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V.M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 agosto 2025\n\r\nOrdinanza del 4 agosto 2025 del Tribunale di Verona nel procedimento\ncivile promosso da R. V. M. . \n \nFallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi d\u0027impresa e\n dell\u0027insolvenza (CCII) - Esdebitazione - Creditori per fatto o\n causa anteriori che non hanno partecipato al concorso - Previsione\n che l\u0027esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte\n eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di\n pari grado - Denunciata inoperativita\u0027 dell\u0027esdebitazione nei\n confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo,\n nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati\n integralmente soddisfatti. \n- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi\n d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre\n 2017, n. 155), art. 278, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 49 del 03-12-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA \n Seconda sezione civile \n \n Il Collegio, composto dai magistrati: \n Monica Attanasio, Presidente est.; \n Pier Paolo Lanni, giudice; \n Luigi Pagliuca, giudice; \n ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo\n1953, n. 87; \n1. Premessa in fatto. \n A seguito di istanza depositata dalla sovraindebitata, con\nsentenza n. 14/2023 del 6 marzo 2023 e\u0027 stata aperta la procedura di\nliquidazione controllata nei confronti di R. V. M., nominando quale\nliquidatore il gestore della crisi avv. ... \n Nella relazione predisposta ex art. 269, comma 2, CC.II., il\ngestore aveva dato atto di un vero indebitamento di complessivi euro\n166,287,60, di cui euro 154.940,01 nei confronti di Intesa S. Paolo\nS.p.a., per un mutuo fondiario originariamente contratto con la Banca\nPopolare di Vicenza, euro 3.942,84 nei confronti di Agenzia delle\nentrate riscossione, euro 295,00 nei confronti del Comune di S.\nGiovanni in Fiore, ed euro 345,94 nei confronti di Solori S.p.a.,\ntutti per tributi ed accessori, nonche\u0027 euro 3.713,00 per il compenso\ndell\u0027advisor legale avv. ... ed euro 3.416,00 nei confronti dell\u0027OCC\nVeronese. Nella medesima relazione il gestore aveva altresi\u0027 riferito\nche il mutuo fondiario era stipulato nel ..., per l\u0027acquisto e\nsistemazione della prima casa, dalla sig.ra M... insieme al marito\nsig. ..., i quali all\u0027epoca lavoravano l\u0027una come commessa e l\u0027altro\ncome operaio, e le cui retribuzioni erano sufficienti a sostenere le\nrate del mutuo, tant\u0027e\u0027 che le stesse vennero regolarmente pagate per\ndieci anni; nel ..., tuttavia, il sig. ... abbandono\u0027 la sig.ra M...,\nsparendo totalmente dalla sua vita e lasciandola con il residuo mutuo\nda pagare, si\u0027 che la ricorrente, con tre figli a carico ed il solo\nsuo stipendio, non riusci\u0027 piu\u0027 a provvedere al pagamento delle rate\ndel mutuo, e l\u0027immobile gravato da ipoteca venne pignorato. \n Una volta aperta la procedura, in data 4 aprile 2023 il\nliquidatore notifico\u0027 la sentenza a tutti i creditori, assegnando\nloro il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande\ndi ammissione al passivo o di rivendica. \n Successivamente, nella prima relazione semestrale del 30 giugno\n2023, il liquidatore fece presente che, nonostante la regolare\nnotificazione della sentenza e, comunque, la sicura conoscenza\ndell\u0027apertura della liquidazione controllata (stante la pronuncia\ndell\u0027ordinanza di improcedibilita\u0027 resa il 7 marzo 2023 nella\nprocedura esecutiva n. 272/2021 R.G. pendente presso il Tribunale di\nVerona nei confronti di R. V. M.), Banca Intesa S. Paolo S.p.A. e\nSolori S.p.a. non avevano presentato alcuna istanza di ammissione al\npassivo; il liquidatore, pertanto, predisposto il progetto di stato\npassivo includente i soli crediti insinuati, lo comunico\u0027 a tutti i\ncreditori (inclusi quelli non insinuati) e, in assenza di\nosservazioni, provvide a formare lo stato passivo ed a depositarlo il\n22 settembre 2023 nel fascicolo informatico. \n In seguito, il liquidatore predispose il progetto di riparto\nfinale, con previsione di pagamento integrale di tutti i creditori\ninsinuati, provvedendo anche in questo caso a comunicarlo, in data 27\ndicembre 2023, a tutti i creditori, inclusi quelli non insinuati, ed\nin assenza di osservazioni il giudice delegato ne autorizzo\u0027\nl\u0027esecuzione. \n In data 2 gennaio 2025 il liquidatore ha quindi presentato il\nconto finale di gestione, evidenziando la soddisfazione integrale dei\ncreditori insinuati e la mancata presentazione di domande di\nammissione al passivo, neppure tardive, da parte di Banca Intesa S.\nPaolo S.p.a. e Solori S.p.a.; a fronte della regolare comunicazione\nin data 27 gennaio 2025 del rendiconto al debitore e a tutti i\ncreditori (inclusi quelli non insinuati) e dell\u0027assenza di\nosservazioni pervenute nel termine all\u0027uopo assegnato, il conto e\u0027\nrisultato approvato. \n Nelle relazioni periodiche ed in quella redatta al termine\ndell\u0027attivita\u0027 di liquidazione al precipuo fine di prendere posizione\nin ordine alla sussistenza delle condizioni per l\u0027esdebitazione (come\nprevisto nella sentenza di apertura della procedura), il liquidatore\nha dato atto che nel corso della procedura la sovraindicata ha sempre\ntenuto un comportamento rispettoso degli impegni presi, rendendosi\ndisponibile per l\u0027espletamento di tutte le attivita\u0027 (redazione\ndell\u0027inventario e rilascio dell\u0027immobile nel termine fissato dal\ngiudice dell\u0027esecuzione), rendicontando periodicamente e rispondendo\nprontamente alle richieste degli organi della procedura; la relazione\nsull\u0027esdebitazione e\u0027 stata comunicata il 24 dicembre 2024 a tutti i\ncreditori (inclusi quelli non insinuati), ed anche questa volta non\ne\u0027 pervenuta alcuna osservazione nel termine all\u0027uopo assegnato. \n Nella relazione finale del 26 febbraio 25 il liquidatore ha\nquindi chiesto che venisse pronunciata la chiusura della procedura,\nevidenziando, fra l\u0027altro, che: i) la procedura ha incamerato\nsufficienti somme per il pagamento integrale di tutti i creditori\ninsinuati e, all\u0027esito dei pagamenti, dispone di un attivo pari ad\neuro 50.682,21; ii) non sussistono ragioni ostative\nall\u0027esdebitazione; iii) in applicazione dell\u0027art. 278 CC.II,\nl\u0027inesigibilita\u0027 dei crediti residui avrebbe dovuto essere\npronunciata al 100% nei confronti di Banca Intesa S. Paolo S.p.a.,\npoiche\u0027 nella procedura non e\u0027 presente alcun creditore di pari\ngrado, mentre essa non potrebbe operare nei confronti di Solori\nS.p.a., poiche\u0027 i due creditori di pari grado, Agenzia delle entrate\ne Comune di S. Giovanni in Fiore, erano stati soddisfatti\ninteramente. \n2. Legittimazione ad attivare il giudizio incidentale di\ncostituzionalita\u0027. \n In via preliminare, va osservato come il Collegio - in qualita\u0027\ndi giudice della liquidazione controllata e dell\u0027esdebitazione (che\ndeve essere pronunciata, anche d\u0027ufficio, in fase di chiusura della\nliquidazione controllata) - sia qualificabile come giudice a quo\nlegittimato a sollevare in via incidentale questione di\ncostituzionalita\u0027. Ed invero, la procedura di liquidazione\ncontrollata si caratterizza per essere una procedura giudiziale e\ncontenziosa, la quale rende configurabile quella fase di «giudizio»\nrichiesta dall\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 (sulla\nlegittimazione del giudice dell\u0027esdebitazione, v. Corte\ncostituzionale n. 411/2007 che ha statuito l\u0027irrilevanza della\nquestione nel caso concreto, presupponendo implicitamente la\nlegittimazione del giudice a quo). \n3. Non manifesta infondatezza della questione. \n L\u0027art. 278 CC.II. prevede che: \n «1. L\u0027esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e\ncomporta l\u0027inesigibilita\u0027 dal debitore dei crediti rimasti\ninsoddisfatti nell\u0027ambito di una procedura di liquidazione giudiziale\no di liquidazione controllata. Con l\u0027esdebitazione vengono meno le\ncause di ineleggibilita\u0027 e di decadenza collegate all\u0027apertura della\nliquidazione giudiziale. \n 2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori\nche non hanno partecipato al concorso l\u0027esdebitazione opera per la\nsola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai\ncreditori di pari grado. \n 3. Possono accedere all\u0027esdebitazione, secondo le norme del\npresente capo, tutti i debitori di cui all\u0027art. 1, comma 1. \n 4. Se il debitore e\u0027 una societa\u0027 o altro ente, le condizioni\nstabilite nell\u0027art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci\nillimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. \n 5. L\u0027esdebitazione della societa\u0027 ha efficacia nei confronti\ndei soci illimitatamente responsabili. \n 6. Sono salvi i diritti vantanti dai creditori nei confronti\ndei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche\u0027 degli\nobbligati in via di regresso. \n 7. Restano esclusi dall\u0027esdebitazione: \na) gli obblighi di mantenimento e alimentari; \nb) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito\nextracontrattuale, nonche\u0027 le sanzioni penali e amministrative di\ncarattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.». \n L\u0027esdebitazione e\u0027 l\u0027istituto attraverso il quale il legislatore\nconsente al debitore di vedersi liberato dai propri debiti, pur\nquando i suoi creditori non siano stati soddisfatti all\u0027esito dello\nsvolgimento di una procedura concorsuale di stampo liquidatorio. La\nratio deve esserne rinvenuta nella volonta\u0027 di consentire al debitore\ndi ricominciare la propria attivita\u0027 imprenditoriale o professionale\nsenza essere gravato dai debiti precedentemente contratti, e, nel\ncaso specifico dei consumatori, di evitare che gli stessi cadano\nnella spirale di un indebitamento progressivo ed irresolubile,\nandando ad aumentare le fila dei soggetti in stato di poverta\u0027\nassoluta o prossimi a tale stato. Come gia\u0027 evidenziato in passato da\ncodesta Corte, la finalita\u0027 dell\u0027istituto «e\u0027 quella di \"ricollocare\nutilmente [il debitore] all\u0027interno del sistema economico e sociale,\nsenza il peso delle pregresse esposizioni\" (sentenza n. 245 del\n2019)» (sentenza n. 65 del 2022). Nel solco del diritto dell\u0027Unione\neuropea, l\u0027istituto sacrifica le residue ragioni creditorie -\ncomportando una responsabilita\u0027 patrimoniale limitata nel tempo -\nonde consentire a debitori non immeritevoli una «ripartenza» (il\ncosidetto fresh start) (sentenza n. 6/2024). \n Cio\u0027 posto, questo Collegio dubita della legittimita\u0027\ncostituzinale dell\u0027art. 278, comma 2, CC.II., nella parte in cui esso\nconduce ad escludere l\u0027esdebitazione nei confronti di creditori che\nnon si siano insinuati al passivo pur essendo stati informati, o\nessendo comunque a conoscenza, dell\u0027apertura della procedura (d\u0027ora\nin poi definiti come creditori volontariamente non insinuati), nel\ncaso in cui creditori di pari grado che abbiano partecipato al\nconcorso siano stati integralmente soddisfatti; a mente di tale\ndisposizione, l\u0027esdebitazione puo\u0027, infatti, operare «per la sola\nparte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori\ndi pari grado», e quindi nella misura dello zero per cento laddove i\npredetti crediti abbiano trovato integrale soddisfazione nella\nprocedura. \n Nello specifico, la questione si pone non solo, come ritenuto dal\nliquidatore, nei riguardi di Solori S.p.a., per il fatto che\ncreditori partecipanti al concorso, aventi pari grado rispetto alla\nmedesima Solori, sono stati interamente soddisfatti, ma anche nei\nconfronti di Intesa S. Paolo, atteso che, a seguito della vendita in\nvia coattiva dell\u0027immobile gravato da ipoteca e della conseguente\ncancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, il credito ipotecario\ndella Banca, non insinuato al passivo, ha assunto rango\nchirografario, e nella liquidazione controllata della sig.ra M...\nanche i crediti chirografari sono stati pagati al 100%. \n In particolare, il Collegio rimettente ritiene che la suddetta\nprevisione si ponga in contrasto, da un lato, con l\u0027art. 3 della\nCostituzione e, dall\u0027altro lato, con gli articoli 11 e 117 della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 23 della direttiva UE 2019/1023\ndel 20 giugno 2019 (c.d. direttiva insolvency), come recentemente\ninterpretato dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. \n3.1. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n Innanzitutto, il sistema delineato dall\u0027art. 278, comma 2,\nCC.II., ove operante in un caso come quello dell\u0027attenzione del\nCollegio, appare frutto di una scelta legislativa affetta da\nirragionevolezza, ed e\u0027 percio\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della\nCostituzione. Irragionevolezza riscontrabile sia a livello estrinseco\n(se rapportata alle finalita\u0027 e alla struttura dell\u0027esdebitazione). \n Sotto il primo profilo, la sostanziale inoperativita\u0027\ndell\u0027esdebitazione nei riguardi dei creditori volontariamente non\ninsinuati in ragione della soddisfazione integrale di quelli\ninsinuati non appare equiparabile ai casi di esclusione espressamente\nprevisti dalla legge. Ed infatti, l\u0027esclusione prevista per gli\nobblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, comma 7, lettera a),\nCC.II.) si giustifica alla luce della tutela della famiglia e dei\nsoggetti bisognosi, mentre quella per gli obblighi derivanti da\nillecito extracontrattuale e da sanzioni penali e amministrative e\u0027\nsorretta dalla natura latu sensu sanzionatoria di queste tipologie di\nresponsabilita\u0027 (con riferimento alla responsabilita\u0027 aquiliana,\nanche sanzionatoria, nel solco tracciato da Cass. Sez. Unite n.\n16601/2017), che richiede, inevitabilmente, la permanenza di un\nprofilo di deterrenza. \n Sotto il secondo profilo, il meccanismo descritto si pone in\nnetto contrasto con le ragioni sottese alla disciplina\ndell\u0027esdebitazione, quali proclamate dalla direttiva UE 2019/1023\n(cd. direttiva insolvency) e dallo stesso legislatore nazionale (che\ngia\u0027 nella relazione illustrativa della prima versione del decreto\nlegislativo n. 14/2019 aveva richiamato la raccomandazione\n2014/135/UE, nella parte in cui evidenzia l\u0027opportunita\u0027 di questo\nbeneficio a favore dei soggetti meritevoli). \n Come osservato nella gia\u0027 citata sentenza n. 6/2024 di codesta\nCorte, la disciplina dell\u0027esdebitazione introdotta col Codice della\ncrisi si pone nel solco del diritto dell\u0027Unione europea, diritto che\nrinviene i suoi capisaldi, da un lato, nella meritevolezza del\ndebitore, e, dall\u0027altro, nell\u0027esigenza di garantire l\u0027accesso al\nbeneficio in tempi ragionevoli (cfr. in particolare l\u0027art. 21,\nparagrafo 1, della direttiva, secondo il quale «Gli Stati membri\nprovvedono affinche\u0027 il periodo trascorso il quale l\u0027imprenditore\ninsolvente puo\u0027 essere liberato integralmente dai propri debiti non\nsia superiore a tre anni a decorrere al piu\u0027 tardi: a) nel caso di\nuna procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della\ndecisione adottata da un\u0027autorita\u0027 giudiziaria o amministrativa per\nl\u0027omologazione del piano o dalla data d\u0027inizio dell\u0027attuazione del\npiano; oppure b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data\ndella decisione adottata dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria o amministrativa\nper l\u0027apertura della procedura o dalla determinazione della massa\nfallimentare dell\u0027imprenditore»; cfr. inoltre, i considerando numeri\n5, 16, 21, 72, 75 e 78 della direttiva). \n In perfetta aderenza allo spirito della direttiva, il legislatore\nnazionale ha assoggettato il riconoscimento dell\u0027esdebitazione a\nrequisiti di natura soggettiva, variamente atteggiati a seconda che\nil beneficio consegua all\u0027apertura di una procedura di liquidazione\ngiudiziale o di liquidazione controllata, ovvero ancora al\nprocedimento di esdebitazione dell\u0027incapiente (cfr. gli articoli 280,\n282, comma 2, e 283, comma 7); la decisione sull\u0027esdebitazione deve,\npoi, intervenire, su istanza del debitore nella liquidazione\ngiudiziale e d\u0027ufficio nella liquidazione controllata,\ncontestualmente alla pronuncia del provvedimento di chiusura della\nprocedura ed in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura (cfr.\ngli articoli 279, 281, commi 1 e 2, e 282 CC.II.). \n Orbene, nella situazione che si e\u0027 rappresentata (impossibilita\u0027\ndell\u0027esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non\ninsinuati a causa dell\u0027integrale soddisfacimento di quelli\ninsinuati), l\u0027inoperativita\u0027 del beneficio finirebbe col discendere\nnon da un comportamento addebitabile al debitore, ma da un\ncomportamento, colposo o finanche doloso, di uno o piu\u0027 creditori (in\ndottrina, a proposito dell\u0027analoga disposizione contenuta nell\u0027art.\n144 della legge fallimentare, si era osservato come la norma si\nprestasse ad abusi strumentali, giacche\u0027 i creditori, in accordo fra\nloro, potrebbero presentare poche domande di ammissione al passivo\ncosi\u0027 da aumentare le percentuali di soddisfacimento, delle quali\ngodrebbero indirettamente anche i creditori non concorrenti);\ninoltre, malgrado la meritevolezza del debitore, in relazione sia\nalle cause dell\u0027indebitamento che al comportamento tenuto nel corso\ndella procedura, egli finirebbe col non poter fruire del beneficio\nall\u0027atto della chiusura, o comunque allo scadere di tre anni\ndall\u0027apertura, ma eventualmente all\u0027esito dell\u0027apertura di una nuova\nprocedura, e quindi affrontando ulteriori costi, e sempre che il o i\ncreditori gia\u0027 non insinuatisi in passato non persistano in tale\natteggiamento. \n Ne deriva un\u0027intrinseca irragionevolezza della disposizione\ndettata dall\u0027art. 278, comma 2, CC.II, riscontrabile tutte le volte\nche «la disciplina positiva si discosti dalla finzione che essa e\u0027\nchiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il\ndoveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano\ncoinvolti»; in tal caso, e\u0027 «la stessa \u0027ragione\u0027 della norma a venir\nmeno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa\ngiustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che\nineluttabilmente perturbano il canone dell\u0027eguaglianza» (Corte\ncostituzionale n. 89/1996). \n A parita\u0027 di meritevolezza dei debitori, comporta, poi,\nun\u0027irragiovevole disparita\u0027 di trattamento il fatto che\nl\u0027esdebitazione possa operare per alcuni e non invece per altri, a\nseconda che dati creditori si siano o meno insinuati al passivo\nirragionevolezza che appare evidente se si considera che il\ntrattamento diversificato non deriverebbe da cause imputabili allo\nstesso debitore (e quindi alla sua condotta, come richiesto\ndall\u0027ordinamento sovranazionale e interno), ma esclusivamente da\nfattori a lui esterni e, cioe\u0027, ad una scelta totalmente rimessa alla\nvolonta\u0027 del creditore. \n3.2. Violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 23 della direttiva UE 2019/1023. \n Il tema del rapporto fra il diritto interno e quello comunitario\ne\u0027 stato oggetto di una lunga elaborazione della Corte costituzionale\ne delle Corti sovranazionali, che si e\u0027 concluso con l\u0027affermazione\ndel principio del primato del diritto dell\u0027Unione europea (salvo il\ncaso dei c.d. controlimiti). In particolare, dopo una prima fase in\ncui si era ritenuto che l\u0027unica possibilita\u0027 rimessa al giudice\nnazionale fosse quella di sollevare questione incidentale di\ncostituzionalita\u0027 per violazione dell\u0027art. 11 della Costituzione, a\npartire dalla sentenza resa nel caso Granital (Corte costituzionale\nn. 170/1984) si e\u0027 giunti ad affermare il potere per il giudice a quo\ndi disapplicare direttamente la norma interna in contrasto con norme\ncomunitarie, purche\u0027 dotate del requisito dell\u0027efficacia diretta e\nlimitatamente all\u0027ambito dei c.d. rapporti verticali (cioe\u0027\nsussistenti fra il privato cittadino e lo Stato o, comunque, un\norgano ad esso riconducibile per funzioni e poteri), come\nrecentemente ribadito da Corte costituzionale n. 43/2025. \n Conseguentemente, per tutti gli altri casi (norme interne in\ncontrasto con norme comunitarie non dotate di efficacia diretta o\ndisciplinanti rapporti orizzontali), il giudice nazionale puo\u0027: a)\ndecidere il caso sottopostogli in base ad un\u0027interpretazione\ncomunitariamente conforme; b) limitarsi a non applicare la normativa\ninterna ritenuta in contrasto con il diritto dell\u0027Unione (con\nconseguente riespansione di altre norme interne o dei principi\ngenerali); c) interpellare la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea\nmediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; d) preferibilmente,\nnel rispetto della teoria della c.d. doppia pregiudizialita\u0027 (la cui\nimportanza e\u0027 stata ribadita, ad esempio, da Corte costituzionale n.\n15/2024), sollevare questione incidentale di costituzionalita\u0027, per\nviolazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, nella parte in\ncui si richiede che l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa sia\nesercitato nel rispetto anche dell\u0027ordinamento comunitario e degli\nobblighi internazionali. \n In particolare, per quanto riguarda il parametro di\ncostituzionalita\u0027 di cui all\u0027art. 117 della Costituzione, il\nriferimento all\u0027«ordinamento» comunitario, globalmente inteso,\ncomporta due conseguenze rilevanti nel caso di specie. \n In primo luogo, il legislatore nazionale non deve conformarsi al\nsolo diritto positivo, ma e\u0027 tenuto a rispettare anche le\ninterpretazioni che di queste fonti vengano date dall\u0027organo\ngiurisdizionale comunitario e, cioe\u0027, la Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea (le cui decisioni fanno parte del sistema delle\nfonti comunitarie). In secondo luogo, i c.d. considerando di una\ndirettiva, pur non potendo fungere da criterio interpretativo\nprincipale, possono aiutare il legislatore (in sede di formulazione\nlegislativa) o il giudice nazionale (in sede di interpretazione) a\ncogliere la ratio e il significato sottostanti alla parte precettiva\ndella fonte comunitaria in questione (sul valore dei considerando nel\nmomento interpretativo v. CGUE sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska\nNarodna Banka, C-501/18, richiamata da Cass. n. 5423/2022). \n Cio\u0027 posto, il Collegio e\u0027 chiamato a verificare se la norma\ninterna (nella specie, l\u0027art. 278, comma 2, CC.II.) sia conforme alla\ndirettiva UE 2019/1023, Sia nella sua parte precettiva, sia nella sua\nparte di indirizzo (c.d. considerando), come recentemente\ninterpretata dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. \n Va premesso che, sebbene la direttiva insolvency si riferisca\nespressamente al solo debitore imprenditore, l\u0027art. 1, paragrafo 4,\nprevede la possibilita\u0027 per gli Stati membri di estendere\nl\u0027applicazione delle procedure di esdebitazione anche alle persone\nfisiche insolventi diverse dagli imprenditori (come, peraltro,\nauspicato dal considerando n. 21). \n In virtu\u0027 di queste previsioni, il legislatore nazionale non ha\nlimitato il beneficio alla sola liquidazione giudiziale, ma lo ha\nreso operante anche nell\u0027ambito della liquidazione controllata. \n Conseguentemente, deve ritenersi che la direttiva insolvency\nquantomeno con riferimento all\u0027istituto dell\u0027esdebitazione - sia\napplicabile anche al debitore insolvente persona fisica (come\nrecentemente affermato da CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia\nEstatal de la Administracion Tributaria, C-289/23, punto 91 «la\ndirettiva sulla ristrutturazione e sull\u0027insolvenza deve essere\ninterpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di\nesercitare la facolta\u0027 prevista dall\u0027art. 1, paragrafo 4, di detta\ndirettiva ed estende l\u0027applicazione delle procedure che consentono\nun\u0027esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle\npersone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le norme rese\napplicabili a tali persone fisiche in forza di una siffatta\nestensione devono essere conformi alle disposizioni del titolo III\ndella direttiva in parola»). \n Tanto premesso, va osservato che fin dall\u0027esposizione degli\nobiettivi perseguiti dalla direttiva, il legislatore comunitario\ndichiara come uno di questi sia quello di voler garantire agli\nimprenditori onesti, insolventi o sovraindebitati, di poter\nbeneficiare di una seconda opportunita\u0027 mediante l\u0027esdebitazione,\ndopo un ragionevole periodo di tempo (considerando n 1). Pur\nriconoscendo la possibilita\u0027 per i singoli stati membri di adottare\nlegislazioni diversificate quanto alla durata dei termini per la\nstessa esdebitazione e alle condizioni per l\u0027ammissione al beneficio\n(considerando n. 5), la direttiva rappresenta come queste\ndifferenziazioni possano incidere sulle scelte imprenditoriali o\ndegli investitori nel senso di stabilirsi o investire in uno Stato\nmembro piuttosto che in un altro (considerando numeri 4, 5, 6). \n Quanto ai requisiti di accesso a questo beneficio, si prevede la\npossibilita\u0027 di negarlo al ricorrere di specifiche ipotesi,\ndebitamente motivate dal diritto nazionale. In particolare,\n«l\u0027esdebitazione integrale o la cessazione dell\u0027interdizione dopo un\nperiodo di tempo non superiore a tre anni non sempre e\u0027 appropriata,\npertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che\nsiano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto\nnazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando\nil debitore e\u0027 disonesto o ha agito in malafede...» (considerando n.\n78), ovvero quando non sono coperti i costi della procedura che porta\nall\u0027esdebitazione (considerando n. 80), oppure quando vi sia un\nmotivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale\n(considerando n. 81). \n Nella parte precettiva la direttiva, dopo aver stabilito\nl\u0027obbligo per gli Stati membri di prevedere la possibilita\u0027 per il\ndebitore insolvente meritevole di accedere ad almeno una procedura\nche gli consenta, al piu\u0027 tardi entro tre anni, l\u0027esdebitazione\nintegrale (combinato disposto degli articoli 20, paragrafo 1, art.\n21, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1), contempla una serie di deroghe\nalla disciplina dettata dai precedenti articoli da 20 a 22 che\ndebbono o possono essere introdotte o mantenute dagli Stati, deroghe\nconsistenti in disposizioni che, in casi particolari, negano o\nlimitano l\u0027accesso all\u0027esdebitazione, o che prevedono la revoca del\nbeneficio, o termini piu\u0027 lunghi per l\u0027esdebitazione integrale dai\ndebiti o periodi di interdizione piu\u0027 lunghi (art. 23, paragrafi 1, 2\ne 3), ovvero che escludono l\u0027esdebitazione, o ne limitano l\u0027accesso,\no stabiliscono periodi piu\u0027 lunghi, rispetto ad alcune categorie\nspecifiche di debiti (art. 23, paragrafo 4). \n Con recenti sentenze (sentenza CGUE, Sez. II, 11 aprile 2024,\nAgencia Estatal de la Administracion Tributaria, C-687/22; sentenza\nCGUE, Sez. II, 8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social IP,\nC-20/23; sentenza CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia Estatal de\nla Administracion Tributaria, C-289/23) la Corte di giustizia ha\naffermato: i) il carattere meramente esemplificativo degli elenchi\ncontenuti nell\u0027art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva insolvency,\nsulla base di un criterio letterale (posto che gli elenchi sono\nintrodotti dalle locuzioni «come nel caso di» e «ad esempio»),\noltreche\u0027 sistematico (alla luce dei considerando numeri 78, 80 e 81\ndella direttiva stessa); ii) la necessita\u0027 che eventuali deroghe alla\nnaturale operativita\u0027 dell\u0027esdebitazione diverse da quelle previste,\nrimesse alla discrezionalita\u0027 del legislatore interno (da esercitare\nnel pieno rispetto del principio di proporzionalita\u0027), risultino dal\nprocedimento che ha portato a questa esclusione o dal diritto\nnazionale (anche al di fuori della norma di trasposizione, ad esempio\nall\u0027interno di una norma costituzionale, legislativa o\nregolamentare); iii) la necessita\u0027 che tali deroghe siano, comunque,\nsorrette da una motivazione volta al perseguimento di un interesse\npubblico legittimo (come confermato sempre dai considerando numeri\n78, 80 e 81 della medesima direttiva); iv) l\u0027attribuzione al giudice\nnazionale del compito di valutare la sussistenza di questo interesse\npubblico legittimo alla base della motivazione dell\u0027esclusione. \n Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, a parere del\nCollegio, l\u0027art. 278, comma 2, CC.II., nel prevedere l\u0027operativita\u0027\nnella percentuale dello 0% - e, quindi, la sostanziale esclusione -\ndell\u0027esdebitazione rispetto a crediti non volontariamente insinuati\nqualora i crediti insinuati siano stati soddisfatti al 100%, si pone\nin contrasto con l\u0027art. 23 della direttiva insolvency, come\ninterpretata dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate,\ngiacche\u0027 tale sostanziale esclusione non e\u0027 riconducibile ad alcuna\ndelle ipotesi previste in tale articolo. \n Tra di esse, potrebbe astrattamente venire in considerazione\nsoltanto quella prevista dall\u0027art. 23, paragrafo 2, lettera f), e\ncioe\u0027 la possibilita\u0027 di negare o limitare l\u0027accesso\nall\u0027esdebitazione «quando una deroga e\u0027 necessaria a garantire un\nequilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o piu\u0027\ncreditori»; tuttavia, questa «garanzia» richiederebbe che i creditori\npartecipino al concorso e che quelli che hanno volontariamente scelto\ndi non farlo non vengano avvantaggiati in ragione di questa scelta.\nNeppure puo\u0027 venire in considerazione la facolta\u0027 per il legislatore\nnazionale di prevedere deroghe ulteriori, rispetto a quelle\nespressamente elencate nell\u0027art. 23, giacche\u0027 una deroga siffatta\nrisulta priva di giustificazione, sia nell\u0027ambito del complesso e\nlungo iter che ha portato alla promulgazione del Codice della crisi,\nsia tenendo conto dei principi e delle regole che compongono\nl\u0027ordinamento nazionale (in cui e\u0027 al contrario possibile ravvisare\nindicazioni di segno contrario, come ad es. la penalizzazione nella\npartecipazione ai riparti prevista, sia nella liquidazione giudiziale\nche in quella controllata, per i creditori che abbiano presentato\ndomanda tardiva, ove il ritardo non sia dipeso da causa ad essi non\nimputabile, ex artt. 225 e 275, comma 6-bis, CC.II., nonche\u0027, piu\u0027 in\ngenerale, il principio di buona fede, ex articoli 2 della\nCostituzione e 1175 del codice civile, ed il principio di\nautoresponsabilita\u0027). Se anche poi si volesse far riferimento,\nmalgrado la totale diversita\u0027 dell\u0027attuale quadro normativo rispetto\na quello previgente, alla giustificazione esplicitata nella relazione\nal decreto legislativo n. 5/2006 a proposito dell\u0027analoga\ndisposizione contenuta nell\u0027art. 144 legge fallimentare - e cioe\u0027\nquella di evitare che i creditori possano essere disincentivati\ndall\u0027insinuarsi al passivo a fronte di una possibile esdebitazione\ndel debitore appare difficile ravvisare in essa una motivazione\ndiretta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo. \n4. Impossibilita\u0027 di adottare un\u0027interpretazione costituzionalmente o\ncomunitariamente conforme. \n Nel caso di specie non e\u0027 possibile adottare un\u0027interpretazione\nche si conforme alla Costituzione, ne\u0027 alla normativa comunitaria. \n A tal fine, e\u0027 infatti necessario che la lettera della norma sia\noscura oppure offra piu\u0027 significati, tutti astrattamente\nammissibili, mentre l\u0027art. 278, comma 2, CC.II. e\u0027 chiaro ed\ninequivoco nella sua formulazione, con conseguente impossibilita\u0027 di\nattribuirgli significati che si discostino dalla lettera dalla legge,\nsenza sconfinare dal perimetro dell\u0027attivita\u0027 ermeneutica rimessa al\ngiudice. \n Analogamente, non e\u0027 possibile adottare un\u0027interpretazione\ncomunitariamente orientata. Ed invero, come gia\u0027 evidenziato nel\nparagrafo precedente, non e\u0027 possibile sussumere il caso concreto\nall\u0027interno delle categorie espressamente previste dall\u0027art. 23. \n4. Impossibilita\u0027 di disapplicare e inopportunita\u0027 di sollevare\nrinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. \n Il Collegio, nel ventaglio di opzioni riconosciute al ricorrere\ndi un contrasto fra una norma interna e una norma comunitaria\n(sommariamente elencate al paragrafo n. 3.2.), ritiene di dover\nsollevare questione incidentale di costituzionalita\u0027. \n Non risulta percorribile la strada della disapplicazione. Ed\ninvero, a prescindere da qualsiasi considerazione sul carattere\nsufficientemente dettagliato della direttiva insolvency, la stessa e\u0027\nvolta a disciplinare rapporti di diritto privato e, quindi,\norizzontali; inoltre, gli aspetti pubblicistici pur presenti nella\ndisciplina della crisi di impresa attengono semmai all\u0027apertura della\nprocedura e non all\u0027esdebitazione. \n La strada del rinvio pregiudiziale di cui all\u0027art. 267 TFUE,\nsebbene astrattamente percorribile, non sembra opportuna. In questa\nprospettiva, si condivide la maggior utilita\u0027 del meccanismo della\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027, nell\u0027ambito di un dialogo rimesso alle\nCorti superiori (sul punto v., ad esempio, Corte costituzionale n.\n15/2024). \n5. Rilevanza della questione. \n La questione rimessa all\u0027attenzione della Corte costituzionale e\u0027\nrilevante nel caso di specie, posto che: i) Banca Intesa S. Paolo\nS.p.a. e Solori S.p.a., regolarmente avvisati dell\u0027apertura della\nprocedura e della possibilita\u0027 di presentare domanda di insinuazione\nal passivo, volontariamente e consapevolmente non hanno partecipato\nal concorso; ii) il credito ipotecario di Banca Intesa S. Paolo e\u0027\ndegradato in chirografo, per le ragioni in precedenza esposte; iii)\nfra i crediti insinuati vi sono sia crediti chirografari, sia crediti\nprivilegiati di pari grado rispetto a quello di Solori e tutti i\ncrediti insinuati sono stati pagati in sede di riparto al 100%; iv)\nconseguentemente, nei confronti sia di Solori che di Banca Intesa la\nparte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori\ndi pari grado e\u0027 pari a zero, si che l\u0027esdebitazione non puo\u0027\noperare; v) alla luce delle relazioni redatte dal liquidatore, appare\nsussistere il requisito soggettivo di meritevolezza in capo alla\nsovraindebitata. \n Va, infine, evidenziata la rilevanza della questione in questa\nsede, in cui occorre decidere in ordine alla concessione del\nbeneficio in favore della M... contestualmente alla pronuncia della\nchiusura della procedura (e non in una eventuale e successiva fase di\nesecuzione forzata instaurata dal creditore insoddisfatto), giacche\u0027\nl\u0027applicazione della norma censurata porterebbe ad escludere\nl\u0027operativita\u0027 dell\u0027esdebitazione nei confronti di tutti i creditori\nnon insinuati, con conseguente carenza di interesse della ricorrente\nad ottenere una pronuncia in tal senso ed inammissibilita\u0027 della\ndomanda ex art. 100 del codice di procedura civile. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale di Verona, visti gli articoli 134 della Costituzione\ne 23 legge n. 87/1953: \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 278, comma 2,\nCC.II., per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117, comma 1, della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 23 della direttiva UE 2019/1023\ndel 20 giugno 2019, nella parte in cui rende inoperante\nl\u0027esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non\ninsinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari\ngrado siano stati integralmente soddisfatti; \n Sospende il procedimento in corso e dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente\ned al liquidatore; \n Manda alla Cancelleria affinche\u0027 la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle camere del Parlamento; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Verona, 18 luglio 2025 \n \n Il Presidente est.: Attanasio","elencoNorme":[{"id":"63891","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/01/2019","data_nir":"2019-01-12","numero_legge":"14","descrizionenesso":"","legge_articolo":"278","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art278"}],"elencoParametri":[{"id":"80212","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80213","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80214","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80215","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"1023","data_legge":"20/06/2019","articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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