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 nei  confronti  della  Regione\nSardegna, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale  della  legge  n.  2  della  Regione\nSardegna del 31 gennaio  2025  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale\nRegionale n. 7 del 3 febbraio 2025  recante:  «Modifiche  all\u0027art.  1\ndella legge  regionale  n.  5  del  2023  in  materia  di  assistenza\nprimaria». \n    Legge n. 2 della Regione Sardegna del 31 gennaio 2025  pubblicata\nnel Bollettino Ufficiale Regionale n. 7 del 3 febbraio 2025  recante:\n«Modifiche all\u0027art. 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in  materia\ndi  assistenza   primaria»   presenta   profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale; come da delibera del Consiglio dei ministri  in  data\n28 marzo 2025 viene pertanto proposto il presente ricorso ex art. 127\nCost. per i seguenti motivi. \n \n                               Motivi \n \n    L\u0027art. 1, comma 1 della legge della Regione  Sardegna  n.  2  del\n2025  presenta  profili  di  illegittimita\u0027  costituzionale   laddove\nmodifica il comma 2-ter, secondo periodo,  dell\u0027art.  1  della  legge\nregionale 5 maggio 2023,  n.  5  (recante  «Disposizioni  urgenti  in\nmateria di assistenza primaria»), introdotto dall\u0027art.  1,  comma  1,\ndella legge della Regione Sardegna n. 12 del  2024  -  sul  quale  e\u0027\nattualmente  pendente  un  giudizio  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndinanzi a codesta Corte costituzionale (n. ricorso  39/2024,  udienza\n21 maggio 2025). \n    In particolare, il citato art. 1, comma 2-ter,  secondo  periodo,\ndella legge regionale n. 5/23 prevede la possibilita\u0027  di  richiamare\nin servizio i medici in quiescenza che abbiano  aderito  ai  progetti\naziendali di assistenza primaria e continuita\u0027  assistenziale,  senza\nescludere i medici di medicina generale per i quali,  invece,  l\u0027art.\n21, comma 1, lettera j) dell\u0027Accordo collettivo nazionale  (ACN)  dei\nmedici di medicina generale (MMG) preclude espressamente  il  rientro\nin servizio se pensionati. \n    La norma in esame recata dalla legge 2/25 - sostituendo le parole\n«sino al 31 dicembre 2024» con  le  seguenti  «sino  all\u0027espletamento\ndelle nuove  procedure  di  assegnazione  delle  sedi  di  assistenza\nprimaria e continuita\u0027 assistenziale e comunque entro e non oltre  il\n30  giugno  2025»,  proroga  gli  effetti  della  disposizione  senza\nincidere sul  contenuto  della  fattispecie  e  presenta,  quindi,  i\nmedesimi profili di illegittimita\u0027 costituzionale contestati  avverso\nl\u0027art. 1, comma 1 della legge regionale n. 12/2024. \n    Anche  la  norma  in  esame,  dunque,  eccede  dalle   competenze\nstatutarie della Regione Sardegna di cui agli articoli 3, 4 e 5 della\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la\nSardegna) e, ponendosi in  contrasto  con  la  normativa  statale  di\nriferimento, nonche\u0027 con l\u0027art. 21, comma 1, lettera j), dell\u0027Accordo\ncollettivo nazionale (ACN) dei medici di medicina generale (MMG)  del\n4 aprile 2024, quali norme interposte, viola  la  competenza  statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile»  di  cui  all\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera I)  della  Costituzione,  per  le  ragioni  di\nseguito specificate. \n    Come sopra accennato, si  rappresenta  preliminarmente  che  gia\u0027\nsull\u0027art. 1, comma 1 della legge della Regione  Sardegna  n.  12  del\n2024,  laddove   introduce   il   comma   2-ter,   secondo   periodo,\naggiungendolo all\u0027art. 1 della legge regionale 5 maggio 2023,  n.  5,\ne\u0027  attualmente  pendente  il   citato   giudizio   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dinanzi a codesta Corte costituzionale. \n    Detta  norma  e\u0027  stata  impugnata  in  quanto,  eccedendo  dalle\ncompetenze statutarie della Regione Sardegna di cui agli articoli  3,\n4 e 5 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3  (Statuto\nspeciale per la Sardegna) e, ponendosi in contrasto con la  normativa\nstatale di riferimento nonche\u0027 con l\u0027art. 21, comma  1,  lettera  j),\ndell\u0027accordo  collettivo  nazionale  (ACN)  dei  medici  di  medicina\ngenerale del 4 aprile  2024,  quali  norme  interposte,  si  pone  in\nviolazione  della  competenza  statale  esclusiva   in   materia   di\n«ordinamento civile» di cui all\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  I)\ndella  Costituzione,  per  le  ragioni  di   seguito   sinteticamente\nriprodotte. \n    Nello specifico, l\u0027art. 1,  comma  2-ter,  primo  periodo,  della\nlegge 5 del 2023, come introdotto dall\u0027art. 1, comma 1,  della  legge\nregionale n. 12/2024 prevede che le Aziende sanitarie locali  possano\nfornire i ricettari di cui all\u0027art. 50 del decreto-legge 30 settembre\n2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre\n2003, n. 326, a tutti i medici impegnati nei  progetti  aziendali  di\nassistenza primaria e continuita\u0027 assistenziale. \n    Il  secondo  periodo  del  medesimo  comma,   gia\u0027   oggetto   di\nimpugnativa, in particolare, prevede la possibilita\u0027 di richiamare in\nservizio i medici in  quiescenza  che  abbiano  aderito  ai  progetti\naziendali di assistenza primaria e continuita\u0027  assistenziale,  senza\nescludere i medici di medicina generale per i quali,  invece,  l\u0027art.\n21, comma 1, lettera J) dell\u0027ACN  dei  medici  di  medicina  generale\npreclude espressamente il rientro in servizio se pensionati. \n    La disposizione regionale, quindi,  realizza  un\u0027ingerenza  nella\nsfera di competenza esclusiva  statale  in  materia  di  «ordinamento\ncivile» e,  dunque,  una  violazione  dell\u0027art.  117,  secondo  comma\nlettera I) della Costituzione. \n    L\u0027art. 1 della legge ora in esame non introduce misure correttive\nche  consentano  di  prospettare  la  cessazione  della  materia  del\ncontendere per ius superveniens, ma, anzi, proroga - sino alle  nuove\nprocedure di assegnazione delle sedi primarie e comunque entro e  non\noltre il  30  giugno  2025  -  l\u0027autorizzazione  concessa  dalle  ASL\nall\u0027utilizzo del ricettario di cui all\u0027art. 50 del  decreto-legge  n.\n269 del 2003 a tutti i medici impegnati  nei  processi  aziendali  di\nassistenza primaria e continuita\u0027 assistenziale, nonche\u0027 ai medici in\nquiescenza  che  abbiano   aderito   anche   con   contratti   libero\nprofessionali. \n    In  altri  termini,  la  modifica  introdotta   dal   legislatore\nregionale con la legge attualmente in esame si limita a  intervenire,\nprorogandolo,   sull\u0027ambito   temporale   di    applicazione    della\nfattispecie,   che   rimane,   tuttavia,   immutata   nel   contenuto\nsostanziale. \n    A legislazione vigente, quindi, continua ad essere consentito  al\nmedico di medicina generale gia\u0027 in quiescenza di aderire al progetto\nassistenziale attivato dalla ASL, di disporre del ricettario  di  cui\nall\u0027art. 50 citato e di riprendere, di fatto, funzioni analoghe - per\nnatura e per strumenti  impiegati-  a  quelle  che  aveva  prima  del\npensionamento, in tal modo ponendosi  in  contrasto  con  l\u0027art.  21,\ncomma 1, lettera J) dell\u0027ACN dei MMG che pone il divieto nei seguenti\ntermini: «Ai sensi del punto 6, comma 3, dell\u0027art. 48 della legge  23\ndicembre 1978, n. 833 e dell\u0027art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre\n1991, n. 412, e\u0027 incompatibile con  lo  svolgimento  delle  attivita\u0027\npreviste dal presente Accordo il medico che: [ ...]. \n      j) fruisca di trattamento di  quiescenza  come  previsto  dalla\nnormativa vigente. Tale incompatibilita\u0027 non opera nei confronti  dei\nmedici che beneficiano delle sole prestazioni delle \u0027quote A e B» del\nfondo di previdenza generale dell\u0027ENPAM o che fruiscano dell\u0027Anticipo\ndella prestazione previdenziale (APP),  di  cui  all\u0027Allegato  5  del\npresente Accordo». \n    Ne\u0027 i medici di medicina generale (MMG) ormai in pensione possono\nessere annoverati tra le categorie di medici in  quiescenza  che,  ai\nsensi dell\u0027art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge  n.  18  del  2020,\npossono essere richiamati in servizio per far  fronte  alle  esigenze\ndel Servizio sanitario nazionale e ai quali l\u0027art. 1, comma 2 ter,  5\nprimo periodo, della legge n. 5 del 2023  prevede  che  possa  essere\nfornito il ricettario di cui al  citato  art.  50  del  decreto-legge\n269/2003. Ed infatti, l\u0027art. 2-bis, comma 5,  del  decreto  legge  n.\n18/2020 consente di richiamare in servizio dalla quiescenza  solo  il\npersonale dipendente del Servizio  sanitario  nazionale,  riferendosi\ntestualmente ai «dirigenti medici, veterinari e sanitari [ ... ]». \n    Diversamente,  il  medico  di  medicina  generale,   anche   ante\npensionamento, ha con il Servizio sanitario nazionale un rapporto non\ndi dipendenza ma di natura libero professionale. \n    In questi termini si e\u0027 espressa la Corte di cassazione  che  ha,\ncon orientamento consolidato, affermato che il rapporto convenzionale\ndei medici di medicina generale costituisce un rapporto  privatistico\ndi  lavoro  autonomo  di   tipo   professionale   con   la   pubblica\namministrazione (Corte di cassazione,  sezioni  unite,  ordinanza  21\nottobre 2025, n. 20344; Sezione lavoro, sentenza 8  aprile  2008,  n.\n9142). \n    In definitiva, se per coloro che erano  dipendenti  del  Servizio\nsanitario nazionale la possibilita\u0027 di rientrare dalla quiescenza con\nincarichi di  lavoro  autonomo  e\u0027  espressamente  contemplata  dalla\nnormativa statale (art. 2-bis, comma 5, DL n.  18  del  2020),  detta\npossibilita\u0027 e\u0027, invece, preclusa per i medici di  medicina  generale\ndall\u0027ACN del 2024 proprio in ragione dell\u0027autonomia professionale che\ncaratterizza il rapporto di lavoro del MMG in regime  di  convenzione\ncon il Servizio sanitario nazionale. \n    Del  resto,  quando  il  legislatore  ha  inteso  riferirsi  alla\ngeneralita\u0027  dei  medici  lo  ha   fatto   con   formule   ampie   ed\nomnicomprensive: a titolo esemplificativo, si segnala che se,  da  un\nlato, nell\u0027ambito della disciplina  derogatoria  e  speciale  dettata\ndall\u0027art. 2-bis, comma 5, del DL  n.  18  del  2020  ha  testualmente\nrichiamato  «dirigenti  medici,  veterinari  e  sanitari  (  ...  )»,\ndiversamente nell\u0027ambito della disciplina posta dall\u0027art. 50  decreto\nlegislativo n. 269/2003 - che pure viene in rilievo nel caso in esame\n- ha  genericamente  riconosciuto  che  i  ricettari  possono  essere\nconsegnati dalla Regione «a tutti i  medici  del  Servizio  sanitario\nnazionale abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni.». \n    La disposizione regionale, in definitiva, ha invaso la  sfera  di\ncompetenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento\ncivile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina  del\nrapporto di lavoro del MMG, materia riservata al legislatore  statale\ne da quest\u0027ultimo demandata alla contrattazione collettiva. \n    Il legislatore statale, infatti, ha demandato la  disciplina  del\nrapporto di lavoro del  personale  medico  di  medicina  generale  in\nregime  di  convenzione,  alla  negoziazione   collettiva,   con   un\nprocedimento che si rifa\u0027 ai modelli previsti per  la  contrattazione\ncollettiva dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  («Norme\ngenerali  sull\u0027ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni  pubbliche»)  per   il   personale   della   pubblica\namministrazione il cui rapporto e\u0027 stato privatizzato. \n    La  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  in  oggetto  e\u0027  stata\nconfigurata, gia\u0027 con la legge 23 dicembre 1978, n. 833  (Istituzione\ndel  servizio  sanitario  nazionale),  in   termini   di   necessaria\nuniformita\u0027 sul territorio nazionale, assicurata attraverso la  piena\nconformita\u0027 delle convenzioni alle previsioni dettate  dagli  accordi\ncollettivi. \n    Il comma 1 dell\u0027art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha\npoi ribadito e precisato che il rapporto tra  il  Servizio  sanitario\nnazionale, i medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera\nscelta e\u0027 disciplinato da apposite convenzioni  di  durata  triennale\nconformi  agli  accordi  collettivi  nazionali   stipulati   con   le\norganizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in\ncampo nazionale. \n    Infine, l\u0027art. 2-nonies del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  81\n(«Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo  per  la\nsalute pubblica»), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26\nmaggio 2004, n. 138, ha confermato la struttura  di  regolazione  del\ncontratto del personale sanitario a rapporto convenzionale, che viene\ngarantito, su tutto il territorio nazionale, da convenzioni  conformi\nagli  accordi  collettivi  nazionali.  Detti  accordi  sono  conclusi\nsecondo un procedimento di contrattazione collettiva definito in sede\ndi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le\nProvince Autonome di Trento e di Bolzano. \n    Cosi\u0027 perimetrato il contesto normativo di  riferimento,  quindi,\nnon puo\u0027 mettersi in dubbio che la disciplina di riferimento nel caso\ndi specie sia rappresentata dalle disposizioni dell\u0027ACN. \n    A tal proposito, gia\u0027 con la sentenza n.  186  del  2016  codesta\nCorte costituzionale ha affermato che  la  contrattazione  collettiva\nnazionale  del  settore,  che  si  esprime  nell\u0027accordo  collettivo,\nfondata  sulle  previsioni  delle   norme   statali   precedentemente\nillustrate, «e\u0027 certamente parte dell\u0027ordinamento civile», in  quanto\n«si inserisce nel peculiare sistema  integrato  delle  fonti  cui  la\nlegge statale pone un forte  presidio  per  garantire  la  necessaria\nuniformita\u0027». \n    E\u0027 proprio l\u0027esigenza di una  uniforme  disciplina  dei  rapporti\nconvenzionali dei medici con  il  Servizio  sanitario  nazionale  che\nrichiede l\u0027armonica  integrazione  della  normativa  statale  con  la\ncontrattazione collettiva  nazionale,  evidenziando  i  limiti  della\nstessa, anche alla luce del riparto di competenze tra Stato e Regioni\nsancito dall\u0027art. 117 della Costituzione. \n    La disciplina del rapporto di lavoro dei  medici  di  continuita\u0027\nassistenziale,  riconducibile  a  tale  materia,  necessita  di   una\nuniforme regolamentazione su tutto il territorio nazionale,  al  fine\ndi garantire la conformita\u0027 del rapporto di lavoro alle  prescrizioni\ndella  legislazione  statale  ed  a  quanto  previsto  dagli  accordi\ncollettivi di settore. \n    Infine, per quanto sopra esposto si ritiene che  l\u0027intervento  in\nesame non possa essere qualificato quale misura organizzativa del SSR\n«attuata  mediante  il  ricorso  a  contratti  libero  professionali,\nadottata   nel   rispetto   delle    norme    statali    applicabili»\nconfigurandosi,  piuttosto,  come  un  intervento  in   deroga   alle\ndisposizioni dell\u0027ACN che  si  pone  come  imprescindibile  fonte  di\ndisciplina nel caso in esame. \n    Giova, da ultimo, sottolineare che non e\u0027  possibile  superare  i\ndedotti   profili   di   incostituzionalita\u0027   ricorrendo   ad    una\ninterpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 1 della  legge\nde qua, in quanto essi  derivano  non  dall\u0027assenza  di  un  richiamo\ntestuale dell\u0027art. 21, comma 1 lettera J) dell\u0027ACN, quanto  piuttosto\ndal  contrasto  che  sussiste  tra  detta  norma  e  quanto  previsto\ndall\u0027art.  1  della  legge  regionale  in  esame,   che,   prorogando\nl\u0027efficacia della disposizione, continua a violare  i  divieti  posti\ndalla contrattazione collettiva di settore. \n    Al  riguardo,  si  segnala  che,  anche  se   la   giurisprudenza\ncostituzionale ha chiarito  che  una  disposizione  non  puo\u0027  essere\ndichiarata incostituzionale quando le si possa attribuire «almeno  un\nsignificato»    secundum    constitutionem,     la     censura     di\nincostituzionalita\u0027  non  puo\u0027  essere  evitata  accedendo   ad   una\ninterpretazione che  attribuisce  alla  norma  un  significato  «anti\nletterale» (Corte cost., 27 luglio 1992, n.  368). \n    Tanto premesso, la violazione della norma interposta  di  cui  al\ncitato art. 21, concreta  una  violazione  della  competenza  statale\nesclusiva di cui  all\u0027art.  117  cost.,  lettera  I)  in  materia  di\nordinamento civile. \n    In conclusione, l\u0027art. 1  comma  1,  della  legge  della  Regione\nSardegna n. 2 del 2025  laddove  modifica  il  comma  2-ter,  secondo\nperiodo, dell\u0027art. 1 della legge  regionale  5  maggio  2023,  n.  5,\nintrodotto dall\u0027art. 1, comma 1 della legge della Regione Sardegna n.\n12 del 2024, eccedendo  dalle  competenze  statutarie  della  Regione\nSardegna (artt. 3,4 e  5  legge  costituzionale  n.  3  del  1948)  e\nponendosi in contrasto  con  le  norme  interposte  costituite  dalla\nricordata normativa statale di  riferimento  e  dal  citato  art.  21\ndell\u0027ACN,  viola  la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di\nordinamento civile di cui all\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera  I)\nCost., per invasione  del  perimetro  riservato  alla  contrattazione\ncollettiva. \n    Per tali motivi, dunque, la predetta disposizione  viene  con  il\npresente ricorso impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi\ndell\u0027art.  127  Cost.,  come  da  attestazione  della  delibera   del\nConsiglio dei ministri  in  data  28  marzo  2025  che  si  deposita,\nunitamente alla proposta di impugnativa. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Si   conclude   affinche\u0027   sia    dichiarata    l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale, nei sensi sopra esposti, dell\u0027art. 1 della legge n. 2\ndella Regione Sardegna del 31 gennaio 2025 pubblicata nel  Bollettino\nUfficiale Regionale n. 7 del  3  febbraio  2025  recante:  «Modifiche\nall\u0027art. 1 della  legge  regionale  n.  5  del  2023  in  materia  di\nassistenza primaria». \n    Con  l\u0027originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i\nseguenti atti e documenti: \n      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del\nConsiglio dei ministri della determinazione  di  impugnare  la  legge\ndella Regione Sardegna  in  epigrafe  secondo  i  termini  e  per  le\nmotivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli\naffari regionali e le autonomie; \n      2.  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel\nBollettino ufficiale della Regione Sardegna. \n    Con riserva di illustrare ulteriormente e sviluppare in prosieguo\ni motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. \n      Roma, 1° aprile 2025 \n \n                               Il vice avvocato generale: De Giovanni","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"07/05/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"31/01/2025","data_nir":"2025-01-31","numero_legge":"2","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"modificativo della","denominazione_attributo":"","id":"24831","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/05/2023","data_nir":"2023-05-05","numero_legge":"5","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"introdotto dalla","denominazione_attributo":"","id":"24833","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"20/08/2024","data_nir":"2024-08-20","numero_legge":"12","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma 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