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D.L.. \n \nProcesso penale - Impugnazioni - Decisione sulla confisca in casi\n particolari nel caso di estinzione del reato per prescrizione -\n Denunciata previsione, secondo il diritto vivente (Corte di\n cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio 2020, n.\n 13539), che quando e\u0027 stata ordinata la confisca urbanistica di cui\n all\u0027art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice di\n appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per\n prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all\u0027art. 44,\n comma 1, lettera c), del medesimo decreto, decide sull\u0027impugnazione\n ai soli effetti della confisca, previo accertamento della\n responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n- Codice di procedura penale, art. 578-bis. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI APPELLO DI LECCE \n Sezione Prima Penale \n \n Composta dai sigg.: \n dott. Francesco Ottaviano Presidente; \n dott. Giuseppe Biondi Consigliere rel.; \n dott. Francesco Cacucci Consigliere; \n Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a\ncarico di: \n 1) D L N (gia\u0027 legale rappresentante della ditta gia\u0027\nproprietaria delle aree e degli immobili di seguito indicati), l ,\nivi residente alla via difeso di fiducia dall\u0027avv. Michele\nTedesco del Foro di Salerno e dall\u0027avv. Vito Epifani del Foro di\nBrindisi; \n 2) O P (locatario delle aree e degli immobili nonche\u0027 committente\ned esecutore dei lavori), nato a il , ivi residente in difeso di\nfiducia dall\u0027avv. Davide De Giuseppe del Foro di Brindisi Imputati\ndelle contravvenzioni di cui agli arti. 181 del decreto legislativo\nn. 42/2004, 30, 44-lett. c) e 95 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, 81 cpv. e 110 (113) codice penale in quanto,\ncon piu\u0027 azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno\ncriminoso nonche\u0027 in concorso tra loro (ovvero cooperazione tra loro)\ne con le qualita\u0027 di cui in rubrica, realizzavano ovvero cooperavano\na realizzare, in totale assenza di legittimi permessi di costruire e\nautorizzazioni paesaggistiche, ed anche violando le prescrizioni di\ncui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001 (preavviso allo sportello unico del Comune), un complesso\nintervento edilizio di trasformazione urbanistica ed edilizia dei\nterreni di seguito indicati, mediante la realizzazione di una vera e\npropria struttura commerciale, destinata ad ospitare stabilmente\nattivita\u0027 ricreative (anche per intrattenimento musicale e danzante),\npubblici spettacoli ed eventi ristorazione e parcheggio,\nassolutamente incompatibile con la destinazione urbanistica e d\u0027uso\ndell\u0027area di intervento (zona E delle N.T.A. del Comune di ,\nvincolata paesaggisticamente prima dal P.U.T.T./P. quale ambito\nterritoriale esteso di livello B, e poi dal P. P. T. R. quale Ambito\nPaesaggistico 9/La campagna ). \n Commesso in agro del Comune di localita\u0027 (catasto foglio e\nporzioni delle particelle per un\u0027area di mq. nonche\u0027 porzioni delle\nparticelle per un area di mq. ) fino al \n \n Osserva \n \n l. Premessa e svolgimento del processo. \n 1.1. Con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 20 ottobre\n2021 D L N e O Pierangelo venivano ritenuti responsabili dei reati di\ncui agli articoli 30, 44 lettera c) e 95 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, loro ascritti in imputazione, e, ritenuta la\ncontinuazione criminosa tra le violazioni, venivano condannati alla\npena di mesi dieci di arresto e euro 37.500,00 di ammenda ciascuno,\noltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per il solo\nO . Visto l\u0027art. 31 decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001, veniva ordinata la demolizione di tutte le opere eseguite.\nVisto l\u0027art. 44, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001 veniva ordinata la confisca dell\u0027area e delle opere in\ngiudiziale sequestro. \n I due imputati venivano assolti dal reato di cui all\u0027art. 181\ndecreto legislativo n. 42/2004 perche\u0027 il fatto non sussiste. \n 1.2. Avverso la citata sentenza proponevano tempestivi appelli i\ndifensori di fiducia dell\u0027imputato D L N , censurando la pronuncia\nsulla base dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse: \n a. Appello presentato dall\u0027avv. Michele Tedesco. \n Con il primo motivo di appello si chiede l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato perche\u0027 il fatto non sussiste o perche\u0027 il fatto non\ncostituisce reato, ovvero per non avere commesso il fatto, anche ai\nsensi dell\u0027art. 530 comma 2 codice di procedura penale. \n Si chiede, altresi\u0027, sentenza di non doversi procedere per\nintervenuta prescrizione maturata prima dell\u0027esercizio dell\u0027azione\npenale. Sostanzialmente, si sostiene P estraneita\u0027 ai fatti\ndell\u0027imputato, il quale avrebbe rivestito la carica di amministratore\nunico della data in cui veniva costituita la nuova societa\u0027 di cui\nera legale rappresentante A M . In questa ultima societa\u0027 il D L\nnon era neppure socio, ne\u0027 sarebbe comparso in seguito alla fusione\nnella societa\u0027 . Le varie autorizzazioni di cui si discute non\nsarebbero state mai rilasciate al D L ne\u0027 in proprio ne\u0027 quale\nrappresentante delle varie societa\u0027. Sul piano societario, quindi, il\nD L non potrebbe ritenersi coinvolto nei fatti in contestazione.\nSul piano fattuale, non pochi dubbi emergerebbero in ordine\nall\u0027individuazione del titolare dell\u0027area e dei beni. In ogni caso,\nnon sarebbe stata affatto realizzata un\u0027apprezzabile trasformazione\nurbanistica della zona, atteso che gli eventi di cui si fa\nriferimento in sentenza non avrebbero inciso sulla destinazione\nagricola della zona. Gli immobili presenti sull\u0027area sarebbero stati\nrealizzati in epoca anteriore al , con l\u0027unica eccezione di un\nmuro dotato di archi che sarebbe stato realizzato in epoca successiva\nal . In definitiva, il reato si sarebbe estinto per prescrizione\nanche prima dell\u0027esercizio dell\u0027azione penale. \n Con il secondo motivo di impugnazione si chiede la revoca della\nconfisca, che sarebbe stata disposta rispetto ad aree ed immobili di\nproprieta\u0027 della societa\u0027 completamente estranea al processo. D\u0027altra\nparte, il reato si sarebbe estinto per prescrizione ben prima\ndell\u0027esercizio dell\u0027azione penale. \n Con il terzo motivo di doglianza si lamenta il gravoso\ntrattamento sanzionatorio in conseguenza anche della mancata\nconcessione delle circostanze attenuanti generiche. Si invoca il\nbeneficio di cui all\u0027art. 163 codice penale e si chiede la\nconversione della pena detentiva nella pena pecuniaria. \n b. Appello presentato dall\u0027avv. Vito Epifani. \n Con il primo motivo di appello si chiede l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato per non avere commesso il fatto, sostanzialmente\nricalcando le stesse argomentazioni gia\u0027 esposte nell\u0027altro appello. \n Con il secondo motivo di impugnazione si chiede la revoca della\nconfisca disposta in palese violazione dell\u0027art. 7 CEDU, evidenziando\nanche in questo caso che le aree e i beni confiscati appartengo alla\nsocieta\u0027, che sarebbe estranea al reato. \n 1.3. Proponeva tempestivo appello anche il difensore di fiducia\ndell\u0027imputato O P. , censurando la pronuncia sulla base dei seguenti\nmotivi sintetizzati per quanto di interesse: \n Con il primo motivo di appello si chiede l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato perche\u0027 il fatto non sussiste, o con altra formula di\ngiustizia, anche ai sensi dell\u0027art. 530 comma 2 codice di procedura\npenale La sentenza impugnata si fonderebbe solo sulle errate\nconclusioni cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico del p.m.,\nnonostante la loro smentita in sede dibattimentale. Piu\u0027 volte si\nsarebbe evidenziata al primo giudice, da un lato, la buona fede\ndell\u0027O. P. , che aveva richiesto ed ottenuto dalla citta\u0027 di Brindisi\ntutti i permessi necessari, dall\u0027altra, la sua estraneita\u0027 con\nriguardo ad ogni intervento edilizio di trasformazione urbanistica\ndell\u0027area de qua. Le attivita\u0027 svolte dall\u0027appellante sarebbero\nsempre state a carattere stagionale, rispettando sempre i limiti\ntemporali imposti -il periodo estivo- e le preclusioni di carattere\nagricolo - la coltivazione invernale delle aree agricole. Ma il\ngiudice di primo grado, errando, sosteneva piu\u0027 volte che l\u0027intera\nstruttura non avesse il carattere della precarieta\u0027 e stagionalita\u0027.\nIl reato di lottizzazione abusiva non potrebbe trovare alcun\ngiuridico o fattuale fondamento. Il semplice e temporaneo\n«schiacciamento del terreno», operato dalle vetture dei partecipanti\nagli eventi su aree precedentemente destinate a coltivazioni\nstagionali, certamente non potrebbe assurgere al ruolo di\nlottizzazione abusiva, in mancanza anche di indicazioni circa il\nnumero delle volte, durante la stagione estiva, in cui questi eventi\nsarebbero stati tenuti. D\u0027altra parte, l\u0027O aveva sempre agito\nsulla base di autorizzazioni amministrative, sicche\u0027 il reato di\nlottizzazione abusiva non potrebbe configurarsi, essendo previsto che\nsi configuri in mancanza dell\u0027atto amministrativo, e non in caso di\natto amministrativo illegittimo. \n Con il secondo motivo di impugnazione si chiede di rideterminare\nla pena in termini piu\u0027 equi previo riconoscimento delle circostanze\nattenuanti generiche. \n All\u0027odierna udienza del 30 maggio 2025, presente il solo imputato\nD L , assente l\u0027imputato Oliva, dopo la discussione delle parti,\nche hanno concluso come da verbale, e\u0027 stata emessa la seguente\nordinanza, letta alle parti presenti o da ritenersi tali e allegata\nal verbale di udienza. \n 2. In punto di rilevanza della questione. \n 2.1. L\u0027applicazione nel caso di specie dell\u0027art. 578-bis c.p.p.,\noggetto delle censure di incostituzionalita\u0027. \n Va osservato che i reati per i quali i due imputati sono stati\ncondannati in primo grado sono estinti per prescrizione. Invero,\ndalla data del commesso reato, individuata nel 9 agosto 2018\n(coincidente con la data di sequestro dell\u0027area e degli immobili, in\nmancanza di elementi da cui desumere la prosecuzione dell\u0027attivita\u0027\nlottizzatoria), sono decorsi i cinque anni, che costituiscono il\ntermine massimo di prescrizione, trattandosi di reati\ncontravvenzionali. In mancanza di altri periodi di sospensione del\ntermine prescrizionale, anche considerando il periodo di sospensione\ndi cui all\u0027art. 159, comma 2, n. 1), c.p., nel testo modificato dalla\nlegge n. 103/2017 (vedi sul punto decisione delle Sezioni Unite come\nda informazione provvisoria dell\u0027udienza del 12 dicembre 2024), il\ntermine e\u0027 maturato al piu\u0027 tardi il 9 febbraio 2025. Gli imputati\nnon hanno rinunciato alla prescrizione. \n Va ancora detto che, per quanto di rilevanza in questa sede, e\nsalvo approfondimenti di merito in sede di giudizio, allo stato non\nemerge con evidenza che il reato risulti consumato in epoca anteriore\nal 9 agosto 2018, e, precisamente, prima dell\u0027esercizio dell\u0027azione\npenale, circostanza il cui accertamento comporterebbe\nl\u0027impossibilita\u0027 di disporre la confisca urbanistica di cui all\u0027art.\n44, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001\n(vedi ex plurimis Cassazione pen. sez. III, 26 settembre 2019, n.\n50428). Al riguardo, si richiama non solo quanto diffusamente\nargomentato dal giudice di prime cure in tutta la sentenza, ma\nsoprattutto e, in particolare, quanto riportato a pag. 35 della\nsentenza impugnata. \n Cio\u0027 precisato, con gli appelli, come visto, si chiede a vario\ntitolo l\u0027assoluzione di entrambi gli imputati, anche con formula\ndubitativa, e, quindi, anche ai sensi dell\u0027art. 530 cpv. c.p.p., vuoi\nprospettando la loro estraneita\u0027 ai fatti, vuoi contestando la stessa\nsussistenza della lottizzazione abusiva. \n Orbene, se l\u0027estinzione dei reati per prescrizione comporta il\nvenire meno dell\u0027ordine di demolizione ex art. 31 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001 (cfr. ex plurimis e da ultimo\nCassazione pen. sez. III, 27 ottobre 2015, n. 50441 e Cassazione pen.\nsez. II, 13 febbraio 2025, n. 8616), per contro, ai sensi proprio\ndella norma censurata, come interpretata dalla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 (vedi su tutte Cass. pen. sez. un. 30 gennaio 2020, n.\n13539, imp. ), «la confisca di cui all\u0027art. 44 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380 del 2001 puo\u0027 essere disposta\nanche in presenza di una causa estintiva determinata dalla\nprescrizione del reato purche\u0027 sia stata accertata la sussistenza\ndella lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo,\nnell\u0027ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e\nla piu\u0027 ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che,\nuna volta intervenuta detta causa, il giudizio non puo\u0027, in\napplicazione dell\u0027art. 129, comma 1, c.p.p., proseguire al solo fine\ndi compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria,\nall\u0027esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di\nlottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la\nCorte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell\u0027art. 578-bis\nc.p.p., a decidere sull\u0027impugnazione agli effetti della confisca di\ncui all\u0027art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380\ndel 2001». La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e\u0027 delle\nopere ivi illegittimamente costruite, gia\u0027 disposta in primo grado ai\nsensi dell\u0027art. 44, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica\n6 giugno 2001 n. 380, ove sia accertata la sussistenza degli elementi\nsoggettivo e oggettivo del reato, deve essere mantenuta dal giudice\ndell\u0027impugnazione, in caso di intervenuta prescrizione del reato,\nanche in relazione ai reati commessi prima della entrata in vigore\ndell\u0027art. 578-bis c.p.p., avendo detta disposizione, in relazione\nalla confisca in oggetto, natura esclusivamente processuale (Cass.\npen. sez. III, 7 aprile 2022, n. 21910). In tema di lottizzazione\nabusiva, la decisione di appello che, in accoglimento\ndell\u0027impugnazione del procuratore generale, abbia disposto la\nconfisca dei terreni e delle opere abusive, omessa nella sentenza di\nproscioglimento di primo grado per intervenuta prescrizione, senza\nmotivare adeguatamente sulla sussistenza dell\u0027elemento soggettivo del\nreato, va annullata con rinvio affinche\u0027 sia colmato tale deficit\nargomentativo nel decidere, ex art. 578-bis c.p.p., sull\u0027impugnazione\nagli effetti della confisca di cui all\u0027art. 44, comma 2, decreto del\nPresidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Cass. pen. sez.\nIII, 16 settembre 2020, n. 31182). In tema di lottizzazione abusiva,\nil giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo\ngrado dichiarativa dell\u0027estinzione del reato per prescrizione e\ncontestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente\nlottizzati e delle opere su di essi realizzate, e\u0027 tenuto ad\naccertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la\nsussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del\nreato e i presupposti di proporzionalita\u0027 richiesti per imporre\nl\u0027indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all\u0027art.\n578-bis c.p.p., applicabile alla confisca prevista dall\u0027art. 44,\ncomma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.\n380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento\nablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione\nfortemente incidente sul suo diritto di proprieta\u0027 (Cass. pen. sez.\nIII, 19 gennaio 2024, n. 9456). In tema di lottizzazione abusiva, e\u0027\nlegittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e\nmantenuta in grado di appello con sentenza di conferma della\ndecisione che abbia accertato la sussistenza del reato, pur\ndichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o\ndocumentali finalizzate all\u0027accertamento dell\u0027esistenza dei suoi\nelementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle\nparti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla\nrilevando la dedotta incompletezza dell\u0027istruttoria dibattimentale,\nper mancata assunzione delle prove a discarico, posto che e\u0027\nsufficiente che vi sia la possibilita\u0027, per il giudicante, di\ndecidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in\nragione del potere di rinuncia all\u0027assunzione delle prove ammesse,\nriconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesse per\nsuperfluita\u0027, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado\ndi appello, di svolgere attivita\u0027 istruttoria integrativa ai sensi\ndell\u0027art. 603 codice di procedura penale (Cass. pen. sez. III, 13\nnovembre 2024, n. 8067/25). \n Cio\u0027 posto, come ha ricordato la stessa Corte costituzionale\n(vedi sentenza n. 182 del 2021), il giudizio che si chiede di\nesprimere al giudice di appello ai sensi dell\u0027art. 518-bis codice di\nprocedura penale e\u0027 diverso da quello previsto dall\u0027art. 578 codice\ndi procedura penale Si legge testualmente: «anzitutto, un tale\ngiudizio non e\u0027 richiesto dal tenore testuale della disposizione\ncensurata (art. 578 codice di procedura penale) che, a differenza di\nquella immediatamente successiva (art. 578-bis codice di procedura\npenale), non prevede il «previo accertamento della responsabilita\u0027\ndell\u0027imputalo». Il confronto tra l\u0027art. 578 e l\u0027art. 578-bis codice\ndi procedura penale e\u0027 rilevante proprio al fine di chiarire l\n\u0027ambito della cognizione richiesta dalla norma sospettata di\nillegittimita\u0027 costituzionale. L\u0027art. 578-bis concerne l\u0027ipotesi in\ncui la «coda» di accertamento richiesto al giudice dell\u0027impugnazione\npenale, in seguito alla sopravvenuta causa estintiva del reato (per\nprescrizione o amnistia), che travolge la condanna emessa nel grado\nprecedente, concerne non gia\u0027 gli interessi civili, ma la\nsussistenza, o meno, dei presupposti di un provvedimento avente\nnatura punitiva secondo i canoni interpretativi della giurisprudenza\ndi Strasburgo. Diversamente dall\u0027art. 578, infatti, l\u0027art. 578-bis\npresuppone, ai fini della sua applicazione, non gia\u0027 che nel grado\nprecedente sia stata pronunciata condanna risarcitoria o restitutoria\nin favore della parte civile, bensi\u0027 che sia stata ordinata la\n«confisca in casi particolari» di cui al primo comma dell\u0027art.\n240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la\nconfisca prevista dall\u0027art. 322-ter del codice penale. In questo\ncaso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo il giudice\nchiamato a valutare i presupposti della conferma, o meno, di una\nsanzione di carattere punitivo ai sensi dell\u0027art. 7 CEDU, la\ndichiarazione di responsabilita\u0027 dell\u0027imputato in ordine al reato\nascritto gli non solo e\u0027 consentita, ma e\u0027 anzi doverosa, poiche\u0027 non\nsi puo\u0027 irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una\nresponsabilita\u0027 personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio\nrisulti nella «sostanza dell\u0027«accertamento» contenuto nella\nmotivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in\ndispositivo, la «forma della pronuncia» di condanna (sentenza n. 49\ndel 2015; Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, sentenza e altri\ncontro Italia). Il dettato dell\u0027art. 578-bis codice di procedura\npenale risponde a tale esigenza, imponendo al giudice del gravame\npenale, chiamato a decidere sulla confisca dopo aver rilevato la\ncausa estintiva del reato, il «previo accertamento della\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato». \n Circa la natura di «pena» ai sensi dell\u0027art. 7 Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali della confisca urbanistica di cui all\u0027art. 44, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 si richiama Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, grande camera, 28 giugno 2018, e altri\ncomma Italia (§ 233). \n 2.2. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzione. \n Secondo il «diritto vivente», rappresentato dalla giurisprudenza\ndi legittimita\u0027 nella sua piu\u0027 alta espressione (le Sezioni Unite),\nma anche secondo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte\ncostituzionale n. 182/2021, affinche\u0027 il giudice di appello confermi\nla confisca urbanistica ai sensi dell\u0027art. 44, comma 2, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001, disposta in primo grado, pur\nconstatando l\u0027intervenuta estinzione del reato di lottizzazione\nabusiva per prescrizione, e\u0027 necessario che confermi (o affermi) la\n(sostanziale) responsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato in ordine al reato\ndi lottizzazione abusiva, che deve essere accertato in tutti i suoi\nelementi costitutivi (oggettivi e soggettivi). \n Non e\u0027 possibile limitarsi ad una mera constatazione\ndell\u0027insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di\nassoluzione ai sensi dell\u0027art. 129, comma 2, c.p.p., ma occorre\nnecessariamente approfondire tutti gli aspetti della vicenda,\noggettivi e soggettivi, con pieno apprezzamento nel merito della\nvicenda (vedi sempre Cassazione pen. sez. un. , 30 gennaio 2020, n.\n13539, imp. Perroni, nonche\u0027 Cassazione pen. sez. III, 16 settembre\n2020, n. 31182 e Cassazione pen. sez. III, 19 gennaio 2024, n. 9456). \n A fronte di tale dato normativa, come interpretato dal «diritto\nvivente», assume rilevanza la questione della conformita\u0027 dell\u0027art.\n578-bis codice di procedura penale relativamente al diritto\nfondamentale al rispetto della presunzione di innocenza di cui\nall\u0027art. 6 comma 2 CEDU, cosi\u0027 come declinato dalla giurisprudenza\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, da intendersi come\nparametro interposto dell\u0027art. 117, comma 1, Cost. nonche\u0027, rispetto\nal diritto dell\u0027Unione europea, e, in specie, in relazione agli\narticoli 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE, anche in\nquesto caso letti come parametri interposti degli articoli 11 e 117\nCost. 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n 3.1. Rispetto all\u0027art. 6. comma 2, Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali \nquale parametro interposto dell\u0027art. 117, comma 1, Cost. \n La questione appare rilevante alla luce delle affermazioni della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo in una recente sentenza che ha\nriguardato un caso italiano, di applicazione dei principi espressi\ndalla Cassazione penale nella nota sentenza (Cass. pen. sez. un. , n.\n31617/2015), principi poi sostanzialmente trasfusi nella norma di cui\nall\u0027art. 578-bis c.p.p., in questa sede censurata, non a caso presa\nin esame dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo nella descrizione\ndel quadro giuridico e delle prassi pertinenti nel diritto interno. \n Si allude alla sentenza Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, I\nsez., 19 dicembre 2024, i comma Italia, che puo\u0027 ritenersi definitiva\natteso che in data 28 aprile 2025 e\u0027 stata rigettata la richiesta di\nrinvio alla grande camera avanzata dal Governo italiano. \n Nel caso di specie, la Corte alsaziana ha ritenuto violato l\u0027art.\n6, comma 2, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali in un caso in cui era stata\nconfermata dalla Corte di Appello la confisca diretta, disposta in\nprimo grado con sentenza di condanna, benche\u0027 il reato fosse stato\ndichiarato estinto per prescrizione, e cio\u0027 sulla base della\nconstatazione che, per confermare la confisca, i giudici di appello\navessero ribadito la penale responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n E\u0027 bene riportare per esteso la parte della motivazione della\nsentenza, come tradotta dal Ministero della giustizia, nella quale\nsono riportati i principi generali in tema di presunzione di\ninnocenza. \n «121. L\u0027art. 6 § 2 tutela il diritto di essere «presunto\ninnocente fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente\naccertata». Considerata una garanzia procedurale nel contesto del\nprocesso penale, la presunzione di innocenza impone requisiti\nrelativi, inter alia, all\u0027onere della prova, alle presunzioni di\nfatto e di diritto, al diritto di non autoincriminarsi, alla\npubblicita\u0027 preprocessuale e alle espressioni premature, da parte del\ntribunale di primo grado o di altri pubblici ufficiali, della\ncolpevolezza di un imputato (si veda Allen comma Regno \n Unito [GC], n. 25424/09, § 93, CEDU 2013). Nello svolgimento\ndelle loro funzioni, i membri di un tribunale non dovrebbero partire\ndall\u0027idea preconcetta che l\u0027imputato abbia commesso il reato di cui\ne\u0027 accusato, e qualsiasi dubbio dovrebbe favorire l\u0027imputato (si veda\nBarbera\u0027, Messegue\u0027 e Jabardo comma Spagna, 6 dicembre 1988, § 77,\nSerie A n. 146). \n 122. Tuttavia, in conformita\u0027 alla necessita\u0027 di assicurare che\nil diritto garantito dall\u0027art. 6 § 2 sia pratico ed effettivo, la\npresunzione di innocenza presenta anche un altro aspetto. Il suo fine\ngenerale, in tale secondo aspetto, e\u0027 quello di proteggere le persone\nche sono state assolte da un\u0027accusa penale, o nei cui confronti e\u0027\nstato disposto il non luogo a procedere, dall\u0027essere trattate dai\npubblici ufficiali e dalle autorita\u0027 come se fossero effettivamente\ncolpevoli del reato di cui sono state accusate. In tali casi, la\npresunzione di innocenza ha gia\u0027 operato, mediante l\u0027applicazione\ndurante il processo dei vari requisiti inerenti alla garanzia\nprocedurale che esso offre, di impedire che sia inflitta un\u0027iniqua\ncondanna penale. Senza una protezione che assicuri il rispetto\ndell\u0027assoluzione o della decisione di non luogo a procedere in\nqualsiasi altro procedimento, le garanzie di un equo processo\npreviste dall\u0027art. 6 § 2 potrebbero rischiare di diventare teoriche e\nillusorie (si veda Allen, sopra citata, § 94). Benche\u0027 tali principi\nsiano stati enunciati in relazione a dichiarazioni effettuate nel\ncontesto di successivi procedimenti, essi sono stati applicati anche\nalle dichiarazioni contenute nella stessa decisione che pronuncia\nl\u0027assoluzione o dispone il non luogo a procedere (si vedano Pasquini\ncomma San Marino (n. 2), n. 23349117, §§ 48-49 e 55, 20 ottobre 2020;\ne altri, sopra citata, §§ 314 e 317; e Cleve c. Germania,\nn. 48144/09, §§53 e 56, 15 gennaio 2015). \n 123. Nella recente causa Nealon e Hallam c. Regno Unito ([GC],\nnn. 32483/19 e 35049/19, §§ 168-169, 11 giugno 2024), la Corte ha\nchiarito che - a prescindere dal fatto che il procedimento penale in\nquestione si sia concluso con un\u0027assoluzione o con un non luogo a\nprocedere - le decisioni (e la loro motivazione) pronunciate dai\ntribunali interni o da altre autorita\u0027 nei successivi procedimenti\n(considerate nell\u0027insieme e adottate nel contesto dell\u0027esercizio che\nessi sono tenuti a svolgere in base al diritto interno) violerebbero\nil secondo aspetto dell\u0027art. 6 § 2 della Convenzione se equivalessero\nall\u0027attribuzione della responsabilita\u0027 penale al ricorrente. Inoltre,\nla Corte ha chiarito che la protezione offerta dal secondo aspetto\ndell\u0027art. 6 § 2 non dovrebbe essere interpretata in modo da\nprecludere ai tribunali nazionali nei successivi procedimenti - nei\nquali essi eserciterebbero una funzione differente da quella del\ngiudice penale, in conformita\u0027 alle pertinenti disposizioni del\ndiritto interno - di occuparsi dei medesimi fatti decisi nei\nprecedenti procedimenti penali, purche\u0027 nel farlo essi non\nattribuiscano all\u0027interessato la responsabilita\u0027 penale. \n 124. La Corte ribadisce che una decisione giudiziaria puo\u0027\nrispecchiare l\u0027opinione che il ricorrente sia colpevole anche in\nassenza di una formale constatazione della colpevolezza; e\u0027\nsufficiente che vi sia qualche ragionamento che indichi che il\ntribunale considera l\u0027imputato colpevole (si vedano Böhmer c.\nGermania, n. 37568197, §54, 3 ottobre 2002; Baars c. Paesi Bassi, n.\n44320/98, § 26, 28 ottobre 2003; e Cleve, sopra citata, §53). \n 125. La Corte ribadisce inoltre che nei casi concernenti il\nrispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato\ndalla persona responsabile della decisione sara\u0027 di importanza\ncruciale nel valutare la compatibilita\u0027 della decisione e della sua\nmotivazione con l \u0027art. 6 § 2 (si raffronti Allen, sopra citata, §\n126 con ulteriori rinvii). Si deve tenere conto, a tale riguardo,\ndella natura e del contesto del particolare procedimento in cui sono\nstate effettuate le dichiarazioni contestate. La Corte deve\ndeterminare il vero senso delle dichiarazioni contestate, tenendo\nconto delle particolari circostanze in cui sono state effettuate (si\nraffronti Petyo Petkov c. Bulgaria, n. 32130/03, § 90, 7 gennaio\n2010). A seconda delle circostanze, anche l \u0027uso di un linguaggio\ninfelice puo\u0027 quindi non essere ritenuto in violazione dell\u0027art. 6 §\n2 (si raffrontino Englert c. Germania, 25 agosto 1987, §§ 39 e 41,\nSerie A n. 123; Allen, sopra citata§ 126; e Cleve, sopra citata §§\n54-55). \n 126. Si puo\u0027 evincere dall\u0027esame di cui sopra della\ngiurisprudenza della Corte che, nell\u0027esaminare la conformita\u0027 di una\ndichiarazione o di una decisione all\u0027art. 6 § 2, e\u0027 decisivo tenere\nconto della natura e del contesto del procedimento nel quale e\u0027 stata\neffettuata la dichiarazione o e\u0027 stata adottata la decisione (si veda\nBikas c. Germania, n. 76607/13, § 47, 25 gennaio 2018).» \n Applicati questi principi, che, e\u0027 bene dire fin da subito,\ncostituiscono diritto consolidato europeo, al caso sottoposto al suo\nesame, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha cosi\u0027 motivato: \n «127. La Corte osserva che, nel caso di specie, il primo\nricorrente non ha lamentato alcuno specifico linguaggio utilizzato\nnelle sentenze dei tribunali interni. Ha sostenuto che il\nprovvedimento di confisca, che era stato basato sul sostanziale\naccertamento della responsabilita\u0027 penale, comportava necessariamente\nla constatazione della colpevolezza del primo ricorrente - nonostante\nfosse stato disposto il non luogo a procedere. \n 128. Nel caso di specie, i tribunali interni hanno disposto la\nconfisca dei beni del ricorrente nonostante fosse stato disposto il\nnon luogo a procedere e, pertanto, in assenza di una formale\ncondanna. \n 129. A tale riguardo, la Corte e\u0027 consapevole del crescente\nricorso - sia ai sensi dell\u0027ordinamento giuridico interno che a\nlivello internazionale - a forme di confisca non basate su una\ncondanna (si vedano i paragrafi 41-43 e 47-48 supra), in base alle\nquali i giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di\nbeni di origine illecita anche in assenza di una condanna. A tale\nriguardo, la Corte ritiene che la protezione offerta dal secondo\naspetto dell\u0027art. 6 § 2 non dovrebbe essere interpretata in modo da\nprecludere ai tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti\ndecisi nei procedimenti penali al fine di disporre una forma di\nconfisca non basata su una condanna, purche\u0027 nel farlo essi non\nattribuiscano all\u0027interessato la responsabilita\u0027 penale (si veda,\nmutatis mutandis, Nealon e Hallam, sopra citata, § 169). \n 130. La Corte esaminera\u0027 pertanto se, nel caso di specie, le\nsentenze dei tribunali interni abbiano comportato un\u0027attribuzione\ndella responsabilita\u0027 penale al ricorrente. A tale riguardo, essa\nterra\u0027 conto sia del linguaggio che della motivazione delle decisioni\ninterne, nonche\u0027 del contesto circostante. \n 131. La Corte osserva che e\u0027 un requisito formale che per una\nconfisca ai sensi dell\u0027art. 322-ter del CP debba esservi una\n«condanna» (si veda il paragrafo 21 supra). Secondo l\u0027interpretazione\nseguita dai tribunali interni nella causa in esame, tale requisito\nsara\u0027 soddisfatto anche in caso di estinzione del reato in questione,\npurche\u0027 il ricorrente sia stato considerato responsabile in primo\ngrado e tale sentenza sia rimasta successivamente inalterata nel\nmerito (si vedano i paragrafi 34-35 supra). \n 132. Conseguentemente, in relazione al caso di specie la Corte di\nappello di Salerno ha osservato che il ricorrente era stato\ncondannato in primo grado e che, in appello, tale considerata\ncompatibile con i requisiti dell\u0027art. 7 della Convenzione (ibid., §§\n258-62), cio\u0027 non ha pregiudicato la successiva valutazione\ndell\u0027eventuale violazione dell\u0027art. 6 § 2 della Convenzione (ibid. §§\n317-18). \n 140. Alla luce delle summenzionate considerazioni, la Corte\nritiene che l\u0027attribuzione della responsabilita\u0027 penale al primo\nricorrente nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere\nabbia violato il suo diritto di essere presunto innocente.» \n Dunque, facendo applicazione di principi consolidati nella\ngiurisprudenza europea (a tale punto consolidati che, nonostante\nopinioni dissenzienti espresse da alcuni giudici, fra i quali il\ngiudice di nazionalita\u0027 italiana, la richiesta del Governo italiano\ndi rimettere la questione alla grande camera e\u0027 stata rigettata) la\nCorte dei diritti umani ha ribadito un concetto chiaro, e cioe\u0027 che,\nquando un procedimento penale si chiude con sentenza di assoluzione o\ndi estinzione del reato per prescrizione, affinche\u0027 il diritto\nfondamentale ad essere presunto innocente non venga violato e\u0027\nnecessario che le persone che sono state assolte da un\u0027accusa penale,\no nei confronti delle quali e\u0027 stato interrotto un procedimento\npenale, non siano trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorita\u0027\ncome se fossero di fatto colpevoli del reato contestato. \n Sicche\u0027, quando un procedimento penale, da un lato, si conclude\nin appello con sentenza dichiarativa dell\u0027estinzione del reato per\nprescrizione, ma dall\u0027altra attribuisce allo stesso giudice\ndell\u0027appello penale, che si e\u0027 pronunciato sull\u0027imputazione penale,\nanche di decidere su, ad esempio, il risarcimento del danno dovuto\nalla vittima (vedi Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, 20 ottobre\n2020, Pasquini c. San Marino), ovvero, sulla confisca diretta (vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo, sez. l, 19 dicembre 2024, c.\nItalia), ovvero ancora sulla stessa confisca urbanistica (vedi Corte\nEDU, grande camera, 28 giugno 2018, e altri), cio\u0027 facendo sulla\nbase dello stesso fascicolo processuale, esistendo un nesso tra le\ndue determinazioni, risulta pienamente operativa la garanzia del\nprocesso equo di cui all\u0027art. 6, comma 2, CEDU. \n Cio\u0027 che e\u0027 in gioco, una volta terminato il procedimento penale,\ne\u0027 anche la reputazione della persona e il modo in cui essa viene\npercepita dal pubblico. In una certa misura, la protezione offerta\ndall\u0027art. 6, comma 2, CEDU a questo riguardo puo\u0027 sovrapporsi alla\nprotezione offerta dall\u0027art. 8 CEDU (vedi ancora Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo, grande camera, 28 giugno 2018, e altri c. Italia,\n§ 314). \n Con riguardo a dichiarazioni successive alla cessazione del\nprocedimento penale non con sentenza di assoluzione, ma comunque\nsenza che l\u0027imputato sia stato precedentemente dimostrato colpevole\nsecondo la legge, risulta violata la presunzione di innocenza se una\ndecisione giudiziaria che lo riguarda riflette un\u0027opinione di\ncolpevolezza (nel senso che «imputare la responsabilita\u0027 penale a una\npersona equivale a esprimere un\u0027opinione secondo cui la stessa e\u0027\ncolpevole secondo lo standard penale della commissione di un reato,\nsuggerendo cosi\u0027 che il procedimento penale avrebbe dovuto essere\ndefinito diversamente»: Corte EDU, grande camera, 11 giugno 2024,\nNealon e Hallam c. Regno Unito, § 168). Peraltro, aggiunge sempre la\nCorte, la sua giurisprudenza non distingue tra i casi in cui le\naccuse vengono sospese perche\u0027 cadute in prescrizione prima di\nqualsiasi accertamento penale e quelli in cui vengono sospese per lo\nstesso motivo dopo una prima constatazione di colpevolezza. \n Pertanto, afferma la Corte, le constatazioni di prima istanza,\nche non sono definitive, non possono condizionare le determinazioni\nsuccessive (Corte EDU, la gia\u0027 citata Pasquini c. San Marino, § 63). \n In buona sostanza, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo non\nesclude affatto che, dopo la conclusione di un processo penale con\nsentenza di assoluzione o di estinzione del reato per prescrizione,\npossa essere accertato il diritto della vittima o del danneggiato dal\nreato al risarcimento del danno, ovvero possa essere disposta una\nconfisca, nello stesso procedimento e ad opera dello stesso giudice\nche si e\u0027 pronunciato sull\u0027imputazione penale (assolvendo l\u0027imputato\no dichiarando estinto per prescrizione il reato), ovvero in altro\ndistinto procedimento riguardante, pero\u0027, gli stessi fatti. Cio\u0027 che\nconta, al fine di tutelare la presunzione di innocenza del (gia\u0027)\nimputato, e\u0027 che il giudice che si pronuncera\u0027 sul risarcimento del\ndanno o sulla confisca, sia che si tratti dello stesso giudice che si\ne\u0027 pronunciato sull\u0027imputazione penale nell\u0027ambito del medesimo\nprocedimento, ovvero altro giudice (o altra pubblica autorita\u0027) in\ndiverso procedimento, non affermino in alcun modo che il risarcimento\ndel danno o la confisca siano conseguenza della ritenuta penale\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato (questo approccio riflette il fatto che\na livello nazionale i giudici possono essere tenuti, al di fuori del\ncontesto di un\u0027accusa penale, a giudicare in casi derivanti dagli\nstessi fatti di una precedente accusa penale che non ha portato a una\ncondanna. La tutela offerta dall\u0027art. 6 § 2 nel suo secondo aspetto\nnon dovrebbe essere interpretata in modo da impedire ai tribunali\nnazionali, in procedimenti successivi - in cui esercitano una\nfunzione diversa da quella del giudice penale, in conformita\u0027 alle\npertinenti disposizioni del diritto interno - di occuparsi degli\nstessi fatti decisi nel precedente procedimento penale, a condizione\nche cosi\u0027 facendo non imputino responsabilita\u0027 penale alla persona\ninteressata. Una persona che e\u0027 stata assolta o nei cui confronti e\u0027\nstato interrotto un procedimento penale rimarra\u0027 soggetta alla\nnormale applicazione delle norme nazionali in materia di prova e di\nstandard probatorio al di fuori dei processi penali»: Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam\nc. Regno Unito, § 169). \n Come emerge dalla sentenza della grande camera nel caso,\nl\u0027attribuzione della natura di «pena» ai sensi dell\u0027art. 7 della CEDU\nalla confisca urbanistica comporta l\u0027applicabilita\u0027 di questa\ndisposizione anche in assenza di un procedimento penale ai sensi\ndell\u0027art. 6 CEDU. Tuttavia, sostiene la Corte europea, come\nsottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2015\n(vedi punto 6.1. del Considerato in diritto), cio\u0027 non esclude la\npossibilita\u0027 per le autorita\u0027 nazionali di imporre «pene» mediante\nprocedure diverse dai procedimenti penali nel senso del diritto\nnazionale (vedi § 233). L\u0027art. 7 CEDU esige che la confisca fosse\nprevedibile per l\u0027imputato e che non fosse imposta in mancanza di un\nnesso intellettuale che denotasse un elemento di responsabilita\u0027\nnella sua condotta (§ 245). In cio\u0027 e\u0027 l\u0027essenza della\nresponsabilita\u0027 «penale» richiesta dalla CEDU per applica, e una\n«pena» ai sensi dell\u0027art. 7 CEDU. Tuttavia, osserva sempre la Corte\ndei diritti umani, se da un lato e\u0027 chiaro che la dichiarazione di\nresponsabilita\u0027 penale richiesta e\u0027 spesso contenuta in una sentenza\npenale che condanna formalmente l\u0027imputato, in ogni caso cio\u0027 non\ncostituisce una norma imperativa, purche\u0027 ci si assicuri che la\ndichiarazione di responsabilita\u0027 penale rispetti le tutele di cui\nall\u0027art. 7 CEDU e derivi da un procedimento che soddisfi le esigenze\ndell\u0027art. 6 CEDU (§251). Ne consegue, altresi\u0027, che, riguardo al\ncarattere autonomo dell\u0027 interpretazione dell\u0027art. 7 CEDU fornita\ndalla Corte, la conformita\u0027 a detta norma non comporta che qualsiasi\ncontroversia importante debba essere necessariamente trattata\nnell\u0027ambito del procedimento penale in senso stretto. In questo\nsenso, l\u0027applicabilita\u0027 di questa norma non ha l\u0027effetto di imporre\nla «criminalizzazione», da parte degli Stati, di procedure che questi\nultimi, nell\u0027esercizio del loro potere discrezionale, non fanno\nrientrare nel diritto penale in senso stretto. In proposito, la Corte\nrammenta che ha piu\u0027 volte considerato che il rispetto dell\u0027art. 6\nCEDU non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa,\nuna «pena» sia imposta in primo luogo da un\u0027autorita\u0027 amministrativa\n(§§ 252 e 253). Avendo, pertanto, escluso la necessita\u0027 di un\nprocedimento penale (§ 254), la Corte conseguenzialmente esclude che\nsia necessario, per disporre la confisca urbanistica, una formale\nsentenza di condanna, a condizione che i Tribunali agiscano nel pieno\nrispetto dei diritti della difesa sanciti dall\u0027art. 6 CEDU. Per\nquesto motivo la Corte ritiene che, qualora i Tribunali investiti\nconstatino che sussistono tutti gli elementi del reato di\nlottizzazione abusiva, pur pervenendo a un non luogo a procedere,\nsoltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza,\ncostituiscono una condanna nel senso dell\u0027art. 7 CEDU, che, pertanto,\nnon viene violato (§ 260). Tuttavia, se non viene violato l\u0027art. 7\nCEDU, si ha violazione dell\u0027art. 6, comma 2, CEDU, come la Corte\nconstatava con riguardo al ricorrente G , che era stato assolto in\nappello dal reato di lottizzazione abusiva, ma poi la sentenza era\nstata annullata senza rinvio dalla Cassazione, che aveva dichiarato\nl\u0027estinzione del reato per prescrizione, dopo avere ritenuto provata\nla penale responsabilita\u0027 dell\u0027 imputato, con conseguente\napplicazione della confisca ( § § da 311 a 317). Nella sentenza c.\nItalia, il Governo aveva fatto notare alla Corte questo aspetto, ma\nla Corte ha escluso che vi fosse contraddizione tra la constatazione\ndella violazione dell\u0027art. 6, comma 2, CEDU nel caso al suo esame e\nla sentenza pronunciata nella causa e altri e cio\u0027 poiche\u0027 in tale\ncausa, mentre una confisca basata sulla sostanziale constatazione\ndella responsabilita\u0027 e\u0027 stata considerata compatibile con i\nrequisiti dell\u0027art. 7 della Convenzione, cio\u0027 non aveva pregiudicato\nla successiva valutazione dell\u0027eventuale violazione dell\u0027art. 6,\ncomma 2, della Convenzione (vedi § 139). \n Nell\u0027opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque,\nallegata alla sentenza Corte EDU, grande camera, 28 giugno 2018, e\naltri c. Italia, il giudice dissenziente aveva fatto notare\nl\u0027apparente contraddizione in cui sembrava essere incorsa la Corte\neuropea, che, da un lato, con riferimento al ricorrente G , aveva\nnegato la violazione dell\u0027art. 7 CEDU, ma, dall\u0027altra, aveva\nriconosciuto la violazione dell\u0027art. 6, comma 2, CEDU. Aveva concluso\ntestualmente il giudice: «in ogni caso, in fin dei conti, la confisca\nurbanistica senza condanna non e\u0027 salva in quanto contravviene sempre\nla presunzione di innocenza, come riconosce la Grande Camera in\nmaniera quasi unanime» (§ 63: vedi traduzione del Ministero della\nGiustizia). \n La successiva giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella\nsostanza da\u0027 ragione alla previsione del giudice Pinto de\nAlbuquerque. \n In definitiva, la confisca urbanistica, in quanto «pena» ai sensi\ndella CEDU, puo\u0027 essere anche disposta all\u0027esito di un procedimento\nche non ha la natura di «procedimento penale» ai sensi dell\u0027art. 6\nCED e del diritto interno. Purche\u0027 siano rispettati i diritti\nprevisti dall\u0027art. 6 CEDU, in primis, il diritto al contraddittorio,\ne purche\u0027 vengano accertati tutti gli elementi che necessariamente\ndevono comporre la fattispecie di lottizzazione abusiva (quindi, la\nprevedibilita\u0027 e la riferibilita\u0027 oggettiva e soggettiva della\nfattispecie al soggetto che patisce la «pena»), la confisca\nurbanistica puo\u0027 essere disposta anche sulla base di un provvedimento\nche non ha la natura «formale» di sentenza di condanna, e cio\u0027 e\u0027\npienamente conforme all\u0027art. 7 CEDU. Tuttavia, se la confisca in\nquestione viene disposta nell\u0027ambito di un procedimento penale che si\nchiude con sentenza di assoluzione o di estinzione del reato di\nlottizzazione abusiva per prescrizione, sul presupposto (necessario,\nper quanto su esposto, per potere disporre la confisca in esame,\nconsiderata «pena» ai sensi della CEDU) della ritenuta\nresponsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato, cio\u0027 viola l\u0027art. 6, comma 2,\nCEDU. \n Nel nostro ordinamento, sulla base dell\u0027art. 578-bis c.p.p., come\ninterpretato dal «diritto vivente» su esposto, per potere confermare\nla statuizione di confisca in appello malgrado la declaratoria di\nestinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, e\u0027\nnecessario affermare o confermare la penale responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato, ma cio\u0027 si scontra inevitabilmente con l\u0027art. 6, comma\n2, CEDU. Non e\u0027 possibile promuovere interpretazioni\ncostituzionalmente e convenzionalmente conformi della norma\ncensurata, cosi\u0027 come prospettato dalla Corte costituzionale\nnell\u0027analoga questione sollevata con riguardo all\u0027art. 578 codice di\nprocedura penale (vedi Corte costituzionale n. 182/2021). Invero e\u0027\nla stessa Corte delle leggi che, distinguendo nettamente il\npresupposto alla base della pronuncia ex art. 578 codice di procedura\npenale da quello alla base della pronuncia ai sensi dell\u0027art. 578-bis\nc.p.p., ha chiarito che l\u0027art. 518-bis c.p.p. richiede il previo\naccertamento della responsabilita\u0027 dell\u0027imputato che, dovendosi\nconfermare il provvedimento di confisca, che, come nel caso di\nspecie, ha natura di «pena» ai sensi dell\u0027art. 7 CEDU, non puo\u0027 che\nessere la responsabilita\u0027 penale, cioe\u0027 una responsabilita\u0027\naccertata, in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, al di\nla\u0027 di ogni ragionevole dubbio. \n D\u0027altra parte, come chiarito dalla Cassazione nella gia\u0027 citata\nsentenza a Sezioni Unite 13539/2020, imp. (vedi § 7.5. del\nConsiderato in diritto), a proposito dell\u0027impossibilita\u0027 di disporre\nconfisca in presenza di una maturata estinzione del reato per\nprescrizione senza che sia stato accertato, in tutti i suoi elementi,\noggettivi e soggettivi, il reato di lottizzazione abusiva, «alla\nconclusione nel senso qui adottato deve condurre infine anche la\nnatura della confisca/ottizzatoria, ostantemente qualificata da\nquesta Corte come sanzione amministrativo, sia pure irrogata dal\ngiudice penale, alla stessa stregua dell\u0027ordine di demolizione di cui\nall\u0027art. 31, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 380\ndel 2001. E\u0027 proprio tale natura, infatti, a far escludere che\nl\u0027impossibilita\u0027 di operare in sede penale la confisca, perche\u0027 non\nsia stato possibile accertare il fatto, impedisca all\u0027amministrazione\ndi adottare i provvedimenti sanziona/ori previsti dall\u0027art. 30\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come infatti\ngia\u0027 affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 5857 del 6 ottobre 2010,\ndep. 2011, , Rv. 249517). Ne\u0027 puo\u0027 trascurarsi la circostanza che,\nall\u0027interno del sistema delle sanzioni amministrative previsto, per\nla lottizzazione, dall\u0027art. 30, commi 7 e 8, l\u0027intervento\nsanzionatorio del giudice penale attuato tramite la confisca e\u0027 di\nordine meramente residua/e (Sez. 3, n. 47280 del 12 settembre 2019, \n; Sez. 3, n. 47094 del 12 settembre 2019, ; Sez. 3, n. 31282, del 27\nmarzo 2019, ; Sez. 3 n. 8350 del 23 gennaio 2019, , Rv. 275756) e\nnon interferisce, quindi, ne\u0027 si sovrappone all\u0027autonomo potere\nprincipalmente attribuito all\u0027autorita\u0027 amministrativa dall\u0027art. 30\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Sez. 3 n.\n8350 del 23 gennaio 2019, .), Deve, del resto, escludersi che, in\ntema di provvedimenti sanzionatori che conseguono all\u0027accertamento di\nuna lottizzazione abusiva, possa desumersi dalla disciplina in\nmateria l\u0027esistenza di una sorta di pregiudizio/e penale, ovvero di\nprevia verifica della sussistenza della responsabilita\u0027 penale di cui\nall\u0027art. 44, comma 1 , lettera c), decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380 del 2001 come del resto piu\u0027 volte affermato dalla\ngiurisprudenza amministrativa (cosi, Cons. Stato, Sez. 6, n. 2082 del\n3 aprile 2018; negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. 6, n. 1888 del\n26 marzo 2018; Cons. Stato, Sez. 6, n. 1878 del 23 marzo 2018; cfr.\nTribunale amministrativo regionale Toscana, Sez. 3, n. 1643 del 19\ndicembre 2018; Tribunale amministrativo regionale Toscana, n. 509 del\n30 marzo 2015; Tribunale amministrativo regionale Toscana, Sez. 3,\nSent. n. 893 del 29 maggio 2014). Sicche\u0027, ai fini del provvedimento\ndi acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio\ndisponibile del Comune e\u0027 irrilevante che possa venire a mancare una\npronuncia di confisca in sede penale. Resta, dunque, in definitiva,\nconfermato che neppure le ragioni di effettiva tutela dell\u0027interesse\ncollettivo alla «corretta pianificazione territoriale» potrebbero\nrappresentare motivo di deroga all\u0027applicabilita\u0027, nella specie, del\nprincipio dell\u0027art. 129, comma 1, codice di procedura penale, non\npotendo oltretutto situazioni patologiche come l\u0027inerzia della\npubblica amministrazione fungere da criterio interpretativo delle\nnorme penali (cosi\u0027 Sez. 3, n. 6396 del 7 novembre 2006, , dep. 2007,\nRv. 236076). » \n Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto al giudice penale\nun ruolo tendenzialmente suppletivo rispetto al ruolo principale che\nla legge attribuisce ai Comuni ai sensi dell\u0027art. 30, commi 7 e 8,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Vedi Corte\ncostituzionale n. 146/2021 punti 3.4.2. e 5.2. del Considerato in\ndiritto). \n In definitiva, a fronte della tutela del diritto alla presunzione\ndi innocenza, l\u0027eventuale declaratoria di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 518-bis codice di procedura penale non puo\u0027\nessere «superata» o «accantonata» sulla base di ragioni di effettiva\ntutela dell\u0027interesse collettivo alla «corretta pianificazione\nterritoriale», in quanto si tratta di ragioni che potrebbero trovare\npiena tutela in sede amministrativa, sempre che si prescinda dai\nriferimenti, anche «nominalistici», alla penale responsabilita\u0027 del\ngia\u0027 imputato, cioe\u0027 di quel soggetto che ha beneficiato nel processo\npenale per il reato di lottizzazione abusiva di un\u0027assoluzione o di\nuna declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato\nper prescrizione. \n 3.2. Rispetto al diritto dell\u0027Unione europea e segnatamente agli\nartt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e all\u0027art. 48 della Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027U.E. quali parametri interposti degli\narticoli 11 e 117, comma 1, Cost. \n E\u0027 necessario esaminare la questione anche sul piano del diritto\ndell\u0027Unione europea, perche\u0027, come a breve si vedra\u0027, in questo\nambito e\u0027 stata recentemente emanata la direttiva 2024/UE/1260\nriguardante il recupero e la confisca dei beni, che contiene la\nprevisione, in parte innovativa, di fattispecie di confisca senza\ncondanna, e cio\u0027 potrebbe indurre a ritenere che il diritto\neurounitario, che pure dispone di uno strumento giuridico ad hoc di\ntutela della presunzione di innocenza, potrebbe prevedere principi\ndiversi da quelli affermati in ambito convenzionale nella materia\ndelle confische. \n In particolare, deve osservarsi che l\u0027Unione europea ha emanato\nda tempo, ai sensi dell\u0027art. 82 § 2 lettera b) TFUE, una specifica\ndirettiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di\ninnocenza (la direttiva del Parlamento e del Consiglio 2016/UE/343\ndel 9 marzo 2016, entrata in vigore il 1° aprile 2016, con obbligo di\nrecepimento fino al 1° aprile 2018; la direttiva e\u0027 stata recepita\nnel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 188/2021). \n Nel dettaglio, l\u0027art. 3, rubricato «Presunzione di innocenza»,\nstabilisce che gli Stati Membri assicurano che agli indagati e\nimputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando\nnon ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. All\u0027art. 4,\nrubricato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», si afferma che\ngli Stati Membri adottano le misure necessarie per garantite che,\nfino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata\nlegalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da\nautorita\u0027 pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle\nsulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Cio\u0027\nlascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a\ndimostrare la colpevolezza dell\u0027indagato o imputato e le decisioni\npreliminari di natura procedurale adottate da autorita\u0027 giudiziarie o\nda altre autorita\u0027 competenti e fondate sul sospetto o su indizi di\nreita\u0027. \n Il Considerando 11 chiarisce che la direttiva si applica ai\nprocedimenti penali nell\u0027accezione data dall\u0027interpretazione della\nCorte di Giustizia UE, fatta salva la giurisprudenza della Corte EDU.\nIl Considerando 16 della direttiva chiarisce che la presunzione di\ninnocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da\nautorita\u0027 pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla\ncolpevolezza presentassero l\u0027indagato o imputato come colpevole fino\na quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali\ndichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare\nl\u0027idea che una persona sia colpevole. Cio\u0027 dovrebbe lasciare\nimpregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare\nla colpevolezza dell\u0027indagato o imputato, come l\u0027imputazione, nonche\u0027\nle decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono effetti\ndi una pena sospesa, purche\u0027 siano rispettati i diritti della difesa. \n Dovrebbero, altresi\u0027, restare impregiudicate le decisioni\npreliminari di natura procedurale, adottate da autorita\u0027 giudiziarie\no da altre autorita\u0027 competenti e fondate sul sospetto o su indizi di\nreita\u0027, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purche\u0027\nnon presentino l\u0027indagato o imputato come colpevole. Prima di\nprendere una decisione preliminare di natura procedurale, l\u0027autorita\u0027\ncompetente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti\nprove a carico dell\u0027indagato o imputato tali da giustificare la\ndecisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali\nelementi. Il Considerando 17 della direttiva precisa che per\n«dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorita\u0027 pubbliche» dovrebbe\nintendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato\nproveniente da un\u0027autorita\u0027 coinvolta nel procedimento penale che ha\nad oggetto tale reato, quali le autorita\u0027 giudiziarie, di polizia e\naltre autorita\u0027 preposte all\u0027applicazione della legge, o da un\u0027altra\nautorita\u0027 pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo\nrestando che cio\u0027 lascia impregiudicato il diritto nazionale in\nmateria di immunita\u0027. Ai sensi dell\u0027art. 13 della direttiva nessuna\ndisposizione della stessa puo\u0027 essere interpretata in modo da\nlimitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti\ndalla carta dei diritti fondamentali UE, dalla CEDU, da altre\npertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di\nqualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione piu\u0027\nelevato. \n Come ha definitivamente chiarito la Corte di Giustizia UE (vedi\nCorte di Giustizia UE, I Sez., 13 giugno 2019, causa C-646/17, ,\npunti da 29 a 37), le direttive emanate ai sensi dell\u0027art. 82, § 2,\ncomma l, TFUE, si applicano a qualunque procedimento penale,\nindipendentemente dal fatto che abbia o meno una dimensione\ntransnazionale, nel senso di avere ad oggetto materie penali aventi\ndimensione transnazionale. Di conseguenza, devono essere tenute\npresenti in qualsiasi procedimento penale. Cio\u0027 comporta, come logico\ncorollario, l\u0027applicazione della Carta dei diritti fondamentali UE,\nai sensi dell\u0027art. 51, § l, della medesima, che stabilisce che le\ndisposizioni della Carta si applicano agli Stati Membri\nesclusivamente nell\u0027attuazione del diritto dell\u0027Unione europea (Corte\ndi Giustizia UE, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Akerberg Fransson,\npunto 17). Pertanto, nell\u0027attuazione del diritto dell\u0027Unione europea\nnon si puo\u0027 prescindere dall\u0027art. 48 della CDFUE, e, siccome la Carta\ne\u0027 equiparata ai Trattati (art. 6, § l, TUE) e ne ha lo stesso valore\ngiuridico, ne consegue che trattasi di diritto primario dell\u0027Unione\neuropea. \n Dunque, tutti i principi espressi dalla Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo con riguardo alla presunzione di innocenza sancita\ndall\u0027art. 6, comma 2, CEDU, possono ritenersi pienamente viventi ed\noperanti anche in ambito UE attraverso la citata direttiva e l\u0027art.\n48 della CDFUE (tenuto conto che il diritto alla presunzione di\ninnocenza in esso sancito, conformemente all\u0027art. 52, paragrafo 3,\ndella CDFUE, ha significato e portata identici allo stesso diritto\ngarantito dalla CEDU), con la conseguente possibilita\u0027 di\ndisapplicare le norme interne che dovessero porsi in contrasto con le\nnorme dell\u0027Unione europea aventi efficacia diretta. \n Peraltro, trattandosi di questione che coinvolge diritti\nfondamentali che godono tutela sia in ambito UE che interno (vedi\nart. 27 Cost.), la relativa questione puo\u0027 essere sottoposta\nall\u0027attenzione anche della Corte costituzionale, ai sensi degli\narticoli Il e 117, comma l, Cost., come chiarito da Corte\ncostituzionale sentenze nn. 269/2017, 20/2019, 63/2019 e, da ultimo,\nn. 181/2024 e n. 7/2025. \n Secondo la Corte di Giustizia UE (vedi Corte di Giustizia UE, II\nSez., 5 settembre 2019, causa C-377118, Ah e altri), ai sensi\ndell\u0027art. 4, § l, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, gli Stati\nmembri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire\nche, segnatamente, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla\ncolpevolezza non presentino un indagato o un imputato come colpevole\nfino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. \n Secondo il Considerando 16 tali dichiarazioni o decisioni\ngiudiziarie non dovrebbero rispecchiare l\u0027idea che una persona sia\ncolpevole. Nonostante l\u0027art. 4, § l, della citata direttiva lasci\nagli Stati membri un margine di discrezionalita\u0027 per l\u0027adozione delle\nmisure necessarie ai sensi di detta disposizione, resta il fatto che,\ncome si evince dal Considerando 48 di tale direttiva, il livello di\ntutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore\nalle norme della Carta o della CEDU, segnatamente quelle sulla\npresunzione di innocenza. A tale riguardo, sottolinea la Corte del\nLussemburgo (vedi punto 41), occorre rilevare che la presunzione di\ninnocenza e\u0027 sancita dall\u0027art. 48 della CDFUE, il quale, come risulta\ndalle spiegazioni relative a quest\u0027ultima, corrisponde all\u0027art. 6,\ncommi 2 e 3, CEDU. Ne consegue che, conformemente all\u0027art. 52, § 3,\ndella Carta, ai fini dell\u0027interpretazione dell\u0027art. 48 di\nquest\u0027ultima occorre prendere in considerazione l\u0027art. 6, commi 2 e\n3, CEDU, quale soglia di protezione minima. Sicche\u0027, in assenza di\nindicazioni precise nella direttiva 2016/UE/343 e nella\ngiurisprudenza relativa all\u0027art. 48 della CDFUE su come debba\nstabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una\ndecisione giudiziaria, ai fini dell\u0027interpretazione dell\u0027art. 4, § l,\ndella direttiva 2016/UE/343 occorre ispirarsi alla giurisprudenza\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo relativa all\u0027art. 6, comma\n2, CEDU (punto 42: nel caso di specie la Corte di Giustizia UE,\nproprio rifacendosi ad un precedente nella Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo, riteneva che l\u0027art. 4 della direttiva dovesse essere\ninterpretato nel senso che non ostasse a che un accordo nel quale\nl\u0027imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una\nriduzione di pena, e che deve essere approvato da un giudice\nnazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato non\nsoltanto tale imputato ma anche altre persone imputate in un\nprocedimento separato, che procede ordinariamente, a condizione, da\nun lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della\nresponsabilita\u0027 giuridica dell\u0027imputato che ha concluso l\u0027accordo,\ndall\u0027altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali\naltre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che\nla loro colpevolezza non e\u0027 stata legalmente accertata; in altra\nsentenza- Corte di Giustizia UE, I Sez., 19 settembre 2018, causa\nC-310/18 PPU, Milev -, la Corte ha affermato che l\u0027art. 4, § l, della\ndirettiva 2016/UE/343 deve essere letto alla luce del Considerando\n16, secondo il quale il rispetto della presunzione di innocenza non\npregiudica le decisioni riguardanti, ad esempio, la custodia\ncautelare, purche\u0027 non presentino l\u0027indagato o imputato come\ncolpevole. Ai sensi dello stesso Considerando, prima di prendere una\ndecisione preliminare di natura procedurale, l\u0027autorita\u0027 competente\npotrebbe anzitutto dovere verificare che vi siano sufficienti prove a\ncarico dell\u0027indagato o imputato tali da giustificare la decisione e\nquest\u0027ultima potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. Da\nquanto precede risulta che, nell\u0027ambito dei procedimenti penali, la\ndirettiva in questione e, in particolare, i suoi articoli 3 e 4, § l,\nnon ostano all\u0027adozione di decisioni preliminari di natura\nprocedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia\ncautelare adottata da un\u0027autorita\u0027 giudiziaria, fondate sul sospetto\no su indizi di reita\u0027, purche\u0027 tali decisioni non presentino la\npersona detenuta come colpevole). \n Alla luce di cio\u0027, si dubita della conformita\u0027 anche al diritto\ndell\u0027Unione europea dell\u0027art. 518-bis c.p.p., come interpretato dal\n«diritto vivente». \n Quanto alla possibilita\u0027 di prendere in esame la recente\ndirettiva 2024/UE/1260 riguardante il recupero e la confisca dei\nbeni, si osserva brevemente quanto segue. \n La direttiva in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale\ndell\u0027Unione europa in data 2 maggio 2024, entrata in vigore il 22\nmaggio 2024, dovra\u0027 essere recepita entro il 23 novembre 2026. Si\ntratta di una direttiva che sostituira\u0027 altri strumenti normativi\ndell\u0027Unione europea, quali l\u0027azione comune 98/699/GAI del Consiglio,\nla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, la decisione quadro\n2005/212/GAI del Consiglio, la decisione 2007/845/GAI e, soprattutto,\nla direttiva 2014/42/UE (art. 36 direttiva 2024/UE/1260). Come e\u0027\nnoto, anche se la direttiva non e\u0027 stata ancora attuata in Italia,\nnella pendenza del termine di attuazione gli Stati membri destinatari\ndella stessa devono astenersi dall\u0027adottare disposizioni che possano\ncompromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto\ndalla diretti va medesima (cfr. Corte di Giustizia CE, 4 luglio 2006,\nCausa C-212/04, Adeneler, § 121; Corte di Giustizia CE, 22 novembre\n2005, Causa C-144/14, Mangold, § 67). Ne consegue che, ove il\nsollecitato intervento, teso al ripristino della costituzionalita\u0027\nviolata, si ponesse gravemente in contrasto con le norme della\ndirettiva tanto da compromettere la realizzazione del suo risultato,\nsi potrebbe porre un problema in ordine al rispetto del diritto\ndell\u0027Unione europea. \n La direttiva consente all\u0027art. 15 la «confisca non basata sulla\ncondanna» nei seguenti casi: \n l. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter\nprocedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente\narticolo, alla confisca di beni strumentali, proventi o beni di cui\nall\u0027art. 12, o di proventi o beni trasferiti a terzi ai sensi\ndell\u0027art. 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato\navviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o\npiu\u0027 delle circostanze seguenti: \n a) malattia dell\u0027indagato o imputato; \n b) fuga dell\u0027indagato o imputato; \n c) decesso dell\u0027indagato o imputato; \n d) i termini di prescrizione per il reato in questione\nstabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a quindici anni e sono\nscaduti dopo l\u0027avvio del procedimento penale. \n 2. La confisca in assenza di una condanna ai sensi del presente\narticolo e\u0027 limitata ai casi in cui, in mancanza delle circostanze di\ncui al paragrafo l, il procedimento penale pertinente avrebbe potuto\nportare a una condanna penale perlomeno per i reati che possono\nprodurre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico\nconsiderevole, e se l\u0027organo giurisdizionale nazionale e\u0027 convinto\nche i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino\ndal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o\nindirettamente. \n Tuttavia, innanzitutto l\u0027ambito di applicazione della direttiva\nconcerne una serie di reati indicati nell\u0027art. 2, fra i quali (senza\nla necessita\u0027 che gli elementi inerenti alla commissione di tali\nreati si collochino nell\u0027ambito di piu\u0027 Stati membri, essendo\nsufficiente che si collochino all\u0027interno di un unico Stato membro:\nvedi Corte di Giustizia UE, III Sez., 21 ottobre 2021, cause C-845/19\ne C-863/19, D.R., T.S., a proposito dell\u0027ambito di applicazione della\ndirettiva 2014/42/UE) non rientra e comunque non e\u0027 riconducibile la\nlottizzazione abusiva. Sicche\u0027, va esclusa la possibilita\u0027 di\napplicazione della predetta direttiva nell\u0027ambito di un procedimento\npenale avente ad oggetto il reato di cui all\u0027art. 44 lettera C)\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (vedi sul punto\nCorte Cost. n. 7 del 2025 punto 2.3. del Considerato in diritto). \n In ogni caso, qualora si ritenesse applicabile la direttiva in\nquestione anche ad un procedimento penale come quello in esame, non\nva dimenticato che la direttiva deve essere interpretata assicurando\nil rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CDFUE, e,\nsegnatamente, dei diritti riconosciuti dagli articoli 47 e 48 della\nCarta, fra i quali spicca il diritto alla presunzione di innocenza\n(vedi Considerando 46 della direttiva). Inoltre, la direttiva lascia\nespressamente impregiudicate altre direttive, fra le quali vi e\u0027 la\ndirettiva 343/2016/UE, che tutela la presunzione di innocenza (vedi\nConsiderando 51 della direttiva). \n Orbene, come e\u0027 noto, ai sensi dell\u0027art. 52, § 3, della CDFUE,\nladdove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti\ndalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a\nquelli conferiti dalla suddetta convenzione, salva la possibilita\u0027,\nper il diritto dell\u0027Unione europea, di una protezione piu\u0027 estesa. \n E\u0027 evidente, pertanto, che il citato art. 15 della direttiva\n2024/UE/1260 non potra\u0027 essere interpretato in modo da contrastare\ncon il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza come\ntutelato dall\u0027art. 6, comma 2, CEDU e dall\u0027art. 48 CDFUE, cosi\u0027 come\ninterpretato proprio alla luce della CEDU e della giurisprudenza\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n Non a caso la Corte dei diritti umani, proprio nella sentenza _\nc. Italia, ha precisato che, pur consapevole del crescente ricorso -\nsia ai sensi dell\u0027ordinamento giuridico interno che a livello\ninternazionale - a forme di confisca non basate su una condanna (fra\nle quali la Corte ha esaminato proprio quelle introdotte dalla\ndirettiva 2024/UE/1260: vedi § 48 della sentenza), in base alle quali\ni giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di beni di\norigine illecita anche in assenza di una condanna, tuttavia ha\nritenuto che la protezione offerta dal secondo aspetto dell\u0027art. 6\ncomma 2 CEDU non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere\nai Tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti decisi nei\nprocedimenti penali al fine di disporre una forma di confisca non\nbasata su una condanna, purche\u0027 nel farlo essi non attribuiscano\nall\u0027interessato la responsabilita\u0027 penale (vedi § 129). \n In conclusione, va sollevata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 518-bis c.p.p. per violazione dell\u0027art. 6,\ncomma 2, CEDU, quale parametro interposto dell\u0027art. 117, comma l,\nCost., e degli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e dell\u0027art.\n48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea, quali\nparametri interposti degli articoli 11 e 117, comma 1, Cost., nella\nparte in cui prevede che, secondo il «diritto vivente» (Cass. pen.\nsez. un. 30 gennaio 2020, n. 13539), quando e\u0027 stata ordinata la\nconfisca urbanistica di cui all\u0027art. 44, comma 2, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001, il giudice di appello (o la\nCorte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato di\nlottizzazione abusiva di cui all\u0027art. 44 lettera c) decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001 per prescrizione, decide\nsull\u0027impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento\ndella responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n In caso di accoglimento della questione, il giudice di Appello (o\nla Corte di cassazione) dovrebbe limitarsi a constatare la\nsopravvenuta causa estintiva ai sensi dell\u0027art. 129 codice di\nprocedura penale e a revocare la disposta confisca, ferma restando la\npossibilita\u0027 da parte della competente Autorita\u0027 amministrativa di\nagire ai sensi dell\u0027art. 30 decreto del Presidente della Repubblica\nn. 380/2001, nel rispetto dell\u0027art. 6 comma 2 CEDU. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953 solleva, di\nufficio, questione di legittimita\u0027 costituzionale, in relazione\nall\u0027art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell\u0027art. 117,\ncomma l, Cost., in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva\n2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027U.E.,\nquali parametri interposti degli articoli 11 e 117, comma l, Cost.,\ncon riferimento all\u0027art. 518-bis c.p.p., nella parte in cui, secondo\nil «diritto vivente» (Cass. pen. sez. un. 30 gennaio 2020, n. 13539),\nquando e\u0027 stata ordinata la confisca urbanistica di cui all\u0027art. 44,\ncomma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il\ngiudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto\nil reato di lottizzazione abusiva di cui all\u0027art. 44 lettera c)\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per prescrizione,\ndecide sull\u0027impugnazione ai soli effetti della confisca, previo\naccertamento della responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei Ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del\nSenato. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del\n30 maggio 2025. \n \n Il Presidente: Ottaviano \n \n \n Il Consigliere est.: Biondi","elencoNorme":[{"id":"63425","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"578","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79714","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79715","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79716","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par.2","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79719","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"48","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79717","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"343","data_legge":"09/03/2016","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79718","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"343","data_legge":"09/03/2016","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54770","num_progressivo":"","nominativo_parte":"N. 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