HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/162
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.463936
    "namelookup_time" => 0.000376
    "connect_time" => 0.032342
    "pretransfer_time" => 0.074474
    "size_download" => 82138.0
    "speed_download" => 177403.0
    "starttransfer_time" => 0.074492
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 43870
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74403
    "connect_time_us" => 32342
    "namelookup_time_us" => 376
    "pretransfer_time_us" => 74474
    "starttransfer_time_us" => 74492
    "total_time_us" => 463936
    "start_time" => 1765356670.9027
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/162"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x1697e10)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/162 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:10 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:10 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"162","numero_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","localita_autorita":"","data_deposito":"30/05/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"10/09/2025","numero_gazzetta":"37","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"9 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"PETITTI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso penale – Impugnazioni – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Denunciata previsione, secondo il diritto vivente (Corte di cassazione,\u0026nbsp;sezioni\u0026nbsp;unite\u0026nbsp;penali, sentenza 30 gennaio 2020, n. 13539), che quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato – Violazione del diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e affermato dal diritto dell\u0027Unione europea.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"P. O.","altre_parti":"N. D. L.","testo_atto":"N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 30 maggio 2025  della  Corte  d\u0027appello  di  Lecce  nel\nprocedimento penale a carico di P. O. e N. D.L.. \n \nProcesso penale - Impugnazioni - Decisione  sulla  confisca  in  casi\n  particolari nel caso di estinzione del  reato  per  prescrizione  -\n  Denunciata  previsione,  secondo  il  diritto  vivente  (Corte   di\n  cassazione, sezioni unite penali,  sentenza  30  gennaio  2020,  n.\n  13539), che quando e\u0027 stata ordinata la confisca urbanistica di cui\n  all\u0027art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del  2001,  il  giudice  di\n  appello (o la Corte di  cassazione),  nel  dichiarare  estinto  per\n  prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all\u0027art.  44,\n  comma 1, lettera c), del medesimo decreto, decide sull\u0027impugnazione\n  ai  soli  effetti  della  confisca,   previo   accertamento   della\n  responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n- Codice di procedura penale, art. 578-bis. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n                    LA CORTE DI APPELLO DI LECCE \n                        Sezione Prima Penale \n \n    Composta dai sigg.: \n      dott. Francesco Ottaviano Presidente; \n      dott. Giuseppe Biondi Consigliere rel.; \n      dott. Francesco Cacucci Consigliere; \n    Letti gli atti del procedimento penale  in  epigrafe  indicato  a\ncarico di: \n      1) D   L   N   (gia\u0027 legale  rappresentante  della  ditta  gia\u0027\nproprietaria delle aree e degli immobili di seguito  indicati),  l  ,\nivi residente  alla  via      difeso  di  fiducia  dall\u0027avv.  Michele\nTedesco del Foro di Salerno e dall\u0027avv.  Vito  Epifani  del  Foro  di\nBrindisi; \n    2) O P (locatario delle aree e degli immobili nonche\u0027 committente\ned esecutore dei lavori), nato a   il   , ivi residente in difeso  di\nfiducia dall\u0027avv. Davide De Giuseppe del Foro  di  Brindisi  Imputati\ndelle contravvenzioni di cui agli arti. 181 del  decreto  legislativo\nn. 42/2004, 30, 44-lett. c) e 95 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 380/2001, 81 cpv. e 110 (113) codice penale in  quanto,\ncon piu\u0027  azioni  ed  omissioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno\ncriminoso nonche\u0027 in concorso tra loro (ovvero cooperazione tra loro)\ne con le qualita\u0027 di cui in rubrica, realizzavano ovvero  cooperavano\na realizzare, in totale assenza di legittimi permessi di costruire  e\nautorizzazioni paesaggistiche, ed anche violando le  prescrizioni  di\ncui al capo  IV  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n380/2001 (preavviso allo sportello unico del  Comune),  un  complesso\nintervento edilizio di trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  dei\nterreni di seguito indicati, mediante la realizzazione di una vera  e\npropria struttura  commerciale,  destinata  ad  ospitare  stabilmente\nattivita\u0027 ricreative (anche per intrattenimento musicale e danzante),\npubblici   spettacoli   ed   eventi   ristorazione   e    parcheggio,\nassolutamente incompatibile con la destinazione urbanistica  e  d\u0027uso\ndell\u0027area di  intervento  (zona  E  delle  N.T.A.  del  Comune  di  ,\nvincolata  paesaggisticamente  prima  dal  P.U.T.T./P.  quale  ambito\nterritoriale esteso di livello B, e poi dal P. P. T. R. quale  Ambito\nPaesaggistico 9/La campagna   ). \n    Commesso in agro  del  Comune  di  localita\u0027  (catasto  foglio  e\nporzioni delle particelle per un\u0027area di mq. nonche\u0027  porzioni  delle\nparticelle per un area di mq.    ) fino al    \n \n                               Osserva \n \n    l. Premessa e svolgimento del processo. \n    1.1. Con sentenza del Tribunale di Brindisi in  data  20  ottobre\n2021 D L N e O Pierangelo venivano ritenuti responsabili dei reati di\ncui agli articoli 30, 44 lettera c) e 95 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, loro ascritti in imputazione, e, ritenuta  la\ncontinuazione criminosa tra le violazioni, venivano  condannati  alla\npena di mesi dieci di arresto e euro 37.500,00 di  ammenda  ciascuno,\noltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per il  solo\nO    . Visto l\u0027art. 31 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.\n380/2001, veniva ordinata la demolizione di tutte le opere  eseguite.\nVisto l\u0027art. 44, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica  n.\n380/2001 veniva ordinata la  confisca  dell\u0027area  e  delle  opere  in\ngiudiziale sequestro. \n    I due imputati venivano assolti dal reato  di  cui  all\u0027art.  181\ndecreto legislativo n. 42/2004 perche\u0027 il fatto non sussiste. \n    1.2. Avverso la citata sentenza proponevano tempestivi appelli  i\ndifensori di fiducia dell\u0027imputato D L N ,  censurando  la  pronuncia\nsulla base dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse: \n      a. Appello presentato dall\u0027avv. Michele Tedesco. \n      Con  il  primo  motivo  di  appello  si  chiede   l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato perche\u0027 il fatto non sussiste o perche\u0027  il  fatto  non\ncostituisce reato, ovvero per non avere commesso il fatto,  anche  ai\nsensi dell\u0027art. 530 comma 2 codice di procedura penale. \n      Si chiede, altresi\u0027, sentenza  di  non  doversi  procedere  per\nintervenuta prescrizione maturata  prima  dell\u0027esercizio  dell\u0027azione\npenale.  Sostanzialmente,  si  sostiene  P   estraneita\u0027   ai   fatti\ndell\u0027imputato, il quale avrebbe rivestito la carica di amministratore\nunico della    data in cui veniva costituita la nuova societa\u0027 di cui\nera legale rappresentante A   M   . In questa ultima societa\u0027 il D  L\nnon era neppure socio, ne\u0027 sarebbe comparso in seguito  alla  fusione\nnella societa\u0027 . Le  varie  autorizzazioni  di  cui  si  discute  non\nsarebbero state mai rilasciate al D   L   ne\u0027 in  proprio  ne\u0027  quale\nrappresentante delle varie societa\u0027. Sul piano societario, quindi, il\nD   L    non potrebbe ritenersi coinvolto nei fatti in contestazione.\nSul  piano  fattuale,  non  pochi  dubbi  emergerebbero   in   ordine\nall\u0027individuazione del titolare dell\u0027area e dei beni. In  ogni  caso,\nnon sarebbe stata affatto realizzata  un\u0027apprezzabile  trasformazione\nurbanistica  della  zona,  atteso  che  gli  eventi  di  cui  si   fa\nriferimento in  sentenza  non  avrebbero  inciso  sulla  destinazione\nagricola della zona. Gli immobili presenti sull\u0027area sarebbero  stati\nrealizzati in epoca anteriore al    , con  l\u0027unica  eccezione  di  un\nmuro dotato di archi che sarebbe stato realizzato in epoca successiva\nal . In definitiva, il reato  si  sarebbe  estinto  per  prescrizione\nanche prima dell\u0027esercizio dell\u0027azione penale. \n      Con il secondo motivo di impugnazione si chiede la revoca della\nconfisca, che sarebbe stata disposta rispetto ad aree ed immobili  di\nproprieta\u0027 della societa\u0027 completamente estranea al processo. D\u0027altra\nparte, il  reato  si  sarebbe  estinto  per  prescrizione  ben  prima\ndell\u0027esercizio dell\u0027azione penale. \n      Con  il  terzo  motivo  di  doglianza  si  lamenta  il  gravoso\ntrattamento  sanzionatorio  in  conseguenza   anche   della   mancata\nconcessione delle circostanze  attenuanti  generiche.  Si  invoca  il\nbeneficio  di  cui  all\u0027art.  163  codice  penale  e  si  chiede   la\nconversione della pena detentiva nella pena pecuniaria. \n      b. Appello presentato dall\u0027avv. Vito Epifani. \n      Con  il  primo  motivo  di  appello  si  chiede   l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato  per  non  avere  commesso  il  fatto,  sostanzialmente\nricalcando le stesse argomentazioni gia\u0027 esposte nell\u0027altro appello. \n      Con il secondo motivo di impugnazione si chiede la revoca della\nconfisca disposta in palese violazione dell\u0027art. 7 CEDU, evidenziando\nanche in questo caso che le aree e i beni confiscati appartengo  alla\nsocieta\u0027, che sarebbe estranea al reato. \n    1.3. Proponeva tempestivo appello anche il difensore  di  fiducia\ndell\u0027imputato O P. , censurando la pronuncia sulla base dei  seguenti\nmotivi sintetizzati per quanto di interesse: \n    Con  il  primo  motivo  di  appello   si   chiede   l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato perche\u0027 il fatto non sussiste, o con altra  formula  di\ngiustizia, anche ai sensi dell\u0027art. 530 comma 2 codice  di  procedura\npenale  La  sentenza  impugnata  si  fonderebbe  solo  sulle   errate\nconclusioni cui sarebbe pervenuto il  consulente  tecnico  del  p.m.,\nnonostante la loro smentita in sede  dibattimentale.  Piu\u0027  volte  si\nsarebbe evidenziata al primo giudice,  da  un  lato,  la  buona  fede\ndell\u0027O. P. , che aveva richiesto ed ottenuto dalla citta\u0027 di Brindisi\ntutti i  permessi  necessari,  dall\u0027altra,  la  sua  estraneita\u0027  con\nriguardo ad ogni intervento edilizio  di  trasformazione  urbanistica\ndell\u0027area de  qua.  Le  attivita\u0027  svolte  dall\u0027appellante  sarebbero\nsempre state a carattere  stagionale,  rispettando  sempre  i  limiti\ntemporali imposti -il periodo estivo- e le preclusioni  di  carattere\nagricolo - la coltivazione  invernale  delle  aree  agricole.  Ma  il\ngiudice di primo grado, errando, sosteneva piu\u0027  volte  che  l\u0027intera\nstruttura non avesse il carattere della precarieta\u0027 e  stagionalita\u0027.\nIl  reato  di  lottizzazione  abusiva  non  potrebbe  trovare   alcun\ngiuridico  o  fattuale   fondamento.   Il   semplice   e   temporaneo\n«schiacciamento del terreno», operato dalle vetture dei  partecipanti\nagli  eventi  su  aree  precedentemente  destinate   a   coltivazioni\nstagionali,  certamente  non   potrebbe   assurgere   al   ruolo   di\nlottizzazione abusiva, in mancanza  anche  di  indicazioni  circa  il\nnumero delle volte, durante la stagione estiva, in cui questi  eventi\nsarebbero stati tenuti. D\u0027altra  parte,  l\u0027O    aveva   sempre  agito\nsulla base di autorizzazioni  amministrative,  sicche\u0027  il  reato  di\nlottizzazione abusiva non potrebbe configurarsi, essendo previsto che\nsi configuri in mancanza dell\u0027atto amministrativo, e non in  caso  di\natto amministrativo illegittimo. \n    Con il secondo motivo di impugnazione si chiede di  rideterminare\nla pena in termini piu\u0027 equi previo riconoscimento delle  circostanze\nattenuanti generiche. \n    All\u0027odierna udienza del 30 maggio 2025, presente il solo imputato\nD   L   , assente l\u0027imputato Oliva, dopo la discussione delle  parti,\nche hanno concluso come da  verbale,  e\u0027  stata  emessa  la  seguente\nordinanza, letta alle parti presenti o da ritenersi tali  e  allegata\nal verbale di udienza. \n    2. In punto di rilevanza della questione. \n    2.1. L\u0027applicazione nel caso di specie dell\u0027art. 578-bis  c.p.p.,\noggetto delle censure di incostituzionalita\u0027. \n    Va osservato che i reati per i quali i due  imputati  sono  stati\ncondannati in primo grado  sono  estinti  per  prescrizione.  Invero,\ndalla  data  del  commesso  reato,  individuata  nel  9  agosto  2018\n(coincidente con la data di sequestro dell\u0027area e degli immobili,  in\nmancanza di elementi da cui desumere la  prosecuzione  dell\u0027attivita\u0027\nlottizzatoria), sono decorsi i  cinque  anni,  che  costituiscono  il\ntermine   massimo   di    prescrizione,    trattandosi    di    reati\ncontravvenzionali. In mancanza di altri periodi  di  sospensione  del\ntermine prescrizionale, anche considerando il periodo di  sospensione\ndi cui all\u0027art. 159, comma 2, n. 1), c.p., nel testo modificato dalla\nlegge n. 103/2017 (vedi sul punto decisione delle Sezioni Unite  come\nda informazione provvisoria dell\u0027udienza del 12  dicembre  2024),  il\ntermine e\u0027 maturato al piu\u0027 tardi il 9 febbraio  2025.  Gli  imputati\nnon hanno rinunciato alla prescrizione. \n    Va ancora detto che, per quanto di rilevanza in  questa  sede,  e\nsalvo approfondimenti di merito in sede di giudizio, allo  stato  non\nemerge con evidenza che il reato risulti consumato in epoca anteriore\nal 9 agosto 2018, e, precisamente, prima  dell\u0027esercizio  dell\u0027azione\npenale,    circostanza    il    cui    accertamento     comporterebbe\nl\u0027impossibilita\u0027 di disporre la confisca urbanistica di cui  all\u0027art.\n44, comma 2, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001\n(vedi ex plurimis Cassazione pen. sez. III,  26  settembre  2019,  n.\n50428).  Al  riguardo,  si  richiama  non  solo  quanto  diffusamente\nargomentato dal giudice di  prime  cure  in  tutta  la  sentenza,  ma\nsoprattutto e, in particolare,  quanto  riportato  a  pag.  35  della\nsentenza impugnata. \n    Cio\u0027 precisato, con gli appelli, come visto, si  chiede  a  vario\ntitolo l\u0027assoluzione di entrambi  gli  imputati,  anche  con  formula\ndubitativa, e, quindi, anche ai sensi dell\u0027art. 530 cpv. c.p.p., vuoi\nprospettando la loro estraneita\u0027 ai fatti, vuoi contestando la stessa\nsussistenza della lottizzazione abusiva. \n    Orbene, se l\u0027estinzione dei reati per  prescrizione  comporta  il\nvenire meno  dell\u0027ordine  di  demolizione  ex  art.  31  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001 (cfr. ex plurimis e da ultimo\nCassazione pen. sez. III, 27 ottobre 2015, n. 50441 e Cassazione pen.\nsez. II, 13 febbraio 2025, n. 8616), per  contro,  ai  sensi  proprio\ndella norma censurata,  come  interpretata  dalla  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 (vedi su tutte Cass. pen. sez. un. 30 gennaio  2020,  n.\n13539, imp. ), «la confisca  di  cui  all\u0027art.  44  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 380  del  2001  puo\u0027  essere  disposta\nanche  in  presenza  di  una  causa   estintiva   determinata   dalla\nprescrizione del reato purche\u0027 sia  stata  accertata  la  sussistenza\ndella lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e  soggettivo,\nnell\u0027ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio  e\nla piu\u0027 ampia partecipazione degli interessati, fermo  restando  che,\nuna  volta  intervenuta  detta  causa,  il  giudizio  non  puo\u0027,   in\napplicazione dell\u0027art. 129, comma 1, c.p.p., proseguire al solo  fine\ndi compiere  il  predetto  accertamento.  In  caso  di  declaratoria,\nall\u0027esito del giudizio di impugnazione, di estinzione  del  reato  di\nlottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di  appello  e  la\nCorte di cassazione sono tenuti, in  applicazione  dell\u0027art.  578-bis\nc.p.p., a decidere sull\u0027impugnazione agli effetti della  confisca  di\ncui all\u0027art. 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380\ndel 2001». La confisca dei terreni abusivamente lottizzati  e\u0027  delle\nopere ivi illegittimamente costruite, gia\u0027 disposta in primo grado ai\nsensi dell\u0027art. 44, comma 2, decreto del Presidente della  Repubblica\n6 giugno 2001 n. 380, ove sia accertata la sussistenza degli elementi\nsoggettivo e oggettivo del reato, deve essere mantenuta  dal  giudice\ndell\u0027impugnazione, in caso di  intervenuta  prescrizione  del  reato,\nanche in relazione ai reati commessi prima della  entrata  in  vigore\ndell\u0027art. 578-bis c.p.p., avendo  detta  disposizione,  in  relazione\nalla confisca in oggetto, natura  esclusivamente  processuale  (Cass.\npen. sez. III, 7 aprile 2022, n. 21910).  In  tema  di  lottizzazione\nabusiva,   la   decisione   di   appello   che,    in    accoglimento\ndell\u0027impugnazione  del  procuratore  generale,  abbia   disposto   la\nconfisca dei terreni e delle opere abusive, omessa nella sentenza  di\nproscioglimento di primo grado per  intervenuta  prescrizione,  senza\nmotivare adeguatamente sulla sussistenza dell\u0027elemento soggettivo del\nreato, va annullata con rinvio affinche\u0027  sia  colmato  tale  deficit\nargomentativo nel decidere, ex art. 578-bis c.p.p., sull\u0027impugnazione\nagli effetti della confisca di cui all\u0027art. 44, comma 2, decreto  del\nPresidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.  380  (Cass.  pen.  sez.\nIII, 16 settembre 2020, n. 31182). In tema di lottizzazione  abusiva,\nil giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa  in  primo\ngrado dichiarativa  dell\u0027estinzione  del  reato  per  prescrizione  e\ncontestualmente dispositiva della confisca dei  terreni  abusivamente\nlottizzati e  delle  opere  su  di  essi  realizzate,  e\u0027  tenuto  ad\naccertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda,  la\nsussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e  soggettivi,  del\nreato e i  presupposti  di  proporzionalita\u0027  richiesti  per  imporre\nl\u0027indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui  all\u0027art.\n578-bis c.p.p., applicabile  alla  confisca  prevista  dall\u0027art.  44,\ncomma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.\n380, e privandosi,  altrimenti,  il  destinatario  del  provvedimento\nablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una  decisione\nfortemente incidente sul suo diritto di proprieta\u0027 (Cass.  pen.  sez.\nIII, 19 gennaio 2024, n. 9456). In tema di lottizzazione abusiva,  e\u0027\nlegittima  la  confisca  disposta  nel  giudizio  di  primo  grado  e\nmantenuta  in  grado  di  appello  con  sentenza  di  conferma  della\ndecisione  che  abbia  accertato  la  sussistenza  del   reato,   pur\ndichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative  o\ndocumentali  finalizzate  all\u0027accertamento  dell\u0027esistenza  dei  suoi\nelementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle\nparti, antecedentemente al maturare della causa  estintiva,  a  nulla\nrilevando la dedotta incompletezza  dell\u0027istruttoria  dibattimentale,\nper  mancata  assunzione  delle  prove  a  discarico,  posto  che  e\u0027\nsufficiente che  vi  sia  la  possibilita\u0027,  per  il  giudicante,  di\ndecidere allo stato degli atti fino  a  quel  momento  acquisiti,  in\nragione del potere di rinuncia all\u0027assunzione  delle  prove  ammesse,\nriconosciuto alle  parti,  oltre  che  di  revoca  delle  stesse  per\nsuperfluita\u0027, attribuito al giudice e del divieto, vigente  in  grado\ndi appello, di svolgere attivita\u0027 istruttoria  integrativa  ai  sensi\ndell\u0027art. 603 codice di procedura penale (Cass.  pen.  sez.  III,  13\nnovembre 2024, n. 8067/25). \n    Cio\u0027 posto, come ha  ricordato  la  stessa  Corte  costituzionale\n(vedi sentenza n. 182  del  2021),  il  giudizio  che  si  chiede  di\nesprimere al giudice di appello ai sensi dell\u0027art. 518-bis codice  di\nprocedura penale e\u0027 diverso da quello previsto dall\u0027art.  578  codice\ndi procedura  penale  Si  legge  testualmente:  «anzitutto,  un  tale\ngiudizio non e\u0027 richiesto  dal  tenore  testuale  della  disposizione\ncensurata (art. 578 codice di procedura penale) che, a differenza  di\nquella immediatamente successiva (art. 578-bis  codice  di  procedura\npenale), non prevede il «previo  accertamento  della  responsabilita\u0027\ndell\u0027imputalo». Il confronto tra l\u0027art. 578 e l\u0027art.  578-bis  codice\ndi procedura penale e\u0027  rilevante  proprio  al  fine  di  chiarire  l\n\u0027ambito  della  cognizione  richiesta  dalla  norma   sospettata   di\nillegittimita\u0027 costituzionale. L\u0027art. 578-bis concerne  l\u0027ipotesi  in\ncui la «coda» di accertamento richiesto al giudice  dell\u0027impugnazione\npenale, in seguito alla sopravvenuta causa estintiva del  reato  (per\nprescrizione o amnistia), che travolge la condanna emessa  nel  grado\nprecedente,  concerne  non  gia\u0027  gli   interessi   civili,   ma   la\nsussistenza, o meno,  dei  presupposti  di  un  provvedimento  avente\nnatura punitiva secondo i canoni interpretativi della  giurisprudenza\ndi Strasburgo. Diversamente dall\u0027art. 578,  infatti,  l\u0027art.  578-bis\npresuppone, ai fini della sua applicazione, non gia\u0027  che  nel  grado\nprecedente sia stata pronunciata condanna risarcitoria o restitutoria\nin favore della parte  civile,  bensi\u0027  che  sia  stata  ordinata  la\n«confisca in casi  particolari»  di  cui  al  primo  comma  dell\u0027art.\n240-bis del codice penale o di  altre  disposizioni  di  legge  o  la\nconfisca prevista dall\u0027art. 322-ter  del  codice  penale.  In  questo\ncaso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo  il  giudice\nchiamato a valutare i presupposti della  conferma,  o  meno,  di  una\nsanzione  di  carattere  punitivo  ai  sensi  dell\u0027art.  7  CEDU,  la\ndichiarazione di responsabilita\u0027 dell\u0027imputato  in  ordine  al  reato\nascritto gli non solo e\u0027 consentita, ma e\u0027 anzi doverosa, poiche\u0027 non\nsi puo\u0027 irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di  una\nresponsabilita\u0027 personale, sebbene sia sufficiente che tale  giudizio\nrisulti   nella   «sostanza   dell\u0027«accertamento»   contenuto   nella\nmotivazione della sentenza, non essendo  necessario  che  assuma,  in\ndispositivo, la «forma della pronuncia» di condanna (sentenza  n.  49\ndel 2015; Corte europea  dei  diritti  dell\u0027uomo,  sentenza  e  altri\ncontro Italia). Il dettato  dell\u0027art.  578-bis  codice  di  procedura\npenale risponde a tale esigenza, imponendo  al  giudice  del  gravame\npenale, chiamato a decidere sulla  confisca  dopo  aver  rilevato  la\ncausa  estintiva   del   reato,   il   «previo   accertamento   della\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato». \n    Circa la natura  di  «pena»  ai  sensi  dell\u0027art.  7  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali  della confisca urbanistica di cui all\u0027art. 44, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 si richiama Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, grande camera, 28 giugno 2018, e altri\ncomma Italia (§ 233). \n    2.2. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzione. \n    Secondo il «diritto vivente», rappresentato dalla  giurisprudenza\ndi legittimita\u0027 nella sua piu\u0027 alta espressione (le  Sezioni  Unite),\nma anche secondo la sentenza interpretativa di  rigetto  della  Corte\ncostituzionale n. 182/2021, affinche\u0027 il giudice di appello  confermi\nla confisca urbanistica ai sensi dell\u0027art. 44, comma 2,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001, disposta in primo grado, pur\nconstatando  l\u0027intervenuta  estinzione  del  reato  di  lottizzazione\nabusiva per prescrizione, e\u0027 necessario che confermi (o  affermi)  la\n(sostanziale) responsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato in ordine al reato\ndi lottizzazione abusiva, che deve essere accertato in tutti  i  suoi\nelementi costitutivi (oggettivi e soggettivi). \n    Non  e\u0027   possibile   limitarsi   ad   una   mera   constatazione\ndell\u0027insussistenza  dei  presupposti  per  pronunciare  sentenza   di\nassoluzione ai sensi dell\u0027art.  129,  comma  2,  c.p.p.,  ma  occorre\nnecessariamente  approfondire  tutti  gli  aspetti   della   vicenda,\noggettivi e soggettivi, con  pieno  apprezzamento  nel  merito  della\nvicenda (vedi sempre Cassazione pen. sez. un. , 30 gennaio  2020,  n.\n13539, imp. Perroni, nonche\u0027 Cassazione pen. sez. III,  16  settembre\n2020, n. 31182 e Cassazione pen. sez. III, 19 gennaio 2024, n. 9456). \n    A fronte di tale dato normativa, come interpretato  dal  «diritto\nvivente», assume rilevanza la questione della  conformita\u0027  dell\u0027art.\n578-bis  codice  di  procedura  penale   relativamente   al   diritto\nfondamentale al  rispetto  della  presunzione  di  innocenza  di  cui\nall\u0027art. 6 comma 2 CEDU, cosi\u0027 come  declinato  dalla  giurisprudenza\ndella  Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo,  da  intendersi  come\nparametro interposto dell\u0027art. 117, comma 1, Cost. nonche\u0027,  rispetto\nal diritto dell\u0027Unione europea,  e,  in  specie,  in  relazione  agli\narticoli 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE, anche  in\nquesto caso letti come parametri interposti degli articoli 11  e  117\nCost. 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n    3.1. Rispetto all\u0027art. 6. comma 2,  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali \nquale parametro interposto dell\u0027art. 117, comma 1, Cost. \n    La questione appare rilevante alla luce delle affermazioni  della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo in una recente  sentenza  che  ha\nriguardato un caso italiano, di applicazione  dei  principi  espressi\ndalla Cassazione penale nella nota sentenza (Cass. pen. sez. un. , n.\n31617/2015), principi poi sostanzialmente trasfusi nella norma di cui\nall\u0027art. 578-bis c.p.p., in questa sede censurata, non a  caso  presa\nin esame dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo nella  descrizione\ndel quadro giuridico e delle prassi pertinenti nel diritto interno. \n    Si allude alla sentenza Corte europea dei  diritti  dell\u0027uomo,  I\nsez., 19 dicembre 2024, i comma Italia, che puo\u0027 ritenersi definitiva\natteso che in data 28 aprile 2025 e\u0027 stata rigettata la richiesta  di\nrinvio alla grande camera avanzata dal Governo italiano. \n    Nel caso di specie, la Corte alsaziana ha ritenuto violato l\u0027art.\n6, comma 2, Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali  in un caso in cui era  stata\nconfermata dalla Corte di Appello la confisca  diretta,  disposta  in\nprimo grado con sentenza di condanna, benche\u0027 il  reato  fosse  stato\ndichiarato  estinto  per  prescrizione,  e  cio\u0027  sulla  base   della\nconstatazione che, per confermare la confisca, i giudici  di  appello\navessero ribadito la penale responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n    E\u0027 bene riportare per esteso la  parte  della  motivazione  della\nsentenza, come tradotta dal Ministero della  giustizia,  nella  quale\nsono  riportati  i  principi  generali  in  tema  di  presunzione  di\ninnocenza. \n    «121. L\u0027art.  6  §  2  tutela  il  diritto  di  essere  «presunto\ninnocente fino a quando la  colpevolezza  non  sia  stata  legalmente\naccertata». Considerata una garanzia  procedurale  nel  contesto  del\nprocesso  penale,  la  presunzione  di  innocenza  impone   requisiti\nrelativi, inter alia, all\u0027onere  della  prova,  alle  presunzioni  di\nfatto  e  di  diritto,  al  diritto  di  non  autoincriminarsi,  alla\npubblicita\u0027 preprocessuale e alle espressioni premature, da parte del\ntribunale di  primo  grado  o  di  altri  pubblici  ufficiali,  della\ncolpevolezza di un imputato (si veda Allen comma Regno \n    Unito [GC], n. 25424/09, §  93,  CEDU  2013).  Nello  svolgimento\ndelle loro funzioni, i membri di un tribunale non dovrebbero  partire\ndall\u0027idea preconcetta che l\u0027imputato abbia commesso il reato  di  cui\ne\u0027 accusato, e qualsiasi dubbio dovrebbe favorire l\u0027imputato (si veda\nBarbera\u0027, Messegue\u0027 e Jabardo comma Spagna, 6 dicembre  1988,  §  77,\nSerie A n. 146). \n    122. Tuttavia, in conformita\u0027 alla necessita\u0027 di  assicurare  che\nil diritto garantito dall\u0027art. 6 § 2 sia  pratico  ed  effettivo,  la\npresunzione di innocenza presenta anche un altro aspetto. Il suo fine\ngenerale, in tale secondo aspetto, e\u0027 quello di proteggere le persone\nche sono state assolte da un\u0027accusa penale, o nei  cui  confronti  e\u0027\nstato disposto il non luogo a  procedere,  dall\u0027essere  trattate  dai\npubblici ufficiali e dalle autorita\u0027 come se  fossero  effettivamente\ncolpevoli del reato di cui sono state  accusate.  In  tali  casi,  la\npresunzione di innocenza ha  gia\u0027  operato,  mediante  l\u0027applicazione\ndurante  il  processo  dei  vari  requisiti  inerenti  alla  garanzia\nprocedurale che esso offre, di impedire che  sia  inflitta  un\u0027iniqua\ncondanna penale.  Senza  una  protezione  che  assicuri  il  rispetto\ndell\u0027assoluzione o della  decisione  di  non  luogo  a  procedere  in\nqualsiasi  altro  procedimento,  le  garanzie  di  un  equo  processo\npreviste dall\u0027art. 6 § 2 potrebbero rischiare di diventare teoriche e\nillusorie (si veda Allen, sopra citata, § 94). Benche\u0027 tali  principi\nsiano stati enunciati in relazione  a  dichiarazioni  effettuate  nel\ncontesto di successivi procedimenti, essi sono stati applicati  anche\nalle dichiarazioni contenute nella  stessa  decisione  che  pronuncia\nl\u0027assoluzione o dispone il non luogo a procedere (si vedano  Pasquini\ncomma San Marino (n. 2), n. 23349117, §§ 48-49 e 55, 20 ottobre 2020;\ne  altri,  sopra  citata,  §§  314  e  317;  e  Cleve  c.   Germania,\nn. 48144/09, §§53 e 56, 15 gennaio 2015). \n    123. Nella recente causa Nealon e Hallam c.  Regno  Unito  ([GC],\nnn. 32483/19 e 35049/19, §§ 168-169, 11 giugno  2024),  la  Corte  ha\nchiarito che - a prescindere dal fatto che il procedimento penale  in\nquestione si sia concluso con un\u0027assoluzione o con  un  non  luogo  a\nprocedere - le decisioni (e  la  loro  motivazione)  pronunciate  dai\ntribunali interni o da altre autorita\u0027  nei  successivi  procedimenti\n(considerate nell\u0027insieme e adottate nel contesto dell\u0027esercizio  che\nessi sono tenuti a svolgere in base al diritto interno)  violerebbero\nil secondo aspetto dell\u0027art. 6 § 2 della Convenzione se equivalessero\nall\u0027attribuzione della responsabilita\u0027 penale al ricorrente. Inoltre,\nla Corte ha chiarito che la protezione offerta  dal  secondo  aspetto\ndell\u0027art.  6  §  2  non  dovrebbe  essere  interpretata  in  modo  da\nprecludere ai tribunali nazionali nei successivi procedimenti  -  nei\nquali essi eserciterebbero una  funzione  differente  da  quella  del\ngiudice penale,  in  conformita\u0027  alle  pertinenti  disposizioni  del\ndiritto  interno  -  di  occuparsi  dei  medesimi  fatti  decisi  nei\nprecedenti  procedimenti  penali,  purche\u0027   nel   farlo   essi   non\nattribuiscano all\u0027interessato la responsabilita\u0027 penale. \n    124. La  Corte  ribadisce  che  una  decisione  giudiziaria  puo\u0027\nrispecchiare l\u0027opinione che il  ricorrente  sia  colpevole  anche  in\nassenza  di  una  formale  constatazione   della   colpevolezza;   e\u0027\nsufficiente che vi  sia  qualche  ragionamento  che  indichi  che  il\ntribunale  considera  l\u0027imputato  colpevole  (si  vedano  Böhmer   c.\nGermania, n. 37568197, §54, 3 ottobre 2002; Baars c. Paesi Bassi,  n.\n44320/98, § 26, 28 ottobre 2003; e Cleve, sopra citata, §53). \n    125. La Corte ribadisce  inoltre  che  nei  casi  concernenti  il\nrispetto della presunzione di  innocenza,  il  linguaggio  utilizzato\ndalla  persona  responsabile  della  decisione  sara\u0027  di  importanza\ncruciale nel valutare la compatibilita\u0027 della decisione e  della  sua\nmotivazione con l \u0027art. 6 § 2 (si raffronti Allen,  sopra  citata,  §\n126 con ulteriori rinvii). Si deve tenere  conto,  a  tale  riguardo,\ndella natura e del contesto del particolare procedimento in cui  sono\nstate  effettuate  le  dichiarazioni  contestate.   La   Corte   deve\ndeterminare il vero senso  delle  dichiarazioni  contestate,  tenendo\nconto delle particolari circostanze in cui sono state effettuate  (si\nraffronti Petyo Petkov c. Bulgaria, n.  32130/03,  §  90,  7  gennaio\n2010). A seconda delle circostanze, anche l  \u0027uso  di  un  linguaggio\ninfelice puo\u0027 quindi non essere ritenuto in violazione dell\u0027art. 6  §\n2 (si raffrontino Englert c. Germania, 25 agosto 1987, §§  39  e  41,\nSerie A n. 123; Allen, sopra citata§ 126; e Cleve,  sopra  citata  §§\n54-55). \n    126.  Si  puo\u0027   evincere   dall\u0027esame   di   cui   sopra   della\ngiurisprudenza della Corte che, nell\u0027esaminare la conformita\u0027 di  una\ndichiarazione o di una decisione all\u0027art. 6 § 2, e\u0027  decisivo  tenere\nconto della natura e del contesto del procedimento nel quale e\u0027 stata\neffettuata la dichiarazione o e\u0027 stata adottata la decisione (si veda\nBikas c. Germania, n. 76607/13, § 47, 25 gennaio 2018).» \n    Applicati questi principi, che,  e\u0027  bene  dire  fin  da  subito,\ncostituiscono diritto consolidato europeo, al caso sottoposto al  suo\nesame, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha cosi\u0027 motivato: \n      «127. La Corte osserva  che,  nel  caso  di  specie,  il  primo\nricorrente non ha lamentato alcuno  specifico  linguaggio  utilizzato\nnelle  sentenze  dei  tribunali  interni.   Ha   sostenuto   che   il\nprovvedimento di confisca,  che  era  stato  basato  sul  sostanziale\naccertamento della responsabilita\u0027 penale, comportava necessariamente\nla constatazione della colpevolezza del primo ricorrente - nonostante\nfosse stato disposto il non luogo a procedere. \n    128. Nel caso di specie, i tribunali interni  hanno  disposto  la\nconfisca dei beni del ricorrente nonostante fosse stato  disposto  il\nnon luogo  a  procedere  e,  pertanto,  in  assenza  di  una  formale\ncondanna. \n    129. A tale riguardo,  la  Corte  e\u0027  consapevole  del  crescente\nricorso - sia ai  sensi  dell\u0027ordinamento  giuridico  interno  che  a\nlivello internazionale - a  forme  di  confisca  non  basate  su  una\ncondanna (si vedano i paragrafi 41-43 e 47-48 supra),  in  base  alle\nquali i giudici possono essere chiamati a  disporre  la  confisca  di\nbeni di origine illecita anche in assenza di  una  condanna.  A  tale\nriguardo, la Corte ritiene che  la  protezione  offerta  dal  secondo\naspetto dell\u0027art. 6 § 2 non dovrebbe essere interpretata in  modo  da\nprecludere ai tribunali nazionali di  occuparsi  degli  stessi  fatti\ndecisi nei procedimenti penali al  fine  di  disporre  una  forma  di\nconfisca non basata su una  condanna,  purche\u0027  nel  farlo  essi  non\nattribuiscano all\u0027interessato la  responsabilita\u0027  penale  (si  veda,\nmutatis mutandis, Nealon e Hallam, sopra citata, § 169). \n    130. La Corte esaminera\u0027 pertanto se,  nel  caso  di  specie,  le\nsentenze dei tribunali  interni  abbiano  comportato  un\u0027attribuzione\ndella responsabilita\u0027 penale al ricorrente.  A  tale  riguardo,  essa\nterra\u0027 conto sia del linguaggio che della motivazione delle decisioni\ninterne, nonche\u0027 del contesto circostante. \n    131. La Corte osserva che e\u0027 un requisito  formale  che  per  una\nconfisca  ai  sensi  dell\u0027art.  322-ter  del  CP  debba  esservi  una\n«condanna» (si veda il paragrafo 21 supra). Secondo l\u0027interpretazione\nseguita dai tribunali interni nella causa in  esame,  tale  requisito\nsara\u0027 soddisfatto anche in caso di estinzione del reato in questione,\npurche\u0027 il ricorrente sia stato  considerato  responsabile  in  primo\ngrado e tale sentenza  sia  rimasta  successivamente  inalterata  nel\nmerito (si vedano i paragrafi 34-35 supra). \n    132. Conseguentemente, in relazione al caso di specie la Corte di\nappello  di  Salerno  ha  osservato  che  il  ricorrente  era   stato\ncondannato in  primo  grado  e  che,  in  appello,  tale  considerata\ncompatibile con i requisiti dell\u0027art. 7 della Convenzione (ibid.,  §§\n258-62),  cio\u0027  non  ha  pregiudicato   la   successiva   valutazione\ndell\u0027eventuale violazione dell\u0027art. 6 § 2 della Convenzione (ibid. §§\n317-18). \n    140. Alla  luce  delle  summenzionate  considerazioni,  la  Corte\nritiene che l\u0027attribuzione  della  responsabilita\u0027  penale  al  primo\nricorrente nonostante fosse stato disposto il non luogo  a  procedere\nabbia violato il suo diritto di essere presunto innocente.» \n    Dunque,  facendo  applicazione  di  principi  consolidati   nella\ngiurisprudenza europea (a  tale  punto  consolidati  che,  nonostante\nopinioni dissenzienti espresse da alcuni  giudici,  fra  i  quali  il\ngiudice di nazionalita\u0027 italiana, la richiesta del  Governo  italiano\ndi rimettere la questione alla grande camera e\u0027 stata  rigettata)  la\nCorte dei diritti umani ha ribadito un concetto chiaro, e cioe\u0027  che,\nquando un procedimento penale si chiude con sentenza di assoluzione o\ndi estinzione  del  reato  per  prescrizione,  affinche\u0027  il  diritto\nfondamentale ad  essere  presunto  innocente  non  venga  violato  e\u0027\nnecessario che le persone che sono state assolte da un\u0027accusa penale,\no nei confronti delle  quali  e\u0027  stato  interrotto  un  procedimento\npenale, non siano trattate dai pubblici ufficiali e  dalle  autorita\u0027\ncome se fossero di fatto colpevoli del reato contestato. \n    Sicche\u0027, quando un procedimento penale, da un lato,  si  conclude\nin appello con sentenza dichiarativa dell\u0027estinzione  del  reato  per\nprescrizione,  ma  dall\u0027altra   attribuisce   allo   stesso   giudice\ndell\u0027appello penale, che si e\u0027 pronunciato  sull\u0027imputazione  penale,\nanche di decidere su, ad esempio, il risarcimento  del  danno  dovuto\nalla vittima (vedi Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo,  20  ottobre\n2020, Pasquini c. San Marino), ovvero, sulla confisca  diretta  (vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo, sez. l,  19  dicembre  2024,  c.\nItalia), ovvero ancora sulla stessa confisca urbanistica (vedi  Corte\nEDU, grande camera, 28 giugno 2018,    e altri), cio\u0027  facendo  sulla\nbase dello stesso fascicolo processuale, esistendo un  nesso  tra  le\ndue determinazioni, risulta  pienamente  operativa  la  garanzia  del\nprocesso equo di cui all\u0027art. 6, comma 2, CEDU. \n    Cio\u0027 che e\u0027 in gioco, una volta terminato il procedimento penale,\ne\u0027 anche la reputazione della persona e il modo  in  cui  essa  viene\npercepita dal pubblico. In una certa misura,  la  protezione  offerta\ndall\u0027art. 6, comma 2, CEDU a questo riguardo  puo\u0027  sovrapporsi  alla\nprotezione offerta dall\u0027art. 8 CEDU (vedi ancora  Corte  europea  dei\ndiritti dell\u0027uomo, grande camera, 28 giugno 2018, e altri c.  Italia,\n§ 314). \n    Con riguardo  a  dichiarazioni  successive  alla  cessazione  del\nprocedimento penale non con  sentenza  di  assoluzione,  ma  comunque\nsenza che l\u0027imputato sia stato precedentemente  dimostrato  colpevole\nsecondo la legge, risulta violata la presunzione di innocenza se  una\ndecisione  giudiziaria  che  lo  riguarda  riflette  un\u0027opinione   di\ncolpevolezza (nel senso che «imputare la responsabilita\u0027 penale a una\npersona equivale a esprimere un\u0027opinione secondo  cui  la  stessa  e\u0027\ncolpevole secondo lo standard penale della commissione di  un  reato,\nsuggerendo cosi\u0027 che il procedimento  penale  avrebbe  dovuto  essere\ndefinito diversamente»: Corte EDU, grande  camera,  11  giugno  2024,\nNealon e Hallam c. Regno Unito, § 168). Peraltro, aggiunge sempre  la\nCorte, la sua giurisprudenza non distingue  tra  i  casi  in  cui  le\naccuse vengono  sospese  perche\u0027  cadute  in  prescrizione  prima  di\nqualsiasi accertamento penale e quelli in cui vengono sospese per  lo\nstesso motivo dopo una prima constatazione di colpevolezza. \n    Pertanto, afferma la Corte, le constatazioni  di  prima  istanza,\nche non sono definitive, non possono condizionare  le  determinazioni\nsuccessive (Corte EDU, la gia\u0027 citata Pasquini c. San Marino, § 63). \n    In buona sostanza, la Corte europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  non\nesclude affatto che, dopo la conclusione di un  processo  penale  con\nsentenza di assoluzione o di estinzione del reato  per  prescrizione,\npossa essere accertato il diritto della vittima o del danneggiato dal\nreato al risarcimento del danno, ovvero  possa  essere  disposta  una\nconfisca, nello stesso procedimento e ad opera dello  stesso  giudice\nche si e\u0027 pronunciato sull\u0027imputazione penale (assolvendo  l\u0027imputato\no dichiarando estinto per prescrizione il  reato),  ovvero  in  altro\ndistinto procedimento riguardante, pero\u0027, gli stessi fatti. Cio\u0027  che\nconta, al fine di tutelare la presunzione  di  innocenza  del  (gia\u0027)\nimputato, e\u0027 che il giudice che si pronuncera\u0027 sul  risarcimento  del\ndanno o sulla confisca, sia che si tratti dello stesso giudice che si\ne\u0027  pronunciato  sull\u0027imputazione  penale  nell\u0027ambito  del  medesimo\nprocedimento, ovvero altro giudice (o altra  pubblica  autorita\u0027)  in\ndiverso procedimento, non affermino in alcun modo che il risarcimento\ndel danno o la  confisca  siano  conseguenza  della  ritenuta  penale\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato (questo approccio riflette il fatto che\na livello nazionale i giudici possono essere tenuti, al di fuori  del\ncontesto di un\u0027accusa penale, a giudicare  in  casi  derivanti  dagli\nstessi fatti di una precedente accusa penale che non ha portato a una\ncondanna. La tutela offerta dall\u0027art. 6 § 2 nel suo  secondo  aspetto\nnon dovrebbe essere interpretata in modo  da  impedire  ai  tribunali\nnazionali,  in  procedimenti  successivi  -  in  cui  esercitano  una\nfunzione diversa da quella del giudice penale,  in  conformita\u0027  alle\npertinenti disposizioni del diritto  interno  -  di  occuparsi  degli\nstessi fatti decisi nel precedente procedimento penale, a  condizione\nche cosi\u0027 facendo non imputino responsabilita\u0027  penale  alla  persona\ninteressata. Una persona che e\u0027 stata assolta o nei cui confronti  e\u0027\nstato  interrotto  un  procedimento  penale  rimarra\u0027  soggetta  alla\nnormale applicazione delle norme nazionali in materia di prova  e  di\nstandard probatorio al di fuori dei processi penali»:  Corte  europea\ndei diritti dell\u0027uomo, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam\nc. Regno Unito, § 169). \n    Come  emerge  dalla  sentenza  della  grande  camera  nel   caso,\nl\u0027attribuzione della natura di «pena» ai sensi dell\u0027art. 7 della CEDU\nalla  confisca  urbanistica  comporta  l\u0027applicabilita\u0027   di   questa\ndisposizione anche in assenza di  un  procedimento  penale  ai  sensi\ndell\u0027art.  6  CEDU.  Tuttavia,  sostiene  la  Corte   europea,   come\nsottolineato dalla Corte Costituzionale  nella  sentenza  n.  49/2015\n(vedi punto 6.1. del Considerato in diritto),  cio\u0027  non  esclude  la\npossibilita\u0027 per le autorita\u0027 nazionali di  imporre  «pene»  mediante\nprocedure diverse dai  procedimenti  penali  nel  senso  del  diritto\nnazionale (vedi § 233). L\u0027art. 7 CEDU esige  che  la  confisca  fosse\nprevedibile per l\u0027imputato e che non fosse imposta in mancanza di  un\nnesso intellettuale che  denotasse  un  elemento  di  responsabilita\u0027\nnella  sua  condotta  (§   245).   In   cio\u0027   e\u0027   l\u0027essenza   della\nresponsabilita\u0027 «penale» richiesta dalla  CEDU  per  applica,  e  una\n«pena» ai sensi dell\u0027art. 7 CEDU. Tuttavia, osserva sempre  la  Corte\ndei diritti umani, se da un lato e\u0027 chiaro che  la  dichiarazione  di\nresponsabilita\u0027 penale richiesta e\u0027 spesso contenuta in una  sentenza\npenale che condanna formalmente l\u0027imputato, in  ogni  caso  cio\u0027  non\ncostituisce una norma imperativa,  purche\u0027  ci  si  assicuri  che  la\ndichiarazione di responsabilita\u0027 penale rispetti  le  tutele  di  cui\nall\u0027art. 7 CEDU e derivi da un procedimento che soddisfi le  esigenze\ndell\u0027art. 6 CEDU (§251). Ne  consegue,  altresi\u0027,  che,  riguardo  al\ncarattere autonomo dell\u0027 interpretazione  dell\u0027art.  7  CEDU  fornita\ndalla Corte, la conformita\u0027 a detta norma non comporta che  qualsiasi\ncontroversia  importante  debba   essere   necessariamente   trattata\nnell\u0027ambito del procedimento  penale  in  senso  stretto.  In  questo\nsenso, l\u0027applicabilita\u0027 di questa norma non ha l\u0027effetto  di  imporre\nla «criminalizzazione», da parte degli Stati, di procedure che questi\nultimi, nell\u0027esercizio  del  loro  potere  discrezionale,  non  fanno\nrientrare nel diritto penale in senso stretto. In proposito, la Corte\nrammenta che ha piu\u0027 volte considerato che il  rispetto  dell\u0027art.  6\nCEDU non esclude che, in un procedimento  di  natura  amministrativa,\nuna «pena» sia imposta in primo luogo da un\u0027autorita\u0027  amministrativa\n(§§ 252 e  253).  Avendo,  pertanto,  escluso  la  necessita\u0027  di  un\nprocedimento penale (§ 254), la Corte conseguenzialmente esclude  che\nsia necessario, per disporre la  confisca  urbanistica,  una  formale\nsentenza di condanna, a condizione che i Tribunali agiscano nel pieno\nrispetto dei diritti della  difesa  sanciti  dall\u0027art.  6  CEDU.  Per\nquesto motivo la Corte ritiene che,  qualora  i  Tribunali  investiti\nconstatino  che  sussistono  tutti  gli   elementi   del   reato   di\nlottizzazione abusiva, pur pervenendo a un  non  luogo  a  procedere,\nsoltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza,\ncostituiscono una condanna nel senso dell\u0027art. 7 CEDU, che, pertanto,\nnon viene violato (§ 260). Tuttavia, se non viene  violato  l\u0027art.  7\nCEDU, si ha violazione dell\u0027art. 6, comma  2,  CEDU,  come  la  Corte\nconstatava con riguardo al ricorrente G   , che era stato assolto  in\nappello dal reato di lottizzazione abusiva, ma poi  la  sentenza  era\nstata annullata senza rinvio dalla Cassazione, che  aveva  dichiarato\nl\u0027estinzione del reato per prescrizione, dopo avere ritenuto  provata\nla   penale   responsabilita\u0027   dell\u0027   imputato,   con   conseguente\napplicazione della confisca ( § § da 311 a 317).  Nella  sentenza  c.\nItalia, il Governo aveva fatto notare alla Corte questo  aspetto,  ma\nla Corte ha escluso che vi fosse contraddizione tra la  constatazione\ndella violazione dell\u0027art. 6, comma 2, CEDU nel caso al suo  esame  e\nla sentenza pronunciata nella causa e altri e cio\u0027  poiche\u0027  in  tale\ncausa, mentre una confisca  basata  sulla  sostanziale  constatazione\ndella  responsabilita\u0027  e\u0027  stata  considerata  compatibile   con   i\nrequisiti dell\u0027art. 7 della Convenzione, cio\u0027 non aveva  pregiudicato\nla successiva  valutazione  dell\u0027eventuale  violazione  dell\u0027art.  6,\ncomma 2, della Convenzione (vedi § 139). \n    Nell\u0027opinione dissenziente  del  giudice  Pinto  de  Albuquerque,\nallegata alla sentenza Corte EDU, grande camera, 28 giugno 2018,    e\naltri  c.  Italia,  il  giudice  dissenziente  aveva   fatto   notare\nl\u0027apparente contraddizione in cui sembrava essere  incorsa  la  Corte\neuropea, che, da un lato, con riferimento al  ricorrente  G  ,  aveva\nnegato  la  violazione  dell\u0027art.  7  CEDU,  ma,  dall\u0027altra,   aveva\nriconosciuto la violazione dell\u0027art. 6, comma 2, CEDU. Aveva concluso\ntestualmente il giudice: «in ogni caso, in fin dei conti, la confisca\nurbanistica senza condanna non e\u0027 salva in quanto contravviene sempre\nla presunzione di innocenza,  come  riconosce  la  Grande  Camera  in\nmaniera quasi unanime» (§ 63: vedi  traduzione  del  Ministero  della\nGiustizia). \n    La successiva giurisprudenza della  Corte  di  Strasburgo,  nella\nsostanza  da\u0027  ragione  alla  previsione   del   giudice   Pinto   de\nAlbuquerque. \n    In definitiva, la confisca urbanistica, in quanto «pena» ai sensi\ndella CEDU, puo\u0027 essere anche disposta all\u0027esito di  un  procedimento\nche non ha la natura di «procedimento penale» ai  sensi  dell\u0027art.  6\nCED e  del  diritto  interno.  Purche\u0027  siano  rispettati  i  diritti\nprevisti dall\u0027art. 6 CEDU, in primis, il diritto al  contraddittorio,\ne purche\u0027 vengano accertati tutti gli  elementi  che  necessariamente\ndevono comporre la fattispecie di lottizzazione abusiva  (quindi,  la\nprevedibilita\u0027  e  la  riferibilita\u0027  oggettiva  e  soggettiva  della\nfattispecie  al  soggetto  che  patisce  la  «pena»),   la   confisca\nurbanistica puo\u0027 essere disposta anche sulla base di un provvedimento\nche non ha la natura «formale» di sentenza di  condanna,  e  cio\u0027  e\u0027\npienamente conforme all\u0027art. 7 CEDU.  Tuttavia,  se  la  confisca  in\nquestione viene disposta nell\u0027ambito di un procedimento penale che si\nchiude con sentenza di assoluzione  o  di  estinzione  del  reato  di\nlottizzazione abusiva per prescrizione, sul presupposto  (necessario,\nper quanto su esposto, per potere  disporre  la  confisca  in  esame,\nconsiderata   «pena»   ai   sensi   della   CEDU)   della    ritenuta\nresponsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato, cio\u0027 viola l\u0027art. 6,  comma  2,\nCEDU. \n    Nel nostro ordinamento, sulla base dell\u0027art. 578-bis c.p.p., come\ninterpretato dal «diritto vivente» su esposto, per potere  confermare\nla statuizione di confisca in appello  malgrado  la  declaratoria  di\nestinzione del reato di lottizzazione abusiva  per  prescrizione,  e\u0027\nnecessario  affermare  o   confermare   la   penale   responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato, ma cio\u0027 si scontra inevitabilmente con l\u0027art. 6, comma\n2,   CEDU.    Non    e\u0027    possibile    promuovere    interpretazioni\ncostituzionalmente   e   convenzionalmente   conformi   della   norma\ncensurata,  cosi\u0027  come  prospettato   dalla   Corte   costituzionale\nnell\u0027analoga questione sollevata con riguardo all\u0027art. 578 codice  di\nprocedura penale (vedi Corte costituzionale n. 182/2021).  Invero  e\u0027\nla  stessa  Corte  delle  leggi  che,  distinguendo   nettamente   il\npresupposto alla base della pronuncia ex art. 578 codice di procedura\npenale da quello alla base della pronuncia ai sensi dell\u0027art. 578-bis\nc.p.p., ha chiarito che l\u0027art.  518-bis  c.p.p.  richiede  il  previo\naccertamento  della  responsabilita\u0027  dell\u0027imputato  che,   dovendosi\nconfermare il provvedimento  di  confisca,  che,  come  nel  caso  di\nspecie, ha natura di «pena» ai sensi dell\u0027art. 7 CEDU, non  puo\u0027  che\nessere  la  responsabilita\u0027   penale,   cioe\u0027   una   responsabilita\u0027\naccertata, in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, al  di\nla\u0027 di ogni ragionevole dubbio. \n    D\u0027altra parte, come chiarito dalla Cassazione nella  gia\u0027  citata\nsentenza  a  Sezioni  Unite  13539/2020,  imp.  (vedi  §   7.5.   del\nConsiderato in diritto), a proposito dell\u0027impossibilita\u0027 di  disporre\nconfisca in  presenza  di  una  maturata  estinzione  del  reato  per\nprescrizione senza che sia stato accertato, in tutti i suoi elementi,\noggettivi e soggettivi, il  reato  di  lottizzazione  abusiva,  «alla\nconclusione nel senso qui adottato  deve  condurre  infine  anche  la\nnatura  della  confisca/ottizzatoria,  ostantemente  qualificata   da\nquesta Corte come sanzione  amministrativo,  sia  pure  irrogata  dal\ngiudice penale, alla stessa stregua dell\u0027ordine di demolizione di cui\nall\u0027art. 31, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n.  380\ndel 2001. E\u0027 proprio  tale  natura,  infatti,  a  far  escludere  che\nl\u0027impossibilita\u0027 di operare in sede penale la confisca,  perche\u0027  non\nsia stato possibile accertare il fatto, impedisca all\u0027amministrazione\ndi  adottare  i  provvedimenti  sanziona/ori  previsti  dall\u0027art.  30\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come infatti\ngia\u0027 affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 5857 del 6  ottobre  2010,\ndep. 2011,   , Rv. 249517). Ne\u0027 puo\u0027 trascurarsi la circostanza  che,\nall\u0027interno del sistema delle sanzioni amministrative  previsto,  per\nla  lottizzazione,  dall\u0027art.  30,  commi   7   e   8,   l\u0027intervento\nsanzionatorio del giudice penale attuato tramite la  confisca  e\u0027  di\nordine meramente residua/e (Sez. 3, n. 47280 del 12 settembre 2019,  \n; Sez. 3, n. 47094 del 12 settembre 2019, ; Sez. 3, n. 31282, del  27\nmarzo 2019, ; Sez. 3 n. 8350 del 23 gennaio 2019,    , Rv. 275756)  e\nnon interferisce,  quindi,  ne\u0027  si  sovrappone  all\u0027autonomo  potere\nprincipalmente attribuito all\u0027autorita\u0027 amministrativa  dall\u0027art.  30\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001  (Sez.  3  n.\n8350 del 23 gennaio 2019,   .), Deve, del resto, escludersi  che,  in\ntema di provvedimenti sanzionatori che conseguono all\u0027accertamento di\nuna  lottizzazione  abusiva,  possa  desumersi  dalla  disciplina  in\nmateria l\u0027esistenza di una sorta di pregiudizio/e penale,  ovvero  di\nprevia verifica della sussistenza della responsabilita\u0027 penale di cui\nall\u0027art. 44, comma 1 ,  lettera  c),  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 380 del 2001 come del resto piu\u0027 volte affermato  dalla\ngiurisprudenza amministrativa (cosi, Cons. Stato, Sez. 6, n. 2082 del\n3 aprile 2018; negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. 6, n. 1888 del\n26 marzo 2018; Cons. Stato, Sez. 6, n. 1878 del 23 marzo  2018;  cfr.\nTribunale amministrativo regionale Toscana, Sez. 3, n.  1643  del  19\ndicembre 2018; Tribunale amministrativo regionale Toscana, n. 509 del\n30 marzo 2015; Tribunale amministrativo regionale  Toscana,  Sez.  3,\nSent. n. 893 del 29 maggio 2014). Sicche\u0027, ai fini del  provvedimento\ndi acquisizione in  via  amministrativa  del  terreno  al  patrimonio\ndisponibile del Comune e\u0027 irrilevante che possa venire a mancare  una\npronuncia di confisca in sede penale. Resta, dunque,  in  definitiva,\nconfermato che neppure le ragioni di effettiva tutela  dell\u0027interesse\ncollettivo alla  «corretta  pianificazione  territoriale»  potrebbero\nrappresentare motivo di deroga all\u0027applicabilita\u0027, nella specie,  del\nprincipio dell\u0027art. 129, comma 1, codice  di  procedura  penale,  non\npotendo  oltretutto  situazioni  patologiche  come  l\u0027inerzia   della\npubblica amministrazione fungere  da  criterio  interpretativo  delle\nnorme penali (cosi\u0027 Sez. 3, n. 6396 del 7 novembre 2006, , dep. 2007,\nRv. 236076). » \n    Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto al  giudice  penale\nun ruolo tendenzialmente suppletivo rispetto al ruolo principale  che\nla legge attribuisce ai Comuni ai sensi dell\u0027art. 30, commi  7  e  8,\ndecreto del Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001  (Vedi  Corte\ncostituzionale n. 146/2021 punti 3.4.2.  e  5.2.  del Considerato  in\ndiritto). \n    In definitiva, a fronte della tutela del diritto alla presunzione\ndi   innocenza,   l\u0027eventuale    declaratoria    di    illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 518-bis codice di procedura penale non  puo\u0027\nessere «superata» o «accantonata» sulla base di ragioni di  effettiva\ntutela  dell\u0027interesse  collettivo  alla   «corretta   pianificazione\nterritoriale», in quanto si tratta di ragioni che potrebbero  trovare\npiena tutela in sede amministrativa,  sempre  che  si  prescinda  dai\nriferimenti, anche «nominalistici», alla penale  responsabilita\u0027  del\ngia\u0027 imputato, cioe\u0027 di quel soggetto che ha beneficiato nel processo\npenale per il reato di lottizzazione abusiva di un\u0027assoluzione  o  di\nuna declaratoria di non doversi procedere per  estinzione  del  reato\nper prescrizione. \n    3.2. Rispetto al diritto dell\u0027Unione europea e segnatamente  agli\nartt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e all\u0027art. 48 della Carta dei\ndiritti  fondamentali  dell\u0027U.E.  quali  parametri  interposti  degli\narticoli 11 e 117, comma 1, Cost. \n    E\u0027 necessario esaminare la questione anche sul piano del  diritto\ndell\u0027Unione europea, perche\u0027, come  a  breve  si  vedra\u0027,  in  questo\nambito  e\u0027  stata  recentemente  emanata  la  direttiva  2024/UE/1260\nriguardante il recupero e la  confisca  dei  beni,  che  contiene  la\nprevisione, in parte innovativa, di  fattispecie  di  confisca  senza\ncondanna,  e  cio\u0027  potrebbe  indurre  a  ritenere  che  il   diritto\neurounitario, che pure dispone di uno strumento giuridico ad  hoc  di\ntutela della presunzione di innocenza,  potrebbe  prevedere  principi\ndiversi da quelli affermati in  ambito  convenzionale  nella  materia\ndelle confische. \n    In particolare, deve osservarsi che l\u0027Unione europea  ha  emanato\nda tempo, ai sensi dell\u0027art. 82 § 2 lettera b)  TFUE,  una  specifica\ndirettiva sul rafforzamento di alcuni aspetti  della  presunzione  di\ninnocenza (la direttiva del Parlamento e  del  Consiglio  2016/UE/343\ndel 9 marzo 2016, entrata in vigore il 1° aprile 2016, con obbligo di\nrecepimento fino al 1° aprile 2018; la direttiva  e\u0027  stata  recepita\nnel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 188/2021). \n    Nel dettaglio, l\u0027art. 3, rubricato  «Presunzione  di  innocenza»,\nstabilisce che gli  Stati  Membri  assicurano  che  agli  indagati  e\nimputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino  a  quando\nnon ne sia stata legalmente  provata  la  colpevolezza.  All\u0027art.  4,\nrubricato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», si afferma che\ngli Stati Membri adottano le  misure  necessarie  per  garantite che,\nfino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata\nlegalmente  provata,  le  dichiarazioni   pubbliche   rilasciate   da\nautorita\u0027 pubbliche e le  decisioni  giudiziarie  diverse  da  quelle\nsulla colpevolezza non presentino la  persona  come  colpevole.  Cio\u0027\nlascia  impregiudicati  gli  atti  della  pubblica  accusa  volti   a\ndimostrare la colpevolezza dell\u0027indagato o imputato  e  le  decisioni\npreliminari di natura procedurale adottate da autorita\u0027 giudiziarie o\nda altre autorita\u0027 competenti e fondate sul sospetto o su  indizi  di\nreita\u0027. \n    Il Considerando 11 chiarisce  che  la  direttiva  si  applica  ai\nprocedimenti penali nell\u0027accezione  data  dall\u0027interpretazione  della\nCorte di Giustizia UE, fatta salva la giurisprudenza della Corte EDU.\nIl Considerando 16 della direttiva chiarisce che  la  presunzione  di\ninnocenza sarebbe violata se dichiarazioni  pubbliche  rilasciate  da\nautorita\u0027 pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da  quelle  sulla\ncolpevolezza presentassero l\u0027indagato o imputato come colpevole  fino\na quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente  provata.  Tali\ndichiarazioni o decisioni  giudiziarie  non  dovrebbero  rispecchiare\nl\u0027idea  che  una  persona  sia  colpevole.  Cio\u0027  dovrebbe   lasciare\nimpregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare\nla colpevolezza dell\u0027indagato o imputato, come l\u0027imputazione, nonche\u0027\nle decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono effetti\ndi una pena sospesa, purche\u0027 siano rispettati i diritti della difesa. \n    Dovrebbero,  altresi\u0027,  restare   impregiudicate   le   decisioni\npreliminari di natura procedurale, adottate da autorita\u0027  giudiziarie\no da altre autorita\u0027 competenti e fondate sul sospetto o su indizi di\nreita\u0027, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purche\u0027\nnon  presentino  l\u0027indagato  o  imputato  come  colpevole.  Prima  di\nprendere una decisione preliminare di natura procedurale, l\u0027autorita\u0027\ncompetente potrebbe prima dover verificare che vi  siano  sufficienti\nprove a carico dell\u0027indagato  o  imputato  tali  da  giustificare  la\ndecisione e la decisione potrebbe contenere  un  riferimento  a  tali\nelementi.  Il  Considerando  17  della  direttiva  precisa  che   per\n«dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorita\u0027 pubbliche»  dovrebbe\nintendersi  qualsiasi  dichiarazione   riconducibile   a   un   reato\nproveniente da un\u0027autorita\u0027 coinvolta nel procedimento penale che  ha\nad oggetto tale reato, quali le autorita\u0027 giudiziarie, di  polizia  e\naltre autorita\u0027 preposte all\u0027applicazione della legge, o da  un\u0027altra\nautorita\u0027 pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo\nrestando che cio\u0027  lascia  impregiudicato  il  diritto  nazionale  in\nmateria di immunita\u0027. Ai sensi dell\u0027art. 13 della  direttiva  nessuna\ndisposizione  della  stessa  puo\u0027  essere  interpretata  in  modo  da\nlimitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali  garantiti\ndalla carta  dei  diritti  fondamentali  UE,  dalla  CEDU,  da  altre\npertinenti disposizioni di diritto internazionale o  dal  diritto  di\nqualsiasi Stato membro che assicurino un livello di  protezione  piu\u0027\nelevato. \n    Come ha definitivamente chiarito la Corte di Giustizia  UE  (vedi\nCorte di Giustizia UE, I Sez., 13  giugno  2019,  causa  C-646/17,  ,\npunti da 29 a 37), le direttive emanate ai sensi dell\u0027art. 82,  §  2,\ncomma  l,  TFUE,  si  applicano  a  qualunque  procedimento   penale,\nindipendentemente  dal  fatto  che  abbia  o  meno   una   dimensione\ntransnazionale, nel senso di avere ad oggetto materie  penali  aventi\ndimensione  transnazionale.  Di  conseguenza,  devono  essere  tenute\npresenti in qualsiasi procedimento penale. Cio\u0027 comporta, come logico\ncorollario, l\u0027applicazione della Carta dei diritti  fondamentali  UE,\nai sensi dell\u0027art. 51, § l, della medesima,  che  stabilisce  che  le\ndisposizioni   della   Carta   si   applicano   agli   Stati   Membri\nesclusivamente nell\u0027attuazione del diritto dell\u0027Unione europea (Corte\ndi Giustizia UE, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Akerberg Fransson,\npunto 17). Pertanto, nell\u0027attuazione del diritto dell\u0027Unione  europea\nnon si puo\u0027 prescindere dall\u0027art. 48 della CDFUE, e, siccome la Carta\ne\u0027 equiparata ai Trattati (art. 6, § l, TUE) e ne ha lo stesso valore\ngiuridico, ne consegue che trattasi di diritto  primario  dell\u0027Unione\neuropea. \n    Dunque, tutti i principi espressi dalla Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo  con  riguardo  alla  presunzione  di   innocenza   sancita\ndall\u0027art. 6, comma 2, CEDU, possono ritenersi pienamente  viventi  ed\noperanti anche in ambito UE attraverso la citata direttiva  e  l\u0027art.\n48 della CDFUE (tenuto conto  che  il  diritto  alla  presunzione  di\ninnocenza in esso sancito, conformemente all\u0027art.  52,  paragrafo  3,\ndella CDFUE, ha significato e portata identici  allo  stesso  diritto\ngarantito  dalla  CEDU),   con   la   conseguente   possibilita\u0027   di\ndisapplicare le norme interne che dovessero porsi in contrasto con le\nnorme dell\u0027Unione europea aventi efficacia diretta. \n    Peraltro,  trattandosi  di  questione   che   coinvolge   diritti\nfondamentali che godono tutela sia in ambito  UE  che  interno  (vedi\nart.  27  Cost.),  la  relativa  questione  puo\u0027  essere   sottoposta\nall\u0027attenzione anche  della  Corte  costituzionale,  ai  sensi  degli\narticoli  Il  e  117,  comma  l,  Cost.,  come  chiarito   da   Corte\ncostituzionale sentenze nn. 269/2017, 20/2019, 63/2019 e, da  ultimo,\nn. 181/2024 e n. 7/2025. \n    Secondo la Corte di Giustizia UE (vedi Corte di Giustizia UE,  II\nSez., 5 settembre  2019,  causa  C-377118,  Ah  e  altri),  ai  sensi\ndell\u0027art. 4, § l, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, gli Stati\nmembri sono tenuti ad adottare le  misure  necessarie  per  garantire\nche, segnatamente, le decisioni giudiziarie diverse da  quelle  sulla\ncolpevolezza non presentino un indagato o un imputato come  colpevole\nfino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. \n    Secondo  il  Considerando  16  tali  dichiarazioni  o   decisioni\ngiudiziarie non dovrebbero rispecchiare l\u0027idea che  una  persona  sia\ncolpevole. Nonostante l\u0027art. 4, § l,  della  citata  direttiva  lasci\nagli Stati membri un margine di discrezionalita\u0027 per l\u0027adozione delle\nmisure necessarie ai sensi di detta disposizione, resta il fatto che,\ncome si evince dal Considerando 48 di tale direttiva, il  livello  di\ntutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere  inferiore\nalle norme della  Carta  o  della  CEDU,  segnatamente  quelle  sulla\npresunzione di innocenza. A tale riguardo, sottolinea  la  Corte  del\nLussemburgo (vedi punto 41), occorre rilevare che la  presunzione  di\ninnocenza e\u0027 sancita dall\u0027art. 48 della CDFUE, il quale, come risulta\ndalle spiegazioni relative a quest\u0027ultima,  corrisponde  all\u0027art.  6,\ncommi 2 e 3, CEDU. Ne consegue che, conformemente all\u0027art. 52,  §  3,\ndella  Carta,  ai   fini   dell\u0027interpretazione   dell\u0027art.   48   di\nquest\u0027ultima occorre prendere in considerazione l\u0027art. 6, commi  2  e\n3, CEDU, quale soglia di protezione minima. Sicche\u0027,  in  assenza  di\nindicazioni   precise   nella   direttiva   2016/UE/343    e    nella\ngiurisprudenza  relativa  all\u0027art.  48  della  CDFUE  su  come  debba\nstabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una\ndecisione giudiziaria, ai fini dell\u0027interpretazione dell\u0027art. 4, § l,\ndella direttiva 2016/UE/343  occorre  ispirarsi  alla  giurisprudenza\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo relativa all\u0027art. 6,  comma\n2, CEDU (punto 42: nel caso di  specie  la  Corte  di  Giustizia  UE,\nproprio rifacendosi ad un precedente nella Corte europea dei  diritti\ndell\u0027uomo, riteneva che  l\u0027art.  4  della  direttiva  dovesse  essere\ninterpretato nel senso che non ostasse a che  un  accordo  nel  quale\nl\u0027imputato  riconosce  la  propria  colpevolezza  in  cambio  di  una\nriduzione di  pena,  e  che  deve  essere  approvato  da  un  giudice\nnazionale,  menzioni  espressamente  quali  coautori  del  reato  non\nsoltanto  tale  imputato  ma  anche  altre  persone  imputate  in  un\nprocedimento separato, che procede ordinariamente, a  condizione,  da\nun lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della\nresponsabilita\u0027 giuridica dell\u0027imputato che  ha  concluso  l\u0027accordo,\ndall\u0027altro, che il medesimo  accordo  indichi  chiaramente  che  tali\naltre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e  che\nla loro colpevolezza non e\u0027  stata  legalmente  accertata;  in  altra\nsentenza- Corte di Giustizia UE, I Sez.,  19  settembre  2018,  causa\nC-310/18 PPU, Milev -, la Corte ha affermato che l\u0027art. 4, § l, della\ndirettiva 2016/UE/343 deve essere letto alla  luce  del  Considerando\n16, secondo il quale il rispetto della presunzione di  innocenza  non\npregiudica  le  decisioni  riguardanti,  ad  esempio,   la   custodia\ncautelare,  purche\u0027  non  presentino  l\u0027indagato  o   imputato   come\ncolpevole. Ai sensi dello stesso Considerando, prima di prendere  una\ndecisione preliminare di natura procedurale,  l\u0027autorita\u0027  competente\npotrebbe anzitutto dovere verificare che vi siano sufficienti prove a\ncarico dell\u0027indagato o imputato tali da giustificare la  decisione  e\nquest\u0027ultima potrebbe contenere un riferimento a  tali  elementi.  Da\nquanto precede risulta che, nell\u0027ambito dei procedimenti  penali,  la\ndirettiva in questione e, in particolare, i suoi articoli 3 e 4, § l,\nnon  ostano  all\u0027adozione  di   decisioni   preliminari   di   natura\nprocedurale, come una decisione di mantenere una misura  di  custodia\ncautelare adottata da un\u0027autorita\u0027 giudiziaria, fondate sul  sospetto\no su indizi di reita\u0027,  purche\u0027  tali  decisioni  non  presentino  la\npersona detenuta come colpevole). \n    Alla luce di cio\u0027, si dubita della conformita\u0027 anche  al  diritto\ndell\u0027Unione europea dell\u0027art. 518-bis c.p.p., come  interpretato  dal\n«diritto vivente». \n    Quanto  alla  possibilita\u0027  di  prendere  in  esame  la   recente\ndirettiva 2024/UE/1260 riguardante il  recupero  e  la  confisca  dei\nbeni, si osserva brevemente quanto segue. \n    La direttiva in questione,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale\ndell\u0027Unione europa in data 2 maggio 2024, entrata  in  vigore  il  22\nmaggio 2024, dovra\u0027 essere recepita entro il  23  novembre  2026.  Si\ntratta di una direttiva che  sostituira\u0027  altri  strumenti  normativi\ndell\u0027Unione europea, quali l\u0027azione comune 98/699/GAI del  Consiglio,\nla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, la  decisione  quadro\n2005/212/GAI del Consiglio, la decisione 2007/845/GAI e, soprattutto,\nla direttiva 2014/42/UE (art. 36  direttiva  2024/UE/1260).  Come  e\u0027\nnoto, anche se la direttiva non e\u0027 stata ancora  attuata  in  Italia,\nnella pendenza del termine di attuazione gli Stati membri destinatari\ndella stessa devono astenersi dall\u0027adottare disposizioni che  possano\ncompromettere gravemente la realizzazione  del  risultato  prescritto\ndalla diretti va medesima (cfr. Corte di Giustizia CE, 4 luglio 2006,\nCausa C-212/04, Adeneler, § 121; Corte di Giustizia CE,  22  novembre\n2005, Causa C-144/14,  Mangold,  §  67).  Ne  consegue  che,  ove  il\nsollecitato intervento, teso al  ripristino  della  costituzionalita\u0027\nviolata, si ponesse  gravemente  in  contrasto  con  le  norme  della\ndirettiva tanto da compromettere la realizzazione del suo  risultato,\nsi potrebbe porre un problema  in  ordine  al  rispetto  del  diritto\ndell\u0027Unione europea. \n    La direttiva consente all\u0027art. 15 la «confisca non  basata  sulla\ncondanna» nei seguenti casi: \n      l. Gli Stati membri adottano le  misure  necessarie  per  poter\nprocedere, alle condizioni enunciate  al  paragrafo  2  del  presente\narticolo, alla confisca di beni strumentali, proventi o beni  di  cui\nall\u0027art. 12, o di  proventi  o  beni  trasferiti  a  terzi  ai  sensi\ndell\u0027art. 13, nei casi  in  cui  un  procedimento  penale  sia  stato\navviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una  o\npiu\u0027 delle circostanze seguenti: \n        a) malattia dell\u0027indagato o imputato; \n        b) fuga dell\u0027indagato o imputato; \n        c) decesso dell\u0027indagato o imputato; \n        d) i termini  di  prescrizione  per  il  reato  in  questione\nstabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a quindici anni e sono\nscaduti dopo l\u0027avvio del procedimento penale. \n    2. La confisca in assenza di una condanna ai sensi  del  presente\narticolo e\u0027 limitata ai casi in cui, in mancanza delle circostanze di\ncui al paragrafo l, il procedimento penale pertinente avrebbe  potuto\nportare a una condanna penale  perlomeno  per  i  reati  che  possono\nprodurre,  direttamente  o  indirettamente,  un  vantaggio  economico\nconsiderevole, e se l\u0027organo giurisdizionale  nazionale  e\u0027  convinto\nche i beni strumentali, i proventi o i beni  da  confiscare  derivino\ndal reato in questione  o  siano  ad  esso  connessi  direttamente  o\nindirettamente. \n    Tuttavia, innanzitutto l\u0027ambito di applicazione  della  direttiva\nconcerne una serie di reati indicati nell\u0027art. 2, fra i quali  (senza\nla necessita\u0027 che gli elementi  inerenti  alla  commissione  di  tali\nreati  si  collochino  nell\u0027ambito  di  piu\u0027  Stati  membri,  essendo\nsufficiente che si collochino all\u0027interno di un unico  Stato  membro:\nvedi Corte di Giustizia UE, III Sez., 21 ottobre 2021, cause C-845/19\ne C-863/19, D.R., T.S., a proposito dell\u0027ambito di applicazione della\ndirettiva 2014/42/UE) non rientra e comunque non e\u0027 riconducibile  la\nlottizzazione  abusiva.  Sicche\u0027,  va  esclusa  la  possibilita\u0027   di\napplicazione della predetta direttiva nell\u0027ambito di un  procedimento\npenale avente ad oggetto il reato  di  cui  all\u0027art.  44  lettera  C)\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (vedi  sul  punto\nCorte Cost. n. 7 del 2025 punto 2.3. del Considerato in diritto). \n    In ogni caso, qualora si ritenesse applicabile  la  direttiva  in\nquestione anche ad un procedimento penale come quello in  esame,  non\nva dimenticato che la direttiva deve essere interpretata  assicurando\nil rispetto dei diritti fondamentali  riconosciuti  dalla  CDFUE,  e,\nsegnatamente, dei diritti riconosciuti dagli articoli 47 e  48  della\nCarta, fra i quali spicca il diritto alla  presunzione  di  innocenza\n(vedi Considerando 46 della direttiva). Inoltre, la direttiva  lascia\nespressamente impregiudicate altre direttive, fra le quali vi  e\u0027  la\ndirettiva 343/2016/UE, che tutela la presunzione di  innocenza  (vedi\nConsiderando 51 della direttiva). \n    Orbene, come e\u0027 noto, ai sensi dell\u0027art. 52, §  3,  della  CDFUE,\nladdove la Carta contenga diritti corrispondenti a  quelli  garantiti\ndalla CEDU, il significato e la portata degli stessi  sono  uguali  a\nquelli conferiti dalla suddetta convenzione, salva  la  possibilita\u0027,\nper il diritto dell\u0027Unione europea, di una protezione piu\u0027 estesa. \n    E\u0027 evidente, pertanto, che il  citato  art.  15  della  direttiva\n2024/UE/1260 non potra\u0027 essere interpretato in  modo  da  contrastare\ncon il  diritto  fondamentale  alla  presunzione  di  innocenza  come\ntutelato dall\u0027art. 6, comma 2, CEDU e dall\u0027art. 48 CDFUE, cosi\u0027  come\ninterpretato proprio alla luce  della  CEDU  e  della  giurisprudenza\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n    Non a caso la Corte dei diritti umani, proprio nella  sentenza  _\nc. Italia, ha precisato che, pur consapevole del crescente ricorso  -\nsia  ai  sensi  dell\u0027ordinamento  giuridico  interno  che  a  livello\ninternazionale - a forme di confisca non basate su una condanna  (fra\nle quali la  Corte  ha  esaminato  proprio  quelle  introdotte  dalla\ndirettiva 2024/UE/1260: vedi § 48 della sentenza), in base alle quali\ni giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di  beni  di\norigine illecita anche  in  assenza  di  una  condanna,  tuttavia  ha\nritenuto che la protezione offerta dal secondo  aspetto  dell\u0027art.  6\ncomma 2 CEDU non dovrebbe essere interpretata in modo  da  precludere\nai Tribunali nazionali di occuparsi degli  stessi  fatti  decisi  nei\nprocedimenti penali al fine di disporre una  forma  di  confisca  non\nbasata su una condanna, purche\u0027  nel  farlo  essi  non  attribuiscano\nall\u0027interessato la responsabilita\u0027 penale (vedi § 129). \n    In  conclusione,   va   sollevata   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 518-bis c.p.p. per violazione  dell\u0027art.  6,\ncomma 2, CEDU, quale parametro interposto  dell\u0027art.  117,  comma  l,\nCost., e degli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e dell\u0027art.\n48 della Carta dei diritti fondamentali  dell\u0027Unione  europea,  quali\nparametri interposti degli articoli 11 e 117, comma 1,  Cost.,  nella\nparte in cui prevede che, secondo il «diritto  vivente»  (Cass.  pen.\nsez. un. 30 gennaio 2020, n. 13539),  quando  e\u0027  stata  ordinata  la\nconfisca urbanistica  di  cui  all\u0027art.  44,  comma  2,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001, il giudice di appello (o  la\nCorte  di  cassazione),  nel   dichiarare   estinto   il   reato   di\nlottizzazione abusiva di cui  all\u0027art.  44  lettera  c)  decreto  del\nPresidente della Repubblica  n.  380/2001  per  prescrizione,  decide\nsull\u0027impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento\ndella responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n    In caso di accoglimento della questione, il giudice di Appello (o\nla  Corte  di  cassazione)  dovrebbe  limitarsi   a   constatare   la\nsopravvenuta  causa  estintiva  ai  sensi  dell\u0027art.  129  codice  di\nprocedura penale e a revocare la disposta confisca, ferma restando la\npossibilita\u0027 da parte della competente  Autorita\u0027  amministrativa  di\nagire ai sensi dell\u0027art. 30 decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 380/2001, nel rispetto dell\u0027art. 6 comma 2 CEDU. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    La Corte visto l\u0027art. 23  della  legge  n.  87/1953  solleva,  di\nufficio,  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale,  in  relazione\nall\u0027art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell\u0027art.  117,\ncomma l, Cost., in relazione agli articoli  3  e  4  della  direttiva\n2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027U.E.,\nquali parametri interposti degli articoli 11 e 117, comma  l,  Cost.,\ncon riferimento all\u0027art. 518-bis c.p.p., nella parte in cui,  secondo\nil «diritto vivente» (Cass. pen. sez. un. 30 gennaio 2020, n. 13539),\nquando e\u0027 stata ordinata la confisca urbanistica di cui all\u0027art.  44,\ncomma 2, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  il\ngiudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto\nil reato di lottizzazione abusiva  di  cui  all\u0027art.  44  lettera  c)\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per prescrizione,\ndecide sull\u0027impugnazione  ai  soli  effetti  della  confisca,  previo\naccertamento della responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei Ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n      Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di  consiglio  del\n30 maggio 2025. \n \n                      Il Presidente: Ottaviano \n \n \n                                          Il Consigliere est.: Biondi","elencoNorme":[{"id":"63425","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"578","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79714","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79715","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79716","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par.2","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79719","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"48","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79717","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"343","data_legge":"09/03/2016","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79718","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"343","data_legge":"09/03/2016","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54770","num_progressivo":"","nominativo_parte":"N. D. L.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"N. D. L."}]}}"
  ]
]