GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/79

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Direzione Provinciale I di Torino","altre_parti":"","testo_atto":"N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 10 marzo 2025 della Corte di  giustizia  tributaria  di\nsecondo grado del Piemonte sul ricorso proposto  da  F.  sa  e  altri\ncontro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino. \n \nTributi  -  Processo  tributario  -  Previsione   che   la   sentenza\n  irrevocabile  di  assoluzione  perche\u0027  il  fatto  non  sussiste  o\n  l\u0027imputato  non  lo  ha  commesso,   pronunciata   in   seguito   a\n  dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi\n  fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,\n  in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai\n  fatti  medesimi  -  Previsione  che  tale  sentenza   puo\u0027   essere\n  depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici  giorni\n  prima  dell\u0027udienza  o  dell\u0027adunanza  in  camera  di  consiglio  -\n  Applicazione di tali disposizioni  limitatamente  alle  ipotesi  di\n  sentenza di assoluzione perche\u0027 il fatto non  sussiste,  anche  nei\n  confronti della persona fisica nell\u0027interesse della quale ha  agito\n  il dipendente, il rappresentante legale  o  negoziale,  ovvero  nei\n  confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con o senza personalita\u0027 giuridica,\n  nell\u0027interesse   dei   quali   ha   agito   il   rappresentante   o\n  l\u0027amministratore anche di fatto, nonche\u0027  nei  confronti  dei  loro\n  soci o associati. \n- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei\n  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a\n  norma dell\u0027articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.\n  21-bis. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n                  LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n                    DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE \n                              Sezione 3 \n \n    riunita in udienza l\u002711  febbraio  2025  alle  ore  9,30  con  la\nseguente composizione collegiale: \n        Puccinelli Alberto, Presidente; \n        Baldi Cristiano, relatore; \n        Cascini Prospero, giudice; \n    in data 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente: \n \n                              Ordinanza \n \n    sull\u0027appello n. 371/2023 depositato il 14 giugno 2023 \n    proposto da F. ... \n    difeso da: \n        Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n        Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n    rappresentato da V. A. L. M. - ... \n    rappresentante difeso da: \n        Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n        Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n    ed           elettivamente           domiciliato           presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n    I. C. - ... \n    difeso da: \n        Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n        Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n    ed           elettivamente           domiciliato           presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n    V. A. L. M. - ... \n    difeso da: \n        Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n        Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n    ed           elettivamente           domiciliato           presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n    F. ... \n    difeso da: \n        Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n        Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n    rappresentato da C. A. C. M. - ... \n    rappresentante difeso da: \n        Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n        Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n    ed           elettivamente           domiciliato           presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n    contro  Ag.  Entrate   Direzione   provinciale   I   Di   Torino,\nelettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        pronuncia  sentenza  n.  877/2022  emessa  dalla   Corte   di\ngiustizia tributaria primo grado Torino Sez. 3  e  pubblicata  il  18\nnovembre 2022 \n    Atti impositivi: \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n        avviso di accertamento n. ...; \n    a seguito di discussione in pubblica udienza \n \n                          Elementi in fatto \n \n    La presente controversia concerne plurimi avvisi di  accertamento\n(per le annualita\u0027 ...) emessi dall\u0027Agenzia delle entrate - Direzione\nprovinciale I di Torino, nei confronti di C. I., F., L. M. V. A. e F. \n    A fondamento, in estrema sintesi,  la  fittizia  esterovestizione\ndella F., formalmente societa\u0027 svizzera facente capo ai coniugi L. M.\n- C. unica proprietaria, dal ..., della societa\u0027 F. \n    La societa\u0027  svizzera,  in  sostanza,  sarebbe  stata  costituita\nall\u0027estero al fine di sottrarre all\u0027imposizione in Italia i  profitti\nconnessi ad una parte del business della distinta societa\u0027 residente,\nla F. \n    Di  conseguenza,  sulla  scorta  delle  contestazioni  mosse  nei\nconfronti della Societa\u0027 che si considerava quale S.r.l. a  ristretta\ncompagine sociale, l\u0027Ufficio ha contestato ai soci la  percezione  di\nutili  extracontabili  derivanti  dall\u0027evasione   posta   in   essere\nattraverso dalla F. \n    La sentenza di primo grado, escluso  il  difetto  di  motivazione\ndell\u0027avviso stante la piena conoscenza del prodromico PVC, nel merito\nha ritenuto provato che la sede effettiva della F. fosse  presso   la\nstessa F. \n    A  sostegno,  i  giudici  di  prime  cure  hanno  richiamato   la\ndocumentazione rinvenuta presso la societa\u0027 italiana e  il  rinvio  a\ngiudizio del  L.  M.  per  il  delitto  di  cui  all\u0027art.  5  decreto\nlegislativo n. 74/2000 proprio in  considerazione  della  sede  della\nsocieta\u0027 di diritto elvetico F., ritenuta in territorio italiano. \n    Appellano F., F., L. M. V. A. e C. I. eccependo la nullita\u0027 della\nsentenza per motivazione apparente, avendo ripreso pedissequamente le\nargomentazioni della controparte. Contestano la rilevanza del  rinvio\na giudizio in sede penale, derivando questo  dal  medesimo  PVC  oggi\ncontestato e vigendo, comunque, l\u0027onere di autonoma  valutazione  del\ngiudice tributario. Venendo al merito, parte  appellante  rileva  che\nl\u0027attivita\u0027 della societa\u0027 svizzera riguarda unicamente la  fornitura\ndi un software per la mappatura delle centraline auto e che presso la\nsede della societa\u0027, in Svizzera, si troverebbe un supercomputer che,\nutilizzando il  software  creato  dal  sig.  L.  M.,  elaborerebbe  i\nparametri di miglioramento delle centraline. \n    Inoltre,  prosegue  parte  appellante,  la  F.  si  avvale  della\ncollaborazione di altre societa\u0027 dislocate in  vari  paesi  in  tutta\nEuropa,  che  provvedono  autonomamente  all\u0027acquisto  dal  fornitore\nnonche\u0027 alla vendita  ed  alla  installazione  delle  centraline  sui\nveicoli dei clienti consumatori  finali.  All\u0027atto  della  vendita  e\ndell\u0027installazione, queste societa\u0027 partner  offrono  ai  clienti  la\npossibilita\u0027 di avvalersi dei servizi di F.  per  il  monitoraggio  e\nl\u0027ottimizzazione delle performances delle centraline elettroniche. In\nItalia opera, in tal modo, la F. \n    Insiste, quindi, nel ritenere la sede effettiva della societa\u0027 in\nSvizzera, anche considerando che ivi risiede il  suo  amministratore,\nsig. L. M. Da ultimo, richiama l\u0027onere probatorio  rigoroso  in  capo\nall\u0027Agenzia, anche in relazione al nuovo art. 7, comma 5-bis, decreto\nlegislativo n. 546/1992. \n    L\u0027Agenzia  si  costituisce   eccependo,   in   via   preliminare,\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027atto  di  appello  per  violazione  dell\u0027art.\n16-bis, decreto  legislativo  n.  546/1992.  In  sostanza,  l\u0027Agenzia\nlamenta che l\u0027atto di appello non sia un documento informatico nativo\nfirmato digitalmente, ma sia stato  formato  in  modalita\u0027  cartacea,\nsottoscritto    con    firma     autografa,     e     successivamente\nnotificato/depositato in giudizio a mezzo di scansione di  copia  per\nimmagine su supporto informatico. Infatti, prosegue l\u0027Ufficio, l\u0027atto\nd\u0027appello e\u0027 stato allegato alla PEC  del  18  maggio  2023,  firmato\ndigitalmente con l\u0027estensione «p7m» indicante  che  il  documento  e\u0027\nsottoscritto digitalmente. Nonostante cio\u0027, lo stesso documento  reca\nla sottoscrizione autografa dei difensori e  cio\u0027  dimostrerebbe  che\nl\u0027atto  d\u0027appello  e\u0027  stato  sottoscritto  «a  mano»  da  parte  dei\ndifensori, successivamente scannerizzato e sul  file  immagine  cosi\u0027\nottenuto e\u0027 stata apposta anche la firma digitale. \n    Nel merito, l\u0027Ufficio ha  insistito  nell\u0027esterovestizione  della\nsocieta\u0027 svizzera e concluso per il rigetto dell\u0027appello. \n \n                       Motivi della decisione \n \n    1.   Occorre    preliminarmente    esaminare    l\u0027eccezione    di\ninammissibilita\u0027 dell\u0027atto di appello sollevata da parte  resistente,\ngiacche\u0027  il  suo  eventuale  fondamento  determinerebbe,  a   monte,\nl\u0027irrilevanza della questione. \n    1.1 In estrema  sintesi,  l\u0027Agenzia  afferma  che  l\u0027appello  non\nsarebbe  un  atto  nativo  digitale  quanto,  invece,  un   documento\noriginariamente  cartaceo  e  solo  successivamente  scannerizzato  e\nfirmato digitalmente. \n    Osserva il Collegio che tale modus operandi risulta, in  effetti,\ndifforme dalla previsione contenuta nelle norme  tecniche  richiamate\ndall\u0027art. 16-bis, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  546/1992,\nladdove dispone il rinvio, per gli atti processuali,  alle  modalita\u0027\ntelematiche previste dalle norme di dettaglio. \n    In particolare, l\u0027art. 10 del decreto  4  agosto  2015  del  Min.\neconomia e finanze, alla lettera C, stabilisce  che  il  ricorso  non\npuo\u0027  essere  una  copia  per   immagine   di   un   documento   nato\nanalogicamente. \n    Tuttavia, va osservato che, nella fattispecie  in  esame,  se  e\u0027\nvero che l\u0027atto di  appello  (come  dedotto  dall\u0027Ufficio)  risultava\neffettivamente  firmato  in   forma   autografa   e   successivamente\nscannerizzato, e\u0027 altrettanto vero che esso veniva firmato  anche  in\nforma digitale ed  infine  inviato  dall\u0027indirizzo  Pec  di  uno  dei\nfirmatari:  la   firma   digitale,   dunque,   unitamente   all\u0027invio\ndall\u0027appropriato  indirizzo  Pec,  ne   assicurava   la   paternita\u0027,\nescludendosi,  pertanto,  alcuna  lesione  del  diritto   di   difesa\ndell\u0027Agenzia. \n    Puo\u0027 affermarsi, quindi, che l\u0027atto ha  ampiamente  raggiunto  il\nsuo scopo. \n    Ebbene, pur  prendendo  atto  della  difforme  giurisprudenza  di\nquesta  Corte  (peraltro,  non  motivata  in  punto   effetti   della\ndifformita\u0027), considerato che a mente  dell\u0027art.  18  il  ricorso  e\u0027\ninammissibile, tra l\u0027altro, se manca o e\u0027  assolutamente  incerta  la\nsottoscrizione del difensore, se  ne  deve  dedurre  che  il  mancato\nrispetto della norma sopra menzionata, nei termini descritti  (l\u0027atto\nnon nasce come nativo digitale in formato PDF), e\u0027 causa di  nullita\u0027\ninsanabile  del  ricorso  solo  se  determina  incertezza  circa   la\npaternita\u0027 dell\u0027atto. \n    In termini, la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo  cui\n«Se privo dell\u0027apposizione  della  firma  digitale,  il  ricorso  per\ncassazione in forma di documento informatico e\u0027 affetto da  un  vizio\ndi nullita\u0027, che e\u0027 sanabile  per  raggiungimento  dello  scopo  ogni\nqualvolta possa desumersi la paternita\u0027 certa  dell\u0027atto  processuale\nda elementi qualificanti, tra i quali la  notificazione  del  ricorso\nnativo digitale dalla casella p.e.c. dell\u0027Avvocatura  generale  dello\nStato censita nel REGINDE e il successivo deposito  della  sua  copia\nanalogica con attestazione di conformita\u0027 sottoscritta  dall\u0027avvocato\ndello Stato» (Cass. S. U. n. 6477/2024). \n    1.2  Nella  fattispecie  in  esame,  anche  in   relazione   alla\nstrumentalita\u0027 della forma, la presenza di firma autografa, di  firma\ndigitale e l\u0027invio tramite indirizzo PEC riferibile all\u0027autore  della\nsottoscrizione sono elementi tali da escludere  qualunque  incertezza\ncirca la paternita\u0027 dell\u0027atto. \n    1.3 L\u0027eccezione  preliminare  di  inammissibilita\u0027  dell\u0027atto  di\nappello,  che  avrebbe  precluso  l\u0027esame  del  merito,   e\u0027   quindi\ninfondata. \n    2. Venendo all\u0027esame del merito, occorre distinguere  gli  avvisi\nimpugnati relativi alle annualita\u0027 ...  -...  (avvisi  nn.  ...),  da\nquello relativo al ... (avviso n. ...). \n    Ebbene, con riferimento alle annualita\u0027 ...,  trova  applicazione\nl\u0027art. 21-bis del decreto legislativo n.  74/2000  (oggi,  art.  119,\ndecreto legislativo n. 175/2024), sopra riportato. \n    Nella fattispecie in esame, con la sentenza n. 2706/2024, passata\nin giudicato, il Tribunale di Torino ha assolto il sig. L. M.  V.  A.\ndal reato di cui all\u0027art. 5, decreto legislativo n. 74/2000 (capi  di\nimputazione  n.  4  e  5,  analoghi  ma  riferiti  a   due   distinte\nannualita\u0027),   reato   che    aveva    come    presupposto    proprio\nl\u0027esterovestizione della F. \n    Infatti, alle pagine 19 e 20 della menzionata pronuncia, si legge\nche l\u0027omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per  gli  anni\n... ha per presupposto «che ci si trovi in presenza di un fenomeno di\nesterovestizione societaria». Nel corpo della sentenza  si  da\u0027  atto\ndelle dichiarazioni testimoniali di  un  militare  della  Guardia  di\nFinanza e si conclude affermando  quanto  segue:  «Il  teste  non  ha\nprecisato quali documenti  riferibili  a  F.  siano  stati  rinvenuti\npresso la sede di F., ne\u0027 tale documentazione e\u0027 stata  prodotta  nel\ncorso del processo. E\u0027 dunque  evidente  che  non  vi  sono  elementi\nsufficienti per affermare che la F. avesse una stabile organizzazione\nin Italia e ivi fosse localizzata la  gestione  amministrativa  della\nmedesima. \n    L\u0027imputato L. M. V. A. deve pertanto  essere  assolto  dai  reati\ncontestati ai capi 4) e 5) perche\u0027 il fatto non sussiste». \n    L\u0027assoluzione, come prevista dalla menzionata norma, e\u0027  avvenuta\ncon formula piena e in seguito a dibattimento: da  cio\u0027  deriva  che,\ncon riferimento ai medesimi fatti materiali oggetto  di  valutazione,\ntale sentenza ha efficacia di giudicato nel processo tributario (art.\n21-bis, comma 1), anche con riferimento  alla  societa\u0027  e  ad  altri\nsoggetti interessati (comma 3). \n    Tenuto conto che il processo penale ha riguardato  le  annualita\u0027\n...  e  ...,  l\u0027applicazione  del   richiamato   disposto   normativo\ndeterminerebbe l\u0027automatica caducazione degli avvisi di  accertamento\nrelativi  alle  medesime  annualita\u0027,  incidendo,  quindi,  in   modo\nvincolante nel presente giudizio. \n    Va aggiunto che,  escludendo  l\u0027esame  del  materiale  probatorio\nsotteso alla pronuncia del giudice penale, impedito dall\u0027applicazione\ndel menzionato art. 21-bis del decreto legislativo n. 74/2000  (oggi,\nart. 119, decreto legislativo n. 175/2024, applicabile dal 1° gennaio\n2026), si determina una preclusione incidente  sulla  valutazione  di\nessenziali elementi di  fatto,  coperti  dal  giudicato  penale,  che\npotrebbero orientare il giudice tributario alla compiuta  definizione\ndel giudizio anche in  senso  opposto  alla  risoluzione  nel  merito\noperata dal giudice penale.  Invero,  infatti,  mentre  nel  giudizio\npenale l\u0027istruzione probatoria e\u0027 apparsa, con riferimento  alla  F.,\ndel tutto carente,  nel  presente  giudizio  sono  emersi  precisi  e\npuntuali   elementi   indiziari   che,   ad   un   sommario    esame,\npermetterebbero    di    motivare     adeguatamente     nel     senso\ndell\u0027esterovestizione  della  societa\u0027  svizzera,   con   conseguente\nfondamento della ripresa fiscale operata dall\u0027Agenzia. \n    3. Alla luce di quanto precede, per  la  risoluzione  nel  merito\ndella  controversia  rappresentata  in  narrativa,  il  Collegio   e\u0027\nchiamato a fare applicazione del menzionato art.  21-bis,  che  cosi\u0027\ndispone: «La sentenza irrevocabile di assoluzione  perche\u0027  il  fatto\nnon sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in  seguito\na dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi\nfatti materiali oggetto di valutazione nel processo  tributario,  ha,\nin questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado,  quanto  ai\nfatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma  1\npuo\u0027 essere depositata  anche  nel  giudizio  di  Cassazione  fino  a\nquindici giorni prima  dell\u0027udienza  o  dell\u0027adunanza  in  Camera  di\nconsiglio.  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano,\nlimitatamente alle ipotesi di  sentenza  di  assoluzione  perche\u0027  il\nfatto  non  sussiste,  anche  nei  confronti  della  persona   fisica\nnell\u0027interesse della quale ha agito il dipendente, il  rappresentante\nlegale o negoziale, ovvero nei confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con  o\nsenza personalita\u0027 giuridica, nell\u0027interesse dei quali  ha  agito  il\nrappresentante  o  l\u0027amministratore  anche  di  fatto,  nonche\u0027   nei\nconfronti dei loro soci o associati». \n    3.1  E  tuttavia,   il   Collegio   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzionale  della  disposizione  richiamata  in  relazione   agli\narticoli 3, 24 e 97 della Costituzione. \n    4.  I  dubbi  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  21-bis\ndecreto  legislativo  n.  74/2000  riguardano,  in  primo  luogo,  la\ncoerenza della disposizione citata con l\u0027art. 24 della  Costituzione,\nnorma «di carattere generale, intesa  a  garantire  indefettibilmente\nl\u0027esercizio  della  difesa  in  ogni  stato  e  grado  di   qualunque\nprocedimento giurisdizionale [...] Il testo complessivo dell\u0027art.  24\ndella  Costituzione,  nella  successione  dei  vari  commi,   esclude\nqualsiasi  perplessita\u0027  in  proposito  e  porta  a  concludere   che\nessenziale finalita\u0027 delle norme in esame e\u0027 quella  di  garantire  a\ntutti la possibilita\u0027 di tutelare in  giudizio  le  proprie  ragioni»\n(Corte costituzionale, sentenza 10 ottobre 1979, n. 125). \n    Ritiene  il  Collegio  che,  pur  considerato  che   compete   al\nlegislatore, «considerate le peculiarita\u0027 strutturali e funzionali ed\ni diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento,\nil dettare le concrete  modalita\u0027  per  l\u0027esercizio  del  diritto  di\ndifesa», l\u0027art. 21-bis non pare garantire il  diritto  di  difesa  «a\ntutti  su  un  piano  d\u0027uguaglianza  ed  in  forme   idonee»   (Corte\ncostituzionale 22 dicembre 1980, n. 188). \n    4.1 Tale norma, infatti, lede  irrimediabilmente  il  diritto  di\ndifesa dell\u0027Agenzia delle entrate in relazione all\u0027interesse, di  cui\ne\u0027 portatrice concreta, alla corretta riscossione delle imposte ed al\nrecupero dell\u0027evasione fiscale. \n    Occorre considerare, infatti, che  l\u0027automatismo  introdotto  dal\nlegislatore (con l\u0027art. 1, comma 1, lettera m, decreto legislativo n.\n87/2024) determina l\u0027estensione degli effetti  del  giudicato  penale\nnei confronti di una parte - l\u0027Agenzia delle entrate - che,  in  quel\ngiudizio penale, non puo\u0027 intervenire per la  tutela  dell\u0027interesse,\nalla  ripresa  fiscale,  di  cui  e\u0027  istituzionalmente   portatrice;\nsicche\u0027,  l\u0027applicazione  della  norma,  in  ragione  della  predetta\npreclusione,   lede   quella   dialettica    processuale    che    e\u0027\nimprescindibile garanzia  dell\u0027effettivita\u0027  del  diritto  di  difesa\n(Corte cost. 16 dicembre 1970, n. 190). \n    4.2 Si deve ricordare, ancora, che,  come  recentemente  rilevato\ndalla Cassazione (sez. Unite Civile, sentenza  12  ottobre  2022,  n.\n29862), sconfessando il valore delle  stesse  circolari  dell\u0027Agenzia\nsul punto (cfr. circolare n. 154/E del  2000),  il  risarcimento  del\ndanno azionabile in sede penale con la relativa costituzione di parte\ncivile e\u0027 ontologicamente differente dal credito fiscale  e  relative\nsanzioni: in sostanza, «nel rapporto tra il contribuente  e  l\u0027erario\nil  danno  patrimoniale  da  evasione  penalmente  rilevante  di  cui\nl\u0027amministrazione  finanziaria  puo\u0027  chiedere  il  risarcimento   e\u0027\nnecessariamente diverso dall\u0027imposta evasa, dalle  sanzioni  e  dagli\ninteressi moratori previsti dalla  legislazione  speciale,  e  potra\u0027\nconsistere  solo  negli  eventuali  ulteriori  o  diversi  pregiudizi\nsopportati dalla p.a.». \n    Cio\u0027 significa, in altri termini, che la pretesa  tributaria  non\npuo\u0027 costituire oggetto dell\u0027azione risarcitoria  da  esercitare  nel\nprocesso penale mediante la costituzione di parte civile dell\u0027Agenzia\ndelle entrate. \n    Ebbene, per effetto di quanto previsto nel  citato  art.  21-bis,\nl\u0027Agenzia delle entrate, non potendo agire  con  la  costituzione  di\nparte civile per conseguire il pagamento del tributo  evaso  viene  a\nsoffrire di un irrimediabile pregiudizio, subendo in via  diretta  ed\nimmediata l\u0027esito di un giudizio cui e\u0027 rimasta estranea. \n    Il principio  predicato  dalla  richiamata  giurisprudenza  della\nCassazione porta a due considerazioni. \n    4.2.1 La prima e\u0027 che non puo\u0027 sostenersi  che  l\u0027interesse  alla\ncorretta riscossione delle imposte verrebbe tutelato dalla figura del\npubblico ministero, organo portatore dell\u0027interesse dello Stato  alla\nrepressione dei reati  e,  piu\u0027  in  generale,  all\u0027attuazione  della\nlegge. \n    Il  credito  fiscale,  infatti,  alla   luce   della   richiamata\ngiurisprudenza  di  legittimita\u0027,  non  ha  dimora  all\u0027interno   del\ngiudizio penale e, conseguentemente,  non  puo\u0027  essere  il  pubblico\nministero il soggetto che garantisce  l\u0027interesse  dello  Stato  alla\nriscossione delle imposte. \n    L\u0027Agenzia delle entrate, che della  cura  di  tale  interesse  e\u0027\nistituzionalmente incaricata, a causa del disposto della disposizione\ncitata,  subisce  gli  effetti  di  un  giudizio,  di  una  strategia\nprocessuale, su cui non e\u0027 in condizioni di  influire,  con  evidente\nlesione del suo diritto di difesa (art.  24  della  Costituzione)  e,\nconseguentemente,   dell\u0027interesse   primario   dello   Stato    alla\nriscossione delle  imposte  contrastando  l\u0027illecita  sottrazione  di\nmateriale imponibile, tanto in forma di evasione quanto  di  elusione\nfiscale. \n    4.2.2 La  seconda  considerazione,  strettamente  collegata  alla\nprima, e\u0027 che volendo, invece, ammettere  la  costituzione  di  parte\ncivile dell\u0027Agenzia delle entrate  a  tutela  del  credito  erariale,\nallora, a maggior ragione, appare chiaramente lesivo del  diritto  di\ndifesa ipotizzare che questa  possa  non  ricevere  l\u0027avviso  di  cui\nall\u0027art. 419 c.p.p. e, ciononostante, subire  le  conseguenze  di  un\nprocesso rispetto alla cui esistenza  ed  andamento  potrebbe  essere\nrimasta completamente all\u0027oscuro. \n    5.  Il  riferimento  alla   «primarieta\u0027»   dell\u0027interesse   alla\nriscossione delle imposte, espressione di quel dovere di solidarieta\u0027\ncontributiva su cui si fonda l\u0027art. 53 della Costituzione,  porta  ad\nulteriori  dubbi  di  legittimita\u0027  costituzionale,  con  riferimento\nall\u0027art. 3 della Costituzione. \n    L\u0027art. 21-bis, infatti, introduce una non ragionevole  disparita\u0027\ndi trattamento fra gli effetti assolutori extra penali per reati  non\ntributari e quelli per reati tributari che incidono negativamente sui\nprimari interessi dello Stato. \n    Si deve richiamare, infatti, l\u0027art. 652 c.p.p. a mente del  quale\n«1. La sentenza penale irrevocabile  di  assoluzione  pronunciata  in\nseguito  a   dibattimento   ha   efficacia   di   giudicato,   quanto\nall\u0027accertamento che il fatto non sussiste o che l\u0027imputato non lo ha\ncommesso o che il fatto e\u0027  stato  compiuto  nell\u0027adempimento  di  un\ndovere o nell\u0027esercizio  di  una  facolta\u0027  legittima,  nel  giudizio\ncivile o amministrativo per le restituzioni  e  il  risarcimento  del\ndanno promosso dal danneggiato o nell\u0027interesse dello stesso,  sempre\nche il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in  condizione\ndi costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia\nesercitato l\u0027azione in sede civile a norma dell\u0027art. 75, comma 2.  2.\nLa stessa  efficacia  ha  la  sentenza  irrevocabile  di  assoluzione\npronunciata a norma dell\u0027art. 442, se la parte civile ha accettato il\nrito abbreviato». \n    Previsione di segno analogo si rinviene nel successivo  art.  654\nc.p.p. (sebbene di difficile applicazione al rito  tributario  stanti\nle limitazioni probatorie che lo caratterizzavano prima della riforma\ndi cui alla legge n. 130/2022). \n    5.1 Dal confronto tra il  riportato  art.  652  c.p.p.  e  l\u0027art.\n21-bis decreto legislativo n. 74/2000 emerge evidente  la  menzionata\ndisparita\u0027 di trattamento: mentre la sentenza penale  di  assoluzione\npuo\u0027  incidere  nei  giudizi  civili  o  amministrativi  solo  se  il\ndanneggiato si sia costituito o sia  stato  posto  in  condizione  di\ncostituirsi  parte  civile,  nel  processo  tributario,  per  effetto\ndell\u0027art. 21-bis, cio\u0027 non avviene, con irragionevole disparita\u0027  tra\nsituazioni assolutamente comparabili. \n    La comparabilita\u0027, infatti, deriva dalla considerazione  che  gli\ninteressi   in   gioco   nel   processo   tributario   non    possono\nragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a  quelli,  relativi  al\nsingolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di  reato:  in\ntutti  i  segnalati  comparti  giurisdizionali  possono   venire   in\nquestione interessi costituzionalmente rilevanti, come tali bisognosi\ndi una tutela non irragionevolmente diminuita. \n    5.2 La  scelta  perseguita  dal  Legislatore  sembra  comportare,\ndunque, un marcato sbilanciamento a danno dell\u0027interesse dello  Stato\nall\u0027universalita\u0027 della tassazione: se si  considera  che  il  regime\nprobatorio e\u0027 molto piu\u0027 rigoroso nel  giudizio  penale  (laddove  la\ncondanna si fonda sul criterio del «oltre ogni  ragionevole  dubbio»)\nrispetto a quello tributario (laddove vige  il  criterio  civilistico\ndel  «piu\u0027  probabile  che  non»),  se   ne   ricava,   ancor   piu\u0027,\nl\u0027irragionevolezza   dell\u0027estensione   automatica    degli    effetti\nassolutori ad un giudizio di parte, fondato su  regole  probatorie  e\nprocessuali differenti, con parti processuali che non coincidono  con\ngli attori del procedimento penale. \n    Tant\u0027e\u0027 che proprio questa considerazione  giustifica  una  norma\ncome l\u0027art. 652 c.p.p.: solo se il danneggiato e\u0027 potuto  intervenire\nnel giudizio penale, eventualmente ivi svolgendo le  proprie  istanze\nistruttorie, si puo\u0027 ritenere ragionevole  il  contemperamento  cosi\u0027\nraggiunto tra l\u0027interesse alla coerenza sistematica  di  giudicati  e\nquello, altrettanto meritevole di considerazione, di cui e\u0027 portatore\nil soggetto danneggiato. \n    5.3 Ulteriore irragionevolezza, sempre in  relazione  all\u0027art.  3\ndella  Costituzione,  emerge  per  l\u0027ingiustificata   disparita\u0027   di\ntrattamento  rispetto  alla  sentenza  penale  di  condanna,  di  cui\nl\u0027Agenzia non puo\u0027 giovarsi con analogo automatismo. \n    Occorre  ricordare,  infatti,  che  l\u0027art.  651  c.p.p.,  laddove\ndisciplina  l\u0027efficacia  extra-penale  della  sentenza  di   condanna\nirrevocabile, non puo\u0027 trovare  applicazione  in  ambito  tributario,\ncome pacificamente riconosciuto dalla consolidata  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 (da ultimo, Cass. n. 2115/2024). \n    Non e\u0027 dato comprendere, pertanto, per quale motivo l\u0027esigenza di\nassicurare il principio del ne bis in idem ed  il  coordinamento  tra\nsistemi (cfr. art. 20, comma 1, lettera a, n. 3, della legge delega 9\nagosto 2023,  n.  111,  nonche\u0027  relazione  illustrativa  al  decreto\nlegislativo 14 giugno 2024, n. 87 che ha introdotto l\u0027art. 21-bis nel\ncorso del decreto legislativo n. 74/2000) sia avvertita solo a favore\ndell\u0027imputato  e  non  anche,  in  caso   di   condanna,   a   favore\ndell\u0027Agenzia, la cui attivita\u0027  resta  chiaramente  ostacolata  dalla\nscelta legislativa. \n    L\u0027art.     21-bis     determina,     quindi,     un\u0027irragionevole\ndifferenziazione, oltre che tra sentenze penali  di  assoluzione  per\nreati tributari e reati extra tributari, anche tra sentenze penali di\nassoluzione e sentenze penali  di  condanna,  per  le  quali  non  si\nprevede analogo automatismo. \n    6.   Ne\u0027   della   citata   disposizione   e\u0027   consentito   dare\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata stante la chiarezza e\nla perentorieta\u0027 della voluntas legis da essa predicata. \n    7.  Alla  luce  di  quanto  precede,  ritiene  il   Collegio   la\nsussistenza dei presupposti per la  sospensione  del  giudizio  e  la\nrimessione delle questioni di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n21-bis del decreto legislativo n. 74/2000 (oggi,  art.  119,  decreto\nlegislativo  n.  175/2024,  applicabile  dal  1°  gennaio  2026),  in\nrelazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, \n    Visti gli articoli 134 e segg. della  Costituzione  e  l\u0027art.  23\ndella legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, in quanto rilevante per la\ndecisione del ricorso e non manifestamente infondata, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21-bis del decreto  legislativo\nn. 74/2000 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione; \n    Dispone la sospensione del presente giudizio; \n    Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata,  a\ncura della Segreteria della Corte, a tutte le parti  in  causa  e  al\nPresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027   comunicata   al\nPresidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera\ndei deputati; \n    Dispone la trasmissione, a cura  della  Segreteria  della  Corte,\ndella presente  ordinanza  e  degli  atti  del  giudizio  alla  Corte\ncostituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e\ncomunicazioni prescritte. \n        Cosi\u0027 deciso in Torino, nella  Camera  di  consiglio  dell\u002711\nfebbraio 2025 \n \n                      Il Presidente: Puccinelli \n \n \n                                                   Il relatore: Baldi","elencoNorme":[{"id":"62435","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2000","data_nir":"2000-03-10","numero_legge":"74","descrizionenesso":"","legge_articolo":"21","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21"}],"elencoParametri":[{"id":"79161","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79162","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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