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D., Confederazione generale italiana del lavoro\n- CGIL e Sindacato pensionati italiani CGIL contro Istituto nazionale\ndella previdenza sociale - INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni  2023-2024  di  una\n  rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo  il\n  meccanismo di proporzionalita\u0027 stabilito  dall\u0027art.  34,  comma  1,\n  della legge  n.  448  del  1998  -  Denunciate  previsioni  che  ne\n  dispongono  la  perequazione  automatica  secondo  le   percentuali\n  previste, ma calcolate \"con riferimento all\u0027importo complessivo dei\n  trattamenti medesimi\" (c.d. sistema \"a  blocchi\"),  anziche\u0027  sulle\n  distinte \"fasce di importo\" degli stessi trattamenti (c.d.  sistema\n  \"a  scaglioni\"),  come  prescritto   dalla   regola   generale   di\n  raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all\u0027art. 1,\n  comma 478, della legge n. 160 del 2019. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025) art. 1, comma  309;  legge  30  dicembre  2023,  n.  213\n  (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario  2024  e\n  bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 135. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO \n \n \n                Sezione per le controversie di lavoro \n \n     Il giudice istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.\nGiorgio Flaim, ha pronunciato in data  30  giugno  2025  la  seguente\nordinanza \n \n                          Rilevato in fatto \n \n    Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 D.  P.  -  premesso\nche: \n        egli, a decorrere dal 1º aprile 2019, e\u0027 titolare di pensione\ndi vecchiaia (VOCUM), a carico dell\u0027I.N.P.S., con importo attuale  di\neuro 7.268,00 lordi (euro 4.698,00 netti) (doc. 1 fasc. ric.); \n        egli, in data 13 ottobre  2023,  ha  presentato  all\u0027I.N.P.S.\ndomanda di ricostituzione reddituale di detta pensione (doc. 2  fasc.\nric.), al fine di ottenere, a  far  data  dal  1º  gennaio  2023,  la\nperequazione secondo la disciplina ex art.  69,  comma  1,  legge  23\ndicembre 2000, n. 388, come modificato dall\u0027art. 1, comma 478,  legge\n27  dicembre  2019,  n.  160  (che   prevede   l\u0027indicizzazione   per\n«scaglioni» o «fasce» di importo del  trattamento  pensionistico)  in\nluogo della perequazione secondo la normativa ex art. 1,  comma  309,\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197  (che  prevede  la  limitazione  della\npiena rivalutazione per «blocchi» ossia in relazione  al  trattamento\npensionistico complessivamente inteso); \n        in data 17 ottobre 2023 l\u0027I.N.P.S. ha  rigettato  la  domanda\n(doc. 3 fasc. ric.); \n        egli,  in  data  23  ottobre  2023,   ha   proposto   ricorso\namministrativo (doc. 3bis fasc. ric.), censurando il  «meccanismo  di\nperequazione» introdotto dall\u0027art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 in\nquanto «totalmente privo di proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027  e  con\neffetti di notevole appiattimento dei  trattamenti  pensionistici  di\nimporto complessivo di poco superiore a ciascuna  classe  di  importo\nprecedente», ponendosi cosi\u0027 «una questione di violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione per irrazionalita\u0027 interna del sistema»; \n        in data 4 dicembre 2023  l\u0027I.N.P.S.  ha  rigettato  anche  il\nricorso  amministrativo   (doc.   3ter   fasc.   ric.),   adducendone\nl\u0027inammissibilita\u0027 atteso che: «Le contestazioni esposte nel  ricorso\nrinviano a questione di legittimita\u0027 costituzionale di una  norma  di\ncarattere  generale,  materia   non   riconducibile   all\u0027ambito   di\ncompetenza dell\u0027istituto  (art.  8  del  regolamento  in  materia  di\nricorsi amministrativi di competenza dei comitati  dell\u0027INPS)»  -  ha\nproposto nei confronti dell\u0027I.N.P.S. domanda volta ad  accertare  «il\ndiritto alla rivalutazione della propria pensione sempre  secondo  le\npercentuali previste dalle due leggi finanziarie [art. 1, comma  309,\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 1, comma 135, legge 30 dicembre\n2023, n. 213] ma calcolate per  fasce  di  reddito  (c.d.  sistema  a\nscaglioni) e non per  trattamento  complessivo,  con  la  conseguente\ncondanna dell\u0027Inps a riliquidare  la  pensione»,  «previa  rimessione\ndegli atti alla Corte costituzionale per  il  vaglio  della  seguente\nquestione di costituzionalita\u0027 \"se l\u0027art.  1,  comma  309,  legge  n.\n197/2022 e l\u0027art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 siano in  contrasto\ncon gli articoli 2, 3 e 38 della  Costituzione  nella  parte  in  cui\ndispongono la perequazione automatica delle pensioni con  percentuali\ncalcolate sul trattamento complessivo anziche\u0027 sulle  distinte  fasce\neconomiche  (c.d.  sistema  a  scaglioni)  proprie  del   trattamento\nmedesimo\"». \n    In  data  23  settembre  2024  l\u0027I.N.P.S.  si  e\u0027  costituito  in\ngiudizio. \n    In data 26 settembre 2024 CGIL - Confederazione generale italiana\ndel lavoro e SPI/CGIL -  Sindacato  pensionati  italiani  CGIL  hanno\ndepositato «atto di intervento adesivo ex  art.  419  del  codice  di\nprocedura civile». \n \n                         Ritenuto in diritto \n \n    Viene  sollevata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 309,  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (1)   e\ndell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213  (2)  ,  nelle\nparti  in  cui  -  in  contrasto  con  l\u0027art.  36,  comma  1,   della\nCostituzione   strettamente   connesso   all\u0027art.   38,   comma    2,\ndella Costituzione e con l\u0027art. 3,  comma  1,  della  Costituzione  -\ndispongono la perequazione automatica dei  trattamenti  pensionistici\nsecondo le percentuali ivi previste, ma  calcolate  «con  riferimento\nall\u0027importo complessivo dei trattamenti  medesimi»  (cd.  sistema  «a\nblocchi»), anziche\u0027 sulle distinte «fasce di  importo»  degli  stessi\ntrattamenti  (cd.  sistema  «a  scaglioni»),  come  prescritto  dalla\n«regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica»\n(cosi\u0027 Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punti  7  e  9.1\ndel «Considerato in diritto» (3) ) contenuta nell\u0027 art. 1, comma 478,\nlegge  27  dicembre  2019,  n.  160  («...l\u0027indice  di  rivalutazione\nautomatica  delle  pensioni  e\u0027  applicato,  secondo  il   meccanismo\nstabilito dall\u0027art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.\n448: a) nella misura del... per le fasce di importo  dei  trattamenti\npensionistici fino a ... volte il trattamento minimo INPS»). \nSulla rilevanza nel giudizio a quo \n    Il giudizio in corso non puo\u0027 essere  definito  indipendentemente\ndalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Infatti  il  diritto,  affermato  dal   ricorrente   (sul   quale\nconvergono il petitum mediato e la  causa  petendi  che  identificano\nl\u0027azione da lui esercitata), alla perequazione automatica del proprio\ntrattamento pensionistico secondo il sistema «a scaglioni», in  luogo\ndi quello «a  blocchi»  (nelle  accezioni  illustrate  nel  paragrafo\nprecedente),    presuppone,    quanto    al    profilo     normativo,\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  1,  comma  309,  legge  n.\n197/2022 e dell\u0027art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, che  prevedono,\nin via derogatoria, il secondo di quei due sistemi (tant\u0027e\u0027 vero  che\nil petitum immediato comprende anche la «previa rimessione degli atti\nalla  Corte  costituzionale»   in   proposito)   e   la   conseguente\napplicazione della regola generale ex art. 1,  comma  478,  legge  n.\n160/2019, che prescrive il primo. \n    Quindi, se la  questione  di  illegittimita\u0027  costituzionale  qui\nsollevata fosse fondata,  la  domanda  proposta  dal  ricorrente  nel\ngiudizio a quo meriterebbe di essere accolta; nell\u0027ipotesi  contraria\ndovrebbe essere rigettata. \n    Il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico (doc. 5), da cui\nemerge che egli ha percepito un rateo mensile di  pensione  liquidato\ndall\u0027I.N.P.S. secondo il sistema «a blocchi» inferiore di euro 170,30\nnell\u0027anno 2023 e di euro 316,80  nell\u0027anno  2024  rispetto  al  rateo\nmensile di pensione se liquidato secondo il sistema «a scaglioni». \nSulla non manifesta infondatezza \n    §1. \n    E\u0027 necessario, ovviamente, prendere le mosse  dagli  insegnamenti\nche la Corte costituzionale ha impartito nell\u0027esaminare le questioni,\nportate alla sua attenzione, di illegittimita\u0027  costituzionale  degli\ninterventi legislativi (il primo risale all\u0027art. 59, comma 13,  legge\n27 dicembre 1997, n. 449) volti a rallentare la dinamica  perequativa\ndei trattamenti  pensionistici,  disciplinata  inizialmente  prevista\ndall\u0027art.  10,  legge  21  luglio  1965,  n.  903  e  successivamente\ndall\u0027art. 19,  legge 30  aprile  1969,  n.  153,  nonche\u0027  modificata\ndall\u0027art. 11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a\nseguito dell\u0027eliminazione dell\u0027aggancio agli  aumenti  salariali,  le\ncui regole generali sono attualmente costituite dall\u0027art.  34,  comma\n1, legge  23  dicembre  1998,  n.  448  (cosi\u0027  Corte  costituzionale\nsentenza n. 19 del 2025, punto 7) e dall\u0027art. 1, comma 478, legge  n.\n160/2019 (cosi\u0027, come gia\u0027 ricordato, Corte  costituzionale  sentenza\nn. 19 del 2025, punti 7 e 9.1). \n    a) \n    «La perequazione automatica e\u0027 uno strumento  di  natura  tecnica\nvolto  a  garantire   nel   tempo   l\u0027adeguatezza   dei   trattamenti\npensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche»  (sent.  n.  19\ndel 2025, punto 10; sentenza n. 34 del 2020, punto 15.2; sentenza  n.\n250 del 2017, punto 6.51; sentenza n. 70 del 2015, punti 5 e 8). \n    b) \n    i) \n    In  ordine  ai  trattamenti  pensionistici  la   garanzia   della\nperequazione automatica e\u0027 imposta dai principi  di  proporzionalita\u0027\nalla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro prestato dal titolare durante la\nsua vita lavorativa  e  di  sufficienza  ad  assicurare  allo  stesso\nun\u0027esistenza  libera  e  dignitosa  ex  art.  36,  comma   1,   della\nCostituzione in ragione della natura di  retribuzione  differita  che\npossiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del  2015,  punto\n8), nonche\u0027 dal principio di adeguatezza alle  esigenze  di  vita  in\ncaso  di  invalidita\u0027  e  vecchiaia  ex  art.  38,  comma  2,   della\nCostituzione, «quest\u0027ultimo da intendersi  quale  espressione  certa,\nanche se non esplicita, del principio di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art.\n2 della Costituzione  e  al  contempo  attuazione  del  principio  di\neguaglianza sostanziale di  cui  all\u0027art.  3,  secondo  comma,  della\nCostituzione» (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del\n2015, punto 10), cosi\u0027 da evitare disparita\u0027 di trattamento in  danno\ndei destinatari dei trattamenti  pensionistici;  quindi,  in  ragione\ndelle finalita\u0027 che perseguono, i principi costituzionali ex art. 36,\ncomma 1 e 38 comma 2 sono «strettamente connessi» (sent.  n.  70  del\n2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati), tanto da configurarsi «un\nnesso inscindibile che lega  il  dettato  degli  articoli  36,  primo\ncomma, e 38, secondo comma, della  Costituzione»  (sent.  n.  70  del\n2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati); \n    ii) \n    «proporzionalita\u0027 e adeguatezza non devono sussistere soltanto al\nmomento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente  assicurate\nanche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere  d\u0027acquisto\ndella moneta» (sent. n.  70  del  2015,  punto  8  e  precedenti  ivi\nrichiamati); \n    iii) \n    la necessita\u0027 che i trattamenti pensionistici siano proporzionati\nalla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro prestato dal titolare durante la\nsua vita lavorativa, sufficienti ad assicurargli un\u0027esistenza  libera\ne dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita\u0027 e\nvecchiaia si fa tanto  piu\u0027  pressante  quanto  piu\u0027  si  allunga  la\nsperanza di vita (sent. n. 70 del 2015, punto 8); \n    iv) \n    il rispetto  dei  principi  di  proporzionalita\u0027,  sufficienza  e\nadeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone «un\u0027automatica e\nintegrale coincidenza  tra  il  livello  delle  pensioni  e  l\u0027ultima\nretribuzione»  -  sebbene  «dal  canone   dell\u0027art.   36   consegu[a]\nl\u0027esigenza di una costante adeguazione del trattamento di  quiescenza\nalle retribuzioni del servizio attivo» (sent. n. 70 del 2015, punto 8\ne precedenti ivi richiamati) - vale a dire  non  implica  «un  rigido\nparallelismo tra la garanzia di cui all\u0027art. 38, secondo comma, della\nCostituzione  e  quella  di  cui  all\u0027art.  36,  primo  comma,  della\nCostituzione, tenuto conto che la prima e\u0027  agganciata  alla  seconda\nnon in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sent. n.  19\ndel 2025,  punto  10;  sentenza  n.  234  del  2020,  punto  15.2.  e\nprecedenti ivi richiamati); \n    inoltre «non sussiste un imperativo  costituzionale  che  imponga\nl\u0027adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sent. n.\n19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi richiamati); \n    c) \n    i) \n    In   ordine   ai   trattamenti   pensionistici   afferenti   alle\nassicurazioni obbligatorie in caso di invalidita\u0027 e vecchiaia  e\u0027  al\nlegislatore che «spetta intervenire per determinare  in  concreto  il\nquantum di tutela di volta in volta  necessario»  (sent.  n.  19  del\n2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n.  70\ndel 2015, punto 8); \n    ii) \n    i principi di proporzionalita\u0027,  sufficienza  e  adeguatezza  dei\ntrattamenti di quiescenza non attribuiscono  una  tutela  assoluta  e\nincondizionata all\u0027interesse dei pensionati  alla  conservazione  del\npotere  di  acquisto  dell\u0027importo  loro  attribuito   in   sede   di\nliquidazione in quanto «incontrano pur sempre il limite delle risorse\neffettivamente disponibili» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e  12.2.;\nsentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70 del 2015,  punto\n8); \n    iii) \n    quindi al legislatore e\u0027 riservata, nello stabilire  in  concreto\nle   variazioni   perequative    dell\u0027ammontare    dei    trattamenti\npensionistici,  una  sfera  di  discrezionalita\u0027  che  e\u0027  tenuto  ad\nesercitare  mediante  un  bilanciamento  di  valori  consistente  nel\nponderare l\u0027interesse dei pensionati al mantenimento  di  trattamenti\nproporzionati alla quantita\u0027  e  qualita\u0027  del  lavoro  prestati  dai\ntitolare durante la loro vita lavorativa, sufficienti  ad  assicurare\nloro un\u0027esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita\nin caso di invalidita\u0027 e vecchiaia, e l\u0027interesse generale  afferente\nalle esigenze di  bilancio  (sent.  n.  19  del  2025,  punto  12.2.;\nsentenza 34 del 2020, punto 15.2.; sentenza n. 70 del 2015, punto 8),\ncostituendo entrambi «interessi finanziariamente condizionati» (sent.\nn. 19 del 2025, punto 12.4.); \n    in definitiva «la garanzia della perequazione» secondo i principi\ndi proporzionalita\u0027, sufficienza e  adeguatezza  dei  trattamenti  di\nquiescenza «non annulla la  discrezionalita\u0027  del  legislatore  nella\ndeterminazione in concreto del quantum di tutela di  volta  in  volta\nnecessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili» (sent.\nn. 19 del 2025, punto 10); \n    iv) \n    nell\u0027esercitare la  discrezionalita\u0027  che  gli  e\u0027  riservata  il\nlegislatore deve «osservare un vincolo di ragionevolezza», cosi\u0027  che\n«sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali\ndeve dettare la disciplina di un adeguato trattamento  pensionistico,\nalla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta  salva  la\ngaranzia irrinunciabile delle esigenze  minime  di  protezione  della\npersona» (sent. 70 del 2015, punto 8; sentenza n. 316 del 2010, punto\n3.2.; sentenza n. 30 del 2004, punto 2 e precedenti ivi richiamati); \n    v) \n    ne discende «la necessita\u0027 di verificare nel merito le scelte  di\nvolta in volta operate dal  legislatore  riguardo  ai  meccanismi  di\nrivalutazione  dei  trattamenti  pensionistici,  quale  che  sia   il\ncontesto giuridico e di fatto nel quale esse si  inseriscono»  (sent.\nn. 234 del 2020, punto 15.2.1. e precedenti ivi citati); \n    e\u0027 quindi necessario «scrutinare ciascun provvedimento nella  sua\nsingolarita\u0027 e  in  relazione  al  quadro  storico  in  cui  esse  si\ninserisce» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi citati); \n    vi) \n    «Nell\u0027ambito di questa verifica assume  un  ruolo  essenziale  la\nconsiderazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al\nloro importo, atteso che le pensioni piu\u0027 elevate presentano  margini\npiu\u0027 ampi di resistenza all\u0027erosione inflattiva, e l\u0027esigenza di  una\nrivalutazione  sistematica  del  correlativo  valore  monetario   e\u0027,\ndunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di  piu\u0027\nbasso importo» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.2. e precedenti ivi\ncitati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10); \n    «Nella verifica di  ragionevolezza  sugli  interventi  limitativi\ndella perequazione viene in  rilievo,  oltre  al  dato  quantitativo,\nanche  quello  economico-finanziario  che  motiva   la   scelta   del\nlegislatore, poiche\u0027 il sacrificio dell\u0027interesse dei pensionati alla\nconservazione del potere di acquisto  degli  assegni,  in  particolar\nmodo dei piu\u0027 modesti, non puo\u0027 dirsi ragionevole quando le  esigenze\nfinanziarie sottese all\u0027intervento di limitazione della rivalutazione\nsiano non illustrate in dettaglio. \n    Occorre quindi una motivazione  sostenuta  da  valutazioni  della\nsituazione  finanziaria  basate  su  dati  oggettivi,  emergenti,  ad\nesempio, dalle relazioni tecniche  di  accompagnamento  delle  misure\nlegislative» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.3. e  precedenti  ivi\ncitati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10;); \n    «Sussiste infine  un  limite  di  ordine  temporale,  poiche\u0027  la\nsospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo,  ovvero\nla  frequente  reiterazione  di   misure   intese   a   paralizzarlo,\nesporrebbero il sistema ad evidenti  tensioni  con  gli  invalicabili\nprincipi di  ragionevolezza  e  proporzionalita\u0027»;  invero  anche  le\npensioni   di   maggiore   consistenza   «potrebbero    non    essere\nsufficientemente  difese  in  relazione  ai  mutamenti   del   potere\nd\u0027acquisto della moneta. \n    Cio\u0027 anche in considerazione dell\u0027effetto di \"trascinamento\", che\nrende sostanzialmente definitiva anche  una  perdita  temporanea  del\npotere di  acquisto  del  trattamento  di  pensione,  atteso  che  le\nsuccessive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non  sul  valore\nreale  originario,  bensi\u0027  sull\u0027ultimo  importo  nominale,  che  dal\nmancato adeguamento e\u0027 gia\u0027 stato intaccato» (sent. n. 234 del  2020,\npunto 15.2.4. e precedenti ivi citati). \n    §2. \n    Il  ricorrente  sostiene  che  la  perequazione  automatica   dei\ntrattamenti pensionistici secondo  percentuali  inferiori  al  100  e\ncalcolate «con riferimento all\u0027importo  complessivo  dei  trattamenti\nmedesimi» (cd. sistema  «a  blocchi»),  determina,  contrariamente  a\nquanto accade se calcolate sulle distinte «fasce  di  importo»  degli\nstessi  trattamenti  (cd.  sistema   «a   scaglioni»),   effetti   di\n«schiacciamento dei trattamenti e di allineamento  dei  medesimi  per\ndiverse classi reddituali; classi  originariamente  diversificate  in\nsede di prima liquidazione» (pag. 8 dell\u0027atto introduttivo); \n    in particolare, per effetto dell\u0027applicazione dell\u0027art. 1,  comma\n309, legge n. 197/2022 e dell\u0027art. 1, comma 135, legge  n.  213/2023,\n«il risultato finale porta gia\u0027 alla fine del 2023 ed ancor piu\u0027  nel\n2024 ad eguagliare diverse classi di trattamento laddove  all\u0027origine\nquei trattamenti erano graduati perche\u0027 calibrati su  diverse  storie\nretributive e  distinti  montanti  contributivi»  (pag.  8  dell\u0027atto\nintroduttivo). \n    A comprova ha prodotto un elaborato (doc. 4) da cui emerge che: \n        gli importi di pensione,  che  originariamente  variavano  da\neuro 2.101,00 a euro 2.125,00 vengono allineati a euro  2.271,75  nel\n2023 e a euro 2.394 nel 2024, con schiacciamento  e  allineamento  di\ntre classi di reddito (pag. 5, tabella 2); \n        gli importi di pensione,  che  originariamente  variavano  da\neuro 2.627,00 a euro 2.692,00 vengono allineati a euro  2.807,70  nel\n2023 e a euro 2.936,60 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di\nquattro classi di reddito (sempre pag. 5, tabella 2); \n        gli importi di pensione che originariamente variavano da euro\n4.203,00 a euro 4.236,00 vengono allineati a euro 4.363,05 nel 2023 e\na euro 4.473,00  nel  2024,  con  schiacciamento  e  allineamento  di\nquattro classi di reddito (pag. 7, tabella 3); \n    A seguito di richiesta di  ulteriori  chiarimenti,  formulata  da\nquesto giudice con ordinanza pronunciata all\u0027udienza del  16  gennaio\n2025, parte ricorrente ha cosi\u0027 dedotto in memoria depositata in data\n3 marzo 2025: \n        «...  si  illustrano  tre  casi  di  perequazione,   in   via\nmatematica, per dimostrare gli effetti \n          di sorpasso del trattamento  inferiore  rispetto  a  quello\nsuperiore \n          di  successivo  allineamento  delle   diverse   classi   di\ntrattamento in ragione della clausola di garanzia... \n          di  trascinamento  nel  corso  del  tempo  di  tali  valori\nappiattiti \n    Si  prendano  a  tal  proposito  tre  titolari   di   trattamento\npensionistico nel 2022 di importo pari, rispettivamente, a: \n        2.626,90 euro lordi mensili (pensionato 1); \n        2.627,00 euro lordi mensili (pensionato 2); \n        2.692,00 euro lordi mensili (pensionato 3). \n    Dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di perequazione, come  disposto\ndalla legge di  bilancio  n.  197/2022  per  l\u0027anno  2023,  e\u0027  stato\napplicato secondo il seguente schema (v. n/s ricorso pagg. 6-8). \nSchema di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (legge  di\nbilancio anno 2023) \n    Al  trattamento  pensionistico  del  pensionato  1,  di   importo\ncompreso  tra  4  e  5  volte  il  trattamento  minimo,   spetta   la\nrivalutazione  nella  misura   del   6,885%   (85%   del   tasso   di\nindicizzazione stabilito  dall\u0027Istat  pari  a  +8,1%)  e  aumenta  da\n2.626,90 euro del 2022 a 2.807,75 euro mensili nel 2023  (il  calcolo\nmatematico nella tabella 1). \n  Tabella 1 \n      \n \n          \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n          | Â\u{A0}importo pensione mensile |                   |\n          |      anno 2022, euro      |     Â\u{A0}2.626,90     |\n          +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n          |Â\u{A0}importo compreso tra 4 e 5|                   |\n          |volte il minimo, % LB      |Â\u{A0}85%               |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}percentuale di            |                   |\n          |rivalutazione da attribuire|Â\u{A0}6,885%            |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}incremento pensione per   |                   |\n          |perequazione               |Â\u{A0}180,86            |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}importo pensione mensile  |                   |\n          |anno 2023, euro            |Â\u{A0}2.807,75          |\n          +---------------------------+-------------------+\n \n    Al  trattamento  pensionistico  del  pensionato  2,  di   importo\ncompreso  tra  5  e  6  volte  il  trattamento  minimo,   spetta   la\nrivalutazione  nella  misura   del   4,293%   (53%   del   tasso   di\nindicizzazione stabilito dall\u0027Istat pari a +8,1%) e, come specificato\nnella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a  2.739,78\neuro mensili, nel 2023.  Per  effetto  della  norma  di  salvaguardia\nsecondo cui l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino  a\nconcorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato  (v.\nnota 2 di pag. 6 del ricorso), il trattamento del pensionato 2  viene\naumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili \n    (il calcolo matematico nella tabella 2). \n  Tabella 2 \n    \n \n          \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n          | Â\u{A0}importo pensione mensile |                   |\n          |      anno 2022, euro      |     Â\u{A0}2.627,00     |\n          +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n          |Â\u{A0}importo compreso tra 5 e 6|                   |\n          |volte il minimo, % LB      |Â\u{A0}53%               |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}percentuale di            |                   |\n          |rivalutazione da attribuire|Â\u{A0}4,293%            |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}incremento pensione       |                   |\n          |spettante per perequazione |Â\u{A0}112,78            |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}importo pensione mensile  |                   |\n          |anno 2023, euro            |Â\u{A0}2.739,78          |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}norma di salvaguardia     |Â\u{A0}67,98             |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}importo pensione mensile  |                   |\n          |anno 2023, euro            |Â\u{A0}2.807,76          |\n          +---------------------------+-------------------+\n \n    Al  trattamento  pensionistico  del  pensionato  3,  di   importo\ncompreso  tra  5  e  6  volte  il  trattamento  minimo,   spetta   la\nrivalutazione  nella  misura   del   4,293%   (53%   del   tasso   di\nindicizzazione stabilito dall\u0027Istat pari a +8,1%) e, come specificato\nnella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a  2.807,57\neuro mensili, nel 2023.  Per  effetto  della  norma  di  salvaguardia\nsecondo cui l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino  a\nconcorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato,  il\ntrattamento del pensionato 3 viene aumentato, nel  2023,  a  2.807,76\neuro mensili (il calcolo matematico nella tabella 3). \n  Tabella 3 \n      \n \n          \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n          | Â\u{A0}importo pensione mensile |                   |\n          |      anno 2022, euro      |     Â\u{A0}2.692,00     |\n          +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n          |Â\u{A0}importo compreso tra 5 e 6|                   |\n          |volte il minimo, % LB      |Â\u{A0}53%               |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}percentuale di            |                   |\n          |rivalutazione da attribuire|Â\u{A0}4,293%            |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}incremento pensione       |                   |\n          |spettante per perequazione |Â\u{A0}115,57            |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}importo pensione mensile  |                   |\n          |anno 2023, euro            |Â\u{A0}2.807,57          |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}norma di salvaguardia     |Â\u{A0}0,19              |\n          +---------------------------+-------------------+\n          |Â\u{A0}importo pensione mensile  |                   |\n          |anno 2023, euro            |Â\u{A0}2.807,76          |\n          +---------------------------+-------------------+\n \n    Confrontando il caso n. 1 con il caso n. 2 si vede  l\u0027effetto  di\nsorpasso del primo rispetto  al  secondo  (giunto  ad  euro  2.807,75\nrispetto a euro 2.739,78); sorpasso poi corretto  dalla  clausola  di\ngaranzia di parificazione. \n    Si vede  altresi\u0027  l\u0027effetto  di  appiattamento  del  caso  n.  3\nrispetto al caso n. 1. Ed infatti nel 2022, l\u0027importo del trattamento\npensionistico del pensionato 3 era di 2.692,00 euro  mensili,  mentre\nl\u0027importo del trattamento del  pensionato  1  era  di  2.626,90  euro\nmensili. Nel 2023 gli importi dei due trattamenti sono  perfettamente\nidentici: 2.807,76 e tali resteranno permanentemente nel futuro. \n    Rispetto al pensionato 1, il pensionato 3 ha  dunque  subito  uno\nschiacciamento ed un allineamento  con  una  perdita  di  65,10  euro\nmensili di differenziale pensionistico (2.692,00 - 2.626,90)  pari  a\n846,30 euro annui. \n    D\u0027altra parte negli anni successivi al 2023 la perdita  di  65,10\neuro aumenta per il semplice fatto che il differenziale  perduto  non\nsara\u0027 piu\u0027 oggetto di recupero e  di  rivalutazione  futura,  con  un\nconseguente effetto di trascinamento». \n    §3. \n    a) \n    Preliminarmente e\u0027 necessario  evidenziare  che  la  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin  cui  dispongono  la  perequazione  automatica   dei   trattamenti\npensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate  «con\nriferimento all\u0027importo complessivo dei  trattamenti  medesimi»  (cd.\nsistema «a blocchi»), anziche\u0027  sulle  distinte  «fasce  di  importo»\ndegli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto\ndalla  regola  generale   di   raffreddamento   della   rivalutazione\npensionistica contenuta nell\u0027 art. 1, comma 478,  legge  27  dicembre\n2019, n. 160, e\u0027 questione diversa e distinta da quella che  concerne\nla legittimita\u0027 costituzionale delle medesime norme  nelle  parti  in\ncui prevedono aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici\nche  decurtano  la  perequazione  per  i  trattamenti   pensionistici\ncomplessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS\n(4)   e  che  e\u0027  gia\u0027   stata   esaminata   dalla   sentenza   Corte\ncostituzionale n. 19 del 2025, la quale ha dichiarato «non fondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale, sollevate dalla  Corte  dei\nconti,  sez.  giurisd.  per  le  Regioni  Campania  e   Toscana,   in\nriferimento, complessivamente, agli articoli 1, primo  comma,  3,  4,\nsecondo comma, 23, 36,  primo  comma,  e  38,  secondo  comma,  della\nCostituzione dell\u0027art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022,  il\nquale stabilisce che, per l\u0027anno 2023,  la  rivalutazione  automatica\ndei trattamenti pensionistici e\u0027 riconosciuta integralmente solo  per\nquelli complessivamente pari o inferiori a quattro  volte  il  minimo\nINPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene  accordata\nin misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a  cinque\nvolte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e  sei\nvolte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una  forbice  tra\nle sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli  rientranti\nnell\u0027intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32%\nper  i  trattamenti  superiori  a  dieci  volte  il  minimo»   (cosi\u0027\nnell\u0027ambito della massima ufficiale n. 46652). \n    In  proposito  appare   condivisibile   l\u0027assunto,   svolto   dal\nricorrente nella memoria (pag. 5-6) depositata in data 4  marzo  2025\n(quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n.  19  del\n2025), secondo cui le questioni oggetto dei  precedenti  della  Corte\ncostituzionale  citate  dall\u0027I.N.P.S.  nella   propria   memoria   di\ncostituzione  «contestavano  la  legittimita\u0027  costituzionale   delle\naliquote decrescenti di  rivalutazione,  non  gia\u0027  il  sistema  \"per\nblocchi\". La questione ora posta all\u0027esame di codesto...  giudice  e\u0027\ninvece nuova: non si tratta di discutere se sia legittimo un  sistema\ndi parziale rivalutazione ne\u0027 se il sacrificio imposto ai  pensionati\nsia eccessivo e neanche se sia vero che tutti  i  risparmi  rimangono\n\"endoprevidenziali\" e non a generico beneficio dell\u0027erario; si tratta\ninvece di verificare se, ferme restando le  aliquote  decrescenti  di\nrivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse\naliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello  di  applicare\nuna  sola  aliquota   commisurata   all\u0027ammontare   complessivo   del\ntrattamento quando esso si eleva  al  di  sopra  di  una  determinata\nsoglia». \n    b) \n    Appare non manifestamente infondata la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui, in contrasto con l\u0027art. 36, comma  1,  strettamente  connesso\nall\u0027art. 38, comma 2 della Costituzione, dispongono  la  perequazione\nautomatica dei trattamenti pensionistici secondo le  percentuali  ivi\npreviste, ma calcolate «con riferimento all\u0027importo  complessivo  dei\ntrattamenti medesimi»  (cd.  sistema  «a  blocchi»),  anziche\u0027  sulle\ndistinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema  «a\nscaglioni»), come prescritto dalla regola generale di  raffreddamento\ndella rivalutazione pensionistica contenuta nell\u0027art. 1,  comma  478,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160. \n    Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al  momento\ndella collocazione  a  riposo  del  lavoratore  deve  conformarsi  ai\nprincipi di proporzionalita\u0027 alla quantita\u0027  e  qualita\u0027  del  lavoro\nprestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza\nad assicurare allo stesso un\u0027esistenza libera e dignitosa ex art. 36,\ncomma 1, della Costituzione, in ragione della natura di  retribuzione\ndifferita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del\n2015, punto 8), nonche\u0027 dal principio di adeguatezza alle esigenze di\nvita in caso di invalidita\u0027 e vecchiaia ex art. 38,  comma  2,  della\nCostituzione (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70  del\n2015, punto 10). \n    Il «nesso inscindibile che lega il  dettato  degli  articoli  36,\nprimo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione»  (sent.  n.  70\ndel 2015, punto 10 e  precedenti  ivi  richiamati)  comporta  che  la\nliquidazione  del  trattamento   pensionistico   al   momento   della\ncollocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque  in  grado\ndi esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo\nquei precetti costituzionali «un\u0027automatica e  integrale  coincidenza\ntra il livello delle pensioni e l\u0027ultima retribuzione» - sentenza  n.\n70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in  termini  simili\nsentenza n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234  del  2020,  punto\n15.2). «Proporzionalita\u0027 e adeguatezza non devono sussistere soltanto\nal  momento  del  collocamento  a  riposo,  ma  vanno   costantemente\nassicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del  potere\nd\u0027acquisto della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e  precedenti\nivi richiamati). \n    Invece, come comprovato sub §2.,  dalla  perequazione  automatica\ndei trattamenti pensionistici secondo le percentuali  calcolate  «con\nriferimento all\u0027importo complessivo dei  trattamenti  medesimi»  (cd.\nsistema «a blocchi») derivano, in via tendenziale,  allineamenti  tra\nclassi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo,\ncon i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti. \n    Quindi, all\u0027esito  della  perequazione  mediante  il  sistema  «a\nblocchi», venendo meno le  differenze  di  reddito  esistenti  tra  i\npensionati all\u0027epoca della liquidazione dei trattamenti, la  pensione\ndi coloro che percepivano in  quel  momento  un  ammontare  superiore\nrisulta, in contrasto con l\u0027art.  36,  comma  1,  della  Costituzione\nstrettamente connesso all\u0027art. 38, comma 2, della  Costituzione,  non\npiu\u0027 proporzionata alla quantita\u0027  e  qualita\u0027  del  lavoro  da  loro\nprestato durante le rispettive vite lavorative. \n    c) \n    Appare non manifestamente infondata la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui, in contrasto  con  l\u0027art.  3,  comma  1  della  Costituzione,\ndispongono la perequazione automatica dei  trattamenti  pensionistici\nsecondo le percentuali ivi previste, ma  calcolate  «con  riferimento\nall\u0027importo complessivo dei trattamenti  medesimi»  (cd.  sistema  «a\nblocchi»), anziche\u0027 sulle distinte «fasce di  importo»  degli  stessi\ntrattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola\ngenerale  di   raffreddamento   della   rivalutazione   pensionistica\ncontenuta nell\u0027art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160. \n    Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta\ncon «il principio di  non  contraddizione  sancito  dal  primo  comma\ndell\u0027art. 3 della Costituzione» la contemporanea vigenza, da un lato,\ndi  sistemi  di  calcolo  dei  trattamenti   pensionistici   che   si\nriferiscono  alla  retribuzione  percepita  e/o  alla   contribuzione\naccreditata nel corso dell\u0027intera vita lavorativa, e, dall\u0027altro,  di\nuna perequazione automatica, quale quella «a  blocchi»,  che  conduce\nall\u0027allineamento di classi  di  pensione  quantitativamente  distinte\nall\u0027epoca della  liquidazione  e  al  correlativo  appiattimento  dei\ntrattamenti. \n\n(1) Nel testo modificato dall\u0027art. 1 comma 134 legge  30.12.2023,  n.\n    213:  \"309.  Nell\u0027anno  2023  la  rivalutazione  automatica   dei\n    trattamenti  pensionistici,  secondo  il   meccanismo   stabilito\n    dall\u0027art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e\u0027\n    riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente\n    pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS,\n    nella  misura  del  100  per  cento;   b)   per   i   trattamenti\n    pensionistici  complessivamente  superiori  a  quattro  volte  il\n    trattamento minimo INPS e con riferimento all\u0027importo complessivo\n    dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell\u002785 per cento per i\n    trattamenti pensionistici complessivamente  pari  o  inferiori  a\n    cinque volte il trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di\n    importo superiore a quattro volte il predetto trattamento  minimo\n    e  inferiore  a  tale  limite   incrementato   della   quota   di\n    rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto  previsto\n    dalla  lettera  a),  l\u0027aumento  di  rivalutazione   e\u0027   comunque\n    attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per\n    le pensioni di importo  superiore  a  cinque  volte  il  predetto\n    trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato  della\n    quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto\n    previsto dal  presente  numero,  l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027\n    comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite\n    maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento  per  i  trattamenti\n    pensionistici  complessivamente  superiori  a  cinque  volte   il\n    trattamento minimo INPS  e  pari  o  inferiori  a  sei  volte  il\n    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a\n    sei volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale\n    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica\n    spettante sulla base di  quanto  previsto  dal  presente  numero,\n    l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito   fino   a\n    concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella  misura  del\n    47 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente\n    superiori a sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  e  pari  o\n    inferiori a  otto  volte  il  trattamento  minimo  INPS.  Per  le\n    pensioni  di  importo  superiore  a  otto   volte   il   predetto\n    trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato  della\n    quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto\n    previsto dal  presente  numero,  l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027\n    comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite\n    maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento  per  i  trattamenti\n    pensionistici  complessivamente  superiori  a   otto   volte   il\n    trattamento minimo INPS e pari  o  inferiori  a  dieci  volte  il\n    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a\n    dieci volte il predetto trattamento minimo  e  inferiore  a  tale\n    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica\n    spettante sulla base di  quanto  previsto  dal  presente  numero,\n    l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito   fino   a\n    concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella  misura  del\n    32 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente\n    superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS\" \n\n(2) \"135. Nell\u0027anno 2024 la rivalutazione automatica dei  trattamenti\n    pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall\u0027art.  34,\n    comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e\u0027  riconosciuta:\n    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o\n    inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS,  nella\n    misura del 100 per cento;  b)  per  i  trattamenti  pensionistici\n    complessivamente superiori a quattro volte il trattamento  minimo\n    INPS e con riferimento all\u0027importo  complessivo  dei  trattamenti\n    medesimi: 1) nella misura dell\u002785 per  cento  per  i  trattamenti\n    pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il\n    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a\n    quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore  a  tale\n    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica\n    spettante  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),\n    l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito   fino   a\n    concorrenza del predetto limite maggiorato. Per  le  pensioni  di\n    importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e\n    inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione\n    automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal  presente\n    numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino  a\n    concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella  misura  del\n    53 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente\n    superiori a cinque volte il trattamento  minimo  INPS  e  pari  o\n    inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni\n    di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e\n    inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione\n    automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal  presente\n    numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino  a\n    concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella  misura  del\n    47 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente\n    superiori a sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  e  pari  o\n    inferiori a  otto  volte  il  trattamento  minimo  INPS.  Per  le\n    pensioni  di  importo  superiore  a  otto   volte   il   predetto\n    trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato  della\n    quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto\n    previsto dal  presente  numero,  l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027\n    comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite\n    maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento  per  i  trattamenti\n    pensionistici  complessivamente  superiori  a   otto   volte   il\n    trattamento minimo INPS e pari  o  inferiori  a  dieci  volte  il\n    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a\n    dieci volte il predetto trattamento minimo  e  inferiore  a  tale\n    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica\n    spettante sulla base di  quanto  previsto  dal  presente  numero,\n    l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito   fino   a\n    concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella  misura  del\n    22 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente\n    superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS\" \n\n(3) Tutte le successive citazioni delle sentenze  della  Consulta  si\n    riferiranno al «Considerato in diritto». \n\n(4) - nella misura dell\u002785 per cento per i trattamenti  pensionistici\n    complessivamente pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento\n    minimo INPS; - nella misura del 53 per cento  per  i  trattamenti\n    pensionistici  complessivamente  superiori  a  cinque  volte   il\n    trattamento minimo INPS  e  pari  o  inferiori  a  sei  volte  il\n    trattamento minimo INPS; - nella misura del 47 per  cento  per  i\n    trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte\n    il trattamento minimo INPS e pari o inferiori  a  otto  volte  il\n    trattamento minimo INPS; - nella misura del 37 per  cento  per  i\n    trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte\n    il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  dieci  volte  il\n    trattamento minimo INPS; - nella misura del 32 per cento (del  22\n    per  cento  in  ordine   all\u0027anno   2024)   per   i   trattamenti\n    pensionistici  complessivamente  superiori  a  dieci   volte   il\n    trattamento minimo INPS \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante  e\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui - in contrasto con l\u0027art.  36,  comma  1,  della  Costituzione\nstrettamente connesso all\u0027art. 38, comma 2, della Costituzione e  con\nl\u0027art. 3, comma 1, della Costituzione -  dispongono  la  perequazione\nautomatica dei trattamenti pensionistici secondo le  percentuali  ivi\npreviste, ma calcolate «con riferimento all\u0027importo  complessivo  dei\ntrattamenti medesimi»  (cd.  sistema  «a  blocchi»),  anziche\u0027  sulle\ndistinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema  «a\nscaglioni»), come prescritto dalla regola generale di  raffreddamento\ndella rivalutazione pensionistica contenuta nell\u0027art. 1,  comma  478,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Sospende il giudizio in corso. \n    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia\nnotificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche\u0027\ncomunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. \n        Cosi\u0027 deciso in Trento, in data 30 giugno 2025 \n \n                          Il Giudice: Flaim \n \n \n                                Il Funzionario giudiziario: Tabarelli","elencoNorme":[{"id":"63426","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"309","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"63427","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2023","data_nir":"2023-12-30","numero_legge":"213","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"135","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79723","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79721","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79722","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79845","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"160","data_legge":"27/12/2019","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"478","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;160~art1","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54856","num_progressivo":"","nominativo_parte":"CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro e SPI/CGIL – Sindacato Pensionati Italiani CGIL","data_costit_part":"22/09/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54873","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità”","data_costit_part":"01/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54772","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Confederazione generale Italiana del lavoro - 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