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Premessa. \n    In data ... la  Questura  di  Brindisi  ha  richiesto,  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015: \n        la convalida del trattenimento nei confronti di E.A.O.,  nato\nin ... il ..., disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri\ndi Restinco (BR) dal Questore  di  Brindisi  in  data  ...  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015; \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la\npropria competenza sulla richiesta di  convalida  del  trattenimento,\nquesto Consigliere ha riservato la propria decisione nei  termini  di\nlegge. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n    A scioglimento della riserva, ritiene  questa  Corte  di  appello\ndoversi  sollevare  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale   in\nrelazione all\u0027art. 77, comma 2 della Costituzione, agli artt. 3, 25 e\n102, comma 2 della Costituzione, con riferimento agli artt.  16,  18,\n18-bis  e  19  del  decreto-legge  n.   145/2024,   convertito,   con\nmodificazioni,  dalla  legge  n.  187/2024,  nella   parte   in   cui\nattribuiscono la competenza giurisdizionale in tema  di  procedimenti\naventi ad oggetto la  richiesta,  avanzata  dal  Questore,  ai  sensi\ndell\u0027art. 6 d.lgs. n. 142/2015, di convalida  del  trattenimento  del\nrichiedente  protezione  internazionale,   disposto   a   norma   del\nrichiamato art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, alla Corte  di  appello  di\ncui  all\u0027art.  5-bis  decreto-legge  n.  13/2017,   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla Corte di  appello\ndi cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto\nha sede il Questore che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudica, peraltro,  in  composizione  monocratica,  in\nluogo  della  Sezione  specializzata  in  materia  di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. \n    Va, preliminarmente, osservato che la questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale,  sollevata  nell\u0027ambito  di  un  giudizio  avente  ad\noggetto la richiesta di convalida  del  trattenimento,  avanzata  dal\nQuestore di Brindisi ai sensi dell\u0027art. 6 d.lgs. n. 142/2015 in  data\n..., risulta ammissibile, come affermato dalla  Corte  costituzionale\n(vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato  in\ndiritto, che richiama Corte costituzionale n.  137/2020,  punto  2.1.\ndel Considerato in diritto). Invero, questo  Consigliere  non  si  e\u0027\npronunciato  sulla  richiesta  (che,  come  e\u0027  noto,   a   pena   di\nillegittimita\u0027,  deve  essere  formulata  prima  della  scadenza  del\ntermine iniziale o prorogato - vedi Cass. civ. sez.  I,  16  dicembre\n2019, n. 33178 - e deve essere disposta  o  convalidata  dal  Giudice\nentro quarantotto ore dalla richiesta - vedi Cass. civ.  sez.  I,  30\nottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare in  via  preliminare\nla questione di  legittimita\u0027  costituzionale,  con  sospensione  del\ngiudizio.  Orbene,  quando  il  Giudice  dubiti  della   legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni  del\npotere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del  potere\ndi proroga di un  trattenimento,  il  cui  esercizio  e\u0027  soggetto  a\ntermini perentori, la  cessazione  dello  stato  di  restrizione  che\ndovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero\ndal mancato accoglimento della richiesta di proroga  nel  termine  di\nlegge, non puo\u0027 essere di ostacolo  al  promovimento  della  relativa\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale (si  veda,  con  riguardo  a\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata nell\u0027ambito di  un\nprocedimento di riesame ai sensi dell\u0027art.  309  c.p.p.,  Cass.  pen.\nsez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). \n    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di\nlegittimita\u0027   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione\ndi  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\nrichiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione  circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. \n    La   conseguenza   dell\u0027eventuale    fondatezza    dei    rilievi\ncostituzionali mossi sarebbe il ripristino  del  precedente  sistema,\nche vedeva nelle Sezioni specializzate in  materia  di  immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea,  istituite  presso  i  Tribunali  distrettuali,\nl\u0027Autorita\u0027 giudiziaria competente in materia. \n    Per opportuna completezza si rappresenta che  analoghe  questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sono state proposte da questa Corte di\nappello sulla medesima materia, a partire  dall\u0027ordinanza  emessa  in\ndata  2  maggio  2025  nel  procedimento  n.   243-1/2025,   le   cui\nargomentazioni si condividono e si ripropongono in questa  sede,  nei\nlimiti e con le precisazioni di cui si dira\u0027. \n3. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile\nnel presente procedimento. \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie  generale  -\ndell\u002711 ottobre  2024,  n.  239,  recante  «disposizioni  urgenti  in\nmateria di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,  di  tutela  e\nassistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\nmigratori  e  di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\nprocedimenti giurisdizionali», al  capo  IV,  aveva  previsto  alcune\ndisposizioni processuali (artt. 16, 17 e 18). In particolare,  l\u0027art.\n16, rubricato «modifiche al decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,  n.  46»,\nmodificando gli artt. 2 e  3,  comma  4,  decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   46/2017,   aveva\nintrodotto il  reclamo  dinanzi  alla  Corte  di  appello  avverso  i\nprovvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi\ndell\u0027art. 35-bis d.lgs.  n.  25/2008,  e  quelli  aventi  ad  oggetto\nl\u0027impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall\u0027autorita\u0027  preposta\nalla determinazione dello Stato competente all\u0027esame della domanda di\nprotezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b)). Aveva, poi,\nprevisto che i Giudici di appello chiamati a comporre  i  collegi  di\nreclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno  annuale\nnella  materia  della  protezione  internazionale.  L\u0027art.  17  aveva\napportato modifiche al d.lgs. n. 25/2008 e  l\u0027art.  18  aveva  a  sua\nvolta apportato modifiche al d.lgs. n. 150/2011. Ai  sensi  dell\u0027art.\n19 del decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al capo IV si\napplicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35  e  dell\u0027art.\n3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008, decorsi  trenta  giorni  dalla\ndata di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  decreto\nstesso. \n    Il  decreto-legge  n.   145/2024   e\u0027   stato   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del\n10 dicembre 2024, n. 289. \n    In particolare, per quanto di interesse in questa sede,  in  sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027  stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla  rubrica  dell\u0027articolo  («modifica  all\u0027art.  3  e   introduzione\ndell\u0027art.  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio   2017,   n.   13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso  la  modifica  dell\u0027art.  3,\ncomma 1,  lettera  d),  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge  n.  46/2017  e  l\u0027introduzione  dell\u0027art.\n5-bis nel decreto-legge n. 13/2017,  convertito,  con  modificazioni,\ndalla legge n.  46/2017,  e\u0027  stata  sostanzialmente  sottratta  alle\nSezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per\ni procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con\nil quale il Questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale,  adottato  a\nnorma degli artt. 6, 6-bis, 6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall\u0027art.\n10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286/1998, nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel d.lgs. n. 142/2015, che e\u0027 stata, invece, attribuita  alle  Corti\ndi appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge  n.  69/2005,  nel\ncui distretto ha sede il Questore che ha  adottato  il  provvedimento\noggetto  di  convalida,  che  giudicano,  peraltro,  in  composizione\nmonocratica. \n    L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti\nmodifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto\nlegislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e\u0027  stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del d.lgs. n.  142/2015  per  adattarlo\nalla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.  E\u0027  previsto\n(primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone\nil trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  e\u0027  adottato  per\niscritto, e\u0027 corredato di motivazione e  reca  l\u0027indicazione  che  il\nrichiedente  ha  facolta\u0027   di   presentare   memorie   o   deduzioni\npersonalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e\u0027  trasmesso,\nsenza ritardo, alla Corte  di  appello  di  cui  all\u0027art.  5-bis  del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 46/2017. All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5,  del  d.lgs.  n.\n142/2015 le parole «al Tribunale sede della Sezione specializzata  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle\nseguenti:  «alla  Corte  d\u0027appello  competente».  Dopo  il  comma   5\ndell\u0027art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 e\u0027 stato inserito il  comma  5-bis\nche prevede che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma  5\ne\u0027 ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\nd.lgs. n. 286/1998. Al comma 8 dell\u0027art.  6  d.lgs.  n.  142/2015  le\nparole «del Tribunale in composizione  monocratica»  sono  sostituite\ndalle seguenti: «della Corte d\u0027appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo\nperiodo, del d.lgs. n. 142/2015 le parole «il  Tribunale  sede  della\nSezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d\u0027appello». \n    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli\nartt. 10-ter e 14 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del d.lgs. n. 286/1998, le parole «il Tribunale  sede  della\nSezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Corte  d\u0027appello»;\ninoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998,  al  primo\nperiodo l\u0027aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «,  entro  cinque\ngiorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),\nb) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 del codice di procedura penale»,  e\ndopo  il  secondo  periodo  l\u0027aggiunta  del  seguente  periodo:   «Si\nosservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, comma\n5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine,  l\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027   stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo,  comma  3-bis,  del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una\nvariazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.  6,  6-bis,\n6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall\u0027art.  10-ter,  comma  3,  quarto\nperiodo, del d.lgs. n.  286/1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle\nmisure adottate ai  sensi  dell\u0027art.  14,  comma  6,  del  d.lgs.  n.\n142/2015, che  e\u0027  stata  sottratta  alle  Sezioni  specializzate  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea,  istituite  presso  i\nTribunali, per  essere  attribuita  alle  Corti  di  appello  di  cui\nall\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005,  nel  cui  distretto  ha\nsede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione  monocratica.  Il\nrelativo provvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per  cassazione  ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma  6,  d.lgs.  n.  286/1998,  e,  quindi,  il\nricorso, che non sospende  il  provvedimento,  e\u0027  proponibile  entro\ncinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui  alle\nlettere a), b) e c) del c.p.p. e si osservano, in quanto compatibili,\nle disposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto  periodo,\ndella legge n. 69/2005. \n    Peraltro, la competenza  cosi\u0027  determinata  ha  avuto  efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024\n(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n    Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello\ndi  curare  la  propria  formazione  annuale  nella   materia   della\nprotezione internazionale. \n3.1. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della materia al settore\ncivile o a quello penale. \n    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel\nsuo parere  reso  con  delibera  del  4  dicembre  2024,  la  novella\nlegislativa attribuisce alla Corte di appello, normalmente Giudice di\nsecondo  grado,  la  competenza  in   ordine   alle   convalide   dei\nprovvedimenti questorili che dispongono o prorogano  i  trattenimenti\ndei  richiedenti   protezione   internazionale,   che   costituiscono\nprocedimenti incidentali nell\u0027ambito del  complesso  procedimento  di\nriconoscimento del diritto di asilo o alla protezione  internazionale\nsussidiaria, che resta, invece, attribuito al Tribunale  distrettuale\nspecializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea.  Peraltro,  il\nriferimento, per  l\u0027individuazione  del  Magistrato  della  Corte  di\nappello competente, all\u0027art. 5, comma  2,  della  legge  n.  69/2005,\ngenera ulteriore  confusione,  poiche\u0027,  se  risulta  effettuato  per\nidentificare la competenza territoriale, si tratterebbe  di  richiamo\ninutile, visto che la  stessa  norma  individua  territorialmente  la\nCorte di appello competente in base al Questore che  ha  adottato  il\nprovvedimento da convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per\nindividuare uno specifico settore o Sezione della  Corte  di  appello\nche si deve occupare della materia, risulta  un  richiamo  del  tutto\ngenerico, poiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per  legge  si  e\u0027  attribuita  la\ncompetenza a provvedere al settore penale  della  Corte,  normalmente\ncompetente a provvedere sui MAE. \n    Secondo l\u0027interpretazione  fatta  propria  sia  dall\u0027Ufficio  del\nmassimario della cassazione (vedi  relazione  n.  1/2025)  che  dalla\nCorte di legittimita\u0027 (vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025,  n.\n2967), il legislatore avrebbe attribuito alle  Sezioni  penali  della\nCorte di appello la materia (oltre  che  alle  Sezioni  penali  della\nCorte di legittimita\u0027). \n    Tuttavia, come emerge  dalla  delibera  del  Consiglio  superiore\ndella magistratura del 19 marzo  2025,  ricognitiva  in  ordine  alle\nricadute  organizzative  sulle  Corti  di  appello  in  seguito  allo\nspostamento  delle   competenze   in   materia   di   convalida   dei\nprovvedimenti   di   trattenimento   dei    richiedenti    protezione\ninternazionale, sono state adottate dalle  Corti  di  appello  misure\norganizzative diverse, che prevedono,  per  lo  piu\u0027,  l\u0027attribuzione\ntabellare della nuova materia al settore civile in via  esclusiva  e,\ndove istituita, alla Sezione gia\u0027 incaricata della trattazione  della\nmateria dell\u0027immigrazione e della protezione  internazionale,  ovvero\nin alcuni casi il coinvolgimento dei Consiglieri del settore penale o\nsotto forma di applicazione, ovvero come inserimento nel turno  delle\nconvalide, ovvero ancora come attribuzione della materia alle Sezioni\npenali con trattazione secondo la turnazione MAE. La Prima Presidente\ndella Corte di cassazione, con provvedimento di variazione  tabellare\nadottato in data 16 gennaio 2025, ha  assegnato  la  trattazione  dei\nricorsi alla Prima Sezione penale. \n    Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  ha   espressamente\nprevisto la tendenziale approvazione in questa prima fase di tutte le\nvariazioni  tabellari,  in  attesa  che  si  consolidi,   in   ambito\ngiurisdizionale,    un\u0027unica    opzione     interpretativa,     circa\nl\u0027attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. \n    Pertanto, presso le  Corti  di  appello,  convivono  sia  sistemi\norganizzativi tabellari in cui la materia de qua e\u0027 attribuita in via\nesclusiva ai Consiglieri addetti al settore civile,  sia  sistemi  in\ncui e\u0027 attribuita in via esclusiva ai Consiglieri addetti al  settore\npenale ovvero sia ai Consiglieri addetti  al  settore  civile  che  a\nquelli addetti al settore penale, sebbene il  rito  previsto  per  il\nprocedimento di convalida sia quello di cui all\u0027art. 6, comma 5,  del\nd.lgs. n. 142/2015, che richiama a sua  volta  l\u0027art.  14  d.lgs.  n.\n286/1998, e dunque un  procedimento  che  segue  il  processo  civile\ntelematico, mediante l\u0027utilizzo di consolle  civile.  D\u0027altra  parte,\nnon va dimenticata l\u0027esistenza dell\u0027istituto «pretorio»  del  riesame\ndel trattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I,  29  settembre\n2017, n. 22932),  la  cui  domanda  va  introdotta  nelle  forme  del\nprocedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicche\u0027  per  il  principio\ndella concentrazione delle tutele la competenza deve essere  riferita\nal Giudice della convalida e delle proroghe (Cass. civ.,  sez.  I,  3\nfebbraio  2021,  n.  2457).  Dunque,  stante  lo  spostamento   della\ncompetenza in  esame,  tale  domanda  dovra\u0027  essere  necessariamente\nrivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla\nCorte di appello, e cio\u0027 rende ulteriormente  incerta  l\u0027attribuzione\ndella materia al settore civile o al settore penale. \n    Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista  variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di  trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti protezione internazionale a  tutti  i  Consiglieri  della\nCorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Lo scrivente Consigliere e\u0027 tabellarmente  addetto  al\nsettore penale, inserito nella Prima Sezione  penale  della  Corte  e\nnella Corte di assise di appello. Tuttavia, in virtu\u0027 della  suddetta\nvariazione tabellare, e\u0027 assegnatario, secondo un turno  settimanale,\ndella  materia  delle  convalide  dei  provvedimenti  questorili   di\ntrattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti\nprotezione internazionale. \n3.2. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale alla\nluce del quadro normativo scaturito  dal  decreto-legge  n.  145/2024\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024. \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del\nrichiedente  protezione  internazionale  alle   Corte   di   appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, che giudicano,\nfra  l\u0027altro,  in  composizione  monocratica,   risulta   di   dubbia\nragionevolezza,   tenuto   conto,   altresi\u0027,   come    si    vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello\nstesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi\nperseguiti dal legislatore. \n    Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027  manifestate  dal  Consiglio\nsuperiore della magistratura nel  parere  reso  con  delibera  del  4\ndicembre 2024, si evidenzia come non appaiono  intellegibili  ne\u0027  le\nragioni poste a  fondamento  dell\u0027inedita  sottrazione  alle  Sezioni\nspecializzate dei Tribunali distrettuali  di  procedimenti  -  quelli\nappunto sulle convalide dei trattenimenti  dei  richiedenti  asilo  -\ntipicamente  assegnati  ai  Giudici  di  primo  grado   e   il   loro\naffidamento, per saltum, alle Corti di  appello,  ne\u0027  i  motivi  che\nhanno  indotto  il  legislatore  a  cancellare,  con  la   legge   di\nconversione, uno  dei  cardini  del  primo  intervento  normativo  di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello  avverso  i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n    Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni\npenali della Corte  di  appello,  tale  scelta  desterebbe  ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei  richiedenti\nasilo si inseriscono  nel  quadro  di  una  procedura  amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le  relative\nproroghe non sono legati alla commissione  di  reati,  ma  rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli artt. 6, 6-bis,  6-ter,  d.lgs.  n.\n142/2015, 10-ter, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e 14, comma  6,  d.lgs.\nn. 142/2015; la decisione sul  trattenimento  ha  natura  incidentale\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del  diritto\ndi asilo e per tale ragione essa e\u0027 stata da sempre  attribuita  alla\ncompetenza dei medesimi giudici che  sono  chiamati  a  decidere  nel\nmerito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto,  tanto\nin via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la\ncomune appartenenza  di  ciascuno  di  tali  profili  (trattenimenti,\nsospensive,  merito)  alla   complessa   materia   della   protezione\ninternazionale  ha,  sino  ad  oggi,  indotto  il  legislatore  e  il\nConsiglio superiore della magistratura a ritenere opportuna,  rectius\nnecessaria,   l\u0027individuazione   di   un    Giudice    specializzato,\ntabellarmente  pre-definito,  dotato  di  specifiche   competenze   e\nsoggetto a stringenti obblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti  dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari,  assimiliazione  che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di\ntrattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. \n    Si e\u0027 operata una scissione tra il Giudice competente a giudicare\nnel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto  di\nasilo (le Sezioni specializzate  dei  Tribunali  distrettuali)  e  il\nGiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027  dei  trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure  di  riconoscimento  di\ntale diritto. \n    Infine,  l\u0027intervento  normativo  in   questione   ha   frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei Giudici  chiamati  a  pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel\npiu\u0027 volte citato parere, si e\u0027 trattato di un  significativo  cambio\ndi prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello,  con\nle confusioni organizzative sopra rappresentate. \n    E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della  conformita\u0027  di  tale\nsistema scaturito dalle  modifiche  apportate  dagli  artt.  16,  18,\n18-bis  e  19  del  decreto-legge  n.   145/2024,   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge n. 187/2024, in primis, all\u0027art. 77, comma\n2 della Costituzione; quindi, agli artt. 3, 25 e 102, comma  2  della\nCostituzione. \n4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n4.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma 2 della Costituzione. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di  quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,\ncomma 2 della Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di\nfatto comportante la necessita\u0027 e  l\u0027urgenza  di  provvedere  tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto,  la\ncui mancanza configura un vizio di  legittimita\u0027  costituzionale  del\nmedesimo, che non e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove\nintervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio  in  procedendo\n(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del  2015,  n.  93  del\n2011, n. 128 del 2008, n.  171  del  2007  e  n.  29  del  1995).  Il\nsindacato resta, tuttavia, circoscritto  alle  ipotesi  di  «mancanza\nevidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza\no arbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n.  186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018,  n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare  la  sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere  (in  sede  di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale  (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171  del  2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare  i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine  di  elasticita\u0027»  (sentenza  n.  5  del  2018),  onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo  a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per  le  quali  non  sono  configurabili\nrigidi parametri (sentenze n. 137 del 2018 e n. 171 del 2007). \n    Tutto cio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua  di  indici\nintrinseci ed estrinseci  alla  disposizione  impugnata,  se  risulti\nevidente o meno la carenza del requisito della  straordinarieta\u0027  del\ncaso di necessita\u0027 e d\u0027urgenza di provvedere (Corte costituzionale n.\n171/2007). \n    L\u0027utilizzazione   del   decreto-legge   -   e   l\u0027assunzione   di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per  il  Governo  secondo  l\u0027art.  77\ndella  Costituzione  -  non  puo\u0027  essere  sostenuta  dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita\u0027  e  urgenza   del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute\nnel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita\u0027\ne urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli artt. 600, 601,  602,  603  e\n603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n    Il decreto-legge, come visto,  aveva  attribuito  alla  Corte  di\nappello,  sostanzialmente,  di  nuovo  la  competenza  in   tema   di\nimpugnazione dei provvedimenti emanati  dal  Tribunale  specializzato\nnella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo.\nAveva, poi, previsto un obbligo per i  Giudici  della  Corte  addetti\nalla trattazione del reclamo  di  formarsi  attraverso  la  frequenza\nannuale  di  corsi  di  formazione  nella  materia  della  protezione\ninternazionale. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.   16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16,  17,\n18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla  lettura\ndel bollettino  delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in  forma\nsintetica (e non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni  della\nrelatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell\u0027emendamento n.\n16.4. Risultano solamente le  dichiarazioni  di  voto  contrarie  dei\nparlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R.\nMagi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M.\nMauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX  Legislatura,  Camera  dei\ndeputati, I  Commissione  permanente,  bollettino  di  mercoledi\u0027  20\nnovembre  2024,  32   e   ss.   e   spec.   53   con   l\u0027approvazione\ndell\u0027emendamento,  pubblicato   in   allegato   2).   Dal   resoconto\nstenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea  di  Montecitorio  emerge\nche la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli  artt.\n18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso  dell\u0027esame  in  sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal Questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emessi dal  Tribunale  specializzato  nella  protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello  (che  giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei Giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. \n    Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali  di  convalida\ndei trattenimenti  o  di  proroga  dei  trattenimenti,  la  legge  di\nconversione ne ha disposto la sottrazione alle Sezioni  specializzate\ndei Tribunali distrettuali, per attribuirli alla  Corte  di  appello,\nperaltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale,  come,\nper disposizione tabellare, e\u0027 previsto per la Corte  di  appello  di\nLecce), i cui Magistrati  non  hanno  alcuna  specializzazione  nella\nmateria e rispetto ai quali non e\u0027 prevista, come  per  i  Magistrati\ndel  Tribunale,  alcuna  necessita\u0027  di   specializzarsi   attraverso\nopportune occasioni di formazione. \n    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni\nstraordinarie  di  necessita\u0027  e  urgenza   che   giustificano   tale\nspostamento di competenza.  Invero,  non  solo  il  decreto-legge  n.\n145/2024, come visto, non le esplicita, ma non  risultano  ricavabili\nneppure dai lavori parlamentari che  hanno  portato  all\u0027approvazione\ndella legge di conversione n.  187/2024  (relazioni,  interventi  dei\nparlamentari, dossier e altro). Deve,  peraltro,  sottolinearsi  come\nl\u0027originaria  previsione  del  decreto-legge   n.   145/2024,   circa\nl\u0027attribuzione alla Corte di appello  delle  competenze  in  tema  di\nimpugnazione dei provvedimenti  emessi  dal  Tribunale  specializzato\nnella materia della protezione internazionale, sia stata  sostituita,\ncome visto, in sede di conversione, dalla  piu\u0027  limitata  competenza\ndella Corte di appello a decidere sulle convalide  dei  provvedimenti\nquestorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative  proroghe,\nche costituiscono normalmente procedimenti  incidentali  rispetto  al\nprocedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo\ne protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non  sono\nprocedimenti di impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria  previsione,\nche gia\u0027 non si fondava su alcuna ragione esplicita di  straordinaria\nurgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata stravolta in sede di  conversione  del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato  da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n    Residua,  quindi,   l\u0027apodittica   e   tautologica   enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure\nalle  disposizioni  processuali  contenute  nel  capo  IV,  da   sola\ninsufficiente a rendere compatibile con  il  disposto  dell\u0027art.  77,\ncomma  2  della  Costituzione  l\u0027esercizio  dello  straordinario   ed\neccezionale  potere  legislativo  attribuito  al   Governo   mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n    D\u0027altronde,  stride  con  l\u0027asserita  necessita\u0027  e  urgenza   la\nprevisione contenuta nell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della\nlegge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si\napplicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero  il  giorno  successivo,\ncome normalmente avviene per le norme emanate  con  decreto-legge,  e\nneppure nell\u0027ordinario  termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura\ndecorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di\nconversione del decreto-legge. \n4.2. Rispetto agli artt. 3,  25,  comma  1,  e  102,  comma  2  della\nCostituzione. \n    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha\naffermato quanto segue: \n        «3.2.  -  La  giurisprudenza  di  questa  Corte   ha   spesso\naffrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento\ndi competenza  con  effetto  anche  sui  procedimenti  in  corso  sia\ncompatibile con la garanzia del giudice  naturale  precostituito  per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma della Costituzione. \n        Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958,\ncon l\u0027espressione «Giudice precostituito per legge»  si  intende  «il\nGiudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e\nnon  in  vista  di  determinate  controversie».  Tale  principio,  si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto  a\nuna previa non dubbia conoscenza del Giudice competente  a  decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare\nnon sara\u0027 un Giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  Considerato  in\ndiritto). \n        La costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  peraltro,  ha\nsempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967  -  che  la\ngaranzia  del  Giudice  naturale  precostituito  per  legge  non  sia\nnecessariamente violata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento\ndella competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n        La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare,  in  presenza\ndi una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni  rischio  di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo Giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la\nragion d\u0027essere della garanzia del Giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la\nprospettiva di un Giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare\nl\u0027indipendenza del Giudice investito della cognizione di  una  causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che  il  legislatore  o  altri\nGiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027  incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n        3.2.1. - Anzitutto,  e\u0027  necessario  che  lo  spostamento  di\ncompetenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma  avvenga  in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n        La menzionata  sentenza  n.  56  del  1967,  in  particolare,\nritenne compatibile con l\u0027art. 25, primo comma della Costituzione una\nriforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie,  immediatamente\noperativa anche con riferimento  alla  generalita\u0027  dei  processi  in\ncorso. Il precetto  costituzionale  in  parola  -  si  argomento\u0027  in\nquell\u0027occasione - «tutela  una  esigenza  fondamentalmente  unitaria:\nquella, cioe\u0027, che la competenza degli organi giudiziari, al fine  di\nuna rigorosa garanzia della loro imparzialita\u0027,  venga  sottratta  ad\nogni possibilita\u0027  di  arbitrio.  La  illegittima  sottrazione  della\nregiudicanda al Giudice naturale precostituito si verifica,  percio\u0027,\ntutte le volte in cui il Giudice  venga  designato  a  posteriori  in\nrelazione  ad  una  determinata  controversia  o   direttamente   dal\nlegislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero\nattraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale\npotere al di la\u0027 dei limiti  che  la  riserva  impone.  Il  principio\ncostituzionale viene rispettato, invece, quando la  legge,  sia  pure\ncon effetto anche sui processi  in  corso,  modifica  in  generale  i\npresupposti o i criteri in base ai quali deve essere  individuato  il\nGiudice competente: in questo caso,  infatti,  lo  spostamento  della\ncompetenza dall\u0027uno all\u0027altro  ufficio  giudiziario  non  avviene  in\nconseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia  adottata\nin vista di una determinata o di  determinate  controversie,  ma  per\neffetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un\nnuovo Giudice \"naturale\" - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo\ninsindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente»  (punto\n2 del Considerato in diritto). \n        Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo  da  questa  Corte  in\ntutta la giurisprudenza posteriore  relativa,  in  particolare,  alle\nriforme ordinamentali che hanno introdotto regole  sulla  competenza,\ncon effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze  n.  237\ndel 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002\ne n. 152 del 2001). \n        3.2.2. - In secondo luogo, la  giurisprudenza  costituzionale\nha spesso posto l\u0027accento -  in  particolare  laddove  la  disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in\nmateria di competenza  -  sulla  necessita\u0027  che  lo  spostamento  di\ncompetenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse\nstesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state\nidentificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell\u0027indipendenza   e\nimparzialita\u0027 del  Giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,\nrispettivamente  punti  2  e   3   del   Considerato   in   diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027  di  assicurare  l\u0027uniformita\u0027  della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n        3.2.3.  -  Infine,  e\u0027  necessario  che  lo  spostamento   di\ncompetenza avvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera\nchiara  e  precisa  dalla  legge,  si\u0027  da   escludere   margini   di\ndiscrezionalita\u0027 nell\u0027individuazione  del  nuovo  Giudice  competente\n(sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174\ne n. 6 del  1975,  entrambe  punto  3  del  Considerato  in  diritto;\nordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in  tal\nmodo, che anche quest\u0027ultimo Giudice possa ritenersi  «precostituito»\nper legge (sentenza n.  1  del  1965,  punto  2  del  Considerato  in\ndiritto). \n        Per contro, la garanzia in esame e\u0027  violata  da  leggi,  sia\npure  di  portata   generale,   che   attribuiscano   a   un   organo\ngiurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento\ndiscrezionale  il  Giudice  competente,  in  relazione  a   specifici\nprocedimenti gia\u0027 incardinati (sentenze n. 82 del 1971,  n.  117  del\n1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla\ncomposizione  dell\u0027organo  giudicante   in   relazione,   ancora,   a\nspecifiche controversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002  e  n.\n83 del 1998)». \n    Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi\nrispettoso del principio del Giudice naturale  di  cui  all\u0027art.  25,\ncomma 1 della Costituzione e\u0027 necessario che sia previsto dalla legge\nin funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n    E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come  quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza  relativamente  alle\nconvalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali  distrettuali,  ad  una  Sezione,  cioe\u0027,\nappositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della\nmateria della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione\ninternazionale. \n    In questa ottica, va aggiunta  l\u0027assenza  totale  di  motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario  decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul\nmutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela\ndel  principio  di  specializzazione   dell\u0027organo   giudicante,   da\nritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma 1 della Costituzione. \n    Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla  Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente Giudice di secondo grado, deve  essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i\nprocedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe  desumibile  dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2, della legge  n.  69/2005,  contenuto\nnel  comma  5-bis  del  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge n. 46/2017, introdotto  dall\u0027art.  16  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge\nn. 187/2024 - nonche\u0027  dalla  circostanza  che  il  provvedimento  di\nconvalida risulta impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi\ndi cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p. e il procedimento  in\nCassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22, commi  3  e  4,\nlegge n. 69/2005 (vedi art. 14, comma 6,  d.lgs.  n.  286/1998,  come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis decreto-legge  n.  145/2024,  convertito,\ncon modificazioni, dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla sentenza\ndella Corte costituzionale n.  39/2025),  deve  osservarsi  che  tale\nasserita affinita\u0027 non sussiste minimamente. \n    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di  una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad\noggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L\u0027arresto   viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo  Stato\nche  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E\u0027   chiaramente   un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte  EDU  7  ottobre  2008,  Monedero  e  Angora  c.   Spagna;   ma\ntendenzialmente considerato di natura penale nel diritto  dell\u0027Unione\neuropea, tanto da estendere l\u0027applicazione di alcune delle  direttive\n«processuali penali»  anche  al  MAE:  vedi,  ad  esempio,  direttive\n2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato alle  Sezioni  penali\ndelle Corti di appello. \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente\nricordato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  il  punto  3.5.   del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta,  «come  confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14  del\nd.lgs. n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative, di per\nse\u0027 estranee al  fatto-reato,  suscettibili  nondimeno  di  intaccare\nanche  posizioni  soggettive  che  la  Costituzione  tutela  in  modo\nparticolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la  competenza  al  pretore\ncivile, con un procedimento rapidissimo, destinato  ad  esaurirsi  in\nquindici giorni, salvo  ulteriore  ricorso  per  Cassazione  e  senza\nescludere   eventuali   provvedimenti   cautelari   (la    cosiddetta\n\u0027sospensiva\u0027). La scelta a favore del Giudice ordinario civile, quale\nautorita\u0027 giurisdizionale  competente  a  decidere  sul  ricorso  con\nl\u0027espulsione, oltre  che  della  legittimita\u0027  della  misura  di  cui\nall\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali  e  sistematici».  D\u0027altra\nparte, e\u0027 notorio che nelle controversie che  riguardano  l\u0027ingresso,\nla permanenza  o  l\u0027espulsione  di  stranieri  in  Stati  diversi  di\nappartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU, ne\u0027 sotto  il  suo\naspetto civile ne\u0027 in quello penale  (Corte  EDU,  grande  camera,  5\nottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che  l\u0027art.  1  del\nprotocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali  applicabili\nall\u0027allontanamento degli stranieri). Il trattenimento  dei  cittadini\nstranieri ricade sotto l\u0027ambito di  applicazione  dell\u0027art.  5,  §  1\nlettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera, 15 dicembre 2016,  e\naltri c. Italia), ed e\u0027  accettabile  -  sottolineava  la  Corte  dei\ndiritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur  c.  Francia)  -\nsolo per consentire agli Stati di prevenire  l\u0027immigrazione  illegale\nnel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai\nsensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di\nrifugiati e, appunto, della CEDU. \n    Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati\ndi contrastare i  tentativi  sempre  piu\u0027  frequenti  di  eludere  le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo\ndella  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche\u0027   il\ntrattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello\nstraniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale  riguardo,  precisava  la  Corte  di\nStrasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del  fatto\nche la misura e\u0027 applicabile non a coloro che  hanno  commesso  reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per  la  propria  vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese.  Sicche\u0027,  sebbene  la  decisione  di\ndisporre il trattenimento debba essere  presa  necessariamente  dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga\nrichiede un rapido controllo da  parte  dei  Tribunali,  tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. \n    Anche  la  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione  europea  (Corte  di\ngiustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20\ne C-39/21, punti 72-74) ha precisato che  ogni  trattenimento  di  un\ncittadino di un paese terzo, che avvenga  in  forza  della  direttiva\n2008/115 nell\u0027ambito di una  procedura  di  rimpatrio  a  seguito  di\nsoggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33  nell\u0027ambito\ndel trattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure\nin forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto  del  trasferimento\ndel richiedente di una siffatta  protezione  verso  lo  Stato  membro\ncompetente per l\u0027esame della sua  domanda,  costituisce  un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027art. 6 della CDFUE. \n    Infatti, come prevede  l\u0027art.  2,  lettera  h),  della  direttiva\n2013/33,  una  misura  di  trattenimento  consiste  nell\u0027isolare  una\npersona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal\ncontesto di tale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro,  essere\ntrasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella  direttiva\n2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il  trattenimento  impone\nall\u0027interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. \n    Orbene, la finalita\u0027 delle  misure  di  trattenimento,  ai  sensi\ndella direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e  del  regolamento\nn. 604/2013, non e\u0027 il  perseguimento  o  la  repressione  di  reati,\nbensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali  strumenti\nin materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di\nprotezione internazionale e di trasferimento di  cittadini  di  paesi\nterzi. \n    Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)\nasserita affinita\u0027 tra  procedimento  di  convalida  dell\u0027arresto  in\nesecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione\ninternazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia\nal Giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle  Corte  di  appello  -  per\ngiunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti  di  appello  -  senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte\ndei Consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di\nquesta materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire\nragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne\u0027  persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi,  l\u0027avere  sottratto  questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al  Giudice  appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni  in  tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un Giudice, specie  se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi  attraverso\nun onere di aggiornamento professionale  annuale,  sembra  perseguire\nesigenze  opposte  a  quelle  di  rilievo  costituzionale.  Non  puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2 della Costituzione,  mentre\nvieta l\u0027istituzione  di  Giudici  straordinari  o  Giudici  speciali,\nammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi giudiziari\nordinari  di   Sezioni   specializzate   per   determinate   materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di  rilievo  costituzionale  quella  di\nmantenere concentrate presso  la  competente  Sezione  specializzata,\nistituita presso i Tribunali  distrettuali,  tutte  le  materie  alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n    Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti\nprocessuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita\u0027,\ncensurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e  n.  83  del\n2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  Considerato  in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n    A  parte  la  mancanza   di   qualsiasi   ragione   che   potesse\ngiustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha  inciso  sul\ncarattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti\ndall\u0027accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della\ncommissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o\nextracomunitari; tale assimilazione non vi puo\u0027  essere,  riguardando\nle convalide dei provvedimenti di  trattenimento  o  di  proroga  dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione  tra  il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo  (le  Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali) e il Giudice  competente  a  giudicare  sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti  nell\u0027ambito  delle  medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia  natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale\nragione essa e\u0027  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei\nmedesimi Giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva.   La   comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  superiore  della\nmagistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,\nl\u0027individuazione   di   un   Giudice   specializzato,   tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n    L\u0027intervento normativo in questione ha  frustrato  l\u0027esigenza  di\nspecializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla\nlegittimita\u0027  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come\nvisto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  Sezioni  civili\ndelle Corti  di  appello,  ora  alle  Sezioni  penali  delle  stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la\nproroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio\n2025 dalla  Prima  Presidente,  i  ricorsi  per  Cassazione  proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettera a), b) e\nc) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con  la\nconseguente necessita\u0027 di prevedere forme di raccordo  operativo  con\nle Corti di appello che consentisse  la  trasmissione  degli  atti  a\nmezzo di una casella ad hoc di PEC. \n    La normativa  modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di  appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017) la  competenza\na  provvedere  sulla  convalida  dei  provvedimenti  questorili   che\ndispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di\n«riesame»,  che,   come   visto,   secondo   la   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027, vanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento\ncamerale ex art. 737 c.p.c., e per il principio della  concentrazione\ndelle tutele la competenza deve  essere  riferita  al  Giudice  della\nconvalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio  2021,  n.\n2457).  Ma  tale  procedimento  e\u0027  di  competenza  di   un   Giudice\ncollegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come vada  introdotto  dinanzi\nalle Corti di appello, che  giudicano  monocraticamente,  attualmente\nindividuate quali Autorita\u0027 giudiziarie competenti sulle convalide  e\nsulle proroghe. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte di appello di  Lecce,  nella  persona  del  sottoscritto\nConsigliere; \n    Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    Solleva questione di legittimita\u0027  costituzionale,  in  relazione\nall\u0027art. 77, comma 2 della Costituzione, agli  artt.  3,  25  e  102,\ncomma 2 della Costituzione, con riferimento agli artt. 16, 18, 18-bis\ne 19 del decreto-legge n. 145/2024,  convertito,  con  modificazioni,\ndalla  legge  n.  187/2024,  nella  parte  in  cui  attribuiscono  la\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla richiesta, avanzata dal Questore, ai sensi dell\u0027art. 6, d.lgs.  n.\n142/2015, di convalida del trattenimento del  richiedente  protezione\ninternazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6 del d.lgs. n.  142/2015,\nalla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, e  cioe\u0027  alla\nCorte di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69/2005,\nnel  cui  distretto  ha  sede  il  Questore  che   ha   adottato   il\nprovvedimento  oggetto  di  convalida,  che  giudica,  peraltro,   in\ncomposizione monocratica, in luogo  della  Sezione  specializzata  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita  presso  il\nTribunale distrettuale. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n        Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito  della  Camera  di  consiglio\ndell\u002711 giugno 2025. \n \n                        Il Consigliere: Toni","elencoNorme":[{"id":"63056","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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