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BROLCU57M59B157V       pec:\nlucia.bora@postacert.toscana.it) e dall\u0027Avv.  Barbara  Mancino  (C.F.\nMNCBBR72S68D612E - pec:  barbara.mancino@postacert.toscana.it  -  fax\n055-4384747) dell\u0027Avvocatura regionale, ed elettivamente  domiciliato\npresso   lo    studio    dell\u0027Avv.    Marcello    Cecchetti,    (C.F.\nCCCMCL65E02H501Q) in Roma, piazza Barberini n.  12  (fax  06.4871847;\nPEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) \n    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore,  per\nla dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027 art. 1, comma\n13 primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito  in\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui  pone  a  carico  del\nfinanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67  gli\ninvestimenti destinati alla realizzazione  del  programma  denominato\n«Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia\u0027 finanziati a carico del\nFondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117  terzo\ncomma, 118 119 primo, secondo e  quarto  comma  Cost,  nonche\u0027  degli\narticoli  5  e  120  Cost.  in  relazione  al  principio   di   leale\ncollaborazione. \n    In data 30  aprile  2024  e\u0027  stata  pubblicata,  nella  Gazzetta\nUfficiale n. 100, S.O. n. 19, la legge 29  aprile  2024,  n.  56,  di\nconversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori\ndisposizioni urgenti per l\u0027attuazione del Piano nazionale di  ripresa\ne resilienza (PNRR).» \n    In particolare, l\u0027art. 1, 13 comma,  al  primo  periodo  dispone:\n«Gli  investimenti  destinati  alla   realizzazione   del   programma\ndenominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia\u0027  finanziati\na carico del Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e\nresilienza di cui all\u0027art. 1, comma 2, lettera  e),  numero  2),  del\ndecreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito  con  modificazioni\ndalla legge 1° luglio 2021 n. 101,  ad  esclusione  di  quelli  delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania,  sono\nposti a carico del finanziamento di cui all\u0027art. 20  della  legge  11\nmarzo 1988, n. 67.» \n    Tale previsione  e\u0027  lesiva  delle  competenze  regionali  per  i\nseguenti motivi di \n \n                               Diritto \n \n    1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027 art. 1,  comma  13,  primo\nperiodo del decreto legge n. 19/2024 convertito in  legge  29  aprile\n2024, n. 56, per violazione degli articoli 117 terzo comma, 118,  119\nprimo, secondo e quarto comma Cost., nonche\u0027 degli articoli 5  e  120\nCost., in relazione al principio di leale collaborazione. \n      1.a) Per  raggiungere  le  finalita\u0027  del  Piano  nazionale  di\nripresa e resilienza (PNRR), l\u0027Italia ha approvato il Piano nazionale\nper gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge  n.  59\ndel 6 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  101\ndel 1° luglio 2021. Risorse e  programmi  del  PNC,  meglio  definiti\nall\u0027interno del relativo decreto del Ministero dell\u0027economia e  delle\nfinanze del 15 luglio 2021, sono destinati ad integrare le iniziative\ne le risorse del PNRR. \n      1.b) In base alla  disposizione  impugnata,  la  programmazione\ndegli interventi destinati all\u0027adeguamento antisismico degli ospedali\ne  ricadenti  nella  linea  «E.2  -  verso  un  ospedale   sicuro   e\nsostenibile» del PNC, originariamente finanziati con le  risorse  del\ncitato Fondo nazionale complementare al PNRR, vengono adesso posti  a\ncarico dei fondi di cui all\u0027art. 20 della legge n.  67/1988  e,  piu\u0027\nprecisamente, di quelle risorse  gia\u0027  assegnate  alle  Regioni  (con\nlegge di bilancio). \n    L\u0027art. 20  della  legge  11  marzo  1988  n.  67  ha  autorizzato\nl\u0027esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia  di\nristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del\npatrimonio sanitario pubblico, stanziando una dotazione iniziale, poi\nvia via rifinanziata negli anni. Le ultime leggi  di  rifinanziamento\ndel fondo hanno  anche  previsto  una  ripartizione  delle  ulteriori\nrisorse tra le Regioni (legge 27 dicembre  2019,  n.  160;  legge  27\ndicembre 2020, n. 178; legge 30 dicembre 2021, n. 234) e la  Toscana,\ncome la quasi totalita\u0027 delle altre Regioni, dispone ad  oggi  di  un\npacchetto  di  risorse  programmabili  per  interventi  di   edilizia\nsanitaria e ammodernamento tecnologico. L\u0027iter per il perfezionamento\ndella programmazione  regionale  e\u0027  stabilito  nell\u0027Accordo  tra  il\nGoverno, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  sulla\nsemplificazione delle procedure per l\u0027attivazione  dei  programmi  di\ninvestimento in sanita\u0027, sancito in sede di Conferenza permanente per\ni rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento\ne Bolzano in data 19 dicembre 2002 e integrato nel 2008. \n    La  Regione  approva  con  delibera  di  Giunta  l\u0027elenco   degli\ninterventi programmati  e  da  inserire  nell\u0027accordo  di  programma,\nunitamente ai  relativi  importi,  articolati  in  costo  complessivo\ndell\u0027intervento,  finanziamento  statale  fino  al  95%  e  quota  di\ncofinanziamento minimo del 5%. La delibera regionale viene inviata al\nMinistero della  salute  corredata  da  tutta  la  documentazione  di\ndettaglio e, dopo essere stata istruita dagli  uffici  del  Ministero\ndella salute, e\u0027 sottoposta all\u0027approvazione del Nucleo  tecnico  per\nla valutazione e verifica degli  investimenti  pubblici  in  Sanita\u0027.\nAcquisito  il  parere  positivo  del  Nucleo,  la  documentazione  e\u0027\ntrasmessa dal Ministero della salute  al  Ministero  dell\u0027Economia  e\nFinanze  per  la  relativa  concertazione  e   successivamente   alla\nConferenza Stato-Regioni  al  fine  dell\u0027ottenimento  della  prevista\nintesa. Al termine di tale procedura si procede  alla  sottoscrizione\ndel protocollo di intesa tra il Ministro della salute e il Presidente\ndella Regione, a cui fa  seguito  la  sottoscrizione  dell\u0027articolato\ncontrattuale dell\u0027Accordo di programma. \n      1.c) La norma impugnata non prevede  ulteriori  stanziamenti  a\nvalere sull\u0027art. 20 legge n. 67/88: da cio\u0027 consegue che  i  progetti\nafferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro  e  sostenibile»\ndel PNC debbano essere finanziati con le risorse  di  cui  al  citato\nart. 20, gia\u0027 ripartite tra le Regioni. \n    Tale circostanza e\u0027 stata evidenziata nel parere della Conferenza\ndelle Regioni e delle Province autonome nell\u0027audizione del  14  marzo\n2024 (doc. 1), ove a pagina 6, si legge:«  La  Relazione  tecnica  al\nprovvedimento indica che  «la  disposizione...non  comporta  nuovi  o\nmaggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  limitandosi   a\nmodificare la copertura finanziaria del programma \"Verso un  ospedale\nsicuro e sostenibile\" ponendola a valere su  risorse  nazionali  gia\u0027\npreviste  a   legislazione   vigente».   In   realta\u0027,   l\u0027invarianza\nfinanziaria  della  disposizione  e\u0027  solo  formale,  nei  fatti   il\ntrasferimento  dei  progetti  dal  finanziamento  PNRR  determina  la\nriduzione delle risorse ex art. 20  legge  n.  67/88  a  disposizione\ndelle Regioni: e\u0027 necessario, pertanto, il rifinanziamento dei  Fondi\nex art. 20 legge n. 67/1988». \n    Nel caso della Regione Toscana si tratta di 25 progetti (ex)  PNC\ndell\u0027importo complessivo di finanziamento di  82.424.318,69  euro,  a\nseguito del decreto ministeriale della salute del 20 gennaio 2022 che\ncontiene la ripartizione  alle  Regioni  per  i  progetti  del  Piano\nnazionale di ripresa e resilienza e del Piano  per  gli  investimenti\ncomplementari. La formale approvazione degli interventi inseribili in\ntale finanziamento e\u0027 avvenuta con la  sottoscrizione  del  contratto\nistituzionale di sviluppo (CIS) in data 31  maggio  2022  che  ha  in\nallegato il programma operativo  regionale  (Por)  con  il  dettaglio\ndelle linee di intervento della  Missione  6  -  Salute  e  specifici\ninvestimenti, tra cui la linea «E.2 -  verso  un  ospedale  sicuro  e\nsostenibile» del PNC. \n    In base all\u0027impugnata  disposizione,  tali  interventi  a  questo\npunto dovranno essere finanziati con le risorse di  cui  all\u0027art.  20\nlegge n. 67/88, ammontanti, per la Toscana, ad  euro  356.371.219,14,\nin virtu\u0027 delle varie leggi nazionali (art. 1, commi 442 e 443  della\nlegge 27 dicembre 2020 n. 178; art.  1,  comma  263  della  legge  30\ndicembre 2021 n. 234 e successivo decreto del Ministro della  salute,\ndi concerto con il Ministro dell\u0027economia  e  delle  finanze  del  20\nluglio 2022). \n    La  Regione  Toscana,  tuttavia,  ad  oggi  ha  gia\u0027  interamente\ndestinato tali  risorse  dell\u0027art.  20  legge  n.  67/1988  ad  altri\ninterventi: precisamente, con la  delibera  di  Giunta  regionale  n.\n398/2024  (doc.  2)  e\u0027  stata  approvata  la  programmazione   degli\ninterventi necessari (specificati nell\u0027allegato alla citata delibera)\npari ad euro 106.064.443,00 euro corrispondenti alla annualita\u0027  2020\ndei fondi ex art. 20 legge n. 67/88. \n    Inoltre, sempre la suddetta delibera n. 398/2024, in  riferimento\nal  Presidio  Ospedaliero  di  Livorno,  conferma  il  fabbisogno  di\n170.000.000 euro per  lavori  e  di  54.250.000  euro  per  arredi  e\nattrezzature, per un totale di 224.250.000 euro di risorse ex art. 20\nlegge n. 67/88,  fabbisogno  gia\u0027  rappresentato  dalla  delibera  di\nGiunta regionale n. 598/2022 ed ancora prima dalla delibera di Giunta\nregionale n. 703/2020. \n    Quindi 330 milioni, su 356 totali dell\u0027art.  20,  risultano  gia\u0027\ndestinati a specifici interventi con la richiamata delibera di Giunta\nadottata nel  legittimo  esercizio  delle  competenze  costituzionali\ndella  Regione  relative  alla  programmazione  degli  interventi  di\nristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del\npatrimonio sanitario pubblico. \n    E\u0027 pertanto evidente che con la  norma  impugnata  gli  spazi  di\nautonomia  da  parte  delle  Regioni   nella   determinazione   della\nprogrammazione  degli  investimenti  sanitari  sul  patrimonio   sono\ninevitabilmente e sensibilmente contratti, tenendo anche conto che: \n      gli interventi «E.2 - verso un ospedale sicuro  e  sostenibile»\ndel PNC non necessariamente avrebbero avuto una priorita\u0027 sugli altri\nnella programmazione regionale; \n      oggi e\u0027  imprescindibile  dare  loro  immediata  copertura  dal\nmomento che per ciascuno di essi  il  contratto  di  affidamento  dei\nlavori alla ditta  appaltatrice  e\u0027  gia\u0027  stato  sottoscritto  ed  i\nrelativi cantieri sono gia\u0027 aperti  ed  operanti  (nel  rispetto  dei\ntarget del PNC). \n    Considerando  che,  come  sopra  evidenziato,  dei  356   milioni\ndell\u0027art. 20 assegnati alla Regione Toscana, 330  milioni  sono  gia\u0027\nstati destinati a specifici interventi, risulta che  la  Regione  non\ndispone di 82.424.318,69 euro per finanziare le opere della linea E.2\nex PNC. \n    Ne consegue che la Regione Toscana non potra\u0027 procedere  con  gli\ninterventi  programmati  con  le  risorse  dell\u0027art.  20,  ma  dovra\u0027\neliminarne  una  misura  rilevante,  per  fare  spazio  ai   progetti\nafferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro  e  sostenibile»\nex PNC, pari, si ripete, a 82.424.318,69 euro. In  considerazione  di\nquesta conseguenza, lesiva per l\u0027autonomia regionale,  la  Conferenza\ndelle Regioni e delle Province autonome non ha  espresso  parere  sul\ntesto in oggetto, chiedendo soluzioni emendative (doc. 1, pag. 7). \n    Precisamente la proposta emendativa e\u0027 indicata a pagina  24  del\ndoc. 1 depositato ove, in relazione alla previsione dell\u0027art. 1 comma\n13, e\u0027 richiesto che, entro quindici  giorni  dall\u0027individuazione  da\nparte delle Regioni degli interventi del programma «Verso un ospedale\nsicuro e sostenibile» che  esse  intendono  realizzare,  il  Ministro\nassegna le nuove risorse. \n    La proposta non e\u0027 stata presa in considerazione. \n    Si rileva  che  l\u0027incisione  negativa  della  disposizione  sulle\nscelte regionali e\u0027 stata evidenziata anche dalla Corte dei  conti  -\nSezioni Riunite di controllo  nella  memoria  resa  per  l\u0027esame  del\ndecreto-legge n. 19/2024 in data 18  marzo  2024  (doc.  3),  ove,  a\npagina  12,  e\u0027  evidenziato  che  la  norma  in   questione   riduce\nl\u0027ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti  in\nsanita\u0027 e che l\u0027aver attribuito il finanziamento del programma «E.2 -\nverso un ospedale sicuro e sostenibile» al Fondo ex art. 20 incide su\nprogrammi di investimento regionali gia\u0027 avviati. \n      1.2) Da quanto premesso discendono i vizi eccepiti. Infatti: \n      1.2.a) La norma impugnata, riguardando gli interventi destinati\nall\u0027adeguamento antisismico degli ospedali, appartiene ad  un  ambito\nmateriale, l\u0027edilizia sanitaria,  che  -  come  gia\u0027  chiarito  dalla\ngiurisprudenza costituzionale (sent. n. 105 del 2007; n. 45 del 2008;\nn. 99 del 2009) - non trova posto come materia specifica  tra  quelle\nelencate nell\u0027art. 117 terzo comma Cost., ma rientra in  due  materie\npreviste  dalla  citata  disposizione  costituzionale,  Governo   del\nterritorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potesta\u0027\nlegislativa concorrente. \n    La  disposizione,  come  evidenziato,  impone  alle  Regione   di\nrivedere  le  decisioni  gia\u0027  assunte  per  gli   investimenti   sul\npatrimonio sanitario e pertanto invade l\u0027ambito della  programmazione\nregionale delle spese di investimento nell\u0027edilizia sanitaria, che e\u0027\nconseguente alle valutazioni di situazioni ed  esigenze  territoriali\nche la Regione conosce e  che  vengono  vanificate  dalla  previsione\nnormativa in esame, in chiara violazione dell\u0027art.  117  terzo  comma\nCost. e delle competenze regionali in materia di tutela della  salute\ne del Governo del territorio. \n      1.2.b) Anche a voler ritenere che la  norma  sia  riconducibile\nanche alla competenza statale in materia di principi fondamentali per\nil «coordinamento della finanza pubblica» - in  quanto  disciplinante\nmodalita\u0027 di finanziamento di interventi pubblici - la  stessa  resta\nparimenti incostituzionale. \n    In primo luogo, infatti, la disposizione non  contiene  norme  di\nprincipio, ma,  come  rilevato,  impone  alle  Regioni  di  destinare\nrisorse ad esse attribuite a progetti diversi da quelli dalle  stesse\ngia\u0027 programmati. \n    Per costante orientamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale,\ncon  riferimento  alla  materia  di  legislazione   concorrente   del\ncoordinamento della finanza  pubblica,  «norme  statali  che  fissano\nlimiti  alla  spesa  delle  regioni  e  degli  enti  locali   possono\nqualificarsi principi fondamentali  di  coordinamento  della  finanza\npubblica alla seguente duplice condizione: in  primo  luogo,  che  si\nlimitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel\nsenso di  un  transitorio  contenimento  complessivo,  anche  se  non\ngenerale, della spesa corrente; in secondo luogo, che  non  prevedano\nin modo esaustivo strumenti o  modalita\u0027  per  il  perseguimento  dei\nsuddetti obiettivi» (sentenza n. 193 del 2012 e negli stessi  termini\nsentenza n. 22/2014 e n. 43/2016). \n    La  disposizione  in  oggetto  determina  un   vincolo   puntuale\nall\u0027autonomia  di  spesa  della  Regione  e  una  indebita  ingerenza\nnell\u0027autonomia finanziaria regionale,  in  violazione  dell\u0027art.  119\nprimo, secondo e quarto comma Cost., in quanto sottrae  alle  Regioni\nla possibilita\u0027 di utilizzare,  secondo  le  proprie  scelte  assunte\nlegittimamente,  le  risorse  disponibili  in  materia  di   edilizia\nsanitaria, ed e\u0027, pertanto, del tutto inidonea a svolgere la funzione\ndi principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo  quanto\nchiarito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.  Il  vincolo\npuntuale alle spese, infatti, si pone in diretta  contraddizione  con\nil  principio  di  autonomia  delle  scelte,  a  base   del   sistema\ncostituzionale  dell\u0027autonomia  finanziaria  regionale.  Inoltre   la\ndisposizione contestata viola l\u0027art.  119  primo,  secondo  e  quarto\ncomma Cost., perche\u0027 ingiustificatamente priva le Regioni di  risorse\nfinanziarie  finalizzate  allo  svolgimento  delle  loro   competenze\nrelative  alla  programmazione   degli   investimenti   di   edilizia\nsanitaria, con conseguente  negativa  incidenza  anche  sul  concreto\nesercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione stessa\nin base all\u0027art. 118 Cost. in tale materia. \n        1.2.c) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della  norma  sussiste\nanche per un ulteriore profilo. \n    La Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato la necessita\u0027  di\napplicare il principio di leale collaborazione nei  casi  in  cui  lo\nStato  disciplini   regole   di   finanziamento,   con   vincolo   di\ndestinazione,  che  incidano  su  materie  di  competenza   regionale\n(residuale o concorrente). \n    Come si legge nella sentenza n. 78 del 2018  «Cio\u0027  e\u0027  avvenuto,\nprincipalmente, in due ipotesi. \n    Anzitutto,  nei  casi  in  cui  la  disciplina  legislativa   del\nfinanziamento «si trovi  all\u0027incrocio  di  materie  attribuite  dalla\nCostituzione alla potesta\u0027 legislativa statale e regionale, senza che\nsia  individuabile  un  ambito  materiale  che   possa   considerarsi\nnettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50  del  2008,  punto\n7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o, se si\npreferisce, di interferenza  o  di  concorso  o  di  concorrenza)  di\ncompetenze legislative,  che  non  sia  possibile  comporre  mediante\nl\u0027applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione\nil principio di leale collaborazione, il quale impone  che  la  legge\nstatale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda  adeguati\nstrumenti di coinvolgimento delle Regioni nella  fase  di  attuazione\ndella normativa, in particolare,  di  determinazione  dei  criteri  e\ndelle modalita\u0027  di  riparto  (o  di  riduzione)  delle  risorse  (ex\nplurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50  del  2008,\nn. 133 del 2006, n. 51 del 2005). \n    La necessita\u0027 di strumenti di  coinvolgimento  delle  Regioni  e\u0027\nstata affermata da questa Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la\ndisciplina del finanziamento trovi giustificazione  nella  cosiddetta\nattrazione in  sussidiarieta\u0027  della  stessa  allo  Stato,  ai  sensi\ndell\u0027art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze  n.  61  del\n2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005)».  Similmente,  nella\nsentenza n. 70 del 2023 e\u0027 affermato: \n    «Si e\u0027, dunque, in presenza  di  un  intreccio  inestricabile  di\ncompetenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume\ncarattere  prevalente,  fattispecie  questa  che  esige  -  affinche\u0027\nl\u0027intervento legislativo statale  sia  legittimo  -  l\u0027impiego  della\nleale collaborazione (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2021). \n    Per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  la  procedura  di\nacquisizione dell\u0027intesa nella Conferenza permanente per  i  rapporti\ntra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di\nBolzano e\u0027 considerata idonea a garantire  la  leale  collaborazione,\npoiche\u0027 consente lo svolgimento di genuine trattative e  permette  un\nreale coinvolgimento delle  parti  (in  questo  senso,  ex  plurimis,\nsentenza n. 261 del 2017)». \n    Nel caso in esame, anche  se  si  vuol  ritenere  sussistente  la\ncompetenza statale per il coordinamento della  finanza  pubblica,  e\u0027\nindubbio che viene in  considerazione  un  intreccio  di  competenze,\npoiche\u0027 la norma, come evidenziato  al  punto  1,  appartiene  ad  un\nambito materiale, l\u0027edilizia sanitaria, che rientra nelle materie del\nGoverno  del  territorio  e  della  tutela  della  salute,   entrambe\nappartenenti alla potesta\u0027 legislativa concorrente. \n    In  base  al   richiamato   insegnamento   della   giurisprudenza\ncostituzionale, quindi, sarebbe stato  necessario  il  rispetto  alla\nleale collaborazione, con l\u0027acquisizione  dell\u0027intesa  in  Conferenza\nStato-Regioni, come evidenziato nella richiamata sentenza n.  70  del\n2023. Invece, come rilevato, la Conferenza non ha espresso il proprio\nparere, ma ha avanzato proposte emendative, che non sono state  prese\nin alcuna considerazione. \n    Cio\u0027 determina la violazione degli art. 117 terzo comma, 5 e  120\nCost. in relazione al principio di leale collaborazione. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Si conclude affinche\u0027  piaccia  all\u0027Ecc.ma  Corte  costituzionale\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  13\nprimo periodo del decreto- legge 2 marzo 2024, n.  19  convertito  in\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui  pone  a  carico  del\nfinanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67  gli\ninvestimenti destinati alla realizzazione  del  programma  denominato\n«Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia\u0027 finanziati a carico del\nFondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117  terzo\ncomma, 118, 119 primo, secondo e quarto  comma  Cost,  nonche\u0027  degli\narticoli  5  e  120  Cost.  in  relazione  al  principio   di   leale\ncollaborazione. \n    Si depositano: \n      1) parere della Conferenza delle Regioni e Province autonome  -\nAudizione 14 marzo 2024; \n      2) delibera di Giunta regionale n. 398/2024; \n      3) Memoria della Corte dei conti - Sezioni Riunite di controllo\nresa per l\u0027esame del decreto-legge n. 19/2024 in data 18 marzo 2024. \n    Si deposita altresi la deliberazione della  Giunta  regionale  n.\n656 del  3  giugno  2024  di  autorizzazione  alla  proposizione  del\nricorso. \n      Firenze-Roma, 12 giugno 2024 \n \n                     Gli Avvocati Bora - Mancino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"21760","deposito_cost":"22/07/2024"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"1","data_legge":"02/03/2024","data_nir":"2024-03-02","numero_legge":"19","comma":"13","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"convertito con modificazioni in","denominazione_attributo":"","id":"24395","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-03-02;19~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"29/04/2024","data_nir":"2024-04-29","numero_legge":"56","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24396","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32893","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32894","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32895","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32896","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32897","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32898","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32899","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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