HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/41 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 300 "total_time" => 0.348753 "namelookup_time" => 0.000391 "connect_time" => 0.032333 "pretransfer_time" => 0.071604 "size_download" => 43325.0 "speed_download" => 124497.0 "starttransfer_time" => 0.071619 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 35142 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 71550 "connect_time_us" => 32333 "namelookup_time_us" => 391 "pretransfer_time_us" => 71604 "starttransfer_time_us" => 71619 "total_time_us" => 348753 "start_time" => 1757483583.5805 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/41" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2731a90)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/41 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Sep 2025 05:53:03 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Sep 2025 05:53:03 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"41","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Siena","localita_autorita":"","data_deposito":"11/02/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"12/03/2025","numero_gazzetta":"11","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso penale – Udienza di comparizione predibattimentale – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione dell’applicazione, in quanto compatibile, della disposizione di cui all’art. 422 cod. proc. pen. (attività di integrazione probatoria del giudice dell’udienza preliminare),\u0026nbsp;ovvero, in via subordinata,\u0026nbsp;mancata previsione che il giudice possa disporre,\u0026nbsp;anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere\u0026nbsp;– Violazione di principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale – Violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale e del suo corollario costituito dal principio di completezza delle indagini preliminari – Violazione del principio, anche convenzionale,\u0026nbsp;di ragionevole durata del processo.\u003c/p\u003e","prima_parte":"P.A. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza dell\u002711 febbraio 2025 del Tribunale di Siena nel\nprocedimento penale a carico di P.A. A.. \n \nProcesso penale - Udienza di comparizione predibattimentale -\n Provvedimenti del giudice - Mancata previsione dell\u0027applicazione,\n in quanto compatibile, della disposizione di cui all\u0027art. 422 cod.\n proc. pen. ovvero, in via subordinata, mancata previsione che il\n giudice possa disporre, anche d\u0027ufficio, l\u0027assunzione delle prove\n dalle quali appare evidente la decisivita\u0027 ai fini della sentenza\n di non luogo a procedere. \n- Codice di procedura penale, art. 554-ter, inserito dall\u0027art. 32,\n comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.\n 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante\n delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonche\u0027 in\n materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere\n definizione dei procedimenti giudiziari). \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \n sezione penale \n in composizione monocratica \n \n in persona del giudice Simone Spina, all\u0027udienza del giorno 11\nfebbraio 2025, ha emesso la presente ordinanza ai sensi degli artt.\n134 Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23,\nlegge 11 marzo 1953 n. 87 - nell\u0027ambito del procedimento penale di\nprimo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati nei\nconfronti di A P A , nato a il con domicilio dichiarato a , in ; \n assistito e difeso, di fiducia, dall\u0027avv. Marco Caroppo, del Foro\ndi Siena; \n \n Imputato \n \n a) del delitto di cui all\u0027art. 624 del codice penale, perche\u0027,\nal fine di trarne profitto, all\u0027esterno dell\u0027esercizio commerciale «\n», sito in , sottraeva un portafogli trovato all\u0027interno di un\ncarrello, precedentemente lasciato da F R , e si impossessava della\nsomma di denaro di 2.000,00 euro ivi contenuta, per poi lasciare il\nportafogli all\u0027interno del medesimo carrello. \n In , il \n Ritenuto che, con decreto di citazione diretta a giudizio\ndepositato in data 20 marzo 2024, il pubblico ministero ha tratto a\ngiudizio l\u0027odierno imputato, accusandolo di essersi impossessato di\nbanconote per una somma pari a 2.000 euro, dopo averle sottratte da\nun portafogli, di proprieta\u0027 di R F , rinvenuto in un carrello\nmetallico lasciato all\u0027esterno dell\u0027esercizio commerciale « »; \n che la persona offesa, in sede di querela, ha affermato di\nessersi recata, il , presso l\u0027esercizio commerciale predetto, dove\nper le compere si e\u0027 servita di un carrello metallico, al cui interno\nha riposto il suo borsello; \n che l\u0027arco di tempo in cui la persona offesa ha riferito di\nessere rimasta nell\u0027esercizio commerciale e\u0027 ricompreso tra le ore\n18.15 e le ore 18.30; \n che, sempre in sede di querela, la persona offesa ha poi\naggiunto di essersi allontanata verso le ore 18.30 dall\u0027esercizio\ncommerciale in questione, accorgendosi soltanto piu\u0027 tardi di non\navere piu\u0027 con se\u0027 il proprio borsello; \n che la medesima persona offesa ha precisato di avere dapprima\ntelefonato all\u0027esercizio commerciale, di avere quindi fatto ivi\nritorno e di essere infine tornata in possesso del borsello,\nconsegnatole da una dipendente di nome S B , chiarendo altresi\u0027 di\nessersi accorta poco dopo che, dall\u0027interno dello stesso, mancavano\nbanconote per una somma pari a 2.000 euro; \n che la telefonata fatta dalla persona offesa risale alle ore\n19.00, come riferito a sommarie informazioni testimoniali dal\ndipendente A M , che tale telefonata ha personalmente raccolto e\nricevuto; \n che la dipendente S B , in sede di sommarie informazioni\ntestimoniali, ha dichiarato di essersi messa alla ricerca del\nborsello, subito dopo la ricezione di quella telefonata, aggiungendo\ndi avere poco dopo rinvenuto il borsello della persona offesa, alle\nore 19.05 circa, all\u0027interno di un carrello metallico, posto\nall\u0027esterno dell\u0027esercizio commerciale « .»; \n che, secondo quanto riferito dal dipendente A M , dopo il suo\nrinvenimento il borsello e\u0027 stato poi portato e trattenuto\nall\u0027interno dell\u0027esercizio commerciale e, quindi, restituito verso le\nore 19.15 circa alla persona offesa, che si e\u0027 subito allontanata\nsenza controllarne il contenuto; \n che alle ore 19.30 circa, verso il momento di chiusura\ndell\u0027esercizio commerciale, la persona offesa, secondo quanto\nriportato a sommarie informazioni testimoniali da A M , ha nuovamente\ntelefonato all\u0027esercizio commerciale in questione, riferendo come non\nfossero piu\u0027 presenti, all\u0027interno del proprio portafogli, banconote\nper un ammontare complessivo di 2.000 euro, costituente il fondo\ncassa della societa\u0027 dal medesimo amministrata; \n che le attivita\u0027 di investigazione, condotte dalla polizia\ngiudiziaria, sono consistite nella visione delle riprese del circuito\ndi video sorveglianza installato all\u0027esterno dell\u0027esercizio\ncommerciale « »; \n che la polizia giudiziaria, nell\u0027occasione, ha tuttavia\nprovveduto ad estrapolare, dal server dell\u0027impianto di\nvideosorveglianza dell\u0027esercizio commerciale, il file video\ncontenente la sequenza di videoriprese relative a quanto avvenuto\nall\u0027esterno di detto esercizio, nell\u0027arco di tempo che va dalle ore\n18.00 alle ore 20.00 del , trasferendo tale file video su di un\nsupporto fisico del tipo CD-ROM; \n che la polizia giudiziaria, tuttavia, non ha mai trasmesso al\npubblico ministero siffatto CD-ROM, riferendo piuttosto, nella\ncomunicazione di notizia di reato redatta il , come lo stesso fosse\n«trattenuto agli atti» dell\u0027ufficio cui appartiene il personale di\npolizia giudiziaria che ha svolto l\u0027attivita\u0027 investigativa; \n che la polizia giudiziaria ha invece estrapolato, dalla\nsequenza di videoriprese di cui si e\u0027 detto, soltanto alcuni e\nisolati fotogrammi, che ha poi incluso in un\u0027annotazione redatta il ,\ntrasmessa al pubblico ministero quale allegato alla comunicazione di\nnotizia di reato datata 26 marzo , acquisita nel fascicolo delle\nindagini preliminari; \n che tali fotogrammi, in cui si apprezza la condizione di buio e\ndi estremamente scarsa visibilita\u0027 nei luoghi ripresi, colgono solo\ntaluni frammenti dell\u0027arco di tempo coinvolto della complessiva\nsequenza videoripresa, senza che risultino essere stati estrapolati,\nin particolare, fotogrammi relativi al segmento temporale che va\ndalle ore 18.30 alle ore 18.55, del quale non v\u0027e\u0027 peraltro menzione\nalcuna in siffatta annotazione di polizia giudiziaria; \n che, secondo quanto sinteticamente descritto nella gia\u0027\nmenzionata annotazione, la polizia giudiziaria ha rilevato la\npresenza di un individuo che, dopo essersi avvicinato alle 18.55 ad\nun carrello metallico, se ne e\u0027 poi allontanato per salire a bordo di\nuna autovettura, per infine avvicinarsi nuovamente al carrello\nmetallico; \n che nessun fotogramma e\u0027 stato estrapolato, tuttavia, con\nriguardo al segmento temporale in cui l\u0027individuo sale e permane\nall\u0027interno dell\u0027autovettura in questione, ne\u0027 e\u0027 stata fornita\nalcuna descrizione, nell\u0027annotazione in parola, di quanto avvenuto in\ntale frangente; \n che detta autovettura, grazie al sistema di lettura ottica\ndelle targhe, e\u0027 poi risultata essere nella disponibilita\u0027\ndell\u0027odierno imputato; \n che l\u0027odierno imputato, all\u0027esito della notifica dell\u0027avviso di\nconclusione delle indagini preliminari, ha chiesto di essere\nsottoposto ad interrogatorio, poi delegato dal pubblico ministero\nalla polizia giudiziaria; \n che, nell\u0027ambito di tale interrogatorio, l\u0027imputato ha\ndichiarato di avere, in quel giorno, fatto compere nel precitato\nesercizio commerciale e di avere riportato il suo carrello metallico\nnel luogo a cio\u0027 destinato, una volta terminate dette compere,\naggiungendo di essersi in quel momento accorto della presenza di un\nborsello da uomo, posizionato all\u0027interno di altro carrello ivi\npresente; \n che, sempre in sede di interrogatorio, l\u0027imputato ha quindi\naggiunto di avere preso il borsello e di essersi diretto, data la\ncondizione di scarsa luminosita\u0027 del luogo, verso la propria\nautovettura, onde poter meglio verificare se vi fossero documenti\ncontenuti al suo interno, di esservi salito a bordo e di avere qui\nacceso la luce interna del veicolo, di avere quindi controllato il\nportafogli, di averlo trovato vuoto, di essere cosi\u0027 subito uscito\ndall\u0027autovettura e di avere riposto il borsello nello stesso carrello\nmetallico dove l\u0027aveva rinvenuto; \n che la difesa, in sede di memoria depositata all\u0027esito della\nnotifica dell\u0027avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha\nevidenziato come la versione dell\u0027odierno imputato, allora indagato,\npossa essere facilmente verificata e riscontrata proprio grazie alla\nvisione diretta delle videoriprese effettuate dal circuito di\nvideosorveglianza; \n che di tale segmento temporale, come detto, non e\u0027 stato\ntuttavia estrapolato alcun fotogramma, da parte della polizia\ngiudiziaria, ne\u0027 dello stesso si fa menzione alcuna, nell\u0027annotazione\npredetta, cosi\u0027 come nessun cenno o descrizione vengono fatti, in\ntale annotazione, di quanto avvenuto nell\u0027arco di tempo compreso tra\nle ore 18.30 e 18.55, in ordine al quale non sono stati estratti\nfotogrammi; \n che, in assenza di richieste di definizioni alternative, allo\nscrivente giudice spetta, all\u0027odierna udienza di comparizione\npredibattimentale, il compito di adottare uno dei due provvedimenti\nprevisti dal primo o, rispettivamente, terzo comma dell\u0027art.\n554-quater del codice di procedura penale; \n che l\u0027assenza della videoripresa in questione, nel materiale\nprobatorio contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, non\nconsente tuttavia al giudice di svolgere appieno la propria attivita\u0027\ndi «giudizio», intesa come esame di «prove» posto in essere al fine\ndi pervenire ad una delle due «decisioni di merito» previste\ndall\u0027art. 554-quater, primo e rispettivamente terzo comma del codice\ndi procedura penale, ossia all\u0027adozione vuoi di una sentenza di non\nluogo a procedere, vuoi di un provvedimento di prosecuzione del\ngiudizio davanti a un giudice diverso; \n che il documento filmico di cui al CD-Rom «trattenuto» dalla\npolizia giudiziaria, e non gia\u0027 i fotogrammi da quest\u0027ultima\nestrapolati, costituisce infatti la «prova», di natura documentale,\nin base alla quale il giudice dell\u0027udienza di comparizione\npredibattimentale, unitamente al restante materiale probatorio\ncontenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, deve valutare e\nvagliare la fondatezza dell\u0027accusa elevata nei confronti dell\u0027odierno\nimputato; \n che, a fronte di tale palese incompletezza del materiale\nraccolto nel fascicolo delle indagini preliminari, al giudice\ndell\u0027udienza di comparizione predibattimentale non sono tuttavia dati\nnessun potere ne\u0027 possibilita\u0027 alcuna di disporre un\u0027integrazione\nprobatoria, al fine di colmare siffatta lacuna evidente, diversamente\nda quanto normativamente previsto, dall\u0027art. 422 del codice di\nprocedura penale, per il giudice dell\u0027udienza preliminare; \n che detto documento filmico, di cui sono certe tanto l\u0027attuale\nesistenza quanto la sua conservazione presso un ufficio di polizia\ngiudiziaria, si atteggia altresi\u0027 come prova, allo stato degli atti,\npotenzialmente decisiva ai fini della sentenza di non luogo a\nprocedere, in relazione sia al contegno tenuto dall\u0027odierno imputato\nnel segmento temporale che lo vede accedere all\u0027interno della propria\nautovettura, sia degli eventi occorsi nel precedente arco di tempo\nche va dalle ore 18.30 alle ore 18.55, segmento oggetto di\nvideoripresa, ma di cui non si fa menzione o descrizione alcuna, in\nseno all\u0027annotazione di polizia giudiziaria in atti; \n che nell\u0027attuale quadro probatorio, connotato dalla carenza di\nuna prova documentale che puo\u0027, in ipotesi, assumere il carattere di\ndecisivita\u0027 rispetto all\u0027uno o all\u0027altro degli esiti decisori\nprevisti dal primo o, rispettivamente, terzo comma dell\u0027art.\n554-quater del codice di procedura penale, al tribunale non pare sia\ndata possibilita\u0027 di decidere nell\u0027un senso o nell\u0027altro, se non a\nprezzo, in ciascuno dei due casi, di conseguenze del tutto\nirragionevoli; \n che, infatti, non appare ragionevolmente praticabile, per un\nverso, la strada della definizione del giudizio mediante sentenza di\nnon luogo a procedere, fondata sulla tale riscontrata lacuna\nprobatoria, la\u0027 dove si consideri come di tale sentenza possa, sin\nd\u0027ora, prevedersi la futura revoca, su richiesta del pubblico\nministero, ove la successiva acquisizione della videoripresa, cui in\nquesta sede non puo\u0027 pervenirsi per difetto di poteri istruttori in\ncapo al giudice, determini l\u0027utile svolgimento del giudizio, ai sensi\ndell\u0027art. 554-quinquies del codice di procedura penale; \n che non appare, per altro verso, ragionevolmente praticabile\nneppure l\u0027alternativa via costituita dal fissare, per la prosecuzione\ndel giudizio, la data dell\u0027udienza dibattimentale davanti ad un\ngiudice diverso, sol che si consideri come tale giudizio possa\nrisultare del tutto superfluo e non necessario, la\u0027 dove in capo al\ngiudice dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale, proprio\ngrazie ai contenuti probatori della videoripresa in questione, possa\nformarsi il convincimento che il complesso di elementi probatori\ndisponibili per la decisione non sia tale da fondare, in sede di loro\n«ripetizione» dibattimentale ex art. 512 del codice di procedura\npenale, una «ragionevole previsione di condanna» della persona\nimputata, imponendosi cosi\u0027 sin d\u0027ora la definizione del giudizio con\nuna sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell\u0027art. 554-ter,\nprimo comma del codice di procedura penale. \n Considerato che, alla luce di quanto previsto dagli artt. 553 e\n554-ter, terzo comma del codice di procedura penale, il giudice\ndell\u0027udienza di comparizione predibattimentale, in assenza di\n«definizioni alternative» del giudizio, e\u0027 tenuto a compiere\nvalutazioni e ad assumere decisioni esclusivamente «sulla base degli\natti» trasmessi dal pubblico ministero, costituiti dal «fascicolo del\ndibattimento... unitamente al fascicolo del pubblico ministero»; \n che la base conoscitiva del giudice dell\u0027udienza di\ncomparizione predibattimentale, in altri termini, e\u0027 costituita\nesclusivamente «dal complesso degli atti delle indagini preliminari\ncondotte dall\u0027organo inquirente, oltre che dagli atti che\nconfluiscono nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell\u0027art. 431\ndel codice di procedura penale» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza\nn. 179 del 2024); \n che l\u0027udienza di comparizione predibattimentale, per altro\nverso, si atteggia come snodo processuale inserito all\u0027interno della\npiu\u0027 ampia e unitaria fase dibattimentale, nonche\u0027 successivo alla\nformulazione dell\u0027imputazione e alla citazione dell\u0027imputato, operate\ndal pubblico ministero; \n che, la\u0027 dove si individuino lacune, nel materiale probatorio a\ndisposizione del giudice dell\u0027udienza di comparizione\npredibattimentale, non e\u0027 tuttavia prevista alcuna possibilita\u0027 di\ndisporre, in tale snodo processuale, un supplemento di indagini, ne\u0027\ne\u0027 prevista la possibilita\u0027, ove i dati probatori mancanti siano gia\u0027\nindividuati, di acquisirli o su impulso di parte ovvero in via\nofficiosa, ad opera del giudice; \n che tale impossibilita\u0027 di colmare lacune evidenti nel\nmateriale probatorio contrasta, ad avviso del tribunale, con plurimi\nprincipi costituzionali, quali quelli di ragionevolezza ed\neguaglianza sostanziale di cui all\u0027art. 3 Costituzione, di\nobbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale e del suo corollario costituito\ndal principio di completezza delle indagini preliminari di cui\nall\u0027art. 112 Costituzione, nonche\u0027 di ragionevole durata del\nprocesso, di cui agli artt. 111 Costituzione e 6, primo paragrafo,\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,\nratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; \n che, per quel che riguarda l\u0027articolo 3 della Costituzione,\nall\u0027impossibilita\u0027 per il giudice dell\u0027udienza predibattimentale di\nassumere mezzi di prova, specie ove di questi appaia evidente la\ndecisivita\u0027 ai fini di una sentenza di non luogo a procedere, si\noppone invece la possibilita\u0027, per il giudice dell\u0027udienza\npreliminare, di operare siffatte acquisizioni probatorie; \n che, in capo al giudice dell\u0027udienza preliminare, e\u0027 stato in\neffetti previsto, dall\u0027art. 422 del codice di procedura penale, un\nespresso potere di integrazione probatoria; \n che l\u0027udienza preliminare e le decisioni che la concludono sono\ninfatti, ormai da tempo, venute a caratterizzarsi per la necessaria\n«completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre,\ndato che il giudice dell\u0027udienza preliminare puo\u0027 disporre\nl\u0027integrazione delle indagini (art. 421-bis del codice di procedura\npenale) e assumere anche d\u0027ufficio le prove che appaiano con evidenza\ndecisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422\ndel codice di procedura penale)» (v. Corte costituzionale, sentenza\nn. 335 del 2002); che la necessaria completezza del quadro probatorio\ndi cui il giudice dell\u0027udienza preliminare deve disporre e\u0027\nstrettamente legata al compito, spettante a tale giudice, di operare\nuna verifica preventiva circa la necessita\u0027 della celebrazione del\ndibattimento, a garanzia del corretto esercizio dell\u0027azione penale da\nparte dell\u0027organo requirente, cosi\u0027 fungendo da «filtro» a\ndibattimenti ingiustificati e, comunque, perseguendo in tal modo\nfinalita\u0027 deflattive e di semplificazione; \n che l\u0027udienza preliminare, a seguito delle importanti\ninnovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999,\nn. 479, ha piu\u0027 in particolare subito «una profonda trasformazione\nsul piano sia della quantita\u0027 e qualita\u0027 di elementi valutativi che\nvi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente\nattribuiti al giudice» (v. Corte costituzionale, ordinanza n. 150 del\n2024 e sentenza n. 224 del 2001); \n che detti poteri attribuiti al giudice dell\u0027udienza\npreliminare, correlativi alla necessita\u0027 di avere un compendio\nprobatorio completo, sono stati conferiti nel quadro delle generali\nfinalita\u0027 di semplificare e deflazionare il processo penale, nonche\u0027\nallo scopo di evitare dibattimenti non necessari; \n che, d\u0027altra parte, tra le funzioni dalla legge assegnate\nall\u0027udienza di comparizione predibattimentale vi e\u0027 proprio quella di\nfungere da ««filtro» a dibattimenti ingiustificati... perseguendo in\ntal modo finalita\u0027 deflattive e di semplificazione», mediante un\n«vaglio preventivo della necessita\u0027 della celebrazione del\ndibattimento» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024); \n che lo stesso legislatore delegato ha, peraltro, individuato\nproprio nell\u0027udienza preliminare il «modello di udienza \"filtro\"» (v.\nCorte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024) cui riferirsi, per la\ndisciplina dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale, la\u0027 dove\nha previsto che a tale udienza «si applicano, in quanto compatibili,\nle disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma\n2, 426 e 427» del codice di procedura penale (cosi\u0027 l\u0027art. 554-ter,\ncomma 1 del codice di procedura penale); \n che da questo punto di vista sussiste, tra giudice dell\u0027udienza\npreliminare e giudice dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale,\nuna «evidente simmetria, in relazione alla penetrante attivita\u0027\nvalutativa che sono chiamati a compiere», consistente in un «vaglio\npenetrante del merito dell\u0027accusa» (v. Corte costituzionale, sentenza\nn. 179 del 2024); \n che tale evidente simmetria, tra giudice dell\u0027udienza\npreliminare e giudice dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale,\ne\u0027 tuttavia interrotta e troncata, in maniera del tutto\nirragionevole, nel momento in cui soltanto al primo giudice, e non\nanche al secondo, e\u0027 stata data la possibilita\u0027 di acquisire elementi\ndi prova, ove di questi appaia evidente la decisivita\u0027 ai fini della\nsentenza di non luogo a procedere; \n che l\u0027art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto\ndall\u0027art. 32, primo comma, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre\n2022, n. 150, pur facendo invece rinvio alle disposizioni di cui agli\nartt. 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427 del codice di\nprocedura penale, da applicarsi in quanto compatibili, non richiama,\ninvece, l\u0027art. 422 del codice di procedura penale; \n che questo trattamento differenziato non trova alcuna\nragionevole giustificazione, a fronte di udienze, quali quella\npreliminare e quella predibattimentale, entrambe destinate alla\nmedesima funzione di «filtro» della domanda penale e orientate alla\nmedesima finalita\u0027 di evitare dibattimenti non necessari; \n che manifestamente irragionevole, da questo punto di vista,\nappare infatti la ratio correlata all\u0027omessa previsione di un potere\nd\u0027integrazione probatoria in capo al giudice dell\u0027udienza di\ncomparizione predibattimentale, individuata dal legislatore delegato\nnel carattere di «piu\u0027 snello» del «vaglio preliminare» affidato a\ntale giudice rispetto a quello «previsto dagli articoli 416 ss. del\ncodice di procedura penale, circa la fondatezza e la completezza\ndell\u0027azione penale» (cosi\u0027 la relazione illustrativa del decreto\nlegislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata in Gazzetta\nUfficiale, serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022, supplemento\nstraordinario n. 5); \n che tale maggiore «snellezza», rispetto all\u0027udienza\npreliminare, dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale puo\u0027\ninvero apprezzarsi nella scelta, non irragionevole, di omettere un\nmomento dialettico, nella sede camerale di cui all\u0027art. 554-bis del\ncodice di procedura penale, del tipo di quello previsto dall\u0027art. 421\ndel codice di procedura penale, in cui il giudice dapprima ammette o\nmeno i documenti esibiti dai contraddittori, indi dichiara aperta la\ndiscussione, con l\u0027esordio affidato al pubblico ministero, chiamato a\ndare sintetica esposizione dei dati probatori raccolti in sede di\nindagini e a formulare le proprie conclusioni, seguito\ndall\u0027esposizione degli argomenti a difesa e delle conclusioni da\nparte dei difensori, nell\u0027ordine in cui parlerebbero nel\ndibattimento, da ultimo prevedendosi prima la possibilita\u0027 di una\nsola replica da parte dei contraddittori e poi l\u0027interlocuzione\nfinale del giudice, che dichiara chiusa la discussione ove reputi\npossibile decidere allo stato degli atti; \n che il connotato di «snellezza», proprio dell\u0027udienza di\ncomparizione predibattimentale in confronto all\u0027udienza preliminare,\ndeve tuttavia mantenersi in sintonia con l\u0027esigenza di «rendere il\nprocedimento penale piu\u0027 celere ed efficiente», ratio che anima\nl\u0027intera riforma del rito penale, come d\u0027altra parte espressamente\nprevisto dal titolo della legge-delega 27 settembre 2021, n. 134,\nnonche\u0027 dal generale criterio direttivo cui deve essere improntato\nl\u0027esercizio della delega legislativa conferita al Governo con la\nlegge citata, dovendo per l\u0027appunto «il decreto o i decreti\nlegislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento\npenale piu\u0027 celere ed efficiente» (v. art. 1, sesto e settimo comma,\nlegge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per\nl\u0027efficienza del processo penale nonche\u0027 in materia di giustizia\nriparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti\ngiudiziari); \n che, tuttavia, l\u0027omessa previsione della possibilita\u0027 di\nacquisire, in sede di udienza di comparizione predibattimentale, una\nprova decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere\ncomporta non gia\u0027 maggiore celerita\u0027, bensi\u0027 un\u0027evidente dilatazione\ndei tempi dell\u0027intero procedimento penale, perche\u0027 impone la\ncelebrazione di un ulteriore segmento processuale, quello\ndibattimentale, destinato a concludersi con un esito assolutorio e,\nquindi, all\u0027evidenza superfluo; \n che la mancata previsione di un potere di integrazione\nprobatoria, ove si tratti di acquisire una prova di cui risulti\nevidente la decisivita\u0027 ai fini della sentenza di non luogo a\nprocedere, si risolve pertanto in un\u0027omissione manifestamente\nirragionevole, in quanto palesemente disfunzionale rispetto agli\nobiettivi di efficienza e riduzione del carico dibattimentale,\nperseguiti dal legislatore di cui al decreto legislativo 10 ottobre\n2022, n. 150; \n che la palese irragionevolezza di tale trattamento\ndifferenziato si manifesta, vieppiu\u0027, ove si abbia riguardo\nall\u0027estensione - operata dall\u0027art. 32, primo comma, lettera a),\ndecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - del catalogo di reati\nper i quali l\u0027azione penale deve essere esercitata non piu\u0027 nelle\nforme di cui all\u0027art. 416 del codice di procedura penale, ma in\nquelle di cui all\u0027art. 552 del codice di procedura penale; \n che per detta categoria di reati l\u0027effetto della mutata forma\ndi esercizio dell\u0027azione penale, in ragione della qui censurata\nomissione, finisce per privare gli imputati di un vaglio preliminare\ndell\u0027accusa piu\u0027 penetrante, perche\u0027 relativo anche a materiale\nprobatorio non acquisito ma comunque acquisibile, ove di quest\u0027ultimo\nappaia evidente la decisivita\u0027 ai fini della sentenza di non luogo a\nprocedere; \n che la preclusione della possibilita\u0027, per il giudice, di\ndisporre l\u0027assunzione di mezzi di prova la\u0027 dove il quadro probatorio\nappaia manifestamente carente, in uno con il correlativo obbligo per\nquesti di decidere esclusivamente allo stato degli atti, e\u0027 evenienza\nin se\u0027 idonea a produrre «una alterazione dei caratteri propri\ndell\u0027esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Corte\ncostituzionale, sentenze n. 115 del 2001, n. 92 del 1992 e n. 318 del\n1992, nonche\u0027 sentenze n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994); \n che, d\u0027altro canto, un «intervento riequilibratore del giudice\natto a supplire» alle carenze istruttorie di taluna delle parti e\u0027\nstato ritenuto, seppur in altro contesto processuale qual e\u0027 quello\ndibattimentale, in «armonia con l\u0027obiettivo di eliminazione delle\ndisuguaglianze di fatto posto dall\u0027art. 3, secondo comma, della\nCostituzione», potendo «la «parita\u0027 delle armi» delle parti\nnormativamente enunciata... talvolta non trovare concreta verifica\nnella realta\u0027 effettuale» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 111\ndel 1993); \n che l\u0027omessa previsione di un simile congegno istruttorio si\npone, ancora, in evidente contrasto con il dovere di completezza\ndelle indagini preliminari, correlato al principio di obbligatorieta\u0027\ndell\u0027azione penale, di cui all\u0027articolo 112 della Costituzione; \n che tale dovere, nella struttura del rito penale, assolve una\nduplice funzione, assicurando da una parte la completa ed esaustiva\nindividuazione del quadro probatorio, in vista del «riconoscimento\ndel diritto dell\u0027imputato ad essere giudicato, ove ne faccia\nrichiesta, con il rito abbreviato» (v. Corte costituzionale, sentenza\nn. 115 del 2001), nonche\u0027 fungendo, per altro verso, da «argine\ncontro eventuali prassi di esercizio «apparente» dell\u0027azione penale,\nche, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini\ntroppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un\ningiustificato aggravio del carico dibattimentale» (v. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 88 del 1991); \n che l\u0027esigenza di completezza delle indagini preliminari deve\nritenersi, ad avviso della stessa Corte costituzionale,\nsignificativamente valutabile, in sede di udienza preliminare,\nproprio perche\u0027 «al giudice e\u0027 attribuito il potere di integrazione\nconcernente i mezzi di prova», questi potendo «assumere anche\nd\u0027ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisivita\u0027 ai fini\ndella sentenza di non luogo a procedere (art. 422 del codice di\nprocedura penale)» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 224 del\n2001); \n che l\u0027omessa previsione, in capo al giudice dell\u0027udienza di\ncomparizione predibattimentale, di un potere di integrazione\nprobatoria, costruito sulla falsa riga di quello di cui all\u0027art. 422\ndel codice di procedura penale, si pone da ultimo in contrasto anche\ncon il principio della ragionevole durata del processo, di cui\nall\u0027art. 111, secondo comma, della Costituzione; \n che detto principio e\u0027 inoltre sancito, a livello\nsovranazionale, dall\u0027articolo 6, primo paragrafo, CEDU, nonche\u0027 dalla\ninterpretazione formatasi su tale articolo ad opera della Corte di\nStrasburgo, che ha delineato la ragionevole durata del processo come\nun diritto soggettivo spettante direttamente all\u0027accusato, cui si\ncorrela un obbligo, gravante su tutti gli Stati parte della\nConvenzione, di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo che\nla giurisdizione possa assolvere ad ognuna delle esigenze dettate dal\ncitato articolo 6, in particolare per quel che riguarda la durata\nragionevole del processo (tra le molte, v. Grand Chamber, case of v.\nItaly, n. 36813/97, §183); \n che detto principio, quindi, corrisponde «a un preciso dovere\ncostituzionale» posto in capo al legislatore, su cui grava l\u0027obbligo\ndi «conformare la disciplina vigente all\u0027obiettivo di assicurare una\nsollecita definizione dei processi, dal momento che la ragionevole\ndurata e\u0027 un connotato identitario della giustizia del processo» (v.\nCorte costituzionale, sentenze n. 113 del 2023 e 74 del 2022). \n che la nozione di ragionevole durata del processo, con\nparticolare riferimento al processo penale, e\u0027 comunque il «frutto di\nun bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici - e tra\nloro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti, su uno\nsfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative\nnecessariamente limitate» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 260\ndel 2020); \n che una violazione del principio della ragionevole durata del\nprocesso, alla luce di tali premesse, puo\u0027 ravvisarsi allorche\u0027\n«l\u0027effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una\nspecifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si\nriveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa» (v.\nCorte costituzionale, sentenze n. 113 del 2023, 12 del 2016, n. 159\ndel 2014, n. 63 e n. 56 del 2009); \n che l\u0027omessa previsione, in capo al giudice dell\u0027udienza di\ncomparizione predibattimentale, di un potere di integrazione\nprobatoria non appare sorretta da alcuna logica esigenza, la\u0027 dove\nrispetto al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero si\napprezzi l\u0027assenza di un elemento di prova che possa essere decisivo\nai fini della sentenza di non luogo a procedere; \n che, sotto questo profilo, l\u0027omessa acquisizione di tale\nelemento di prova, da parte del giudice dell\u0027udienza di comparizione\npredibattimentale, porta infatti ad una irragionevole dilatazione dei\ntempi processuali, imponendo la celebrazione di un dibattimento\nsuperfluo, perche\u0027 destinato a concludersi con un esito, qual e\u0027\nquello assolutorio, gia\u0027 anticipabile in sede di udienza di\ncomparizione predibattimentale, mediante adozione di una sentenza di\nnon luogo a procedere; \n che si nutrono, quindi, seri dubbi in ordine alla conformita\u0027 a\nCostituzione di una disciplina, qual e\u0027 quella delineata dall\u0027art.\n554-ter del codice di procedura penale, in cui non e\u0027 prevista, per\nil giudice dell\u0027udienza di comparizione predibattimentale, la\npossibilita\u0027 di applicare, in quanto compatibile, la disposizione di\ncui all\u0027art. 422 del codice di procedura penale, ovvero di disporre,\nanche d\u0027ufficio, l\u0027assunzione delle prove dalle quali appare evidente\nla decisivita\u0027 ai fini della sentenza di non luogo a procedere, in\nragione del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3,\nprimo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma,\ndella Costituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6, primo\nparagrafo, della CEDU; \n che, a fronte del riscontrato vulnus ai suddetti principi di\nrango costituzionale e sovranazionale, l\u0027invocato intervento additivo\nappare invero ammissibile, potendosi riscontrare, nell\u0027ordinamento,\nla presenza di almeno una soluzione costituzionalmente adeguata a\nsostituirsi a quella della cui legittimita\u0027 costituzionale qui si\ndubita, costituita dalla previsione di cui all\u0027art. 422 del codice di\nprocedura penale; \n che il ricorso a tale soluzione, infatti, appare in grado di\ninserirsi nel tessuto normativo coerentemente con la logica\nperseguita dallo stesso legislatore di cui al decreto legislativo 10\nottobre 2022, n. 150, che ha introdotto e istituito, allo scopo di\ndeflazionare il carico dibattimentale, l\u0027udienza prevista dall\u0027art.\n554-bis del codice di procedura penale, prendendo a modello l\u0027udienza\ndi cui agli artt. 418 e ss. del codice di procedura penale, con il\ngiudice dell\u0027una e dell\u0027altra udienza chiamati, entrambi, a compiere\nla medesima «penetrante attivita\u0027 valutativa», costituita da un\n«vaglio preventivo della necessita\u0027 della celebrazione del\ndibattimento» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024). \n\n \n P. Q. M. \n \n Il tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica,\nvisti gli artt. 134 Costituzione, nonche\u0027 1, legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, \n solleva d\u0027ufficio - in riferimento agli articoli 3, primo e\nsecondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027articolo 6, primo\nparagrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4\nnovembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,\nn. 848 - questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo\n554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall\u0027articolo 32,\nprimo comma, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,\nnella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile,\nla disposizione di cui all\u0027articolo 422 del codice di procedura\npenale, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede\nche il giudice possa disporre, anche d\u0027ufficio, l\u0027assunzione delle\nprove dalle quali appare evidente la decisivita\u0027 ai fini della\nsentenza di non luogo a procedere; \n Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale; \n Ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale del\npresente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la\nprova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative; \n Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Siena, all\u0027udienza del giorno 11 febbraio 2025. \n \n Il Giudice: Spina","elencoNorme":[{"id":"62354","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"introdotto dal","legge_articolo":"554","specificaz_art":"ter","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62355","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero_legge":"150","descrizionenesso":"","legge_articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett.d)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art32"}],"elencoParametri":[{"id":"78981","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78982","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78983","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78984","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"112","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78985","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78986","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"paragrafo 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |