 del contributo di cui all\u0027art. 37 del\nd.l. n. 21/2022 ai fini dell\u0027IRES comporterebbe che nella base\nimponibile del secondo Contributo sia compresa una ricchezza del\ntutto fittizia ed inesistente, almeno fino a concorrenza\ndell\u0027ammontare del primo Contributo, ancora in violazione - sotto\naltro profilo - degli art. 3 e 53 della Costituzione. Infatti la base\nimponibile su cui deve essere calcolata l\u0027imposta dovuta dai soggetti\npassivi IRES e\u0027 rappresentata dal reddito netto del contribuente,\ndeterminato quindi dalla differenza fra i proventi conseguiti\nnell\u0027arco del periodo d\u0027imposta di riferimento - da un lato - e i\ncosti sostenuti al fine della produzione di detti proventi,\ndall\u0027altro (art. 75 del d.P.R. n. 917/1986), in quanto solamente una\nricchezza effettiva - come tale idonea ad esprimere una reale\ncapacita\u0027 contributiva - puo\u0027 essere colpita da imposizione fiscale e\npertanto a tale fine occorre considerare tutti i costi sostenuti dal\ncontribuente, ivi inclusi gli oneri fiscali (art. 99 del d.P.R. n.\n917/1986). \n Deriverebbero da quanto sopra, inoltre: \n - la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sulla doppia\nimposizione economica dei supposti extraprofitti, gravati sia dal\ncontributo previsto dall\u0027art. 37 del d.l. n. 21/2022, sia dal\ncontributo di solidarieta\u0027 previsto dalla legge di bilancio 2023, che\nattengono ai medesimi soggetti (compresi i produttori da fonti\nrinnovabili, altresi\u0027 incisi dalle norme sul tetto ai ricavi di cui\nsi e\u0027 setto); \n - la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per\nl\u0027indeducibilita\u0027 del contributo previsto dall\u0027art. 37 del d.l. n.\n21/2022 dalla base imponibile del contributo di solidarieta\u0027 previsto\ndalla legge di bilancio 2023. \n Tanto sarebbe avvalorato da quanto affermato dalla Corte\nCostituzionale nella sentenza n. 262/2020, per cui la deducibilita\u0027\ndei costi necessari alla produzione del reddito risponde alla\nfinalita\u0027 di restituire quanto piu\u0027 fedelmente possibile detto\npresupposto e da cio\u0027 consegue la connotazione di tale istituto come\n«di un carattere strutturale» dell\u0027imposizione sui redditi, «dal\nmomento che la sottrazione all\u0027imposizione (o la sua riduzione) e\u0027\nresa necessaria dall\u0027applicazione coerente e sistematica del\npresupposto del tributo»; pertanto, «l\u0027ampia discrezionalita\u0027 del\nlegislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di\ncapacita\u0027 contributiva (sentenza n. 269 del 2017) non si traduce in\nun potere discrezionale altrettanto esteso nell\u0027individuazione dei\nsingoli elementi che concorrono alla formazione della base\nimponibile, una volta identificato il presupposto d\u0027imposta:\nquest\u0027ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive\nscelte del legislatore». \n 4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 118 della\nlegge di bilancio 2023 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. \n La violazione dei medesimi principi comporterebbe\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 1 comma 118 della legge di bilancio\n2023 nella misura in cui il Contributo di Solidarieta\u0027 ivi\ncontemplato non e\u0027 deducibile dalle imposte sui redditi e\ndell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n 5) Violazione degli artt. 14 e 15 del regolamento del consiglio\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 - violazione art. 117, comma 1\ndella Costituzione. \n Il Regolamento n. 1854\\2022 ha imposto agli Stati di recepire il\ncontributo di solidarieta\u0027 europeo a meno che essi non avessero\nintrodotto \"misure nazionali equivalenti\". \n Tanto non sarebbe il contributo oggetto degli atti gravati. \n Infatti, il legislatore avrebbe in tesi dovuto: \n - riconoscere di aver gia\u0027 \"adottato misure nazionali\nequivalenti\", con l\u0027adozione dell\u0027articolo 37 del D.L. 21/2022 come\nrichiesto dall\u0027art. 14 del Regolamento; \n - modificare la misura gia\u0027 adottata per renderla \"piu\u0027\ncoerente con le indicazioni del regolamento (UE) 2022/1854\"; \n - comunicare tali modifiche alla Commissione in conformita\u0027\ncon l\u0027art. 19 del Regolamento, a norma del quale gli Stati Membri\nsono per l\u0027appunto tenuti a riferire alla Commissione in merito \"alle\neventuali modifiche successive apportate al quadro giuridico\nnazionale\", modifiche che riguardano proprio l\u0027adeguamento dei\nrispettivi ordinamenti al nuovo Regolamento. \n Peraltro gli altri Stati membri dell\u0027UE avrebbero adottato un\nsolo tributo a seguito del recepimento del Regolamento, nella maggior\nparte dei casi del tutto identico a quello del Regolamento stesso. \n La violazione dell\u0027art. 117 Cost emergerebbe anche sotto altro e\nulteriore aspetto. Secondo le ricorrenti, per misura \"equivalente\",\nai sensi del Regolamento, dovrebbe intendersi \"una misura\nlegislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da\nuno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce\nall\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia\" (art. 2, par. 1, n. 21 del\nRegolamento), la quale per il Considerando n. 63 deve avere obiettivi\nsimili a quelli del contributo europeo e, cioe\u0027, supportare i\nconsumatori nell\u0027accesso all\u0027energia in un contesto di aumento dei\nprezzi; essere soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al\ncontributo europeo, circostanza che sussisterebbe laddove la misura\nnazionale \"riguardi attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del\ngas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca una base,\npreveda un tasso\". \n Invece, il Contributo di Solidarieta\u0027 non riguarderebbe le stesse\nattivita\u0027 soggette al contributo europeo, colpendo anche i soggetti\nche esercitano attivita\u0027 di \"distribuzione e commercio di prodotti\npetroliferi\" e quelli che \"per la successiva rivendita, importano a\ntitolo definitivo ... prodotti petroliferi o che introducono nel\nterritorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati\ndell\u0027Unione europea\"; la base imponibile si applica alla quota del\nreddito che eccede, \"per almeno il 10 per cento\", la media dei\nredditi dei quattro periodi anteriori (art. 1, comma 116 della legge\ndi bilancio 2023), ossia da un utile che il legislatore euro-unitario\nconsidera non soggetto al contributo in quanto utile \"non dovuto\nall\u0027andamento imprevedibile dei mercati dell\u0027energia\" (considerando\n54 del Regolamento). \n 6) Violazione degli artt. da 101 a 108 nonche\u0027 degli artt. da 112\na 115 TFUE. Violazione dell\u0027art. 52 della Carta dei diritti\nfondamentali dei diritti dell\u0027unione europea e dei principi di\nproporzionalita\u0027, non discriminazione, parita\u0027 di trattamento,\nnonche\u0027 violazione della liberta\u0027 di stabilimento e di libera\nprestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. \n L\u0027avere tassato una forma di ricchezza fittizia e non costituente\nindice di reale capacita\u0027 contributiva e la platea dei soggetti\nincisi in violazione asserita del citato Regolamento UE,\ncomporterebbe anche una distorsione della piena concorrenzialita\u0027 dei\nmercati, ossia di un principio cardine del diritto dell\u0027Unione,\nespressamente e direttamente tutelata dagli articoli da 101 a 108 del\nTFUE, non consentita agli Stati membri neppure in caso di adozione di\nmisure fiscali. \n 7) Violazione dell\u0027art. 17 della Carta di Nizza \n Infine, sussisterebbe l\u0027incompatibilita\u0027 comunitaria del\ncontributo in questione. L\u0027articolo 17 della Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12\ndicembre 2007 a Strasburgo (c.d. \"Carta di Nizza\"), dispone, al primo\nparagrafo, che \"1. Ogni individuo ha il diritto di godere della\nproprieta\u0027 dei beni ...\", in consonanza con l\u0027art. 1 del Primo\nProtocollo CEDU, richiamato anche dall\u0027art. 52, par. 3 della medesima\nCarta di Nizza, il quale prevede espressamente che \"Laddove la\npresente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti\ndalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e\ndelle liberta\u0027 fondamentali, il significato e la portata degli stessi\nsono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La\npresente disposizione non preclude che il diritto dell\u0027Unione conceda\nuna protezione piu\u0027 estesa\": cio\u0027 avvalorerebbe la tesi per cui il\nridetto Contributo di Solidarieta\u0027 avrebbe carattere sostanzialmente\nespropriativo. \n 8. - L\u0027Agenzia delle Entrate si e\u0027 costituita in giudizio\neccependo, con memoria, quanto segue. \n 8.1. - Sussisterebbe, innanzitutto, difetto assoluto di\ngiurisdizione (cosi\u0027 come l\u0027Agenzia aveva eccepito anche a proposito\ndell\u0027impugnazione degli atti relativi al contributo di solidarieta\u0027\ndi pertinenza dell\u0027anno d\u0027imposta 2022, istituito con l\u0027articolo 37\ndel D.L. 21/2022), in quanto il ricorso verterebbe su atti\ndell\u0027Agenzia delle Entrate \"meramente interni quali le circolari o di\nsolo dettaglio per la mera esecuzione di norme tributarie (o di norme\nistitutive di prestazioni patrimoniali affidate all\u0027 esazione\ndell\u0027ente) come l\u0027attribuzione del codice tributo o del modello di\ndichiarazione dei redditi, pacificamente ritenuti non giustiziabili\n(Cass. Sez. Un. sentenza 2/11/2007, n. 23031, anche C.d.S.\n27/04/2022, n. 3273)\"; sicche\u0027 la controversia avrebbe, in realta\u0027,\ncontenuto e fine di mero accertamento, tendendo, in definitiva, ad\nottenere una \"tutela anticipatoria\" rispetto al rapporto controverso\nche dovra\u0027 instaurarsi, e che dovrebbe avere gli atti applicativi,\nrientranti nella giurisdizione del giudice tributario: e cio\u0027\nmediante la caducazione (previo giudizio di incostituzionalita\u0027 o di\nincompatibilita\u0027 con il diritto dell\u0027Unione Europea) della stessa\nnorma di rango primario istitutiva del tributo. \n 8.2. - In subordine, il Giudice Amministrativo sarebbe comunque\nsfornito di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Giudice\nTributario. \n Non si ravviserebbero, infatti, posizioni di interesse,\nlegittimo, ma le posizioni giuridiche soggettive in discussione\navrebbero la consistenza di diritti soggettivi direttamente\ngarantititi dagli articoli 3, 23, 41, 53 della Costituzione. \n 8.3.- In ulteriore subordine, dovrebbe essere ravvisata, in capo\nalle societa\u0027, la carenza di interesse a ricorrere. \n Cio\u0027 sia quanto alla impugnata circolare interpretativa, come\naffermato anche dalla sentenza n. 3273 del 2022 del Consiglio di\nStato (oltre che nelle numerose decisioni di questo TAR che avevano\npronunziato il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti degli\natti interpretativi dell\u0027articolo 37 del D.L. 21/2022: cio\u0027, in\nquanto un eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe -alla\nluce del principio sancito dall\u0027art. 100 c.p.c., applicabile nel\nprocesso amministrativo per effetto del generale richiamo operato\ndall\u0027art. 39 del c.p.a.- alcun effettivo e concreto vantaggio alla\nparte ricorrente. \n 9. - Nel merito, l\u0027Agenzia delle Entrate affida le proprie\ndifese, principalmente, agli argomenti di seguito compendiati. \n 9.1. - Non vi sarebbe, innanzitutto, la ex adverso dedotta\nincompatibilita\u0027 con il Regolamento UE n. 1854\\2022, atteso che esso\ndispone che «Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali\nequivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente regolamento,\nsiano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o\nsuperiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta\u0027»: questa\ntestuale opzione, lasciata agli Stati membri, tra puntuale\napplicazione delle misure regolamentari o - invece- adozione di\n\"misure equivalenti\" consentirebbe «anche l\u0027allargamento del novero\ndei soggetti passivi del \"contributo\" in questione». \n 9.2. - Quanto, invece, alla asserita indeducibilita\u0027 dal reddito\nimponibile dell\u0027anno di competenza del contributo oggetto degli atti\ngravati, l\u0027Agenzia delle Entrate sostiene che le censure proposte,\nsotto vari aspetti, in relazione a tale profilo, mancherebbero di\nconfrontarsi con la possibilita\u0027 di dare applicazione, nel coordinare\ni due \"contributi\", all\u0027art. 99 del TUIR, il quale, al comma 1, pone\nin via generale il principio per cui \"Le imposte sui redditi e quelle\nper le quali e\u0027 prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono\nammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell\u0027esercizio\nin cui avviene il pagamento\". \n Peraltro, quanto alle denunziate illegittimita\u0027 costituzionale ed\nincompatibilita\u0027 comunitaria del comma 118 dell\u0027art. 1 della L. n.\n197 del 2022, nella parte in cui viene prevista l\u0027indeducibilita\u0027, ai\nfini delle imposte dirette e dell\u0027IRAP, del \"contributo di\nsolidarieta\u0027, l\u0027Agenzia oppone che lo stesso Regolamento comunitario\ndi riferimento, al \"Considerando 55\", prevede che «Gli Stati membri\ndovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la piena\napplicazione del contributo di solidarieta\u0027 di cui al presente\nregolamento e dovrebbero ... prevedere la deducibilita\u0027 o non\ndeducibilita\u0027 del contributo di solidarieta\u0027 ...». \n 9.3. - L\u0027Avvocatura erariale critica, inoltre, la tesi per cui il\n\"contributo di solidarieta\u0027\" del 2023 graverebbe \"genericamente\"\nsugli utili dell\u0027anno 2022. \n La base imponibile sarebbe invece piu\u0027 ristretta, siccome\ncostituita dalla variazione in aumento di detti utili rispetto agli\nutili medi rilevati nei quattro esercizi precedenti, ove peraltro\ntale variazione sia superiore al 10%. \n Insomma, secondo l\u0027Agenzia, \"essendo gli incentivi verosimilmente\ngoduti anche negli anni antecedenti a quello di pertinenza del\n\"contributo\", la variazione sottoposta a prelievo non potra\u0027\nricomprendere anche questi ultimi, ma finira\u0027 per gravare su utili\ndiversi ed eccedenti rispetto agli incentivi stessi, coerentemente\ncon la finalita\u0027 perseguita dal legislatore nazionale.\" \n 10. - Le societa\u0027 ricorrenti, con le memorie conclusionali, hanno\nribattuto alle eccezioni formulate dall\u0027Avvocatura dello Stato. \n 10.1. - Esse hanno evidenziato, innanzitutto, che, a seguito\ndella riforma in appello delle sentenze di questo TAR che avevano\ndichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla ciroclare e\nsugli ulteriori atti applicativi emessi dall\u0027Agenzia delle Entrate in\nattuazione dell\u0027articolo 37 del D.L. 21/2022 (c.d. Contributo di\nsolidarieta\u0027 del 2022), le decisioni del Consiglio di Stato che\navevano dichiarato la sussistenza della giurisdizione del Giudice\nAmministrativo erano state impugnate dalla stessa Agenzia davanti\nalle Sezioni Unite della Corte di cassazione mediante regolamento di\ngiurisdizione; e che la Suprema Corte, con le sentenze n. 29103/2023\ne n. 29072/2023 depositate il 19 ottobre 2023, ha statuito la\nsussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo. \n La vicenda, sul punto, sarebbe sovrapponibile a quella che vede\nl\u0027impugnazione davanti a questo TAR degli atti dell\u0027Agenzia delle\nEntrate relativi al c.d. Contributo di solidarieta\u0027 2023. \n E, pertanto, andrebbero anche qui applicate le affermazioni della\nS.C., per cui quella in esame sarebbe \"un\u0027azione di annullamento\nesercitabile \"in prevenzione\" ed alternativamente alla\ndisapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema\nche risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali\",\nossia l\u0027art. 7, commi 1 e 4, c.p.a., nonche\u0027 l\u0027art. 7, comma 5, d.lgs\n546/1992, per cui «Le corti di giustizia tributaria di primo e\nsecondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto\ngenerale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in\nrelazione all\u0027oggetto dedotto in giudizio, salva l\u0027eventuale\nimpugnazione nella diversa sede competente». \n 10.2 - Nel merito, la parte ricorrente ha obiettato quanto segue. \n 10.2.1. - Innanzitutto, il piu\u0027 volte citato Regolamento UE non\nlascerebbe residuare, per gli Stati membri, uno spazio di\noperativita\u0027 tanto vasto quanto la difesa erariale vorrebbe ritenere,\nin quanto esso, all\u0027articolo 14, dispone che \"2. Gli Stati membri\nprovvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano\nobiettivi simili a quelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\ndi cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e\ngenerino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del\ncontributo di solidarieta\u0027\"; mentre al considerando n. 63, i\npresupposti per ritenere una \"misura equivalente\" sono individuati\ncome segue: \"Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di\nsolidarieta\u0027 stabilito dal presente regolamento nei rispettivi\nterritori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali\nequivalenti. L\u0027obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere\nconsiderato simile all\u0027obiettivo generale del contributo di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando consiste nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia. Una misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle\nche si applicano al contributo di solidarieta\u0027 qualora riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e\ngarantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027\". \n Pertanto, secondo le ricorrenti, una misura nazionale, per essere\nequivalente, dovrebbe avere obiettivi simili a quelli del contributo\neuropeo (supportare i consumatori nell\u0027accesso all\u0027energia in un\ncontesto di aumento dei prezzi); gravare sulle medesime attivita\u0027\noggetto del contributo europeo; essere destinata a finanziare i\nmedesimi obiettivi previsti dal contributo europeo. \n 10.2.2. - In punto di deducibilita\u0027 del contributo, sarebbe poi\ninconferente il richiamo della difesa erariale all\u0027art. 99 del TUIR,\nin quanto l\u0027articolo 37 del d.l. n. 21/2022, al comma 7, prevedere\nche il contributo ivi previsto «non e\u0027 deducibile ai fini delle\nimposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027\nproduttive». \n Esso, tuttavia, costituirebbe \"un costo fiscale inerente di cui\nnon si puo\u0027 precludere, senza compromettere la coerenza del disegno\nimpositivo, la deducibilita\u0027\", cosi\u0027 come affermato, a proposito di\naltro tributo straordinario, da Corte Cost. n. 262/2020, che ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027indeducibilita\u0027\ndell\u0027IMU dall\u0027IRES. \n 10.2.3. - Andrebbe poi tenuto presente che per il considerando 9\ndel Regolamento UE 2022\\1854, uno degli obiettivi di quest\u0027ultimo e\u0027\nquello di garantire \"una risposta unitaria e ben coordinata a livello\ndell\u0027Unione per far fronte al forte rincaro dei prezzi dell\u0027energia\nelettrica e al suo impatto sulle famiglie e sull\u0027industria. Misure\nnazionali non coordinate potrebbero incidere sul funzionamento del\nmercato interno dell\u0027energia, mettendo in pericolo la sicurezza\ndell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti dei prezzi\nnegli Stati membri piu\u0027 colpiti dalla crisi. La salvaguardia\ndell\u0027integrita\u0027 del mercato interno dell\u0027energia elettrica e\u0027\npertanto cruciale per preservare e rafforzare la necessaria\nsolidarieta\u0027 tra gli Stati membri\". \n 10.2.4. - Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo che\nquesto TAR voglia \"- nel merito, in accoglimento del motivo sub I e\nII, annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi per i\nmotivi ivi esposti; - in ogni caso, previa, occorrendo, trasmissione\ndegli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta la rilevanza e non\nmanifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027articolo 1 13 commi da 115 a 119 della Legge 29 dicembre 2022 n.\n197, nei termini sopra indicati - con riferimento agli artt. 3, 9,\n53, 117 comma 1 e comma 2 lett. e) e 41 della Costituzione nonche\u0027\ncon riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle\nfonti rinnovabili e di tutela della concorrenza in applicazione\ndell\u0027articolo 117 cost. in relazione agli artt. 107, comma 1 e 108\ndel TFUE altresi\u0027 per violazione degli artt. da 101 a 108 nonche\u0027\ndegli artt. da 112 a 115 TFUE, degli artt. 17 e 52 della Carta dei\ndiritti fondamentali dei diritti dell\u0027Unione Europea e dei principi\ndi proporzionalita\u0027, non discriminazione, parita\u0027 di trattamento,\nnonche\u0027 violazione della liberta\u0027 di stabilimento e di libera\nprestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 1 commi da 115\na 119 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, altresi\u0027, contestualmente,\nsospendendo il giudizio nonche\u0027 l\u0027efficacia dei provvedimenti\nimpugnati nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale,\ned accogliere il presente ricorso, per l\u0027effetto annullando i\nprovvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari\ndi giudizio.\" \n Il ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza del\n21 novembre 2023. \n 11. - Il Collegio, ritenendola rilevante e non manifestamente\ninfondata, intende sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del\n2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione,\nnei sensi che si chiariranno nel prosieguo della presente\nmotivazione. Alla disamina della rilevanza della questione deve\nnecessariamente essere premesso quanto segue. \n 11.1. - Il giudizio in esame involge -e di cio\u0027 il Collegio e\u0027\nconsapevole - sia potenziali questioni di legittimita\u0027 costituzionale\n(che per larga parte costituiscono, esse stesse, motivi di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni\ndi compatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate, in astratto\nidonee a fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia\ndell\u0027Unione Europea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n Tali questioni -come testimonia la ricorrente invocazione della\nviolazione dell\u0027art. 117 Cost. contenuta nell\u0027atto introduttivo - nel\npresente giudizio concorrono piu\u0027 volte tra di loro. \n Questo TAR ritiene di dovere innanzitutto sollevare le ritenute\nquestioni di costituzionalita\u0027, dando cosi\u0027 precedenza al sindacato\naccentrato della Corte costituzionale. \n Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta dell\u0027osservazione per cui un\neventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia\ndell\u0027UE sarebbe inutile, qualora la Corte costituzionale dovesse\naccogliere la questione di costituzionalita\u0027 delle norme censurate. \n 11.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in materia\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n Infatti, proprio in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14\ndicembre 2017) che derivava da un giudizio a quo in materia\ntributaria (in quella circostanza erano state sollevate dalla\nCommissione Tributaria Provinciale di Roma le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 10, commi 7-ter e 7-quater,\ndella legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della\nconcorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli artt. 3 e 53,\nprimo e secondo comma, della Costituzione) la Corte costituzionale ha\npremesso che \"puo\u0027 darsi il caso che la violazione di un diritto\ndella persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla\nCostituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti\ndell\u0027Unione, come e\u0027 accaduto da ultimo in riferimento al principio\ndi legalita\u0027 dei reati e delle pene (Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, nella causa\nC-42/17, M.A.S, M.B.)\". \n In quella circostanza, la Corte costituzionale ha dunque\nosservato che \"le violazioni dei diritti della persona postulano la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in\nvirtu\u0027 del principio che situa il sindacato accentrato di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi a fondamento dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera\u0027 alla luce dei\nparametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e\n117 Cost.), secondo l\u0027ordine di volta in volta appropriato, anche al\nfine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei\ndiritti siano interpretati in armonia con le tradizioni\ncostituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6 del Trattato sull\u0027Unione\neuropea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in\ntale ambito.\" \n Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, \"la stessa\nCorte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto\ndell\u0027Unione «non osta» al carattere prioritario del giudizio di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata\ne finanche al termine del procedimento incidentale di controllo\ngenerale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al termine\ndel giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale, la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per altri profili, la ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre, Corte di Giustizia\ndell\u0027Unione Europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014,\nnella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di Giustizia\ndell\u0027Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).\" \n E, pertanto, \"In linea con questi orientamenti, questa Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto dell\u0027Unione, ai sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.\" \n 11.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio intende sollevare\nnon e\u0027 inficiata dalla concorrente presenza di questioni di\ncompatibilita\u0027 comunitaria, in astratto da sollevare davanti alla\nCorte di Giustizia dell\u0027UE. \n Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura della\nsu ampiamente richiamata sentenza n. 269\\2017, per cui la preventiva\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale non deve riguardare\nunicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche\ndi incompatibilita\u0027 con il diritto dell\u0027Unione; bensi\u0027, come\nchiaramente indica la centrale affermazione della Corte per cui \"le\nviolazioni dei diritti della persona postulano la necessita\u0027 di un\nintervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu\u0027 del principio\nche situa il sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 delle leggi a\nfondamento dell\u0027architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La\nCorte giudichera\u0027 alla luce dei parametri interni ed eventualmente di\nquelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l\u0027ordine di volta\nin volta appropriato\", anche eventuali profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale non implicanti questioni di compatibilita\u0027 comunitaria\ndelle norme interessate. \n 12. - Tanto premesso sul potere-dovere di questo Tribunale di\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale nel presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare i requisiti di rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n 12.1 - E\u0027 innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento, ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della\nl. n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta\u0027 in questione, le\nsocieta\u0027 ricorrenti non risulterebbero incise dal relativo obbligo\ntributario, e, soprattutto, l\u0027Agenzia delle entrate non avrebbe\ndovuto ne\u0027 potuto emanare la circolare e gli altri atti oggetto\ndell\u0027impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. \n In particolare, la parte ricorrente, attraverso i vizi di\nlegittimita\u0027 che ha ritenuto di appuntare sugli atti dell\u0027Agenzia\ndelle entrate oggetto di impugnazione, censura sia la base\nimponibile, che l\u0027estensione dei soggetti passivi, che, ancora,\nl\u0027indeducibilita\u0027 dall\u0027Ires del contributo straordinario in\nquestione. \n In altri termini, cio\u0027 che l\u0027impugnazione si propone di\nraggiungere -mediante il richiesto annullamento di circolare ed atti\nsuccessivi - e\u0027 l\u0027espunzione dall\u0027ordinamento nazionale della stessa\nnorma che fonda i presupposti imprescindibili dell\u0027imposizione in\nquestione. \n Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del 2020\ne n. 46 del 2021 della Corte costituzionale affermano che non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale,\nviene ravvisato nei casi in cui \"le doglianze mosse contro\nprovvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione di legge da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)\" (sentenza n. 16 del 2017). \n Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n 12.2. -E\u0027 allora indispensabile scrutinare, in questa sede di\nesame della rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027, la\npossibilita\u0027 che -allo stato degli atti e salve eventuali\nsopravvenienze future- il giudizio in questione pervenga ad una\npronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. \n Infatti, la rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale \"deve ritenersi sussistente quando la norma della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata\nnel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una\nquestione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione\ndella Corte costituzionale comunque influisca sul percorso\nargomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la\ndecisione\". \n E\u0027 in altri termini indispensabile valutare l\u0027eventuale\nfondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra tutte\nquelle relative alla giurisdizione. \n Cio\u0027 in quanto \"Ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 di una questione di\ncostituzionalita\u0027, sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad\nun\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, e\u0027 necessario, fra l\u0027altro, che essa\ninvesta una disposizione avente forza di legge di cui il giudice\nrimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio obbligato\nai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo\nprincipale. Nel caso di specie, non e\u0027 dubbio che l\u0027eventuale\naccoglimento delle questioni prospettate ( ... ) produrrebbe un\nconcreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa\ndedotta dalle parti private, poiche\u0027 dovrebbero essere accolte le\ndoglianze mosse contro le norme secondarie censurate (nello stesso\nsenso, sul principio, sentenze nn. 303 e 50 del 2007)\" (Corte\ncostituzionale n. 151 del 2009). \n E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che\nil giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per\nla valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a\nquo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n. 458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 in casi in cui essa era stata\nsollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. \n 12.3. - Il presente giudizio viene ascritto dalla stessa parte\nricorrente alla giurisdizione generale di legittimita\u0027 del Giudice\nAmministrativo, davanti al quale le societa\u0027 ricorrenti propongono\ndomanda di annullamento della Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del Direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in dichiarazione di alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio\n2023). \n 12.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi\u0027 come era accaduto\nnella vicenda giudiziaria che -sin qui- ha interessato il contributo\ndi solidarieta\u0027 di cui all\u0027articolo 37 del D.L. 21/2022, le parti non\npongono in dubbio la natura tributaria del contributo di solidarieta\u0027\ndi cui all\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022. \n Per tale ragione, il confronto dialettico tra le parti si e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del 2022), oltre che in ordine all\u0027eccepito difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione della\ngiurisdizione al Giudice Amministrativo oppure al Giudice tributario. \n Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022 e\u0027 stata\nespressamente messa in dubbio proprio dalla Circolare n. 4/E del 23\nfebbraio 2023. \n A pag. 4 della circolare, infatti, e\u0027 dato di leggere che \"Il\nConsiglio dell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al Capo III una\n«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e della raffinazione\"», consistente, in particolare,\nnella previsione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o 2023, di\nun contributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio a carico delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori (\n... ). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027articolo\n122 del Trattamento di funzionamento dell\u0027Unione europea ( ... ) deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per l\u0027anno 2023 non annoverabile nell\u0027alveo delle\nimposte sui redditi.\" \n E in calce, alla nota 6, la circolare medesima testualmente\nafferma: \"Si evidenzia, al riguardo, che le misure adottate dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027articolo 122 del TFUE\nrientrano tra quelle di cui al Titolo VIII, Capo 1, del TFUE,\nriguardanti la politica economica dell\u0027Unione europea, e non tra\nquelle di cui al Titolo VII, Capo 2, concernenti le disposizioni\nfiscali.\" \n 12.3.2. - Tali affermazioni della circolare gravata potrebbero\nindurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere\nuna imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n Tuttavia, ai fini del riparto di giurisdizione, il Collegio\nritiene di potere concordare con la parte ricorrente circa la\nqualita\u0027 di imposta dello stesso. \n Per quanto qui interessa, l\u0027art. art. 1, commi da 115 a1 19 della\nl. n. 197 del 2022 prevede quanto segue: \n \"115. Al fine di contenere gli effetti dell\u0027aumento dei\nprezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i\nconsumatori, e\u0027 istituito per l\u0027anno 2023 un contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico\ndei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la\nsuccessiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia\nelettrica, dei soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di\ngas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori\ndi energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti\nche esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio\ndi prodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai\nsoggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo\ndefinitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti\npetroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. Il contributo non e\u0027\ndovuto dai soggetti che svolgono l\u0027attivita\u0027 di organizzazione e\ngestione di piattaforme per lo scambio dell\u0027energia elettrica, del\ngas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche\u0027 dalle\npiccole imprese e dalle microimprese che esercitano l\u0027attivita\u0027 di\ncommercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata\ndal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\nper cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nei periodi\nprecedenti.\" \n \"116. Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 determinato applicando\nun\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del\nreddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi di imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la\nmedia dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\nzero. L\u0027ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non\npuo\u0027 essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del\npatrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2022.\" \n Questa disposizione e\u0027 stata integrata mediante il Decreto legge\n18/10/2023, n. 145 \"Misure urgenti in materia economica e fiscale, in\nfavore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze\nindifferibili\", pubblicato nella G.U.R.I. 18 ottobre 2023, n. 244, il\ncui art.6 (Modifiche all\u0027articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023,\nn. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023,\nn. 127) prevede che \"1. Ai soli fini della determinazione del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo, per il 2023, di cui ai commi\nda 115 a 119 dell\u0027articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,\nnon concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo\nal periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio\n2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in\nsospensione d\u0027imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte\nai sensi dell\u0027articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico\ndelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della\nRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle\nmodifiche apportate dall\u0027articolo 1, comma 33, lettera q), della\nlegge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del\ncomplesso delle medesime riserve risultanti al termine dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. \" \n \"117. Il contributo di solidarieta\u0027 dovuto, determinato ai\nsensi del comma 116, e\u0027 versato entro il sesto mese successivo a\nquello di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge\napprovano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura\ndell\u0027esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a\nquello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non\ncoincidente con l\u0027anno solare possono effettuare il versamento del\ncontributo entro il 30 giugno 2023.\" \n Peraltro, il termine di versamento e\u0027 stato differito al 30\nottobre 2023 ad opera dell\u0027art. 4, comma 1, D.L. 28 luglio 2023, n.\n98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n.\n127. \n \"118. Il contributo di solidarieta\u0027 non e\u0027 deducibile ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027\nproduttive.\" \n \"119. Ai fini dell\u0027accertamento, delle sanzioni e della\nriscossione del contributo di solidarieta\u0027, nonche\u0027 del contenzioso,\nsi applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.\" \n 12.3.3. - Come noto, secondo la giurisprudenza costituzionale,\nuna fattispecie deve ritenersi \"di natura tributaria,\nindipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore,\nladdove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina\nlegale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una\ndefinitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;\nla decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto\nsinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente\nrilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere\ndestinate a sovvenire pubbliche spese\" (ad esempio, fra tante,\nsentenze n. 269 en. 236 del 2017, sentenza n. 89 del 2018, sentenza\nn. 167 del 2018). \n Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ.,\nsez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121) e\u0027 concorde nel ritenere che una\nfattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino\ni tre indefettibili requisiti su richiamati. \n Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo debbono\nessere individuati nei seguenti elementi tipizzanti (peraltro\ndichiaratamente rinvenuti dalla Corte di cassazione nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n - \"la matrice legislativa della prestazione imposta, in\nquanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)\"; \n - \"la doverosita\u0027 della prestazione (Corte cost., n. 141 del\n2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta\nun\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente\npubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26\ndel 1982)\"; \n - \"la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche\u0027, in\nrelazione al contributo al SSN, Cass. civ., sez. un., n. 123 del\n2007, che ne ha affermato la natura tributaria)\"; \n - \"il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la\nprestazione e\u0027 destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il\nfabbisogno finanziario dell\u0027ente impositore (Corte cost., n. 37 del\n1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra le altre,\nCass. civ., sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)\". \n Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti appena rassegnati\ne\u0027, a parere del Collegio, evidente, in quanto: \n - il prelievo e\u0027 disposto da una norma avente forza di legge; \n - non e\u0027 dubitabile la definitivita\u0027 della prestazione\npatrimoniale, della quale non e\u0027 prevista alcuna forma di\nrestituzione o di ripetibilita\u0027, neppure parziale, in favore dei\nsoggetti passivi; \n - non vi e\u0027 alcuna controprestazione in rapporto\nsinallagmatico con i versamenti del contributo; \n - quest\u0027ultimo -almeno nelle intenzioni dell\u0027impianto\nnormativo, e senza che cio\u0027 costituisca giudizio sulle svariate\ncensure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto- si propone di\ncolpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma 115, ritiene essere un\nindice di capacita\u0027 contributiva, ossia le attivita\u0027 delle imprese\ndel settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei\nricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n - lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il comma 115, quello di\n\"contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori\". \n In conclusione, si deve rilevare la natura tributaria del\ncontributo in questione, che puo\u0027 essere qualificato come imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla a un atto o a\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n 12.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo in\nquestione, ritiene tuttavia il Collegio di non potere aderire alle\neccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine - di\ncarenza della giurisdizione amministrativa (in favore di quella\ntributaria) sollevate dall\u0027Agenzia delle entrate in relazione\nall\u0027impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. \n 12.4.1. - Come ricordato dalla difesa delle ricorrenti, nella -\ncertamente analoga alla presente - materia dell\u0027impugnazione della\ncircolare e degli altri atti emessi in attuazione dell\u0027articolo 37\ndel D.L. 21/2022 (contributo di solidarieta\u0027 per l\u0027anno 2022), questo\nTAR, con numerose sentenze, aveva dichiarato il difetto assoluto di\ngiurisdizione in considerazione della assenza di natura regolamentare\n(ma anche di atto amministrativo generale) della circolare in quella\ncircostanza impugnata, nonche\u0027 della sua natura meramente ricognitiva\n-e cosi\u0027 anche di quella degli ulteriori atti emessi \"a valle\"\ndall\u0027Agenzia delle Entrate- della norma primaria istitutiva del\ntributo. \n 12.4.2. - A seguito della declaratoria di difetto assoluto di\ngiurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in sede\nd\u0027appello, ha annullato con rinvio le pronunzie di primo grado,\naffermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n Il Giudice d\u0027appello ha basato l\u0027annullamento delle sentenze di\nquesto TAR sulla base della considerazione per cui \"... alla fonte\nnormativa primaria sono stati riservati gli elementi costitutivi\ndella prestazione impositiva, mentre a quella gerarchicamente\nsubordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti di dettaglio\ndella stessa, necessari per l\u0027attuazione della norma impositiva.\nSotto il profilo ora evidenziato quest\u0027ultima risulta dunque\nriferibile ad un potere amministrativo, attribuito alla competente\namministrazione finanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza\nche gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla\nnorma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro\nvolta qualificabili come atti amministrativi. ( ... ) non e\u0027 peraltro\ndeterminante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento del\ndirettore dell\u0027Agenzia delle entrate ex art. 37, comma 5, del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare o di\natto amministrativo generale. In base al sopra citato art. 7, comma\n1, cod. proc. amm. la giurisdizione generale di legittimita\u0027 del\ngiudice amministrativo concerne infatti «provvedimenti» e «atti»\ndelle pubbliche amministrazioni comunque espressivi del potere\npubblico, quali pacificamente sono sia i regolamenti che gli atti\namministrativi generali, nel cui schema la stessa Agenzia delle\nentrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di attuazione\ndel contributo straordinario oggetto di impugnazione. ( ... )\nPacifica dunque la natura di atto amministrativo di quest\u0027ultimo,\ncome peraltro anche della circolare e della risoluzione impugnati,\naltrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza nella fattispecie controversa\ndi atti di imposizione tributaria che possano valere a radicare la\ngiurisdizione degli organi del contenzioso tributario (...)\" (tra\ntante, si veda la sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). \n 12.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188 del 24\nottobre 2023, lo stesso Consiglio di Stato, chiamato a scrutinare\nl\u0027appello contro la sentenza di questa sezione che aveva dichiarato\nil difetto assoluto di giurisdizione sull\u0027atto dell\u0027Agenzia delle\nentrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell\u0027art. 4,\ncomma 6, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,\ncon l. 21 giugno 2017, n. 96, le \"disposizioni di attuazione\" del\nregime fiscale per le locazioni brevi stabilito dall\u0027art. 4, commi 4,\n5 e 5-bis, del medesimo d.l. n. 50 del 2017), ha affermato che \"In\ntermini generali, la circolare e\u0027, in se\u0027, mero atto interno\ndell\u0027Amministrazione privo di rilievo, spessore e valore normativo:\nla circolare, in altri termini, non e\u0027 fonte del diritto. ( ... )\nEssa, infatti, e\u0027 priva della capacita\u0027 di dettare norme vincolanti\nper tutti i consociati e si rivolge esclusivamente alle articolazioni\ninterne (uffici sotto-ordinati e periferici) dell\u0027Amministrazione,\nindicando le modalita\u0027 da seguire nell\u0027espletamento dell\u0027attivita\u0027\nistituzionale. ( ... ) Peraltro, anche all\u0027interno dell\u0027apparato\namministrativo la circolare non e\u0027 vincolante e puo\u0027 essere\ndisattesa, senza che cio\u0027 determini per cio\u0027 solo l\u0027illegittimita\u0027\ndell\u0027atto: la violazione della circolare, al piu\u0027, puo\u0027 venire in\nrilievo soltanto quale possibile figura sintomatica dell\u0027eccesso di\npotere. ( ... ) Per quanto qui di interesse, le circolari\ninterpretative, quale e\u0027 quella nella specie gravata, recano\nl\u0027esegesi di una disposizione di legge e, pertanto, afferiscono ad un\nprofilo, appunto l\u0027interpretazione della legge, in cui\nl\u0027Amministrazione non ha funditus alcuna posizione di privilegio,\nessendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni altro\nsoggetto: nel nostro ordinamento, infatti, l\u0027unica interpretazione\nvincolante della legge e\u0027 quella data dal Giudice (nei limiti della\nspecifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti\ndei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.). ( ...\n) Nella materia tributaria, infatti, il rapporto giuridico\nintercorrente fra Ente impositore e contribuente e\u0027 regolato\ninteramente dalla legge; l\u0027Amministrazione non puo\u0027 autonomamente\nindividuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione\ntributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario,\nprocedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi\ndelle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto\nequi-ordinato a quella operata dal contribuente; in caso di\ncontenzioso, grava sul Giudice adito l\u0027enucleazione del corretto\nsignificato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia rilievo\ndecisivo l\u0027orientamento esegetico dell\u0027Amministrazione, ove pure\nespresso in atti formali (quale appunto una circolare\ninterpretativa). ( ... ) Di per se\u0027, dunque, la circolare\ninterpretativa non puo\u0027 strutturalmente ledere l\u0027amministrato e,\nconseguentemente, vi e\u0027 in merito un difetto assoluto di\ngiurisdizione: essa, infatti, non concreta ne\u0027 un atto specifico di\nesercizio di potesta\u0027 impositiva, per il quale sussiste la\ngiurisdizione del Giudice tributario, ne\u0027 un atto generale di\nimposizione, rientrante - quale atto regolamentare o, comunque,\ngenerale propedeutico all\u0027emanazione dei singoli atti impositivi -\nnell\u0027ordinaria giurisdizione di legittimita\u0027 del Giudice\namministrativo. ( ... ) Le esposte conclusioni assumono particolare\npregnanza nel diritto tributario, connotato dalla riserva di legge\n(art. 23 Cost.), dall\u0027inderogabilita\u0027 della disposizione tributaria\ne, parallelamente, dall\u0027indisponibilita\u0027 della prestazione tributaria\n(art. 53 Cost.), dalla normale assenza di discrezionalita\u0027\namministrativa in capo agli Enti impositori.\" \n Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, in quella\ncontroversia, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo d\u0027appello\nrelativo al difetto assoluto di giurisdizione pronunziato in primo\ngrado dal TAR. \n 12.4.4. - Il Collegio ritiene di dovere superare l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e\u0027 appena dato\nconto, prendendo atto che le sentenze d\u0027appello relative\nall\u0027impugnazione della circolare e degli ulteriori atti applicativi\ninerenti il contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto legge n.\n21\\2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione da parte\ndell\u0027Avvocatura dello Stato davanti alle SS.UU. della Corte di\nCassazione, le quali hanno dichiarato la sussistenza della\ngiurisdizione del Giudice Amministrativo. \n In particolare, in quella circostanza (si veda ad esempio la\nsentenza n. 29103 del 19 ottobre 2023), in cui pure veniva in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al Giudice Amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una\nrisoluzione, la Corte ha affermato, quanto alla natura del\nprovvedimento direttoriale (ritenuto meramente attuativo della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia delle Entrate), trattarsi\n\"... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc. amm....\", e quanto alla circolare -ritenuta dall\u0027Agenzia\nricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse \"contenuto\nintegrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo\nstesso e\u0027 associabile sul piano della sussistenza dell\u0027affermata\ngiurisdizione amministrativa\". \n Hanno poi soggiunto le SS.UU. che \"Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale dell\u0027Agenzia delle entrate, pur attuativo della\nvoluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa), costituisce il presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la situazione soggettiva\nche ne deriva non puo\u0027 essere che qualificata come interesse\nlegittimo, giacche\u0027 altrimenti se ne creerebbe un\u0027assenza di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non consentita (v. ultra). In\naltri, piu\u0027 semplici e stringenti termini, la sussistenza di un\ninteresse legittimo, che costituisce la situazione giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.\" \n In definitiva, cio\u0027 che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile, ed\nascrivibile alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, e\u0027 \"...\nuna forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti\namministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi \"\nindividuali\" che e\u0027 del tutto legittimata, come gia\u0027 osservato,\ndall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso, dal D.Lgs.\n31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il quale appunto prevede\nche \"Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se\nritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai\nfini della decisione, non lo applicano, in relazione all\u0027oggetto\ndedotto in giudizio, salva l\u0027eventuale impugnazione nella diversa\nsede competente.\" \n Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dare continuita\u0027 al\nprincipio di diritto, che essa ha espressamente enunziato, per cui\n\"Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a... l\u0027 impugnazione\nproposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il\nprovvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in\nattuazione del D.L. n. 124 del 2019, art. 36, comma 3, conv., con\nmodif., dalla L. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalita\u0027 di\npresentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante\nla quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione\nfiscale L. n. 388 del 2000, ex art. 6, commi 13 e ss., e gli\nincentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono,\navvalendosi della speciale facolta\u0027 introdotta proprio dal citato\nart. 36, assoggettare alle imposte dirette l\u0027 importo dedotto dalle\nrispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura\ncome atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo\ne attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa\ntributaria sostanziale e non rientrante nell\u0027elenco riportato nel\nD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19\" (Sez. U -, Ordinanza n.\n25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01).\" \n 12.4.5. - Sebbene in quella circostanza la Corte regolatrice\nabbia fatto espresso riferimento, nell\u0027enunciare il principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo\n(in quanto il principio era stato espresso in precedenza nell\u0027ambito\ndi controversia in materia di produzione di energia), e nel caso di\nspecie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita\u0027\n(si tratta di azione di annullamento in materia non contemplata\ndall\u0027art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre l\u0027ipotesi di cui\nalla lettera \"o\" del comma 1, essendo qui la produzione di energia\nsolo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria disciplinata con le\nnorme denunziate), il Collegio ritiene di aderire -come detto- alla\ntesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo sono davanti\nal Giudice Amministrativo. \n A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto sia dall\u0027 evidente analogia tra i\ndue contributi straordinari (quello disciplinato dall\u0027 art. 37 del\ndecreto legge n. 21 \\2022, i cui atti applicativi sono stati oggetto\ndel regolamento di giurisdizione di cui si e\u0027 detto, e quello di cui\nalle norme di cui si fa questione di legittimita\u0027 costituzionale) che\ndalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e nel\npresente hanno eguale qualificazione giuridica (un provvedimento\ndirettoriale, ed una circolare interpretativa): in quest\u0027ultimo senso\ne\u0027 dirimente, in presenza di atti dichiaratamente solo attuativi\ndella norma primaria di riferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU. per\ncui \"Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata\n(meramente attuativa della norma primaria) dell\u0027atto in contesto, non\nessendo un presupposto necessario a fondare la competenza\ngiurisdizionale del giudice amministrativo\". \n 12.4.6. - Tali affermazioni sono peraltro in sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione, il\nConsiglio di Stato in sede di appello proposto dalle originarie\nricorrenti avverso le sentenze di questo TAR declinatorie della\ngiurisdizione nell\u0027impugnazione agli atti emessi in attuazione\ndell\u0027art. 37 del decreto legge n. 21 del 2022. \n In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n.\n3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva osservato che \"... in\nconformita\u0027 all\u0027art. 23 Cost., alla fonte normativa primaria sono\nstati riservati gli elementi costitutivi della prestazione\nimpositiva, mentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati\ndemandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari\nper l\u0027attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora\nevidenziato quest\u0027ultima risulta dunque riferibile ad un potere\namministrativo, attribuito alla competente amministrazione\nfinanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza che gli atti\nriconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla norma di\nlegge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro volta\nqualificabili come atti amministrativi.\" \n Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del presente\nappello non e\u0027 peraltro determinante stabilire se sul piano\nsostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia\nnatura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base al\nsopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne infatti\n«provvedimenti» e «atti» delle pubbliche amministrazioni comunque\nespressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la\nstessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di\nimpugnazione. \n 13. - Da ultimo, nell\u0027ambito della valutazione della rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare, al fine di\nscrutinare il possibile approdo del ricorso ad una decisione di\nmerito va esaminata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 per difetto di\ninteresse sollevata dall\u0027Avvocatura erariale. \n Per la quale, in sintesi, essendo gli atti impugnati solo\nripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro eventuale\nannullamento non inciderebbe sulla sussistenza, per i designati\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo tributario cui essi sono astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n La parte ricorrente, sotto questo profilo, annette invece\nrilevanza dirimente al fatto che l\u0027atto direttoriale ha istituito i\ncodici tributo, senza i quali, a detta delle societa\u0027, l\u0027obbligo\ntributario non potrebbe essere materialmente assolto. \n 13.1. - Su questo punto osserva il Collegio che il riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codice tributo certamente non puo\u0027 avere\neffetto sull\u0027esistenza dell\u0027obbligazione tributaria in capo ai\nsoggetti passivi, ne\u0027, tanto meno, sulla platea di questi ultimi,\nne\u0027, ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali\nelementi -cosi\u0027 come tutti quelli costituitivi del tributo-, atti a\nfondare l\u0027obbligazione tributaria, per definizione non possono che\nessere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o da\natti aventi forza di legge (art. 23 Cost.): e cosi\u0027 e\u0027 anche nel caso\ndell\u0027art. 1 commi da 115 a 118 della legge n. 197 del 2022. \n 13.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo deriva un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano processuale,\nnel radicamento dell\u0027interesse al ricorso in capo ai soggetti\nd\u0027imposta. \n Tale effetto e\u0027 stato riferito (qui lo si riferisce in estrema\nsintesi), negli scritti difensivi delle ricorrenti, come possibilita\u0027\ndi adempiere all\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango\nlegislativo. \n Tale impostazione merita condivisione. \n Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che -ai sensi\ndell\u0027art. 23 della Costituzione- l\u0027obbligazione tributaria, sotto\ncio\u0027 che viene definito in dottrina il suo \"aspetto statico\"\n(presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e\u0027 un\u0027obbligazione\nlegale, nondimeno la sua formazione puo\u0027 derivare anche da atti del\ncontribuente (ad esempio, opzione per uno dei possibili regimi\nprevisti dalla legge per determinati tributi) o dell\u0027Amministrazione\nfinanziaria (c.d. \"aspetto dinamico\" dell\u0027obbligazione tributaria). \n In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione dell\u0027imposta deriva da atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n Nel caso in esame, l\u0027istituzione -mediante uno degli atti\nimpugnati nel presente giudizio, ossia la risoluzione direttoriale-\ndel codice tributo attiene indubbiamente a tale momento attuativo,\nnel senso che rende esigibile (insieme agli altri elementi della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine di pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n L\u0027istituzione del codice tributo, infatti, rende possibile\nl\u0027imputazione corretta del pagamento (qui da effettuarsi tramite\nversamento diretto tramite i servizi telematici dell\u0027Agenzia delle\nEntrate, come specificato nella impugnata circolare n. 4\\2023 e\nribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad\naltre e diverse obbligazioni cui il soggetto passivo sia astretto\nverso l\u0027Erario, in quanto reca gli estremi identificativi\ndell\u0027imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere cui l\u0027Ente\ntitolare del tributo deve assolvere al fine di rendere possibile al\nproprio debitore di adempiere correttamente all\u0027obbligazione\ntributaria. \n 13.3. - In conclusione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale che il Collegio intende sollevare sono dotate di\nrilevanza nel presente giudizio, atteso che gli atti impugnati\n-dotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto su rassegnato- sono stati\nemessi in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di\nincostituzionalita\u0027. \n 14. - Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa,\nin primo luogo, la contrarieta\u0027 del contributo di solidarieta\u0027\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/22\nall\u0027art. 117 della Costituzione, con riguardo ai vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, dal Regolamento UE\n1854/2022, direttamente applicabile. \n Deve infatti considerarsi che, con il Regolamento indicato,\nl\u0027Unione Europea, dopo aver dato atto che, a causa di situazioni\neccezionali (quali la guerra e particolari condizioni\nmeteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in misura diversa,\nsono stati colpiti dall\u0027attuale crisi energetica e che \"il netto\naumento dei prezzi dell\u0027energia sta contribuendo in modo sostanziale\nall\u0027inflazione generale nella zona euro e rallenta la crescita\neconomica dell\u0027Unione\" (considerando 5), ha ritenuto necessario \"uno\nsforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di\nsolidarieta\u0027, durante la stagione invernale 2022-2023\" per attenuare\nl\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia e garantire che l\u0027attuale\ncrisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l\u0027economia\n(considerando n. 6). \n L\u0027unione Europea ha infatti spiegato che \"E\u0027 necessaria una\nrisposta unitaria e ben coordinata a livello dell\u0027Unione\" poiche\u0027\n\"Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei prezzi negli Stati membri piu\u0027 colpiti dalla crisi.\"\n(considerando 9). \n Sulla base di queste premesse, il Regolamento ha individuato le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove non abbiano gia\u0027\nadottato misure equivalenti, per far fronte alla situazione\nemergenziale in maniera armonizzata sull\u0027intero territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole compiutamente gia\u0027 nelle premesse del\nRegolamento. \n Tali misure, come visto, consistono: (i) nella riduzione del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo \"per le\nimprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffineria\" (considerando 12, 13 e 14 e poi in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75 % di fatturato nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 \"Definizioni\", par. 1,\nn. 17). \n Con particolare riferimento a quest\u0027ultima misura, ora qui di\ninteresse, l\u0027indicazione, a livello europeo, degli specifici\ndestinatari del contributo eccezionale e temporaneo (imprese che\nsvolgono, in sostanza, la parte prevalente dell\u0027attivita\u0027 nei settori\ndella estrazione e della raffineria) e\u0027 espressamente spiegata nel\nRegolamento, in piu\u0027 passaggi: \"Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 uno\nstrumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di\ncircostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili\nordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che\nsvolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas\nnaturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o\navrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non\nsi fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell\u0027energia\"\n(considerando 14); cio\u0027, si continua a leggere, e\u0027 evidentemente\navvenuto perche\u0027 \"Senza modificare in modo sostanziale la struttura\ndei costi ne\u0027 aumentare gli investimenti, le imprese e le stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il 75 % di fatturato\nche svolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas\nnaturale, del carbone e della raffinazione hanno registrato\nun\u0027impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e\nimprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti\ndell\u0027Ucraina, alla riduzione dell\u0027offerta di energia e all\u0027aumento\ndella domanda causato da temperature eccezionalmente elevate\"\n(considerando 50); di conseguenza, \"Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla\nquale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi\nenergetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti\nche hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.\"\n(considerando 51). \n In altri termini, quindi, dalla piana lettura del Regolamento\neuropeo emerge che la specificita\u0027 dei destinatari (rectius, del\npeculiare atteggiarsi dell\u0027attivita\u0027 imprenditoriale svolta dai\nmedesimi che, a fronte dell\u0027invarianza dei costi, ha loro consentito\ndi aumentare considerevolmente i ricavi in virtu\u0027 delle circostanze\neccezionali verificatesi) integra la ragion d\u0027essere, l\u0027ubi\nconsistam, della misura stessa. \n La peculiarita\u0027 della misura del contributo rivolto al settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure e\u0027 ben esplicitata nel\nRegolamento (considerando 45): \"Le pratiche commerciali e il quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente diversi\nda quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato s\u0027intende riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia senza le interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura destinata\nai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi\". \n La differenza tra le due misure e\u0027 esplicitata anche nella\nProposta di Regolamento, dove si legge (pp. 4-5): \"Al fine di\nassicurare parita\u0027 di condizioni, la Commissione propone due\nstrumenti complementari che abbracciano l\u0027intero settore\ndell\u0027energia: a) una misura volta a ridurre temporaneamente i ricavi\ndei produttori di energia elettrica e b) una misura che stabilisce\ntemporaneamente un contributo di solidarieta\u0027 sugli utili eccedenti\nnel settore fossile che rientrano nell\u0027ambito di applicazione del\npresente regolamento. Riducendo i ricavi dei produttori di energia\nelettrica, la misura proposta dal regolamento mira a riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia in assenza delle interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi dopo l\u0027invasione dell\u0027Ucraina nel febbraio 2022. La\nCommissione propone inoltre un contributo temporaneo di solidarieta\u0027\nche si applica agli utili delle imprese attive nei settori del\npetrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, che hanno\nregistrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti\". \n Nonche\u0027: \"la presente proposta istituisce un contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili imponibili realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022 da societa\u0027 e stabili organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della\nraffinazione\". \n A fronte di cosi\u0027 chiare ed espresse indicazioni, nel Regolamento\neuropeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta\u0027 e sul suo\nconseguente ambito soggettivo (Capo III del Regolamento\nspecificamente dedicato, appunto, alla \"Misura riguardante i settori\ndel petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione\"), tuttavia, con le norme qui in esame il Legislatore\nitaliano, come visto, ha posto tale contributo a carico di soggetti\nanche diversi dai soli testualmente indicati a livello europeo (in\nquanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel\ntesto del Regolamento, la previsione di uno specifico contributo). \n E cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 evidente con riguardo a quei soggetti, come\nle societa\u0027 ricorrenti, cui si applica la misura prevista dall\u0027art.\n15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4. \n Come appena osservato, il legislatore comunitario ha inteso\ninfatti introdurre due misure distinte, per finalita\u0027 e presupposti,\nnon sovrapponibili tra loro, individuando nel tetto ai ricavi, pari a\n180 \u0026#x20ac;/MWh, \"la misura piu\u0027 appropriata per preservare il\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia elettrica, in quanto\nconsente di mantenere una concorrenza basata sui prezzi tra i\nproduttori di energia elettrica che usano tecnologie diverse, in\nparticolare per le energie rinnovabili\" (considerando 27). \n Ritiene il Collegio, sul punto, che la scelta legislativa\nnazionale cosi\u0027 operata sia direttamente violativa dei vincoli\nderivanti dall\u0027ordinamento comunitario, senza che sussista la\nnecessita\u0027 di procedere alla interpretazione del dato normativo\neuropeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo\ne di raffineria, invero, non e\u0027 stata adottata dall\u0027Italia,\nnonostante le cogenti previsioni del Regolamento europeo e la\nfissazione di un apposito termine (art. 14, paragrafi 1 e 3 del\nRegolamento \"1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione\nsono soggetti a un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\nobbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. ( ... ) 3. Gli Stati membri adottano e\npubblicano misure che attuano il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre\n2022.). \n Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del Regolamento\nrisulta adottata altra diversa misura nazionale di contribuzione di\nsolidarieta\u0027, quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole\nper i ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su un\ndiverso settore (gia\u0027 destinatario di altre misure), che integra,\nquindi, una sorta di aliud pro alio la cui immediata percezione non\nrichiede alcuno sforzo esegetico. \n Non rileva, infatti, in senso contrario alla illegittimita\u0027 qui\nritenuta, la circostanza che il Regolamento preveda la possibilita\u0027\nper gli Stati Membri di adottare misure \"equivalenti\", poiche\u0027, nel\ndisegno normativo europeo, l\u0027equivalenza e\u0027 testualmente fissata tra\nmisure ricadenti sullo stesso specifico settore della estrazione e\ndella raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche di impresa\nche giustificano la misura, potendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare\ngli obiettivi della misura stessa, le finalita\u0027 di utilizzo dei\nproventi, la base imponibile e l\u0027aliquota del contributo (cfr.\nConsiderando 63 secondo cui \"Gli Stati membri dovrebbero applicare il\ncontributo di solidarieta\u0027 stabilito dal presente regolamento nei\nrispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. L\u0027obiettivo della misura nazionale dovrebbe\nessere considerato simile all\u0027obiettivo generale del contributo di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando consiste nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia. Una misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle\nche si applicano al contributo di solidarieta\u0027 qualora riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e\ngarantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027\",\nnonche\u0027 art. 14, paragrafo 2: \"Gli Stati membri provvedono a che le\nmisure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a\nquelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente\nregolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi\ncomparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di\nsolidarieta\u0027.\") \n Ne consegue che la violazione diretta del vincolo derivante dal\nRegolamento europeo di adottare una misura contributiva di\nsolidarieta\u0027 a carico dello specifico settore della estrazione e\ndella raffineria, e\u0027 rilevante nella specie, poiche\u0027 il Legislatore\nitaliano - in luogo di essa - ha ritenuto di adottare nel periodo\nindicato, definendola espressamente quale misura equivalente, una\nmisura contributiva invece anche a carico delle imprese ricorrenti,\nappartenenti ad altro settore, che, per contro, non avrebbe avuto\nragion d\u0027essere prevista ove non si fosse perpetrata la violazione\nanzidetta. \n 15. - La rilevata natura tributaria del contributo di\nsolidarieta\u0027 in esame importa pure la contrarieta\u0027 delle previsioni\nin esame agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Le disposizioni,\ninfatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto con i principi di\nuguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di ragionevolezza, quest\u0027ultima\nintesa anche come congruenza delle previsioni adottate con\nl\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n La disciplina del contributo di solidarieta\u0027 appare, inoltre, in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva, che del\nprincipio di uguaglianza costituisce una specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il limite del potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del contribuente di concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono un trattamento differenziato tra\nsituazioni uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n In proposito il Collegio richiama quanto affermato dalla Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art. 81, commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.\n133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui in esame),\nladdove ha affermato che il sacrificio ai principi di eguaglianza e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo non\ndev\u0027essere sproporzionato e non deve degradare in arbitraria\ndiscriminazione, in quanto \"la sua struttura deve raccordarsi con la\nrelativa ratio giustificatrice\", cosi\u0027 che se \"il presupposto\neconomico che il legislatore intende colpire e\u0027 la eccezionale\nredditivita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 svolta in un settore che presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale, tale\ncircostanza dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura\ndell\u0027imposizione\" (Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015,\nn. 10). \n 15.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le disposizioni\ndi cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022\npresentano diverse criticita\u0027 con riferimento all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta, per piu\u0027\nversi, non congruente con la dichiarata finalita\u0027 di tassare gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n 15.1.2. - Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES\nconseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2022. \n La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027 per il 2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota del 50 per cento, e\u0027 dunque il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno solare\n- e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella base\ndi calcolo, anche voci che nulla a che vedere con gli \"extraprofitti\"\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici. \n Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese, operazioni tutte che\nindividuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l 21/2022, abbia\nintrodotto, a mezzo dell\u0027articolo 1, comma 120, lettera c), della\nLegge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3 -bis al citato articolo\n37, a norma del quale \"Non concorrono alla determinazione dei totali\ndelle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni\ndi cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non\nrappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i\nsoggetti di cui al comma 1\". \n Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l\u0027art. 6 del d.l.\n145/2023, convertito con modificazioni, dalla l. n. 191/2023. \n 15.1.3. - Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva laddove non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati nel\n2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e\u0027 dovuta a\nuna maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore economico,\nma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel corso\ndegli anni 2020 e (in parte) 2021, si e\u0027 contratta a causa della\npandemia da Covid 19, cosi\u0027 che una parte di quelli che vengono\nconsiderati \"extraprofitti\", sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare\nidoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare\nl\u0027ipotetico \"sovraprofitto\" realizzato dalle imprese dopo la fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e\ncalcolare una supposta \"plus-ricchezza\", e cioe\u0027 l\u0027ipotetico\n\"sovraprofitto\" realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che\ngli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo\nnon rappresenta un \"sovraprofitto\", ma un mero incremento rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l 21/2022: Corte\ndi giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII - Ordinanza\nn. 147 del 27 giugno 2023). \n 15.1.4. - Altro profilo di contrasto con gli artt. 3 e 53 della\nCostituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nl. n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso\ndel quale risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del d.lgs. 21 del 2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che \"la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 \". \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto di\nimposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del d.l. 21/2022 nel\n\"contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell\u0027aumento\ndei prezzi e delle tariffe del settore energetico\" e dall\u0027art. 1,\ncomma 115, della legge 197/2002, nel \"contenere gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le\nimprese e i consumatori\"). \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel d.l. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell\u0027art. 1 della\nlegge 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione degli operatori\neconomici incisi dalle due misure, anche in ragione delle aliquote\npreviste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale\nsignificativamente alto, la cui concreta incidenza sui redditi di\nimpresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o meno della stessa come\nmisura espropriativa, non appare rispettosa del principio di\nproporzionalita\u0027. \n 15.1.4.1. - La sottoposizione di una medesima manifestazione di\ncapacita\u0027 contributiva a un duplice prelievo tributario va ravvisata,\nsotto diverso profilo e per i mesi da febbraio a dicembre 2022, anche\ncon riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici incentivati e\nagli impianti rinnovabili in esercizio da prima del 2010, ai quali -\nai sensi dell\u0027art. 15 bis del d.l. 4/2022 (a decorrere dal 1°\nfebbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023) - e\u0027 stato applicato un tetto\nsui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia\nelettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a due vie. \n Il meccanismo di compensazione, infatti, prevede il recupero da\nparte del GSE degli utili eccedenti il prezzo fissato dal gestore,\ncosi\u0027 che la ricomprensione nella base di calcolo del contribuito di\nsolidarieta\u0027 delle somme corrispondenti agli utili ritrasferiti al\nGestore, importa, in concreto, la sottoposizione a tassazione di un\nreddito non effettivamente conseguito. \n 15.1.5. - Va poi rilevato come ulteriori profili di contrasto\ndella normativa in esame con gli artt. 3 e 53 della Costituzione\ndevono ravvisarsi, con specifico riguardo ai titolari di impianti\nrinnovabili, nella circostanza che, a fronte di costi fissi molto\nelevati e di un mercato concorrenziale di dimensione europea, da un\nlato, costoro vedono la concorrenza sul prezzo limitata dal\nmeccanismo del tetto ai ricavi ad essi applicabile (ex art. 15 bis\nd.l. n. 4/2022, ovvero ex art. 1, commi 30- 38, legge n. 197/2022),\ndall\u0027altro, risultano altresi\u0027 destinatari del tributo solidaristico\nnella medesima misura (calcolata sulla quota del reddito che eccede,\n\"per almeno il 10 per cento\", la media dei redditi complessivi\ndeterminati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\nconseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2022) prevista per i titolari degli impianti\nalimentati a carbone/gas, nonostante questi ultimi non scontino alcun\ntetto ai ricavi e non debbano rientrare - per caratteristiche\ntecnologiche - dei rilevanti costi fissi che caratterizzano le\nrinnovabili. \n 15.1.6. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli artt.\n3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione di cui al\ncomma 118, secondo cui \"Il contributo di solidarieta\u0027 non e\u0027\ndeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale\nsulle attivita\u0027 produttive\". \n La previsione, importando la sottoposizione a tassazione di una\nvoce di costo che, per l\u0027anno in cui si verifica il versamento,\nincide sull\u0027utile societario e, di conseguenza, sul reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere deducibili ai fini del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n 16. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin relazione alla violazione degli artt. 3, 53 e 117 della\nCostituzione e, pertanto, sottopone e rimette alla Corte\ncostituzionale la relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione\nSeconda Ter) rimette alla Corte costituzionale la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, illustrata in motivazione, relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Demanda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di\ncompetenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza\nalle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati\ne del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21\nnovembre 2023 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Salvatore Mezzacapo, Presidente \n Achille Sinatra, Consigliere, Estensore \n Maria Rosaria Oliva, Referendario \n \n Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n L\u0027Estensore: 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