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H.","altre_parti":"Unione Camere Penali Italiane","testo_atto":"N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 1º aprile  2025  della  Corte  d\u0027appello  di  Roma  nel\nprocedimento penale a carico di S. H.. \n \nProcesso  penale  -   Deposito   della   sentenza   -   Termini   per\n  l\u0027impugnazione - Concessione di un termine aggiuntivo  di  quindici\n  giorni per l\u0027impugnazione del difensore dell\u0027imputato giudicato  in\n  assenza - Omessa distinzione tra difensore di fiducia  e  difensore\n  d\u0027ufficio - Omessa  limitazione  del  termine  aggiuntivo  al  solo\n  difensore d\u0027ufficio che, a pena di inammissibilita\u0027, e\u0027 tenuto,  ai\n  sensi dell\u0027art. 581-quater cod. proc. pen., a  depositare,  insieme\n  all\u0027atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato\n  dopo la pronuncia della sentenza. \n- Codice di procedura penale, art. 585,  comma  1-bis,  in  relazione\n  all\u0027art. 581,  comma  1-quater,  del  medesimo  codice,  nel  testo\n  modificato dall\u0027art. 2, comma 1, lettera o), della legge  9  agosto\n  2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice  di  procedura\n  penale, all\u0027ordinamento giudiziario e  al  codice  dell\u0027ordinamento\n  militare). \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n                       CORTE D\u0027APPELLO DI ROMA \n                           Sezione seconda \n \n    La Corte d\u0027Appello di Roma, seconda sezione penale, nelle persone\ndei seguenti magistrati: \n      dott. Marco Flamini, Presidente; \n      dott. Pierluigi Balestrieri, consigliere; \n      dott. Alfredo M. Bonagura, consigliere. \n    Ritiene di sollevare  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte\nin cui non limita al difensore d\u0027ufficio dell\u0027imputato  giudicato  in\nassenza la concessione di  ulteriori  quindici  giorni,  rispetto  ai\ntermini del  comma  1,  per  proporre  impugnazione,  ritenendo  tale\ndisposizione in contrasto e violazione dei principi sanciti dall\u0027art.\n3 Costituzione. \n \n                      Rilevanza della questione \n \n    La questione e\u0027 rilevante per le seguenti ragioni. \n    H S , n. in , e\u0027 stato condannato alla pena di  quattro  mesi  di\nreclusione per il reato di cui agli artt. 47-482  del  codice  penale\ndal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1474/2024 del  19  settembre\n2024. \n    Il giudizio di primo grado si e\u0027 svolto in assenza dell\u0027imputato,\nche era assistito dal difensore di fiducia avv. Veronica Salera,  del\nforo di Cassino. \n    Il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione  della\nsentenza in trenta giorni, con  successivo,  tempestivo  deposito  in\ndata 8 ottobre 2024. \n    Il termine di quarantacinque  giorni  dal  19  ottobre  2024  per\nopporre impugnazione previsto dall\u0027art. 585, comma 1,  lett.  c)  del\ncodice di  procedura  penale  sarebbe,  quindi,  scaduto  in  data  3\ndicembre 2024. \n    Il difensore di fiducia dell\u0027imputato, avv. Veronica  Salera,  ha\npresentato appello in data 18 dicembre 2024 (successiva al 24  agosto\n2024, data di entrata in vigore della legge  n.  114/2024),  oltre  i\nquarantacinque giorni previsti dal primo comma ma entro i  successivi\nquindici giorni concessi dal comma  1-bis  del  codice  di  procedura\npenale al «difensore dell\u0027imputato giudicato in assenza». \n    Pare  evidente,  dunque,  la   rilevanza   della   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale di quest\u0027ultima norma nella parte in  cui\nconcede tale termine aggiuntivo sia al difensore  di  fiducia  che  a\nquello d\u0027ufficio, posto che l\u0027eventuale limitazione della sua portata\nal  secondo  renderebbe  inammissibile   per   tardivita\u0027   l\u0027appello\npresentato dal difensore di fiducia di H S . \n    La   Corte   remittente   deve,   dunque,   propendere   o    per\nun\u0027interpretazione letterale dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di\nprocedura penale (che concede il termine ulteriore di quindici giorni\nsenza distinguere tra le posizioni del difensore di fiducia e  quella\ndel   difensore   d\u0027ufficio),    con    conseguente    ammissibilita\u0027\ndell\u0027appello, o per un\u0027interpretazione  costituzionalmente  orientata\ndella stessa norma che limiti al difensore d\u0027ufficio  la  fruibilita\u0027\ndi quel termine aggiuntivo. \n \n            La non manifesta infondatezza della questione \n \n    Il decreto-legge 10 ottobre 2022, n. 150, cosi\u0027  come  modificato\ndall\u0027art. 6, decreto-legge 31 ottobre 2022, n.  162,  convertito  con\nmodificazioni nella legge 30 dicembre  2022,  n.  199  (c.d.  Riforma\nCartabia), in vigore dal 30 dicembre  2022,  ha  introdotto  i  commi\n1-ter e 1-quater  nell\u0027art.  581  del  codice  di  procedura  penale,\nindividuando  nuove   cause   di   inammissibilita\u0027   formali   delle\nimpugnazioni. \n    In particolare, con il comma 1-ter aveva stabilito che con l\u0027atto\ndi impugnazione delle parti private e dei  difensori  dovesse  essere\ndepositata, a pena d\u0027inammissibilita\u0027, la dichiarazione o elezione di\ndomicilio, ai fini della notificazione del  decreto  di  citazione  a\ngiudizio. \n    La  ratio  della  norma  stava  nell\u0027agevolare  le  procedure  di\nnotifica del decreto di citazione per il  giudizio  di  impugnazione,\nonerando  la  parte  o  il  difensore  impugnante  di  depositare  la\ndichiarazione o elezione di domicilio, in modo  da  rendere  certo  e\nimmediatamente individuabile il luogo in cui eseguire la notifica.  A\nrafforzare tale norma sta l\u0027art.  157-ter,  comma  3  del  codice  di\nprocedura penale,  secondo  cui  in  caso  di  impugnazione  proposta\ndall\u0027imputato o nel suo  interesse,  la  notificazione  dell\u0027atto  di\ncitazione a giudizio nei suoi confronti  e\u0027  eseguita  esclusivamente\npresso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell\u0027art. 581, commi\n1-ter e quater. \n    Con il comma l-quater, invece, il legislatore  della  Riforma  ha\nelaborato un quadro specifico per l\u0027imputato assente in primo  grado,\ndisponendo in tal caso che con l\u0027impugnazione il difensore  depositi,\na  pena  d\u0027inammissibilita\u0027  della  stessa,  specifico   mandato   ad\nimpugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la\ndichiarazione o l\u0027elezione di domicilio dell\u0027imputato, ai fini  della\nnotificazione del decreto di citazione a giudizio. \n    Il legislatore si e\u0027 posto, dunque, il  problema  delle  numerose\nimpugnazioni proposte dai difensori  di  imputati  assenti  in  primo\ngrado e, visto che la situazione di assenza potrebbe  nascondere  una\nmancanza di effettivi rapporti  tra  imputato  e  patrocinatore,  per\nscongiurare che la decisione di impugnare risalga non all\u0027interessato\nma al solo difensore ha preteso il deposito di uno specifico  mandato\nad impugnare (con correlativa dichiarazione o elezione di  domicilio)\nsuccessivo alla sentenza da sottoporre a gravame. \n    La ratio di tale norma  e\u0027,  dunque,  quella  di  selezionare  in\nentrata le impugnazioni, caducando con l\u0027inammissibilita\u0027 quelle  che\nnon siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in  limine\nimpugnationis, ad opera della parte. \n    Perfettamente  coerente  con   tale   ultima   norma   e\u0027   stata\nl\u0027introduzione, sempre da parte del legislatore  della  Riforma,  del\ncomma 1-bis dell\u0027art. 585 del codice di procedura penale: consapevole\nche l\u0027assenza dell\u0027imputato puo\u0027 comportare una maggiore  difficolta\u0027\ndi contatti con il difensore, e quindi  ostacolare  quest\u0027ultimo  nel\nmunirsi del  mandato  a  impugnare  richiesto  dall\u0027art.  581,  comma\n1-quater del codice di procedura penale, la Riforma  ha  concesso  al\ndifensore dell\u0027imputato giudicato in assenza un termine  di  quindici\ngiorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari di cui  all\u0027art.  585,\ncomma 1 del codice di procedura penale, proprio  per  rendergli  piu\u0027\nagevoli le ricerche dell\u0027imputato in vista del deposito  del  mandato\nad impugnare. \n    Su tale sistema ha inciso in maniera decisa  la  legge  9  agosto\n2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024). \n    La legge ha abrogato il comma 1-ter dell\u0027art. 581 del  codice  di\nprocedura penale, eliminando, quindi - per le  impugnazioni  proposte\ndopo il 25 agosto 2024, nell\u0027interpretazione fornita  da  Cass.  Sez.\nUnite 24 ottobre 2024 - la necessita\u0027 che la  parte  o  il  difensore\ndepositino, a pena di inammissibilita\u0027, la dichiarazione o l\u0027elezione\ndi domicilio. \n    La stessa legge, per quanto qui di  interesse,  ha  poi  limitato\nl\u0027operativita\u0027  del  successivo  comma  1-quater  al  solo  difensore\nd\u0027ufficio, stabilendo che solo il difensore  d\u0027ufficio  dell\u0027imputato\ngiudicato in  assenza  sia  onerato,  a  pena  d\u0027inammissibilita\u0027,  a\npresentare  con  l\u0027atto  di  impugnazione  lo  specifico  mandato  ad\nimpugnare (e  correlativa  dichiarazione  o  elezione  di  domicilio)\nrilasciato dopo la sentenza da sottoporre a  gravame.  Cio\u0027  perche\u0027,\nsempre nell\u0027intento di selezionare le impugnazioni in entrata, si  e\u0027\nritenuto che il rapporto di fiducia tra imputato e difensore  potesse\nin qualche modo fin dall\u0027inizio comprendere il mandato  ad  impugnare\nla sentenza sfavorevole, mentre analoga conclusione  non  puo\u0027  darsi\nper  il  rapporto,  certamente  meno  qualificato,  tra  imputato   e\ndifensore d\u0027ufficio, per il quale la  legge  continua  a  esigere  la\nprova di una scelta personale della parte di  impugnare  la  sentenza\ndel grado precedente. \n    Allo stato attuale, dunque, per le impugnazioni  presentate  dopo\nil 24 agosto 2024 e\u0027 differente il regime formale di impugnazione  di\nuna sentenza nell\u0027interesse di un imputato giudicato in assenza: \n      il difensore di fiducia non deve piu\u0027 presentare, con l\u0027atto di\nimpugnazione,  il  mandato  a  impugnare  successivo  alla   sentenza\ngravata; \n      il difensore d\u0027ufficio, a pena d\u0027inammissibilita\u0027,  con  l\u0027atto\ndi  impugnazione  deve,  invece,  depositare  specifico  mandato   ad\nimpugnare, rilasciato dalla parte dopo la pronuncia della sentenza  e\ncontenente la dichiarazione o l\u0027elezione di  domicilio  dell\u0027imputato\nai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. \n    Proprio a tali ultimi fini (per ricercare  l\u0027imputato  e  munirsi\ndel mandato ad impugnare) il difensore d\u0027ufficio  potra\u0027  fruire  dei\nquindici giorni aggiuntivi per depositare l\u0027atto di impugnazione,  ai\nsensi dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale. \n    E tuttavia - e qui sta il vulnus all\u0027art. 3 della  Costituzione -\nla legge 9 agosto 2024, n. 114, nel limitare l\u0027operativita\u0027 dell\u0027art.\n581, comma 1-quater del  codice  di  procedura  penale  al  difensore\nd\u0027ufficio liberando quello di fiducia  dal  relativo  onere,  non  e\u0027\nintervenuta sull\u0027art.  585,  comma  l-bis  del  codice  di  procedura\npenale,  che  continua  ad  applicarsi  al  «difensore  dell\u0027imputato\ngiudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di  fiducia  e\nd\u0027ufficio. \n    In altri termini, se  i  quindici  giorni  ulteriori  rispetto  a\nquelli ordinari sono funzionali esclusivamente  a  che  il  difensore\ndell\u0027imputato giudicato in assenza abbia piu\u0027 tempo  per  cercare  il\nproprio assistito dopo la sentenza e munirsi del mandato ad impugnare\n(«In caso di impugnazione del difensore  dell\u0027imputato  assente,  per\nattuare la delega sono aumentati di quindici  giorni  i  termini  per\nimpugnare previsti dall\u0027art. 585, comma 1», si legge nella  Relazione\nillustrativa alla Legge Cartabia), una volta che tale onere  previsto\na pena di inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione e\u0027 stato  eliminato  per\nil difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore  d\u0027ufficio,\nnon si vede per quale ragione il difensore di  fiducia  dell\u0027imputato\ngiudicato in assenza  debba  continuare  a  fruire  di  quel  termine\naggiuntivo. \n    Risulta palese la violazione del principio di uguaglianza. \n    Tale principio va inteso, in questa sede, nella sua  declinazione\npiu\u0027 rilevante, ossia la necessita\u0027 di  un  trattamento  uniforme  di\nsituazioni  identiche   o   assimilabili,   e   di   un   trattamento\nadeguatamente diverso di situazioni differenti. \n    Proprio sulla base di  tale  contenuto  sostanziale  dell\u0027art.  3\nCostituzione  la  Corte  costituzionale  ha  elaborato  un   generale\nprincipio di «ragionevolezza», secondo cui la  legge  deve,  appunto,\nregolare  in  maniera  uguale  situazioni  uguali   ed   in   maniera\nrazionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che  una\ndisparita\u0027 di trattamento puo\u0027  trovare  giustificazione  solo  nella\ndiversita\u0027 delle situazioni disciplinate. \n    Ne deriva che il principio di uguaglianza deve intendersi violato\nquando Io stesso trattamento e\u0027 applicato, per legge, a  persone  che\nsi trovano in situazioni soggettive ed oggettive diverse; o quando un\ndiverso trattamento e\u0027 riservato, per legge, a persone che si trovano\nnelle medesime situazioni soggettive od oggettive. \n    In altri termini, quando l\u0027applicazione di  una  norma  di  legge\ncomporta discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate. \n    Nel caso in specie il principio  di  uguaglianza  e\u0027  violato  in\nduplice senso: \n      a) posizioni del tutto differenti  come  quelle  del  difensore\nd\u0027ufficio (su cui  continuano  a  gravare  gli  oneri  di  ricerca  e\ndeposito  imposti  dall\u0027art.  581,  comma  1-quater  del  codice   di\nprocedura penale a pena d\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione)  e  del\ndifensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha  eliminato\nquegli oneri) continuano ad essere equiparate  dall\u0027art.  585,  comma\nl-bis del codice di procedura penale che, per un evidente difetto  di\ncoordinamento da parte del Legislatore, continua a concedere anche al\ndifensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici  giorni  per\npresentare l\u0027impugnazione  che  era  funzionale  all\u0027assolvimento  di\noneri che la Legge prevede  ormai  esclusivamente  per  il  difensore\nd\u0027ufficio. \n    Dunque l\u0027art. 585, comma 1-bis del codice  di  procedura  penale,\nnell\u0027interpretazione  letterale,   viola   l\u0027art.   3   Costituzione,\nimponendo un trattamento identico (la fruizione  di  quindici  giorni\naggiuntivi per proporre  impugnazione)  a  situazioni  soggettive  ed\noggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello\nd\u0027ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il  secondo  dei\nquali quel termine e\u0027 funzionale al fine di procurarsi  dall\u0027imputato\nil mandato ad impugnare la sentenza). \n      b) posizioni del tutto identiche come quelle del  difensore  di\nfiducia  dell\u0027imputato   assente   e   del   difensore   di   fiducia\ndell\u0027imputato presente (del tutto equiparate  sul  punto,  visto  che\nanche il primo non ha piu\u0027 l\u0027onere di munirsi del  mandato  specifico\nad impugnare ex art. 581, comma  1-quater  del  codice  di  procedura\npenale) sono trattate in modo diverso  dalla  legge,  poiche\u0027  l\u0027art.\n585, comma 1-bis del codice di procedura penale concede al primo - e,\novviamente, non al secondo - il termine aggiuntivo  di  cui  all\u0027art.\n585,  comma  1-bis  del  codice  di  procedura  penale  per  proporre\nimpugnazione, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi\nquel mandato. \n \n                             Conclusioni \n \n    Sulla base delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene  che\nil  presente  giudizio   d\u0027appello   (trattandosi   di   impugnazione\npresentata dal difensore di fiducia dell\u0027imputato successivamente  al\n24 agosto 2024, oltre il termine ordinario di cui all\u0027art. 585, comma\n1 del codice di procedura penale e usufruendo del termine  aggiuntivo\nprevisto dal comma 1-bis) non possa essere definita indipendentemente\ndalla risoluzione della questione sulla  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte\nin cui dispone che il  termine  aggiuntivo  di  quindici  giorni  per\npresentare impugnazione spetti «al difensore dell\u0027imputato  giudicato\nin assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d\u0027ufficio. \n    Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge  n.  87  dell\u002711  maggio  1983,\ndispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale\ne sospende la procedura in corso. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Ritenuta la rilevanza nella presente procedura della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice  di\nprocedura penale nei termini che seguono: \n      nella parte in cui, in accordo e coordinamento con l\u0027art.  581,\ncomma 1-quater del codice di procedura penale come  modificato  dalla\nlegge n. 114/2024, non  limita  al  difensore  d\u0027ufficio  il  termine\naggiuntivo di  quindici  giorni  per  il  deposito  dell\u0027impugnazione\nnell\u0027interesse  dell\u0027imputato  giudicato  in  assenza,  per  ritenuto\ncontrasto con l\u0027art. 3 Costituzione. \n    Sospende  il  giudizio  d\u0027appello  instaurato  dal  difensore  di\nfiducia dell\u0027imputato H S , sopra  generalizzato,  assente  in  primo\ngrado, con il deposito dell\u0027atto di impugnazione in data 18  dicembre\n2024. \n    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale\naffinche\u0027,  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice\ndi procedura penale nei termini sopra evidenziati. \n    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente\ndel Consiglio dei Ministri e sia counicata ai  Presidenti  delle  due\nCamere del Parlamento. \n        Roma, 1° aprile 2025 \n \n                       Il Presidente: Flamini \n \n \n                                        Il consigliere est.: Bonagura","elencoNorme":[{"id":"62466","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"in relazione a","legge_articolo":"585","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62495","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come modificato da","legge_articolo":"581","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62496","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. o)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art2"}],"elencoParametri":[{"id":"79208","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54693","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali Italiane","data_costit_part":"13/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}"
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