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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"39","numero_parte":"1","data_gazzetta":"12/11/2025","numero_gazzetta":"46","data_notifica":"24/10/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eMiniere, cave e torbiere – Concessioni pubbliche – Norme della Regione Toscana – Procedimento per il rilascio della concessione – Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 – Previsione che il rilascio della concessione è subordinato, tra l’altro, alla stipula di una convenzione che assicuri l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale – Autorizzazione all\u0027esercizio dell\u0027attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune – Previsione che il progetto definitivo di cui all\u0027art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l\u0027impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto – Coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Previsione che ai siti estrattivi in cui l\u0027estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario – Previsione che, qualora l\u0027estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all\u0027art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario – Autorizzazione e concessioni esistenti – Previsione che, nelle ipotesi di cui all\u0027art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale n. 35 del 2015, l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, previsto dai commi 5 e 6 dell\u0027art. 38 della stessa legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Decorrenza dell’efficacia – Previsione di un regime transitorio che posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale al 1° gennaio 2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un vincolo che, incidendo direttamente sull’organizzazione produttiva delle imprese del settore, impedisce agli operatori economici di scegliere liberamente i luoghi di trasformazione dei materiali – Alterazione dell’equilibrio competitivo tra operatori regionali ed extra-regionali – Misura che produce effetti restrittivi sulla concorrenza, ledendo la competenza legislativa statale esclusiva in tale materia – Disciplina priva di una dimostrata e documentata proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo ambientale dichiarato, eccedente i limiti della competenza regionale – Violazione della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione dei beni come tutelata anche dalla normativa europea.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4574","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/03/2026","relatore":"PITRUZZELLA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4574","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/03/2026","relatore":"PITRUZZELLA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 24 ottobre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 24 ottobre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri) . \n \nMiniere, cave e  torbiere  -  Concessioni  pubbliche  -  Norme  della\n  Regione Toscana - Procedimento per il rilascio della concessione  -\n  Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 - Previsione  che  il\n  rilascio  della  concessione  e\u0027  subordinato,  tra  l\u0027altro,  alla\n  stipula di una convenzione che assicuri l\u0027impegno alla  lavorazione\n  di almeno il 50 per cento  del  materiale  da  taglio  nel  sistema\n  produttivo locale  -  Autorizzazione  all\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027\n  estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni  appartenenti  al\n  patrimonio indisponibile del comune - Previsione  che  il  progetto\n  definitivo di cui all\u0027art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35\n  del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei  materiali  che\n  attesti l\u0027impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la\n  lavorazione di almeno il 50  per  cento  del  materiale  da  taglio\n  complessivamente estratto - Coltivazione di siti estrattivi in  cui\n  sono presenti beni appartenenti  al  patrimonio  indisponibile  del\n  comune e altri beni - Previsione che  ai  siti  estrattivi  in  cui\n  l\u0027estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile  del\n  comune non e\u0027 prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per  cento\n  del materiale da taglio nel sistema produttivo locale e\u0027  calcolata\n  sul sito estrattivo unitario - Previsione che, qualora l\u0027estensione\n  del bene appartenente al patrimonio indisponibile  del  comune  sia\n  prevalente, l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il  50  per  cento\n  del materiale da  taglio  nel  sistema  produttivo  locale  di  cui\n  all\u0027art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, e\u0027  calcolato\n  sul  sito  estrattivo  unitario  -  Autorizzazioni  e   concessioni\n  esistenti - Previsione che, nelle ipotesi di  cui  all\u0027art.  35-bis\n  della legge regionale n. 35 del 2015, l\u0027impegno alla lavorazione di\n  almeno il  50  per  cento  del  materiale  da  taglio  nel  sistema\n  produttivo locale, previsto dai commi 5  e  6  dell\u0027art.  38  della\n  stessa legge regionale, e\u0027 calcolato sul sito  estrattivo  unitario\n  in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio  indisponibile\n  del comune e altri beni - Decorrenza dell\u0027efficacia - Previsione di\n  un  regime  transitorio   che   posticipa   l\u0027entrata   in   vigore\n  dell\u0027obbligo alla  lavorazione  di  almeno  il  50  per  cento  del\n  materiale da taglio nel sistema produttivo  locale  al  1°  gennaio\n  2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata. \n- Legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (Disposizioni  in\n  materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r.\n  35/2015 e alla l.r. 69/2011) art. 4, comma 2, e i  collegati  artt.\n  5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n    Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione del  Presidente\ndel Consiglio dei ministri pt, difeso dall\u0027Avvocatura generale  dello\nStato, presso i cui  uffici  ex  lege  domicilia  in  Roma,  via  dei\nPortoghesi, n. 12 - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it \n    Contro la Regione Toscana in persona del  Presidente  pt  per  la\ndeclaratoria dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, in parte qua,  della\nlegge della Regione Toscana 21 agosto 2025,  n.  52,  Pubblicata  nel\nBollettino Ufficiale della regione n. 54, del 28 agosto 2025 recante:\n«Disposizioni in materia di cave  e  di  servizio  idrico  integrato.\nModifiche alla legge regionale n. 35/2015 e alla legge  regionale  n.\n69/2011». \n    La proposizione del presente  ricorso  e\u0027  stata  deliberata  dal\nConsiglio dei  ministri  nella  seduta  del  17  ottobre  2025  e  si\ndepositano, a tal fine, estratto  conforme  del  verbale  e  relativo\nallegato. \n    La legge della Regione Toscana 21 agosto 2025,  n.  52,  presenta\nmolteplici profili di illegittimita\u0027 costituzionale, relativamente  a\nnumerose disposizioni  che,  prevedendo  l\u0027obbligo  di  sottoporre  a\nlavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento  dei\nmateriali  estratti  nell\u0027area  Apuo-Versiliese  (marmo  di  Carrara)\neccedono dalle competenze regionali, per  contrasto:  a)  con  l\u0027art.\n117, comma 2, lettera e), della Costituzione,  che  attribuisce  allo\nStato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza;\nb) con l\u0027art. 41  della  Costituzione,  che  tutela  la  liberta\u0027  di\niniziativa economica  e  ne  ammette  limiti  solo  se  funzionali  a\nesigenze  di  utilita\u0027  sociale  e,  comunque,  secondo   canoni   di\nragionevolezza e proporzionalita\u0027; c) con l\u0027art.  120,  primo  comma,\ndella Costituzione, che vieta alle regioni di adottare  provvedimenti\nche ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone\ne delle cose tra le regioni e che istituiscano dazi di importazione o\nesportazione o transito. \nIl quadro normativo di riferimento. \n    In via preliminare, si  ritiene  necessario  definire  il  quadro\nnormativo  di  riferimento  entro  cui  si   inserisce   l\u0027intervento\nlegislativo  oggetto,  in  parte   qua,   di   censura.   Nell\u0027ambito\ndell\u0027ordinamento nazionale, le materie concernenti la pianificazione,\nla  localizzazione  e  l\u0027autorizzazione  delle  attivita\u0027  estrattive\nrientrano nella sfera della funzione  di  «governo  del  territorio»,\nattribuita alle regioni ai sensi del  Titolo  V  della  Costituzione,\nsempre nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo  Stato  e\nnel rigoroso rispetto delle liberta\u0027 garantite dal  mercato  interno,\nsia a livello nazionale che comunitario. \n    In tale contesto, la regolamentazione  dell\u0027attivita\u0027  estrattiva\nassume rilievo pubblico primario, in  quanto  concorre  a  perseguire\nobiettivi essenziali quali: \n        la tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio; \n        la sicurezza delle operazioni di escavazione; \n        la continuita\u0027  delle  filiere  produttive  e  manifatturiere\nconnesse alla lavorazione dei materiali lapidei. \n    Da tali premesse deriva l\u0027esigenza che  la  disciplina  regionale\nsia improntata a criteri di chiarezza,  proporzionalita\u0027  e  coerenza\ncon il sistema concorrenziale, con  particolare  riguardo  alla  fase\nautorizzativa  e  alle   condizioni   di   esercizio   dell\u0027attivita\u0027\nestrattiva. \n    L\u0027ordinamento normativo di riferimento e\u0027 costituito dalla  legge\nregionale 25 marzo 2015, n. 35, recante «Disposizioni in  materia  di\ncave», gia\u0027 oggetto di molteplici interventi modificativi. \n    Con  la  legge  regionale  oggetto  di  gravame,  il  legislatore\nregionale e\u0027 nuovamente intervenuto sulla legge regionale n.  35/2015\ne,  per  profili  connessi,  sulla  legge   regionale   n.   69/2011,\nintroducendo,  tra   le   altre   disposizioni,   una   clausola   di\nobbligatorieta\u0027 della lavorazione in loco del materiale estratto,  da\napplicarsi tramite inserimento nei titoli abilitativi. \n    In particolare: \n        a)  l\u0027art.  4,  comma  2,  legge  regionale  n.  52/2025  che\nsostituisce l\u0027art. 35, comma 6, della  legge  regionale  n.  35/2015,\nprevede l\u0027obbligo di sottoporre «alla lavorazione di  almeno  il  50%\ndel materiale da taglio nel sistema produttivo locale»  -  territorio\ndell\u0027area Apuo-Versiliese. Tale disposizione, collocata  nel  Capo  I\ndella legge regionale, si applica direttamente, con riferimento  alle\nconcessioni relative a beni comunali,  mediante  l\u0027inserimento  della\nclausola di lavorazione nei titoli estrattivi. \n    Si evidenzia, altresi\u0027,  che  l\u0027art.  4,  comma  2,  della  legge\nregionale introduce, in via meramente eventuale, la  possibilita\u0027  di\nsviluppare un progetto di interesse generale per il territorio, volto\na  generare  un  impatto  positivo   su   occupazione,   ambiente   e\ninfrastrutture. La  natura  facoltativa  e  non  vincolante  di  tale\nprevisione, tuttavia, non appare idonea a garantire il  perseguimento\nconcreto di obiettivi di rilevanza pubblica, e finisce per accentuare\nil profilo di illegittimita\u0027 costituzionale, incidendo  ulteriormente\nsull\u0027assetto concorrenziale e sulla liberta\u0027 di iniziativa  economica\nin assenza di un chiaro fondamento in esigenze pubbliche oggettive  e\nverificabili. \n        b) L\u0027art. 6 estende l\u0027obbligo della  lavorazione  in  filiera\ncorta di almeno il 50% del materiale estratto nella cave, o parti  di\ncava anche ai  siti  estrattivi  che  non  rientrano  nel  patrimonio\nindisponibile del comune (c.d. beni estimati di proprieta\u0027  privata),\nattraverso  l\u0027inclusione  nei  piani  di  utilizzo   di   un\u0027apposita\nattestazione riguardante la quota di lavorazione locale. \n        c) Con gli articoli 5 e 9 per i  siti  «unitari»  a  gestione\nmista  (comunale  e  privata),  si  dispone  che  la  percentuale  di\nlavorazione sia calcolata sull\u0027intero compendio, al fine  di  evitare\nfrazionamenti artificiosi. \n    La  clausola  di  filiera  viene  qualificata  quale   condizione\nessenziale del titolo estrattivo,  la  cui  violazione  determina  la\nsospensione o la decadenza del titolo stesso, ai sensi  dell\u0027art.  37\ndella legge regionale n. 35/2015. \n        d) La normativa prevede, altresi\u0027, con l\u0027art. 14,  un  regime\ntransitorio che posticipa l\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027obbligo  al  1°\ngennaio 2035 per i siti privati e per quelli  a  prevalenza  privata,\nmentre  per  i  beni  comunali  la  disciplina   trova   applicazione\nimmediata. \n    Cio\u0027 premesso, sono censurabili le  seguenti  disposizioni  della\nlegge regionale in esame per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n1) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), nonche\u0027 degli\narticoli 41 e 120, comma 1, della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n4, comma 2 ed a quelli collegati articoli 5, commi 1 e 2, 6, 9  e  14\ndella legge regionale della Toscana 21 agosto 2025, n. 52. \n    La disposizione contenuta nell\u0027art. 4, comma  2,  sostituisce  il\ncomma 6 dell\u0027art. 35 della  legge  regionale  n.  35/2015,  il  quale\nprevedeva solamente che «il rilascio della concessione e\u0027 subordinato\nall\u0027approvazione del progetto definitivo»,  costituendo,  invece,  la\nlavorazione nella filiera locale dei materiali estratti, un requisito\nvalutativo. \n    Con le modifiche apportate, il legislatore regionale trasforma un\nprecedente   criterio   meramente   valutativo,   consistente   nella\nlocalizzazione della  lavorazione  dei  materiali,  in  un  requisito\nvincolante per il rilascio e la  permanenza  del  titolo  estrattivo,\nincidendo in maniera sostanziale sull\u0027organizzazione produttiva delle\nimprese e sulle dinamiche concorrenziali del settore. \n    La  disciplina  introdotta  dalla  legge   regionale   in   esame\ninterferisce con la competenza esclusiva statale in materia di tutela\ndella concorrenza, di cui all\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera  e)\ndella Costituzione, sotto diversi profili,  alterando  le  regole  di\ngara che incidono sull\u0027assetto competitivo.  L\u0027obbligo  di  garantire\nuna quota minima del 50% di lavorazione del materiale all\u0027interno del\nterritorio regionale toscano configura una forma di «favor» verso  il\nterritorio locale che compromette l\u0027effettiva parita\u0027  concorrenziale\ntra  le  imprese  insediate  nel  territorio   regionale   e   quelle\nlocalizzate al di fuori di esso. Tale previsione si pone in  evidente\ncontrasto con i principi di apertura del  mercato  e  di  parita\u0027  di\ntrattamento,  fondamentali  pilastri  della  disciplina   statale   e\ncomunitaria in materia di concorrenza. \n    Inoltre, detta disposizione  appare  potenzialmente  confliggente\ncon il parametro di costituzionalita\u0027 delineato dall\u0027art.  120  della\nCostituzione, cosi\u0027 come interpretato dalla Corte costituzionale.  Ne\ndiscende la configurabilita\u0027 di un ostacolo alla libera  circolazione\ndelle  merci  e  dei  servizi,  condizione  che   la   giurisprudenza\ncostituzionale ha  piu\u0027  volte  qualificato  come  incompatibile  con\nl\u0027unita\u0027 economica nazionale. \n    Va peraltro osservato che la disciplina delle procedure di gara e\ndei criteri di  aggiudicazione  rientra  nella  competenza  esclusiva\ndello Stato, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza «per\nil mercato», non ammettendo interventi regionali difformi,  anche  se\nmotivati da finalita\u0027 di carattere ambientale o sociale. \n    Dal  preambolo  al  Capo  I  della  normativa  in  esame   emerge\nchiaramente   che   l\u0027intervento   legislativo   regionale   persegue\nmolteplici obiettivi di pari rilevanza, riconducibili,  da  un  lato,\nalla tutela  dell\u0027ambiente  e  alla  sostenibilita\u0027  delle  attivita\u0027\nestrattive, e, dall\u0027altro, alla valorizzazione  socioeconomica  della\nfiliera produttiva nei  territori  interessati.  In  particolare,  al\npunto 10 del preambolo, si evidenzia come, alla  luce  dei  risultati\npositivi conseguiti  con  l\u0027applicazione  della  legge  regionale  n.\n35/2015,  si  sia  ritenuto  opportuno  introdurre   una   disciplina\nfinalizzata a incrementare le  ricadute  economiche  e  occupazionali\nlocali,  ridurre  l\u0027impatto  ambientale  e  promuovere  obiettivi  di\nsviluppo sostenibile. Da cio\u0027 deriva  che  il  legislatore  regionale\nattribuisce pari  dignita\u0027  alle  finalita\u0027  ambientali  e  a  quelle\neconomico-occupazionali, configurandole  quali  presupposti  fondanti\ndella disciplina introdotta. \n    Sotto il profilo della conformita\u0027 ai principi  costituzionali  e\nall\u0027ordinamento europeo in materia di  liberta\u0027  economica  e  tutela\ndella  concorrenza,  l\u0027obbligo  di  effettuare  la  lavorazione   del\nmateriale  estratto  all\u0027interno  del  territorio  regionale  solleva\nrilevanti  profili  di  criticita\u0027.  In  particolare,  rispetto  alla\nprecedente formulazione  normativa,  nella  quale  la  localizzazione\ncostituiva un mero criterio valutativo e non un  requisito  d\u0027accesso\nvincolante,  la  disposizione  attuale  configura   una   limitazione\nsostanziale alla liberta\u0027  di  iniziativa  economica  e  alla  libera\ncircolazione delle merci. \n    Tale vincolo incide direttamente  sull\u0027organizzazione  produttiva\ndelle imprese del settore,  imponendo  una  localizzazione  obbligata\ndelle lavorazioni, che riserva  al  territorio  regionale  una  quota\nsignificativa dell\u0027attivita\u0027  economica  derivante  dall\u0027escavazione.\nPur essendo formalmente giustificata da finalita\u0027  di  sostenibilita\u0027\nambientale e di contenimento  degli  impatti  connessi,  tale  misura\nproduce effetti restrittivi sulla concorrenza,  in  quanto  impedisce\nagli  operatori  economici  di  scegliere  liberamente  i  luoghi  di\ntrasformazione dei materiali, alterando l\u0027equilibrio competitivo  tra\noperatori regionali ed extra-regionali. \n    La giurisprudenza costituzionale e comunitaria ha  reiteratamente\naffermato che restrizioni di tal genere  sono  ammissibili  solo  ove\nstrettamente necessarie e  proporzionate  rispetto  all\u0027obiettivo  di\ntutela ambientale  perseguito.  Nel  caso  di  specie,  tuttavia,  le\nmotivazioni  addotte  dal   legislatore   regionale   non   risultano\nsufficienti a dimostrare un nesso diretto e necessario tra  l\u0027obbligo\ndi lavorazione in  loco  e  la  riduzione  degli  impatti  ambientali\nconnessi al trasporto dei materiali. \n    Le finalita\u0027 ambientali richiamate nel preambolo sono espresse in\ntermini generali e astratti e appaiono in  larga  misura  subordinate\nalla finalita\u0027 economico-occupazionale di trattenere  sul  territorio\nil  valore  aggiunto  della  filiera  estrattiva.  L\u0027assenza  di  una\ndimostrazione  chiara  e  documentata  della  proporzionalita\u0027  della\nmisura rispetto all\u0027obiettivo ambientale dichiarato induce, pertanto,\na ritenere che  la  disposizione  in  esame  ecceda  i  limiti  della\ncompetenza regionale, configurandosi come potenziale  violazione  dei\nprincipi costituzionali di liberta\u0027 di iniziativa  economica,  libera\nconcorrenza e libera circolazione dei beni sanciti dagli articoli  41\ne 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,  nonche\u0027  degli\narticoli 34 e seguenti del  Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione\neuropea. \n    E\u0027 consolidato orientamento giurisprudenziale che la tutela della\nconcorrenza  non  si  esaurisce  nella  repressione  delle   condotte\nanticoncorrenziali, ma investe  altresi\u0027  la  regolamentazione  delle\nprocedure di  affidamento  e  dei  criteri  di  aggiudicazione  degli\nappalti pubblici. Tali  discipline,  come  chiarito  dalla  Corte  di\ngiustizia  dell\u0027Unione  europea,  sono  finalizzate  a  garantire  lo\nsvolgimento delle gare nel rispetto delle regole concorrenziali e dei\nprincipi comunitari inerenti la libera circolazione delle  merci,  la\nlibera prestazione dei servizi, la liberta\u0027 di stabilimento,  nonche\u0027\ni principi costituzionali di trasparenza e parita\u0027 di trattamento. \n    Le   condizioni   sopra   richiamate   configurano   un\u0027effettiva\ninterferenza sulla concorrenza. In via generale,  infatti,  non  sono\nammesse misure che  ostacolino,  sotto  qualsiasi  forma,  la  libera\ncircolazione  all\u0027interno  del   territorio   nazionale.   La   Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte censurato una  pluralita\u0027  di  possibili\nrestrizioni a tale principio,  affermando  che  «la  possibilita\u0027  di\nintrodurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione\ndelle  offerte  per  far  fronte  alle  ineludibili  esigenze   sorte\ndall\u0027emergenza sanitaria e\u0027 dunque riservata allo Stato, cui compete,\nnell\u0027esercizio della sua competenza esclusiva in  materia  di  tutela\ndella concorrenza, definire il punto di  equilibrio  tra  essa  e  la\ntutela di altri interessi pubblici ad  essa  correlati»  (cfr.  Corte\ncostituzionale  n.  4/2022).  In  tale  pronuncia,  la  Consulta   ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di una norma regionale che\nprevedeva criteri premiali  basati  sulla  provenienza  territoriale,\nritenendo  che  simili  disposizioni  incidano   direttamente   sulla\nconcorrenza e rientrino nella competenza legislativa esclusiva  dello\nStato. \n    Analogamente, la Corte costituzionale ha  annullato  disposizioni\nregionali toscane che introducevano premialita\u0027 o riserve  economiche\nsu base territoriale,  sottolineando  come  il  «favor»  territoriale\ndetermini una discriminazione anticoncorrenziale. Con la sentenza  n.\n31/2021, la Corte ha rilevato che «pur perseguendo il fine  legittimo\ndi valorizzare i prodotti del territorio - non censurato dallo  Stato\n- il  legislatore  regionale  realizza  tale  obiettivo  favorendo  i\nprodotti e i produttori locali, con una evidente discriminazione  nei\nconfronti di coloro che utilizzano prodotti di diversa provenienza». \n    Richiamando altresi\u0027 il parametro costituzionale di cui  all\u0027art.\n120 della Costituzione,  la  Corte  ha  dichiarato  «l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 2, 3 e  4  della  legge  della  Regione\nToscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l\u0027introduzione\ndei prodotti a chilometro zero provenienti  da  filiera  corta  nelle\nmense scolastiche), osservando  come  tali  disposizioni,  prevedendo\ntitoli preferenziali per l\u0027utilizzo di prodotti agricoli  di  origine\nregionale, non solo non favoriscano la concorrenza,  ma  ne  alterino\nl\u0027assetto, privilegiando gli imprenditori che impiegano tali prodotti\nrispetto a quelli che utilizzano  prodotti  analoghi  provenienti  da\naltre aree, anche se situate a distanza uguale o inferiore dal  luogo\ndi consumo» (cfr. Corte costituzionale n. 209/2013). Tale  meccanismo\nsi traduce altresi\u0027 in un ostacolo  alla  libera  circolazione  delle\nmerci, alla luce sia dell\u0027art.  120  della  Costituzione,  sia  della\nnormativa europea (cfr. Corte costituzionale n. 292/2013). \n    Alla luce di tali principi, la legge regionale  in  esame  impone\ncome  condizione  essenziale  per  il  rilascio   della   concessione\nl\u0027impegno a effettuare almeno il 50% della lavorazione del  materiale\nda taglio estratto all\u0027interno del  sistema  produttivo  locale,  con\nobbligo di tracciabilita\u0027. Tale clausola  e\u0027  estesa  anche  ai  siti\nubicati su beni privati e viene garantita da meccanismi  sanzionatori\nquali la sospensione o la decadenza del titolo estrattivo in caso  di\ninosservanza. \n    La previsione in esame introduce  un  vincolo  localizzativo  che\nincide   direttamente   sulla   destinazione   del   bene   estratto,\nconfigurandosi,  per  struttura  e  finalita\u0027,  come   una   barriera\nregolatoria  alla  libera  circolazione  e  all\u0027organizzazione  della\nfiliera produttiva. \n    La Corte costituzionale ha piu\u0027 volte ribadito che gli interventi\nregionali volti a disciplinare le modalita\u0027 di  aggiudicazione  delle\ngare invadono la competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di\ntutela della concorrenza. \n    In particolare, la Corte ha affermato  che  «Sulla  scorta  della\nnozione di tutela della concorrenza «per il mercato»,  la  disciplina\ndelle procedure di gara, la regolamentazione della  qualificazione  e\nselezione dei concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei\ncriteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si\nsvolgano nel rispetto delle  regole  concorrenziali  e  dei  principi\ncomunitari  della  libera  circolazione  delle  merci,  della  libera\nprestazione dei servizi, della liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027  dei\nprincipi costituzionali di  trasparenza  e  parita\u0027  di  trattamento»\n(Corte  costituzionale,  sentenze  n.  431/2007,  n.   401/2007,   n.\n411/2008). \n    Le discipline in esame, finalizzate a garantire la piena apertura\ndel mercato nel settore degli appalti pubblici, rientrano nell\u0027ambito\ndella tutela  della  concorrenza,  materia  di  esclusiva  competenza\nstatale, come ribadito  da  consolidata  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale (cfr. sentenze n. 401/2007, n. 345/2004, n.  186/2010,\nn. 2/2014, n. 259/2013 e n. 339/2011). Tali discipline  rappresentano\nuno  strumento  imprescindibile  per  assicurare  e   promuovere   la\nconcorrenza in modo uniforme sull\u0027intero territorio nazionale. \n    Alla  luce  di  tali  principi,  la  giustificazione  di   natura\nambientale avanzata dal legislatore regionale per la generalizzazione\ndel vincolo  della  quota  minima  del  50%  di  lavorazione  risulta\nmanifestamente insufficiente, soprattutto  laddove  detta  misura  si\ntraduca in un vincolo territorialmente  rigido  e  generalizzato.  Le\nfinalita\u0027 ambientali regionali, per  quanto  legittime,  non  possono\ninfatti legittimare un vincolo territoriale sanzionato da  misure  di\ncarattere  espulsivo  quali  la  sospensione  o  la  decadenza  della\nconcessione. \n    L\u0027imposizione secondo cui almeno la meta\u0027 del materiale  estratto\ndebba essere lavorata all\u0027interno del territorio regionale  configura\nuna limitazione alla libera circolazione delle merci, che si pone  in\nevidente  contrasto  con  la  tutela   della   concorrenza,   materia\ntrasversale di esclusiva competenza statale. In tale ambito, infatti,\nnon sono ammesse regolamentazioni  regionali  difformi  che  incidano\ndirettamente sulle regole del mercato, come  costantemente  affermato\ndalla   giurisprudenza   costituzionale   e   dall\u0027art.   120   della\nCostituzione nella sua interpretazione estensiva. \n    Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che  le\nesigenze  ambientali  richiamate  dal   legislatore   regionale   non\nrisultino idonee, ne\u0027 per contenuto ne\u0027 per grado  di  necessita\u0027,  a\ngiustificare l\u0027adozione di una misura tanto  rigida  e  generalizzata\nquale il vincolo localizzativo previsto dalla normativa regionale. \n    Non  si  ravvisa,  pertanto,  una  giustificazione   adeguata   e\nproporzionata alla limitazione imposta dalla disposizione  in  esame.\nNe consegue che la norma che introduce  l\u0027obbligo  di  effettuare  la\nlavorazione di almeno il cinquanta per cento del  materiale  estratto\nnel territorio Apuo-Versiliese risulta suscettibile di censura  sotto\nil profilo della violazione dei principi di tutela della  concorrenza\ne della liberta\u0027 economica. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si confida che codesta Corte vorra\u0027  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 2 e quelli collegati,  articoli  5,\ncommi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge regionale della Toscana 21  agosto\n2025, n. 52. \n    Si allega: \n        estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio  dei\nministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato. \n          Roma, 24 ottobre 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Messuti","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"03/12/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"4","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24981","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"5","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24982","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"5","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24983","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"6","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24984","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"9","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24985","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"14","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24986","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33677","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33678","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33679","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33696","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"34","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}"
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