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– Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove –\u0026nbsp;Proroga del termine di cui all\u0027art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Denunciata introduzione nel corpo del decreto-legge di una regola del tutto estranea all’oggetto e alle finalità del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni di urgenza, trattandosi di una legge di interpretazione autentica di una norma esistente nell’ordinamento sin dal 1993 – Eccesso di delega – In via subordinata: Denunciato intervento legislativo, mediante una norma interpretativa con efficacia retroattiva, incidente anche sulle fattispecie pregresse – Omessa indicazione,\u0026nbsp;comunque non evincibile, delle circostanze eccezionali o delle ragioni di interesse generale che avrebbero imposto un simile intervento – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio del giusto processo – Contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti – Violazione degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 della CEDU che sancisce il diritto a un processo equo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 77, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione Europea dei diritti dell\u0027Uomo (CEDU), art. 6.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eCalamità pubbliche – Camere di commercio – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 – Applicazione della disposizione transitoria di cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove –\u0026nbsp;Proroga del termine di cui all\u0027art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Prevista soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito – Denunciata disciplina che ha dapprima imposto, per un periodo temporale di due mesi, un vincolo interpretativo, operante anche per le situazioni pregresse ancora sub-iudice, rimuovendolo successivamente, ma solo per il futuro, in difetto di una previsione che facesse retroagire l’effetto abrogativo – Previsione di un sistema irrazionale, privo di obiettive motivazioni per le quali introdurre un vincolo interpretativo di una norma vigente da oltre trent’anni per un periodo limitato di due mesi, ma con effetti retroattivi – Illogica eliminazione del suddetto vincolo solo per il futuro che disarticola il sistema, determinando un differente trattamento per situazioni omologhe, atteso che le procedure di rinnovo ricomprese nel periodo di applicazione della norma interpretativa saranno regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre vicende saranno rimesse, invece, all’interpretazione del giudice, con esiti astrattamente differenti – Contrasto con il principio di ragionevolezza.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, in combinato disposto con l’art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 3.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn ulteriore subordine – Impresa e imprenditore – Camere di commercio – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all\u0027art. 10, comma 2, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all\u0027art. 10, comma 6, della medesima legge – Denunciata interpretazione che, dando rilievo, ai fini della rappresentatività, alla soggettività giuridica o alla legale rappresentanza dell’associazione e non all’articolazione organizzativa, precluderebbe a una associazione rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione delle camere di commercio solo perché dotata di una soggettività interprovinciale o regionale – Violazione del carattere pluralista dello Stato – Interpretazione irragionevole e ingiustamente discriminatoria per il trattamento riservato alle associazioni con soggettività regionale o interprovinciale, rispetto a quello delle associazioni con soggettività nazionale – Lesione del diritto di Confcommercio Campania di partecipare alla procedura di rinnovo, per consentire la rappresentatività delle imprese a essa associate – Lesione dei diritti dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità – Violazione del diritto di associazione – Lesione del principio di buona andamento e imparzialità dell’amministrazione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 12, comma 1.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 2, 3, 18 e 97.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Associazione CLAAI","prima_controparte":"Ministero delle imprese e del made in Italy, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, Cna Campania Nord ed altri 5","altre_parti":"Associazione Unione Italiana Cooperative di Avellino, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio","testo_atto":"N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 maggio 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso\nproposto da Associazione CLAAI, Associazione Unione Italiana\nCooperative di Avellino contro Ministero delle imprese e del made in\nItaly e altri.. \n \nCalamita\u0027 pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo\n complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del\n 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di\n cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n.\n 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei\n componenti dei consigli delle camere di commercio, industria,\n artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai\n sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di\n commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per\n due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in\n vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023\n - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per\n la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri\n pari a nove - Proroga del termine di cui all\u0027art. 38, comma 1,\n della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell\u0027ambito\n della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera\n di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche -\n Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta\n nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle\n camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e\u0027\n effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e\n dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello\n provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle\n costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello\n nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla\n rappresentativita\u0027 delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito della\n circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio\n interessata. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in\n materia di termini normativi), convertito con modificazioni, nella\n legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo\n periodo. \nCalamita\u0027 pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo\n complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del\n 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di\n cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n.\n 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei\n componenti dei consigli delle camere di commercio, industria,\n artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai\n sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di\n commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per\n due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in\n vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023\n - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per\n la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri\n pari a nove - Proroga del termine di cui all\u0027art. 38, comma 1,\n della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell\u0027ambito\n della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera\n di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche -\n Previsione che l\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta\n nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle\n camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e\u0027\n effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e\n dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello\n provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle\n costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello\n nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla\n rappresentativita\u0027 delle medesime organizzazioni nell\u0027ambito della\n circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio\n interessata - Prevista soppressione dell\u0027ultimo periodo dell\u0027art.\n 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come\n convertito. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in\n materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella\n legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo\n periodo, in combinato disposto con l\u0027art. 1 della legge 29 aprile\n 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2\n marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l\u0027attuazione\n del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)). \nIn subordine: Impresa e imprenditore - Camere di commercio -\n Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e\n agricoltura - Previsione che i componenti del consiglio sono\n designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese\n appartenenti ai settori di cui all\u0027art. 10, comma 2, della legge n.\n 580 del 1993, nonche\u0027 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori\n e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e\n degli utenti e dalla Consulta di cui all\u0027art. 10, comma 6, della\n medesima legge. \n- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di\n commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 12, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 9678 del 2024, proposto da: \n Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della\nPiccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Francesco Cocola, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n contro: \n Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del\nMinistro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in\npersona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da\nPEC da Registri di Giustizia; \n Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D\u0027Urso, Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n nei confronti: \n Cna Campania Nord, Regione Campania, Unione Italiana delle\nCamere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura -\nUnioncamere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro\ntempore, non costituiti in giudizio; \n sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2024, proposto\nda: \n Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della\nPiccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Francesco Cocola, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n contro: \n Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del\nMinistro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in\npersona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da\nPEC da Registri di Giustizia; \n Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D\u0027Urso, Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n nei confronti: \n Confcommercio Imprese per l\u0027Italia Interprovinciale della\nCampania, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio\nCintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia; \n Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio\nIndustria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei\nrispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in\ngiudizio; \n sul ricorso numero di registro generale 9680 del 2024, proposto\nda: \n Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della\nPiccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Francesco Cocola, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n contro: \n Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del\nMinistro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in\npersona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da\nPEC da Registri di Giustizia; \n Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D\u0027Urso, Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n nei confronti: \n Confcommercio Imprese per l\u0027Italia Interprovinciale della\nCampania, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio\nCintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia; \n Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio\nIndustria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei\nrispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in\ngiudizio; \n sul ricorso numero di registro generale 9681 del 2024, proposto\nda: \n Associazione Unione Italiana Cooperative di Avellino, in\npersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa\ndagli avvocati Francesco Cocola e Teodoro Reppucci, con domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n contro: \n Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del\nMinistro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in\npersona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da\nPEC da Registri di Giustizia; \n Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura\nIrpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D\u0027Urso, Flavio\nIacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n nei confronti: \n Confcooperative Campania, in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato\nLorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\nGiustizia; \n Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio\nIndustria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei\nrispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in\ngiudizio; \n per la riforma: \n A) quanto al ricorso n. 9678 del 2024: \n della sentenza in forma semplificata del Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23257/2024,\nresa tra le parti; \n B) quanto al ricorso n. 9679 del 2024: \n della sentenza in forma semplificata del Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23261/2024,\nresa tra le parti; \n C) quanto al ricorso n. 9680 del 2024: \n della sentenza in forma semplificata del Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23265/2024,\nresa tra le parti; \n D) quanto al ricorso n. 9681 del 2024: \n della sentenza in forma semplificata del Tribunale\nAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23270/2024,\nresa tra le parti. \n Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle\nimprese e del made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei\nministri, della Camera di Commercio Industria Artigianato e\nAgricoltura Irpinia Sannio, di Confcommercio Imprese per l\u0027Italia\nInterprovinciale della Campania e di Confcooperative Campania; \n Viste le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025, n. 352/2025 e n.\n354/2025, con le quali la Sezione ha accolto le istanze cautelari\nformulate, in via incidentale, dalle parti appellanti ai soli fini\ndella sollecita fissazione dell\u0027udienza di trattazione del merito dei\nricorsi in appello; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il\nConsigliere Lorenzo Cordi\u0027 e uditi, per le parti, l\u0027avvocato Vincenzo\nBarrasso (per delega dell\u0027avvocato Francesco Cocola), l\u0027avvocato\nFlavio Iacovone, l\u0027avvocato Paolo Giugliano e l\u0027avvocato Lorenzo\nLentini; \nA. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi. \n A.1. L\u0027oggetto dei ricorsi di primo grado. \n 1. Con il ricorso R.G. n. 6513/2024 l\u0027associazione CLAAI - Unione\nProvinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento (di seguito\nanche solo «CLAAI») ha impugnato al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio - sede di Roma: i) la determinazione\ndirigenziale del n. 2024000097 del 27 marzo 2024, con la quale la\nCamera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia\nSannio (di seguito anche solo «Camera di Commercio Irpinia Sannio»)\naveva annullato in autotutela la precedente determinazione n. 360 del\n9 novembre 2023 e, per l\u0027effetto, aveva riammesso l\u0027associazione CNA\nCampania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di\nCommercio Irpinia Sannio - Settore «Commercio»; ii) la determinazione\ndirigenziale del segretario generale della Camera di Commercio\nIrpinia Sannio n. 2024000098 del 27 marzo 2024, con la quale era\nstata annullata in autotutela la precedente determinazione del 9\nnovembre 2023 e, per l\u0027effetto, aveva riammesso l\u0027associazione CNA\nCampania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di\nCommercio Irpinia Sannio - Settore «Artigianato». \n 2. Con ricorso R.G. n. 6514/2024 l\u0027associazione CLAAI ha\nimpugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede\ndi Roma la determinazione dirigenziale del segretario generale della\nCamera di Commercio Irpinia Sannio n. 2024000103 del 27 febbraio\n2024, con la quale era stata annullata in autotutela la precedente\ndeterminazione n. 358 del 9 novembre 2023, e, per l\u0027effetto, si era\nriammessa l\u0027associazione Confcommercio imprese per l\u0027Italia\nInterprovinciale della Campania alla procedura di rinnovo del\nConsiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore\n«Turismo». \n 3. Con ricorso R.G. n. 6512/2024 l\u0027associazione Unione degli\nIndustriali della Provincia di Avellino ha impugnato al Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le\ndeterminazioni del 27 aprile 2024 n. 2024000099, n. 2024000100, n.\n2024000102, n. 2024000104, n. 2024000105, n. 2024000106, con le quali\nerano state annullate, rispettivamente, le determinazioni del 9\nnovembre 2023, n. 355, n. 357, n. 353, n. 352, n. 354, n. 356, e, per\nl\u0027effetto, era stata ammessa l\u0027associazione Confcommercio Imprese per\nl\u0027Italia Interprovinciale della Campania alla procedura di rinnovo\ndel Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, per i settori\n«Industria», «Trasporti e Spedizioni», «Artigianato», «Altri\nSettori», «Commercio» e «Servizi alle Imprese». \n 4. Con ricorso R.G. n. 6511/2024 l\u0027associazione Unione\nCooperative di Avellino ha impugnato al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio - sede di Roma la determinazione del\nsegretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e\nAgricoltura Irpinia Sannio n. 101 del 27 marzo 2024, con la quale era\nstata annullata in autotutela la determinazione dirigenziale n. 361\ndel 9 novembre 2023 e, per l\u0027effetto, si era riammessa l\u0027Associazione\nConfcooperative Campania alla procedura di rinnovo del Consiglio\ndella Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Cooperazione». \n 5. In tutti i giudizi sopra indicati era stato, altresi\u0027,\nimpugnato il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, e, in\nparticolare, le disposizioni di cui all\u0027art. 2, commi 2 e 6, laddove\ninterpretati nel senso di giustificare la mancanza esclusione dalla\nprocedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio delle\nassociazioni controinteressate. \nA.2. Esposizione delle vicende di fatto. \n 6. In punto di fatto va esposto che, in primo luogo, che: i) con\ndecreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del\n30 marzo 2023 - adottato ai sensi dell\u0027art. 5, comma 2, lettera a),\ndella legge n. 580/1993 - era stato sciolto il Consiglio della Camera\ndi Commercio Irpinia Sannio ed era stato nominato il Commissario\nstraordinario della medesima Camera di Commercio, con la specifica\nfunzione di dare avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio\ncamerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di\nemanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall\u0027incarico;\nii) con determinazione commissariale n. 44 del 26 giugno 2023 era\nstato approvato lo Statuto della Camera di Commercio Industria\nArtigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, recante, all\u0027allegato B, il\nprospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati\ndal Ministero delle imprese e del made in Italy; iii) con\ndeterminazione commissariale n. 57 adottata in data 28 luglio 2023\nera stato pubblicato l\u0027avviso di avvio della procedura per la\ndesignazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al decreto\nministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - con contestuale comunicazione al\nPresidente della Giunta regionale della Campania - e nomina del\nsegretario generale della Camera di Commercio quale responsabile del\nrelativo procedimento. \n 6.1. Il Segretario generale aveva adottato una serie di\nprovvedimenti di esclusione dalle procedure. \n 6.1.1. In particolare, l\u0027associazione CNA Campania Nord era stata\nesclusa in quanto: i) la stessa e\u0027 un\u0027associazione imprenditoriale\nnata dall\u0027accorpamento delle tre associazioni provinciali di Napoli,\nCaserta e Benevento, che ha come finalita\u0027 la tutela, la promozione e\nlo sviluppo delle imprese dei settori dell\u0027artigianato, del commercio\ne della piccola e media impresa; ii) la dimensione interprovinciale\ndella Associazione non avrebbe consentito alla stessa di partecipare\nalla procedura ai sensi dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto\nministeriale n. 156/2011; iii) l\u0027adesione della Associazione al\nsovraordinato livello nazionale non avrebbe consentito la\npartecipazione alla procedura neppure ai sensi dell\u0027art. 2, comma 6,\ndel decreto ministeriale n. 156/11, che ammette la partecipazione\nalla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle Organizzazioni\nimprenditoriali di livello regionale solo in mancanza del livello\nnazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali 359 e 360 del 9\nnovembre 2023). \n 6.1.2. L\u0027associazione Confcommercio imprese per l\u0027Italia\ninterprovinciale della Campania e\u0027, invece, un\u0027organizzazione\ninterprovinciale e pluri-territoriale che, rappresenta e tutela per\nstatuto gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti\nimprenditoriali e professionali che operano nel territorio delle\nsingole province della Regione Campania, e aderisce alla\nConfederazione Generale italiana delle imprese. Tale associazione era\nstata esclusa in quanto: i) la dimensione regionale/interprovinciale\ndella stessa non avrebbe consentito alla medesima di partecipare al\nrinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell\u0027art. 2, comma 2, del\ndecreto ministeriale n. 156/2011; ii) l\u0027adesione della Associazione\nal sovraordinato livello nazionale non avrebbe consentito la\npartecipazione alla procedura neppure ai sensi dell\u0027art. 2, comma 6,\ndel decreto ministeriale n. 156/2011, che ammette la partecipazione\nalla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle Organizzazioni\nimprenditoriali di livello regionale solo in mancanza del livello\nnazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali n. 352, n. 253, n.\n354, n. 355, n. 356, n. 357 e n. 358 del 9 novembre 2023). \n 6.1.3. Confcooperative Campania e\u0027, invece, il livello regionale\ndella Confederazione Italiana delle Cooperative. Tale associazione e\u0027\nstata esclusa in quanto: i) la dimensione regionale della stessa non\navrebbe consentito di partecipare alla procedura ai sensi dell\u0027art.\n2, comma 2, del decreto ministeriale n. 156/2011; ii) l\u0027adesione\ndell\u0027associazione al sovraordinato livello nazionale non avrebbe\nconsentito la partecipazione della medesima neppure ai sensi\ndell\u0027art. 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/2011 (f. 3\ndella determinazione dirigenziale n. 361 del 9 novembre 2023). \n 6.1.3.1. Avverso il provvedimento indicato al precedente punto\n6.1.3 Confcooperative ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio (R.G. n. 16834/2023), che, con ordinanza n.\n246/2025, ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato\ndella sentenza n. 23270/2024, oggetto di uno dei ricorsi\nall\u0027attenzione del Collegio (R.G. n. 9681 del 2024). \n 6.2. Nelle more del giudizio e\u0027 entrato in vigore l\u0027art. 17,\ncomma 1-bis, del decreto-legge 30 novembre 2023, n. 215, inserito\ndalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che, all\u0027ultimo\nperiodo, ha disposto: «l\u0027art. 12 della citata legge n. 580 del 1993\nsi interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei\nconsigli delle camere di commercio, industria, artigianato e\nagricoltura e\u0027 effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle\nimprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a\nlivello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle\ncostituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale,\ncon riferimento esclusivo, in ogni caso alla rappresentativita\u0027 delle\nmedesime organizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale\ndi competenza della Camera di Commercio interessata». \n 6.3. La Camera di Commercio Irpinia - Sannio ha, quindi, adottato\ni provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado e indicati ai\npunti 1-4 della presente ordinanza. Con tali provvedimenti sono stato\nannullate le esclusioni in precedenza disposte (punti 6.1.1-6.1.3\ndella presente ordinanza), evidenziando come la previsione di cui\nall\u0027art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 - «in sede di\ninterpretazione autentica dell\u0027art. 12 della legge 29 dicembre 1993\nn. 580 operante ex tunc» - avesse riconosciuto in modo definitivo ed\nespresso che cio\u0027 che legittima la partecipazione di un\u0027associazione\nimprenditoriale alla procedura di rinnovo del consiglio camerale sono\ni dati della rappresentativita\u0027 a livello territoriale e non la\nstrutturazione territoriale dell\u0027associazione stessa. La Camera di\nCommercio ha, quindi, annullato in autotutela i provvedimenti emessi\ne ha riammesso le associazioni in precedenza escluse al procedimento\ndi rinnovo del Consiglio. \n 6.4. Dopo l\u0027adozione dei provvedimenti indicati al precedente\npunto e\u0027 entrato in vigore l\u0027art. 1 della legge 29 aprile 2024, n.\n56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo\n2024, n. 19, che ha introdotto - proprio in sede di conversione del\ndecreto-legge - l\u0027art. 39-bis (rubricato «Disposizioni in materia di\ncamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), il quale\nha disposto: «all\u0027art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre\n2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio\n2024, n. 18, l\u0027ultimo periodo e\u0027 soppresso». In sostanza, la\nprevisione ha abrogato la norma di interpretazione autentica che era\nstata posta a fondamento dei provvedimenti di annullamento in\nautotutela adottati dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. \nA.3. I ricorsi di primo grado e le sentenze del Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma impugnate\ndinanzi a questo consiglio. \n 7. L\u0027associazione CLAAI, l\u0027Associazione Unione degli Industriali\ndella Provincia di Avellino e l\u0027associazione Unione Italiana\nCooperative di Avellino hanno impugnato i provvedimenti di\nannullamento in autotutela delle precedenti esclusioni, unitamente al\ndecreto ministeriale n. 156/2011, dinanzi al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio, articolando plurimi motivi. \n 7.1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha\nrespinto i ricorsi, osservando, in sintesi, che: i) non erano fondate\nla censure con la quali era stata dedotta l\u0027illegittimita\u0027\nsopravvenuta delle determinazioni (in ragione dell\u0027abrogazione della\nnorma di interpretazione autentica) in quanto, in applicazione del\nprincipio tempus regit actum, doveva aversi riguardo alla normativa\nvigente al momento dell\u0027adozione di tali provvedimenti, non\npotendosi, inoltre, ritenere che la norma abrogativa di una legge di\ninterpretazione autentica fosse, a sua volta, retroattiva, ne\u0027 che\nl\u0027abrogazione comportasse l\u0027obbligo per l\u0027Amministrazione di adottare\nnuovi atti di annullamento dei provvedimenti di secondo grado gia\u0027\nemessi; ii) non erano fondate le censure con le quali le parti\navevano dedotto il carattere meramente generico del criterio della\nrappresentativita\u0027 di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993\n(dovendosi tener conto, piuttosto, delle regole di cui al decreto\nministeriale n. 156/2011, da interpretarsi come abilitanti alla\npartecipazione le sole associazioni territorialmente strutturate a\nlivello provinciale o a livello nazionale ma non quelle con\ndimensione organizzativa regionale), in quanto le determinazioni\nadottate avevano applicato la legge di interpretazione autentica, che\naveva superato ogni questione interpretativa. \nA.4. I motivi di ricorso in appello. \n 8. Le associazioni in epigrafe hanno proposto appello, affidando\nl\u0027impugnazione ad identici motivi, di seguito esposti. \n 8.1. Con il primo motivo le associazioni hanno dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle parti in cui hanno\nritenuto operante il principio tempus regit actum, evidenziando come\nla disposizione di interpretazione autentica successivamente abrogata\n(art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024; di seguito,\nper brevita\u0027, solo «decreto-legge n. 215/2023») non potesse trovare\napplicazione in quanto la disposizione non era propriamente una legge\ndi interpretazione autentica ma una norma innovativa, volta ad\nampliare la portata oggettiva del precetto di cui all\u0027art. 12 della\nlegge n. 580/1993, e, come tale, destinata ad operare solo per\nl\u0027avvenire. \n 8.2. Con il secondo motivo le associazioni hanno dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nella parte in cui -\nqualificando (erroneamente, secondo le appellanti) la norma di cui\nall\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n.\n217/2023, come norma di interpretazione autentica - non avevano\ntenuto conto della necessaria portata necessariamente retroattiva\ndella norma abrogativa; secondo le parti la norma abrogativa di una\nnorma di interpretazione autentica elide il vincolo interpretativo in\nprecedenza posto dal legislatore e, pertanto, spiega la sua portata\ndalla data di entrata in vigore della regola sottoposta ad\ninterpretazione da parte del legislatore. \n 8.3. Con il terzo motivo le associazioni hanno dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle parti in cui non\navevano tenuto conto - secondo le appellanti - della particolare\nnatura del procedimento in esame, che costituirebbe una vicenda\nunitaria all\u0027interno della quale trovavano applicazione le regole\nsopravvenute, e, quindi, la norma abrogativa della norma di\ninterpretazione autentica, con conseguente illegittimita\u0027 delle\ndeterminazioni fondate su quest\u0027ultima, in quanto eliminata\ndall\u0027ordinamento; secondo le appellanti, la tesi del Giudice di primo\ngrado avrebbe determinato una «ultrattivita\u0027 temporale della\ndisposizione abrogata» nell\u0027ambito di un procedimento non ancora\nconcluso. \n 8.4. Con il quarto motivo le associazioni hanno dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle parti in cui non\navrebbero dato corretta applicazione al costante principio che impone\ndi effettuare lo scrutinio di legittimita\u0027 del provvedimento\namministrativo tenendo conto del quadro normativo vigente al momento\ndell\u0027adozione, tenendo anche conto delle modifiche intervenute nel\ncorso del procedimento. Secondo le appellanti, la mancata valutazione\ndella norma abrogativa della legge di interpretazione autentica\navrebbe determinato l\u0027applicazione di effetti non voluti dal\nlegislatore, affermando - in relazione al tema della\nrappresentativita\u0027 - una regola che era stata «abiurata» dal\nlegislatore stesso con la norma abrogativa. Inoltre, secondo le\nparti, la soluzione avrebbe violato il principio di eguaglianza\ndeterminando per il procedimento elettorale relativo alla Camera di\nCommercio Irpinia Sannio l\u0027applicazione di una regola diversa da\nquella affermata da questo Consiglio in relazione alla Camera di\nCommercio di Napoli (su cui si veda infra). \n 8.5. Con il quinto motivo le associazioni hanno dedotto\nl\u0027erroneita\u0027 delle sentenze di primo grado nelle parti in cui hanno\nritenuto che la norma di interpretazione autentica (successivamente\nabrogata) avesse superato ogni questione interpretativa delle\ndisposizioni di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e del decreto\nministeriale n. 156/2001, atteso che la giurisprudenza della Sezione\naveva chiarito che le questioni relative alla partecipazione\ndovessero risolversi proprio alla luce delle disposizioni del decreto\nministeriale, non investito dalla norma di interpretazione autentica.\nDi conseguenza, si sarebbe dovuto dare applicazione alle norme del\ndecreto ministeriale, anche al fine di evitare una sostanziale\nincertezza sulle modalita\u0027 di applicazione di tale decreto sul\nterritorio nazionale. \n 8.6. Con il sesto motivo le associazioni hanno dedotto\nl\u0027illogicita\u0027 delle sentenze appellate, ribadendo come la questione\nrelativa ai criteri e ai requisiti di partecipazione fosse regolata\ndal decreto ministeriale n. 156/2011, non in contrasto con la\nprevisione primaria, come stabilito dai pareri n. 2877 del 19 luglio\n2011 e n. 3017 del 27 luglio 2011 di questo Consiglio, nonche\u0027 dalle\npronunce della Sezione, relative alle vicende del rinnovo del\nConsiglio della Camera di Commercio di Napoli. \nA.5. Svolgimento dei giudizi in appello. \n 9. Nei giudizi in appello si sono costituire le parti indicate in\nepigrafe deducendo l\u0027infondatezza delle impugnazioni. \n 9.1. In particolare, nel giudizio R.G. n. 9678/2024 si sono\ncostituiti: i) la Camera di Commercio Irpinia Sannio deducendo\nl\u0027inammissibilita\u0027 del primo motivo (in quanto la questione relativa\nalla natura di norma di interpretazione autentica dell\u0027art. 17, comma\n1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, non era stata\ndedotta in primo grado), nonche\u0027 l\u0027infondatezza di tale motivo e\ndegli altri motivi di ricorso in appello; ii) il Ministero delle\nimprese e del made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei\nministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in appello. \n 9.2. Nel giudizio R.G. n. 9679/2024 si sono costituiti: i) la\nCamera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese di\ncui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v., supra, punto 9.1); ii) il\nMinistero delle imprese e del made in Italy e la Presidenza del\nConsiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in\nappello; iii) la Confcommercio Imprese per l\u0027Italia interprovinciale\ndeducendo l\u0027inammissibilita\u0027 del primo motivo (in quanto contenente\nuna censura non articolata in primo grado), l\u0027infondatezza del\nricorso in appello e la possibile illegittimita\u0027 costituzionale della\nprevisione di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993, in\nrelazione agli articoli 2, 3, 18 e 97 Costituzione (ove interpretata\ncome volta a precludere ad una associazione rappresentativa delle\nimprese di concorrere al processo di formazione delle Camere di\nCommercio sol perche\u0027 dotata di una soggettivita\u0027 che non e\u0027 ne\u0027\nnazionale ne\u0027 provinciale, ma e\u0027 interprovinciale o regionale). \n 9.3. Nel giudizio R.G. n. 9680/2024 si sono costituite le\nmedesime parti di cui al giudizio R.G. 9679/2024, articolando le\nmedesime eccezioni e difese indicate al precedente punto della\npresente ordinanza. \n 9.4. Nel giudizio R.G. n. 9684/2024 si sono costituiti: i) la\nCamera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese di\ncui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v., supra, punto 9.1); ii) il\nMinistero delle imprese e del made in Italy e la Presidenza del\nConsiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in\nappello; iii) la Confcooperative Campania che ha chiesto di\nrespingere il ricorso in appello. \n 10. Con le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025, n. 352/2025 e n.\n354/2025, la Sezione ha accolto le istanze cautelari formulate, in\nvia incidentale, dalle parti appellanti ai soli fini della sollecita\nfissazione dell\u0027udienza di trattazione del merito dei ricorsi in\nappello. In vista dell\u0027udienza pubblica del 3 aprile 2025 le parti\nhanno depositato memorie ex art. 75 c.p.a. All\u0027udienza del 3 aprile\n2025 il Collegio ha prospettato alle parti, dandone atto a verbale,\nla questione della possibilita\u0027 di dubbi di legittimita\u0027\ncostituzionale della norma di interpretazione autentica\nsuccessivamente abrogata, con riferimento sia al suo inserimento in\nconversione al decreto-legge mille proroghe, sia sul suo sopravvenire\nnell\u0027ambito di procedimenti giudiziari gia\u0027 in corso. Dopo la\ndiscussione, sentiti i difensori, le cause sono state trattenute in\ndecisione. \nB. Riunione dei giudizi ex art. 96, comma 1, c.p.a. \n 11. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi\nin epigrafe, stante la connessione oggettiva tra gli stessi, che\nattengono a provvedimenti di medesimo contenuto relativi alla stessa\nprocedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia\nSannio e che hanno ad oggetto identiche questioni. \nC. Rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale della previsione di cui all\u0027art. 17,\ncomma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023. \n 12. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere a\ncodesta Corte costituzionale questioni di legittimita\u0027 della\nprevisione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del\ndecreto-legge n. 215/2023, stante la rilevanza e la non manifesta\ninfondatezza di tali questioni. \nD. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n D.1. Considerazioni preliminari. \n 14. In primo luogo il Collegio ritiene di indicare le ragioni di\nrilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale che saranno\ndi seguito esposte, alla luce delle indicazioni fornite dalla\ngiurisprudenza di codesta Corte, secondo la quale la rilevanza debba\navere i requisiti dell\u0027attualita\u0027 (Corte costituzionale, 10 giugno\n2016, n. 134) e della non implausibilita\u0027 alla stregua della\nmotivazione offerta dal rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile\n2014, n. 67). \n 15. Codesta Corte ha precisato che: i) «la circostanza che il\nrimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro\nnormativo, ne\u0027 abbia esaminato i profili indicati di applicabilita\u0027\ndella disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o\nconsistenza, compromette irrimediabilmente l\u0027iter\nlogico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate»\n(Corte costituzionale, 19 giugno 2019, n. 150); ii) «e\u0027 compito del\ngiudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla\nfattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni\nalternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l\u0027ordinanza\nfinisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per\nquesto, inammissibili» (Corte costituzionale, 26 gennaio 2018, n. 9;\nv., anche, Corte costituzionale, 17 febbraio 2016, n. 33; Id., 3\nmarzo 2015, n. 27; Id., 11 giugno 2014, n. 165). \n D.2. Individuazione del parametro di legittimita\u0027 dei\nprovvedimenti impugnati. \n 16. Declinando i principi espressi nel precedente paragrafo D.1,\nil Collegio evidenzia come sia essenziale individuare il parametro di\nlegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati. \n 16.1. Come spiegato al punto 6.3 della presente ordinanza la\nCamera di Commercio Irpinia Sannio ha annullato in autotutela le\nprecedenti esclusioni in ragione dell\u0027intervenuta entrata in vigore\ndella disposizione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo,\ndel decreto-legge n. 215/2023, ritenuta norma di interpretazione\nautentica con valenza retroattiva (v., per il resto della previsione,\npunto 6.2 della presente ordinanza). \n 16.2. La disposizione ha fornito un\u0027interpretazione autentica\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993, a\nmente delle quali: i) i componenti del consiglio sono designati dalle\norganizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori\ndi cui all\u0027art. 10, comma 2, nonche\u0027 dalle organizzazioni sindacali\ndei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei\nconsumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all\u0027art. 10, comma\n6 (comma 1); ii) le designazioni da parte delle organizzazioni di cui\nal comma 1, per ciascuno dei settori di cui all\u0027art. 10, comma 2,\navvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita\u0027\nnell\u0027ambito della circoscrizione territoriale della camera di\ncommercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall\u0027art.\n10, comma 3 [...] Ai fini del calcolo degli indicatori di\nrappresentativita\u0027 sono presi in considerazione i soli associati che\nnell\u0027ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di\nimporto non meramente simbolico come definita in base al comma 4.\nAnche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati\ndisgiuntamente (comma 2): iii) e\u0027 fatta salva la possibilita\u0027 per le\nimprese di essere iscritte a piu\u0027 associazioni; in tale caso, esse\nsono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono\niscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai\nfini della rappresentativita\u0027 delle associazioni stesse. \n 16.2.1. La disposizione contenuta nel quarto comma prevede, poi,\nche il Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa con\nla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai\nsensi dell\u0027art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,\ndisciplini l\u0027attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2\n[punti i) e ii) del precedente punto], nonche\u0027 al comma 1 dell\u0027art.\n14, «con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle\nmodalita\u0027 relativi alla procedura di designazione dei componenti il\nconsiglio, nonche\u0027 all\u0027elezione dei membri della giunta». Con le\nstesse modalita\u0027 sono apportate le successive modifiche; inoltre, con\nil medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare\nper ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote\nassociative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo\ndella rappresentativita\u0027. Questa regola ha, quindi, abilitato il\nGoverno a disciplinare l\u0027attuazione delle disposizioni di cui ai\ncommi 1 e 2, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri, e alle\nmodalita\u0027 della procedura di designazione e all\u0027elezione dei membri\ndella Giunta. \n 16.3. Il Ministero ha, quindi, adottato il decreto ministeriale\nn. 156/2011 con il quale ha previsto - per quanto di interesse - che\npossano partecipare alla procedura «le organizzazioni imprenditoriali\ndi livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali\nrappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da\nalmeno tre anni prima della pubblicazione» (art. 2, comma 2).\nInoltre, l\u0027art. 2, comma 6, del decreto ministeriale ha previsto:\n«Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e\nstrutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale,\nrappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella\ncircoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al\ncomma 2 e le designazioni di cui all\u0027art. 10, comma 1, sono\npresentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con\nriferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita\u0027\nnell\u0027ambito provinciale». \n 16.4. Nelle vicende all\u0027attenzione del Collegio la Camera di\nCommercio ha dapprima escluso le associazioni controinteressate,\naderendo ad un\u0027interpretazione del quadro normativo di riferimento\naffermata anche di recente da questo Consiglio, secondo cui: i) la\nnorma primaria di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 si e\u0027\nlimitata a prevedere che i componenti del Consiglio fossero designati\ndalle organizzazioni imprenditoriale in rapporto proporzionale alla\nrappresentativita\u0027 di ciascuna organizzazione nell\u0027ambito della\ncircoscrizione territoriale della camera di commercio; ii) la\ndisciplina dettata dal decreto ministeriale risulta chiara nel\ndelimitare i soggetti legittimati a prendere parte alla procedura,\nche sono individuati, in primis, nelle sole «organizzazioni\nimprenditoriali di livello provinciale» purche\u0027 aderenti ad\norganizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L. ovvero operanti\nnella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione;\nsolo ove difetti il livello provinciale possono partecipare le\n«organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a\nlivello nazionale o, in mancanza, regionale», rappresentate nel\nC.N.E.L. ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni\nprima della pubblicazione; iii) questa disciplina risulta una\ncorretta attuazione della disciplina legislativa che ha demandato\nproprio al regolamento di cui all\u0027art. 17, comma 3, della legge n.\n400/1988, l\u0027attuazione delle disposizioni contenute nell\u0027art. 12,\ncomma 1 e 2, della legge n. 580/1993; iv) infatti, la disposizione di\ncui all\u0027art. 12, comma 4, della legge n. 580/1993 ha demandato a tale\nRegolamento la fissazione della disciplina di dettaglio con riguardo\nnon solo «ai tempi» e «alle modalita\u0027» ma anche «ai criteri» della\n«procedura di designazione dei componenti il consiglio», e, quindi,\nagli indici di rappresentativita\u0027, che sono comprensivi anche\ndell\u0027articolazione e della dimensione dell\u0027organizzazione; v) le\ndisposizioni del decreto ministeriale hanno, quindi, circoscritto -\nnell\u0027alveo dei poteri di regolamentazione conferiti dal legislatore -\nle tipologie di organizzazioni imprenditoriali titolari della\npossibilita\u0027 di essere rappresentate nel Consiglio camerale; vi) il\nchiaro disposto normativo rendeva non condivisibile la tesi espressa\ndal T.A.R., secondo cui l\u0027art. 2, comma 2, avrebbe riguardo al caso,\ndi piu\u0027 frequente ricorrenza, in cui fosse l\u0027organizzazione\nprovinciale a presentare la dichiarazione, in continuita\u0027 con il\nterritorio di riferimento, mentre la disposizione dell\u0027art. 2, comma\n6, sarebbe stata finalizzata a garantire la partecipazione delle\norganizzazioni imprenditoriali, consentendo la presentazione delle\ndomande a quelle associazioni che non avessero un livello\nprovinciale, ma potessero, comunque, vantare una rappresentativita\u0027\nterritoriale; vii) dal chiaro tenore testuale del combinato disposto\ndi cui all\u0027art. 2, comma 2 e 6, si evince, invece, come possano\npartecipare le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale\naderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.,\novvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della\npubblicazione, e, in mancanza del livello provinciale, le\norganizzazioni imprenditoriali che siano costituite e strutturale a\nlivello nazionale e, in mancanza di tale livello nazionale, quelle\ncostituite e strutturate a livello regionale (Consiglio di Stato,\nSez. VI, 10 ottobre 2024, n. 8254; Id., 14 ottobre 2024, n. 8203;\nId., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre 2024, n. 8804). \n 16.5. Dopo il deposito delle sentenze della Sezione relative alla\nprocedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di\nNapoli e\u0027 intervenuta, come spiegato, la disposizione di cui all\u0027art.\n17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023, introdotta, in sede\ndi conversione, dall\u0027art. 1 della legge n. 18/2024, che ha previsto\nuna specifica norma di interpretazione autentica della previsione di\ncui all\u0027art. 12 della legge 580/1993. \n 16.6. Questa disposizione costituisce, quindi, l\u0027esclusivo\nparametro normativo di riferimento alla luce del quale deve\neffettuarsi il vaglio di legittimita\u0027 richiesto dalle associazioni\nappellanti. Conclusione che si impone in considerazione: i) della\nnatura di norma di interpretazione autentica della disposizione e\ndella sua portata retroattiva; ii) dell\u0027impossibilita\u0027 di ritenere, a\nsua volta, retroattiva la disposizione abrogativa della norma di\ninterpretazione autentica, alla luce di quanto statuito da codesta\nCorte costituzionale; iii) dell\u0027impossibilita\u0027 di aderire\nall\u0027interpretazione del principio tempus regit actum prospettato\ndalla parte appellante. Si tratta di tematiche di particolare rilievo\nper la rilevanza delle questioni prospettate che devono essere,\nquindi, esaminate in modo analitico da parte del Collegio. \n D.2.1. Sulla natura di norma di interpretazione autentica della\nprevisione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del\ndecreto-legge n. 215/2023. \n 17. Procedendo alla disamina delle questioni indicate dal\nCollegio occorre affrontare, in primo luogo, la questione relativa\nalla natura di norma di interpretazione autentica della disposizione\napplicata dalla Camera di Commercio. \n 17.1. Sul punto si osserva che, sin dalla sentenza n. 118 del\n1957, codesta Corte ha affermato che il legislatore ha la facolta\u0027 di\nadottare disposizioni di interpretazione autentica, «le quali si\nsaldano con le disposizioni interpretate, cosi\u0027 esprimendo un unico\nprecetto normativo fin dall\u0027origine» (sentenza n. 169 del 2024; nel\nmedesimo senso, sentenze n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n.\n167 e n. 15 del 2018, n. 525 del 2000). La disposizione di\ninterpretazione autentica e\u0027 quella che, «qualificata formalmente\ntale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un\nsignificato appartenente a quelli riconducibili alla previsione\ninterpretata secondo gli ordinari criteri dell\u0027interpretazione della\nlegge» (sentenza n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 184 e\nn. 70 del 2024, n. 18 del 2023 e n. 133 del 2020). Le disposizioni\nrealmente interpretative, cioe\u0027, si limitano ad estrarre una delle\npossibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata\ne la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni,\nassume tale significato sin dall\u0027origine, dando luogo ad una\nretroattivita\u0027 che, nella logica del sintagma unitario, e\u0027 solo\napparente (sentenze n. 18 del 2023, n. 104 del 2022, n. 44 del 2025). \n 17.2. Nel caso di specie, la previsione normativa e\u0027, in primis,\nqualificata come interpretativa dallo stesso legislatore («L\u0027art. 12\ndella citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che\n[...]»). Questa qualificazione e\u0027 confermata dai lavori - richiamati,\nex aliis, dalle difese di Confcommercio Imprese per l\u0027Italia\ninterprovinciale della Campania - e, in particolare: i) dal dossier\ndel 15 febbraio 2024, A.C. n. 1633-A, redatto dal Centro Studi del\nSenato, contenente la scheda di lettura della legge n. 18 del 2024,\ndi conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, ove si\nlegge che l\u0027art. 17, comma 1-bis, «reca infine una norma di\ninterpretazione dell\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993 recante\nnorme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da parte\ndelle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori,\ndelle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di\ntutela degli interessi dei consumatori e degli utenti»; ii) dal\ndossier del 18 aprile 2024, A.S. n. 1110, anch\u0027esso redatto dal\nCentro Studi del Senato, recante la scheda di lettura della legge n.\n56 del 2024 dove, con specifico riferimento all\u0027art. 39-bis, si\nafferma che tale disposizione «dispone l\u0027abrogazione di una\ndisposizione di interpretazione autentica dell\u0027art. 12 della legge n.\n580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio camerale\ne sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese\nappartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei\nconsumatori e degli utenti». \n 17.3. Maggiormente problematica appare, invece, la questione\nrelativa all\u0027estrazione dal testo di uno dei suoi possibili\nsignificati. Va, infatti, considerato che la previsione oggetto di\ninterpretazione (art. 12 della legge n. 580/1993) si e\u0027 limitata -\nsecondo l\u0027interpretazione di questo Consiglio - a prevedere che i\ncomponenti del Consiglio siano designati dalle organizzazioni\nimprenditoriale in rapporto proporzionale alla rappresentativita\u0027 di\nciascuna organizzazione nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale\ndella camera di commercio. La disposizione di cui all\u0027art. 17, comma\n1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 appare conferire alla\ndisposizione oggetto di interpretazione una portata ulteriore\nrispetto al tenore letterale della originaria previsione, cosi\u0027 come\ninterpretata anche dalle sentenze di questo Consiglio nelle sentenze\nrichiamate al punto 16.4 della presente ordinanza. Va, pero\u0027,\nevidenziato come la giurisprudenza amministrativa avesse interpretato\nla disposizione nel senso di ritenere che la stessa facesse\nriferimento ai dati della rappresentativita\u0027 a livello territoriale,\ncostituendo essi l\u0027unico elemento valutabile nel procedimento di\ndesignazione dei componenti del Consiglio camerale, senza che potesse\nconfigurarsi una preclusione alla partecipazione, a seconda della\ndimensione territoriale dell\u0027organizzazione imprenditoriale. (cfr.,\nex multis, Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede\ndi Napoli, sentenze n. 664, n. 667, n. 674 del 2024). Pertanto, una\ndiversa interpretazione della disposizione (in linea con le\nindicazioni della legge di interpretazione autentica, seppur non\ncondivisa dalla Sezione) era stata, comunque, affermata dalla\ngiurisprudenza, con la conseguenza che - ai fini della questione in\nesame - non sembra potersi escludere che quella indicata dal\nlegislatore fosse una delle possibili esegesi del dato normativo. \n D.2.2. Sulla portata retroattiva della norma abrogativa. \n 18. Constatata la natura di norma di interpretazione autentica\ndella disposizione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo,\ndel decreto-legge n. 216/2023 (da cui discende la corretta\napplicazione della stessa da parte dell\u0027Amministrazione ad una\nsituazione precedente alla sua entrata in vigore), occorre verificare\nse la norma abrogativa abbia - come sostenuto dalle appellanti -\nportata a sua volta retroattiva (comportando, quindi, l\u0027eliminazione\ndella norma interpretativa con decorrenza dalla legge n. 580/1993) o,\nse, al contrario, tale abrogazione valga solo per il futuro. \n 18.1. Sul punto il Collegio osserva come la giurisprudenza della\nCorte di cassazione ritenga che la norma abrogativa abbia\nnecessariamente la medesima portata retroattiva della norma di\ninterpretazione autentica abrogata (cfr., ex multis, Cassazione\ncivile, Sez. V, 12 aprile 2006, n. 13319; Id., Sez. I, 19 febbraio\n2019, n. 4859; Id., 28 giugno 2019, n. 17596). Questa tesi non e\u0027\npriva di plausibilita\u0027 ove si consideri che la norma di\ninterpretazione autentica comporta una «indisponibilita\u0027 del testo»\nper l\u0027interprete; l\u0027effetto voluto dal legislatore con la norma\nabrogativa e\u0027 quello di eliminare tale indisponibilita\u0027 del testo\nall\u0027interpretazione, con conseguente riespansione del potere\ninterpretativo del Giudice di trarre, quindi, dalla disposizione sia\nlo stesso significato conferito dalla norma di interpretazione\n(secondo, pero\u0027, un proprio percorso logico-ermeneutico e non con\nl\u0027imposizione della legge) che un diverso significato, in precedenza\nescluso proprio dalla legge di interpretazione. \n 18.2. Questa pur ragionevole tesi - sostenuta anche da parte\ndella dottrina - non e\u0027, tuttavia, condivisa da codesta Corte, della\ncui giurisprudenza questo Giudice reputa di dover tener conto.\nSecondo, infatti, la sentenza n. 33 del 2020 di codesta Corte,\nl\u0027abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha effetto\nretroattivo, in quanto, in difetto di un\u0027espressa disposizione del\nlegislatore, la circostanza che oggetto dell\u0027abrogazione sia una\ndisposizione di interpretazione autentica non costituisce ragione per\nderogare al principio generale posto dall\u0027art. 11, primo comma, delle\ndisposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone che\nper l\u0027avvenire: essa non ha effetto retroattivo») (punto 2.3 del\n«Considerato in diritto»). Tale affermazione - sebbene riferita ad\nuna fattispecie peculiare e sorretta anche dalla disposizione di cui\nall\u0027art. 3, comma 1, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n.\n212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del\ncontribuente» - appare al Collegio - nella sua formulazione - di\nportata generale e, come tale, relativa anche alla fattispecie sub\nobservatione. Aderendo, quindi, alla tesi di codesta Corte - lo si\nripete, sul punto difforme dall\u0027orientamento nomofilattico della\nCorte di cassazione - deve, quindi, osservarsi come l\u0027art. 1\ndella legge n. 56/2024, nell\u0027abrogare la disposizione di\ninterpretazione autentica non abbia derogato al principio di cui\nall\u0027art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice\ncivile, limitandosi a prevedere che la legge sarebbe entrata in\nvigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella\nGazzetta Ufficiale (art. 1, comma 2). Di conseguenza, l\u0027abrogazione\nnon ha avuto effetti che per l\u0027avvenire, determinando una situazione\n- secondo le coordinate espresse da codesta Corte - in forza della\nquale: i) dalla data di entrata in vigore della legge n. 580/1993 e\nfino alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2024, il testo\ndella disposizione di cui all\u0027art. 12 si deve interpretare nei\ntermini di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n.\n215/2023; ii) dall\u0027entrata in vigore della legge n. 56/2024, viene\nmeno il vincolo interpretativo - la c.d. indisponibilita\u0027 del testo -\ne la previsione e\u0027, quindi, suscettibile - da tale momento - di\ndifferente interpretazione da parte del Giudice (nei termini indicati\nal punto 18.1 della presente ordinanza). \n D.2.3. Sulla norma operante in forza del principio tempus regit\nactum. \n 19. Passando all\u0027ultima questione il Collegio osserva come non\npossano condividersi le tesi delle appellanti, secondo le quali il\nprincipio indicato nella rubrica della sezione avrebbe dovuto essere\ndiversamente declinato dal Giudice di primo grado, tenendo conto\ndella natura elettorale del procedimento, che avrebbe natura\ncomplessa e a formazione complessiva, con la conseguenza che il\nparametro normativo operante non sarebbe stato costituito dal\nprecetto risultante dalla saldatura tra l\u0027art. 12 della legge n.\n580/1993 e l\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge\nn. 215/2023, ma solo da quello di cui all\u0027art. 12 della legge n.\n580/1993, riespandendosi, in sostanza, la possibilita\u0027 di una sua\ndiversa interpretazione, omologa a quella che aveva condotto la\nCamera di Commercio ad adottare i provvedimenti di esclusione\nsuccessivamente annullati in autotutela. \n 19.1. Osserva, infatti, il Collegio che: i) «la legittimita\u0027 di\nun atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto\ne di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il\nprincipio del tempus regit actum» (cfr.: Consiglio di Stato, Sez.\nIII, 10 maggio 2024, n. 4227; Id., Sez. V, 12 febbraio 2024, n.\n1369), con la conseguenza che la regola operante al momento\ndell\u0027emanazione delle deliberazioni di annullamento in autotutela era\nil precetto risultante dalla saldatura tra l\u0027art. 12 della legge n.\n580/1993 e l\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge\nn. 215/2023; ii) l\u0027abrogazione della norma di interpretazione\nautentica e\u0027 fatto sopravvenuto rispetto al momento di adozione dei\nprovvedimenti e, come tale, non ha rilievo per il vaglio di\nlegittimita\u0027 al quale e\u0027 chiamato il Giudice amministrativo\n(Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2361); iii) tali\nprincipi operano anche nel procedimento all\u0027attenzione del Collegio\nche non e\u0027 dilatabile fino alla conclusione delle operazioni\n«elettorali» - degradando, per l\u0027effetto, gli atti impugnati a mere\ndeterminazioni provvisorie e prive, in sostanza, di immediata\neffettualita\u0027 - ma va circoscritto allo specifico procedimento di\nverifica dei presupposti per la partecipazione alla procedura di\nrinnovo del Consiglio, che si e\u0027, quindi, esaurito con l\u0027adozione dei\nprovvedimenti impugnati; iv) in sostanza, come rilevato dalla Camera\ndi Commercio, si e\u0027 dinanzi a dei sub-procedimenti regolati dal\ndiritto vigente al momento in cui gli stessi si sono conclusi\n(Consiglio di Stato, Sez. II, 16 dicembre 2018, n. 8508). \n D.3. Sui motivi di appello delle associazioni e sulle conseguenze\ndelle considerazioni sin qui effettuate - sull\u0027individuazione del\nparametro di legittimita\u0027 - in punto rilevanza. \n 20. Le considerazioni sin qui esposte conducono a ritenere\noperante nel caso di specie il solo precetto risultante dalla\nsaldatura tra l\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e l\u0027art. 17, comma\n1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 e si sostanziano, quindi, nella\nreiezione dei primi quattro motivi di ricorso in appello (punti\n8.1-8.4 della presente ordinanza), considerato che: i) in disparte\nl\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 formulata dalla Camera di Commercio e\ndalle difese delle controinteressate, la norma deve ritenersi di\ncarattere interpretativo, con conseguente rigetto del primo motivo;\nii) la norma abrogativa non ha portata retroattiva, con conseguente\nrigetto del secondo motivo (a meno che codesta Corte non ritorni sul\nproprio orientamento); iii) il principio tempus regit actum e\u0027 stato,\ncorrettamente, applicato dal Giudice di primo grado, con conseguente\nreiezione del terzo e quarto motivo, fatte salve le considerazioni\nsull\u0027irrazionalita\u0027 del sistema normativo che impongono, comunque, il\nvaglio di codesta Corte (v., infra, terza questione di legittimita\u0027\ncostituzionale). \n 20.1. Residuano gli ultimi due motivi di ricorso in appello che,\ncome evidenziato, si fondano sulla ritenuta non rilevanza del\nprecetto e sulla necessita\u0027 di applicare al caso di specie le\nprevisioni del decreto ministeriale n. 156/2011, come interpretato\ndalla giurisprudenza di questo Consiglio. Deve, pero\u0027, osservarsi che\n- come dedotto anche dalla Camera di Commercio e dalle\ncontrointeressate - una simile prospettiva oblitererebbe la norma di\ninterpretazione autentica, che incide, chiaramente,\nsull\u0027individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla\nprocedura. Di conseguenza, anche questi motivi non possono essere\ncondivisi proprio per la necessita\u0027 di dare applicazione alla norma\ninterpretativa, che, quindi, e\u0027 decisiva per il presente giudizio\nsegnandone l\u0027esito. Diversamente, ove codesta Corte dovesse\ndichiarare le regole indicate costituzionalmente illegittime, allora,\nsi rispanderebbe il potere interpretativo di questo Giudice nei\ntermini indicati al punto 18.1, e l\u0027appello dovrebbe essere accolto,\nritenendosi condivisibili i principi esposti dalla giurisprudenza\ndella Sezione gia\u0027 indicata, pur con la necessaria declinazione degli\nstessi alla dimensione interprovinciale della Camera di Commercio\nIrpinia Sannio. \nE. Non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n E.1. Prima questione: sulla non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della disposizione di cui\nall\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n.\n215/2023 in relazione all\u0027art. 77 della Costituzione. \n 22. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale relativa alla previsione di cui\nall\u0027art. 17, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,\nin relazione all\u0027art. 77 della Costituzione. \n 22.1. Preliminarmente si osserva che la previsione in parola e\u0027\nstata inserita in sede di conversione del decreto-legge n. 215/2023,\nrubricato «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»\n(c.d. Mille-proroghe 2024). \n 22.1.1. La disposizione originaria dell\u0027art. 17 di tale decreto\nprevedeva: «1. Fermo restando quanto disposto dall\u0027art. 1, comma\n7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario\nstraordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,\nl\u0027assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori\ndelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli\neventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la\nStruttura di Missione per il coordinamento dei processi di\nricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6\naprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal\ncronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31\ndicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita\u0027 agli\ninterventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di\nripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del\n2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i\nsoggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere\nobbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale». \n 22.1.2. In sostanza, la previsione originaria dell\u0027art. 17 era\nlimitata solo a consentire al Commissario governativo e alla\nStruttura di missione a dare continuita\u0027 agli interventi del F.N.C.\nal P.N.R.R., anche in deroga al cronoprogramma. \n 22.2. In sede di conversione di tale decreto-legge e\u0027 stato\naggiunto il comma 1-bis, che occorre, per una miglior comprensione,\nriprodurre: «Per le medesime finalita\u0027 di cui al comma 1 del presente\narticolo e per garantire la piu\u0027 ampia partecipazione dei settori\nimprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,\nin considerazione della complessita\u0027 territoriale risultante\ndall\u0027accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,\nla disposizione transitoria di cui all\u0027art. 4, comma 4, primo\nperiodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia\ndi determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere\ndi commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a\nseguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.\n580, si applica agli organi della camera di commercio, industria,\nartigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a\nquello in corso alla data di entrata in vigore della legge di\nconversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta\ndella medesima camera di commercio e\u0027 composta dal presidente e da un\nnumero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di\nspesa di cui all\u0027art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre\n2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio\n2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi\ndella camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle\nMarche, il termine di cui all\u0027art. 38, comma 1, della legge 12\ndicembre 2002, n. 273, e\u0027 prorogato di ulteriori novanta giorni.\nL\u0027art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso\nche la designazione dei componenti dei consigli delle camere di\ncommercio, industria, artigianato e agricoltura e\u0027 effettuata dalle\norganizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni\nsindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o\npluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello\nregionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento\nesclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita\u0027 delle medesime\norganizzazioni nell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di\ncompetenza della camera di commercio interessata». \n 22.3. Il legislatore ha, quindi, introdotto diverse disposizioni\nvolte - ad eccezione, come si esporra\u0027, di quella contenuta\nnell\u0027ultimo periodo - a regolare alcuni aspetti relativi alle Camere\ndi Commercio dei territori colpiti dal sisma del 2016 e da quello del\n2009. Sono state, sicuramente, dirette a tale finalita\u0027: i) la\ndisposizione del primo periodo, relativa agli organi della Camera di\nCommercio delle Marche, e quella contenuta nel secondo periodo,\nfinalizzata a lasciar fermo il limite di spesa; ii) la disposizione\ndel terzo periodo, relativa anch\u0027essa alla procedura di rinnovo degli\norgani della Camera di Commercio delle Marche. In sostanza, queste\ndisposizioni hanno prorogato l\u0027applicazione della norma transitoria\ndi cui all\u0027art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n.\n219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di\ncommercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente\nsarebbe stata composta dal Presidente e da un numero di membri pari a\nnove; pertanto, e\u0027 stato posticipato di due consiliature il passaggio\ndai trentatre\u0027 membri previsti con la nascita della Camera di\ncommercio delle Marche, nell\u0027ambito del suindicato regime\ntransitorio, ai ventidue previsti membri previsti dalla legge n. 580\ndel 1993. \n 22.4. Una diversa considerazione deve, invece, effettuarsi con\nriferimento alla previsione contenuta nell\u0027ultimo periodo e rilevante\nnei casi all\u0027attenzione del Collegio. Infatti, tale disposizione non\ncontiene alcun elemento dal quale ricavare l\u0027esclusiva riferibilita\u0027\ndella stessa alla Camere di Commercio dei territori colpiti dai due\neventi sismici e, quindi, deve ritenersi riferita a tutte le Camere\ndi Commercio. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe reso la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale prospettata priva di\nrilevanza. Ma si tratta di interpretazione non sostenibile per la\ngia\u0027 decretata assenza di elementi chiari di limitazione territoriale\ndel precetto. Inoltre, l\u0027opposta tesi (volta, quindi, a circoscrivere\nl\u0027ambito di applicazione della norma) - che sostanzia anche il\ntentativo di questo Giudice di operare una interpretazione\ncostituzionalmente orientata della disposizione rispetto alla\nquestione prospettata - deve, comunque, ragionevolmente escludersi\nanche perche\u0027 foriera di una possibile e ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento. Infatti, ove la regola di interpretazione autentica\nvenisse «ristretta» ai territori colpiti dai due eventi sismici del\n2009 e del 2016, si determinerebbe una netta differenza rispetto a\nquanto, invece, valevole per le altre Camere di Commercio, alla luce\ndelle gia\u0027 indicate soluzioni ermeneutiche affermate dalla Sezione.\nIn sostanza, il tentativo di un\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata si infrange con la constatazione che una tale esegesi\nesporrebbe, a sua volta, la disciplina a - seppur diversi - profili\ndi legittimita\u0027 costituzionale. In ragione di quanto esposto questa\ninterpretazione conforme deve essere ragionevolmente e\nconsapevolmente esclusa (cfr., sul punto, Corte costituzionale,\nsentenza n. 262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023,\nn. 139 del 2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n.\n42 del 2017). Infatti, se e\u0027 vero che «le leggi non si dichiarano\ncostituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile darne\ninterpretazioni incostituzionali [...], ma perche\u0027 e\u0027 impossibile\ndarne interpretazioni costituzionali» (Corte costituzionale 22\nottobre 1996, n. 356, citata da Cassazione 16 gennaio 2020, n. 823),\nnel caso di specie, non sembra possibile ricondurre la regola\nall\u0027ambito applicativo disegnato originariamente dal decreto-legge,\ncon conseguente dubbio di legittimita\u0027 dei termini di seguito\nesposti. \n 22.5. Entrando, quindi, in medias res, si osserva come, secondo\nla giurisprudenza di codesta Corte, «gli emendamenti alla legge di\nconversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di\nquest\u0027ultimo, a pena di illegittimita\u0027 costituzionale (da ultimo,\nsentenze n. 215 e n. 113 del 2023). In questo modo si realizza un\nconcorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare,\nnella disciplina del medesimo oggetto» (sentenza n. 146 del 2024). La\nlegge di conversione, infatti, «riveste i caratteri di una fonte\n\"funzionalizzata e specializzata\", volta alla stabilizzazione del\ndecreto-legge, con la conseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad oggetti\neterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere\ndisposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista\nmateriale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023,\nn. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), \"essenzialmente\nper evitare che il relativo iter procedimentale semplificato,\nprevisto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per\nscopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a\ndetrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare\"\n(sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello\nstesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014)»\n(sentenza n. 215 del 2023). \n 22.6. Inoltre, quanto ai provvedimenti governativi a contenuto ab\norigine plurimo, la continuita\u0027 tra legge di conversione e\ndecreto-legge non puo\u0027 che essere misurata - secondo codesta Corte -\nmuovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite\nin sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di\nstraordinaria necessita\u0027 e urgenza (da ultimo, sentenza n. 6 del\n2023), avendo riguardo al collegamento con «uno dei contenuti gia\u0027\ndisciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante»\n(sentenza n. 245 del 2022). Tale continuita\u0027 viene meno quando le\ndisposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura\n«intruse» rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacche\u0027\n«[s]olo la palese \"estraneita\u0027 delle norme impugnate rispetto\nall\u0027oggetto e alle finalita\u0027 del decreto- legge\" (sentenza n. 22 del\n2012) o la \"evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di\ninterrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di\nconversione e quelle dell\u0027originario decreto-legge\" (sentenza n. 154\ndel 2015) possono inficiare di per se\u0027 la legittimita\u0027 costituzionale\ndella norma introdotta con la legge di conversione» (sentenza n. 181\ndel 2019, nonche\u0027, nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 226 del\n2019; v. anche sentenza n. 113 del 2023). \n 22.7. Con specifico riferimento ai decreti «milleproroghe» (che\nsono una species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo),\nsi e\u0027 piu\u0027 volte affermato che si tratta di una «tipologia di\ndecreto-legge connotato dalla \"ratio unitaria di intervenire con\nurgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per\ninteressi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di\nincidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie\ndiversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale\"\n(sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 245 del 2022; in termini,\nsentenza n. 154 del 2015). Rispetto a tali decreti solo\nl\u0027inserimento, in sede di conversione, di una norma «del tutto\nestranea» alla ratio e alla finalita\u0027 unitaria «determina la\ncommistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di\noggetti e finalita\u0027 eterogenei, in ragione di presupposti, a loro\nvolta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 154 del\n2015). \n 22.7. Declinando tali principi al caso di specie, il Collegio\nosserva che: i) la norma interpretativa non incide su nessun termine\nin scadenza, ne\u0027 tanto meno pone in essere un intervento di natura\ntemporale, trattandosi, al contrario, di una legge di interpretazione\nautentica di un disposto del 1993 che regola una situazione ordinaria\ne non limitata nel tempo; ii) la norma interpretativa risulta\nestranea all\u0027oggetto e alle finalita\u0027 del decreto-legge n. 215/2023,\nconsistenti nella necessita\u0027 di «provvedere alla proroga e alla\ndefinizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la\ncontinuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, nonche\u0027 di adottare misure\nessenziali per l\u0027efficienza e l\u0027efficacia dell\u0027azione delle pubbliche\namministrazioni», considerato che, come esposto, non pone alcuna\ndisposizione di proroga o differimento di termini e neppure promuove\nmisure essenziali per l\u0027azione amministrativa, trattandosi di norma\ninterpretativa finalizzata a regolare a sistema i soggetti\nlegittimati a partecipare alle procedure di rinnovo degli organi\ncamerali; iii) la norma interpretativa e\u0027, quindi, estranea alle\ndisposizioni del decreto-legge, e, in particolare, non ha alcun\nlegame ne\u0027 con la regola originaria dell\u0027art. 17 ne\u0027 con altra regola\nivi contenuta (non essendovi alcun\u0027altra disposizione relativa alle\ncamera di commercio); iv) la disposizione ha, quindi, introdotto nel\ncorpo del decreto-legge una regola del tutto estranea all\u0027oggetto e\nalle finalita\u0027 del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni\ndi urgenza, trattandosi, come esposto, di una legge di\ninterpretazione autentica di una norma esistente nell\u0027ordinamento sin\ndal 1993. \n 22.8. Del resto, delle criticita\u0027 di questa disposizione e\u0027 stato\nconsapevole lo stesso legislatore che, a due mesi di distanza dalla\nsua entrata in vigore, ha provveduto ad abrogarla. Infatti, il\nParlamento ha accolto la proposta emendativa 39.03 presentata dal\nGoverno in Commissione V in sede referente (seduta dell\u002711 aprile\n2024), volta ad aggiungere l\u0027art. 39-bis nel corpo del decreto-legge\nn. 19/2024, abrogando la disposizione in esame con la legge di\nconversione di tale decreto-legge. Ora, come affermato dalle difese\ndi alcune delle controinteressate, tale abrogazione «e\u0027 stata\ndisposta in ragione della necessita\u0027 di superare possibili criticita\u0027\nrispetto (i) alla sistematicita\u0027 dell\u0027intervento normativo e alla\ncoerenza con la rubrica dell\u0027articolo e (ii) alla dimostrazione dei\npresupposti relativi alla \"estrema necessita\u0027 ed urgenza\" che\ngiustificano l\u0027adozione della norma interpretativa in occasione della\nconversione di un decreto-legge». Valutazione che il Collegio ritiene\ndi poter condividere, essendo ragionevole ipotizzare che il\nlegislatore abbia avvertito le criticita\u0027 della disposizione proprio\nalla luce degli insegnamenti di codesta Corte costituzionale sul\npunto che sono stati, in precedenza, ricordati. \n 22.9. In conclusione ed in virtu\u0027 di quanto esposto, il Collegio\nritiene non manifestamente infondata la questione di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del\ndecreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni\nin legge 23 febbraio 2024, n. 18, in relazione all\u0027art. 77 della\nCostituzione. \n E.2. Seconda questione (in via di subordine): sulla non manifesta\ninfondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale relativa\nalla previsione di cui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo capoverso,\ndel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con\nmodificazioni in legge 23 febbraio 2024, n. 18, in relazione agli\narticoli 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 (in relazione all\u0027art. 6\ndella CEDU). \n 23. Il Collegio prospetta - in via di subordine e, in\nparticolare, nel caso di reiezione del primo motivo (operando,\nquindi, un cumulo condizionato in senso improprio) - un\u0027ulteriore\nquestione di legittimita\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 17, comma\n1-bis, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 215/2023, in relazione\nai parametri indicati nella rubrica del presente paragrafo, relativa\nalla legittimita\u0027 di interventi normativi che incidono su giudizi in\ncorso. Si osserva, preliminarmente, come la possibilita\u0027 di\nsubordinare le questioni di legittimita\u0027 costituzionale sia\npacificamente ammessa dalla giurisprudenza di codesta Corte\ncostituzionale che permette, quindi, un cumulo condizionale delle\nquestioni, escludendo, per converso, la possibilita\u0027 di proporre i\nquesiti in modo meramente alternativa e - pertanto - ancipite, con\nconseguente devoluzione alla Corte di una «impropria competenza di\nscegliere tra ess[i]» (Corte costituzionale, ordinanza n. 221 del\n2017; Id., sentenza n. 7 del 2022; Id., sentenza n. 188 del 2023). \n 24. Nel merito, si evidenzia che la giurisprudenza di codesta\nCorte ha chiarito che: i) al legislatore e\u0027 consentito adottare norme\ndi interpretazione autentica, trattandosi di «un istituto comunemente\nammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di\nStato di diritto e di Stato democratico» (sentenza n. 118 del 1957);\nii) e\u0027 vero che, trattandosi di disposizioni destinate ad operare con\nla stessa decorrenza temporale di quelle interpretate, anche esse\ndevono rispettare alcuni limiti generali connessi alla loro natura;\niii) tali limiti attengono «alla salvaguardia di principi\ncostituzionali tra i quali sono ricompresi \"il rispetto del principio\ngenerale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre\ningiustificate disparita\u0027 di trattamento; la tutela dell\u0027affidamento\nlegittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo\nStato di diritto; la coerenza e la certezza dell\u0027ordinamento\ngiuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al\npotere giudiziario\" (sentenza n. 170 del 2013, nonche\u0027 sentenze n. 78\ndel 2012 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 73 del 2017); iv) cio\u0027 non\ntoglie, tuttavia, che «l\u0027individuazione della natura interpretativa\ndella norma non puo\u0027 ritenersi in se\u0027 indifferente nel bilanciamento\ndi valori sotteso al giudizio di costituzionalita\u0027» (ancora, sentenza\nn. 73 del 2017); v) a tale stregua, «[s]e, ad esempio, i valori\ncostituzionali in gioco sono quelli dell\u0027affidamento dei consociati e\ndella certezza dei rapporti giuridici, e\u0027 di tutta evidenza che\nl\u0027esegesi imposta dal legislatore, assegnando alle disposizioni\ninterpretate un significato in esse gia\u0027 contenuto, riconoscibile\ncome una delle loro possibili varianti di senso, influisce sul\npositivo apprezzamento sia della sua ragionevolezza» sia della\neventuale configurabilita\u0027 di una lesione dell\u0027affidamento dei\ndestinatari (ancora, sentenza n. 73 del 2017; negli stessi termini,\ntra le altre, sentenze n. 108 del 2019, n. 156 del 2014 e n. 170 del\n2008); vi) parimenti, ove il valore in gioco sia quello della non\ninterferenza con l\u0027esercizio del potere giurisdizionale - fermo il\nnecessario rispetto del giudicato (sentenze n. 209 del 2010, n. 525 e\nn. 374 del 2000, n. 15 del 1995) - deve ritenersi consentito al\nlegislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi in\nassenza di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 4 del\n2024, n. 104 del 2022, n. 150 e n. 127 del 2015, n. 156 del 2014 e n.\n170 del 2008), di intervenire «per correggere una imperfezione del\ndato normativo» (sentenza n. 184 del 2024) o «ristabilire\nun\u0027interpretazione piu\u0027 aderente alla originaria volonta\u0027 del\nlegislatore» (sentenze n. 308 e n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 1\ndel 2011 e n. 311 del 2009), specialmente ove l\u0027interpretazione\nimposta presenti un grado di maggiore plausibilita\u0027 rispetto alle\naltre; vi) cio\u0027 sempre che l\u0027intervento legislativo, anche alla luce\ndella tempistica e del metodo seguiti (sentenza n. 4 del 2024), non\nsi dimostri in realta\u0027 abusivo, perche\u0027 preordinato a violare il\nprincipio della parita\u0027 delle parti, in particolare ove una di esse\nsia un\u0027amministrazione pubblica (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del\n2022, n. 46 del 2021 e n. 174 del 2019). \n 25. Inoltre, relativamente al sindacato di costituzionalita\u0027\ndelle leggi incidenti su giudizi in corso, codesta Corte ha poi piu\u0027\nvolte sottolineato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della\nCorte E.D.U. e la «costruzione di una \"solida sinergia fra principi\ncostituzionali interni e principi contenuti nella CEDU\", che consente\ndi leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli\nconvenzionali» (sentenze n. 77 e n. 4 del 2024, e n. 145 del 2022),\nal fine di massimizzarne l\u0027espansione in un rapporto di integrazione\nreciproca. La ricordata giurisprudenza costituzionale e\u0027 infatti in\nlinea con quella della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, la quale\nha ripetutamente riconosciuto che, «benche\u0027 non sia precluso al\nlegislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive,\ni diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di\ndiritto e la nozione di equo processo sanciti dall\u0027art. 6 precludono,\nsalvo che per motivi imperativi di interesse pubblico, l\u0027ingerenza\ndel legislatore nell\u0027amministrazione della giustizia finalizzata a\ninfluenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte\nE.D.U., prima sezione, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri\ncontro Italia, paragrafo 29). \n 25.1. Quanto ai motivi di interesse generale, la Corte E.D.U.\nesclude che le sole ragioni finanziarie possano essere, in principio,\nsufficienti a giustificare un intervento legislativo incidente sui\ngiudizi in corso (tra le tante, Corte E.D.U., quinta sezione, 9\ngennaio 2025, Zafferani e altri contro San Marino, paragrafo 47;\ngrande camera, 3 novembre 2022, Vegotex International S.A. contro\nBelgio, paragrafo 103, Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, prima\nsezione, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia,\nparagrafo 29). La medesima Corte ammette, invece, che, in circostanze\neccezionali, una legislazione retrospettiva puo\u0027 essere giustificata,\nsoprattutto al fine di interpretare o chiarire una disposizione\nlegislativa precedente (si veda, ad esempio, Hôpital local Saint\nPierre d\u0027Oleron e altri c. Francia, n. 18096/12 e altri 20, 8\nnovembre 2018), per colmare un vuoto normativo (si veda, ad esempio,\nOGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e\naltri c. Francia, nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004), o per\ncontrobilanciare gli effetti di un nuovo indirizzo giurisprudenziale\n(Corte EDU, grande camera, 3 novembre 2022, Vegotex International\nS.A. contro Belgio, paragrafi 101 e seguenti). \n 25.2. A tali fini, nella sentenza da ultimo citata, la Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo ha ribadito la necessita\u0027 di valutare\nil carattere imperativo delle menzionate ragioni di interesse\ngenerale «nel loro complesso e alla luce dei seguenti elementi: se\nl\u0027indirizzo giurisprudenziale ribaltato dall\u0027intervento legislativo\ncensurato fosse o meno consolidato», «le modalita\u0027 e i tempi di\nattuazione della normativa», «la prevedibilita\u0027 dell\u0027intervento del\nlegislatore», «la portata della normativa e i suoi effetti»\n(paragrafo 108). \n Nel valutare il grado di consolidamento o meno dell\u0027indirizzo\ngiurisprudenziale e il correlato grado di affidamento delle parti in\ncausa, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha anche preso in\nconsiderazione la costante prassi amministrativa antecedente\nl\u0027intervento legislativo (paragrafi 112 e 117). \n 26. Declinando i principi esposti al caso di specie il Collegio\nosserva, in primo luogo, che: i) la disposizione legislativa e\u0027 stata\ninserita nella pendenza sia dei contenziosi relativi al rinnovo degli\norgani della Camera di Commercio di Napoli (definiti con le sentenze\ndel Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2024, n. 8254; Id., 14\nottobre 2024, n. 8203; Id., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre\n2024, n. 8804, nei quali la questione non ha voluto rilievo solo in\nragione dell\u0027intervenuta abrogazione della norma di interpretazione\nautentica, come sottolineato espressamente da tali sentenze) sia del\ncontenzioso instaurato da una delle odierne parti dei giudizi e cioe\u0027\nda Confcooperative che, come evidenziato al punto 6.1.3.1., aveva\nimpugnato con ricorso proposto ricorso al Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio (R.G. n. 16834/2023) l\u0027originaria\ndeterminazione di esclusione, poi annullata in autotutela con uno dei\nprovvedimenti oggetto del presente giudizio; iii) in relazione a\nquest\u0027ultimo contenzioso, il Tribunale amministrativo regionale ha\nsospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della\nsentenza n. 23270/2024, oggetto di uno dei ricorsi all\u0027attenzione del\nCollegio (R.G. n. 9681 del 2024); iv) l\u0027intervento normativo si e\u0027\ncollocato esattamente dopo i pronunciamenti cautelari del 25\nsettembre 2023, n. 3914 e n. 3915, con i quali la Sezione aveva\nevidenziato - in relazione al contenzioso relativo alla Camera di\nCommercio di Napoli - che «i commi 2 e 6 dell\u0027art. 2 del decreto\nministeriale n. 156/2011 (pure riprodotti nel Disciplinare della\nprocedura, non oggetto di impugnazione) hanno, nel loro chiaro\ncombinato disposto, la funzione di delimitare il campo delle\norganizzazioni imprenditoriali che hanno titolo ad essere\nrappresentate in seno al Consiglio camerale individuando queste, di\nregola, nelle sole \"organizzazioni imprenditoriali di livello\nprovinciale\" (purche\u0027 aderenti ad organizzazioni nazionali\nrappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno\ntre anni prima della pubblicazione) o, in alternativa, nelle sole\n\"organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a\nlivello nazionale o, in mancanza, regionale\" (sempre purche\u0027 aderenti\nad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti\nnella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione), e\nche \"detta disciplina si pone, in ogni caso, come conforme attuazione\ndella disciplina di rango legislativo posta dalla legge n. 580 del\n1993 la quale, al comma 4 del suo art. 12, delega a siffatta fonte di\nrango secondario la fissazione della disciplina di dettaglio con\nriguardo non solo \"ai tempi\" ed \"alle modalita\u0027\" ma anche \"ai\ncriteri\" della \"procedura di designazione dei componenti il\nconsiglio\" e, quindi, per quanto qui interessa, anche agli indici di\n\"rappresentativita\u0027\" nell\u0027ambito provinciale (quali certamente sono\nl\u0027articolazione e la dimensione dell\u0027organizzazione)»; v) la Sezione\naveva, chiaramente, espresso l\u0027avviso poi confermato dalle sentenza\ndi merito indicate al precedente punto i), allorquando il legislatore\ne\u0027 intervenuto dettando una norma di interpretazione autentica atta\npotenzialmente ad incidere sull\u0027esito di quel contenzioso, nonche\u0027,\ncomunque, sul presente e sul ricorso connesso, pendente dinanzi al\nTribunale amministrativo regionale per il Lazio. \n 26.1. Deve, inoltre, considerarsi che parti dei giudizi indicati\nsono Amministrazioni pubbliche e, in particolare, il Ministero delle\nimprese e del made in Italy e una delle Camere di Commercio,\nqualificate, ai sensi dell\u0027 art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre\n1993, n. 580, come «enti autonomi di diritto pubblico che svolgono,\nnell\u0027ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni\ndi interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo\nsviluppo nell\u0027ambito delle economie locali». Il Ministero aveva, tra\nl\u0027altro, espresso un chiaro avviso interpretativo omologo a quello\ncontenuto nella norma interpretativa. Infatti, va considerato che: i)\ncon il parere 49851 del 9 aprile 2015 il Ministero aveva affermato\nche, quando le associazioni di categoria sono strutturate sia a\nlivello regionale che provinciale «potranno scegliere se partecipare\nalla procedura di costituzione del nuovo consiglio come Associazione\nregionale o come associazioni provinciali»; ii) con il parere 354943\ndell\u002711 novembre 2021 il Ministero aveva poi preso specifica\nposizione proprio con riferimento a Confcommercio Campania e aveva\nconfermato che la stessa (ancorche\u0027 di livello regionale) potesse\npartecipare direttamente alla procedura di ricostituzione dei membri\ndel consiglio della camera di commercio (nel caso del parere, di\nSalerno), pur in presenza del coesistente livello nazionale della\nmedesima organizzazione; iii) con la nota 240427 del 24 luglio 2023,\nil Ministero aveva adottato uno specifico e motivato intervento\ndiretto ad escludere proprio la validita\u0027 della interpretazione fatta\nvalere dalla Camera di Commercio di Napoli, rilevando la manifesta\nillegittimita\u0027 dei provvedimenti di esclusione impugnati da\nConfcommercio in primo grado. \n 26.2. Occorre, inoltre, tener conto della tempistica e del metodo\nseguito dal legislatore, conformemente a quanto evidenziato dalla\ngiurisprudenza di codesta Corte. L\u0027intervento e\u0027, infatti, posto in\nessere dopo i pronunciamenti cautelari di questo Consiglio di Stato e\na distanza di oltre trent\u0027anni dall\u0027entrata in vigore della legge n.\n580/1993; questa tempistica suggerisce, ragionevolmente, che il\nlegislatore non abbia tanto perseguito l\u0027interno di correggere\nun\u0027imperfezione del dato normativo (che, infatti, non e\u0027 stato\nmodificato, e, invero, neppure aveva palesi imperfezioni) ne\u0027 di\nstabilire una interpretazione piu\u0027 aderente alla volonta\u0027 originaria\ndel legislatore (che, invero, non aveva espresso alcun preciso\nprecetto in ordine alla tematica oggetto del contenuto della norma\ninterpretativa, limitandosi, come spiegato, a rinviare, per i criteri\nalle previsione del Regolamento da adottare ai sensi dell\u0027art. 12,\ncomma 4, della legge n. 580/1993), quanto quello di incidere sui\ngiudizi in corsi. Tale prospettazione e\u0027 confermata anche dalle\nmodalita\u0027 con le quali il legislatore e\u0027 intervenuto, adottando una\nnorma interpretativa con efficacia retroattiva, e, quindi, incidente\nanche sulle fattispecie pregresse. In ultimo, va evidenziato come\nl\u0027intervento sia stato attuato mediante l\u0027inserzione della norma in\nsede di conversione di un decreto-legge di particolare rilievo (come\nil c.d. mille-proroghe), e, quindi, salendo per cosi\u0027 dire su un\ntreno in corsa e «sfruttando» un canale legislativo mediante il quale\nla riflessione del Parlamento e\u0027 gia\u0027, ordinariamente, compressa, e\nlo e\u0027 - a maggior ragione - nel caso di un decreto connotato dalla\nratio unitaria «di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini\nil cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal\nGoverno e dal Parlamento» (sentenza n. 245 del 2022 di codesta\nCorte). \n 26.3. In ultimo, il legislatore non ha indicato e non sono,\ncomunque, evincibili le circostanze eccezionali o le ragioni di\ninteresse generale che avrebbero imposto un simile intervento. Al\ncontrario, deve ribadirsi come si tratti di un precetto rimasto\nimmutato per oltre trent\u0027anni, e deve, altresi\u0027, evidenziarsi - a\nparere del Collegio - come non vi fossero ragioni di interesse\ngenerale per intervenire tenuto conto, ex aliis, nella non\nprevedibilita\u0027 dell\u0027intervento e della portata della normativa che\nha, esclusivamente, finito per incidere sui presenti giudizi. Cio\u0027 e\u0027\ndimostrato anche da un\u0027analisi complessiva della vicenda. Infatti, se\ndavvero vi fossero state ragioni di interesse generale, non si\ncomprenderebbe, allora, la ragione per la quale il legislatore - dopo\naver abrogato la norma interpretativa - non sia, successivamente,\nintervenuto per regolare la situazione con altra norma, mantenendo un\nsistema che appare, nel complesso, irrazionale, considerato che: i)\nfino all\u0027entrata in vigore della legge n. 18/2024 l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e\u0027 stata rimessa, in modo del\ntutto fisiologico, agli organi giurisdizionali; ii) dopo l\u0027entrata in\nvigore di tale legge e fino all\u0027entrata in vigore della legge n.\n56/2024 e\u0027 stata imposta l\u0027interpretazione voluta dal legislatore ma\ncon valenza retroattiva; iii) con l\u0027entrata in vigore della legge n.\n56/2024 queste esigenze imperative a fondamento dell\u0027intervento\nsembrano essere cessate, atteso anche che non si e\u0027, ulteriormente,\nintervenuti neppure modificando le disposizioni del decreto\nministeriale n. 156/2011, riespandendo, quindi, il potere\ninterpretativo del Giudice. In sostanza, pare al Collegio che\nl\u0027intervento sia stata calibrato e realizzato, esclusivamente, per\nincidere sulle vicende relative alle Camere di Commercio della\nCampania. \n E.3. Terza questione sulla non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale relativa alle previsioni di\ncui all\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30\ndicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23\nfebbraio 2024, n. 18, e di cui all\u0027art. 1 della legge 29 aprile 2024,\nn. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo\n2024, n. 19, in relazione all\u0027art. 3 della costituzione. \n 27. In ultimo, il Collegio dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale delle previsioni indicate in rubrica in relazione al\ncanone di logicita\u0027 e ragionevolezza che la giurisprudenza di codesta\nCorte ha estratto dalla previsione di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nonche\u0027 al principio di uguaglianza e parita\u0027 di\ntrattamento. \n 27.1. A sostegno del dubium de legitimitate il Collegio ribadisce\nche la complessiva operazione normativa posta in essere dal\nlegislatore comporta che: i) l\u0027interpretazione del testo normativo di\ncui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e\u0027 stata rimessa, in modo del\ntutto fisiologico, agli organi giurisdizionali fino alla data di\nentrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18; ii)\ndall\u0027entrata in vigore di tale legge e fino al 29 aprile 2024 il\ntesto e\u0027 stato reso indisponibile all\u0027interpretazione e, quindi, per\nun periodo temporale di due mesi il legislatore ha imposto un vincolo\ninterpretativo, operante, tuttavia, anche per le situazione pregresse\nancora sub iudice; iii) dal 29 aprile 2024 il vincolo interpretativo\ne\u0027 stato rimosso ma - come affermato dal Collegio in ragione di\nquanto ritenuto dalla sentenza n. 33/2020 di codesta Corte - solo per\nil futuro, in difetto di previsione che facesse retroagire l\u0027effetto\nabrogativo. \n 27.2. Questo sistema appare, del tutto irrazionale, non\ncomprendendosi le obiettive ragioni per le quali introdurre un\nvincolo interpretativo di una norma vigente da oltre trent\u0027anni per\nun periodo limitato ad appena due mesi, ma con effetti\nnecessariamente retroattivi (stante la sua natura interpretativa e in\nconformita\u0027, sul punto, all\u0027insegnamento di codesta Corte; cfr.,\nsentenza n. 78 del 2012; per il diverso avviso di altra parte della\ngiurisprudenza sulla portata non necessariamente retroattiva della\nnorma interpretativa, si veda: Cassazione civile, sezione lavoro, 7\nluglio 1992, n. 8237; Cassazione, ordinanza n. 107/1994; v., inoltre,\nCorte costituzionale, sentenza n. 29/2002, che pare postulare la non\nnecessaria retroattivita\u0027 della legge di interpretazione autentica\nnella parte in cui ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 della norma oggetto\ndi quel giudizio nella sola parte in cui «estende anche al passato\nl\u0027interpretazione autentica»). Ne\u0027 pare razionale e logico eliminare\nquesto vincolo interpretativo ma solo per il futuro, disarticolando,\npertanto, il sistema e determinando un differente trattamento per\nsituazioni omologhe, atteso che le procedure di rinnovo ricomprese\nnel periodo di applicazione della norma interpretativa saranno\nregolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre\nvicende (come quelle che hanno interessato la Camera di Commercio di\nNapoli, nonche\u0027, in ipotesi, situazioni future) saranno, invece,\nrimesse all\u0027interpretazione del Giudice, con esiti astrattamente\ndifferenti, come, invero, dimostrato proprio dalle diverse\nconclusioni delle vicenda relativa alla Camera di Commercio di Napoli\nrispetto a quella all\u0027attenzione del Collegio. \n E.4. In ulteriore subordine: sulla non manifesta infondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale relativa alla\nprevisione di cui all\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 in relazione\nagli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione. \n 28. Il Collegio intende sottoporre a codesta Corte un dubbio di\nlegittimita\u0027 costituzionale relativo alla previsione di cui all\u0027art.\n12 della legge n. 580/1993, e articolato in via di subordine e, in\nparticolare, in caso di accoglimento di almeno una delle tre\nquestioni di legittimita\u0027 sopra prospettate che comporterebbe il\nvenir meno del vincolo posto dalla norma di interpretazione\nautentica. La presente questione e\u0027, quindi, articolata mediante un\ncumulo condizionato in senso improprio con le prime tre, con la\nconseguenza che si chiede a codesta Corte di esaminarla solo in caso\ndi accoglimento di una delle tre questioni prima indicate e\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 delle norme della cui\ncostituzionalita\u0027 si dubita. \n 28.1. La questione che si prospetta riguarda un dubbio di\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 12 della legge n. 580/1993, qualora - come\nspiegato - «depurato» dal vincolo interpretativo, ed e\u0027 formulata da\nConfcommercio Imprese per l\u0027Italia interprovinciale della Campania.\nNel contestare il quinto motivo dei ricorsi in appello (che, come\nspiegato, il Collegio ritiene infondato per la dirimente circostanza\nche nel caso di specie opera il precetto derivante dalla saldatura\ntra l\u0027art. 12 della legge n. 580/1993 e la norma interpretativa)\nl\u0027associazione ha evidenziato come una interpretazione dell\u0027art. 12\ndella legge n. 580/1993 - e, comunque, degli articoli 2, commi 2 e 6\ndel decreto ministeriale n. 156/2011, che non possono non tener conto\ndella norma primaria - che desse rilievo, ai fini della\nrappresentativita\u0027 alla soggettivita\u0027 giuridica o alla legale\nrappresentanza dell\u0027associazione e non all\u0027articolazione\norganizzativa, giungendo, quindi, «a precludere ad una associazione\nrappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione\ndelle Camere di Commercio sol perche\u0027 dotata di una soggettivita\u0027 che\nnon e\u0027 ne\u0027 nazionale ne\u0027 provinciale, ma e\u0027 interprovinciale o\nregionale», sarebbe «irrimediabilmente leso il carattere pluralista\ndello Stato per come configurato dalla Costituzione e si\ndeterminerebbe una sua immediata violazione». \n 28.2. L\u0027associazione ha, quindi, chiesto al Collegio - in caso di\nadesione a quest\u0027interpretazione - di rimettere la questione a\ncodesta Corte. Sul punto si osserva come simile interpretazione sia\nstata gia\u0027 affermata dalla Sezione in relazione alle controversie\nrelative alla Camera di Commercio di Napoli; interpretazione alla\nquale il Collegio aderisce, pur - come spiegato - dovendosi,\ncomunque, declinare tali principi nella dimensione interprovinciale\ndella Camera di Commercio Irpinia Sannio. Pertanto, la questione\nprospettata dall\u0027associazione potrebbe risultare - in caso di\naccoglimento di una delle prime tre questioni prospettate - rilevante\nper questo Giudice. In relazione alla non manifesta infondatezza\nl\u0027associazione ha esposto che simile interpretazione sarebbe\ncontraria agli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione e ha\nevidenziato che: i) quanto al tertium comparationis, «sarebbe\nirragionevole e ingiustificatamente discriminatorio il trattamento\nriservato alle associazioni con soggettivita\u0027 regionale o\ninterprovinciale rispetto a quello delle associazioni con\nsoggettivita\u0027 nazionale»; ii) «il diritto di Confcommercio Campania a\npartecipare alla procedura di rinnovo, al fine di consentire la\nrappresentativita\u0027 delle imprese ad essa associate, trova fondamento\ndi norme e principi costituzionali che riconoscono e garantiscono i\ndiritti dell\u0027individuo non solo come singolo ma anche nelle\nformazioni sociali in cui si esprime la sua personalita\u0027 (art. 2\ndella Costituzione) e che assicurano il diritto di associarsi\nliberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge\npenale (art. 18)» (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9876). \nF. Statuizioni finali. \n 29. Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono,\npertanto, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 17, comma 1-bis, ultimo\nperiodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (prima e seconda\nquestione - articolata quest\u0027ultima in modo subordinato e, in\nparticolare, prospettata solo in caso di reiezione della prima\nquestione), del combinato disposto tra l\u0027art. 17 comma 1-bis, del\ndecreto-legge n. 215/2023 e l\u0027art. 1 della legge n. 56/2024, di\nconversione, con modificazione, del decreto-legge n. 19/2024 (terza\nquestione), e, in ultimo, in via di subordine (nei termini indicati\nal punto 28-28.2 della presente ordinanza), dell\u0027art. 12, comma 1,\ndella legge n. 580/1993. \n 30. Ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e\u0027\nsospeso fino alla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n 31. Ai sensi dell\u0027art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo\n1953, n. 87, la presente ordinanza sara\u0027 comunicata alle parti\ncostituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al\nPresidente della Camera dei deputati. \n 32. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine\nalle spese resta riservata alla decisione definitiva. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): \n i) dispone la riunione dei giudizi in epigrafe; \n ii) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 17, comma 1-bis,\nultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e\ndel combinato disposto tra tale disposizione e l\u0027art. 1 della legge\n29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del\ndecreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in relazione agli articoli 3, 77,\n111, commi 1 e 2, 117, comma 1, (in relazione all\u0027art. 6 della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo) della Costituzione, nei\nsensi e nei termini indicati in motivazione; in subordine, dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 12 della legge n. 580 del 1993, in relazione\nagli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione, nei sensi e nei\ntermini indicati in motivazione; \n iii) sospende, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla\nCorte costituzionale per la risoluzione dell\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027; \n iv) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la\npresente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente\ndel Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti della\nCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e\nsulle spese di lite all\u0027esito del giudizio di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3\naprile 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Hadrian Simonetti, Presidente; \n Dario Simeoli, consigliere; \n Giordano Lamberti, consigliere; \n Davide Ponte, consigliere; \n Lorenzo Cordi\u0027, consigliere, estensore. \n \n Il Presidente: Simonetti \n \n \n L\u0027estensore: Cordi\u0027","elencoNorme":[{"id":"62777","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/12/2023","data_nir":"2023-12-30","numero_legge":"215","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"bis, ultimo 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