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D.","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro e SPI/CGIL – Sindacato Pensionati Italiani CGIL, Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità”, Confederazione generale Italiana del lavoro - CGIL, SPI CGIL Sindacato Pensionati, Dalpiaz Paolo, Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","testo_atto":"N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 30 giugno 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento\ncivile promosso da P. D., Confederazione generale italiana del lavoro\n- CGIL e Sindacato pensionati italiani CGIL contro Istituto nazionale\ndella previdenza sociale - INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una\n rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il\n meccanismo di proporzionalita\u0027 stabilito dall\u0027art. 34, comma 1,\n della legge n. 448 del 1998 - Denunciate previsioni che ne\n dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali\n previste, ma calcolate \"con riferimento all\u0027importo complessivo dei\n trattamenti medesimi\" (c.d. sistema \"a blocchi\"), anziche\u0027 sulle\n distinte \"fasce di importo\" degli stessi trattamenti (c.d. sistema\n \"a scaglioni\"), come prescritto dalla regola generale di\n raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all\u0027art. 1,\n comma 478, della legge n. 160 del 2019. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025) art. 1, comma 309; legge 30 dicembre 2023, n. 213\n (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2024 e\n bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 135. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO \n \n \n Sezione per le controversie di lavoro \n \n Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.\nGiorgio Flaim, ha pronunciato in data 30 giugno 2025 la seguente\nordinanza \n \n Rilevato in fatto \n \n Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 D. P. - premesso\nche: \n egli, a decorrere dal 1º aprile 2019, e\u0027 titolare di pensione\ndi vecchiaia (VOCUM), a carico dell\u0027I.N.P.S., con importo attuale di\neuro 7.268,00 lordi (euro 4.698,00 netti) (doc. 1 fasc. ric.); \n egli, in data 13 ottobre 2023, ha presentato all\u0027I.N.P.S.\ndomanda di ricostituzione reddituale di detta pensione (doc. 2 fasc.\nric.), al fine di ottenere, a far data dal 1º gennaio 2023, la\nperequazione secondo la disciplina ex art. 69, comma 1, legge 23\ndicembre 2000, n. 388, come modificato dall\u0027art. 1, comma 478, legge\n27 dicembre 2019, n. 160 (che prevede l\u0027indicizzazione per\n«scaglioni» o «fasce» di importo del trattamento pensionistico) in\nluogo della perequazione secondo la normativa ex art. 1, comma 309,\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197 (che prevede la limitazione della\npiena rivalutazione per «blocchi» ossia in relazione al trattamento\npensionistico complessivamente inteso); \n in data 17 ottobre 2023 l\u0027I.N.P.S. ha rigettato la domanda\n(doc. 3 fasc. ric.); \n egli, in data 23 ottobre 2023, ha proposto ricorso\namministrativo (doc. 3bis fasc. ric.), censurando il «meccanismo di\nperequazione» introdotto dall\u0027art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 in\nquanto «totalmente privo di proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027 e con\neffetti di notevole appiattimento dei trattamenti pensionistici di\nimporto complessivo di poco superiore a ciascuna classe di importo\nprecedente», ponendosi cosi\u0027 «una questione di violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione per irrazionalita\u0027 interna del sistema»; \n in data 4 dicembre 2023 l\u0027I.N.P.S. ha rigettato anche il\nricorso amministrativo (doc. 3ter fasc. ric.), adducendone\nl\u0027inammissibilita\u0027 atteso che: «Le contestazioni esposte nel ricorso\nrinviano a questione di legittimita\u0027 costituzionale di una norma di\ncarattere generale, materia non riconducibile all\u0027ambito di\ncompetenza dell\u0027istituto (art. 8 del regolamento in materia di\nricorsi amministrativi di competenza dei comitati dell\u0027INPS)» - ha\nproposto nei confronti dell\u0027I.N.P.S. domanda volta ad accertare «il\ndiritto alla rivalutazione della propria pensione sempre secondo le\npercentuali previste dalle due leggi finanziarie [art. 1, comma 309,\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 1, comma 135, legge 30 dicembre\n2023, n. 213] ma calcolate per fasce di reddito (c.d. sistema a\nscaglioni) e non per trattamento complessivo, con la conseguente\ncondanna dell\u0027Inps a riliquidare la pensione», «previa rimessione\ndegli atti alla Corte costituzionale per il vaglio della seguente\nquestione di costituzionalita\u0027 \"se l\u0027art. 1, comma 309, legge n.\n197/2022 e l\u0027art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 siano in contrasto\ncon gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui\ndispongono la perequazione automatica delle pensioni con percentuali\ncalcolate sul trattamento complessivo anziche\u0027 sulle distinte fasce\neconomiche (c.d. sistema a scaglioni) proprie del trattamento\nmedesimo\"». \n In data 23 settembre 2024 l\u0027I.N.P.S. si e\u0027 costituito in\ngiudizio. \n In data 26 settembre 2024 CGIL - Confederazione generale italiana\ndel lavoro e SPI/CGIL - Sindacato pensionati italiani CGIL hanno\ndepositato «atto di intervento adesivo ex art. 419 del codice di\nprocedura civile». \n \n Ritenuto in diritto \n \n Viene sollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1) e\ndell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (2) , nelle\nparti in cui - in contrasto con l\u0027art. 36, comma 1, della\nCostituzione strettamente connesso all\u0027art. 38, comma 2,\ndella Costituzione e con l\u0027art. 3, comma 1, della Costituzione -\ndispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici\nsecondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento\nall\u0027importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a\nblocchi»), anziche\u0027 sulle distinte «fasce di importo» degli stessi\ntrattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla\n«regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica»\n(cosi\u0027 Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1\ndel «Considerato in diritto» (3) ) contenuta nell\u0027 art. 1, comma 478,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160 («...l\u0027indice di rivalutazione\nautomatica delle pensioni e\u0027 applicato, secondo il meccanismo\nstabilito dall\u0027art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.\n448: a) nella misura del... per le fasce di importo dei trattamenti\npensionistici fino a ... volte il trattamento minimo INPS»). \nSulla rilevanza nel giudizio a quo \n Il giudizio in corso non puo\u0027 essere definito indipendentemente\ndalla soluzione della suddetta questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Infatti il diritto, affermato dal ricorrente (sul quale\nconvergono il petitum mediato e la causa petendi che identificano\nl\u0027azione da lui esercitata), alla perequazione automatica del proprio\ntrattamento pensionistico secondo il sistema «a scaglioni», in luogo\ndi quello «a blocchi» (nelle accezioni illustrate nel paragrafo\nprecedente), presuppone, quanto al profilo normativo,\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge n.\n197/2022 e dell\u0027art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, che prevedono,\nin via derogatoria, il secondo di quei due sistemi (tant\u0027e\u0027 vero che\nil petitum immediato comprende anche la «previa rimessione degli atti\nalla Corte costituzionale» in proposito) e la conseguente\napplicazione della regola generale ex art. 1, comma 478, legge n.\n160/2019, che prescrive il primo. \n Quindi, se la questione di illegittimita\u0027 costituzionale qui\nsollevata fosse fondata, la domanda proposta dal ricorrente nel\ngiudizio a quo meriterebbe di essere accolta; nell\u0027ipotesi contraria\ndovrebbe essere rigettata. \n Il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico (doc. 5), da cui\nemerge che egli ha percepito un rateo mensile di pensione liquidato\ndall\u0027I.N.P.S. secondo il sistema «a blocchi» inferiore di euro 170,30\nnell\u0027anno 2023 e di euro 316,80 nell\u0027anno 2024 rispetto al rateo\nmensile di pensione se liquidato secondo il sistema «a scaglioni». \nSulla non manifesta infondatezza \n §1. \n E\u0027 necessario, ovviamente, prendere le mosse dagli insegnamenti\nche la Corte costituzionale ha impartito nell\u0027esaminare le questioni,\nportate alla sua attenzione, di illegittimita\u0027 costituzionale degli\ninterventi legislativi (il primo risale all\u0027art. 59, comma 13, legge\n27 dicembre 1997, n. 449) volti a rallentare la dinamica perequativa\ndei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente prevista\ndall\u0027art. 10, legge 21 luglio 1965, n. 903 e successivamente\ndall\u0027art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche\u0027 modificata\ndall\u0027art. 11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a\nseguito dell\u0027eliminazione dell\u0027aggancio agli aumenti salariali, le\ncui regole generali sono attualmente costituite dall\u0027art. 34, comma\n1, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosi\u0027 Corte costituzionale\nsentenza n. 19 del 2025, punto 7) e dall\u0027art. 1, comma 478, legge n.\n160/2019 (cosi\u0027, come gia\u0027 ricordato, Corte costituzionale sentenza\nn. 19 del 2025, punti 7 e 9.1). \n a) \n «La perequazione automatica e\u0027 uno strumento di natura tecnica\nvolto a garantire nel tempo l\u0027adeguatezza dei trattamenti\npensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche» (sent. n. 19\ndel 2025, punto 10; sentenza n. 34 del 2020, punto 15.2; sentenza n.\n250 del 2017, punto 6.51; sentenza n. 70 del 2015, punti 5 e 8). \n b) \n i) \n In ordine ai trattamenti pensionistici la garanzia della\nperequazione automatica e\u0027 imposta dai principi di proporzionalita\u0027\nalla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro prestato dal titolare durante la\nsua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso\nun\u0027esistenza libera e dignitosa ex art. 36, comma 1, della\nCostituzione in ragione della natura di retribuzione differita che\npossiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto\n8), nonche\u0027 dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in\ncaso di invalidita\u0027 e vecchiaia ex art. 38, comma 2, della\nCostituzione, «quest\u0027ultimo da intendersi quale espressione certa,\nanche se non esplicita, del principio di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art.\n2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di\neguaglianza sostanziale di cui all\u0027art. 3, secondo comma, della\nCostituzione» (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del\n2015, punto 10), cosi\u0027 da evitare disparita\u0027 di trattamento in danno\ndei destinatari dei trattamenti pensionistici; quindi, in ragione\ndelle finalita\u0027 che perseguono, i principi costituzionali ex art. 36,\ncomma 1 e 38 comma 2 sono «strettamente connessi» (sent. n. 70 del\n2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati), tanto da configurarsi «un\nnesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo\ncomma, e 38, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 70 del\n2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati); \n ii) \n «proporzionalita\u0027 e adeguatezza non devono sussistere soltanto al\nmomento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate\nanche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d\u0027acquisto\ndella moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi\nrichiamati); \n iii) \n la necessita\u0027 che i trattamenti pensionistici siano proporzionati\nalla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro prestato dal titolare durante la\nsua vita lavorativa, sufficienti ad assicurargli un\u0027esistenza libera\ne dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita\u0027 e\nvecchiaia si fa tanto piu\u0027 pressante quanto piu\u0027 si allunga la\nsperanza di vita (sent. n. 70 del 2015, punto 8); \n iv) \n il rispetto dei principi di proporzionalita\u0027, sufficienza e\nadeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone «un\u0027automatica e\nintegrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l\u0027ultima\nretribuzione» - sebbene «dal canone dell\u0027art. 36 consegu[a]\nl\u0027esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza\nalle retribuzioni del servizio attivo» (sent. n. 70 del 2015, punto 8\ne precedenti ivi richiamati) - vale a dire non implica «un rigido\nparallelismo tra la garanzia di cui all\u0027art. 38, secondo comma, della\nCostituzione e quella di cui all\u0027art. 36, primo comma, della\nCostituzione, tenuto conto che la prima e\u0027 agganciata alla seconda\nnon in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sent. n. 19\ndel 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2. e\nprecedenti ivi richiamati); \n inoltre «non sussiste un imperativo costituzionale che imponga\nl\u0027adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sent. n.\n19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi richiamati); \n c) \n i) \n In ordine ai trattamenti pensionistici afferenti alle\nassicurazioni obbligatorie in caso di invalidita\u0027 e vecchiaia e\u0027 al\nlegislatore che «spetta intervenire per determinare in concreto il\nquantum di tutela di volta in volta necessario» (sent. n. 19 del\n2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70\ndel 2015, punto 8); \n ii) \n i principi di proporzionalita\u0027, sufficienza e adeguatezza dei\ntrattamenti di quiescenza non attribuiscono una tutela assoluta e\nincondizionata all\u0027interesse dei pensionati alla conservazione del\npotere di acquisto dell\u0027importo loro attribuito in sede di\nliquidazione in quanto «incontrano pur sempre il limite delle risorse\neffettivamente disponibili» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e 12.2.;\nsentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70 del 2015, punto\n8); \n iii) \n quindi al legislatore e\u0027 riservata, nello stabilire in concreto\nle variazioni perequative dell\u0027ammontare dei trattamenti\npensionistici, una sfera di discrezionalita\u0027 che e\u0027 tenuto ad\nesercitare mediante un bilanciamento di valori consistente nel\nponderare l\u0027interesse dei pensionati al mantenimento di trattamenti\nproporzionati alla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro prestati dai\ntitolare durante la loro vita lavorativa, sufficienti ad assicurare\nloro un\u0027esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita\nin caso di invalidita\u0027 e vecchiaia, e l\u0027interesse generale afferente\nalle esigenze di bilancio (sent. n. 19 del 2025, punto 12.2.;\nsentenza 34 del 2020, punto 15.2.; sentenza n. 70 del 2015, punto 8),\ncostituendo entrambi «interessi finanziariamente condizionati» (sent.\nn. 19 del 2025, punto 12.4.); \n in definitiva «la garanzia della perequazione» secondo i principi\ndi proporzionalita\u0027, sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di\nquiescenza «non annulla la discrezionalita\u0027 del legislatore nella\ndeterminazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta\nnecessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili» (sent.\nn. 19 del 2025, punto 10); \n iv) \n nell\u0027esercitare la discrezionalita\u0027 che gli e\u0027 riservata il\nlegislatore deve «osservare un vincolo di ragionevolezza», cosi\u0027 che\n«sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali\ndeve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico,\nalla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la\ngaranzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della\npersona» (sent. 70 del 2015, punto 8; sentenza n. 316 del 2010, punto\n3.2.; sentenza n. 30 del 2004, punto 2 e precedenti ivi richiamati); \n v) \n ne discende «la necessita\u0027 di verificare nel merito le scelte di\nvolta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di\nrivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il\ncontesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono» (sent.\nn. 234 del 2020, punto 15.2.1. e precedenti ivi citati); \n e\u0027 quindi necessario «scrutinare ciascun provvedimento nella sua\nsingolarita\u0027 e in relazione al quadro storico in cui esse si\ninserisce» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi citati); \n vi) \n «Nell\u0027ambito di questa verifica assume un ruolo essenziale la\nconsiderazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al\nloro importo, atteso che le pensioni piu\u0027 elevate presentano margini\npiu\u0027 ampi di resistenza all\u0027erosione inflattiva, e l\u0027esigenza di una\nrivalutazione sistematica del correlativo valore monetario e\u0027,\ndunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di piu\u0027\nbasso importo» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.2. e precedenti ivi\ncitati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10); \n «Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi\ndella perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo,\nanche quello economico-finanziario che motiva la scelta del\nlegislatore, poiche\u0027 il sacrificio dell\u0027interesse dei pensionati alla\nconservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar\nmodo dei piu\u0027 modesti, non puo\u0027 dirsi ragionevole quando le esigenze\nfinanziarie sottese all\u0027intervento di limitazione della rivalutazione\nsiano non illustrate in dettaglio. \n Occorre quindi una motivazione sostenuta da valutazioni della\nsituazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad\nesempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure\nlegislative» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.3. e precedenti ivi\ncitati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10;); \n «Sussiste infine un limite di ordine temporale, poiche\u0027 la\nsospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero\nla frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo,\nesporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili\nprincipi di ragionevolezza e proporzionalita\u0027»; invero anche le\npensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere\nsufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere\nd\u0027acquisto della moneta. \n Cio\u0027 anche in considerazione dell\u0027effetto di \"trascinamento\", che\nrende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del\npotere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che le\nsuccessive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore\nreale originario, bensi\u0027 sull\u0027ultimo importo nominale, che dal\nmancato adeguamento e\u0027 gia\u0027 stato intaccato» (sent. n. 234 del 2020,\npunto 15.2.4. e precedenti ivi citati). \n §2. \n Il ricorrente sostiene che la perequazione automatica dei\ntrattamenti pensionistici secondo percentuali inferiori al 100 e\ncalcolate «con riferimento all\u0027importo complessivo dei trattamenti\nmedesimi» (cd. sistema «a blocchi»), determina, contrariamente a\nquanto accade se calcolate sulle distinte «fasce di importo» degli\nstessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), effetti di\n«schiacciamento dei trattamenti e di allineamento dei medesimi per\ndiverse classi reddituali; classi originariamente diversificate in\nsede di prima liquidazione» (pag. 8 dell\u0027atto introduttivo); \n in particolare, per effetto dell\u0027applicazione dell\u0027art. 1, comma\n309, legge n. 197/2022 e dell\u0027art. 1, comma 135, legge n. 213/2023,\n«il risultato finale porta gia\u0027 alla fine del 2023 ed ancor piu\u0027 nel\n2024 ad eguagliare diverse classi di trattamento laddove all\u0027origine\nquei trattamenti erano graduati perche\u0027 calibrati su diverse storie\nretributive e distinti montanti contributivi» (pag. 8 dell\u0027atto\nintroduttivo). \n A comprova ha prodotto un elaborato (doc. 4) da cui emerge che: \n gli importi di pensione, che originariamente variavano da\neuro 2.101,00 a euro 2.125,00 vengono allineati a euro 2.271,75 nel\n2023 e a euro 2.394 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di\ntre classi di reddito (pag. 5, tabella 2); \n gli importi di pensione, che originariamente variavano da\neuro 2.627,00 a euro 2.692,00 vengono allineati a euro 2.807,70 nel\n2023 e a euro 2.936,60 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di\nquattro classi di reddito (sempre pag. 5, tabella 2); \n gli importi di pensione che originariamente variavano da euro\n4.203,00 a euro 4.236,00 vengono allineati a euro 4.363,05 nel 2023 e\na euro 4.473,00 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di\nquattro classi di reddito (pag. 7, tabella 3); \n A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, formulata da\nquesto giudice con ordinanza pronunciata all\u0027udienza del 16 gennaio\n2025, parte ricorrente ha cosi\u0027 dedotto in memoria depositata in data\n3 marzo 2025: \n «... si illustrano tre casi di perequazione, in via\nmatematica, per dimostrare gli effetti \n di sorpasso del trattamento inferiore rispetto a quello\nsuperiore \n di successivo allineamento delle diverse classi di\ntrattamento in ragione della clausola di garanzia... \n di trascinamento nel corso del tempo di tali valori\nappiattiti \n Si prendano a tal proposito tre titolari di trattamento\npensionistico nel 2022 di importo pari, rispettivamente, a: \n 2.626,90 euro lordi mensili (pensionato 1); \n 2.627,00 euro lordi mensili (pensionato 2); \n 2.692,00 euro lordi mensili (pensionato 3). \n Dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di perequazione, come disposto\ndalla legge di bilancio n. 197/2022 per l\u0027anno 2023, e\u0027 stato\napplicato secondo il seguente schema (v. n/s ricorso pagg. 6-8). \nSchema di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (legge di\nbilancio anno 2023) \n Al trattamento pensionistico del pensionato 1, di importo\ncompreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, spetta la\nrivalutazione nella misura del 6,885% (85% del tasso di\nindicizzazione stabilito dall\u0027Istat pari a +8,1%) e aumenta da\n2.626,90 euro del 2022 a 2.807,75 euro mensili nel 2023 (il calcolo\nmatematico nella tabella 1). \n Tabella 1 \n \n \n \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n | Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n | anno 2022, euro | Â\u{A0}2.626,90 |\n +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n |Â\u{A0}importo compreso tra 4 e 5| |\n |volte il minimo, % LB |Â\u{A0}85% |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}percentuale di | |\n |rivalutazione da attribuire|Â\u{A0}6,885% |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}incremento pensione per | |\n |perequazione |Â\u{A0}180,86 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n |anno 2023, euro |Â\u{A0}2.807,75 |\n +---------------------------+-------------------+\n \n Al trattamento pensionistico del pensionato 2, di importo\ncompreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la\nrivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di\nindicizzazione stabilito dall\u0027Istat pari a +8,1%) e, come specificato\nnella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.739,78\neuro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia\nsecondo cui l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\nconcorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato (v.\nnota 2 di pag. 6 del ricorso), il trattamento del pensionato 2 viene\naumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili \n (il calcolo matematico nella tabella 2). \n Tabella 2 \n \n \n \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n | Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n | anno 2022, euro | Â\u{A0}2.627,00 |\n +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n |Â\u{A0}importo compreso tra 5 e 6| |\n |volte il minimo, % LB |Â\u{A0}53% |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}percentuale di | |\n |rivalutazione da attribuire|Â\u{A0}4,293% |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}incremento pensione | |\n |spettante per perequazione |Â\u{A0}112,78 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n |anno 2023, euro |Â\u{A0}2.739,78 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}norma di salvaguardia |Â\u{A0}67,98 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n |anno 2023, euro |Â\u{A0}2.807,76 |\n +---------------------------+-------------------+\n \n Al trattamento pensionistico del pensionato 3, di importo\ncompreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la\nrivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di\nindicizzazione stabilito dall\u0027Istat pari a +8,1%) e, come specificato\nnella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.807,57\neuro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia\nsecondo cui l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\nconcorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato, il\ntrattamento del pensionato 3 viene aumentato, nel 2023, a 2.807,76\neuro mensili (il calcolo matematico nella tabella 3). \n Tabella 3 \n \n \n \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n | Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n | anno 2022, euro | Â\u{A0}2.692,00 |\n +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n |Â\u{A0}importo compreso tra 5 e 6| |\n |volte il minimo, % LB |Â\u{A0}53% |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}percentuale di | |\n |rivalutazione da attribuire|Â\u{A0}4,293% |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}incremento pensione | |\n |spettante per perequazione |Â\u{A0}115,57 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n |anno 2023, euro |Â\u{A0}2.807,57 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}norma di salvaguardia |Â\u{A0}0,19 |\n +---------------------------+-------------------+\n |Â\u{A0}importo pensione mensile | |\n |anno 2023, euro |Â\u{A0}2.807,76 |\n +---------------------------+-------------------+\n \n Confrontando il caso n. 1 con il caso n. 2 si vede l\u0027effetto di\nsorpasso del primo rispetto al secondo (giunto ad euro 2.807,75\nrispetto a euro 2.739,78); sorpasso poi corretto dalla clausola di\ngaranzia di parificazione. \n Si vede altresi\u0027 l\u0027effetto di appiattamento del caso n. 3\nrispetto al caso n. 1. Ed infatti nel 2022, l\u0027importo del trattamento\npensionistico del pensionato 3 era di 2.692,00 euro mensili, mentre\nl\u0027importo del trattamento del pensionato 1 era di 2.626,90 euro\nmensili. Nel 2023 gli importi dei due trattamenti sono perfettamente\nidentici: 2.807,76 e tali resteranno permanentemente nel futuro. \n Rispetto al pensionato 1, il pensionato 3 ha dunque subito uno\nschiacciamento ed un allineamento con una perdita di 65,10 euro\nmensili di differenziale pensionistico (2.692,00 - 2.626,90) pari a\n846,30 euro annui. \n D\u0027altra parte negli anni successivi al 2023 la perdita di 65,10\neuro aumenta per il semplice fatto che il differenziale perduto non\nsara\u0027 piu\u0027 oggetto di recupero e di rivalutazione futura, con un\nconseguente effetto di trascinamento». \n §3. \n a) \n Preliminarmente e\u0027 necessario evidenziare che la legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti\npensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con\nriferimento all\u0027importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd.\nsistema «a blocchi»), anziche\u0027 sulle distinte «fasce di importo»\ndegli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto\ndalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione\npensionistica contenuta nell\u0027 art. 1, comma 478, legge 27 dicembre\n2019, n. 160, e\u0027 questione diversa e distinta da quella che concerne\nla legittimita\u0027 costituzionale delle medesime norme nelle parti in\ncui prevedono aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici\nche decurtano la perequazione per i trattamenti pensionistici\ncomplessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS\n(4) e che e\u0027 gia\u0027 stata esaminata dalla sentenza Corte\ncostituzionale n. 19 del 2025, la quale ha dichiarato «non fondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale, sollevate dalla Corte dei\nconti, sez. giurisd. per le Regioni Campania e Toscana, in\nriferimento, complessivamente, agli articoli 1, primo comma, 3, 4,\nsecondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della\nCostituzione dell\u0027art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il\nquale stabilisce che, per l\u0027anno 2023, la rivalutazione automatica\ndei trattamenti pensionistici e\u0027 riconosciuta integralmente solo per\nquelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo\nINPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata\nin misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque\nvolte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei\nvolte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra\nle sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti\nnell\u0027intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32%\nper i trattamenti superiori a dieci volte il minimo» (cosi\u0027\nnell\u0027ambito della massima ufficiale n. 46652). \n In proposito appare condivisibile l\u0027assunto, svolto dal\nricorrente nella memoria (pag. 5-6) depositata in data 4 marzo 2025\n(quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 19 del\n2025), secondo cui le questioni oggetto dei precedenti della Corte\ncostituzionale citate dall\u0027I.N.P.S. nella propria memoria di\ncostituzione «contestavano la legittimita\u0027 costituzionale delle\naliquote decrescenti di rivalutazione, non gia\u0027 il sistema \"per\nblocchi\". La questione ora posta all\u0027esame di codesto... giudice e\u0027\ninvece nuova: non si tratta di discutere se sia legittimo un sistema\ndi parziale rivalutazione ne\u0027 se il sacrificio imposto ai pensionati\nsia eccessivo e neanche se sia vero che tutti i risparmi rimangono\n\"endoprevidenziali\" e non a generico beneficio dell\u0027erario; si tratta\ninvece di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di\nrivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse\naliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare\nuna sola aliquota commisurata all\u0027ammontare complessivo del\ntrattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata\nsoglia». \n b) \n Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui, in contrasto con l\u0027art. 36, comma 1, strettamente connesso\nall\u0027art. 38, comma 2 della Costituzione, dispongono la perequazione\nautomatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi\npreviste, ma calcolate «con riferimento all\u0027importo complessivo dei\ntrattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche\u0027 sulle\ndistinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a\nscaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento\ndella rivalutazione pensionistica contenuta nell\u0027art. 1, comma 478,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160. \n Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al momento\ndella collocazione a riposo del lavoratore deve conformarsi ai\nprincipi di proporzionalita\u0027 alla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro\nprestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza\nad assicurare allo stesso un\u0027esistenza libera e dignitosa ex art. 36,\ncomma 1, della Costituzione, in ragione della natura di retribuzione\ndifferita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del\n2015, punto 8), nonche\u0027 dal principio di adeguatezza alle esigenze di\nvita in caso di invalidita\u0027 e vecchiaia ex art. 38, comma 2, della\nCostituzione (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del\n2015, punto 10). \n Il «nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36,\nprimo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 70\ndel 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati) comporta che la\nliquidazione del trattamento pensionistico al momento della\ncollocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque in grado\ndi esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo\nquei precetti costituzionali «un\u0027automatica e integrale coincidenza\ntra il livello delle pensioni e l\u0027ultima retribuzione» - sentenza n.\n70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in termini simili\nsentenza n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto\n15.2). «Proporzionalita\u0027 e adeguatezza non devono sussistere soltanto\nal momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente\nassicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere\nd\u0027acquisto della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti\nivi richiamati). \n Invece, come comprovato sub §2., dalla perequazione automatica\ndei trattamenti pensionistici secondo le percentuali calcolate «con\nriferimento all\u0027importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd.\nsistema «a blocchi») derivano, in via tendenziale, allineamenti tra\nclassi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo,\ncon i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti. \n Quindi, all\u0027esito della perequazione mediante il sistema «a\nblocchi», venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i\npensionati all\u0027epoca della liquidazione dei trattamenti, la pensione\ndi coloro che percepivano in quel momento un ammontare superiore\nrisulta, in contrasto con l\u0027art. 36, comma 1, della Costituzione\nstrettamente connesso all\u0027art. 38, comma 2, della Costituzione, non\npiu\u0027 proporzionata alla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro da loro\nprestato durante le rispettive vite lavorative. \n c) \n Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui, in contrasto con l\u0027art. 3, comma 1 della Costituzione,\ndispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici\nsecondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento\nall\u0027importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a\nblocchi»), anziche\u0027 sulle distinte «fasce di importo» degli stessi\ntrattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola\ngenerale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica\ncontenuta nell\u0027art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160. \n Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta\ncon «il principio di non contraddizione sancito dal primo comma\ndell\u0027art. 3 della Costituzione» la contemporanea vigenza, da un lato,\ndi sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si\nriferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione\naccreditata nel corso dell\u0027intera vita lavorativa, e, dall\u0027altro, di\nuna perequazione automatica, quale quella «a blocchi», che conduce\nall\u0027allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte\nall\u0027epoca della liquidazione e al correlativo appiattimento dei\ntrattamenti. \n\n(1) Nel testo modificato dall\u0027art. 1 comma 134 legge 30.12.2023, n.\n 213: \"309. Nell\u0027anno 2023 la rivalutazione automatica dei\n trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito\n dall\u0027art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e\u0027\n riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente\n pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS,\n nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il\n trattamento minimo INPS e con riferimento all\u0027importo complessivo\n dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell\u002785 per cento per i\n trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a\n cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di\n importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo\n e inferiore a tale limite incrementato della quota di\n rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto\n dalla lettera a), l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque\n attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per\n le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto\n trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della\n quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto\n previsto dal presente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027\n comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite\n maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il\n trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il\n trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a\n sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale\n limite incrementato della quota di rivalutazione automatica\n spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,\n l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\n concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del\n 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente\n superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o\n inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le\n pensioni di importo superiore a otto volte il predetto\n trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della\n quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto\n previsto dal presente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027\n comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite\n maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a otto volte il\n trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il\n trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a\n dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale\n limite incrementato della quota di rivalutazione automatica\n spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,\n l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\n concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del\n 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente\n superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS\" \n\n(2) \"135. Nell\u0027anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti\n pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall\u0027art. 34,\n comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e\u0027 riconosciuta:\n a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o\n inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella\n misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici\n complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo\n INPS e con riferimento all\u0027importo complessivo dei trattamenti\n medesimi: 1) nella misura dell\u002785 per cento per i trattamenti\n pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il\n trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a\n quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale\n limite incrementato della quota di rivalutazione automatica\n spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),\n l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\n concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di\n importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e\n inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione\n automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente\n numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\n concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del\n 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente\n superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o\n inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni\n di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e\n inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione\n automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente\n numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\n concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del\n 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente\n superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o\n inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le\n pensioni di importo superiore a otto volte il predetto\n trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della\n quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto\n previsto dal presente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027\n comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite\n maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a otto volte il\n trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il\n trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a\n dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale\n limite incrementato della quota di rivalutazione automatica\n spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,\n l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito fino a\n concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del\n 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente\n superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS\" \n\n(3) Tutte le successive citazioni delle sentenze della Consulta si\n riferiranno al «Considerato in diritto». \n\n(4) - nella misura dell\u002785 per cento per i trattamenti pensionistici\n complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento\n minimo INPS; - nella misura del 53 per cento per i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il\n trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il\n trattamento minimo INPS; - nella misura del 47 per cento per i\n trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte\n il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il\n trattamento minimo INPS; - nella misura del 37 per cento per i\n trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte\n il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il\n trattamento minimo INPS; - nella misura del 32 per cento (del 22\n per cento in ordine all\u0027anno 2024) per i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il\n trattamento minimo INPS \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e\nnon manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197\ne dell\u0027art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti\nin cui - in contrasto con l\u0027art. 36, comma 1, della Costituzione\nstrettamente connesso all\u0027art. 38, comma 2, della Costituzione e con\nl\u0027art. 3, comma 1, della Costituzione - dispongono la perequazione\nautomatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi\npreviste, ma calcolate «con riferimento all\u0027importo complessivo dei\ntrattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche\u0027 sulle\ndistinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a\nscaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento\ndella rivalutazione pensionistica contenuta nell\u0027art. 1, comma 478,\nlegge 27 dicembre 2019, n. 160. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Sospende il giudizio in corso. \n Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Trento, in data 30 giugno 2025 \n \n Il Giudice: Flaim \n \n \n Il Funzionario giudiziario: Tabarelli","elencoNorme":[{"id":"63426","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"309","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"63427","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2023","data_nir":"2023-12-30","numero_legge":"213","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"135","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79723","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79721","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79722","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79845","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"160","data_legge":"27/12/2019","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"478","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;160~art1","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54856","num_progressivo":"","nominativo_parte":"CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro e SPI/CGIL – Sindacato Pensionati Italiani CGIL","data_costit_part":"22/09/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54873","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità”","data_costit_part":"01/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54772","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Confederazione generale Italiana del lavoro - 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